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Decisione

38.2020.67

Nella procedura di opposizione (ricorrente è risultato parzialm. vincente) non necessario intervento di avvocato. Non sono perciò adempiute condiz. del GP nella proc. amministrativa. Di conseguenza ric. non ha diritto a ripetib. nella misura in cui è vincente, né a GP per parte in cui è soccombente

26 aprile 2021Italiano33 min

i presupposti indispensabili per ottenere una decisione positiva, né le

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Incarto

n.

38.2020.67

rs

Lugano

26 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 novembre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 21 ottobre 2020 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 5 agosto

2020 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha negato a RI 1 il diritto a indennità

di disoccupazione a far tempo dal 2 luglio 2020, in quanto la moglie rivestiva

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno all’azienda

presso la quale aveva lavorato fino al 30 giugno 2020 (cfr. doc. 27).

1.2. RI 1, rappresentato dall’avv.

RA 1, ha interposto opposizione il 4 settembre 2020, chiedendo il

riconoscimento delle indennità di disoccupazione dall’introduzione della

relativa domanda o in subordine dall’agosto del 2020.

L’opponente ha fatto

valere che nell’agosto 2020 egli ha abbandonato definitivamente l’abitazione

coniugale dove peraltro viveva solo (la moglie risiedendo altrove) e che dal 1°

settembre 2020 sono divorziati.

Al riguardo è stata

prodotta la sentenza del 1° settembre 2020 con cui il Pretore del Distretto di __________

ha dichiarato sciolto il matrimonio tra i coniugi __________ (cfr. doc. 28;

29).

1.3. Con decisione su opposizione

del 21 ottobre 2020 la Cassa ha parzialmente accolto l’opposizione e ha

stabilito che RI 1 ha diritto alle prestazioni LADI a decorrere dal 1°

settembre 2020, se tutti gli altri presupposti di legge sono adempiuti.

La Cassa ha poi indicato

che nel caso concreto non sono ossequiate le condizioni relative al gratuito

patrocinio. In proposito è stato specificato:

" (…)

l’Assicurato avrebbe potuto scrivere direttamente una lettera

all’Amministrazione centrale, allegando i documenti più importanti e i più

attuali, come in questo caso la sentenza di divorzio del 1° settembre 2020, per

poter ottenere il diritto alle prestazioni senza che la questione giuridica da

valutare fosse particolarmente complessa.

(…)” (Doc. A)

1.4. L’assicurato, patrocinato

dall’avv. RA 1, ha tempestivamente impugnato davanti al TCA la decisione su

opposizione del 21 ottobre 2020 limitatamente al mancato riconoscimento del

gratuito patrocinio nella procedura di opposizione davanti alla Cassa. La parte

ricorrente ha così postulato di essere ammessa al beneficio del gratuito

patrocinio nella misura più estesa possibile con la designazione dell’avv. RA 1,

quale suo patrocinatore d’ufficio.

L’insorgente, tramite i

propri legali, ha chiesto inoltre di beneficiare del gratuito patrocinio

davanti a questa Corte nella misura più estesa possibile con la designazione

dell’avv. RA 1, quale suo patrocinatore d’ufficio (cfr. doc. I pag. 9).

A sostegno delle proprie

pretese la parte ricorrente ha addotto:

" (…) il

signor RI 1 ha sempre operato quale cameriere e capo sala, assumendo anche la

qualità di gerente di una società costituita con la moglie, con cui si era

sposato da poco.

Il 26 giugno 2020 si è visto rescindere il contratto di lavoro che

lo legava alla __________, società della quale era socio e gerente e che è

stata in seguito rilevata dalla ormai ex moglie il 30 giugno 2020, nuova socia

e gerente con firma individuale della società. RI 1 è rimasto privo di redditi

da luglio 2020 e ha dovuto chiedere delle indennità di disoccupazione, non

avendo trovato un nuovo impiego altrove, a causa anche delle difficoltà

dipendente dalla nota pandemia che ha fortemente ostacolato il mercato del

lavoro, compreso e soprattutto quello della gastronomia. Il qui ricorrente ha

dovuto affrontare pure una delicata procedura di divorzio che ha pure

presentato delicati risvolti psicologici, come si può immaginare (…).

RI 1, pertanto, non solo doveva gestire una procedura di

separazione / divorzio, ma doveva anche districarsi tempestivamente in quella

volta all'indennità di disoccupazione. Ma non è tutto. Egli doveva comprendere

le ripercussioni e le ramificazioni che una separazione o un divorzio poteva

avere sulla richiesta di indennità di disoccupazione. Infatti, se già la sua

posizione lavorativa prima del 26 giugno 2020 poteva essere considerata

particolare sotto il punto di vista LADI, essa si è notevolmente complicata con

la perdita del lavoro e la procedura di separazione dalla moglie, poi divenuta

essa stessa gerente della società datore di lavoro.

(…).

e) L’intervento di un patrocinatore si è reso necessario in quanto

la questione non è affatto priva di difficoltà, il ricorrente non ha una

formazione giuridica né una formazione superiore che lo potesse aiutare a

dirimere la vertenza amministrativa da solo. Non bisogna nemmeno dimenticare

che la legge prevede espressamente il rifiuto di erogare indennità di disoccupazione

al coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo, solo per

la richiesta di indennità per lavoro ridotto (cfr. art. 31 cpv. 3 lett. a

LADI). Che tale motivo di esclusione valesse anche per indennità di

disoccupazione, lo dice solo la giurisprudenza e la Prassi ID ai punti B21-B24,

come ha rammentato di recente il Tribunale federale in una sentenza del 6

aprile 2016 relativa a un caso sangallese, che ha evaso delle questioni

lasciate aperte in due sentenze del 7 marzo 2011 e del 3 giugno 2011.

f) Nella fattispecie per giunta, inizialmente la Cassa di

disoccupazione aveva rifiutato le indennità di disoccupazione a causa della

situazione non ancora definita con la ormai ex-moglie, senza nemmeno ritenere

la comunicazione di RI 1 riguardante l'avvenuta separazione nel giugno 2020.

Non consta neppure che egli sia Stato debitamente ragguagliato

dall'amministrazione sulle conseguenze (o non conseguenza) di una separazione

per rapporto al diritto a indennità.

Come avrebbe potuto RI 1 afferrare completamente il significato di

quanto sentenziato dal TF quel 6 aprile 2016 nella DTF 142 V 270 consid. 5.2.2,

in tedesco (…)

lui che è napoletano e non parla tedesco ed è privo di una

formazione giuridica?

Semplicemente non poteva, di modo che il gratuito patrocinio per

la procedura di opposizione, e di riflesso per tale procedura di ricorso, deve

essere ammesso.

g) In conclusione se ne deve concludere che, senza l'assistenza di

un legale, il risultato della decisione 21 ottobre 2020 non sarebbe Stato lo

stesso, perché la complessità della procedura e del sistema richiede

necessariamente delle conoscenze giuridiche che, incontestabilmente, il Signor RI

1 non ha, e perché egli non sarebbe stato in grado di promuovere parallelamente

e con il dovuto zelo e tempismo due procedure (una per ottenere indennità e

l'altra per divorziare), coordinarle e fornire tempestivamente alla Cassa la

sentenza di divorzio, unico documento rilevante per avere successo con la

propria richiesta. (…)” (Doc. I pag. 5-8)

Al ricorso è stato

allegato il Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato

dal Comune di __________ (cfr. doc. B).

Il 30 novembre 2020 l’avv.

RA 1, per conto dell’insorgente, ha trasmesso un estratto conto della Banca __________

relativo al periodo 1° luglio – 16 novembre 2020 al fine di dimostrare la

situazione di indigenza del medesimo (cfr. doc. III; D).

1.5. La Cassa, in risposta, ha

chiesto la reiezione dell’impugnativa, rilevando in particolare:

" (…) Considerato

che nella medesima decisione era indicato che egli non aveva diritto in quanto

lavorava nella stessa azienda della moglie, con il fatto che dal 1° settembre

2020 è stato ufficializzato il divorzio, il Sig. RI 1, prima di recarsi da un

avvocato, avrebbe potuto recarsi alla Cassa e chiedere almeno informazioni in

merito a questa nuova situazione personale.

Inoltre poteva chiedere come si sarebbe dovuto comportare se, come

sostiene il suo Avvocato, il Sig. RI 1 aveva difficoltà a capire i rimedi

giuridici e quindi a scrivere un'opposizione e allegare questa nuova

documentazione.

L'Avvocato RA 1, conoscendo bene la situazione economica del suo

assistito come pure la legislazione legata ad un atto di opposizione verso le

Casse disoccupazione, il quale è un procedimento gratuito, avrebbe potuto

comunicare al Sig. RI 1 di scrivere due righe alla Cassa, indicando e allegando

il documento relativo all'ufficialità del divorzio a partire dal 1° settembre

2020, il quale avrebbe dato, con ogni probabilità, un esito favorevole relativo

al suo diritto alle indennità di disoccupazione.

ln questo modo, inoltre, l'Avvocato si sarebbe limitato a dare un

consiglio al suo cliente, il quale avrebbe sicuramente dovuto supportare delle

spese legali minime. (…)” (Doc. V)

1.6. L’8 gennaio 2021 la parte

ricorrente ha segnatamente osservato:

" (…) la

Cassa, fin dal principio, era stata messa al corrente della situazione di

separazione in atto tra i coniugi RI 1, la quale sarebbe sfociata in divorzio di lì a

poco. Tuttavia, essa non ha considerato minimamente la situazione, né ha

fornito al signor RI 1 delle indicazioni in merito (per es. la necessità di

informare la Cassa CO 1 una volta intervenuto il divorzio), procedendo al

contrario con una decisione negativa nei suoi confronti, in cui non vi era

alcun cenno alla possibilità di una rivalutazione in caso di divorzio.

In simili condizioni RI 1 non poteva certo immaginarsi che la

pratica di divorzio potesse avere un'influenza sull'esito di una sua

opposizione. In ultima analisi, giova sottolineare, la Cassa di disoccupazione

non aveva ragguagliato di ciò in forma scritta l'assicurato né prima di

emettere una decisione, né con la decisione del 5 agosto 2020 con cui aveva

respinto la richiesta di indennità di disoccupazione di RI 1. Non si capisce

pertanto in base a quale ragione e/o felice intuizione RI 1, prima di

rivolgersi a un avvocato, dovesse presentarsi alla Cassa di disoccupazione e "chiedere

informazioni in merito a questa nuova situazione personale" (cfr.

risposta, pag. 2 in fondo). (…)” (Doc. VII pag. 3-4)

Riguardo al suggerimento

della Cassa secondo cui l’avvocato avrebbe potuto comunicare all’assicurato di

scrivere due righe all’amministrazione indicando e allegando il documento

relativo al divorzio è stato indicato:

" (…) A

prescindere dal fatto che la legislazione in materia riconosce espressamente il

diritto al gratuito patrocinio da parte di un assicurato, l'avvocato agisce

sotto la propria responsabilità e deve assicurarsi che gli interessi del

cliente siano tutelati al meglio. Limitarsi a fornirgli delle indicazioni e a

istruirlo su come procedere, non basta e potrebbe costituire una consulenza

incompleta e, soprattutto, inefficace. Agendo nel modo proposto dalla Cassa, infatti,

I'avvocato non controllerebbe quanto effettivamente il cliente intraprende

verso la cassa di disoccupazione. Un professionista che assume il mandato di

patrocinio, nondimeno, agisce quale rappresentante personalmente davanti

all'autorità e nel modo migliore possibile, senza limitare il suo intervento a

una mera consulenza in ragione della "situazione economica del suo

assistito”. (…)” (Doc. VII pag. 4-5)

1.7. La Cassa, il 22 gennaio 2021,

ha contestato il fatto di non avere fornito alcuna consulenza all’assicurato.

La parte resistente ha precisato di avergli al contrario illustrato le

procedure da eseguire per ottenere le indennità di disoccupazione che al

momento dell’annuncio non potevano essergli accordate, in quanto è un suo

dovere aiutare coloro che si rivolgono alla medesima.

A tale proposito è stato

allegato il seguente messaggio di posta elettronica del 20 gennaio 2021 della

collaboratrice della Cassa, __________, a testimonianza di come è intervenuta

in aiuto all’insorgente:

" (…) comunico

aver ampiamente spiegato all'assicurato gli estremi per l'ottenimento del

diritto alle indennità di disoccupazione.

Giunto allo sportello l'assicurato mi ha comunicato di aver

interrotto il rapporto di lavoro a seguito della separazione dalla moglie

(titolare della ditta). Gli ho spiegato che, vista la posizione della moglie,

avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione solo dopo la sentenza di

divorzio in quanto, sino tale data, egli era considerato persona con posizione

analoga a quella di un datore di lavoro. L'assicurato mi spiegava allora che,

per il divorzio era seguito da un legale ma che, per la sentenza, era

necessario del tempo. A questo punto l'ho invitato, per poter ottenere un aiuto

finanziario transitorio sino alla dichiarazione di divorzio, a volersi

cautelativamente rivolgere all'Ufficio LAPS e richiedere un aiuto

assistenziale. Per poter ottenere tale aiuto era necessaria una decisione, da

parte nostra, di negazione del diritto alle indennità di disoccupazione.

Decisione che lo stesso è passato in ufficio a ritirare (vedi raccomandata a

mano) proprio per la fretta di poterla produrre all'ufficio LAPS.

Non ti nego il mio stupore quando ho appreso della sua opposizione

alla nostra decisione che, come lui ben sapeva e come ben gli avevo spiegato,

era stata fatta unicamente per permettergli di far capo all'assistenza in

attesa della sentenza di divorzio. L'assicurato mi aveva infatti ringraziato

più volte per le indicazioni che gli avevo dato sul come procedere nell'attesa

che il divorzio fosse pronunciato evitando di rimanere senza alcun aiuto

finanziario. (…)” (Doc. IX1)

1.8. I rappresentanti del

ricorrente, per conto di quest’ultimo, hanno presentato delle osservazioni il

24 febbraio 2021, asserendo che dalla signora __________ l’assicurato avrebbe

appreso che con tutta probabilità la sua situazione a giugno-luglio 2020 non

gli avrebbe permesso di ricevere le indennità di disoccupazione; non consta

però che la medesima abbia approfondito e spiegato, men che meno per iscritto,

Fatti

i presupposti indispensabili per ottenere una decisione positiva, né le

relazione con un’eventuale procedura di separazione o divorzio. A mente della

parte ricorrente è pertanto pacifico che l’assicurato avesse bisogno

dell’assistenza di un legale (cfr. doc. XIII).

1.9. Il doc. XIII è stato

trasmesso per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XIV).

in diritto

Considerandi

2.1

L’assicurato, con il proprio

ricorso contro la decisione su opposizione del 21 ottobre 2020, ha contestato

il mancato riconoscimento del gratuito patrocinio nella procedura di

opposizione davanti alla Cassa.

Il TCA rileva innanzitutto

che con il provvedimento impugnato la parte resistente ha parzialmente

accolto l’opposizione interposta dall’insorgente contro la decisione del 5

agosto 2020 con cui gli sono state rifiutate le indennità di disoccupazione dal

2.

luglio 2020 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.), stabilendo che il medesimo ha diritto

alle prestazioni LADI a decorrere dal 1° settembre 2020, se tutti gli altri

presupposti di legge sono adempiuti (cfr. doc. A; consid. 1.3.).

Il ricorrente nella

procedura di opposizione dinanzi alla Cassa in cui era già rappresentato

dall’avv. RA 1, è, dunque, risultato parzialmente vincente.

L'art. 52 cpv. 3 della

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

(LPGA) prevede che di regola nella procedura di opposizione non sono accordate

ripetibili.

Tuttavia un assicurato, che in caso di soccombenza avrebbe

potuto beneficiare del gratuito patrocinio, ha diritto alle ripetibili se

risulta vincente in causa (cfr. STF I 164/04 del 23 settembre 2004, pubblicata

in DTF 130 V 570 e SVR 2005 IV Nr. 36 pag. 133; STF 8C_48/2015 del 10 aprile

2015.

consid. 2.1., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; U. Kieser, Kommentar

zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4.

ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2020, ad art. 52 n. 84; ad art. 37 n. 48; STCA

38.2009.62

del 5 ottobre 2009 consid. 2.3.; STCA 38.2003.101 del 2 settembre

2004.

consid. 2.17.).

La

nostra Massima Istanza, nella DTF 130 V 570, ha lasciato aperta la questione di

sapere se il diritto alle ripetibili possa essere riconosciuto pure in altre

situazioni eccezionali, oltre a quella in cui nella procedura di opposizione

può essere concesso il gratuito patrocinio, come ad esempio in caso di

dispendio o di difficoltà particolari.

Con

sentenza 9C_877/2017 del 28 maggio 2018 consid. 8.2. il

Tribunale federale, precisando la DTF 130 V 570, ha stabilito, da un lato, che

l’assegnazione di ripetibili alla parte vincente nella procedura di opposizione

non può discendere né da principi giuridici generali né da garanzie procedurali

conferite dalla Costituzione. Determinante a tal fine è soltanto il diritto di

procedura applicabile nel caso concreto. Dall’altro, che nella procedura di

opposizione secondo l’art. 52 LPGA le ripetibili possono essere accordate

unicamente allorché la persona in questione avrebbe avuto diritto, in caso di

soccombenza, al gratuito patrocinio (cfr. pure U. Kieser, op. cit., ad art. 52,

n. 85).

Ne discende che in

concreto l’insorgente potrà avere diritto a ripetibili nella misura in cui è

vincente nella procedura di opposizione, rispettivamente essere ammesso al

beneficio del gratuito patrocinio per la parte in cui è soccombente se adempie

le condizioni relative al gratuito patrocinio nella procedura amministrativa.

2.2

L'art.

37.

cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire

personalmente (cfr. ad esempio in occasione di una perizia medica; DTF 132 V

443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo

escluda. Il cpv. 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può

beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Secondo

la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4

LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",

anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa

che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,

quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,

le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (cfr. U. Kieser,

op. cit., ad art. 37, n. 30-31, 36).

Per

il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del

richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e

la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i

corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA

(cfr. STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N.

7.

pag. 161; U. Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 38).

La

necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme

procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla

fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio,

non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la

minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente

è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in

cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche

difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente

stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des

Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls

bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder

rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich

alleine gestellt nicht gewachsen ist”, cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265), oppure se l’assistenza di

rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel

settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung

drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen

wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig

erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger

oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht

fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1

con riferimenti). La necessità o meno dell’assistenza di

un avvocato durante la procedura di opposizione dipende esclusivamente dal tipo

di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata (cfr. STF

8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag.

161; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007; STF 8C_669/2016 del

7.

aprile 2017; STF 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 6.2.).

Occorre poi ricordare

che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale sia

amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr. STF

8C_78/2019 del 10 aprile 2019 consid. 7.1.; STFA I 447/04 del 2 marzo 2005

consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4;

per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione

riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206

consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 p. 181; giurisprudenza confermata nella STF

8C_399/2007 del 23 aprile 2008).

2.3

Nella sentenza

I 928/05 del 4 dicembre 2006 in una vertenza relativa all'assicurazione invalidità, il Tribunale federale ha osservato che la

necessità dell'assistenza di un

avvocato durante la procedura amministrativa va riconosciuta solo in casi

eccezionali e dipende dal tipo di problematiche che vengono trattate nella

decisione impugnata. In quell'occasione,

l'Alta Corte ha negato la necessità

dell'assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione.

Con sentenza 9C_991/2008

del 18 maggio 2009, al consid. 4.4.1 il TF ha confermato questa giurisprudenza,

rammentando che di principio la presenza di un legale già in sede

amministrativa non è necessaria:

"

Es trifft nicht zu,

dass die Erforderlichkeit einer anwaltlichen Vertretung im Einspracheverfahren

grundsätzlich anzunehmen sei und den Regelfall bilde. Die gegenteilige

Auffassung (vgl. Kieser, a.a.O., N. 21 zu Art. 37 ATSG) hat das Eidg.

Versicherungsgericht im Urteil I 746/06 vom 8.

November 2006 E. 3.1 in fine verworfen. Nichts anderes ergibt sich aus BGE 132 V 200. Gegenteils wurde in diesem Urteil auf den klaren Willen des

(historischen ATSG-) Gesetzgebers hingewiesen, an die sachliche Gebotenheit der

unentgeltlichen Verbeiständung mit Blick auf die bisherige Praxis im

sozialversicherungsrechtlichen Verwaltungsverfahren einen «sehr strengen

Massstab» anzulegen (BGE 132 V 200 E. 5.1.3 in initio S. 204).“.

L’Alta

Corte, in una sentenza 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 7, ha ribadito

che l’assistenza da parte di un avvocato nella procedura amministrativa deve

rimanere l’eccezione.

Per quanto

attiene, in particolare, al requisito della necessità del patrocinio, giova

osservare che con giudizio I 746/06 dell'8 novembre 2006, concernente una

vertenza relativa all'assicurazione per l'invalidità, il TFA ha negato la

necessità dell'assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione.

In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

3.1

Die Vorinstanz hat

die rechtsprechungsgemässen Anforderungen an die unentgeltliche Verbeiständung

im Verwaltungsverfahren (Art. 37 Abs. 4 ATSG; BGE

125.

V 34 f.) zutreffend

wiedergegeben. Richtig ist auch, dass die Offizialmaxime rechtfertigt, an die

Voraussetzungen, unter denen eine anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten

ist, einen strengen Massstab anzulegen (BGE

125.

V 36 Erw. 4b, 114

V 235 Erw. 5b); die anwaltliche Vertretung im Verwaltungsverfahren drängt

sich nur in Ausnahmefällen auf (BGE

132.

V 201 Erw. 4.1, 117 V 408

f. Erw. 5a, 114 V 238 Erw. 6). Zu ergänzen ist sodann, dass ein

Unterschied zwischen den Vorausset-zungen der unentgeltlichen Verbeiständung im

Verwaltungsverfahren (Art. 37 Abs. 4 ATSG) und im Beschwerdeverfahren

(Art. 61 lit. f ATSG) besteht; die Voraussetzungen, um im

Verwaltungsverfahren die unentgeltliche Verbeiständung zu bewilligen, sind

höher als im Beschwerdeverfahren (Urteil A. vom 24. Januar 2006

Erw. 4.3,

I 812/05). Dieser Unterschied beruht

auf einem bewussten gesetzge-berischen Entscheid (Amtl. Bull. 2000 S. 181;

Kieser, ATSG-Kommentar, Art. 37 Rz 20).

Zum Verwaltungsverfahren im Sinne dieser

Bestimmung gehört auch das Einspracheverfahren (Urteile H. vom

7.

September 2004 Erw. 2.1, I 75/04, und H. vom 6. Juli

2004.

Erw. 2.1 I 186/04; Kieser, ATSG-Kommentar, Rz 18 zu

Art. 37). Schon in der früheren Rechtsprechung hatten im

Einspracheverfahren die gleichen strengen Anforderungen an die unentgeltliche

Verbeiständung

gegolten wie für das Abklärungsverfahren (BGE

117.

V 410; AHI 2000 S. 164

Erw. 2b; SVR 2000 KV Nr. 2 S. 6 Erw. 4c). Beim Erlass des ATSG wurde an die

Rechtsprechung des Eidgenössischen Versiche-rungsgerichts angeknüpft, wonach

der Anspruch auf unentgeltliche Verbeiständung nicht zeitlich auf das Einspracheverfahren

begrenzt ist, und zugleich betont, dass angesichts dieser Rechtsprechung an die

Voraussetzung der sachlichen Gebotenheit der Verbeiständung ein strenger

Massstab angesetzt werden müsse (BBl 1999 4595; Amtl. Bull. N. 1999 1244, Amtl.

Bull.2000 S. 181). Dementsprechend geht auch die seitherige Rechtsprechung des

Eidgenössischen Versicherungsgerichts davon aus, dass die bisherigen

Voraussetzun-gen weiterhin gelten (BGE

132.

V 201 Erw. 4.1;

erwähntes Urteil I 75/04 Erw. 2.1). (…)

3.2

Das Eidgenössische Versicherungsgericht

hat die Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung im

Einspracheverfahren etwa bejaht in Fällen, wo sich die versicherte Person mit

mehreren Arztberichten und Gutachten und einem Abklärungsbericht Haushalt

auseinanderzusetzen und zu dem im Rahmen der gemischten Methode vorgenommenen

Einkommensvergleich Stellung zu nehmen hatte (Urteil O. vom 27.April 2005

Erw.7.3, I 507/04), oder wo die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit sehr

umstritten, die Einkom-mensberechnung in der Verfügung nicht nachvollziehbar

und zudem weitere Einkommensbestandteile umstritten waren (erwähntes Urteil I 75/04 Erw.3.3), oder in einem Fall, in welchem sich der Versicherte während

Jahren wiederholt und erfolglos an die Verwaltung gewandt hatte, ohne dass für

die ausserordentlich lange Verzögerung fallbezogene Gründe ersichtlich waren

(Urteil W. vom 12. Oktober 2004 Erw.4.2, I 386/04). Verlangt werden somit

qualifizierende, besondere Umstände.

3.3

Vorliegend hat die IV-Stelle ihre Leistungsverweigerung

damit begründet, dass die im Arztbericht von Dr. med. S.________, Arzt für

Allg. Medizin FMH, vom 21. Dezember 2004 gestellte Diagnose keinen

invalidisierenden Gesundheitsschaden darstelle. Das Dossier umfasst neben

diesem Arztbericht wenige kurze medizinische Berichte und die Akten aus dem

SUVA-Verfahren. Der Fall weist weder in medizinischer noch in sonstiger

Hinsicht besondere

Schwierigkeiten auf. Würde hier die

Notwendigkeit einer anwaltlichen

Verbeiständung bejaht, wäre kaum mehr ein Fall

denkbar, in welchem diese verweigert werden könnte. Ein solches Ergebnis stünde

im Widerspruch zur dargelegten Rechtslage. Daran ändert nichts, dass eine Rente

- mithin eine finanzielle Leistung von in der Regel erheblicher Bedeutung - zur

Diskussion steht. Wollte man bereits in diesem Umstand einen besonders schweren

Eingriff in die Rechtsstellung des Versicherten erblicken, der regelmässig eine

unentgeltliche Verbeiständung zur Folge

hat, würde dies ebenfalls darauf hinauslaufen, dass eine solche in praktisch

allen oder den meisten IV-Fällen zu gewähren wäre, was der gesetzlichen

Regelung widerspräche."

In una

sentenza 38.2011.40 del 25 luglio 2011,

in materia di assicurazione contro la disoccupazione, il TCA ha negato la

necessità dell'intervento di un avvocato nella procedura di opposizione,

rilevando:

"

(…) Chiamata a pronunciarsi in merito alla presente

fattispecie questa Corte rileva che, in concreto, si trattava di valutare se

l’assicurato era idoneo o meno al collocamento (cfr. doc. 4=A1; A2).

Occorreva, più che altro, chiarire se l’assicurato

fosse effettivamente disposto a svolgere, in modo complementare all’occupazione

iniziata il 1° settembre 2010 presso il Dr. X, un impiego dipendente nel

periodo precedente il suo ingresso nell’attività indipendente ripresa dal Dr.

X.

Più precisamente doveva essere acclarato il grado di

occupazione presso il Dr. X dal 1° settembre 2010, il momento in cui è avvenuta

la ripesa effettiva dello studio dentistico del Dr. X e il tempo dedicato agli

impegni connessi alla futura attività.

Queste questioni, che riguardano sostanzialmente i

fatti, tutto ben considerato, non permettono di ritenere che la causa relativa

all’idoneità del ricorrente presentasse difficoltà tali da richiedere

l’assistenza di un avvocato.

A proposito delle pretese scarse conoscenze della

lingua italiana, va osservato che il ricorrente, nonostante sia di lingua madre

tedesca e il livello del suo italiano scritto non sia effettivamente buono,

comprende detta lingua e riesce comunque a far valere le proprie pretese

giuridiche, come si evince, in particolare, dagli incarti 38.2011.4 e 38.2011.5

afferenti a sanzioni giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI per insufficienti

ricerche di lavoro.

Dal sistema informatico relativo alla banca dati

MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone risulta, del

resto, che l’insorgente risiede nel Canton Ticino dal luglio 2008 e non

soltanto dal settembre 2010, come invece fatto valere nel ricorso (cfr. consid.

1.3.).

E’, peraltro, utile ribadire che il Tribunale federale

ha stabilito che le scarse conoscenze linguistiche non sono sufficienti per

considerare necessario il patrocinio di un avvocato.

La necessità di un avvocato deve essere valutata alla

luce della difficoltà del caso dal profilo oggettivo (cfr. STF 9C_105/2007 del

13.

novembre 2007 citata al consid. 2.4.).

In casu, come visto, la vertenza giudicata dalla

Sezione del lavoro relativa all’idoneità dell’assicurato non risultava

oggettivamente di particolare difficoltà.

Ne discende che nel caso in esame, ritenuta pure la

formazione di dentista dell’insorgente (cfr. doc. 15; 19), non si giustifica

l’assistenza di un avvocato durante la procedura amministrativa.

Non essendo adempiuta una delle condizioni cumulative

per essere posti al beneficio del gratuito patrocinio nella procedura di

opposizione (cfr. consid. 2.3.; 2.4.), in concreto non torna applicabile il

principio secondo cui, quando nella procedura di opposizione può essere

concesso all'assicurato il gratuito patrocinio, nel caso di accoglimento

dell'opposizione vanno erogate le ripetibili (cfr. consid. 2.3.). (…)"

2.4

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla presente evenienza questa Corte rileva che, in concreto, si

trattava di valutare se l’assicurato, che si era annunciato per il collocamento

il 2 luglio 2020 (cfr. doc. 1), aveva diritto a indennità di disoccupazione.

Le prestazioni LADI sono

state negate al ricorrente con decisione del 5 agosto 2020, in quanto la moglie

- sposata il 24 maggio 2019 (cfr. doc. 29) - rivestiva una posizione analoga a

quella di un datore di lavoro in seno alla società presso la quale aveva

lavorato dal 1° giugno 2019 al 30 giugno 2020 (cfr. doc. 27; 7).

La moglie è stata iscritta

a RC quale socio e gerente con firma individuale della __________ dal 30 giugno

2020.

Dalla fine di aprile 2019 al 30 giugno 2020 tale carica era ricoperta

dall’assicurato (cfr. doc. 21; 22).

Nel provvedimento del 5

agosto 2020 è stato in particolare indicato che “secondo l’estratto

elettronico del Registro di commercio, lei ha rinunciato alla sua posizione di

socio e gerente in data 30.6.2020, posizione che è però stata assunta da sua

moglie __________” e che “tenuto conto che sua moglie continua a

mantenere una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, essendo socia

e gerente della citata ragione sociale, ci vediamo costretti a rifiutare il suo

diritto alle indennità di disoccupazione” (cfr. doc. 27).

Dalle carte processuali, e

meglio dall’opposizione, emerge, inoltre, che l’insorgente, dal mese di luglio

2020.

e a tutti gli effetti dal 1° agosto 2020, quando ha lasciato l’abitazione

coniugale dove viveva già solo, poiché la moglie risiedeva altrove, viveva

separato da quest’ultima (cfr. doc. 28; consid. 1.2.).

Il 20 agosto 2020 è stata

poi promossa presso la Pretura di __________ la causa di divorzio comune con

accordo completo.

Il Pretore ha pronunciato

lo scioglimento del matrimonio per divorzio il 1° settembre 2020 (cfr. doc.

29).

In simili condizioni quando

l’assicurato ha ricevuto la decisione negativa del 5 agosto 2020 non poteva non

comprendere - anche in considerazione del fatto che, nonostante l’attività di

cameriere e capo sala, dalla fine di aprile 2019 al 30 giugno 2020 ha rivestito

la carica di socio e gerente della __________ (il cui scopo sociale consiste

segnatamente nell’acquisizione, vendita, locazione, gestione e conduzione di

esercizi pubblici in genere, servizio catering, produzione e

commercializzazione di prodotti naturali; cfr. doc. 21; 22; I pag. 5), che

comporta, tra l’altro, la definizione dell’organizzazione della società, l’elaborazione

della relazione sulla gestione, la preparazione dell’assemblea dei soci e

l’esecuzione delle sue deliberazioni (cfr. art. 810 CO) - che il diritto alle

indennità di disoccupazione gli era stato negato a causa del suo rapporto con

la moglie.

Pertanto benché la

questione di principio da risolvere (il diritto o meno a prestazioni LADI)

fosse importante, non vi erano difficili questioni giuridiche da chiarire (cfr.

STFA I 746/06 dell’8 novembre 2006 consid. 3.3., citata al consid. 2.3.).

Se l’insorgente, dopo aver

ricevuto la decisione del 5 agosto 2020, avesse senza indugio (ri)contattato la

Cassa illustrando (nuovamente; cfr. doc. 28; VII; XIII) la sua situazione

personale e che era in procinto di interporre istanza di divorzio, avrebbe

potuto essergli spiegato d’interporre opposizione allegando la sentenza di

divorzio, se emessa nel termine di 30 giorni indicato sul provvedimento del 5

agosto 2020 (cfr. doc. 27) oppure, qualora il divorzio non fosse stato

pronunciato a breve termine, che al momento della notifica della decisione

della Pretura avrebbe avuto la possibilità di nuovamente chiedere di

beneficiare delle prestazioni LADI.

L’assicurato, senza

particolari difficoltà, avrebbe così saputo come procedere.

Ad ogni modo, dopo la

notifica della decisione del 5 agosto 2020, l’assicurato, già a prescindere da

una richiesta di ragguagli alla parte resistente, avrebbe potuto contestare il provvedimento

facendo valere che avrebbe a breve divorziato e indicando che avrebbe

documentato (tramite la sentenza di divorzio) appena possibile tale

circostanza.

In concreto, quindi,

nemmeno la questione probatoria richiedeva un non facile approfondimento (cfr.

a contrario STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA

2015.

N. 7 pag. 161).

Al riguardo va osservato

che l’opposizione del 4 settembre 2020 interposta tramite l’avv. RA 1 verteva

esclusivamente sul fatto che il 1° settembre 2020 era stata emessa la sentenza

di divorzio che è stata allegata (cfr. doc. 28).

In relazione alla

circostanza secondo cui “la Cassa fin dal principio era stata messa al

corrente della situazione di separazione in atto tra i coniugi __________, la quale

sarebbe sfociata in divorzio di lì a poco. Tuttavia, essa non ha considerato

minimamente la situazione, né ha fornito al signor RI 1 delle indicazioni in

merito (per es. la necessità di informare la Cassa CO 1 una volta intervenuto

il divorzio), procedendo al contrario con una decisione negativa nei suoi

confronti, in cui non vi era alcun cenno alla possibilità di una rivalutazione

in caso di divorzio” (cfr. doc. VII; consid. 1.6.), va osservato, in primo

luogo, che è incontestato che l’insorgente si sia rivolto alla Cassa da subito

indicando la separazione dalla moglie e l’intenzione di divorziare (cfr. doc.

IX; IX1; consid. 1.7.).

In secondo luogo e indipendentemente

dal fatto che non risultano validi motivi per dubitare dell’attestazione della

collaboratrice della Cassa che ha dichiarato di aver informato l’assicurato -

in ossequio peraltro all’art. 27 LPGA relativo all’informazione e consulenza -

“(…) che, vista la posizione della moglie, avrebbe avuto diritto alle

indennità di disoccupazione solo dopo la sentenza di divorzio” (cfr. doc.

IX1; consid. 1.7.), il TCA rileva che, siccome - come sottolineato dalla parte

ricorrente - la decisione del 5 agosto 2020, la quale è incentrata

sull’esistenza del rapporto coniugale, non accenna al divorzio, né in

particolare alla possibilità di riesame a seguito dello stesso, a maggior

ragione il ricorrente avrebbe potuto interpellare la Cassa per sapere se

effettivamente il divorzio non avrebbe modificato la sua situazione dal profilo

della LADI.

2.5

Questo Tribunale ritiene,

dunque, senza che si impongano ulteriori atti istruttori (cfr. doc. IX), che

l’intervento di un avvocato patentato nel preciso caso di specie non fosse

necessario, potendosi l’assicurato gestire da solo davanti all’autorità amministrativa

come esposto al consid. 2.4. o, semmai, con l’aiuto di rappresentanti di

istituzioni sociali (ad esempio SOS Ticino).

Nel preciso caso di specie

non si trattava di dover dirimere una difficile questione giuridica, ma di far

presente all’amministrazione che era imminente il divorzio.

È, altresì, utile evidenziare,

riguardo al fatto che l’assicurato non parla il tedesco (cfr. doc. I) e alla

sua situazione psico-fisica fragile (cfr. doc. XIII) a causa del divorzio e

della disoccupazione, che il Tribunale federale, in una STF 9C_854/2018 del 16

maggio 2019 consid. 7 con la quale ha negato il gratuito patrocinio nella

procedura amministrativa in ambito di prestazioni complementari, in quanto

l’assistenza da parte di un avvocato non era necessaria, ha ribadito che le

limitazioni di salute e linguistiche non rendono necessario l’intervento di un

avvocato e non impediscono di farsi assistere da una persona di fiducia di

istituzioni sociali o di una consulenza giuridica gratuita (cfr. STF

9C_105/2007 del 13 novembre 2007 citata al consid. 2.4.).

In riferimento allo stato

psico-fisico fragile del ricorrente (cfr. doc. XIII) giova pure rilevare che in

una sentenza 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 6.2., già citata sopra, il

TF ha precisato, da una parte, che non era escluso che i disturbi psichici di

cui soffriva quella ricorrente potessero giustificare l’assistenza da parte di

terzi, dall’altra, che però gli stessi non erano sufficienti per considerare

necessaria l’assistenza da parte di un avvocato.

Ne

discende che nel caso in esame non si giustifica l’assistenza di un avvocato

durante la procedura amministrativa che, va ricordato, deve restare l’eccezione

(cfr. consid. 2.3.).

Non

essendo adempiuta una delle condizioni cumulative per essere posti al beneficio

del gratuito patrocinio nella procedura di opposizione (cfr. consid. 2.2.), in

casu lo stesso va negato per la parte dell’opposizione in cui l’assicurato è

soccombente (cfr. consid. 2.1.).

Neppure,

quindi, torna applicabile il principio secondo cui vanno erogate le ripetibili

quando nella procedura di opposizione può essere concesso all'assicurato il

gratuito patrocinio (cfr. consid. 2.1.).

2.6

Alla luce di quanto sopra

esposto, tutto ben considerato, il TCA deve concludere che a ragione la Cassa

non ha riconosciuto all’assicurato il diritto a ripetibili e al gratuito

patrocinio per la procedura di opposizione.

La decisione su

opposizione del 21 ottobre 2020 impugnata deve, pertanto, essere confermata.

2.7

La

domanda di gratuito patrocinio ex art. 61 lett. f LPGA formulata

contestualmente al ricorso, essendo l’impugnativa presentata innanzi a questo

TCA manifestamente priva di esito favorevole per i motivi appena esposti, non

può neppure essere accolta per la procedura ricorsuale (cfr. STCA 32.2018.55

del 4 marzo 2019 consid. 2.5.; STCA 36.2016.78 del 10 ottobre 2016 consid.

2.3).

2.8

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La procedura è pertanto di

principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio

concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo l’art. 83 LPGA

(disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo

grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si

applica il diritto anteriore.

In concreto il ricorso è

del 23 novembre 2020, per cui torna applicabile l’art. 61 lett. a LPGA in

vigore fino al 31 dicembre 2020. Di conseguenza non vengono in ogni caso

prelevate spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La

domanda di gratuito patrocinio per la sede giudiziaria è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti