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Decisione

38.2020.74

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 marzo 2021Italiano66 min

Source ti.ch

Fatti

i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali

l’esercizio del diritto di voto e l’estensione dell’assistenza sanitaria in

Italia; cfr. www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf;

www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe),

è utile osservare che la stessa è un indizio che va valutato congiuntamente ad

altri elementi, per stabilire se un assicurato ha oppure no costituito la

propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c

LADI (cfr. STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2016 consid. 2.4.).

L’iscrizione all’AIRE,

pertanto, di per sé, non comprova la residenza effettiva nel nostro Paese.

Nemmeno l’affiliazione ad

una cassa malati può giovare alla tesi ricorsuale (ritenuto, peraltro, che il

beneficiario di un permesso B è tenuto ad assicurarsi ex artt. 1 cpv. 2 lett. a

OAMal e 33 LStr).

Infine, a proposito del

fatto che l’assicurato dispone di un permesso B, si rileva che già con

decisione 38.2019.51 dell’11 novembre 2019 il TCA ha posto in evidenza che:

" Ininfluente

ai fini della presente vertenza risulta, poi, la circostanza fatta valere dalla

parte ricorrente secondo cui l’assicurata disponesse di un permesso B il quale

consente di assentarsi dalla Svizzera per un massimo di sei mesi prima di

essere considerato scaduto (cfr. doc. I pag. 7).

È vero che l’art. 61 cpv. 2 LStr prevede che se lo straniero

lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza, il permesso di

soggiorno di breve durata decade dopo tre mesi e il permesso di dimora e il

permesso di domicilio dopo sei mesi. Il permesso di domicilio può, su

richiesta, essere mantenuto per quattro anni.

È altrettanto vero, tuttavia, che la nozione di residenza secondo

la LADI ha un carattere autonomo e si distingue in particolare dal domicilio

secondo la legislazione sugli stranieri. Il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle decisioni

rese in materia di diritto degli stranieri. La concessione di un determinato

permesso è soltanto un elemento, che deve essere corroborato però da altri

elementi oggettivi concordanti (cfr. consid. 2.2.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto

2019 consid. 4.1. e 4.4.; DTF 125 V 465 consid.

2a pag. 466 seg.).”

In simili circostanze,

rettamente, dunque, nella decisione su opposizione del 10 novembre 2020, la

Cassa ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in

relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato (cfr. al riguardo STF

8C_163/2019 dl 5 agosto 2019; STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in

SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2019.50

del 17 dicembre 2019; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA 38.2014.10

del 6 agosto 2014; STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD

I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD

I-2014 N. 67 pag. 376).

Questa Corte rileva, per

inciso, che, a fronte di un rapporto lavorativo estesosi, comunque, sull’arco

di diversi anni, la soluzione sarebbe stata diversa – e quindi la realizzazione

del presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI sarebbe verosimilmente stata

ammessa - nel caso di un assicurato solo o con figli adulti, che avesse

dimostrato di avere sufficienti legami con il nostro Paese oltre a quello

professionale (cfr. DTF 138 V 186 (193-194); STF 8C_405/2015 del 27 ottobre

2015; STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015 consid. 2.7.).

2.5. Vista la conclusione alla

quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se

l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle

disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin, in "Commentaire

de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schulthess Editions

Romandes, 2014, pag. 683 n. 24).

Il 1° giugno 2002 è

entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,

da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla

libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II

regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid.

3 pag. 146; DTF 128 V 315, con

riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Giusta l'art. 1 cpv. 1

dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte

integrante dello stesso (art.

15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti

contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo

all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai

lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della

Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del

Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del

Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza

sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari

che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure

disposizioni equivalenti. L’art.

121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett.

a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag.

82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

Una decisione n. 1/2012

del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il

contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo

che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento

dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009

del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V

88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il Regolamento (CE) n.

883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il

periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.

4.1.3).

Questi regolamenti sono

stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la

Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 345; RS 0831.109.268.1; vedi pure B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE

465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes

d’assujettissement aux assurances sociales” in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592

seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61

pag. 281)

L’art. 11 del Regolamento

(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla

legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che

esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro.

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio

quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività

lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid.

4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683).

Per quel che concerne i

lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole

differenti.

Secondo l’art. 1 lett. f

del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»

qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato

membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di

massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In effetti viene

considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la

settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di

massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito

il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i

lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,

indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del

diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

Questi assicurati

beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della

LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1

lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.)

alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si

trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua

ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso

dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro

o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle

prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se

risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione

dello Stato membro competente.”).

Gli assicurati frontalieri

in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece

chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel

nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del

Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel

corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato

membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale

Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del

lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona

che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a

disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato

la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a

del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,

riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza

come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività

subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del

luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin,

op.cit. p. 683).

Nella STF 8C_186/2017

del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N.

61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un

obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al

lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid.

4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione

europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).

Da notare che i costi per

il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e

quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., pag. 684: “L’institution suisse

rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations

versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.

65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16

novembre 2013 ad un’interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo

Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di

disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica

il Regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo

Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle

indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a

seconda della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).

In una Direttiva del 24

ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore

frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:

" Ai sensi

dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento

883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori

frontalieri compete allo Stato di residenza. La

Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa

disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza

Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71

(regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo

tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva

conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali

particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero

atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in

disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di

residenza."

Sul tema e per un

riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al

Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014

ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25

giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale

8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4, massimata in RtiD II-2016 N. 63

pag. 309.

In una sentenza pubblicata

in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata

domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due

volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient

d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en

France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du

règlement”.).

In quell’occasione l’Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

6.2. Cette disposition du règlement

d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la

personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la

jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit

centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le

territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens

de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo

práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10

Wencel, points 49 et 50).

6.3. La recourante soutient que

l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la

reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle

a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est

toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y

travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).

6.4. Ces éléments ne sont toutefois pas

absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour

l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.

Par définition, un tel travailleur exerce une

activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il

ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire

viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce

qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours

de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre

autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence

dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la

survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la fin

de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus compétent

pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans la seconde

éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht, 6

e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE DERN,

in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).

N'est pas non plus un critère pertinent, dans le

cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que,

dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les

rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité

qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du

27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08]

et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition

à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut

fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.

Quant à la situation familiale de l'intéressée,

elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid.

5.2). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition

d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette

situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice

d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres

précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités associatives

déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à ce sujet

aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé avec la

Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels professionnels

et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De telles

circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière complémentaire

à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en vue d'obtenir

dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y

bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3; arrêt Jeltes

Considerandi

e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure rendue sous le

régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif

à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux

travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à

l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui avait une portée plus large;

cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de la CJCE du 12 juin 1986

C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit, Rec. 1986 1837 point 17;

voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid. 4.2.3).

6.5

Par conséquent, même en tenant compte

des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas

d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès

la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"

In applicazione delle

disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15

dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di

disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero

lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria

famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi

personali, soprattutto quelli familiari.

Le medesime argomentazioni

sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA

ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in

quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta

per settimana.

Con analoghe

argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza

38.2015.9

del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un

funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui

emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione

coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.

Il successivo ricorso è

stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015

del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la

ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale

cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del

18.

settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per

cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni

in Italia.”.

In una sentenza 38.2015.6

del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro

assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in

Italia una volta per settimana.

Il TCA si è fondato sul contenuto

di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche

dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle

dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto

conto attestante i prelevamenti in contanti.

L’assicurato ha contestato

la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.

Il

Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in

RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato,

ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…)

L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può

essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del

diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora

espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si

confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente

grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri

interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di

un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato

dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono

essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del

ricorrente. (…)”.

In un’altra sentenza

38.2015.61

del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto

all’indennità di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un

permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal

confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una

parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli

professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di

aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la

domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo

l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione

in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del

diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi

concreto agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il

centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto

della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo

luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere

che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le

prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”.

Alla medesima conclusione

il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle

decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una

sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5

febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza

38.2015.49

del 18 aprile 2016.

Infine in una sentenza

8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e

citata sopra, il Tribunale federale ha confermato una sentenza del TCA che

aveva considerato un assicurato vero frontaliere rilevando:

" (…)

7.6

Anche considerando i criteri del diritto europeo,

il ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a

precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna

portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel

frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi

che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca

a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e

quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il

suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche

con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella

misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi

alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel

weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente

oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul

grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di

apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid.

4.1.2

pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3

pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal

ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente

circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo,

indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli

elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto

oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.

7.7

Il ricorso non è destinato a miglior sorte

nemmeno quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso

dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere

considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo.

Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che

si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso

frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso

un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome,

come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2,

5.3

e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza

citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento

dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non

sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione

giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata

abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del

Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid.

6.4

pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4;

sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale

Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con

riferimenti). (…)”.

2.6

Il Regolamento (CE) 883/2004

prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal

lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si

mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui

legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin,

op.cit. pag. 683).

Questa disposizione regola

la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno

Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono

dei lavoratori frontalieri.

Questi assicurati hanno un

diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello

in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).

Il Tribunale federale ha

stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai

frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i

lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti

internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul

territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa

frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del

12.

agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).

Lo statuto

di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle

sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2

dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono

stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013,

l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e

alloggiavano nelle baracche del cantiere.

Inoltre con

giudizio 38.2015.17 del 23 novembre 2015 il TCA ha considerato lavoratore falso

frontaliere un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in

Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di

durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in

Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro

proprietà.

Anche con sentenza

38.2015.39

del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice

falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva

quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito

turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno

lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro

regolare nel suo Stato di residenza.

In una

sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag.

782-784 e già citata al consid. 2.2, non è, per contro, stato ritenuto

lavoratore falso frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B

dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva

una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto

di durata determinata (aprile 2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel

dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli,

inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno

2013.

all’estero.

Neppure è

stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del

18.

maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di

dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al

licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e

poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di

durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente

42.

ore suddivise in cinque giorni lavorativi.

Questa Corte

non ha potuto pronunciarsi in merito alla fattispecie di un assicurato

considerato (in un secondo tempo nella nuova decisione su opposizione emessa

pendente causa davanti al TCA) dalla Sezione del lavoro - visti la

tipologia dell'attività svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa e i

rientri sporadici nel suo Paese di residenza - falso frontaliere,

poiché il caso è sfociato in uno stralcio (inc. 38.2015.77). Il Presidente del TCA, nello stralcio del 13 gennaio 2016, ha in ogni

caso citato le sentenze cantonali da cui emerge un’interpretazione restrittiva

della nozione di falso frontaliere (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015;

STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015; STCA 38.2015.17 del

23.

novembre 2015).

In tale contesto è utile

ricordare che secondo il Tribunale federale nella categoria dei lavoratori falsi frontalieri fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i

lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che

esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i

lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V

169.

(176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009

del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione ammnistrativa per il

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante

il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n.

883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012).

In una sentenza 38.2016.15

del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha innanzitutto negato che si trattasse di

un vero frontaliere nel caso di un assicurato che lavorava in Svizzera presso

una ditta di impieghi temporanei. In Italia vivevano nella casa di proprietà

dei genitori sua moglie e due figli che in quel Paese pure studiavano.

Il TCA è arrivato a questa

conclusione dopo avere constatato che l’assicurato ha sempre dichiarato di

rientrare in Italia una volta al mese, e che a volte lavorava anche il sabato e

la domenica. Inoltre la persona con cui divideva la camera e i suoi conoscenti

hanno confermato che egli soggiornava in Ticino per almeno un mese intero. Il

patrocinatore del ricorrente ha poi enumerato con precisione le date nelle

quali il ricorrente era rientrato in Italia nel periodo luglio 2014 – dicembre

2015.

e il rientro solo a scadenza mensile si spiega con il fatto che

l’assicurato vive “separato in casa” dalla moglie e che sarebbe in corso una

procedura per formalizzare la separazione presso lo studio di un avvocato.

Infine l’assicurato

trascorreva i fine settimana con i colleghi giocando a carte o a dama, andando

nei boschi o per funghi e la sera andando a mangiare una pizza.

Il TCA ha poi concluso che

ci troviamo in presenza di un falso frontaliere in quanto la situazione del

ricorrente (al beneficio presso una società di impieghi temporanei che

talvolta lo occupavano anche durante i fine settimana) è assimilabile a

quella dei lavoratori stagionali.

In una

sentenza 38.2016.62 del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in

presenza di un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni

quindici giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre,

lavoro in cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di

contratto (di durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).

2.7

Nella presente fattispecie

l’insorgente, come visto (cfr. supra consid. 2.3.), ha comunicato

alla Cassa che rientrava in Italia, dalla propria famiglia, due volte al mese.

In concreto, tenuto conto

della situazione familiare del ricorrente ed in particolare, d’un lato, del

fatto che i due figli sono entrambi in età scolastica - avendo, rispettivamente

dodici e sei anni - e, d’altro lato, considerata la prossimità tra __________ e

__________ - che distano circa 32 chilometri (cfr. www.viamichelin.ch) - pare improbabile che RI 1 facesse

rientro da quest’ultimi (e dalla coniuge) solamente ogni due settimane, vale a

dire due volte al mese. È, invece, ben più verosimile, applicando il criterio

della probabilità preponderante, che il suo rientro in Italia avvenisse, di

regola, settimanalmente, con visite saltuarie dei figli nel monolocale da lui

locato in Ticino.

Di conseguenza, dal

profilo del diritto internazionale, secondo il TCA l’insorgente deve essere

considerato un frontaliere vero, per cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione

in Italia.

Come già sottolineato da questa

Corte in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 è indubbio che tale

soluzione può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva tuttavia

dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza

sociale a livello europeo (cfr. D.

Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas

tessinois” in op.cit., pag. 90-91) e dalla scelta di porre a carico dei Paesi

di residenza i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa (sui motivi

cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag. 176-178. Vedi pure: STCA 38.2015.30

del 20 novembre 2015, STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015, STCA 38.2015.53 del

2.

dicembre 2015 e STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016, nelle quali il TCA ha

riconosciuto ad alcuni assicurati lo statuto di falso lavoratore frontaliero

con conseguente diritto di opzione tra le prestazioni di disoccupazione

svizzera e quelle del paese di residenza e STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e

STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 nelle quali invece l’ha negato “vista la

tipologia del lavoro svolto”).

Su questo aspetto, S. Cueni,

“Où les frontaliers sont-ils assurés” in La Vie économique 3/2021 pag. 10 seg.,

ricorda che:

" (…) Des efforts sont déployés depuis plusieurs années au sein de

l’UE pour modifier les compétences en cas de chômage complet. Si le système

change, c’est le pays où l’activité professionnelle était exercée qui versera

l’allocation de chômage et non plus le pays de domicile. Le pays qui souhaiten

cette réforme, comme la France ou le Portugal, sont en effet d’avis que c’est

au pays qui perçoit les cotisations, donc à celui qui emploie les frontaliers,

de verser les prestations. Les pays qui s’opposent à la réforme, notamment

l’Allemagne et le Luxembourg, estiment en revanche que le versement des

allocations de chômage doit rester du ressort du pays de domicile, auquel

incombe aussi la réinsertion professionnelle de la personne concernée. Aucun

accord n’a été trouvé pour le moment. (…).” (pag. 12)

Questo

Tribunale ricorda infine che la vecchia giurisprudenza sul vero frontaliere, ma

atipico, non è più applicabile (cfr. consid. 2.3.; STF 8C_186/2017 del 1°

settembre 2017 consid. 7.7. e STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 4.2).

Va infine sottolineato

che, anche volendo, per ipotesi, ammettere che il rientro non avveniva

settimanalmente, la conclusione non sarebbe, comunque, quella auspicata dai

rappresentanti del ricorrente, che ne chiedono il riconoscimento dello statuto

di falso frontaliere.

Viste

la tipologia di lavoro svolto (responsabile della manutenzione e gestore

dell’infrastruttura presso __________), che lo occupava per 40 ore settimanali,

la percentuale di occupazione e la tipologia di contratto (di durata

indeterminata al 100%), l’assicurato non può essere qualificato come falso

frontaliere, analogamente a quanto deciso da questa Corte nelle STCA 38.2019.51

dell’11 novembre 2019; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA 38.2017.77

del 12 marzo 2018; STCA 38.2017.57 del 14 dicembre 2017 consid. 2.5.; STCA

38.2016.62

del 15 marzo 2017 e STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e

diversamente da quanto deciso nelle STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016 e STCA

38.2015.39

del 9 marzo 2016 consid. 2.11. (cfr. consid. 2.6.).

2.8

In relazione alle assunzioni

testimoniali ed al sopralluogo il cui esperimento è stato postulato dei

rappresentanti del ricorrente, considerato che i documenti già presenti

all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale

ritiene che l’assunzione delle ulteriori prove richieste non potrebbe mettere

in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

Di conseguenza, la

richiesta deve essere respinta. A tal proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti

probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata

delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_611/2019

dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid.

3.3

; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29

marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF

9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017

consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio

2011.

consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere

sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V

162.

consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.9

Alla luce di

tutto quanto sopra esposto, la decisione su opposizione emanata dalla Cassa il

10.

novembre 2020 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti