Lexipedia

Decisione

38.2020.57

Sospensione di 45 gg per avere disdetto rapp. di lavoro (mentre era iscritto in disoccupazione ass. ha prestato servizio di protezione civile). Le ID di marzo/aprile '20 sono state correttamente calcolate tenendo conto delle IPG ricevute e ammortizzando i giorni di sanzione sotto forma di IG intere

26 maggio 2021Italiano36 min

gli è riconosciuto il diritto a 3.9 indennità di disoccupazione, segnatamente per

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2020.57

rs

Lugano

26 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 8 ottobre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 9 settembre 2020 emanata

da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1 (__________ 1980) si è

iscritto in disoccupazione il 3 febbraio 2020 dichiarando una disponibilità

lavorativa del 100% (cfr. doc. 1).

1.2. Con decisione del 19 febbraio

2020 la Cassa Disoccupazione CO 1 (in seguito: Cassa) ha sospeso l’assicurato

per 45 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a decorrere dal 1°

febbraio 2020, per avere disdetto, con effetto dal 31 gennaio 2020, il suo

rapporto di lavoro con lo __________ iniziato il 1° giugno 2019 quale Ispettore

cantonale del lavoro a tempo pieno (cfr. doc. 9; 10; 12; 13) senza previamente

assicurarsi un nuovo impiego (cfr. doc. 16).

Tale provvedimento è

cresciuto in giudicato incontestato.

1.3. Dal 25 marzo al 16 giugno

2020 RI 1 ha prestato servizio di protezione civile, percependo indennità

perdita di guadagno (cfr. doc. 20-23; 26-28; 31-32).

1.4. A seguito della contestazione

del 22 giugno 2020 dei conteggi delle indennità di disoccupazione di marzo 2020

(fr. 0.--; cfr. doc. 24) e di aprile 2020 (fr. 439.90, cfr. doc. 29) emessi

dalla Cassa in cui è stato tenuto conto delle IPG ricevute, nonché dei giorni

di sospensione (cfr. doc. 34), il 23 giugno 2020 la Cassa ha emesso una

decisione del seguente tenore:

" (…) le

confermiamo che durante il mese per il quale un assicurato percepisce redditi

da attività lavorativa e/o indennità IPG, la Cassa deduce questi importi dal

reddito fissato al momento dell'apertura del diritto alle indennità di

disoccupazione. Nel suo caso: GA Fr. 8'096.00 - reddito sost. da IPG Fr. … x

80% (aliquota di disoccupazione).

ln marzo 2020 non ha potuto percepire niente in quanto vi erano

ancora dei giorni di sospensione. Mentre per Aprile 2020 il pagamento è stato

effettuato dopo aver scontato tutti i giorni di sospensione.

Fatti

I giorni di sospensione (45) sono stati consumati nel modo

seguente:

Febbraio 2020 = 15 giorni; Marzo = 18.1 giorni e Aprile 2020 =

11.9 giorni per un totale di 45 giorni. (…)” (Doc. 36)

1.5. Il provvedimento del 23

giugno 2020 è stato confermato con decisione su opposizione del 9 settembre

2020 nella quale la Cassa, dopo aver evidenziato che l'indennità per perdita di

guadagno in caso di servizio militare svizzero, eccettuata la scuola reclute e

i servizi d'avanzamento, oppure servizio civile svizzero per non più di 30

giorni, oppure servizio di protezione civile svizzero, deve essere calcolata

come un guadagno intermedio e basarsi sul calcolo della differenza e non quello

della compensazione, ha così dettagliato i calcoli di marzo e aprile 2020:

" Marzo

2020

dal 25 marzo 2020 al 28 marzo 2020 e dal 30 marzo 2020 al 31

marzo 2020, l'Assicurato ha effettuato Protezione Civile con un'aliquota di

CHF. 196.- al giorno/lorda, per un totale di 6 giorni: CHF. (6 x 196) = CHF.

1'176.- IPG)

lndennità di disoccupazione (massimo di giorni) per il mese di

marzo 2020 = 22 giorni.

Guadagno assicurato: CHF. 8'096.- (lordo al 100%).

Il guadagno dell'Assicurato tramite IPG (CHF 1’176.-) è

chiaramente inferiore al suo guadagno assicurato (CHF. 8'096.-), per cui si

deve applicare il calcolo della differenza a favore dell'Assicurato.

Calcolo di differenza:

CHF. (8’096 x 80%) = CHF. 6'476.80

CHF. (6’476.80 - 1’176) = CHF. 5'300.80

CHF. (5'300.80 : 21.7 x 22) = CHF. 5'374.10

CHF. (5'374.10 : 298.45) = giorni 18.1, indennità di

disoccupazione possibili che sarebbero state retribuite all'Assicurato, se non

ci fosse stata la sospensione che sarà spiegata in seguito.

Aprile 2020

dal 1° aprile 2020 al 4 aprile 2020, dal 6 aprile 2020 all'11

aprile 2020, dal 13 aprile 2020 al 15 aprile 2020, l'Assicurato ha

effettuato Protezione Civile con un'aliquota di CHF. 196.- al giorno/lorda, per

un totale di 13 giorni: CHF. (13 x 196) = CHF. 2’548.- (IPG)

Indennità di disoccupazione (massimo di giorni) per il mese di

aprile 2020 = 22 giorni.

Guadagno assicurato: CHF. 8'096.- (lordo al 100%).

Il guadagno dell'Assicurato tramite IPG (CHF. 2'548.--) è

chiaramente inferiore al suo guadagno assicurato lordo, al 100% (CHE 8'096.-),

per cui si deve applicare il calcolo della differenza a favore dell'Assicurato.

Calcolo della differenza:

CHF. (8'096 x 80%) = CHF. 6'476.80

CHF. (6'476.80 - 2548) = CHF. 3'928.80

CHF. (3'928.80 : 21.7 x 22) = CHF. 3'983.10

CHF. (3'983.10 : 298.45) = giorni 13.3, indennità di

disoccupazione possibili che sarebbero state retribuite all'Assicurato, se non

ci fosse stata la sospensione che sarà spiegata in seguito. Con la sospensione,

vi erano ancora 11.9 giorni da ammortizzare e 1.4 a favore del Sig. RI 1.

Visto quanto sopra, il Sig. RI 1 avrebbe dovuto ricevere per i

mesi di marzo 2020 e aprile 2020 rispettivamente 18.1 e 13.3 giorni di

indennità di disoccupazione (in seguito ID) a suo favore.

Tuttavia, la Cassa ha emesso una decisione di sospensione di 45

giorni a partire dal 1°

febbraio 2020, datata 19 febbraio 2020, la

quale è cresciuta in giudicato.

Considerata questa sospensione, i giorni sono stati

ammortizzati nel seguente modo:

- Febbraio

2020: massimo ID pagabili - 20 giorni: 5 attesa generali e 15 giorni di

sospensione ammortizzati;

- Marzo

2020: massimo ID pagabili 22 giorni; con IPG (Prot. Civile massimo) - ID

pagabili 18.1; 18.1 giorni di sospensione ammortizzati;

- Aprile

2020: massimo ID pagabili 22 giorni; con IPG (Prot. Civile) massimo 13.5;

11.9 giorni di sospensione ammortizzati e 1.6 indennità pagate.

Per un totale di indennità coperte da sospensione di 15 + 18.1

+ 11.9 = 45 giorni.” (Doc. B)

La Cassa ha concluso

asserendo che sia i calcoli della differenza sia i calcoli inerenti

l'ammortizzazione dei giorni di sospensione sono, pertanto, corretti (cfr. doc.

B).

1.6. Contro la decisione su

opposizione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo

ricorso al TCA, nel quale ha chiesto che la stessa sia riformata nel senso che

per il mese di aprile 2020 gli è riconosciuto il diritto a 14 indennità di

disoccupazione, segnatamente per il mese di maggio 2020 il diritto a 21

indennità di disoccupazione. In via subordinata l’insorgente ha postulato la

modifica del provvedimento impugnato nel senso che per il mese di marzo 2020

gli è riconosciuto il diritto a 3.9 indennità di disoccupazione, segnatamente per

il mese di aprile 2020 il diritto a 10.1 indennità di disoccupazione (cfr. doc.

I pag. 5).

A sostegno delle proprie

pretese la parte ricorrente ha addotto:

" (…) Nel

caso concreto è incontestato che l'assicurato ha diritto alle indennità di

disoccupazione a far tempo dal 3 febbraio 2020 e ciò a prescindere dal fatto

che nei successivi mesi l'assicurato ha contemporaneamente pure svolto servizio

nella protezione civile. Concretamente, nel mese di febbraio 2020 il diritto

corrisponde al versamento di 15 indennità e meglio al versamento di 20

indennità dedotti 5 giorni di attesa. Nel mese di marzo 2020 il diritto

corrisponde al versamento di 22 indennità e nel mese di aprile 2020 il diritto

corrisponde al versamento di 22 indennità. Nel mese di maggio 2020 il diritto

corrisponde invece al versamento di 21 indennità (cfr. anche doc. F).

A queste condizioni, considerata anche la pesante (e forse anche

sproporzionata) sanzione corrispondente a 45 giorni di sospensione (cfr. doc.

C), già a far tempo dal mese di aprile 2020 all'assicurato si sarebbero dovute

riconoscere indennità di disoccupazione per almeno 14 giorni (15 indennità nel

mese di febbraio + 22 indennità nel mese di marzo + 8 indennità nel mese di

aprile). Per il mese di maggio all'assicurato si sarebbero invece dovute

riconoscere indennità di disoccupazione per tutti e 21 giorni.

Sotto questo profilo la decisione contestata non può quindi essere

confermata. Appare conseguentemente lecito domandare che il ricorso va quindi

accolto e la decisione contestata riformata nel senso che per il mese di aprile

2020 all'assicurato è riconosciuto il diritto a 14 indennità di disoccupazione;

segnatamente, per il mese di maggio 2020 all'assicurato è riconosciuto il

diritto a 21 indennità di disoccupazione.

Prove: come

sopra.

2.2

Subordinatamente, se per il periodo di marzo 2020 (22 indennità di

diritto) sono stati ammortizzati 18.1 giorni di sospensione, le restanti

indennità di disoccupazione pari a 3.9 vanno ancora versate all'assicurato. Lo

stesso vale anche per il mese di aprile 2020 (22 indennità di diritto) e meglio

nell'ordine di 10.1 indennità di disoccupazione già considerata una

compensazione di 11.9 giorni.

Anche sotto questo profilo la decisione contestata non può quindi

essere confermata. Appare conseguentemente lecito domandare che il ricorso va

quindi accolto e la decisione contestata riformata nel senso che per il mese di

marzo 2020 all'assicurato è riconosciuto il diritto a 3.9 indennità di

disoccupazione; segnatamente, per il mese di aprile 2020 all'assicurato è

riconosciuto il diritto a 10.1 indennità di disoccupazione.

Prove: come

sopra.

2.3

Nella misura in cui la Cassa ritiene, a seguito di un servizio

presso la protezione civile con una durata inferiore a trenta giorni,

giustificato ricalcolare il diritto alle indennità giornaliere non solo si pone

in contrasto con quanto è prescritto nell'art. 26 LADI, che non prevede un

simile ricalcolo (cfr. anche Prassi LADI ID, n. C 190; cfr. RUBIN, Commentaire

de la loi sur l'assurance-chômage, ad art. 26, n Iss e 4; cfr. MEYER (Hrsg.),

Soziale Sicherheit / Sécurité sociale, pag. 2393, n 429s), ma pure si pone in

contrasto con la volontà del legislatore (cfr. anche FF 1980 III 469ss, 524: “…

è giustificato non soltanto per motivi d'ordine sociale, ma anche per ragioni

di politica nazionale, dato che è necessario evitare che il disoccupato,

tenuto ad assolvere il servizio militare, sia sfavorito a cagione di questo

stesso obbligo

[sottolineatura del redattore] ...).” (Doc. I)

1.7. La Cassa, con risposta del 23

ottobre 2020, ha postulato la

reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. III).

1.8. Il 31 ottobre 2020 l’avv. RA

1, per conto dell’insorgente, ha osservato:

" (…) se in

ambito LADI il legislatore non ha espressamente voluto penalizzare

l'assicurato che svolge servizio civile (per meno di 30 giorni), questo deve

valere non solo per l'importo dell'indennità di disoccupazione da pagare (cfr.

in proposito art. 26 LADI) bensì anche per il numero di giorni a cui l'assicurato

ha diritto alle indennità di disoccupazione. In altri termini, il ricalcolo dei

giorni di diritto alle indennità di disoccupazione così come proposto dalla

Cassa nella contestata decisione su opposizione e così come riproposto

(acriticamente) nella risposta di causa non può essere condiviso ed in

particolare siccome in contrasto con quanto prescrive la legge (l'art. 26 LADI

giustifica "solo" il ricalcolo dell'importo dell'ID) ed il

legislatore.

Il tenore letterale dell'art. 26 LADI è chiaro e Io stesso vale

anche per la volontà del legislatore. Quest'ultimo risulta espressamente nel

messaggio pubblicato sul Foglio federale ed in particolare nell'edizione del

1980, III, pag. 469 ss e pag. 524. (…)” (Doc. V)

1.9. La Cassa ha preso posizione

al riguardo il 10 novembre 2020, rilevando in particolare:

" (…) Il

Sig. RI 1 avrebbe avuto diritto alla differenza tra il suo guadagno assicurato

e l'IPG se non avesse avuto una sospensione. Considerata la sospensione, questi

giorni sono stati ammortizzati.

Qualora non avesse effettuato servizio di Protezione civile, il

Sig. RI 1 avrebbe comunque dovuto ammortizzare i giorni di sospensione.

Ad ogni modo, non capiamo il senso di questo ricorso, anche se

questi giorni di sospensione avessero avuto effetto sospensivo durante questi

mesi per le motivazioni addotte dall'Avvocato, l'Assicurato avrebbe, in ogni

caso, dovuto ammortizzarli nei mesi successivi, nella sostanza nulla sarebbe

cambiato; unicamente che, durante questi mesi nei quali è stata ammortizzata la

sospensione, ha potuto percepire perlomeno la perdita di guadagno IPC,

considerato il servizio di Protezione civile. (…)” (Doc. VII)

1.10. Il ricorrente, tramite il

proprio patrocinatore, si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie con

scritto del 16 novembre 2020 (cfr. doc. IX).

1.11. Il doc. IX è stato trasmesso

per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. X).

in diritto

Considerandi

2.1

L’art. 26 LADI, relativo alle

indennità in caso di servizio militare, servizio civile e di protezione civile,

prevede:

" Se un disoccupato presta servizio militare svizzero,

eccettuata la scuola reclute e i servizi d’avanzamento, oppure servizio civile

svizzero per non più di 30 giorni, oppure servizio di protezione civile

svizzero e se la sua indennità per perdita di guadagno è inferiore

all’indennità di disoccupazione che potrebbe riscuotere senza la prestazione

del servizio, l’assicurazione contro la disoccupazione gli paga la differenza,

fintanto che non ha riscosso tutte le indennità che può pretendere secondo

l’articolo 27.”

Il Messaggio concernente

una nuova legge federale su l’assicurazione obbligatoria contro la

disoccupazione e l’indennità pe insolvenza del 2 luglio 1980, FF 1980 III 469,

menzionato peraltro dalla parte ricorrente (cfr. doc. I pag. 4; V), in

relazione all’art. 25, il cui tenore era sostanzialmente il medesimo

dell’attuale art. 26 LADI, enuncia:

" Articolo

25.

Indennità in caso di servizio militare e di protezione civile

Le prestazioni secondo questo articolo

costituiscono un'innovazione ed esulano dal quadro propriamente detto

dell'assicurazione - disoccupazione. Non meraviglia pertanto che durante la

procedura di consultazione siano state espresse riserve al riguardo, ancorché

l'ordinamento sia stato favorevolmente accolto in numerosi pareri. Per questo

motivo l'abbiamo mantenuto nel disegno di legge, anche poiché, secondo la

nostra opinione, è giustificato non soltanto per motivi d'ordine sociale, ma

anche per ragioni di politica nazionale, dato che è necessario evitare che il

disoccupato, tenuto ad assolvere il servizio militare, sia sfavorito a cagione

di questo stesso obbligo.”

In una sentenza

8C_554/2015 del 19 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ricordato che la

Cassa, per esaminare la pretesa alle prestazioni - ossia la differenza tra l’indennità

di disoccupazione senza la prestazione di servizio e l’indennità per perdita di

guadagno - ex art. 26 LADI e in ogni caso per poter versare tale differenza,

deve basarsi sui conteggi dell’indennità perdita di guadagno. In quel caso di

specie, visto che l’assicurato non aveva prodotto la documentazione necessaria,

la Cassa non ha potuto allestire i conteggi relativi alle prestazioni LADI e

conseguentemente il diritto al pagamento della differenza tra le indennità è

perento. L’Alta Corte ha respinto il ricorso dell’assicurato, rilevando che il

medesimo doveva sopportare le conseguenze del suo agire.

2.2

La sospensione dal diritto

all’indennità di disoccupazione regolata dall’art. 30 LADI ha come scopo di

fare partecipare l’assicurato in modo equo al danno che ha causato

all’assicurazione contro la disoccupazione a seguito del suo comportamento

contrario agli obblighi che gli incombono.

È per questo che la durata

della sanzione deve essere fissata in base alla

gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI; STF 8C_690/2018, 8C_738/2018 del

20.

febbraio 2019 consid. 5.4.; STF 8C_285/2011 del 22 agosto 2011 consid,

3.2.1.; STF 8C_631/2008 del 9 marzo 2009 consid. 3..3.1.; DTF 125 V 197 consid.

6.

a).

Per stabilire il danno nei

confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione, sono determinanti le

conseguenze provocate da un determinato comportamento. Tramite l’accettazione

di un’occupazione adeguata, ad esempio, di regola la disoccupazione termina e

non sussiste più la pretesa a indennità di disoccupazione. Per contro

l’esercizio di un impiego che consente di ottenere un guadagno intermedio

giusta l’art. 24 LADI non mette fine alla disoccupazione siccome l’assicurato può

pretendere la compensazione della differenza tra il guadagno assicurato e il

guadagno intermedio (indennità compensative; cfr. art. 24 cpv. 3 LADI).

Ne consegue che l’entità

del danno a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione a seguito del

rifiuto di un lavoro adeguato varia a seconda che tale impiego permetta

l’uscita dalla disoccupazione oppure unicamente di ottenere un guadagno

intermedio. In quest’ultimo caso, se l’occupazione viene rifiutata,

l’assicurato deve partecipare al danno soltanto nella misura in cui l’indennità

di disoccupazione a cui ha diritto in queste condizioni sia più elevata

dell’indennità compensativa. Oggetto della sospensione è la differenza delle

due indennità, mentre ai fini della determinazione della durata della

sospensione si fa riferimento agli stessi criteri relativi all’entità della

colpa applicabili in caso di rifiuto di un’occupazione che consente di non fare

più ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 122 V 34

consid. 4. bb).

Nella DTF 125 V 197 la

nostra Massima istanza ha deciso che la giurisprudenza,

applicabile in caso di rifiuto di un lavoro atto a procurare un guadagno

intermedio, per la quale la sospensione del diritto a prestazioni concerne solo

l'importo pari alla differenza fra l'indennità di disoccupazione e i pagamenti

compensativi (cfr. DTF 122 V 34) non è richiamabile nell'ipotesi di un assicurato che rifiuti di

partecipare a un programma di occupazione. Al riguardo l’Alta Corte ha

rilevato:

" (…) la participation d'un assuré à un

programme d'occupation ne diminue pas, dans une mesure directement

quantifiable, le dommage financier de l'assurance-chômage qui doit, ainsi que

le relève l'OCIAMT dans sa détermination sur le recours, continuer à servir des

indemnités journalières, ou alors financer le salaire versé à l'assuré. A

contrario, le dommage à proprement parler financier que subit

l'assurance-chômage, en cas de refus d'un assuré de participer à un programme

d'occupation, n'est pas non plus directement quantifiable. Il résulte plutôt du

fait que ce dernier, à qui l'occasion d'exercer une activité et d'acquérir des

qualifications est offerte, ne la saisit pas et diminue ainsi son aptitude au

placement, en violation de son obligation générale de réduire le dommage (art.

17.

LACI; cf. ATF 121 V 62 consid. 3d; NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch.m. 702 sv.; GERHARDS,

op.cit., vol. I, n. 29 ad art. 30).”

Inoltre in una sentenza

8C_631/2008 del 9 marzo 2008 il TF ha osservato:

" (…)

3.3.1

Selon la jurisprudence, les jours de

suspension motivée par le refus de participer à un programme d'occupation

(art. 30 al. 1 let. d LACI en liaison avec les art. 72 ss LACI, en vigueur

jusqu'au 30 juin 2003) ou par des recherches de travail insuffisantes (art. 30

al. 1 let. c LACI) sont imputés sur le nombre maximum d'indemnités

journalières d'après leur valeur effective, c'est-à-dire sous la forme

d'indemnités journalières pleines, même si l'assuré réalise un gain

intermédiaire. En effet, le but de la suspension du droit à l'indemnité,

dans l'assurance-chômage, vise à faire participer l'assuré de façon équitable

au dommage qu'il cause à cette assurance sociale, en raison d'une attitude

contraire aux obligations qui lui incombent. C'est pourquoi la durée de la

suspension doit, en particulier, être fixée dans une mesure appropriée à la

gravité de la faute commise. Lorsque cette faute consiste dans le refus de

participer à un programme d'occupation ou dans des recherches de travail

insuffisantes, le dommage à proprement parler économique subi par

l'assurance-chômage n'est pas directement quantifiable. C'est pourquoi la

jurisprudence consacre le principe de l'imputation sous la forme d'indemnités

journalières pleines même en cas d'obtention d'un gain intermédiaire (ATF 125 V 197 consid. 6 p. 199 s.; arrêt du Tribunal fédéral des assurances

C 259/98 du 27 décembre 1999 consid. 4b). C'est ce principe qui a été repris

par le seco au ch. m. D65 IC 2007.

En revanche, lorsque la suspension est motivée

par le refus de l'assuré de prendre un travail susceptible de lui procurer un

gain intermédiaire, la jurisprudence considère que le droit à l'indemnité de

chômage ne doit être suspendu que dans la mesure correspondant à la différence

entre l'indemnité de chômage et les indemnités compensatoires. Le chômeur qui

accepte d'exercer une activité lui procurant un gain intermédiaire a droit à la

compensation de la perte de gain, à savoir la différence entre le gain assuré

et le gain intermédiaire (art. 24 al. 1 et 3 LACI). En cas de refus de l'assuré

d'accepter un travail convenable lui procurant un gain intermédiaire, le

dommage subi par l'assurance-chômage correspond à la différence entre le

montant de l'indemnité de chômage à laquelle il a droit et celui de l'indemnité

compensatoire. C'est pourquoi, en vertu du principe de la causalité, le droit

de l'intéressé ne doit être suspendu que dans la mesure correspondant à cette

différence (ATF 122 V 34 consid. 4c p. 40 s.).” (La sottolineatura è della

redattrice)

2.3

Nella Prassi LADI ID, la

Segretaria di Stato dell’economia (SECO), riguardo alle indennità in caso di

servizio militare, servizio civile e di protezione civile, enuncia:

" C188 Se

un assicurato presta servizio militare svizzero, eccettuata

la

scuola reclute e i servizi d’avanzamento, oppure servizio civile svizzero per

non più di 30 giorni, oppure servizio di protezione civile svizzero e se la sua

indennità per perdita di guadagno è inferiore all’indennità di disoccupazione

che potrebbe riscuotere senza la prestazione del servizio, l’AD gli paga la

differenza, fintantoché non ha riscosso tutte le indennità cui ha diritto.

Se il

suo servizio dura più di 30 giorni, l’assicurato non ha neppure diritto all’ID

per i primi 30 giorni. Se percepisce indennità giornaliere dell’assicurazione

militare in seguito a incapacità lavorativa totale, l’assicurato non ha diritto

alle indennità giornaliere dell’AD secondo l’art. 28 LADI. In caso di

incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera versata

dall’assicurazione militare va dedotta dall’ID.

C189 La

cassa chiede alla cassa di compensazione dell’ultimo datore di lavoro

dell’assicurato di attestare, mediante il modulo «Attestato sull’indennità per

perdita di guadagno (IPG)», le prestazioni versate.

C190 Le

prestazioni possono essere dedotte solo se versate per lo stesso periodo e fino

a concorrenza dell’ID a cui l’assicurato ha diritto per tale periodo.

·

Esempio 1

14.

giorni di IPG* a CHF 54 = CHF 756 / 10 ID per lo stesso periodo a CHF 100 = CHF

1000.

CHF

756.

vengono presi in considerazione come reddito sostitutivo; l’ID è di CHF

244.

·

Esempio 2

14.

giorni di

IPG* a CHF 120 = CHF 1680 / 10 ID per lo stesso periodo a CHF 100 = CHF 1000.

CHF

1000.

vengono presi in considerazione come reddito sostitutivo; nessuna ID.

* Le IPG sono corrisposte 7 giorni per

settimana”

Per quanto attiene,

invece, al computo dei giorni di sospensione, la SECO indica:

" D 65 I

giorni di sospensione sono computati nel numero massimo

di

indennità giornaliere. Essi vanno ammortizzati secondo il loro valore

effettivo, vale a dire sotto forma di indennità giornaliere intere.

ð Esempio

A un assicurato vengono inflitti 35 giorni di sospensione. Durante

un periodo di controllo comprendente 22 giorni di disoccupazione controllata

egli riceve unicamente, a seguito di un guadagno intermedio, 8,3 indennità

giornaliere. L’assicurato può quindi compiere soltanto 8,3 giorni di

sospensione durante il periodo di controllo: gli verranno quindi dedotte dal

numero massimo di indennità giornaliere cui ha diritto 8,3 indennità

giornaliere.”

In relazione alla

sospensione in caso di interruzione o rifiuto di un’attività a titolo di

guadagno intermedio dalla Prassi LADI ID p.ti D66-D68 emerge:

" D66

L'assicurato è tenuto ad accettare e a conservare un’attività

a

titolo di guadagno intermedio fintantoché ha diritto a indennità compensative.

D67 L'assicurato

che rifiuta o cessa un’attività a titolo di guadagno intermedio viola il suo

obbligo di ridurre il danno e può incorrere in una sospensione del suo diritto

all’indennità. La cessazione di un guadagno intermedio rientra nella

fattispecie della sospensione per disoccupazione colposa e deve essere

sanzionata dalla cassa.

D68 La

durata della sospensione è stabilita secondo gli stessi criteri validi per il

rifiuto o l’interruzione di un’occupazione adeguata. La sospensione riguarda

quindi soltanto la differenza tra l’ID alla quale l’assicurato ha diritto e le

indennità compensative o il pagamento della differenza. L’assicurato può,

secondo i principi di causalità e di proporzionalità, essere ritenuto

responsabile del prolungamento della sua disoccupazione soltanto fino a

concorrenza di tale differenza.

2.4

Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio

2019.

consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021

consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133

V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77 ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In proposito cfr. STF

2C_105/2009 del 18 settembre 2009.

2.5

In dottrina Boris Rubin, in Commentaire de la loi

sur l’assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, ad art. 26, N. 1-4, si

esprime come segue circa le indennità in caso di servizio militare, servizio

civile e di protezione civile:

" 1

Objet et but. –

L’assurance-chômage ne verse pas de prestations durant le service militaire, le

service civil ou la protection civile, sauf lorsque l’indemnité perte de gain

est inférieure à l’indemnité de chômage qui serait versée sans

l’accomplissement des services précités. Dans cette hypothèse, l’assurance

chômage verse la différence (DTA 1984 p. 54; FF 1980 III 552). C’est pour des

raisons de politique nationale que l’assurance-chômage intervient ainsi pour

compléter les prestations (FF 1980 III 585).

2.

Evolution. – L’introduction du service civil le 1er octobre

1996.

a necessité l’adaptation de l’art. 26 LACI (FF 1994 I1712).

3.

Système. – L’assurance-chômage n’est amenée à completer les

indemnités perte de gain que pour des périodes de service relativement courtes

(pas plus de 30 jours). L’idée est que lorsque l’obligation de servir est courte,

les chances d’être engagé demeurent (FF 1994 III 1712). Lorsque le service dure

plus de 30 jours, ou lorsqu’il s’agit de l’école de recrues ou de services

d’avancement, l’aptitude au placement fait défaut et le droit à la différence

au sens de l’art. 26 LACI n’existe pas, et ce même pour les 30 premiers jours

d’obligation de servir. En ce qui concerne l’aptitude au placement en cas

d’inscription au chômage peu avant une obligation militaire ou un service civil

de plus de 30 jours, v. 15 N. 56.

4.

Les indemnités pour perte de gain sont accordées sept jours par

semaine. On comparera donc les prestations versées par l’assurance perte de

gain et celles hypothétiquement dues par l’assurance-chômage pour la même

période, afin de déterminer si les indemnités pour perte de gain laissent

subsister un manque à gagner (SECO, Bulletin LACI C190, janv. 2013).”

Rubin, inoltre, nel suo Commentario ad

art. 30 N. 90, 92 e 93, riguardo al modo di esecuzione di una sospensione

rileva:

" 90 La suspension est exécutée par

suppression du droit à l’indemnité de chômage. Cette suppression ne vaut que

pour les jours où l’assuré a droit à l’indemnité (art. 30 al. 3 LACI, 1re

phrase). Un droit ne peut en effet être suspendu que s’il existe. L’exécution

d’une suspension ne peut donc avoir lieu que dès que l’assuré remplit toutes

les conditions matérielles et formelles du droit à l’indemnité de chômage (v. N

12.

ci-dessus). L’exécution de la suspension ne peut avoir lieu que dans un

délai de six mois à compter du début du délai de suspension (art. 30 al. 3

LACI, 4e phrase). La fixation du début du délai de suspension est une question

indépendante du mode d’exécution de celle-ci. Le début du délai de suspension

peut ainsi être antérieur au moment où l’assuré réunira toutes les conditions

d’indemnisation (ATF 114 V 350 consid. 2c p. 353). On pense par exemple ici à

une inscription au chômage plusieurs mois après un chômage fautif.

(…).

92.

Le refus et l’abandon d’un gain intermédiaire ne peuvent

donner lieu à une suspension que dans la mesure correspondant à la différence

entre l’indemnité de chômage et les indemnités compensatoires (ATF 122 V 34

consid. 4c p. 40; DTA 1998 p. 41 consid. 5a p. 48; arrêt du 15 avril 2002 [C 129/01] consid. 6a).

La mesure de la suspension

tient compte ici en partie du dommage causé à l’assurance. En revanche,

lorsqu’un assuré en gain intermédiaire manque à son devoir d’effectuer

des recherches d’emploi ou de participer à une mesure de marché du travail

(pour le temps de disponibilité restant), les jours de suspension doivent

correspondre à de pleines indemnités journalières. Le dommage n’est pas

directement quantifiable dans ces deux dernières hypothèses (ATF 125 V 197

consid. 6 p. 199; arrêt du 9 mars 2009 [8C_631/2008] consid. 3.3.1; 27 décembre

1999[C 259/98]).

2.

Effet de la

suspension (alinéa 3, 2e phrase)

93.

Le nombre d’indemnités journalières suspendues est déduit du nombre

maximal des indemnités journalières au sens de l’art. 27 LACI (art. 30 al. 3

LACI, 2e phrase). La suspension du droit à l’indemnité au sens de l’art. 30

LACI n’est donc pas comparable à une interruption du droit (v. N 4

ci.-dessus).”

2.6

Nella

presente evenienza la Cassa, nella decisione su opposizione del 9 settembre

2020, ha effettuato il calcolo dettagliato relativo alle prestazioni LADI da

accordare al ricorrente tenendo conto delle indennità per perdita di guadagno

di cui ha beneficiato da marzo 2020, concludendo che per marzo 2020 egli non ha

diritto ad alcuna indennità di disoccupazione, mentre per il mese di aprile

2020.

ha diritto a 1.6 indennità giornaliere LADI (cfr. doc. B; consid. 1.5.).

Nella risposta di causa la

parte resistente, pur non modificando le proprie conclusioni, ha adattato i

conteggi (cfr. doc. III).

In particolare per

calcolare le indennità di disoccupazione spettanti al ricorrente nei mesi di

marzo e aprile 2020, la Cassa ha dedotto, in applicazione dell’art. 26 LADI

(cfr. consid. 2.1.), dall’ammontare di fr. 6'566.35 – pari all’80% del guadagno

assicurato di fr. 8'096.-- (ritenuto che ex art. 22 LADI l’indennità

giornaliera intera degli assicurati che, in particolare, hanno un obbligo di

mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25 anni ammonta all’80%

del guadagno assicurato) riportato su 22 giorni che sono i giorni controllati

sia in marzo che in aprile 2020 [(80% di fr. 8'096) : 21.7 (cfr. art. 40a OADI:

“il guadagno giornaliero è determinato dividendo il guadagno mensile per

21,7”) x 22] – l’importo delle indennità per perdita di guadagno ricevute a

seguito dello svolgimento della protezione civile dal 25 al 31 marzo 2020 di

fr. 1'176.-- (fr. 196.--x 6 giorni; cfr. doc. G), rispettivamente dal 1° aprile

al 4 aprile, dal 6 all’11 aprile e dal 13 al 15 aprile 2020 di fr. 2'548.--

(fr. 196.-- x 13 giorni; cfr. doc. G).

Tale differenza

corrisponde a fr. 5'390.35 per marzo 2020 e a fr. 4'018.35 per aprile 2020

(cfr. doc. III).

Le somme di fr. 5'390.35 e

di fr. 4’018.35 sarebbero spettate all’assicurato se non fosse stato sospeso

per 45 giorni a decorrere dal 1° febbraio 2020 con decisione del 19 febbraio

2020.

(cfr. doc. 16; consid. 1.2.) e corrispondono per il mese di marzo 2020 a

18.1

indennità giornaliere di disoccupazione intere di fr. 298.45, conteggiate facendo

riferimento al guadagno assicurato di fr. 8'096.-- (80% di fr. 8'096 : 21.7),

rispettivamente a 13.5 per il mese di aprile 2020 (cfr. doc. III).

La sanzione di 45 giorni è

stata ammortizzata per 15 giorni nel mese di febbraio 2020 (cfr. doc. 18), per

18.1

giorni nel mese di marzo 2020 e per 11.9 giorni nel mese di aprile 2020

(cfr. doc. B; III).

Di conseguenza la Cassa

non ha riconosciuto all’insorgente alcuna indennità giornaliera di

disoccupazione per il mese di marzo 2020 (cfr. doc. III; 24; B), mentre per il

mese di aprile 2020 gli ha attribuito 1.6 (13.5 – 11.9) indennità giornaliere

di fr. 298.45 per complessivi fr. 477.50 (cfr. doc. III; 29; B).

La parte ricorrente ha

contestato tale modo di procedere, facendo valere che, considerate la pesante

sanzione di 45 giorni di sospensione e la circostanza che la stessa poteva

essere ammortizzata con15 indennità nel mese di febbraio + 22 indennità nel

mese di marzo + 8 indennità nel mese di aprile, nel mese di aprile 2020 avrebbero

dovuto riconoscere all’assicurato indennità di disoccupazione per almeno 14

giorni (22 giorni di ID per aprile 2020 – 8 indennità ammortizzate), mentre per

il mese di maggio 21 giorni (in realtà gli sono stati accordati 13.1 indennità

giornaliere di disoccupazione; cfr. doc. 33).

Subordinatamente, tenendo

conto che a marzo 2020 gli sono stati ammortizzati 18.1 giorni di sospensione, è

stato postulato il versamento delle restanti indennità di disoccupazione pari a

3.9

(22 ID di diritto – 18.1) e di 10.1 indennità giornaliere di disoccupazione

per aprile 2020 (22 indennità di diritto - 11.9 giorni ammortizzati).

Al riguardo il

rappresentante dell’insorgente ha osservato che il ricalcolo diritto alle

indennità giornaliere a seguito del servizio presso la protezione civile non

solo si pone in contrasto con quanto è prescritto nell'art. 26 LADI, ma pure

con la volontà del legislatore (cfr. doc. I, consid. 1.6.).

Con scritto del 31 ottobre

2020.

l’avv. RA 1 ha altresì puntualizzato che, se in ambito LADI il legislatore

non ha espressamente voluto penalizzare l'assicurato che svolge servizio civile

(per meno di 30 giorni), questo deve valere non solo per l'importo

dell'indennità di disoccupazione da pagare, bensì anche per il numero di giorni

a cui l'assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione. A mente della

parte ricorrente l'art. 26 LADI giustifica "solo" il ricalcolo

dell'importo dell'ID (cfr. doc. V; consid. 1.8.).

2.7

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima che, come sottolineato

dalla parte ricorrente, l’art. 26 LADI è stato introdotto per non sfavorire i

disoccupati tenuti ad assolvere servizio militare, civile o di protezione

civile. L’assicurazione contro la disoccupazione interviene per completare le

prestazioni spettanti a un assicurato, versandogli la differenza tra

l’indennità di disoccupazione a cui avrebbe diritto senza le IPG e queste

ultime per un periodo relativamente breve, ossia inferiore a 30 giorni (cfr.

consid. 2.1.; 2.3.; 2.5.).

In concreto, dunque,

correttamente la Cassa, per i mesi di marzo e aprile 2020 in cui l’insorgente

ha ricevuto le indennità per perdita di guadagno, ha innanzitutto calcolato la

differenza tra l’indennità di disoccupazione spettante al ricorrente nel

periodo di controllo senza le IPG e le IPG percepite in quel mese (cfr. consid.

2.3.; Prassi LADI ID p.to C190).

Il conteggio effettuato

dalla parte resistente ed esposto sopra (cfr. consid. 2.6.) da cui è risultata

una differenza (ottenuta deducendo dall’80% del guadagno assicurato di fr. 8'096

riportato su 22 giorni le IPG di fr. 1'176 per marzo 2020 e di fr. 2'548 per

aprile 2020) di fr. 5'390.35 per marzo 2020 e di fr. 4'018.35 per aprile 2020

merita tutela.

L’ammontare di fr.

5'390.35 relativo al mese di marzo 2020 corrisponde a 18.1 indennità

giornaliere intere di fr. 298.45 calcolati sulla base del guadagno assicurato

del ricorrente di fr. 8'096.-- [(80% di fr. 8'096) : 21.7], rispettivamente a

22.

indennità giornaliere di fr. 245.-- (indennità giornaliera ridotta a seguito

delle IPG di marzo 2020).

L’importo di fr. 4’018.35 per

il mese di aprile 2020 è pari a 13.5 indennità giornaliere intere di fr.

298.45, rispettivamente a 22 indennità giornaliere di fr. 182.65 (indennità

giornaliera ridotta a seguito delle IPG di aprile 2020).

Gli importi di fr.

5'390.35 per marzo 2020 e di fr. 4'018.35 per aprile 2020 sarebbero spettati

all’insorgente, qualora al suo caso fosse risultato applicabile unicamente l’art.

26.

LADI.

Nel caso di specie,

tuttavia, l’assicurato è stato sospeso dal diritto all’indennità di

disoccupazione per 45 giorni a far tempo dal 1° febbraio 2020 ex art. 30 cpv. 1

lett. a LADI essendosi licenziato dal suo impiego al 100% senza previamente

reperire un’altra occupazione (cfr. consid. 1.2.).

Il fatto che il legislatore

non abbia voluto sfavorire i disoccupati che prestano servizio militare, civile

o di protezione civile non significa che i medesimi siano stati posti in una

posizione privilegiata dal profilo dell’esecuzione delle sospensioni giusta

l’art. 30 LADI rispetto agli assicurati che non svolgono questi servizi.

Non va, del resto,

dimenticato che l’art. 30 cpv. 3 frase 4 LADI prevede che l’esecuzione della sospensione decade sei mesi dopo

l’inizio del termine di sospensione (cfr. consid. 2.5.).

Il Tribunale federale,

nella decisione DTF 124 V 82 del 30 gennaio 1998, ha rilevato che questa norma

esprime la volontà del legislatore secondo cui il

comportamento sanzionabile dell’assicurato non viene più ritenuto causale

decorso il termine di sei mesi. Secondo la giurisprudenza si tratta di un

termine di perenzione e il diritto all’esecuzione decade se il termine non

viene ossequiato.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_854/2015 del 15 luglio 2016; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015; STF

8C_642/2007 del 4 agosto 2008; STFA C 412/00 del 25 settembre 2001; STCA

38.2011.58

del 26 ottobre 2011 consid. 2.2.

Come visto sopra, i giorni

di sospensione vanno ammortizzati secondo il loro valore effettivo, vale a dire

sotto forma di indennità giornaliere intere, tranne nel caso di

interruzione o rifiuto di un’attività a titolo di guadagno intermedio in cui la

sospensione riguarda soltanto la differenza tra l’indennità di disoccupazione e

l’indennità compensativa (cfr. art. 24 LADI; consid. 2.2.; 2.3.; 2.5.).

In casu non si tratta

dell’interruzione di un’occupazione che permetteva di ottenere un guadagno

intermedio, bensì della disdetta da parte dell’assicurato di un rapporto di

impiego a tempo pieno che l’ha reso totalmente disoccupato (cfr. art. 10 LADI).

Ne discende che a ragione

la Cassa ha ammortizzato i 45 giorni di sospensione inflitti al ricorrente

facendo riferimento alle indennità giornaliere di disoccupazione intere di fr.

298.45, e meglio applicando 18.1 giorni a marzo 2020 (l’importo di fr. 5'390.35

che spetterebbe all’assicurato in virtù dell’art. 26 LADI nel mese di marzo

2020, come visto, corrisponde, infatti, a 18.1 indennità giornaliere intere di

fr. 298.45 calcolati sulla base del guadagno assicurato del ricorrente di fr.

8'096.--) e, ritenuti i 15 giorni già ammortizzati in febbraio 2020 (cfr. doc.

18), 11.9 giorni (45 giorni di sospensione – 15 – 18.1) ad aprile 2020.

Di conseguenza il

ricorrente, come stabilito dalla parte resistente, non ha diritto ad alcuna

indennità di disoccupazione per il mese di marzo 2020, mentre per il mese di

aprile gli vanno riconosciute 1.6 (13.5 – 11.9) indennità giornaliere di fr.

477.50

(fr. 298.45 x 1.6; cfr. doc. 29), pari a fr. 439.90 dedotti i contributi

sociali (cfr. doc. 29).

2.8

In relazione al conteggio del

23.

giugno 2020 afferente al mese di maggio 2020 (cfr. doc. 33) con cui è stata

assegnata all’insorgente, in considerazione delle IPG percepite in quel mese di

fr. 2'360.-- (cfr. doc. 31-32), un’indennità di disoccupazione di fr. 3'909.70,

corrispondenti a 13.1 indennità giornaliere intere (fr. 3'909.70 : fr. 298.45;

cfr. doc. 33; 31; 32) e, dopo deduzione dei contributi sociali, a fr. 3'602.--

(cfr. doc. 33), giova osservare che lo stesso - che non concerne più giorni di

sospensione - è stato contestato per la prima volta in sede di ricorso.

In ogni caso, a

prescindere dalla questione di sapere se l’impugnativa al riguardo sia o meno

ricevibile, il conteggio di maggio 2020 non risulta censurabile.

La Cassa ha, in effetti,

determinato l’importo di fr. 3'909.70 applicando l’art. 26 LADI e dunque

calcolando la differenza tra l’indennità di disoccupazione spettante al

ricorrente nel mese di maggio 2020 senza le IPG di fr. 6'267.50 (80% del

guadagno assicurato di fr. 8'096) : 21.7 = fr. 298.45; fr. 298.45 x 21 giorni

indennizzabili) e le IPG percepite in quel mese di fr. 2'360.-- (fr. 6’267.50 –

2'360; cfr. consid. 2.3.; Prassi LADI ID p.to C190).

L’ammontare di fr. 3'909.70

corrisponde a 13.1 indennità giornaliere intere di fr. 298.45 calcolati sulla

base del guadagno assicurato del ricorrente di fr. 8'096.--, conformemente a

quanto stabilito dalla parte resistente (cfr. doc. 33).

2.9

Alla luce di tutto quanto

esposto la decisione su opposizione del 9 settembre 2020 deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti