Lexipedia

Decisione

38.2020.71

Lavoro ridotto per dipendente dal 23.4.20 (data preannuncio). Tuttavia era già stata inoltrata domanda IPG (a torto poiché x salariata) pervenuta a Cassa il 2.4.20. SdL riconosciuto che lo scritto impostato tra 30.3 e 1.4.20. In applicazione Direttiva SECO 2020/6 IPG da 17.3.20 (cfr. 38.2021.8)

29 marzo 2021Italiano51 min

preannunciare l'introduzione del lavoro ridotto all'autorità competente. In altre

Source ti.ch

RI 1Raccomandata

Incarto

n.

38.2020.71

DC/sc

Lugano

29 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 novembre 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 22 ottobre 2020 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il 23 aprile 2020 l’RI 1 di __________

ha inoltrato un Preannuncio di lavoro ridotto al 100% per il periodo dal 23

aprile all’8 giugno 2020 per l’unica dipendente, __________, indicando che tale

misura ha dovuto essere introdotta per la “chiusura per epidemia di

coronavirus” (cfr. doc. 2):

1.2. Il 4 maggio 2020 la Sezione

del lavoro ha sollevato opposizione parziale e ha riconosciuto il diritto ad

indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 23 aprile al 22 ottobre 2020

(cfr. doc. 3).

1.3. Contro questa decisione l’RI

1 ha inoltrato il 1° giugno 2020 una tempestiva opposizione nella quale ha

rilevato:

" I Fatti:

In base all'ordinanza COVID-19 siamo stati costretti a chiudere il nostro

ristorante dal 13 marzo 2020 all’11 maggio 2020. Siamo rimasti disorientati con

una grande paura per il nostro futuro pensando a come fare per sopravvivere

senza entrate. (Per un indipendente chiudere il proprio ristorante vuol dire

non in cassare un centesimo e di conseguenza non poter far fronte agli impegni

correnti come cassa malati, ...).

Abbiamo comunque adempiuto i nostri obblighi verso la signora __________

versandole gli stipendi di marzo aprile e maggio al 100% (alleghiamo i conteggi

firmati). Abbiamo anche pagato nostri fornitori così da non mettere in

difficoltà nessuno.

Ora però siamo in difficoltà noi per avere dovuto chiudere per

decreto di legge il nostro esercizio.

Non ci è comprensibile come mai non avete riconosciuto le indennità

di disoccupazione per __________ sin dal 13 marzo 2020. (Forse abbiamo fatto

confusione con i formulari e le questioni burocratiche?)

Crediamo però fermamente che il legislatore abbia voluto

intendere, al di là della burocrazia, il riconoscimento della chiusura forzata

e obbligata dei ristoranti a partire dal primo giorno dell'entrata in vigore di

questa legge di protezione per evitare il propagarsi del virus COVID-19.

Chiediamo pertanto:

che rivediate la vostra decisione del 4 maggio 2020 e che

riconosciate le indennità di disoccupazione per __________ già a partire dal 13

marzo 2020 interpretando al di là delle questioni burocratiche la giusta

intenzione e la volontà del legislatore.” (Doc. 4)

1.4. Con decisione su opposizione

del 22 ottobre 2020 la Sezione del lavoro ha confermato il precedente

provvedimento.

L’amministrazione ha

innanzitutto sottolineato che non esiste alcun motivo che permette la

restituzione del termine ai sensi dell’art. 41 LPGA:

" (…) Alla

luce di ciò – anche volendo considerare lo scritto 2 giugno 2020 quale istanza

di restituzione del termine – la stessa andrebbe respinta. Infatti i motivi

addotto dalla richiedente non sono sicuramente atti ad ammettere un impedimento

non colposo di aire ai sensi di cui sopra. (…)” (Doc. A1 pto. 2)

La Sezione del lavoro ha

poi aggiunto che:

" (…) Per

quanto concerne l'ammissione dell'effetto retroattivo di un preannuncio di

lavoro ridotto si osserva quanto segue.

In data 20 marzo 2020 è entrata in vigore l'Ordinanza COVID-19

assicurazione contro la disoccupazione, nella quale è stabilito che "in

deroga all'articolo 36 capoverso 1 LADI e all'articolo 58 capoversi 1-4

dell'ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione contro la disoccupazione

(OADI), il datore di lavoro, se intende pretendere l'indennità di lavoro

ridotto per i suoi lavoratori, non è tenuto a rispettare il termine di

preannuncio prescritto."(cfr. art. 8b cpv. 1 Ordinanza COVID-19

assicurazione contro la disoccupazione). Tale articolo prevede quindi una

deroga al rispetto del termine di preannuncio di dieci, rispettivamente di tre

giorni, previsto dagli artt. 36 cpv. 1 LADI e 58 cpv.1 OADI. Non è tuttavia

prevista una deroga all'obbligo di preannunciare l'introduzione del lavoro

ridotto all'autorità competente. In altre parole, con la summenzionata

Ordinanza, è stato soppresso il termine di preannuncio ma non il preannuncio

stesso. Ciò significa che il datore di lavoro rimane obbligato a preannunciare,

vale a dire a notificare prima dell'inizio, il lavoro ridotto al

servizio cantonale, avendo però - eccezionalmente - diritto alle indennità per

lavoro ridotto dalla data di inoltro di detto preannuncio. Essendo rimasto in

vigore l'obbligo di inoltrare per scritto all'autorità competente il

preannuncio prima dell'inizio del lavoro ridotto, non può essere ammesso il

diritto all'indennità con effetto retroattivo (cfr. sentenza 25.06.2020 della

corte di giustizia di Ginevra, ATAS/510/2020, consid. 6).

Alla luce di quanto sopra nel caso in esame non può essere

concesso il diritto alle indennità retroattivamente a partire dal 13 marzo

2020. A far stato è la data di inoltro del preannuncio (art. 39 cpv. 1 LPGA).

L'RI 1 ha inoltrato il proprio preannuncio in data 23 aprile 2020 e non essendo

tenuta a rispettare alcun termine di preannuncio, il diritto all'indennità di

lavoro ridotto va riconosciuto a partire da tale data. (…)” (Doc. A1 pto. 3)

La

Sezione del lavoro ha poi aggiunto che:

" (…) A

norma dell'art. 8c Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione "in

deroga All'articolo 36 capoverso 1 LADI, il preannuncio dev'essere rinnovato se

il lavoro ridotto dura più di sei mesi". Tale articolo è tuttavia

stato abrogato con effetto dal 10 settembre 2020 (cfr. modifica 12.08.2020

dell'Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione),

pertanto-indipendentemente dall'inoltro di un'eventuale opposizione - le

decisioni il cui periodo di diritto alle indennità in data 31.08.2020 durava da

almeno 3 mesi sono state decurtate al 31 agosto 2020.

Visto il cambiamento della norma, l'UG constata d'ufficio, nel

caso in esame, che il periodo di diritto alle indennità è decurtato al 31

agosto 2020.

Di conseguenza alla ditta è riconosciuto il diritto di lavoro ridotto

per il suo dipendente per il periodo dal 23 aprile 2020 al 31 agosto 2020.”

(Doc. A1 pto. 4)

1.5. Contro questa decisione RI 1

hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si sono così espressi:

" (…) “Ci

appelliamo all'impedimento non colpevole". Riteniamo sia considerato il

nostro primo inoltro della richiesta anche se su un formulario errata scaricato

da internet, in seguito poi inoltrato correttamente grazie alle spiegazioni del

Signor __________ della cassa __________.

(nota: La lettera dell'ufficio giuridico ci è pervenuta con 4

giorni di ritardo in quanto hanno sbagliato il nostro indirizzo che oramai

avevano in mana. Questo è solo per dire le persane che lavorano con i mezzi

informatici possono incorrere in errori. “Chi non lavora non sbaglia”).

Non ci è stata data risposta sul nostro appello alle vere

intenzioni del legislatore e se la legge sia stata interpretata rispettando la

sua volontà.

Chiediamo pertanto:

che rivediate le vostre decisioni e che riconosciate le indennità

di disoccupazione per __________ già a partire dal 13 marzo 2020 interpretando

al di là delle questioni burocratiche la giusta intenzione e la volontà del

legislatore.” (Doc. I)

1.6. Nella sua risposta di causa

del 7 gennaio 2020 (recte: 2021) la Sezione del lavoro propone di respingere il

ricorso e rileva in particolare che l’obbligo di preannuncio è sempre in

vigore:

" (…)

3. Va anzitutto

precisato che, in sede di opposizione, la ricorrente non ha fatto valere l’esistenza

di un “primo inoltro” anteriore a quello trasmesso tramite il modulo

online in data 23 aprile 2020 (cfr. doc. 1) e, dall'esame della documentazione

in possesso dell'UG, non figura alcuna informazione relativa ad un altro "inoltro",

anche errato. Lo scrivente Ufficio si è quindi basato sul preannuncio di

lavoro ridotto del 23 aprile 2020. Ad ogni modo la ricorrente non ha allegato

alcuna prova a dimostrazione di quanto da lei asserito in merito ad un

preannuncio di lavoro ridotto anteriore.

4. In merito

alla restituzione del termine e dell'impedimento non colpevole si riconferma in

sostanza quanto affermato nella decisione su opposizione del 4 maggio 2020.

Va comunque sottolineato che

l'istituto della restituzione costituisce un rimedio di carattere straordinario

che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare

l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi.

La giurisprudenza in merito

all'ammissione della sussistenza di un "impedimento non colposo"

molto restrittiva. Questo viene infatti ammesso in particolare in caso di un

incidente o una grave malattia contratta improvvisamente. Non basta, perciò,

che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a de) essere pure stato impossibilitato ad

incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari.

Non costituiscono, quindi, motivi

scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente

l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. sent. TCA

n. 42.2019.22, del 30 luglio 2019, consid. 2.7 e rimandi ivi citati; sent. TCA

32.2017.183 del 27 novembre 2017 e riferimenti ivi citati).

Tenuto conto di quanto precede, va

precisato che la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di

restituzione del termine in occasione della sua opposizione. Ad ogni modo,

quandanche si volesse considerare lo scritto 2 giugno 2020 della ricorrente

quale istanza di restituzione del termine, la stessa andrebbe respinta. Infatti

Fatti

i motivi addotti dalla ricorrente non risultano atti ad ammettere un

impedimento non colposo di agire ai sensi di cui sopra. Non essendo quindi, già

solo per questo motivo, adempiuti i requisiti per ammettere la restituzione del

termine ai sensi dell'art. 41 LPGA, la questione a sapere quando è cessato

l'impedimento (l'essere "disorientati con una grande paura”) e

quindi se l'implicita domanda di restituzione del termine è tempestiva o meno,

può rimanere aperta. (…)” (Doc. III. pag. 3-4)

La Sezione del lavoro ha

poi ribadito che il preannuncio è stato inoltrato il 23 aprile 2020 e che non

esistono nel caso concreto gli estremi per la restituzione del termine:

" (…)

5. Per quanto concerne l'argomentazione dell'RI 1, asserita in

sede di opposizione e ripresa nel suo ricorso, secondo cui, il legislatore

avrebbe voluto "intendere, al di là della burocrazia, il riconoscimento

della chiusura forzata e obbligata dei ristoranti a partire dal primo

giorno" dell'entrata in vigore della legge (cfr. doc. 4) si precisa

quanto segue.

Come stabilito nell'Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la

disoccupazione, stato 26 marzo 2020 "in deroga all'articolo 36

capoverso 1 LADI e all'articolo 58 capoversi 1-4 dell'ordinanza del 31 agosto

1983 sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI), iI datore di lavoro,

se intende pretendere l'indennità di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, non

è tenuto a rispettare il termine di preannuncio prescritto." (cfr.

art. 8b cpv. 1 Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione). Tale

articolo prevede quindi una deroga al rispetto del termine - perentorio - di

preannuncio di 10, rispettivamente di tre giorni, previsto dagli artt. 36 cpv.

1 LADI e 58 cpv.1 OADI. Non è tuttavia prevista una deroga all'obbligo di

preannunciare l'introduzione del lavoro ridotto all'autorità competente. In altre

parole, con la summenzionata Ordinanza, è stato soppresso il termine di

preannuncio ma non il preannuncio stesso. Ciò significa che il datore di lavoro

rimane obbligato a preannunciare, vale a dire a notificare prima

dell'inizio, il lavoro ridotto al servizio cantonale, avendo però -

eccezionalmente - diritto alle indennità per lavoro ridotto dalla data di

inoltro di detto preannuncio. Essendo rimasto in vigore l’obbligo di inoltrare

per scritto all'autorità competente il preannuncio prima dell'inizio del lavoro

ridotto, non può essere ammesso il diritto all'indennità con effetto

retroattivo (cfr. sentenza 25.06.2020 della corte di giustizia di Ginevra,

ATAS/510/2020, consid. 6). Alla luce di ciò non resta che concludere che il

diritto alle indennità per lavoro ridotto può sorgere a partire dall'inoltro

del preannuncio e solo per il futuro, ma non retroattivamente. Se il Consiglio

federale avesse voluto ammettere il diritto alle indennità per lavoro ridotto

con effetto retroattivo avrebbe previsto una regola in merito, come ha fatto

per le indennità per perdita di guadagno, cosa che invece non è stata fatta per

le indennità per lavoro ridotto (cfr. sentenza 15.10.2020 del Tribunale

amministrativo del Canton Berna, 200 20 551 ALV, consid. 4.3.2, 4.3.5 e 4.4).

Tenuto conto di tutto quanto sopra, si conferma che non essendovi

alcuna base legale per ammettere l'effetto retroattivo, a far stato è quindi la

data di inoltro del preannuncio, ovvero, in concreto, la compilazione del

formulano online. Pertanto, nel caso in esame, avendo la ditta compilato il

proprio preannuncio online in data 23 aprile 2020, il diritto all'indennità di

lavoro ridotto può essere riconosciuto unicamente a partire da tale data.”

(Doc. III, pag. 4)

1.7. L’8 gennaio 2021 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. doc. IV).

Il 15 gennaio 2021 __________

ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

" (…)

1

L'ufficio

giuridico contesta la data dell'inoltro del nostro ricorso presso il Tribunale

cantonale delle assicurazioni. Noi non siamo avvocati, ma per quanto sia a

nostra conoscenza fa fede il timbro postale dell'invio. Se questo è vero oltre

all'errore dell'indirizzo della loro decisione è una mancanza ulteriore di

serietà e di professionalità.

4 L'ufficio

giuridico scrive: "la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta

di restituzione del termine in occasione della sua opposizione". Non siamo

avvocati e non possiamo finanziariamente assumere uno specialista per la modica

cifra che rivendichiamo. Poi però l'ufficio giuridico scrive: l'implicita

domanda di restituzione del termine è tempestiva o meno, può rimanere

aperta".

5 L'ufficio

giuridico scrive: "In altre parole, con la summenzionata Ordinanza, è stato

soppresso il termine di preannuncio ...".

La notifica prima dell'inizio del

lavoro ridotto è stato impossibile in quanto la direttiva entrata in vigore

dall'oggi al domani.

L'ufficio giuridico scrive: "non

essendovi alcuna base legale per ammettere l'effetto retroattivo...". Qui

vogliamo precisare, che noi non chiediamo l'effetto retroattivo, (retroattivo

caso mai sarà l'incasso delle indennità che rivendichiamo) ma l'effetto

immediato dell'entrata in vigore dell'Ordinanza di chiusura.

Chiediamo pertanto nuovamente:

Che, in base a quanto esposto rivediate le vostre decisioni e che

riconosciate le indennità di disoccupazione per __________ già a partire dal 13

marzo 2020 alla quale noi abbiamo versato lo stipendio di marzo e aprile 2020

al 100%.” (Doc. V)

Il 21 gennaio 2021 la CO 1

ha così risposto:

" (…) Il

ricorrente non porta nessun fatto nuovo. Ci si riconferma pertanto integralmente

nelle considerazioni e conclusioni esposte in sede di risposta di causa.” (Doc.

VII)

1.8. Il 4 febbraio 2021 la moglie

di __________ ha inviato ulteriore documentazione accompagnata da uno scritto nel

quale si è così espressa:

" (…) le

trasmetto 2 documenti comprovanti la nostra buona fede per l’annuncio del

lavoro ridotto di __________.

__________ ha inoltrato il 15.3.2020 l’annuncio ma indirizzandolo

alla Cassa di Compensazione AVS/AI/IPG. Poi ne ha inoltrato un altro alla

sezione del lavoro (ufficio giuridico) ma sbagliando questa volta le data al

punto 3.1.

In seguito ho “preso in mano” io (__________, moglie di __________)

la questione che svolgendo la professione di segretaria ho maggiore

domestichezza in questo campo.

Infatti già mi occupo dell’allestimento dei salari della signor __________,

dichiarazioni AVS, LPP, Permessi, a titolo gratuito.

Lavorando però e avendo ancora 2 figli agli studi il mio tempo da

dedicare all’RI 1 è limitato.

Ho poi però inoltrato il formulario corretto con le date corrette.

Questo mio appello è tardivo perché mio cognato mi ha fornito

copia dei primi formulari da lui inoltrati solo 5 giorni fa.

Ci rimettiamo alla sua competente decisione ma volevo fornirle una

“prova” della nostra buona fede.” (Doc. IX)

Al riguardo l’11 febbraio

2021 la Sezione del lavoro ha rilevato:

" (…) Occorre

innanzitutto ribadire che la ricorrente non ha mai, davanti allo scrivente

Ufficio, indicato di aver inoltrato una prima domanda alla cassa AVS/AI/IPG in

data 15 marzo 2020.

Si tratta dunque di un elemento nuovo pertinente che lo scrivente

Ufficio avrebbe esaminato, se del caso, nell'ottica dell'art 29 cpv. 3 LPGA.

Esso prevede che "se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se

è trasmessa a un servizio incompetente, per quanto riguarda l'osservanza dei

termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data

in cui essa è stata consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio".

Nel caso specifico, la ricorrente sostiene di aver inoltrato il

formulario "richiesta di indennità di perdita di guadagno Corona"

alla Cassa AVS in data 15 marzo 2020. Tuttavia, il formulario, anche recando la

data 15 marzo 2020, non costituisce ancora la prova di una spedizione in tale

data. In effetti, a far stato per stabilire l'inizio del diritto alle indennità

per lavoro ridotto conformemente all'art. 8b cpv. 1 Ordinanza COVID-19

assicurazione contro la disoccupazione (stato 26 marzo 2020) è la data di

inoltro del preannuncio o di consegna a

un ufficio postale svizzero (art. 39 cpv. 1 LPGA). Senza altri

elementi di prova, non è comprovato che detto formulario è stato effettivamente

inoltrato in data 15 marzo 2020.

Del resto, si rileva ancora che sembra improbabile che il

formulario in oggetto sia stato firmato e mandato in data 15 marzo 2020, ovvero

ad una data anteriore alla versione del formulario (cfr. note a pié di pagina

del formulario: "318_758_vers_20-03-2020-758").

Considerato che, secondo la costante dottrina e giurisprudenza,

l’onere della prova di un invio incombe a chi l’adduce, si chiede che venga

fatto il necessario accertamento al riguardo.” (Doc. XI

1.9. Il 12 febbraio 2021 il

segretario del TCA ha inviato il seguente scritto di posta elettronica a __________

dell’IAS:

" (…) Ai

fini del giudizio, ci occorre sapere se dai vostri atti risulta che l’RI 1 di __________

ha inoltrato una “Richiesta per indennità di perdita di guadagno Corona”

per la propria dipendente __________.

Nell’affermativa, vorrete indicare con precisione quando tale

richiesta è stata inoltrata e quando è giunta presso i vostri uffici.” (Doc.

XII)

__________ dell’IAS ha

così risposto il 15 febbraio 2021:

" Posso

confermale effettivamente che la signora __________ ha depositato una richiesta

di IPG Corona; il questionario è pervenuto alla Cassa in data 2 aprile 2020.

Per contro non sono in grado di attestare quando questa richiesta è stata

inoltrata.

Per sua opportuna informazione, le allego copia degli atti

presenti nel nostro incarto.” (Doc. XIII)

1.10. Il 22 febbraio 2021 il TCA ha

assegnato alla ricorrente un termine di 10 giorni per presentare osservazioni

scritte sulla lettera della Sezione del lavoro e sull’accertamento compiuto dal

Tribunale (cfr. doc. XV).

Il 24 febbraio 2021 __________

e __________ hanno rilevato:

" (…) abbiamo

solo una osservazione da fare in merito alla risposta dell'Ufficio Giuridico.

Noi abbiamo sin dall'inizio parlato di un primo inoltro, tant'è

vero che il signor ___________ dell'__________ alla mia richiesta telefonica

per chiarimenti del mancato pagamento delle indennità di __________ dal 13.3

2020 al 22.4 2020 mi ha risposto: " a quanto pare avete fatto confusione con

i formulari prima e le date dopo". Come mai l'__________ era a conoscenza

di questo fatto e l'Ufficio Giuridico no? L'Ufficio Giuridico non ha nemmeno

approfondito la questione di questo primo inoltro da parte nostra.

Infine vogliamo esprimere la nostra amarezza per quanto è

successo. Ci sembra oramai una "caccia alle streghe" oltre ad avere

impegnato tante persone per chiarire il nostro caso.

Abbiamo sempre lavorato spesso più di 12 ore al giorno senza dipendere

da nessun aiuto. Il nostro ristorante è stato aperto negli anni 1950 ed è

portato avanti da 3 generazioni. L'RI 1 è un'osteria storica tipica ticinese

situata __________. Questo lavoro non ci ha reso benestanti ma ci ha permesso

di sopravvivere e mantenere le nostre famiglie in modo dignitoso. Abbiamo

sempre pagato i nostri obblighi nei confronti dei dipendenti, fornitori, assicurazioni

sociali e Iva, giustamente come si conviene in uno Stato democratico e sociale.

Noi rivendichiamo solamente quanto la Confederazione ha promesso

(e di questo le siamo grati) in un momento così eccezionale (senza colpa di

nessuno) per sostenere gli esercizi che sono stati obbligati a chiudere per

decreto di legge.

Non conosciamo le leggi e i suoi cavilli ma crediamo ancora nella

giustizia.” (Doc. XVI)

Il 4 marzo 2021 la Sezione

del lavoro ha inviato uno scritto del seguente tenore:

" (…) Innanzitutto

viene osservato che con scritto 4 febbraio 2021 la ricorrente ha prodotto, a

titolo di prova, la copia del suo formulario "richieste per l'indennità di

perdita di guadagno Corona" (doc. IX + 1) che sarebbe stato spedito in

data 15 marzo 2020. Tuttavia, la copia del formulario "richieste per

l'indennità di perdita di guadagno Corona" prodotta dalla Cassa (doc.

XIII) presenta sostanziali dissimilitudini con la copia prodotta dalla

ricorrente (doc. IX + 1).

Oltre al fatto che quanto sopra potrebbe avere rilevanza penale ai

sensi degli art. 146, 148° o 251 del Codice penale svizzero ed essere pertanto

oggetto di una segnalazione all'autorità penale competente, si nota che il

documento prodotto dalla ricorrente (doc. IX + 1) non

costituisce la prova di un inoltro in data 15 marzo 2020.

Per quanto riguarda la data plausibile dell'inoltro della richiesta,

benché la Cassa non sia in grado di stabilire la data di spedizione, essa ha

dichiarato che il formulario "richieste per l'indennità di perdita di

guadagno Corona" (doc. XIII) le è pervenuto in data 2 aprile 2020.

Secondo le indicazioni de La Posta in merito ai tempi di consegna,

un invio con posta A viene recapitato al destinatario già il giorno lavorativo

seguente, mentre un invio con posta B viene recapitato al destinatario al più

tardi il terzo giorno lavorativo dopo l'impostazione (cfr. sentenza del TCA

38.2010.53 del 25 ottobre 2010 consid. 2.8 pag. 16; https://www.post.ch).

Alla luce di questi elementi, si può dedurre che il predetto

formulario è stato spedito tra il 30 marzo 2020 e il 1° aprile 2020.

Inoltre si osserva che sia il documento prodotto dalla ricorrente

(doc. IX 1) sia il documento prodotto dalla Cassa (doc. XIII) presentano il riferimento

"318_758_vers_20-03-2020-758" in fondo alla pagina. Una spedizione ad

una data anteriore alla versione del formulario, ovvero in data 15 marzo 2020

come asserito dalla ricorrente, appare quindi impossibile.

Tenuto conto di quanto sopra e delle disposizioni di legge

pertinenti (artt. 8b cpv. 1 Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la

disoccupazione [stato al 26 marzo 2020], 39 LPGA, 36 cpv. 1 LADI e 58 OADI),

l'UG richiede a codesto Tribunale che la querelata decisione venga modificata

ai sensi dei considerandi e che il diritto alte indennità per lavoro ridotto

venga concesso al più presto dal 30 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020.” (Doc.

XVIII)

L’11 marzo 2021 __________

e __________ hanno comunicato di non avere “più osservazione da fare in quanto

non possiamo più permetterci di aspettare, perché siamo finanziariamente in

difficoltà.” (doc. XX).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

L’art. 60 cpv. 1 LPGA, prevede

che il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione o della decisione contro cui l’opposizione è esclusa.

Secondo il capoverso 2,

gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

L'art. 38

cpv. 1 LPGA stabilisce che se il termine è

computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a

decorrere il giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo

giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto

dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale

seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la

parte o il suo rappresentante.

Nella concreta evenienza,

dall’estratto Track & Trace si evince che la decisione su

opposizione del 22 ottobre 2020 - spedita mediante Posta A-Plus - è stata

impostata lunedì 26 ottobre 2020 alle ore 18:10 ed è stata recapitata martedì

27.

ottobre 2020 alle ore 8:57 (cfr. doc. 1).

Ora, per costante giurisprudenza

federale, la data di recapito in una cassetta delle lettere di un invio Posta A-Plus,

stabilita mediante il sistema di tracciamento elettronico della Posta “Track

& Trace”, determina la decorrenza del termine ricorsuale (cfr. STF

8C_198/2015 del 30 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi menzionati).

Nella pronunzia appena

menzionata, il Tribunale federale ha stabilito che una decisione formale

dell’AI, spedita mediante Posta A-Plus venerdì 19 settembre 2014, era da

considerare intimata il giorno successivo (sabato 20 settembre 2014), sebbene

il rappresentante dell’assicurata avesse svuotato la sua casella postale

soltanto il lunedì successivo.

Nel caso di specie, in

ossequio ai summenzionati principi giurisprudenziali, questo Tribunale deve concludere

che la decisione su opposizione impugnata è stata intimata al ricorrente in

data 27 ottobre 2020.

Il termine di ricorso di

30.

giorni ha dunque iniziato a decorrere il giorno successivo, ossia il 28

ottobre 2020, in virtù dell’art. 38 cpv. 1 LPGA.

Consegnato all’Ufficio

postale il 26 novembre 2020 (cfr. timbro postale dalla busta di spedizione), il

ricorso è dunque tempestivo come giustamente sottolineato dal ricorrente (cfr.

doc. V, p.to 1).

nel merito

2.2

L’art. 36 LADI (“Preannuncio del

lavoro ridotto e verifica dei presupposti”) al cpv. 1 prevede che:

" Un datore di lavoro, se intende pretendere l’indennità

di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, deve avvertire per scritto il servizio

cantonale, almeno dieci giorni prima dell’inizio del lavoro ridotto. Il

Consiglio federale può prevedere, in casi eccezio­nali, termini di preannuncio

più brevi. Il preannuncio dev’essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di

tre mesi.”

L’art.

58.

OADI (“Termine di preannuncio”) stabilisce che:

" 1Il

termine di preannuncio per lavoro ridotto è eccezionalmente di tre giorni se il

datore di lavoro prova che il lavoro ridotto ha dovuto essere introdotto per

circo­stanze improvvise e imprevedibili.

2Il lavoro ridotto può essere preannunciato immediatamente

prima del suo inizio, se necessario per telefono, qualora in un’azienda le

possibilità di lavoro dipendano dall’entrata giornaliera delle ordinazioni e

non si possa lavorare per la costituzione di riserve. Il datore di lavoro deve

confermare il preannuncio telefonico senza indugio e per iscritto.

3Il capoverso 2 si applica anche se il datore di lavoro

non ha potuto dare il preannuncio nel termine prescritto.

4Se il datore di lavoro non ha preannunciato il lavoro

ridotto nel termine prescritto senza valido motivo, la perdita di lavoro è

computabile soltanto a contare dal momento in cui scade il termine impartito

per il preannuncio.

5In caso di perdite di lavoro in seguito a perdite di

clientela dovute a condizioni meteorologiche si applica l’articolo 69 capoversi

1.

e 2.”

2.3

Il 20 marzo 2020 il Consiglio

federale, sulla base dell’art. 185 cpv. 3 Cost. fed. (“Fondandosi direttamente

sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi

turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza

interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel

tempo”; cfr. sul tema STF 4A_180/2020 del 6 luglio 2020, consid. 4.4.

pubblicata in DTF 146 III 194) ha adottato l’Ordinanza sulle misure nel settore

dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19).

Attraverso una modifica

del 25 marzo 2020, in vigore dal 26 marzo 2020 (cfr. RU 2020 1075), sono stati

introdotti gli art. 8b e 8c Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la

disoccupazione, del seguente tenore:

" Art. 8b

1.

In deroga all’articolo 36 capoverso 1 LADI e

all’articolo 58 capoversi 1-4 dell’ordinanza del 31 agosto 1983

sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI), il datore di lavoro, se

intende pretendere l’indennità di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, non è

tenuto a rispettare il termine di preannuncio prescritto.

2.

Il lavoro ridotto può essere preannunciato anche per

telefono. Il datore di lavoro deve confermare il preannuncio telefonico senza

indugio e per scritto.

Art. 8c

In deroga all’articolo 36 capoverso 1 LADI, il preannuncio

dev’essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di sei mesi.” (Doc. A5)

L’art.

9.

dell’Ordinanza del 20 marzo 2020 stabilisce che “la presente ordinanza

entra retroattivamente in vigore il 17 marzo 2020” (cpv.1) e che “fatto salvo

l’articolo 8, si applica per un periodo di sei mesi dalla data d’entrata in

vigore” (cpv. 2) (cfr. RU 2020 877-879).

L’entrata in vigore è

successivamente stata anticipata al 1° marzo 2020 (modifica dell’Ordinanza

dell’8 aprile 2020 in vigore dal 9 aprile 2020, cfr. RU 2020 1201).

L’art. 8b è stato abrogato

con effetto dal 1° giugno 2020 attraverso una modifica dell’Ordinanza del 20

maggio 2020 (cfr. RU 2020 1077-1078).

Dal 1° giugno 2020 è

quindi stato ripristinato il termine di preavviso previsto all’art. 36 LADI e

58.

OADI (cfr. consid. 2.1).

2.4

Nella “Direttiva 2020/06:

aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 9 aprile 2020,

la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha in particolare

previsto quanto segue:

" (…)

Preannuncio di lavoro ridotto

In deroga all’articolo 36 cpv. 1 LADI e

all’articolo 58 cpv. da 1 a 4 OADI, il datore di lavoro non è tenuto ad

attendere alcun termine di preannuncio se intende pretendere l’indennità per

lavoro ridotto per i propri lavoratori. Le presenti disposizioni si applicano

anche alle aziende che per il mese di marzo hanno già ricevuto autorizzazioni

con un termine di preannuncio di 3 giorni.

Se la data di ricevimento/timbro postale non può più essere

determinata a causa di errori o informazioni ambigue da parte degli organi

esecutivi, il periodo previsto inizia a decorrere come annunciato dal datore di

lavoro, non prima del 17 marzo 2020, e funge da data di ricevimento. In caso di

richieste presentate tardivamente, la data di ricevimento del 17 marzo 2020 fa

fede se l’azienda ha dovuto chiudere a seguito dei provvedimenti delle autorità

e ha presentato la richiesta prima del 31 marzo 2020 (data di ricevimento/timbro

postale). (…)”

2.5

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021

consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid.

3.3

pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC

1992.

pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag.

91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c,

DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF

110.

V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre

Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988

pag. 77 ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza 2C_105/2009

del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato

che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid.

8.1; 133 V 394 consid. 3.3;

130.

V 163 consid.

4.3.1; 128 I 167 consid.

4.3)."

2.6

In una sentenza 8C_695/2020

del 1° dicembre 2020 il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il

ricorso inoltrato da una Sagl che gestisce un ristorante nel Canton Ginevra la

quale il 7 aprile 2020 aveva inoltrato un preavviso di lavoro ridotto dal 16

marzo 2020. L’Ufficio cantonale del lavoro ha stabilito e confermato in

opposizione che l’azienda aveva diritto al lavoro ridotto dal 7 aprile al 6

ottobre 2020.

La decisione su

opposizione è stata confermata dalla Camera delle assicurazioni sociali della

Corte di giustizia del Canton Ginevra con sentenza ATAS/813/2020 del 28

settembre 2020.

Il Tribunale federale ha

sottolineato quanto segue:

" (…)

2.

En bref, les juges cantonaux ont retenu que le

restaurant géré par la recourante avait dû fermer le 16 mars 2020 en exécution

de l'art. 6 al. 2 let. b de l'Ordonnance du 13 mars 2020 sur les mesures

destinées à lutter contre le coronavirus (Ordonnance 2 COVID-19, abrogée le 22

juin 2020; RS 818.101.24). Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral avait adopté l'ordonnance

sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le

coronavirus (Ordonnance COVID-19 assurance-chômage; RS 837.033), entrée en

vigueur avec effet rétroactif le 17 mars 2020 (art. 9). Dès cette date et en

dérogation aux art. 32 al. 2 et 37 let. b LACI (RS 837.0), aucun

délai d'attente n'était déduit de la perte de travail à prendre en

considération (art. 3). L'ordonnance COVID-19 assurance-chômage a été modifiée

le 25 mars 2020 avec effet rétroactif au 17 mars 2020 également (art. 9), avec

notamment l'introduction d'un nouvel art. 8b (RO 2020 1075), qui prévoyait

qu'en dérogation aux art. 36 al. 1 LACI et 58 al. 1 à 4 OACI (RS

837.02), l'employeur n'était pas tenu de respecter un délai de préavis

lorsqu'il avait l'intention de requérir l'indemnité en cas de réduction de

l'horaire de travail en faveur de ses travailleurs (al. 1).

Selon la cour cantonale, il ressortait de l'art.

8b Ordonnance COVID-19 assurance-chômage que le délai de préavis avait été

supprimé mais pas le préavis lui-même, de sorte qu'une indemnisation en cas de

RHT devait toujours être annoncée à l'avance. Ainsi, entre le 17 mars et le 31

mai 2020 (date à laquelle l'art. 8b avait été abrogé; RO 2020 1777), lorsqu'il

avait l'intention de requérir des indemnités en faveur de ses travailleurs,

l'employeur ne devait plus respecter un délai de préavis de dix jours avant

d'introduire la RHT. Cela étant, il restait tenu, selon les juges cantonaux,

d'aviser l'autorité cantonale, par écrit, avant le début de la RHT en question,

le droit aux indemnités ne pouvant naître rétroactivement à l'avis. Pendant

cette période particulière, la date du préavis correspondait au début de la RHT

et au début de l'indemnisation. La recourante ayant déposé un préavis de RHT le

7.

avril 2020, elle avait droit aux indemnités en cas de RHT dès le jour de sa

demande au plus tôt, sans effet rétroactif.

3.

En l'occurrence, on peut déduire de l'écriture de

la recourante du 27 octobre 2020 qu'elle conclut à l'octroi d'indemnités en cas

de RHT dès le 17 mars 2020. A l'appui de son argumentation, la recourante fait

valoir pour l'essentiel qu'elle a dû fermer son établissement le 16 mars et que

de ce fait, les indemnités en cas de RHT devaient lui être accordées dès le

moment de la fermeture. Par ailleurs, elle soutient qu'elle n'avait pas

connaissance de l'existence d'un délai pour déposer sa demande d'indemnités.

Enfin, elle expose se trouver dans une situation délicate sur le plan

économique.

Ce faisant, la recourante n'expose toutefois pas

en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes et n'énonce pas

les règles de droit qui auraient été violées, de sorte que l'on ne peut pas en

déduire en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit. Partant, faute de

satisfaire aux exigences de motivation légales (art. 42 LTF), le recours doit

être déclaré irrecevable. (…)”

Nella citata sentenza

della Corte di Giustizia del Canton Ginevra figurano in particolare le seguenti

considerazioni:

" 4. (…)

L’ordonnance COVID-19 assurance-chômage a ensuite

été modifiée le 26 mars 2020, avec effet rétroactif au 17 mars 2020 également

(art. 9), avec notamment l’introduction d’un nouvel art. 8b qui prévoit que

l’employeur n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, lorsqu’il a

l’intention de requérir l’indemnité en cas de RHT en faveur de ses travailleurs

(al. 1). Le préavis de RHT peut également être communiqué par téléphone et

l’employeur est tenu de confirmer immédiatement par écrit la communication

téléphonique (al. 2).

Dans la directive du 9 avril 2020, le SECO a

précisé que pour les demandes déposées en retard, le 17 mars 2020 est considéré

comme la date de réception, si l’entreprise a dû fermer en raison des mesures

prises par les autorités et qu’elle a déposé sa demande avant le 31 mars 2020 (date

de réception / cachet de la poste).

La chambre de céans a jugé dans un arrêt de

principe du 25 juin 2020 (ATAS/510/2020) qu’en admettant la rétroactivité des

demandes déposées avant le 31 mars 2020, le SECO avait adopté une pratique

contraire à l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage et à la

non-rétroactivité des indemnités en cas de RHT au sens des art. 36 LACI et 58

OACI. Il ressortait de l’interprétation de l’art. 8b précité que le Conseil

fédéral avait supprimé le délai de préavis, mais pas le préavis lui-même. En

d’autres termes, une indemnisation pour RHT devait toujours être annoncée à

l’avance, même en application de l’art. 8b. Ainsi, entre le 17 mars et le 31

mai 2020, lorsqu’il avait l’intention de requérir une indemnité en faveur de

ses travailleurs, l’employeur ne devait plus respecter un délai de préavis de

dix jours avant d’introduire la RHT. Cela étant, il restait tenu d’aviser

l’autorité cantonale, par écrit, avant le début de la RHT en question, le droit

aux indemnités ne pouvant naître rétroactivement à l'avis. Pendant cette

période particulière, la date du préavis correspondait ainsi au début de la RHT

et au début de l’indemnisation.

5.

En l’espèce, la recourante gère un

restaurant qui a dû fermer le 16 mars 2020 en exécution de l’art. 6 de

l’ordonnance 2 COVID-19. Ce n’est toutefois que le 7 avril 2020 qu’elle a

déposé un préavis de RHT avec effet au 16 mars 2020. Comme cela ressort des

considérants précités, jusqu’au 31 mai 2020, seul le délai de préavis de dix

jours a été supprimé. Ainsi, la recourante avait droit à l’indemnité en cas de

RHT dès le jour de sa demande à l’intimé, sans effet rétroactif. Dès lors

qu’elle a communiqué son préavis de RHT par courriel du 2 avril 2020 à

l’intimé, c’est à juste titre que ce dernier lui a octroyé l’indemnité en cas

de RHT à compter de cette date seulement.”

Nella

sentenza ATAS/510/2020 del 25 giugno 2020, la Corte di giustizia del Canton

Ginevra si era invece così espressa:

" (…)

5.

La question qui se pose

dans ce contexte est celle de savoir si l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19

assurance-chômage a suspendu, tant que dure la pandémie, le principe de la

non-rétroactivité des indemnités en cas de RHT tel que prévu par l’art. 36 LACI

(Boris RUBIN, op. cit. n° 11 ad art. 36 LACI, Bulletin LACI RT, G7 ad art. 36

LACI ; Jean-Philippe DUNAND / Rémy WYLER, Quelques implications du coronavirus

en droit suisse du travail, in Newsletter DroitduTravail.ch du 9 avril 2020 de

l’Université de Neuchâtel, let. e pp. 15 et 16).

(…).

6.

a. Comme cela ressort de la jurisprudence

susmentionnée, il convient d’interpréter l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19

assurance-chômage conformément aux diverses méthodes d’interprétation

applicables en la matière.

C’est le lieu de rappeler que l’art. 8b de l’ordonnance

précitée est libellé de la manière suivante:

1En dérogation aux art. 36, al. 1, LACI et

58.

al. 1 à 4, de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage (OACI),

l’employeur n’est pas tenu de respecter un délai de préavis lorsqu’il a

l’intention de requérir l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail

en faveur de ses travailleurs.

2Le préavis de réduction de l’horaire de

travail peut également être communiqué par téléphone. L’employeur est tenu de

confirmer immédiatement par écrit la communication téléphonique.

Soit en allemand:

1In Abweichung von Artikel 36 Absatz 1 AVIG4

und Artikel 58 Absätze 1–4 der Arbeitslosenversicherungsverordnung vom 31.

August 1983 (AVIV) muss der Arbeitgeber keine Voranmeldefrist abwarten, wenn er

beabsichtigt, für seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Kurzarbeitsentschädigung geltend zu machen.

2Die Kurzarbeit kann auch telefonisch vorangemeldet

werden. Der Arbeitgeber muss die telefonische Voranmeldung unverzüglich

schriftlich bestätigen.

b. Force est de constater, en premier lieu, que

l’al. 1 de la disposition précitée prévoit que l’employeur n’est pas tenu de

respecter un délai de préavis. Cela signifie, qu’un préavis est toujours

requis, ce qui est au demeurant confirmé par l’al. 2 qui porte sur la possibilité

de communiquer son préavis par téléphone. Par conséquent, l’interprétation

littérale et systématique de la disposition précitée permet de considérer que

ce n’est que le délai - au sens de l’art. 36 al. 1 en lien avec l’art. 58 al. 1

à 4 OACI - qui a été supprimé entre le 17 mars et le 31 mai 2020, et non

l'exigence d’un préavis.

c. Reste à savoir si, compte tenu de la référence

à l’art. 58 al. 4 OACI et vu la suppression du délai, le préavis doit en

réalité être considéré comme un avis.

L’art. 58 OACI prévoit à son al. 5 une procédure

particulière, réglée par l’art. 69 al. 1 et 2 OACI, lorsque la perte de travail

est due à des pertes de clientèle imputables aux conditions météorologiques.

L’art. 69 en question, intitulé «Avis», stipule que l’employeur est tenu

d’aviser l’autorité cantonale, au moyen de la formule du SECO, de la perte de

travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil

suivant (al. 1). Lorsque l’employeur a communiqué avec retard, sans raison

valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à

l’indemnité est repoussé d’autant (al. 2).

Il ressort ainsi de cette disposition que lorsque

le Conseil fédéral entend admettre le versement rétroactif d’indemnités en cas

de RHT, il prévoit expressément une procédure d’avis comme c’est le cas à

l’art. 58 al. 5 OACI en lien avec l’art. 69 al. 1 et 2 OACI, l’avis devant être

communiqué dans un certain délai. Or, à l’art. 8a de l’ordonnance COVID-19

assurance-chômage, le Conseil fédéral n’a pas évoqué une procédure d’avis mais

bien une procédure de préavis.

d. Selon le dictionnaire de l’Académie française,

le préavis peut être défini comme un avis qu’un organisme, une institution

donne par avance, un avertissement préalable ou encore comme un avertissement

préalable qu’est tenue de donner une partie à une autre, selon les termes d’un

contrat, et qui correspond au délai légal entre une prise de décision ou le

choix d’une mesure et l’application de celle-ci.

Quant au terme «avis», il peut être défini comme

étant une notification verbale ou écrite. Au contraire de la notion d’«avis»,

le terme «préavis» sous-entend ainsi une mesure annoncée à l’avance.

Au demeurant, la version allemande de l’art. 8b

al. 2 de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage illustre bien cette notion. En

effet, cette disposition prévoit que la réduction du temps de travail peut

également être annoncée à l'avance par téléphone («Die Kurzarbeit kann auch

telefonisch vorangemeldet werden»).

e. Il ressort ainsi de ce qui précède que la modification

légale voulue par le Conseil fédéral a supprimé le délai de préavis mais non le

préavis lui-même. En d’autres termes, une RHT, pour laquelle une indemnisation

est demandée, doit toujours être annoncée à l’avance, même en application de

l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage.

7.

En résumé, en situation ordinaire,

conformément aux art. 32 al. 2 LACI et 50 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur

temporairement suspendue jusqu’au 30 septembre 2020 en raison de la pandémie de

coronavirus (cf. consid. 4b supra), une RHT ne peut débuter que 10 jours après

réception, par l’autorité cantonale, du préavis et l’indemnisation ne peut

commencer qu’après un délai d’attente de deux ou trois jours selon les cas. En

d’autres termes, l’employeur doit attendre 12 ou 13 jours depuis la

communication de son préavis pour que l’indemnisation commence (voir ch. 2.1 de

la Newsletter n° 4 du 26 mars 2020 du service public de l’emploi SPE de l’État

de Fribourg).

Durant la crise liée au COVID-19, le Conseil fédéral

a tenté de simplifier la procédure et d’accélérer l’indemnisation:

- entre le 17 mars et le 31 mai 2020, lorsqu’il avait

l’intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs,

l’employeur ne devait plus respecter un délai de préavis de 10 jours avant

d’introduire la RHT. Cela étant, il restait tenu d’aviser l’autorité cantonale,

par écrit, avant le début de la RHT en question, le droit aux indemnités ne

pouvant naître rétroactivement à l'avis (Jean-Philippe DUNAND / Rémy WYLER, op.

cit., let. e pp. 15 et 16).

Pendant cette période particulière, la date de réception du

préavis de RHT correspondait ainsi au début de la RHT et au début de

l’indemnisation (voir ch. 2.1 de la Newsletter n° 4 du 26 mars 2020 du service

public de l’emploi SPE de l’État de Fribourg).

- dès le 1er juin 2020, vu la suppression de l’art. 8b de

l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, la RHT ne peut débuter que 10 jours

après réception, par l’autorité cantonale, du préavis. En revanche, le début de

la RHT correspond toujours au début de l’indemnisation, aucun délai d’attente

n’étant applicable durant la crise liée au COVID-19. Par conséquent, depuis le

1er juin 2020, un employeur devra attendre 10 jours depuis le dépôt du préavis

pour que l’indemnisation commence.

8.

En l’espèce, la recourante gère une boutique,

laquelle a dû fermer avec effet au 17 mars 2020 en exécution de l’ordonnance 2

COVID-19. Ce n’est toutefois que le 14 avril 2020 qu’elle a informé l’intimé de

son intention d’appliquer une RHT dès le 17 mars 2020. L’intimé a partiellement

accepté la RHT, en ce sens qu’il l’a fait débuter au 14 avril 2020, invoquant

la directive 2020/06 du 9 avril 2020, selon laquelle pour les demandes déposées

en retard, le 17 mars 2020 est considéré comme la date de réception si

l’entreprise a dû fermer en raison des mesures prises par les autorités et

qu’elle a déposé sa demande avant le 31 mars 2020.

Comme cela ressort des considérants ci-dessus,

jusqu’au 31 mai 2020, seul le délai de préavis de 10 jours a été supprimé (cf.

art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage). Ainsi, pendant cette

période, un employeur pouvait appliquer une RHT dès réception, par l’intimé, du

préavis, et être indemnisé dès cette date.

Dans le cas de la recourante, le préavis a été

communiqué à l’intimé par courriel du 14 avril 2020. C’est donc à juste titre

que l’OCE a accepté la RHT à compter du 14 avril 2020 uniquement, et non pas

déjà depuis le 17 mars 2020.

9.

Contestant la date du 14 avril 2020, la

recourante revendique également une égalité de traitement avec les employeurs

ayant pu bénéficier de la pratique instaurée par le SECO dans la directive

2020/06 du 9 avril 2020. Dans ce contexte, elle conteste la validité de la

directive qui admet le principe du versement rétroactif des indemnités RHT

uniquement lorsque la demande a été déposée avant le 31 mars 2020.

a. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a

adopté des directives à l'intention des organes d'exécution en matière

d’assurance-chômage.

Dans sa directive 2020/06 du 9 avril 2020, le

SECO a adopté une pratique selon laquelle toute demande transmise à l’autorité

avant le 31 mars 2020 était considérée comme ayant été déposée le 17 mars 2020

si l’entreprise concernée avait fermé ses portes en raison des mesures de

confinement prononcées dès cette date (directive précitée, p. 8).

Destinées à assurer l'application uniforme des

prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de

loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux;

elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let.

a de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et n'ont pas à être

suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique

administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne

peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont

censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne

peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la

jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; ATF 131 V 42

consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17

décembre 2010 consid. 4.1).

b. Le principe de l'égalité de traitement,

consacré à l'art. 8 al. 1 Cst., commande que le juge traite de la même manière

des situations semblables et de manière différente des situations dissemblables

(ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114 et les arrêts cités). Toutefois selon la

jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut

sur celui de l'égalité de traitement. Par conséquent, le justiciable ne peut

généralement pas invoquer une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est

correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire

pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 134 V 34 consid. 9 p. 44 et les

références). Cela suppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision

est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales

en cause. Autrement dit, le justiciable ne peut prétendre à l'égalité dans

l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans

l'inobservation de la loi.

Encore faut-il que les situations à considérer

soient identiques ou du moins comparables (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392, 116

V 231 consid. 4b p. 238, 115 Ia 81 consid. 2 p. 82 s. et les références

citées).

c. Comme indiqué précédemment, les directives du

SECO ne peuvent pas sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont

censées concrétiser. En d'autres termes, elles ne peuvent pas, sauf lacunes,

prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la

jurisprudence.

Dans le cas d’espèce, il ressort des

considérations qui précèdent que la suppression, par le biais de l’art. 8b de

l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, du délai de préavis n’équivaut pas à

la suppression du principe du préavis. S’il a certes fait rétroagir la

suppression de ce délai au 17 mars 2020, le Conseil fédéral n’a pas prévu que

les indemnités en cas de RHT pouvaient désormais être payées rétroactivement,

en dérogation à l’art. 36 LACI (cf. dans le même sens Jean-Philippe DUNAND /

Rémy WYLER, op. cit., let. e pp. 15 et 16). Par conséquent, en admettant la

rétroactivité des demandes déposées avant le 31 mars 2020, le SECO a adopté une

pratique contraire à l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage et à

la non-rétroactivité des indemnités en cas de RHT au sens des art. 36 LACI et

58.

OACI.

Cela étant, pour pouvoir invoquer une inégalité

de traitement dans l’illégalité, il faut encore que la recourante rende

vraisemblable le fait que l’administration persévérera dans l’inobservation de

la loi et que les situations à considérer sont identiques ou du moins comparables.

Or, la pratique contestée par la recourante ne concerne que les demandes

déposées entre le 17 et le 31 mars 2020, pour lesquelles l’intimé s’est selon

toute vraisemblance déjà prononcé par décision. Il paraît ainsi peu probable

qu’il soit amené, à l’avenir, à se prononcer sur une demande déposée en mars.

Par conséquent, on ne peut pas prévoir que l’intimé persévérera dans

l’inobservation de l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage. De

plus, la situation de la recourante n’est pas comparable à celles visées par la

pratique en vigueur. Certes, comme d’autres, la recourante a été contrainte de

fermer, le 17 mars 2020, la boutique qu’elle exploitait. Cependant,

contrairement aux situations prévues par la pratique du SECO, elle a attendu le

14.

avril 2020 pour déposer sa demande, sortant par-là du champ d’application de

la pratique du SECO.

On ne se retrouve dès lors pas dans le cas de

deux employeurs ayant déposé leurs demandes respectives avant le 31 mars 2020,

dont l’un aurait bénéficié de la pratique illégale du SECO alors que l’autre

non. (…)”

Come giustamente

sottolineato dalla Sezione del lavoro (cfr. consid. 1.6), alla medesima

conclusione è peraltro arrivato il Tribunale amministrativo del Canton Berna,

nella sentenza 200 20 551 ALV del 15 ottobre 2020, in particolare ai consid.

4.4

e 4.5, relativa a un caso nel quale il preannuncio era stato effettuato il

10.

aprile 2020:

" (…)

Dispositivo

4.4 Demnach ergibt die sprachlich-grammatikalische,

entstehungsgeschichtliche, systematische und teleologische Auslegung, dass

gestützt auf Art. 8b Abs. 1 der Änderung vom 25. März 2020 der

COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung (AS 2020 1075) zwischen 1. März

und 31. Mai 2020 keine Voranmeldefrist mehr abgewartet werden musste und ein

Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung am Tag der Voranmeldung, nicht aber

rückwirkend entstand (zum Ganzen: Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons

Bern vom 7. Oktober 2020, ALV/2020/428; Beschluss des eABK vom 25. August

2020).

4.5 Der einzelzeichnungsberechtigte Geschäftsführer der

Beschwerdeführerin meldete sich erstelltermassen am 10. April 2020 bei der AKB

zum Bezug von Corona Erwerbsersatzentschädigung an (act. III), was als

Anmeldedatum für den Bezug von Kurzarbeitsentschädigung zu gelten hat, da die

Anmeldung bei einer unzuständigen Stelle nicht schadet (Art. 29 Abs. 3 ATSG).

Den Akten sind hingegen keine Hinweise für eine frühere Anmeldung (vgl.

Beschwerde S. 1: „habe ich umgehend per E-Mail der Ausgleichskasse des Kantons

Bern zugestellt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der Lesbarkeit der

Anmeldung wurde mir der Empfang am 10. April 2020 bestätigt.”) zu entnehmen.

Eine solche ist demnach nicht ausgewiesen.

Soweit die Beschwerdeführerin einen weitergehenden Anspruch

aufgrund behördlicher Fehlinformationen (Stellungnahme vom 7. September 2020)

und demnach gestützt auf den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 9 BV; vgl.

zur Bindung an falsche Auskünfte: BGE 143 V 341 E. 5.2.1 S. 346, 131 V 472 E. 5

S. 480) geltend macht, dringt sie nicht durch. Wie eben dargelegt, hat die

Beschwerdeführerin aufgrund der ins Feld geführten falschen Auskunft der

AHV-Zweigstelle, wonach die Anmeldung bei der AKB erfolgen müsse, keinen

Nachteil erlitten.

Damit besteht – wie der Beschwerdegegner in der Beschwerdeantwort

zutreffend erkannte – Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung ab dem 10. April 2020, sofern die übrigen Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 39

AVIG erfüllt sind. Bei dieser Ausgangslage erübrigen sich Weiterungen zu den

(nicht publizierten) Weisungen des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO

(06/2020 vom 9. April 2020 [S. 7 Ziff. 2] bzw. 08/2020 vom 1. Juni 2020 [S. 9

f. Ziff. 2]), wonach bei verspätet eingereichten Anträgen das Eingangsdatum 17.

März 2020 gesetzt werde, wenn der Betrieb aufgrund der behördlichen Massnahmen

schliessen musste und der Antrag auf Kurzarbeitsentschädigung vor dem 31. März

2020 (Eingangsdatum/Poststempel) gestellt wurde. (…)”

Anche questo Tribunale ha

sviluppato le medesime considerazioni in una sentenza 38.2020.66 del 1°

febbraio 2021, nella quale ha ricordato che:

" (…) Nella

presente fattispecie, la X._________ ha preannunciato il lavoro ridotto il 21

aprile 2020 rivendicando retroattivamente il diritto dal 16 marzo 2020.

Come visto (cfr. consid. 2.5) un versamento retroattivo non è

possibile. Il Consiglio federale con le disposizioni dell’Ordinanza ha infatti

derogato alle disposizioni della LADI (cfr. consid. 2.1) per quel che concerne

i termini di preavviso, ma non sul preannuncio stesso che è invece stato

mantenuto. Ora nel caso concreto il preannuncio è stato fatto il 21 aprile 2020

e solo da quel momento è sorto il diritto. (…)”

2.7. Nel caso concreto, il

“Preannuncio d’indennità per lavoro ridotto” tramite modulo online è datato 23

aprile 2020 e da quel momento è stata richiesta l’indennità per lavoro ridotto

(cfr. doc. 2).

I ricorrenti chiedono che

venga considerato un precedente annuncio, formalmente non corretto (“riteniamo

sia considerato il nostro primo inoltro della richiesta anche se su un

formulario errato scaricato da Internet”; cfr. consid. 1.5).

Ulteriori precisazioni al

riguardo sono state fornite il 4 febbraio 2021 dalla moglie di __________ (cfr.

consid. 1.8).

Il TCA ha potuto così

accertare che per la dipendente in questione (__________), è stata erroneamente

inoltrata una richiesta di IPG Corona pervenuta alla Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG il 2 aprile 2020 (cfr. doc. XIII/2).

Il 16 aprile 2020 la Cassa

ha scritto all’assicurata stessa che “in qualità di salariato deve essere depositata

la domanda di indennità per lavoro ridotto, per il tramite del datore di lavoro

all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro” (cfr. doc. XIII/1).

L’art. 29 cpv. 3 LPGA

prevede che “se una domanda non rispetta le

esigenze di forma o se è trasmessa a un servizio incompetente, per quanto

riguarda l’osservanza dei termini e gli effetti giuridici colle­gati alla

domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta o

inoltrata a tale servizio”.

La Sezione del lavoro,

richiamata questa disposizione legale (cfr. consid. 1.8) e preso atto degli

accertamenti compiuti dal TCA, ritiene giustamente che l’impostazione di tale

scritto sia avvenuta tra il 30 marzo e il 1° aprile 2020 e chiede la modifica

della decisione nel senso di accordare il diritto all’indennità per lavoro

ridotto dal 30 marzo 2020 (cfr. consid. 1.10).

Chiamato ora a

pronunciarsi, questo Tribunale concorda con l’amministrazione sul fatto che la

domanda non può essere stata inoltrata il 15 marzo 2020 (cfr. doc. IX/1), visto

che sul formulario in questione figura in basso la data del 20 marzo 2020.

Questa circostanza non è

tuttavia decisiva. In una recente sentenza 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 il TCA

ha infatti stabilito che, in applicazione della “Direttiva 2020/6:

aggiornamento «Disposizioni speciali a causa di pandemia»” del 9 aprile 2020 della

SECO, se l’azienda ha presentato la richiesta di indennità per lavoro ridotto

prima del 31 marzo 2020 fa fede la data del 17 marzo 2020.

Di conseguenza, la

decisione su opposizione impugnata deve essere modificata nel senso che il

diritto alle indennità per lavoro ridotto per __________ è riconosciuto dal 17

marzo 2020.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 22 ottobre 2020 è modificata nel senso che il

diritto alle indennità per lavoro ridotto per __________ è riconosciuto dal 17

marzo 2020.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti