38.2020.61
Contestato importo del guadagno assicurato: il salario da prendere in considerazione per determinare il GA comprende anche le provvigioni. Il guadagno conseguito è computato nei mesi in cui il lavoro è stato fornito (principio di sopravvenienza)
1 marzo 2021Italiano40 min
proponendo e facendo un accordo non vincolante con riservazioni). Questa prestazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2020.61
CL/gm
Lugano
1° marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 agosto 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 giugno 2020 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 25 giugno 2020, la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), confermando la propria
decisione del 30 gennaio 2020 (cfr. doc. 8), ha quantificato in fr. 7'563.- il
guadagno assicurato di RI 1 rilevando quanto segue:
" (…)
1. Nel presente caso lei ha contestato il
calcolo del guadagno assicurato effettuato dalla cassa, in particolar modo per
quello che concerne le provvigioni, specificatamente la collocazione temporale
delle stesse.
2. La questione controversa è il fatto che le disposizioni in materia
di assicurazione contro la disoccupazione prevedono che il guadagno conseguito
è computato nei mesi di contribuzione in cui il lavoro è stato fornito
(principio di sopravvivenza [recte: sopravvenienza]): il momento in cui il
pagamento è effettuato è pertanto irrilevante.
3. Nel concreto la sua tesi è che il periodo di lavoro non nasce
dal momento dell’inizio del mandato perché per tale lavoro è stipendiato con un
salario mensile di CHF 4'500.-.
4. In particolare indica: “…Le provvigioni per i contratti di
compravendita e l’esercizio del diritto di compera (riservazione) sono dovute
al dipendente e sono da lui esigibili e valevoli solo dopo che l’acquirente
avrà acquistato l’oggetto e si potrà quindi ritenere fornita la prestazione da
parte del collaboratore. Quanto sopra può essere facilmente rappresentato da un
esempio pratico: “il cliente x è interessato all’acquisto di un immobile. Il
sottoscritto si occupa di seguirlo, accompagnarlo nel visitare l’oggetto,
illustrare prospetti, valutare l’eventuale interesse del cliente promuovendo
l’oggetto, firmando delle riservazioni. Per questo lavoro il mio ex datore di
lavoro mi riconosce il versamento di un salario mensile di CHF 4'500.- più
tredicesima. Se e solo se il cliente decide di acquistare/affittare l’oggetto e
di formalizzare l’acquisto il datore di lavoro, solo in questo caso, mi
riconosce il versamento di una provvigione. La prestazione che dà diritto al
versamento della provvigione è pertanto da intendersi fornita unicamente
all’atto dell’acquisto del cliente, fino a quel momento il mio lavoro è pagato
con lo stipendio fisso…”.
5. A mente della cassa quanto da lei asserito è in contrasto con
la giurisprudenza in materia, inoltre andrebbe in contrasto con la disposizione
che indica che il salario deve essere computato quando il lavoro è fornito.
6. Nel concreto non ci sarebbe proporzione con il tempo impiegato
per concludere la transazione e il salario effettivamente percepito e la
relativa provvigione, ogni mandato può avere differenti tempi di conclusione
dell’affare quindi il salario mensile non sarebbe proporzionato con le ore
prestate per portare a buon fine ogni singolo affare.
7. Il salario mensile di CHF 4'500.- inoltre copre anche tutti
quei mandati che non hanno portato a buon fine la transazione.
8. Per il calcolo del guadagno assicurato la cassa si è basata sui
dati forniti dal datore di lavoro, nello specifico i conteggi di salario e la
lettera dal 05.11.2019.
9. Il calcolo ha quindi tenuto conto di quanto indicato dal datore
di lavoro soprattutto in merito ai periodi delle provvigioni.
Mese
Salario
13a
Bonus
Provvigioni 1
Provvigioni 2
Provvigioni 3
Set.19
4'500.00
375.00
859.23
Ago.19
4'500.00
375.00
859.23
Lug.19
4'500.00
375.00
859.23
Giu.19
4'500.00
375.00
859.23
Mag.19
4'500.00
375.00
859.23
Apr.19
4'500.00
375.00
859.23
Mar.19
4'500.00
375.00
859.23
Feb.19
4'500.00
375.00
859.23
Gen.19
4'500.00
375.00
859.23
Dic.18
4'500.00
375.00
133.33
661.95
7'378.15
Nov.18
4'500.00
375.00
133.33
661.95
7'378.15
Ott.18
4'500.00
375.00
133.33
661.95
7'378.15
54'000.00
4'500.00
400.00
1'985.85
22'134.45
7'733.05
Totale
90'753.35
12.00
7'562.78
10.
Bonus
1'600.00
Anno 2018
12
133.33
Provvigioni 1
7'943.40
Anno 2018
12
661.95
Provvigioni 2
88'537.80
Anno 2018
12
7'378.15
Provvigioni 3
7'733.05
Anno 2019
9
859.23
11. Pur comprendendo le sue argomentazioni la cassa non può che
respingere la sua opposizione in quanto le stesse sono in contrasto con le
disposizioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione.” (cfr. all.
1 a doc. I)
1.2. Contro la decisione su
opposizione, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso (poi trasmesso, per competenza, dal Sozialversicherungsgericht des __________
al TCA; cfr. doc. III) chiedendo che il gravame venga accolto e che, quindi, il
guadagno assicurato sia fissato in fr. 12'350.-. Ha, da ultimo, protestato
spese, tasse e ripetibili (cfr. doc. I, pag. 6).
A sostegno delle pretese
ricorsuali del proprio assistito, il legale ha addotto quanto segue:
"
(…)
In particolare il signor RI 1 è stato assunto con lo scopo di
promuovere per conto di __________ la conclusione di contratti di vendita, di
affitto o locazione di appartamenti in PPP, appartamenti di proprietà, immobili
industriali, immobili commerciali, immobili amministrativi; nonché mandati di
intermediazioni assunti da __________ per conto di terzi.
Nel contratto sono pure stati previsti incarichi per nuove
operazioni immobiliari (doc. 4 contratto individuale di lavoro).
Il ricorrente non solo è stato incaricato di procacciare degli
affari, ovvero come qualsiasi fiduciario immobiliare, ma pure si è impegnato “a
curare tutti i rapporti con il cliente anche dopo la firma del contratto ed a
fungere da tramite tra il cliente e il __________ in tutte le fasi del
rapporto” (cfr. contratto doc. 4 pag. 2).
Questo contratto è stato completato da un accordo sugli obiettivi
di vendita, affitto e nuovi affari (doc. 5), da un’aggiunta del 15 dicembre
2016 al contratto individuale di lavoro (doc. 6) e da un accordo sulle
provvigioni (doc. 7).
Come ben indica lo scopo di __________, l’attività di questa
società non è solo legata all’acquisto o alla vendita di beni immobili; ma,
pure, si occupa della consulenza in materia immobiliare e ad ogni altra
attività connessa al mercato immobiliare (doc. 8 estratto Zefix URC).
Altrimenti detto, a RI 1 veniva sottoposto un progetto immobiliare
che poi egli sottoponeva a diversi interessati per la locazione o per la
vendita.
Qualsiasi interessato sottoscriveva un atto di riservazione;
ovvero un precontratto di vendita o di affitto che conferiva all’interessato
un’esclusiva di una durata determinata per una futura eventuale vendita o una
futura eventuale locazione o affitto.
A questo punto e per il qui ricorrente iniziava un lungo periodo
di lavoro ai fini di concludere positivamente il proprio compito nei confronti
del datore di lavoro.
In particolare:
- l’appartamento,
poiché esisteva solo su carta, doveva ancora essere costruito e quindi il
signor RI 1 aveva il compito di accompagnare l’interessato durante tutto il
periodo dell’edificazione;
- proprio perché
l’appartamento ancora non era costruito il signor RI 1 aveva l’obbligo di
accompagnare l’interessato per tutte le sue richieste di adattamento del bene
immobile alle sue necessità (rapporti con artigiani, scelte di materiale,
verifiche del prezzo per le modifiche, eccetera);
- Inoltre il
signor RI 1, pure doveva occuparsi del finanziamento della vendita
dell’appartamento (rapporti con istituti bancari o assicurativi, eccetera);
- ed infine,
sempre il signor RI 1, ha dovuto occuparsi dell’aspetto della contrattualistica
(rapporti con notai e parti al contratto).
In definitiva, dal momento della sottoscrizione della
riservazione, ciò che precede è stata la parte preponderante, se non
determinante, degli obblighi posti dal contratto di lavoro (doc. 9 dichiarazione
__________).
(…).
__________ ha specificato, nel documento qui allegato come doc. 9,
la relazione tra lavoro svolto e stipendio-provvigione.
In particolare la sottoscrizione della riservazione rientra nel
salario base di CHF 4'500.00. La riservazione è sottoscritta in un determinato
momento, ma il lavoro che dà diritto alla provvigione è posteriore a questo
specifico momento.
La dicitura “provvigioni relative all’anno…” si riferisce alla
data della sottoscrizione della riservazione, ma questa non si riferisce
affatto al periodo di lavoro che ha generato la medesima provvigione.
Infatti:
- La provvigione
è dovuta solo alla sottoscrizione del relativo contratto di compravendita o di
locazione, o di affitto. Questa non è dovuta con la sottoscrizione di una
semplice riservazione;
- In pratica
tutto il lavoro che dà diritto alla provvigione viene svolto posteriormente la
sottoscrizione della riservazione ed è percepita solo se il contratto è giunto
a buon fine;
- Dalla
sottoscrizione della riservazione, sino alla sottoscrizione di compravendita,
locazione o affitto passano circa due anni.
Di conseguenza, l’anno in cui è stata versata la provvigione è
proprio quello corrispondente al lavoro che ha generato il diritto alla
provvigione (doc. 4, 5, 6, 7 e 9).” (cfr. doc. I)
Il
patrocinatore ha, poi, precisato come segue le critiche mosse dal proprio
assistito all’operato della Cassa:
"
(…) In contestazione è unicamente la definizione del periodo in cui le
provvigioni versate sono da considerare, ovvero la collocazione temporale delle
stesse.
Infatti; il guadagno assicurato è calcolato in base al salario
medio degli ultimi sei mesi di contribuzione che precede il termine quadro per
la riscossione delle prestazioni.
Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli
ultimi 12 mesi di contribuzione se tale salario è più elevato [ndr: rispetto] a
quello precedente.
Nel caso di specie RA 1 ha considerato che le provvigioni
incassate dal ricorrente sono esclusivamente da ricondurre all’anno di
sottoscrizione della riservazione. A torto. Come già dimostrato nei paragrafi
che precedono tutto il lavoro svolto per ottenere il diritto contrattuale alle
provvigioni è posteriore a questa sottoscrizione.
__________ ha specificato il perché della provvigione e
soprattutto il rapporto di questo con gli obblighi contrattuali del dipendente.
In altri termini CO 1 non si è posta minimamente il problema del
lavoro che il dipendente deve svolgere per ottenere la provvigione. CO 1 ha
considerato la provvigione come elemento dipendente dalla sola riservazione.
Ciò che contraddice la costante prassi in materia secondo la quale le
provvigioni, per il calcolo del guadagno assicurato vengono prese in
considerazione nei mesi durante i quali è stato effettuato il lavoro
corrispondente ed è sorto il diritto alle stesse.
Come ha dichiarato __________: “se il dipendente percepisce la
provvigione nel corso dell’anno 2019 è perché egli ha svolto l’attività che ha
portato a questo risultato nell’anno 2019” (cfr. doc. 9 pag. 2) significa
proprio che la relazione tra provvigione e lavoro va riferita all’anno 2019 e non
in precedenza.
Tanto è vero che tutte le provvigioni dell’anno 2019 sono state
indicate nel certificato di salario del signor RI 1 (doc. 10 certificato di
salario). Come pure i ricapitolativi del dipendente RI 1 relativi all’anno 2019
e comunicati all’autorità fiscale (e di conseguenza all’Istituto delle
assicurazioni sociali competente) indica come provvigione per il medesimo anno
l’importo di CHF 159'814.25 (doc. 11).
__________ ha riportato su specifiche tabelle le singole
operazioni che hanno generato le provvigioni (doc. 12 e 13).
In pratica, per determinare l’anno corrispondente al lavoro svolto
per ottenere la provvigione occorre riferirsi alla dicitura “provvigioni
maturate anno” e non alla dicitura “provvigioni generate anno”; ovvero poiché
quest’ultima si riferisce unicamente alla sottoscrizione della riservazione.
Poiché queste provvigioni si riferiscono alla media più favorevole
(CHF 15'571.60 su sei mesi conteggiando pure il fisso di CHF 4'500.00 mensili)
occorre ritenere che quanto deve essere riconosciuto al dipendente ammonta a
CHF 12'350.00 mensili; ovvero il massimo guadagno assicurato previsto dalla
legge.” (cfr. doc. I)
1.3. Nella risposta del 30
novembre 2020, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.4. Con replica del 7 dicembre
2020 il patrocinatore dell’insorgente ha chiesto l’assunzione testimoniale di __________
- la cui dichiarazione scritta di data 22 luglio 2020 costituisce, e meglio
come si vedrà, l’allegato n. 9 al ricorso -, suscettibile di riferire su un “aspetto
di fatto determinante ai fini del giudizio”. Il teste, ha proseguito il
legale, “non solo è a conoscenza del rapporto contrattuale di lavoro del
signor RI 1 e dei suoi estremi, ma pure della relazione temporale con il
guadagno conseguito” (cfr. doc. VII).
1.5. Con duplica del 18 dicembre
2020 - trasmessa al ricorrente per conoscenza il 21 dicembre successivo (cfr.
doc. X) -, la Cassa si è limitata ad osservare quanto segue:
" Tenuto
conto del periodo ci chiediamo se una deposizione scritta anziché una
testimonianza non sia sufficiente” (cfr. doc. IX)
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la Cassa ha correttamente o meno stabilito in fr.
7'563.- il guadagno assicurato del ricorrente.
Secondo l’art. 23 cpv. 1
LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della
legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel
corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali
periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.
L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello
dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è
considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale
stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
In virtù e nell’ambito
della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di
calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in
base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che
precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv.
1 OADI).
Il
guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici
mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della
prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso
1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI e STF
8C_627/2017 del 26 gennaio 2018 in DLA 2018 pag. 93 seg.).
Il
periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di
guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla
disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per
almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione
(cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).
Se il
salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno
assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in
base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis
OADI).
Il Consiglio federale ha
pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI,
sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che
l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).
L’art. 13 cpv. 2 lett. c
LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in
cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3
LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i
contributi.
2.2. Per costante giurisprudenza,
determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23
LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di
salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995
Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).
Il Tribunale federale
delle assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in
DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il
guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente
percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in
casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi
sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più
precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito
unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito
a salari fittizi.
Inoltre con
sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, il Tribunale federale,
chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era soltanto la questione
concernente la determinazione del guadagno assicurato, mentre non era più
contestato l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite
l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha stabilito
che in quel caso, siccome non era definibile l’entità del salario (difettavano
libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di
pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero
di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai
sensi dell’art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente
attendibile.
Ciò ha comportato il
diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione.
In proposito cfr. anche STF
8C_627/2017 del 26 gennaio 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 1 pag. 93;
8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno
2013 consid. 3.5.
2.3. La Prassi LADI sull’indennità
di disoccupazione (Prassi LADI ID) edita dalla direzione del lavoro della SECO,
nella versione in vigore da gennaio 2013 (pt. C1 ma in particolare C2), prevede,
in relazione al salario determinante, quanto segue:
" (…)
Salario determinante
art. 23 cpv. 1 LADI
C1 È considerato guadagno assicurato il salario determinante, ai
sensi della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di
calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro.
C2 Determinante, in genere, è il salario convenuto
contrattualmente nella misura in cui l’assicurato l’abbia effettivamente
riscosso. La prova dell’effettiva percezione del salario è importante sia per
stabilire l’esistenza di un periodo di contribuzione che per determinare il
guadagno assicurato. In mancanza di una simile prova non è infatti possibile calcolare
il guadagno assicurato. La riscossione del salario deve essere dimostrata alla
B144 segg.”
Il tenore dei p.ti C1 e C2
della Prassi LADI ID sopra citati è rimasto peraltro invariato anche nella
versione valida dal 1° gennaio 2021 (https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).
Al p.to C2 della Prassi
LADI ID viene anche precisato che il salario di base comprende le provvigioni,
e che:
" (…) il
guadagno conseguito è computato nei mesi di contribuzione in cui il lavoro è
stato fornito (principio di sopravvenienza): il momento in cui il pagamento è
effettuato è pertanto irrilevante (p. es. 13a mensilità, provvigioni, bonus)
(…)”
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012
consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434
consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1;
DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid.
5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag.
379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid.
2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.
2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;
vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in
RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution
fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza
2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,
ha ricordato che:
" (…)
Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del
diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e
non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli
amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa
tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime
verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di
legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione
corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non
si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la
stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento
a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II
305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167
consid. 4.3)."
2.4. Nell’evenienza
concreta, dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente è stato alle dipendenze
di __________ dal 1° giugno 2016 al 30 settembre 2019 in qualità di consulente immobiliare
con un tasso di occupazione del 100% (cfr. doc. 2 e 3).
Dal contratto di
lavoro (nonché dall’ “Aggiunta al contratto individuale di lavoro”)
risulta che lo stipendio mensile di RI 1 ammontava a fr. 4'500.- lordi, per
totali tredici mensilità. Se le entrate generate, tramite vendite, affitti e
locazioni, a beneficio della datrice di lavoro superavano la soglia dei fr.
10'000'000.- annui il dipendente aveva, inoltre, diritto a percepire una
provvigione lorda, fino ad un massimo di fr. 250'000.- annui, e meglio come
risulta, in particolare, dall’ “Accordo sulle provvigioni” allegato all’
“Aggiunta al contratto individuale di lavoro”, nel quale è specificato,
inoltre, che “(…) Le provvigioni sono versate dal datore di lavoro nel mese
di gennaio successivo l’anno in cui nasce il diritto alle provvigioni”
(cfr. all. a doc. 3)
Il rapporto
lavorativo è stato disdetto da parte dell’ex datrice di lavoro in data 31
luglio 2019, a valere per il 30 settembre 2019, per “motivi di
riorganizzazione aziendale” (cfr. doc. 4)
Il 1° ottobre
2019, il ricorrente si è annunciato all’Ufficio regionale di collocamento (in
seguito: URC) di __________ rivendicando il diritto alle indennità di
disoccupazione a decorrere dalla medesima data (cfr. doc. 1).
Contestualmente ha
compilato il formulario “Domanda d’indennità di disoccupazione” precisando
di cercare un’occupazione a tempo pieno di durata indeterminata (cfr. doc. 1).
Dall’ “Attestato
del datore di lavoro”, compilato il 3 ottobre 2019 da __________, si evince
che il ricorrente ha guadagnato, dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2019, fr.
286'971.-, che il suo salario mensile corrispondeva a fr. 4'500.- lordi e che,
nel 2019, oltre allo stipendio mensile, gli sono stati corrisposti la quota
parte (fine al mese di settembre, compreso) di tredicesima, e meglio fr.
3'375.-, oltre a fr. 104'214.25 di provvigioni (cfr. doc. 3 ed allegati).
Dai
conteggi di salario agli atti, risulta, poi, che nel mese di dicembre 2018, a RI
1 sono stati versati, oltre al salario mensile convenuto (fr. 4'500.-) ed alla
tredicesima (fr. 4'500.-), fr. 3'182.05 di provvigioni e fr. 1'600.- quale “Bonus
per Giubileo Aziendale” (cfr. doc. 9, conteggio dicembre 2018).
Nel
mese di gennaio 2019, il ricorrente, oltre al salario ed alla tredicesima, ha
percepito fr. 55'600.- a valere quali provvigioni (cfr. doc. 9, conteggio
gennaio 2019), mentre nel mese di settembre 2019, alla conclusione del
contratto di lavoro, gli sono stati corrisposti, oltre ai consueti fr. 4'500.-
a valere quale stipendio e fr. 3'375.- come quota parte della tredicesima,
ulteriori fr. 104'214.25 di provvigioni (cfr. doc. 9, conteggio settembre
2019).
Dal certificato di salario
relativo al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2019 emerge che
all’assicurato sono stati corrisposti un salario lordo di fr. 43'875.- e
provvigioni pari a complessivi fr. 159'814.25 (e non a totali fr. 104'214.25
come risulta dall’ “Attestato del datore di lavoro”), per totali fr.
189'563.50 netti (cfr. doc. 7).
A proposito delle citate
provvigioni, l’ex datrice di lavoro, con scritto del 5 novembre 2019, ha
specificato come segue la natura ed il periodo cui si riferisce l’operato che
ha dato diritto al dipendente a percepire tali compensi:
" chf
3'182.05: provvigioni relative al 2017 e maturate nel 2017
chf 1'600.00: bonus per giubileo aziendale relativo al 50° del
gruppo di competenza del 2018
chf 55'600.00: provvigioni relative al 2017 e maturate nel 2018
chf 104'214.25 da suddividere nel modo seguente:
chf 7’943.40: provvigioni relative al 2018 e maturate nel 2018
chf 88'537.80: provvigioni relative al 2018 e maturate nel 2019
chf 7'733.05: provvigioni relative al 2019 e maturate nel 2019”
(cfr. doc. allegato 1, pag. 113)
Il 18 novembre
2019, la Cassa ha determinato il guadagno assicurato tenendo conto di quanto
comunicato dall’ex datrice di lavoro in data 5 novembre 2019, fondandosi sulla
media dei redditi percepiti dall’assicurato negli ultimi 12 mesi di
contribuzione (cfr. consid. 2.1.; art. 37 cpv. 2 OADI), ovvero per il periodo
dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2019, e meglio come segue:
-
mese di ottobre 2018: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 8'173.43 (assegni
vari) = fr. 13'048.28
-
mese di novembre 2018: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 8'173.43 (assegni
vari) = fr. 13'048.28
-
mese di dicembre 2018: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 8'173.43 (assegni
vari) = fr. 13'048.23
-
mese di gennaio 2019: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 859.22 (assegni
vari) = fr. 5'734.07
-
mese di febbraio 2019: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 859.22 (assegni
vari) = fr. 5'734.07
-
mese di marzo 2019: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 859.22 (assegni vari)
= fr. 5'734.07
-
mese di aprile 2019: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 859.22 (assegni
vari) = fr. 5'734.07
-
mese di maggio 2019: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 859.22 (assegni
vari) = fr. 5'734.07
-
mese di giugno 2019: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 859.22 (assegni
vari) = fr. 5'734.07
-
mese di luglio 2019: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 859.22 (assegni
vari) = fr. 5'734.07
-
mese di agosto 2019: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 859.22 (assegni
vari) = fr. 5'734.07
-
mese di settembre 2019: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 859.22 (assegni
vari) = fr. 5'734.07
In totale: fr. 90'751.45
-.
Il guadagno
assicurato è, poi, stato così stabilito: fr. 90'751.45 / 12 = 7'652.62
approssimati a fr. 7'563.- (cfr. doc. 6).
Con mail del 22 novembre
2019, __________, responsabile Human Resources di __________, ha comunicato alla
Cassa quando segue:
" (…) come
si evince dall’estratto contrattuale allegato il diritto alla provvigione nasce
quando l’acquirente ha versato l’intero saldo dell’oggetto se in acquisto
mentre dopo aver versato le prime 3 mensilità se in locazione.
In considerazione di quanto sopra l’affare può ritenersi concluso
unicamente alla realizzazione delle condizioni sopra menzionate che nel caso
specifico riguardano la colonna provvigioni maturate 2019 (vedi tabelle rendiconto
vendite in vostro possesso).” (cfr. doc. XI/1)
__________, sempre in data
22 novembre 2019 ha, inoltre, confermato l’esattezza di quanto indicato di
seguito:
" Il
contratto di lavoro sottoscritto dall’assicurato prevede che:
·
Le provvigioni
per i contratti di compravendita e i diritti di compera sono dovute al
dipendente e sono da lui esigibili per intero solo dopo che
l’acquirente avrà versato al datore di lavoro l’intero prezzo di compravendita.
·
Le provvigioni
per i contratti di locazione sono dovute al dipendente e sono esigibili
solo dopo che l’inquilino avrà versato la prima trimestralità del
contratto.” (cfr. doc. XI)
La
Cassa, con decisione del 30 gennaio 2020, ha, quindi, riconosciuto all’assicurato,
a partire dal 1° ottobre 2019, “tenuto conto della media salariale (…) più
favorevole di 12 mesi”, un guadagno assicurato di fr. 7’563.- (cfr. doc.
8). Contestualmente, l’amministrazione ha precisato di avere determinato
l’importo in questione sulla scorta di quanto comunicato dall’ex datrice di
lavoro, e meglio come segue:
" 5. Ai fini
del calcolo del guadagno assicurato è determinante quando il lavoratore ha
fornito la prestazione, a prescindere da quando la prestazione è stata
effettivamente retribuita dal datore di lavoro.
6. Lei ha lavorato dal 01.06.2016 al 30.09.2019 presso la società __________
di __________ in qualità di consulente immobiliare.
7. Il suo contratto di lavoro prevede il versamento di un salario
mensile fisso di CHF 4'500.00 lordi versato per 13 mensilità. In aggiunta al
salario mensile le viene riconosciuto il versamento di una provvigione.
8. Il 5 novembre 2019, su richiesta della nostra Cassa, il datore
di lavoro ha specificato la natura ed il periodo di riferimento dei compensi a
Lei riconosciuti, segnatamente:
-
CHF
3'182.05 provvigioni relative al 2017 e maturate nel 2017;
-
CHF
1'600.0: bonus per giubileo aziendale relativo al 50° del gruppo di competenza
del 2018;
-
CHF
55'600.00. provvigioni relative al 2017 e maturate nel 2018;
-
CHF
7’943.40: provvigioni relative al 2018 e maturate nel 2018;
-
CHF
88'537.80: provvigioni relative al 2018 e maturate nel 2019;
-
CHF
7'733.05: provvigioni relative al 2019 e maturate nel 2019.
Con e-mail del 22.11.2019 il suo datore di lavoro ha precisato che
“come si evince dall’estratto contrattuale, il diritto alla provvigione nasce
quando l’acquirente ha versato l’intero saldo dell’oggetto se in acquisto
mentre dopo aver versato le prime 3 mensilità se in locazione”. In
considerazione di quanto sopra l’affare può ritenersi concluso unicamente alla
realizzazione delle condizioni sopra menzionate che nel caso specifico
riguardano la colonna provvigioni maturate nel 2019 (vedi tabelle rendiconto
vendite in nostro possesso).
Su richiesta della Cassa disoccupazione il suo datore di lavoro ha
confermato il principio seguente:
·
Il
contratto di lavoro sottoscritto dall’assicurato prevede che le provvigioni per
Fatti
i contratti di compravendita e i diritti di compera sono dovute al
dipendente e sono da lui esigibili per intero solo dopo che
l’acquirente avrà versato al datore di lavoro l’intero prezzo di compravendita
·
Le provvigioni
per i contratti di locazione sono dovute al dipendente e sono esigibili
solo dopo che l’inquilino avrà versato la prima trimestralità del
contratto
Ed i seguenti esempi:
·
Locali
affittati con contratto di locazione dal 01.12.2018.
In questo caso
il diritto alla provvigione nasce dal 01.02.2019 (con il pagamento del terzo
affitto);
·
Oggetto
compravendita. Il potenziale cliente firma un “diritto d’opzione”
sull’acquisto dell’immobile nel 2018. L’atto di compravendita con
iscrizione a Registro fondiario viene formalizzato nel 2019. Il cliente prende
possesso dell’immobile e ne diviene proprietario solo nel 2019. In questo caso
il diritto alla provvigione nasce dopo che l’acquirente ha versato il saldo del
prezzo d’acquisto che avviene nel 2019.
Tenuto conto di quanto sopra la Cassa disoccupazione ha
considerato ai fini del calcolo del guadagno assicurato le seguenti
provvigioni:
·
CHF
7'943.40 provvigioni relative al 2018 e maturate nel 2018
CHF 7'943.40/12 mesi = CHF 661.95
·
CHF
88'537.80 provvigioni relative al 2018 e maturate nel 2019
CHF 88'537.80/12 mesi = CHF 7'378.15
·
CHF
7'733.05 provvigioni relative al 2019 e maturate nel 2019
CHF 7'733.05/9 mesi = CHF 859.22
9. Nel suo caso, il guadagno assicurato ammonta a CHF 7'563.00
(cfr. tabella di calcolo allegata).” (cfr. doc. 8)
Con
opposizione del 31 gennaio 2020, RI 1 ha precisato quanto segue in relazione
alle provvigioni versategli dall’ex datrice di lavoro:
" La
provvigione mi viene riconosciuta unicamente se sono rispettate le condizioni
dettate dal regolamento interno all’azienda, come indicato anche da parte
vostra nella decisione, da comunicazione del responsabile risorse umane dal mio
ex datore di lavoro e dal mio contratto fornito agli uffici di CO 1:
·
Le
provvigioni per i contratti di compravendita e l’esercizio del diritto di
compera (riservazione) sono dovute al dipendente e sono da lui esigibili e
valevoli solo dopo che l’acquirente avrà acquistato l’oggetto e si potrà quindi
ritenere fornita la prestazione da parte del collaboratore. Quanto sopra può
essere facilmente rappresentato da un esempio pratico:
“Il cliente X è interessato all’acquisto di immobile. Il
sottoscritto si occupa di seguirlo, accompagnarlo nel visitare l’oggetto,
illustrare prospetti, valutare l’eventuale interesse del cliente promuovendo
l’oggetto, firmando delle riservazioni. Per questo lavoro il mio ex datore di
lavoro mi riconosce il versamento di un salario mensile di CHF 4'500.00, più
tredicesima. Se e solo se il cliente decide di acquistare/affittare l’oggetto e
di formalizzare l’acquisto il datore di lavoro, solo in questo caso, mi
riconosce il versamento di una provvigione. La prestazione che dà diritto al
versamento della provvigione è pertanto da intendersi fornita unicamente
all’atto dell’acquisto del cliente, fino a quel momento il mio lavoro è pagato
con lo stipendio fisso”
·
Per
questo motivo il datore lavoro specifica che:
§ CHF 88'537.80 provvigioni
relative al 2018 e maturate nel 2019.
2018: ho iniziato ad avere contatti con il cliente (illustrando,
proponendo e facendo un accordo non vincolante con riservazioni). Questa prestazione
mi è stata retribuita con il versamento di CHF 4'500.00 lordi.
2019: l’affare si è concluso positivamente, e la mia prestazione
(acquisto dell’oggetto) viene retribuita con il versamento di una provvigione.
Qui nasce il diritto alla provvigione e dunque la fornitura della mia
prestazione.
Pertanto, come voi stessi
indicato al punto 5 della decisione, è fondamentale stabilire
quando ho fornito la prestazione che mi ha dato diritto alla provvigione.
Quanto affermato dal
datore di lavoro e specificato nell’esempio soprastante rende evidente che la
prestazione retribuita attraverso una provvigione è riconducibile unicamente
all’acquisto.
Il mancato acquisto non
dà alcun diritto al versamento di una provvigione in quanto il lavoro di
procacciamento, riservazione, gestione del cliente e accompagnamento è già
pagato con il salario mensile ed è totalmente separato dalla vera prestazione
che fa nascere il diritto.
Tenuto conto di quanto
sopra vi presento il calcolo corretto del guadagno assicurato (in allegato
troverete una tabella dettagliata):
-
Provvigione
1
CHF 88'537.80 (provvigioni maturate nel 2019) / 9 mesi (dal
1.1.2019 al 30.9.2019) = CHF 9'837.53
-
Provvigione
Considerandi
2.
CHF 7'733.05 (provvigioni maturate nel 2019) / 9 mesi (dal
1.1.2019
al 30.9.2019) = 859.22
-
Provvigione
3.
CHF 7'943.40 (provvigioni maturate nel 2018) / 12 mesi (dal
1.1.2018
al 31.12.2018) = 661.95
-
Provvigione
4.
CHF 55'600 (provvigioni maturate nel 2018) / 12 (dal 1.1.2018 al
31.12.2018) = CHF 4'633.33
Come si evince dalla
tabella di calcolo allegata la media a me più favorevole risulta essere quella
su 6 mesi, pari ad un importo di CHF 15'571.60.
Tenuto conto che il
guadagno assicurato massimo riconosciuto dalla Legge sull’Assicurazione contro
a disoccupazione ammonta a CHF 12'350.00 chiedo che mi venga riconosciuto quale
guadagno assicurato quest’ultimo importo.” (cfr. doc. 10)
Il 17 febbraio 2020, la
Cassa ha, poi, chiesto all’ex datore di lavoro dell’assicurato di inviare la
documentazione relativa ai mandati per l’attività del ricorrente (cfr. doc.
11). L’__________ ha, quindi, trasmesso il “rendiconto vendite 2018/2019”
ed il “rendiconto vendite 2019/2020” di RI 1 (cfr. doc. 12). Da tali
documenti risultano le indicazioni in merito alla “data di maturazione
provvigioni”, intesa come il momento di “inizio locazione ed esercizio
del diritto di compera” con riferimento ai clienti ed ai relativi immobili
per i quali l’assicurato aveva prestato il proprio operato. I rendiconti in
esame danno, quindi, atto del momento in cui i singoli mandati sono stati
portati a termine. Non vi è, per contro alcuna indicazione in merito alla
durata di ogni singolo mandato assunto da RI 1.
Il provvedimento del 30
gennaio 2020 è stato, poi, confermato con la decisione su opposizione del 25
giugno 2020 (cfr. doc. 14 e supra, consid. 1.1.), avverso la quale RI 1
ha interposto ricorso postulando, con argomenti di cui già si è detto, il
riconoscimento di un guadagno assicurato maggiore rispetto a quanto stabilito
dalla Cassa (cfr. supra consid. 1.2.).
Dagli atti, e meglio dal
documento n. 9 allegato al ricorso, vale a dire dalla “Dichiarazione” di
data 22 lug) - , emerge che l’operato di __________ consiste nel ricevere dei
mandati su progetti immobiliari ed iniziare a promuoverne la vendita
contestualmente al debutto dei lavori di costruzione. La società si occupa, in
seguito, delle varie fasi che portano sino al completamento del bene
immobiliare, “in collaborazione con architetti, artigiani, imprese, banche,
assicurazioni, avvocati, notai, ecc. e per ogni promozione immobiliare la
durata di queste attività è di circa 1 o 2 anni. (…) Il signor RI 1 è stato
assunto da __________ con il compito di reperire e seguite l’interessato
durante tutte queste fasi (…).”.
Il riconoscimento delle
provvigioni ai dipendenti – ha precisato __________ – è regolato come segue:
" (…) La
sottoscrizione della riservazione (ciò che viene indicato come “provvigioni
relative all’anno”) comprende la minima parte del lavoro da svolgere; questa è
comunque coperta dall’importo fisso mensile di Fr. 4'500.00.
In tutti i casi la sottoscrizione della riservazione non dà alcun
diritto alla provvigione; proprio perché tutto il relativo lavoro deve ancora
essere svolto.
(…) Qualora il rapporto contrattuale si conclude positivamente, il
dipendente ha diritto alla provvigione. Questo proprio perché il dipendente ha
seguito tutte le fasi della procedura di vendita con l’interessato
all’acquisto. Questo onere lavorativo corrisponde generalmente all’anno di
conclusione del contratto di compravendita, di esercizio del diritto di compera
o di conclusione del contratto di locazione; nel senso che usualmente
l’attività lavorativa corrispondente al riconoscimento della provvigione
avviene durante l’anno che segue la sottoscrizione dell’accordo di
riservazione.
Ergo se il dipendente percepisce la provvigione nel corso
dell’anno 2019 è perché egli ha svolto l’attività che ha portato a questo
risultato nell’anno 2019. L’anno di sottoscrizione dell’atto di riservazione
non ha nessuna incidenza né sul diritto alla riservazione, né sul lavoro ancora
da eseguire per l’ottenimento delle provvigioni.
Di conseguenza a dicitura “provvigione maturata nel corso
dell’anno 2019” significa proprio che il dipendente ha avuto diritto di
ottenere questo risultato perché è riuscito a concludere il contratto
definitivo nel corso di questo anno grazie al lavoro svolto in questo medesimo
periodo. Tanto è vero che il versamento delle provvigioni è considerato nello
stipendio del dipendente per l’anno corrispondente al lavoro da lui svolto (…)
e gli oneri sociali di questo reddito sono versati durante il corrispondente
anno.” (cfr. all. n. 9 a doc. I)
Il legale del ricorrente,
pure in allegato al ricorso di data 3 agosto 2020 ha trasmesso a questo
Tribunale ulteriori rendiconti relativi ai mandati affidati a RI 1. Tali
documenti si differenziano da quelli precedentemente trasmessi dall’ex datrice
di lavoro in quando si riferiscono ai singoli anni (2018 e 2019, quindi non a
bienni) e danno atto di dati ulteriori rispetto a quanto già comunicato,
segnatamente delle “provvigioni generate 2018”, rispettivamente delle “provvigioni
generate 2019” (cfr. all. 12 a doc. I).
2.5
Chiamato a
pronunciarsi in merito, il TCA ricorda innanzitutto che, secondo la prassi LADI
ID C2 il salario da prendere in considerazione deve comprendere in particolare
anche le provvigioni di vendita/locazione; che è determinante, in genere, il
salario convenuto contrattualmente nella misura in cui l’assicurato l’abbia
effettivamente riscosso; e che il guadagno conseguito è computato nei mesi di
contribuzione in cui il lavoro è stato fornito (principio di sopravvenienza),
mentre il momento in cui il pagamento è effettuato è pertanto irrilevante (per
esempio 13a mensilità, provvigioni, bonus,…; cfr. consid. 2.3.).
L’Alta Corte, in una
sentenza pubblicata in DTF 128 V 189, citata al considerando 2.2., ha infatti
confermato il principio secondo il quale il guadagno assicurato è determinato
in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante
il periodo di calcolo.
Il
Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza in una sentenza
8C_358/2007 del 26 maggio 2008, nella quale si è così espresso:
" (…)
5.1
Dans un premier moyen, la recourante fait grief
à la juridiction cantonale de s'être fondée sur une jurisprudence consacrant le
principe de la survenance en matière de gain assuré alors que cette
jurisprudence ne concerne, selon elle, que le calcul du gain intermédiaire. Ce
grief n'est pas fondé. En matière de commissions ou de provisions, on applique
aussi bien pour la détermination du gain intermédiaire que du gain assuré, la
règle selon laquelle un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où
l'assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire et non pas le moment
de l'encaissement (ATF 122 V 367 consid. 5b p. 371; DTA 2003 n° 24 p. 246
consid. 2 [arrêt C 269/02 du 23 janvier 2003]; arrêt C 179/06 du 15 novembre
2006.
consid. 4 et 5; Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 365 p. 2287). (…)”
L’Alta Corte ha ribadito
questo principio in una sentenza 8C_472/2010 del 21 ottobre 2010 pronunciandosi
su un ricorso presentato da un assicurato contro la decisione del Tribunale
cantonale delle assicurazioni sociali di Ginevra concernente l’importo del
guadagno assicurato.
Con
sentenza STF 8C_61/2020 del 10 dicembre 2019 (pubblicata in DLA 3/2020, n. 11,
pag. 278 e segg.), il Tribunale federale ha confermato che, ai sensi dell’art.
23.
cpv. 1 LADI, è considerato guadagno assicurato il salario determinante ai
sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAVS normalmente riscosso durante un periodo di
calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, ivi compresi anche gli
assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti
connessi al lavoro. L’Alta Corte – oltre a confermare che per il calcolo del
guadagno assicurato è rilevante il salario effettivamente riscosso e non quello
convenuto contrattualmente – ha precisato che le provvigioni dovute per il
lavoro svolto durante il periodo di calcolo interessato sono comprese nel
salario determinante (art. 7 lett. g OAVS) e devono, quindi, essere prese in
considerazione nel calcolo del guadagno assicurato. Anche in tal caso, ci si
basa principalmente su quanto effettivamente riscosso e non su eventuali
accordi previsti nel contratto. Nel caso concreto, il Tribunale federale aveva
stabilito che si sarebbero dovuti tener in considerazione gli anticipi di
provvigioni versati mensilmente dal datore di lavoro e che non sono stati
chiesti in restituzione.
Alla luce di quanto appena
esposto il TCA non può che confermare, nel principio, quanto stabilito dalla
Cassa che si è basata su quanto comunicato dall’ex datrice di lavoro
dell’assicurato in relazione ai periodi in cui l’assicurato ha svolto le
prestazioni lavorative che gli hanno, poi, dato consentito di percepire le
differenti provvigioni che gli sono state versate.
Ciò ritenuto che agli atti
non figura documentazione che permette a questa Corte di determinare altrimenti
la durata di ogni singolo mandato.
In particolare, né la
dichiarazione di data 22 luglio 2020 di __________, né i “rendiconti vendite”
inerenti il 2018 ed il 2019 - prodotti successivamente rispetto a quelli
richiesti dalla Cassa in data 17 febbraio 2020 e da questi in parte difformi
(cfr. doc. 11, 12 e all. n. 9 a doc. I) - soccorrono la tesi ricorsuale.
Quanto dichiarato da __________,
e meglio che “(…) se il dipendente percepisce la provvigione nel corso
dell’anno 2019 è perché egli ha svolto l’attività che ha portato a questo
risultato nell’anno 2019” (cfr. all. n. 9 a doc. I, pag. 2) non può essere
seguito. In primo luogo, infatti, come visto (cfr. supra consid. 2.4.), dall’ “Accordo
sulle provvigioni” emerge che “(…) Le provvigioni sono versate dal
datore di lavoro nel mese di gennaio successivo l’anno in cui nasce il diritto
alle provvigioni” (cfr. all. a doc. 3) e quindi non vengono corrisposte
nell’anno in cui è stata svolta la prestazione lavorativa come, invece, preteso
in sede ricorsuale.
Vi è, poi, che anche dai
moduli “Rendiconto vendite” presentati in un secondo momento, e meglio allegati
al ricorso (cfr. all. 12 e 13 a doc. I), emerge che le “provvigioni generate
nel 2018” vengono, poi, anche “(…) maturate nel 2019”, quindi non necessariamente,
come sembra, invece, indicare __________, nel medesimo anno in cui sono
generate.
È del resto poco
verosimile, alla luce della complessa e prolungata assistenza che il dipendente
di __________ fornisce al futuro acquirente (cfr. supra consid. 1.2.),
che i mandati si concludano (si pensi, in particolare, a quelli iniziati nella
seconda metà di un anno civile) entro il termine dell’anno.
In concreto, dalla
documentazione agli atti emerge che né i rendiconti trasmessi alla Cassa in
risposta alla richiesta del 17 febbraio 2020 (cfr. doc. 11 e 12), né quelli
forniti in sede ricorsuale (cfr. all. n. 9 a doc. I) permettono di evincere la
durata di ogni singolo mandato e, quindi, di comprendere quando il dipendente
abbia fornito le singole prestazioni lavorative a beneficio dell’ex datrice.
Tali documenti danno,
infatti, unicamente atto del momento di chiusura dei singoli mandati, coincidente,
come del resto risulta dalla mail del 22 novembre 2019 trasmessa dall’ex
datrice di lavoro alla Cassa (cfr. supra consid. 2.4.), con la “data
maturazione provvigioni” e, dunque, con l’esercizio del diritto di compera,
rispettivamente l’inizio della locazione. In relazione, invece, a quando è
iniziato ogni singolo affare e, quindi, alla durata della “parte
preponderante se non determinante degli obblighi posti dal contratto di lavoro”
non vi sono indicazioni.
Ne consegue che a ragione
la Cassa ha stabilito – nelle modalità di calcolo suindicate (cfr. supra
consid. 1.1. e 2.4) e tenendo in considerazione un periodo di calcolo
corrispondente agli ultimi 12 mesi di contribuzione, in quanto esso è più
favorevole rispetto a quello calcolato per gli ultimi 6 mesi (cfr. supra
consid. 2.1., art. 37 cpv. 2 OADI) - in fr. 7'563.- il
guadagno assicurato, sulla scorta di quanto comunicato dall’ex datrice di
lavoro.
La decisione su opposizione
deve pertanto essere confermata.
2.6
Il
patrocinatore ha chiesto l’assunzione testimoniale di __________ (cfr. supra consid. 1.4.).
Conformemente, alla
costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non
potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si
rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017
consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016
del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF
8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009;
STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio
2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In concreto, ritenuto, d’un
lato, che agli atti figura già una dichiarazione di __________ in relazione al
rapporto contrattuale che legava __________ all’__________ ed alla relazione
temporale con il guadagno conseguito e che, d’altro lato, comunque, i documenti
già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio,
questo Tribunale ritiene che l’assunzione della prova richiesta non potrebbe
mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della
vertenza.
Ne discende che la
richiesta di assunzione di ulteriori prove deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti