38.2020.75
Sospensione di 3 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione a causa della consegna tardiva delle ricerche di lavoro di agosto 2020 il 10.9.2020, invece che entro il 7.9.2020. Non sussistono validi motivi che giustifichino il ritardo, in particolare in riferimento all'art. 27 cpv. 1 e 2 LPGA
3 maggio 2021Italiano35 min
1.5. Il 21 gennaio 2021 il
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2020.75
rs
Lugano
3 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 dicembre 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26 novembre 2020 emanata
da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 9 ottobre
2020 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha
sospeso RI 1 per tre giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa
della consegna tardiva, senza valida giustificazione, delle ricerche di lavoro
concernenti il periodo di controllo del mese di agosto 2020 (cfr. doc. C 17).
1.2. A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato (cfr. doc. 18), l’URC, il 26 novembre 2020, ha
emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato il proprio precedente
provvedimento (cfr. doc. C 19=A).
L’amministrazione ha in
particolare osservato:
" (…) Nel
suo scritto di opposizione l'assicurato motiva il ritardo nella trasmissione
delle ricerche con la confusione generata dalle varie comunicazioni che si sono
succedute nel periodo della pandemia. Nel periodo di validità dell'Ordinanza
Covid-19 l'URC ha trasmesso due comunicazioni e-mail a tutti gli assicurati,
ivi compreso RI 1 (e-mail: __________) in data 24.03.2020 rispettivamente
22.07.2020. La prima comunicazione informava gli assicurati di sospendere
l'invio della documentazione attestante le ricerche di lavoro all'URC, mentre
la seconda comunicazione informava che le ricerche intraprese nei 6 mesi di
validità dell'Ordinanza Covid-19 dovevano essere trasmesse all'URC al più tardi
entro lunedì 7 settembre 2020. Anche la SECO ha trasmesso, in allegato al
formulario IPA del mese di luglio, una lettera informativa che al punto 3)
Prova degli sforzi personali per trovare lavoro recita: "Il
modulo "prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro"
per i mesi da marzo ad agosto deve essere inoltrato entro il 5 settembre 2020.
Dal mese di settembre torneranno in vigore le tempistiche normali".
RI 1 era stato informato mediante le due distinte comunicazioni
citate della ripresa della consegna delle ricerche di lavoro all'URC. Prova ne è
che il 4 agosto 2020 l'URC ha registrato le ricerche di lavoro relative ai mesi
di aprile, maggio, giugno e luglio 2020 che egli ha trasmesso per posta. La
motivazione per la quale, tra le varie comunicazioni ricevute, quella relativa
alle ricerche di lavoro è passata in secondo piano non può pertanto essere
accettata. (…)” (cfr. doc. C 19=A)
1.3. Contro la decisione su
opposizione del 26 novembre 2020 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA, chiedendo che la sanzione inflittagli sia ridotta a 1 giorno di
sospensione.
A sostegno della propria
pretesa l’insorgente ha addotto:
" (…).
2) Il tema Covid ha generato numerose comunicazioni relative alla
pandemia da parte del Consiglio Federale e Cantonale, dei media ai cittadini e
nei diversi ambiti lavorativi, scolastici, privati, ecc..
ln questo contesto anche l'URC ha modificato le sue direttive e
l'ulteriore comunicazione da parte della SECO inerente la ripresa della
consegna delle candidature è purtroppo passata in secondo piano. Le
comunicazioni della SECO sinora avevano trattato i temi relativi l'adattamento
del numero delle indennità giornaliere e di prolungamento dei termini quadro.
Data l'importanza di questo cambiamento e tenuto conto delle
possibili sanzioni contro gli assicurati, sarebbe stato opportuno mettere al
punto 1 della comunicazione la tematica del ritorno alle normali tempistiche di
consegna degli sforzi personali per trovare lavoro e non in fondo al
comunicato.
3) Il mio consulente, durante il colloquio telefonico del 10
settembre, mi ha segnalato che l'invio delle ricerche di lavoro è ripreso con
il primo giorno di settembre e mi ha chiesto come mai non avessi
ancora inviato le ricerche di agosto. Sorpreso ho risposto che non
ero stato informato del cambiamento e a questo punto il consulente ha chiesto
se avessi ricevuto la email informativa da parte dell'URC.
A questo punto ho ricontrollato subito tutte le email e ho scovato
quella dell'URC nella cartella SPAM del mio mailbox. Allo stesso tempo mi sono
accorto che altre email del Cantone — per esempio i comunicati della scuola dei
miei figli — andavano a finire nella cartella spam, per qualche motivo da
appurare.
Non appena terminato il colloquio con il consulente, ho stampato copia
delle ricerche di lavoro di agosto e le ho tempestivamente inviate lo stesso
giorno posta A.
4) Nella "Decisione su opposizione del 26 novembre" il
capo ufficio URC di __________ sostiene che io fossi stato informato della
ripresa delle ricerche di lavoro dato che l'URC ha registrato le ricerche di lavoro
il 4 agosto 2020 per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
Ebbene, come spiegato nel ricorso del 20.10.2020 contro la
decisione di sanzione del 9 ottobre, nel colloquio con il consulente del 15
luglio mi è stato chiesto di inviare in blocco le ricerche dei mesi precedenti
compreso il mese in corso, ed è stato fatto. ln quel frangente ho chiesto se
avrei potuto ricominciare ad inviare le ricerche di lavoro cartacee mensilmente
ma mi ha risposto che non era ancora possibile.
A questo punto, ho chiesto di poterle inviare ogni fine mese per
posta elettronica ma mi è stato negato nuovamente. Sinceramente ho difficoltà a
comprendere il motivo per il quale il metodo elettronico da me proposto non
viene accettato quando lo è per altri consulenti.
Oltre ad essere efficace ed ecologico, permette di ricevere le
ricerche in modo celere e pronte per l'elaborazione e l'archiviazione. Con
questo metodo si sarebbe evitato di sospendere l'invio delle ricerche di
lavoro.
Nel colloquio del 15 luglio il consulente non mi ha informato che
a settembre il termine di consegna delle ricerche di lavoro avrebbe potuto
riprendere il suo corso abituale.
5) Sinceramente in questo contesto di cambiamenti importanti mi
sarei aspettato una comunicazione direttamente da parte del mio consulente,
dato che all'inizio è stato proprio il consulente ad informarmi che la consegna
delle ricerche di lavoro era stata sospesa. (…)” (Doc. I)
Il 14 gennaio 2021
l’assicurato ha presentato delle puntualizzazioni riguardanti l’invio in formato
elettronico delle ricerche di impiego (cfr. doc. III).
1.4. Nella sua risposta del 20
gennaio 2021 l’URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
Fatti
1.5. Il 21 gennaio 2021 il
presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per
presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI).
Le parti sono rimaste
silenti.
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00
del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4
febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre
2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2
Oggetto della vertenza è la
questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato dal
diritto all’indennità di disoccupazione per tre giorni a causa della consegna
tardiva delle ricerche di lavoro del mese di agosto 2020.
2.3
Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 LADI), se necessario anche
fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori
del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di
ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio
competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese
(cfr. STF C 77/91 del 29 gennaio 1992 non pubblicata).
Secondo
l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato
deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di
domande d'impiego ordinarie."
L’art.
26.
cpv. 2 OADI, il cui tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011
a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che:
" L’assicurato
deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo
di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno
lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine
senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in
considerazione.”
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La
LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale
principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta
revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge
sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 del
23.
settembre 2008).
Se non
adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv.
1.
lett. c LADI secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se
non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr.
STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STF C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30
cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale conforme alle
disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168,
in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures
préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing &
Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193s.).
2.4
Ai sensi
dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale
può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o
imminenti, dell’ordine
pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere
limitata nel tempo.
Il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,
adottato l’Ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la
disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19
assicurazione contro la disoccupazione), entrata in vigore retroattivamente il
17.
marzo 2020 (RU 2020 877).
Il 25 marzo 2020
l’Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione è stata modificata
con effetto dal 26 marzo 2020. In particolare è stato introdotto l’art. 8d
secondo cui in deroga all’articolo 26 capoverso 2 OADI l’assicurato deve
inoltrare la prova delle ricerche di lavoro al più tardi un mese dopo
l’abrogazione dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 (cfr. RU 2020 1075).
La
Direttiva 2020/04
“Actualisation et mise en oeuvre
des règles spéciales en cas de limitation de l’activité des organes d’exécution
pour cause de pandémie” del 3 aprile 2020 al p.to 3
prevede:
" (…) L’assuré doit remettre la preuve de ses
recherches d’emploi au plus tard un mois après la date d’abrogation de
l’ordonnance 2 COVID-19 (RS 818.101.24). La totalité de la durée de validité de
l’ordonnance 2 COVID-19 compte comme période unique de contrôle, mais les
assurés doivent apporter la preuve de leurs recherches par mois sous forme de
liste après cette période. L’autorité cantonale compétente procédera au
contrôle des recherches d’emploi effectuées au terme de la durée de validité de
cette ordonnance.”
L’Ordinanza
2.
sui provvedimenti per combattere il coronavirus (Ordinanza 2 Covid-19) del 13
marzo 2020 è stata abrogata dall’Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere
il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19) del 19 giugno 2020, in vigore
dal 22 giugno 2020 (cfr. art. 28 Ordinanza 3 COVID-19; RU 2020 2195).
Nella Seconda lettera
Informativa “pandemia/coronavirus” Assicurazione contro la disoccupazione del
luglio 2020 la SECO (cfr. doc. V3) ha precisato:
" (…)
3) Prova degli sforzi per trovare lavoro
Il modulo “Prova degli sforzi personali
intrapresi per trovare lavoro” per i mesi da marzo ad agosto 2020 deve essere
inoltrato entro il 5 settembre 2020. Dal mese di settembre torneranno in vigore
le tempistiche normali.
Tutte le informazioni rilevanti sono
pubblicate sul sito dell’assicurazione contro la disoccupazione www.lavoro.swiss.”
(Doc. IV1)
L’art. 8d dell’Ordinanza
COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione è stato abrogato con effetto
dal 1° settembre 2020 tramite la modifica di tale Ordinanza del 12 agosto 2020
(cfr. RU 2020 3569).
Ne discende
che le ricerche di lavoro compiute dai disoccupati nel periodo tra marzo e
agosto 2020 dovevano essere presentate al competente Ufficio regionale di
collocamento entro il 5 settembre 2020. Tale termine va posticipato a lunedì 7
settembre 2020, siccome il 5 settembre 2020 era un sabato (cfr. art. 26 cpv. 2
OADI; STCA 38.2020.63 del 1° febbraio 2021 consid. 2.4.; STCA 38.2017.92 del 18
aprile 2018 consid. 2.6.; STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid. 2.6.; STCA
38.2012.11
del 13 giugno 2012 consid. 2.7.).
2.5
Secondo l'art.
30.
cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità
della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o,
nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione dal diritto all'indennità va da 1
a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16
a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31
a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto
all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per
determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli
ultimi due anni.
Per quel che attiene alla
sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30
cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4
a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3
a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo i parametri della SECO e della
Sezione del lavoro contemplano da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche
di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro,
in caso di prima sospensione, con proporzionale aumento per le inadempienze
successive (da 10 a 19 giorni per la seconda volta), visto l'art. 45 cpv. 5
OADI (cfr. Prassi LADI/D72 punto 1.C; 1.D emanata dalla SECO nell’ottobre 2011;
Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono
conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza".
Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le
sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente
confermate dal TCA.
Anche il
Tribunale federale delle assicurazioni ha approvato il modo di procedere
dell'amministrazione (cfr. STF C 10/05 del 25 aprile 2005; STF C 210/04 del 10
dicembre 2004; STF C 275/02 del 2 maggio 2003; STF C 286/02 del 3 luglio 2003;
STF C 280/01 del 23 gennaio 2003; STF C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.6
Nel caso concreto l’URC ha
sospeso l’assicurato, che si è riannunciato per il collocamento dal 1° marzo
2020.
(secondo termine quadro per la riscossione di prestazioni dal 1° marzo
2020; cfr. doc. A 1; B 11), per tre giorni dal diritto all'indennità di
disoccupazione, in quanto non ha consegnato le ricerche di lavoro relative al mese
di agosto 2020 entro il termine legale contemplato dagli art. 26 cpv. 2 OADI e
8d dell’Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid.
2.3; 2.4), senza alcuna valida giustificazione.
In una sentenza 38.2011.64
del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che il nuovo articolo 26 cpv.
2.
OADI è conforme alla legge e si è in particolare così espresso:
" (…) Alla
luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto sottolineato
dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata in
DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis
vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare
sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del
termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna
giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto
esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto
del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della
procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11
marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv.
2.
OADI sia conforme alla legge.
In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare
all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione
al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in
questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere
considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli
assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare
agevolmente le ricerche effettuate. (…)"
Il Tribunale federale, in
una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012,
ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare
alcuna considerazione circa la sua conformità alla legge.
In quell'occasione l'Alta
Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, ha concluso che un
assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle
ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni che era stata inflitta
dall'amministrazione, argomentando:
" (…) La juridiction cantonale a considéré que
l'intimé n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire
de recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011.
Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai
prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition
- une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était
pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la
conseillère en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août
2011.
De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait
totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait
rencontré sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche
seulement au moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il
ressortait du procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non
seulement sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche
d'un emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011
(pour recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier
2011).
4.
4.1
L'office recourant fait
grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2
OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP
comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il
estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être
déterminé avec certitude.
4.2
En matière d'indemnités de chômage, l'assuré
supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise
de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no
48.
p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi
pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment
la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid.
2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010
consid. 5.1).
4.3
L'ensemble des éléments
retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices
suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches
d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules
déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun
élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la
remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré
ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier
point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation
de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier
manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir
qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs
de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.
4.4
Il convient par conséquent d'annuler le jugement
entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office
recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de
l'intéressé. (…)"
Con sentenza 8C_601/2012
del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164,
in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale
federale ha stabilito la conformità del nuovo art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.
L’Alta Corte ha precisato
che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei
documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo
di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale. In
effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la concretizzazione dei disposti
legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI (un assicurato deve
comprovare gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione sotto pena
di essere sanzionato).
Inoltre il TF ha deciso
che la sospensione del diritto all'indennità soggiace esclusivamente alle
specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione (e non all'art. 43
cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le prove non sono
fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione del diritto
all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire un termine
supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte ulteriormente, per esempio
nell'ambito di una procedura di opposizione.
In proposito cfr. anche
STF 8C_365/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.2. e STF 8C_555/2017 del 13
settembre 2017.
In un giudizio 8C_747/2018
del 20 marzo 2019 l’Alta Corte ha annullato una sentenza della Corte delle
assicurazioni sociali del Canton Vaud con la quale aveva ridotto la sospensione
di 10 giorni causa della consegna tardiva di ricerche di lavoro a 5 giorni, in
quanto, da un lato, gli sforzi intrapresi erano comunque sufficienti
qualitativamente e quantitativamente, dall’altro, l’assicurato aveva seguito
una formazione linguistica per migliorare il suo profilo.
Il TF, al riguardo, ha
evidenziato che tali ragioni non costituiscono dei criteri pertinenti di
valutazione della gravità della colpa al fine di determinare la durata della
sanzione e ha osservato che del resto la sospensione di 10 giorni applicata
dall’amministrazione corrisponde alla sanzione minima prevista dalla tabella
della SECO per gli assicurati che per la seconda volta non hanno
effettuato ricerche durante un periodo di controllo o hanno consegnato in
ritardo le stesse.
La giurisprudenza federale
qui esposta torna applicabile, per analogia, al termine fissato dall’art. 8d
Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione abrogato con effetto
dal 1° settembre 2020 (cfr. consid. 2.4.).
2.7
Per quanto concerne la presente
evenienza, va ribadito che le ricerche d’impiego compiute dal 1°
marzo al 31 agosto 2020 andavano prodotte all’amministrazione, in applicazione
dell’art. 8d dell’Ordinanza COVID-19 assicurazione
contro la disoccupazione, entro lunedì 7 settembre 2020, essendo
il 5 settembre 2020 un sabato (cfr. consid. 2.4.).
Le ricerche di marzo 2020
sono pervenute all’URC il 3 aprile 2020 (cfr. doc. D 20), mentre gli sforzi
intrapresi dal mese di aprile al mese di luglio 2020 sono state consegnate
all’amministrazione a inizio agosto 2020. La data di entrata di questi ultimi è
del 4 agosto 2020 (cfr. doc. D 21-24).
Le ricerche
di lavoro di agosto 2020 sono, invece, state inviate all’URC il 10 settembre
2020.
e le sono pervenute l’11 settembre 2020. L’amministrazione ha, quindi,
ritenuto tardiva la consegna delle stesse, in quanto avvenuta oltre il termine
legale (cfr. consid. A; I).
Al riguardo il ricorrente
ha asserito di non essere stato informato che a settembre il termine di
consegna delle ricerche di lavoro avrebbe ripreso il suo corso abituale (cfr.
doc. I; consid. 1.3.).
2.8
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che in concreto è
incontestato il fatto che il ricorrente abbia consegnato in ritardo le proprie
ricerche d’impiego relative al mese di agosto 2020 (cfr. doc. D 25).
II TCA ritiene, poi, che a
ragione l’URC abbia considerato che non esistono in concreto
valide giustificazioni per la consegna tardiva delle ricerche in questione.
Riguardo all’asserita mancanza
di informazioni (cfr. doc. I; consid. 1.3.; 2.7.) va osservato che l’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il
seguente tenore:
"
1Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle
singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad
informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito
ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei
confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o
adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose,
il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne
la tariffa.
3Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti
possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa
immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce, in
particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale
e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e
individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene
fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (su
questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid.
3.2.; STF C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1.,
pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STF C 241/04 del 9
maggio 2006 consid. 6; STF C 157/05 del 28 ottobre 2005
consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd,
"ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS/RSAS 2003 pag. 291 seg.
(306); E. Imhof, "Anhang zur
Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in
SZS/RSAS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être
renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des
assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS/RSAS 2001 pag. 524 seg. (527)).
La
violazione dell’art. 27 LPGA va equiparata, secondo l’Alta Corte, al rilascio
di un’informazione errata (cfr. DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9
pag. 31; STF C 301/05 dell’8 maggio 2006 consid. 2.4.1.; STF C 157/05 del 28
ottobre 2005 consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto dalla
giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che
la legge le impone di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI
2003.
pag. 207; DLA 2003 pag. 127).
Pertanto
la violazione dell’art. 27 LPGA può consentire, analogamente a un’informazione
sbagliata fornita dall’autorità competente, la restituzione di un termine nel
caso in cui vada tutelata la buona fede di un assicurato ex art. 9 Cost. (cfr. STF 9C_519/2019 del 14 gennaio 2020; STF 8C_332/2011 del’11 ottobre
2011).
2.9
Il capoverso 1 dell’art.
27.
LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti
di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su
richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene
fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive,
inserzioni, internet, ecc. (cfr. STF 8C_438/2018 del 10 agosto
2018.
consid. 3.2.; STF C 241/04 del 9 maggio 2006 consid.
6; DTF 131 V 476 consid. 4.1. = SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto concerne il diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA,
va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. STF
8C_127/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 10 pag. 277; DLA 2007
pag. 193 segg.).
La
consulenza rispettivamente le informazioni riguardano i fatti che la persona
interessata deve conoscere alfine di poter correttamente dar seguito ai propri
obblighi e far valere i propri diritti nei confronti di un assicuratore in un
caso concreto. L'obbligo di consulenza non si estende tuttavia solamente ai
fatti determinanti, ma anche alle circostanze di natura giuridica (cfr. STF
8C_899/2009 del 22 aprile 2010 consid. 4.2.).
Quest'obbligo
concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le
informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima
dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di
carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico.
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr.
STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2. = SVR 2018 IV Nr. 70 pag. 225;
STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2.; DLA 2007 pag. 193 segg.; FF
1999.
IV 3953).
2.10
In concreto gli
organi LADI hanno ossequiato l’art. 27 cpv. 1 LPGA.
In effetti,
in primo luogo, l’URC ha precisato che unitamente al formulario IPA -
Indicazioni persona assicurata del mese di luglio la SECO ha trasmesso una
lettera informativa che al p.to 3 relativo alla prova degli sforzi personali
per trovare lavoro enuncia che “il modulo “Prova
degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” per i mesi da marzo ad
agosto 2020 deve essere inoltrato entro il 5 settembre 2020. Dal mese di
settembre torneranno in vigore le tempistiche normali”. (cfr. doc. A;
consid. 1.2.; 2.4.).
L’assicurato
non ha contestato tale circostanza, limitandosi ad affermare che “le comunicazioni della SECO sinora avevano trattato i temi
relativi l'adattamento del numero delle indennità giornaliere e di
prolungamento dei termini quadro. Data l'importanza di questo cambiamento e
tenuto conto delle possibili sanzioni contro gli assicurati, sarebbe stato
opportuno mettere al punto 1 della comunicazione la tematica del ritorno alle
normali tempistiche di consegna degli sforzi personali per trovare lavoro e non
in fondo al comunicato” (cfr. doc. I; consid. 1.3.).
In proposito va osservato
che è nell’interesse delle persone iscritte in disoccupazione leggere accuratamente
e in modo completo le comunicazioni inviate loro dagli organi LADI.
In particolare nel periodo
di pandemia di coronavirus implicante modifiche repentine delle procedure
abituali è fondamentale prestare la massima attenzione alle informazioni
scritte trasmesse, segnatamente, dalle Casse e dagli URC.
Nel caso di
specie, inoltre, il ricorrente, che ha peraltro già ricorso all’assicurazione
contro la disoccupazione nel 2017 (cfr. doc. V; STCA 38.2017.92 del 18 aprile
2018), è ingegnere HTL (cfr. doc. A3), per cui era nelle condizioni di poter
comprendere le specifiche informazioni.
Anche l’URC, che il 24
marzo 2020 aveva inviato un messaggio di posta elettronica con la comunicazione
di sospendere sino a nuovo avviso l’invio della documentazione attestante le
ricerche di lavoro, la quale era comunque da tenere a disposizione (cfr. doc. A;
V1), il 22 luglio 2020 ha informato, sempre tramite posta elettronica, da una
parte, che le ricerche di lavoro intraprese nei sei mesi di validità
dell’Ordinanza COVID-19 da marzo ad agosto 2020 dovevano essere trasmesse
all’URC al più tardi entro lunedì 7 settembre 2020, dall’altra, che a partire
dal mese di settembre 2020 tornava in vigore il termine del 5° giorno del mese
successivo per la consegna delle ricerche all’URC (cfr. doc. A; V2).
È vero che l’insorgente ha
fatto valere di aver reperito il messaggio del 22 luglio 2020 unicamente il 10
settembre 2020 nella cartella SPAM durante il colloquio telefonico con il
proprio consulente che gli aveva segnalato che l’invio delle ricerche era
ripreso il 1° settembre e gli aveva chiesto per quale motivo non avesse ancora
inviato le ricerche di agosto 2020 (cfr. doc. I).
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che l’assicurato avrebbe dovuto controllare sempre scrupolosamente la
propria posta elettronica, inclusa la cartella SPAM (è del resto risaputo che
vi è un numero crescente di messaggi legittimi che vengono erroneamente
identificati come spam dal destinatario; cfr. https://www.swisscom.ch/it/clienti-privati/aiuto/internet/spam.html),
visto che l’URC gli aveva già spedito, tramite questa modalità, il messaggio
del marzo 2020 di sospensione dell’invio delle ricerche di impiego, per di più
precisando che lo avrebbe informato tempestivamente su possibili cambiamenti
(cfr. doc. V1).
Per quanto attiene all’art.
27.
cpv. 2 LPGA giova evidenziare che l’insorgente, a seguito del colloquio del
15.
luglio 2020 con il proprio consulente, ha consegnato le ricerche di impiego
svolte da aprile a luglio 2020 a inizio agosto 2020 e pervenute all’URC il 4
agosto 2020 (cfr. doc. D 21-24; cfr. doc. I).
In simili condizioni il
ricorrente non poteva legittimamente credere che gli sforzi intrapresi in
agosto non dovessero essere presentati in settembre (ma solo tenuti a
disposizione) o comunque potessero essere trasmessi senza limitazioni temporali.
È d’altronde altamente
verosimile che il consulente, in occasione del colloquio 15 luglio 2020, non
abbia fornito indicazioni specifiche per il periodo a decorrere da settembre
2020, poiché, come per la sospensione della consegna delle ricerche a far tempo
da marzo 2020, anche l’informazione riguardante il ripristino sarebbe stata
fornita dall’URC con una lettera in merito. Non va poi dimenticato che la SECO,
con l’IPA del mese di luglio, ha comunque inviato all’assicurato la
comunicazione secondo cui dal mese di settembre 2020 sarebbero tornate in
vigore le tempistiche normali.
Ad ogni modo in caso di
dubbio l’assicurato avrebbe dovuto interpellare l’amministrazione al fine di
ottenere delucidazioni circa la consegna delle ricerche di agosto 2020.
Ciò vale a maggiore
ragione se si considera che il medesimo era, o perlomeno avrebbe dovuto essere,
consapevole del fatto che un comportamento non conforme a quanto previsto dalla
regolamentazione in ambito di assicurazione contro la disoccupazione può
comportare una sanzione.
Il ricorrente, infatti, è
stato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per cinque giorni,
poi ridotti a tre giorni, con decisione su opposizione del 21 novembre 2017, a
causa della consegna tardiva delle ricerche di lavoro concernenti il periodo di
controllo del mese di luglio 2017. Tale sanzione è stata confermata da questo
Tribunale con sentenza 38.2017.92 del 18 aprile 2018.
Egli è altresì stato
sospeso per 1 giorno per mancate ricerche dal 21 al 31 dicembre 2019, periodo
precedente l’annuncio per il collocamento, con decisione del 17 aprile 2020 (cfr.
doc. C 14).
In simili condizioni, il
ricorrente non può trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite,
dall’art. 27 LPGA.
2.11
Il ricorrente, avendo prodotto
le ricerche del mese di agosto 2020 il 10 settembre 2020, anziché entro il 7
settembre 2020 (cfr. consid. 2.4.), ha violato l’art. 26 cpv. 2 OADI e deve,
dunque, essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base
dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.; STCA 38.2020.63 del 1°
febbraio 2021; STCA 38.2020.7 del 2 giugno 2020; STCA 38.2017.34 del 29
novembre 2017 consid. STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid 2.7.; STCA
38.2016.4
del 13 aprile 2016 consid. 2.6.; STCA 38.2014.60 dell’11 dicembre
2014.
consid. 2.7.).
2.12
Per quanto
attiene all’entità della penalità, va ribadito che nel caso di specie
l’amministrazione ha inflitto all’assicurato tre giorni di sospensione dal
diritto alle indennità di disoccupazione.
Come visto in precedenza
(cfr. consid. 2.5.), la SECO prevede da 5
a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro durante un periodo di
controllo, in caso di prima sospensione.
Anche nel caso di prove
della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine la SECO contempla una
sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione da 5 a 9 giorni per il
primo invio oltre il termine (cfr. Prassi LADI/D72 punti 1.D; 1.E).
In concreto,
perciò, come sottolineato nella decisione del 9 ottobre 2020 (cfr. doc. C 17) e
nella decisione su opposizione del 26 novembre 2020 (cfr. doc. A), la penalità
inflitta al ricorrente è più mite di quanto contemplato per casi analoghi dalla
SECO.
Di conseguenza, tutto ben
considerato, la penalità di tre giorni comminata all’insorgente è da ritenere
conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5., in particolare
STF 8C_33/2012 del 26 giugno 2012).
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può
mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento
dell’amministrazione (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.4.; STF
8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF 8C_331/2019 del 18 settembre
2019.
consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017
del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr.
3.
pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43
del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile
con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio
2012).
È infine
utile rilevare che il numero di giorni di sospensione vengono irrogati in base
alla gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI; consid. 2.5.) e non a
seconda dell’entità dell’indennità giornaliera di disoccupazione.
La censura
del ricorrente secondo cui 3 giorni di sospensione penalizzano maggiormente
coloro i quali beneficiano di indennità giornaliere di importo più elevato
(cfr. doc. I) è priva di fondamento.
Va ricordato,
al riguardo, che in ogni caso assicurati con indennità giornaliere più elevate
percepiscono mensilmente importi maggiori rispetto agli assicurati con un
guadagno assicurato inferiore. Pertanto un’identica sanzione incide
proporzionalmente nella stessa misura.
La
decisione su opposizione del 26 novembre 2020 deve, conseguentemente, essere
confermata.
2.13
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La
procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei
contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e
seguenti, pag. 1334: “La
mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità
delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle
assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va
pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le
disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto
riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis
contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo
preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in
vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo
l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto il ricorso è dell’11 dicembre 2020 per cui torna applicabile l’art. 61 lett. a LPGA in vigore fino
al 31 dicembre 2020. Pertanto non vengono in ogni caso prelevate spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti