38.2020.57
Sospensione di 45 gg per avere disdetto rapp. di lavoro (mentre era iscritto in disoccupazione ass. ha prestato servizio di protezione civile). Le ID di marzo/aprile '20 sono state correttamente calcolate tenendo conto delle IPG ricevute e ammortizzando i giorni di sanzione sotto forma di IG intere
26 maggio 2021Italiano36 min
gli è riconosciuto il diritto a 3.9 indennità di disoccupazione, segnatamente per
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2020.57
rs
Lugano
26 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 8 ottobre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 settembre 2020 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 (__________ 1980) si è
iscritto in disoccupazione il 3 febbraio 2020 dichiarando una disponibilità
lavorativa del 100% (cfr. doc. 1).
1.2. Con decisione del 19 febbraio
2020 la Cassa Disoccupazione CO 1 (in seguito: Cassa) ha sospeso l’assicurato
per 45 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a decorrere dal 1°
febbraio 2020, per avere disdetto, con effetto dal 31 gennaio 2020, il suo
rapporto di lavoro con lo __________ iniziato il 1° giugno 2019 quale Ispettore
cantonale del lavoro a tempo pieno (cfr. doc. 9; 10; 12; 13) senza previamente
assicurarsi un nuovo impiego (cfr. doc. 16).
Tale provvedimento è
cresciuto in giudicato incontestato.
1.3. Dal 25 marzo al 16 giugno
2020 RI 1 ha prestato servizio di protezione civile, percependo indennità
perdita di guadagno (cfr. doc. 20-23; 26-28; 31-32).
1.4. A seguito della contestazione
del 22 giugno 2020 dei conteggi delle indennità di disoccupazione di marzo 2020
(fr. 0.--; cfr. doc. 24) e di aprile 2020 (fr. 439.90, cfr. doc. 29) emessi
dalla Cassa in cui è stato tenuto conto delle IPG ricevute, nonché dei giorni
di sospensione (cfr. doc. 34), il 23 giugno 2020 la Cassa ha emesso una
decisione del seguente tenore:
" (…) le
confermiamo che durante il mese per il quale un assicurato percepisce redditi
da attività lavorativa e/o indennità IPG, la Cassa deduce questi importi dal
reddito fissato al momento dell'apertura del diritto alle indennità di
disoccupazione. Nel suo caso: GA Fr. 8'096.00 - reddito sost. da IPG Fr. … x
80% (aliquota di disoccupazione).
ln marzo 2020 non ha potuto percepire niente in quanto vi erano
ancora dei giorni di sospensione. Mentre per Aprile 2020 il pagamento è stato
effettuato dopo aver scontato tutti i giorni di sospensione.
Fatti
I giorni di sospensione (45) sono stati consumati nel modo
seguente:
Febbraio 2020 = 15 giorni; Marzo = 18.1 giorni e Aprile 2020 =
11.9 giorni per un totale di 45 giorni. (…)” (Doc. 36)
1.5. Il provvedimento del 23
giugno 2020 è stato confermato con decisione su opposizione del 9 settembre
2020 nella quale la Cassa, dopo aver evidenziato che l'indennità per perdita di
guadagno in caso di servizio militare svizzero, eccettuata la scuola reclute e
i servizi d'avanzamento, oppure servizio civile svizzero per non più di 30
giorni, oppure servizio di protezione civile svizzero, deve essere calcolata
come un guadagno intermedio e basarsi sul calcolo della differenza e non quello
della compensazione, ha così dettagliato i calcoli di marzo e aprile 2020:
" Marzo
2020
dal 25 marzo 2020 al 28 marzo 2020 e dal 30 marzo 2020 al 31
marzo 2020, l'Assicurato ha effettuato Protezione Civile con un'aliquota di
CHF. 196.- al giorno/lorda, per un totale di 6 giorni: CHF. (6 x 196) = CHF.
1'176.- IPG)
lndennità di disoccupazione (massimo di giorni) per il mese di
marzo 2020 = 22 giorni.
Guadagno assicurato: CHF. 8'096.- (lordo al 100%).
Il guadagno dell'Assicurato tramite IPG (CHF 1’176.-) è
chiaramente inferiore al suo guadagno assicurato (CHF. 8'096.-), per cui si
deve applicare il calcolo della differenza a favore dell'Assicurato.
Calcolo di differenza:
CHF. (8’096 x 80%) = CHF. 6'476.80
CHF. (6’476.80 - 1’176) = CHF. 5'300.80
CHF. (5'300.80 : 21.7 x 22) = CHF. 5'374.10
CHF. (5'374.10 : 298.45) = giorni 18.1, indennità di
disoccupazione possibili che sarebbero state retribuite all'Assicurato, se non
ci fosse stata la sospensione che sarà spiegata in seguito.
Aprile 2020
dal 1° aprile 2020 al 4 aprile 2020, dal 6 aprile 2020 all'11
aprile 2020, dal 13 aprile 2020 al 15 aprile 2020, l'Assicurato ha
effettuato Protezione Civile con un'aliquota di CHF. 196.- al giorno/lorda, per
un totale di 13 giorni: CHF. (13 x 196) = CHF. 2’548.- (IPG)
Indennità di disoccupazione (massimo di giorni) per il mese di
aprile 2020 = 22 giorni.
Guadagno assicurato: CHF. 8'096.- (lordo al 100%).
Il guadagno dell'Assicurato tramite IPG (CHF. 2'548.--) è
chiaramente inferiore al suo guadagno assicurato lordo, al 100% (CHE 8'096.-),
per cui si deve applicare il calcolo della differenza a favore dell'Assicurato.
Calcolo della differenza:
CHF. (8'096 x 80%) = CHF. 6'476.80
CHF. (6'476.80 - 2548) = CHF. 3'928.80
CHF. (3'928.80 : 21.7 x 22) = CHF. 3'983.10
CHF. (3'983.10 : 298.45) = giorni 13.3, indennità di
disoccupazione possibili che sarebbero state retribuite all'Assicurato, se non
ci fosse stata la sospensione che sarà spiegata in seguito. Con la sospensione,
vi erano ancora 11.9 giorni da ammortizzare e 1.4 a favore del Sig. RI 1.
Visto quanto sopra, il Sig. RI 1 avrebbe dovuto ricevere per i
mesi di marzo 2020 e aprile 2020 rispettivamente 18.1 e 13.3 giorni di
indennità di disoccupazione (in seguito ID) a suo favore.
Tuttavia, la Cassa ha emesso una decisione di sospensione di 45
giorni a partire dal 1°
febbraio 2020, datata 19 febbraio 2020, la
quale è cresciuta in giudicato.
Considerata questa sospensione, i giorni sono stati
ammortizzati nel seguente modo:
- Febbraio
2020: massimo ID pagabili - 20 giorni: 5 attesa generali e 15 giorni di
sospensione ammortizzati;
- Marzo
2020: massimo ID pagabili 22 giorni; con IPG (Prot. Civile massimo) - ID
pagabili 18.1; 18.1 giorni di sospensione ammortizzati;
- Aprile
2020: massimo ID pagabili 22 giorni; con IPG (Prot. Civile) massimo 13.5;
11.9 giorni di sospensione ammortizzati e 1.6 indennità pagate.
Per un totale di indennità coperte da sospensione di 15 + 18.1
+ 11.9 = 45 giorni.” (Doc. B)
La Cassa ha concluso
asserendo che sia i calcoli della differenza sia i calcoli inerenti
l'ammortizzazione dei giorni di sospensione sono, pertanto, corretti (cfr. doc.
B).
1.6. Contro la decisione su
opposizione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA, nel quale ha chiesto che la stessa sia riformata nel senso che
per il mese di aprile 2020 gli è riconosciuto il diritto a 14 indennità di
disoccupazione, segnatamente per il mese di maggio 2020 il diritto a 21
indennità di disoccupazione. In via subordinata l’insorgente ha postulato la
modifica del provvedimento impugnato nel senso che per il mese di marzo 2020
gli è riconosciuto il diritto a 3.9 indennità di disoccupazione, segnatamente per
il mese di aprile 2020 il diritto a 10.1 indennità di disoccupazione (cfr. doc.
I pag. 5).
A sostegno delle proprie
pretese la parte ricorrente ha addotto:
" (…) Nel
caso concreto è incontestato che l'assicurato ha diritto alle indennità di
disoccupazione a far tempo dal 3 febbraio 2020 e ciò a prescindere dal fatto
che nei successivi mesi l'assicurato ha contemporaneamente pure svolto servizio
nella protezione civile. Concretamente, nel mese di febbraio 2020 il diritto
corrisponde al versamento di 15 indennità e meglio al versamento di 20
indennità dedotti 5 giorni di attesa. Nel mese di marzo 2020 il diritto
corrisponde al versamento di 22 indennità e nel mese di aprile 2020 il diritto
corrisponde al versamento di 22 indennità. Nel mese di maggio 2020 il diritto
corrisponde invece al versamento di 21 indennità (cfr. anche doc. F).
A queste condizioni, considerata anche la pesante (e forse anche
sproporzionata) sanzione corrispondente a 45 giorni di sospensione (cfr. doc.
C), già a far tempo dal mese di aprile 2020 all'assicurato si sarebbero dovute
riconoscere indennità di disoccupazione per almeno 14 giorni (15 indennità nel
mese di febbraio + 22 indennità nel mese di marzo + 8 indennità nel mese di
aprile). Per il mese di maggio all'assicurato si sarebbero invece dovute
riconoscere indennità di disoccupazione per tutti e 21 giorni.
Sotto questo profilo la decisione contestata non può quindi essere
confermata. Appare conseguentemente lecito domandare che il ricorso va quindi
accolto e la decisione contestata riformata nel senso che per il mese di aprile
2020 all'assicurato è riconosciuto il diritto a 14 indennità di disoccupazione;
segnatamente, per il mese di maggio 2020 all'assicurato è riconosciuto il
diritto a 21 indennità di disoccupazione.
Prove: come
sopra.
2.2
Subordinatamente, se per il periodo di marzo 2020 (22 indennità di
diritto) sono stati ammortizzati 18.1 giorni di sospensione, le restanti
indennità di disoccupazione pari a 3.9 vanno ancora versate all'assicurato. Lo
stesso vale anche per il mese di aprile 2020 (22 indennità di diritto) e meglio
nell'ordine di 10.1 indennità di disoccupazione già considerata una
compensazione di 11.9 giorni.
Anche sotto questo profilo la decisione contestata non può quindi
essere confermata. Appare conseguentemente lecito domandare che il ricorso va
quindi accolto e la decisione contestata riformata nel senso che per il mese di
marzo 2020 all'assicurato è riconosciuto il diritto a 3.9 indennità di
disoccupazione; segnatamente, per il mese di aprile 2020 all'assicurato è
riconosciuto il diritto a 10.1 indennità di disoccupazione.
Prove: come
sopra.
2.3
Nella misura in cui la Cassa ritiene, a seguito di un servizio
presso la protezione civile con una durata inferiore a trenta giorni,
giustificato ricalcolare il diritto alle indennità giornaliere non solo si pone
in contrasto con quanto è prescritto nell'art. 26 LADI, che non prevede un
simile ricalcolo (cfr. anche Prassi LADI ID, n. C 190; cfr. RUBIN, Commentaire
de la loi sur l'assurance-chômage, ad art. 26, n Iss e 4; cfr. MEYER (Hrsg.),
Soziale Sicherheit / Sécurité sociale, pag. 2393, n 429s), ma pure si pone in
contrasto con la volontà del legislatore (cfr. anche FF 1980 III 469ss, 524: “…
è giustificato non soltanto per motivi d'ordine sociale, ma anche per ragioni
di politica nazionale, dato che è necessario evitare che il disoccupato,
tenuto ad assolvere il servizio militare, sia sfavorito a cagione di questo
stesso obbligo
[sottolineatura del redattore] ...).” (Doc. I)
1.7. La Cassa, con risposta del 23
ottobre 2020, ha postulato la
reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
1.8. Il 31 ottobre 2020 l’avv. RA
1, per conto dell’insorgente, ha osservato:
" (…) se in
ambito LADI il legislatore non ha espressamente voluto penalizzare
l'assicurato che svolge servizio civile (per meno di 30 giorni), questo deve
valere non solo per l'importo dell'indennità di disoccupazione da pagare (cfr.
in proposito art. 26 LADI) bensì anche per il numero di giorni a cui l'assicurato
ha diritto alle indennità di disoccupazione. In altri termini, il ricalcolo dei
giorni di diritto alle indennità di disoccupazione così come proposto dalla
Cassa nella contestata decisione su opposizione e così come riproposto
(acriticamente) nella risposta di causa non può essere condiviso ed in
particolare siccome in contrasto con quanto prescrive la legge (l'art. 26 LADI
giustifica "solo" il ricalcolo dell'importo dell'ID) ed il
legislatore.
Il tenore letterale dell'art. 26 LADI è chiaro e Io stesso vale
anche per la volontà del legislatore. Quest'ultimo risulta espressamente nel
messaggio pubblicato sul Foglio federale ed in particolare nell'edizione del
1980, III, pag. 469 ss e pag. 524. (…)” (Doc. V)
1.9. La Cassa ha preso posizione
al riguardo il 10 novembre 2020, rilevando in particolare:
" (…) Il
Sig. RI 1 avrebbe avuto diritto alla differenza tra il suo guadagno assicurato
e l'IPG se non avesse avuto una sospensione. Considerata la sospensione, questi
giorni sono stati ammortizzati.
Qualora non avesse effettuato servizio di Protezione civile, il
Sig. RI 1 avrebbe comunque dovuto ammortizzare i giorni di sospensione.
Ad ogni modo, non capiamo il senso di questo ricorso, anche se
questi giorni di sospensione avessero avuto effetto sospensivo durante questi
mesi per le motivazioni addotte dall'Avvocato, l'Assicurato avrebbe, in ogni
caso, dovuto ammortizzarli nei mesi successivi, nella sostanza nulla sarebbe
cambiato; unicamente che, durante questi mesi nei quali è stata ammortizzata la
sospensione, ha potuto percepire perlomeno la perdita di guadagno IPC,
considerato il servizio di Protezione civile. (…)” (Doc. VII)
1.10. Il ricorrente, tramite il
proprio patrocinatore, si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie con
scritto del 16 novembre 2020 (cfr. doc. IX).
1.11. Il doc. IX è stato trasmesso
per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. X).
in diritto
Considerandi
2.1
L’art. 26 LADI, relativo alle
indennità in caso di servizio militare, servizio civile e di protezione civile,
prevede:
" Se un disoccupato presta servizio militare svizzero,
eccettuata la scuola reclute e i servizi d’avanzamento, oppure servizio civile
svizzero per non più di 30 giorni, oppure servizio di protezione civile
svizzero e se la sua indennità per perdita di guadagno è inferiore
all’indennità di disoccupazione che potrebbe riscuotere senza la prestazione
del servizio, l’assicurazione contro la disoccupazione gli paga la differenza,
fintanto che non ha riscosso tutte le indennità che può pretendere secondo
l’articolo 27.”
Il Messaggio concernente
una nuova legge federale su l’assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione e l’indennità pe insolvenza del 2 luglio 1980, FF 1980 III 469,
menzionato peraltro dalla parte ricorrente (cfr. doc. I pag. 4; V), in
relazione all’art. 25, il cui tenore era sostanzialmente il medesimo
dell’attuale art. 26 LADI, enuncia:
" Articolo
25.
Indennità in caso di servizio militare e di protezione civile
Le prestazioni secondo questo articolo
costituiscono un'innovazione ed esulano dal quadro propriamente detto
dell'assicurazione - disoccupazione. Non meraviglia pertanto che durante la
procedura di consultazione siano state espresse riserve al riguardo, ancorché
l'ordinamento sia stato favorevolmente accolto in numerosi pareri. Per questo
motivo l'abbiamo mantenuto nel disegno di legge, anche poiché, secondo la
nostra opinione, è giustificato non soltanto per motivi d'ordine sociale, ma
anche per ragioni di politica nazionale, dato che è necessario evitare che il
disoccupato, tenuto ad assolvere il servizio militare, sia sfavorito a cagione
di questo stesso obbligo.”
In una sentenza
8C_554/2015 del 19 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ricordato che la
Cassa, per esaminare la pretesa alle prestazioni - ossia la differenza tra l’indennità
di disoccupazione senza la prestazione di servizio e l’indennità per perdita di
guadagno - ex art. 26 LADI e in ogni caso per poter versare tale differenza,
deve basarsi sui conteggi dell’indennità perdita di guadagno. In quel caso di
specie, visto che l’assicurato non aveva prodotto la documentazione necessaria,
la Cassa non ha potuto allestire i conteggi relativi alle prestazioni LADI e
conseguentemente il diritto al pagamento della differenza tra le indennità è
perento. L’Alta Corte ha respinto il ricorso dell’assicurato, rilevando che il
medesimo doveva sopportare le conseguenze del suo agire.
2.2
La sospensione dal diritto
all’indennità di disoccupazione regolata dall’art. 30 LADI ha come scopo di
fare partecipare l’assicurato in modo equo al danno che ha causato
all’assicurazione contro la disoccupazione a seguito del suo comportamento
contrario agli obblighi che gli incombono.
È per questo che la durata
della sanzione deve essere fissata in base alla
gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI; STF 8C_690/2018, 8C_738/2018 del
20.
febbraio 2019 consid. 5.4.; STF 8C_285/2011 del 22 agosto 2011 consid,
3.2.1.; STF 8C_631/2008 del 9 marzo 2009 consid. 3..3.1.; DTF 125 V 197 consid.
6.
a).
Per stabilire il danno nei
confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione, sono determinanti le
conseguenze provocate da un determinato comportamento. Tramite l’accettazione
di un’occupazione adeguata, ad esempio, di regola la disoccupazione termina e
non sussiste più la pretesa a indennità di disoccupazione. Per contro
l’esercizio di un impiego che consente di ottenere un guadagno intermedio
giusta l’art. 24 LADI non mette fine alla disoccupazione siccome l’assicurato può
pretendere la compensazione della differenza tra il guadagno assicurato e il
guadagno intermedio (indennità compensative; cfr. art. 24 cpv. 3 LADI).
Ne consegue che l’entità
del danno a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione a seguito del
rifiuto di un lavoro adeguato varia a seconda che tale impiego permetta
l’uscita dalla disoccupazione oppure unicamente di ottenere un guadagno
intermedio. In quest’ultimo caso, se l’occupazione viene rifiutata,
l’assicurato deve partecipare al danno soltanto nella misura in cui l’indennità
di disoccupazione a cui ha diritto in queste condizioni sia più elevata
dell’indennità compensativa. Oggetto della sospensione è la differenza delle
due indennità, mentre ai fini della determinazione della durata della
sospensione si fa riferimento agli stessi criteri relativi all’entità della
colpa applicabili in caso di rifiuto di un’occupazione che consente di non fare
più ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 122 V 34
consid. 4. bb).
Nella DTF 125 V 197 la
nostra Massima istanza ha deciso che la giurisprudenza,
applicabile in caso di rifiuto di un lavoro atto a procurare un guadagno
intermedio, per la quale la sospensione del diritto a prestazioni concerne solo
l'importo pari alla differenza fra l'indennità di disoccupazione e i pagamenti
compensativi (cfr. DTF 122 V 34) non è richiamabile nell'ipotesi di un assicurato che rifiuti di
partecipare a un programma di occupazione. Al riguardo l’Alta Corte ha
rilevato:
" (…) la participation d'un assuré à un
programme d'occupation ne diminue pas, dans une mesure directement
quantifiable, le dommage financier de l'assurance-chômage qui doit, ainsi que
le relève l'OCIAMT dans sa détermination sur le recours, continuer à servir des
indemnités journalières, ou alors financer le salaire versé à l'assuré. A
contrario, le dommage à proprement parler financier que subit
l'assurance-chômage, en cas de refus d'un assuré de participer à un programme
d'occupation, n'est pas non plus directement quantifiable. Il résulte plutôt du
fait que ce dernier, à qui l'occasion d'exercer une activité et d'acquérir des
qualifications est offerte, ne la saisit pas et diminue ainsi son aptitude au
placement, en violation de son obligation générale de réduire le dommage (art.
17.
LACI; cf. ATF 121 V 62 consid. 3d; NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch.m. 702 sv.; GERHARDS,
op.cit., vol. I, n. 29 ad art. 30).”
Inoltre in una sentenza
8C_631/2008 del 9 marzo 2008 il TF ha osservato:
" (…)
3.3.1
Selon la jurisprudence, les jours de
suspension motivée par le refus de participer à un programme d'occupation
(art. 30 al. 1 let. d LACI en liaison avec les art. 72 ss LACI, en vigueur
jusqu'au 30 juin 2003) ou par des recherches de travail insuffisantes (art. 30
al. 1 let. c LACI) sont imputés sur le nombre maximum d'indemnités
journalières d'après leur valeur effective, c'est-à-dire sous la forme
d'indemnités journalières pleines, même si l'assuré réalise un gain
intermédiaire. En effet, le but de la suspension du droit à l'indemnité,
dans l'assurance-chômage, vise à faire participer l'assuré de façon équitable
au dommage qu'il cause à cette assurance sociale, en raison d'une attitude
contraire aux obligations qui lui incombent. C'est pourquoi la durée de la
suspension doit, en particulier, être fixée dans une mesure appropriée à la
gravité de la faute commise. Lorsque cette faute consiste dans le refus de
participer à un programme d'occupation ou dans des recherches de travail
insuffisantes, le dommage à proprement parler économique subi par
l'assurance-chômage n'est pas directement quantifiable. C'est pourquoi la
jurisprudence consacre le principe de l'imputation sous la forme d'indemnités
journalières pleines même en cas d'obtention d'un gain intermédiaire (ATF 125 V 197 consid. 6 p. 199 s.; arrêt du Tribunal fédéral des assurances
C 259/98 du 27 décembre 1999 consid. 4b). C'est ce principe qui a été repris
par le seco au ch. m. D65 IC 2007.
En revanche, lorsque la suspension est motivée
par le refus de l'assuré de prendre un travail susceptible de lui procurer un
gain intermédiaire, la jurisprudence considère que le droit à l'indemnité de
chômage ne doit être suspendu que dans la mesure correspondant à la différence
entre l'indemnité de chômage et les indemnités compensatoires. Le chômeur qui
accepte d'exercer une activité lui procurant un gain intermédiaire a droit à la
compensation de la perte de gain, à savoir la différence entre le gain assuré
et le gain intermédiaire (art. 24 al. 1 et 3 LACI). En cas de refus de l'assuré
d'accepter un travail convenable lui procurant un gain intermédiaire, le
dommage subi par l'assurance-chômage correspond à la différence entre le
montant de l'indemnité de chômage à laquelle il a droit et celui de l'indemnité
compensatoire. C'est pourquoi, en vertu du principe de la causalité, le droit
de l'intéressé ne doit être suspendu que dans la mesure correspondant à cette
différence (ATF 122 V 34 consid. 4c p. 40 s.).” (La sottolineatura è della
redattrice)
2.3
Nella Prassi LADI ID, la
Segretaria di Stato dell’economia (SECO), riguardo alle indennità in caso di
servizio militare, servizio civile e di protezione civile, enuncia:
" C188 Se
un assicurato presta servizio militare svizzero, eccettuata
la
scuola reclute e i servizi d’avanzamento, oppure servizio civile svizzero per
non più di 30 giorni, oppure servizio di protezione civile svizzero e se la sua
indennità per perdita di guadagno è inferiore all’indennità di disoccupazione
che potrebbe riscuotere senza la prestazione del servizio, l’AD gli paga la
differenza, fintantoché non ha riscosso tutte le indennità cui ha diritto.
Se il
suo servizio dura più di 30 giorni, l’assicurato non ha neppure diritto all’ID
per i primi 30 giorni. Se percepisce indennità giornaliere dell’assicurazione
militare in seguito a incapacità lavorativa totale, l’assicurato non ha diritto
alle indennità giornaliere dell’AD secondo l’art. 28 LADI. In caso di
incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera versata
dall’assicurazione militare va dedotta dall’ID.
C189 La
cassa chiede alla cassa di compensazione dell’ultimo datore di lavoro
dell’assicurato di attestare, mediante il modulo «Attestato sull’indennità per
perdita di guadagno (IPG)», le prestazioni versate.
C190 Le
prestazioni possono essere dedotte solo se versate per lo stesso periodo e fino
a concorrenza dell’ID a cui l’assicurato ha diritto per tale periodo.
·
Esempio 1
14.
giorni di IPG* a CHF 54 = CHF 756 / 10 ID per lo stesso periodo a CHF 100 = CHF
1000.
CHF
756.
vengono presi in considerazione come reddito sostitutivo; l’ID è di CHF
244.
·
Esempio 2
14.
giorni di
IPG* a CHF 120 = CHF 1680 / 10 ID per lo stesso periodo a CHF 100 = CHF 1000.
CHF
1000.
vengono presi in considerazione come reddito sostitutivo; nessuna ID.
* Le IPG sono corrisposte 7 giorni per
settimana”
Per quanto attiene,
invece, al computo dei giorni di sospensione, la SECO indica:
" D 65 I
giorni di sospensione sono computati nel numero massimo
di
indennità giornaliere. Essi vanno ammortizzati secondo il loro valore
effettivo, vale a dire sotto forma di indennità giornaliere intere.
ð Esempio
A un assicurato vengono inflitti 35 giorni di sospensione. Durante
un periodo di controllo comprendente 22 giorni di disoccupazione controllata
egli riceve unicamente, a seguito di un guadagno intermedio, 8,3 indennità
giornaliere. L’assicurato può quindi compiere soltanto 8,3 giorni di
sospensione durante il periodo di controllo: gli verranno quindi dedotte dal
numero massimo di indennità giornaliere cui ha diritto 8,3 indennità
giornaliere.”
In relazione alla
sospensione in caso di interruzione o rifiuto di un’attività a titolo di
guadagno intermedio dalla Prassi LADI ID p.ti D66-D68 emerge:
" D66
L'assicurato è tenuto ad accettare e a conservare un’attività
a
titolo di guadagno intermedio fintantoché ha diritto a indennità compensative.
D67 L'assicurato
che rifiuta o cessa un’attività a titolo di guadagno intermedio viola il suo
obbligo di ridurre il danno e può incorrere in una sospensione del suo diritto
all’indennità. La cessazione di un guadagno intermedio rientra nella
fattispecie della sospensione per disoccupazione colposa e deve essere
sanzionata dalla cassa.
D68 La
durata della sospensione è stabilita secondo gli stessi criteri validi per il
rifiuto o l’interruzione di un’occupazione adeguata. La sospensione riguarda
quindi soltanto la differenza tra l’ID alla quale l’assicurato ha diritto e le
indennità compensative o il pagamento della differenza. L’assicurato può,
secondo i principi di causalità e di proporzionalità, essere ritenuto
responsabile del prolungamento della sua disoccupazione soltanto fino a
concorrenza di tale differenza.
”
2.4
Le
direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF
9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio
2019.
consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2
pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021
consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019
consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133
V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379
consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,
SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,
DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77 ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In proposito cfr. STF
2C_105/2009 del 18 settembre 2009.
2.5
In dottrina Boris Rubin, in Commentaire de la loi
sur l’assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, ad art. 26, N. 1-4, si
esprime come segue circa le indennità in caso di servizio militare, servizio
civile e di protezione civile:
" 1
Objet et but. –
L’assurance-chômage ne verse pas de prestations durant le service militaire, le
service civil ou la protection civile, sauf lorsque l’indemnité perte de gain
est inférieure à l’indemnité de chômage qui serait versée sans
l’accomplissement des services précités. Dans cette hypothèse, l’assurance
chômage verse la différence (DTA 1984 p. 54; FF 1980 III 552). C’est pour des
raisons de politique nationale que l’assurance-chômage intervient ainsi pour
compléter les prestations (FF 1980 III 585).
2.
Evolution. – L’introduction du service civil le 1er octobre
1996.
a necessité l’adaptation de l’art. 26 LACI (FF 1994 I1712).
3.
Système. – L’assurance-chômage n’est amenée à completer les
indemnités perte de gain que pour des périodes de service relativement courtes
(pas plus de 30 jours). L’idée est que lorsque l’obligation de servir est courte,
les chances d’être engagé demeurent (FF 1994 III 1712). Lorsque le service dure
plus de 30 jours, ou lorsqu’il s’agit de l’école de recrues ou de services
d’avancement, l’aptitude au placement fait défaut et le droit à la différence
au sens de l’art. 26 LACI n’existe pas, et ce même pour les 30 premiers jours
d’obligation de servir. En ce qui concerne l’aptitude au placement en cas
d’inscription au chômage peu avant une obligation militaire ou un service civil
de plus de 30 jours, v. 15 N. 56.
4.
Les indemnités pour perte de gain sont accordées sept jours par
semaine. On comparera donc les prestations versées par l’assurance perte de
gain et celles hypothétiquement dues par l’assurance-chômage pour la même
période, afin de déterminer si les indemnités pour perte de gain laissent
subsister un manque à gagner (SECO, Bulletin LACI C190, janv. 2013).”
Rubin, inoltre, nel suo Commentario ad
art. 30 N. 90, 92 e 93, riguardo al modo di esecuzione di una sospensione
rileva:
" 90 La suspension est exécutée par
suppression du droit à l’indemnité de chômage. Cette suppression ne vaut que
pour les jours où l’assuré a droit à l’indemnité (art. 30 al. 3 LACI, 1re
phrase). Un droit ne peut en effet être suspendu que s’il existe. L’exécution
d’une suspension ne peut donc avoir lieu que dès que l’assuré remplit toutes
les conditions matérielles et formelles du droit à l’indemnité de chômage (v. N
12.
ci-dessus). L’exécution de la suspension ne peut avoir lieu que dans un
délai de six mois à compter du début du délai de suspension (art. 30 al. 3
LACI, 4e phrase). La fixation du début du délai de suspension est une question
indépendante du mode d’exécution de celle-ci. Le début du délai de suspension
peut ainsi être antérieur au moment où l’assuré réunira toutes les conditions
d’indemnisation (ATF 114 V 350 consid. 2c p. 353). On pense par exemple ici à
une inscription au chômage plusieurs mois après un chômage fautif.
(…).
92.
Le refus et l’abandon d’un gain intermédiaire ne peuvent
donner lieu à une suspension que dans la mesure correspondant à la différence
entre l’indemnité de chômage et les indemnités compensatoires (ATF 122 V 34
consid. 4c p. 40; DTA 1998 p. 41 consid. 5a p. 48; arrêt du 15 avril 2002 [C 129/01] consid. 6a).
La mesure de la suspension
tient compte ici en partie du dommage causé à l’assurance. En revanche,
lorsqu’un assuré en gain intermédiaire manque à son devoir d’effectuer
des recherches d’emploi ou de participer à une mesure de marché du travail
(pour le temps de disponibilité restant), les jours de suspension doivent
correspondre à de pleines indemnités journalières. Le dommage n’est pas
directement quantifiable dans ces deux dernières hypothèses (ATF 125 V 197
consid. 6 p. 199; arrêt du 9 mars 2009 [8C_631/2008] consid. 3.3.1; 27 décembre
1999[C 259/98]).
2.
Effet de la
suspension (alinéa 3, 2e phrase)
93.
Le nombre d’indemnités journalières suspendues est déduit du nombre
maximal des indemnités journalières au sens de l’art. 27 LACI (art. 30 al. 3
LACI, 2e phrase). La suspension du droit à l’indemnité au sens de l’art. 30
LACI n’est donc pas comparable à une interruption du droit (v. N 4
ci.-dessus).”
2.6
Nella
presente evenienza la Cassa, nella decisione su opposizione del 9 settembre
2020, ha effettuato il calcolo dettagliato relativo alle prestazioni LADI da
accordare al ricorrente tenendo conto delle indennità per perdita di guadagno
di cui ha beneficiato da marzo 2020, concludendo che per marzo 2020 egli non ha
diritto ad alcuna indennità di disoccupazione, mentre per il mese di aprile
2020.
ha diritto a 1.6 indennità giornaliere LADI (cfr. doc. B; consid. 1.5.).
Nella risposta di causa la
parte resistente, pur non modificando le proprie conclusioni, ha adattato i
conteggi (cfr. doc. III).
In particolare per
calcolare le indennità di disoccupazione spettanti al ricorrente nei mesi di
marzo e aprile 2020, la Cassa ha dedotto, in applicazione dell’art. 26 LADI
(cfr. consid. 2.1.), dall’ammontare di fr. 6'566.35 – pari all’80% del guadagno
assicurato di fr. 8'096.-- (ritenuto che ex art. 22 LADI l’indennità
giornaliera intera degli assicurati che, in particolare, hanno un obbligo di
mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25 anni ammonta all’80%
del guadagno assicurato) riportato su 22 giorni che sono i giorni controllati
sia in marzo che in aprile 2020 [(80% di fr. 8'096) : 21.7 (cfr. art. 40a OADI:
“il guadagno giornaliero è determinato dividendo il guadagno mensile per
21,7”) x 22] – l’importo delle indennità per perdita di guadagno ricevute a
seguito dello svolgimento della protezione civile dal 25 al 31 marzo 2020 di
fr. 1'176.-- (fr. 196.--x 6 giorni; cfr. doc. G), rispettivamente dal 1° aprile
al 4 aprile, dal 6 all’11 aprile e dal 13 al 15 aprile 2020 di fr. 2'548.--
(fr. 196.-- x 13 giorni; cfr. doc. G).
Tale differenza
corrisponde a fr. 5'390.35 per marzo 2020 e a fr. 4'018.35 per aprile 2020
(cfr. doc. III).
Le somme di fr. 5'390.35 e
di fr. 4’018.35 sarebbero spettate all’assicurato se non fosse stato sospeso
per 45 giorni a decorrere dal 1° febbraio 2020 con decisione del 19 febbraio
2020.
(cfr. doc. 16; consid. 1.2.) e corrispondono per il mese di marzo 2020 a
18.1
indennità giornaliere di disoccupazione intere di fr. 298.45, conteggiate facendo
riferimento al guadagno assicurato di fr. 8'096.-- (80% di fr. 8'096 : 21.7),
rispettivamente a 13.5 per il mese di aprile 2020 (cfr. doc. III).
La sanzione di 45 giorni è
stata ammortizzata per 15 giorni nel mese di febbraio 2020 (cfr. doc. 18), per
18.1
giorni nel mese di marzo 2020 e per 11.9 giorni nel mese di aprile 2020
(cfr. doc. B; III).
Di conseguenza la Cassa
non ha riconosciuto all’insorgente alcuna indennità giornaliera di
disoccupazione per il mese di marzo 2020 (cfr. doc. III; 24; B), mentre per il
mese di aprile 2020 gli ha attribuito 1.6 (13.5 – 11.9) indennità giornaliere
di fr. 298.45 per complessivi fr. 477.50 (cfr. doc. III; 29; B).
La parte ricorrente ha
contestato tale modo di procedere, facendo valere che, considerate la pesante
sanzione di 45 giorni di sospensione e la circostanza che la stessa poteva
essere ammortizzata con15 indennità nel mese di febbraio + 22 indennità nel
mese di marzo + 8 indennità nel mese di aprile, nel mese di aprile 2020 avrebbero
dovuto riconoscere all’assicurato indennità di disoccupazione per almeno 14
giorni (22 giorni di ID per aprile 2020 – 8 indennità ammortizzate), mentre per
il mese di maggio 21 giorni (in realtà gli sono stati accordati 13.1 indennità
giornaliere di disoccupazione; cfr. doc. 33).
Subordinatamente, tenendo
conto che a marzo 2020 gli sono stati ammortizzati 18.1 giorni di sospensione, è
stato postulato il versamento delle restanti indennità di disoccupazione pari a
3.9
(22 ID di diritto – 18.1) e di 10.1 indennità giornaliere di disoccupazione
per aprile 2020 (22 indennità di diritto - 11.9 giorni ammortizzati).
Al riguardo il
rappresentante dell’insorgente ha osservato che il ricalcolo diritto alle
indennità giornaliere a seguito del servizio presso la protezione civile non
solo si pone in contrasto con quanto è prescritto nell'art. 26 LADI, ma pure
con la volontà del legislatore (cfr. doc. I, consid. 1.6.).
Con scritto del 31 ottobre
2020.
l’avv. RA 1 ha altresì puntualizzato che, se in ambito LADI il legislatore
non ha espressamente voluto penalizzare l'assicurato che svolge servizio civile
(per meno di 30 giorni), questo deve valere non solo per l'importo
dell'indennità di disoccupazione da pagare, bensì anche per il numero di giorni
a cui l'assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione. A mente della
parte ricorrente l'art. 26 LADI giustifica "solo" il ricalcolo
dell'importo dell'ID (cfr. doc. V; consid. 1.8.).
2.7
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima che, come sottolineato
dalla parte ricorrente, l’art. 26 LADI è stato introdotto per non sfavorire i
disoccupati tenuti ad assolvere servizio militare, civile o di protezione
civile. L’assicurazione contro la disoccupazione interviene per completare le
prestazioni spettanti a un assicurato, versandogli la differenza tra
l’indennità di disoccupazione a cui avrebbe diritto senza le IPG e queste
ultime per un periodo relativamente breve, ossia inferiore a 30 giorni (cfr.
consid. 2.1.; 2.3.; 2.5.).
In concreto, dunque,
correttamente la Cassa, per i mesi di marzo e aprile 2020 in cui l’insorgente
ha ricevuto le indennità per perdita di guadagno, ha innanzitutto calcolato la
differenza tra l’indennità di disoccupazione spettante al ricorrente nel
periodo di controllo senza le IPG e le IPG percepite in quel mese (cfr. consid.
2.3.; Prassi LADI ID p.to C190).
Il conteggio effettuato
dalla parte resistente ed esposto sopra (cfr. consid. 2.6.) da cui è risultata
una differenza (ottenuta deducendo dall’80% del guadagno assicurato di fr. 8'096
riportato su 22 giorni le IPG di fr. 1'176 per marzo 2020 e di fr. 2'548 per
aprile 2020) di fr. 5'390.35 per marzo 2020 e di fr. 4'018.35 per aprile 2020
merita tutela.
L’ammontare di fr.
5'390.35 relativo al mese di marzo 2020 corrisponde a 18.1 indennità
giornaliere intere di fr. 298.45 calcolati sulla base del guadagno assicurato
del ricorrente di fr. 8'096.-- [(80% di fr. 8'096) : 21.7], rispettivamente a
22.
indennità giornaliere di fr. 245.-- (indennità giornaliera ridotta a seguito
delle IPG di marzo 2020).
L’importo di fr. 4’018.35 per
il mese di aprile 2020 è pari a 13.5 indennità giornaliere intere di fr.
298.45, rispettivamente a 22 indennità giornaliere di fr. 182.65 (indennità
giornaliera ridotta a seguito delle IPG di aprile 2020).
Gli importi di fr.
5'390.35 per marzo 2020 e di fr. 4'018.35 per aprile 2020 sarebbero spettati
all’insorgente, qualora al suo caso fosse risultato applicabile unicamente l’art.
26.
LADI.
Nel caso di specie,
tuttavia, l’assicurato è stato sospeso dal diritto all’indennità di
disoccupazione per 45 giorni a far tempo dal 1° febbraio 2020 ex art. 30 cpv. 1
lett. a LADI essendosi licenziato dal suo impiego al 100% senza previamente
reperire un’altra occupazione (cfr. consid. 1.2.).
Il fatto che il legislatore
non abbia voluto sfavorire i disoccupati che prestano servizio militare, civile
o di protezione civile non significa che i medesimi siano stati posti in una
posizione privilegiata dal profilo dell’esecuzione delle sospensioni giusta
l’art. 30 LADI rispetto agli assicurati che non svolgono questi servizi.
Non va, del resto,
dimenticato che l’art. 30 cpv. 3 frase 4 LADI prevede che l’esecuzione della sospensione decade sei mesi dopo
l’inizio del termine di sospensione (cfr. consid. 2.5.).
Il Tribunale federale,
nella decisione DTF 124 V 82 del 30 gennaio 1998, ha rilevato che questa norma
esprime la volontà del legislatore secondo cui il
comportamento sanzionabile dell’assicurato non viene più ritenuto causale
decorso il termine di sei mesi. Secondo la giurisprudenza si tratta di un
termine di perenzione e il diritto all’esecuzione decade se il termine non
viene ossequiato.
Al riguardo cfr. pure STF
8C_854/2015 del 15 luglio 2016; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015; STF
8C_642/2007 del 4 agosto 2008; STFA C 412/00 del 25 settembre 2001; STCA
38.2011.58
del 26 ottobre 2011 consid. 2.2.
Come visto sopra, i giorni
di sospensione vanno ammortizzati secondo il loro valore effettivo, vale a dire
sotto forma di indennità giornaliere intere, tranne nel caso di
interruzione o rifiuto di un’attività a titolo di guadagno intermedio in cui la
sospensione riguarda soltanto la differenza tra l’indennità di disoccupazione e
l’indennità compensativa (cfr. art. 24 LADI; consid. 2.2.; 2.3.; 2.5.).
In casu non si tratta
dell’interruzione di un’occupazione che permetteva di ottenere un guadagno
intermedio, bensì della disdetta da parte dell’assicurato di un rapporto di
impiego a tempo pieno che l’ha reso totalmente disoccupato (cfr. art. 10 LADI).
Ne discende che a ragione
la Cassa ha ammortizzato i 45 giorni di sospensione inflitti al ricorrente
facendo riferimento alle indennità giornaliere di disoccupazione intere di fr.
298.45, e meglio applicando 18.1 giorni a marzo 2020 (l’importo di fr. 5'390.35
che spetterebbe all’assicurato in virtù dell’art. 26 LADI nel mese di marzo
2020, come visto, corrisponde, infatti, a 18.1 indennità giornaliere intere di
fr. 298.45 calcolati sulla base del guadagno assicurato del ricorrente di fr.
8'096.--) e, ritenuti i 15 giorni già ammortizzati in febbraio 2020 (cfr. doc.
18), 11.9 giorni (45 giorni di sospensione – 15 – 18.1) ad aprile 2020.
Di conseguenza il
ricorrente, come stabilito dalla parte resistente, non ha diritto ad alcuna
indennità di disoccupazione per il mese di marzo 2020, mentre per il mese di
aprile gli vanno riconosciute 1.6 (13.5 – 11.9) indennità giornaliere di fr.
477.50
(fr. 298.45 x 1.6; cfr. doc. 29), pari a fr. 439.90 dedotti i contributi
sociali (cfr. doc. 29).
2.8
In relazione al conteggio del
23.
giugno 2020 afferente al mese di maggio 2020 (cfr. doc. 33) con cui è stata
assegnata all’insorgente, in considerazione delle IPG percepite in quel mese di
fr. 2'360.-- (cfr. doc. 31-32), un’indennità di disoccupazione di fr. 3'909.70,
corrispondenti a 13.1 indennità giornaliere intere (fr. 3'909.70 : fr. 298.45;
cfr. doc. 33; 31; 32) e, dopo deduzione dei contributi sociali, a fr. 3'602.--
(cfr. doc. 33), giova osservare che lo stesso - che non concerne più giorni di
sospensione - è stato contestato per la prima volta in sede di ricorso.
In ogni caso, a
prescindere dalla questione di sapere se l’impugnativa al riguardo sia o meno
ricevibile, il conteggio di maggio 2020 non risulta censurabile.
La Cassa ha, in effetti,
determinato l’importo di fr. 3'909.70 applicando l’art. 26 LADI e dunque
calcolando la differenza tra l’indennità di disoccupazione spettante al
ricorrente nel mese di maggio 2020 senza le IPG di fr. 6'267.50 (80% del
guadagno assicurato di fr. 8'096) : 21.7 = fr. 298.45; fr. 298.45 x 21 giorni
indennizzabili) e le IPG percepite in quel mese di fr. 2'360.-- (fr. 6’267.50 –
2'360; cfr. consid. 2.3.; Prassi LADI ID p.to C190).
L’ammontare di fr. 3'909.70
corrisponde a 13.1 indennità giornaliere intere di fr. 298.45 calcolati sulla
base del guadagno assicurato del ricorrente di fr. 8'096.--, conformemente a
quanto stabilito dalla parte resistente (cfr. doc. 33).
2.9
Alla luce di tutto quanto
esposto la decisione su opposizione del 9 settembre 2020 deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti