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Decisione

38.2020.60

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 gennaio 2021Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

i. procura

all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,

salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24

(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio

regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione

la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

Secondo l’art. 16 cpv. 3bis

LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il

capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.

Nella DTF 124 V 62, il TF

ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art.

16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché

un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D. Cattaneo,

“Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato e diritti

fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506) e Alcuni

compiti …, pag. 60).

Tale giurisprudenza è

stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004

in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non

possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati

ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto

dalla LADI.

Per completezza va

rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art.

16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del

9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

2.4. In una sentenza

38.2019.23 del 16 ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg.,

a proposito di un’assicurata alla quale era stata assegnata un’occupazione con

l’indicazione che si trattava di un lavoro a tempo pieno quando in realtà esso

era inizialmente solo al 50%, il TCA ha ricordato “l’importanza, nel contesto

delle assegnazioni di posti di lavoro, di fornire agli assicurati indicazioni

corrette in merito alle occupazioni proposte. E’ auspicabile, pertanto, un

attento esame degli impieghi da offrire agli assicurati, al fine di valutare se

si impongano specifiche verifiche presso i potenziali datori di lavoro delle

relative condizioni (al riguardo cfr. STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012

pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un

posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l’indicazione del

salario orario minimo; D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail:

quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.),

Regards croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert,

Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)”.

Vedi pure

STCA 38.2020.31 del 30.6.2020.

2.5. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art.

45 cpv. 3 OADI).

La sua durata è quindi

determinata secondo la gravità della colpa e soggiace così al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due

anni.

L'art. 45 cpv. 4 lett. a e

b OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato, senza valido

motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha

rifiutato un’occupazione adeguata.

2.6. Per quanto concerne l'entità

delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1

lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 162/02

del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un

ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle

assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40

a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver accettato

un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di

validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere

necessariamente qualificato come colpa grave.

Pertanto

secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la

colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto

mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto

alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

In

quel caso il TF ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato

quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque

a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un

colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua

indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei

problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli

isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la

colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione

effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a

critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

In

un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha

ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che,

contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato

un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un

impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno

intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura

da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TF ha deciso

che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata -

la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva

controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la

realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata,

alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta

mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era

stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il

posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad

eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una

misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato

proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione

agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.

In

una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TF ha poi esaminato il caso di

un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non

assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

L'Alta

Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a

ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno

indotta a rifiutare l'impiego

temporaneo,

ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un

programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in

precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente

e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego

in questione.

Inoltre

la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è

preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato

che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato

all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento

fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

Di

conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31

a 15 giorni.

Per

altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del

12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del

5 aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali:

Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).

In

una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il TF ha poi confermato la sanzione

di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata

indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con

però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto)

in un impiego di durata indeterminata.

il Tribunale federale, con

giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il modo di procedere

dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni sociali della Corte di

giustizia del Canton Ginevra in

relazione a un assicurato che era stato sospeso per 31 giorni a causa del

rifiuto di un’occupazione dopo lo svolgimento di tre mezze giornate di prova in

un ristorante, argomentando:

" (…)

6. Invoquant la

violation de l'art. 16 al. 2 let. a LACI, le recourant fait valoir qu'il était

tenu de rester dans le restaurant pour prendre la pause repas avec les employés

en fin de service, de sorte que, conformément à la CCNT, le temps consacré aux

repas devait être considéré comme du temps de travail. Aussi la durée de

travail accomplie serait-elle supérieure à ce qu'ont retenu les premiers juges.

(…).

6.1.1. Le

recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant que le poste restait convenable malgré les

violations des art. 15 LTr et 18 OLT 1.

6.1.2. De l'avis

des premiers juges, il n'était pas possible d'exclure qu'à compter de la prise

d'emploi, les pauses auraient été dûment accordées par l'employeur. Dans tous

les cas, le recourant était tenu d'entreprendre tout ce que l'on pouvait

raisonnablement exiger de lui pour sortir du chômage, de sorte qu'il aurait dû

accepter de commencer l'emploi, quitte - le cas échéant - à faire valoir son

droit à une pause conforme aux dispositions légales. En outre, le recourant

aurait dû exposer ses inquiétudes à son conseiller avant de refuser l'emploi.

Ces considérations sont pertinentes et l'on peut s'y rallier. Il s'agissait en

effet uniquement de demi-journées d'essai dans le contexte de l'examen d'une

candidature au poste. Qui plus est, le droit aux pauses litigieuses est né

uniquement en raison du dépassement de l'horaire annoncé (de 4-5 heures par

demi-jour), pour des circonstances que l'on ne saurait d'emblée qualifier de

prévisibles. On ne peut donc pas en déduire une volonté de l'employeur de ne

pas se conformer aux dispositions légales en matière de pause.

7.

(…).

7.2. Les premiers

juges ont retenu qu'il n'y avait aucun motif faisant apparaître la faute du

recourant comme étant de gravité moyenne ou légère, ce d'autant moins que le

recourant n'avait pas cherché à contacter son conseiller avant de refuser

l'emploi. Dès lors la suspension de 31 jours, soit le minimum en cas de refus

faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI), n'apparaissait pas critiquable. (…)”

2.7. Nella Prassi LADI ID emessa

dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) al p.to D79 figura una “Tabella

delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC” la quale prevede in

particolare quanto segue:

Fattispecie/base legale

Colpa

Numero di

giorni di

sospensioni

2.

Rifiuto di un’occupazione adeguata o di un guadagno

intermedio

art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1 nonché 30 cpv. 1

lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4 + 5 OADI

2.A

Rifiuto di un’occupazione adeguata di durata

determinata o di un guadagno intermedio assegnato o

trovato autonomamente

1

durata dell’occupazione: 1 settimana

L

3 - 5

Considerandi

2.

“ 2 settimane

L

6-10

3.

” 3 settimane

L

10.

- 15

4.

” 4 settimane

L - M

15.

- 20

5.

” 2 mesi

M

20.

- 27

6.

” 3 mesi

M

23.

- 30

7.

” 4 mesi

M - G

27.

- 34

8.

” 5 mesi

G

30.

- 37

9.

“ 6 mesi

G

34.

- 41

10.

2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo

rifiuto

la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata

come sopra più 50%

11.

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione

2.

B

Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o

di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente

1.

1° rifiuto

G

31-45

2.

2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di

nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata

G

46.

- 60

3.

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per

decisione

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_631/2019 del

19.

giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid.

4.3

, pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35 seg.; STF 8C_405/2018 del 22

gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.,

pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid.

4.1

; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017

consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio

2007.

consid. 4.3.

In una

sentenza 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 pubblicata in DLA 2020 ALV Nr. 4 il

Tribunale federale ha stabilito che indipendentemente dalla scala adottata

dalla SECO gli organi incaricati dell’applicazione del diritto devono tener

conto di tutti gli elementi del caso specifico e, in determinate circostanze,

possono anche scendere al di sotto della durata minima della sospensione prevista

dalla tavola scalare.

In

quell’occasione l’Alta Corte ha stabilito che un Tribunale cantonale delle

assicurazioni si era scostato, a torto, dalla scala della SECO nel caso di un

assicurato che aveva comprovato insufficienti ricerche di lavoro.

2.8

Nella presente

fattispecie dagli atti dell’incarto emerge che la ricorrente si è annunciata

per il collocamento l’8 luglio 2019, dichiarando di ricercare un impiego al

100% come specialista in risorse umane, responsabile in risorse umane,

impiegata di commercio e in tutte le altre professioni adeguate (cfr. doc. 1;

A3).

Il 21 luglio

2019.

il Servizio aziende URC di __________ ha confermato alla __________ di __________,

a seguito della relativa notifica dalla parte di quest’ultima, di avere iscritto

nella Banca-dati COLSTA un posto vacante quale HR Specialist.

Le richieste

della ditta erano le seguenti:

" (…) profilo leggermente più senior di un semplice assistente HR

in quanto questa persona oltre ad alcune attività di amministrazione routinarie

andrebbe a gestire progetti di vario tipo in ambito HR.

Ecco due requisiti indispensabili:

- Attestato federale di Specialista Risorse Umane o esperienza di

almeno 5 anni in posizioni affini (in contesto svizzero)

- Esperienza in medie-grandi aziende

Indispensabile buona/ottima conoscenza della lingua italiano e

inglese (lingua aziendale).

Offriamo un contratto a termine di 6-12 mesi (almeno inizialmente)

ma non nascondiamo che potrebbe tramutarsi in un contratto a tempo

indeterminato. (…)” (Doc. 3/1)

La Sagl offriva

un contratto a termine di 6-12 mesi (almeno inizialmente) ma con la possibilità

di trasformarsi in un contratto a tempo indeterminato (cfr. doc. 3/1).

Il

consulente del Servizio Aziende URC, __________, il 16 settembre 2019, ha

trasmesso alla __________ in particolare il dossier di candidatura

dell’assicurata (cfr. doc. 4 pag. 5/20).

Il 23

settembre 2019 __________, HR Operation Manager HQ della __________, ha inviato

alla ricorrente il seguente messaggio di posta elettronica:

" (…) ho provato a contattarla telefonicamente ma senza successo.

Ho ricevuto il suo CV dal Sig. __________, consulente URC, in quanto come già

sa stiamo cercando un HR Specialist a tempo determinato (contratto di 1 anno).

So che nelle settimane scorse è già stata contattata dalla nostra

recruiter __________ ma quando vi siete sentite ha detto di non essere

interessata alla posizione in quanto si tratta di un contratto a termine.

Volevo capire se nel frattempo ha cambiato idea e sarebbe

disponibile per in incontro da noi in sede oppure se preferisce rinunciare.

Per velocizzare le tempistiche le propongo un incontro mercoledì

pomeriqqio alle ore 13.00 presso la nostra sede di __________.” (Doc. 4 pag. 9/20)

Inoltre il

24.

settembre 2019 __________ ha scritto all’assicurata quanto segue:

" (…) visto che di principio non è interessata ad una posizione

temporanea e per non farle perdere tempo inutilmente, le propongo di fare una

call domani alle 13.00 durante la quale le spiegheremo meglio il ruolo che la

persona che stiamo ricercando andrà a ricoprire. Se poi ci conferma che è

interessata a continuare la selezione fisseremo un incontro in sede.” (Doc 5

pag. 1)

Il 1°

ottobre 2020 la HR Operation Manager HQ della __________ ha chiesto

all’insorgente “se dopo la nostra chiacchierata sei ancora interessata alla

posizione” (cfr. doc. 5 pag. 1).

__________, il 7 ottobre

2019, ha comunicato a __________:

" (…)

- Abbiamo contattato una prima volta RI 1

ad agosto ma quando le abbiamo parlato di un contratto a termine ha detto di

non essere interessata in quanto da poco stava cercando lavoro e sperava in un

contratto indeterminato. Il 23 settembre, dopo che lei mi ha inviato il suo

profilo, l'ho contattata nuovamente ma ha ribadito lo stesso concetto.

- Abbiamo fatto una call durante fa quale

le abbiamo spiegato il profilo che cercavamo chiedendole di farci sapere nei

giorni a seguire se fosse interessata a proseguire la selezione o meno.

- La Signora RI 1 non si è più fatta viva, nemmeno quando l’ho

richiamata via e-mail (allegata)

Ci dispiace perché sarebbe stato un profilo perfetto per noi ma

sinceramente non è un bel modo di iniziare una collaborazione, è una candidata

che non ha mostrato nessun tipo di interesse né nei confronti della società, né

nei confronti della posizione.” (Doc. 6)

L’8 ottobre 2019 il

consulente del Servizio Aziende URC ha informato al riguardo la

collocatrice della ricorrente (cfr. doc. 4 pag. 6/20; 4/20).

L’assicurata,

il 9 ottobre 2019, ha scritto a __________ tramite posta elettronica:

" (…) Chiedo scusa per il ritardo, in questi giorni ho avuto diversi

colloqui e sto aspettando l’esito… Si tratterebbe comunque di un contratto a

tempo indeterminato.

Se posso essere utile, vi

giro il CV di __________. Questa ragazza ha lavorato nel mio team in __________

e mi sono occupata di formarla.

Dal mio punto di vista

potrebbe essere la persona giusta per voi.

Spero di sentirvi presto per

altre posizioni inerenti il mio profilo.” (Doc. 12/1

L’URC, il 12

novembre 2019, ha invitato l’assicurata a formulare osservazioni in merito alla

mancata comunicazione del proprio interesse nei confronti dell’impiego

offertole presso l’azienda __________ (cfr. doc. 7).

Il 18

novembre 2019 all’URC è pervenuta la seguente risposta:

" (…) Ad agosto c’è stato un contatto telefonico, senza alcun dettaglio

in merito alla posizione né un colloquio conoscitivo più volte richiesto da

parte mia. Il 23.09.2019 c’è stato un colloquio telefonico dove mi sono stati

dati più dettagli, durante il colloquio telefonico ho espresso il mio interesse

e ho chiesto nuovamente un incontro e ho affermato che ero in attesa di

risposta per due colloqui fatti: __________ e __________ per un contratto a

tempo indeterminato. Successivamente non ho ricevuto richieste di colloquio né

offerte direttamente in __________ in quanto mai visti di persona e non mi

sembra professionale. Sempre in quei giorni mentre ero in attesa di risposta da

__________ e __________ ho girato il CV di una mia ex risorsa, la quale è stata

assunta, anche lei in URC. Dopo non ho più sentito la __________.

Non si è pertanto trattato di un rifiuto. Da

parte loro non ho ricevuto offerte di lavoro né richieste di colloquio.” (Doc.

8)

L’URC, il 20

novembre 2019, ha segnalato il caso della ricorrente alla Sezione del lavoro

(cfr. doc. 9).

Il 21

novembre la Sezione del lavoro ha sottoposto a __________ alcuni quesiti:

" 1. Il

posto di lavoro prevedeva un contratto di lavoro a tempo determinato o

indeterminato? Se a tempo determinato, voglia indicarci la data d'inizio e di

fine dell'occupazione.

2.

Voglia indicarci i giorni e gli orari di lavoro (compresi

eventuali turni) che l'assicurata avrebbe dovuto svolgere in caso di

assunzione.

3.

L'occupazione presso la vostra azienda era a tempo pieno?

4.

Quali mansioni avrebbe dovuto svolgere l'interessata?

5.

ln caso di assunzione, quale salario mensile

lordo avrebbe offerto all'interessata?

6.

Il posto vacante presso la vostra azienda è già stato occupato?

(…)

7.

Se a disposizione, le chiediamo di volerci inviare, in forma

anonima, una copia del contratto di lavoro che avreste sottoposto alla signora RI

1.

8.

Il profilo dell’interessata era conforme all’impiego presso la

vostra azienda?

9.

La signora RI 1 ha rifiutato la vostra proposta di lavoro?

10.

Se l’interessata avesse accettato la vostra offerta, sarebbe

stata assunta?

11.

Voglia indicarci nel dettaglio i motivi della mancata

assunzione presso la vostra azienda.” (Doc. 11)

La HR Manager HQ della __________

ha dato seguito alla richiesta il 3 dicembre 2019:

" 1. Il

posto di lavoro prevedeva un contratto a termine di un anno, dal 1.11.2019 al

31.10.2020

2.

Il lavoro si sarebbe svolto dal lunedì al venerdì con completa

autonomia nella gestione del proprio tempo di lavoro (orario flessibile senza

orari di blocco).

3.

Sì, l'occupazione sarebbe stata a tempo pieno (42 ore

settimanali).

4.

Vedasi "job description" allegata.

5.

Avremmo offerto CHF 70'000.- annui.

6.

Sì, tuttavia preciso che non avendo trovato un HR Specialist

con le qualifiche richieste, abbiamo dovuto rivedere la posizione pubblicata e

optare per una persona più junior che abbiamo poi assunto in qualità di HR

Administrator.

7.

Avendo rivalutato la posizione, non abbiamo il contratto di

lavoro che sarebbe stato proposto alla signora RI 1, tuttavia le condizioni

principali sono già state elencate sopra.

8.

Il profilo dell'interessata era perfettamente conforme

all'impiego offerto.

9.

Lascio interpretare a voi l'e-mail del 9 ottobre 2019 della

signora RI 1. Da parte nostra posso soltanto dire che è stata interpretata come

un chiaro rifiuto. Preciso inoltre che il colloquio telefonico, durante il

quale la signora RI 1 ha menzionato che non si sarebbe voluta vincolare ad un

contratto a termine ma avrebbe preferito optare per un impiego a tempo

indeterminato, è avvenuto il 25 settembre. Dopo il colloquio l'ho chiamata

svariate volte e l'ho sollecitata via email (cfr. e-mail del 1.10.2019), ma

senza mai ottenere una risposta se non quella del 9.10.2019 che è giunta

soltanto due settimane dopo. La mancanza di interesse e di puntualità nel

rispondere per noi è stato un altro segnale di rifiuto.

10.

Abbiamo ricevuto molte candidature non idonee, di persone non

abbastanza qualificate. La candidatura della signora RI 1 era l'unica che

rispecchiava completamente i requisiti da noi elencati. Se la signora RI 1

avesse mostrato interesse nella posizione la selezione non sarebbe stata

interrotta prematuramente come è invece successo e probabilmente sarebbe stata

assunta.

11.

Faccio riferimento

all'e-mail del 9 ottobre 2019 della signora RI 1.

Per completezza d'informazioni, desidero infine metterla al

corrente del fatto che avendo da poco annunciato la mia gravidanza al datore di

lavoro e sapendo quant'è difficile trovare una sostituzione maternità a

termine, seppur con una certa reticenza visti i precedenti, abbiamo deciso di

convocare nuovamente a colloquio la Signora RI 1 il 4 dicembre 2019 per una

posizione di HR Manager (contratto a termine di 1 anno). La signora RI 1, che

probabilmente si è resa conto di quanto sia precaria la situazione legata al

mercato del lavoro in Ticino, ha accettato l'invito.” (Doc. 12)

Il 5 dicembre 2019

l’insorgente, facendo riferimento allo scritto del 21 novembre 2019 nel quale

la Sezione del lavoro le ha dato la possibilità di presentare delle

osservazioni in relazione alla mancata assunzione presso __________ (cfr. doc.

10), ha specificato:

" (…) Dopo

lo scritto del 1 ottobre 2019 da parte di __________ con la Signora __________,

da parte mia c’è stata una risposta.

Dopo questo scritto la

Signora __________ non mi ha mai più contattato per un incontro di persona (mai

avvenuto e necessario per un’assunzione) né tantomeno mi è stata fatta

un’offerta di lavoro. Dal mio punto di vista pertanto non è corretto

penalizzarmi in termini di indennità. Nella mia risposta avevo semplicemente

affermato che stavo aspettando esito per due colloqui fatti con la __________ e

la __________, pertanto, l’offerta da parte di __________ poteva avvenire

senz’altro.

Ho continuato a tenere

contatto con __________ rendendomi sempre disponibile. Sono stata contattata

settimana scorsa per un’altra posizione e finalmente sono stata invitata ad un

colloquio conoscitivo in sede al quale parteciperò la settimana prossima. (…)”

(Doc. 14)

L’assicurata,

dopo avere preso visione dell’accertamento esperito dall’amministrazione presso

__________, il 20 dicembre 2019, ha indicato di aver svolto il colloquio

conoscitivo con la società l’11 dicembre 2019 per una nuova posizione, che le è

stato proposto un contratto a tempo determinato per la sostituzione di __________

che sarebbe stata in maternità e di essere interessata all’impiego. Riguardo

agli eventi precedenti la medesima ha asserito che forse __________ aveva

intuito male le sue affermazioni o forse lei aveva espresso non in maniera

abbastanza incisiva il suo interesse. Secondo la ricorrente era una questione

di vedersi di persona oppure quanto accaduto è stato dovuto al fatto che si

aspettava già un’offerta di lavoro. L’insorgente ha precisato che, come

affermato da __________ non avevano mai parlato di contratto né di

retribuzione. Infine l’assicurata ha dichiarato di avere agito nella maniera

più sincera possibile e che non era sua intenzione dare o far percepire un

messaggio non positivo circa la sua assunzione per la posizione precedente (cfr.

doc. 16).

Con decisione del 9

gennaio 2020 la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurata dal diritto

all’indennità di disoccupazione per 35 giorni in applicazione dell’art. 30 cpv.

1.

lett. d LADI per avere con il suo comportamento compromesso la trattativa

relativa a un’eventuale assunzione quale specialista in risorse umane a tempo

determinato presso la __________ (cfr. doc. 18; consid. 1.1.).

Il 20

gennaio 2020 l’URC ha annullato il nominativo della ricorrente dalla banca dati

COLSTA con effetto dal 12 gennaio 2020, poiché ha reperito un’occupazione quale

specialista in risorse umane presso la __________ a __________ con inizio il 13

gennaio 2020 (cfr. doc. 19).

L’assicurata

si è riannunciata per il collocamento il 25 maggio 2020 (cfr. doc. 1). Il 4

giugno 2020 l’URC ha, tuttavia, confermato l’annullamento dal sistema COLSTA

come da richiesta della stessa, “in quanto non ha diritto al guadagno

intermedio” (cfr. doc. 28).

Con decisione su

opposizione del 15 ottobre 2020 la Sezione del lavoro ha confermato la

sospensione di 35 giorni (cfr. doc. A1; consid. 1.5.).

2.9

Chiamato a

pronunciarsi, il TCA rileva che l’assicurata, nonostante fosse stata contattata

più volte dalla __________ in merito alla posizione di HR Specialist a tempo

determinato in seno alla società, e ciò già nel mese di agosto 2019, ossia

precedentemente alla segnalazione del posto vacante all’URC (cfr. consid.

2.8

), non ha immediatamente manifestato la propria disponibilità ad accettare

l’impiego propostole quale HR Specialist (cfr. doc. 5/2).

È vero che

la ricorrente non ha espressamente rifiutato l’occupazione, tuttavia la stessa

non ha espresso senza indugio pieno interesse per il posto in questione.

Al riguardo

va segnalato, in primo luogo, che l’incontro proposto dalla ditta

all’assicurata per il 25 settembre 2019 è stato modificato in una semplice

“call” (chiamata) per lo stesso giorno, in quanto da una telefonata tra __________

e la medesima del 24 settembre 2019 è emerso che quest’ultima non fosse

interessata a una posizione temporanea. La ricorrente, alla quale è stato

comunicato il cambiamento della modalità di contatto con il potenziale datore

di lavoro, specificandone il motivo, ha d’altronde assentito senza sollevare

alcuna obiezione circa la ragione esposta (cfr. doc. 5; consid. 2.8.).

In secondo

luogo, va osservato che alla richiesta della HR Manager HQ della __________

del 1° ottobre 2019 volta a sapere se dopo la chiacchierata del 25 settembre

2019.

fosse ancora interessata alla posizione, l’assicurata ha dato seguito

soltanto più di una settimana dopo, ovvero il 9 ottobre 2019, non rispondendo

direttamente, ma limitandosi ad asserire di avere avuto diversi colloqui

relativi a contratti a tempo indeterminato e di attenderne l’esito. Per di più

in tale occasione la medesima ha inoltrato alla Sagl il curriculum vitae di

un’altra persona che aveva lavorato nel suo team presso il precedente datore di

lavoro e che aveva formato, indicando che la riteneva la persona giusta per la

ditta (cfr. doc. 12/1; consid. 2.8.).

In relazione

a tale modo di procedere della ricorrente giova ricordare il principio secondo

cui una sospensione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI deve essere

inflitta anche se l’assicurato non rifiuta esplicitamente il lavoro ma con il

suo comportamento assume il rischio che il posto sia assegnato a un’altra

persona e che nella fattispecie è incluso ogni comportamento che comporta la

mancata conclusione di un contratto di lavoro (cfr. consid. 2.2.).

Il mancato

colloquio conoscitivo a cui fa riferimento l’insorgente (cfr. doc. I; 20; 23) -

a prescindere dal fatto che in ogni caso tra il potenziale datore di lavoro e

l’assicurata vi sono stati alcuni contatti telefonici e perlomeno in quello del

25.

settembre 2019 le sono stati forniti maggiori dettagli circa l’impiego, come

dalla stessa indicato il 18 novembre 2019 (cfr. doc. 8; consid. 2.8.) - non ha

del resto avuto luogo principalmente per motivi riconducibili al suo

atteggiamento di chiusura verso l’occupazione propostale.

La

ricorrente si è così messa nella condizione di non essere assunta dalla __________.

In effetti il 7 ottobre 2019 __________, dopo che la sua richiesta del 1°

ottobre 2019 alla ricorrente se fosse interessata alla posizione era rimasta

senza risposta (un messaggio di posta elettronica, come visto, è stato inviato

soltanto l’8 ottobre 2019), ha espresso il proprio dispiacere al Servizio

Aziende URC, affermando che “sarebbe stato un profilo perfetto per noi ma

sinceramente non è un bel modo di iniziare una collaborazione, è una candidata

che non ha mostrato nessun tipo di interesse né nei confronti della società, né

nei confronti della posizione” (cfr. doc. 6; consid. 2.8.).

In proposito cfr. STCA

38.2019.23

del 16 ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg.;

STCA 38.2020.18 del 1° settembre 2020.

2.10

Da

quanto sopra discende che con il suo atteggiamento l’assicurata ha di fatto

dimostrato di non avere avuto una sufficiente disponibilità a concludere un

contratto di lavoro con la __________.

La

medesima avrebbe, invece, dovuto manifestarla anche se l’occupazione non

corrispondeva pienamente alle sue aspettative (contratto a tempo determinato)

in virtù del suo obbligo di ridurre il danno (cfr. STF 8C_468/2020 del 27

ottobre 2020 consid. 3.1.; STF 8C_463/2018 del 14 marzo 2019 consid. 3; STF

8C_465/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 4.3.3.; DLA 2002 pag.

55; B. Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess

2014.

pag. 155).

D’altra

parte, come giustamente sottolineato dall’amministrazione (cfr. doc. 18),

l’occupazione proposta dalla __________ era adeguata.

In

particolare l’impiego quale HR Specialist con profilo leggermente più senior di

un semplice assistente HR (cfr. doc. 5/2; 3/1; 4 pag. 19/20) va considerato

adeguato dal profilo delle capacità e dell’attività precedente dell’assicurata

giusta l’art. 16 cpv. 2 lett. b LADI (cfr. consid. 2.3.).

In effetti

l’insorgente era alla ricerca di un impiego al 100%, in particolare, come

specialista in risorse umane e responsabile in risorse umane (cfr. consid.

2.8

; doc. 1; A3). La medesima aveva del resto anche già formato personale

nell’ambito HR (cfr. cfr. doc. 12/1; consid. 2.8., 2.9.).

Il potenziale datore di

lavoro ha, d’altronde, affermato che il profilo dell’assicurata era

perfettamente conforme all’impiego offerto (cfr. doc. 12; 6; consid. 2.8.,

2.9

).

L’occupazione

risulta, inoltre, conforme all’art. 16 cpv. 2 lett. i LADI (cfr. doc. 18 p.to.

3; consid. 2.3.; STF 8C_652/2015 del 17 maggio 2016 consid. 5.3.; STF C 65/06

del 27 aprile 2006 consid. 3.4.).

Lo

stipendio previsto per l’occupazione a tempo pieno offerta alla ricorrente

sarebbe stato di fr. 70'000.-- annui (cfr. doc. 12), ossia fr. 5'833.30 per

dodici mensilità. Tale importo, non è, quindi, inferiore al 70% del guadagno

assicurato di fr. 7’084.-- (cfr. doc. 18 p.to 1), bensì corrisponde a circa

l’82% del guadagno assicurato.

2.11

A ragione, dunque, la Sezione

del lavoro ha parificato il comportamento della ricorrente al rifiuto esplicito

di un’occupazione (cfr. consid. 2.2) e l’ha sospesa dal diritto all’indennità

di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv.1 lett. d LADI.

Per completezza è utile

evidenziare che la presente fattispecie si distingue da quella esaminata nella

STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 con la quale l’Alta Corte ha confermato il

giudizio del Tribunale cantonale di Basilea Campagna che aveva accolto il

ricorso di un assicurato che era stato sospeso per 32 giorni dal diritto

all’indennità di disoccupazione a causa del rifiuto di un impiego adeguato,

annullando la sanzione. Il TF ha sottolineato, da un lato, che in quel caso la

società che si occupava di collocamento di personale e che aveva contattato

l’assicurato su indicazione dell’URC non aveva in vista né un’offerta di lavoro

specifica né un contratto di lavoro concreto, ma desiderava discutere in merito

alle sue esperienze professionali. Dall’altro, che il concetto di rifiuto di un

impiego adeguato di cui all’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI non va esteso ai

contatti che intercorrono tra un assicurato e un’agenzia di collocamento che

non offre ancora un posto di lavoro concreto.

Pertanto il comportamento

discutibile dell’assicurato, che non aveva manifestato un pieno interesse per

un collocamento, in particolare indicando delle aziende per le quali non

avrebbe mai voluto lavorare e pretendendo un appuntamento tempestivo in quanto

aveva ancora sette colloqui di presentazione da coordinare, non andava

considerato quale rifiuto di un’occupazione adeguata.

Nel caso di specie,

invece, non si è confrontati con un’agenzia di collocamento o di lavoro

temporaneo, bensì con una Sagl che ha concretamente proposto all’insorgente un

impiego come HR Specialist presso la propria ditta (cfr. consid. 2.8.).

2.12

L’insorgente, nel ricorso, ha

chiesto di citare “i Signori di __________” (cfr. doc. I; consid. 1.6.).

Questa Corte, considerato che i documenti già presenti all’incarto

consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, ritiene che l’assunzione di

ulteriori prove non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini

della risoluzione della vertenza.

Di conseguenza la richiesta

della ricorrente concernente l’audizione di testi deve essere respinta.

A

tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il

giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18

giugno 2019 consid. 3.3.;9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF

9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno

2017.

consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF

9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9;

STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.

5.3

; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò

costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.

2.

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.13

Per

quanto attiene alla durata della sanzione (35 giorni di penalità), questo

Tribunale osserva che l’impiego quale HR Specialist presso __________,

inizialmente, avrebbe dovuto estendersi su un arco di tempo di 6-12 mesi (cfr.

doc. 3/1; consid. 2.8.).

Nel

caso di un’occupazione di sei mesi la Tabella allestita dalla SECO (cfr.

consid. 2.7.) prevede per il primo rifiuto dai 34 ai 41 giorni di sospensione.

In

concreto non esistono validi motivi che consentano di qualificare la mancata

accettazione dell’impiego presso la Sagl non come colpa grave, bensì come colpa

soltanto mediamente grave o lieve (cfr. consid. 2.6.; DTF 130 V 125; STF

8C_650/2017 del 25 giugno 2018 consid. 7.1.).

La circostanza che nel

mese di dicembre 2019 l’insorgente abbia accettato l’invito a un colloquio per

un posto quale HR Manager con contratto a termine di un anno presso __________

in sostituzione di __________ che aveva da poco annunciato la propria

gravidanza (cfr. doc. 12; I) è ininfluente sulla gravità della sua colpa relativa

al rifiuto dell’occupazione propostale precedentemente nel mese di settembre

2019.

come HR Specialist, trattandosi di una differente offerta.

In

simili condizioni, la sanzione inflitta alla ricorrente di 35 giorni si rivela

proporzionata alla gravità della colpa (cfr. consid. 2.5.; STF 8C_487/2007 del

23.

novembre 2007; STF C 20/06 del 30 ottobre 2006; STF C 166/05 del 1°

settembre 2005; STCA 38.2020.13 del 22 giugno 2020).

Questa soluzione si

giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in

discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento

dell’amministrazione (cfr. STF 8C_67/2020,8C_127/2020 del 23 luglio 2020

consid. 3.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in

SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.;

STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF

C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui

ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3

dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

2.14

Alla luce di tutto quanto

esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro il

15.

ottobre 2020 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti