38.2020.64
Rettam.Cassa,per valutare se ric.attivo come curatore presenti perdita di lavoro computabile,applicato prassi concernente il lavoro su chiamata. Utile segnalare modifca giurispr.DTF 146 V 139:curatore privato con qualifiche prof.specifiche=indip. Trasm.atti a Cassa per decidere riguardo a entità ID
12 aprile 2021Italiano41 min
luglio 2020 presso gli uffici della Cassa - avendo RI 1 intimato alla Cassa di “non
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2020.64
CL/RS
Lugano
12 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 novembre 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 ottobre 2020 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 si è annunciato per il
collocamento presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________ il 6
aprile 2020 dichiarando una disponibilità lavorativa del 35% (cfr. doc. 1).
Con domanda d’indennità di
disoccupazione inoltrata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) del 16 aprile 2020
ha rivendicato il diritto a prestazioni dal 6 aprile 2020, precisando di
percepire ancora un reddito dall’attività di curatore amministrativo che svolge
dal 2008 (cfr. doc. 2).
1.2. Con decisione del 20 aprile 2020 la
Cassa ha negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione, in quanto:
" (…)
3. Nel suo caso, in assenza della
possibilità di attestare e comprovare il reddito conseguito nell’anno 2020 (se
non l’anno prossimo) e la relativa perdita di guadagno – che non è nemmeno dato
a sapere se si concretizzerà effettivamente – non può essere determinata una
perdita di guadagno computabile.
4. Il fatto che, come scrive il 16 aprile
2020, vista la particolarità del momento le decisioni di approvazione dei
rendiconti subiranno ritardi e quindi vi saranno mesi in cui non percepirà
salari e indennità, non può essere ritenuto, a mente della cassa, quale motivo
per riconoscere una perdita di lavoro e di guadagno computabile. (…)” (Doc. 12)
1.3. Il 9 ottobre 2020 la Cassa ha emesso
una decisione su opposizione con la quale ha accolto l’opposizione interposta
il 27 aprile 2020 dall’interessato contro il provvedimento del 20 aprile 2020
(cfr. doc. 13).
La Cassa, dopo, aver assimilato
l’attività di curatore a quella su chiamata, ha stabilito che nella fattispecie,
prendendo quale periodo di riferimento gli ultimi due anni prima
dell’iscrizione in disoccupazione, ossia il periodo dall’aprile 2018 al marzo
2020, le oscillazioni annuali non sono superiori al 20% della media di ore
annue. La medesima ha pertanto implicitamente riconosciuto nel caso di RI 1
l’adempimento del presupposto della perdita di lavoro computabile (cfr. doc.
28; 27).
Dalla decisione su opposizione
emerge quanto segue:
" 1. Nel
presente caso la cassa, con la contestata decisione, ha
negato il
diritto in quanto era in assenza di documentazione pertinente che attestasse il
reddito conseguito nell’arco del termine quadro di riscossione.
2. Infatti
alla stessa è stata da lei negata la possibilità di richiedere i moduli
ufficiali “Attestato del datore di lavoro” che permettono di stabilire
l’eventuale diritto alle indennità di disoccupazione”.
3. Dopo
l’incontro presso i nostri ufficio del 13.07.2020 lei ci ha informato che
avrebbe contatto i diversi Comuni per far allestire il summenzionato modulo.
4. In data
23.09.2020 è stato trasmesso l’ultimo attestato del datore di lavoro ed è stato
quindi possibile esaminare l’opposizione.
5. L’attività
di curatore è un’attività particolare sotto forma di mandati che vengono
approvati con decisioni ARP.
6. Nel suo
scritto del 30.06.2020 ci ha indicato: “… Alcuni mandati sono terminati a fine
2019 e a inizio 2020 … L’iscrizione al collocamento è dovuta ad un calo
dell’impegno di tempo e interventi verso i curateli ridottosi a 2 ore / 2.5 ore
mensili per alcuni tutelati e anche ai ritardi nell’approvazione dei rendiconti
annuali che non hanno un termine specifico visto che i pagamenti delle
prestazioni ad oggi riguardano il 2019 mentre il 2020 verrà chiuso il
31.12.2020 e se ne parlerà nel 2021 …”.
7. Come già
indicato l’attività del curatore è particolare in quanto non ha una
regolamentazione come un normale contratto di lavoro e non è per forza
un’attività regolare in quanto legata al numero di pupilli e il relativo lavoro
per gli stessi, questo porta quindi ad avere un’attività irregolare come può
essere quella su chiamata.
8. Come
indicato per le attività su chiamata per stabilire il diritto occorre esaminare
le oscillazioni che non superino il 20% per il periodo di riferimento (più o
meno).
9. Per
stabilire il diritto sono stati presi i salari dei Comuni sottostanti:
Comune
Anno
Salario
Comune
Anno
Salario
Comune
Anno
Salario
Anno
Totale
__________
2016
3'145.00
__________
2016
__________
2016
2016
3'145.00
2017
3'145.00
2017
2017
1'900.00
2017
5'045.00
2018
3'353.30
2018
1'208.00
2018
1'820.00
2018
12'633.30
2019
2019
2019
1'550.00
2019
16'449.15
2020
2020
1'292.00
2020
813.00
2020
2'150.00
Città
Anno
Salario
Comune
Anno
Salario
Città
Anno
Salario
__________
2016
__________
2016
__________
2016
2017
2017
2017
2018
2018
2018
6'252.00
2019
1'550.00
2019
1'550.40
2019
11'798.75
2020
2020
1
2020
Salario
ipotetico mensile x anno
2016
262.08
2017
420.42
2018
1'052.78
2019
1'370.76
2020
701.67
10. Tenuto conto
di questo risultato è stato effettuato il calcolo dell’oscillazione [ndr: per
verificare] se i presupposti per riconoscere il diritto erano adempiuti.
Periodo di riferimento: 2 ANNI
1° anno
dal più recente
Ore
2° anno
dal più recente
Ore
Mese 1
1.00
Mese 13
1..0
Mese 2
1.00
Mese 14
1.00
Mese 3
1.00
Mese 15
1.00
Mese 4
1.00
Mese 16
1.00
Mese 5
1.00
Mese 17
1.00
Mese 6
1.00
SI
Mese 18
1.00
SI
Mese 7
1.00
Mese 19
1.00
Mese 8
1.00
Mese 20
1.00
Mese 9
1.00
Mese 21
1.00
Mese 10
1.00
Mese 22
1.00
Mese 11
1.00
Mese 23
1.00
Mese 12
13703.30
Mese 24
14134.15
Totale
anno
13714.30
14145.15
SOMMA
27859.45
DIRITTO
MEDIA
13929.73
- 20 %
11143.78
+ 20 %
16715.67
11. Per questi motivi il ricorso è accolto (…)” (Doc. 28)
1.4. In data 9
novembre 2020, l’assicurato ha interposto un tempestivo ricorso al TCA avverso
la decisione su opposizione. In particolare, ne ha chiesto l’annullamento ed ha
postulato l’emissione di una nuova decisione di riconoscimento e corresponsione
delle indennità di disoccupazione dal 6 aprile 2020 al 6 ottobre 2020 (cfr.
doc. I, pag. 2). Ha, inoltre, censurato l’operato della Cassa presentando
denuncia di denegata giustizia e postulato il riconoscimento di un “indennizzo
finanziario a causa ritardo pagamento prestazioni di disoccupazione e per torto
morale subito” (che non ha quantificato). Infine, ha chiesto di essere
sentito.
A sostegno delle proprie pretese
ricorsuali, RI 1 ha, in particolare, addotto quanto segue:
" (…)
Fatti
I Fatti
in data 6.04 2020 veniva depositata la richiesta di prestazioni
alla cassa CO 1 di __________ che con scritto del 6.04.2020 richiedeva
documentazione (Doc. 1).
Con lettera accompagnatoria (Doc. 1.1) che avvisava della
particolarità dell'attività lavorativa, venivano forniti documenti attestanti
l'attività lavorativa svolta nonché di porre attenzione nella eventuale
richiesta di chiarimenti a terzi ad avvisarmi prima di ulteriori passaggi e
richieste di informazioni improvvisati.
Quindi non c'è stato nessun veto alla Cassa CO 1 ad acquisire
informazioni ma una offerta di massima collaborazione al fine di evitare
pasticci da parte loro vista la loro predisposizione a farne.
È fra l'altro stato allegato alla richiesta alla cassa CO 1 di __________
un "Mandato di curatela " modello (Doc. 2) nel quale è chiaramente
stabilito:
-
Attività e mansione
-
Salario compenso orario (CHF 50.-).
-
Massimo ore annuali di lavoro (Ore 72+10 ore iniziali)
-
Rimborso spese
-
Allestire un conteggio annuale per la richiesta di prestazioni
-
Durata del mandato
Non si tratta Quindi di un Contratto su chiamata come ritiene CO
1 ma di un Contratto individuale di lavoro.
L'ufficio CO 1 di __________ in data 20.04.2020 (Doc. 3) emana una
decisione dove confonde tempi, situazione lavorativa e pone parecchi dubbi
sulla reale situazione dal 6.04.2020 senza per altro aver fatto i dovuti
accertamenti e approfondimenti come richiesto e come sarebbe logico fare nella
prima fase.
In pratica hanno mandato un messaggio negativo ai loro colleghi
nel quale parlano della mancata possibilità di verificare le entrate 2020 e la
situazione mandati di curatela aggiornata 2020 cosa che si poteva in effetti
fare richiedendo le distinte prestazioni che allestisco mensilmente.
Hanno passato la patata bollente all'ufficio giuridico, sempre
ponendo dubbi cosa che si poteva evitare con una semplice richiesta di
informazioni aggiuntive in fase di prima valutazione.
In data 27.04.2020 veniva inoltrato ricorso all'ufficio giuridico CO
1 (Doc. 4).
Dopo un lungo silenzio di 2 mesi e su mia richiesta del
18.06.2020 (Doc. 5) viene data risposta da parte di CO 1 in data 24.06.2020
(Doc. 6) risposta che chiaramente non giustifica il ritardo nell'evasione della
pratica accampando scuse ingiustificabili che denotano come questi pasticcioni
agiscono con parecchia leggerezza tenendo sempre conto del messaggio negativo
dei loro Colleghi di __________.
Viene inviato uno scritto in risposta da parte mia che richiede
parecchi chiarimenti sulla modalità della Cassa CO 1 di gestire la pratica e
viene richiesto un colloquio per i dovuti chiarimenti il 30.06.2020 (Doc. 7).
Viene data risposta in data 1.07.2020 da parte di CO 1 con
possibilità di colloquio fuori dal termine di tempo indicato al quale aderisco
visto che comprendo come con questi personaggi dediti alle complicazioni sarà
difficile uscirne (Doc. 8).
Viene fatto un colloquio in data 13.07.2020 nel quale si concorda
che verranno richiesti alle varie amministrazioni comunali gli attestati di
lavoro come richiesto da parte CO 1.
Vengono forniti gli attestati datori di lavoro come richiesto e
ugualmente la cassa CO 1 è capace di perdere alcuni documenti della __________
(Doc. 9) E - mail __________ che dimostra come i documenti erano stati inviati.
Seguono vari E-mail di sollecito a prendere una decisione in
quanto la cassa CO 1 è finita nel panico nella confusione e fra l'altro
parecchio fuori tempo, siamo al 6. mese di ritardo. Vedi ultimo E-mail del
9.10.2020 con richiesta di decisione.
Mi viene recapitato in data 8.10.2020 uno scritto di CO 1 nel
quale mi informano di ulteriori esigenze da parte di CO 1 per procedere ad una
decisione in particolare il certificato di __________ che hanno più' volte
ricevuto (Doc. 10). A questo proposito mi chiedo ma sono all'altezza del loro
ruolo? Giocano? Capiscono cosa stanno facendo?
Il giorno successivo, in data 9.10.2020 viene emanata una
decisione da parte di CO 1 (Doc. 11) che contesto vista che è preda di
confusione e con parecchie inesattezze.
In quanto:
Viene considerato la mia attività come "lavoro su
chiamata" cosa che contesto in quanto i mandati di curatela sono Contratti
di lavoro come indicato sopra.
Contesto anche le motivazioni addotte nella stessa decisione CO 1
in quanto inveritiere ed inesatte; punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5,
punto 6, punto 7, punto 8, punto 9, punto10, punto 11.
In particolare contesto i punti 9 e punto 10, della decisione
inerenti le griglie dei pagamenti che separa le prestazioni pagate e rispettivi
salari ricevuti nel 2018/2019/2020.
Sembra che vedendo che il pagamento di alcune prestazioni era in
alcuni casi riferite a prestazioni del 2016 e 2017 li hanno estrapolati dalle
entrate 2019/2018 cosa completamente errata in quanto sono invece salari
versati nel 18/19/20.
Ma andando oltre, dalla loro griglia risultano entrate dal 2016 al
2018 completamente errate. Le mie entrate finanziarie come da decisione imposte
2015 / 2016 / 2017 / 2018 lo confermano (Doc. 12).
È chiaro che così hanno dimezzato le entrate finanziarie dei 2
anni presi in considerazione ma hanno lasciato l'impressione che anche gli anni
precedenti le entrate finanziarie erano minime, sempre secondo la loro errata
considerazione.
Bisogna tener conto che è sempre stata data massima adesione alle
richieste dei funzionari CO 1, (nessun veto a CO 1 nella richiesta di
informazioni) ma sembra che non capiscano l'italiano e alla confusione hanno
messo altra confusione.
Hanno complicato i conteggi, hanno perso documenti, hanno
accumulato ritardi, e che nell'ipotesi di una nuova decisione di cassa si
rischiano nuovi errori da parte loro.
A questo proposito e per il comportamento poco professionale avuto
nei miei confronti, per i ripetuti pasticci, la perdita di documenti, la reale
percezione che hanno dato di poca ventennale incompetenza che chiedo di
esprimersi anche in merito alla denegata giustizia e ad un risarcimento per
torto morale, o quanto meno mettere le indicazioni necessarie al ricorso presso
altro Tribunale.
Chiedo al fine di poter dare il massimo apporto ad una soluzione
chiara della seguente vertenza di essere sentito da parte del lod. Giudice del
TCA.” (cfr. doc. I).
Unitamente al ricorso,
l’assicurato ha prodotto, tra gli altri, anche le decisioni di tassazione per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (cfr. all. a doc. I).
1.5. La Cassa, con risposta del 30 novembre
2020, ha postulato la reiezione dell’impugnativa. In merito alle tempistiche di
evasione della domanda di indennità dell’assicurato e dell’emissione della
decisione su opposizione, l’amministrazione ha precisato che, di avere a più
riprese chiesto al ricorrente di trasmettere la documentazione necessaria ad
esaminare la sua domanda - da ultimo in occasione dell’incontro tenutosi il 13
luglio 2020 presso gli uffici della Cassa - avendo RI 1 intimato alla Cassa di “non
contattare le autorità coinvolte senza prima avermi informato e chiesto il
consenso al fine di evitare pasticci (…)” (cfr. doc. 4).
La
parte resistente, rimandando alla propria decisione su opposizione ha, inoltre,
posto in evidenza le seguenti argomentazioni:
" 1. La
cassa non ha ritenuto l'attività svolta su chiamata ma parificata ai fini di
stabilire il diritto alle indennità di disoccupazione (oscillazione).
2. La differenza che contesta l’assicurato in merito alla
calcolazione temporale dei salari è dovuta dal fatto che i salari vengono presi
in considerazione quando viene prestata l'opera e non quando vengono percepiti.
3. Nel caso in esame il sistema di contribuzione è alquanto
articolato perché avviene dopo diverse procedure burocratiche.” (cfr. doc. III)
1.6. Entro lo scadere del termine
assegnato alle parti dal TCA per presentare eventuali mezzi di prova (cfr. doc.
IV), l’assicurato (trasmettendo, altresì, una serie di conversazioni mail
intercorse con la Cassa nonché – a valere quale “richiesta salario
prestazioni curatore” - un “formulario giustificativi prestazioni”
ed alcune tabelle indicanti delle ore di attività svolte) ha preso posizione in
relazione alla risposta dell’amministrazione (cfr. doc. V).
1.7. In data 14 dicembre 2020 la parte
resistente ha formulato alcune osservazioni (cfr. doc. VII).
1.8. Il doc. VII è stato trasmesso per
conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).
in diritto
Considerandi
2.1
L’art. 56 cpv. 1 LPGA, applicabile nell’ambito dell’assistenza sociale in virtù
del rinvio di cui agli art. 65 Las e 33 cpv. 3 Laps, prevede che le
decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono
essere impugnate mediante ricorso.
Competente
è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è
domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).
L’art.
59.
LPGA, applicabile nel caso di specie in virtù del
rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps e relativo alla legittimazione
ricorsuale, stabilisce che ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
La
giurisprudenza considera degno di protezione ogni interesse pratico o giuridico
a domandare la modificazione o l’annullamento della decisione impugnata che può
fare valere una persona toccata da quest’ultima. L’interesse degno di
protezione consiste pertanto nell’utilità pratica che l’accoglimento
dell’impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di
evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la
decisione impugnata gli cagionerebbe (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e
riferimenti ivi citati).
L’interesse
deve essere diretto e concreto. In particolare, la persona deve trovarsi in un
rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di colui
che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.
Questo
presupposto assume, inoltre, un particolare significato quando la decisione non
viene impugnata dal suo destinatario in senso materiale, ma da un terzo (cfr. DTF
130.
V 560, consid. 3.3).
Su
questo tema cfr. pure STF 8C_251/2014 dell’11 marzo 2015; STF 8C_68/2008 del 27
gennaio 2009 consid. 2.1.; STF I 112/07 del 25 gennaio 2008; RtiD II-2006 pag.
190.
e RtiD II-2006 pag. 195.
In un giudizio 9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1. l’Alta Corte
ha, segnatamente, rilevato che:
"
(…) È dato un interesse
degno di protezione se l'esito della procedura è suscettibile di influenzare la
situazione fattuale o giuridica del ricorrente (DTF 133
II 409 consid. 1.3 pag. 413
con riferimenti). L'interesse - pratico e attuale - non deve sussistere
soltanto al momento dell'inoltro del ricorso, bensì anche quando è pronunciata
la sentenza (DTF 136
II 101 consid. 1.1 pag. 103; cfr. pure Steinmann, in
Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 74 all'art. 89). Questa esigenza garantisce,
nell'interesse dell'economia processuale, che il Tribunale federale statuisca
su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 136
I 274 consid. 1.3 pag. 276 seg.)."
2.2
In una sentenza I 239/05 del 22 marzo
2007.
il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o
alla modifica della decisione impugnata, necessario per ammettere la
legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso di diritto amministrativo è unicamente
rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del
dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1 pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità in cui
il dispositivo rinvia ai considerandi (cfr. DTF 113 V 159).
In caso di ricorso contro le
motivazioni occorre di conseguenza esaminare se l’insorgente, in realtà, non
chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b)aa). In
questo senso va verificato se l'interessato si può prevalere di un interesse
degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito
nella decisione impugnata (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid. 1 pag. 173).
In
una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di
un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né
l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento
di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto
un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha
riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione
dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del
dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione
della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR
2009.
BVG nr. 27).
Al riguardo cfr. pure STCA 42.2020.26
del 25 gennaio 2021; STCA 42.2018.13 del 21 giugno 2018; STCA 42.2018.12. del 5
aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 32.2012.98 del 16
settembre 2013 consid. 2.2.
2.3
Nel
caso di specie dal dispositivo della decisione su opposizione del 9 ottobre
2020.
risulta che la Cassa ha accolto l’opposizione del ricorrente interposta
contro la decisione del 20 aprile 2020 con cui gli era stato negato il diritto
a indennità di disoccupazione non potendo determinare se il medesimo
presentasse o meno una perdita di lavoro computabile (cfr. doc. 12; 13).
La
Cassa ha motivato l’accoglimento dell’opposizione, indicando di aver considerato
che le oscillazioni del reddito dell’insorgente quale curatore, attività che è
stata assimilata a quella su chiamata, nei due anni precedenti l’iscrizione in
disoccupazione non superassero il 20% (in più o in meno) della media di ore
annue.
La
parte resistente ha così, di fatto, riconosciuto al ricorrente il diritto a
indennità di disoccupazione, ritenendo adempiuto il presupposto di cui all’art.
8.
cpv. 1 lett. b LADI, e meglio l’aver subìto una
perdita di lavoro computabile (cfr. doc. 28), in prima battuta negato (cfr.
doc. 12).
In simili condizioni si pone la
domanda se il ricorrente disponga oppure no di un interesse pratico e attuale
all’accoglimento della propria impugnativa (cfr. consid. 2.2.).
La
questione, in casu, può rimanere indecisa, perché ad ogni modo, anche volendo
considerare il ricorso ammissibile, lo stesso va respinto.
2.4
In effetti il modo di procedere
della Cassa che, per stabilire se nel caso del ricorrente che svolge l’attività
di curatore sussista o meno una perdita di lavoro computabile, ha applicato la
prassi concernente il lavoro su chiamata è condivisibile.
Nel lavoro su chiamata non è
garantito un determinato volume di lavoro, di modo che la persona interessata
durante il tempo in cui non è attiva non subisce una perdita di lavoro
computabile (cfr. STF 8C_261/2020 del 25 giugno 2020, pubblicata in SVR 2020
ALV Nr. 20 pag. 63).
Se
un lavoratore si è impegnato nei confronti di un datore di lavoro a fornire un
lavoro su chiamata per una durata indeterminata e se queste chiamate
diminuiscono, si può derogare al principio della non computabilità della
perdita di lavoro e di guadagno quando il lavoratore è stato chiamato in modo
più o meno costante durante un periodo prolungato. In questo caso, il tempo di
lavoro effettivo è considerato normale (cfr. DLA 1995 N. 9 pag. 45).
Con giudizio C 9/06 del 12 maggio
2006, pubblicato in SVR 2006 ALV Nr. 29 pag. 99, la Prima Camera del TFA ha considerato
contraria alla legge la Circolare ID della SECO (p.tp B47) nella misura in cui
faceva riferimento a un periodo di osservazione di soli 12 mesi anche nel caso
di assicurati legati da un contratto di lavoro che durava da diversi anni. In
quest'ultimo caso, per determinare la durata normale di lavoro, occorreva
riferirsi piuttosto al numero di ore di lavoro annuali ed esaminare in che
misura tale numero si scostava dalla media annuale.
Il
TCA, inoltre, con sentenza 38.2006.13 del 27 novembre 2006, massimata in RtiD
I-2007 N. 57 pag. 225, ha dapprima ricordato, da un lato, che nel caso di
contratti di lavoro che non garantiscono un numero minimo di ore lavorative da
svolgere, la perdita di lavoro è computabile soltanto se il lavoratore è
chiamato in modo più o meno costante durante un periodo prolungato. Dall’altro,
che quando il rapporto di impiego dura da diversi anni il confronto delle ore
svolte annualmente va effettuato con un periodo di osservazione pluriannuale e
che, quindi, la direttiva del SECO, nella misura in cui fa riferimento a un
periodo di osservazione di dodici mesi anche per gli assicurati legati da un
contratto di lavoro da diversi anni, è in effetti contraria alla legge come
stabilito dal Tribunale federale con giudizio C 9/06 del 12 maggio 2006.
Questo
Tribunale, in quel caso di specie, ha poi considerato di lunga durata il
rapporto di impiego (contratto di lavoro a tempo parziale senza garanzia di un
numero di ore di lavoro mensili nel settore della ristorazione), in quanto al
momento della riduzione delle ore di lavoro durava da 3 anni e 8 mesi.
Le
oscillazioni orarie sono state così confrontate su base annua con un periodo di
osservazione di tre anni. Visto che la variazione delle ore è sempre stata
inferiore al 20%, l’orario di lavoro è stato ritenuto normale e la perdita di
lavoro computabile.
Non
essendo adempiute le condizioni per una riconsiderazione della decisione con
cui all’assicurata erano state corrisposte le indennità di disoccupazione,
questa Corte ha deciso che l’importo percepito non andava restituito.
Con
sentenza 38.2012.63 del 18 giugno 2013 il TCA, nel caso di un’assicurata con
due rapporti di impiego di lunga durata (di 9 anni, rispettivamente di 5 anni e
mezzo) su chiamata che si era annunciata in disoccupazione a seguito della
riduzione delle ore lavorative, ha poi stabilito che erroneamente la Cassa
aveva esaminato l’oscillazione delle ore mensili, invece della variazione delle
ore annuali con un periodo di osservazione di cinque anni.
Gli
atti sono stati rinviati alla Cassa per effettuare, relativamente a ciascun
rapporto di lavoro, i calcoli dell’oscillazione delle ore annuali, considerando
gli ultimi cinque anni di attività lavorativa dell’assicurata ed emettere una
nuova decisione in merito al diritto della medesima alle indennità di
disoccupazione.
Questa
Corte ha precisato che, qualora perlomeno in relazione a uno dei due rapporti
di impiego l’orario di lavoro fosse risultato normale, ossia l’oscillazione
delle ore annue si fosse rivelata inferiore del 20%, avrebbe dovuto essere
concluso che l’assicurata aveva subito una perdita di lavoro computabile.
Riguardo al tema lavoro su chiamata e perdita di lavoro cfr.
pure STCA 38.2019.38 del 17 febbraio 2020; D. Cattaneo,
“Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social ? Ed.
Stämpli SA, Berna 2009 pag. 67 segg. (79-84).
2.5
La Segreteria di Stato dell’economia
(SECO), nella Circolare concernente l’indennità di disoccupazione (Prassi LADI
ID), ai punti B95 segg., validi dall’ottobre 2016, ha stabilito quanto segue:
" (…)
Rapporto di lavoro su chiamata
Definizione
B95 Il
contratto di lavoro su chiamata è un rapporto di lavoro generalmente a durata
indeterminata caratterizzato dal fatto che l’orario di lavoro è irregolare.
Il
lavoratore si impegna a esercitare un’attività ogniqualvolta il datore di
lavoro richiede i suoi servizi. Il numero di ore remunerate varia quindi
secondo le esigenze del datore di lavoro.
Quando
il rapporto di lavoro si è concluso nel rispetto del termine di disdetta legale
o contrattuale e che tutte le condizioni di diritto sono soddisfatte, la
persona ha diritto all’indennità di disoccupazione. Se invece il rapporto di
lavoro su chiamata prosegue o non si conclude nel rispetto del termine di
disdetta, si applicano i numeri marginali B97 e seguenti. ê
Principio: nessuna perdita di lavoro computabile
B96 Il
lavoratore non subisce né una perdita di lavoro né una perdita di guadagno
computabile nei periodi in cui non è chiamato a lavorare (art. 11 cpv. 1 LADI).
Questo caso rientra infatti in un rapporto di lavoro in cui l’orario irregolare
è considerato normale (DTF 107 V 59). Il lavoratore non ha dunque diritto
all’ID. ê
Deroga al principio
B97 In
deroga al principio generale (B96), se un lavoratore s’impegna a fornire un
lavoro su chiamata per una durata indeterminata e le chiamate cessano o
diminuiscono momentaneamente, la perdita di lavoro è computabile se il
lavoratore è stato chiamato in modo più o meno costante per un determinato
periodo (periodo di riferimento).
Per
determinare il tempo di lavoro normale occorre, in linea di massima, prendere
come periodo di riferimento gli ultimi 12 mesi del rapporto di lavoro o, se
tale rapporto è durato tra i 6 e 12 mesi, l’intera durata del rapporto di
lavoro. Al di sotto di 6 mesi di occupazione è infatti impossibile determinare
il tempo di lavoro normale.
Affinché
un tempo di lavoro possa essere considerato normale occorre che le sue
oscillazioni mensili non superino il 20 %, in più o in meno, della media delle
ore di lavoro prestate mensilmente durante il periodo di riferimento di 12 mesi
oppure il 10 % se tale periodo dura soltanto 6 mesi. Se il periodo di
riferimento è inferiore a 12 mesi, ma superiore a 6, il tasso di oscillazione
ammesso deve essere adeguato proporzionalmente: per un periodo di riferimento
di 8 mesi, ad esempio, questo tasso è pari al 13 % (20 %: 12 x 8). Se le oscillazioni
superano, anche solo per un mese, il limite ammesso, non si può più parlare di
tempo di lavoro normale e, di conseguenza, sia la perdita di lavoro che la
perdita di guadagno non possono essere computate.
Se il
rapporto di lavoro è durato almeno 2 anni, è giustificato, conformemente alla
giurisprudenza del Tribunale federale (TFA C 9/06 del 12.5.2006; DTF
8C_625/2013 del 23.01.2014, pubblicato in DLA 1/2014 pag. 62 segg.), prolungare
il periodo di riferimento oltre i 12 mesi. In questo caso bisogna considerare
il numero di ore di lavoro annuali e le oscillazioni rispetto alla media
annuale (DTF 8C_379/2010 del 28.2.2011). Occorre basarsi dunque sul numero di
ore di lavoro svolte ogni anno (retroattivamente a partire dalla data di
iscrizione alla disoccupazione) ed esaminare in che misura esso si discosta
dalla media annuale, ossia dal numero medio di ore svolte annualmente. La cassa
si basa al massimo sui cinque anni che precedono la riduzione del lavoro.
Se il
rapporto di lavoro è durato diversi anni e se è possibile determinare il lavoro
normale a partire dall'esame del confronto mensile delle ore di lavoro, non è
necessaria una verifica supplementare mediante il confronto annuale.
è Esempio
Una
persona che lavora su chiamata da 3 anni e mezzo si iscrive alla disoccupazione
il 1° luglio 2015, in seguito a una diminuzione delle chiamate.
Le ore
di lavoro effettuate sono le seguenti:
01.07.2014
– 30.06.2015: 400 ore
01.07.2013
– 30.06.2014: 500 ore
01.07.2012
– 30.06.2013: 600 ore
01.01.2012
– 30.06.2012: 200 ore
Media
annuale dei due anni: 450 ore (900 ore: 2 anni).
Le
fluttuazioni in % sono le seguenti:
01.07.2014
– 30.06.2015: 11.1 % (50: 450 x 100)
01.07.2013
– 30.06.2014: 11.1 % (50: 450 x 100)
Si nota
che le oscillazioni non superano il 20 %. Per questo motivo occorre ritenere
che si tratta di un tempo di lavoro normale e che, di conseguenza, l’assicurato
ha diritto alle ID. Il confronto con gli altri anni non è quindi necessario.
L’attività
ancora effettuata presso il datore di lavoro viene considerata quale guadagno
intermedio.
è Giurisprudenza
- TFA C 284/00 del 7.3.2002 (non si può parlare di tempo di lavoro normale se vi sono
oscillazioni rispetto alla media mensile che raggiungono il 25 % verso il basso
e il 59 % verso l’alto)
- TFA C 9/06 del 12.05.2006 (per i rapporti di lavoro che sono durati più di 12 anni,
può essere opportuno prendere in considerazione un periodo di riferimento di 5
anni) ê”
(cfr. Prassi
LADI ID)
2.6
Le
direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre
2019.
consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata
in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2
pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per
prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono
un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso
di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V
224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1;
DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317;
DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1
pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V
125.
consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF
131.
V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127
V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c,
pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86
consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24,
consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379
consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,
SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,
DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti,
tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa
materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118
V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In proposito cfr. pure STF
2C_105/2009 del 18 settembre 2009.
2.7
Come visto il contratto di lavoro
su chiamata è un rapporto di lavoro generalmente a durata indeterminata
caratterizzato dal fatto che l’orario di lavoro è irregolare.
Il lavoratore si impegna a
esercitare un’attività ogniqualvolta il datore di lavoro richiede i suoi
servizi. Il numero di ore remunerate varia quindi secondo le esigenze del
datore di lavoro (cfr. consid. 2.4.; 2.5.)
L’attività di curatore, dal canto
suo, non è svolta in virtù di un unico contratto di lavoro con un tempo di
lavoro predefinito (ad esempio di 40/42 ore per un tempo pieno), bensì sulla
base di mandati assegnati dall’autorità regionale di protezione (cfr. art. 400
segg. CC; 12 Regolamento della legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto; ROPMA; RL 213.110).
Ai sensi dell’art. 13
ROPMA il curatore, salvo diversa indicazione, rimane in carica per due anni e,
riservato il caso di dimissioni o mancata conferma, il mandato si intende
rinnovato di anno in anno.
I mandati possono essere
molteplici e il tempo di occupazione variare a seconda delle necessità dei
curatelati, benché l’art. 16 ROPMA - che al cpv. 1 enuncia che il compenso
dovuto ai curatori è fissato dall’autorità di nomina (cfr. art. 404 CC; 49
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto (LPMA; RL 213.100): i curatori
hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione
patrimoniale del pupillo) - ai cpv. 2, 3 e 4 preveda che all’assunzione del
mandato l’autorità di protezione definisce con il
curatore la remunerazione oraria (da fissarsi, a norma dell’art. 17 cpv. 2, tra
i fr. 40.- ed i fr. 80.-) e il tempo presumibilmente necessario per
l’esecuzione del mandato. La domanda di indennità ed il conteggio delle spese
vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il rendiconto
annuale. Il curatore può, inoltre, chiedere il rimborso delle spese o un anticipo
sull’indennità già nel corso dell’anno (art. 16 cpv. 4 del Regolamento
d'applicazione della legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele).
Il tempo di lavoro può, perciò,
differenziarsi da un mandato all’altro.
Ne discende che a ragione la
Cassa, per accertare se il ricorrente abbia subito oppure no una perdita di
guadagno, ha fatto capo alla prassi applicabile ai casi di lavoro su chiamata.
Per
completezza è ad ogni modo utile rilevare che, nella sentenza 9C_669/2019 del 7
aprile 2020, pubblicata in DTF 146 V 139, l’Alta Corte, modificando la
giurisprudenza sviluppata in DTF 98 V 230 (in cui il Tribunale federale
aveva stabilito che la mercede assegnata dall'autorità tutoria al privato
investito della funzione di tutore era da considerarsi come salario
determinante, in quanto tale funzione, dal profilo del diritto delle
assicurazioni sociali, andava considerata quale attività dipendente, citata, fra le altre, nella STCA 38.2011.87 del 13 agosto
2012), richiamando gli art. 5 cpv. 1 e 2, 8, 9 cpv. 1 e 13 LAVS, ha stabilito
che nella sua funzione di curatrice privata con qualifiche professionali
specifiche, nominata dall’autorità di protezione dei minori e degli adulti, si
doveva ritenere che l’assicurata esercitava, dal punto di vista dello statuto
giuridico di contribuente all’AVS, un’attività indipendente. Sebbene, ha
stabilito l’Alta Corte (cfr. consid. 6.2. – 6.3.), l’attività del curatore
privato presenti sia aspetti propri di un'occupazione autonoma, sia elementi
che la qualificano come un'occupazione dipendente, non essendovi un effettivo
rapporto di dipendenza economica o lavorativo-organizzativa, prevalgono quelle
caratteristiche che fanno pensare ad un'attività autonoma.
2.8
Per quanto concerne le entrate
ottenute quale curatore, va osservato che le stesse, e meglio le retribuzioni
ottenute nel lasso di tempo precedente l’iscrizione in disoccupazione (6 o 12
mesi; cfr. art. 23 LADI; 37 OADI), sono determinanti al fine di fissare
l’ammontare delle indennità di disoccupazione.
La Cassa, con la decisione su
opposizione del 9 ottobre 2020, ha riconosciuto che l’insorgente presenta una
perdita di lavoro computabile.
La parte resistente non si è,
però, ancora pronunciata in relazione all’entità delle indennità di
disoccupazione, che, se tutti i presupposti per averne diritto di cui all’art.
8.
LADI sono ossequiati, spettano al ricorrente.
E’ pertanto prematuro
chinarsi sulla questione.
Gli atti vanno, di conseguenza,
trasmessi alla Cassa affinché decida senza indugio in merito all’entità delle
indennità di disoccupazione spettanti al ricorrente, determinando previamente -
con la collaborazione dell’insorgente che consentirà alla parte resistente di
contattare le autorità competenti oppure fornirà i documenti richiestigli -
l’importo del suo guadagno assicurato (art. 23 LADI; 37 OADI), come pure se del
caso gli importi di guadagno intermedio (art. 24 LADI).
Al
riguardo va evidenziato che il dovere delle parti di collaborare
all’istruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio
reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali, comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse
ragionevolmente esigibile, ritenuto
che altrimenti esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza
di prove (cfr. art. 43 cpv.3; 61 lett. c LPGA; art. 16
cpv. 1 Lptca; STF 8C_741/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 6.3.1.; STF
8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005
consid., 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.; STFA C 271/02 del
9.
maggio 2003; DLA 2002 pag. 178 (179); SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N.
12.
pag. 145; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2).
2.9
Per quanto attiene alla richiesta
dell’insorgente di essere sentito al fine di “poter dare il massimo apporto
ad una soluzione chiara alla (…) vertenza” (cfr. doc. I), va evidenziato
che giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica
udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e
imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi
diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni
accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione
dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle
assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2
novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid.
3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai
ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere
principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF
8C_504/2010 del 2 febbraio 2011).
Tuttavia, lo
svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali
presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte
nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del
25.
febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid.
2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF
8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF
8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo
2015.
consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55
consid. 3a con riferimenti).
Una semplice
richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione
personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio
nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il
proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un
tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur
richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF
8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF
9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF
125.
V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre,
stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi
obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con
l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF
8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA
38.2020.10
del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018
consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8; STCA 38.2020.42
del 25 gennaio 2021.
Nella presente evenienza -
contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non
ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una
richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle
risultanze probatorie, ma ha semplicemente chiesto di essere sentito per “dare
il massimo apporto ad una soluzione chiara” della presente vertenza, e
quindi, sostanzialmente, intende fornire a questo Tribunale ulteriori
informazioni o chiarimenti (cfr. doc. I; V).
Il medesimo ha, quindi, chiesto
l’assunzione di una nuova prova.
Inoltre, da una parte, in
ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost., l’insorgente ha potuto far valere le
proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018).
Dall’altra, si può in ogni caso
prescindere dall’indire un pubblico dibattimento allorché risulta evidente,
anche senza il medesimo, in particolare che un ricorso è infondato o
inammissibile (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid.
2.2.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.2.; STF 8C_69/2020
del 21 febbraio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019
dell’11 giugno 2019 consid. 5.2.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017,
pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 9C_350/2016 del 4 maggio 2017 consid. 1.1.;
STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011 consid. 1.3.; STCA 38.2018.23 del 16 luglio
2018.
consid. 2.9.).
Conformemente, poi,
alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non
potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si
rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020
consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017
del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF
9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno
2017.
consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF
9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9),
senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
Nel caso di specie,
ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare
il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione del ricorrente
non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione
della vertenza.
La richiesta
di assunzione di prove dell’insorgente deve, dunque, essere respinta.
2.10
L’insorgente, nel ricorso,
riferendosi “alla decisione della Cassa CO 1 del 20.04.2020 e decisione su
opposizione di CO 1 del 9.10.2020”, ha inoltre censurato “le modalità
con le quali hanno [ndr: la Cassa] gestito la pratica di disoccupazione ed in
particolare i 6 mesi ed oltre di attesa malgrado ripetuti solleciti inviati
all’indirizzo degli uffici CO 1”, lamentando una denegata giustizia (cfr.
doc. I).
Al riguardo giova osservare che
la Cassa, il 9 ottobre 2020, ha in ogni caso emesso la decisione su opposizione
(cfr. doc. 28), che il ricorrente ha peraltro impugnato nel merito, presentando
contestuale denuncia di denegata giustizia (cfr. doc. I; consid. 1.4.).
La causa da questo
profilo è, pertanto, priva di oggetto (in questo senso, cfr. ordinanza del TF
9C_541/2015 del 12 novembre 2015; STF 9C_433/2009 del 19 agosto 2009 consid. 1;
STFA I 760/05 del 24 maggio 2006 consid. 1 e i riferimenti ivi menzionati; STCA
42.2020.1
del 27 aprile 2020; STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid.
2.1.; STCA 38.2017.91 del 22 gennaio 2018; STCA 35.2017.57 del 22 giugno 2017
consid. 2.2.; STCA 38.2014.19 dell’11 giugno 2014 consid. 2.2.).
Vi è semmai da chiedersi se la
Cassa, avendo considerato adempiuto - con la decisione su opposizione del 9
ottobre 2020 -il presupposto della perdita di lavoro computabile, non avesse
dovuto emettere una decisione riguardo all’entità dell’indennità di
disoccupazione. La questione non merita di ulteriori approfondimenti alla luce
dell’esito della presente vertenza comportante la trasmissione degli atti alla
parte resistente affinché si pronunci senza indugio al riguardo (cfr. consid.
2.5.).
2.11
Infine in relazione
alla domanda di risarcimento dei danni asseritamente subìti dall’assicurato, la
costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata
che
costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF
8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017
consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010
del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36
consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV
81, p. 294).
Nella
presente fattispecie la decisione su opposizione del 9 ottobre 2020 riguarda
unicamente l’ossequio della condizione - per avere diritto alle indennità di
disoccupazione - della perdita di lavoro computabile (cfr. doc. 28; consid. 1.3.).
Ogni
altra questione, in particolare concernente un eventuale risarcimento per torto
morale e altri danni (cfr. doc. I), esula, quindi, dalla presente causa.
Di
conseguenza questa Corte non può chinarsi su tale problematica.
2.12
L’art. 61
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La
procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei
contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e
seguenti, pag. 1334: “La
mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità
delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle
assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va
pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le
disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto
riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis
contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo
preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in
vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo
l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto il ricorso è del 9 novembre 2020 per cui torna applicabile l’art. 61 lett. a LPGA in vigore fino
al 31 dicembre 2020. Pertanto non vengono in ogni caso prelevate spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
in quanto ricevibile, è respinto.
2. Gli atti vanno trasmessi alla
Cassa affinché proceda senza indugio come indicato al considerando 2.8.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti