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Decisione

38.2020.61

Contestato importo del guadagno assicurato: il salario da prendere in considerazione per determinare il GA comprende anche le provvigioni. Il guadagno conseguito è computato nei mesi in cui il lavoro è stato fornito (principio di sopravvenienza)

1 marzo 2021Italiano40 min

proponendo e facendo un accordo non vincolante con riservazioni). Questa prestazione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2020.61

CL/gm

Lugano

1° marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 agosto 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 25 giugno 2020 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione

del 25 giugno 2020, la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), confermando la propria

decisione del 30 gennaio 2020 (cfr. doc. 8), ha quantificato in fr. 7'563.- il

guadagno assicurato di RI 1 rilevando quanto segue:

" (…)

1. Nel presente caso lei ha contestato il

calcolo del guadagno assicurato effettuato dalla cassa, in particolar modo per

quello che concerne le provvigioni, specificatamente la collocazione temporale

delle stesse.

2. La questione controversa è il fatto che le disposizioni in materia

di assicurazione contro la disoccupazione prevedono che il guadagno conseguito

è computato nei mesi di contribuzione in cui il lavoro è stato fornito

(principio di sopravvivenza [recte: sopravvenienza]): il momento in cui il

pagamento è effettuato è pertanto irrilevante.

3. Nel concreto la sua tesi è che il periodo di lavoro non nasce

dal momento dell’inizio del mandato perché per tale lavoro è stipendiato con un

salario mensile di CHF 4'500.-.

4. In particolare indica: “…Le provvigioni per i contratti di

compravendita e l’esercizio del diritto di compera (riservazione) sono dovute

al dipendente e sono da lui esigibili e valevoli solo dopo che l’acquirente

avrà acquistato l’oggetto e si potrà quindi ritenere fornita la prestazione da

parte del collaboratore. Quanto sopra può essere facilmente rappresentato da un

esempio pratico: “il cliente x è interessato all’acquisto di un immobile. Il

sottoscritto si occupa di seguirlo, accompagnarlo nel visitare l’oggetto,

illustrare prospetti, valutare l’eventuale interesse del cliente promuovendo

l’oggetto, firmando delle riservazioni. Per questo lavoro il mio ex datore di

lavoro mi riconosce il versamento di un salario mensile di CHF 4'500.- più

tredicesima. Se e solo se il cliente decide di acquistare/affittare l’oggetto e

di formalizzare l’acquisto il datore di lavoro, solo in questo caso, mi

riconosce il versamento di una provvigione. La prestazione che dà diritto al

versamento della provvigione è pertanto da intendersi fornita unicamente

all’atto dell’acquisto del cliente, fino a quel momento il mio lavoro è pagato

con lo stipendio fisso…”.

5. A mente della cassa quanto da lei asserito è in contrasto con

la giurisprudenza in materia, inoltre andrebbe in contrasto con la disposizione

che indica che il salario deve essere computato quando il lavoro è fornito.

6. Nel concreto non ci sarebbe proporzione con il tempo impiegato

per concludere la transazione e il salario effettivamente percepito e la

relativa provvigione, ogni mandato può avere differenti tempi di conclusione

dell’affare quindi il salario mensile non sarebbe proporzionato con le ore

prestate per portare a buon fine ogni singolo affare.

7. Il salario mensile di CHF 4'500.- inoltre copre anche tutti

quei mandati che non hanno portato a buon fine la transazione.

8. Per il calcolo del guadagno assicurato la cassa si è basata sui

dati forniti dal datore di lavoro, nello specifico i conteggi di salario e la

lettera dal 05.11.2019.

9. Il calcolo ha quindi tenuto conto di quanto indicato dal datore

di lavoro soprattutto in merito ai periodi delle provvigioni.

Mese

Salario

13a

Bonus

Provvigioni 1

Provvigioni 2

Provvigioni 3

Set.19

4'500.00

375.00

859.23

Ago.19

4'500.00

375.00

859.23

Lug.19

4'500.00

375.00

859.23

Giu.19

4'500.00

375.00

859.23

Mag.19

4'500.00

375.00

859.23

Apr.19

4'500.00

375.00

859.23

Mar.19

4'500.00

375.00

859.23

Feb.19

4'500.00

375.00

859.23

Gen.19

4'500.00

375.00

859.23

Dic.18

4'500.00

375.00

133.33

661.95

7'378.15

Nov.18

4'500.00

375.00

133.33

661.95

7'378.15

Ott.18

4'500.00

375.00

133.33

661.95

7'378.15

54'000.00

4'500.00

400.00

1'985.85

22'134.45

7'733.05

Totale

90'753.35

12.00

7'562.78

10.

Bonus

1'600.00

Anno 2018

12

133.33

Provvigioni 1

7'943.40

Anno 2018

12

661.95

Provvigioni 2

88'537.80

Anno 2018

12

7'378.15

Provvigioni 3

7'733.05

Anno 2019

9

859.23

11. Pur comprendendo le sue argomentazioni la cassa non può che

respingere la sua opposizione in quanto le stesse sono in contrasto con le

disposizioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione.” (cfr. all.

1 a doc. I)

1.2. Contro la decisione su

opposizione, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo

ricorso (poi trasmesso, per competenza, dal Sozialversicherungsgericht des __________

al TCA; cfr. doc. III) chiedendo che il gravame venga accolto e che, quindi, il

guadagno assicurato sia fissato in fr. 12'350.-. Ha, da ultimo, protestato

spese, tasse e ripetibili (cfr. doc. I, pag. 6).

A sostegno delle pretese

ricorsuali del proprio assistito, il legale ha addotto quanto segue:

"

(…)

In particolare il signor RI 1 è stato assunto con lo scopo di

promuovere per conto di __________ la conclusione di contratti di vendita, di

affitto o locazione di appartamenti in PPP, appartamenti di proprietà, immobili

industriali, immobili commerciali, immobili amministrativi; nonché mandati di

intermediazioni assunti da __________ per conto di terzi.

Nel contratto sono pure stati previsti incarichi per nuove

operazioni immobiliari (doc. 4 contratto individuale di lavoro).

Il ricorrente non solo è stato incaricato di procacciare degli

affari, ovvero come qualsiasi fiduciario immobiliare, ma pure si è impegnato “a

curare tutti i rapporti con il cliente anche dopo la firma del contratto ed a

fungere da tramite tra il cliente e il __________ in tutte le fasi del

rapporto” (cfr. contratto doc. 4 pag. 2).

Questo contratto è stato completato da un accordo sugli obiettivi

di vendita, affitto e nuovi affari (doc. 5), da un’aggiunta del 15 dicembre

2016 al contratto individuale di lavoro (doc. 6) e da un accordo sulle

provvigioni (doc. 7).

Come ben indica lo scopo di __________, l’attività di questa

società non è solo legata all’acquisto o alla vendita di beni immobili; ma,

pure, si occupa della consulenza in materia immobiliare e ad ogni altra

attività connessa al mercato immobiliare (doc. 8 estratto Zefix URC).

Altrimenti detto, a RI 1 veniva sottoposto un progetto immobiliare

che poi egli sottoponeva a diversi interessati per la locazione o per la

vendita.

Qualsiasi interessato sottoscriveva un atto di riservazione;

ovvero un precontratto di vendita o di affitto che conferiva all’interessato

un’esclusiva di una durata determinata per una futura eventuale vendita o una

futura eventuale locazione o affitto.

A questo punto e per il qui ricorrente iniziava un lungo periodo

di lavoro ai fini di concludere positivamente il proprio compito nei confronti

del datore di lavoro.

In particolare:

- l’appartamento,

poiché esisteva solo su carta, doveva ancora essere costruito e quindi il

signor RI 1 aveva il compito di accompagnare l’interessato durante tutto il

periodo dell’edificazione;

- proprio perché

l’appartamento ancora non era costruito il signor RI 1 aveva l’obbligo di

accompagnare l’interessato per tutte le sue richieste di adattamento del bene

immobile alle sue necessità (rapporti con artigiani, scelte di materiale,

verifiche del prezzo per le modifiche, eccetera);

- Inoltre il

signor RI 1, pure doveva occuparsi del finanziamento della vendita

dell’appartamento (rapporti con istituti bancari o assicurativi, eccetera);

- ed infine,

sempre il signor RI 1, ha dovuto occuparsi dell’aspetto della contrattualistica

(rapporti con notai e parti al contratto).

In definitiva, dal momento della sottoscrizione della

riservazione, ciò che precede è stata la parte preponderante, se non

determinante, degli obblighi posti dal contratto di lavoro (doc. 9 dichiarazione

__________).

(…).

__________ ha specificato, nel documento qui allegato come doc. 9,

la relazione tra lavoro svolto e stipendio-provvigione.

In particolare la sottoscrizione della riservazione rientra nel

salario base di CHF 4'500.00. La riservazione è sottoscritta in un determinato

momento, ma il lavoro che dà diritto alla provvigione è posteriore a questo

specifico momento.

La dicitura “provvigioni relative all’anno…” si riferisce alla

data della sottoscrizione della riservazione, ma questa non si riferisce

affatto al periodo di lavoro che ha generato la medesima provvigione.

Infatti:

- La provvigione

è dovuta solo alla sottoscrizione del relativo contratto di compravendita o di

locazione, o di affitto. Questa non è dovuta con la sottoscrizione di una

semplice riservazione;

- In pratica

tutto il lavoro che dà diritto alla provvigione viene svolto posteriormente la

sottoscrizione della riservazione ed è percepita solo se il contratto è giunto

a buon fine;

- Dalla

sottoscrizione della riservazione, sino alla sottoscrizione di compravendita,

locazione o affitto passano circa due anni.

Di conseguenza, l’anno in cui è stata versata la provvigione è

proprio quello corrispondente al lavoro che ha generato il diritto alla

provvigione (doc. 4, 5, 6, 7 e 9).” (cfr. doc. I)

Il

patrocinatore ha, poi, precisato come segue le critiche mosse dal proprio

assistito all’operato della Cassa:

"

(…) In contestazione è unicamente la definizione del periodo in cui le

provvigioni versate sono da considerare, ovvero la collocazione temporale delle

stesse.

Infatti; il guadagno assicurato è calcolato in base al salario

medio degli ultimi sei mesi di contribuzione che precede il termine quadro per

la riscossione delle prestazioni.

Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli

ultimi 12 mesi di contribuzione se tale salario è più elevato [ndr: rispetto] a

quello precedente.

Nel caso di specie RA 1 ha considerato che le provvigioni

incassate dal ricorrente sono esclusivamente da ricondurre all’anno di

sottoscrizione della riservazione. A torto. Come già dimostrato nei paragrafi

che precedono tutto il lavoro svolto per ottenere il diritto contrattuale alle

provvigioni è posteriore a questa sottoscrizione.

__________ ha specificato il perché della provvigione e

soprattutto il rapporto di questo con gli obblighi contrattuali del dipendente.

In altri termini CO 1 non si è posta minimamente il problema del

lavoro che il dipendente deve svolgere per ottenere la provvigione. CO 1 ha

considerato la provvigione come elemento dipendente dalla sola riservazione.

Ciò che contraddice la costante prassi in materia secondo la quale le

provvigioni, per il calcolo del guadagno assicurato vengono prese in

considerazione nei mesi durante i quali è stato effettuato il lavoro

corrispondente ed è sorto il diritto alle stesse.

Come ha dichiarato __________: “se il dipendente percepisce la

provvigione nel corso dell’anno 2019 è perché egli ha svolto l’attività che ha

portato a questo risultato nell’anno 2019” (cfr. doc. 9 pag. 2) significa

proprio che la relazione tra provvigione e lavoro va riferita all’anno 2019 e non

in precedenza.

Tanto è vero che tutte le provvigioni dell’anno 2019 sono state

indicate nel certificato di salario del signor RI 1 (doc. 10 certificato di

salario). Come pure i ricapitolativi del dipendente RI 1 relativi all’anno 2019

e comunicati all’autorità fiscale (e di conseguenza all’Istituto delle

assicurazioni sociali competente) indica come provvigione per il medesimo anno

l’importo di CHF 159'814.25 (doc. 11).

__________ ha riportato su specifiche tabelle le singole

operazioni che hanno generato le provvigioni (doc. 12 e 13).

In pratica, per determinare l’anno corrispondente al lavoro svolto

per ottenere la provvigione occorre riferirsi alla dicitura “provvigioni

maturate anno” e non alla dicitura “provvigioni generate anno”; ovvero poiché

quest’ultima si riferisce unicamente alla sottoscrizione della riservazione.

Poiché queste provvigioni si riferiscono alla media più favorevole

(CHF 15'571.60 su sei mesi conteggiando pure il fisso di CHF 4'500.00 mensili)

occorre ritenere che quanto deve essere riconosciuto al dipendente ammonta a

CHF 12'350.00 mensili; ovvero il massimo guadagno assicurato previsto dalla

legge.” (cfr. doc. I)

1.3. Nella risposta del 30

novembre 2020, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.4. Con replica del 7 dicembre

2020 il patrocinatore dell’insorgente ha chiesto l’assunzione testimoniale di __________

- la cui dichiarazione scritta di data 22 luglio 2020 costituisce, e meglio

come si vedrà, l’allegato n. 9 al ricorso -, suscettibile di riferire su un “aspetto

di fatto determinante ai fini del giudizio”. Il teste, ha proseguito il

legale, “non solo è a conoscenza del rapporto contrattuale di lavoro del

signor RI 1 e dei suoi estremi, ma pure della relazione temporale con il

guadagno conseguito” (cfr. doc. VII).

1.5. Con duplica del 18 dicembre

2020 - trasmessa al ricorrente per conoscenza il 21 dicembre successivo (cfr.

doc. X) -, la Cassa si è limitata ad osservare quanto segue:

" Tenuto

conto del periodo ci chiediamo se una deposizione scritta anziché una

testimonianza non sia sufficiente” (cfr. doc. IX)

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se la Cassa ha correttamente o meno stabilito in fr.

7'563.- il guadagno assicurato del ricorrente.

Secondo l’art. 23 cpv. 1

LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della

legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel

corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali

periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.

L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello

dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è

considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale

stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

In virtù e nell’ambito

della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di

calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in

base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che

precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv.

1 OADI).

Il

guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici

mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della

prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso

1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI e STF

8C_627/2017 del 26 gennaio 2018 in DLA 2018 pag. 93 seg.).

Il

periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di

guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla

disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per

almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione

(cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

Se il

salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno

assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in

base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis

OADI).

Il Consiglio federale ha

pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI,

sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che

l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).

L’art. 13 cpv. 2 lett. c

LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in

cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3

LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i

contributi.

2.2. Per costante giurisprudenza,

determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23

LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di

salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995

Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).

Il Tribunale federale

delle assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in

DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il

guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente

percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in

casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi

sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più

precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito

unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito

a salari fittizi.

Inoltre con

sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, il Tribunale federale,

chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era soltanto la questione

concernente la determinazione del guadagno assicurato, mentre non era più

contestato l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite

l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha stabilito

che in quel caso, siccome non era definibile l’entità del salario (difettavano

libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di

pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero

di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai

sensi dell’art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente

attendibile.

Ciò ha comportato il

diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione.

In proposito cfr. anche STF

8C_627/2017 del 26 gennaio 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 1 pag. 93;

8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno

2013 consid. 3.5.

2.3. La Prassi LADI sull’indennità

di disoccupazione (Prassi LADI ID) edita dalla direzione del lavoro della SECO,

nella versione in vigore da gennaio 2013 (pt. C1 ma in particolare C2), prevede,

in relazione al salario determinante, quanto segue:

" (…)

Salario determinante

art. 23 cpv. 1 LADI

C1 È considerato guadagno assicurato il salario determinante, ai

sensi della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di

calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro.

C2 Determinante, in genere, è il salario convenuto

contrattualmente nella misura in cui l’assicurato l’abbia effettivamente

riscosso. La prova dell’effettiva percezione del salario è importante sia per

stabilire l’esistenza di un periodo di contribuzione che per determinare il

guadagno assicurato. In mancanza di una simile prova non è infatti possibile calcolare

il guadagno assicurato. La riscossione del salario deve essere dimostrata alla

B144 segg.”

Il tenore dei p.ti C1 e C2

della Prassi LADI ID sopra citati è rimasto peraltro invariato anche nella

versione valida dal 1° gennaio 2021 (https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

Al p.to C2 della Prassi

LADI ID viene anche precisato che il salario di base comprende le provvigioni,

e che:

" (…) il

guadagno conseguito è computato nei mesi di contribuzione in cui il lavoro è

stato fornito (principio di sopravvenienza): il momento in cui il pagamento è

effettuato è pertanto irrilevante (p. es. 13a mensilità, provvigioni, bonus)

(…)”

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012

consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434

consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1;

DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid.

5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag.

379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid.

2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.

2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;

vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in

RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution

fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza

2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,

ha ricordato che:

" (…)

Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del

diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e

non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli

amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa

tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime

verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di

legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione

corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non

si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la

stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento

a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II

305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167

consid. 4.3)."

2.4. Nell’evenienza

concreta, dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente è stato alle dipendenze

di __________ dal 1° giugno 2016 al 30 settembre 2019 in qualità di consulente immobiliare

con un tasso di occupazione del 100% (cfr. doc. 2 e 3).

Dal contratto di

lavoro (nonché dall’ “Aggiunta al contratto individuale di lavoro”)

risulta che lo stipendio mensile di RI 1 ammontava a fr. 4'500.- lordi, per

totali tredici mensilità. Se le entrate generate, tramite vendite, affitti e

locazioni, a beneficio della datrice di lavoro superavano la soglia dei fr.

10'000'000.- annui il dipendente aveva, inoltre, diritto a percepire una

provvigione lorda, fino ad un massimo di fr. 250'000.- annui, e meglio come

risulta, in particolare, dall’ “Accordo sulle provvigioni” allegato all’

“Aggiunta al contratto individuale di lavoro”, nel quale è specificato,

inoltre, che “(…) Le provvigioni sono versate dal datore di lavoro nel mese

di gennaio successivo l’anno in cui nasce il diritto alle provvigioni”

(cfr. all. a doc. 3)

Il rapporto

lavorativo è stato disdetto da parte dell’ex datrice di lavoro in data 31

luglio 2019, a valere per il 30 settembre 2019, per “motivi di

riorganizzazione aziendale” (cfr. doc. 4)

Il 1° ottobre

2019, il ricorrente si è annunciato all’Ufficio regionale di collocamento (in

seguito: URC) di __________ rivendicando il diritto alle indennità di

disoccupazione a decorrere dalla medesima data (cfr. doc. 1).

Contestualmente ha

compilato il formulario “Domanda d’indennità di disoccupazione” precisando

di cercare un’occupazione a tempo pieno di durata indeterminata (cfr. doc. 1).

Dall’ “Attestato

del datore di lavoro”, compilato il 3 ottobre 2019 da __________, si evince

che il ricorrente ha guadagnato, dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2019, fr.

286'971.-, che il suo salario mensile corrispondeva a fr. 4'500.- lordi e che,

nel 2019, oltre allo stipendio mensile, gli sono stati corrisposti la quota

parte (fine al mese di settembre, compreso) di tredicesima, e meglio fr.

3'375.-, oltre a fr. 104'214.25 di provvigioni (cfr. doc. 3 ed allegati).

Dai

conteggi di salario agli atti, risulta, poi, che nel mese di dicembre 2018, a RI

1 sono stati versati, oltre al salario mensile convenuto (fr. 4'500.-) ed alla

tredicesima (fr. 4'500.-), fr. 3'182.05 di provvigioni e fr. 1'600.- quale “Bonus

per Giubileo Aziendale” (cfr. doc. 9, conteggio dicembre 2018).

Nel

mese di gennaio 2019, il ricorrente, oltre al salario ed alla tredicesima, ha

percepito fr. 55'600.- a valere quali provvigioni (cfr. doc. 9, conteggio

gennaio 2019), mentre nel mese di settembre 2019, alla conclusione del

contratto di lavoro, gli sono stati corrisposti, oltre ai consueti fr. 4'500.-

a valere quale stipendio e fr. 3'375.- come quota parte della tredicesima,

ulteriori fr. 104'214.25 di provvigioni (cfr. doc. 9, conteggio settembre

2019).

Dal certificato di salario

relativo al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2019 emerge che

all’assicurato sono stati corrisposti un salario lordo di fr. 43'875.- e

provvigioni pari a complessivi fr. 159'814.25 (e non a totali fr. 104'214.25

come risulta dall’ “Attestato del datore di lavoro”), per totali fr.

189'563.50 netti (cfr. doc. 7).

A proposito delle citate

provvigioni, l’ex datrice di lavoro, con scritto del 5 novembre 2019, ha

specificato come segue la natura ed il periodo cui si riferisce l’operato che

ha dato diritto al dipendente a percepire tali compensi:

" chf

3'182.05: provvigioni relative al 2017 e maturate nel 2017

chf 1'600.00: bonus per giubileo aziendale relativo al 50° del

gruppo di competenza del 2018

chf 55'600.00: provvigioni relative al 2017 e maturate nel 2018

chf 104'214.25 da suddividere nel modo seguente:

chf 7’943.40: provvigioni relative al 2018 e maturate nel 2018

chf 88'537.80: provvigioni relative al 2018 e maturate nel 2019

chf 7'733.05: provvigioni relative al 2019 e maturate nel 2019”

(cfr. doc. allegato 1, pag. 113)

Il 18 novembre

2019, la Cassa ha determinato il guadagno assicurato tenendo conto di quanto

comunicato dall’ex datrice di lavoro in data 5 novembre 2019, fondandosi sulla

media dei redditi percepiti dall’assicurato negli ultimi 12 mesi di

contribuzione (cfr. consid. 2.1.; art. 37 cpv. 2 OADI), ovvero per il periodo

dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2019, e meglio come segue:

-

mese di ottobre 2018: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 8'173.43 (assegni

vari) = fr. 13'048.28

-

mese di novembre 2018: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 8'173.43 (assegni

vari) = fr. 13'048.28

-

mese di dicembre 2018: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 8'173.43 (assegni

vari) = fr. 13'048.23

-

mese di gennaio 2019: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 859.22 (assegni

vari) = fr. 5'734.07

-

mese di febbraio 2019: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 859.22 (assegni

vari) = fr. 5'734.07

-

mese di marzo 2019: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 859.22 (assegni vari)

= fr. 5'734.07

-

mese di aprile 2019: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 859.22 (assegni

vari) = fr. 5'734.07

-

mese di maggio 2019: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 859.22 (assegni

vari) = fr. 5'734.07

-

mese di giugno 2019: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 859.22 (assegni

vari) = fr. 5'734.07

-

mese di luglio 2019: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 859.22 (assegni

vari) = fr. 5'734.07

-

mese di agosto 2019: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 859.22 (assegni

vari) = fr. 5'734.07

-

mese di settembre 2019: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 859.22 (assegni

vari) = fr. 5'734.07

In totale: fr. 90'751.45

-.

Il guadagno

assicurato è, poi, stato così stabilito: fr. 90'751.45 / 12 = 7'652.62

approssimati a fr. 7'563.- (cfr. doc. 6).

Con mail del 22 novembre

2019, __________, responsabile Human Resources di __________, ha comunicato alla

Cassa quando segue:

" (…) come

si evince dall’estratto contrattuale allegato il diritto alla provvigione nasce

quando l’acquirente ha versato l’intero saldo dell’oggetto se in acquisto

mentre dopo aver versato le prime 3 mensilità se in locazione.

In considerazione di quanto sopra l’affare può ritenersi concluso

unicamente alla realizzazione delle condizioni sopra menzionate che nel caso

specifico riguardano la colonna provvigioni maturate 2019 (vedi tabelle rendiconto

vendite in vostro possesso).” (cfr. doc. XI/1)

__________, sempre in data

22 novembre 2019 ha, inoltre, confermato l’esattezza di quanto indicato di

seguito:

" Il

contratto di lavoro sottoscritto dall’assicurato prevede che:

·

Le provvigioni

per i contratti di compravendita e i diritti di compera sono dovute al

dipendente e sono da lui esigibili per intero solo dopo che

l’acquirente avrà versato al datore di lavoro l’intero prezzo di compravendita.

·

Le provvigioni

per i contratti di locazione sono dovute al dipendente e sono esigibili

solo dopo che l’inquilino avrà versato la prima trimestralità del

contratto.” (cfr. doc. XI)

La

Cassa, con decisione del 30 gennaio 2020, ha, quindi, riconosciuto all’assicurato,

a partire dal 1° ottobre 2019, “tenuto conto della media salariale (…) più

favorevole di 12 mesi”, un guadagno assicurato di fr. 7’563.- (cfr. doc.

8). Contestualmente, l’amministrazione ha precisato di avere determinato

l’importo in questione sulla scorta di quanto comunicato dall’ex datrice di

lavoro, e meglio come segue:

" 5. Ai fini

del calcolo del guadagno assicurato è determinante quando il lavoratore ha

fornito la prestazione, a prescindere da quando la prestazione è stata

effettivamente retribuita dal datore di lavoro.

6. Lei ha lavorato dal 01.06.2016 al 30.09.2019 presso la società __________

di __________ in qualità di consulente immobiliare.

7. Il suo contratto di lavoro prevede il versamento di un salario

mensile fisso di CHF 4'500.00 lordi versato per 13 mensilità. In aggiunta al

salario mensile le viene riconosciuto il versamento di una provvigione.

8. Il 5 novembre 2019, su richiesta della nostra Cassa, il datore

di lavoro ha specificato la natura ed il periodo di riferimento dei compensi a

Lei riconosciuti, segnatamente:

-

CHF

3'182.05 provvigioni relative al 2017 e maturate nel 2017;

-

CHF

1'600.0: bonus per giubileo aziendale relativo al 50° del gruppo di competenza

del 2018;

-

CHF

55'600.00. provvigioni relative al 2017 e maturate nel 2018;

-

CHF

7’943.40: provvigioni relative al 2018 e maturate nel 2018;

-

CHF

88'537.80: provvigioni relative al 2018 e maturate nel 2019;

-

CHF

7'733.05: provvigioni relative al 2019 e maturate nel 2019.

Con e-mail del 22.11.2019 il suo datore di lavoro ha precisato che

“come si evince dall’estratto contrattuale, il diritto alla provvigione nasce

quando l’acquirente ha versato l’intero saldo dell’oggetto se in acquisto

mentre dopo aver versato le prime 3 mensilità se in locazione”. In

considerazione di quanto sopra l’affare può ritenersi concluso unicamente alla

realizzazione delle condizioni sopra menzionate che nel caso specifico

riguardano la colonna provvigioni maturate nel 2019 (vedi tabelle rendiconto

vendite in nostro possesso).

Su richiesta della Cassa disoccupazione il suo datore di lavoro ha

confermato il principio seguente:

·

Il

contratto di lavoro sottoscritto dall’assicurato prevede che le provvigioni per

Fatti

i contratti di compravendita e i diritti di compera sono dovute al

dipendente e sono da lui esigibili per intero solo dopo che

l’acquirente avrà versato al datore di lavoro l’intero prezzo di compravendita

·

Le provvigioni

per i contratti di locazione sono dovute al dipendente e sono esigibili

solo dopo che l’inquilino avrà versato la prima trimestralità del

contratto

Ed i seguenti esempi:

·

Locali

affittati con contratto di locazione dal 01.12.2018.

In questo caso

il diritto alla provvigione nasce dal 01.02.2019 (con il pagamento del terzo

affitto);

·

Oggetto

compravendita. Il potenziale cliente firma un “diritto d’opzione”

sull’acquisto dell’immobile nel 2018. L’atto di compravendita con

iscrizione a Registro fondiario viene formalizzato nel 2019. Il cliente prende

possesso dell’immobile e ne diviene proprietario solo nel 2019. In questo caso

il diritto alla provvigione nasce dopo che l’acquirente ha versato il saldo del

prezzo d’acquisto che avviene nel 2019.

Tenuto conto di quanto sopra la Cassa disoccupazione ha

considerato ai fini del calcolo del guadagno assicurato le seguenti

provvigioni:

·

CHF

7'943.40 provvigioni relative al 2018 e maturate nel 2018

CHF 7'943.40/12 mesi = CHF 661.95

·

CHF

88'537.80 provvigioni relative al 2018 e maturate nel 2019

CHF 88'537.80/12 mesi = CHF 7'378.15

·

CHF

7'733.05 provvigioni relative al 2019 e maturate nel 2019

CHF 7'733.05/9 mesi = CHF 859.22

9. Nel suo caso, il guadagno assicurato ammonta a CHF 7'563.00

(cfr. tabella di calcolo allegata).” (cfr. doc. 8)

Con

opposizione del 31 gennaio 2020, RI 1 ha precisato quanto segue in relazione

alle provvigioni versategli dall’ex datrice di lavoro:

" La

provvigione mi viene riconosciuta unicamente se sono rispettate le condizioni

dettate dal regolamento interno all’azienda, come indicato anche da parte

vostra nella decisione, da comunicazione del responsabile risorse umane dal mio

ex datore di lavoro e dal mio contratto fornito agli uffici di CO 1:

·

Le

provvigioni per i contratti di compravendita e l’esercizio del diritto di

compera (riservazione) sono dovute al dipendente e sono da lui esigibili e

valevoli solo dopo che l’acquirente avrà acquistato l’oggetto e si potrà quindi

ritenere fornita la prestazione da parte del collaboratore. Quanto sopra può

essere facilmente rappresentato da un esempio pratico:

“Il cliente X è interessato all’acquisto di immobile. Il

sottoscritto si occupa di seguirlo, accompagnarlo nel visitare l’oggetto,

illustrare prospetti, valutare l’eventuale interesse del cliente promuovendo

l’oggetto, firmando delle riservazioni. Per questo lavoro il mio ex datore di

lavoro mi riconosce il versamento di un salario mensile di CHF 4'500.00, più

tredicesima. Se e solo se il cliente decide di acquistare/affittare l’oggetto e

di formalizzare l’acquisto il datore di lavoro, solo in questo caso, mi

riconosce il versamento di una provvigione. La prestazione che dà diritto al

versamento della provvigione è pertanto da intendersi fornita unicamente

all’atto dell’acquisto del cliente, fino a quel momento il mio lavoro è pagato

con lo stipendio fisso”

·

Per

questo motivo il datore lavoro specifica che:

§ CHF 88'537.80 provvigioni

relative al 2018 e maturate nel 2019.

2018: ho iniziato ad avere contatti con il cliente (illustrando,

proponendo e facendo un accordo non vincolante con riservazioni). Questa prestazione

mi è stata retribuita con il versamento di CHF 4'500.00 lordi.

2019: l’affare si è concluso positivamente, e la mia prestazione

(acquisto dell’oggetto) viene retribuita con il versamento di una provvigione.

Qui nasce il diritto alla provvigione e dunque la fornitura della mia

prestazione.

Pertanto, come voi stessi

indicato al punto 5 della decisione, è fondamentale stabilire

quando ho fornito la prestazione che mi ha dato diritto alla provvigione.

Quanto affermato dal

datore di lavoro e specificato nell’esempio soprastante rende evidente che la

prestazione retribuita attraverso una provvigione è riconducibile unicamente

all’acquisto.

Il mancato acquisto non

dà alcun diritto al versamento di una provvigione in quanto il lavoro di

procacciamento, riservazione, gestione del cliente e accompagnamento è già

pagato con il salario mensile ed è totalmente separato dalla vera prestazione

che fa nascere il diritto.

Tenuto conto di quanto

sopra vi presento il calcolo corretto del guadagno assicurato (in allegato

troverete una tabella dettagliata):

-

Provvigione

1

CHF 88'537.80 (provvigioni maturate nel 2019) / 9 mesi (dal

1.1.2019 al 30.9.2019) = CHF 9'837.53

-

Provvigione

Considerandi

2.

CHF 7'733.05 (provvigioni maturate nel 2019) / 9 mesi (dal

1.1.2019

al 30.9.2019) = 859.22

-

Provvigione

3.

CHF 7'943.40 (provvigioni maturate nel 2018) / 12 mesi (dal

1.1.2018

al 31.12.2018) = 661.95

-

Provvigione

4.

CHF 55'600 (provvigioni maturate nel 2018) / 12 (dal 1.1.2018 al

31.12.2018) = CHF 4'633.33

Come si evince dalla

tabella di calcolo allegata la media a me più favorevole risulta essere quella

su 6 mesi, pari ad un importo di CHF 15'571.60.

Tenuto conto che il

guadagno assicurato massimo riconosciuto dalla Legge sull’Assicurazione contro

a disoccupazione ammonta a CHF 12'350.00 chiedo che mi venga riconosciuto quale

guadagno assicurato quest’ultimo importo.” (cfr. doc. 10)

Il 17 febbraio 2020, la

Cassa ha, poi, chiesto all’ex datore di lavoro dell’assicurato di inviare la

documentazione relativa ai mandati per l’attività del ricorrente (cfr. doc.

11). L’__________ ha, quindi, trasmesso il “rendiconto vendite 2018/2019”

ed il “rendiconto vendite 2019/2020” di RI 1 (cfr. doc. 12). Da tali

documenti risultano le indicazioni in merito alla “data di maturazione

provvigioni”, intesa come il momento di “inizio locazione ed esercizio

del diritto di compera” con riferimento ai clienti ed ai relativi immobili

per i quali l’assicurato aveva prestato il proprio operato. I rendiconti in

esame danno, quindi, atto del momento in cui i singoli mandati sono stati

portati a termine. Non vi è, per contro alcuna indicazione in merito alla

durata di ogni singolo mandato assunto da RI 1.

Il provvedimento del 30

gennaio 2020 è stato, poi, confermato con la decisione su opposizione del 25

giugno 2020 (cfr. doc. 14 e supra, consid. 1.1.), avverso la quale RI 1

ha interposto ricorso postulando, con argomenti di cui già si è detto, il

riconoscimento di un guadagno assicurato maggiore rispetto a quanto stabilito

dalla Cassa (cfr. supra consid. 1.2.).

Dagli atti, e meglio dal

documento n. 9 allegato al ricorso, vale a dire dalla “Dichiarazione” di

data 22 lug) - , emerge che l’operato di __________ consiste nel ricevere dei

mandati su progetti immobiliari ed iniziare a promuoverne la vendita

contestualmente al debutto dei lavori di costruzione. La società si occupa, in

seguito, delle varie fasi che portano sino al completamento del bene

immobiliare, “in collaborazione con architetti, artigiani, imprese, banche,

assicurazioni, avvocati, notai, ecc. e per ogni promozione immobiliare la

durata di queste attività è di circa 1 o 2 anni. (…) Il signor RI 1 è stato

assunto da __________ con il compito di reperire e seguite l’interessato

durante tutte queste fasi (…).”.

Il riconoscimento delle

provvigioni ai dipendenti – ha precisato __________ – è regolato come segue:

" (…) La

sottoscrizione della riservazione (ciò che viene indicato come “provvigioni

relative all’anno”) comprende la minima parte del lavoro da svolgere; questa è

comunque coperta dall’importo fisso mensile di Fr. 4'500.00.

In tutti i casi la sottoscrizione della riservazione non dà alcun

diritto alla provvigione; proprio perché tutto il relativo lavoro deve ancora

essere svolto.

(…) Qualora il rapporto contrattuale si conclude positivamente, il

dipendente ha diritto alla provvigione. Questo proprio perché il dipendente ha

seguito tutte le fasi della procedura di vendita con l’interessato

all’acquisto. Questo onere lavorativo corrisponde generalmente all’anno di

conclusione del contratto di compravendita, di esercizio del diritto di compera

o di conclusione del contratto di locazione; nel senso che usualmente

l’attività lavorativa corrispondente al riconoscimento della provvigione

avviene durante l’anno che segue la sottoscrizione dell’accordo di

riservazione.

Ergo se il dipendente percepisce la provvigione nel corso

dell’anno 2019 è perché egli ha svolto l’attività che ha portato a questo

risultato nell’anno 2019. L’anno di sottoscrizione dell’atto di riservazione

non ha nessuna incidenza né sul diritto alla riservazione, né sul lavoro ancora

da eseguire per l’ottenimento delle provvigioni.

Di conseguenza a dicitura “provvigione maturata nel corso

dell’anno 2019” significa proprio che il dipendente ha avuto diritto di

ottenere questo risultato perché è riuscito a concludere il contratto

definitivo nel corso di questo anno grazie al lavoro svolto in questo medesimo

periodo. Tanto è vero che il versamento delle provvigioni è considerato nello

stipendio del dipendente per l’anno corrispondente al lavoro da lui svolto (…)

e gli oneri sociali di questo reddito sono versati durante il corrispondente

anno.” (cfr. all. n. 9 a doc. I)

Il legale del ricorrente,

pure in allegato al ricorso di data 3 agosto 2020 ha trasmesso a questo

Tribunale ulteriori rendiconti relativi ai mandati affidati a RI 1. Tali

documenti si differenziano da quelli precedentemente trasmessi dall’ex datrice

di lavoro in quando si riferiscono ai singoli anni (2018 e 2019, quindi non a

bienni) e danno atto di dati ulteriori rispetto a quanto già comunicato,

segnatamente delle “provvigioni generate 2018”, rispettivamente delle “provvigioni

generate 2019” (cfr. all. 12 a doc. I).

2.5

Chiamato a

pronunciarsi in merito, il TCA ricorda innanzitutto che, secondo la prassi LADI

ID C2 il salario da prendere in considerazione deve comprendere in particolare

anche le provvigioni di vendita/locazione; che è determinante, in genere, il

salario convenuto contrattualmente nella misura in cui l’assicurato l’abbia

effettivamente riscosso; e che il guadagno conseguito è computato nei mesi di

contribuzione in cui il lavoro è stato fornito (principio di sopravvenienza),

mentre il momento in cui il pagamento è effettuato è pertanto irrilevante (per

esempio 13a mensilità, provvigioni, bonus,…; cfr. consid. 2.3.).

L’Alta Corte, in una

sentenza pubblicata in DTF 128 V 189, citata al considerando 2.2., ha infatti

confermato il principio secondo il quale il guadagno assicurato è determinato

in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante

il periodo di calcolo.

Il

Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza in una sentenza

8C_358/2007 del 26 maggio 2008, nella quale si è così espresso:

" (…)

5.1

Dans un premier moyen, la recourante fait grief

à la juridiction cantonale de s'être fondée sur une jurisprudence consacrant le

principe de la survenance en matière de gain assuré alors que cette

jurisprudence ne concerne, selon elle, que le calcul du gain intermédiaire. Ce

grief n'est pas fondé. En matière de commissions ou de provisions, on applique

aussi bien pour la détermination du gain intermédiaire que du gain assuré, la

règle selon laquelle un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où

l'assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire et non pas le moment

de l'encaissement (ATF 122 V 367 consid. 5b p. 371; DTA 2003 n° 24 p. 246

consid. 2 [arrêt C 269/02 du 23 janvier 2003]; arrêt C 179/06 du 15 novembre

2006.

consid. 4 et 5; Thomas Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 365 p. 2287). (…)”

L’Alta Corte ha ribadito

questo principio in una sentenza 8C_472/2010 del 21 ottobre 2010 pronunciandosi

su un ricorso presentato da un assicurato contro la decisione del Tribunale

cantonale delle assicurazioni sociali di Ginevra concernente l’importo del

guadagno assicurato.

Con

sentenza STF 8C_61/2020 del 10 dicembre 2019 (pubblicata in DLA 3/2020, n. 11,

pag. 278 e segg.), il Tribunale federale ha confermato che, ai sensi dell’art.

23.

cpv. 1 LADI, è considerato guadagno assicurato il salario determinante ai

sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAVS normalmente riscosso durante un periodo di

calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, ivi compresi anche gli

assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti

connessi al lavoro. L’Alta Corte – oltre a confermare che per il calcolo del

guadagno assicurato è rilevante il salario effettivamente riscosso e non quello

convenuto contrattualmente – ha precisato che le provvigioni dovute per il

lavoro svolto durante il periodo di calcolo interessato sono comprese nel

salario determinante (art. 7 lett. g OAVS) e devono, quindi, essere prese in

considerazione nel calcolo del guadagno assicurato. Anche in tal caso, ci si

basa principalmente su quanto effettivamente riscosso e non su eventuali

accordi previsti nel contratto. Nel caso concreto, il Tribunale federale aveva

stabilito che si sarebbero dovuti tener in considerazione gli anticipi di

provvigioni versati mensilmente dal datore di lavoro e che non sono stati

chiesti in restituzione.

Alla luce di quanto appena

esposto il TCA non può che confermare, nel principio, quanto stabilito dalla

Cassa che si è basata su quanto comunicato dall’ex datrice di lavoro

dell’assicurato in relazione ai periodi in cui l’assicurato ha svolto le

prestazioni lavorative che gli hanno, poi, dato consentito di percepire le

differenti provvigioni che gli sono state versate.

Ciò ritenuto che agli atti

non figura documentazione che permette a questa Corte di determinare altrimenti

la durata di ogni singolo mandato.

In particolare, né la

dichiarazione di data 22 luglio 2020 di __________, né i “rendiconti vendite”

inerenti il 2018 ed il 2019 - prodotti successivamente rispetto a quelli

richiesti dalla Cassa in data 17 febbraio 2020 e da questi in parte difformi

(cfr. doc. 11, 12 e all. n. 9 a doc. I) - soccorrono la tesi ricorsuale.

Quanto dichiarato da __________,

e meglio che “(…) se il dipendente percepisce la provvigione nel corso

dell’anno 2019 è perché egli ha svolto l’attività che ha portato a questo

risultato nell’anno 2019” (cfr. all. n. 9 a doc. I, pag. 2) non può essere

seguito. In primo luogo, infatti, come visto (cfr. supra consid. 2.4.), dall’ “Accordo

sulle provvigioni” emerge che “(…) Le provvigioni sono versate dal

datore di lavoro nel mese di gennaio successivo l’anno in cui nasce il diritto

alle provvigioni” (cfr. all. a doc. 3) e quindi non vengono corrisposte

nell’anno in cui è stata svolta la prestazione lavorativa come, invece, preteso

in sede ricorsuale.

Vi è, poi, che anche dai

moduli “Rendiconto vendite” presentati in un secondo momento, e meglio allegati

al ricorso (cfr. all. 12 e 13 a doc. I), emerge che le “provvigioni generate

nel 2018” vengono, poi, anche “(…) maturate nel 2019”, quindi non necessariamente,

come sembra, invece, indicare __________, nel medesimo anno in cui sono

generate.

È del resto poco

verosimile, alla luce della complessa e prolungata assistenza che il dipendente

di __________ fornisce al futuro acquirente (cfr. supra consid. 1.2.),

che i mandati si concludano (si pensi, in particolare, a quelli iniziati nella

seconda metà di un anno civile) entro il termine dell’anno.

In concreto, dalla

documentazione agli atti emerge che né i rendiconti trasmessi alla Cassa in

risposta alla richiesta del 17 febbraio 2020 (cfr. doc. 11 e 12), né quelli

forniti in sede ricorsuale (cfr. all. n. 9 a doc. I) permettono di evincere la

durata di ogni singolo mandato e, quindi, di comprendere quando il dipendente

abbia fornito le singole prestazioni lavorative a beneficio dell’ex datrice.

Tali documenti danno,

infatti, unicamente atto del momento di chiusura dei singoli mandati, coincidente,

come del resto risulta dalla mail del 22 novembre 2019 trasmessa dall’ex

datrice di lavoro alla Cassa (cfr. supra consid. 2.4.), con la “data

maturazione provvigioni” e, dunque, con l’esercizio del diritto di compera,

rispettivamente l’inizio della locazione. In relazione, invece, a quando è

iniziato ogni singolo affare e, quindi, alla durata della “parte

preponderante se non determinante degli obblighi posti dal contratto di lavoro”

non vi sono indicazioni.

Ne consegue che a ragione

la Cassa ha stabilito – nelle modalità di calcolo suindicate (cfr. supra

consid. 1.1. e 2.4) e tenendo in considerazione un periodo di calcolo

corrispondente agli ultimi 12 mesi di contribuzione, in quanto esso è più

favorevole rispetto a quello calcolato per gli ultimi 6 mesi (cfr. supra

consid. 2.1., art. 37 cpv. 2 OADI) - in fr. 7'563.- il

guadagno assicurato, sulla scorta di quanto comunicato dall’ex datrice di

lavoro.

La decisione su opposizione

deve pertanto essere confermata.

2.6

Il

patrocinatore ha chiesto l’assunzione testimoniale di __________ (cfr. supra consid. 1.4.).

Conformemente, alla

costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non

potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017

consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016

del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF

8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009;

STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio

2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In concreto, ritenuto, d’un

lato, che agli atti figura già una dichiarazione di __________ in relazione al

rapporto contrattuale che legava __________ all’__________ ed alla relazione

temporale con il guadagno conseguito e che, d’altro lato, comunque, i documenti

già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio,

questo Tribunale ritiene che l’assunzione della prova richiesta non potrebbe

mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della

vertenza.

Ne discende che la

richiesta di assunzione di ulteriori prove deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti