38.2020.59
Concesse ILR dal 25/3 al 30/4/20 a SA per l'AU giusta l'Ordinanza COVID-19 AD. Rettamente la ditta è stata indennizzata con un importo forfettario ex art. 5 Ordinanza (fr. 3'320 pari all'80% di fr.4'150). Da 17.9.20 a seguito della LF COVID-19 per persone con posizione analoga a DL sono previste IPG
25 gennaio 2021Italiano41 min
die Gerichte können sie - zwar zurückhaltend - überprüfen, wobei allerdings Art.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2020.59
DC/sc
Lugano
25 gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14 settembre 2020 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 22 luglio
2020 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha deciso che l’indennità per lavoro
ridotto nei mesi di marzo e aprile spettante a __________ dovrà essere fissata
sulla base di un importo forfettario di fr. 4'150.--, argomentando:
" (…) Con
l'ordinanza sulle misure del settore dell'assicurazione contro la
disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) del 20.03.2020 il Consiglio
federale ha revocato l'articolo 31 cpv. 3 lettera b, concedendo il diritto
all'indennità per lavoro ridotto alle persone con poteri decisionali
determinanti, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo
decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro come anche i loro coniugi o
partner registrati occupati nell'azienda; per tali persone si tiene conto di un
import° forfettario di fr. 4150 franchi all'80% pari a 3'320.- franchi come
guadagno determinante per un'attività lucrative a tempo pieno.
Con validità 01.06.2020 il Consiglio federale ha revocato il
diritto alle persone con poteri decisionali determinanti e i rispettivi coniugi
o partner registrati occupati nell'azienda.
Nel vostro caso, l'unico dipendente, il sig. __________, risulta
essere amministratore unico con diritto di firma individuale della RI 1, di
conseguenza può rivendicare il diritto all'indennità per lavoro ridotto tenendo
conto dell'importo forfettario di fr. 4'150.- all'80% e non il salario soggetto
all'obbligo di contribuzione AVS. (…)” (Doc. 66)
1.2. Con decisione su opposizione
del 14 settembre 2020 la Cassa ha confermato la precedente decisione,
rilevando:
" (…)
L'art. 5 dell'ordinanza covid-19 menziona
come, in deroga M'art. 34 cpv. 2 LADI, si tenga conto di un importo forfettario
di CHF 3320.00 (CHF 4'150.00 all'80%) per il coniuge o partner registrato del
datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo o per le persone che
occupano una posizione analoga a quelle di un datore di lavoro.
2.
Nell'evenienza concreta emerge come la qui opponente abbia
richiesto alla Cassa le indennità per lavoro ridotto: in considerazione del
fatto che il Sig. __________ occupava una posizione analoga a quella di un
datore di lavoro, è stato applicato un salario forfettario.
Preso atto delle osservazioni formulate in sede di opposizione, la
Cassa ribadisce come la posizione occupata dal Sig. __________ in seno alla
società sia paragonabile a quella di un datore di lavoro. Infatti Io stesso
risulta essere l'amministratore unico con firma individuale della RI 1, oltre
ad essere anche l'unico dipendente. (…)” (Doc. A1)
1.3. Contro la decisione su
opposizione la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede
di obbligare la Cassa a integrare la differenza di fr. 8'692.45 a titolo di
indennità per lavoro ridotto in base al salario pattuito da __________i con la RI
1, argomentando:
" (…)
3) La Cassa ha corrisposto a fronte dei relativi formulari per il
lavoro ridotto, per il periodo dal 25 marzo 2020 al 31 marzo 2020 e per tutto
aprile 2020 le ore perse complessivamente, limitandosi tuttavia al salario
forfettario per persone che occupano una posizione analoga a quella di un
datore di lavoro e non già il salario pattuito contrattualmente dal dipendente
dirigente, sul quale è sempre stato trattenuto e riversato anche il premio per
l'assicurazione per la disoccupazione. La differenza non è di poco conto: Chf
4'399.25 pagati valuta 29 maggio 2020 (vedi allegato 4) a RI 1 a fronte dello
stipendio contrattuale richiesto dalla stessa in ragione dell'80% di Chf
13'091.70, ossia Chf 8'692.45.
4) Come si evince dalla surrettizia Decisione su Opposizione della
Cassa, essa fonda il suo risarcimento unicamente sulle norme volute dal
legislatore per tamponare situazioni d'abuso, dove un tale creava una Società
Anonima di cui era dipendente e amministratore unico per gestire p.es. un
ristorante e dopo 6 mesi si licenziava per andare al beneficio della
disoccupazione e poi assumeva la cugina che poi anch'ella dopo 6 mesi andava in
disoccupazione, perchè anch'ella licenziata nel frattempo, ecc.: crasse
situazioni di abuso delle assicurazioni sociali quindi.
Essa tralascia, da qui il termine "surrettizia" usato
per la decisione della Cassa, quanto più volte invocato ed asserito da RI 1, il
cui caso è agli antipodi di siffatte situazioni abusive: il sig. __________ è
da oltre 20 anni amministratore e dipendente della RI 1, negli ultimi 10 anni
come unico dipendente, per il noto ridimensionamento della piazza finanziaria
(segreto bancario, SAI, Fatca, ecc.). Dal 1986 gli vengono trattenuti e
riversati gli oneri sociali sullo stipendio, come ad ogni lavoratore e non ha
mai fatto 1 giorno di disoccupazione, egli vive dello stipendio regolarmente
dichiarato e tassato da AVS/AD e fisco e nutre la sua famiglia, non certo con
l'emolumento annuo come amministratore unico, ma con il proprio stipendio,
aspetto questo certamente determinante nella fattispecie.
5) RI 1, __________ ha introdotto il lavoro ridotto al 100/100 dal
25 marzo fino a fine aprile 2020, perché obbligata ad ossequiare alla decisione
del OAD-FCT (organo di autodisciplina dei fiduciari ticinesi) di chiudere la
fiduciaria (che a sua volta richiama la decisione in tal senso del Consiglio di
Stato, o meglio dello Stato maggiore di condotta dello stesso, documento
allegato 2). In più le norme civili impongono anche al datore di lavoro di
tutelare e proteggere la salute dei propri dipendenti, indipendentemente dal
fatto che essi siano dirigenti con facoltà decisionale come nel caso di un
datore di lavoro. A questo proposito giova ricordare che __________ è diabetico
e cardiopatico (vedi allegato 5) e rientra quasi anche come età nella categoria
dei soggetti a rischio Covid 19, come ci hanno abituati a considerare dopo le
intubazioni del periodo acuto si aprile-maggio 2020.
6) Le norme anti-abuso invocate a più riprese dalla Cassa non
trovano applicazione nella fattispecie, in quanto RI 1, per il tramite del
proprio amministratore unico e unico dipendente __________, non ha deciso
nulla, proprio nulla, ma ha unicamente subito ed ossequiato un ordine
perentorio di terzi e patito le conseguenze di decisioni di terzi (la chiusura
delle frontiere nazionali decretata dal Consiglio Federale) a fronte della
pandemia Covid 19. Da qui la richiesta di RI 1 di indennizzo completo in luogo
di quello forfettario.
7) Il Consiglio Federale conscio della delicatezza della
situazione ha sospeso con l'Ordinanza sulle misure nel settore
dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19)
del 20 marzo 2020 (stato 17 marzo 2020) all' art. 2 della stessa l'applicabilità
dell'art.31 cpv. 3 lit. c della legge federale del 25 giugno 1982
sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) concedendo in deroga al
predetto articolo della LADI fino al 31 maggio 2020 anche alle persone che, come
soci, ...., o membri di un organo decisionale (CdA) ... l'indennità per lavoro
ridotto. Solo grazie a questa deroga la Cassa ha indennizzato in forma
forfettaria come abbiamo visto RI 1. Il Consiglio Federale è stato criticato
per i poteri speciali che ha assunto nella fase critica della pandemia, con
questa deroga ha voluto lenire in parte l'ingiustizia patita dal personale
dirigente a fronte dei disposti dell'art. 31 LADI, certamente toccato in ugual
misura dalle misure di contenimento del virus adottate per l'economia ticinese
e poi replicate anche Oltre Gottardo con la chiusura totale dei commerci non
indispensabili. Questa deroga non sana l'ingiustizia a monte completamente, se
si applicano pedissequamente i disposti dell'art. 31 LADI nella fattispecie,
perché il personale dirigente non ha né colpe nè ha deciso autonomamente la
citata chiusura, ma l'ha subita come ogni altro lavoratore di questo Paese. Non
riconoscere ciò significa consolidare nuovamente questa ingiustizia. È una
questione di uguaglianza di trattamento: non vi è ragione alcuna per cui il
personale dirigente debba essere trattato diversamente dal resto del personale
di un'azienda colpita da una misura sanitaria voluta da terzi. A titolo
personale il sottoscritto deve capire se è lavoratore di seconda categoria rispetto
a Covid 19, prima di determinarsi ulteriormente. (…) (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 30
ottobre 2020 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso (cfr. doc. III).
1.5. Il 5 novembre 2020 la RI 1 ha
inoltrato uno scritto al TCA nel quale si è così espressa:
" (…) non
abbiamo ulteriori mezzi di prova da produrre, semplicemente le seguenti
considerazioni.
Il quesito che codesto onorevole Tribunale è chiamato a chiarire è
riassumibile così: di fronte alla pandemia COVID 19 vi sono lavoratori di serie
A e lavoratori di serie B in questo Paese?
La genesi del citato art 31 cpv. 3 lett. c della legge federale sull'assicurazione
contro la disoccupazione ed insolvenza (LADI) sottende la lotta agli abusi, si
vedano in merito le discussioni parlamentari e il messaggio del Consiglio
Federale che lo ha preceduto. RI 1, a mezzo del suo dipendente ed
amministratore unico __________ ha solo dato corso all'ordine perentorio di
chiusura delle attività (ufficio) dello Stato Maggiore di Condotta del
Consiglio di Stato, chiusura anche monitorata a mezzo forze dell'ordine.
Il sig. __________ è in primis stipendiato di RI 1, e dello
stipendio vive con la famiglia. Il Consiglio Federale, conscio della profonda
ingiustizia arrecata, ha decretato per "Notrecht" (molto
discutibile), un addolcimento delle conseguenze di questi disposti, concedendo
limitatamente in termini d'importo e anche temporali, come è noto, un
'eccezione ai disposti dell'art 31 LADI precedentemente citato, eccezione
inutile, perché questo articolo a mente della ricorrente, non si applica alla
fattispecie, in assenza del benché minimo abuso da parte di RI 1. In funzione
della risposta al quesito che procede, con evidenti rilievi di
incostituzionalità, in caso di risposta positiva, la ricorrente potrà
determinarsi ulteriormente.” (Doc. V)
Il 18 novembre 2020 la
Cassa ha confermato il contenuto della risposta di causa (cfr. doc. VII)
in diritto
2.1. L’art. 31 cpv. 3 LADI prevede
che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
a. i lavoratori, la
cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del
datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;
c. le persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni
del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.
Nelle sentenze pubblicate
in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in
SVR 1997 ALV Nr. 101, l’Alta Corte ha deciso che un dipendente membro del
consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b
del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi
dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un membro del
consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che
sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui
esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016;
STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STF C 160/05 del 24 gennaio 2006; STF C 102/04 del 15 giugno 2005).
In una sentenza
8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato su questi
temi le seguenti considerazioni:
" (…) Il
primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un
impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv.
3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di
quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura
aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali.
Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle
indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che
essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro
di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le
prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di
firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in
modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid.
3b e riferimenti).
Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del
consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la
legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili,
che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle
decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema
direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b
CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio
d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,
quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori
accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con
riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid.
3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).
3.
Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è
pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008,
la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne
discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la
giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la
precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego.
(…)"
Lo scopo
della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di
sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio
di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in
favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a
quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_150/2007
del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3;
DLA 2003 N. 22 pag. 240).
Questo
principio è stato riconfermato in una sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016,
nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.2. Dans plusieurs
arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le
Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement de cette
jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut
du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les
personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur
permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur
activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des
conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF
123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un
risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte
économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement
et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec
l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible
pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en
reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut
pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un
employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des
liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant
d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si
elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait
- justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut
toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les
liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de
celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du
conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que
celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un
employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a
lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à
indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité
indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable,
du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui
occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte
de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur
l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit
à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle
d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (…)"
Il rischio d’abuso non
esiste dunque più quando l’assicurato in questione dimostra di avere rotto ogni
legame con la ditta.
Sempre secondo la
giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art.
809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di
amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF
8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STF C 270/04 del 4 luglio 2005; STF C 37/02
del 22 novembre 2002 e STF C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3
marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23
gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio
2017).
In una sentenza
8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso
di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare
l’assicurato in progetti di un’altra società, che può non essere sufficiente
cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per
eludere quanto espresso nell’articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L’assicurato in
quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché,
malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era
rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di
una persona esercitante un’attività analoga a quella di un datore di lavoro.
Il Tribunale federale, con
giudizio 8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicato in DLA 2016 N. 5 pag. 132,
ha stabilito che a ragione era stata chiesta la restituzione d’indennità di
disoccupazione percepite, in quanto il ricorrente, anche se non era più
iscritto a RC quale socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro,
continuava a disporre di un potere decisionale che escludeva il diritto a
prestazioni LADI.
L’Alta Corte ha, in
particolare, osservato che lo stretto legame di parentela tra l’interessato e
la madre a cui aveva ceduto la sua parte sociale ed era diventata l’unica socia
gerente costituiva un serio indizio che consentiva di ritenere che l’insorgente
occupava, per il tramite della madre, una posizione di fatto analoga a quella
di un datore di lavoro.
2.2. Il 20 marzo 2020 il Consiglio
federale, sulla base dell’art. 185 cpv. 3 Cost. fed. (“Fondandosi direttamente
sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi
turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza
interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo”;
cfr. sul tema la STF 4A_180/2020 del 6 luglio 2020, consid. 4.4. pubblicata in
DTF 146 III 194 seg.) ha adottato l’Ordinanza sulle misure nel settore
dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19)
la quale, agli art. 1 e 2 prevede che:
" Art. 1
In deroga all’art. 31 capoverso 3 lettera b della legge federale
del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), il
coniuge o il partner registrato del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo
ha diritto all’indennità per lavoro ridotto.
Art. 2
In deroga all’art. 31 capoverso 3
lettera c LADI le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di
un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente
le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi o partner
registrati occupati nell’azienda hanno diritto all’indennità per lavoro
ridotto.”
In deroga all’articolo 34
cpv. 2 LADI, per le seguenti persone si tiene conto di un imposto forfettario
di 3320 franchi come guadagno determinante per un’attività lucrativa a tempo
pieno:
a. il coniuge o il
partner registrato del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;
b. le persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni
del datore di lavoro, come anche i loro coniugi o partner registrati occupati
nell’azienda.
L’art. 34 LADI ha il
seguente tenore:
" 1 L’indennità
per lavoro ridotto ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno
computabile.
2 Determinante, fino al limite
massimo valido per il calcolo dei contributi (art. 3), è il salario, convenuto
contrattualmente, dell’ultimo periodo salariale prima dell’inizio del lavoro
ridotto. Sono compresi le indennità per vacanze e gli assegni contrattuali
periodici, purché non continuino ad essere versati durante il periodo di lavoro
ridotto o non costituiscano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.1 È tenuto conto
degli aumenti salariali, convenuti mediante contratto collettivo di lavoro e
subentranti durante il periodo di lavoro ridotto.
3 Il Consiglio federale stabilisce
le basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario.”
L’art.
9 stabilisce che “la presente ordinanza entra retroattivamente in vigore
il 17 marzo 2020” (cpv.1) e che “fatto salvo l’articolo 8, si applica per un
periodo di sei mesi dalla data d’entrata in vigore” (cpv. 2) (cfr. RU 2020
877-879).
L’entrata in vigore è
successivamente stata anticipata al 1° marzo 2020 (modifica dell’Ordinanza
dell’8 aprile 2020 in vigore dal 9 aprile 2020, cfr. RU 2020 1201).
Attraverso
una modifica dell’Ordinanza del 20 maggio 2020, entrata in vigore il 1° giugno
2020, il Consiglio federale ha abrogato gli art. 1 e 2 qui sopra riprodotti
(cfr. RU 2020 1777).
In questo tale contesto va
segnalato che il 14 maggio 2020 la Commissione della sicurezza sociale e della
sanità del Consiglio nazionale ha depositato una mozione, che il Consiglio
federale ha proposto di respingere, del seguente tenore:
" (…)
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato
di modificare la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, in
particolare l'articolo 31 capoverso 3 lettera b, in modo tale che in un'azienda
a conduzione familiare (PMI) il coniuge del datore di lavoro occupato
nell'azienda di quest'ultimo abbia diritto a un'indennità di entità limitata
per lavoro ridotto dovuto a circostanze non imputabili al datore di lavoro
(caso di rigore ai sensi dell'art. 32 cpv. 3).
Una minoranza della Commissione
(Aeschi Thomas, Amaudruz, de Courten, Dobler, Glarner, Herzog Verena, Riniker,
Rösti, Sauter, Schläpfer) propone di respingere la mozione.
Motivazione
La crisi del COVID-19 ha
evidenziato la situazione precaria delle piccole aziende a conduzione
familiare, in particolare quelle in cui il coniuge è escluso dal diritto
all'indennità in caso di orario di lavoro ridotto, al pari delle persone che
esercitano un'influenza sulle decisioni dell'azienda (art. 31 cpv. 3 lett. b e
c). Per la durata della pandemia, l'ordinanza 2 COVID-19 ha rimediato a questa
lacuna della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione concedendo a
queste persone indennità per lavoro ridotto. Occorre prorogare tale misura
procedendo a una modifica legislativa in modo che il Consiglio federale non
debba emanare nuove disposizioni intese a prendere in considerazione la riduzione
di lavoro del coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda, se il lavoro
ridotto è dovuto a circostanze non imputabili a quest'ultimo. Si tratta,
all'occorrenza, di evitare la chiusura dell'azienda familiare e il ricorso agli
aiuti sociali. Questa disposizione dovrà limitarsi ai casi di rigore ai sensi
dell'articolo 32 capoverso 3 LADI e 51 OADI, escludere le circostanze inerenti
ai rischi aziendali che, secondo la giurisprudenza, sono per principio assunti
dall'azienda (DTF 119 V 500 consid. 1; SVR, 2003 ALV n. 9 p.27) ed essere
limitata (p. es. a 196 franchi al giorno). Occorre prorogare tale misura
mediante una modifica legislativa.
Parere del Consiglio federale
del 19.08.2020
L'indennità per lavoro ridotto
(ILR) è finalizzata a evitare che i lavoratori la cui attività è
temporaneamente ridotta o sospesa si ritrovino in disoccupazione totale e
permette quindi di preservare i contratti di lavoro esistenti. Questo strumento
è concepito per i lavoratori che non possono influire sull'andamento degli
affari dell'azienda.
L'esclusione del datore di lavoro e
del suo coniuge/partner occupato nella stessa azienda dal diritto all'ILR non è
una lacuna della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), ma è
stata esplicitamente voluta dal legislatore ed è stata a più riprese confermata
dal Tribunale federale.
L'articolo 31 capoverso 3 lettere b
e c LADI esclude queste persone dal diritto all'ILR in quanto è il datore di
lavoro che può determinare l'introduzione e l'estensione del lavoro ridotto e
la perdita di guadagno (indennità) per sé e per il suo coniuge/partner. Il
rischio di abusi derivante dalla loro inclusione sarebbe elevato e l'attuazione
comporterebbe vari problemi, in particolare per quanto riguarda la verifica
delle condizioni del diritto all'ILR. In considerazione di questo rischio e
delle difficoltà di controllo che ne risultano, la copertura dell'assicurazione
contro la disoccupazione (AD) non va pertanto estesa in maniera duratura a tali
persone.
Nemmeno una limitazione del diritto
ai casi di rigore giustifica una simile estensione, in quanto il rischio di
abusi permane.
Il Consiglio federale ha adottato
varie misure temporanee per sostenere maggiormente i datori di lavoro. Ha in
particolare esteso la copertura dell'ILR ad altre categorie di lavoratori e ha
abolito il termine di preannuncio e il periodo di attesa. La SECO, dal canto
suo, ha semplificato la procedura di domanda e di versamento dell'ILR. A causa
della situazione straordinaria, per aiutare le imprese il Consiglio federale ha
altresì adottato varie misure che esulano dall'ambito dell'AD.
Queste misure hanno permesso a
molte imprese svizzere di evitare i licenziamenti. Il ricorso allo strumento
dell'ILR è stato massiccio e ha già comportato costi notevoli per il fondo
dell'AD. L'aumento di 6 miliardi di franchi della partecipazione della
Confederazione (art. 8 dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la
disoccupazione [RS 837.033]) stabilito nel mese di marzo 2020 non basterà a
coprire i costi aggiuntivi dell'AD. Il Consiglio federale ha quindi sottoposto
alle Camere una revisione della LADI che preveda un finanziamento supplementare
dell'AD. Il relativo messaggio verrà esaminato nel quadro di una procedura
d'urgenza nella sessione autunnale 2020. Ciò dovrebbe permettere di coprire i
costi risultanti dalle numerose domande di ILR e dall'estensione di tale
indennità ad altri gruppi di lavoratori nel corso del 2020.
Per ora il Consiglio federale non
ritiene opportuno procedere ad ulteriori estensioni, soprattutto di durata
prolungata.
Proposta del Consiglio federale
del 19.08.2020
Il Consiglio federale propone di
respingere la mozione. (…)”
Il
Consiglio federale, nel Messaggio n. 20.058 concernente la legge federale sulle
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, su questo tema si
è così espresso:
" (…) È
incoraggiante constatare che la maggioranza degli interpellati ha accolto
favorevolmente il disciplinamento previsto nel campo dell’assicurazione contro
la disoccupazione. Siamo tuttavia contrari a un’estensione straordinaria
dell’indennità per lavoro ridotto (IRL) ad altri gruppi di aventi diritto (GL,
BS, BL, TI, SH, ZH, ZG, SGB, PS, CP, HotellerieSuisse, FSA, Economiesuisse,
impressum, Unione delle città svizzere, USAM, SwissTextiles e GastroSuisse),
come pure a un aumento dell’IRL per le persone con un reddito basso (PS,
Travail.Suisse e USS). Con la graduale apertura economica, dall’8 giugno 2020
la maggior parte dei settori hanno potuto riprendere la loro attività. In
considerazione di ciò, in linea di massima non vi sono più gli estremi per
ammettere un caso di rigore che fonda provvedimenti nel settore
dell’assicurazione contro la disoccupazione. In quanto strumento dell’assicurazione
contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la
sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del
fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende
evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e
la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di
licenziamenti. Rinunciamo pertanto a estendere l’IRL ai gruppi seguenti: (i.)
per chi occupa una posizione analoga a quella del datore di lavoro e i coniugi
o partner registrati occupati nell’azienda che ricoprono funzioni dirigenziali
e decidono in merito al proprio grado di occupazione il rischio di perdere il
posto di lavoro è minimo, mentre il rischio di abuso è molto elevato; (ii.)
affinché le aziende continuino a dare la giusta priorità alla formazione degli
apprendisti, il diritto all’IRL per gli apprendisti è stato revocato. (…)”
Il 7 settembre 2020 il
Consiglio nazionale ha accolto la mozione (100 voti a favore, 77 contrari e 8
astensioni) volta a modificare la legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione, in modo tale che in un’azienda a conduzione familiare (PMI) il
coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo abbia
diritto a un’indennità di entità limitata per lavoro ridotto dovuto a
circostanze non imputabili al datore di lavoro (vedi pandemia di Coronavirus).
Il 25 settembre 2020 il
Parlamento ha adottato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del
Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19;
cfr. RU 2020 3835-3844), la quale all’art. 15 (“Provvedimenti volti a
indennizzare la perdita di guadagno”) prevede che:
" 1 Il
Consiglio federale può prevedere che sia versata un’indennità per perdita di guadagno
alle persone che devono interrompere o limitare in modo considerevole
l’attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per far fronte
all’epidemia di COVID-19. Sono ritenute aver subito una limitazione
considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una
perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione
della cifra d’affari del 55 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media
degli anni 2015–2019.
2 Hanno in particolare diritto all’indennità anche gli
indipendenti ai sensi dell’articolo 12 della legge federale del 6 ottobre 2000
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e le
persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro.
3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni
concernenti:
a. le persone aventi diritto all’indennità e in particolare il
diritto alle indennità giornaliere delle persone particolarmente a rischio;
b. l’inizio e la fine del diritto all’indennità;
c. il numero massimo di indennità giornaliere;
d. l’importo e il calcolo dell’indennità;
e. la procedura.
4 Il Consiglio federale si assicura che le indennità
siano versate in funzione delle perdite di guadagno dichiarate dagli
interessati. La correttezza delle indicazioni fornite è verificata in
particolare mediante controlli a campione.
5 Il Consiglio federale può dichiarare applicabili le
disposizioni della LPGA. Può prevedere deroghe all’articolo 24 capoverso 1 LPGA
per quanto concerne l’estinzione del diritto e all’articolo 49 capoverso 1 LPGA
per quanto concerne l’applicabilità della procedura semplificata.”
L’art.
17 Legge COVID-19 (“Provvedimenti nel settore dell’assicurazione contro la
disoccupazione”) stabilisce invece che:
" Il
Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla legge del 25
giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) con riguardo a:
a. il diritto
all’indennità per lavoro ridotto dei formatori professionali che si occupano di
apprendisti e il versamento di tale indennità;
b. la non
considerazione dei periodi di conteggio compresi tra il 1° marzo e il 31 agosto
2020 nei quali la perdita di lavoro è ammontata a oltre l’85 per cento
dell’orario normale di lavoro dell’azienda (art. 35 cpv. 1bis LADI);
c. il
prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione e per il
periodo di contribuzione degli assicurati che, tra il 1° marzo e il 31 agosto
2020, hanno avuto diritto a un massimo di 120 indennità giornaliere
supplementari;
d. lo
svolgimento della procedura relativa al preannuncio di lavoro ridotto e al
versamento dell’indennità per lavoro ridotto nonché la forma di tale
versamento;
e. il diritto
all’indennità per lavoro ridotto dei lavoratori su chiamata con un rapporto di
lavoro di durata indeterminata e il versamento di tale indennità.”
L’art. 21 cpv. 1 Legge
COVID-19 precisa che la legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.) e
sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).
A
proposito dell’entrata in vigore, l’art. 21 Legge COVID-19, ai cpv. 2-5,
prevede che:
" 2 Fatti
salvi i capoversi 3-5, entra in vigore il 26 settembre 2020 con effetto sino al
31 dicembre 2021.
3 L’articolo 15 entra retroattivamente in vigore il 17
settembre 2020.
4 Gli articoli 1 e 17 lettere a-c hanno effetto sino al
31 dicembre 2022.
5 L’articolo 15 ha effetto sino al 30 giugno 2021.”
Il 4 novembre 2020 il
Consiglio federale ha modificato l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di
perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno), con effetto retroattivo al 17 settembre 2020,
prevedendo quanto segue:
" Art. 2
cpv. 3-4
3 I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12
LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge
del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) hanno
diritto all’indennità, alla condizione di cui al capoverso 1bis
lettera c, se:
a. devono
interrompere la loro attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle
autorità per combattere l’epidemia di COVID-19; e
b. subiscono una perdita di guadagno o salariale.
3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo
12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c LADI che
non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno diritto
all’indennità, alla condizione di cui al capoverso 1bis lettera c, se:
a. la loro
attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti
ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19;
b. subiscono una perdita di guadagno o salariale; e
c. nel 2019
hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10
000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato
l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero,
questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività.
3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo
considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile
pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli
anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è
determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno
avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver
subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento
rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la
media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.
4 L’indennità è sussidiaria rispetto a tutte le
prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni secondo la legge del 2
aprile 1908 sul contratto d’assicurazione. Questo non vale per le prestazioni
secondo l’articolo 12 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.
Art. 3 cpv. 3 e 4
3 Per gli aventi diritto di cui all’articolo 2
capoverso 3 o 3bis, il diritto nasce con l’inizio del provvedimento
ordinato dalle autorità.
4 Per gli aventi diritto di cui all’articolo 2
capoverso 1bis lettera a numero 1, capoverso 3 o 3bis, il
diritto si estingue con la revoca del provvedimento ordinato.
Art. 5 cpv. 2bis-2quater
2bis Ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui
all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis
che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella
versione vigente fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di
calcolo.
2ter Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori
indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis
lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito
soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si
può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo
più recente.
2quater Per il calcolo dell’indennità dei salariati ai
sensi dell’articolo 10 LPGA, è determinante la perdita salariale derivante dai
provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19.
L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento della perdita salariale.
Art. 6 Estinzione del diritto all’indennità
In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto
all’indennità si estingue il 30 giugno 2021.
Art. 7 cpv. 1bis
1bis Le persone di cui all’articolo 2 capoverso 3bis
esercitano il diritto all’indennità come segue:
a. per ogni mese
per cui richiedono l’indennità indicano la cifra d’affari nonché la cifra
d’affari mensile media del periodo di riferimento secondo l’articolo 2
capoverso 3ter;
b. illustrano a
causa di quale provvedimento ordinato dalle autorità per combattere l’epidemia
di COVID-19 è dovuta la diminuzione della loro cifra d’affari.
Art. 8a cpv. 2
2 A tal fine, le casse di compensazione AVS possono
effettuare controlli a campione, direttamente o facendo ricorso a periti
esterni.
Art. 10 cpv. 2
2 L’indennità, le spese di esecuzione sostenute dalle
casse di compensazione e le spese per il riesame periodico e i controlli a
campione sono finanziate dalla Confederazione.
Art. 10b Rilevazioni statistiche
1 A fini statistici le casse di compensazione AVS
forniscono all’Ufficio centrale di compensazione (UCC) dati sull’indennità di
perdita di guadagno per il COVID-19.
2 L’UCC trasmette a tal fine i dati all’UFAS.
Art. 10c Disposizioni transitorie della modifica del 4
novembre 2020
1 In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il
diritto alle indennità dovute in virtù dell’articolo 2 capoverso 1bis lettera a
numero 1 o 2 della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16
settembre 2020 si estingue il 30 giugno 2021.
2 In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il
diritto ad altre indennità dovute in virtù della presente ordinanza nella
versione vigente fino al 16 settembre 2020 è estinto. Le persone che
all’entrata in vigore della modifica del 4 novembre 2020 avevano diritto a tali
indennità e che intendono esercitare il diritto a indennità in virtù della
presente ordinanza nella versione in vigore dal 17 settembre 2020 devono
presentare una nuova richiesta.
Art. 11 cpv. 2, 4 e 5
2 e 4 Abrogati
5 Si applica fino al 30 giugno 2021.
II
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 17
settembre 2020” (RU 2020 pag. 4571-4573)
Attraverso un ulteriore
modifica del 18 dicembre 2020, entrata in vigore il 19 dicembre 2020, il
Consiglio federale ha così modificato l’art. 2 cpv. 3ter primo periodo dell’Ordinanza
COVID-19:
" Art. 2
cpv. 3ter, primo periodo
3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata
in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari
mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media
degli anni 2015-2019. …” (RU 2020 pag. 5829)
Per completezza va ricordato
che, a livello cantonale, il 20 aprile 2020 sono state presentate due mozioni
da Nadia Ghisolfi per il Gruppo PPD + CG denominata “Diritto all’indennità per
lavoro ridotto anche per gli indipendenti” e di Nadia Ghisolfi e Maddalena
Ermotti Lepori “Prolungare il diritto alle indennità di disoccupazione - prevedere
delle indennità cantonali straordinarie”.
Nel suo Rapporto del 25
novembre 2020 (cfr. Messaggio N° 7933), con il quale ha considerato evase le
mozioni, il Consiglio di Stato ha in particolare sottolineato quanto segue:
" (…) In
questo senso, è importante ricordare come il Consiglio di Stato si sia subito
attivato, anche proprio presso le autorità federali, per favorire l'adozione di
misure di sostegno per aziende, lavoratori (dipendenti e indipendenti) e
cittadini. Questa azione ha portato non solo, ad esempio, all'allargamento
della cerchia dei beneficiari delle indennità per lavoro ridotto (ILR) o
all'adozione delle indennità per perdita di guadagno Corona (IPG Corona), ma
anche alla concessione di "finestre di crisi" specifiche per il
nostro Cantone.
In questo contesto, per quanto riguarda la richiesta della prima
mozione, ricordiamo che le disposizioni straordinarie in materia di lavoro
ridotto, varate dal Consiglio federale, prevedevano a partire dal 17 marzo 2020
anche il versamento ai titolari dell'azienda e ai coniugi o partner registrarti
di un importo forfettario di 3320 franchi per un'attività lucrativa a tempo
pieno (vedi art. 5 Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione,
abrogato il 10 giugno 2020). In seguito, dal 10 giugno al 16 settembre 2020,
queste categorie – limitatamente al settore delle manifestazioni – hanno potuto
beneficiare di un sostegno attraverso lo strumento delle IPG Corona (vedi art.
2 cpv. 3ter Ordinanza COVI D-19
perdita di guadagno nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020). Dal 17
settembre 2020, infine, sono stati disposti nuovi provvedimenti per
indennizzare la perdita di guadagno, decisi dal Parlamento federale nell'ambito
della Legge COVID-19 (vedi art. 15) e disciplinati nel dettaglio dal Consiglio
federale con l'adeguamento dell'Ordinanza COVI D-19 perdita di guadagno. (…)”
2.3. Da
quanto esposto al considerando precedente, risulta con evidenza che - a ragione
- la Cassa sulla base dell’art. 2 dell’Ordinanza sulle misure nel settore
dell’assicurazione contro la disoccupazione (COVID-19) ha riconosciuto alla RI
1 il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal 25 marzo al 30 aprile 2020
per __________, malgrado quest’ultimo abbia una posizione analoga a quella di
un datore di lavoro, visto che si tratta dell’amministratore unico con diritto
di firma individuale (cfr. sul tema consid. 2.1).
Pure correttamente la
Cassa, in applicazione dell’art. 5 della medesima ordinanza, il cui tenore è chiaro
e non si presta ad interpretazione, ha indennizzato la ditta sulla base di un
importo forfettario (fr. 3'320 pari all’80% di fr. 4'150.--) e non in misura
dell’80% dalla perdita di salario effettiva.
La ricorrente ritiene
l’art. 5 contrario alla Costituzione federale (cfr. doc. V: “Lavoratori di
serie A e lavoratori di serie B”) la quale all’art. 8 garantisce l’uguaglianza
di trattamento (cfr. cpv. 1: “Tutti sono uguali davanti alla legge”) questo
Tribunale ricorda innanzitutto che, in virtù dell’art. 190 della Cost. fed. (“le
leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale
federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto.”) le
autorità giudiziarie sono tenute ad applicare le leggi federali (cfr. DTF 146 V
271 consid. 8.2 pag. 289; STF 572/2019 del 23 dicembre 2019 consid. 5.2 (“contrariamente
a quanto preteso dal ricorrente, non spetta tuttavia al giudice correggere la
pretesa disuguaglianza ma semmai al legislatore apportare i correttivi
necessari.”); STF 9C_659/2019 del 15 novembre 2019 consid. 4.2; STF 9C_377/2019
dell’11 luglio 2019 (“si rileva altresì che il Tribunale federale è tenuto ad
applicare la legge federale (art. 190 Cost.)”; STF
9C_360/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.2.2; STF 8C_871/2017
del 15 gennaio 2018 consid. 5.2.1. “(…) il appartient au législateur, et non
pas au juge, d'apporter les correctifs nécessaires.”); STF 9C_477/2007 del 21
maggio 2008 consid. 2.3; STF 9C_521/2008 del 5 ottobre 2009 consid. 4.3 (“On
rappellera que le Tribunal fédéral est tenu, selon l'art.
190 Cst., d'appliquer les lois fédérales. Il n'est pas habilité à en
contrôler la constitutionnalité.”); STF 8C_497/2019 del 18 ottobre 2019
pubblicata in DLA 2019 N. 14 pag. 365 seg. consid. 4 (“An die revidierte
Gesetzesbestimmung, die bezüglich Altersgrenze keinen Auslegungsspielraum
belässt, ist das Bundesgericht gebunden (Art. 190 BV).”.
In
una sentenza 2C_280/2020 del 15 aprile 2020, pubblicata in SVR del 15 aprile
2020, pubblicata in SVR 2020 AHV Nr. 14 l’Alta Corte ha stabilito che il
controllo normativo astratto della costituzionalità dell’Ordinanza COVID-19 è escluso
dalla legge sul Tribunale federale (consid. 2.2).
In una sentenza
4A_180/2020 del 6 luglio 2020 relativo al dibattimento per videoconferenza in
ambito civile, pubblicata in DTF 146 III 194 il Tribunale federale ha ritenuto
in quell’occasione non applicabile l’Ordinanza del 16 aprile 2020 sulle misure
nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus
(Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale e non ne ha
quindi esaminato la Costituzionalità e la legalità (cfr. consid. 4.4: “4.4 Die vom Bundesrat am 16. März 2020 erklärte
ausserordentliche Lage hat hinsichtlich der Funktionsfähigkeit der Justiz mit
den Verordnungen vom 20. März 2020 und vom 16. April 2020 eine rechtliche
Regelung erfahren. Zur Verfassungs- und Gesetzeskonformität dieser Verordnungen
- die sich ausweislich ihrer Ingresse auf Art. 185 Abs.
3 BV, den bundesrätlichen Erläuterungen (S. 3) zufolge "evtl. auch
auf Art. 184 Abs. 3 BV" stützen - braucht
sich das Bundesgericht in diesem Verfahren nicht zu äussern; die
COVID-19-Verordnung Justiz und Verfahrensrecht ist erst nach der
strittigen vorinstanzlichen Hauptverhandlung in Kraft getreten. Sie scheidet somit als rechtliche Grundlage für die auf den 7. April
2020 angeordnete Videokonferenz aus.”).
Ci si potrebbe chiedere se
l’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la
disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19), adottata dal Consiglio
federale sulla base di una precisa disposizione costituzionale (l’art. 185 cpv.
3) e per definizione limitata nel tempo con la quale è stata introdotta una
deroga a talune disposizioni della LADI, deve oppure no essere parificata, da
questo profilo ad una legge federale (sul tema cfr. R. Trümpler / F. Uhlmann, “Problemstellungen
und Lehren aus der Corona-Krise aus staats- und verwaltungsrechtlich Sicht” in
COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Ed. Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2020 pag. 567 seg. /582, in particolare nota 64 e 583; U.
Saxer, “Die schweizerische Bundesverfassung” St. Galler Kommentar Dike Verlag
AG 2014, 185 Cost. pag. 2956-2986; pag. 2979-2988 n. 101-104).
Fatti
B. Märkli, “Notrecht in
der Anwendungsprobe – Grundlegendes am Beispiel der COVID-19-Vorordnungen” in
Sicherheit & Recht 2/2020 pag. 59 seg., sottolinea a pag. 62 che non
fondandosi direttamente su una legge federale (cfr. ad esempio la legge sulle
epidemie, LEp, la quale all’art. 7 prevede che se una situazione straordinaria
lo richiede il Consiglio federale può ordinare provvedimenti necessari per
tutto il Paese o per talune parti di esso) questo tipo di ordinanze possono
essere per principio esaminate dai tribunali:
" (…) Schon
unter der geltenden Rechtslage macht die Wahl der Rechtsgrundlage freilich
einen Unterschied, und zwar, neben der Befristungspflicht gemäss Art. 7d
RVOG, vor allem im Zusammenhang mit Art. 190 BV bezüglich des
Rechtsschutzes. Die COVID-19-Verordnung 2, die sich auf Art. 7 EpG
stützt, erklärt damit, eine unselbständige Verordnung zu sein. Sofern sie sich
innerhalb des Rahmens des Epidemiengesetzes bewegt, ist sie von der
Massgeblichkeit des Bundesgesetzes nach Art. 190 BV miterfasst und
gerichtlich zwar überprüf-, aber nicht übersteuerbar, zumindest, soweit sie
keine Verstösse gegen völkerrechtlich verbürgte Grundrechte, insbesondere
diejenigen der EMRK, enthält. Die viel zu weite Formulierung des Art.
7 EpG wirkt sich hier erneut negativ aus, da sie kaum eine Handhabe bietet,
etwas als nicht vom Gesetzeszweck erfasst zu betrachten. Demgegenüber sind die
selbständigen Verordnungen nicht «massgeblich» gemäss Art. 190 BV und
die Gerichte können sie - zwar zurückhaltend - überprüfen, wobei allerdings Art.
32 Abs. 1 Bst. a VGG und Art. 83 Bst. a BGG zu beachten sind. (…)”
Considerandi
Tale questione può stare
aperta. Infatti nella misura in cui si volesse ritenere che un controllo della
costituzionalità e della legalità sia possibile (cfr. R. Trümpler / F. Uhlmann,
op.cit., pag. 584-586 e pag. 588-590 e 595-596), questo Tribunale sottolinea
che, attraverso queste disposizioni dell’Ordinanza adottata dal Consiglio
federale si sono potute versare, durante un periodo limitato, le prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione anche alle persone che rivestono
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro le quali, normalmente,
secondo la legge e la relativa giurisprudenza, non ne avrebbero diritto (cfr.
pure U. Kieser, COVID-19 “Erlassen und Versicherungsrecht” in COVID-19 già
citato pag. 731 seg., pag. 752 nr. 56-58 e pag. 795 nr. 63).
In tale situazione
eccezionale che deroga alla LADI, si giustifica di versare a tutte le persone
interessate il medesimo importo forfettario (cfr. U. Kieser pag. 753 nr. 58:
“Der Anspruch der vorgennanten beiden Personenkategorie ist freilich frankemassig
stark begrentt. Die betreffenen Personen erhalten bei kurzarbeit für eine
Vollzeitstelle eine Pauschalbetrag von CHF 3'320.--), tanto più che si è
trattato di una soluzione molto limitata nel tempo.
Infatti, dal 17 settembre
2020, dopo l’entrata in vigore della Legge federale sulle basi legali delle
ordinanze del Consiglio federale volte a fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge
COVID-19) del 25 settembre 2020 e la modifica dell’Ordinanza COVID-19 perdita
di guadagno, le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore
di lavoro non vengono più indennizzate attraverso le prestazioni della LADI
bensì mediante le indennità per perdita di guadagno (cfr. consid. 2.2; Ordinanza
COVID-19 K. Häcki, “GmbH: Corona-Entschädigung statt Kuzarbeit für Inhaber” in Penso
3/2020 pag. 40-41).
Alla luce di quanto appena
esposto, la decisione su opposizione del 14 settembre 2020 deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti