38.2020.8
Assic. giurista disp. a lavorare al 20% ritenuta idonea al colloc.. Sogg. volontà trovare lavoro. Ogg. medico posto import.limit. Considerate formaz./esperienza prof./possib. oggi di lavorare pure al domic., non si può però concludere assenza di DL disposti ad assunz.(es.:insegnam.,ricerca,traduz.)
2 giugno 2020Italiano35 min
alla Cassa, allo scopo di ottenere il riconoscimento delle indennità di disoccupazione
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2020.8
DC/sc
Lugano
2 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 gennaio 2020 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1964, di
professione giurista, si è iscritta in disoccupazione dal 1° luglio 2019
dichiarandosi disposta a lavorare a tempo parziale in misura del 20% di
un’occupazione a tempo pieno, in ragione di 1,36 ore giornaliere (cfr. doc. E).
In precedenza aveva
lavorato presso il __________ a __________ dal 1° luglio 2013 come
collaboratrice giuridica al 70% e dal 1° novembre 2014 al 90% come segretaria
specializzata.
Il contratto di lavoro è
stato sciolto il 9 febbraio 2019 per il 31 maggio 2019 (cfr. doc. 2).
Nel modulo Informazioni
integrative per la registrazione all’Ufficio regionale di collocamento (URC)
l’assicurata ha indicato di avere problemi di salute e che sono in corso
accertamenti AI (cfr. doc. 5, punto 2.1).
Il guadagno assicurato è
stato fissato in fr. 8'977.-- (cfr. doc. 3).
Il __________ ha indicato
sull'Attestato del datore di lavoro che RI 1 ha lavorato dal 1° ottobre 2013 al
31 maggio 2019, che l’assicurata è stata inabile al lavoro dall’8 marzo 2017 al
31 maggio 2019 e che l’ultimo salario ammontava a fr. 8'286.-- mensili (cfr.
doc. 11).
RI 1 è stata totalmente
inabile al lavoro fino al 31 luglio 2019 e dal 1° agosto 2019 è abile al lavoro
al 20% (cfr. doc. 10 e 13).
1.2. Il 7 ottobre 2019 la Sezione
del lavoro ha inviato all’assicurata uno scritto del seguente tenore:
" (…) Tenuto
conto di quanto sopra, le domandiamo di specificarci la sua esatta
disponibilità al mercato del lavoro (ad esempio in quale giorno della settimana
lei è disponibile o se intende ripartire il 20% su più giorni la settimana,
specificare la disponibilità oraria esatta). Tale dichiarazione dovrà essere
poi attestata da un certificato medico (redatto in lingua italiana) con
l'aggiunta di quali impieghi può svolgere concretamente e di quali attività non
può invece svolgere.
La invitiamo a formulare eventuali osservazioni scritte entro
il 21.10.2019 dal ricevimento della presente, allegando il suddetto
certificato medico.; non ricevendo alcuna risposta entro il termine fissato
procederemo all'emissione di una decisione in base agli atti in nostro possesso.
Attiriamo la sua attenzione sul fatto che, durante il periodo di
verifica dell'idoneità al collocamento, la sua cassa di disoccupazione non
effettuerà nessun pagamento delle indennità giornaliere e die i suoi obblighi
di controllo (p.es. colloqui con il suo consulente del personale e ricerche di
lavoro) rimangono invariati.” (Doc. 14)
Il 20 ottobre 2019
l’assicurata ha mandato alla Sezione del lavoro “il certificato richiesto e
redatto / tradotto in lingua italiana, che risponde pure alle domande da lei
formulate” (cfr. doc. 15).
Il certificato del dr. __________,
psichiatra e psicoterapeutica di __________, reputa l’assicurata abile al
lavoro all’80% dal 1° agosto 2019 “fino a nuovo avviso” e precisa che ella può
ancora svolgere la seguente attività:
" (…) Semplici
attività d’ufficio come giurista, senza ansia di prestazione e pressione di
scadenza e in ambiente calmo, mass. 20% ripartito su 5 giorni.” (Doc. 15/1)
Il 28 ottobre 2019 la
Sezione del lavoro ha ritenuto RI 1 inidonea al collocamento, rilevando:
" (…) Con
tale attestazione, di fatto, la signora RI 1 ha ribadito quanto da lei indicato
nel succitato formulario "Domanda di indennità di disoccupazione",
nel quale ha specificato di essere disponibile (in aggiunta a tutte le
limitazioni sopra esposte), per 1 ora e 36 minuti al giorno.
Tenuto conto del profilo della persona in cerca di impiego
(laureata in giurisprudenza all'Università di __________), del tipo di impiego
da lei ricercato (come giurista) e delle limitazioni apposte dal medico, si
ritiene che la disponibilità offerta dalla signora RI 1 non sia in grado di
permetterle di reperire un'occupazione adeguata, quantomeno sulla base della
verosimiglianza preponderante, come indicato al punto. 2 della presente
decisione. (…)” (Doc. 16)
1.3. Con decisione su opposizione
del 7 gennaio 2020 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione.
L’amministrazione ha
innanzitutto sottolineato che una disponibilità temporale ridotta accompagnata
da una rigidità per quanto riguarda l’orario della disponibilità comporta di
principio un’idoneità al collocamento.
La Sezione del lavoro ha
poi aggiunto:
" (…) Inoltre,
anche volendo seguire le meno rigida disposizione oraria indicata
nell'opposizione, si sottolinea che, altre a non essere comunque usuali
nell'ambito professionale ricercato, le limitazioni legate allo stato di salute
dell'assicurata, segnatamente "semplici attività d'ufficio come
giurista, senza ansia di prestazione e pressione di scadenza, e in ambiente
calmo", non rendono plausibile che vi sia un numero sufficiente di
datori di lavoro disposti ad assumere l'assicurata, considerato che non esiste
praticamente nessuna professione che sia priva di pressioni, ansia o scadenze.
Infatti, anche le postulazioni allegate all'opposizione non rispecchiano le
condizioni poste dal certificato medico 15 ottobre 2019. In alcuni casi
(facoltà di __________, assistente di diritto penale, assistente in diritto
privato) la percentuale di lavoro richiesta è del 50% e 25% e dunque
superiore all'abilità lavorativa attestata dal certificato medico del
15 ottobre 2019, in altri casi, come per la __________, l'interessata non
possiede il profilo richiesto dall'offerta di lavoro, ovvero la
formazione/perfezionamento nel diritto fiscale. In ogni caso, le offerte di
lavoro in parola non sono certamente prive di scadenze o richieste urgenti che
potrebbero provocare una certa ansia. A questo si aggiunge anche il fatto che,
come detto, oggigiorno non vi è un'attività priva di scadenze o pressioni. Infatti,
anche in un segretariato vi sono delle scadenze, dettate proprio dalle esigenze
che possono nascere sul momento e pertanto non appare ragionevolmente possibile
che possa sussistere un mercato sufficientemente ampio che permette di assumere
la signora RI 1 alle condizioni desiderate.
L'attività descritta dal dr. med. __________ nel certificato
medico del 15 ottobre 2019 appare piuttosto simile ad un'attività che può
essere svolta unicamente in un laboratorio protetto. A questo
proposito, si sottolinea che una persona che può lavorare
unicamente in un laboratorio protetto è inidoneo al collocamento (BORIS RUBIN,
op. cit., N.86 ad art. 1 5 LADI). (…)” (Doc. B)
Neppure la circostanza che
l’assicurata abbia pendente una domanda di prestazioni di invalidità permette,
secondo la Sezione del lavoro, di riconoscere il diritto alle prestazioni della
LADI in quanto l’assicurata è manifestamente inidonea al collocamento (cfr.
doc. B).
1.4. Contro la decisione su
opposizione l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo patrocinatore, dopo
avere ricordato che secondo la giurisprudenza federale e le direttive della
SECO il concetto di idoneità al collocamento non è graduabile e che una
disponibilità ad assumere un lavoro nella misura del 20% di un’occupazione a
tempo pieno è sufficiente per riconoscere l’idoneità al collocamento, ritiene
che nel caso concreto questa condizione sia adempiuta.
Al riguardo egli così
enumera i titoli di studio e le esperienze professionali dell’assicurata:
" (…)
- ha conseguito la laurea in diritto a __________ a pieni voti
- ha svolto un
complemento di formazione informatica e ha regolarmente frequentato corsi di
perfezionamento in vari settori del diritto
- parla e scrive tedesco, francese, italiano e inglese
- ha lavorato
come giurista in vari ambiti dell'amministrazione federale (__________), nel
settore universitario (__________) e nel settore privato (__________)
- ha lavorato
in ambito giuridico in vari cantoni, in tedesco, italiano e francese
- …
Si tratta di una persona, con titolo accademico e ottime
qualifiche, volonterosa e lavoratrice, che dispone di una formazione (giurista)
e estesa esperienza ampiamente spendibile, che le permette di collocarsi in
un ampio spettro di attività (dall'amministrazione pubblica federale,
cantonale, ma anche comunale, nonché in assicurazioni private ecc.) oltre a
un'ampia esperienza.
La signora RI 1 è in grado di collocarsi, grazie alla sua
esperienza e flessibilità professionale, in tutta la Svizzera per impieghi in
tedesco, francese o italiano, in vari settori e tipologie di attività. (…)”
(Doc. I pag.8)
Il patrocinatore di RI 1
sottolinea inoltre che decisiva è la disponibilità a lavorare 8 ore settimanali
cioè in misura del 20%, e da dicembre 2019 al 30% (cfr. doc. R, certificato
medico del dr. __________ 3 dicembre 2019), di modo che esistono sufficienti
possibilità d’impiego come sarebbe dimostrato dalle ricerche di lavoro da lei
compiute:
" (…) L'attività
non dovrebbe essere caratterizzata da costanti scadenze, quindi la signora RI 1
ben si collocherebbe in molti impieghi giuridico amministrativi, di ricerca o
di insegnamento. Giova qui evidenziare un aspetto evidente e cioè che una
laurea in diritto, tre lingue nazionali parlate e scritte e l'ampia esperienza
lavorativa dell'assicurata rendono accessibili molti impieghi.
Si osserva che, per le sue qualità di apprendimento e variegate
qualifiche, la signora RI 1 è anche stata invitata a trasmettere la sua
candidatura per posizioni non limitate al settore finora svolto (ad esempio per
un impiego come content manager presso la __________).
Per le sue capacità, anche al 20%, sul mercato esistono in
concreto varie possibilità reali e per esempio l'assicurata ha presentato la
propria candidatura per i seguenti impieghi a concorso
- collaboratrice scientifica __________, __________ (doc. G),
- __________ al 15-20% (doc. H),
- __________
al 15-20% (doc. l),
- assistente
presso __________ di __________, __________, al 20-50% (doc. L),
- giurista
presso il Servizio giuridico __________ al 30-50% (doc. M),
ed esistono in concreto varie ulteriori attività idonee per
esempio
- __________
al 10-15% (doc. N),
- __________ in Ticino, 30-50% (doc. 0),
- sottoassistente
__________, 11 h/s (doc. P),
- … (…)” (Doc. I pag. 9-10)
1.5. Nella sua risposta del 9
marzo 2020 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso.
Innanzitutto, a proposito
della disponibilità dell’assicurata a suddividere il 20% sui cinque giorni
settimanali, l’amministrazione rileva che occorre fondarsi sulle sue
dichiarazioni e sul primo certificato medico prodotto con la domanda:
" (…) Innanzitutto
si sottolinea che l'assicurata, sulla domanda d'indennità di disoccupazione del
3 luglio 2019, ha chiaramente indicato come le 8 ore di lavoro settimanale
dovevano essere ripartite giornalmente, segnatamente 1.36 ore giornaliere (doc.
7). Questa indicazione apposta dalla medesima in occasione della compilazione
del surriferito documento, riflette la chiara volontà dell'assicurata su come
desiderava suddividere le ore di lavoro nell'arco della settimana. A seguito
della richiesta dell'amministrazione 7 ottobre 2019 (doc. 14) tale volontà è
stata successivamente confermata tramite attestazione medica 15 ottobre 2019
rilasciata dal dr. med. __________, nella quale veniva indicato che “(...)
min. 20% ripartito su 5 giorni". Solo con il presente gravame,
l'interessata produce una dichiarazione dello specialista del 24 gennaio 2020
(doc. Q), con la quale si tenta di attenuare il chiaro significato
dell'attestazione medica 15 ottobre 2019 e della volontà dell'assicurata
espressa nella domanda d'indennità di disoccupazione. La ripartizione oraria
settimanale contenuta nel certificato medico 15 ottobre 2019 sembra avere il
chiaro scopo di ridurre al massimo qualsiasi stress per la signora RI 1; al
riguardo ci si chiede come sia possibile, tenuto conto del precitato
certificato medico, considerare la distribuzione oraria paventata con l'ultima
dichiarazione dello specialista (disponibilità oraria può essere distribuita su
meno giorni). Già solo distribuire il 20% su due mezze giornate è in contrasto
con quanto indicato nel certificato medico 15 ottobre 2019.
La dichiarazione medica 24 gennaio 2020 appare una costruzione
volte all'ottenimento delle indennità di disoccupazione e non corrisponde né a
quanto indicato nella certificazione medica 15 ottobre 2019 e nemmeno alla
prima espressione della volontà dell'assicurata dichiarata nella domanda
d'indennità di disoccupazione. E questo a maggior ragione se si pone mente al
fatto che l'interessata, in occasione del colloquio telefonico 18 novembre 2019
e quindi dopo aver ricevuto la querelata decisione, ha dichiarato alla
consulente di riferimento quanto segue: "(...) La PCI dice che il
medico avrebbe riferito che si può rivedere la disponibilità al collocamento:
non di un 20% ripartito su 5 giorni, visto che la CP CAD si basa
sull'impossibilità di reperire una tale tipologia di lavoro (...)" (doc.
9). Analogamente ad una dichiarazione rilasciata in un secondo momento, anche
la dichiarazione medica 24 gennaio 2020 appare meno credibile. Pertanto,
richiamato il principio della priorità della dichiarazione della prima ora,
secondo cui le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le
prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. al
proposito STCA 38.2018.40 del 5 novembre 2018 consid. 2.5 riferimento ivi
citati), si osserva come la versione addotta con il ricorso non risulti
credibile e non meriti tutela.
Visto quanto appena esposto, è necessario concludere che, in
relazione alla disponibilità così come indicata dell'assicurata durante la
procedura amministrativa, non appare possibile che vi sia un numero di datori
di lavoro sufficiente disposto ad assumerla, tenuto anche conto dell'ambito professionale
ricercato (giuridico) dove una presenza inferiore alla mezza giornata non
appare concretamente praticabile. Al riguardo si rammenta che una disponibilità
temporale ridotta (in concreto al massimo del 20%) accompagnata da una rigidità
per quanto riguarda l'orario della disponibilità, comporta di principio
un'inidoneità al collocamento (BORIS RUBIN, Commentaire sur la loi sur
l'assurance-chômage, Gèneve Zurich Bâle 2014, N. 31 ad art. 15). (…)” (Doc. V
pag. 2-3)
Secondo l’amministrazione
non esistono poi in ambito giuridico lavori che rispecchiano le considerazioni
poste dall’assicurata:
" (…) le
limitazioni legate allo stato di salute dell'assicurata nella ricerca di un
lavoro, segnatamente attività prive di costanti scadenze o stress, non rendono
in concreto possibile che vi sia un numero sufficiente di datori di lavoro
disposti ad assumerla. Per quanto - riguarda le ricerche di lavoro si rinvia a
quanto espresso nella querelata decisione (cfr. p.to e inoltre, sebbene
superiore all'abilità lavorativa attestata con le certificazioni mediche agli
atti, si evidenzia che ella si sarebbe
candidata per un'occupazione a tempo pieno (doc. P). È altresì importante
ribadire che quasi nessuna attività è oggigiorno priva di scadenze o pressioni.
Come rilevato con la querelata decisione, anche in un segretariato vi sono
delle scadenze, dettate proprio dalle esigenze che possono nascere sul momento
e pertanto non appare ragionevolmente possibile che possa sussistere un mercato
sufficientemente ampio che permette di assumere la signora RI 1 alle condizioni
desiderate.
L'attività descritta dal dr. med. __________ nel certificato
medico del 15 ottobre 2019 appare piuttosto simile ad un'attività che può
essere svolta unicamente in un laboratorio protetto. A questo proposito, si
sottolinea che una persona che può lavorare unicamente in un laboratorio
protetto inidoneo al collocamento (BORIS RUBIN, op.
cit., N.86 ad art. 15 LADI). (Doc. V pag. 3)
1.6. Il 10 marzo 2020 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. VI).
Su sua richiesta (cfr.
doc. VII) il TCA ha prorogato al patrocinatore della ricorrente fino al 20
aprile 2020 il termine per presentare nuove prove (cfr. doc. VIII).
Il 17 aprile 2020 il
rappresentante dell’assicurata si è così espresso:
" (…) Si
deve evidenziare che, come concretamente dimostrano le ricerche e le
candidature della signora RI 1, contrariamente a quanto sostiene la resistente,
in ambito giuridico vi sono sufficienti e molteplici attività lavorative, anche
per attività al 20% dove non viene richiesto che si tratti necessariamente di
1/2 giornate intere.
Si evidenzia, in secondo luogo, che la signora RI 1 è sempre stata
flessibile e si è candidata con flessibilità e senza limitazioni per impieghi
al 20 - 30%.
Inoltre, essa si è anche interessata per posizioni in ambito di
traduzione e interpretariato, nonché insegnamento, che nella loro natura non
prevedono necessariamente una presenza prolungata sull'arco della giornata,
rispettivamente che permettono di gestire in modo molto autonomo le risorse
lavorative.
A ciò si aggiunge che per posizioni selezionate, dopo aver
verificato che il datore di lavoro in questione non era avverso a considerare
la possibilità di uno jobsharing per due candidati favoriti per l'attività
messa a concorso, ha esteso in modo proattivo le ricerche anche ad attività con
una % superiore, come ad esempio nel caso di un concorso per un'attività al 80%
la disposizione ad effettuare uno sharing ai 20-60 oppure 30-50%.
Essa in concreto si è resa quindi disponibile in tale misura per
il mercato del lavoro.
Esistono quindi concrete attività adeguate nel mondo del lavoro e
non, come ha valutato la resistente, solo in un laboratorio protetto.
In sostanza i fatti dimostrando la reale ed effettiva volontà e
disponibilità dell'assicurata di impiegarsi in un’attività lavorativa idonea e
concretamente esistente, e quindi la decisione impugnata, che valuta la signora
non idonea al collocamento, non è corretta.
Infine, conviene rammentare che dal 2017 è pendente una domanda Al
e quindi il caso in oggetto rientra nel sistema della prestazione anticipata
conformemente all'art. 70 cpv. 1 e 2 lett. b LPGA e sotto sta alle regole ivi
previste (vedi messaggio del CF del 2 luglio 1980 Ill 469).
Inoltre la signora RI 1, per il suo danno alla salute aveva fatto
domanda d'invalidità (come anche segnalato all'assicurazione disoccupazione,
cfr. Decisione su opposizione 7 gennaio 2020, pag. 3) e, come indica
l'art. 15 cpv. 3 OADI, un impedito fisico o psichico, che, in caso di
condizioni equilibrate del mercato del lavoro, non sia manifestamente inidoneo
al collocamento e si sia annunciato all'assicurazione-invalidità o a un'altra
assicurazione secondo il capoverso 2, è considerato idoneo al collocamento sino
alla decisione dell'altra assicurazione. Tale considerazione non incide affatto
sulla valutazione, da parte delle altre assicurazioni, della sua capacità al
lavoro o al guadagno. Anche in tal senso sono dovute alla signora RI 1 le
prestazioni di disoccupazione.
Si evidenzia poi che, giusta l'art. 70 cpv. 2 lett. b LPGA,
l'assicurazione contro la disoccupazione è tenuta a versare prestazioni
anticipate per le prestazioni la cui assunzione da parte dell'assicurazione
contro la disoccupazione, dell'assicurazione contro le malattie,
dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione per l'invalidità
contestata.
Per questi motivi si conferma il diritto alle prestazioni di
disoccupazione della ricorrente e si chiede l'accoglimento del ricorso.” (Doc.
IX)
Fatti
Il 5 maggio 2020 la
Sezione del lavoro ha rilevato:
" (…) con
riferimento al vostro scritto 27 aprile 2020 e alla lettera della controparte
(doc. IX), rileviamo quanto segue.
A seguito dello scritto 3 aprile 2020 dell'insorgente trasmesso
alla Cassa, allo scopo di ottenere il riconoscimento delle indennità di disoccupazione
in ragione dell'asserito aumento della capacità lavorativa dal 1. dicembre 2019
(dal 20% al 30%), in data 14/15 aprile, la Cassa ha sottoposto all'UG la
seguente comunicazione: "(...) Con lettera del 03.04.2020 l'avvocato RA 1
richiede il pagamento indennità a decorrere da dicembre 2019, in quanto da tale
data l'assicurata risulta abile al 30%, informazione annunciata con l'invio del
formulario "indicazione della persona assicurata per dicembre 2019" e
certificato medico in data 10.02.2020. La Cassa disoccupazione non ha ricevuto
alcuna modifica di iscrizione da parte dell'ufficio regionale di collocamento.
Questioni che devono formare oggetto di decisione:
1. L'assicurato può essere ritenuto idoneo al collocamento? In
caso affermativo in quale misura? A decorrere da quale data?"
Considerato che tale richiesta della Cassa riguarda anche il
periodo preso in esame nella presente vertenza, l'amministrazione, visto
l'effetto devolutivo, non può prendere una decisione né per il periodo fino
alla decisione su opposizione (7 gennaio 2020) e nemmeno per il periodo
successivo (cfr. STF 130V 138 del 2004 e STF 125V 413).
In ogni caso, tale certificato che nulla indica riguardo ad un
cambiamento delle caratteristiche della tipologia di lavoro che l'assicurata
può svolgere, non è dunque idoneo a modificare la conclusione cui è giunta
l'amministrazione, considerato che, i motivi per cui è stata dichiarata
inidonea al collocamento sono legati alle caratteristiche del lavoro ricercato
(privo di stress, senza pressione) e per la ripartizione delle ore giornaliere
lavorative. Inoltre, pur essendo già stato redatto il 3 dicembre 2019, esso è
stato trasmesso alla Cassa disoccupazione unicamente il 10 febbraio 2020 (doc.
28) e all'URC - peraltro su richiesta di quest'ultimo (doc. 29) - è pervenuto
il 20 aprile 2020 (doc. 30). Oltre a ciò, sia nell'opposizione 27 novembre
2019, che nel ricorso 7 febbraio 2020, l'assicurata ha dichiarato di avere una
disponibilità lavorativa nella misura del 20% (cfr. doc. 20, pag. 4: "nel
suo stato di salute attuale, svolga unicamente semplici attività di ufficio
come giurista, senza ansia da prestazione e pressione di scadenze e in un
ambiente calmo, per un massimo del 20% ripartito su 5 giorni" e doc. I,
pag. 11 penultima frase: "(...) Era disponibile per il mercato de/lavoro
a/20%'). Da notare che tale documento, pur essendo già stato redatto il 3
dicembre 2019, non è stato trasmesso nemmeno all'UG prima dell'emissione della
querelata decisione.
Per quanto riguarda la lettera della controparte (doc. IX),
riconfermandoci integralmente nelle conclusioni esposte in sede di risposta di
causa e nella querelata decisione, ci si limita a sottolineare quanto segue.
Riguardo al fatto di avere inoltrato candidature per posizioni
superiori alla percentuale lavorativa attestata dalle certificazioni mediche
agli atti, in quanto la ricorrente avrebbe verificato con il potenziale datore
di lavoro "la possibilità di uno jobsharing per due candidati", si
rileva che essa è una semplice allegazione di parte, non essendo suffragata da
alcuna prova.
Visto quanto precede, ribadiamo la proposta di reiezione del
ricorso in esame e la conferma della decisione impugnata. (…)” (Doc. XI)
in diritto
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente oppure no la Sezione del lavoro ha
ritenuto l’assicurata inidonea al collocamento dal 1° luglio 2019.
2.2
Fondamentale presupposto per
il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro,
che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15
LADI).
Il nuovo tenore dell'art.
15.
cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato le condizioni
necessarie per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi
la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.
Infatti, secondo l'art. 15
cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato
è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare
un'occupazione adeguata". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore
dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di
reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio
concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15
LADI, ha rilevato che:
" Art. 15
Idoneità al collocamento
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al
collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a
essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e
di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto
di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro
temporaneo (PLT) ecc. È pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato.
L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente
ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo
se accetta di partecipare a un provvedimento isolato.
È quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di
reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di
consulenza e di controllo)." (cfr. FF N 23 del
12.
giugno 2001, pag. 2002)
L'idoneità al collocamento
deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista (cfr. STF 8C_825/2015
del 3 marzo 2016 consid. 3.1.)
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.
101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF
125.
V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con
riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosenversicherung", Schulthess
Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto:
DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre
ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_406/2010 del
18.
maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001
consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag.
265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58
e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388;
DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA
1992.
pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V
217.
consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF
109.
V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38,
40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una
sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole
tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di
lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007
dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi
è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per
motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità
lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di
ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare
soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali,
possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto
condizionatamente.
Quando l'assicurato è
talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il
ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al
collocamento.
Il motivo della limitazione
nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007
dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid.
1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137
consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.:
DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977
n. 16 e n. 27).
In una sentenza C 108/03
del 2 settembre 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; Tribunale
federale dal 1° gennaio 2007), in proposito ha rilevato che per l’idoneità al
collocamento sono determinanti le prospettive concrete di un’assunzione in
condizioni equilibrate del mercato del lavoro. In questo contesto bisogna tener
conto della disponibilità temporale, delle circostanze congiunturali e di tutte
le altre circostanze, segnatamente del tipo d’attività. Le possibilità reali
d’assunzione sono da valutare unicamente considerando assunzioni ragionevoli
per la persona assicurata in questione.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_714/2014
del 26 marzo 2015 consid. 2.2.
L'idoneità al collocamento
dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di
norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo a quest'ultimo
aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di
un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il
diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV
Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA
1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217,
pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz",
Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
Il TFA ha pure stabilito
che l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che
esisterebbero situazioni intermedie tra l’idoneità al collocamento e
l’inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
O la persona assicurata è
collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in
ragione di almeno 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF
8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.1; DTF 125 V 58 consid. 6a e
riferimenti ivi menzionati).
È
dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che
occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di
assumere un’occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,
pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e
riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).
2.3
Secondo
l’art. 15 cpv. 2 LADI:
" Gli
impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in
condizioni equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro
infermità, potrebbe essere loro assegnata un’occupazione adeguata. Il Consiglio
federale disciplina il coordinamento con l’assicurazione per l’invalidità.”
Anche le persone
handicappate fisicamente o psichicamente in misura durevole e rilevante, a
determinate condizioni, possono essere dunque considerate idonee al
collocamento. Al proposito va rilevato che l’handicap non deve forzatamente
essere invalidante ai sensi dell’assicurazione invalidità (DLA 1991 pag. 95).
Inoltre, anche
l’assegnazione di una rendita intera dell’AI non esclude l’idoneità al
collocamento (T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997,
pag. 95, DLA 1995 Nr. 30 pag. 173 consid. 3).
Va
pure precisato che la fattispecie di cui all’art. 15 cpv. 2 LADI non dev’essere
confusa con quella di cui all’art. 28 LADI, che si riferisce ad una capacità
lavorativa ridotta o inesistente da un punto di vista soltanto passeggero (cfr.
STFA C 286/05 del 24 gennaio 2006; DTF 128 V 149 consid. 3b = SVR 2003 KV Nr. 8
pag. 37; DLA 2001 pag. 165 consid. 6b; STFA C 303/02 del 14 aprile 2001).
In tale ipotesi il diritto
all’indennità giornaliera decade completamente se il disoccupato ha esaurito il
suo diritto all’indennità in virtù dell’art. 28 LADI e se la sua incapacità al
lavoro supera il 50%.
Per contro una persona
impedita fisicamente e psichicamente, la cui capacità al lavoro è ridotta,
rimane idonea al collocamento nell’ambito dell’art. 15 cpv. 2 LADI ed è
indennizzabile, se adempie gli altri presupposti del diritto all’indennità (DLA
1995.
pag. 172).
L’art.
15.
OADI precisa inoltre che:
" Per
stabilire l’idoneità al collocamento degli impediti fisici o psichici, i
servizi cantonali e le casse cooperano con gli organi competenti
dell’assicurazione-invalidità. Il Dipartimento federale dell’economia, della
formazione e della ricerca (DEFR) disciplina i particolari d’intesa con il
Dipartimento federale dell’interno (cpv. 1).
Il capoverso 1 è parimente applicabile, qualora all’esame del
diritto all’indennità o al collocamento degli impediti fisici o psichici
partecipino organi dell’assicurazione-infortuni obbligatoria,
dell’assicurazione-malattie, dell’assicurazione militare o della previdenza
professionale (cpv. 2).
Un impedito fisico o psichico, che, in caso di condizioni
equilibrate del mercato del lavoro, non sia manifestamente inidoneo al
collocamento e si sia annunciato all’assicurazione-invalidità o a un'altra
assicurazione secondo il capoverso 2, è considerato idoneo al collocamento sino
alla decisione dell’altra assicurazione. Tale considerazione non incide affatto
sulla valutazione, da parte delle altre assicurazioni, della sua capacità al
lavoro o al guadagno (cpv. 3).”
L’art. 15 cpv. 3 OADI
prevede così che una persona, qualora non sia manifestamente inidonea al
collocamento e si annunci all’assicurazione invalidità, è considerata idonea al
collocamento fino a quando quest’ultima assicurazione emette una decisione.
La
presa a carico provvisoria da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione
di un assicurato che si è annunciato all’assicurazione invalidità ha lo scopo
di evitare che il medesimo si trovi privato di prestazioni assicurative nel
periodo di carenza di un anno ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI e più in
generale durante il tempo necessario all’assicurazione invalidità per decidere
in merito alla domanda di prestazioni dell’assicurato (cfr. STF 8C_968/2012 del
18.
novembre 2013 consid. 3.2.; DTF 127 V 484 consid. 2a).
In tal senso giusta l’art.
70.
cpv. 1 e 2 lett. b LPGA l’avente diritto può chiedere di riscuotere una
prestazione anticipata se un evento assicurato fonda il diritto a prestazioni
delle assicurazioni sociali ma sussiste un dubbio quanto al debitore delle
suddette prestazioni (cpv. 1).
Sono tenute a versare
prestazioni anticipate per le prestazioni la cui assunzione da parte
dell’assicurazione contro la disoccupazione, dell’assicurazione contro le
malattie, dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione per
l’invalidità è contestata: l’assicurazione contro la disoccupazione (cpv. 2
lett. b).
Al riguardo cfr. STF
8C_187/2010 del 3 dicembre 2010 consid. 3.2.; STFA C 23/05 del 21 dicembre 2005
consid. 2.1.
In particolare con
sentenza 8C_5/2009 del 2 marzo 2010, pubblicata in DTF 136 V 95, il Tribunale
federale ha stabilito che una persona che si è annunciata all’assicurazione
invalidità per la riscossione di prestazioni e che, pur essendo abile al lavoro
solo a tempo parziale per motivi di salute, è integralmente disoccupata, in
virtù dell’obbligo di anticipare le prestazioni dell’assicurazione
disoccupazione ha diritto a una piena indennità giornaliera di disoccupazione
se è disposta ad accettare un impiego nella misura della sua capacità
lavorativa medicalmente attestata.
Al riguardo cfr. pure STF
8C_651/2019 del 24 marzo 2010.
In
una sentenza 8C_242/2019 del 5 marzo 2020 nella quale ha confermato l’idoneità
al collocamento, dal profilo soggettivo, di un assicurato che presentava
problemi di salute ed aveva inoltrato una domanda di prestazioni all’AI, il
Tribunale federale ha rilevato al consid. 2.:
" (…)
Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions
relatives à l'aptitude au placement des assurés qui se sont annoncés à une
assurance qui couvre l'invalidité ainsi qu'à la prise en charge provisoire des
prestations par l'assurance-chômage (art. 15 al. 2, 2e phrase, LACI [RS
837.0]; art. 15 al. 3 OACI [RS 837.02]; art. 70 al. 2 let. b
LPGA [RS 830.1]).
On rappellera que dans ce contexte, les exigences d'aptitude au
placement de l'art. 15 al. 1 LACI - lesquelles comprennent, d'une part, la
capacité de travailler (condition objective) et, d'autre part, la disposition à
accepter un travail (condition subjective) - s'apprécient avec davantage de
souplesse. Ainsi, l'aptitude au placement ne peut être niée que si l'assuré est
manifestement inapte au placement. La réduction des exigences ne touche
cependant que l'un des éléments de l'aptitude au placement, à savoir la
condition de la capacité de travailler, non celle de la volonté de réintégrer
le marché du travail (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e
éd. 2016, n. 279 p. 2351; voir également BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage, 2014, n° 88 ss ad art. 15 al. 2 LACI). La
disponibilité sur le marché du travail doit toujours exister durant la période
d'attente de la décision de l'office AI. Il faut que le chômeur handicapé soit
disposé à accepter un emploi correspondant à sa capacité de travail résiduelle
et qu'il recherche effectivement un tel emploi. S'il n'est pas disposé à
accepter un tel emploi ou s'estime totalement incapable de travailler, il est inapte
au placement et ne peut prétendre à l'avance des prestations par
l'assurance-chômage (arrêt 8C_406/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.1 et les
références). (…)”
Nel Commentario citato
nella sentenza federale appena riprodotta, B. Rubin ha rilevato:
" (…)
88.
Aptitude au placement des assurés qui se sont
annoncés à une assurance qui couvre l'invalidité (art. 15 al. 3 OACI). -
L'aptitude au placement des personnes qui se sont annoncées à une assurance
sociale qui couvre les conséquences économiques de l'invalidité s'examine avec
encore davantage de souplesse que pour les personnes handicapées au sens de
l'art. 15 al. 2 LACI, 1re phrase. Selon l'art. 15 al. 3 OACI,
lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail,
un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé
à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l'art. 15 al. 2 OACI,
il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette
disposition vise, d'une part, à assurer une coordination entre
assurance-chômage et AI et, d'autre part, à éviter une lacune de couverture
perte de gain avant que la décision de l’AI n'ait été rendue. Elle institue une
prise en charge provisoire de la perte de gain par l'assurance-chômage (v.
aussi l'art. 70 al. 2 let. b LPGA).
89.
La négation de l'aptitude au placement n'est possible,
dans l'hypothèse visée par l'art. 15 al. 3 OACI, que lorsque l'assuré est
manifestement inapte au placement. L'indemnité de chômage n'est toutefois pas
accordée sans réserve jusqu'à ce que l’AI statue. L'assuré doit être non
seulement objectivement capable de travailler, mais encore, subjectivement,
disposé à le faire, en fonction des circonstances inhérentes à sa personne, et
ce durant les heures habituelles de travail (DTA 2004 p. 124).
90.
Si l'inaptitude au placement ressort clairement des
déclarations de l'assuré, de celles des médecins ou d'autres intervenants
socio-médicaux, l'assuré est inapte au placement (DTA 1999 p. 104). Lorsque des
certificats médicaux sont contradictoires, l'inaptitude au placement ne peut
être considérée comme manifeste (DTA 2002 p. 238 consid. 4 p. 242).
91.
L'inaptitude au placement «manifeste» au sens de l'art.
15.
al. 3 OACI comprend notamment les situations où, malgré une capacité
résiduelle de travail suffisante, le chômeur n'effectue pas assez de recherches
de travail dans l'attente de la décision de l’AI (DTA 2000 p. 156) ou lorsqu'il
se considère, à tort ou à raison, comme étant en incapacité de mettre en valeur
sa force de travail et, en conséquence, n'effectue pas de recherches d'emploi
ou ne les effectue que pour la forme (arrêts du 18 mai 2011 [8C_406/2010]
consid. 5.1 et 5.2; 4 août 2008 [8C_497/2008]). Tant qu'un assuré ne cesse pas
d'accomplir ses obligations de chômeur, il demeurera en principe apte au
placement. Dans le cas de recherches insuffisantes ou de mauvaise qualité, des
sanctions devront être prononcées préalablement à une éventuelle décision
d'inaptitude au placement (arrêt du 3 septembre 2008 [8C_749/2007]). (…)” (pag.
173-174)
2.4
Nella
presente fattispecie, l’assicurata si è iscritta in disoccupazione dal 1°
agosto 2019 dichiarando una disponibilità al lavoro al 20% (cfr. doc. E) dopo
essere stata totalmente inabile al lavoro dall’8 marzo 2017 al 31 luglio 2019.
RI 1 ha
indicato di cercare lavoro quale “giurista”
(cfr. Doc. 5 punto 8.1).
La
ricorrente ha indicato che intende ripartire il lavoro sul’arco dell’intera
settimana (“1:36 giornalieri”, cfr. doc. E) e il suo specialista
curante ha precisato che il 20% di disponibilità va “ripartito su 5
giorni” inoltre deve trattarsi di “semplici attività d’ufficio come
giurista, senza ansia di prestazione o pressione di scadenza e in ambiente
calmo”.
Tali affermazioni
rivestono per il TCA un’importanza decisiva in applicazione del principio della
priorità delle dichiarazioni della prima ora (cfr. STF 9C_32/2017
del 31 ottobre 2017 consid. 4.3.2.; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014
consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1.), valida per analogia anche per i certificati
medici (cfr. il certificato del dr. __________ del 24 gennaio 2020 di tenore
diverso) per quel che riguarda l’entità delle ore giornaliere massime di lavoro
(cfr. doc. Q).
Il medico curante
specialista ha successivamente accertato un’abilità lavorativa del 30% dal 1°
dicembre 2019 (cfr. doc. R) attraverso un certificato medico del 3 dicembre
2019.
e che deve dunque essere preso in considerazione da questa Corte in quanto
precedente il momento in cui è stata emessa la decisione su opposizione
impugnata del 7 gennaio 2020 (cfr. STF 9C_181/2020 del 15 aprile 2020; DTF 132
V 215 consid. 3.1.1. pag. 220).
Avendo RI 1 inoltrato una
domanda di rendita d’invalidità il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. f LADI
può essere negato soltanto se l’assicurata è manifestamente inidonea al
collocamento, come ricordato al considerando precedente.
Il TCA constata che, dal
profilo soggettivo, l’assicurata effettuando regolari ricerche di lavoro ha
dimostrato la sua volontà di trovare una nuova occupazione durante il periodo
di attesa della decisione in ambito di assicurazione per l’invalidità (cfr. STF
8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1).
D’altra parte, dal profilo
oggettivo, le limitazioni poste dal medico curante e consistenti nello svolgere
un’attività lucrativa di 2 ore al giorno ripartita su cinque giorni settimanali
in un ambiente senza “ansia di prestazione e in ambiente calmo”, onde evitare
un nuovo burnout, sono effettivamente importanti.
Tenuto conto della
formazione dell’assicurata (giurista) e della sua esperienza professionale (già
attiva nel settore pubblico e privato, si è occupata di tematiche relative a
diversi settori del diritto, possiede conoscenze linguistiche approfondite
nelle tre lingue nazionali e in inglese; cfr. per i dettagli consid. 1.4 e
1.6), considerate inoltre le possibilità oggi esistenti di lavorare anche al
proprio domicilio, non è comunque possibile concludere che non vi siano sul
mercato del lavoro potenziali datori di lavoro disposti ad assumerla (ad
esempio anche nei settori dell’insegnamento, della ricerca o per effettuare
traduzioni).
Secondo questo Tribunale, RI
1.
non è dunque manifestamente inidonea al collocamento. La decisione su
opposizione del 7 gennaio 2020 deve di conseguenza essere annullata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
e la decisione su opposizione del 7 gennaio 2020 è annullata.
§ RI
1 adempie il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. f LADI.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Sezione del lavoro
verserà all’assicurata l’importo di fr. 2'000.-- (IVA inclusa) a titolo
d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti