38.2020.74
Negate indennità di disoccupazione. Residenza ex art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non in Svizzera: centro relazioni personali in Italia dove vivono moglie e figli. In Svizzera ha solo una residenza secondaria. Secondo il diritto internazionale è vero frontaliere. Escluso falso frontaliere
15 marzo 2021Italiano66 min
www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe),
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2020.74
CL/gm
Lugano
15 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 novembre 2020 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 10 novembre 2020, la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente
decisione del 14 luglio 2020 (cfr. doc. 18) ed ha negato ad RI 1 - attivo dal
1° dicembre 2012 al 31 maggio 2020 in qualità di __________ presso __________ -
il diritto a beneficiare d’indennità di disoccupazione a far tempo dal 1°
giugno 2020, in quanto l’assicurato non risiede in Svizzera (bensì in Italia, a
__________) e deve, quindi, essere considerato un vero lavoratore frontaliere.
In particolare, l’amministrazione ha precisato quanto segue:
" Nel
caso specifico, l’Assicurato ha sottoscritto un contratto di locazione, dal
quale risulta che egli dimori a __________, in un appartamento composto da un
locale e mezzo.
Egli si reca in Italia, dalla sua famiglia,
due volte al mese, la quale risiede a __________.
Unicamente, già per questi due aspetti
espressi sopra, è difficilmente credibile che il centro di interessi
dell’Assicurato sia la Svizzera e che egli risieda unicamente in questa
nazione, poiché:
- La
sua famiglia vive e abita a __________ che risulta essere a 32.2 km (strada più
veloce) di distanza da __________.
- I
figli hanno rispettivamente: __________, 11 anni e __________, 6 anni.
- L’appartamento
dove dimora è composto da un solo locale e mezzo.
Con una distanza così breve e due figli
dell’età sopra indicata, non si può credere che il Sig. RI 1 si rechi
unicamente due volte al mese a trovarli. In aggiunta, l’appartamento da lui
affittato, non permette alla sua famiglia di venirlo a trovare e soggiornare
presso di lui.
Inoltre, considerato che egli ha lavorato
in Svizzera dal 2012 (almeno questo si evince dall’unico attestato di lavoro in
nostro possesso) e sostiene che è in Svizzera che abita e vuole risiedere ed ha
qui il suo centro di interessi e delle proprie relazioni personali, mal si comprende
per quale motivo, non ha portato anche la sua famiglia in questo Paese; tanto
più, che egli ha dichiarato che quest’ultima vive in un appartamento in affitto
in Italia.
È chiaro che in questi otto anni, egli
abbia allacciato rapporti lavorativi e personali anche in Svizzera e che, a
oggi, risulti essere domiciliato a __________ ed è alla ricerca di un posto di
lavoro in Svizzera ed è proprio quest’ultimo il suo interesse principale per la
Svizzera, diversamente, avrebbe già affittato un appartamento più grande e si
sarebbe trasferito, come ribadito, con tutta la sua famiglia.
Ci si chiede, inoltre, ora che non ha un
impiego, se è effettivamente possibile che egli alloggi quotidianamente, sette
giorni su sette, in questo appartamento di un locale e mezzo a __________,
quando la sua famiglia è a circa 35 km di distanza e potrebbe, in questo modo,
vivere in un luogo più grande assieme con i propri affetti.
Il Sig. RI 1 ha avuto fino a dicembre 2019,
un’attività individuale in Italia, la quale dovrebbe essere stata chiusa o sarà
chiusa durante l’anno corrente, secondo la dichiarazione dell’Avvocato. Per
cui, oltre alla famiglia, egli aveva (ha) una ditta individuale che lo teneva
legato all’Italia.” (cfr. doc. 28)
1.2. Contro questa decisione RI 1
- rappresentato dall’avv. RA 1 e dalla MLaw __________ - ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, postulandone l’annullamento e chiedendo il
riconoscimento di indennità di disoccupazione dal 1° giugno 2020 (cfr. doc. I).
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale l’insorgente, tramite i propri patrocinatori, ha addotto
quanto segue:
" (…) Il
ricorrente dal 02 novembre 2012 è in possesso di un permesso di dimora UE/AELS
(permesso B) valido fino al primo novembre 2022. Da allora risiede
ininterrottamente in Svizzera e detiene domicilio disgiunto dalla moglie
Signora __________, la quale vive in un appartamento in affitto a __________
con i loro figli comuni, __________ (2009) e __________ (2014) (doc. C).
Dal 2012 è inoltre iscritto all’AIRE (doc. D). Il proprio medico curante
è attivo presso lo __________, __________, ed è affiliato alla cassa malati
elvetica __________ (doc. D).
Dal 1° dicembre 2012 al 31 maggio 2020 ha
lavorato per __________ a tempo pieno come __________. Il suo rapporto di
lavoro si è concluso in seguito alla disdetta da parte del datore di lavoro a
causa della messa in liquidazione della società. L’Assicurato si è iscritto in
disoccupazione dal 1° giugno 2020. Nel contempo non ha abbandonato il
territorio svizzero, ha mantenuto il suo contratto d’affitto per un
appartamento a __________ in via __________, si è messo a disposizione del
competente Ufficio di collocamento e ha continuato a svolgere le ricerche di
lavoro in Svizzera per un’occupazione a tempo pieno (doc. E).
(…).
Il permesso B viene rilasciato unicamente
ai cittadini stranieri che intendono stabilirsi in Ticino, facendone il centro
dei propri interessi, con o senza attività lavorativa. Giusta l'art. 12 LADI, solo
il permesso di dimora che dà il diritto all'esercizio di un'attività lucrativa
permette di considerare che una persona disoccupata è residente in Svizzera e
ha in principio diritto all'indennità di disoccupazione. II tipo di permesso di
soggiorno, in particolare il suo scopo è quindi determinante (sentenza del TF 8C_479/2011
del 10.02.2012). In ispecie il permesso di soggiorno detenuto dal qui
ricorrente contiene chiaramente l'indicazione dell'autorizzazione al lavoro ciò
che permette pacificamente di concludere, in considerazione della
giurisprudenza sopra riportata, che il qui ricorrente è residente in Svizzera e
ha diritto all'indennità di disoccupazione da parte della Cassa. D'altronde la
Cassa stessa indica sul proprio sito (__________) che il lavoratore che detiene
un permesso B "Dovrà avere un contratto d'affitto in Svizzera (o una casa
di proprietà, o una dichiarazione di alloggio), dovrà iscriversi all'AIRE
(perderà dunque l'iscrizione all'Anagrafe del vecchio comune di residenza),
dovrà pagare la cassa malati e sarà sottoposto al regime sociale elvetico"
(__________). Nulla osta pertanto a concedere l'indennità di disoccupazione al
Signor RI 1, il quale ha sottoscritto un contratto d'affitto per un
appartamento sito a __________, è affiliato alla cassa malati Sanitas ed è
iscritto all'AIRE, adempiendo di conseguenza a tutte le condizioni per essere
sottoposto al regime sociale svizzero (doc. D).
1.2 Ciò posto occorre in ogni modo rilevare
che il nostro ordinamento giuridico deve avere come scopo quello di armonizzare
e coordinare i principi che disciplinano le decisioni erogate da più autorità e
non quello di contraddirsi fra di loro, specialmente se - come nel caso che ci
occupa - si è in presenza di autorità ambedue cantonali. In effetti il rilascio
dei permessi di soggiorno incombe ai Cantoni - in Ticino trattasi
specificamente della Sezione della migrazione. La concessione dell'indennità di
disoccupazione grava invece all'CO 1, l'organizzazione sindacale più
rappresentativa del Cantone. Se, come considerato dalla Cassa, l'Assicurato non
risiedesse effettivamente in Svizzera (ciò che si contesta), la Sezione della
migrazione non gli avrebbe di certo rilasciato un permesso di dimora nel 2012,
rinnovato poi nel 2017. Semmai gli avrebbe concesso un permesso per frontalieri
(permesso G), ciò che tuttavia non ha ritenuto giustificato.
Inoltre il Signor RI 1 non ha mai fatto
cenno nella domanda per richiedere il permesso B del fatto che anche la moglie
e i figli si sarebbero trasferiti in Svizzera. Risulta pertanto legittimato che
la sua dimora, adibita per una persona sola, sia composta da un locale e mezzo
in quanto né l'interesse superiore, né il diritto della personalità dei figli
(e della moglie) esigono che il qui ricorrente debba disporre di una camera
apposita per i medesimi, risiedendo gli stessi a __________. L'Assicurato ha
preferito predisporre di un appartamento composto da un locale e mezzo, che
garantisce tuttavia ai figli quando vengono a fargli visita degli svaghi come
piscina coperta, sauna, palestra e tavolo da ping pong (dotazioni
condominiali). Ciò che spiega una pigione così alta (CHF 1'250.00 mensili) per
un appartamento di soli 35 m2.
1.3 Alla luce di quanto esposto finora, non
si intravvedono le basi sulle quali si fonda la legittimazione della Cassa nel
contrastare la veridicità della decisione erogata dalla Sezione della
migrazione nel 2012 e confermata 5 anni più tardi. Non vi è pertanto nessun
presupposto che giustifichi un trattamento diverso da quello riservato ai
lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda le condizioni in materia di
indennità di disoccupazione. La persona straniera ha diritto a percepire le
indennità di disoccupazione a condizione che vi abbia contribuito per un
periodo minimo di 12 mesi negli ultimi due anni. Condizione che nel caso che ci
occupa è decisamente adempiuta. Nulla si oppone pertanto alla concessione
dell'indennità di disoccupazione al qui ricorrente.
2.
2.1 Nella denegata ipotesi in cui anche
codesta Lodevole Autorità dovesse considerare che il Signor RI 1 non abbia il
centro dei propri interessi in Svizzera, quest'ultima dev'essere in ogni modo
riconosciuta quale Stato competente ad erogargli le prestazioni di
disoccupazione in applicazione del diritto internazionale. (…)
2.2 Nel presente caso non è possibile
ammettere che il Signor RI 1 risponda ai criteri per essere definito
frontaliere "vero" ai sensi delle norme applicabili, nemmeno in
applicazione dell'usuale principio della probabilità preponderante valido nel
settore delle assicurazioni sociali, mancando il requisito dello spostamento
giornaliero o settimanale. Come emerge dalla sua testimonianza, egli non
rientra ogni giorno o almeno una volta a settimana in Italia, ma solo un paio
di volte al mese e ciò anche da quando si trova in disoccupazione. Tale
elemento non è nemmeno stato messo in discussione dalla Cassa. In simili
condizioni la situazione del ricorrente sarebbe semmai assimilabile alla
categoria dei "falsi lavoratori frontalieri, il cui statuto è disciplinato
dall'art. 71 n. 1 lett. b del regolamento n. 1408/71. Si tratta di persone per
le quali il luogo di occupazione e di residenza non coincide ugualmente, ma
che, a differenza dei frontalieri "veri", nemmeno rientrano almeno
una volta alla settimana al loro luogo di residenza. L'art. 71 n. 1 del
regolamento n. 1408/71 stabilisce, da un Iato, che il lavoratore frontaliero
(quello "vero") che è in disoccupazione completa beneficia -
esclusivamente - delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione
dello Stato membro nel cui territorio risiede come se fosse stato soggetto
durante l'ultima occupazione a tale legislazione, ritenuto che tali prestazioni
vengono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della
medesima (lett. a punto ii). D'altro lato esso prevede pure che un lavoratore
subordinato diverso dal lavoratore frontaliero (ossia il frontaliero "non
vero"), che è in disoccupazione completa, dispone di un diritto di opzione
tra le prestazioni dello Stato d'impiego e quelle dello Stato di residenza.
Diritto di opzione che il frontaliero "non vero" esercita mettendosi
a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato dell'ultima occupazione
oppure degli uffici del lavoro del luogo di residenza (lett. b). In tali
condizioni, il lavoratore può scegliere tra il regime di prestazioni di
disoccupazione dello Stato della sua ultima occupazione e quello dello Stato di
residenza. Si tratta in questo modo di fare beneficiare il lavoratore delle migliori
possibilità di reinserimento professionale.
Va evidenziato che per i lavoratori
"falsi" frontalieri decade la condizione della residenza secondo
l'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ma si deve allora dimostrare di dimorare
regolarmente in Svizzera cercandovi attivamente lavoro. È sufficiente
dimostrare una "costante presenza sul mercato del lavoro svizzero" (DTF
125 V 469), indipendentemente dal carattere delle abitazioni reperite. In
ispecie dai documenti qui allegati quali doc. D si evince chiaramente che il Signor
RI 1 si è attivato immediatamente alla ricerca di una nuova occupazione in
Svizzera, mantenendo il suo appartamento a Capolago dove continua a risiedere
regolarmente. Incontestato che il ricorrente torna in Italia due volte al mese
e che deve pertanto essere considerato quale "falso" lavoratore
frontaliero, che si è messo a disposizione delle autorità svizzere per il
collocamento esercitando correttamente il suo diritto di scelta e adempiendo
fondamentalmente gli ulteriori criteri previsti dalla LADI (la Cassa non ha
espresso nessuna critica in tal senso), egli deve essere posto al benefìcio
delle indennità di disoccupazione da parte delle autorità svizzere.
3. Sulla base delle considerazioni finora
esposte, il Signor RI 1, in possesso di un regolare permesso B contenente
l'autorizzazione al lavoro, adempie perfettamente alla condizione della
residenza in Svizzera per essere messo al benefìcio delle indennità giornaliere
di disoccupazione che devono pertanto essergli concesse.
Nella denegata ipotesi in cui questo
Tribunale dovesse per contro ritenere che il qui ricorrente non risieda
effettivamente in Svizzera, quest'ultimo dovrà in ogni modo essere considerato
un lavoratore "falso" frontaliere che può beneficiare del diritto di
opzione per quanto concerne rassicurazione contro la disoccupazione (STCA
38.2015.30 del 20 novembre 2015; STCA 38.2015.39 del 9 marzo 2016). La Cassa
anche in questo caso sarà tenuta a versargli l'indennità di disoccupazione.”
(cfr. doc. I)
1.3. Nella sua risposta di causa del
5 gennaio 2021, la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa con
motivazioni per le quali, nella misura di quanto rilevante ai fini della
presente decisione, si dirà nel prosieguo (cfr. doc. III).
1.4. I rappresentanti
dell’insorgente, con scritto del 18 gennaio 2021, hanno trasmesso al TCA la
seguente documentazione:
" (…)
doc. F): fatture automobile;
doc. G): fatture telefono;
doc. H): richiesta rinnovo abbonamento __________;
doc. I): conteggio prestazioni sanitas 2019/2020;
doc. J): bolletta per fornitura di energia elettrica 2019/2020;
doc. K): tassa raccolta rifiuti economie 2019/2020;
doc. L): canone televisivo 2019/2020;
doc. M): dichiarazione fiscale attività italiana, a comprova del
fatto che il ricorrente non percepisce alcuna entrata da attività italiana.”
(cfr. doc. V ed allegati)
Contestualmente, hanno
chiesto l’esperimento di un sopralluogo presso l’ente locato dal qui ricorrente
a __________ - “a dimostrazione della sua effettiva residenza in Svizzera”
- e l’assunzione testimoniale di:
- __________,
“condomina e responsabile della sorveglianza del condominio in cui vive il
qui ricorrente, la quale potrà riferire della presenza costante del Signor RI 1
presso la sua abitazione a __________. Ella potrà inoltre riportare di come i
figli del ricorrente vengano a fargli visita – eccezion fatta durante il periodo
attuale di pandemia”;
-
__________, “condomino, il quale sarà sentito in riferimento ai
medesimi fatti della teste Signora __________”;
-
__________, “condomina, la quale sarà sentita in riferimento ai
medesimi fatti della teste Signora __________”;
-
__________, “ex capo del qui ricorrente, il quale potrà riferire in
merito al fatto che anche durante il periodo di lavoro presso __________, il
qui ricorrente tornava in Italia unicamente un paio di volte al mese”
- __________,
“ex collega del qui ricorrente, il quale potrà riferire di come i due hanno
trascorso insieme il periodo di lockdown, insieme alla famiglia del Signor __________,
tra l’abitazione di quest’ultima e quella del Signor RI 1”.
1.5. Il 27 gennaio 2021
l’amministrazione ha osservato che è incontestato, d’un lato, che il ricorrente
“ha affittato l’appartamento a __________ e che, pertanto, a seconda delle
sue necessità, viva anche in quest’ultimo: non vi è conseguentemente nulla di
strano che lo stesso abbia l’allacciamento della televisione, dell’elettricità,
eccetera” e, d’altro lato, che i di lui figli possano trascorrervi del
tempo col genitore, così come non è oggetto di discussione il fatto che nel
corso degli otto anni in cui ha lavorato nel nostro Paese egli abbia allacciato
dei rapporti personali in Svizzera.
Pur senza opporsi alle
assunzioni testimoniali richieste dai legali dell’insorgente, la Cassa ha
sollevato perplessità circa il fatto che un datore di lavoro possa sapere “con
certezza dove si rechi, ogni sera, il proprio dipendente, dopo l’orario
lavorativo e che i condomini citati sappiano esattamente quando il Sig. RI 1 si
trovi in questo appartamento o meno”, osservando che “la maggior parte
delle persone che alloggiano negli stabili, salvo che abbiano stretto amicizie
(e nemmeno in questo caso è una garanzia), non prestano un’attenzione così
precisa sui movimenti dei relativi condomini”. L’amministrazione si è, per
il resto, riconfermata nella propria decisione su opposizione (cfr. doc. VII).
1.6. Con osservazioni di data 11
febbraio 2021 - trasmesse per conoscenza alla Cassa il giorno seguente - i
patrocinatori del ricorrente hanno, nuovamente, contestato quanto ritenuto
dall’amministrazione in merito al fatto che il centro degli interessi del loro
assistito si troverebbe in Italia. In particolare, hanno posto in evidenza il
fatto che la circostanza che la famiglia del ricorrente sia rimasta in
Lombardia non può, di per sé, portare a ritenere che la residenza di RI 1 non
si trovi in Svizzera.
In tal senso, i legali dell’insorgente
osservano quanto segue:
" (…) ogni
coniuge può determinare autonomamente il proprio domicilio, ciò per cui hanno
optato il Signor RI 1 e la moglie (doc. D). (…) il ricorrente, dal momento in
cui si è trasferito, ha sviluppato il suo centro di interessi in Svizzera, ha
risieduto in tale Paese e ha sempre avuto l’intenzione di rimanervi,
dimostrando che continua nella ricerca di un nuovo impiego in Svizzera (doc.
E). Qui il ricorrente ha pertanto instaurato e mantenuto il proprio centro di
relazioni professionali e personali. La famiglia all’estero è soltanto un
elemento, che deve essere corroborato però da altri elementi oggettivi
concordanti. Dal giorno del suo trasferimento dall’Italia il Signor RI 1 ha
intrapreso la propria vita, non solo professionale ma anche personale in
Svizzera: a titolo meramente esemplificativo, ha stipulato un contratto con un
operatore telefonico (doc. G), ha pagato i primi di cassa malati (doc. I), ha
altresì convertito la patente di guida italiana (doc. D). (…) Il fatto ch’egli
sporadicamente e del tutto saltuariamente un paio di volte al mese, si rechi in
Italia a trovare i propri figli, non è indicativo del fatto ch’egli abbia in
Italia il proprio centro di interessi e che pertanto vada considerato come
frontaliere. È infatti più che lecito che un padre si rechi a far visita ai
propri figli. Il comportamento del ricorrente è semplicemente quello di un
padre premuroso. Tale dato non può di certo essere censurato e considerato
quale elemento essenziale e sufficiente per classificare il ricorrente un
residente italiano / frontaliere. Oggigiorno non è certamente insolito avere
una famiglia in uno Stato differente da quello in cui si risiede.”
Il ricorrente,
specificano, poi, i patrocinatori, è iscritto - ad asserita comprova
dell’effettiva residenza nel nostro Paese - all’AIRE ed ha, inoltre, stretto
una fitta rete di rapporti personali in Svizzera. Relazioni, queste,
confermabili da parte dei testimoni di cui l’insorgente chiede l’audizione e
nei confronti dei quali la Cassa ha - a mente lei legali - sollevato “curiose”
contestazioni.
In conclusione, viene
osservato quanto segue:
" (…) duole
ricordare alla Cassa che la parità di trattamento è un principio fondamentale
della libertà di circolazione e (…) deve esserlo anche in materia di diritto
alle prestazioni sociali. Secondo quanto sostenuto da controparte, il Signor RI
1 si troverebbe nella situazione paradossale di versare i propri contributi
all’assicurazione contro la disoccupazione svizzera senza tuttavia poter
beneficiare delle prestazioni svizzere e di essere così discriminato nel Paese
che dovrebbe fornirgli le prestazioni. Perlopiù l’assicurato è impossibilitato
ad aumentare le proprie chances nel mercato del lavoro, non ricevendo alcuna
sovvenzione della cassa a partecipare a corsi di formazione e/o aggiornamento.
Chi osserva non può far a meno di notare che questo stato di fatto costituisce
una discriminazione, unicamente perché la propria famiglia risiede in Italia.”
(cfr. doc. IX)
in diritto
2.1. Oggetto della presente
vertenza è la questione di sapere se RI 1 ha diritto a percepire indennità di
disoccupazione a far tempo dal 1° giugno 2020, oppure no.
2.2. Uno dei presupposti da
adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
L'art. 12 LADI precisa che
“in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di
domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in
virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in
virtù di un permesso stagionale”.
Questo
concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di
prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione
di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il
centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole
relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono
sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere
autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC)
sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio
secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi
e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (STF
8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016
consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
In una sentenza
8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il
Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid.
2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei
propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di
un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il
figlio.
In una sentenza pubblicata
in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8
LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un
assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale
anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si
applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto
comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le
legislazioni nazionali a farlo. Se, in quel caso di specie, l’assicurato non
risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8
capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della
Confederazione.
In una sentenza
8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il
ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale
gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato
che:
"
(…) la Corte in modo particolare ha concluso come la
condivisione dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di
cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel
fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una
residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.
recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid.
5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione.”
In una sentenza
8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle
indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle
relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In
quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:
"
4.1. Les motifs
exposés par la juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté
que le recourant et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la
Suisse, plus particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où
sont scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des
activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient
fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en
cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles
à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids
décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les
circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause
l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant
ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni
n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits
déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1
LTF.”
In una sentenza
8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato
manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72
del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato
frontaliere vero, argomentando:
" (…) che il
ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle
assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui
dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in
Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,
che in
modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle
relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un
monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse
proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui
madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro
iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno
settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto
l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il
ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di
genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Sviz-zera,
nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)”
In una
sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata
in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha
confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un
assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente
nato a Lugano, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i
fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto
all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in
locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese
dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli
era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il
ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook
indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di
un'associazione sportiva come anche era tesserato a una federazione italiana.
Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera,
mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.
L’Alta Corte
ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
" 5.2. Il presupposto della residenza in
Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o stabilito in maniera
astratta, ma può essere data una risposta unicamente prendendo in
considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2
pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non dimostra
l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si
duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in
realtà tenta impropriamente di dare una propria visione agli accertamenti
svolti dai giudici ticinesi, i quali hanno valutato il caso alla luce di tutti
gli elementi nel fascicolo. Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il
Tribunale delle assicurazioni si sia fondato unicamente sull'estratto del
profilo facebook o estrapolando singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che
per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le
quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non
è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della
prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2
pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei
giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.
5.3. Il ricorrente
ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita
professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni
personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano
con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti
assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del
luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011
consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di
concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2).
Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche
ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può
essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi
elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il
diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla
frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono
essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler
ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste
circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della
normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro
delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua
nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi
personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr.
sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il
ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori
di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali
pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”
Al riguardo cfr. pure STF
8C_380/2020 del 24 settembre 2020; STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STCA
38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282.
In una sentenza
8C_280/2019 del 5 settembre 2019, pubblicata in DLA 2019 Nr. 13 pag.360-364, il
Tribunale federale ha stabilito che:
" (…) ai
disoccupati si applica la legislazione dell’ultimo Stato di occupazione prima
dell’inizio della disoccupazione. Se l’ultimo Stato in cui era impiegata una
persona disoccupata – nella fattispecie una cittadina tedesca – è la Svizzera,
per l’esame delle prestazioni è determinante la legislazione svizzera. Secondo
l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, il diritto all’indennità di
disoccupazione presuppone che l’assicurato abbia la sua dimora abituale in
Svizzera. Spetta alla persona assicurata rendere verosimile o dimostrare con
tutti i mezzi disponibili (fattura dell’elettricità, contratto di affitto,
ecc.) che dimora effettivamente in Svizzera. Tuttavia, se necessario, la Cassa
deve procedere ai chiarimenti necessari; la cassa deve segnatamente assumere le
prove fornite dalla persona assicurata.”
In un’altra sentenza
8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta Corte ha confermato la
STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la
residenza all’estero.
Si trattava di un
assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel
gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia –
composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una
villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in prima
battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi
la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a
percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio
2017.
2.3. Nella presente evenienza questo
Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un
assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera
ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in
Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di
farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. supra consid. 2.2.)
Inoltre va osservato che la
nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue
sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora
abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione
sugli stranieri (cfr. consid. 2.3.; DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.).
In una sentenza
8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito
che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le
imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere
all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016
del 19 gennaio 2017 consid. 2).
RI 1 (nato il __________
1973), di nazionalità italiana ed in possesso di un permesso B UE/AELS
rilasciato il 2 novembre 2012, poi rinnovato il 3 novembre 2017 e valido fino
al 1° novembre 2022 (cfr. doc. 3), dal 1° dicembre 2012 è stato attivo alle
dipendenze della __________, in qualità di __________, con uno stipendio
mensile pari a fr. 6'535.50, oltre quota parte della tredicesima di fr. 544.90
(cfr. 4-5, 7 e 9). Tale ultima datrice di lavoro, con disdetta di data 10
febbraio 2020, gli ha intimato la cessazione del rapporto lavorativo con
effetto dal 31 maggio 2020 (cfr. doc. 4 e 11).
L’assicurato si è iscritto
in disoccupazione a decorrere dal 1° giugno 2020 (cfr. doc. 1).
Il 10 luglio 2020, il
ricorrente ha risposto alle domande postegli - al fine di verificare la sua residenza
in Svizzera - dalla Cassa in data 24 giugno 2020 (cfr. doc. 149 ed ha fornito
le seguenti risposte:
" 1. Lei è
iscritto all’AIRE? Sì
2. Di quanti locali è composto
l’appartamento di via __________? 1 ½
3. Quanto paga di affitto mensile? CHF:
1'250.-
4. Esiste un contratto di locazione? Sì
5. Chi ha stipulato il contratto? Il
sottoscritto
6. Nell’appartamento di via __________ vive
da solo? Sì
7. Dove risiede la sua famiglia? Italia
8. In casa propria o in affitto? Affitto
9. Quando era occupato presso l’ultimo
datore di lavoro, quando rientrava dalla sua famiglia? 2 volte al mese
10. Dalla data di iscrizione alla
disoccupazione quando rientra dalla sua famiglia? 2 volte al mese
11. Ha un veicolo privato? Sì
12. Quale è il numero di targa? __________
13. Quale è la sua cassa malattia? __________
14. Chi è il suo medico curante? __________
15. Quale è la durata settimanale del soggiorno in Ticino? 7/7
16. Quali legami ha con la Svizzera? Lavoro, affettivi, amicizie,
studi
17. È membro di società, associazioni o altri enti in Svizzera? No
18. È abbonato a giornali o riviste? No.” (cfr. doc. 15)
Giova,
poi, rilevare che agli atti figurano il contratto di locazione
dell’appartamento sito a __________ - composto da 1.5 locali, di 35 metri
quadrati, con cantina e posteggio coperto - per il quale l’assicurato
corrisponde al locatore fr. 1'250.- mensili (cfr. doc. 16). Nell’ente in
questione, il ricorrente risulta essere domiciliato dal 15 novembre 2016, e
meglio come si evince dal certificato di domicilio rilasciato dalla Città di __________
in data 20 dicembre 2016 (cfr. doc. 22).
RI
1 è, inoltre, iscritto all’AIRE dal 1° febbraio 2013 (cfr. doc. 17).
Egli
è anche proprietario del veicolo __________ targato __________, e meglio come
attestano le fatture emesse in relazione ai lavori di manutenzione eseguiti
sull’autovettura in questione presso l’__________ e presso __________ (cfr.
all. F a doc. V).
Il
ricorrente è, poi, intestatario di un’utenza di telefonia mobile __________
(cfr. all. G a doc. V), affiliato ad una cassa malati (__________; cfr. all. I
a doc. V), sostiene le spese per la fornitura dell’energia elettrica in
relazione all’ente locato a __________ (cfr. all. J a doc. V), così come la
tassa per i rifiuti (cfr. all. K a doc. V) e paga il canone radiotelevisivo
(cfr. all. L a doc. V).
In
relazione alla società individuale che RI 1 detiene - o, almeno fino al 18
gennaio 2021, deteneva - in Italia, agli atti figura la dichiarazione di __________
che, per conto dello “__________”, ha attestato che il ricorrente “esercente
l’attività di geometra professionista, nel corso dell’esercizio fiscale 2020
non ha emesso alcuna fattura attiva” (cfr. all. M a doc. V).
2.4. Chiamato
ora a pronunciarsi, il TCA rileva che, in concreto, applicando l’abituale
criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni
sociali (cfr. STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF
8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017
consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF
8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2;
STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V
353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), si deve concludere
che, a giusta ragione, la Cassa ha ritenuto che il ricorrente non ha in
Svizzera il centro delle proprie relazioni di vita.
L’insorgente non ha,
infatti, concretizzato un legame con il Ticino tale da poterlo considerare il
luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai
sensi della giurisprudenza federale (cfr. supra consid. 2.2.), la quale esige come
terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni
personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23
novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8
novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer
Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non
basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano
piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro
non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza,
là dove si trova il centro dei loro interessi”).
Il centro delle relazioni
professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima
condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente
nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,
massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata (cfr. supra consid.
2.2.).
Nel presente caso, il
centro delle relazioni personali dell’insorgente risulta essere in Italia, e
meglio a __________, dove vivono la moglie e i due figli in età scolastica del
ricorrente, __________ e __________, nati, rispettivamente, nel 2009 e nel 2014
(cfr. doc. 12).
In proposito giova
ribadire che con giudizio 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 (già citato, cfr.
supra consid. 2.2.), il Tribunale federale, confermando la sentenza 38.2015.6.
del 25 giugno 2015 del TCA, ha sottolineato che “è peraltro anche più
probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui
coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera”
dove viveva in un bilocale col figlio.
Sempre in __________, e
malgrado non abbia emesso fatture attive nel corso dell’esercizio fiscale del
2020, il ricorrente è, poi, considerato “esercente l’attività geometra
professionista”, e ciò sin dal 2001 (cfr. all. M a doc. V e doc. 4).
A nulla di diverso può
portare il fatto che l’assicurato abbia stretto relazioni, oltre che
professionali, di amicizia nel nostro Paese. Ciò ritenuto, in particolare, che,
per quanto riguarda le conoscenze, va in particolare
osservato che non è certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in
uno Stato differente da quello in cui si risiede.
In
proposito in una sentenza 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 consid. 8.2. il
Tribunale federale ha, del resto, evidenziato come l'esistenza di rapporti d’amicizia sia
una situazione certamente non insolita per la maggior parte dei frontalieri
italiani attivi per un certo periodo nel nostro Paese (cfr. pure STF C 227/05
dell’8 novembre 2006 consid. 4 citata sopra).
La nostra Massima Istanza, nella sentenza 8C_186/2017 del 1°
settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata al consid.
2.2., al consid. 5.3. ha d’altronde evidenziato che:
" (…) la
vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità
non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a
voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste
circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della
normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro
delle sue relazioni personali in Svizzera. (…)”
Per quanto concerne
l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero - AIRE (ai sensi
dell’art. 6 della Legge italiana del 27 ottobre 1988 n. 470 “Anagrafe e
censimento degli italiani all'estero”
Fatti
i
cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano
all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della
circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. Inoltre
la corretta registrazione all’AIRE permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti
i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali
l’esercizio del diritto di voto e l’estensione dell’assistenza sanitaria in
Italia; cfr. www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf;
www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe),
è utile osservare che la stessa è un indizio che va valutato congiuntamente ad
altri elementi, per stabilire se un assicurato ha oppure no costituito la
propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c
LADI (cfr. STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2016 consid. 2.4.).
L’iscrizione all’AIRE,
pertanto, di per sé, non comprova la residenza effettiva nel nostro Paese.
Nemmeno l’affiliazione ad
una cassa malati può giovare alla tesi ricorsuale (ritenuto, peraltro, che il
beneficiario di un permesso B è tenuto ad assicurarsi ex artt. 1 cpv. 2 lett. a
OAMal e 33 LStr).
Infine, a proposito del
fatto che l’assicurato dispone di un permesso B, si rileva che già con
decisione 38.2019.51 dell’11 novembre 2019 il TCA ha posto in evidenza che:
" Ininfluente
ai fini della presente vertenza risulta, poi, la circostanza fatta valere dalla
parte ricorrente secondo cui l’assicurata disponesse di un permesso B il quale
consente di assentarsi dalla Svizzera per un massimo di sei mesi prima di
essere considerato scaduto (cfr. doc. I pag. 7).
È vero che l’art. 61 cpv. 2 LStr prevede che se lo straniero
lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza, il permesso di
soggiorno di breve durata decade dopo tre mesi e il permesso di dimora e il
permesso di domicilio dopo sei mesi. Il permesso di domicilio può, su
richiesta, essere mantenuto per quattro anni.
È altrettanto vero, tuttavia, che la nozione di residenza secondo
la LADI ha un carattere autonomo e si distingue in particolare dal domicilio
secondo la legislazione sugli stranieri. Il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle decisioni
rese in materia di diritto degli stranieri. La concessione di un determinato
permesso è soltanto un elemento, che deve essere corroborato però da altri
elementi oggettivi concordanti (cfr. consid. 2.2.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto
2019 consid. 4.1. e 4.4.; DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.).”
In simili circostanze,
rettamente, dunque, nella decisione su opposizione del 10 novembre 2020, la
Cassa ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in
relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato (cfr. al riguardo STF
8C_163/2019 dl 5 agosto 2019; STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in
SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2019.50
del 17 dicembre 2019; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA 38.2014.10
del 6 agosto 2014; STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD
I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD
I-2014 N. 67 pag. 376).
Questa Corte rileva, per
inciso, che, a fronte di un rapporto lavorativo estesosi, comunque, sull’arco
di diversi anni, la soluzione sarebbe stata diversa – e quindi la realizzazione
del presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI sarebbe verosimilmente stata
ammessa - nel caso di un assicurato solo o con figli adulti, che avesse
dimostrato di avere sufficienti legami con il nostro Paese oltre a quello
professionale (cfr. DTF 138 V 186 (193-194); STF 8C_405/2015 del 27 ottobre
2015; STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015 consid. 2.7.).
2.5. Vista la conclusione alla
quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se
l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle
disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin, in "Commentaire
de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schulthess Editions
Romandes, 2014, pag. 683 n. 24).
Il 1° giugno 2002 è
entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II
regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid.
3 pag. 146; DTF 128 V 315, con
riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC
e facente parte
integrante dello stesso (art.
15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti
contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del
Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del
Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza
sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari
che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure
disposizioni equivalenti. L’art.
121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett.
a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag.
82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012
del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il
contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo
che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V
88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il Regolamento (CE) n.
883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il
periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.
4.1.3).
Questi regolamenti sono
stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la
Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 345; RS 0831.109.268.1; vedi pure B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE
465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes
d’assujettissement aux assurances sociales” in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592
seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61
pag. 281)
L’art. 11 del Regolamento
(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla
legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che
esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro.
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio
quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività
lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid.
4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i
lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole
differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f
del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»
qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato
membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di
massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene
considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la
settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di
massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito
il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i
lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,
indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del
diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Questi assicurati
beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della
LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1
lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.)
alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si
trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua
ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso
dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro
o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle
prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se
risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione
dello Stato membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri
in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece
chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel
nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del
Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel
corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato
membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale
Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del
lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona
che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a
disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato
la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a
del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,
riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza
come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività
subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del
luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin,
op.cit. p. 683).
Nella STF 8C_186/2017
del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N.
61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un
obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al
lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid.
4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione
europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).
Da notare che i costi per
il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e
quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., pag. 684: “L’institution suisse
rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations
versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.
65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16
novembre 2013 ad un’interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo
Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di
disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica
il Regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo
Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle
indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a
seconda della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).
In una Direttiva del 24
ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore
frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:
" Ai sensi
dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento
883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori
frontalieri compete allo Stato di residenza. La
Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa
disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza
Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71
(regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo
tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva
conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali
particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero
atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.
Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in
disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di
residenza."
Sul tema e per un
riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al
Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014
ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25
giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale
8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4, massimata in RtiD II-2016 N. 63
pag. 309.
In una sentenza pubblicata
in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata
domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due
volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient
d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en
France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du
règlement”.).
In quell’occasione l’Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
6.2. Cette disposition du règlement
d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la
personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la
jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit
centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le
territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens
de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo
práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10
Wencel, points 49 et 50).
6.3. La recourante soutient que
l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la
reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle
a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est
toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y
travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).
6.4. Ces éléments ne sont toutefois pas
absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour
l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.
Par définition, un tel travailleur exerce une
activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il
ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire
viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce
qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours
de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre
autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence
dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la
survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la fin
de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus compétent
pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans la seconde
éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht, 6
e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE DERN,
in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).
N'est pas non plus un critère pertinent, dans le
cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que,
dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les
rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité
qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du
27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08]
et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition
à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut
fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.
Quant à la situation familiale de l'intéressée,
elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid.
5.2). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition
d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette
situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice
d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres
précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités associatives
déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à ce sujet
aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé avec la
Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels professionnels
et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De telles
circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière complémentaire
Considerandi
à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en vue d'obtenir
dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y
bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3; arrêt Jeltes
e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure rendue sous le
régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif
à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui avait une portée plus large;
cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de la CJCE du 12 juin 1986
C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit, Rec. 1986 1837 point 17;
voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid. 4.2.3).
6.5
Par conséquent, même en tenant compte
des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas
d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès
la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"
In applicazione delle
disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15
dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di
disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero
lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria
famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi
personali, soprattutto quelli familiari.
Le medesime argomentazioni
sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA
ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in
quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta
per settimana.
Con analoghe
argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza
38.2015.9
del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un
funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui
emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione
coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.
Il successivo ricorso è
stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015
del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la
ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale
cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del
18.
settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per
cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni
in Italia.”.
In una sentenza 38.2015.6
del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro
assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in
Italia una volta per settimana.
Il TCA si è fondato sul contenuto
di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche
dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle
dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto
conto attestante i prelevamenti in contanti.
L’assicurato ha contestato
la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.
Il
Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in
RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato,
ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può
essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del
diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora
espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si
confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente
grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri
interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di
un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato
dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono
essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del
ricorrente. (…)”.
In un’altra sentenza
38.2015.61
del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto
all’indennità di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un
permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal
confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una
parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli
professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di
aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la
domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo
l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione
in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del
diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi
concreto agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il
centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto
della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo
luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere
che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le
prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”.
Alla medesima conclusione
il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle
decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una
sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5
febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza
38.2015.49
del 18 aprile 2016.
Infine in una sentenza
8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e
citata sopra, il Tribunale federale ha confermato una sentenza del TCA che
aveva considerato un assicurato vero frontaliere rilevando:
" (…)
7.6
Anche considerando i criteri del diritto europeo,
il ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a
precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna
portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel
frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi
che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca
a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e
quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il
suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche
con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella
misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi
alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel
weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente
oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul
grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di
apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid.
4.1.2
pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3
pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal
ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente
circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo,
indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli
elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto
oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.
7.7
Il ricorso non è destinato a miglior sorte
nemmeno quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso
dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere
considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo.
Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che
si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso
frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso
un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome,
come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2,
5.3
e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza
citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento
dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non
sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione
giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata
abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del
Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid.
6.4
pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4;
sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale
Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con
riferimenti). (…)”.
2.6
Il Regolamento (CE) 883/2004
prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal
lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si
mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui
legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin,
op.cit. pag. 683).
Questa disposizione regola
la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno
Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono
dei lavoratori frontalieri.
Questi assicurati hanno un
diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello
in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).
Il Tribunale federale ha
stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai
frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i
lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti
internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul
territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa
frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del
12.
agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).
Lo statuto
di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle
sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2
dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono
stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013,
l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e
alloggiavano nelle baracche del cantiere.
Inoltre con
giudizio 38.2015.17 del 23 novembre 2015 il TCA ha considerato lavoratore falso
frontaliere un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in
Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di
durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in
Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro
proprietà.
Anche con sentenza
38.2015.39
del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice
falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva
quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito
turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno
lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro
regolare nel suo Stato di residenza.
In una
sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag.
782-784 e già citata al consid. 2.2, non è, per contro, stato ritenuto
lavoratore falso frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B
dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva
una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto
di durata determinata (aprile 2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel
dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli,
inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno
2013.
all’estero.
Neppure è
stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del
18.
maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di
dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al
licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e
poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di
durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente
42.
ore suddivise in cinque giorni lavorativi.
Questa Corte
non ha potuto pronunciarsi in merito alla fattispecie di un assicurato
considerato (in un secondo tempo nella nuova decisione su opposizione emessa
pendente causa davanti al TCA) dalla Sezione del lavoro - visti la
tipologia dell'attività svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa e i
rientri sporadici nel suo Paese di residenza - falso frontaliere,
poiché il caso è sfociato in uno stralcio (inc. 38.2015.77). Il Presidente del TCA, nello stralcio del 13 gennaio 2016, ha in ogni
caso citato le sentenze cantonali da cui emerge un’interpretazione restrittiva
della nozione di falso frontaliere (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015;
STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015; STCA 38.2015.17 del
23.
novembre 2015).
In tale contesto è utile
ricordare che secondo il Tribunale federale nella categoria dei lavoratori falsi frontalieri fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i
lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che
esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i
lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V
169.
(176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009
del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione ammnistrativa per il
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante
il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n.
883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012).
In una sentenza 38.2016.15
del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha innanzitutto negato che si trattasse di
un vero frontaliere nel caso di un assicurato che lavorava in Svizzera presso
una ditta di impieghi temporanei. In Italia vivevano nella casa di proprietà
dei genitori sua moglie e due figli che in quel Paese pure studiavano.
Il TCA è arrivato a questa
conclusione dopo avere constatato che l’assicurato ha sempre dichiarato di
rientrare in Italia una volta al mese, e che a volte lavorava anche il sabato e
la domenica. Inoltre la persona con cui divideva la camera e i suoi conoscenti
hanno confermato che egli soggiornava in Ticino per almeno un mese intero. Il
patrocinatore del ricorrente ha poi enumerato con precisione le date nelle
quali il ricorrente era rientrato in Italia nel periodo luglio 2014 – dicembre
2015.
e il rientro solo a scadenza mensile si spiega con il fatto che
l’assicurato vive “separato in casa” dalla moglie e che sarebbe in corso una
procedura per formalizzare la separazione presso lo studio di un avvocato.
Infine l’assicurato
trascorreva i fine settimana con i colleghi giocando a carte o a dama, andando
nei boschi o per funghi e la sera andando a mangiare una pizza.
Il TCA ha poi concluso che
ci troviamo in presenza di un falso frontaliere in quanto la situazione del
ricorrente (al beneficio presso una società di impieghi temporanei che
talvolta lo occupavano anche durante i fine settimana) è assimilabile a
quella dei lavoratori stagionali.
In una
sentenza 38.2016.62 del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in
presenza di un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni
quindici giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre,
lavoro in cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di
contratto (di durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).
2.7
Nella presente fattispecie
l’insorgente, come visto (cfr. supra consid. 2.3.), ha comunicato
alla Cassa che rientrava in Italia, dalla propria famiglia, due volte al mese.
In concreto, tenuto conto
della situazione familiare del ricorrente ed in particolare, d’un lato, del
fatto che i due figli sono entrambi in età scolastica - avendo, rispettivamente
dodici e sei anni - e, d’altro lato, considerata la prossimità tra __________ e
__________ - che distano circa 32 chilometri (cfr. www.viamichelin.ch) - pare improbabile che RI 1 facesse
rientro da quest’ultimi (e dalla coniuge) solamente ogni due settimane, vale a
dire due volte al mese. È, invece, ben più verosimile, applicando il criterio
della probabilità preponderante, che il suo rientro in Italia avvenisse, di
regola, settimanalmente, con visite saltuarie dei figli nel monolocale da lui
locato in Ticino.
Di conseguenza, dal
profilo del diritto internazionale, secondo il TCA l’insorgente deve essere
considerato un frontaliere vero, per cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione
in Italia.
Come già sottolineato da questa
Corte in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 è indubbio che tale
soluzione può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva tuttavia
dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza
sociale a livello europeo (cfr. D.
Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas
tessinois” in op.cit., pag. 90-91) e dalla scelta di porre a carico dei Paesi
di residenza i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa (sui motivi
cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag. 176-178. Vedi pure: STCA 38.2015.30
del 20 novembre 2015, STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015, STCA 38.2015.53 del
2.
dicembre 2015 e STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016, nelle quali il TCA ha
riconosciuto ad alcuni assicurati lo statuto di falso lavoratore frontaliero
con conseguente diritto di opzione tra le prestazioni di disoccupazione
svizzera e quelle del paese di residenza e STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e
STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 nelle quali invece l’ha negato “vista la
tipologia del lavoro svolto”).
Su questo aspetto, S. Cueni,
“Où les frontaliers sont-ils assurés” in La Vie économique 3/2021 pag. 10 seg.,
ricorda che:
" (…) Des efforts sont déployés depuis plusieurs années au sein de
l’UE pour modifier les compétences en cas de chômage complet. Si le système
change, c’est le pays où l’activité professionnelle était exercée qui versera
l’allocation de chômage et non plus le pays de domicile. Le pays qui souhaiten
cette réforme, comme la France ou le Portugal, sont en effet d’avis que c’est
au pays qui perçoit les cotisations, donc à celui qui emploie les frontaliers,
de verser les prestations. Les pays qui s’opposent à la réforme, notamment
l’Allemagne et le Luxembourg, estiment en revanche que le versement des
allocations de chômage doit rester du ressort du pays de domicile, auquel
incombe aussi la réinsertion professionnelle de la personne concernée. Aucun
accord n’a été trouvé pour le moment. (…).” (pag. 12)
Questo
Tribunale ricorda infine che la vecchia giurisprudenza sul vero frontaliere, ma
atipico, non è più applicabile (cfr. consid. 2.3.; STF 8C_186/2017 del 1°
settembre 2017 consid. 7.7. e STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 4.2).
Va infine sottolineato
che, anche volendo, per ipotesi, ammettere che il rientro non avveniva
settimanalmente, la conclusione non sarebbe, comunque, quella auspicata dai
rappresentanti del ricorrente, che ne chiedono il riconoscimento dello statuto
di falso frontaliere.
Viste
la tipologia di lavoro svolto (responsabile della manutenzione e gestore
dell’infrastruttura presso __________), che lo occupava per 40 ore settimanali,
la percentuale di occupazione e la tipologia di contratto (di durata
indeterminata al 100%), l’assicurato non può essere qualificato come falso
frontaliere, analogamente a quanto deciso da questa Corte nelle STCA 38.2019.51
dell’11 novembre 2019; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA 38.2017.77
del 12 marzo 2018; STCA 38.2017.57 del 14 dicembre 2017 consid. 2.5.; STCA
38.2016.62
del 15 marzo 2017 e STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e
diversamente da quanto deciso nelle STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016 e STCA
38.2015.39
del 9 marzo 2016 consid. 2.11. (cfr. consid. 2.6.).
2.8
In relazione alle assunzioni
testimoniali ed al sopralluogo il cui esperimento è stato postulato dei
rappresentanti del ricorrente, considerato che i documenti già presenti
all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale
ritiene che l’assunzione delle ulteriori prove richieste non potrebbe mettere
in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Di conseguenza, la
richiesta deve essere respinta. A tal proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti
probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata
delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_611/2019
dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid.
3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29
marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF
9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017
consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio
2011.
consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere
sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V
162.
consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.9
Alla luce di
tutto quanto sopra esposto, la decisione su opposizione emanata dalla Cassa il
10.
novembre 2020 deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti