38.2020.63
Consegna tardiva delle ricerche (03-08.20). Invece di trasmetterle entro il 05.09 (sabato), posticipato al 07.09.20 (art. 8d Ordinanza COVID-19 AD), inviate il 01.10. Assenza di valide giustificaz. Motivi di salute ed economici fatti valere non sufficienti. Entità sosp. confermata (6 prec. sanzioni)
1 febbraio 2021Italiano29 min
i formulari "Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2020.63
rs
Lugano
1° febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22 ottobre 2020 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ____________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 1° ottobre
2020 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha
sospeso RI 1 per dodici giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a
causa della consegna tardiva, senza valida giustificazione, delle ricerche di
lavoro concernenti il periodo dal 1° marzo al 12 luglio 2020 (cfr. doc. 182).
1.2. A seguito dell’opposizione interposta
dall’assicurato, l’URC, il 22 ottobre 2020, ha emesso una decisione su
opposizione con cui ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr.
doc. 178=A).
L’amministrazione ha in
particolare osservato:
" (…)
3. Nel caso concreto l'assicurato era
inabile al 100% per il periodo 13.07.2020-30.09.2020. II signor RI 1 è stato
informato a più riprese in merito al termine di consegna delle ricerche di
lavoro:
- tramite il formulario IPA - Indicazioni persona assicurata del
mese di luglio 2020 ricevuto dalla SECO. ln allegato trovava la "Seconda
lettera Informativa "pandemia/coronavirus" Assicurazione contro la
disoccupazione" dove vi era indicato "Il modulo "Prova degli
sforzi personali intrapresi per trovare lavoro" per i mesi da marzo ad
agosto 2020 deve essere inoltrato entro il 5 settembre 2020. Dal mese di
settembre torneranno in vigore le tempistiche normali";
- la consulente del personale ha risposto alla e-mail
dell'assicurato del 18.08.2020 delle ore 13:37 con la quale informava della
continuazione dell'inabilità. La consulente ha risposto subito alle ore 13:44
"Nel frattempo la invito a trasmettermi entro il 21.08.2020 le
prove degli sforzi svolti dal 01.03.2020 al 12.07.2020";
- la consulente ha inviato una comunicazione cartacea per posta il
25.08.2020 indicando "le chiediamo gentilmente di trasmetterci entro il
31.08.2020 le prove degli sforzi svolti tra il 01.03.2020 e il
12.07.2020";
- in data 27.08.2020 la consulente ha inviato una e-mail allegando
Fatti
i formulari "Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare
lavoro" da marzo a maggio 2020 richiesti dall'assicurato.
L'assicurato ha inviato le ricerche per il periodo di controllo
COVID-19 in data 01.10.2020.
Le motivazioni scritte dell'assicurato del 28.09.2020, in riferimento
alla nostra richiesta di giustificazione del 21.09.2020, non sono state
accettate pertanto è stata emessa una sanzione di 12 giorni. (…)” (cfr. doc.
178=A)
1.3. Contro la decisione su
opposizione del 22 dicembre 2020 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA, chiedendo di rivedere la sanzione inflittagli di dodici giorni.
A sostegno della propria
pretesa l’insorgente ha addotto:
" (…) nel
mese di agosto ho avuto difficoltà economiche e mi hanno tolto internet. Sì
sono riuscito a comunicarmi con la consulente ma in quel momento non avendo i
documenti sotto mano, poiché dovevo ancora trascriverli, ero impossibilitato
nel mandarli quel giorno. Per la seconda volta, non condivido il vostro metro
di giudizio, scrivete che le mie motivazioni non sono valide perché non
abbastanza gravi! Cosa significa? Che il mio infortunio non era
sufficientemente grave per voi o dovevo perdere una gamba per essere abbastanza
motivato? Nella prima lettera avete scritto che potevo incaricare qualcuno,
adesso che la mia situazione non era abbastanza grave, quindi non sono
giustificato. Mi spiegate cosa volete che vi dica? Scrivo la verità e me la
contestate in questo modo, tra l'altro quando siete voi a chiedere comprensione
delle situazioni dobbiamo capirvi però quando siamo noi valgono solo le regole
che voi imponete come dittatori senza dare ascolto, perché è così che mi sento.
Siamo qua a cercare lavoro o a fare i genitori a cercare l'ago nel pagliaio, 12
giorni per me equivalgono lasciare più della metà del mio compenso mensile
solamente perché per voi non giustifico abbastanza. Come persona adulta voglio
essere presa sul serio quando scrivo qualcosa con vere motivazioni e non perché
il vostro sistema vi dice che sono recidivo. Voglio anche farvi presente che
dal 12.07.2020 fino al 30.09.2020 ero in infortunio, il 14.08.2020 è stata
annullata la mia iscrizione dal vostro sistema per infortunio prolungato, il 18
comunico che sono ancora inabile e correttamente lei mi chiede il 21 di
inviargli 5 mesi di ricerche che dovevo ancora scrivere, è come se il mio capo
mi licenzia in tronco e mi chiede di lavorargli ancora 3 giorni nonostante sia
in infortunio. La mia unica colpa è che non ho detto che ero senza internet
(…)” (Doc. I)
Su richiesta del TCA, il
13 novembre 2020 è pervenuta copia del ricorso firmata (cfr. doc. II; I).
1.4. Nella sua risposta del 17
novembre 2020 l’URC ha affermato di considerare la propria decisione di
sospensione corretta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.5. Il 23 novembre 2020 il
ricorrente ha presentato alcune osservazioni (cfr. doc. VI).
1.6. Dopo aver ottenuto una
proroga del relativo termine (cfr. doc. VII; VIII; IX), l’amministrazione, il
14 dicembre 2020, ha comunicato di ritenere che non sussistano nuovi elementi
rilevanti tali da modificare il provvedimento adottato nei confronti
dell’assicurato (cfr. doc. X).
1.7. Il 16 dicembre 2020 il doc. X
è stato trasmesso per conoscenza all’insorgente mediante raccomandata (cfr.
doc. XI).
Tale invio non è stato
ritirato, per cui è stato rispedito al ricorrente tramite posta A (cfr. busta
d’intimazione agli atti).
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e
6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21.
luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2
Oggetto della vertenza è la
questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato dal
diritto all’indennità di disoccupazione per dodici giorni a causa della
consegna tardiva delle ricerche di lavoro relative al periodo 1° marzo - 12
luglio 2020.
2.3
Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 LADI), se necessario anche
fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori
del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di
ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio
competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese
(cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 non pubblicata).
Secondo
l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato
deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di
domande d'impiego ordinarie."
L’art.
26.
cpv. 2 OADI, il cui tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011
a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che:
" L’assicurato
deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo
di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno
lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine
senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in
considerazione.”
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La
LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale
principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta
revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge
sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 del
23.
settembre 2008).
Se non
adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv.
1.
lett. c LADI secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se
non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr.
STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30
cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della
Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la
Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
193s.).
2.4
Ai sensi
dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale
può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o
imminenti, dell’ordine
pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere
limitata nel tempo.
Il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,
adottato l’Ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la
disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19
assicurazione contro la disoccupazione), entrata in vigore retroattivamente il
17.
marzo 2020 (RU 2020 877).
Il 25 marzo 2020
l’Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione è stata modificata
con effetto dal 26 marzo 2020. In particolare è stato introdotto l’art. 8d
secondo cui in deroga all’articolo 26 capoverso 2 OADI l’assicurato deve
inoltrare la prova delle ricerche di lavoro al più tardi un mese dopo l’abrogazione
dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 (cfr. RU 2020 1075).
La
Direttiva 2020/04
“Actualisation et mise en oeuvre
des règles spéciales en cas de limitation de l’activité des organes d’exécution
pour cause de pandémie” del 3 aprile 2020 al p.to 3
prevede:
" (…) L’assuré doit remettre la preuve de ses
recherches d’emploi au plus tard un mois après la date d’abrogation de
l’ordonnance 2 COVID-19 (RS 818.101.24). La totalité de la durée de validité de
l’ordonnance 2 COVID-19 compte comme période unique de contrôle, mais les
assurés doivent apporter la preuve de leurs recherches par mois sous forme de
liste après cette période. L’autorité cantonale compétente procédera au
contrôle des recherches d’emploi effectuées au terme de la durée de validité de
cette ordonnance.”
L’Ordinanza
2.
sui provvedimenti per combattere il coronavirus (Ordinanza 2 Covid-19) del 13
marzo 2020 è stata abrogata dall’Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere
il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19) del 19 giugno 2020, in vigore
dal 22 giugno 2020 (cfr. art. 28 Ordinanza 3 COVID-19; RU 2020 2195).
Nella Seconda lettera
Informativa “pandemia/coronavirus” Assicurazione contro la disoccupazione del
luglio 2020 la SECO (cfr. doc. IV1) ha precisato:
" (…)
3) Prova degli sforzi per trovare lavoro
Il modulo “Prova degli sforzi personali
intrapresi per trovare lavoro” per i mesi da marzo ad agosto 2020 deve essere
inoltrato entro il 5 settembre 2020. Dal mese di settembre torneranno in vigore
le tempistiche normali.
Tutte le informazioni rilevanti sono
pubblicate sul sito dell’assicurazione contro la disoccupazione www.lavoro.swiss.” (Doc. IV1)
L’art. 8d dell’Ordinanza
COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione è stato abrogato con effetto
dal 1° settembre 2020 tramite la modifica di tale Ordinanza del 12 agosto 2020
(cfr. RU 2020 3569).
Ne discende
che le ricerche di lavoro compiute dai disoccupati nel periodo tra marzo e
agosto 2020 dovevano essere presentate al competente Ufficio regionale di
collocamento entro il 5 settembre 2020. Tale termine va posticipato a lunedì 7
settembre 2020, siccome il 5 settembre 2020 era un sabato (cfr. art. 26 cpv. 2
OADI; STCA 38.2017.92 del 18 aprile 2018 consid. 2.6.; STCA 38.2016.26 del 9
agosto 2016 consid. 2.6.; STCA 38.2012.11 del 13 giugno 2012 consid. 2.7.).
2.5
Secondo l'art.
30.
cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità
della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o,
nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione dal diritto all'indennità va da 1
a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16
a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31
a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto
all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per
determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli
ultimi due anni.
Per quel che attiene alla
sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30
cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4
a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3
a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo i parametri della SECO e della
Sezione del lavoro contemplano da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche
di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro,
in caso di prima sospensione, con proporzionale aumento per le inadempienze
successive (da 10 a 19 giorni per la seconda volta), visto l'art. 45 cpv. 5
OADI (cfr. Prassi LADI/D72 punto 1.C; 1.D emanata dalla SECO nell’ottobre 2011;
Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono
conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli
Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni
inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate
dal TCA.
Anche il
Tribunale federale delle assicurazioni ha approvato il modo di procedere
dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del
10.
dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.6
Nel caso concreto l’URC ha
sospeso l’assicurato, che si è riannunciato per il collocamento dall’8 gennaio
2020.
(secondo termine quadro per la riscossione di prestazioni attivo dal 1°
giugno 2018; cfr. doc. 63; 87; 211), per dodici giorni dal diritto all'indennità
di disoccupazione, in quanto non ha consegnato le ricerche di lavoro relative
al lasso di tempo dal 1° marzo al 12 luglio 2020 (l’assicurato dal 13 luglio
2020.
era inabile al lavoro al 100% a causa di un infortunio; cfr. doc. IV; 181)
entro il termine legale contemplato dagli art. 26 cpv. 2 OADI e 8d
dell’Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid.
2.3; 2.4), senza alcuna valida giustificazione.
In una sentenza 38.2011.64
del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che il nuovo articolo 26 cpv.
2.
OADI è conforme alla legge e si è in particolare così espresso:
" (…) Alla
luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto sottolineato
dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata in DLA
2009.
N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis vOADI
risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare
sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del
termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna
giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto
esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto
del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della
procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11
marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv.
2.
OADI sia conforme alla legge.
In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare
all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione
al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in
questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata
una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati
di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare
agevolmente le ricerche effettuate. (…)"
Il Tribunale federale, in
una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012,
ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare
alcuna considerazione circa la sua conformità alla legge.
In quell'occasione l'Alta
Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, ha concluso che un
assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle
ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni che era stata
inflitta dall'amministrazione, argomentando:
" (…) La juridiction cantonale a considéré que
l'intimé n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire
de recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011.
Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai
prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition
- une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était
pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la conseillère
en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août 2011. De
surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait totalement oublié
de remettre ce formulaire, même au moment où il avait rencontré sa conseillère
le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche seulement au moment où
l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il ressortait du procès-verbal
dudit entretien que l'assuré était une personne non seulement sérieuse et
consciencieuse, mais également motivée dans la recherche d'un emploi,
nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011 (pour
recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier 2011).
4.
4.1
L'office recourant fait
grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2
OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP
comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il
estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être
déterminé avec certitude.
4.2
En matière d'indemnités de chômage, l'assuré
supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise
de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no
48.
p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi
pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité,
notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre
1999.
consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25
août 2010 consid. 5.1).
4.3
L'ensemble des éléments
retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices
suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches
d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules
déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun
élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la
remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré
ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier
point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation
de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier
manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir
qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs
de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.
4.4
Il convient par conséquent d'annuler le jugement
entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office
recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de
l'intéressé. (…)"
Con sentenza 8C_601/2012
del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164,
in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale
federale ha stabilito la conformità del nuovo art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.
L’Alta Corte ha precisato
che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei
documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo
di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale. In
effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la concretizzazione dei disposti
legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI (un assicurato deve
comprovare gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione sotto pena
di essere sanzionato).
Inoltre il TF ha deciso
che la sospensione del diritto all'indennità soggiace esclusivamente alle
specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione (e non all'art. 43
cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le prove non sono
fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione del diritto
all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire un termine
supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte ulteriormente, per
esempio nell'ambito di una procedura di opposizione.
In proposito cfr. anche
STF 8C_365/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.2. e STF 8C_555/2017 del 13
settembre 2017.
In un giudizio 8C_747/2018
del 20 marzo 2019 l’Alta Corte ha annullato una sentenza della Corte delle
assicurazioni sociali del Canton Vaud con la quale aveva ridotto la sospensione
di 10 giorni causa della consegna tardiva di ricerche di lavoro a 5 giorni, in
quanto, da un lato, gli sforzi intrapresi erano comunque sufficienti
qualitativamente e quantitativamente, dall’altro, l’assicurato aveva seguito
una formazione linguistica per migliorare il suo profilo.
Il TF, al riguardo, ha
evidenziato che tali ragioni non costituiscono dei criteri pertinenti di
valutazione della gravità della colpa al fine di determinare la durata della
sanzione e ha osservato che del resto la sospensione di 10 giorni applicata
dall’amministrazione corrisponde alla sanzione minima prevista dalla tabella
della SECO per gli assicurati che per la seconda volta non hanno
effettuato ricerche durante un periodo di controllo o hanno consegnato in
ritardo le stesse.
La giurisprudenza federale
qui esposta torna applicabile, per analogia, al termine fissato dall’art. 8d
Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione abrogato con effetto
dal 1° settembre 2020 (cfr. consid. 2.4.).
2.7
Nella presente
evenienza, come visto sopra, le ricerche d’impiego compiute dal 1° marzo al 13
luglio 2020 andavano prodotte all’amministrazione, in applicazione dell’art. 8d
dell’Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione,
entro lunedì 7 settembre 2020, essendo il 5 settembre 2020 un
sabato (cfr. consid. 2.4.).
L'amministrazione
ha ritenuto tardiva la consegna delle ricerche di lavoro, in quanto esse sono
state inviate tramite posta elettronica il 1° ottobre 2020, ossia oltre il
termine legale (cfr. consid. 1.2.).
Al riguardo il ricorrente
ha asserito di aver avuto, nel mese di agosto 2020, difficoltà fisiche in
relazione a un infortunio al ginocchio subito il 12 luglio 2020 che gli ha
impedito di consegnare di persona le ricerche di lavoro, come pure
problematiche economiche. A quest’ultimo riguardo egli ha precisato che a
seguito di svariati debiti - incluso per il telefono e internet - gli avrebbero
tolto la connessione internet e che quando è riuscito a comunicare con la sua
consulente non aveva i documenti sotto mano, perché doveva ancora trascriverli
di modo che era impossibilitato a inviarli quel giorno (cfr. doc. I; VI; 181;
185).
2.8
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che in concreto è
incontestato il fatto che il ricorrente abbia consegnato in ritardo le proprie
ricerche d’impiego relative al lasso di tempo 1° marzo - 12 luglio 2020 (cfr.
doc. 188-193).
II TCA ritiene, poi, che a
ragione l’URC abbia considerato che non esistono in concreto
valide giustificazioni per la consegna tardiva delle ricerche in questione.
Al riguardo
questo Tribunale osserva che l’URC ha precisato che unitamente al formulario
IPA – Indicazioni persona assicurata del mese di luglio gli era stata inviata
la Seconda lettera informativa “pandemia/coronavirus” Assicurazione contro la
disoccupazione dove era indicato che i moduli comprovanti le ricerche svolte da
marzo ad agosto 2020 dovevano essere inoltrati all’amministrazione entro il 5
settembre 2020 (cfr. doc. A; IV; consid. 2.4.).
L’assicurato
non ha contestato tale circostanza. Al contrario egli ha puntualizzato di non
avere mai affermato di non essere a conoscenza di quando doveva far pervenire
gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione (cfr. doc. VI).
In proposito va del resto
evidenziato che il 18 agosto 2020 alle ore 13:44, la consulente del personale, __________,
reagendo a un messaggio di posta elettronica dell’assicurato del medesimo
giorno ore 13:37 (cfr. doc. 195), l’ha invitato a trasmetterle entro il 21
agosto 2020 le prove degli sforzi svolti dal 1° marzo al 12 luglio 2020 (cfr.
doc. 195).
Il 25 agosto 2020 la
consulente ha poi inviato al ricorrente uno scritto con il quale gli ha
nuovamente richiesto di fornire le prove delle ricerche di impiego relative al
lasso di tempo 1° marzo - 12 luglio 2020 (cfr. doc. 196).
__________, il 27 agosto
2020, dando seguito alla richiesta dell’insorgente, gli ha trasmesso i
formulari per le prove degli sforzi da marzo a maggio 2020 (cfr. doc. 194).
I formulari “Prova degli
sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” relativi ai mesi di marzo,
aprile e maggio 2020 compilati dal ricorrente riportano d’altronde proprio il
nome di __________ e la data di emissione del 27 agosto 2020 (cfr. doc. 95-97).
Tuttavia i moduli concernenti
le ricerche di lavoro sono stati trasmessi dall’assicurato all’URC tramite posta
elettronica soltanto il 1° ottobre 2020 (cfr. doc. 189-193).
Il ricorrente, però, in
particolare nel periodo tra il 18 agosto 2020, quando, la sua consulente l’ha
invitato a trasmetterle entro il 21 agosto 2020 le prove degli sforzi svolti
dal 1° marzo al 12 luglio 2020, e il 7 settembre 2020 avrebbe potuto e dovuto
produrre la documentazione comprovante lo svolgimento delle ricerche, anche
perché in concreto gli sforzi forniti dall’assicurato si sono estesi dal 3
marzo al 30 giugno 2020 (cfr. doc. 94-97).
Alla luce di quest’ultima
circostanza sorprende peraltro che il medesimo abbia chiesto i formulari alla
consulente soltanto verso il 27 agosto 2020.
L’assicurato sostiene che
a causa dell’infortunio al ginocchio non si poteva muovere e quindi non poteva
consegnare le ricerche di persona (cfr. doc. I; VI; 185).
Al riguardo il TCA si
limita a rilevare che il 1° ottobre 2020 i formulari relativi agli sforzi
intrapresi per trovare lavoro sono stati inviati all’URC tramite posta
elettronica (cfr. doc. 189-193). Ne discende che il sinistro al ginocchio non
può di per sé giustificare il ritardo nella consegna delle ricerche svolte da
marzo al 12 luglio.
Le difficoltà economiche
asserite che avrebbero comportato anche conseguenze per la telefonia e internet
con relativo blocco, peraltro non comprovato, non hanno impedito all’assicurato
di contattare la propria consulente il 18 agosto e intorno al 27 agosto 2020.
In queste date egli avrebbe anche dovuto già inviare le ricerche, siccome le
stesse riguardavano il periodo dal 3 marzo al 30 giugno 2020, se del caso
tramite l’aiuto del vicino menzionato nello scritto del 23 novembre 2020 (cfr.
doc. VI).
L’insorgente, in ogni
caso, avrebbe perlomeno dovuto avvertire la consulente a fine agosto o inizio
settembre 2020 di eventuali problemi connessi all’invio delle ricerche di
lavoro e chiedere ragguagli sul da farsi.
Egli non solo non ha
proceduto in tale senso, ma ha atteso fino al 1° ottobre 2020, dopo aver
ricevuto la Richiesta di giustificazione del 21 settembre 2020 a cui ha
risposto il 28 settembre 2020 (cfr. doc. 186; 185), per fornire i moduli in
questione.
Gli assicurati devono
prestare la debita attenzione alle date degli appuntamenti con l’URC,
rispettivamente dei termini per la consegna della documentazione richiesta, in
particolar modo dei formulari relativi agli sforzi intrapresi al fine di
reperire un’occupazione. Non va dimenticato che l’esigenza imposta agli
assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova delle ricerche di impiego
svolte al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo
in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data - in casu per
le ricerche da marzo al 12 luglio 2020 lunedì 7 settembre 2020 - deve essere
considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli
assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di
verificare agevolmente le ricerche effettuate (cfr. consid. 2.6.; STCA
38.2018.8
del 24 aprile 2018 consid. 2.7.; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016
consid. 4.2.; STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid. 2.7.).
Il ricorrente, di
conseguenza, avendo prodotto in ritardo le ricerche dal 1° marzo al 12 luglio
2020, ha violato l’art. 26 cpv. 2 OADI e deve, dunque, essere sospeso dal
diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI (cfr. consid. 2.3.; STCA 38.2020.7 del 2 giugno 2020; STCA 38.2017.34 del
29.
novembre 2017 consid. STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid 2.7.; STCA
38.2016.4
del 13 aprile 2016 consid. 2.6.; STCA 38.2014.60 dell’11 dicembre
2014.
consid. 2.7.).
2.9
Per quanto
attiene all’entità della penalità, va ribadito che nel caso di specie
l’amministrazione ha inflitto all’assicurato dodici giorni di sospensione dal
diritto alle indennità di disoccupazione, in considerazione di precedenti
sanzioni.
Più
precisamente il ricorrente, l’11 settembre 2018, è stato sospeso dall’URC per 2
giorni per non essersi presentato al colloquio del 3 settembre 2018 (cfr. doc.
238). Il 20 agosto 2019 l’URC gli ha inflitto la penalità di 15 giorni di
sospensione a causa della mancata presenza a un ulteriore colloquio del 31
luglio 2019 (cfr. doc. 235). Il 4 settembre 2019 il ricorrente è stato sospeso
per 23 giorni dalla Sezione del lavoro per aver rifiutato di partecipare a un
programma d’occupazione temporanea (cfr. doc. 232). L’URC, il 24 ottobre 2019,
ha sospeso l’assicurato per 6 giorni a causa della consegna tardiva delle
ricerche del mese di settembre 2019, in relazione alla quale egli ha addotto di
essere stato in malattia per lungo tempo e di essersi completamente dimenticato
di fornire le ricerche (cfr. doc. 226). Il 29 novembre 2019 il medesimo è stato
nuovamente sospeso dalla Sezione del lavoro per 24 giorni per non aver
partecipato a un corso di riqualificazione / perfezionamento (cfr. doc. 211).
Infine l’URC, il 18 febbraio 2020, ha inflitto all’insorgente una penalità di 6
giorni a causa di mancate ricerche nel periodo 1° dicembre 2019 – 7 gennaio
2020.
precedente il riannuncio in disoccupazione (cfr. doc. 202).
Come visto in precedenza
(cfr. consid. 2.5.), la SECO prevede da 5
a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro durante un periodo di
controllo, in caso di prima sospensione, con proporzionale aumento per le
inadempienze successive (da 10 a 19 giorni per la seconda volta e rinvio al
servizio cantonale per decisione alla terza volta).
Anche nel caso di prove
della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine la SECO contempla una
sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione da 5 a 9 giorni per il
primo invio oltre il termine, da 10 a 19 il secondo invio tardivo e il rinvio
al servizio cantonale per decisione alla terza volta (cfr. Prassi LADI/D72
punti 1.D; 1.E).
In concreto il
ricorrente, come visto, tra il mese di settembre 2018 e il mese di febbraio
2020, è già stato sanzionato sei volte per varie inadempienze, segnatamente con
sei giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa
della consegna tardiva delle ricerche di settembre 2019.
Di conseguenza, tutto ben
considerato, la penalità di dodici giorni comminata all’insorgente è da
ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5., in
particolare STF 8C_747/2018 del 20 marzo 2019; STCA 38.2020.7 del 2 giugno
2020).
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può
mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento
dell’amministrazione (cfr. STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF
8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr.
11.
pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del
3.
marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4
agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è
stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012;
STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
La durata della penalità da
infliggere nei confronti di un assicurato non dipende, d’altronde, dalle sue condizioni
economiche (cfr. STF C 21/05 del 26 settembre 2005; STFA C 224/02 del 16 aprile
2003; STCA 38.2020.7 del 2 giugno 2020 consid. 2.8.; STCA 38.2017.92 del 18
aprile 2018 consid. 2.8.; STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid. 2.8.; STCA
38.2015.24
del 30 luglio 2015 consid. 2.8.; STCA 38.2014.60 dell’11 dicembre
2014.
consid. 2.8.).
La
decisione su opposizione del 22 ottobre 2020 deve, conseguentemente, essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti