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Decisione

38.2020.63

Consegna tardiva delle ricerche (03-08.20). Invece di trasmetterle entro il 05.09 (sabato), posticipato al 07.09.20 (art. 8d Ordinanza COVID-19 AD), inviate il 01.10. Assenza di valide giustificaz. Motivi di salute ed economici fatti valere non sufficienti. Entità sosp. confermata (6 prec. sanzioni)

1 febbraio 2021Italiano29 min

i formulari "Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2020.63

rs

Lugano

1° febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini,

vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 22 ottobre 2020 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, ____________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 1° ottobre

2020 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha

sospeso RI 1 per dodici giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a

causa della consegna tardiva, senza valida giustificazione, delle ricerche di

lavoro concernenti il periodo dal 1° marzo al 12 luglio 2020 (cfr. doc. 182).

1.2. A seguito dell’opposizione interposta

dall’assicurato, l’URC, il 22 ottobre 2020, ha emesso una decisione su

opposizione con cui ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr.

doc. 178=A).

L’amministrazione ha in

particolare osservato:

" (…)

3. Nel caso concreto l'assicurato era

inabile al 100% per il periodo 13.07.2020-30.09.2020. II signor RI 1 è stato

informato a più riprese in merito al termine di consegna delle ricerche di

lavoro:

- tramite il formulario IPA - Indicazioni persona assicurata del

mese di luglio 2020 ricevuto dalla SECO. ln allegato trovava la "Seconda

lettera Informativa "pandemia/coronavirus" Assicurazione contro la

disoccupazione" dove vi era indicato "Il modulo "Prova degli

sforzi personali intrapresi per trovare lavoro" per i mesi da marzo ad

agosto 2020 deve essere inoltrato entro il 5 settembre 2020. Dal mese di

settembre torneranno in vigore le tempistiche normali";

- la consulente del personale ha risposto alla e-mail

dell'assicurato del 18.08.2020 delle ore 13:37 con la quale informava della

continuazione dell'inabilità. La consulente ha risposto subito alle ore 13:44

"Nel frattempo la invito a trasmettermi entro il 21.08.2020 le

prove degli sforzi svolti dal 01.03.2020 al 12.07.2020";

- la consulente ha inviato una comunicazione cartacea per posta il

25.08.2020 indicando "le chiediamo gentilmente di trasmetterci entro il

31.08.2020 le prove degli sforzi svolti tra il 01.03.2020 e il

12.07.2020";

- in data 27.08.2020 la consulente ha inviato una e-mail allegando

Fatti

i formulari "Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare

lavoro" da marzo a maggio 2020 richiesti dall'assicurato.

L'assicurato ha inviato le ricerche per il periodo di controllo

COVID-19 in data 01.10.2020.

Le motivazioni scritte dell'assicurato del 28.09.2020, in riferimento

alla nostra richiesta di giustificazione del 21.09.2020, non sono state

accettate pertanto è stata emessa una sanzione di 12 giorni. (…)” (cfr. doc.

178=A)

1.3. Contro la decisione su

opposizione del 22 dicembre 2020 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo

ricorso al TCA, chiedendo di rivedere la sanzione inflittagli di dodici giorni.

A sostegno della propria

pretesa l’insorgente ha addotto:

" (…) nel

mese di agosto ho avuto difficoltà economiche e mi hanno tolto internet. Sì

sono riuscito a comunicarmi con la consulente ma in quel momento non avendo i

documenti sotto mano, poiché dovevo ancora trascriverli, ero impossibilitato

nel mandarli quel giorno. Per la seconda volta, non condivido il vostro metro

di giudizio, scrivete che le mie motivazioni non sono valide perché non

abbastanza gravi! Cosa significa? Che il mio infortunio non era

sufficientemente grave per voi o dovevo perdere una gamba per essere abbastanza

motivato? Nella prima lettera avete scritto che potevo incaricare qualcuno,

adesso che la mia situazione non era abbastanza grave, quindi non sono

giustificato. Mi spiegate cosa volete che vi dica? Scrivo la verità e me la

contestate in questo modo, tra l'altro quando siete voi a chiedere comprensione

delle situazioni dobbiamo capirvi però quando siamo noi valgono solo le regole

che voi imponete come dittatori senza dare ascolto, perché è così che mi sento.

Siamo qua a cercare lavoro o a fare i genitori a cercare l'ago nel pagliaio, 12

giorni per me equivalgono lasciare più della metà del mio compenso mensile

solamente perché per voi non giustifico abbastanza. Come persona adulta voglio

essere presa sul serio quando scrivo qualcosa con vere motivazioni e non perché

il vostro sistema vi dice che sono recidivo. Voglio anche farvi presente che

dal 12.07.2020 fino al 30.09.2020 ero in infortunio, il 14.08.2020 è stata

annullata la mia iscrizione dal vostro sistema per infortunio prolungato, il 18

comunico che sono ancora inabile e correttamente lei mi chiede il 21 di

inviargli 5 mesi di ricerche che dovevo ancora scrivere, è come se il mio capo

mi licenzia in tronco e mi chiede di lavorargli ancora 3 giorni nonostante sia

in infortunio. La mia unica colpa è che non ho detto che ero senza internet

(…)” (Doc. I)

Su richiesta del TCA, il

13 novembre 2020 è pervenuta copia del ricorso firmata (cfr. doc. II; I).

1.4. Nella sua risposta del 17

novembre 2020 l’URC ha affermato di considerare la propria decisione di

sospensione corretta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

1.5. Il 23 novembre 2020 il

ricorrente ha presentato alcune osservazioni (cfr. doc. VI).

1.6. Dopo aver ottenuto una

proroga del relativo termine (cfr. doc. VII; VIII; IX), l’amministrazione, il

14 dicembre 2020, ha comunicato di ritenere che non sussistano nuovi elementi

rilevanti tali da modificare il provvedimento adottato nei confronti

dell’assicurato (cfr. doc. X).

1.7. Il 16 dicembre 2020 il doc. X

è stato trasmesso per conoscenza all’insorgente mediante raccomandata (cfr.

doc. XI).

Tale invio non è stato

ritirato, per cui è stato rispedito al ricorrente tramite posta A (cfr. busta

d’intimazione agli atti).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e

6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21.

luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2

Oggetto della vertenza è la

questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato dal

diritto all’indennità di disoccupazione per dodici giorni a causa della

consegna tardiva delle ricerche di lavoro relative al periodo 1° marzo - 12

luglio 2020.

2.3

Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente

un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 LADI), se necessario anche

fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori

del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di

ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio

competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese

(cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 non pubblicata).

Secondo

l'art. 26 cpv. 1 OADI:

" L'assicurato

deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di

domande d'impiego ordinarie."

L’art.

26.

cpv. 2 OADI, il cui tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011

a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che:

" L’assicurato

deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo

di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno

lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine

senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in

considerazione.”

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro

dell'assicurato."

La

LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue

possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Tale

principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta

revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge

sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 del

23.

settembre 2008).

Se non

adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv.

1.

lett. c LADI secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se

non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr.

STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30

cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della

Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la

Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

193s.).

2.4

Ai sensi

dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale

può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o

imminenti, dell’ordine

pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere

limitata nel tempo.

Il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,

adottato l’Ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la

disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19

assicurazione contro la disoccupazione), entrata in vigore retroattivamente il

17.

marzo 2020 (RU 2020 877).

Il 25 marzo 2020

l’Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione è stata modificata

con effetto dal 26 marzo 2020. In particolare è stato introdotto l’art. 8d

secondo cui in deroga all’articolo 26 capoverso 2 OADI l’assicurato deve

inoltrare la prova delle ricerche di lavoro al più tardi un mese dopo l’abrogazione

dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 (cfr. RU 2020 1075).

La

Direttiva 2020/04

“Actualisation et mise en oeuvre

des règles spéciales en cas de limitation de l’activité des organes d’exécution

pour cause de pandémie” del 3 aprile 2020 al p.to 3

prevede:

" (…) L’assuré doit remettre la preuve de ses

recherches d’emploi au plus tard un mois après la date d’abrogation de

l’ordonnance 2 COVID-19 (RS 818.101.24). La totalité de la durée de validité de

l’ordonnance 2 COVID-19 compte comme période unique de contrôle, mais les

assurés doivent apporter la preuve de leurs recherches par mois sous forme de

liste après cette période. L’autorité cantonale compétente procédera au

contrôle des recherches d’emploi effectuées au terme de la durée de validité de

cette ordonnance.”

L’Ordinanza

2.

sui provvedimenti per combattere il coronavirus (Ordinanza 2 Covid-19) del 13

marzo 2020 è stata abrogata dall’Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere

il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19) del 19 giugno 2020, in vigore

dal 22 giugno 2020 (cfr. art. 28 Ordinanza 3 COVID-19; RU 2020 2195).

Nella Seconda lettera

Informativa “pandemia/coronavirus” Assicurazione contro la disoccupazione del

luglio 2020 la SECO (cfr. doc. IV1) ha precisato:

" (…)

3) Prova degli sforzi per trovare lavoro

Il modulo “Prova degli sforzi personali

intrapresi per trovare lavoro” per i mesi da marzo ad agosto 2020 deve essere

inoltrato entro il 5 settembre 2020. Dal mese di settembre torneranno in vigore

le tempistiche normali.

Tutte le informazioni rilevanti sono

pubblicate sul sito dell’assicurazione contro la disoccupazione www.lavoro.swiss.” (Doc. IV1)

L’art. 8d dell’Ordinanza

COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione è stato abrogato con effetto

dal 1° settembre 2020 tramite la modifica di tale Ordinanza del 12 agosto 2020

(cfr. RU 2020 3569).

Ne discende

che le ricerche di lavoro compiute dai disoccupati nel periodo tra marzo e

agosto 2020 dovevano essere presentate al competente Ufficio regionale di

collocamento entro il 5 settembre 2020. Tale termine va posticipato a lunedì 7

settembre 2020, siccome il 5 settembre 2020 era un sabato (cfr. art. 26 cpv. 2

OADI; STCA 38.2017.92 del 18 aprile 2018 consid. 2.6.; STCA 38.2016.26 del 9

agosto 2016 consid. 2.6.; STCA 38.2012.11 del 13 giugno 2012 consid. 2.7.).

2.5

Secondo l'art.

30.

cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità

della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o,

nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione dal diritto all'indennità va da 1

a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16

a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31

a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto

all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per

determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli

ultimi due anni.

Per quel che attiene alla

sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30

cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4

a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3

a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo i parametri della SECO e della

Sezione del lavoro contemplano da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche

di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro,

in caso di prima sospensione, con proporzionale aumento per le inadempienze

successive (da 10 a 19 giorni per la seconda volta), visto l'art. 45 cpv. 5

OADI (cfr. Prassi LADI/D72 punto 1.C; 1.D emanata dalla SECO nell’ottobre 2011;

Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste direttive sono

conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli

Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni

inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate

dal TCA.

Anche il

Tribunale federale delle assicurazioni ha approvato il modo di procedere

dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del

10.

dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.6

Nel caso concreto l’URC ha

sospeso l’assicurato, che si è riannunciato per il collocamento dall’8 gennaio

2020.

(secondo termine quadro per la riscossione di prestazioni attivo dal 1°

giugno 2018; cfr. doc. 63; 87; 211), per dodici giorni dal diritto all'indennità

di disoccupazione, in quanto non ha consegnato le ricerche di lavoro relative

al lasso di tempo dal 1° marzo al 12 luglio 2020 (l’assicurato dal 13 luglio

2020.

era inabile al lavoro al 100% a causa di un infortunio; cfr. doc. IV; 181)

entro il termine legale contemplato dagli art. 26 cpv. 2 OADI e 8d

dell’Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid.

2.3; 2.4), senza alcuna valida giustificazione.

In una sentenza 38.2011.64

del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che il nuovo articolo 26 cpv.

2.

OADI è conforme alla legge e si è in particolare così espresso:

" (…) Alla

luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto sottolineato

dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata in DLA

2009.

N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis vOADI

risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare

sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del

termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna

giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto

esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto

del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della

procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11

marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv.

2.

OADI sia conforme alla legge.

In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare

all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione

al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in

questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata

una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati

di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare

agevolmente le ricerche effettuate. (…)"

Il Tribunale federale, in

una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012,

ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare

alcuna considerazione circa la sua conformità alla legge.

In quell'occasione l'Alta

Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, ha concluso che un

assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle

ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni che era stata

inflitta dall'amministrazione, argomentando:

" (…) La juridiction cantonale a considéré que

l'intimé n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire

de recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011.

Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai

prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition

- une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était

pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la conseillère

en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août 2011. De

surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait totalement oublié

de remettre ce formulaire, même au moment où il avait rencontré sa conseillère

le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche seulement au moment où

l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il ressortait du procès-verbal

dudit entretien que l'assuré était une personne non seulement sérieuse et

consciencieuse, mais également motivée dans la recherche d'un emploi,

nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011 (pour

recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier 2011).

4.

4.1

L'office recourant fait

grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2

OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP

comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal

fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il

estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être

déterminé avec certitude.

4.2

En matière d'indemnités de chômage, l'assuré

supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise

de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no

48.

p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi

pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité,

notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre

1999.

consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25

août 2010 consid. 5.1).

4.3

L'ensemble des éléments

retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices

suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches

d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules

déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun

élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la

remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré

ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier

point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation

de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier

manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir

qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs

de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.

4.4

Il convient par conséquent d'annuler le jugement

entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office

recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de

l'intéressé. (…)"

Con sentenza 8C_601/2012

del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164,

in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale

federale ha stabilito la conformità del nuovo art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.

L’Alta Corte ha precisato

che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei

documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo

di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale. In

effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la concretizzazione dei disposti

legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI (un assicurato deve

comprovare gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione sotto pena

di essere sanzionato).

Inoltre il TF ha deciso

che la sospensione del diritto all'indennità soggiace esclusivamente alle

specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione (e non all'art. 43

cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le prove non sono

fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione del diritto

all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire un termine

supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte ulteriormente, per

esempio nell'ambito di una procedura di opposizione.

In proposito cfr. anche

STF 8C_365/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.2. e STF 8C_555/2017 del 13

settembre 2017.

In un giudizio 8C_747/2018

del 20 marzo 2019 l’Alta Corte ha annullato una sentenza della Corte delle

assicurazioni sociali del Canton Vaud con la quale aveva ridotto la sospensione

di 10 giorni causa della consegna tardiva di ricerche di lavoro a 5 giorni, in

quanto, da un lato, gli sforzi intrapresi erano comunque sufficienti

qualitativamente e quantitativamente, dall’altro, l’assicurato aveva seguito

una formazione linguistica per migliorare il suo profilo.

Il TF, al riguardo, ha

evidenziato che tali ragioni non costituiscono dei criteri pertinenti di

valutazione della gravità della colpa al fine di determinare la durata della

sanzione e ha osservato che del resto la sospensione di 10 giorni applicata

dall’amministrazione corrisponde alla sanzione minima prevista dalla tabella

della SECO per gli assicurati che per la seconda volta non hanno

effettuato ricerche durante un periodo di controllo o hanno consegnato in

ritardo le stesse.

La giurisprudenza federale

qui esposta torna applicabile, per analogia, al termine fissato dall’art. 8d

Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione abrogato con effetto

dal 1° settembre 2020 (cfr. consid. 2.4.).

2.7

Nella presente

evenienza, come visto sopra, le ricerche d’impiego compiute dal 1° marzo al 13

luglio 2020 andavano prodotte all’amministrazione, in applicazione dell’art. 8d

dell’Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione,

entro lunedì 7 settembre 2020, essendo il 5 settembre 2020 un

sabato (cfr. consid. 2.4.).

L'amministrazione

ha ritenuto tardiva la consegna delle ricerche di lavoro, in quanto esse sono

state inviate tramite posta elettronica il 1° ottobre 2020, ossia oltre il

termine legale (cfr. consid. 1.2.).

Al riguardo il ricorrente

ha asserito di aver avuto, nel mese di agosto 2020, difficoltà fisiche in

relazione a un infortunio al ginocchio subito il 12 luglio 2020 che gli ha

impedito di consegnare di persona le ricerche di lavoro, come pure

problematiche economiche. A quest’ultimo riguardo egli ha precisato che a

seguito di svariati debiti - incluso per il telefono e internet - gli avrebbero

tolto la connessione internet e che quando è riuscito a comunicare con la sua

consulente non aveva i documenti sotto mano, perché doveva ancora trascriverli

di modo che era impossibilitato a inviarli quel giorno (cfr. doc. I; VI; 181;

185).

2.8

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che in concreto è

incontestato il fatto che il ricorrente abbia consegnato in ritardo le proprie

ricerche d’impiego relative al lasso di tempo 1° marzo - 12 luglio 2020 (cfr.

doc. 188-193).

II TCA ritiene, poi, che a

ragione l’URC abbia considerato che non esistono in concreto

valide giustificazioni per la consegna tardiva delle ricerche in questione.

Al riguardo

questo Tribunale osserva che l’URC ha precisato che unitamente al formulario

IPA – Indicazioni persona assicurata del mese di luglio gli era stata inviata

la Seconda lettera informativa “pandemia/coronavirus” Assicurazione contro la

disoccupazione dove era indicato che i moduli comprovanti le ricerche svolte da

marzo ad agosto 2020 dovevano essere inoltrati all’amministrazione entro il 5

settembre 2020 (cfr. doc. A; IV; consid. 2.4.).

L’assicurato

non ha contestato tale circostanza. Al contrario egli ha puntualizzato di non

avere mai affermato di non essere a conoscenza di quando doveva far pervenire

gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione (cfr. doc. VI).

In proposito va del resto

evidenziato che il 18 agosto 2020 alle ore 13:44, la consulente del personale, __________,

reagendo a un messaggio di posta elettronica dell’assicurato del medesimo

giorno ore 13:37 (cfr. doc. 195), l’ha invitato a trasmetterle entro il 21

agosto 2020 le prove degli sforzi svolti dal 1° marzo al 12 luglio 2020 (cfr.

doc. 195).

Il 25 agosto 2020 la

consulente ha poi inviato al ricorrente uno scritto con il quale gli ha

nuovamente richiesto di fornire le prove delle ricerche di impiego relative al

lasso di tempo 1° marzo - 12 luglio 2020 (cfr. doc. 196).

__________, il 27 agosto

2020, dando seguito alla richiesta dell’insorgente, gli ha trasmesso i

formulari per le prove degli sforzi da marzo a maggio 2020 (cfr. doc. 194).

I formulari “Prova degli

sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” relativi ai mesi di marzo,

aprile e maggio 2020 compilati dal ricorrente riportano d’altronde proprio il

nome di __________ e la data di emissione del 27 agosto 2020 (cfr. doc. 95-97).

Tuttavia i moduli concernenti

le ricerche di lavoro sono stati trasmessi dall’assicurato all’URC tramite posta

elettronica soltanto il 1° ottobre 2020 (cfr. doc. 189-193).

Il ricorrente, però, in

particolare nel periodo tra il 18 agosto 2020, quando, la sua consulente l’ha

invitato a trasmetterle entro il 21 agosto 2020 le prove degli sforzi svolti

dal 1° marzo al 12 luglio 2020, e il 7 settembre 2020 avrebbe potuto e dovuto

produrre la documentazione comprovante lo svolgimento delle ricerche, anche

perché in concreto gli sforzi forniti dall’assicurato si sono estesi dal 3

marzo al 30 giugno 2020 (cfr. doc. 94-97).

Alla luce di quest’ultima

circostanza sorprende peraltro che il medesimo abbia chiesto i formulari alla

consulente soltanto verso il 27 agosto 2020.

L’assicurato sostiene che

a causa dell’infortunio al ginocchio non si poteva muovere e quindi non poteva

consegnare le ricerche di persona (cfr. doc. I; VI; 185).

Al riguardo il TCA si

limita a rilevare che il 1° ottobre 2020 i formulari relativi agli sforzi

intrapresi per trovare lavoro sono stati inviati all’URC tramite posta

elettronica (cfr. doc. 189-193). Ne discende che il sinistro al ginocchio non

può di per sé giustificare il ritardo nella consegna delle ricerche svolte da

marzo al 12 luglio.

Le difficoltà economiche

asserite che avrebbero comportato anche conseguenze per la telefonia e internet

con relativo blocco, peraltro non comprovato, non hanno impedito all’assicurato

di contattare la propria consulente il 18 agosto e intorno al 27 agosto 2020.

In queste date egli avrebbe anche dovuto già inviare le ricerche, siccome le

stesse riguardavano il periodo dal 3 marzo al 30 giugno 2020, se del caso

tramite l’aiuto del vicino menzionato nello scritto del 23 novembre 2020 (cfr.

doc. VI).

L’insorgente, in ogni

caso, avrebbe perlomeno dovuto avvertire la consulente a fine agosto o inizio

settembre 2020 di eventuali problemi connessi all’invio delle ricerche di

lavoro e chiedere ragguagli sul da farsi.

Egli non solo non ha

proceduto in tale senso, ma ha atteso fino al 1° ottobre 2020, dopo aver

ricevuto la Richiesta di giustificazione del 21 settembre 2020 a cui ha

risposto il 28 settembre 2020 (cfr. doc. 186; 185), per fornire i moduli in

questione.

Gli assicurati devono

prestare la debita attenzione alle date degli appuntamenti con l’URC,

rispettivamente dei termini per la consegna della documentazione richiesta, in

particolar modo dei formulari relativi agli sforzi intrapresi al fine di

reperire un’occupazione. Non va dimenticato che l’esigenza imposta agli

assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova delle ricerche di impiego

svolte al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo

in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data - in casu per

le ricerche da marzo al 12 luglio 2020 lunedì 7 settembre 2020 - deve essere

considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli

assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di

verificare agevolmente le ricerche effettuate (cfr. consid. 2.6.; STCA

38.2018.8

del 24 aprile 2018 consid. 2.7.; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016

consid. 4.2.; STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid. 2.7.).

Il ricorrente, di

conseguenza, avendo prodotto in ritardo le ricerche dal 1° marzo al 12 luglio

2020, ha violato l’art. 26 cpv. 2 OADI e deve, dunque, essere sospeso dal

diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c

LADI (cfr. consid. 2.3.; STCA 38.2020.7 del 2 giugno 2020; STCA 38.2017.34 del

29.

novembre 2017 consid. STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid 2.7.; STCA

38.2016.4

del 13 aprile 2016 consid. 2.6.; STCA 38.2014.60 dell’11 dicembre

2014.

consid. 2.7.).

2.9

Per quanto

attiene all’entità della penalità, va ribadito che nel caso di specie

l’amministrazione ha inflitto all’assicurato dodici giorni di sospensione dal

diritto alle indennità di disoccupazione, in considerazione di precedenti

sanzioni.

Più

precisamente il ricorrente, l’11 settembre 2018, è stato sospeso dall’URC per 2

giorni per non essersi presentato al colloquio del 3 settembre 2018 (cfr. doc.

238). Il 20 agosto 2019 l’URC gli ha inflitto la penalità di 15 giorni di

sospensione a causa della mancata presenza a un ulteriore colloquio del 31

luglio 2019 (cfr. doc. 235). Il 4 settembre 2019 il ricorrente è stato sospeso

per 23 giorni dalla Sezione del lavoro per aver rifiutato di partecipare a un

programma d’occupazione temporanea (cfr. doc. 232). L’URC, il 24 ottobre 2019,

ha sospeso l’assicurato per 6 giorni a causa della consegna tardiva delle

ricerche del mese di settembre 2019, in relazione alla quale egli ha addotto di

essere stato in malattia per lungo tempo e di essersi completamente dimenticato

di fornire le ricerche (cfr. doc. 226). Il 29 novembre 2019 il medesimo è stato

nuovamente sospeso dalla Sezione del lavoro per 24 giorni per non aver

partecipato a un corso di riqualificazione / perfezionamento (cfr. doc. 211).

Infine l’URC, il 18 febbraio 2020, ha inflitto all’insorgente una penalità di 6

giorni a causa di mancate ricerche nel periodo 1° dicembre 2019 – 7 gennaio

2020.

precedente il riannuncio in disoccupazione (cfr. doc. 202).

Come visto in precedenza

(cfr. consid. 2.5.), la SECO prevede da 5

a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro durante un periodo di

controllo, in caso di prima sospensione, con proporzionale aumento per le

inadempienze successive (da 10 a 19 giorni per la seconda volta e rinvio al

servizio cantonale per decisione alla terza volta).

Anche nel caso di prove

della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine la SECO contempla una

sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione da 5 a 9 giorni per il

primo invio oltre il termine, da 10 a 19 il secondo invio tardivo e il rinvio

al servizio cantonale per decisione alla terza volta (cfr. Prassi LADI/D72

punti 1.D; 1.E).

In concreto il

ricorrente, come visto, tra il mese di settembre 2018 e il mese di febbraio

2020, è già stato sanzionato sei volte per varie inadempienze, segnatamente con

sei giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa

della consegna tardiva delle ricerche di settembre 2019.

Di conseguenza, tutto ben

considerato, la penalità di dodici giorni comminata all’insorgente è da

ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5., in

particolare STF 8C_747/2018 del 20 marzo 2019; STCA 38.2020.7 del 2 giugno

2020).

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può

mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento

dell’amministrazione (cfr. STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF

8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr.

11.

pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del

3.

marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4

agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è

stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012;

STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

La durata della penalità da

infliggere nei confronti di un assicurato non dipende, d’altronde, dalle sue condizioni

economiche (cfr. STF C 21/05 del 26 settembre 2005; STFA C 224/02 del 16 aprile

2003; STCA 38.2020.7 del 2 giugno 2020 consid. 2.8.; STCA 38.2017.92 del 18

aprile 2018 consid. 2.8.; STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid. 2.8.; STCA

38.2015.24

del 30 luglio 2015 consid. 2.8.; STCA 38.2014.60 dell’11 dicembre

2014.

consid. 2.8.).

La

decisione su opposizione del 22 ottobre 2020 deve, conseguentemente, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti