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Decisione

38.2020.64

Rettam.Cassa,per valutare se ric.attivo come curatore presenti perdita di lavoro computabile,applicato prassi concernente il lavoro su chiamata. Utile segnalare modifca giurispr.DTF 146 V 139:curatore privato con qualifiche prof.specifiche=indip. Trasm.atti a Cassa per decidere riguardo a entità ID

12 aprile 2021Italiano41 min

luglio 2020 presso gli uffici della Cassa - avendo RI 1 intimato alla Cassa di “non

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2020.64

CL/RS

Lugano

12 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 novembre 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 9 ottobre 2020 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1 si è annunciato per il

collocamento presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________ il 6

aprile 2020 dichiarando una disponibilità lavorativa del 35% (cfr. doc. 1).

Con domanda d’indennità di

disoccupazione inoltrata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) del 16 aprile 2020

ha rivendicato il diritto a prestazioni dal 6 aprile 2020, precisando di

percepire ancora un reddito dall’attività di curatore amministrativo che svolge

dal 2008 (cfr. doc. 2).

1.2. Con decisione del 20 aprile 2020 la

Cassa ha negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione, in quanto:

" (…)

3. Nel suo caso, in assenza della

possibilità di attestare e comprovare il reddito conseguito nell’anno 2020 (se

non l’anno prossimo) e la relativa perdita di guadagno – che non è nemmeno dato

a sapere se si concretizzerà effettivamente – non può essere determinata una

perdita di guadagno computabile.

4. Il fatto che, come scrive il 16 aprile

2020, vista la particolarità del momento le decisioni di approvazione dei

rendiconti subiranno ritardi e quindi vi saranno mesi in cui non percepirà

salari e indennità, non può essere ritenuto, a mente della cassa, quale motivo

per riconoscere una perdita di lavoro e di guadagno computabile. (…)” (Doc. 12)

1.3. Il 9 ottobre 2020 la Cassa ha emesso

una decisione su opposizione con la quale ha accolto l’opposizione interposta

il 27 aprile 2020 dall’interessato contro il provvedimento del 20 aprile 2020

(cfr. doc. 13).

La Cassa, dopo, aver assimilato

l’attività di curatore a quella su chiamata, ha stabilito che nella fattispecie,

prendendo quale periodo di riferimento gli ultimi due anni prima

dell’iscrizione in disoccupazione, ossia il periodo dall’aprile 2018 al marzo

2020, le oscillazioni annuali non sono superiori al 20% della media di ore

annue. La medesima ha pertanto implicitamente riconosciuto nel caso di RI 1

l’adempimento del presupposto della perdita di lavoro computabile (cfr. doc.

28; 27).

Dalla decisione su opposizione

emerge quanto segue:

" 1. Nel

presente caso la cassa, con la contestata decisione, ha

negato il

diritto in quanto era in assenza di documentazione pertinente che attestasse il

reddito conseguito nell’arco del termine quadro di riscossione.

2. Infatti

alla stessa è stata da lei negata la possibilità di richiedere i moduli

ufficiali “Attestato del datore di lavoro” che permettono di stabilire

l’eventuale diritto alle indennità di disoccupazione”.

3. Dopo

l’incontro presso i nostri ufficio del 13.07.2020 lei ci ha informato che

avrebbe contatto i diversi Comuni per far allestire il summenzionato modulo.

4. In data

23.09.2020 è stato trasmesso l’ultimo attestato del datore di lavoro ed è stato

quindi possibile esaminare l’opposizione.

5. L’attività

di curatore è un’attività particolare sotto forma di mandati che vengono

approvati con decisioni ARP.

6. Nel suo

scritto del 30.06.2020 ci ha indicato: “… Alcuni mandati sono terminati a fine

2019 e a inizio 2020 … L’iscrizione al collocamento è dovuta ad un calo

dell’impegno di tempo e interventi verso i curateli ridottosi a 2 ore / 2.5 ore

mensili per alcuni tutelati e anche ai ritardi nell’approvazione dei rendiconti

annuali che non hanno un termine specifico visto che i pagamenti delle

prestazioni ad oggi riguardano il 2019 mentre il 2020 verrà chiuso il

31.12.2020 e se ne parlerà nel 2021 …”.

7. Come già

indicato l’attività del curatore è particolare in quanto non ha una

regolamentazione come un normale contratto di lavoro e non è per forza

un’attività regolare in quanto legata al numero di pupilli e il relativo lavoro

per gli stessi, questo porta quindi ad avere un’attività irregolare come può

essere quella su chiamata.

8. Come

indicato per le attività su chiamata per stabilire il diritto occorre esaminare

le oscillazioni che non superino il 20% per il periodo di riferimento (più o

meno).

9. Per

stabilire il diritto sono stati presi i salari dei Comuni sottostanti:

Comune

Anno

Salario

Comune

Anno

Salario

Comune

Anno

Salario

Anno

Totale

__________

2016

3'145.00

__________

2016

__________

2016

2016

3'145.00

2017

3'145.00

2017

2017

1'900.00

2017

5'045.00

2018

3'353.30

2018

1'208.00

2018

1'820.00

2018

12'633.30

2019

2019

2019

1'550.00

2019

16'449.15

2020

2020

1'292.00

2020

813.00

2020

2'150.00

Città

Anno

Salario

Comune

Anno

Salario

Città

Anno

Salario

__________

2016

__________

2016

__________

2016

2017

2017

2017

2018

2018

2018

6'252.00

2019

1'550.00

2019

1'550.40

2019

11'798.75

2020

2020

1

2020

Salario

ipotetico mensile x anno

2016

262.08

2017

420.42

2018

1'052.78

2019

1'370.76

2020

701.67

10. Tenuto conto

di questo risultato è stato effettuato il calcolo dell’oscillazione [ndr: per

verificare] se i presupposti per riconoscere il diritto erano adempiuti.

Periodo di riferimento: 2 ANNI

1° anno

dal più recente

Ore

2° anno

dal più recente

Ore

Mese 1

1.00

Mese 13

1..0

Mese 2

1.00

Mese 14

1.00

Mese 3

1.00

Mese 15

1.00

Mese 4

1.00

Mese 16

1.00

Mese 5

1.00

Mese 17

1.00

Mese 6

1.00

SI

Mese 18

1.00

SI

Mese 7

1.00

Mese 19

1.00

Mese 8

1.00

Mese 20

1.00

Mese 9

1.00

Mese 21

1.00

Mese 10

1.00

Mese 22

1.00

Mese 11

1.00

Mese 23

1.00

Mese 12

13703.30

Mese 24

14134.15

Totale

anno

13714.30

14145.15

SOMMA

27859.45

DIRITTO

MEDIA

13929.73

- 20 %

11143.78

+ 20 %

16715.67

11. Per questi motivi il ricorso è accolto (…)” (Doc. 28)

1.4. In data 9

novembre 2020, l’assicurato ha interposto un tempestivo ricorso al TCA avverso

la decisione su opposizione. In particolare, ne ha chiesto l’annullamento ed ha

postulato l’emissione di una nuova decisione di riconoscimento e corresponsione

delle indennità di disoccupazione dal 6 aprile 2020 al 6 ottobre 2020 (cfr.

doc. I, pag. 2). Ha, inoltre, censurato l’operato della Cassa presentando

denuncia di denegata giustizia e postulato il riconoscimento di un “indennizzo

finanziario a causa ritardo pagamento prestazioni di disoccupazione e per torto

morale subito” (che non ha quantificato). Infine, ha chiesto di essere

sentito.

A sostegno delle proprie pretese

ricorsuali, RI 1 ha, in particolare, addotto quanto segue:

" (…)

Fatti

I Fatti

in data 6.04 2020 veniva depositata la richiesta di prestazioni

alla cassa CO 1 di __________ che con scritto del 6.04.2020 richiedeva

documentazione (Doc. 1).

Con lettera accompagnatoria (Doc. 1.1) che avvisava della

particolarità dell'attività lavorativa, venivano forniti documenti attestanti

l'attività lavorativa svolta nonché di porre attenzione nella eventuale

richiesta di chiarimenti a terzi ad avvisarmi prima di ulteriori passaggi e

richieste di informazioni improvvisati.

Quindi non c'è stato nessun veto alla Cassa CO 1 ad acquisire

informazioni ma una offerta di massima collaborazione al fine di evitare

pasticci da parte loro vista la loro predisposizione a farne.

È fra l'altro stato allegato alla richiesta alla cassa CO 1 di __________

un "Mandato di curatela " modello (Doc. 2) nel quale è chiaramente

stabilito:

-

Attività e mansione

-

Salario compenso orario (CHF 50.-).

-

Massimo ore annuali di lavoro (Ore 72+10 ore iniziali)

-

Rimborso spese

-

Allestire un conteggio annuale per la richiesta di prestazioni

-

Durata del mandato

Non si tratta Quindi di un Contratto su chiamata come ritiene CO

1 ma di un Contratto individuale di lavoro.

L'ufficio CO 1 di __________ in data 20.04.2020 (Doc. 3) emana una

decisione dove confonde tempi, situazione lavorativa e pone parecchi dubbi

sulla reale situazione dal 6.04.2020 senza per altro aver fatto i dovuti

accertamenti e approfondimenti come richiesto e come sarebbe logico fare nella

prima fase.

In pratica hanno mandato un messaggio negativo ai loro colleghi

nel quale parlano della mancata possibilità di verificare le entrate 2020 e la

situazione mandati di curatela aggiornata 2020 cosa che si poteva in effetti

fare richiedendo le distinte prestazioni che allestisco mensilmente.

Hanno passato la patata bollente all'ufficio giuridico, sempre

ponendo dubbi cosa che si poteva evitare con una semplice richiesta di

informazioni aggiuntive in fase di prima valutazione.

In data 27.04.2020 veniva inoltrato ricorso all'ufficio giuridico CO

1 (Doc. 4).

Dopo un lungo silenzio di 2 mesi e su mia richiesta del

18.06.2020 (Doc. 5) viene data risposta da parte di CO 1 in data 24.06.2020

(Doc. 6) risposta che chiaramente non giustifica il ritardo nell'evasione della

pratica accampando scuse ingiustificabili che denotano come questi pasticcioni

agiscono con parecchia leggerezza tenendo sempre conto del messaggio negativo

dei loro Colleghi di __________.

Viene inviato uno scritto in risposta da parte mia che richiede

parecchi chiarimenti sulla modalità della Cassa CO 1 di gestire la pratica e

viene richiesto un colloquio per i dovuti chiarimenti il 30.06.2020 (Doc. 7).

Viene data risposta in data 1.07.2020 da parte di CO 1 con

possibilità di colloquio fuori dal termine di tempo indicato al quale aderisco

visto che comprendo come con questi personaggi dediti alle complicazioni sarà

difficile uscirne (Doc. 8).

Viene fatto un colloquio in data 13.07.2020 nel quale si concorda

che verranno richiesti alle varie amministrazioni comunali gli attestati di

lavoro come richiesto da parte CO 1.

Vengono forniti gli attestati datori di lavoro come richiesto e

ugualmente la cassa CO 1 è capace di perdere alcuni documenti della __________

(Doc. 9) E - mail __________ che dimostra come i documenti erano stati inviati.

Seguono vari E-mail di sollecito a prendere una decisione in

quanto la cassa CO 1 è finita nel panico nella confusione e fra l'altro

parecchio fuori tempo, siamo al 6. mese di ritardo. Vedi ultimo E-mail del

9.10.2020 con richiesta di decisione.

Mi viene recapitato in data 8.10.2020 uno scritto di CO 1 nel

quale mi informano di ulteriori esigenze da parte di CO 1 per procedere ad una

decisione in particolare il certificato di __________ che hanno più' volte

ricevuto (Doc. 10). A questo proposito mi chiedo ma sono all'altezza del loro

ruolo? Giocano? Capiscono cosa stanno facendo?

Il giorno successivo, in data 9.10.2020 viene emanata una

decisione da parte di CO 1 (Doc. 11) che contesto vista che è preda di

confusione e con parecchie inesattezze.

In quanto:

Viene considerato la mia attività come "lavoro su

chiamata" cosa che contesto in quanto i mandati di curatela sono Contratti

di lavoro come indicato sopra.

Contesto anche le motivazioni addotte nella stessa decisione CO 1

in quanto inveritiere ed inesatte; punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5,

punto 6, punto 7, punto 8, punto 9, punto10, punto 11.

In particolare contesto i punti 9 e punto 10, della decisione

inerenti le griglie dei pagamenti che separa le prestazioni pagate e rispettivi

salari ricevuti nel 2018/2019/2020.

Sembra che vedendo che il pagamento di alcune prestazioni era in

alcuni casi riferite a prestazioni del 2016 e 2017 li hanno estrapolati dalle

entrate 2019/2018 cosa completamente errata in quanto sono invece salari

versati nel 18/19/20.

Ma andando oltre, dalla loro griglia risultano entrate dal 2016 al

2018 completamente errate. Le mie entrate finanziarie come da decisione imposte

2015 / 2016 / 2017 / 2018 lo confermano (Doc. 12).

È chiaro che così hanno dimezzato le entrate finanziarie dei 2

anni presi in considerazione ma hanno lasciato l'impressione che anche gli anni

precedenti le entrate finanziarie erano minime, sempre secondo la loro errata

considerazione.

Bisogna tener conto che è sempre stata data massima adesione alle

richieste dei funzionari CO 1, (nessun veto a CO 1 nella richiesta di

informazioni) ma sembra che non capiscano l'italiano e alla confusione hanno

messo altra confusione.

Hanno complicato i conteggi, hanno perso documenti, hanno

accumulato ritardi, e che nell'ipotesi di una nuova decisione di cassa si

rischiano nuovi errori da parte loro.

A questo proposito e per il comportamento poco professionale avuto

nei miei confronti, per i ripetuti pasticci, la perdita di documenti, la reale

percezione che hanno dato di poca ventennale incompetenza che chiedo di

esprimersi anche in merito alla denegata giustizia e ad un risarcimento per

torto morale, o quanto meno mettere le indicazioni necessarie al ricorso presso

altro Tribunale.

Chiedo al fine di poter dare il massimo apporto ad una soluzione

chiara della seguente vertenza di essere sentito da parte del lod. Giudice del

TCA.” (cfr. doc. I).

Unitamente al ricorso,

l’assicurato ha prodotto, tra gli altri, anche le decisioni di tassazione per

gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (cfr. all. a doc. I).

1.5. La Cassa, con risposta del 30 novembre

2020, ha postulato la reiezione dell’impugnativa. In merito alle tempistiche di

evasione della domanda di indennità dell’assicurato e dell’emissione della

decisione su opposizione, l’amministrazione ha precisato che, di avere a più

riprese chiesto al ricorrente di trasmettere la documentazione necessaria ad

esaminare la sua domanda - da ultimo in occasione dell’incontro tenutosi il 13

luglio 2020 presso gli uffici della Cassa - avendo RI 1 intimato alla Cassa di “non

contattare le autorità coinvolte senza prima avermi informato e chiesto il

consenso al fine di evitare pasticci (…)” (cfr. doc. 4).

La

parte resistente, rimandando alla propria decisione su opposizione ha, inoltre,

posto in evidenza le seguenti argomentazioni:

" 1. La

cassa non ha ritenuto l'attività svolta su chiamata ma parificata ai fini di

stabilire il diritto alle indennità di disoccupazione (oscillazione).

2. La differenza che contesta l’assicurato in merito alla

calcolazione temporale dei salari è dovuta dal fatto che i salari vengono presi

in considerazione quando viene prestata l'opera e non quando vengono percepiti.

3. Nel caso in esame il sistema di contribuzione è alquanto

articolato perché avviene dopo diverse procedure burocratiche.” (cfr. doc. III)

1.6. Entro lo scadere del termine

assegnato alle parti dal TCA per presentare eventuali mezzi di prova (cfr. doc.

IV), l’assicurato (trasmettendo, altresì, una serie di conversazioni mail

intercorse con la Cassa nonché – a valere quale “richiesta salario

prestazioni curatore” - un “formulario giustificativi prestazioni”

ed alcune tabelle indicanti delle ore di attività svolte) ha preso posizione in

relazione alla risposta dell’amministrazione (cfr. doc. V).

1.7. In data 14 dicembre 2020 la parte

resistente ha formulato alcune osservazioni (cfr. doc. VII).

1.8. Il doc. VII è stato trasmesso per

conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).

in diritto

Considerandi

2.1

L’art. 56 cpv. 1 LPGA, applicabile nell’ambito dell’assistenza sociale in virtù

del rinvio di cui agli art. 65 Las e 33 cpv. 3 Laps, prevede che le

decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono

essere impugnate mediante ricorso.

Competente

è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è

domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).

L’art.

59.

LPGA, applicabile nel caso di specie in virtù del

rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps e relativo alla legittimazione

ricorsuale, stabilisce che ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla

decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di

protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.

La

giurisprudenza considera degno di protezione ogni interesse pratico o giuridico

a domandare la modificazione o l’annullamento della decisione impugnata che può

fare valere una persona toccata da quest’ultima. L’interesse degno di

protezione consiste pertanto nell’utilità pratica che l’accoglimento

dell’impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di

evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la

decisione impugnata gli cagionerebbe (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e

riferimenti ivi citati).

L’interesse

deve essere diretto e concreto. In particolare, la persona deve trovarsi in un

rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di colui

che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.

Questo

presupposto assume, inoltre, un particolare significato quando la decisione non

viene impugnata dal suo destinatario in senso materiale, ma da un terzo (cfr. DTF

130.

V 560, consid. 3.3).

Su

questo tema cfr. pure STF 8C_251/2014 dell’11 marzo 2015; STF 8C_68/2008 del 27

gennaio 2009 consid. 2.1.; STF I 112/07 del 25 gennaio 2008; RtiD II-2006 pag.

190.

e RtiD II-2006 pag. 195.

In un giudizio 9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1. l’Alta Corte

ha, segnatamente, rilevato che:

"

(…) È dato un interesse

degno di protezione se l'esito della procedura è suscettibile di influenzare la

situazione fattuale o giuridica del ricorrente (DTF 133

II 409 consid. 1.3 pag. 413

con riferimenti). L'interesse - pratico e attuale - non deve sussistere

soltanto al momento dell'inoltro del ricorso, bensì anche quando è pronunciata

la sentenza (DTF 136

II 101 consid. 1.1 pag. 103; cfr. pure Steinmann, in

Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 74 all'art. 89). Questa esigenza garantisce,

nell'interesse dell'economia processuale, che il Tribunale federale statuisca

su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 136

I 274 consid. 1.3 pag. 276 seg.)."

2.2

In una sentenza I 239/05 del 22 marzo

2007.

il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o

alla modifica della decisione impugnata, necessario per ammettere la

legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso di diritto amministrativo è unicamente

rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del

dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1 pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità in cui

il dispositivo rinvia ai considerandi (cfr. DTF 113 V 159).

In caso di ricorso contro le

motivazioni occorre di conseguenza esaminare se l’insorgente, in realtà, non

chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b)aa). In

questo senso va verificato se l'interessato si può prevalere di un interesse

degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito

nella decisione impugnata (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid. 1 pag. 173).

In

una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di

un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né

l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento

di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto

un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha

riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione

dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del

dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione

della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR

2009.

BVG nr. 27).

Al riguardo cfr. pure STCA 42.2020.26

del 25 gennaio 2021; STCA 42.2018.13 del 21 giugno 2018; STCA 42.2018.12. del 5

aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 32.2012.98 del 16

settembre 2013 consid. 2.2.

2.3

Nel

caso di specie dal dispositivo della decisione su opposizione del 9 ottobre

2020.

risulta che la Cassa ha accolto l’opposizione del ricorrente interposta

contro la decisione del 20 aprile 2020 con cui gli era stato negato il diritto

a indennità di disoccupazione non potendo determinare se il medesimo

presentasse o meno una perdita di lavoro computabile (cfr. doc. 12; 13).

La

Cassa ha motivato l’accoglimento dell’opposizione, indicando di aver considerato

che le oscillazioni del reddito dell’insorgente quale curatore, attività che è

stata assimilata a quella su chiamata, nei due anni precedenti l’iscrizione in

disoccupazione non superassero il 20% (in più o in meno) della media di ore

annue.

La

parte resistente ha così, di fatto, riconosciuto al ricorrente il diritto a

indennità di disoccupazione, ritenendo adempiuto il presupposto di cui all’art.

8.

cpv. 1 lett. b LADI, e meglio l’aver subìto una

perdita di lavoro computabile (cfr. doc. 28), in prima battuta negato (cfr.

doc. 12).

In simili condizioni si pone la

domanda se il ricorrente disponga oppure no di un interesse pratico e attuale

all’accoglimento della propria impugnativa (cfr. consid. 2.2.).

La

questione, in casu, può rimanere indecisa, perché ad ogni modo, anche volendo

considerare il ricorso ammissibile, lo stesso va respinto.

2.4

In effetti il modo di procedere

della Cassa che, per stabilire se nel caso del ricorrente che svolge l’attività

di curatore sussista o meno una perdita di lavoro computabile, ha applicato la

prassi concernente il lavoro su chiamata è condivisibile.

Nel lavoro su chiamata non è

garantito un determinato volume di lavoro, di modo che la persona interessata

durante il tempo in cui non è attiva non subisce una perdita di lavoro

computabile (cfr. STF 8C_261/2020 del 25 giugno 2020, pubblicata in SVR 2020

ALV Nr. 20 pag. 63).

Se

un lavoratore si è impegnato nei confronti di un datore di lavoro a fornire un

lavoro su chiamata per una durata indeterminata e se queste chiamate

diminuiscono, si può derogare al principio della non computabilità della

perdita di lavoro e di guadagno quando il lavoratore è stato chiamato in modo

più o meno costante durante un periodo prolungato. In questo caso, il tempo di

lavoro effettivo è considerato normale (cfr. DLA 1995 N. 9 pag. 45).

Con giudizio C 9/06 del 12 maggio

2006, pubblicato in SVR 2006 ALV Nr. 29 pag. 99, la Prima Camera del TFA ha considerato

contraria alla legge la Circolare ID della SECO (p.tp B47) nella misura in cui

faceva riferimento a un periodo di osservazione di soli 12 mesi anche nel caso

di assicurati legati da un contratto di lavoro che durava da diversi anni. In

quest'ultimo caso, per determinare la durata normale di lavoro, occorreva

riferirsi piuttosto al numero di ore di lavoro annuali ed esaminare in che

misura tale numero si scostava dalla media annuale.

Il

TCA, inoltre, con sentenza 38.2006.13 del 27 novembre 2006, massimata in RtiD

I-2007 N. 57 pag. 225, ha dapprima ricordato, da un lato, che nel caso di

contratti di lavoro che non garantiscono un numero minimo di ore lavorative da

svolgere, la perdita di lavoro è computabile soltanto se il lavoratore è

chiamato in modo più o meno costante durante un periodo prolungato. Dall’altro,

che quando il rapporto di impiego dura da diversi anni il confronto delle ore

svolte annualmente va effettuato con un periodo di osservazione pluriannuale e

che, quindi, la direttiva del SECO, nella misura in cui fa riferimento a un

periodo di osservazione di dodici mesi anche per gli assicurati legati da un

contratto di lavoro da diversi anni, è in effetti contraria alla legge come

stabilito dal Tribunale federale con giudizio C 9/06 del 12 maggio 2006.

Questo

Tribunale, in quel caso di specie, ha poi considerato di lunga durata il

rapporto di impiego (contratto di lavoro a tempo parziale senza garanzia di un

numero di ore di lavoro mensili nel settore della ristorazione), in quanto al

momento della riduzione delle ore di lavoro durava da 3 anni e 8 mesi.

Le

oscillazioni orarie sono state così confrontate su base annua con un periodo di

osservazione di tre anni. Visto che la variazione delle ore è sempre stata

inferiore al 20%, l’orario di lavoro è stato ritenuto normale e la perdita di

lavoro computabile.

Non

essendo adempiute le condizioni per una riconsiderazione della decisione con

cui all’assicurata erano state corrisposte le indennità di disoccupazione,

questa Corte ha deciso che l’importo percepito non andava restituito.

Con

sentenza 38.2012.63 del 18 giugno 2013 il TCA, nel caso di un’assicurata con

due rapporti di impiego di lunga durata (di 9 anni, rispettivamente di 5 anni e

mezzo) su chiamata che si era annunciata in disoccupazione a seguito della

riduzione delle ore lavorative, ha poi stabilito che erroneamente la Cassa

aveva esaminato l’oscillazione delle ore mensili, invece della variazione delle

ore annuali con un periodo di osservazione di cinque anni.

Gli

atti sono stati rinviati alla Cassa per effettuare, relativamente a ciascun

rapporto di lavoro, i calcoli dell’oscillazione delle ore annuali, considerando

gli ultimi cinque anni di attività lavorativa dell’assicurata ed emettere una

nuova decisione in merito al diritto della medesima alle indennità di

disoccupazione.

Questa

Corte ha precisato che, qualora perlomeno in relazione a uno dei due rapporti

di impiego l’orario di lavoro fosse risultato normale, ossia l’oscillazione

delle ore annue si fosse rivelata inferiore del 20%, avrebbe dovuto essere

concluso che l’assicurata aveva subito una perdita di lavoro computabile.

Riguardo al tema lavoro su chiamata e perdita di lavoro cfr.

pure STCA 38.2019.38 del 17 febbraio 2020; D. Cattaneo,

“Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social ? Ed.

Stämpli SA, Berna 2009 pag. 67 segg. (79-84).

2.5

La Segreteria di Stato dell’economia

(SECO), nella Circolare concernente l’indennità di disoccupazione (Prassi LADI

ID), ai punti B95 segg., validi dall’ottobre 2016, ha stabilito quanto segue:

" (…)

Rapporto di lavoro su chiamata

Definizione

B95 Il

contratto di lavoro su chiamata è un rapporto di lavoro generalmente a durata

indeterminata caratterizzato dal fatto che l’orario di lavoro è irregolare.

Il

lavoratore si impegna a esercitare un’attività ogniqualvolta il datore di

lavoro richiede i suoi servizi. Il numero di ore remunerate varia quindi

secondo le esigenze del datore di lavoro.

Quando

il rapporto di lavoro si è concluso nel rispetto del termine di disdetta legale

o contrattuale e che tutte le condizioni di diritto sono soddisfatte, la

persona ha diritto all’indennità di disoccupazione. Se invece il rapporto di

lavoro su chiamata prosegue o non si conclude nel rispetto del termine di

disdetta, si applicano i numeri marginali B97 e seguenti. ê

Principio: nessuna perdita di lavoro computabile

B96 Il

lavoratore non subisce né una perdita di lavoro né una perdita di guadagno

computabile nei periodi in cui non è chiamato a lavorare (art. 11 cpv. 1 LADI).

Questo caso rientra infatti in un rapporto di lavoro in cui l’orario irregolare

è considerato normale (DTF 107 V 59). Il lavoratore non ha dunque diritto

all’ID. ê

Deroga al principio

B97 In

deroga al principio generale (B96), se un lavoratore s’impegna a fornire un

lavoro su chiamata per una durata indeterminata e le chiamate cessano o

diminuiscono momentaneamente, la perdita di lavoro è computabile se il

lavoratore è stato chiamato in modo più o meno costante per un determinato

periodo (periodo di riferimento).

Per

determinare il tempo di lavoro normale occorre, in linea di massima, prendere

come periodo di riferimento gli ultimi 12 mesi del rapporto di lavoro o, se

tale rapporto è durato tra i 6 e 12 mesi, l’intera durata del rapporto di

lavoro. Al di sotto di 6 mesi di occupazione è infatti impossibile determinare

il tempo di lavoro normale.

Affinché

un tempo di lavoro possa essere considerato normale occorre che le sue

oscillazioni mensili non superino il 20 %, in più o in meno, della media delle

ore di lavoro prestate mensilmente durante il periodo di riferimento di 12 mesi

oppure il 10 % se tale periodo dura soltanto 6 mesi. Se il periodo di

riferimento è inferiore a 12 mesi, ma superiore a 6, il tasso di oscillazione

ammesso deve essere adeguato proporzionalmente: per un periodo di riferimento

di 8 mesi, ad esempio, questo tasso è pari al 13 % (20 %: 12 x 8). Se le oscillazioni

superano, anche solo per un mese, il limite ammesso, non si può più parlare di

tempo di lavoro normale e, di conseguenza, sia la perdita di lavoro che la

perdita di guadagno non possono essere computate.

Se il

rapporto di lavoro è durato almeno 2 anni, è giustificato, conformemente alla

giurisprudenza del Tribunale federale (TFA C 9/06 del 12.5.2006; DTF

8C_625/2013 del 23.01.2014, pubblicato in DLA 1/2014 pag. 62 segg.), prolungare

il periodo di riferimento oltre i 12 mesi. In questo caso bisogna considerare

il numero di ore di lavoro annuali e le oscillazioni rispetto alla media

annuale (DTF 8C_379/2010 del 28.2.2011). Occorre basarsi dunque sul numero di

ore di lavoro svolte ogni anno (retroattivamente a partire dalla data di

iscrizione alla disoccupazione) ed esaminare in che misura esso si discosta

dalla media annuale, ossia dal numero medio di ore svolte annualmente. La cassa

si basa al massimo sui cinque anni che precedono la riduzione del lavoro.

Se il

rapporto di lavoro è durato diversi anni e se è possibile determinare il lavoro

normale a partire dall'esame del confronto mensile delle ore di lavoro, non è

necessaria una verifica supplementare mediante il confronto annuale.

è Esempio

Una

persona che lavora su chiamata da 3 anni e mezzo si iscrive alla disoccupazione

il 1° luglio 2015, in seguito a una diminuzione delle chiamate.

Le ore

di lavoro effettuate sono le seguenti:

01.07.2014

– 30.06.2015: 400 ore

01.07.2013

– 30.06.2014: 500 ore

01.07.2012

– 30.06.2013: 600 ore

01.01.2012

– 30.06.2012: 200 ore

Media

annuale dei due anni: 450 ore (900 ore: 2 anni).

Le

fluttuazioni in % sono le seguenti:

01.07.2014

– 30.06.2015: 11.1 % (50: 450 x 100)

01.07.2013

– 30.06.2014: 11.1 % (50: 450 x 100)

Si nota

che le oscillazioni non superano il 20 %. Per questo motivo occorre ritenere

che si tratta di un tempo di lavoro normale e che, di conseguenza, l’assicurato

ha diritto alle ID. Il confronto con gli altri anni non è quindi necessario.

L’attività

ancora effettuata presso il datore di lavoro viene considerata quale guadagno

intermedio.

è Giurisprudenza

- TFA C 284/00 del 7.3.2002 (non si può parlare di tempo di lavoro normale se vi sono

oscillazioni rispetto alla media mensile che raggiungono il 25 % verso il basso

e il 59 % verso l’alto)

- TFA C 9/06 del 12.05.2006 (per i rapporti di lavoro che sono durati più di 12 anni,

può essere opportuno prendere in considerazione un periodo di riferimento di 5

anni) ê”

(cfr. Prassi

LADI ID)

2.6

Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre

2019.

consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata

in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per

prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono

un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso

di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V

224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1;

DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317;

DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1

pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V

125.

consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF

131.

V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127

V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c,

pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86

consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24,

consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118

V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In proposito cfr. pure STF

2C_105/2009 del 18 settembre 2009.

2.7

Come visto il contratto di lavoro

su chiamata è un rapporto di lavoro generalmente a durata indeterminata

caratterizzato dal fatto che l’orario di lavoro è irregolare.

Il lavoratore si impegna a

esercitare un’attività ogniqualvolta il datore di lavoro richiede i suoi

servizi. Il numero di ore remunerate varia quindi secondo le esigenze del

datore di lavoro (cfr. consid. 2.4.; 2.5.)

L’attività di curatore, dal canto

suo, non è svolta in virtù di un unico contratto di lavoro con un tempo di

lavoro predefinito (ad esempio di 40/42 ore per un tempo pieno), bensì sulla

base di mandati assegnati dall’autorità regionale di protezione (cfr. art. 400

segg. CC; 12 Regolamento della legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto; ROPMA; RL 213.110).

Ai sensi dell’art. 13

ROPMA il curatore, salvo diversa indicazione, rimane in carica per due anni e,

riservato il caso di dimissioni o mancata conferma, il mandato si intende

rinnovato di anno in anno.

I mandati possono essere

molteplici e il tempo di occupazione variare a seconda delle necessità dei

curatelati, benché l’art. 16 ROPMA - che al cpv. 1 enuncia che il compenso

dovuto ai curatori è fissato dall’autorità di nomina (cfr. art. 404 CC; 49

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto (LPMA; RL 213.100): i curatori

hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione

patrimoniale del pupillo) - ai cpv. 2, 3 e 4 preveda che all’assunzione del

mandato l’autorità di protezione definisce con il

curatore la remunerazione oraria (da fissarsi, a norma dell’art. 17 cpv. 2, tra

i fr. 40.- ed i fr. 80.-) e il tempo presumibilmente necessario per

l’esecuzione del mandato. La domanda di indennità ed il conteggio delle spese

vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il rendiconto

annuale. Il curatore può, inoltre, chiedere il rimborso delle spese o un anticipo

sull’indennità già nel corso dell’anno (art. 16 cpv. 4 del Regolamento

d'applicazione della legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in

materia di tutele e curatele).

Il tempo di lavoro può, perciò,

differenziarsi da un mandato all’altro.

Ne discende che a ragione la

Cassa, per accertare se il ricorrente abbia subito oppure no una perdita di

guadagno, ha fatto capo alla prassi applicabile ai casi di lavoro su chiamata.

Per

completezza è ad ogni modo utile rilevare che, nella sentenza 9C_669/2019 del 7

aprile 2020, pubblicata in DTF 146 V 139, l’Alta Corte, modificando la

giurisprudenza sviluppata in DTF 98 V 230 (in cui il Tribunale federale

aveva stabilito che la mercede assegnata dall'autorità tutoria al privato

investito della funzione di tutore era da considerarsi come salario

determinante, in quanto tale funzione, dal profilo del diritto delle

assicurazioni sociali, andava considerata quale attività dipendente, citata, fra le altre, nella STCA 38.2011.87 del 13 agosto

2012), richiamando gli art. 5 cpv. 1 e 2, 8, 9 cpv. 1 e 13 LAVS, ha stabilito

che nella sua funzione di curatrice privata con qualifiche professionali

specifiche, nominata dall’autorità di protezione dei minori e degli adulti, si

doveva ritenere che l’assicurata esercitava, dal punto di vista dello statuto

giuridico di contribuente all’AVS, un’attività indipendente. Sebbene, ha

stabilito l’Alta Corte (cfr. consid. 6.2. – 6.3.), l’attività del curatore

privato presenti sia aspetti propri di un'occupazione autonoma, sia elementi

che la qualificano come un'occupazione dipendente, non essendovi un effettivo

rapporto di dipendenza economica o lavorativo-organizzativa, prevalgono quelle

caratteristiche che fanno pensare ad un'attività autonoma.

2.8

Per quanto concerne le entrate

ottenute quale curatore, va osservato che le stesse, e meglio le retribuzioni

ottenute nel lasso di tempo precedente l’iscrizione in disoccupazione (6 o 12

mesi; cfr. art. 23 LADI; 37 OADI), sono determinanti al fine di fissare

l’ammontare delle indennità di disoccupazione.

La Cassa, con la decisione su

opposizione del 9 ottobre 2020, ha riconosciuto che l’insorgente presenta una

perdita di lavoro computabile.

La parte resistente non si è,

però, ancora pronunciata in relazione all’entità delle indennità di

disoccupazione, che, se tutti i presupposti per averne diritto di cui all’art.

8.

LADI sono ossequiati, spettano al ricorrente.

E’ pertanto prematuro

chinarsi sulla questione.

Gli atti vanno, di conseguenza,

trasmessi alla Cassa affinché decida senza indugio in merito all’entità delle

indennità di disoccupazione spettanti al ricorrente, determinando previamente -

con la collaborazione dell’insorgente che consentirà alla parte resistente di

contattare le autorità competenti oppure fornirà i documenti richiestigli -

l’importo del suo guadagno assicurato (art. 23 LADI; 37 OADI), come pure se del

caso gli importi di guadagno intermedio (art. 24 LADI).

Al

riguardo va evidenziato che il dovere delle parti di collaborare

all’istruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio

reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali, comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile, ritenuto

che altrimenti esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza

di prove (cfr. art. 43 cpv.3; 61 lett. c LPGA; art. 16

cpv. 1 Lptca; STF 8C_741/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 6.3.1.; STF

8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005

consid., 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.; STFA C 271/02 del

9.

maggio 2003; DLA 2002 pag. 178 (179); SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N.

12.

pag. 145; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2).

2.9

Per quanto attiene alla richiesta

dell’insorgente di essere sentito al fine di “poter dare il massimo apporto

ad una soluzione chiara alla (…) vertenza” (cfr. doc. I), va evidenziato

che giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica

udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e

imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi

diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni

accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione

dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle

assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2

novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid.

3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai

ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011).

Tuttavia, lo

svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali

presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte

nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del

25.

febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid.

2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF

8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF

8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo

2015.

consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55

consid. 3a con riferimenti).

Una semplice

richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione

personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio

nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il

proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un

tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur

richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF

8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF

9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF

125.

V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre,

stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi

obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con

l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF

8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA

38.2020.10

del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018

consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8; STCA 38.2020.42

del 25 gennaio 2021.

Nella presente evenienza -

contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non

ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una

richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle

risultanze probatorie, ma ha semplicemente chiesto di essere sentito per “dare

il massimo apporto ad una soluzione chiara” della presente vertenza, e

quindi, sostanzialmente, intende fornire a questo Tribunale ulteriori

informazioni o chiarimenti (cfr. doc. I; V).

Il medesimo ha, quindi, chiesto

l’assunzione di una nuova prova.

Inoltre, da una parte, in

ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost., l’insorgente ha potuto far valere le

proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018).

Dall’altra, si può in ogni caso

prescindere dall’indire un pubblico dibattimento allorché risulta evidente,

anche senza il medesimo, in particolare che un ricorso è infondato o

inammissibile (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid.

2.2.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.2.; STF 8C_69/2020

del 21 febbraio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019

dell’11 giugno 2019 consid. 5.2.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017,

pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 9C_350/2016 del 4 maggio 2017 consid. 1.1.;

STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011 consid. 1.3.; STCA 38.2018.23 del 16 luglio

2018.

consid. 2.9.).

Conformemente, poi,

alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non

potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020

consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017

del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF

9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno

2017.

consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF

9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

Nel caso di specie,

ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare

il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione del ricorrente

non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione

della vertenza.

La richiesta

di assunzione di prove dell’insorgente deve, dunque, essere respinta.

2.10

L’insorgente, nel ricorso,

riferendosi “alla decisione della Cassa CO 1 del 20.04.2020 e decisione su

opposizione di CO 1 del 9.10.2020”, ha inoltre censurato “le modalità

con le quali hanno [ndr: la Cassa] gestito la pratica di disoccupazione ed in

particolare i 6 mesi ed oltre di attesa malgrado ripetuti solleciti inviati

all’indirizzo degli uffici CO 1”, lamentando una denegata giustizia (cfr.

doc. I).

Al riguardo giova osservare che

la Cassa, il 9 ottobre 2020, ha in ogni caso emesso la decisione su opposizione

(cfr. doc. 28), che il ricorrente ha peraltro impugnato nel merito, presentando

contestuale denuncia di denegata giustizia (cfr. doc. I; consid. 1.4.).

La causa da questo

profilo è, pertanto, priva di oggetto (in questo senso, cfr. ordinanza del TF

9C_541/2015 del 12 novembre 2015; STF 9C_433/2009 del 19 agosto 2009 consid. 1;

STFA I 760/05 del 24 maggio 2006 consid. 1 e i riferimenti ivi menzionati; STCA

42.2020.1

del 27 aprile 2020; STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid.

2.1.; STCA 38.2017.91 del 22 gennaio 2018; STCA 35.2017.57 del 22 giugno 2017

consid. 2.2.; STCA 38.2014.19 dell’11 giugno 2014 consid. 2.2.).

Vi è semmai da chiedersi se la

Cassa, avendo considerato adempiuto - con la decisione su opposizione del 9

ottobre 2020 -il presupposto della perdita di lavoro computabile, non avesse

dovuto emettere una decisione riguardo all’entità dell’indennità di

disoccupazione. La questione non merita di ulteriori approfondimenti alla luce

dell’esito della presente vertenza comportante la trasmissione degli atti alla

parte resistente affinché si pronunci senza indugio al riguardo (cfr. consid.

2.5.).

2.11

Infine in relazione

alla domanda di risarcimento dei danni asseritamente subìti dall’assicurato, la

costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata

che

costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF

8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017

consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010

del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36

consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV

81, p. 294).

Nella

presente fattispecie la decisione su opposizione del 9 ottobre 2020 riguarda

unicamente l’ossequio della condizione - per avere diritto alle indennità di

disoccupazione - della perdita di lavoro computabile (cfr. doc. 28; consid. 1.3.).

Ogni

altra questione, in particolare concernente un eventuale risarcimento per torto

morale e altri danni (cfr. doc. I), esula, quindi, dalla presente causa.

Di

conseguenza questa Corte non può chinarsi su tale problematica.

2.12

L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto il ricorso è del 9 novembre 2020 per cui torna applicabile l’art. 61 lett. a LPGA in vigore fino

al 31 dicembre 2020. Pertanto non vengono in ogni caso prelevate spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

in quanto ricevibile, è respinto.

2. Gli atti vanno trasmessi alla

Cassa affinché proceda senza indugio come indicato al considerando 2.8.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti