38.2020.72
Sospensione (9 gg) per mancate ricerche negli ultimi 3 mesi di apprendistato prima di iscrizione in AD ridotta a 8. Pandemia ha reso più difficoltoso svolgere ricerche, ma andavano comunque fatte. Vista particolare situaz. asserito contatto con specifico potenz. DL va tenuto conto. No viol. 27 LPGA
1 marzo 2021Italiano35 min
1.4. Il 16 dicembre 2020 il
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2020.72
rs
Lugano
1° marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30 ottobre 2020 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 30 ottobre 2020 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in
seguito: URC) ha confermato la propria decisione del 15 settembre 2020 (cfr.
doc. A3) con cui aveva sospeso RI 1 dal diritto all’indennità di disoccupazione
per nove giorni a causa di mancate ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti
l’annuncio per il collocamento del 24 luglio 2020 con effetto dal 3 agosto 2020
(cfr. doc. A1).
Nella decisione su
opposizione l’amministrazione ha rilevato:
" (…)
3. Nel caso concreto:
- L'assicurato ha
concluso il suo periodo di tirocinio il 01.08.2020, presso __________ AG e si è
iscritto in disoccupazione dal 02.08.2020.
- Per il periodo
precedente l'inizio del diritto alle indennità di disoccupazione, segnatamente
dal 01.05.2020 al 31.07.2020, l'assicurato non ha comprovato ricerche di
lavoro.
- Nel periodo
27.06.2020 — 13.07.2020 il signor RI 1 è stato inabile al 100% causa infortunio.
- Per determinare
la sanzione del 15.09.2020, è stata applicata la pena di 9 giorni per ricerche
di lavoro mancanti nel mese di maggio, giugno e luglio 2020.
Il periodo di riferimento per le ricerche di lavoro prima della
disoccupazione va determinato in applicazione dei normali criteri (direttiva
SdL 481): in particolare distinguendo tra ulti impieghi di durata determinata
(di regola tre mesi prima della fine del contratto) indeterminata (di regola
dal momento della notifica della disdetta ma al massimo tre mesi prima
dell'iscrizione in disoccupazione).
Pur comprendendo che nel periodo precedente all'iscrizione il
signor RI 1 ha attraversato un periodo di "grande stress" dovuto al
trasloco e all'inabilità, teniamo a sottolineare che è una pratica comune e
dettata dalla logica del buon senso cercare lavoro sin dal momento in cui si
riceve o si da una disdetta o in cui si è a conoscenza della data di fine della
propria attività o dei propri studi. Infatti, l'obbligo di cercare lavoro, va
considerato quale obbligo elementare, indipendente da istruzioni particolari.
Chiunque si iscriva all'Ufficio regionale di collocamento per
avere un sostegno nella ricerca di un lavoro e un sostegno economico dato dalle
indennità di disoccupazione, deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile
per evitare tale iscrizione.
ln sede di opposizione non sono stati portati nuovi elementi o
giustificativi in merito alle ricerche di lavoro e dalle motivazioni esposte
non emergono elementi tali da rivalutare la decisione di sanzione.” (Doc. A1)
1.2. Contro
la decisione su opposizione del 30 ottobre 2020 RI 1 ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA, nel quale si è così espresso:
" (…) ln
data 25.9.2020 ho inoltrato la mia opposizione contro la decisione di sanzione
no. 340249665 del 15.9.2020 dell'URC di __________ che comportava 9 giorni di
revoca al diritto di indennità di disoccupazione.
Tale revoca mi ha creato grosse difficoltà finanziarie malgrado io
avessi cercato di fare del mio meglio per cercare un posto di lavoro
rispettando le direttive vigenti (tra l'altro molto complesse e articolate).
Visto quanto esposto ho elencato dettagliatamente il modus
operandi nella mia opposizione.
Tramite decisione del 20 ottobre 2020 mi viene comunicato che la
mia opposizione è respinta e leggendo la risposta mi rendo conto che le mie
motivazioni non sono state prese in considerazione.
Infatti ho elencato in dettaglio come ho effettuato le mie
ricerche di lavoro e la mia buona fede, in particolare quella legata al mio
posto di lavoro quale apprendista, è stata messa a dura prova. Il mio datore di
lavoro quale apprendista non mi ha mai dato risposta sul fatto che avrei potuto
continuare a lavorare presso di lui. Malgrado questo mi sono comunque dato da
fare per cercare lavoro.
Ho passato anche un periodo difficile tra le risposte che non
arrivavano dal mio ex datore di lavoro (posto di apprendistato), lo stress di
non sapere come fosse il mio futuro e la mia inabilità al lavoro dal 27.6.2020
al 13.7.2020 ma anche tutto questo non è stato preso in considerazione.
Ho voglia di lavorare e mi sento pronto per le sfide che il mondo
del lavoro mette in palio. La prova è che ho lavorato per un programma
occupazionale fino al 16.11.2020 presso la __________ a __________ con grande
soddisfazione da ambo le parti. Ora ho trovato lavoro presso la ditta __________
di __________ e svolgo il lavoro con grande interesse e professionalità. (…)”
(Doc. I)
1.3. Nella
sua risposta del 15 dicembre 2020 l'URC ha postulato la reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.4. Il 16 dicembre 2020 il
presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per
presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste
silenti.
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22.
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2
Oggetto della vertenza è la
questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato dal
diritto all’indennità di disoccupazione per nove giorni a causa di mancate
ricerche di lavoro dal 1° maggio al 31 luglio 2020.
2.3
Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui
tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario
anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo
è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori
del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di
controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STF C 77/91 del
29.
gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
"
L'assicurato deve
finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di
domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede
che:
"
L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni
periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il
termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere
prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3
OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente
verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto
che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o
ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica della legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno,
valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197
consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo
egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI,
secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo
possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF
8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°
gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione
OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V
228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 193s.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28.
giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In
una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha così
sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo
precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA.
Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli
assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere
tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione
in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata
in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid.
3.2.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del
20.
settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid.
4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in
DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1;
STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo
2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR
1998.
ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di
collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo
n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett.
a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_744/2019 del
26.
agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV
Nr. 23 pag. 71: “(…) En principe, un contrat de travail de durée
déterminée ne doit pas être résilié, dès lors qu'il se termine automatiquement
avec l'échéance de la durée contractuelle; dans un tel cas de figure, les
recommandations du SECO (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314) exigent que l'assuré
recherche un emploi durant les trois derniers mois avant la cessation des
rapports de travail
(…)”; STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5
in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego
di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF
8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D.
Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 17).
2.4
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per
quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non
prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di
riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo
di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide
(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando
tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha
precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche
mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi
amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese
(cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2020
ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 3.2.; STF
8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005
consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006
consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009
del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
"
(…)
3.2
Pour trancher le point de savoir si
l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il
faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches
entreprises (ATF 124
V 225 consid. 4a p. 231). Sur
le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches
d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124
V 225 consid. 6 p. 234; arrêt
C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de
manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la
qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des
recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches
nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,
pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;
STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte
ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il
numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero
durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid.
3.2
Sulle modalità con le quali
bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun
modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate
sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di
lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni
periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere
realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992
nella causa E. R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa
che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale
il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di
lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il
datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul
formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la
ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella
causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi
dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la
Segreteria di Stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello
sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore
di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque
limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio
competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 pag. 95).
In
una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5
Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la
durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata
secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5
OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la
durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due
anni.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che "la gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene
alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art.
30.
cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6
giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per
insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo
successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9
giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione
per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle
sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo,
"Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte
dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il
modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005;
STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del
6.
agosto 2002).
2.6
Nella presente evenienza dalle
carte processuali si evince che l’assicurato, nato
il 1° aprile 2001 (cfr. doc. 1), dal 2 agosto 2016 al 1° agosto 2020 ha svolto
un apprendistato quale falegname presso la ditta __________ di __________ in
virtù di un contratto di tirocinio concluso l’8 giugno 2016 (cfr. doc. 1).
Dal 27 giugno al 13 luglio
2020.
il ricorrente è stato inabile al lavoro al 100% a causa d’infortunio.
Egli, nell’agosto 2020, ha
conseguito il diploma AFC di falegname (cfr. doc. 1).
Il
24.
luglio 2020 l’insorgente si è iscritto in disoccupazione via e-mail in
applicazione della modalità eccezionale introdotta a seguito del coronavirus con
effetto dal 2 agosto 2020 (cfr. doc. 1).
L’amministrazione,
dopo l’annuncio per il collocamento dell’assicurato, ha constatato che quest’ultimo
non ha fornito alcuna prova di ricerche svolte nel periodo maggio- luglio 2020
(cfr. doc. III1).
La
consulente del personale, il 3 agosto 2020, gli ha perciò inviato una
“Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 10
agosto 2020, il suo comportamento, allegando l’eventuale documentazione a
sostegno delle proprie dichiarazioni.
La
collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità
cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando
espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la
sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per
ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. III2).
Il
ricorrente non ha dato seguito a tale domanda.
Dal profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto
di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e
dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione,
con decisione formale del 15 settembre 2020, pur tenendo conto dell’incapacità
lavorativa dal 27 giugno al 13 luglio 2020, ha sospeso l’assicurato dal diritto
alle indennità di disoccupazione per nove giorni a causa di mancate ricerche di
lavoro nel lasso di tempo dal 1 ° maggio al 31 luglio 2020 (cfr. doc. A3;
consid. 1.1.).
Dal 15 settembre 2020
l’insorgente ha svolto un periodo di pratica professionale assegnatogli
dall’URC presso la __________ di __________ (cfr. doc. 4).
La stessa è stata
interrotta a far tempo dal 16 novembre 2020, in quanto l’assicurato ha reperito
un impiego di durata indeterminata alle dipendenze della ditta __________ di __________
quale falegname AFC e impiegato di montaggio (cfr. doc. 5).
Nel frattempo il provvedimento
del 15 settembre 2020 è stato confermato con decisione su opposizione del 30
ottobre 2020 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
2.7
Come
esposto precedentemente (cfr. consid. 2.3.), gli assicurati devono compiere
delle ricerche di lavoro prima di controllare la disoccupazione.
Ciò
vale anche per gli assicurati che stanno terminando un tirocinio.
Sulla
questione di principio relativa alle ricerche di lavoro durante
l'apprendistato, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che vi è un
obbligo di cercare lavoro negli ultimi mesi di tirocinio, (cfr. STCA 38.99.332
del 17 aprile 2000, sentenza nella quale il TCA ha confermato una sanzione di 4
giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione per
insufficienti ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di tirocinio; STCA
38.2001.213
del 14 febbraio 2002, sentenza nella quale il TCA ha ridotto da 6
giorni a 4 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione la
sanzione inflitta ad un’assicurata per mancate ricerche di lavoro negli ultimi
tre mesi di tirocinio; D. Cattaneo, “Alcuni compiti …”, pag. 19).
Il
TCA nelle sentenze citate aveva fatto espressamente riferimento all'art. 22
cpv. 6 della v.legge sulla formazione professionale secondo cui "il
maestro di tirocinio comunica all'apprendista, entro tre mesi dalla fine del
tirocinio, se potrà successivamente essere occupato nell'azienda". Tale
normativa è stata abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2003. In effetti il 1°
gennaio 2004 è entrata in vigore la nuova legge sulla formazione professionale,
la quale non contempla più quanto previsto all’art. 22 cpv. 6 della v.legge.
Tuttavia,
a mente di questa Corte, il principio dell’obbligo di cercare un impiego
adeguato nell’ultimo periodo di apprendistato rimane invariato, siccome la
formazione professionale ha di regola una durata determinata (cfr. art. 17
legge sulla formazione professionale; STCA 38.2019.1 del 13 maggio 2019 consid.
2.7.; STCA 38.2005.94 del 2 febbraio 2006).
Va,
pure, ribadito che un assicurato al beneficio di un contratto di durata determinata
deve cercare un nuovo impiego negli ultimi tre mesi di attività (cfr. consid.
2.3.; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata
in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid.
5; STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015, pubblicata in DTF 141 V 365; STFA C 200/03 del 15 dicembre 2003; STCA 38.2012.6 del 26 aprile 2012 consid. 2.7.;
STCA 38.2010.75 del 4 maggio 2011).
Giova,
inoltre, rilevare che con STCA 38.2009.1 del 16 febbraio 2009 questa Corte ha
stabilito che un assicurato - che si era iscritto in disoccupazione il 1°
ottobre 2008 al termine del tirocinio, benché non avesse superato gli esami
finali - non aveva svolto delle ricerche di impiego nei mesi di luglio, agosto
e dal 1° all’11 settembre 2008, mentre ne aveva compiute di insufficienti dal
12.
al 30 settembre 2008.
La
sospensione è stata ridotta da dodici a undici giorni, in quanto dal 12 al 30
settembre 2008 l’assicurato aveva comunque intrapreso degli sforzi volti al
reperimento di un’occupazione, anche se non validi dal profilo qualitativo.
Con
giudizio 38.2010.75 del 4 maggio 2011 il TCA ha, poi, confermato una
sospensione di dodici giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione
inflitta a un assicurato che non aveva svolto ricerche di lavoro negli ultimi
tre mesi di apprendistato precedenti l’annuncio per il collocamento.
Al
riguardo cfr. pure STCA 38.2019.1 del 13 maggio 2019; STCA 38.2017.20 del 27
settembre 2017 e STCA 38.2012.72 del 27 febbraio 2013.
2.8
Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che dalla
documentazione agli atti emerge, innanzitutto, che l’URC ha esaminato gli
eventuali sforzi intrapresi dall’assicurato al fine di reperire un’occupazione
nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2020, lasso di tempo corrispondente ai tre
mesi precedenti la data da cui ha richiesto le prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione, ossia il 2 agosto 2020 (cfr.
consid. 2.6.).
Tale
modo di operare risulta corretto, visto che il ricorrente, prima di annunciarsi
per il collocamento, ha svolto l’apprendistato di falegname beneficiando di un
contratto di durata determinata (cfr. consid. 2.6.). Egli, quindi, era tenuto a
cercare un nuovo impiego negli ultimi tre mesi di attività (cfr. consid. 2.3.;
2.7.).
E’ vero, come sottolineato
nell’opposizione (cfr. doc. A3), che la pandemia da coronavirus ha reso più
difficoltosa la ricerca di un lavoro.
È altrettanto vero,
tuttavia, che gli sforzi volti al reperimento di un’occupazione andavano
comunque intrapresi.
In
effetti la Direttiva 2020/04
“Actualisation et mise
en oeuvre des règles spéciales en cas de limitation de l’activité des organes
d’exécution pour cause de pandémie” emessa dalla
Segreteria di Stato dell’economia (SECO) il 3 aprile 2020 (cfr.
https://www.fr.ch/sites/default/files/2020-04/SECO%20Directive.pdf) al p.to 3
prevede:
" La personne assurée est tenue d’entreprendre tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage ou l’abréger. Elle a en
particulier l’obligation de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu’elle a apprise (art. 17, al. 1, LACI).”
Tale
Direttiva al p.to 3 enuncia in ogni caso che:
" L’office compétent a une certaine marge d’appréciation pour évaluer
si les recherches en vue de trouver un emploi sont suffisantes sur le plan
qualitatif et quantitatif. Il doit prendre en compte l’ensemble des
circonstances propres au cas particulier dans son évaluation. La situation
extraordinaire rend la recherche d’un emploi convenable extrêmement difficile
selon la branche concernée; il convient d’accorder une grande importance à
cette circonstance lors du contrôle en vertu de l’art. 26, al. 3, OACI, et la
stratégie de réinsertion, de candidature et de placement doit être revue en conséquence
sur le plan quantitatif et qualitatif.
Le but premier de la réinsertion rapide et
durable de la personne assurée dans le marché du travail doit toutefois
toujours être visé, dans la mesure du possible.”
2.9
Dalle carte processuali
si evince, poi, che effettivamente il ricorrente, in relazione al lasso di
tempo dal 1° maggio al 31 luglio 2020, non ha comprovato lo svolgimento di
alcuna ricerca di lavoro.
L’insorgente,
nell’opposizione, ha fatto valere di essersi attivato nel periodo in questione “in
forma verbale o telefonica” nella ricerca di un impiego e di aver in
particolare interpellato la __________ a __________ (cfr. doc. A2).
Per quanto attiene alle
pretese ricerche effettuate verbalmente o telefonicamente, va osservato che
delle stesse non risulta alcuna prova, né peraltro esse sono state dettagliate
più specificatamente. Pertanto delle stesse non può esser tenuto alcun conto.
Al
riguardo giova ricordare che il dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa, che limita
la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle
assicurazioni sociali, comprende in particolare l'obbligo delle parti di
apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie,
avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art.
art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca).
In
caso contrario le parti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza
di prove (cfr. STF 8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.; STF
8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile
2015.
consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3;
DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
Per quanto attiene,
invece, all’asserito contatto avuto con la __________ a __________, è vero che
lo stesso non è stato documentato.
Tuttavia, tutto ben
considerato, segnatamente la situazione specifica del ricorrente e il periodo
particolare (cfr. consid. 2.8.; Direttiva 2020/04
emanata dalla SECO il 3 aprile
2020), non risultano rilevanti motivi per ritenere dubbia tale ricerca. Del
resto va anche evidenziato che l’amministrazione nella decisione su opposizione
non ha esplicitamente contestato lo svolgimento della stessa.
In relazione a un
eventuale suo impiego presso la ditta dove ha effettuato il tirocinio, giova
osservare che il ricorrente stesso ha affermato che “il mio datore di lavoro
quale apprendista non mi ha mai dato risposta sul fatto che avrei potuto
continuare a lavorare presso di lui” (cfr. doc. I).
Di conseguenza, in
concreto, non torna applicabile l’applicazione della giurisprudenza secondo cui
non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione
l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro
sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un
determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre
termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione, nel senso che un impiego gli
deve essere, almeno in prima battuta, garantito tramite la conclusione
esplicita o tacita di un contratto di lavoro (cfr. STF 8C_312/2020 del 24
giugno 2020 consid,. 3.2.; STF 8C_846/2018 del 28 marzo 2019; STF 8C_40/2016
del 21 aprile 2016 consid. 2.4.; STF 8C_219/2012 del 30 luglio 2012 consid.
4.1.; DLA 1990 pag. 132; STCA 38.2019.1 del 13 maggio 2019 consid. 2.9.; STCA
del 13 febbraio 1997 nella causa M.C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
In casu, per contro, da
quanto asserito dall’assicurato sembrerebbe che nemmeno gli sia stata prospettata
la possibilità di un’assunzione per il periodo successivo alla fine
dell’apprendistato.
Da
quanto precede discende che l’insorgente dal 1° maggio al 31 luglio 2020 -
escluso il periodo dal 27 giugno al 13 luglio 2020 in cui era totalmente inabile
al lavoro a causa di un infortunio (cfr. doc. III1) -, avendo compiuto una sola
ricerca presso la __________, ha comunque violato l’obbligo di ridurre il danno
imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3.).
Tale
violazione implica, di principio, la sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c (cfr. consid. 2.3.).
2.10
L’assicurato, nell’opposizione,
ha precisato che “non ho mai avuto a che fare con la disoccupazione e con il
complesso sistema che ne deriva quindi mi scuso se ho commesso degli errori in
buona fede” (cfr. doc. A2).
Egli ha, quindi, fatto
valere implicitamente di non essere stato al corrente dei doveri imposti dalla
LADI.
Questo
Tribunale deve, perciò, esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di
effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro qualitativamente
sufficienti nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione possa costituire,
nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare l’insorgente in
relazione ai mesi da maggio a luglio 2020.
L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il
seguente tenore:
"
1.
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle
singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad
informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2.
Ognuno ha diritto, di regola
gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono
competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati
devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze
che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la
riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3.
Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti
possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa
immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce, in
particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale
e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e
individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene
fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su
questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid.
3.2.; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1.,
pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del
9.
maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre
2005.
consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und
Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof,
"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und
Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R.
Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les
organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.
524.
seg. (527)).
In materia di assicurazione
contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli
miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più
limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr.
DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato
generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR
2006.
ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194; R. Wiederkehr / I. Rosales Geyer,
Art. 27 ATSG und seine Bedeutung für das öffentliche Verfahrensrecht, in AJP
4/2019 pag. 464).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi
Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in
questione e le informazioni possono essere fornite anche da non giuristi, come
del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle
informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso
specifico (cfr. STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in
DLA 2019 N. 10 pag. 277; R. Wiederkehr / I. Rosales Geyer, art. cit., pag. 464).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. STF
9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2., pubblicata in SVR 2018 IV Nr. 70
pag. 225; DLA 2007 pag. 193 segg.; FF 1999 IV 3953).
2.11
In
concreto non è ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza
ex art. 27 LPGA da parte dell’URC.
Non risulta, in effetti, che
l’assicurato abbia contattato l’amministrazione nel periodo antecedente
l’iscrizione in disoccupazione del 24 luglio 2020 per ottenere delucidazioni
circa i diritti e gli obblighi dei disoccupati.
L'Alta Corte ha, in ogni caso, stabilito che il dovere di effettuare
delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare,
la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in
caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione.
Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di
un’occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr.
STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006
già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1°
dicembre 2005 consid. 5.2.1.).
Nella
sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, la nostra Massima
istanza ha deciso che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di
un assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.
In
particolare è stato stabilito che un assicurato nulla può dedurre a suo favore
dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento
dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare,
ma attenda il primo colloquio di consulenza.
Inoltre
nel giudizio 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013, pubblicato in DTF 139 V 524 e già
citato sopra, l’Alta Corte ha ribadito che un assicurato non può discolparsi
dal non avere compiuto ricerche di lavoro o dall’averne effettuate di
insufficienti nel periodo antecedente la disoccupazione asserendo di non avere
saputo di dovere cercare seriamente un’occupazione già a questo momento e di
non essere stato reso attento a tale obbligo.
Nella sentenza 8C_312/2020
del 24 giugno 2020 consid. 3.2. il TF ha poi rilevato che, come negli altri
ambiti delle assicurazioni sociali, anche nell’assicurazione contro la
disoccupazione gli assicurati devono fare il possibile per ridurre il danno
senza avvisi particolari da parte dell’amministrazione o fogli informativi.
In
proposito cfr. pure STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF
8C_768/2014 del 23 febbraio 2015 consid. 2.2.2.
L’insorgente non può,
conseguentemente, trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite,
dall’art. 27 LPGA (cfr. STCA 38.2019.25 del 10 dicembre 2019; STCA 38.2019.15
del 18 giugno 2019; STCA 38.2018.20 del 5 giugno 2018; STCA 38.2017.20 del 27
settembre 2017; STCA 38.2014.73 del 26 marzo 2015).
2.12
Per
quanto concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto al ricorrente nove
giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (4 giorni
per le mancate ricerche di maggio 2020 + 3 giorni per le mancate ricerche di
giugno 2020 tenuto conto dell’inabilità al lavoro dal 27 al 30 + 2 giorni per
le mancate ricerche di luglio 2020 tenuto conto dell’inabilità al lavoro dal 1°
al 13; cfr. consid. 1.1.; doc. A3; A1).
Normalmente,
in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in
caso di mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la
disoccupazione ammonta ad un minimo di quattro giorni di sospensione, mentre la
penalità minima prevista per insufficienti ricerche durante un mese precedente
l’annuncio per il collocamento corrisponde a tre giorni di sospensione (cfr.
consid. 2.5.).
A mente del TCA nella
presente fattispecie, ai fini della sospensione da applicare all’insorgente, va
comunque considerato che l’assicurato ha contattato la __________ (cfr. consid.
2.9.).
In
simili condizioni, la sospensione di nove giorni va ridotta a otto giorni.
Il
ricorso va, di conseguenza, parzialmente accolto e la decisione su opposizione
impugnata riformata nel senso che l'assicurato è sospeso dal diritto alle
indennità di disoccupazione per otto giorni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
La
decisione su opposizione del 30 ottobre 2020 emessa dall'URC di __________ è
riformata nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 8 giorni.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti