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Decisione

38.2020.59

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 gennaio 2021Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

B. Märkli, “Notrecht in

der Anwendungsprobe – Grundlegendes am Beispiel der COVID-19-Vorordnungen” in

Sicherheit & Recht 2/2020 pag. 59 seg., sottolinea a pag. 62 che non

fondandosi direttamente su una legge federale (cfr. ad esempio la legge sulle

epidemie, LEp, la quale all’art. 7 prevede che se una situazione straordinaria

lo richiede il Consiglio federale può ordinare provvedimenti necessari per

tutto il Paese o per talune parti di esso) questo tipo di ordinanze possono

essere per principio esaminate dai tribunali:

" (…) Schon

unter der geltenden Rechtslage macht die Wahl der Rechtsgrundlage freilich

einen Unterschied, und zwar, neben der Befristungspflicht gemäss Art. 7d

RVOG, vor allem im Zusammenhang mit Art. 190 BV bezüglich des

Rechtsschutzes. Die COVID-19-Verordnung 2, die sich auf Art. 7 EpG

stützt, erklärt damit, eine unselbständige Verordnung zu sein. Sofern sie sich

innerhalb des Rahmens des Epidemiengesetzes bewegt, ist sie von der

Massgeblichkeit des Bundesgesetzes nach Art. 190 BV miterfasst und

gerichtlich zwar überprüf-, aber nicht übersteuerbar, zumindest, soweit sie

keine Verstösse gegen völkerrechtlich verbürgte Grundrechte, insbesondere

diejenigen der EMRK, enthält. Die viel zu weite Formulierung des Art.

7 EpG wirkt sich hier erneut negativ aus, da sie kaum eine Handhabe bietet,

etwas als nicht vom Gesetzeszweck erfasst zu betrachten. Demgegenüber sind die

selbständigen Verordnungen nicht «massgeblich» gemäss Art. 190 BV und

die Gerichte können sie - zwar zurückhaltend - überprüfen, wobei allerdings Art.

32 Abs. 1 Bst. a VGG und Art. 83 Bst. a BGG zu beachten sind. (…)”

Considerandi

Tale questione può stare

aperta. Infatti nella misura in cui si volesse ritenere che un controllo della

costituzionalità e della legalità sia possibile (cfr. R. Trümpler / F. Uhlmann,

op.cit., pag. 584-586 e pag. 588-590 e 595-596), questo Tribunale sottolinea

che, attraverso queste disposizioni dell’Ordinanza adottata dal Consiglio

federale si sono potute versare, durante un periodo limitato, le prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione anche alle persone che rivestono

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro le quali, normalmente,

secondo la legge e la relativa giurisprudenza, non ne avrebbero diritto (cfr.

pure U. Kieser, COVID-19 “Erlassen und Versicherungsrecht” in COVID-19 già

citato pag. 731 seg., pag. 752 nr. 56-58 e pag. 795 nr. 63).

In tale situazione

eccezionale che deroga alla LADI, si giustifica di versare a tutte le persone

interessate il medesimo importo forfettario (cfr. U. Kieser pag. 753 nr. 58:

“Der Anspruch der vorgennanten beiden Personenkategorie ist freilich frankemassig

stark begrentt. Die betreffenen Personen erhalten bei kurzarbeit für eine

Vollzeitstelle eine Pauschalbetrag von CHF 3'320.--), tanto più che si è

trattato di una soluzione molto limitata nel tempo.

Infatti, dal 17 settembre

2020, dopo l’entrata in vigore della Legge federale sulle basi legali delle

ordinanze del Consiglio federale volte a fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge

COVID-19) del 25 settembre 2020 e la modifica dell’Ordinanza COVID-19 perdita

di guadagno, le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore

di lavoro non vengono più indennizzate attraverso le prestazioni della LADI

bensì mediante le indennità per perdita di guadagno (cfr. consid. 2.2; Ordinanza

COVID-19 K. Häcki, “GmbH: Corona-Entschädigung statt Kuzarbeit für Inhaber” in Penso

3/2020 pag. 40-41).

Alla luce di quanto appena

esposto, la decisione su opposizione del 14 settembre 2020 deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti