38.2020.67
Nella procedura di opposizione (ricorrente è risultato parzialm. vincente) non necessario intervento di avvocato. Non sono perciò adempiute condiz. del GP nella proc. amministrativa. Di conseguenza ric. non ha diritto a ripetib. nella misura in cui è vincente, né a GP per parte in cui è soccombente
26 aprile 2021Italiano33 min
i presupposti indispensabili per ottenere una decisione positiva, né le
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2020.67
rs
Lugano
26 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 novembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 ottobre 2020 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 5 agosto
2020 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha negato a RI 1 il diritto a indennità
di disoccupazione a far tempo dal 2 luglio 2020, in quanto la moglie rivestiva
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno all’azienda
presso la quale aveva lavorato fino al 30 giugno 2020 (cfr. doc. 27).
1.2. RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, ha interposto opposizione il 4 settembre 2020, chiedendo il
riconoscimento delle indennità di disoccupazione dall’introduzione della
relativa domanda o in subordine dall’agosto del 2020.
L’opponente ha fatto
valere che nell’agosto 2020 egli ha abbandonato definitivamente l’abitazione
coniugale dove peraltro viveva solo (la moglie risiedendo altrove) e che dal 1°
settembre 2020 sono divorziati.
Al riguardo è stata
prodotta la sentenza del 1° settembre 2020 con cui il Pretore del Distretto di __________
ha dichiarato sciolto il matrimonio tra i coniugi __________ (cfr. doc. 28;
29).
1.3. Con decisione su opposizione
del 21 ottobre 2020 la Cassa ha parzialmente accolto l’opposizione e ha
stabilito che RI 1 ha diritto alle prestazioni LADI a decorrere dal 1°
settembre 2020, se tutti gli altri presupposti di legge sono adempiuti.
La Cassa ha poi indicato
che nel caso concreto non sono ossequiate le condizioni relative al gratuito
patrocinio. In proposito è stato specificato:
" (…)
l’Assicurato avrebbe potuto scrivere direttamente una lettera
all’Amministrazione centrale, allegando i documenti più importanti e i più
attuali, come in questo caso la sentenza di divorzio del 1° settembre 2020, per
poter ottenere il diritto alle prestazioni senza che la questione giuridica da
valutare fosse particolarmente complessa.
(…)” (Doc. A)
1.4. L’assicurato, patrocinato
dall’avv. RA 1, ha tempestivamente impugnato davanti al TCA la decisione su
opposizione del 21 ottobre 2020 limitatamente al mancato riconoscimento del
gratuito patrocinio nella procedura di opposizione davanti alla Cassa. La parte
ricorrente ha così postulato di essere ammessa al beneficio del gratuito
patrocinio nella misura più estesa possibile con la designazione dell’avv. RA 1,
quale suo patrocinatore d’ufficio.
L’insorgente, tramite i
propri legali, ha chiesto inoltre di beneficiare del gratuito patrocinio
davanti a questa Corte nella misura più estesa possibile con la designazione
dell’avv. RA 1, quale suo patrocinatore d’ufficio (cfr. doc. I pag. 9).
A sostegno delle proprie
pretese la parte ricorrente ha addotto:
" (…) il
signor RI 1 ha sempre operato quale cameriere e capo sala, assumendo anche la
qualità di gerente di una società costituita con la moglie, con cui si era
sposato da poco.
Il 26 giugno 2020 si è visto rescindere il contratto di lavoro che
lo legava alla __________, società della quale era socio e gerente e che è
stata in seguito rilevata dalla ormai ex moglie il 30 giugno 2020, nuova socia
e gerente con firma individuale della società. RI 1 è rimasto privo di redditi
da luglio 2020 e ha dovuto chiedere delle indennità di disoccupazione, non
avendo trovato un nuovo impiego altrove, a causa anche delle difficoltà
dipendente dalla nota pandemia che ha fortemente ostacolato il mercato del
lavoro, compreso e soprattutto quello della gastronomia. Il qui ricorrente ha
dovuto affrontare pure una delicata procedura di divorzio che ha pure
presentato delicati risvolti psicologici, come si può immaginare (…).
RI 1, pertanto, non solo doveva gestire una procedura di
separazione / divorzio, ma doveva anche districarsi tempestivamente in quella
volta all'indennità di disoccupazione. Ma non è tutto. Egli doveva comprendere
le ripercussioni e le ramificazioni che una separazione o un divorzio poteva
avere sulla richiesta di indennità di disoccupazione. Infatti, se già la sua
posizione lavorativa prima del 26 giugno 2020 poteva essere considerata
particolare sotto il punto di vista LADI, essa si è notevolmente complicata con
la perdita del lavoro e la procedura di separazione dalla moglie, poi divenuta
essa stessa gerente della società datore di lavoro.
(…).
e) L’intervento di un patrocinatore si è reso necessario in quanto
la questione non è affatto priva di difficoltà, il ricorrente non ha una
formazione giuridica né una formazione superiore che lo potesse aiutare a
dirimere la vertenza amministrativa da solo. Non bisogna nemmeno dimenticare
che la legge prevede espressamente il rifiuto di erogare indennità di disoccupazione
al coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo, solo per
la richiesta di indennità per lavoro ridotto (cfr. art. 31 cpv. 3 lett. a
LADI). Che tale motivo di esclusione valesse anche per indennità di
disoccupazione, lo dice solo la giurisprudenza e la Prassi ID ai punti B21-B24,
come ha rammentato di recente il Tribunale federale in una sentenza del 6
aprile 2016 relativa a un caso sangallese, che ha evaso delle questioni
lasciate aperte in due sentenze del 7 marzo 2011 e del 3 giugno 2011.
f) Nella fattispecie per giunta, inizialmente la Cassa di
disoccupazione aveva rifiutato le indennità di disoccupazione a causa della
situazione non ancora definita con la ormai ex-moglie, senza nemmeno ritenere
la comunicazione di RI 1 riguardante l'avvenuta separazione nel giugno 2020.
Non consta neppure che egli sia Stato debitamente ragguagliato
dall'amministrazione sulle conseguenze (o non conseguenza) di una separazione
per rapporto al diritto a indennità.
Come avrebbe potuto RI 1 afferrare completamente il significato di
quanto sentenziato dal TF quel 6 aprile 2016 nella DTF 142 V 270 consid. 5.2.2,
in tedesco (…)
lui che è napoletano e non parla tedesco ed è privo di una
formazione giuridica?
Semplicemente non poteva, di modo che il gratuito patrocinio per
la procedura di opposizione, e di riflesso per tale procedura di ricorso, deve
essere ammesso.
g) In conclusione se ne deve concludere che, senza l'assistenza di
un legale, il risultato della decisione 21 ottobre 2020 non sarebbe Stato lo
stesso, perché la complessità della procedura e del sistema richiede
necessariamente delle conoscenze giuridiche che, incontestabilmente, il Signor RI
1 non ha, e perché egli non sarebbe stato in grado di promuovere parallelamente
e con il dovuto zelo e tempismo due procedure (una per ottenere indennità e
l'altra per divorziare), coordinarle e fornire tempestivamente alla Cassa la
sentenza di divorzio, unico documento rilevante per avere successo con la
propria richiesta. (…)” (Doc. I pag. 5-8)
Al ricorso è stato
allegato il Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato
dal Comune di __________ (cfr. doc. B).
Il 30 novembre 2020 l’avv.
RA 1, per conto dell’insorgente, ha trasmesso un estratto conto della Banca __________
relativo al periodo 1° luglio – 16 novembre 2020 al fine di dimostrare la
situazione di indigenza del medesimo (cfr. doc. III; D).
1.5. La Cassa, in risposta, ha
chiesto la reiezione dell’impugnativa, rilevando in particolare:
" (…) Considerato
che nella medesima decisione era indicato che egli non aveva diritto in quanto
lavorava nella stessa azienda della moglie, con il fatto che dal 1° settembre
2020 è stato ufficializzato il divorzio, il Sig. RI 1, prima di recarsi da un
avvocato, avrebbe potuto recarsi alla Cassa e chiedere almeno informazioni in
merito a questa nuova situazione personale.
Inoltre poteva chiedere come si sarebbe dovuto comportare se, come
sostiene il suo Avvocato, il Sig. RI 1 aveva difficoltà a capire i rimedi
giuridici e quindi a scrivere un'opposizione e allegare questa nuova
documentazione.
L'Avvocato RA 1, conoscendo bene la situazione economica del suo
assistito come pure la legislazione legata ad un atto di opposizione verso le
Casse disoccupazione, il quale è un procedimento gratuito, avrebbe potuto
comunicare al Sig. RI 1 di scrivere due righe alla Cassa, indicando e allegando
il documento relativo all'ufficialità del divorzio a partire dal 1° settembre
2020, il quale avrebbe dato, con ogni probabilità, un esito favorevole relativo
al suo diritto alle indennità di disoccupazione.
ln questo modo, inoltre, l'Avvocato si sarebbe limitato a dare un
consiglio al suo cliente, il quale avrebbe sicuramente dovuto supportare delle
spese legali minime. (…)” (Doc. V)
1.6. L’8 gennaio 2021 la parte
ricorrente ha segnatamente osservato:
" (…) la
Cassa, fin dal principio, era stata messa al corrente della situazione di
separazione in atto tra i coniugi RI 1, la quale sarebbe sfociata in divorzio di lì a
poco. Tuttavia, essa non ha considerato minimamente la situazione, né ha
fornito al signor RI 1 delle indicazioni in merito (per es. la necessità di
informare la Cassa CO 1 una volta intervenuto il divorzio), procedendo al
contrario con una decisione negativa nei suoi confronti, in cui non vi era
alcun cenno alla possibilità di una rivalutazione in caso di divorzio.
In simili condizioni RI 1 non poteva certo immaginarsi che la
pratica di divorzio potesse avere un'influenza sull'esito di una sua
opposizione. In ultima analisi, giova sottolineare, la Cassa di disoccupazione
non aveva ragguagliato di ciò in forma scritta l'assicurato né prima di
emettere una decisione, né con la decisione del 5 agosto 2020 con cui aveva
respinto la richiesta di indennità di disoccupazione di RI 1. Non si capisce
pertanto in base a quale ragione e/o felice intuizione RI 1, prima di
rivolgersi a un avvocato, dovesse presentarsi alla Cassa di disoccupazione e "chiedere
informazioni in merito a questa nuova situazione personale" (cfr.
risposta, pag. 2 in fondo). (…)” (Doc. VII pag. 3-4)
Riguardo al suggerimento
della Cassa secondo cui l’avvocato avrebbe potuto comunicare all’assicurato di
scrivere due righe all’amministrazione indicando e allegando il documento
relativo al divorzio è stato indicato:
" (…) A
prescindere dal fatto che la legislazione in materia riconosce espressamente il
diritto al gratuito patrocinio da parte di un assicurato, l'avvocato agisce
sotto la propria responsabilità e deve assicurarsi che gli interessi del
cliente siano tutelati al meglio. Limitarsi a fornirgli delle indicazioni e a
istruirlo su come procedere, non basta e potrebbe costituire una consulenza
incompleta e, soprattutto, inefficace. Agendo nel modo proposto dalla Cassa, infatti,
I'avvocato non controllerebbe quanto effettivamente il cliente intraprende
verso la cassa di disoccupazione. Un professionista che assume il mandato di
patrocinio, nondimeno, agisce quale rappresentante personalmente davanti
all'autorità e nel modo migliore possibile, senza limitare il suo intervento a
una mera consulenza in ragione della "situazione economica del suo
assistito”. (…)” (Doc. VII pag. 4-5)
1.7. La Cassa, il 22 gennaio 2021,
ha contestato il fatto di non avere fornito alcuna consulenza all’assicurato.
La parte resistente ha precisato di avergli al contrario illustrato le
procedure da eseguire per ottenere le indennità di disoccupazione che al
momento dell’annuncio non potevano essergli accordate, in quanto è un suo
dovere aiutare coloro che si rivolgono alla medesima.
A tale proposito è stato
allegato il seguente messaggio di posta elettronica del 20 gennaio 2021 della
collaboratrice della Cassa, __________, a testimonianza di come è intervenuta
in aiuto all’insorgente:
" (…) comunico
aver ampiamente spiegato all'assicurato gli estremi per l'ottenimento del
diritto alle indennità di disoccupazione.
Giunto allo sportello l'assicurato mi ha comunicato di aver
interrotto il rapporto di lavoro a seguito della separazione dalla moglie
(titolare della ditta). Gli ho spiegato che, vista la posizione della moglie,
avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione solo dopo la sentenza di
divorzio in quanto, sino tale data, egli era considerato persona con posizione
analoga a quella di un datore di lavoro. L'assicurato mi spiegava allora che,
per il divorzio era seguito da un legale ma che, per la sentenza, era
necessario del tempo. A questo punto l'ho invitato, per poter ottenere un aiuto
finanziario transitorio sino alla dichiarazione di divorzio, a volersi
cautelativamente rivolgere all'Ufficio LAPS e richiedere un aiuto
assistenziale. Per poter ottenere tale aiuto era necessaria una decisione, da
parte nostra, di negazione del diritto alle indennità di disoccupazione.
Decisione che lo stesso è passato in ufficio a ritirare (vedi raccomandata a
mano) proprio per la fretta di poterla produrre all'ufficio LAPS.
Non ti nego il mio stupore quando ho appreso della sua opposizione
alla nostra decisione che, come lui ben sapeva e come ben gli avevo spiegato,
era stata fatta unicamente per permettergli di far capo all'assistenza in
attesa della sentenza di divorzio. L'assicurato mi aveva infatti ringraziato
più volte per le indicazioni che gli avevo dato sul come procedere nell'attesa
che il divorzio fosse pronunciato evitando di rimanere senza alcun aiuto
finanziario. (…)” (Doc. IX1)
1.8. I rappresentanti del
ricorrente, per conto di quest’ultimo, hanno presentato delle osservazioni il
24 febbraio 2021, asserendo che dalla signora __________ l’assicurato avrebbe
appreso che con tutta probabilità la sua situazione a giugno-luglio 2020 non
gli avrebbe permesso di ricevere le indennità di disoccupazione; non consta
però che la medesima abbia approfondito e spiegato, men che meno per iscritto,
Fatti
i presupposti indispensabili per ottenere una decisione positiva, né le
relazione con un’eventuale procedura di separazione o divorzio. A mente della
parte ricorrente è pertanto pacifico che l’assicurato avesse bisogno
dell’assistenza di un legale (cfr. doc. XIII).
1.9. Il doc. XIII è stato
trasmesso per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XIV).
in diritto
Considerandi
2.1
L’assicurato, con il proprio
ricorso contro la decisione su opposizione del 21 ottobre 2020, ha contestato
il mancato riconoscimento del gratuito patrocinio nella procedura di
opposizione davanti alla Cassa.
Il TCA rileva innanzitutto
che con il provvedimento impugnato la parte resistente ha parzialmente
accolto l’opposizione interposta dall’insorgente contro la decisione del 5
agosto 2020 con cui gli sono state rifiutate le indennità di disoccupazione dal
2.
luglio 2020 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.), stabilendo che il medesimo ha diritto
alle prestazioni LADI a decorrere dal 1° settembre 2020, se tutti gli altri
presupposti di legge sono adempiuti (cfr. doc. A; consid. 1.3.).
Il ricorrente nella
procedura di opposizione dinanzi alla Cassa in cui era già rappresentato
dall’avv. RA 1, è, dunque, risultato parzialmente vincente.
L'art. 52 cpv. 3 della
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA) prevede che di regola nella procedura di opposizione non sono accordate
ripetibili.
Tuttavia un assicurato, che in caso di soccombenza avrebbe
potuto beneficiare del gratuito patrocinio, ha diritto alle ripetibili se
risulta vincente in causa (cfr. STF I 164/04 del 23 settembre 2004, pubblicata
in DTF 130 V 570 e SVR 2005 IV Nr. 36 pag. 133; STF 8C_48/2015 del 10 aprile
2015.
consid. 2.1., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; U. Kieser, Kommentar
zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4.
ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2020, ad art. 52 n. 84; ad art. 37 n. 48; STCA
38.2009.62
del 5 ottobre 2009 consid. 2.3.; STCA 38.2003.101 del 2 settembre
2004.
consid. 2.17.).
La
nostra Massima Istanza, nella DTF 130 V 570, ha lasciato aperta la questione di
sapere se il diritto alle ripetibili possa essere riconosciuto pure in altre
situazioni eccezionali, oltre a quella in cui nella procedura di opposizione
può essere concesso il gratuito patrocinio, come ad esempio in caso di
dispendio o di difficoltà particolari.
Con
sentenza 9C_877/2017 del 28 maggio 2018 consid. 8.2. il
Tribunale federale, precisando la DTF 130 V 570, ha stabilito, da un lato, che
l’assegnazione di ripetibili alla parte vincente nella procedura di opposizione
non può discendere né da principi giuridici generali né da garanzie procedurali
conferite dalla Costituzione. Determinante a tal fine è soltanto il diritto di
procedura applicabile nel caso concreto. Dall’altro, che nella procedura di
opposizione secondo l’art. 52 LPGA le ripetibili possono essere accordate
unicamente allorché la persona in questione avrebbe avuto diritto, in caso di
soccombenza, al gratuito patrocinio (cfr. pure U. Kieser, op. cit., ad art. 52,
n. 85).
Ne discende che in
concreto l’insorgente potrà avere diritto a ripetibili nella misura in cui è
vincente nella procedura di opposizione, rispettivamente essere ammesso al
beneficio del gratuito patrocinio per la parte in cui è soccombente se adempie
le condizioni relative al gratuito patrocinio nella procedura amministrativa.
2.2
L'art.
37.
cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire
personalmente (cfr. ad esempio in occasione di una perizia medica; DTF 132 V
443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo
escluda. Il cpv. 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può
beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).
Secondo
la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4
LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",
anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa
che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,
quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,
le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (cfr. U. Kieser,
op. cit., ad art. 37, n. 30-31, 36).
Per
il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del
richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e
la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i
corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA
(cfr. STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N.
7.
pag. 161; U. Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 38).
La
necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme
procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla
fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio,
non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la
minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente
è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in
cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche
difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente
stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des
Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls
bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder
rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich
alleine gestellt nicht gewachsen ist”, cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265), oppure se l’assistenza di
rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel
settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung
drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen
wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig
erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger
oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht
fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1
con riferimenti). La necessità o meno dell’assistenza di
un avvocato durante la procedura di opposizione dipende esclusivamente dal tipo
di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata (cfr. STF
8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag.
161; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007; STF 8C_669/2016 del
7.
aprile 2017; STF 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 6.2.).
Occorre poi ricordare
che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale sia
amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr. STF
8C_78/2019 del 10 aprile 2019 consid. 7.1.; STFA I 447/04 del 2 marzo 2005
consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4;
per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione
riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206
consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 p. 181; giurisprudenza confermata nella STF
8C_399/2007 del 23 aprile 2008).
2.3
Nella sentenza
I 928/05 del 4 dicembre 2006 in una vertenza relativa all'assicurazione invalidità, il Tribunale federale ha osservato che la
necessità dell'assistenza di un
avvocato durante la procedura amministrativa va riconosciuta solo in casi
eccezionali e dipende dal tipo di problematiche che vengono trattate nella
decisione impugnata. In quell'occasione,
l'Alta Corte ha negato la necessità
dell'assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione.
Con sentenza 9C_991/2008
del 18 maggio 2009, al consid. 4.4.1 il TF ha confermato questa giurisprudenza,
rammentando che di principio la presenza di un legale già in sede
amministrativa non è necessaria:
"
Es trifft nicht zu,
dass die Erforderlichkeit einer anwaltlichen Vertretung im Einspracheverfahren
grundsätzlich anzunehmen sei und den Regelfall bilde. Die gegenteilige
Auffassung (vgl. Kieser, a.a.O., N. 21 zu Art. 37 ATSG) hat das Eidg.
Versicherungsgericht im Urteil I 746/06 vom 8.
November 2006 E. 3.1 in fine verworfen. Nichts anderes ergibt sich aus BGE 132 V 200. Gegenteils wurde in diesem Urteil auf den klaren Willen des
(historischen ATSG-) Gesetzgebers hingewiesen, an die sachliche Gebotenheit der
unentgeltlichen Verbeiständung mit Blick auf die bisherige Praxis im
sozialversicherungsrechtlichen Verwaltungsverfahren einen «sehr strengen
Massstab» anzulegen (BGE 132 V 200 E. 5.1.3 in initio S. 204).“.
L’Alta
Corte, in una sentenza 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 7, ha ribadito
che l’assistenza da parte di un avvocato nella procedura amministrativa deve
rimanere l’eccezione.
Per quanto
attiene, in particolare, al requisito della necessità del patrocinio, giova
osservare che con giudizio I 746/06 dell'8 novembre 2006, concernente una
vertenza relativa all'assicurazione per l'invalidità, il TFA ha negato la
necessità dell'assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione.
In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
3.1
Die Vorinstanz hat
die rechtsprechungsgemässen Anforderungen an die unentgeltliche Verbeiständung
im Verwaltungsverfahren (Art. 37 Abs. 4 ATSG; BGE
125.
V 34 f.) zutreffend
wiedergegeben. Richtig ist auch, dass die Offizialmaxime rechtfertigt, an die
Voraussetzungen, unter denen eine anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten
ist, einen strengen Massstab anzulegen (BGE
125.
V 36 Erw. 4b, 114
V 235 Erw. 5b); die anwaltliche Vertretung im Verwaltungsverfahren drängt
sich nur in Ausnahmefällen auf (BGE
132.
V 201 Erw. 4.1, 117 V 408
f. Erw. 5a, 114 V 238 Erw. 6). Zu ergänzen ist sodann, dass ein
Unterschied zwischen den Vorausset-zungen der unentgeltlichen Verbeiständung im
Verwaltungsverfahren (Art. 37 Abs. 4 ATSG) und im Beschwerdeverfahren
(Art. 61 lit. f ATSG) besteht; die Voraussetzungen, um im
Verwaltungsverfahren die unentgeltliche Verbeiständung zu bewilligen, sind
höher als im Beschwerdeverfahren (Urteil A. vom 24. Januar 2006
Erw. 4.3,
I 812/05). Dieser Unterschied beruht
auf einem bewussten gesetzge-berischen Entscheid (Amtl. Bull. 2000 S. 181;
Kieser, ATSG-Kommentar, Art. 37 Rz 20).
Zum Verwaltungsverfahren im Sinne dieser
Bestimmung gehört auch das Einspracheverfahren (Urteile H. vom
7.
September 2004 Erw. 2.1, I 75/04, und H. vom 6. Juli
2004.
Erw. 2.1 I 186/04; Kieser, ATSG-Kommentar, Rz 18 zu
Art. 37). Schon in der früheren Rechtsprechung hatten im
Einspracheverfahren die gleichen strengen Anforderungen an die unentgeltliche
Verbeiständung
gegolten wie für das Abklärungsverfahren (BGE
117.
V 410; AHI 2000 S. 164
Erw. 2b; SVR 2000 KV Nr. 2 S. 6 Erw. 4c). Beim Erlass des ATSG wurde an die
Rechtsprechung des Eidgenössischen Versiche-rungsgerichts angeknüpft, wonach
der Anspruch auf unentgeltliche Verbeiständung nicht zeitlich auf das Einspracheverfahren
begrenzt ist, und zugleich betont, dass angesichts dieser Rechtsprechung an die
Voraussetzung der sachlichen Gebotenheit der Verbeiständung ein strenger
Massstab angesetzt werden müsse (BBl 1999 4595; Amtl. Bull. N. 1999 1244, Amtl.
Bull.2000 S. 181). Dementsprechend geht auch die seitherige Rechtsprechung des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts davon aus, dass die bisherigen
Voraussetzun-gen weiterhin gelten (BGE
132.
V 201 Erw. 4.1;
erwähntes Urteil I 75/04 Erw. 2.1). (…)
3.2
Das Eidgenössische Versicherungsgericht
hat die Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung im
Einspracheverfahren etwa bejaht in Fällen, wo sich die versicherte Person mit
mehreren Arztberichten und Gutachten und einem Abklärungsbericht Haushalt
auseinanderzusetzen und zu dem im Rahmen der gemischten Methode vorgenommenen
Einkommensvergleich Stellung zu nehmen hatte (Urteil O. vom 27.April 2005
Erw.7.3, I 507/04), oder wo die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit sehr
umstritten, die Einkom-mensberechnung in der Verfügung nicht nachvollziehbar
und zudem weitere Einkommensbestandteile umstritten waren (erwähntes Urteil I 75/04 Erw.3.3), oder in einem Fall, in welchem sich der Versicherte während
Jahren wiederholt und erfolglos an die Verwaltung gewandt hatte, ohne dass für
die ausserordentlich lange Verzögerung fallbezogene Gründe ersichtlich waren
(Urteil W. vom 12. Oktober 2004 Erw.4.2, I 386/04). Verlangt werden somit
qualifizierende, besondere Umstände.
3.3
Vorliegend hat die IV-Stelle ihre Leistungsverweigerung
damit begründet, dass die im Arztbericht von Dr. med. S.________, Arzt für
Allg. Medizin FMH, vom 21. Dezember 2004 gestellte Diagnose keinen
invalidisierenden Gesundheitsschaden darstelle. Das Dossier umfasst neben
diesem Arztbericht wenige kurze medizinische Berichte und die Akten aus dem
SUVA-Verfahren. Der Fall weist weder in medizinischer noch in sonstiger
Hinsicht besondere
Schwierigkeiten auf. Würde hier die
Notwendigkeit einer anwaltlichen
Verbeiständung bejaht, wäre kaum mehr ein Fall
denkbar, in welchem diese verweigert werden könnte. Ein solches Ergebnis stünde
im Widerspruch zur dargelegten Rechtslage. Daran ändert nichts, dass eine Rente
- mithin eine finanzielle Leistung von in der Regel erheblicher Bedeutung - zur
Diskussion steht. Wollte man bereits in diesem Umstand einen besonders schweren
Eingriff in die Rechtsstellung des Versicherten erblicken, der regelmässig eine
unentgeltliche Verbeiständung zur Folge
hat, würde dies ebenfalls darauf hinauslaufen, dass eine solche in praktisch
allen oder den meisten IV-Fällen zu gewähren wäre, was der gesetzlichen
Regelung widerspräche."
In una
sentenza 38.2011.40 del 25 luglio 2011,
in materia di assicurazione contro la disoccupazione, il TCA ha negato la
necessità dell'intervento di un avvocato nella procedura di opposizione,
rilevando:
"
(…) Chiamata a pronunciarsi in merito alla presente
fattispecie questa Corte rileva che, in concreto, si trattava di valutare se
l’assicurato era idoneo o meno al collocamento (cfr. doc. 4=A1; A2).
Occorreva, più che altro, chiarire se l’assicurato
fosse effettivamente disposto a svolgere, in modo complementare all’occupazione
iniziata il 1° settembre 2010 presso il Dr. X, un impiego dipendente nel
periodo precedente il suo ingresso nell’attività indipendente ripresa dal Dr.
X.
Più precisamente doveva essere acclarato il grado di
occupazione presso il Dr. X dal 1° settembre 2010, il momento in cui è avvenuta
la ripesa effettiva dello studio dentistico del Dr. X e il tempo dedicato agli
impegni connessi alla futura attività.
Queste questioni, che riguardano sostanzialmente i
fatti, tutto ben considerato, non permettono di ritenere che la causa relativa
all’idoneità del ricorrente presentasse difficoltà tali da richiedere
l’assistenza di un avvocato.
A proposito delle pretese scarse conoscenze della
lingua italiana, va osservato che il ricorrente, nonostante sia di lingua madre
tedesca e il livello del suo italiano scritto non sia effettivamente buono,
comprende detta lingua e riesce comunque a far valere le proprie pretese
giuridiche, come si evince, in particolare, dagli incarti 38.2011.4 e 38.2011.5
afferenti a sanzioni giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI per insufficienti
ricerche di lavoro.
Dal sistema informatico relativo alla banca dati
MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone risulta, del
resto, che l’insorgente risiede nel Canton Ticino dal luglio 2008 e non
soltanto dal settembre 2010, come invece fatto valere nel ricorso (cfr. consid.
1.3.).
E’, peraltro, utile ribadire che il Tribunale federale
ha stabilito che le scarse conoscenze linguistiche non sono sufficienti per
considerare necessario il patrocinio di un avvocato.
La necessità di un avvocato deve essere valutata alla
luce della difficoltà del caso dal profilo oggettivo (cfr. STF 9C_105/2007 del
13.
novembre 2007 citata al consid. 2.4.).
In casu, come visto, la vertenza giudicata dalla
Sezione del lavoro relativa all’idoneità dell’assicurato non risultava
oggettivamente di particolare difficoltà.
Ne discende che nel caso in esame, ritenuta pure la
formazione di dentista dell’insorgente (cfr. doc. 15; 19), non si giustifica
l’assistenza di un avvocato durante la procedura amministrativa.
Non essendo adempiuta una delle condizioni cumulative
per essere posti al beneficio del gratuito patrocinio nella procedura di
opposizione (cfr. consid. 2.3.; 2.4.), in concreto non torna applicabile il
principio secondo cui, quando nella procedura di opposizione può essere
concesso all'assicurato il gratuito patrocinio, nel caso di accoglimento
dell'opposizione vanno erogate le ripetibili (cfr. consid. 2.3.). (…)"
2.4
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla presente evenienza questa Corte rileva che, in concreto, si
trattava di valutare se l’assicurato, che si era annunciato per il collocamento
il 2 luglio 2020 (cfr. doc. 1), aveva diritto a indennità di disoccupazione.
Le prestazioni LADI sono
state negate al ricorrente con decisione del 5 agosto 2020, in quanto la moglie
- sposata il 24 maggio 2019 (cfr. doc. 29) - rivestiva una posizione analoga a
quella di un datore di lavoro in seno alla società presso la quale aveva
lavorato dal 1° giugno 2019 al 30 giugno 2020 (cfr. doc. 27; 7).
La moglie è stata iscritta
a RC quale socio e gerente con firma individuale della __________ dal 30 giugno
2020.
Dalla fine di aprile 2019 al 30 giugno 2020 tale carica era ricoperta
dall’assicurato (cfr. doc. 21; 22).
Nel provvedimento del 5
agosto 2020 è stato in particolare indicato che “secondo l’estratto
elettronico del Registro di commercio, lei ha rinunciato alla sua posizione di
socio e gerente in data 30.6.2020, posizione che è però stata assunta da sua
moglie __________” e che “tenuto conto che sua moglie continua a
mantenere una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, essendo socia
e gerente della citata ragione sociale, ci vediamo costretti a rifiutare il suo
diritto alle indennità di disoccupazione” (cfr. doc. 27).
Dalle carte processuali, e
meglio dall’opposizione, emerge, inoltre, che l’insorgente, dal mese di luglio
2020.
e a tutti gli effetti dal 1° agosto 2020, quando ha lasciato l’abitazione
coniugale dove viveva già solo, poiché la moglie risiedeva altrove, viveva
separato da quest’ultima (cfr. doc. 28; consid. 1.2.).
Il 20 agosto 2020 è stata
poi promossa presso la Pretura di __________ la causa di divorzio comune con
accordo completo.
Il Pretore ha pronunciato
lo scioglimento del matrimonio per divorzio il 1° settembre 2020 (cfr. doc.
29).
In simili condizioni quando
l’assicurato ha ricevuto la decisione negativa del 5 agosto 2020 non poteva non
comprendere - anche in considerazione del fatto che, nonostante l’attività di
cameriere e capo sala, dalla fine di aprile 2019 al 30 giugno 2020 ha rivestito
la carica di socio e gerente della __________ (il cui scopo sociale consiste
segnatamente nell’acquisizione, vendita, locazione, gestione e conduzione di
esercizi pubblici in genere, servizio catering, produzione e
commercializzazione di prodotti naturali; cfr. doc. 21; 22; I pag. 5), che
comporta, tra l’altro, la definizione dell’organizzazione della società, l’elaborazione
della relazione sulla gestione, la preparazione dell’assemblea dei soci e
l’esecuzione delle sue deliberazioni (cfr. art. 810 CO) - che il diritto alle
indennità di disoccupazione gli era stato negato a causa del suo rapporto con
la moglie.
Pertanto benché la
questione di principio da risolvere (il diritto o meno a prestazioni LADI)
fosse importante, non vi erano difficili questioni giuridiche da chiarire (cfr.
STFA I 746/06 dell’8 novembre 2006 consid. 3.3., citata al consid. 2.3.).
Se l’insorgente, dopo aver
ricevuto la decisione del 5 agosto 2020, avesse senza indugio (ri)contattato la
Cassa illustrando (nuovamente; cfr. doc. 28; VII; XIII) la sua situazione
personale e che era in procinto di interporre istanza di divorzio, avrebbe
potuto essergli spiegato d’interporre opposizione allegando la sentenza di
divorzio, se emessa nel termine di 30 giorni indicato sul provvedimento del 5
agosto 2020 (cfr. doc. 27) oppure, qualora il divorzio non fosse stato
pronunciato a breve termine, che al momento della notifica della decisione
della Pretura avrebbe avuto la possibilità di nuovamente chiedere di
beneficiare delle prestazioni LADI.
L’assicurato, senza
particolari difficoltà, avrebbe così saputo come procedere.
Ad ogni modo, dopo la
notifica della decisione del 5 agosto 2020, l’assicurato, già a prescindere da
una richiesta di ragguagli alla parte resistente, avrebbe potuto contestare il provvedimento
facendo valere che avrebbe a breve divorziato e indicando che avrebbe
documentato (tramite la sentenza di divorzio) appena possibile tale
circostanza.
In concreto, quindi,
nemmeno la questione probatoria richiedeva un non facile approfondimento (cfr.
a contrario STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA
2015.
N. 7 pag. 161).
Al riguardo va osservato
che l’opposizione del 4 settembre 2020 interposta tramite l’avv. RA 1 verteva
esclusivamente sul fatto che il 1° settembre 2020 era stata emessa la sentenza
di divorzio che è stata allegata (cfr. doc. 28).
In relazione alla
circostanza secondo cui “la Cassa fin dal principio era stata messa al
corrente della situazione di separazione in atto tra i coniugi __________, la quale
sarebbe sfociata in divorzio di lì a poco. Tuttavia, essa non ha considerato
minimamente la situazione, né ha fornito al signor RI 1 delle indicazioni in
merito (per es. la necessità di informare la Cassa CO 1 una volta intervenuto
il divorzio), procedendo al contrario con una decisione negativa nei suoi
confronti, in cui non vi era alcun cenno alla possibilità di una rivalutazione
in caso di divorzio” (cfr. doc. VII; consid. 1.6.), va osservato, in primo
luogo, che è incontestato che l’insorgente si sia rivolto alla Cassa da subito
indicando la separazione dalla moglie e l’intenzione di divorziare (cfr. doc.
IX; IX1; consid. 1.7.).
In secondo luogo e indipendentemente
dal fatto che non risultano validi motivi per dubitare dell’attestazione della
collaboratrice della Cassa che ha dichiarato di aver informato l’assicurato -
in ossequio peraltro all’art. 27 LPGA relativo all’informazione e consulenza -
“(…) che, vista la posizione della moglie, avrebbe avuto diritto alle
indennità di disoccupazione solo dopo la sentenza di divorzio” (cfr. doc.
IX1; consid. 1.7.), il TCA rileva che, siccome - come sottolineato dalla parte
ricorrente - la decisione del 5 agosto 2020, la quale è incentrata
sull’esistenza del rapporto coniugale, non accenna al divorzio, né in
particolare alla possibilità di riesame a seguito dello stesso, a maggior
ragione il ricorrente avrebbe potuto interpellare la Cassa per sapere se
effettivamente il divorzio non avrebbe modificato la sua situazione dal profilo
della LADI.
2.5
Questo Tribunale ritiene,
dunque, senza che si impongano ulteriori atti istruttori (cfr. doc. IX), che
l’intervento di un avvocato patentato nel preciso caso di specie non fosse
necessario, potendosi l’assicurato gestire da solo davanti all’autorità amministrativa
come esposto al consid. 2.4. o, semmai, con l’aiuto di rappresentanti di
istituzioni sociali (ad esempio SOS Ticino).
Nel preciso caso di specie
non si trattava di dover dirimere una difficile questione giuridica, ma di far
presente all’amministrazione che era imminente il divorzio.
È, altresì, utile evidenziare,
riguardo al fatto che l’assicurato non parla il tedesco (cfr. doc. I) e alla
sua situazione psico-fisica fragile (cfr. doc. XIII) a causa del divorzio e
della disoccupazione, che il Tribunale federale, in una STF 9C_854/2018 del 16
maggio 2019 consid. 7 con la quale ha negato il gratuito patrocinio nella
procedura amministrativa in ambito di prestazioni complementari, in quanto
l’assistenza da parte di un avvocato non era necessaria, ha ribadito che le
limitazioni di salute e linguistiche non rendono necessario l’intervento di un
avvocato e non impediscono di farsi assistere da una persona di fiducia di
istituzioni sociali o di una consulenza giuridica gratuita (cfr. STF
9C_105/2007 del 13 novembre 2007 citata al consid. 2.4.).
In riferimento allo stato
psico-fisico fragile del ricorrente (cfr. doc. XIII) giova pure rilevare che in
una sentenza 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 6.2., già citata sopra, il
TF ha precisato, da una parte, che non era escluso che i disturbi psichici di
cui soffriva quella ricorrente potessero giustificare l’assistenza da parte di
terzi, dall’altra, che però gli stessi non erano sufficienti per considerare
necessaria l’assistenza da parte di un avvocato.
Ne
discende che nel caso in esame non si giustifica l’assistenza di un avvocato
durante la procedura amministrativa che, va ricordato, deve restare l’eccezione
(cfr. consid. 2.3.).
Non
essendo adempiuta una delle condizioni cumulative per essere posti al beneficio
del gratuito patrocinio nella procedura di opposizione (cfr. consid. 2.2.), in
casu lo stesso va negato per la parte dell’opposizione in cui l’assicurato è
soccombente (cfr. consid. 2.1.).
Neppure,
quindi, torna applicabile il principio secondo cui vanno erogate le ripetibili
quando nella procedura di opposizione può essere concesso all'assicurato il
gratuito patrocinio (cfr. consid. 2.1.).
2.6
Alla luce di quanto sopra
esposto, tutto ben considerato, il TCA deve concludere che a ragione la Cassa
non ha riconosciuto all’assicurato il diritto a ripetibili e al gratuito
patrocinio per la procedura di opposizione.
La decisione su
opposizione del 21 ottobre 2020 impugnata deve, pertanto, essere confermata.
2.7
La
domanda di gratuito patrocinio ex art. 61 lett. f LPGA formulata
contestualmente al ricorso, essendo l’impugnativa presentata innanzi a questo
TCA manifestamente priva di esito favorevole per i motivi appena esposti, non
può neppure essere accolta per la procedura ricorsuale (cfr. STCA 32.2018.55
del 4 marzo 2019 consid. 2.5.; STCA 36.2016.78 del 10 ottobre 2016 consid.
2.3).
2.8
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La procedura è pertanto di
principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio
concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La
mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità
delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle
assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va
pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le
disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto
riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis
contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo
preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in
vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo l’art. 83 LPGA
(disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo
grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si
applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso è
del 23 novembre 2020, per cui torna applicabile l’art. 61 lett. a LPGA in
vigore fino al 31 dicembre 2020. Di conseguenza non vengono in ogni caso
prelevate spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La
domanda di gratuito patrocinio per la sede giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti