Lexipedia

Decisione

38.2020.65

Negate ILR a società x socia e gerente per 6/20. Diritto a ILR per persone con posizione analoga a DL ex art. 2 Ordinanza COVID19 AD (in deroga art. 31 cpv. 3 LADI) può essere riconosciuto solo da 3/20 a 5/20. Da 17.9.20 con LF COVID-19 le P con posiz. analoga a DL indennizzate con IPG

8 febbraio 2021Italiano29 min

31 dicembre 2021.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2020.65

DC/sc

Lugano

8 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 novembre 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 5 ottobre 2020 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il 4 maggio 2020 la Sezione

del lavoro ha sollevato opposizione parziale sul preannuncio di lavoro ridotto

del 17 marzo 2020 dell’RI 1 e ha riconosciuto alla ditta il diritto alle

indennità per lavoro ridotto dal 17 marzo al 16 settembre 2020 (cfr. doc. 48).

1.2. Con decisione su opposizione

del 5 ottobre 2020 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione

del 16 giugno 2020 (cfr. doc. 28) con la quale ha negato all’RI 1 il diritto ad

indennità per lavoro ridotto a favore di __________ per il mese di giugno 2020,

argomentando:

" (…)

1. Come indicato in

precedenza per il periodo marzo - maggio 2020 le persone con posizione analoga

a quella di un datore di lavoro hanno, grazie all'ordinanza citata, delle

indennità per lavoro ridotto.

(…)

3. La procedura

per l'ottenimento delle indennità per orario ridotto consiste nel chiedere l'approvazione

al Servizio Cantonale e in seguito richiedere le indennità alla cassa

prescelta.

4. Il servizio

cantonale indirizza una copia della sua decisione alla cassa designata dal

datore di lavoro, la quale verifica se gli altri presupposti del diritto

all'indennità sono adempiuti e se l'indennità è stata calcolata correttamente.

In particolare verifica se i lavoratori interessati adempiono i presupposti

richiesti per il versamento dell'ILR.

Prassi LADI G18

5. Quindi,

indipendentemente dal periodo accordato dal Servizio Cantonale, la Cassa deve esaminare

se tutti i lavoratori hanno diritto alle indennità per lavoro ridotto.

6. Nel caso in

esame, __________, come socia e gerente con firma individuale e una quota di 19

azioni su 20, a decorrere dal 01.06.2020 non può più beneficiare delle indennità

per lavoro ridotto.” (Doc. A)

1.3. Contro la decisione su

opposizione __________ ha inoltrato una “opposizione” (Doc. I), nella quale si

è così espressa:

" (…) nel

punto “In diritto” 3. Art. 5 OADI, art. 34 cpv. 1 e 2 LADI per le seguenti

persone è previsto, versato importo forfettario di 3'320 franchi … ecc…

È previsto questo versamento ma, non ci è mai stato concesso né

versato.

Stiamo interpellando un legale per fare chiarezza perché molte

altre SAGL con posizione analoga al datore di lavoro stanno ricevendo ancora

gli aiuti mentre a noi sono stati tolti e rifiutati!

Da notare che quelle SAGL stanno lavorando a pieno ritmo, come

parrucchieri, fisioterapisti e altri settori che conosco personalmente.

Molti di questo sono frontalieri.

Io come svizzera cittadina che risiedo e pago le tasse qui mi

viene negato ogni/qualsiasi aiuto nemmeno la disoccupazione.

Verrà contattato dal nostro legale.” (Doc. Ibis)

1.4. Nella sua risposta del 30

novembre 2020 la Cassa propone di respingere il ricorso rinviando alle

motivazioni della decisione su opposizione e precisando che “il diritto alle

indennità di disoccupazione è stata negato non all’intera azienda ma a __________

in quanto persona con posizione analoga.” (Doc. III).

1.5. Il 1° dicembre 2020 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

in diritto

2.1. L’art. 31 cpv. 3 LADI prevede

che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:

a. i lavoratori, la

cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del

datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;

c. le persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni

del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.

Nelle sentenze pubblicate

in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in

SVR 1997 ALV Nr. 101, l’Alta Corte ha deciso che un dipendente membro del

consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b

del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi

dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per un membro del

consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che

sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui

esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016;

STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STF C 160/05 del 24 gennaio 2006; STF C 102/04 del 15 giugno 2005).

In una sentenza

8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato su questi

temi le seguenti considerazioni:

" (…) Il

primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un

impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv.

3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di

quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura

aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali.

Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle

indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che

essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel

registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi

rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto

di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano

in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid.

3b e riferimenti).

Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del

consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la

legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili,

che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle

decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema

direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b

CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio

d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,

quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori

accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con

riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid.

3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).

3.

Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è

pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008,

la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne

discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la

giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la

precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego.

(…)"

Lo scopo

della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di

sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio

di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in

favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a

quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF

8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007

consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

Questo

principio è stato riconfermato in una sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016,

nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

4.2. Dans plusieurs

arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le

Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement de cette

jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut

du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les

personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur

permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur

activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des

conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF

123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un

risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte

économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement

et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec

l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible

pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en

reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut

pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à

un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des

liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise.

Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est

seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait -

justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois

être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il

entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas

de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié,

lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle

son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que

cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à

l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou

les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la

perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple

statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position

décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit

et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette

problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage,

2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit à l'indemnité de

chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur,

in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (…)"

Il rischio d’abuso non

esiste dunque più quando l’assicurato in questione dimostra di avere rotto ogni

legame con la ditta.

Sempre secondo la

giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art.

809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di

amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_550/2020 del 21 dicembre 2020; STF

8C_622/2020 del 17 dicembre 2020; STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF

8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STF C 270/04 del 4 luglio 2005; STF C 37/02

del 22 novembre 2002 e STF C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3

marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23

gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio

2017).

In una sentenza

8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso

di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare

l’assicurato in progetti di un’altra società, che può non essere sufficiente

cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per

eludere quanto espresso nell’articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L’assicurato in

quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché,

malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era

rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di

una persona esercitante un’attività analoga a quella di un datore di lavoro.

Il Tribunale federale, con

giudizio 8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicato in DLA 2016 N. 5 pag. 132,

ha stabilito che a ragione era stata chiesta la restituzione d’indennità di

disoccupazione percepite, in quanto il ricorrente, anche se non era più

iscritto a RC quale socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro,

continuava a disporre di un potere decisionale che escludeva il diritto a

prestazioni LADI.

L’Alta Corte ha, in

particolare, osservato che lo stretto legame di parentela tra l’interessato e

la madre a cui aveva ceduto la sua parte sociale ed era diventata l’unica socia

gerente costituiva un serio indizio che consentiva di ritenere che l’insorgente

occupava, per il tramite della madre, una posizione di fatto analoga a quella

di un datore di lavoro.

2.2. Il 20 marzo 2020 il Consiglio

federale, sulla base dell’art. 185 cpv. 3 Cost. fed. (“Fondandosi direttamente sul

presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi

turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza

interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo”;

cfr. sul tema la STF 4A_180/2020 del 6 luglio 2020, consid. 4.4. pubblicata in

DTF 146 III 194 seg.) ha adottato l’Ordinanza sulle misure nel settore

dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19)

la quale, agli art. 1 e 2 prevede che:

" Art. 1

In deroga all’art. 31 capoverso 3 lettera b della legge federale

del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), il

coniuge o il partner registrato del datore di lavoro occupato nell’azienda di

quest’ultimo ha diritto all’indennità per lavoro ridotto.

Art. 2

In deroga all’art. 31 capoverso 3

lettera c LADI le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di

un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi o

partner registrati occupati nell’azienda hanno diritto all’indennità per lavoro

ridotto.”

In deroga all’art. 34 cpv.

2 LADI, per le seguenti persone si tiene conto di un importo forfettario di 3’320

franchi come guadagno determinante per un’attività lucrativa a tempo pieno:

a. il coniuge o il

partner registrato del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;

b. le persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni

del datore di lavoro, come anche i loro coniugi o partner registrati occupati

nell’azienda.

L’art. 34 LADI ha il

seguente tenore:

" 1 L’indennità

per lavoro ridotto ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno

computabile.

2 Determinante, fino al limite

massimo valido per il calcolo dei contributi (art. 3), è il salario, convenuto

contrattualmente, dell’ultimo periodo salariale prima dell’inizio del lavoro

ridotto. Sono compresi le indennità per vacanze e gli assegni contrattuali

periodici, purché non continuino ad essere versati durante il periodo di lavoro

ridotto o non costituiscano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.1 È tenuto conto

degli aumenti salariali, convenuti mediante contratto collettivo di lavoro e

subentranti durante il periodo di lavoro ridotto.

3 Il Consiglio federale stabilisce

le basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario.”

L’art.

9 stabilisce che “la presente ordinanza entra retroattivamente in vigore

il 17 marzo 2020” (cpv.1) e che “fatto salvo l’articolo 8, si applica per un

periodo di sei mesi dalla data d’entrata in vigore” (cpv. 2) (cfr. RU 2020 877).

L’entrata in vigore è

successivamente stata anticipata al 1° marzo 2020 (modifica dell’Ordinanza

dell’8 aprile 2020 in vigore dal 9 aprile 2020, cfr. RU 2020 1201).

Attraverso

una modifica dell’Ordinanza del 20 maggio 2020, entrata in vigore il 1° giugno

2020, il Consiglio federale ha abrogato gli art. 1 e 2 qui sopra riprodotti

(cfr. RU 2020 1777).

In questo contesto va

segnalato che il 14 maggio 2020 la Commissione della sicurezza sociale e della

sanità del Consiglio nazionale ha depositato una mozione, che il Consiglio

federale ha proposto di respingere, del seguente tenore:

" (…)

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato

di modificare la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, in particolare

l'articolo 31 capoverso 3 lettera b, in modo tale che in un'azienda a

conduzione familiare (PMI) il coniuge del datore di lavoro occupato

nell'azienda di quest'ultimo abbia diritto a un'indennità di entità limitata

per lavoro ridotto dovuto a circostanze non imputabili al datore di lavoro

(caso di rigore ai sensi dell'art. 32 cpv. 3).

Una minoranza della Commissione

(Aeschi Thomas, Amaudruz, de Courten, Dobler, Glarner, Herzog Verena, Riniker,

Rösti, Sauter, Schläpfer) propone di respingere la mozione.

Motivazione

La crisi del COVID-19 ha

evidenziato la situazione precaria delle piccole aziende a conduzione

familiare, in particolare quelle in cui il coniuge è escluso dal diritto

all'indennità in caso di orario di lavoro ridotto, al pari delle persone che

esercitano un'influenza sulle decisioni dell'azienda (art. 31 cpv. 3 lett. b e

c). Per la durata della pandemia, l'ordinanza 2 COVID-19 ha rimediato a questa

lacuna della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione concedendo a

queste persone indennità per lavoro ridotto. Occorre prorogare tale misura

procedendo a una modifica legislativa in modo che il Consiglio federale non

debba emanare nuove disposizioni intese a prendere in considerazione la

riduzione di lavoro del coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda, se

il lavoro ridotto è dovuto a circostanze non imputabili a quest'ultimo. Si

tratta, all'occorrenza, di evitare la chiusura dell'azienda familiare e il

ricorso agli aiuti sociali. Questa disposizione dovrà limitarsi ai casi di rigore

ai sensi dell'articolo 32 capoverso 3 LADI e 51 OADI, escludere le circostanze

inerenti ai rischi aziendali che, secondo la giurisprudenza, sono per principio

assunti dall'azienda (DTF 119 V 500 consid. 1; SVR, 2003 ALV n. 9 p.27) ed

essere limitata (p. es. a 196 franchi al giorno). Occorre prorogare tale misura

mediante una modifica legislativa.

Parere del Consiglio federale

del 19.08.2020

L'indennità per lavoro ridotto

(ILR) è finalizzata a evitare che i lavoratori la cui attività è

temporaneamente ridotta o sospesa si ritrovino in disoccupazione totale e

permette quindi di preservare i contratti di lavoro esistenti. Questo strumento

è concepito per i lavoratori che non possono influire sull'andamento degli

affari dell'azienda.

L'esclusione del datore di lavoro e

del suo coniuge/partner occupato nella stessa azienda dal diritto all'ILR non è

una lacuna della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), ma è

stata esplicitamente voluta dal legislatore ed è stata a più riprese confermata

dal Tribunale federale.

L'articolo 31 capoverso 3 lettere b

e c LADI esclude queste persone dal diritto all'ILR in quanto è il datore di

lavoro che può determinare l'introduzione e l'estensione del lavoro ridotto e

la perdita di guadagno (indennità) per sé e per il suo coniuge/partner. Il

rischio di abusi derivante dalla loro inclusione sarebbe elevato e l'attuazione

comporterebbe vari problemi, in particolare per quanto riguarda la verifica

delle condizioni del diritto all'ILR. In considerazione di questo rischio e

delle difficoltà di controllo che ne risultano, la copertura dell'assicurazione

contro la disoccupazione (AD) non va pertanto estesa in maniera duratura a tali

persone.

Nemmeno una limitazione del diritto

ai casi di rigore giustifica una simile estensione, in quanto il rischio di

abusi permane.

Il Consiglio federale ha adottato

varie misure temporanee per sostenere maggiormente i datori di lavoro. Ha in

particolare esteso la copertura dell'ILR ad altre categorie di lavoratori e ha

abolito il termine di preannuncio e il periodo di attesa. La SECO, dal canto

suo, ha semplificato la procedura di domanda e di versamento dell'ILR. A causa

della situazione straordinaria, per aiutare le imprese il Consiglio federale ha

altresì adottato varie misure che esulano dall'ambito dell'AD.

Queste misure hanno permesso a

molte imprese svizzere di evitare i licenziamenti. Il ricorso allo strumento

dell'ILR è stato massiccio e ha già comportato costi notevoli per il fondo

dell'AD. L'aumento di 6 miliardi di franchi della partecipazione della

Confederazione (art. 8 dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la

disoccupazione [RS 837.033]) stabilito nel mese di marzo 2020 non basterà a

coprire i costi aggiuntivi dell'AD. Il Consiglio federale ha quindi sottoposto

alle Camere una revisione della LADI che preveda un finanziamento supplementare

dell'AD. Il relativo messaggio verrà esaminato nel quadro di una procedura

d'urgenza nella sessione autunnale 2020. Ciò dovrebbe permettere di coprire i

costi risultanti dalle numerose domande di ILR e dall'estensione di tale

indennità ad altri gruppi di lavoratori nel corso del 2020.

Per ora il Consiglio federale non

ritiene opportuno procedere ad ulteriori estensioni, soprattutto di durata

prolungata.

Proposta del Consiglio federale

del 19.08.2020

Il Consiglio federale propone di

respingere la mozione. (…)”

Il

Consiglio federale, nel Messaggio n. 20.058 concernente la legge federale sulle

basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, su questo tema si

è così espresso:

" (…) È

incoraggiante constatare che la maggioranza degli interpellati ha accolto

favorevolmente il disciplinamento previsto nel campo dell’assicurazione contro

la disoccupazione. Siamo tuttavia contrari a un’estensione straordinaria

dell’indennità per lavoro ridotto (IRL) ad altri gruppi di aventi diritto (GL,

BS, BL, TI, SH, ZH, ZG, SGB, PS, CP, HotellerieSuisse, FSA, Economiesuisse,

impressum, Unione delle città svizzere, USAM, SwissTextiles e GastroSuisse),

come pure a un aumento dell’IRL per le persone con un reddito basso (PS,

Travail.Suisse e USS). Con la graduale apertura economica, dall’8 giugno 2020

la maggior parte dei settori hanno potuto riprendere la loro attività. In considerazione

di ciò, in linea di massima non vi sono più gli estremi per ammettere un caso

di rigore che fonda provvedimenti nel settore dell’assicurazione contro la

disoccupazione. In quanto strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione

lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di

coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì quello di

salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il temporaneo

calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente perdita di

lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti. Rinunciamo pertanto

a estendere l’IRL ai gruppi seguenti: (i.) per chi occupa una posizione analoga

a quella del datore di lavoro e i coniugi o partner registrati occupati

nell’azienda che ricoprono funzioni dirigenziali e decidono in merito al

proprio grado di occupazione il rischio di perdere il posto di lavoro è minimo,

mentre il rischio di abuso è molto elevato; (ii.) affinché le aziende

continuino a dare la giusta priorità alla formazione degli apprendisti, il

diritto all’IRL per gli apprendisti è stato revocato. (…)”

Il 7 settembre 2020 il

Consiglio nazionale ha accolto la mozione (100 voti a favore, 77 contrari e 8

astensioni) volta a modificare la legge sull’assicurazione contro la

disoccupazione, in modo tale che in un’azienda a conduzione familiare (PMI) il

coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo abbia

diritto a un’indennità di entità limitata per lavoro ridotto dovuto a circostanze

non imputabili al datore di lavoro (vedi pandemia di coronavirus).

Il 25 settembre 2020 il

Parlamento ha adottato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del

Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19;

cfr. RU 2020 3835), la quale all’art. 15 (“Provvedimenti volti a indennizzare

la perdita di guadagno”) prevede che:

" 1 Il

Consiglio federale può prevedere che sia versata un’indennità per perdita di

guadagno alle persone che devono interrompere o limitare in modo considerevole

l’attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per far fronte

all’epidemia di COVID-19. Sono ritenute aver subito una limitazione

considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una

perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione

della cifra d’affari del 55 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media

degli anni 2015–2019.

2 Hanno in particolare diritto all’indennità anche gli

indipendenti ai sensi dell’articolo 12 della legge federale del 6 ottobre 2000

sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e le

persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro.

3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni

concernenti:

a. le persone aventi diritto all’indennità e in particolare il

diritto alle indennità giornaliere delle persone particolarmente a rischio;

b. l’inizio e la fine del diritto all’indennità;

c. il numero massimo di indennità giornaliere;

d. l’importo e il calcolo dell’indennità;

e. la procedura.

4 Il Consiglio federale si assicura che le indennità

siano versate in funzione delle perdite di guadagno dichiarate dagli

interessati. La correttezza delle indicazioni fornite è verificata in

particolare mediante controlli a campione.

5 Il Consiglio federale può dichiarare applicabili le

disposizioni della LPGA. Può prevedere deroghe all’articolo 24 capoverso 1 LPGA

per quanto concerne l’estinzione del diritto e all’articolo 49 capoverso 1 LPGA

per quanto concerne l’applicabilità della procedura semplificata.”

L’art.

17 Legge COVID-19 (“Provvedimenti nel settore dell’assicurazione contro la

disoccupazione”) stabilisce invece che:

" Il

Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla legge del 25

giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) con riguardo a:

a. il diritto

all’indennità per lavoro ridotto dei formatori professionali che si occupano di

apprendisti e il versamento di tale indennità;

b. la non

considerazione dei periodi di conteggio compresi tra il 1° marzo e il 31 agosto

2020 nei quali la perdita di lavoro è ammontata a oltre l’85 per cento

dell’orario normale di lavoro dell’azienda (art. 35 cpv. 1bis LADI);

c. il

prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione e per il

periodo di contribuzione degli assicurati che, tra il 1° marzo e il 31 agosto

2020, hanno avuto diritto a un massimo di 120 indennità giornaliere

supplementari;

d. lo

svolgimento della procedura relativa al preannuncio di lavoro ridotto e al versamento

dell’indennità per lavoro ridotto nonché la forma di tale versamento;

e. il diritto

all’indennità per lavoro ridotto dei lavoratori su chiamata con un rapporto di

lavoro di durata indeterminata e il versamento di tale indennità.”

L’art. 21 cpv. 1 Legge

COVID-19 precisa che la legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.) e

sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

A

proposito dell’entrata in vigore, l’art. 21 Legge COVID-19, ai cpv. 2-5,

prevede che:

" 2 Fatti

salvi i capoversi 3-5, entra in vigore il 26 settembre 2020 con effetto sino al

Fatti

31 dicembre 2021.

3 L’articolo 15 entra retroattivamente in vigore il 17

settembre 2020.

4 Gli articoli 1 e 17 lettere a-c hanno effetto sino al

31 dicembre 2022.

5 L’articolo 15 ha effetto sino al 30 giugno 2021.”

Il 4 novembre 2020 il

Consiglio federale ha modificato l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di

perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno), con effetto retroattivo al 17 settembre 2020,

prevedendo quanto segue:

" Art. 2

cpv. 3-4

3 I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12

LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge

del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) hanno

diritto all’indennità, alla condizione di cui al capoverso 1bis

lettera c, se:

a. devono

interrompere la loro attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle

autorità per combattere l’epidemia di COVID-19; e

b. subiscono una perdita di guadagno o salariale.

3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo

12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c LADI che

non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno diritto

all’indennità, alla condizione di cui al capoverso 1bis lettera c, se:

a. la loro attività

lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati

dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19;

b. subiscono una perdita di guadagno o salariale; e

c. nel 2019

hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10

000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato

l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero,

questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività.

3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo

considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile

pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli

anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è

determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno

avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver

subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento

rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la

media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.

4 L’indennità è sussidiaria rispetto a tutte le

prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni secondo la legge del 2

aprile 1908 sul contratto d’assicurazione. Questo non vale per le prestazioni

secondo l’articolo 12 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.

Art. 3 cpv. 3 e 4

3 Per gli aventi diritto di cui all’articolo 2

capoverso 3 o 3bis, il diritto nasce con l’inizio del provvedimento

ordinato dalle autorità.

4 Per gli aventi diritto di cui all’articolo 2

capoverso 1bis lettera a numero 1, capoverso 3 o 3bis, il

diritto si estingue con la revoca del provvedimento ordinato.

Art. 5 cpv. 2bis-2quater

2bis Ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis

che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella

versione vigente fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di

calcolo.

2ter Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori

indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis

lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito

soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si

può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo

più recente.

2quater Per il calcolo dell’indennità dei salariati ai

sensi dell’articolo 10 LPGA, è determinante la perdita salariale derivante dai

provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19.

L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento della perdita salariale.

Art. 6 Estinzione del diritto all’indennità

In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto

all’indennità si estingue il 30 giugno 2021.

Art. 7 cpv. 1bis

1bis Le persone di cui all’articolo 2 capoverso 3bis

esercitano il diritto all’indennità come segue:

a. per ogni mese

per cui richiedono l’indennità indicano la cifra d’affari nonché la cifra

d’affari mensile media del periodo di riferimento secondo l’articolo 2

capoverso 3ter;

b. illustrano a

causa di quale provvedimento ordinato dalle autorità per combattere l’epidemia

di COVID-19 è dovuta la diminuzione della loro cifra d’affari.

Art. 8a cpv. 2

2 A tal fine, le casse di compensazione AVS possono

effettuare controlli a campione, direttamente o facendo ricorso a periti

esterni.

Art. 10 cpv. 2

2 L’indennità, le spese di esecuzione sostenute dalle

casse di compensazione e le spese per il riesame periodico e i controlli a

campione sono finanziate dalla Confederazione.

Art. 10b Rilevazioni statistiche

1 A fini statistici le casse di compensazione AVS

forniscono all’Ufficio centrale di compensazione (UCC) dati sull’indennità di

perdita di guadagno per il COVID-19.

2 L’UCC trasmette a tal fine i dati all’UFAS.

Art. 10c Disposizioni transitorie della modifica del 4

novembre 2020

1 In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il

diritto alle indennità dovute in virtù dell’articolo 2 capoverso 1bis lettera a

numero 1 o 2 della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16

settembre 2020 si estingue il 30 giugno 2021.

2 In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il

diritto ad altre indennità dovute in virtù della presente ordinanza nella

versione vigente fino al 16 settembre 2020 è estinto. Le persone che

all’entrata in vigore della modifica del 4 novembre 2020 avevano diritto a tali

indennità e che intendono esercitare il diritto a indennità in virtù della

presente ordinanza nella versione in vigore dal 17 settembre 2020 devono

presentare una nuova richiesta.

Art. 11 cpv. 2, 4 e 5

2 e 4 Abrogati

5 Si applica fino al 30 giugno 2021.

Considerandi

II

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 17

settembre 2020” (RU 2020 pag. 4571-4573)

Attraverso un ulteriore

modifica del 18 dicembre 2020, entrata in vigore il 19 dicembre 2020, il

Consiglio federale ha così modificato l’art. 2 cpv. 3ter primo periodo

dell’Ordinanza COVID-19:

" Art. 2

cpv. 3ter, primo periodo

3ter L’attività lucrativa è ritenuta

limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari

mensile media degli anni 2015-2019. …” (RU 2020 pag. 5829)

Per completezza va

ricordato che, a livello cantonale, il 20 aprile 2020 sono state presentate due

mozioni da Nadia Ghisolfi per il Gruppo PPD + CG denominata “Diritto

all’indennità per lavoro ridotto anche per gli indipendenti” e di Nadia

Ghisolfi e Maddalena Ermotti Lepori “Prolungare il diritto alle indennità di

disoccupazione - prevedere delle indennità cantonali straordinarie”.

2.3

Da

quanto esposto al considerando precedente risulta con evidenza che il diritto

alle indennità per lavoro ridotto di importo forfettario (cfr. STCA 38.2020.59

del 25 gennaio 2021) alle persone che determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro è stato eccezionalmente

riconosciuto, derogando all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (cfr. consid. 2.1),

sulla base dell’art. 2 dell’Ordinanza sulle misure nel settore

dell’assicurazione contro la disoccupazione (COVID-19), soltanto dal 1° marzo

al 31 maggio 2020 (cfr. consid. 2.2 e STCA 38.2020.39 del 15 ottobre 2020).

Dal 1° giugno 2020 __________,

socia e gerente dell’RI 1 (cfr. doc. 36) non può più beneficiare di questa

prestazione come correttamente stabilito dalla Cassa nella decisione su

opposizione del 5 ottobre 2020, che deve dunque essere confermata.

A titolo abbondanziale il

TCA ricorda che dal 17 settembre 2020, dopo l’entrata in vigore della Legge

federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 25 settembre 2020 e la modifica

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, le persone la cui posizione è

assimilabile a quella di un datore di lavoro non vengono più indennizzate

attraverso le prestazioni della LADI bensì mediante le indennità per perdita di

guadagno (cfr. consid. 2.2; Ordinanza COVID-19; K. Häcki, “GmbH:

Corona-Entschädigung statt Kuzarbeit für Inhaber” in Penso 3/2020 pag. 40-41).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Negate ILR a società x socia e gerente per 6/20. Diritto a ILR per persone con posizione analoga a DL ex art. 2 Ordinanza COVID19 AD (in deroga art. 31 cpv. 3 LADI) può essere riconosciuto solo da 3/20 a 5/20. Da 17.9.20 con LF COVID-19 le P con posiz. analoga a DL indennizzate con IPG | Lexipedia