38.2020.60
Sospensione 35 gg per avere con il suo comportamento (non manifestando immediata disponibilità) compromessa trattativa per ev. assunzione a tempo determinato. Impiego era peraltro adeguato (dal profilo delle capacità e dell'attività precedente; salario non < al 70% del GA)
18 gennaio 2021Italiano46 min
regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2020.60
rs
Lugano
18 gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 ottobre 2020 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con
decisione del 9 gennaio 2020 la Sezione del lavoro - Ufficio giuridico ha
sospeso RI 1 (__________ 1988) - iscrittasi in disoccupazione per la prima
volta l’8 luglio 2019 - dal diritto all’indennità di disoccupazione per 35
giorni in applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI per avere con il suo
comportamento compromesso la trattativa relativa a un’eventuale assunzione
quale specialista in risorse umane a tempo determinato presso la __________ di __________
che aveva annunciato tale impiego al Servizio aziende dell’URC di __________ il
21 luglio 2019 (cfr. doc. 18).
1.2. L’assicurata, il 6 febbraio 2019,
ha inviato all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro il seguente messaggio
di posta elettronica:
" (…) mi
riferisco al vostro scritto del 9 gennaio u.s., e con la presente faccio
opposizione alla decisione presa.
Vorrei avere gli approfondimenti verso __________
che avete fatto dopo la mia ultima spiegazione.
Non reputo corretto punire una persona la
quale non ha mai fatto un colloquio conoscitivo presso la spettabile __________
International dopo ripetute richieste.
La mia formazione è nell'ambito della
Risorse Umane e non si può assumere una persona senza averla mai vista di
persona. L'intenzione legata al percorso curriculare la intendo molto bene ma
la persona va intervistata prima di proporre un contratto.
Un’offerta di lavoro non l'ho mai ricevuta,
c'erano solo le intenzioni telefoniche.
Attendo un vostro riscontro circa il
proseguo inerente alla mia opposizione” (Doc. 20)
1.3. Con decisione su opposizione
del 28 aprile 2020 la Sezione del lavoro ha ritenuto irricevibile l’opposizione.
Al riguardo la medesima ha
rilevato:
" (…)
3. Nel caso in esame, mediante reiterati
invii (11 febbraio 2020, 28 febbraio 2020 e 5 marzo 2020), all’assicurata sono
stati fissati dei termini per completare i requisiti richiesti (in particolare
per indicare delle conclusioni) conformemente all'art. 10 cpv. 5 OPGA, con la
comminatoria che in caso d'inosservanza sarebbe stata pronunciata la non
entrata in materia. L'assicurata non ha tuttavia indicato tali conclusioni, né
ha ritirato l'ultimo invio raccomandato intimatole il 5 marzo 2020. Negli
scritti inviati all'UG, ha peraltro sommariamente motivato la propria
opposizione, lamentando di non ritenere corretto che una persona venga
sanzionata senza che abbia potuto effettuare un colloquio. Tuttavia, non ha
ulteriormente sostanziato tale affermazione, limitandosi a richiedere dei
documenti già trasmessi dall'UG nell'ambito dell'accertamento esperito prima
dell'emissione della decisione. Avendo l'UG richiesto che completasse la
propria opposizione con l'indicazione delle conclusioni, e dopo tre
invii (corredati da esempi e persino sottolineature), l'interessata avrebbe
dovuto darvi seguito. Al contrario, non ritirando l'ultimo invio raccomandato,
ha palesato disinteresse per la procedura in corso e per l'esito della stessa.”
(Doc. A)
1.4. RI 1, il 27 maggio 2020, ha
tempestivamente impugnato la decisione su opposizione del 28 aprile 2020
davanti al TCA.
1.5. Con sentenza 38.2020.32 del
17 agosto 2020 questo Tribunale ha accolto il ricorso dell’assicurata e ha
rinviato gli atti all’amministrazione per esaminare nel merito l’opposizione
del 6 febbraio 2020 ed emanare la relativa decisione.
Il TCA ha in effetti
considerato ricevibile l’opposizione contro la decisione del 9 gennaio 2020,
evidenziando - dopo aver constatato che il vizio di forma relativo all’assenza
della firma autografa - che dal messaggio di posta elettronica del 6 febbraio
2020 con cui era stata interposta opposizione, nonché dallo scritto del 24
febbraio 2020 emergeva in modo chiaro la richiesta della ricorrente di rivedere
la sospensione inflittale, motivando con il fatto che non vi sarebbe mai stato
un colloquio conoscitivo presso il potenziale datore di lavoro.
1.6. Con decisione su opposizione
del 15 ottobre 2020 la Sezione del lavoro ha confermato la sospensione di 35
giorni, argomentando in particolare come segue:
" (…) Benché
l’assicurata eccepisca di non aver rifiutato - certamente non in modo esplicito
- il posto di lavoro offertole ed asserisca d'essersi resa disponibile a
sostenere un colloquio conoscitivo, si ritiene che gli argomenti dalla stessa
affrontati durante la fase di selezione, il colloquio telefonico del 25
settembre 2019 e nella corrispondenza di posta elettronica del 9 ottobre 2019
(mancata disponibilità per un impiego a tempo determinato e trattative presso
altri datori di lavoro) oltre al fatto di non rendersi chiaramente disponibile
a ricoprire la posizione lavorativa a tempo determinato presso la ditta __________
offertale, non abbiano favorito il proseguimento ed il buon esito della
trattativa.
Oltre a ciò, l'assicurata ha proposto all'azienda in parola il
profilo di un'altra candidata/disoccupata (sua ex collega di lavoro presso la
ditta __________) per ricoprire la posizione lavorativa invece a lei offerta.
Tale modo d'agire è inaccettabile, in quanto l'assicurata doveva fare il
possibile per favorire l'assunzione presso la ditta __________ e manifestare
esplicitamente il proprio interesse ad accettare il posto di lavoro in
questione. (…)” (Doc. A1 pag. 5)
1.7. Contro la citata decisione su
opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, asserendo:
"
(…) Non mi sento in colpa e fino a quando potrò cercherò di
ottenere giustizia.
Quali nuovi elementi posso indicare che ho avuto un colloquio con __________
(dopo la decisione da parte dell'ufficio del Lavoro
e prima dell'inizio del mio contratto di lavoro a tempo indeterminato con la __________
di __________) per un'altra posizione per la quale non mi hanno mai fatto
sapere niente. Durante la fase di colloquio conoscitivo ho esposto la
problematica della penalizzazione da parte dell'URC e tutte le mie perplessità
circa la voluta assunzione senza un colloquio conoscitivo e ho percepito
dispiaciuta la Signora __________, il suo Responsabile con diritto di firma non
era al corrente di tale segnalazione presso l'ufficio URC. Vorrei approfondire nella maniera più dettagliata
tutte le fattispecie di questo caso citando i Signori di __________.
Non mi sento in colpa per non aver risposto in maniera imminente
ed esaustivo alle richieste di __________ (specificando di nuovo senza un
colloquio conoscitivo) e ho sempre dimostrato la mia volontà.
Durante il periodo di permanenza d'iscrizione in URC ho sempre
dimostrato molto interesse nel voler trovare un nuovo posto di lavoro e le mie
ricerche e colloqui fatti erano sempre molto di più rispetto a quanto richiesto
dalla Signora __________, l'allora Consulente, la stessa mi fece i complimenti
per tutti i colloqui condotti. (…)” (Doc. I)
1.8. Nella sua risposta del 12
novembre 2020 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere l’impugnativa con
argomenti sostanzialmente analoghi a quelli esposti nella decisione su
opposizione (cfr. Doc. III).
1.9. Il 13 novembre 2020 il
presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per
presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le
parti sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’assicurata deve essere sospesa o meno dal diritto alle indennità di
disoccupazione per non avere concretizzato una possibilità di impiego presso __________
di __________.
In virtù dell'art. 17 cpv.
2 LADI il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata
propostagli.
Secondo l'art. 30 cpv. 1
lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003
a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è
sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di
controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta
un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente
al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo
comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo
scopo".
La terza revisione della
LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava
della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente
modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità.
Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto
di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio
2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art.
44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende
segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata
non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).
Al riguardo, nel Messaggio
del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del
12 giugno 2001, si legge che:
" (…)
1.2.3.11
Inasprimento della definizione di adeguatezza
La commissione
peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto
internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono
di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali,
soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del
federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più
nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più
sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei
tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…).
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede
che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego
adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro
saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare
anche la lettera g.
La modifica di cui al
capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si
è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che
l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento
inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è
quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15
(cfr. commento
dell’art. 15).
(…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.2. La costante giurisprudenza
federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un
disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di
lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle
trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere
chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per
porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STF C 81/05 del 29 novembre 2005;
SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).
In una sentenza C 83/02
del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di ridurre il danno
è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che
tale principio:
" (…) è
violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per
trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio
anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di
dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le
circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con
riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate
all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché
un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STF del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)
Allo stesso modo deve
essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il
potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questo principio è stato
ancora confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005,
nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis
également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers
avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec
le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût
pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986
n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, ch. 704)."
In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TF ha applicato questa
giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con
un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.
In una
sentenza 8C_750/2019 del 10 febbraio 2020, pubblicata in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89
seg., il Tribunale federale ha innanzitutto ribadito il principio secondo cui
una sospensione deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta
esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il
posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni
comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro
(cfr. pure STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2.).
L’Alta Corte
ha poi precisato, che è controverso, dal profilo del diritto civile, se un
nuovo potenziale datore di lavoro può pretendere che un assicurato gli consegni
della documentazione comprovante il salario percepito presso un precedente
datore di lavoro.
Il Tribunale
federale ha poi ricordato che una persona disoccupata può sicuramente negoziare
il salario con la potenziale datrice di lavoro durante il colloquio di lavoro
ma, in virtù del suo obbligo di ridurre il danno a carico dell’assicurazione
contro la disoccupazione, non deve compromettere le possibilità di essere
assunta se risulta evidente che la controparte non intende contrattare. La
persona assicurata deve far capire chiaramente che si accontenterebbe di un
salario più basso.
Nel caso che
era chiamato a giudicare il Tribunale federale ha infine rinviato la causa al
Tribunale cantonale delle assicurazioni affinché accertasse se l’assicurato
avrebbe comunque accettato un salario inferiore rispetto a quello da lui
richiesto in quanto era comunque molto interessato all’occupazione offertagli.
Su queste
questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad
art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die
obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo
1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali
di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali,
fascicolo n. 3, Pregassona 2000, pag. 71 segg.
La nostra Massima istanza,
in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30 pag. 193,
visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato
che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve
mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi
professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua
mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la
giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL
N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi
citata).
Il Tribunale federale ha
inoltre deciso che una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI entra
in considerazione anche quando l’assicurato si è procurato lui stesso
un’occupazione (cfr. STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009 consid. 2; STCA
38.2010.72 del 7 febbraio 2011, STCA 38.2017.75 del 20 dicembre 2017).
2.3. L’art 16 cpv. 1 LADI prevede
che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad
accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2 LADI
stabilisce poi che:
"
non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di
accettazione un'occupazione che:
a. non è conforme agli
usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti
collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene
convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente
dell'assicurato;
c. non è conforme
all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d. compromette
considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,
sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda
in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un
tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il
rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di
lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile
l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte
dell'assicurato;
g. implica da parte del
lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione
garantita;
h. è svolta in un'azienda
che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove
assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
Fatti
i. procura
all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,
salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24
(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio
regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione
la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."
Secondo l’art. 16 cpv. 3bis
LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il
capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.
Nella DTF 124 V 62, il TF
ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art.
16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché
un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D. Cattaneo,
“Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato e diritti
fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506) e Alcuni
compiti …, pag. 60).
Tale giurisprudenza è
stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004
in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non
possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati
ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto
dalla LADI.
Per completezza va
rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art.
16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del
9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).
2.4. In una sentenza
38.2019.23 del 16 ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg.,
a proposito di un’assicurata alla quale era stata assegnata un’occupazione con
l’indicazione che si trattava di un lavoro a tempo pieno quando in realtà esso
era inizialmente solo al 50%, il TCA ha ricordato “l’importanza, nel contesto
delle assegnazioni di posti di lavoro, di fornire agli assicurati indicazioni
corrette in merito alle occupazioni proposte. E’ auspicabile, pertanto, un
attento esame degli impieghi da offrire agli assicurati, al fine di valutare se
si impongano specifiche verifiche presso i potenziali datori di lavoro delle
relative condizioni (al riguardo cfr. STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012
pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un
posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l’indicazione del
salario orario minimo; D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail:
quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.),
Regards croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert,
Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)”.
Vedi pure
STCA 38.2020.31 del 30.6.2020.
2.5. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art.
45 cpv. 3 OADI).
La sua durata è quindi
determinata secondo la gravità della colpa e soggiace così al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).
In virtù dell'art. 45 cpv.
5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la
durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due
anni.
L'art. 45 cpv. 4 lett. a e
b OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato, senza valido
motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha
rifiutato un’occupazione adeguata.
2.6. Per quanto concerne l'entità
delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1
lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 162/02
del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un
ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40
a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver accettato
un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di
validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere
necessariamente qualificato come colpa grave.
Pertanto
secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la
colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto
mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.
In
quel caso il TF ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato
quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque
a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un
colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua
indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei
problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli
isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la
colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione
effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a
critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).
In
un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha
ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che,
contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato
un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un
impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno
intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura
da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TF ha deciso
che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata -
la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva
controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la
realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata,
alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta
mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era
stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il
posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad
eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una
misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato
proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione
agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.
In
una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TF ha poi esaminato il caso di
un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non
assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.
L'Alta
Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a
ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno
indotta a rifiutare l'impiego
temporaneo,
ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un
programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in
precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente
e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego
in questione.
Inoltre
la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è
preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato
che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato
all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento
fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.
Di
conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31
a 15 giorni.
Per
altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del
12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del
5 aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali:
Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).
In
una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il TF ha poi confermato la sanzione
di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata
indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con
però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto)
in un impiego di durata indeterminata.
il Tribunale federale, con
giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il modo di procedere
dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni sociali della Corte di
giustizia del Canton Ginevra in
relazione a un assicurato che era stato sospeso per 31 giorni a causa del
rifiuto di un’occupazione dopo lo svolgimento di tre mezze giornate di prova in
un ristorante, argomentando:
" (…)
6. Invoquant la
violation de l'art. 16 al. 2 let. a LACI, le recourant fait valoir qu'il était
tenu de rester dans le restaurant pour prendre la pause repas avec les employés
en fin de service, de sorte que, conformément à la CCNT, le temps consacré aux
repas devait être considéré comme du temps de travail. Aussi la durée de
travail accomplie serait-elle supérieure à ce qu'ont retenu les premiers juges.
(…).
6.1.1. Le
recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant que le poste restait convenable malgré les
violations des art. 15 LTr et 18 OLT 1.
6.1.2. De l'avis
des premiers juges, il n'était pas possible d'exclure qu'à compter de la prise
d'emploi, les pauses auraient été dûment accordées par l'employeur. Dans tous
les cas, le recourant était tenu d'entreprendre tout ce que l'on pouvait
raisonnablement exiger de lui pour sortir du chômage, de sorte qu'il aurait dû
accepter de commencer l'emploi, quitte - le cas échéant - à faire valoir son
droit à une pause conforme aux dispositions légales. En outre, le recourant
aurait dû exposer ses inquiétudes à son conseiller avant de refuser l'emploi.
Ces considérations sont pertinentes et l'on peut s'y rallier. Il s'agissait en
effet uniquement de demi-journées d'essai dans le contexte de l'examen d'une
candidature au poste. Qui plus est, le droit aux pauses litigieuses est né
uniquement en raison du dépassement de l'horaire annoncé (de 4-5 heures par
demi-jour), pour des circonstances que l'on ne saurait d'emblée qualifier de
prévisibles. On ne peut donc pas en déduire une volonté de l'employeur de ne
pas se conformer aux dispositions légales en matière de pause.
7.
(…).
7.2. Les premiers
juges ont retenu qu'il n'y avait aucun motif faisant apparaître la faute du
recourant comme étant de gravité moyenne ou légère, ce d'autant moins que le
recourant n'avait pas cherché à contacter son conseiller avant de refuser
l'emploi. Dès lors la suspension de 31 jours, soit le minimum en cas de refus
faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI), n'apparaissait pas critiquable. (…)”
2.7. Nella Prassi LADI ID emessa
dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) al p.to D79 figura una “Tabella
delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC” la quale prevede in
particolare quanto segue:
Fattispecie/base legale
Colpa
Numero di
giorni di
sospensioni
2.
Rifiuto di un’occupazione adeguata o di un guadagno
intermedio
art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1 nonché 30 cpv. 1
lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4 + 5 OADI
2.A
Rifiuto di un’occupazione adeguata di durata
determinata o di un guadagno intermedio assegnato o
trovato autonomamente
1
durata dell’occupazione: 1 settimana
L
3 - 5
Considerandi
2.
“ 2 settimane
L
6-10
3.
” 3 settimane
L
10.
- 15
4.
” 4 settimane
L - M
15.
- 20
5.
” 2 mesi
M
20.
- 27
6.
” 3 mesi
M
23.
- 30
7.
” 4 mesi
M - G
27.
- 34
8.
” 5 mesi
G
30.
- 37
9.
“ 6 mesi
G
34.
- 41
10.
2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo
rifiuto
la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata
come sopra più 50%
11.
3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione
2.B
Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o
di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente
1.
1° rifiuto
G
31-45
2.
2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di
nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata
G
46.
- 60
3.
3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per
decisione
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_631/2019 del
19.
giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid.
4.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35 seg.; STF 8C_405/2018 del 22
gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.,
pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid.
4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017
consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio
2007.
consid. 4.3.
In una
sentenza 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 pubblicata in DLA 2020 ALV Nr. 4 il
Tribunale federale ha stabilito che indipendentemente dalla scala adottata
dalla SECO gli organi incaricati dell’applicazione del diritto devono tener
conto di tutti gli elementi del caso specifico e, in determinate circostanze,
possono anche scendere al di sotto della durata minima della sospensione prevista
dalla tavola scalare.
In
quell’occasione l’Alta Corte ha stabilito che un Tribunale cantonale delle
assicurazioni si era scostato, a torto, dalla scala della SECO nel caso di un
assicurato che aveva comprovato insufficienti ricerche di lavoro.
2.8
Nella presente
fattispecie dagli atti dell’incarto emerge che la ricorrente si è annunciata
per il collocamento l’8 luglio 2019, dichiarando di ricercare un impiego al
100% come specialista in risorse umane, responsabile in risorse umane,
impiegata di commercio e in tutte le altre professioni adeguate (cfr. doc. 1;
A3).
Il 21 luglio
2019.
il Servizio aziende URC di __________ ha confermato alla __________ di __________,
a seguito della relativa notifica dalla parte di quest’ultima, di avere iscritto
nella Banca-dati COLSTA un posto vacante quale HR Specialist.
Le richieste
della ditta erano le seguenti:
" (…) profilo leggermente più senior di un semplice assistente HR
in quanto questa persona oltre ad alcune attività di amministrazione routinarie
andrebbe a gestire progetti di vario tipo in ambito HR.
Ecco due requisiti indispensabili:
- Attestato federale di Specialista Risorse Umane o esperienza di
almeno 5 anni in posizioni affini (in contesto svizzero)
- Esperienza in medie-grandi aziende
Indispensabile buona/ottima conoscenza della lingua italiano e
inglese (lingua aziendale).
Offriamo un contratto a termine di 6-12 mesi (almeno inizialmente)
ma non nascondiamo che potrebbe tramutarsi in un contratto a tempo
indeterminato. (…)” (Doc. 3/1)
La Sagl offriva
un contratto a termine di 6-12 mesi (almeno inizialmente) ma con la possibilità
di trasformarsi in un contratto a tempo indeterminato (cfr. doc. 3/1).
Il
consulente del Servizio Aziende URC, __________, il 16 settembre 2019, ha
trasmesso alla __________ in particolare il dossier di candidatura
dell’assicurata (cfr. doc. 4 pag. 5/20).
Il 23
settembre 2019 __________, HR Operation Manager HQ della __________, ha inviato
alla ricorrente il seguente messaggio di posta elettronica:
" (…) ho provato a contattarla telefonicamente ma senza successo.
Ho ricevuto il suo CV dal Sig. __________, consulente URC, in quanto come già
sa stiamo cercando un HR Specialist a tempo determinato (contratto di 1 anno).
So che nelle settimane scorse è già stata contattata dalla nostra
recruiter __________ ma quando vi siete sentite ha detto di non essere
interessata alla posizione in quanto si tratta di un contratto a termine.
Volevo capire se nel frattempo ha cambiato idea e sarebbe
disponibile per in incontro da noi in sede oppure se preferisce rinunciare.
Per velocizzare le tempistiche le propongo un incontro mercoledì
pomeriqqio alle ore 13.00 presso la nostra sede di __________.” (Doc. 4 pag. 9/20)
Inoltre il
24.
settembre 2019 __________ ha scritto all’assicurata quanto segue:
" (…) visto che di principio non è interessata ad una posizione
temporanea e per non farle perdere tempo inutilmente, le propongo di fare una
call domani alle 13.00 durante la quale le spiegheremo meglio il ruolo che la
persona che stiamo ricercando andrà a ricoprire. Se poi ci conferma che è
interessata a continuare la selezione fisseremo un incontro in sede.” (Doc 5
pag. 1)
Il 1°
ottobre 2020 la HR Operation Manager HQ della __________ ha chiesto
all’insorgente “se dopo la nostra chiacchierata sei ancora interessata alla
posizione” (cfr. doc. 5 pag. 1).
__________, il 7 ottobre
2019, ha comunicato a __________:
" (…)
- Abbiamo contattato una prima volta RI 1
ad agosto ma quando le abbiamo parlato di un contratto a termine ha detto di
non essere interessata in quanto da poco stava cercando lavoro e sperava in un
contratto indeterminato. Il 23 settembre, dopo che lei mi ha inviato il suo
profilo, l'ho contattata nuovamente ma ha ribadito lo stesso concetto.
- Abbiamo fatto una call durante fa quale
le abbiamo spiegato il profilo che cercavamo chiedendole di farci sapere nei
giorni a seguire se fosse interessata a proseguire la selezione o meno.
- La Signora RI 1 non si è più fatta viva, nemmeno quando l’ho
richiamata via e-mail (allegata)
Ci dispiace perché sarebbe stato un profilo perfetto per noi ma
sinceramente non è un bel modo di iniziare una collaborazione, è una candidata
che non ha mostrato nessun tipo di interesse né nei confronti della società, né
nei confronti della posizione.” (Doc. 6)
L’8 ottobre 2019 il
consulente del Servizio Aziende URC ha informato al riguardo la
collocatrice della ricorrente (cfr. doc. 4 pag. 6/20; 4/20).
L’assicurata,
il 9 ottobre 2019, ha scritto a __________ tramite posta elettronica:
" (…) Chiedo scusa per il ritardo, in questi giorni ho avuto diversi
colloqui e sto aspettando l’esito… Si tratterebbe comunque di un contratto a
tempo indeterminato.
Se posso essere utile, vi
giro il CV di __________. Questa ragazza ha lavorato nel mio team in __________
e mi sono occupata di formarla.
Dal mio punto di vista
potrebbe essere la persona giusta per voi.
Spero di sentirvi presto per
altre posizioni inerenti il mio profilo.” (Doc. 12/1
L’URC, il 12
novembre 2019, ha invitato l’assicurata a formulare osservazioni in merito alla
mancata comunicazione del proprio interesse nei confronti dell’impiego
offertole presso l’azienda __________ (cfr. doc. 7).
Il 18
novembre 2019 all’URC è pervenuta la seguente risposta:
" (…) Ad agosto c’è stato un contatto telefonico, senza alcun dettaglio
in merito alla posizione né un colloquio conoscitivo più volte richiesto da
parte mia. Il 23.09.2019 c’è stato un colloquio telefonico dove mi sono stati
dati più dettagli, durante il colloquio telefonico ho espresso il mio interesse
e ho chiesto nuovamente un incontro e ho affermato che ero in attesa di
risposta per due colloqui fatti: __________ e __________ per un contratto a
tempo indeterminato. Successivamente non ho ricevuto richieste di colloquio né
offerte direttamente in __________ in quanto mai visti di persona e non mi
sembra professionale. Sempre in quei giorni mentre ero in attesa di risposta da
__________ e __________ ho girato il CV di una mia ex risorsa, la quale è stata
assunta, anche lei in URC. Dopo non ho più sentito la __________.
Non si è pertanto trattato di un rifiuto. Da
parte loro non ho ricevuto offerte di lavoro né richieste di colloquio.”
(Doc.
8)
L’URC, il 20
novembre 2019, ha segnalato il caso della ricorrente alla Sezione del lavoro
(cfr. doc. 9).
Il 21
novembre la Sezione del lavoro ha sottoposto a __________ alcuni quesiti:
" 1. Il
posto di lavoro prevedeva un contratto di lavoro a tempo determinato o
indeterminato? Se a tempo determinato, voglia indicarci la data d'inizio e di
fine dell'occupazione.
2.
Voglia indicarci i giorni e gli orari di lavoro (compresi
eventuali turni) che l'assicurata avrebbe dovuto svolgere in caso di
assunzione.
3.
L'occupazione presso la vostra azienda era a tempo pieno?
4.
Quali mansioni avrebbe dovuto svolgere l'interessata?
5.
ln caso di assunzione, quale salario mensile
lordo avrebbe offerto all'interessata?
6.
Il posto vacante presso la vostra azienda è già stato occupato?
(…)
7.
Se a disposizione, le chiediamo di volerci inviare, in forma
anonima, una copia del contratto di lavoro che avreste sottoposto alla signora RI
1.
8.
Il profilo dell’interessata era conforme all’impiego presso la
vostra azienda?
9.
La signora RI 1 ha rifiutato la vostra proposta di lavoro?
10.
Se l’interessata avesse accettato la vostra offerta, sarebbe
stata assunta?
11.
Voglia indicarci nel dettaglio i motivi della mancata
assunzione presso la vostra azienda.” (Doc. 11)
La HR Manager HQ della __________
ha dato seguito alla richiesta il 3 dicembre 2019:
" 1. Il
posto di lavoro prevedeva un contratto a termine di un anno, dal 1.11.2019 al
31.10.2020
2.
Il lavoro si sarebbe svolto dal lunedì al venerdì con completa
autonomia nella gestione del proprio tempo di lavoro (orario flessibile senza
orari di blocco).
3.
Sì, l'occupazione sarebbe stata a tempo pieno (42 ore
settimanali).
4.
Vedasi "job description" allegata.
5.
Avremmo offerto CHF 70'000.- annui.
6.
Sì, tuttavia preciso che non avendo trovato un HR Specialist
con le qualifiche richieste, abbiamo dovuto rivedere la posizione pubblicata e
optare per una persona più junior che abbiamo poi assunto in qualità di HR
Administrator.
7.
Avendo rivalutato la posizione, non abbiamo il contratto di
lavoro che sarebbe stato proposto alla signora RI 1, tuttavia le condizioni
principali sono già state elencate sopra.
8.
Il profilo dell'interessata era perfettamente conforme
all'impiego offerto.
9.
Lascio interpretare a voi l'e-mail del 9 ottobre 2019 della
signora RI 1. Da parte nostra posso soltanto dire che è stata interpretata come
un chiaro rifiuto. Preciso inoltre che il colloquio telefonico, durante il
quale la signora RI 1 ha menzionato che non si sarebbe voluta vincolare ad un
contratto a termine ma avrebbe preferito optare per un impiego a tempo
indeterminato, è avvenuto il 25 settembre. Dopo il colloquio l'ho chiamata
svariate volte e l'ho sollecitata via email (cfr. e-mail del 1.10.2019), ma
senza mai ottenere una risposta se non quella del 9.10.2019 che è giunta
soltanto due settimane dopo. La mancanza di interesse e di puntualità nel
rispondere per noi è stato un altro segnale di rifiuto.
10.
Abbiamo ricevuto molte candidature non idonee, di persone non
abbastanza qualificate. La candidatura della signora RI 1 era l'unica che
rispecchiava completamente i requisiti da noi elencati. Se la signora RI 1
avesse mostrato interesse nella posizione la selezione non sarebbe stata
interrotta prematuramente come è invece successo e probabilmente sarebbe stata
assunta.
11.
Faccio riferimento
all'e-mail del 9 ottobre 2019 della signora RI 1.
Per completezza d'informazioni, desidero infine metterla al
corrente del fatto che avendo da poco annunciato la mia gravidanza al datore di
lavoro e sapendo quant'è difficile trovare una sostituzione maternità a
termine, seppur con una certa reticenza visti i precedenti, abbiamo deciso di
convocare nuovamente a colloquio la Signora RI 1 il 4 dicembre 2019 per una
posizione di HR Manager (contratto a termine di 1 anno). La signora RI 1, che
probabilmente si è resa conto di quanto sia precaria la situazione legata al
mercato del lavoro in Ticino, ha accettato l'invito.” (Doc. 12)
Il 5 dicembre 2019
l’insorgente, facendo riferimento allo scritto del 21 novembre 2019 nel quale
la Sezione del lavoro le ha dato la possibilità di presentare delle
osservazioni in relazione alla mancata assunzione presso __________ (cfr. doc.
10), ha specificato:
" (…) Dopo
lo scritto del 1 ottobre 2019 da parte di __________ con la Signora __________,
da parte mia c’è stata una risposta.
Dopo questo scritto la
Signora __________ non mi ha mai più contattato per un incontro di persona (mai
avvenuto e necessario per un’assunzione) né tantomeno mi è stata fatta
un’offerta di lavoro. Dal mio punto di vista pertanto non è corretto
penalizzarmi in termini di indennità. Nella mia risposta avevo semplicemente
affermato che stavo aspettando esito per due colloqui fatti con la __________ e
la __________, pertanto, l’offerta da parte di __________ poteva avvenire
senz’altro.
Ho continuato a tenere
contatto con __________ rendendomi sempre disponibile. Sono stata contattata
settimana scorsa per un’altra posizione e finalmente sono stata invitata ad un
colloquio conoscitivo in sede al quale parteciperò la settimana prossima. (…)”
(Doc. 14)
L’assicurata,
dopo avere preso visione dell’accertamento esperito dall’amministrazione presso
__________, il 20 dicembre 2019, ha indicato di aver svolto il colloquio
conoscitivo con la società l’11 dicembre 2019 per una nuova posizione, che le è
stato proposto un contratto a tempo determinato per la sostituzione di __________
che sarebbe stata in maternità e di essere interessata all’impiego. Riguardo
agli eventi precedenti la medesima ha asserito che forse __________ aveva
intuito male le sue affermazioni o forse lei aveva espresso non in maniera
abbastanza incisiva il suo interesse. Secondo la ricorrente era una questione
di vedersi di persona oppure quanto accaduto è stato dovuto al fatto che si
aspettava già un’offerta di lavoro. L’insorgente ha precisato che, come
affermato da __________ non avevano mai parlato di contratto né di
retribuzione. Infine l’assicurata ha dichiarato di avere agito nella maniera
più sincera possibile e che non era sua intenzione dare o far percepire un
messaggio non positivo circa la sua assunzione per la posizione precedente (cfr.
doc. 16).
Con decisione del 9
gennaio 2020 la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurata dal diritto
all’indennità di disoccupazione per 35 giorni in applicazione dell’art. 30 cpv.
1.
lett. d LADI per avere con il suo comportamento compromesso la trattativa
relativa a un’eventuale assunzione quale specialista in risorse umane a tempo
determinato presso la __________ (cfr. doc. 18; consid. 1.1.).
Il 20
gennaio 2020 l’URC ha annullato il nominativo della ricorrente dalla banca dati
COLSTA con effetto dal 12 gennaio 2020, poiché ha reperito un’occupazione quale
specialista in risorse umane presso la __________ a __________ con inizio il 13
gennaio 2020 (cfr. doc. 19).
L’assicurata
si è riannunciata per il collocamento il 25 maggio 2020 (cfr. doc. 1). Il 4
giugno 2020 l’URC ha, tuttavia, confermato l’annullamento dal sistema COLSTA
come da richiesta della stessa, “in quanto non ha diritto al guadagno
intermedio” (cfr. doc. 28).
Con decisione su
opposizione del 15 ottobre 2020 la Sezione del lavoro ha confermato la
sospensione di 35 giorni (cfr. doc. A1; consid. 1.5.).
2.9
Chiamato a
pronunciarsi, il TCA rileva che l’assicurata, nonostante fosse stata contattata
più volte dalla __________ in merito alla posizione di HR Specialist a tempo
determinato in seno alla società, e ciò già nel mese di agosto 2019, ossia
precedentemente alla segnalazione del posto vacante all’URC (cfr. consid.
2.8.), non ha immediatamente manifestato la propria disponibilità ad accettare
l’impiego propostole quale HR Specialist (cfr. doc. 5/2).
È vero che
la ricorrente non ha espressamente rifiutato l’occupazione, tuttavia la stessa
non ha espresso senza indugio pieno interesse per il posto in questione.
Al riguardo
va segnalato, in primo luogo, che l’incontro proposto dalla ditta
all’assicurata per il 25 settembre 2019 è stato modificato in una semplice
“call” (chiamata) per lo stesso giorno, in quanto da una telefonata tra __________
e la medesima del 24 settembre 2019 è emerso che quest’ultima non fosse
interessata a una posizione temporanea. La ricorrente, alla quale è stato
comunicato il cambiamento della modalità di contatto con il potenziale datore
di lavoro, specificandone il motivo, ha d’altronde assentito senza sollevare
alcuna obiezione circa la ragione esposta (cfr. doc. 5; consid. 2.8.).
In secondo
luogo, va osservato che alla richiesta della HR Manager HQ della __________
del 1° ottobre 2019 volta a sapere se dopo la chiacchierata del 25 settembre
2019.
fosse ancora interessata alla posizione, l’assicurata ha dato seguito
soltanto più di una settimana dopo, ovvero il 9 ottobre 2019, non rispondendo
direttamente, ma limitandosi ad asserire di avere avuto diversi colloqui
relativi a contratti a tempo indeterminato e di attenderne l’esito. Per di più
in tale occasione la medesima ha inoltrato alla Sagl il curriculum vitae di
un’altra persona che aveva lavorato nel suo team presso il precedente datore di
lavoro e che aveva formato, indicando che la riteneva la persona giusta per la
ditta (cfr. doc. 12/1; consid. 2.8.).
In relazione
a tale modo di procedere della ricorrente giova ricordare il principio secondo
cui una sospensione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI deve essere
inflitta anche se l’assicurato non rifiuta esplicitamente il lavoro ma con il
suo comportamento assume il rischio che il posto sia assegnato a un’altra
persona e che nella fattispecie è incluso ogni comportamento che comporta la
mancata conclusione di un contratto di lavoro (cfr. consid. 2.2.).
Il mancato
colloquio conoscitivo a cui fa riferimento l’insorgente (cfr. doc. I; 20; 23) -
a prescindere dal fatto che in ogni caso tra il potenziale datore di lavoro e
l’assicurata vi sono stati alcuni contatti telefonici e perlomeno in quello del
25.
settembre 2019 le sono stati forniti maggiori dettagli circa l’impiego, come
dalla stessa indicato il 18 novembre 2019 (cfr. doc. 8; consid. 2.8.) - non ha
del resto avuto luogo principalmente per motivi riconducibili al suo
atteggiamento di chiusura verso l’occupazione propostale.
La
ricorrente si è così messa nella condizione di non essere assunta dalla __________.
In effetti il 7 ottobre 2019 __________, dopo che la sua richiesta del 1°
ottobre 2019 alla ricorrente se fosse interessata alla posizione era rimasta
senza risposta (un messaggio di posta elettronica, come visto, è stato inviato
soltanto l’8 ottobre 2019), ha espresso il proprio dispiacere al Servizio
Aziende URC, affermando che “sarebbe stato un profilo perfetto per noi ma
sinceramente non è un bel modo di iniziare una collaborazione, è una candidata
che non ha mostrato nessun tipo di interesse né nei confronti della società, né
nei confronti della posizione” (cfr. doc. 6; consid. 2.8.).
In proposito cfr. STCA
38.2019.23
del 16 ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg.;
STCA 38.2020.18 del 1° settembre 2020.
2.10
Da
quanto sopra discende che con il suo atteggiamento l’assicurata ha di fatto
dimostrato di non avere avuto una sufficiente disponibilità a concludere un
contratto di lavoro con la __________.
La
medesima avrebbe, invece, dovuto manifestarla anche se l’occupazione non
corrispondeva pienamente alle sue aspettative (contratto a tempo determinato)
in virtù del suo obbligo di ridurre il danno (cfr. STF 8C_468/2020 del 27
ottobre 2020 consid. 3.1.; STF 8C_463/2018 del 14 marzo 2019 consid. 3; STF
8C_465/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 4.3.3.; DLA 2002 pag.
55; B. Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess
2014.
pag. 155).
D’altra
parte, come giustamente sottolineato dall’amministrazione (cfr. doc. 18),
l’occupazione proposta dalla __________ era adeguata.
In
particolare l’impiego quale HR Specialist con profilo leggermente più senior di
un semplice assistente HR (cfr. doc. 5/2; 3/1; 4 pag. 19/20) va considerato
adeguato dal profilo delle capacità e dell’attività precedente dell’assicurata
giusta l’art. 16 cpv. 2 lett. b LADI (cfr. consid. 2.3.).
In effetti
l’insorgente era alla ricerca di un impiego al 100%, in particolare, come
specialista in risorse umane e responsabile in risorse umane (cfr. consid.
2.8.; doc. 1; A3). La medesima aveva del resto anche già formato personale
nell’ambito HR (cfr. cfr. doc. 12/1; consid. 2.8., 2.9.).
Il potenziale datore di
lavoro ha, d’altronde, affermato che il profilo dell’assicurata era
perfettamente conforme all’impiego offerto (cfr. doc. 12; 6; consid. 2.8.,
2.9.).
L’occupazione
risulta, inoltre, conforme all’art. 16 cpv. 2 lett. i LADI (cfr. doc. 18 p.to.
3; consid. 2.3.; STF 8C_652/2015 del 17 maggio 2016 consid. 5.3.; STF C 65/06
del 27 aprile 2006 consid. 3.4.).
Lo
stipendio previsto per l’occupazione a tempo pieno offerta alla ricorrente
sarebbe stato di fr. 70'000.-- annui (cfr. doc. 12), ossia fr. 5'833.30 per
dodici mensilità. Tale importo, non è, quindi, inferiore al 70% del guadagno
assicurato di fr. 7’084.-- (cfr. doc. 18 p.to 1), bensì corrisponde a circa
l’82% del guadagno assicurato.
2.11
A ragione, dunque, la Sezione
del lavoro ha parificato il comportamento della ricorrente al rifiuto esplicito
di un’occupazione (cfr. consid. 2.2) e l’ha sospesa dal diritto all’indennità
di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv.1 lett. d LADI.
Per completezza è utile
evidenziare che la presente fattispecie si distingue da quella esaminata nella
STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 con la quale l’Alta Corte ha confermato il
giudizio del Tribunale cantonale di Basilea Campagna che aveva accolto il
ricorso di un assicurato che era stato sospeso per 32 giorni dal diritto
all’indennità di disoccupazione a causa del rifiuto di un impiego adeguato,
annullando la sanzione. Il TF ha sottolineato, da un lato, che in quel caso la
società che si occupava di collocamento di personale e che aveva contattato
l’assicurato su indicazione dell’URC non aveva in vista né un’offerta di lavoro
specifica né un contratto di lavoro concreto, ma desiderava discutere in merito
alle sue esperienze professionali. Dall’altro, che il concetto di rifiuto di un
impiego adeguato di cui all’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI non va esteso ai
contatti che intercorrono tra un assicurato e un’agenzia di collocamento che
non offre ancora un posto di lavoro concreto.
Pertanto il comportamento
discutibile dell’assicurato, che non aveva manifestato un pieno interesse per
un collocamento, in particolare indicando delle aziende per le quali non
avrebbe mai voluto lavorare e pretendendo un appuntamento tempestivo in quanto
aveva ancora sette colloqui di presentazione da coordinare, non andava
considerato quale rifiuto di un’occupazione adeguata.
Nel caso di specie,
invece, non si è confrontati con un’agenzia di collocamento o di lavoro
temporaneo, bensì con una Sagl che ha concretamente proposto all’insorgente un
impiego come HR Specialist presso la propria ditta (cfr. consid. 2.8.).
2.12
L’insorgente, nel ricorso, ha
chiesto di citare “i Signori di __________” (cfr. doc. I; consid. 1.6.).
Questa Corte, considerato che i documenti già presenti all’incarto
consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, ritiene che l’assunzione di
ulteriori prove non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini
della risoluzione della vertenza.
Di conseguenza la richiesta
della ricorrente concernente l’audizione di testi deve essere respinta.
A
tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,
qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il
giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18
giugno 2019 consid. 3.3.; 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF
9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno
2017.
consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF
9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9;
STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.
5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò
costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.
2.
Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.13
Per
quanto attiene alla durata della sanzione (35 giorni di penalità), questo
Tribunale osserva che l’impiego quale HR Specialist presso __________,
inizialmente, avrebbe dovuto estendersi su un arco di tempo di 6-12 mesi (cfr.
doc. 3/1; consid. 2.8.).
Nel
caso di un’occupazione di sei mesi la Tabella allestita dalla SECO (cfr.
consid. 2.7.) prevede per il primo rifiuto dai 34 ai 41 giorni di sospensione.
In
concreto non esistono validi motivi che consentano di qualificare la mancata
accettazione dell’impiego presso la Sagl non come colpa grave, bensì come colpa
soltanto mediamente grave o lieve (cfr. consid. 2.6.; DTF 130 V 125; STF
8C_650/2017 del 25 giugno 2018 consid. 7.1.).
La circostanza che nel
mese di dicembre 2019 l’insorgente abbia accettato l’invito a un colloquio per
un posto quale HR Manager con contratto a termine di un anno presso __________
in sostituzione di __________ che aveva da poco annunciato la propria
gravidanza (cfr. doc. 12; I) è ininfluente sulla gravità della sua colpa relativa
al rifiuto dell’occupazione propostale precedentemente nel mese di settembre
2019.
come HR Specialist, trattandosi di una differente offerta.
In
simili condizioni, la sanzione inflitta alla ricorrente di 35 giorni si rivela
proporzionata alla gravità della colpa (cfr. consid. 2.5.; STF 8C_487/2007 del
23.
novembre 2007; STF C 20/06 del 30 ottobre 2006; STF C 166/05 del 1°
settembre 2005; STCA 38.2020.13 del 22 giugno 2020).
Questa soluzione si
giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in
discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento
dell’amministrazione (cfr. STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020
consid. 3.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in
SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.;
STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF
C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui
ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3
dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
2.14
Alla luce di tutto quanto
esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro il
15.
ottobre 2020 deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti