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Decisione

38.2020.8

Assic. giurista disp. a lavorare al 20% ritenuta idonea al colloc.. Sogg. volontà trovare lavoro. Ogg. medico posto import.limit. Considerate formaz./esperienza prof./possib. oggi di lavorare pure al domic., non si può però concludere assenza di DL disposti ad assunz.(es.:insegnam.,ricerca,traduz.)

2 giugno 2020Italiano35 min

alla Cassa, allo scopo di ottenere il riconoscimento delle indennità di disoccupazione

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2020.8

DC/sc

Lugano

2 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 7 gennaio 2020 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1964, di

professione giurista, si è iscritta in disoccupazione dal 1° luglio 2019

dichiarandosi disposta a lavorare a tempo parziale in misura del 20% di

un’occupazione a tempo pieno, in ragione di 1,36 ore giornaliere (cfr. doc. E).

In precedenza aveva

lavorato presso il __________ a __________ dal 1° luglio 2013 come

collaboratrice giuridica al 70% e dal 1° novembre 2014 al 90% come segretaria

specializzata.

Il contratto di lavoro è

stato sciolto il 9 febbraio 2019 per il 31 maggio 2019 (cfr. doc. 2).

Nel modulo Informazioni

integrative per la registrazione all’Ufficio regionale di collocamento (URC)

l’assicurata ha indicato di avere problemi di salute e che sono in corso

accertamenti AI (cfr. doc. 5, punto 2.1).

Il guadagno assicurato è

stato fissato in fr. 8'977.-- (cfr. doc. 3).

Il __________ ha indicato

sull'Attestato del datore di lavoro che RI 1 ha lavorato dal 1° ottobre 2013 al

31 maggio 2019, che l’assicurata è stata inabile al lavoro dall’8 marzo 2017 al

31 maggio 2019 e che l’ultimo salario ammontava a fr. 8'286.-- mensili (cfr.

doc. 11).

RI 1 è stata totalmente

inabile al lavoro fino al 31 luglio 2019 e dal 1° agosto 2019 è abile al lavoro

al 20% (cfr. doc. 10 e 13).

1.2. Il 7 ottobre 2019 la Sezione

del lavoro ha inviato all’assicurata uno scritto del seguente tenore:

" (…) Tenuto

conto di quanto sopra, le domandiamo di specificarci la sua esatta

disponibilità al mercato del lavoro (ad esempio in quale giorno della settimana

lei è disponibile o se intende ripartire il 20% su più giorni la settimana,

specificare la disponibilità oraria esatta). Tale dichiarazione dovrà essere

poi attestata da un certificato medico (redatto in lingua italiana) con

l'aggiunta di quali impieghi può svolgere concretamente e di quali attività non

può invece svolgere.

La invitiamo a formulare eventuali osservazioni scritte entro

il 21.10.2019 dal ricevimento della presente, allegando il suddetto

certificato medico.; non ricevendo alcuna risposta entro il termine fissato

procederemo all'emissione di una decisione in base agli atti in nostro possesso.

Attiriamo la sua attenzione sul fatto che, durante il periodo di

verifica dell'idoneità al collocamento, la sua cassa di disoccupazione non

effettuerà nessun pagamento delle indennità giornaliere e die i suoi obblighi

di controllo (p.es. colloqui con il suo consulente del personale e ricerche di

lavoro) rimangono invariati.” (Doc. 14)

Il 20 ottobre 2019

l’assicurata ha mandato alla Sezione del lavoro “il certificato richiesto e

redatto / tradotto in lingua italiana, che risponde pure alle domande da lei

formulate” (cfr. doc. 15).

Il certificato del dr. __________,

psichiatra e psicoterapeutica di __________, reputa l’assicurata abile al

lavoro all’80% dal 1° agosto 2019 “fino a nuovo avviso” e precisa che ella può

ancora svolgere la seguente attività:

" (…) Semplici

attività d’ufficio come giurista, senza ansia di prestazione e pressione di

scadenza e in ambiente calmo, mass. 20% ripartito su 5 giorni.” (Doc. 15/1)

Il 28 ottobre 2019 la

Sezione del lavoro ha ritenuto RI 1 inidonea al collocamento, rilevando:

" (…) Con

tale attestazione, di fatto, la signora RI 1 ha ribadito quanto da lei indicato

nel succitato formulario "Domanda di indennità di disoccupazione",

nel quale ha specificato di essere disponibile (in aggiunta a tutte le

limitazioni sopra esposte), per 1 ora e 36 minuti al giorno.

Tenuto conto del profilo della persona in cerca di impiego

(laureata in giurisprudenza all'Università di __________), del tipo di impiego

da lei ricercato (come giurista) e delle limitazioni apposte dal medico, si

ritiene che la disponibilità offerta dalla signora RI 1 non sia in grado di

permetterle di reperire un'occupazione adeguata, quantomeno sulla base della

verosimiglianza preponderante, come indicato al punto. 2 della presente

decisione. (…)” (Doc. 16)

1.3. Con decisione su opposizione

del 7 gennaio 2020 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione.

L’amministrazione ha

innanzitutto sottolineato che una disponibilità temporale ridotta accompagnata

da una rigidità per quanto riguarda l’orario della disponibilità comporta di

principio un’idoneità al collocamento.

La Sezione del lavoro ha

poi aggiunto:

" (…) Inoltre,

anche volendo seguire le meno rigida disposizione oraria indicata

nell'opposizione, si sottolinea che, altre a non essere comunque usuali

nell'ambito professionale ricercato, le limitazioni legate allo stato di salute

dell'assicurata, segnatamente "semplici attività d'ufficio come

giurista, senza ansia di prestazione e pressione di scadenza, e in ambiente

calmo", non rendono plausibile che vi sia un numero sufficiente di

datori di lavoro disposti ad assumere l'assicurata, considerato che non esiste

praticamente nessuna professione che sia priva di pressioni, ansia o scadenze.

Infatti, anche le postulazioni allegate all'opposizione non rispecchiano le

condizioni poste dal certificato medico 15 ottobre 2019. In alcuni casi

(facoltà di __________, assistente di diritto penale, assistente in diritto

privato) la percentuale di lavoro richiesta è del 50% e 25% e dunque

superiore all'abilità lavorativa attestata dal certificato medico del

15 ottobre 2019, in altri casi, come per la __________, l'interessata non

possiede il profilo richiesto dall'offerta di lavoro, ovvero la

formazione/perfezionamento nel diritto fiscale. In ogni caso, le offerte di

lavoro in parola non sono certamente prive di scadenze o richieste urgenti che

potrebbero provocare una certa ansia. A questo si aggiunge anche il fatto che,

come detto, oggigiorno non vi è un'attività priva di scadenze o pressioni. Infatti,

anche in un segretariato vi sono delle scadenze, dettate proprio dalle esigenze

che possono nascere sul momento e pertanto non appare ragionevolmente possibile

che possa sussistere un mercato sufficientemente ampio che permette di assumere

la signora RI 1 alle condizioni desiderate.

L'attività descritta dal dr. med. __________ nel certificato

medico del 15 ottobre 2019 appare piuttosto simile ad un'attività che può

essere svolta unicamente in un laboratorio protetto. A questo

proposito, si sottolinea che una persona che può lavorare

unicamente in un laboratorio protetto è inidoneo al collocamento (BORIS RUBIN,

op. cit., N.86 ad art. 1 5 LADI). (…)” (Doc. B)

Neppure la circostanza che

l’assicurata abbia pendente una domanda di prestazioni di invalidità permette,

secondo la Sezione del lavoro, di riconoscere il diritto alle prestazioni della

LADI in quanto l’assicurata è manifestamente inidonea al collocamento (cfr.

doc. B).

1.4. Contro la decisione su

opposizione l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.

Il suo patrocinatore, dopo

avere ricordato che secondo la giurisprudenza federale e le direttive della

SECO il concetto di idoneità al collocamento non è graduabile e che una

disponibilità ad assumere un lavoro nella misura del 20% di un’occupazione a

tempo pieno è sufficiente per riconoscere l’idoneità al collocamento, ritiene

che nel caso concreto questa condizione sia adempiuta.

Al riguardo egli così

enumera i titoli di studio e le esperienze professionali dell’assicurata:

" (…)

- ha conseguito la laurea in diritto a __________ a pieni voti

- ha svolto un

complemento di formazione informatica e ha regolarmente frequentato corsi di

perfezionamento in vari settori del diritto

- parla e scrive tedesco, francese, italiano e inglese

- ha lavorato

come giurista in vari ambiti dell'amministrazione federale (__________), nel

settore universitario (__________) e nel settore privato (__________)

- ha lavorato

in ambito giuridico in vari cantoni, in tedesco, italiano e francese

- …

Si tratta di una persona, con titolo accademico e ottime

qualifiche, volonterosa e lavoratrice, che dispone di una formazione (giurista)

e estesa esperienza ampiamente spendibile, che le permette di collocarsi in

un ampio spettro di attività (dall'amministrazione pubblica federale,

cantonale, ma anche comunale, nonché in assicurazioni private ecc.) oltre a

un'ampia esperienza.

La signora RI 1 è in grado di collocarsi, grazie alla sua

esperienza e flessibilità professionale, in tutta la Svizzera per impieghi in

tedesco, francese o italiano, in vari settori e tipologie di attività. (…)”

(Doc. I pag.8)

Il patrocinatore di RI 1

sottolinea inoltre che decisiva è la disponibilità a lavorare 8 ore settimanali

cioè in misura del 20%, e da dicembre 2019 al 30% (cfr. doc. R, certificato

medico del dr. __________ 3 dicembre 2019), di modo che esistono sufficienti

possibilità d’impiego come sarebbe dimostrato dalle ricerche di lavoro da lei

compiute:

" (…) L'attività

non dovrebbe essere caratterizzata da costanti scadenze, quindi la signora RI 1

ben si collocherebbe in molti impieghi giuridico amministrativi, di ricerca o

di insegnamento. Giova qui evidenziare un aspetto evidente e cioè che una

laurea in diritto, tre lingue nazionali parlate e scritte e l'ampia esperienza

lavorativa dell'assicurata rendono accessibili molti impieghi.

Si osserva che, per le sue qualità di apprendimento e variegate

qualifiche, la signora RI 1 è anche stata invitata a trasmettere la sua

candidatura per posizioni non limitate al settore finora svolto (ad esempio per

un impiego come content manager presso la __________).

Per le sue capacità, anche al 20%, sul mercato esistono in

concreto varie possibilità reali e per esempio l'assicurata ha presentato la

propria candidatura per i seguenti impieghi a concorso

- collaboratrice scientifica __________, __________ (doc. G),

- __________ al 15-20% (doc. H),

- __________

al 15-20% (doc. l),

- assistente

presso __________ di __________, __________, al 20-50% (doc. L),

- giurista

presso il Servizio giuridico __________ al 30-50% (doc. M),

ed esistono in concreto varie ulteriori attività idonee per

esempio

- __________

al 10-15% (doc. N),

- __________ in Ticino, 30-50% (doc. 0),

- sottoassistente

__________, 11 h/s (doc. P),

- … (…)” (Doc. I pag. 9-10)

1.5. Nella sua risposta del 9

marzo 2020 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso.

Innanzitutto, a proposito

della disponibilità dell’assicurata a suddividere il 20% sui cinque giorni

settimanali, l’amministrazione rileva che occorre fondarsi sulle sue

dichiarazioni e sul primo certificato medico prodotto con la domanda:

" (…) Innanzitutto

si sottolinea che l'assicurata, sulla domanda d'indennità di disoccupazione del

3 luglio 2019, ha chiaramente indicato come le 8 ore di lavoro settimanale

dovevano essere ripartite giornalmente, segnatamente 1.36 ore giornaliere (doc.

7). Questa indicazione apposta dalla medesima in occasione della compilazione

del surriferito documento, riflette la chiara volontà dell'assicurata su come

desiderava suddividere le ore di lavoro nell'arco della settimana. A seguito

della richiesta dell'amministrazione 7 ottobre 2019 (doc. 14) tale volontà è

stata successivamente confermata tramite attestazione medica 15 ottobre 2019

rilasciata dal dr. med. __________, nella quale veniva indicato che “(...)

min. 20% ripartito su 5 giorni". Solo con il presente gravame,

l'interessata produce una dichiarazione dello specialista del 24 gennaio 2020

(doc. Q), con la quale si tenta di attenuare il chiaro significato

dell'attestazione medica 15 ottobre 2019 e della volontà dell'assicurata

espressa nella domanda d'indennità di disoccupazione. La ripartizione oraria

settimanale contenuta nel certificato medico 15 ottobre 2019 sembra avere il

chiaro scopo di ridurre al massimo qualsiasi stress per la signora RI 1; al

riguardo ci si chiede come sia possibile, tenuto conto del precitato

certificato medico, considerare la distribuzione oraria paventata con l'ultima

dichiarazione dello specialista (disponibilità oraria può essere distribuita su

meno giorni). Già solo distribuire il 20% su due mezze giornate è in contrasto

con quanto indicato nel certificato medico 15 ottobre 2019.

La dichiarazione medica 24 gennaio 2020 appare una costruzione

volte all'ottenimento delle indennità di disoccupazione e non corrisponde né a

quanto indicato nella certificazione medica 15 ottobre 2019 e nemmeno alla

prima espressione della volontà dell'assicurata dichiarata nella domanda

d'indennità di disoccupazione. E questo a maggior ragione se si pone mente al

fatto che l'interessata, in occasione del colloquio telefonico 18 novembre 2019

e quindi dopo aver ricevuto la querelata decisione, ha dichiarato alla

consulente di riferimento quanto segue: "(...) La PCI dice che il

medico avrebbe riferito che si può rivedere la disponibilità al collocamento:

non di un 20% ripartito su 5 giorni, visto che la CP CAD si basa

sull'impossibilità di reperire una tale tipologia di lavoro (...)" (doc.

9). Analogamente ad una dichiarazione rilasciata in un secondo momento, anche

la dichiarazione medica 24 gennaio 2020 appare meno credibile. Pertanto,

richiamato il principio della priorità della dichiarazione della prima ora,

secondo cui le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le

prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. al

proposito STCA 38.2018.40 del 5 novembre 2018 consid. 2.5 riferimento ivi

citati), si osserva come la versione addotta con il ricorso non risulti

credibile e non meriti tutela.

Visto quanto appena esposto, è necessario concludere che, in

relazione alla disponibilità così come indicata dell'assicurata durante la

procedura amministrativa, non appare possibile che vi sia un numero di datori

di lavoro sufficiente disposto ad assumerla, tenuto anche conto dell'ambito professionale

ricercato (giuridico) dove una presenza inferiore alla mezza giornata non

appare concretamente praticabile. Al riguardo si rammenta che una disponibilità

temporale ridotta (in concreto al massimo del 20%) accompagnata da una rigidità

per quanto riguarda l'orario della disponibilità, comporta di principio

un'inidoneità al collocamento (BORIS RUBIN, Commentaire sur la loi sur

l'assurance-chômage, Gèneve Zurich Bâle 2014, N. 31 ad art. 15). (…)” (Doc. V

pag. 2-3)

Secondo l’amministrazione

non esistono poi in ambito giuridico lavori che rispecchiano le considerazioni

poste dall’assicurata:

" (…) le

limitazioni legate allo stato di salute dell'assicurata nella ricerca di un

lavoro, segnatamente attività prive di costanti scadenze o stress, non rendono

in concreto possibile che vi sia un numero sufficiente di datori di lavoro

disposti ad assumerla. Per quanto - riguarda le ricerche di lavoro si rinvia a

quanto espresso nella querelata decisione (cfr. p.to e inoltre, sebbene

superiore all'abilità lavorativa attestata con le certificazioni mediche agli

atti, si evidenzia che ella si sarebbe

candidata per un'occupazione a tempo pieno (doc. P). È altresì importante

ribadire che quasi nessuna attività è oggigiorno priva di scadenze o pressioni.

Come rilevato con la querelata decisione, anche in un segretariato vi sono

delle scadenze, dettate proprio dalle esigenze che possono nascere sul momento

e pertanto non appare ragionevolmente possibile che possa sussistere un mercato

sufficientemente ampio che permette di assumere la signora RI 1 alle condizioni

desiderate.

L'attività descritta dal dr. med. __________ nel certificato

medico del 15 ottobre 2019 appare piuttosto simile ad un'attività che può

essere svolta unicamente in un laboratorio protetto. A questo proposito, si

sottolinea che una persona che può lavorare unicamente in un laboratorio

protetto inidoneo al collocamento (BORIS RUBIN, op.

cit., N.86 ad art. 15 LADI). (Doc. V pag. 3)

1.6. Il 10 marzo 2020 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. doc. VI).

Su sua richiesta (cfr.

doc. VII) il TCA ha prorogato al patrocinatore della ricorrente fino al 20

aprile 2020 il termine per presentare nuove prove (cfr. doc. VIII).

Il 17 aprile 2020 il

rappresentante dell’assicurata si è così espresso:

" (…) Si

deve evidenziare che, come concretamente dimostrano le ricerche e le

candidature della signora RI 1, contrariamente a quanto sostiene la resistente,

in ambito giuridico vi sono sufficienti e molteplici attività lavorative, anche

per attività al 20% dove non viene richiesto che si tratti necessariamente di

1/2 giornate intere.

Si evidenzia, in secondo luogo, che la signora RI 1 è sempre stata

flessibile e si è candidata con flessibilità e senza limitazioni per impieghi

al 20 - 30%.

Inoltre, essa si è anche interessata per posizioni in ambito di

traduzione e interpretariato, nonché insegnamento, che nella loro natura non

prevedono necessariamente una presenza prolungata sull'arco della giornata,

rispettivamente che permettono di gestire in modo molto autonomo le risorse

lavorative.

A ciò si aggiunge che per posizioni selezionate, dopo aver

verificato che il datore di lavoro in questione non era avverso a considerare

la possibilità di uno jobsharing per due candidati favoriti per l'attività

messa a concorso, ha esteso in modo proattivo le ricerche anche ad attività con

una % superiore, come ad esempio nel caso di un concorso per un'attività al 80%

la disposizione ad effettuare uno sharing ai 20-60 oppure 30-50%.

Essa in concreto si è resa quindi disponibile in tale misura per

il mercato del lavoro.

Esistono quindi concrete attività adeguate nel mondo del lavoro e

non, come ha valutato la resistente, solo in un laboratorio protetto.

In sostanza i fatti dimostrando la reale ed effettiva volontà e

disponibilità dell'assicurata di impiegarsi in un’attività lavorativa idonea e

concretamente esistente, e quindi la decisione impugnata, che valuta la signora

non idonea al collocamento, non è corretta.

Infine, conviene rammentare che dal 2017 è pendente una domanda Al

e quindi il caso in oggetto rientra nel sistema della prestazione anticipata

conformemente all'art. 70 cpv. 1 e 2 lett. b LPGA e sotto sta alle regole ivi

previste (vedi messaggio del CF del 2 luglio 1980 Ill 469).

Inoltre la signora RI 1, per il suo danno alla salute aveva fatto

domanda d'invalidità (come anche segnalato all'assicurazione disoccupazione,

cfr. Decisione su opposizione 7 gennaio 2020, pag. 3) e, come indica

l'art. 15 cpv. 3 OADI, un impedito fisico o psichico, che, in caso di

condizioni equilibrate del mercato del lavoro, non sia manifestamente inidoneo

al collocamento e si sia annunciato all'assicurazione-invalidità o a un'altra

assicurazione secondo il capoverso 2, è considerato idoneo al collocamento sino

alla decisione dell'altra assicurazione. Tale considerazione non incide affatto

sulla valutazione, da parte delle altre assicurazioni, della sua capacità al

lavoro o al guadagno. Anche in tal senso sono dovute alla signora RI 1 le

prestazioni di disoccupazione.

Si evidenzia poi che, giusta l'art. 70 cpv. 2 lett. b LPGA,

l'assicurazione contro la disoccupazione è tenuta a versare prestazioni

anticipate per le prestazioni la cui assunzione da parte dell'assicurazione

contro la disoccupazione, dell'assicurazione contro le malattie,

dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione per l'invalidità

contestata.

Per questi motivi si conferma il diritto alle prestazioni di

disoccupazione della ricorrente e si chiede l'accoglimento del ricorso.” (Doc.

IX)

Fatti

Il 5 maggio 2020 la

Sezione del lavoro ha rilevato:

" (…) con

riferimento al vostro scritto 27 aprile 2020 e alla lettera della controparte

(doc. IX), rileviamo quanto segue.

A seguito dello scritto 3 aprile 2020 dell'insorgente trasmesso

alla Cassa, allo scopo di ottenere il riconoscimento delle indennità di disoccupazione

in ragione dell'asserito aumento della capacità lavorativa dal 1. dicembre 2019

(dal 20% al 30%), in data 14/15 aprile, la Cassa ha sottoposto all'UG la

seguente comunicazione: "(...) Con lettera del 03.04.2020 l'avvocato RA 1

richiede il pagamento indennità a decorrere da dicembre 2019, in quanto da tale

data l'assicurata risulta abile al 30%, informazione annunciata con l'invio del

formulario "indicazione della persona assicurata per dicembre 2019" e

certificato medico in data 10.02.2020. La Cassa disoccupazione non ha ricevuto

alcuna modifica di iscrizione da parte dell'ufficio regionale di collocamento.

Questioni che devono formare oggetto di decisione:

1. L'assicurato può essere ritenuto idoneo al collocamento? In

caso affermativo in quale misura? A decorrere da quale data?"

Considerato che tale richiesta della Cassa riguarda anche il

periodo preso in esame nella presente vertenza, l'amministrazione, visto

l'effetto devolutivo, non può prendere una decisione né per il periodo fino

alla decisione su opposizione (7 gennaio 2020) e nemmeno per il periodo

successivo (cfr. STF 130V 138 del 2004 e STF 125V 413).

In ogni caso, tale certificato che nulla indica riguardo ad un

cambiamento delle caratteristiche della tipologia di lavoro che l'assicurata

può svolgere, non è dunque idoneo a modificare la conclusione cui è giunta

l'amministrazione, considerato che, i motivi per cui è stata dichiarata

inidonea al collocamento sono legati alle caratteristiche del lavoro ricercato

(privo di stress, senza pressione) e per la ripartizione delle ore giornaliere

lavorative. Inoltre, pur essendo già stato redatto il 3 dicembre 2019, esso è

stato trasmesso alla Cassa disoccupazione unicamente il 10 febbraio 2020 (doc.

28) e all'URC - peraltro su richiesta di quest'ultimo (doc. 29) - è pervenuto

il 20 aprile 2020 (doc. 30). Oltre a ciò, sia nell'opposizione 27 novembre

2019, che nel ricorso 7 febbraio 2020, l'assicurata ha dichiarato di avere una

disponibilità lavorativa nella misura del 20% (cfr. doc. 20, pag. 4: "nel

suo stato di salute attuale, svolga unicamente semplici attività di ufficio

come giurista, senza ansia da prestazione e pressione di scadenze e in un

ambiente calmo, per un massimo del 20% ripartito su 5 giorni" e doc. I,

pag. 11 penultima frase: "(...) Era disponibile per il mercato de/lavoro

a/20%'). Da notare che tale documento, pur essendo già stato redatto il 3

dicembre 2019, non è stato trasmesso nemmeno all'UG prima dell'emissione della

querelata decisione.

Per quanto riguarda la lettera della controparte (doc. IX),

riconfermandoci integralmente nelle conclusioni esposte in sede di risposta di

causa e nella querelata decisione, ci si limita a sottolineare quanto segue.

Riguardo al fatto di avere inoltrato candidature per posizioni

superiori alla percentuale lavorativa attestata dalle certificazioni mediche

agli atti, in quanto la ricorrente avrebbe verificato con il potenziale datore

di lavoro "la possibilità di uno jobsharing per due candidati", si

rileva che essa è una semplice allegazione di parte, non essendo suffragata da

alcuna prova.

Visto quanto precede, ribadiamo la proposta di reiezione del

ricorso in esame e la conferma della decisione impugnata. (…)” (Doc. XI)

in diritto

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se correttamente oppure no la Sezione del lavoro ha

ritenuto l’assicurata inidonea al collocamento dal 1° luglio 2019.

2.2

Fondamentale presupposto per

il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro,

che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15

LADI).

Il nuovo tenore dell'art.

15.

cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato le condizioni

necessarie per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi

la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

Infatti, secondo l'art. 15

cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato

è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare

un'occupazione adeguata". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore

dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di

reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio

concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15

LADI, ha rilevato che:

" Art. 15

Idoneità al collocamento

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al

collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a

essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e

di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto

di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro

temporaneo (PLT) ecc. È pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato.

L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente

ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo

se accetta di partecipare a un provvedimento isolato.

È quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di

reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di

consulenza e di controllo)." (cfr. FF N 23 del

12.

giugno 2001, pag. 2002)

L'idoneità al collocamento

deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista (cfr. STF 8C_825/2015

del 3 marzo 2016 consid. 3.1.)

Oggettivamente

l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e

mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.

101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF

125.

V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con

riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosenversicherung", Schulthess

Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto:

DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente

la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di

essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la

disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai

sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di

collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre

ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_406/2010 del

18.

maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001

consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag.

265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58

e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388;

DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA

1992.

pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V

217.

consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF

109.

V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38,

40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una

sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole

tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di

lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007

dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi

è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per

motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità

lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati che, a causa di

ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare

soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali,

possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto

condizionatamente.

Quando l'assicurato è

talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il

ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al

collocamento.

Il motivo della limitazione

nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007

dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid.

1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137

consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.:

DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977

n. 16 e n. 27).

In una sentenza C 108/03

del 2 settembre 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; Tribunale

federale dal 1° gennaio 2007), in proposito ha rilevato che per l’idoneità al

collocamento sono determinanti le prospettive concrete di un’assunzione in

condizioni equilibrate del mercato del lavoro. In questo contesto bisogna tener

conto della disponibilità temporale, delle circostanze congiunturali e di tutte

le altre circostanze, segnatamente del tipo d’attività. Le possibilità reali

d’assunzione sono da valutare unicamente considerando assunzioni ragionevoli

per la persona assicurata in questione.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_714/2014

del 26 marzo 2015 consid. 2.2.

L'idoneità al collocamento

dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di

norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).

Riguardo a quest'ultimo

aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di

un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il

diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV

Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA

1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217,

pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz",

Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

Il TFA ha pure stabilito

che l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che

esisterebbero situazioni intermedie tra l’idoneità al collocamento e

l’inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

O la persona assicurata è

collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in

ragione di almeno 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF

8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.1; DTF 125 V 58 consid. 6a e

riferimenti ivi menzionati).

È

dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che

occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di

assumere un’occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,

pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e

riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).

2.3

Secondo

l’art. 15 cpv. 2 LADI:

" Gli

impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in

condizioni equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro

infermità, potrebbe essere loro assegnata un’occupazione adeguata. Il Consiglio

federale disciplina il coordinamento con l’assicurazione per l’invalidità.”

Anche le persone

handicappate fisicamente o psichicamente in misura durevole e rilevante, a

determinate condizioni, possono essere dunque considerate idonee al

collocamento. Al proposito va rilevato che l’handicap non deve forzatamente

essere invalidante ai sensi dell’assicurazione invalidità (DLA 1991 pag. 95).

Inoltre, anche

l’assegnazione di una rendita intera dell’AI non esclude l’idoneità al

collocamento (T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997,

pag. 95, DLA 1995 Nr. 30 pag. 173 consid. 3).

Va

pure precisato che la fattispecie di cui all’art. 15 cpv. 2 LADI non dev’essere

confusa con quella di cui all’art. 28 LADI, che si riferisce ad una capacità

lavorativa ridotta o inesistente da un punto di vista soltanto passeggero (cfr.

STFA C 286/05 del 24 gennaio 2006; DTF 128 V 149 consid. 3b = SVR 2003 KV Nr. 8

pag. 37; DLA 2001 pag. 165 consid. 6b; STFA C 303/02 del 14 aprile 2001).

In tale ipotesi il diritto

all’indennità giornaliera decade completamente se il disoccupato ha esaurito il

suo diritto all’indennità in virtù dell’art. 28 LADI e se la sua incapacità al

lavoro supera il 50%.

Per contro una persona

impedita fisicamente e psichicamente, la cui capacità al lavoro è ridotta,

rimane idonea al collocamento nell’ambito dell’art. 15 cpv. 2 LADI ed è

indennizzabile, se adempie gli altri presupposti del diritto all’indennità (DLA

1995.

pag. 172).

L’art.

15.

OADI precisa inoltre che:

" Per

stabilire l’idoneità al collocamento degli impediti fisici o psichici, i

servizi cantonali e le casse cooperano con gli organi competenti

dell’assicurazione-invalidità. Il Dipartimento federale dell’economia, della

formazione e della ricerca (DEFR) disciplina i particolari d’intesa con il

Dipartimento federale dell’interno (cpv. 1).

Il capoverso 1 è parimente applicabile, qualora all’esame del

diritto all’indennità o al collocamento degli impediti fisici o psichici

partecipino organi dell’assicurazione-infortuni obbligatoria,

dell’assicurazione-malattie, dell’assicurazione militare o della previdenza

professionale (cpv. 2).

Un impedito fisico o psichico, che, in caso di condizioni

equilibrate del mercato del lavoro, non sia manifestamente inidoneo al

collocamento e si sia annunciato all’assicurazione-invalidità o a un'altra

assicurazione secondo il capoverso 2, è considerato idoneo al collocamento sino

alla decisione dell’altra assicurazione. Tale considerazione non incide affatto

sulla valutazione, da parte delle altre assicurazioni, della sua capacità al

lavoro o al guadagno (cpv. 3).”

L’art. 15 cpv. 3 OADI

prevede così che una persona, qualora non sia manifestamente inidonea al

collocamento e si annunci all’assicurazione invalidità, è considerata idonea al

collocamento fino a quando quest’ultima assicurazione emette una decisione.

La

presa a carico provvisoria da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione

di un assicurato che si è annunciato all’assicurazione invalidità ha lo scopo

di evitare che il medesimo si trovi privato di prestazioni assicurative nel

periodo di carenza di un anno ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI e più in

generale durante il tempo necessario all’assicurazione invalidità per decidere

in merito alla domanda di prestazioni dell’assicurato (cfr. STF 8C_968/2012 del

18.

novembre 2013 consid. 3.2.; DTF 127 V 484 consid. 2a).

In tal senso giusta l’art.

70.

cpv. 1 e 2 lett. b LPGA l’avente diritto può chiedere di riscuotere una

prestazione anticipata se un evento assicurato fonda il diritto a prestazioni

delle assicurazioni sociali ma sussiste un dubbio quanto al debitore delle

suddette prestazioni (cpv. 1).

Sono tenute a versare

prestazioni anticipate per le prestazioni la cui assunzione da parte

dell’assicurazione contro la disoccupazione, dell’assicurazione contro le

malattie, dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione per

l’invalidità è contestata: l’assicurazione contro la disoccupazione (cpv. 2

lett. b).

Al riguardo cfr. STF

8C_187/2010 del 3 dicembre 2010 consid. 3.2.; STFA C 23/05 del 21 dicembre 2005

consid. 2.1.

In particolare con

sentenza 8C_5/2009 del 2 marzo 2010, pubblicata in DTF 136 V 95, il Tribunale

federale ha stabilito che una persona che si è annunciata all’assicurazione

invalidità per la riscossione di prestazioni e che, pur essendo abile al lavoro

solo a tempo parziale per motivi di salute, è integralmente disoccupata, in

virtù dell’obbligo di anticipare le prestazioni dell’assicurazione

disoccupazione ha diritto a una piena indennità giornaliera di disoccupazione

se è disposta ad accettare un impiego nella misura della sua capacità

lavorativa medicalmente attestata.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_651/2019 del 24 marzo 2010.

In

una sentenza 8C_242/2019 del 5 marzo 2020 nella quale ha confermato l’idoneità

al collocamento, dal profilo soggettivo, di un assicurato che presentava

problemi di salute ed aveva inoltrato una domanda di prestazioni all’AI, il

Tribunale federale ha rilevato al consid. 2.:

" (…)

Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions

relatives à l'aptitude au placement des assurés qui se sont annoncés à une

assurance qui couvre l'invalidité ainsi qu'à la prise en charge provisoire des

prestations par l'assurance-chômage (art. 15 al. 2, 2e phrase, LACI [RS

837.0]; art. 15 al. 3 OACI [RS 837.02]; art. 70 al. 2 let. b

LPGA [RS 830.1]).

On rappellera que dans ce contexte, les exigences d'aptitude au

placement de l'art. 15 al. 1 LACI - lesquelles comprennent, d'une part, la

capacité de travailler (condition objective) et, d'autre part, la disposition à

accepter un travail (condition subjective) - s'apprécient avec davantage de

souplesse. Ainsi, l'aptitude au placement ne peut être niée que si l'assuré est

manifestement inapte au placement. La réduction des exigences ne touche

cependant que l'un des éléments de l'aptitude au placement, à savoir la

condition de la capacité de travailler, non celle de la volonté de réintégrer

le marché du travail (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e

éd. 2016, n. 279 p. 2351; voir également BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage, 2014, n° 88 ss ad art. 15 al. 2 LACI). La

disponibilité sur le marché du travail doit toujours exister durant la période

d'attente de la décision de l'office AI. Il faut que le chômeur handicapé soit

disposé à accepter un emploi correspondant à sa capacité de travail résiduelle

et qu'il recherche effectivement un tel emploi. S'il n'est pas disposé à

accepter un tel emploi ou s'estime totalement incapable de travailler, il est inapte

au placement et ne peut prétendre à l'avance des prestations par

l'assurance-chômage (arrêt 8C_406/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.1 et les

références). (…)”

Nel Commentario citato

nella sentenza federale appena riprodotta, B. Rubin ha rilevato:

" (…)

88.

Aptitude au placement des assurés qui se sont

annoncés à une assurance qui couvre l'invalidité (art. 15 al. 3 OACI). -

L'aptitude au placement des personnes qui se sont annoncées à une assurance

sociale qui couvre les conséquences économiques de l'invalidité s'examine avec

encore davantage de souplesse que pour les personnes handicapées au sens de

l'art. 15 al. 2 LACI, 1re phrase. Selon l'art. 15 al. 3 OACI,

lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail,

un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé

à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l'art. 15 al. 2 OACI,

il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette

disposition vise, d'une part, à assurer une coordination entre

assurance-chômage et AI et, d'autre part, à éviter une lacune de couverture

perte de gain avant que la décision de l’AI n'ait été rendue. Elle institue une

prise en charge provisoire de la perte de gain par l'assurance-chômage (v.

aussi l'art. 70 al. 2 let. b LPGA).

89.

La négation de l'aptitude au placement n'est possible,

dans l'hypothèse visée par l'art. 15 al. 3 OACI, que lorsque l'assuré est

manifestement inapte au placement. L'indemnité de chômage n'est toutefois pas

accordée sans réserve jusqu'à ce que l’AI statue. L'assuré doit être non

seulement objectivement capable de travailler, mais encore, subjectivement,

disposé à le faire, en fonction des circonstances inhérentes à sa personne, et

ce durant les heures habituelles de travail (DTA 2004 p. 124).

90.

Si l'inaptitude au placement ressort clairement des

déclarations de l'assuré, de celles des médecins ou d'autres intervenants

socio-médicaux, l'assuré est inapte au placement (DTA 1999 p. 104). Lorsque des

certificats médicaux sont contradictoires, l'inaptitude au placement ne peut

être considérée comme manifeste (DTA 2002 p. 238 consid. 4 p. 242).

91.

L'inaptitude au placement «manifeste» au sens de l'art.

15.

al. 3 OACI comprend notamment les situations où, malgré une capacité

résiduelle de travail suffisante, le chômeur n'effectue pas assez de recherches

de travail dans l'attente de la décision de l’AI (DTA 2000 p. 156) ou lorsqu'il

se considère, à tort ou à raison, comme étant en incapacité de mettre en valeur

sa force de travail et, en conséquence, n'effectue pas de recherches d'emploi

ou ne les effectue que pour la forme (arrêts du 18 mai 2011 [8C_406/2010]

consid. 5.1 et 5.2; 4 août 2008 [8C_497/2008]). Tant qu'un assuré ne cesse pas

d'accomplir ses obligations de chômeur, il demeurera en principe apte au

placement. Dans le cas de recherches insuffisantes ou de mauvaise qualité, des

sanctions devront être prononcées préalablement à une éventuelle décision

d'inaptitude au placement (arrêt du 3 septembre 2008 [8C_749/2007]). (…)” (pag.

173-174)

2.4

Nella

presente fattispecie, l’assicurata si è iscritta in disoccupazione dal 1°

agosto 2019 dichiarando una disponibilità al lavoro al 20% (cfr. doc. E) dopo

essere stata totalmente inabile al lavoro dall’8 marzo 2017 al 31 luglio 2019.

RI 1 ha

indicato di cercare lavoro quale “giurista”

(cfr. Doc. 5 punto 8.1).

La

ricorrente ha indicato che intende ripartire il lavoro sul’arco dell’intera

settimana (“1:36 giornalieri”, cfr. doc. E) e il suo specialista

curante ha precisato che il 20% di disponibilità va “ripartito su 5

giorni” inoltre deve trattarsi di “semplici attività d’ufficio come

giurista, senza ansia di prestazione o pressione di scadenza e in ambiente

calmo”.

Tali affermazioni

rivestono per il TCA un’importanza decisiva in applicazione del principio della

priorità delle dichiarazioni della prima ora (cfr. STF 9C_32/2017

del 31 ottobre 2017 consid. 4.3.2.; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014

consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1.), valida per analogia anche per i certificati

medici (cfr. il certificato del dr. __________ del 24 gennaio 2020 di tenore

diverso) per quel che riguarda l’entità delle ore giornaliere massime di lavoro

(cfr. doc. Q).

Il medico curante

specialista ha successivamente accertato un’abilità lavorativa del 30% dal 1°

dicembre 2019 (cfr. doc. R) attraverso un certificato medico del 3 dicembre

2019.

e che deve dunque essere preso in considerazione da questa Corte in quanto

precedente il momento in cui è stata emessa la decisione su opposizione

impugnata del 7 gennaio 2020 (cfr. STF 9C_181/2020 del 15 aprile 2020; DTF 132

V 215 consid. 3.1.1. pag. 220).

Avendo RI 1 inoltrato una

domanda di rendita d’invalidità il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. f LADI

può essere negato soltanto se l’assicurata è manifestamente inidonea al

collocamento, come ricordato al considerando precedente.

Il TCA constata che, dal

profilo soggettivo, l’assicurata effettuando regolari ricerche di lavoro ha

dimostrato la sua volontà di trovare una nuova occupazione durante il periodo

di attesa della decisione in ambito di assicurazione per l’invalidità (cfr. STF

8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1).

D’altra parte, dal profilo

oggettivo, le limitazioni poste dal medico curante e consistenti nello svolgere

un’attività lucrativa di 2 ore al giorno ripartita su cinque giorni settimanali

in un ambiente senza “ansia di prestazione e in ambiente calmo”, onde evitare

un nuovo burnout, sono effettivamente importanti.

Tenuto conto della

formazione dell’assicurata (giurista) e della sua esperienza professionale (già

attiva nel settore pubblico e privato, si è occupata di tematiche relative a

diversi settori del diritto, possiede conoscenze linguistiche approfondite

nelle tre lingue nazionali e in inglese; cfr. per i dettagli consid. 1.4 e

1.6), considerate inoltre le possibilità oggi esistenti di lavorare anche al

proprio domicilio, non è comunque possibile concludere che non vi siano sul

mercato del lavoro potenziali datori di lavoro disposti ad assumerla (ad

esempio anche nei settori dell’insegnamento, della ricerca o per effettuare

traduzioni).

Secondo questo Tribunale, RI

1.

non è dunque manifestamente inidonea al collocamento. La decisione su

opposizione del 7 gennaio 2020 deve di conseguenza essere annullata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

e la decisione su opposizione del 7 gennaio 2020 è annullata.

§ RI

1 adempie il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. f LADI.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Sezione del lavoro

verserà all’assicurata l’importo di fr. 2'000.-- (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti