38.2020.71
Lavoro ridotto per dipendente dal 23.4.20 (data preannuncio). Tuttavia era già stata inoltrata domanda IPG (a torto poiché x salariata) pervenuta a Cassa il 2.4.20. SdL riconosciuto che lo scritto impostato tra 30.3 e 1.4.20. In applicazione Direttiva SECO 2020/6 IPG da 17.3.20 (cfr. 38.2021.8)
29 marzo 2021Italiano51 min
preannunciare l'introduzione del lavoro ridotto all'autorità competente. In altre
Source ti.ch
RI 1Raccomandata
Incarto
n.
38.2020.71
DC/sc
Lugano
29 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 novembre 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22 ottobre 2020 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 23 aprile 2020 l’RI 1 di __________
ha inoltrato un Preannuncio di lavoro ridotto al 100% per il periodo dal 23
aprile all’8 giugno 2020 per l’unica dipendente, __________, indicando che tale
misura ha dovuto essere introdotta per la “chiusura per epidemia di
coronavirus” (cfr. doc. 2):
1.2. Il 4 maggio 2020 la Sezione
del lavoro ha sollevato opposizione parziale e ha riconosciuto il diritto ad
indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 23 aprile al 22 ottobre 2020
(cfr. doc. 3).
1.3. Contro questa decisione l’RI
1 ha inoltrato il 1° giugno 2020 una tempestiva opposizione nella quale ha
rilevato:
" I Fatti:
In base all'ordinanza COVID-19 siamo stati costretti a chiudere il nostro
ristorante dal 13 marzo 2020 all’11 maggio 2020. Siamo rimasti disorientati con
una grande paura per il nostro futuro pensando a come fare per sopravvivere
senza entrate. (Per un indipendente chiudere il proprio ristorante vuol dire
non in cassare un centesimo e di conseguenza non poter far fronte agli impegni
correnti come cassa malati, ...).
Abbiamo comunque adempiuto i nostri obblighi verso la signora __________
versandole gli stipendi di marzo aprile e maggio al 100% (alleghiamo i conteggi
firmati). Abbiamo anche pagato nostri fornitori così da non mettere in
difficoltà nessuno.
Ora però siamo in difficoltà noi per avere dovuto chiudere per
decreto di legge il nostro esercizio.
Non ci è comprensibile come mai non avete riconosciuto le indennità
di disoccupazione per __________ sin dal 13 marzo 2020. (Forse abbiamo fatto
confusione con i formulari e le questioni burocratiche?)
Crediamo però fermamente che il legislatore abbia voluto
intendere, al di là della burocrazia, il riconoscimento della chiusura forzata
e obbligata dei ristoranti a partire dal primo giorno dell'entrata in vigore di
questa legge di protezione per evitare il propagarsi del virus COVID-19.
Chiediamo pertanto:
che rivediate la vostra decisione del 4 maggio 2020 e che
riconosciate le indennità di disoccupazione per __________ già a partire dal 13
marzo 2020 interpretando al di là delle questioni burocratiche la giusta
intenzione e la volontà del legislatore.” (Doc. 4)
1.4. Con decisione su opposizione
del 22 ottobre 2020 la Sezione del lavoro ha confermato il precedente
provvedimento.
L’amministrazione ha
innanzitutto sottolineato che non esiste alcun motivo che permette la
restituzione del termine ai sensi dell’art. 41 LPGA:
" (…) Alla
luce di ciò – anche volendo considerare lo scritto 2 giugno 2020 quale istanza
di restituzione del termine – la stessa andrebbe respinta. Infatti i motivi
addotto dalla richiedente non sono sicuramente atti ad ammettere un impedimento
non colposo di aire ai sensi di cui sopra. (…)” (Doc. A1 pto. 2)
La Sezione del lavoro ha
poi aggiunto che:
" (…) Per
quanto concerne l'ammissione dell'effetto retroattivo di un preannuncio di
lavoro ridotto si osserva quanto segue.
In data 20 marzo 2020 è entrata in vigore l'Ordinanza COVID-19
assicurazione contro la disoccupazione, nella quale è stabilito che "in
deroga all'articolo 36 capoverso 1 LADI e all'articolo 58 capoversi 1-4
dell'ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione contro la disoccupazione
(OADI), il datore di lavoro, se intende pretendere l'indennità di lavoro
ridotto per i suoi lavoratori, non è tenuto a rispettare il termine di
preannuncio prescritto."(cfr. art. 8b cpv. 1 Ordinanza COVID-19
assicurazione contro la disoccupazione). Tale articolo prevede quindi una
deroga al rispetto del termine di preannuncio di dieci, rispettivamente di tre
giorni, previsto dagli artt. 36 cpv. 1 LADI e 58 cpv.1 OADI. Non è tuttavia
prevista una deroga all'obbligo di preannunciare l'introduzione del lavoro
ridotto all'autorità competente. In altre parole, con la summenzionata
Ordinanza, è stato soppresso il termine di preannuncio ma non il preannuncio
stesso. Ciò significa che il datore di lavoro rimane obbligato a preannunciare,
vale a dire a notificare prima dell'inizio, il lavoro ridotto al
servizio cantonale, avendo però - eccezionalmente - diritto alle indennità per
lavoro ridotto dalla data di inoltro di detto preannuncio. Essendo rimasto in
vigore l'obbligo di inoltrare per scritto all'autorità competente il
preannuncio prima dell'inizio del lavoro ridotto, non può essere ammesso il
diritto all'indennità con effetto retroattivo (cfr. sentenza 25.06.2020 della
corte di giustizia di Ginevra, ATAS/510/2020, consid. 6).
Alla luce di quanto sopra nel caso in esame non può essere
concesso il diritto alle indennità retroattivamente a partire dal 13 marzo
2020. A far stato è la data di inoltro del preannuncio (art. 39 cpv. 1 LPGA).
L'RI 1 ha inoltrato il proprio preannuncio in data 23 aprile 2020 e non essendo
tenuta a rispettare alcun termine di preannuncio, il diritto all'indennità di
lavoro ridotto va riconosciuto a partire da tale data. (…)” (Doc. A1 pto. 3)
La
Sezione del lavoro ha poi aggiunto che:
" (…) A
norma dell'art. 8c Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione "in
deroga All'articolo 36 capoverso 1 LADI, il preannuncio dev'essere rinnovato se
il lavoro ridotto dura più di sei mesi". Tale articolo è tuttavia
stato abrogato con effetto dal 10 settembre 2020 (cfr. modifica 12.08.2020
dell'Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione),
pertanto-indipendentemente dall'inoltro di un'eventuale opposizione - le
decisioni il cui periodo di diritto alle indennità in data 31.08.2020 durava da
almeno 3 mesi sono state decurtate al 31 agosto 2020.
Visto il cambiamento della norma, l'UG constata d'ufficio, nel
caso in esame, che il periodo di diritto alle indennità è decurtato al 31
agosto 2020.
Di conseguenza alla ditta è riconosciuto il diritto di lavoro ridotto
per il suo dipendente per il periodo dal 23 aprile 2020 al 31 agosto 2020.”
(Doc. A1 pto. 4)
1.5. Contro questa decisione RI 1
hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si sono così espressi:
" (…) “Ci
appelliamo all'impedimento non colpevole". Riteniamo sia considerato il
nostro primo inoltro della richiesta anche se su un formulario errata scaricato
da internet, in seguito poi inoltrato correttamente grazie alle spiegazioni del
Signor __________ della cassa __________.
(nota: La lettera dell'ufficio giuridico ci è pervenuta con 4
giorni di ritardo in quanto hanno sbagliato il nostro indirizzo che oramai
avevano in mana. Questo è solo per dire le persane che lavorano con i mezzi
informatici possono incorrere in errori. “Chi non lavora non sbaglia”).
Non ci è stata data risposta sul nostro appello alle vere
intenzioni del legislatore e se la legge sia stata interpretata rispettando la
sua volontà.
Chiediamo pertanto:
che rivediate le vostre decisioni e che riconosciate le indennità
di disoccupazione per __________ già a partire dal 13 marzo 2020 interpretando
al di là delle questioni burocratiche la giusta intenzione e la volontà del
legislatore.” (Doc. I)
1.6. Nella sua risposta di causa
del 7 gennaio 2020 (recte: 2021) la Sezione del lavoro propone di respingere il
ricorso e rileva in particolare che l’obbligo di preannuncio è sempre in
vigore:
" (…)
3. Va anzitutto
precisato che, in sede di opposizione, la ricorrente non ha fatto valere l’esistenza
di un “primo inoltro” anteriore a quello trasmesso tramite il modulo
online in data 23 aprile 2020 (cfr. doc. 1) e, dall'esame della documentazione
in possesso dell'UG, non figura alcuna informazione relativa ad un altro "inoltro",
anche errato. Lo scrivente Ufficio si è quindi basato sul preannuncio di
lavoro ridotto del 23 aprile 2020. Ad ogni modo la ricorrente non ha allegato
alcuna prova a dimostrazione di quanto da lei asserito in merito ad un
preannuncio di lavoro ridotto anteriore.
4. In merito
alla restituzione del termine e dell'impedimento non colpevole si riconferma in
sostanza quanto affermato nella decisione su opposizione del 4 maggio 2020.
Va comunque sottolineato che
l'istituto della restituzione costituisce un rimedio di carattere straordinario
che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare
l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi.
La giurisprudenza in merito
all'ammissione della sussistenza di un "impedimento non colposo"
molto restrittiva. Questo viene infatti ammesso in particolare in caso di un
incidente o una grave malattia contratta improvvisamente. Non basta, perciò,
che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine
stabilito, lo stesso dovendo oltre a de) essere pure stato impossibilitato ad
incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari.
Non costituiscono, quindi, motivi
scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente
l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. sent. TCA
n. 42.2019.22, del 30 luglio 2019, consid. 2.7 e rimandi ivi citati; sent. TCA
32.2017.183 del 27 novembre 2017 e riferimenti ivi citati).
Tenuto conto di quanto precede, va
precisato che la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di
restituzione del termine in occasione della sua opposizione. Ad ogni modo,
quandanche si volesse considerare lo scritto 2 giugno 2020 della ricorrente
quale istanza di restituzione del termine, la stessa andrebbe respinta. Infatti
Fatti
i motivi addotti dalla ricorrente non risultano atti ad ammettere un
impedimento non colposo di agire ai sensi di cui sopra. Non essendo quindi, già
solo per questo motivo, adempiuti i requisiti per ammettere la restituzione del
termine ai sensi dell'art. 41 LPGA, la questione a sapere quando è cessato
l'impedimento (l'essere "disorientati con una grande paura”) e
quindi se l'implicita domanda di restituzione del termine è tempestiva o meno,
può rimanere aperta. (…)” (Doc. III. pag. 3-4)
La Sezione del lavoro ha
poi ribadito che il preannuncio è stato inoltrato il 23 aprile 2020 e che non
esistono nel caso concreto gli estremi per la restituzione del termine:
" (…)
5. Per quanto concerne l'argomentazione dell'RI 1, asserita in
sede di opposizione e ripresa nel suo ricorso, secondo cui, il legislatore
avrebbe voluto "intendere, al di là della burocrazia, il riconoscimento
della chiusura forzata e obbligata dei ristoranti a partire dal primo
giorno" dell'entrata in vigore della legge (cfr. doc. 4) si precisa
quanto segue.
Come stabilito nell'Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la
disoccupazione, stato 26 marzo 2020 "in deroga all'articolo 36
capoverso 1 LADI e all'articolo 58 capoversi 1-4 dell'ordinanza del 31 agosto
1983 sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI), iI datore di lavoro,
se intende pretendere l'indennità di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, non
è tenuto a rispettare il termine di preannuncio prescritto." (cfr.
art. 8b cpv. 1 Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione). Tale
articolo prevede quindi una deroga al rispetto del termine - perentorio - di
preannuncio di 10, rispettivamente di tre giorni, previsto dagli artt. 36 cpv.
1 LADI e 58 cpv.1 OADI. Non è tuttavia prevista una deroga all'obbligo di
preannunciare l'introduzione del lavoro ridotto all'autorità competente. In altre
parole, con la summenzionata Ordinanza, è stato soppresso il termine di
preannuncio ma non il preannuncio stesso. Ciò significa che il datore di lavoro
rimane obbligato a preannunciare, vale a dire a notificare prima
dell'inizio, il lavoro ridotto al servizio cantonale, avendo però -
eccezionalmente - diritto alle indennità per lavoro ridotto dalla data di
inoltro di detto preannuncio. Essendo rimasto in vigore l’obbligo di inoltrare
per scritto all'autorità competente il preannuncio prima dell'inizio del lavoro
ridotto, non può essere ammesso il diritto all'indennità con effetto
retroattivo (cfr. sentenza 25.06.2020 della corte di giustizia di Ginevra,
ATAS/510/2020, consid. 6). Alla luce di ciò non resta che concludere che il
diritto alle indennità per lavoro ridotto può sorgere a partire dall'inoltro
del preannuncio e solo per il futuro, ma non retroattivamente. Se il Consiglio
federale avesse voluto ammettere il diritto alle indennità per lavoro ridotto
con effetto retroattivo avrebbe previsto una regola in merito, come ha fatto
per le indennità per perdita di guadagno, cosa che invece non è stata fatta per
le indennità per lavoro ridotto (cfr. sentenza 15.10.2020 del Tribunale
amministrativo del Canton Berna, 200 20 551 ALV, consid. 4.3.2, 4.3.5 e 4.4).
Tenuto conto di tutto quanto sopra, si conferma che non essendovi
alcuna base legale per ammettere l'effetto retroattivo, a far stato è quindi la
data di inoltro del preannuncio, ovvero, in concreto, la compilazione del
formulano online. Pertanto, nel caso in esame, avendo la ditta compilato il
proprio preannuncio online in data 23 aprile 2020, il diritto all'indennità di
lavoro ridotto può essere riconosciuto unicamente a partire da tale data.”
(Doc. III, pag. 4)
1.7. L’8 gennaio 2021 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. IV).
Il 15 gennaio 2021 __________
ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" (…)
1
L'ufficio
giuridico contesta la data dell'inoltro del nostro ricorso presso il Tribunale
cantonale delle assicurazioni. Noi non siamo avvocati, ma per quanto sia a
nostra conoscenza fa fede il timbro postale dell'invio. Se questo è vero oltre
all'errore dell'indirizzo della loro decisione è una mancanza ulteriore di
serietà e di professionalità.
4 L'ufficio
giuridico scrive: "la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta
di restituzione del termine in occasione della sua opposizione". Non siamo
avvocati e non possiamo finanziariamente assumere uno specialista per la modica
cifra che rivendichiamo. Poi però l'ufficio giuridico scrive: l'implicita
domanda di restituzione del termine è tempestiva o meno, può rimanere
aperta".
5 L'ufficio
giuridico scrive: "In altre parole, con la summenzionata Ordinanza, è stato
soppresso il termine di preannuncio ...".
La notifica prima dell'inizio del
lavoro ridotto è stato impossibile in quanto la direttiva entrata in vigore
dall'oggi al domani.
L'ufficio giuridico scrive: "non
essendovi alcuna base legale per ammettere l'effetto retroattivo...". Qui
vogliamo precisare, che noi non chiediamo l'effetto retroattivo, (retroattivo
caso mai sarà l'incasso delle indennità che rivendichiamo) ma l'effetto
immediato dell'entrata in vigore dell'Ordinanza di chiusura.
Chiediamo pertanto nuovamente:
Che, in base a quanto esposto rivediate le vostre decisioni e che
riconosciate le indennità di disoccupazione per __________ già a partire dal 13
marzo 2020 alla quale noi abbiamo versato lo stipendio di marzo e aprile 2020
al 100%.” (Doc. V)
Il 21 gennaio 2021 la CO 1
ha così risposto:
" (…) Il
ricorrente non porta nessun fatto nuovo. Ci si riconferma pertanto integralmente
nelle considerazioni e conclusioni esposte in sede di risposta di causa.” (Doc.
VII)
1.8. Il 4 febbraio 2021 la moglie
di __________ ha inviato ulteriore documentazione accompagnata da uno scritto nel
quale si è così espressa:
" (…) le
trasmetto 2 documenti comprovanti la nostra buona fede per l’annuncio del
lavoro ridotto di __________.
__________ ha inoltrato il 15.3.2020 l’annuncio ma indirizzandolo
alla Cassa di Compensazione AVS/AI/IPG. Poi ne ha inoltrato un altro alla
sezione del lavoro (ufficio giuridico) ma sbagliando questa volta le data al
punto 3.1.
In seguito ho “preso in mano” io (__________, moglie di __________)
la questione che svolgendo la professione di segretaria ho maggiore
domestichezza in questo campo.
Infatti già mi occupo dell’allestimento dei salari della signor __________,
dichiarazioni AVS, LPP, Permessi, a titolo gratuito.
Lavorando però e avendo ancora 2 figli agli studi il mio tempo da
dedicare all’RI 1 è limitato.
Ho poi però inoltrato il formulario corretto con le date corrette.
Questo mio appello è tardivo perché mio cognato mi ha fornito
copia dei primi formulari da lui inoltrati solo 5 giorni fa.
Ci rimettiamo alla sua competente decisione ma volevo fornirle una
“prova” della nostra buona fede.” (Doc. IX)
Al riguardo l’11 febbraio
2021 la Sezione del lavoro ha rilevato:
" (…) Occorre
innanzitutto ribadire che la ricorrente non ha mai, davanti allo scrivente
Ufficio, indicato di aver inoltrato una prima domanda alla cassa AVS/AI/IPG in
data 15 marzo 2020.
Si tratta dunque di un elemento nuovo pertinente che lo scrivente
Ufficio avrebbe esaminato, se del caso, nell'ottica dell'art 29 cpv. 3 LPGA.
Esso prevede che "se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se
è trasmessa a un servizio incompetente, per quanto riguarda l'osservanza dei
termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data
in cui essa è stata consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio".
Nel caso specifico, la ricorrente sostiene di aver inoltrato il
formulario "richiesta di indennità di perdita di guadagno Corona"
alla Cassa AVS in data 15 marzo 2020. Tuttavia, il formulario, anche recando la
data 15 marzo 2020, non costituisce ancora la prova di una spedizione in tale
data. In effetti, a far stato per stabilire l'inizio del diritto alle indennità
per lavoro ridotto conformemente all'art. 8b cpv. 1 Ordinanza COVID-19
assicurazione contro la disoccupazione (stato 26 marzo 2020) è la data di
inoltro del preannuncio o di consegna a
un ufficio postale svizzero (art. 39 cpv. 1 LPGA). Senza altri
elementi di prova, non è comprovato che detto formulario è stato effettivamente
inoltrato in data 15 marzo 2020.
Del resto, si rileva ancora che sembra improbabile che il
formulario in oggetto sia stato firmato e mandato in data 15 marzo 2020, ovvero
ad una data anteriore alla versione del formulario (cfr. note a pié di pagina
del formulario: "318_758_vers_20-03-2020-758").
Considerato che, secondo la costante dottrina e giurisprudenza,
l’onere della prova di un invio incombe a chi l’adduce, si chiede che venga
fatto il necessario accertamento al riguardo.” (Doc. XI
1.9. Il 12 febbraio 2021 il
segretario del TCA ha inviato il seguente scritto di posta elettronica a __________
dell’IAS:
" (…) Ai
fini del giudizio, ci occorre sapere se dai vostri atti risulta che l’RI 1 di __________
ha inoltrato una “Richiesta per indennità di perdita di guadagno Corona”
per la propria dipendente __________.
Nell’affermativa, vorrete indicare con precisione quando tale
richiesta è stata inoltrata e quando è giunta presso i vostri uffici.” (Doc.
XII)
__________ dell’IAS ha
così risposto il 15 febbraio 2021:
" Posso
confermale effettivamente che la signora __________ ha depositato una richiesta
di IPG Corona; il questionario è pervenuto alla Cassa in data 2 aprile 2020.
Per contro non sono in grado di attestare quando questa richiesta è stata
inoltrata.
Per sua opportuna informazione, le allego copia degli atti
presenti nel nostro incarto.” (Doc. XIII)
1.10. Il 22 febbraio 2021 il TCA ha
assegnato alla ricorrente un termine di 10 giorni per presentare osservazioni
scritte sulla lettera della Sezione del lavoro e sull’accertamento compiuto dal
Tribunale (cfr. doc. XV).
Il 24 febbraio 2021 __________
e __________ hanno rilevato:
" (…) abbiamo
solo una osservazione da fare in merito alla risposta dell'Ufficio Giuridico.
Noi abbiamo sin dall'inizio parlato di un primo inoltro, tant'è
vero che il signor ___________ dell'__________ alla mia richiesta telefonica
per chiarimenti del mancato pagamento delle indennità di __________ dal 13.3
2020 al 22.4 2020 mi ha risposto: " a quanto pare avete fatto confusione con
i formulari prima e le date dopo". Come mai l'__________ era a conoscenza
di questo fatto e l'Ufficio Giuridico no? L'Ufficio Giuridico non ha nemmeno
approfondito la questione di questo primo inoltro da parte nostra.
Infine vogliamo esprimere la nostra amarezza per quanto è
successo. Ci sembra oramai una "caccia alle streghe" oltre ad avere
impegnato tante persone per chiarire il nostro caso.
Abbiamo sempre lavorato spesso più di 12 ore al giorno senza dipendere
da nessun aiuto. Il nostro ristorante è stato aperto negli anni 1950 ed è
portato avanti da 3 generazioni. L'RI 1 è un'osteria storica tipica ticinese
situata __________. Questo lavoro non ci ha reso benestanti ma ci ha permesso
di sopravvivere e mantenere le nostre famiglie in modo dignitoso. Abbiamo
sempre pagato i nostri obblighi nei confronti dei dipendenti, fornitori, assicurazioni
sociali e Iva, giustamente come si conviene in uno Stato democratico e sociale.
Noi rivendichiamo solamente quanto la Confederazione ha promesso
(e di questo le siamo grati) in un momento così eccezionale (senza colpa di
nessuno) per sostenere gli esercizi che sono stati obbligati a chiudere per
decreto di legge.
Non conosciamo le leggi e i suoi cavilli ma crediamo ancora nella
giustizia.” (Doc. XVI)
Il 4 marzo 2021 la Sezione
del lavoro ha inviato uno scritto del seguente tenore:
" (…) Innanzitutto
viene osservato che con scritto 4 febbraio 2021 la ricorrente ha prodotto, a
titolo di prova, la copia del suo formulario "richieste per l'indennità di
perdita di guadagno Corona" (doc. IX + 1) che sarebbe stato spedito in
data 15 marzo 2020. Tuttavia, la copia del formulario "richieste per
l'indennità di perdita di guadagno Corona" prodotta dalla Cassa (doc.
XIII) presenta sostanziali dissimilitudini con la copia prodotta dalla
ricorrente (doc. IX + 1).
Oltre al fatto che quanto sopra potrebbe avere rilevanza penale ai
sensi degli art. 146, 148° o 251 del Codice penale svizzero ed essere pertanto
oggetto di una segnalazione all'autorità penale competente, si nota che il
documento prodotto dalla ricorrente (doc. IX + 1) non
costituisce la prova di un inoltro in data 15 marzo 2020.
Per quanto riguarda la data plausibile dell'inoltro della richiesta,
benché la Cassa non sia in grado di stabilire la data di spedizione, essa ha
dichiarato che il formulario "richieste per l'indennità di perdita di
guadagno Corona" (doc. XIII) le è pervenuto in data 2 aprile 2020.
Secondo le indicazioni de La Posta in merito ai tempi di consegna,
un invio con posta A viene recapitato al destinatario già il giorno lavorativo
seguente, mentre un invio con posta B viene recapitato al destinatario al più
tardi il terzo giorno lavorativo dopo l'impostazione (cfr. sentenza del TCA
38.2010.53 del 25 ottobre 2010 consid. 2.8 pag. 16; https://www.post.ch).
Alla luce di questi elementi, si può dedurre che il predetto
formulario è stato spedito tra il 30 marzo 2020 e il 1° aprile 2020.
Inoltre si osserva che sia il documento prodotto dalla ricorrente
(doc. IX 1) sia il documento prodotto dalla Cassa (doc. XIII) presentano il riferimento
"318_758_vers_20-03-2020-758" in fondo alla pagina. Una spedizione ad
una data anteriore alla versione del formulario, ovvero in data 15 marzo 2020
come asserito dalla ricorrente, appare quindi impossibile.
Tenuto conto di quanto sopra e delle disposizioni di legge
pertinenti (artt. 8b cpv. 1 Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la
disoccupazione [stato al 26 marzo 2020], 39 LPGA, 36 cpv. 1 LADI e 58 OADI),
l'UG richiede a codesto Tribunale che la querelata decisione venga modificata
ai sensi dei considerandi e che il diritto alte indennità per lavoro ridotto
venga concesso al più presto dal 30 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020.” (Doc.
XVIII)
L’11 marzo 2021 __________
e __________ hanno comunicato di non avere “più osservazione da fare in quanto
non possiamo più permetterci di aspettare, perché siamo finanziariamente in
difficoltà.” (doc. XX).
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
L’art. 60 cpv. 1 LPGA, prevede
che il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione o della decisione contro cui l’opposizione è esclusa.
Secondo il capoverso 2,
gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
L'art. 38
cpv. 1 LPGA stabilisce che se il termine è
computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a
decorrere il giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo
giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto
dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale
seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la
parte o il suo rappresentante.
Nella concreta evenienza,
dall’estratto Track & Trace si evince che la decisione su
opposizione del 22 ottobre 2020 - spedita mediante Posta A-Plus - è stata
impostata lunedì 26 ottobre 2020 alle ore 18:10 ed è stata recapitata martedì
27.
ottobre 2020 alle ore 8:57 (cfr. doc. 1).
Ora, per costante giurisprudenza
federale, la data di recapito in una cassetta delle lettere di un invio Posta A-Plus,
stabilita mediante il sistema di tracciamento elettronico della Posta “Track
& Trace”, determina la decorrenza del termine ricorsuale (cfr. STF
8C_198/2015 del 30 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi menzionati).
Nella pronunzia appena
menzionata, il Tribunale federale ha stabilito che una decisione formale
dell’AI, spedita mediante Posta A-Plus venerdì 19 settembre 2014, era da
considerare intimata il giorno successivo (sabato 20 settembre 2014), sebbene
il rappresentante dell’assicurata avesse svuotato la sua casella postale
soltanto il lunedì successivo.
Nel caso di specie, in
ossequio ai summenzionati principi giurisprudenziali, questo Tribunale deve concludere
che la decisione su opposizione impugnata è stata intimata al ricorrente in
data 27 ottobre 2020.
Il termine di ricorso di
30.
giorni ha dunque iniziato a decorrere il giorno successivo, ossia il 28
ottobre 2020, in virtù dell’art. 38 cpv. 1 LPGA.
Consegnato all’Ufficio
postale il 26 novembre 2020 (cfr. timbro postale dalla busta di spedizione), il
ricorso è dunque tempestivo come giustamente sottolineato dal ricorrente (cfr.
doc. V, p.to 1).
nel merito
2.2
L’art. 36 LADI (“Preannuncio del
lavoro ridotto e verifica dei presupposti”) al cpv. 1 prevede che:
" Un datore di lavoro, se intende pretendere l’indennità
di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, deve avvertire per scritto il servizio
cantonale, almeno dieci giorni prima dell’inizio del lavoro ridotto. Il
Consiglio federale può prevedere, in casi eccezionali, termini di preannuncio
più brevi. Il preannuncio dev’essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di
tre mesi.”
L’art.
58.
OADI (“Termine di preannuncio”) stabilisce che:
" 1Il
termine di preannuncio per lavoro ridotto è eccezionalmente di tre giorni se il
datore di lavoro prova che il lavoro ridotto ha dovuto essere introdotto per
circostanze improvvise e imprevedibili.
2Il lavoro ridotto può essere preannunciato immediatamente
prima del suo inizio, se necessario per telefono, qualora in un’azienda le
possibilità di lavoro dipendano dall’entrata giornaliera delle ordinazioni e
non si possa lavorare per la costituzione di riserve. Il datore di lavoro deve
confermare il preannuncio telefonico senza indugio e per iscritto.
3Il capoverso 2 si applica anche se il datore di lavoro
non ha potuto dare il preannuncio nel termine prescritto.
4Se il datore di lavoro non ha preannunciato il lavoro
ridotto nel termine prescritto senza valido motivo, la perdita di lavoro è
computabile soltanto a contare dal momento in cui scade il termine impartito
per il preannuncio.
5In caso di perdite di lavoro in seguito a perdite di
clientela dovute a condizioni meteorologiche si applica l’articolo 69 capoversi
1.
e 2.”
2.3
Il 20 marzo 2020 il Consiglio
federale, sulla base dell’art. 185 cpv. 3 Cost. fed. (“Fondandosi direttamente
sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi
turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza
interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel
tempo”; cfr. sul tema STF 4A_180/2020 del 6 luglio 2020, consid. 4.4.
pubblicata in DTF 146 III 194) ha adottato l’Ordinanza sulle misure nel settore
dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19).
Attraverso una modifica
del 25 marzo 2020, in vigore dal 26 marzo 2020 (cfr. RU 2020 1075), sono stati
introdotti gli art. 8b e 8c Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la
disoccupazione, del seguente tenore:
" Art. 8b
1.
In deroga all’articolo 36 capoverso 1 LADI e
all’articolo 58 capoversi 1-4 dell’ordinanza del 31 agosto 1983
sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI), il datore di lavoro, se
intende pretendere l’indennità di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, non è
tenuto a rispettare il termine di preannuncio prescritto.
2.
Il lavoro ridotto può essere preannunciato anche per
telefono. Il datore di lavoro deve confermare il preannuncio telefonico senza
indugio e per scritto.
Art. 8c
In deroga all’articolo 36 capoverso 1 LADI, il preannuncio
dev’essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di sei mesi.” (Doc. A5)
L’art.
9.
dell’Ordinanza del 20 marzo 2020 stabilisce che “la presente ordinanza
entra retroattivamente in vigore il 17 marzo 2020” (cpv.1) e che “fatto salvo
l’articolo 8, si applica per un periodo di sei mesi dalla data d’entrata in
vigore” (cpv. 2) (cfr. RU 2020 877-879).
L’entrata in vigore è
successivamente stata anticipata al 1° marzo 2020 (modifica dell’Ordinanza
dell’8 aprile 2020 in vigore dal 9 aprile 2020, cfr. RU 2020 1201).
L’art. 8b è stato abrogato
con effetto dal 1° giugno 2020 attraverso una modifica dell’Ordinanza del 20
maggio 2020 (cfr. RU 2020 1077-1078).
Dal 1° giugno 2020 è
quindi stato ripristinato il termine di preavviso previsto all’art. 36 LADI e
58.
OADI (cfr. consid. 2.1).
2.4
Nella “Direttiva 2020/06:
aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 9 aprile 2020,
la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha in particolare
previsto quanto segue:
" (…)
Preannuncio di lavoro ridotto
In deroga all’articolo 36 cpv. 1 LADI e
all’articolo 58 cpv. da 1 a 4 OADI, il datore di lavoro non è tenuto ad
attendere alcun termine di preannuncio se intende pretendere l’indennità per
lavoro ridotto per i propri lavoratori. Le presenti disposizioni si applicano
anche alle aziende che per il mese di marzo hanno già ricevuto autorizzazioni
con un termine di preannuncio di 3 giorni.
Se la data di ricevimento/timbro postale non può più essere
determinata a causa di errori o informazioni ambigue da parte degli organi
esecutivi, il periodo previsto inizia a decorrere come annunciato dal datore di
lavoro, non prima del 17 marzo 2020, e funge da data di ricevimento. In caso di
richieste presentate tardivamente, la data di ricevimento del 17 marzo 2020 fa
fede se l’azienda ha dovuto chiudere a seguito dei provvedimenti delle autorità
e ha presentato la richiesta prima del 31 marzo 2020 (data di ricevimento/timbro
postale). (…)”
2.5
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019
consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2
pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021
consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019
consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid.
3.3
pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587
consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC
1992.
pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag.
91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c,
DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF
110.
V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre
Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988
pag. 77 ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009
del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato
che:
" Simili
atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la
parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi
diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o
la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per
le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid.
8.1; 133 V 394 consid. 3.3;
130.
V 163 consid.
4.3.1; 128 I 167 consid.
4.3)."
2.6
In una sentenza 8C_695/2020
del 1° dicembre 2020 il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il
ricorso inoltrato da una Sagl che gestisce un ristorante nel Canton Ginevra la
quale il 7 aprile 2020 aveva inoltrato un preavviso di lavoro ridotto dal 16
marzo 2020. L’Ufficio cantonale del lavoro ha stabilito e confermato in
opposizione che l’azienda aveva diritto al lavoro ridotto dal 7 aprile al 6
ottobre 2020.
La decisione su
opposizione è stata confermata dalla Camera delle assicurazioni sociali della
Corte di giustizia del Canton Ginevra con sentenza ATAS/813/2020 del 28
settembre 2020.
Il Tribunale federale ha
sottolineato quanto segue:
" (…)
2.
En bref, les juges cantonaux ont retenu que le
restaurant géré par la recourante avait dû fermer le 16 mars 2020 en exécution
de l'art. 6 al. 2 let. b de l'Ordonnance du 13 mars 2020 sur les mesures
destinées à lutter contre le coronavirus (Ordonnance 2 COVID-19, abrogée le 22
juin 2020; RS 818.101.24). Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral avait adopté l'ordonnance
sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le
coronavirus (Ordonnance COVID-19 assurance-chômage; RS 837.033), entrée en
vigueur avec effet rétroactif le 17 mars 2020 (art. 9). Dès cette date et en
dérogation aux art. 32 al. 2 et 37 let. b LACI (RS 837.0), aucun
délai d'attente n'était déduit de la perte de travail à prendre en
considération (art. 3). L'ordonnance COVID-19 assurance-chômage a été modifiée
le 25 mars 2020 avec effet rétroactif au 17 mars 2020 également (art. 9), avec
notamment l'introduction d'un nouvel art. 8b (RO 2020 1075), qui prévoyait
qu'en dérogation aux art. 36 al. 1 LACI et 58 al. 1 à 4 OACI (RS
837.02), l'employeur n'était pas tenu de respecter un délai de préavis
lorsqu'il avait l'intention de requérir l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail en faveur de ses travailleurs (al. 1).
Selon la cour cantonale, il ressortait de l'art.
8b Ordonnance COVID-19 assurance-chômage que le délai de préavis avait été
supprimé mais pas le préavis lui-même, de sorte qu'une indemnisation en cas de
RHT devait toujours être annoncée à l'avance. Ainsi, entre le 17 mars et le 31
mai 2020 (date à laquelle l'art. 8b avait été abrogé; RO 2020 1777), lorsqu'il
avait l'intention de requérir des indemnités en faveur de ses travailleurs,
l'employeur ne devait plus respecter un délai de préavis de dix jours avant
d'introduire la RHT. Cela étant, il restait tenu, selon les juges cantonaux,
d'aviser l'autorité cantonale, par écrit, avant le début de la RHT en question,
le droit aux indemnités ne pouvant naître rétroactivement à l'avis. Pendant
cette période particulière, la date du préavis correspondait au début de la RHT
et au début de l'indemnisation. La recourante ayant déposé un préavis de RHT le
7.
avril 2020, elle avait droit aux indemnités en cas de RHT dès le jour de sa
demande au plus tôt, sans effet rétroactif.
3.
En l'occurrence, on peut déduire de l'écriture de
la recourante du 27 octobre 2020 qu'elle conclut à l'octroi d'indemnités en cas
de RHT dès le 17 mars 2020. A l'appui de son argumentation, la recourante fait
valoir pour l'essentiel qu'elle a dû fermer son établissement le 16 mars et que
de ce fait, les indemnités en cas de RHT devaient lui être accordées dès le
moment de la fermeture. Par ailleurs, elle soutient qu'elle n'avait pas
connaissance de l'existence d'un délai pour déposer sa demande d'indemnités.
Enfin, elle expose se trouver dans une situation délicate sur le plan
économique.
Ce faisant, la recourante n'expose toutefois pas
en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes et n'énonce pas
les règles de droit qui auraient été violées, de sorte que l'on ne peut pas en
déduire en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit. Partant, faute de
satisfaire aux exigences de motivation légales (art. 42 LTF), le recours doit
être déclaré irrecevable. (…)”
Nella citata sentenza
della Corte di Giustizia del Canton Ginevra figurano in particolare le seguenti
considerazioni:
" 4. (…)
L’ordonnance COVID-19 assurance-chômage a ensuite
été modifiée le 26 mars 2020, avec effet rétroactif au 17 mars 2020 également
(art. 9), avec notamment l’introduction d’un nouvel art. 8b qui prévoit que
l’employeur n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, lorsqu’il a
l’intention de requérir l’indemnité en cas de RHT en faveur de ses travailleurs
(al. 1). Le préavis de RHT peut également être communiqué par téléphone et
l’employeur est tenu de confirmer immédiatement par écrit la communication
téléphonique (al. 2).
Dans la directive du 9 avril 2020, le SECO a
précisé que pour les demandes déposées en retard, le 17 mars 2020 est considéré
comme la date de réception, si l’entreprise a dû fermer en raison des mesures
prises par les autorités et qu’elle a déposé sa demande avant le 31 mars 2020 (date
de réception / cachet de la poste).
La chambre de céans a jugé dans un arrêt de
principe du 25 juin 2020 (ATAS/510/2020) qu’en admettant la rétroactivité des
demandes déposées avant le 31 mars 2020, le SECO avait adopté une pratique
contraire à l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage et à la
non-rétroactivité des indemnités en cas de RHT au sens des art. 36 LACI et 58
OACI. Il ressortait de l’interprétation de l’art. 8b précité que le Conseil
fédéral avait supprimé le délai de préavis, mais pas le préavis lui-même. En
d’autres termes, une indemnisation pour RHT devait toujours être annoncée à
l’avance, même en application de l’art. 8b. Ainsi, entre le 17 mars et le 31
mai 2020, lorsqu’il avait l’intention de requérir une indemnité en faveur de
ses travailleurs, l’employeur ne devait plus respecter un délai de préavis de
dix jours avant d’introduire la RHT. Cela étant, il restait tenu d’aviser
l’autorité cantonale, par écrit, avant le début de la RHT en question, le droit
aux indemnités ne pouvant naître rétroactivement à l'avis. Pendant cette
période particulière, la date du préavis correspondait ainsi au début de la RHT
et au début de l’indemnisation.
5.
En l’espèce, la recourante gère un
restaurant qui a dû fermer le 16 mars 2020 en exécution de l’art. 6 de
l’ordonnance 2 COVID-19. Ce n’est toutefois que le 7 avril 2020 qu’elle a
déposé un préavis de RHT avec effet au 16 mars 2020. Comme cela ressort des
considérants précités, jusqu’au 31 mai 2020, seul le délai de préavis de dix
jours a été supprimé. Ainsi, la recourante avait droit à l’indemnité en cas de
RHT dès le jour de sa demande à l’intimé, sans effet rétroactif. Dès lors
qu’elle a communiqué son préavis de RHT par courriel du 2 avril 2020 à
l’intimé, c’est à juste titre que ce dernier lui a octroyé l’indemnité en cas
de RHT à compter de cette date seulement.”
Nella
sentenza ATAS/510/2020 del 25 giugno 2020, la Corte di giustizia del Canton
Ginevra si era invece così espressa:
" (…)
5.
La question qui se pose
dans ce contexte est celle de savoir si l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19
assurance-chômage a suspendu, tant que dure la pandémie, le principe de la
non-rétroactivité des indemnités en cas de RHT tel que prévu par l’art. 36 LACI
(Boris RUBIN, op. cit. n° 11 ad art. 36 LACI, Bulletin LACI RT, G7 ad art. 36
LACI ; Jean-Philippe DUNAND / Rémy WYLER, Quelques implications du coronavirus
en droit suisse du travail, in Newsletter DroitduTravail.ch du 9 avril 2020 de
l’Université de Neuchâtel, let. e pp. 15 et 16).
(…).
6.
a. Comme cela ressort de la jurisprudence
susmentionnée, il convient d’interpréter l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19
assurance-chômage conformément aux diverses méthodes d’interprétation
applicables en la matière.
C’est le lieu de rappeler que l’art. 8b de l’ordonnance
précitée est libellé de la manière suivante:
1En dérogation aux art. 36, al. 1, LACI et
58.
al. 1 à 4, de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage (OACI),
l’employeur n’est pas tenu de respecter un délai de préavis lorsqu’il a
l’intention de requérir l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail
en faveur de ses travailleurs.
2Le préavis de réduction de l’horaire de
travail peut également être communiqué par téléphone. L’employeur est tenu de
confirmer immédiatement par écrit la communication téléphonique.
Soit en allemand:
1In Abweichung von Artikel 36 Absatz 1 AVIG4
und Artikel 58 Absätze 1–4 der Arbeitslosenversicherungsverordnung vom 31.
August 1983 (AVIV) muss der Arbeitgeber keine Voranmeldefrist abwarten, wenn er
beabsichtigt, für seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Kurzarbeitsentschädigung geltend zu machen.
2Die Kurzarbeit kann auch telefonisch vorangemeldet
werden. Der Arbeitgeber muss die telefonische Voranmeldung unverzüglich
schriftlich bestätigen.
b. Force est de constater, en premier lieu, que
l’al. 1 de la disposition précitée prévoit que l’employeur n’est pas tenu de
respecter un délai de préavis. Cela signifie, qu’un préavis est toujours
requis, ce qui est au demeurant confirmé par l’al. 2 qui porte sur la possibilité
de communiquer son préavis par téléphone. Par conséquent, l’interprétation
littérale et systématique de la disposition précitée permet de considérer que
ce n’est que le délai - au sens de l’art. 36 al. 1 en lien avec l’art. 58 al. 1
à 4 OACI - qui a été supprimé entre le 17 mars et le 31 mai 2020, et non
l'exigence d’un préavis.
c. Reste à savoir si, compte tenu de la référence
à l’art. 58 al. 4 OACI et vu la suppression du délai, le préavis doit en
réalité être considéré comme un avis.
L’art. 58 OACI prévoit à son al. 5 une procédure
particulière, réglée par l’art. 69 al. 1 et 2 OACI, lorsque la perte de travail
est due à des pertes de clientèle imputables aux conditions météorologiques.
L’art. 69 en question, intitulé «Avis», stipule que l’employeur est tenu
d’aviser l’autorité cantonale, au moyen de la formule du SECO, de la perte de
travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil
suivant (al. 1). Lorsque l’employeur a communiqué avec retard, sans raison
valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à
l’indemnité est repoussé d’autant (al. 2).
Il ressort ainsi de cette disposition que lorsque
le Conseil fédéral entend admettre le versement rétroactif d’indemnités en cas
de RHT, il prévoit expressément une procédure d’avis comme c’est le cas à
l’art. 58 al. 5 OACI en lien avec l’art. 69 al. 1 et 2 OACI, l’avis devant être
communiqué dans un certain délai. Or, à l’art. 8a de l’ordonnance COVID-19
assurance-chômage, le Conseil fédéral n’a pas évoqué une procédure d’avis mais
bien une procédure de préavis.
d. Selon le dictionnaire de l’Académie française,
le préavis peut être défini comme un avis qu’un organisme, une institution
donne par avance, un avertissement préalable ou encore comme un avertissement
préalable qu’est tenue de donner une partie à une autre, selon les termes d’un
contrat, et qui correspond au délai légal entre une prise de décision ou le
choix d’une mesure et l’application de celle-ci.
Quant au terme «avis», il peut être défini comme
étant une notification verbale ou écrite. Au contraire de la notion d’«avis»,
le terme «préavis» sous-entend ainsi une mesure annoncée à l’avance.
Au demeurant, la version allemande de l’art. 8b
al. 2 de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage illustre bien cette notion. En
effet, cette disposition prévoit que la réduction du temps de travail peut
également être annoncée à l'avance par téléphone («Die Kurzarbeit kann auch
telefonisch vorangemeldet werden»).
e. Il ressort ainsi de ce qui précède que la modification
légale voulue par le Conseil fédéral a supprimé le délai de préavis mais non le
préavis lui-même. En d’autres termes, une RHT, pour laquelle une indemnisation
est demandée, doit toujours être annoncée à l’avance, même en application de
l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage.
7.
En résumé, en situation ordinaire,
conformément aux art. 32 al. 2 LACI et 50 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur
temporairement suspendue jusqu’au 30 septembre 2020 en raison de la pandémie de
coronavirus (cf. consid. 4b supra), une RHT ne peut débuter que 10 jours après
réception, par l’autorité cantonale, du préavis et l’indemnisation ne peut
commencer qu’après un délai d’attente de deux ou trois jours selon les cas. En
d’autres termes, l’employeur doit attendre 12 ou 13 jours depuis la
communication de son préavis pour que l’indemnisation commence (voir ch. 2.1 de
la Newsletter n° 4 du 26 mars 2020 du service public de l’emploi SPE de l’État
de Fribourg).
Durant la crise liée au COVID-19, le Conseil fédéral
a tenté de simplifier la procédure et d’accélérer l’indemnisation:
- entre le 17 mars et le 31 mai 2020, lorsqu’il avait
l’intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs,
l’employeur ne devait plus respecter un délai de préavis de 10 jours avant
d’introduire la RHT. Cela étant, il restait tenu d’aviser l’autorité cantonale,
par écrit, avant le début de la RHT en question, le droit aux indemnités ne
pouvant naître rétroactivement à l'avis (Jean-Philippe DUNAND / Rémy WYLER, op.
cit., let. e pp. 15 et 16).
Pendant cette période particulière, la date de réception du
préavis de RHT correspondait ainsi au début de la RHT et au début de
l’indemnisation (voir ch. 2.1 de la Newsletter n° 4 du 26 mars 2020 du service
public de l’emploi SPE de l’État de Fribourg).
- dès le 1er juin 2020, vu la suppression de l’art. 8b de
l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, la RHT ne peut débuter que 10 jours
après réception, par l’autorité cantonale, du préavis. En revanche, le début de
la RHT correspond toujours au début de l’indemnisation, aucun délai d’attente
n’étant applicable durant la crise liée au COVID-19. Par conséquent, depuis le
1er juin 2020, un employeur devra attendre 10 jours depuis le dépôt du préavis
pour que l’indemnisation commence.
8.
En l’espèce, la recourante gère une boutique,
laquelle a dû fermer avec effet au 17 mars 2020 en exécution de l’ordonnance 2
COVID-19. Ce n’est toutefois que le 14 avril 2020 qu’elle a informé l’intimé de
son intention d’appliquer une RHT dès le 17 mars 2020. L’intimé a partiellement
accepté la RHT, en ce sens qu’il l’a fait débuter au 14 avril 2020, invoquant
la directive 2020/06 du 9 avril 2020, selon laquelle pour les demandes déposées
en retard, le 17 mars 2020 est considéré comme la date de réception si
l’entreprise a dû fermer en raison des mesures prises par les autorités et
qu’elle a déposé sa demande avant le 31 mars 2020.
Comme cela ressort des considérants ci-dessus,
jusqu’au 31 mai 2020, seul le délai de préavis de 10 jours a été supprimé (cf.
art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage). Ainsi, pendant cette
période, un employeur pouvait appliquer une RHT dès réception, par l’intimé, du
préavis, et être indemnisé dès cette date.
Dans le cas de la recourante, le préavis a été
communiqué à l’intimé par courriel du 14 avril 2020. C’est donc à juste titre
que l’OCE a accepté la RHT à compter du 14 avril 2020 uniquement, et non pas
déjà depuis le 17 mars 2020.
9.
Contestant la date du 14 avril 2020, la
recourante revendique également une égalité de traitement avec les employeurs
ayant pu bénéficier de la pratique instaurée par le SECO dans la directive
2020/06 du 9 avril 2020. Dans ce contexte, elle conteste la validité de la
directive qui admet le principe du versement rétroactif des indemnités RHT
uniquement lorsque la demande a été déposée avant le 31 mars 2020.
a. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a
adopté des directives à l'intention des organes d'exécution en matière
d’assurance-chômage.
Dans sa directive 2020/06 du 9 avril 2020, le
SECO a adopté une pratique selon laquelle toute demande transmise à l’autorité
avant le 31 mars 2020 était considérée comme ayant été déposée le 17 mars 2020
si l’entreprise concernée avait fermé ses portes en raison des mesures de
confinement prononcées dès cette date (directive précitée, p. 8).
Destinées à assurer l'application uniforme des
prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de
loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux;
elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let.
a de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et n'ont pas à être
suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique
administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne
peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont
censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne
peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la
jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; ATF 131 V 42
consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17
décembre 2010 consid. 4.1).
b. Le principe de l'égalité de traitement,
consacré à l'art. 8 al. 1 Cst., commande que le juge traite de la même manière
des situations semblables et de manière différente des situations dissemblables
(ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114 et les arrêts cités). Toutefois selon la
jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut
sur celui de l'égalité de traitement. Par conséquent, le justiciable ne peut
généralement pas invoquer une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est
correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire
pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 134 V 34 consid. 9 p. 44 et les
références). Cela suppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision
est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales
en cause. Autrement dit, le justiciable ne peut prétendre à l'égalité dans
l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans
l'inobservation de la loi.
Encore faut-il que les situations à considérer
soient identiques ou du moins comparables (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392, 116
V 231 consid. 4b p. 238, 115 Ia 81 consid. 2 p. 82 s. et les références
citées).
c. Comme indiqué précédemment, les directives du
SECO ne peuvent pas sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont
censées concrétiser. En d'autres termes, elles ne peuvent pas, sauf lacunes,
prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la
jurisprudence.
Dans le cas d’espèce, il ressort des
considérations qui précèdent que la suppression, par le biais de l’art. 8b de
l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, du délai de préavis n’équivaut pas à
la suppression du principe du préavis. S’il a certes fait rétroagir la
suppression de ce délai au 17 mars 2020, le Conseil fédéral n’a pas prévu que
les indemnités en cas de RHT pouvaient désormais être payées rétroactivement,
en dérogation à l’art. 36 LACI (cf. dans le même sens Jean-Philippe DUNAND /
Rémy WYLER, op. cit., let. e pp. 15 et 16). Par conséquent, en admettant la
rétroactivité des demandes déposées avant le 31 mars 2020, le SECO a adopté une
pratique contraire à l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage et à
la non-rétroactivité des indemnités en cas de RHT au sens des art. 36 LACI et
58.
OACI.
Cela étant, pour pouvoir invoquer une inégalité
de traitement dans l’illégalité, il faut encore que la recourante rende
vraisemblable le fait que l’administration persévérera dans l’inobservation de
la loi et que les situations à considérer sont identiques ou du moins comparables.
Or, la pratique contestée par la recourante ne concerne que les demandes
déposées entre le 17 et le 31 mars 2020, pour lesquelles l’intimé s’est selon
toute vraisemblance déjà prononcé par décision. Il paraît ainsi peu probable
qu’il soit amené, à l’avenir, à se prononcer sur une demande déposée en mars.
Par conséquent, on ne peut pas prévoir que l’intimé persévérera dans
l’inobservation de l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage. De
plus, la situation de la recourante n’est pas comparable à celles visées par la
pratique en vigueur. Certes, comme d’autres, la recourante a été contrainte de
fermer, le 17 mars 2020, la boutique qu’elle exploitait. Cependant,
contrairement aux situations prévues par la pratique du SECO, elle a attendu le
14.
avril 2020 pour déposer sa demande, sortant par-là du champ d’application de
la pratique du SECO.
On ne se retrouve dès lors pas dans le cas de
deux employeurs ayant déposé leurs demandes respectives avant le 31 mars 2020,
dont l’un aurait bénéficié de la pratique illégale du SECO alors que l’autre
non. (…)”
Come giustamente
sottolineato dalla Sezione del lavoro (cfr. consid. 1.6), alla medesima
conclusione è peraltro arrivato il Tribunale amministrativo del Canton Berna,
nella sentenza 200 20 551 ALV del 15 ottobre 2020, in particolare ai consid.
4.4
e 4.5, relativa a un caso nel quale il preannuncio era stato effettuato il
10.
aprile 2020:
" (…)
Dispositivo
4.4 Demnach ergibt die sprachlich-grammatikalische,
entstehungsgeschichtliche, systematische und teleologische Auslegung, dass
gestützt auf Art. 8b Abs. 1 der Änderung vom 25. März 2020 der
COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung (AS 2020 1075) zwischen 1. März
und 31. Mai 2020 keine Voranmeldefrist mehr abgewartet werden musste und ein
Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung am Tag der Voranmeldung, nicht aber
rückwirkend entstand (zum Ganzen: Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons
Bern vom 7. Oktober 2020, ALV/2020/428; Beschluss des eABK vom 25. August
2020).
4.5 Der einzelzeichnungsberechtigte Geschäftsführer der
Beschwerdeführerin meldete sich erstelltermassen am 10. April 2020 bei der AKB
zum Bezug von Corona Erwerbsersatzentschädigung an (act. III), was als
Anmeldedatum für den Bezug von Kurzarbeitsentschädigung zu gelten hat, da die
Anmeldung bei einer unzuständigen Stelle nicht schadet (Art. 29 Abs. 3 ATSG).
Den Akten sind hingegen keine Hinweise für eine frühere Anmeldung (vgl.
Beschwerde S. 1: „habe ich umgehend per E-Mail der Ausgleichskasse des Kantons
Bern zugestellt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der Lesbarkeit der
Anmeldung wurde mir der Empfang am 10. April 2020 bestätigt.”) zu entnehmen.
Eine solche ist demnach nicht ausgewiesen.
Soweit die Beschwerdeführerin einen weitergehenden Anspruch
aufgrund behördlicher Fehlinformationen (Stellungnahme vom 7. September 2020)
und demnach gestützt auf den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 9 BV; vgl.
zur Bindung an falsche Auskünfte: BGE 143 V 341 E. 5.2.1 S. 346, 131 V 472 E. 5
S. 480) geltend macht, dringt sie nicht durch. Wie eben dargelegt, hat die
Beschwerdeführerin aufgrund der ins Feld geführten falschen Auskunft der
AHV-Zweigstelle, wonach die Anmeldung bei der AKB erfolgen müsse, keinen
Nachteil erlitten.
Damit besteht – wie der Beschwerdegegner in der Beschwerdeantwort
zutreffend erkannte – Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung ab dem 10. April 2020, sofern die übrigen Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 39
AVIG erfüllt sind. Bei dieser Ausgangslage erübrigen sich Weiterungen zu den
(nicht publizierten) Weisungen des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO
(06/2020 vom 9. April 2020 [S. 7 Ziff. 2] bzw. 08/2020 vom 1. Juni 2020 [S. 9
f. Ziff. 2]), wonach bei verspätet eingereichten Anträgen das Eingangsdatum 17.
März 2020 gesetzt werde, wenn der Betrieb aufgrund der behördlichen Massnahmen
schliessen musste und der Antrag auf Kurzarbeitsentschädigung vor dem 31. März
2020 (Eingangsdatum/Poststempel) gestellt wurde. (…)”
Anche questo Tribunale ha
sviluppato le medesime considerazioni in una sentenza 38.2020.66 del 1°
febbraio 2021, nella quale ha ricordato che:
" (…) Nella
presente fattispecie, la X._________ ha preannunciato il lavoro ridotto il 21
aprile 2020 rivendicando retroattivamente il diritto dal 16 marzo 2020.
Come visto (cfr. consid. 2.5) un versamento retroattivo non è
possibile. Il Consiglio federale con le disposizioni dell’Ordinanza ha infatti
derogato alle disposizioni della LADI (cfr. consid. 2.1) per quel che concerne
i termini di preavviso, ma non sul preannuncio stesso che è invece stato
mantenuto. Ora nel caso concreto il preannuncio è stato fatto il 21 aprile 2020
e solo da quel momento è sorto il diritto. (…)”
2.7. Nel caso concreto, il
“Preannuncio d’indennità per lavoro ridotto” tramite modulo online è datato 23
aprile 2020 e da quel momento è stata richiesta l’indennità per lavoro ridotto
(cfr. doc. 2).
I ricorrenti chiedono che
venga considerato un precedente annuncio, formalmente non corretto (“riteniamo
sia considerato il nostro primo inoltro della richiesta anche se su un
formulario errato scaricato da Internet”; cfr. consid. 1.5).
Ulteriori precisazioni al
riguardo sono state fornite il 4 febbraio 2021 dalla moglie di __________ (cfr.
consid. 1.8).
Il TCA ha potuto così
accertare che per la dipendente in questione (__________), è stata erroneamente
inoltrata una richiesta di IPG Corona pervenuta alla Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG il 2 aprile 2020 (cfr. doc. XIII/2).
Il 16 aprile 2020 la Cassa
ha scritto all’assicurata stessa che “in qualità di salariato deve essere depositata
la domanda di indennità per lavoro ridotto, per il tramite del datore di lavoro
all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro” (cfr. doc. XIII/1).
L’art. 29 cpv. 3 LPGA
prevede che “se una domanda non rispetta le
esigenze di forma o se è trasmessa a un servizio incompetente, per quanto
riguarda l’osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla
domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta o
inoltrata a tale servizio”.
La Sezione del lavoro,
richiamata questa disposizione legale (cfr. consid. 1.8) e preso atto degli
accertamenti compiuti dal TCA, ritiene giustamente che l’impostazione di tale
scritto sia avvenuta tra il 30 marzo e il 1° aprile 2020 e chiede la modifica
della decisione nel senso di accordare il diritto all’indennità per lavoro
ridotto dal 30 marzo 2020 (cfr. consid. 1.10).
Chiamato ora a
pronunciarsi, questo Tribunale concorda con l’amministrazione sul fatto che la
domanda non può essere stata inoltrata il 15 marzo 2020 (cfr. doc. IX/1), visto
che sul formulario in questione figura in basso la data del 20 marzo 2020.
Questa circostanza non è
tuttavia decisiva. In una recente sentenza 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 il TCA
ha infatti stabilito che, in applicazione della “Direttiva 2020/6:
aggiornamento «Disposizioni speciali a causa di pandemia»” del 9 aprile 2020 della
SECO, se l’azienda ha presentato la richiesta di indennità per lavoro ridotto
prima del 31 marzo 2020 fa fede la data del 17 marzo 2020.
Di conseguenza, la
decisione su opposizione impugnata deve essere modificata nel senso che il
diritto alle indennità per lavoro ridotto per __________ è riconosciuto dal 17
marzo 2020.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione del 22 ottobre 2020 è modificata nel senso che il
diritto alle indennità per lavoro ridotto per __________ è riconosciuto dal 17
marzo 2020.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti