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Decisione

38.2020.65

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8 febbraio 2021Italiano29 min

31 dicembre 2021.

Source ti.ch

Fatti

31 dicembre 2021.

3 L’articolo 15 entra retroattivamente in vigore il 17

settembre 2020.

4 Gli articoli 1 e 17 lettere a-c hanno effetto sino al

31 dicembre 2022.

5 L’articolo 15 ha effetto sino al 30 giugno 2021.”

Il 4 novembre 2020 il

Consiglio federale ha modificato l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di

perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno), con effetto retroattivo al 17 settembre 2020,

prevedendo quanto segue:

" Art. 2

cpv. 3-4

3 I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12

LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge

del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) hanno

diritto all’indennità, alla condizione di cui al capoverso 1bis

lettera c, se:

a. devono

interrompere la loro attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle

autorità per combattere l’epidemia di COVID-19; e

b. subiscono una perdita di guadagno o salariale.

3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo

12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c LADI che

non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno diritto

all’indennità, alla condizione di cui al capoverso 1bis lettera c, se:

a. la loro attività

lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati

dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19;

b. subiscono una perdita di guadagno o salariale; e

c. nel 2019

hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10

000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato

l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero,

questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività.

3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo

considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile

pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli

anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è

determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno

avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver

subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento

rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la

media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.

4 L’indennità è sussidiaria rispetto a tutte le

prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni secondo la legge del 2

aprile 1908 sul contratto d’assicurazione. Questo non vale per le prestazioni

secondo l’articolo 12 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.

Art. 3 cpv. 3 e 4

3 Per gli aventi diritto di cui all’articolo 2

capoverso 3 o 3bis, il diritto nasce con l’inizio del provvedimento

ordinato dalle autorità.

4 Per gli aventi diritto di cui all’articolo 2

capoverso 1bis lettera a numero 1, capoverso 3 o 3bis, il

diritto si estingue con la revoca del provvedimento ordinato.

Art. 5 cpv. 2bis-2quater

2bis Ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis

che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella

versione vigente fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di

calcolo.

2ter Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori

indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis

lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito

soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si

può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo

più recente.

2quater Per il calcolo dell’indennità dei salariati ai

sensi dell’articolo 10 LPGA, è determinante la perdita salariale derivante dai

provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19.

L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento della perdita salariale.

Art. 6 Estinzione del diritto all’indennità

In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto

all’indennità si estingue il 30 giugno 2021.

Art. 7 cpv. 1bis

1bis Le persone di cui all’articolo 2 capoverso 3bis

esercitano il diritto all’indennità come segue:

a. per ogni mese

per cui richiedono l’indennità indicano la cifra d’affari nonché la cifra

d’affari mensile media del periodo di riferimento secondo l’articolo 2

capoverso 3ter;

b. illustrano a

causa di quale provvedimento ordinato dalle autorità per combattere l’epidemia

di COVID-19 è dovuta la diminuzione della loro cifra d’affari.

Art. 8a cpv. 2

2 A tal fine, le casse di compensazione AVS possono

effettuare controlli a campione, direttamente o facendo ricorso a periti

esterni.

Art. 10 cpv. 2

2 L’indennità, le spese di esecuzione sostenute dalle

casse di compensazione e le spese per il riesame periodico e i controlli a

campione sono finanziate dalla Confederazione.

Art. 10b Rilevazioni statistiche

1 A fini statistici le casse di compensazione AVS

forniscono all’Ufficio centrale di compensazione (UCC) dati sull’indennità di

perdita di guadagno per il COVID-19.

2 L’UCC trasmette a tal fine i dati all’UFAS.

Art. 10c Disposizioni transitorie della modifica del 4

novembre 2020

1 In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il

diritto alle indennità dovute in virtù dell’articolo 2 capoverso 1bis lettera a

numero 1 o 2 della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16

settembre 2020 si estingue il 30 giugno 2021.

2 In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il

diritto ad altre indennità dovute in virtù della presente ordinanza nella

versione vigente fino al 16 settembre 2020 è estinto. Le persone che

all’entrata in vigore della modifica del 4 novembre 2020 avevano diritto a tali

indennità e che intendono esercitare il diritto a indennità in virtù della

presente ordinanza nella versione in vigore dal 17 settembre 2020 devono

presentare una nuova richiesta.

Art. 11 cpv. 2, 4 e 5

2 e 4 Abrogati

5 Si applica fino al 30 giugno 2021.

Considerandi

II

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 17

settembre 2020” (RU 2020 pag. 4571-4573)

Attraverso un ulteriore

modifica del 18 dicembre 2020, entrata in vigore il 19 dicembre 2020, il

Consiglio federale ha così modificato l’art. 2 cpv. 3ter primo periodo

dell’Ordinanza COVID-19:

" Art. 2

cpv. 3ter, primo periodo

3ter L’attività lucrativa è ritenuta

limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari

mensile media degli anni 2015-2019. …” (RU 2020 pag. 5829)

Per completezza va

ricordato che, a livello cantonale, il 20 aprile 2020 sono state presentate due

mozioni da Nadia Ghisolfi per il Gruppo PPD + CG denominata “Diritto

all’indennità per lavoro ridotto anche per gli indipendenti” e di Nadia

Ghisolfi e Maddalena Ermotti Lepori “Prolungare il diritto alle indennità di

disoccupazione - prevedere delle indennità cantonali straordinarie”.

2.3

Da

quanto esposto al considerando precedente risulta con evidenza che il diritto

alle indennità per lavoro ridotto di importo forfettario (cfr. STCA 38.2020.59

del 25 gennaio 2021) alle persone che determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro è stato eccezionalmente

riconosciuto, derogando all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (cfr. consid. 2.1),

sulla base dell’art. 2 dell’Ordinanza sulle misure nel settore

dell’assicurazione contro la disoccupazione (COVID-19), soltanto dal 1° marzo

al 31 maggio 2020 (cfr. consid. 2.2 e STCA 38.2020.39 del 15 ottobre 2020).

Dal 1° giugno 2020 __________,

socia e gerente dell’RI 1 (cfr. doc. 36) non può più beneficiare di questa

prestazione come correttamente stabilito dalla Cassa nella decisione su

opposizione del 5 ottobre 2020, che deve dunque essere confermata.

A titolo abbondanziale il

TCA ricorda che dal 17 settembre 2020, dopo l’entrata in vigore della Legge

federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 25 settembre 2020 e la modifica

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, le persone la cui posizione è

assimilabile a quella di un datore di lavoro non vengono più indennizzate

attraverso le prestazioni della LADI bensì mediante le indennità per perdita di

guadagno (cfr. consid. 2.2; Ordinanza COVID-19; K. Häcki, “GmbH:

Corona-Entschädigung statt Kuzarbeit für Inhaber” in Penso 3/2020 pag. 40-41).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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