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Decisione

38.2020.61

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 marzo 2021Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i contratti di compravendita e i diritti di compera sono dovute al

dipendente e sono da lui esigibili per intero solo dopo che

l’acquirente avrà versato al datore di lavoro l’intero prezzo di compravendita

·

Le provvigioni

per i contratti di locazione sono dovute al dipendente e sono esigibili

solo dopo che l’inquilino avrà versato la prima trimestralità del

contratto

Ed i seguenti esempi:

·

Locali

affittati con contratto di locazione dal 01.12.2018. In questo caso

il diritto alla provvigione nasce dal 01.02.2019 (con il pagamento del terzo

affitto);

·

Oggetto

compravendita. Il potenziale cliente firma un “diritto d’opzione”

sull’acquisto dell’immobile nel 2018. L’atto di compravendita con

iscrizione a Registro fondiario viene formalizzato nel 2019. Il cliente prende

possesso dell’immobile e ne diviene proprietario solo nel 2019. In questo caso

il diritto alla provvigione nasce dopo che l’acquirente ha versato il saldo del

prezzo d’acquisto che avviene nel 2019.

Tenuto conto di quanto sopra la Cassa disoccupazione ha

considerato ai fini del calcolo del guadagno assicurato le seguenti

provvigioni:

·

CHF

7'943.40 provvigioni relative al 2018 e maturate nel 2018

CHF 7'943.40/12 mesi = CHF 661.95

·

CHF

88'537.80 provvigioni relative al 2018 e maturate nel 2019

CHF 88'537.80/12 mesi = CHF 7'378.15

·

CHF

7'733.05 provvigioni relative al 2019 e maturate nel 2019

CHF 7'733.05/9 mesi = CHF 859.22

9. Nel suo caso, il guadagno assicurato ammonta a CHF 7'563.00

(cfr. tabella di calcolo allegata).” (cfr. doc. 8)

Con

opposizione del 31 gennaio 2020, RI 1 ha precisato quanto segue in relazione

alle provvigioni versategli dall’ex datrice di lavoro:

" La

provvigione mi viene riconosciuta unicamente se sono rispettate le condizioni

dettate dal regolamento interno all’azienda, come indicato anche da parte

vostra nella decisione, da comunicazione del responsabile risorse umane dal mio

ex datore di lavoro e dal mio contratto fornito agli uffici di CO 1:

·

Le

provvigioni per i contratti di compravendita e l’esercizio del diritto di

compera (riservazione) sono dovute al dipendente e sono da lui esigibili e

valevoli solo dopo che l’acquirente avrà acquistato l’oggetto e si potrà quindi

ritenere fornita la prestazione da parte del collaboratore. Quanto sopra può

essere facilmente rappresentato da un esempio pratico:

“Il cliente X è interessato all’acquisto di immobile. Il

sottoscritto si occupa di seguirlo, accompagnarlo nel visitare l’oggetto,

illustrare prospetti, valutare l’eventuale interesse del cliente promuovendo

l’oggetto, firmando delle riservazioni. Per questo lavoro il mio ex datore di

lavoro mi riconosce il versamento di un salario mensile di CHF 4'500.00, più

tredicesima. Se e solo se il cliente decide di acquistare/affittare l’oggetto e

di formalizzare l’acquisto il datore di lavoro, solo in questo caso, mi

riconosce il versamento di una provvigione. La prestazione che dà diritto al

versamento della provvigione è pertanto da intendersi fornita unicamente

all’atto dell’acquisto del cliente, fino a quel momento il mio lavoro è pagato

con lo stipendio fisso”

·

Per

questo motivo il datore lavoro specifica che:

§ CHF 88'537.80 provvigioni

relative al 2018 e maturate nel 2019.

2018: ho iniziato ad avere contatti con il cliente (illustrando,

proponendo e facendo un accordo non vincolante con riservazioni). Questa prestazione

mi è stata retribuita con il versamento di CHF 4'500.00 lordi.

2019: l’affare si è concluso positivamente, e la mia prestazione

(acquisto dell’oggetto) viene retribuita con il versamento di una provvigione.

Qui nasce il diritto alla provvigione e dunque la fornitura della mia

prestazione.

Pertanto, come voi stessi

indicato al punto 5 della decisione, è fondamentale stabilire

quando ho fornito la prestazione che mi ha dato diritto alla provvigione.

Quanto affermato dal

datore di lavoro e specificato nell’esempio soprastante rende evidente che la

prestazione retribuita attraverso una provvigione è riconducibile unicamente

all’acquisto.

Il mancato acquisto non

dà alcun diritto al versamento di una provvigione in quanto il lavoro di

procacciamento, riservazione, gestione del cliente e accompagnamento è già

pagato con il salario mensile ed è totalmente separato dalla vera prestazione

che fa nascere il diritto.

Tenuto conto di quanto

sopra vi presento il calcolo corretto del guadagno assicurato (in allegato

troverete una tabella dettagliata):

-

Provvigione

1

CHF 88'537.80 (provvigioni maturate nel 2019) / 9 mesi (dal

1.1.2019 al 30.9.2019) = CHF 9'837.53

-

Provvigione

Considerandi

2.

CHF 7'733.05 (provvigioni maturate nel 2019) / 9 mesi (dal

1.1.2019

al 30.9.2019) = 859.22

-

Provvigione

3.

CHF 7'943.40 (provvigioni maturate nel 2018) / 12 mesi (dal

1.1.2018

al 31.12.2018) = 661.95

-

Provvigione

4.

CHF 55'600 (provvigioni maturate nel 2018) / 12 (dal 1.1.2018 al

31.12

) = CHF 4'633.33

Come si evince dalla

tabella di calcolo allegata la media a me più favorevole risulta essere quella

su 6 mesi, pari ad un importo di CHF 15'571.60.

Tenuto conto che il

guadagno assicurato massimo riconosciuto dalla Legge sull’Assicurazione contro

a disoccupazione ammonta a CHF 12'350.00 chiedo che mi venga riconosciuto quale

guadagno assicurato quest’ultimo importo.” (cfr. doc. 10)

Il 17 febbraio 2020, la

Cassa ha, poi, chiesto all’ex datore di lavoro dell’assicurato di inviare la

documentazione relativa ai mandati per l’attività del ricorrente (cfr. doc.

11). L’__________ ha, quindi, trasmesso il “rendiconto vendite 2018/2019”

ed il “rendiconto vendite 2019/2020” di RI 1 (cfr. doc. 12). Da tali

documenti risultano le indicazioni in merito alla “data di maturazione

provvigioni”, intesa come il momento di “inizio locazione ed esercizio

del diritto di compera” con riferimento ai clienti ed ai relativi immobili

per i quali l’assicurato aveva prestato il proprio operato. I rendiconti in

esame danno, quindi, atto del momento in cui i singoli mandati sono stati

portati a termine. Non vi è, per contro alcuna indicazione in merito alla

durata di ogni singolo mandato assunto da RI 1.

Il provvedimento del 30

gennaio 2020 è stato, poi, confermato con la decisione su opposizione del 25

giugno 2020 (cfr. doc. 14 e supra, consid. 1.1.), avverso la quale RI 1

ha interposto ricorso postulando, con argomenti di cui già si è detto, il

riconoscimento di un guadagno assicurato maggiore rispetto a quanto stabilito

dalla Cassa (cfr. supra consid. 1.2.).

Dagli atti, e meglio dal

documento n. 9 allegato al ricorso, vale a dire dalla “Dichiarazione” di

data 22 lug) - , emerge che l’operato di __________ consiste nel ricevere dei

mandati su progetti immobiliari ed iniziare a promuoverne la vendita

contestualmente al debutto dei lavori di costruzione. La società si occupa, in

seguito, delle varie fasi che portano sino al completamento del bene

immobiliare, “in collaborazione con architetti, artigiani, imprese, banche,

assicurazioni, avvocati, notai, ecc. e per ogni promozione immobiliare la

durata di queste attività è di circa 1 o 2 anni. (…) Il signor RI 1 è stato

assunto da __________ con il compito di reperire e seguite l’interessato

durante tutte queste fasi (…).”.

Il riconoscimento delle

provvigioni ai dipendenti – ha precisato __________ – è regolato come segue:

" (…) La

sottoscrizione della riservazione (ciò che viene indicato come “provvigioni

relative all’anno”) comprende la minima parte del lavoro da svolgere; questa è

comunque coperta dall’importo fisso mensile di Fr. 4'500.00.

In tutti i casi la sottoscrizione della riservazione non dà alcun

diritto alla provvigione; proprio perché tutto il relativo lavoro deve ancora

essere svolto.

(…) Qualora il rapporto contrattuale si conclude positivamente, il

dipendente ha diritto alla provvigione. Questo proprio perché il dipendente ha

seguito tutte le fasi della procedura di vendita con l’interessato

all’acquisto. Questo onere lavorativo corrisponde generalmente all’anno di

conclusione del contratto di compravendita, di esercizio del diritto di compera

o di conclusione del contratto di locazione; nel senso che usualmente

l’attività lavorativa corrispondente al riconoscimento della provvigione

avviene durante l’anno che segue la sottoscrizione dell’accordo di

riservazione.

Ergo se il dipendente percepisce la provvigione nel corso

dell’anno 2019 è perché egli ha svolto l’attività che ha portato a questo

risultato nell’anno 2019. L’anno di sottoscrizione dell’atto di riservazione

non ha nessuna incidenza né sul diritto alla riservazione, né sul lavoro ancora

da eseguire per l’ottenimento delle provvigioni.

Di conseguenza a dicitura “provvigione maturata nel corso

dell’anno 2019” significa proprio che il dipendente ha avuto diritto di

ottenere questo risultato perché è riuscito a concludere il contratto

definitivo nel corso di questo anno grazie al lavoro svolto in questo medesimo

periodo. Tanto è vero che il versamento delle provvigioni è considerato nello

stipendio del dipendente per l’anno corrispondente al lavoro da lui svolto (…)

e gli oneri sociali di questo reddito sono versati durante il corrispondente

anno.” (cfr. all. n. 9 a doc. I)

Il legale del ricorrente,

pure in allegato al ricorso di data 3 agosto 2020 ha trasmesso a questo

Tribunale ulteriori rendiconti relativi ai mandati affidati a RI 1. Tali

documenti si differenziano da quelli precedentemente trasmessi dall’ex datrice

di lavoro in quando si riferiscono ai singoli anni (2018 e 2019, quindi non a

bienni) e danno atto di dati ulteriori rispetto a quanto già comunicato,

segnatamente delle “provvigioni generate 2018”, rispettivamente delle “provvigioni

generate 2019” (cfr. all. 12 a doc. I).

2.5

Chiamato a

pronunciarsi in merito, il TCA ricorda innanzitutto che, secondo la prassi LADI

ID C2 il salario da prendere in considerazione deve comprendere in particolare

anche le provvigioni di vendita/locazione; che è determinante, in genere, il

salario convenuto contrattualmente nella misura in cui l’assicurato l’abbia

effettivamente riscosso; e che il guadagno conseguito è computato nei mesi di

contribuzione in cui il lavoro è stato fornito (principio di sopravvenienza),

mentre il momento in cui il pagamento è effettuato è pertanto irrilevante (per

esempio 13a mensilità, provvigioni, bonus,…; cfr. consid. 2.3.).

L’Alta Corte, in una

sentenza pubblicata in DTF 128 V 189, citata al considerando 2.2., ha infatti

confermato il principio secondo il quale il guadagno assicurato è determinato

in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante

il periodo di calcolo.

Il

Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza in una sentenza

8C_358/2007 del 26 maggio 2008, nella quale si è così espresso:

" (…)

5.1

Dans un premier moyen, la recourante fait grief

à la juridiction cantonale de s'être fondée sur une jurisprudence consacrant le

principe de la survenance en matière de gain assuré alors que cette

jurisprudence ne concerne, selon elle, que le calcul du gain intermédiaire. Ce

grief n'est pas fondé. En matière de commissions ou de provisions, on applique

aussi bien pour la détermination du gain intermédiaire que du gain assuré, la

règle selon laquelle un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où

l'assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire et non pas le moment

de l'encaissement (ATF 122 V 367 consid. 5b p. 371; DTA 2003 n° 24 p. 246

consid. 2 [arrêt C 269/02 du 23 janvier 2003]; arrêt C 179/06 du 15 novembre

2006.

consid. 4 et 5; Thomas Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 365 p. 2287). (…)”

L’Alta Corte ha ribadito

questo principio in una sentenza 8C_472/2010 del 21 ottobre 2010 pronunciandosi

su un ricorso presentato da un assicurato contro la decisione del Tribunale

cantonale delle assicurazioni sociali di Ginevra concernente l’importo del

guadagno assicurato.

Con

sentenza STF 8C_61/2020 del 10 dicembre 2019 (pubblicata in DLA 3/2020, n. 11,

pag. 278 e segg.), il Tribunale federale ha confermato che, ai sensi dell’art.

23.

cpv. 1 LADI, è considerato guadagno assicurato il salario determinante ai

sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAVS normalmente riscosso durante un periodo di

calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, ivi compresi anche gli

assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti

connessi al lavoro. L’Alta Corte – oltre a confermare che per il calcolo del

guadagno assicurato è rilevante il salario effettivamente riscosso e non quello

convenuto contrattualmente – ha precisato che le provvigioni dovute per il

lavoro svolto durante il periodo di calcolo interessato sono comprese nel

salario determinante (art. 7 lett. g OAVS) e devono, quindi, essere prese in

considerazione nel calcolo del guadagno assicurato. Anche in tal caso, ci si

basa principalmente su quanto effettivamente riscosso e non su eventuali

accordi previsti nel contratto. Nel caso concreto, il Tribunale federale aveva

stabilito che si sarebbero dovuti tener in considerazione gli anticipi di

provvigioni versati mensilmente dal datore di lavoro e che non sono stati

chiesti in restituzione.

Alla luce di quanto appena

esposto il TCA non può che confermare, nel principio, quanto stabilito dalla

Cassa che si è basata su quanto comunicato dall’ex datrice di lavoro

dell’assicurato in relazione ai periodi in cui l’assicurato ha svolto le

prestazioni lavorative che gli hanno, poi, dato consentito di percepire le

differenti provvigioni che gli sono state versate.

Ciò ritenuto che agli atti

non figura documentazione che permette a questa Corte di determinare altrimenti

la durata di ogni singolo mandato.

In particolare, né la

dichiarazione di data 22 luglio 2020 di __________, né i “rendiconti vendite”

inerenti il 2018 ed il 2019 - prodotti successivamente rispetto a quelli

richiesti dalla Cassa in data 17 febbraio 2020 e da questi in parte difformi

(cfr. doc. 11, 12 e all. n. 9 a doc. I) - soccorrono la tesi ricorsuale.

Quanto dichiarato da __________,

e meglio che “(…) se il dipendente percepisce la provvigione nel corso

dell’anno 2019 è perché egli ha svolto l’attività che ha portato a questo

risultato nell’anno 2019” (cfr. all. n. 9 a doc. I, pag. 2) non può essere

seguito. In primo luogo, infatti, come visto (cfr. supra consid. 2.4.), dall’ “Accordo

sulle provvigioni” emerge che “(…) Le provvigioni sono versate dal

datore di lavoro nel mese di gennaio successivo l’anno in cui nasce il diritto

alle provvigioni” (cfr. all. a doc. 3) e quindi non vengono corrisposte

nell’anno in cui è stata svolta la prestazione lavorativa come, invece, preteso

in sede ricorsuale.

Vi è, poi, che anche dai

moduli “Rendiconto vendite” presentati in un secondo momento, e meglio allegati

al ricorso (cfr. all. 12 e 13 a doc. I), emerge che le “provvigioni generate

nel 2018” vengono, poi, anche “(…) maturate nel 2019”, quindi non necessariamente,

come sembra, invece, indicare __________, nel medesimo anno in cui sono

generate.

È del resto poco

verosimile, alla luce della complessa e prolungata assistenza che il dipendente

di __________ fornisce al futuro acquirente (cfr. supra consid. 1.2.),

che i mandati si concludano (si pensi, in particolare, a quelli iniziati nella

seconda metà di un anno civile) entro il termine dell’anno.

In concreto, dalla

documentazione agli atti emerge che né i rendiconti trasmessi alla Cassa in

risposta alla richiesta del 17 febbraio 2020 (cfr. doc. 11 e 12), né quelli

forniti in sede ricorsuale (cfr. all. n. 9 a doc. I) permettono di evincere la

durata di ogni singolo mandato e, quindi, di comprendere quando il dipendente

abbia fornito le singole prestazioni lavorative a beneficio dell’ex datrice.

Tali documenti danno,

infatti, unicamente atto del momento di chiusura dei singoli mandati, coincidente,

come del resto risulta dalla mail del 22 novembre 2019 trasmessa dall’ex

datrice di lavoro alla Cassa (cfr. supra consid. 2.4.), con la “data

maturazione provvigioni” e, dunque, con l’esercizio del diritto di compera,

rispettivamente l’inizio della locazione. In relazione, invece, a quando è

iniziato ogni singolo affare e, quindi, alla durata della “parte

preponderante se non determinante degli obblighi posti dal contratto di lavoro”

non vi sono indicazioni.

Ne consegue che a ragione

la Cassa ha stabilito – nelle modalità di calcolo suindicate (cfr. supra

consid. 1.1. e 2.4) e tenendo in considerazione un periodo di calcolo

corrispondente agli ultimi 12 mesi di contribuzione, in quanto esso è più

favorevole rispetto a quello calcolato per gli ultimi 6 mesi (cfr. supra

consid. 2.1., art. 37 cpv. 2 OADI) - in fr. 7'563.- il

guadagno assicurato, sulla scorta di quanto comunicato dall’ex datrice di

lavoro.

La decisione su opposizione

deve pertanto essere confermata.

2.6

Il

patrocinatore ha chiesto l’assunzione testimoniale di __________ (cfr. supra consid. 1.4.).

Conformemente, alla

costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non

potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017

consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016

del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF

8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009;

STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio

2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In concreto, ritenuto, d’un

lato, che agli atti figura già una dichiarazione di __________ in relazione al

rapporto contrattuale che legava __________ all’__________ ed alla relazione

temporale con il guadagno conseguito e che, d’altro lato, comunque, i documenti

già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio,

questo Tribunale ritiene che l’assunzione della prova richiesta non potrebbe

mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della

vertenza.

Ne discende che la

richiesta di assunzione di ulteriori prove deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti