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Decisione

38.2021.1

Decisione su opp. riduce sospensione da 35 a 27gg (non dato seguito ad assegnazione impiego adeguato come educatrice al 50% a tempo ind.). Fatto che stesse lavorando in un centro occupandosi di minore in situazione di bisogno non giustifica mancata presa di contatto. Comunque sanzione ridotta a 20gg

21 giugno 2021Italiano41 min

colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità

Source ti.ch

__________Raccomandata

Incarto

n.

38.2021.1

rs

Lugano

21 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 19 novembre 2020 emanata

da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione

del 19 novembre 2020 la Sezione del lavoro ha modificato la precedente

decisione del 23 settembre 2020 (cfr. doc. 9) riducendo da 35 a 27 giorni la

sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitta a RI 1 per non

avere dato seguito all’offerta di impiego quale educatrice con grado di

occupazione dal 50 al 70% presso la __________ di __________, assegnatole

dall’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ (cfr. doc. II1), rilevando:

" (…) Va

premesso che l’URC mediante il formulario Assegnazione ad un posto di lavoro

del 20 luglio 2020 ha invitato l’assicurata a contattare entro 24 ore il datore

di lavoro per il posto di lavoro in questione, inviandogli la candidatura per

posta ordinaria oppure mediante posta elettronica. In tale circostanza, l’opponente

è stata esplicitamente avvertita che il rifiuto ingiustificato di

un’occupazione adeguata può comportare una sospensione del diritto alle

indennità (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI).

Al riguardo si precisa che l'assegnazione in oggetto è stata trasmessa

all'assicurata in data 20 luglio ed è stata regolarmente recapita alla stessa

al suo domicilio di __________ (via __________).

Tra l'altro si rileva che l'assicurata non ha eccepito la mancata

ricezione del formulario Assegnazione ad un posto di lavoro nei suoi scritti

(opposizione e scritto 22 ottobre 2020) e neppure verbalmente all'UG (colloquio

telefonico 26 ottobre 2020).

Si ritiene dunque che l'assicurata è stata negligente, in quanto

non si è candidata per la posizione lavorativa offertale come da istruzioni

impartite dall'URC, disattendendo i propri obblighi derivanti dalla

disoccupazione. L'interessata con il suo comportamento non ha fatto il

possibile per avviare e tentare di concludere la trattativa, escludendo quindi

la possibilità d'essere assunta presso la società __________.

Le motivazioni di carattere personale e lavorative fornite

dall'assicurata di cui all'opposizione e allo scritto del 22 ottobre 2020, poi

confermate in occasione del colloquio telefonico del 26 ottobre 2020 con l'UG -

pur comprensibili e non lasciando certamente indifferente la scrivente - non permettono

comunque di giustificare il suo comportamento.

Al riguardo

si rammenta che ai fini di una sospensione, è sufficiente che il comportamento

dell'assicurato costituisca una concausa della mancata conclusione del

contratto di lavoro. Non è determinante invece il fatto che il potenziale

datore di lavoro avrebbe eventualmente rifiutato l'assunzione per altri motivi

(cfr. sentenza 23 novembre 2007 della I Corte di diritto sociale del Tribunale

Federale (8C_487/2007 consid. 4.1 e 4.2).

Considerato che l'assicurato è tenuto ad

accettare senza indugio qualsiasi occupazione adeguata, soprattutto se si

tratta di un impiego nella propria professione e libero da subito, bisogna concludere

che le motivazioni addotte dall'opponente, non possono giustificare il mancato

avvio delle trattative e la compromissione dell'occasione lavorativa

procuratale dall'URC. Tale comportamento è in concreto

assimilabile ad un rifiuto di un'occupazione adeguata senza validi motivi (art.

30 cpv. 1 lett. d LADI) e l'assicurata è stata a giusto titolo sanzionata con

decisione del 23 settembre 2020. (…)” (Doc. II1 pag. 3-4)

1.2. Contro la citata decisione su

opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso alla Sezione del

lavoro che l’ha trasmesso per competenza al TCA (cfr. doc. I; II). Il tenore

dell’impugnativa è il seguente:

" (…) lo

scorso mese di luglio 2020 ero impiegata come supplente presso le strutture

dell'__________ di __________ che accoglie minorenni in bisogno d'aiuto e stavo

svolgendo un intervento d'urgenza di 72 ore.

All'arrivo della suddetta lettera, ero fuori casa e al mio

rientro, come potete immaginare, sono andata a dormire.

Sono piuttosto sorpresa della vostra decisione e della multa nei

miei confronti.

Ciò che m'interroga è il fatto che io, impiegata presso un Centro

__________, durante il periodo covid-19, quindi in ulteriore disponibilità

per la comunità, debba pagare una multa pecuniaria e trovarmi in ulteriore

difficoltà per una svista. Perché è di questo che si tratta, in quanto

operativa in urgenza e umanamente stanca, ho commesso l'errore di stracciare la

lettera "scaduta dalle 24 ore" anziché contattare il datore di

lavoro. Non capisco come sia possibile che uno sbaglio, giustificato dal fatto

che stessi lavorando, sia punibile così?

lo mi oppongo alla vostra decisione e vi prego di provare empatia

nei miei confronti, come quella che ho provato io mettendo la mia vita a

rischio per gli altri.” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 19

gennaio 2021 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere il ricorso avvalendosi sostanzialmente dei medesimi

argomenti esposti nel provvedimento impugnato (cfr. Doc. IV).

1.4. Il 20 gennaio 2020 il

presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per

presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V). Le parti sono rimaste

silenti.

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire

se l’assicurata deve essere sospesa o meno dal diritto alle indennità di

disoccupazione per non avere dato seguito all’assegnazione di un’occupazione

presso la __________ di __________.

In virtù dell'art. 17 cpv.

2 LADI il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata

propostagli.

Secondo l'art. 30 cpv. 1

lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003

a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è

sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di

controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta

un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente

al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo

comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo

scopo".

La terza revisione della

LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava

della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente

modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità.

Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto

di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003

rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44

cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende

segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata

non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).

Al riguardo, nel Messaggio

del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del

12 giugno 2001, si legge che:

" (…)

1.2.3.11

Inasprimento della definizione di adeguatezza

La commissione

peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto

internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono

di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali,

soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del

federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più

nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più

sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei

tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.

(…).

Art 30 Sospensione del diritto all’indennità

Capoverso 1: prevede

che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego

adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro.

Visto che in futuro

saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare

anche la lettera g.

La modifica di cui al

capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.

Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)

Questa disposizione si

è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che

l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento

inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è

quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15

(cfr. commento

dell’art. 15).

(…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)

2.2. La costante giurisprudenza

federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un

disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di

lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle

trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere

chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per

porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STF C 81/05 del 29 novembre 2005;

SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).

La nostra Massima istanza,

in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30 pag. 193,

visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato

che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve

mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi

professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua

mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la

giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL

N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi

citata).

In una sentenza C 83/02

del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, evidenziando che l'obbligo di ridurre il danno

è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che

tale principio:

" (…) è

violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per

trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio

anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di

dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le

circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con

riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate

all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché

un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).

(…)" (cfr. STF del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)

Allo stesso modo deve

essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il

potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Questo principio è stato

ancora confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005,

nella quale l'Alta Corte ha rilevato:

" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis

également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers

avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec

le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût

pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986

n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, ch. 704)."

In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TF ha applicato questa

giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con

un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.

In una

sentenza 8C_750/2019 del 10 febbraio 2020, pubblicata in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89

seg., il Tribunale federale ha innanzitutto ribadito il principio secondo cui

una sospensione deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta

esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il

posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni

comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro

(cfr. pure STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2.).

L’Alta Corte

ha poi precisato, che è controverso, dal profilo del diritto civile, se un

nuovo potenziale datore di lavoro può pretendere che un assicurato gli consegni

della documentazione comprovante il salario percepito presso un precedente

datore di lavoro.

Il Tribunale

federale ha pure ricordato che una persona disoccupata può sicuramente

negoziare il salario con la potenziale datrice di lavoro durante il colloquio

di lavoro ma, in virtù del suo obbligo di ridurre il danno a carico

dell’assicurazione contro la disoccupazione, non deve compromettere le

possibilità di essere assunta se risulta evidente che la controparte non

intende contrattare. La persona assicurata deve far capire chiaramente che si

accontenterebbe di un salario più basso.

Nel caso che

era chiamato a giudicare l’Alta Corte ha infine rinviato la causa al Tribunale

cantonale delle assicurazioni per accertare se l’assicurato avrebbe comunque

accettato un salario inferiore rispetto a quello da lui richiesto in quanto era

comunque molto interessato all’occupazione offertagli.

In una sentenza 8C_132/2021

del 10 marzo 2021 il Tribunale federale, dichiarando inammissibile il ricorso

contro la STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 con cui è stata confermata la

sospensione di 35 giorni inflitta a un’assicurata per avere compromesso, con il

suo comportamento, la trattativa relativa a un eventuale assunzione a tempo

determinato per un impiego adeguato annunciato da una ditta al Servizio aziende

dell’URC, ha ricordato:

(…) la prassi

abbia dato un'interpretazione estensiva del concetto di accettazione di un'occupazione

adeguata, non essendo necessario un rifiuto esplicito, ma essendo già

sufficiente il non prendere sul serio l'invito di iniziare le trattative per un

posto di lavoro (DTF 122 V 34 consid. 3b pag. 38;

sentenza 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2, pubblicata in SVR 2021

ALV n. 5) (…)”

Su queste

questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad

art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die

obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo

1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali

di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali,

fascicolo n. 3, Pregassona 2000, pag. 71 segg.

Il Tribunale federale ha,

inoltre, deciso che una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI entra

in considerazione anche quando l’assicurato si è procurato lui stesso

un’occupazione (cfr. STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009 consid. 2; STCA

38.2010.72 del 7 febbraio 2011, STCA 38.2017.75 del 20 dicembre 2017).

2.3. L’art 16 cpv. 1 LADI prevede

che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad

accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

L'art. 16 cpv. 2 LADI

stabilisce poi che:

"

non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di

accettazione un'occupazione che:

a. non è conforme agli

usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti

collettivi o normali di lavoro;

b. non tiene

convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente

dell'assicurato;

c. non è conforme

all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d. compromette

considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,

sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e. è svolta in un'azienda

in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f. necessita di un

tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il

rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di

lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile

l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte

dell'assicurato;

g. implica da parte del

lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito

dell'occupazione garantita;

h. è svolta in un'azienda

che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove

assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

Fatti

i. procura all'assicurato

un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che

l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno

intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale

di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui

rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

Secondo l’art. 16 cpv. 3bis

LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il

capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.

Nella DTF 124 V 62, il TF

ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art.

16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché

un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D.

Cattaneo, “Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato

e diritti fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506)

e Alcuni compiti …, pag. 60).

Tale giurisprudenza è

stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004

in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non

possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati

ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto

dalla LADI.

Per completezza va

rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art.

16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del

9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

2.4. In una sentenza

38.2019.23 del 16 ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg.,

a proposito di un’assicurata alla quale era stata assegnata un’occupazione con

l’indicazione che si trattava di un lavoro a tempo pieno quando in realtà esso

era inizialmente solo al 50%, il TCA ha ricordato “l’importanza, nel contesto

delle assegnazioni di posti di lavoro, di fornire agli assicurati indicazioni

corrette in merito alle occupazioni proposte. E’ auspicabile, pertanto, un

attento esame degli impieghi da offrire agli assicurati, al fine di valutare se

si impongano specifiche verifiche presso i potenziali datori di lavoro delle

relative condizioni (al riguardo cfr. STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012

pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un

posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l’indicazione del

salario orario minimo; D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail:

quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.),

Regards croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert,

Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)”.

Vedi pure

STCA 38.2020.31 del 30.6.2020.

2.5. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art.

45 cpv. 3 OADI).

La sua durata è quindi

determinata secondo la gravità della colpa e soggiace così al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due

anni.

L'art. 45 cpv. 4 lett. a e

b OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato, senza valido

motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha

rifiutato un’occupazione adeguata.

2.6. Per quanto concerne l'entità

delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1

lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 162/02

del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un

ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle

assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40

a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver accettato

un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di

validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere

necessariamente qualificato come colpa grave.

Pertanto

secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la

colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto

mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto

alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

In

quel caso il TF ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato

quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque

a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un

colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità

a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei problemi di

salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di lana

di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa

dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione

effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a

critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

In

un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha

ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che,

contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato

un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un

impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno

intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura

da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TF ha deciso

che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata -

la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva

controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la

realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata,

alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta

mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era

stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il

posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad

eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una

misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato

proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione

agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.

In

una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TF ha poi esaminato il caso di

un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non

assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

L'Alta

Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a

ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno

indotta a rifiutare l'impiego

temporaneo,

ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un

programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in

precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente

e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego

in questione.

Inoltre

la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è

preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato

che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato

all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento

fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

Di

conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31

a 15 giorni.

Per

altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del

12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del

5 aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali:

Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).

In

una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il TF ha poi confermato la sanzione

di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata

indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con

però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto)

in un impiego di durata indeterminata.

il Tribunale federale, con

giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il modo di procedere

dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni sociali della Corte di

giustizia del Canton Ginevra in

relazione a un assicurato che era stato sospeso per 31 giorni a causa del

rifiuto di un’occupazione dopo lo svolgimento di tre mezze giornate di prova in

un ristorante, argomentando:

" (…)

6. Invoquant la

violation de l'art. 16 al. 2 let. a LACI, le recourant fait valoir qu'il était

tenu de rester dans le restaurant pour prendre la pause repas avec les employés

en fin de service, de sorte que, conformément à la CCNT, le temps consacré aux

repas devait être considéré comme du temps de travail. Aussi la durée de

travail accomplie serait-elle supérieure à ce qu'ont retenu les premiers juges.

(…).

6.1.1. Le

recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant que le poste restait convenable malgré les

violations des art. 15 LTr et 18 OLT 1.

6.1.2. De l'avis

des premiers juges, il n'était pas possible d'exclure qu'à compter de la prise

d'emploi, les pauses auraient été dûment accordées par l'employeur. Dans tous

les cas, le recourant était tenu d'entreprendre tout ce que l'on pouvait

raisonnablement exiger de lui pour sortir du chômage, de sorte qu'il aurait dû

accepter de commencer l'emploi, quitte - le cas échéant - à faire valoir son

droit à une pause conforme aux dispositions légales. En outre, le recourant

aurait dû exposer ses inquiétudes à son conseiller avant de refuser l'emploi.

Ces considérations sont pertinentes et l'on peut s'y rallier. Il s'agissait en

effet uniquement de demi-journées d'essai dans le contexte de l'examen d'une

candidature au poste. Qui plus est, le droit aux pauses litigieuses est né

uniquement en raison du dépassement de l'horaire annoncé (de 4-5 heures par

demi-jour), pour des circonstances que l'on ne saurait d'emblée qualifier de

prévisibles. On ne peut donc pas en déduire une volonté de l'employeur de ne

pas se conformer aux dispositions légales en matière de pause.

7.

(…).

7.2. Les premiers

juges ont retenu qu'il n'y avait aucun motif faisant apparaître la faute du

recourant comme étant de gravité moyenne ou légère, ce d'autant moins que le

recourant n'avait pas cherché à contacter son conseiller avant de refuser

l'emploi. Dès lors la suspension de 31 jours, soit le minimum en cas de refus

faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI), n'apparaissait pas critiquable. (…)”

Al riguardo

cfr. pure STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 già citata al consid. 2.2.

(questo Tribunale ha confermato una sanzione di 35 giorni. Il relativo ricorso

al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10

marzo 2021); STCA 38.2020.18 del 1° settembre 2020 (il TCA ha

ridotto da 28 a 21 giorni la sospensione).

2.7. Nella Prassi LADI ID emessa

dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) al p.to D79 figura una “Tabella

delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC” la quale prevede in

particolare quanto segue:

Fattispecie/base legale

Colpa

Numero di

giorni di

sospensioni

2.

Rifiuto di un’occupazione adeguata o di un guadagno

intermedio

art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1 nonché 30 cpv. 1

lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4 + 5 OADI

2.A

Rifiuto di un’occupazione adeguata di durata

determinata o di un guadagno intermedio assegnato o

trovato autonomamente

1

durata dell’occupazione: 1 settimana

L

3 - 5

Considerandi

2.

“ 2 settimane

L

6-10

3.

” 3 settimane

L

10.

- 15

4.

” 4 settimane

L - M

15.

- 20

5.

” 2 mesi

M

20.

- 27

6.

” 3 mesi

M

23.

- 30

7.

” 4 mesi

M - G

27.

- 34

8.

” 5 mesi

G

30.

- 37

9.

“ 6 mesi

G

34.

- 41

10.

2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo

rifiuto

la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata

come sopra più 50%

11.

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione

2.B

Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o

di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente

1.

1° rifiuto

G

31-45

2.

2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di

nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata

G

46.

- 60

3.

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per

decisione

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_631/2019 del

19.

giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid.

4.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35 seg.; STF 8C_405/2018 del 22

gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.,

pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid.

4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017

consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio

2007.

consid. 4.3.

In una

sentenza 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 pubblicata in DLA 2020 ALV Nr. 4 il

Tribunale federale ha stabilito che indipendentemente dalla scala adottata

dalla SECO gli organi incaricati dell’applicazione del diritto devono tener conto

di tutti gli elementi del caso specifico e, in determinate circostanze, possono

anche scendere al di sotto della durata minima della sospensione prevista dalla

tavola scalare.

In

quell’occasione l’Alta Corte ha stabilito che un Tribunale cantonale delle

assicurazioni si era scostato, a torto, dalla scala della SECO nel caso di un

assicurato che aveva comprovato insufficienti ricerche di lavoro.

2.8

Nella presente

fattispecie dagli atti dell’incarto emerge che la ricorrente, nata il 27 giugno

1985, dopo aver ottenuto nel luglio 2004 il diploma della Scuola specializzata

per le professioni sanitarie e sociali e nell’agosto 2005 l’attestato cantonale

di maturità professionale sociosanitaria, nell’ottobre 2013 ha conseguito il

Bachelor of Science SUPSI in lavoro sociale con approfondimento in educazione

sociale (cfr. doc. 2).

L’insorgente

si è annunciata per il collocamento il 23 dicembre 2019, alla ricerca di

un’attività al 100% quale educatrice sociale (cfr. doc. 1; 9).

Il 6 luglio

2020.

il Servizio aziende URC ha confermato alla __________ di __________, a

seguito della relativa notifica dalla parte di quest’ultima, di avere registrato

nella Banca-dati COLSTA due posti vacanti a tempo indeterminato “da subito” in

qualità di educatore/educatrice al 70%, rispettivamente al 50%.

Uno dei

requisiti richiesti era il diploma in lavoro sociale SUP o formazione

equivalente. E’ stato altresì precisato che per la posizione al 70% erano

richieste competenze comprovate in ambito artigianale (costituiva un elemento

preferenziale un AFC in ambito artigianale o industriale), mentre per l’impiego

al 50% era auspicata una spiccata sensibilità per la formazione e lo sviluppo

(cfr. doc. 4).

Il 20 luglio 2020 l’URC di

__________ ha inviato all’assicurata l’“Assegnazione ad un posto di lavoro”

presso la __________, invitandola a contattare quest’ultima entro 24 ore.

Inoltre è stato specificato che la ditta cercava per i suoi laboratori (i quali

offrono lavoro ad adulti in difficoltà, operando nei settori del restauro,

dell’antiquariato, della vendita di usato e nel settore alberghiero e della

ristorazione) un/una educatore/educatrice al 70% e un un/una

educatore/educatrice al 50%. Per quanto riguardava, in particolare, i

requisiti, era riportato quanto previsto nella conferma d’iscrizione di un

posto vacante del 6 luglio 2020 (cfr. doc. 5).

Nel modulo “Esito della

candidatura ad un posto di lavoro” la __________, il 30 luglio 2020, ha

indicato che __________ non ha mai preso contatto con la medesima (cfr. doc.

6).

Il 28 agosto 2020 l’URC,

da un lato, ha segnalato all’insorgente che in caso di rifiuto di un impiego

adeguato, senza una giustificazione sufficiente, la pratica è trasmessa

dall’URC all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro per decisione in merito

a un’eventuale sospensione dal diritto all’indennità. Dall’altro, l’ha invitata

a formulare per iscritto entro 5 giorni eventuali osservazioni (cfr. doc. 7). L’assicurata

è rimasta silente.

L’amministrazione,

il 7 settembre 2020, ha segnalato il caso della ricorrente alla Sezione del

lavoro (cfr. doc. 3).

Anche quest’ultima, il 7

settembre 2020, ha dato all’insorgente la possibilità di presentare eventuali

osservazioni scritte entro il 17 settembre 2020, evidenziando che non ricevendo

alcuna risposta, avrebbe proceduto all’emissione di una decisione in base agli

atti in suo possesso (cfr. doc. 8).

La ricorrente nemmeno ha

dato seguito allo scritto della Sezione del lavoro.

Con decisione del 23

settembre 2020 la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurata dal diritto

all’indennità di disoccupazione per 35 giorni in applicazione dell’art. 30 cpv.

1.

lett. d LADI per non avere contattato la __________ a seguito dell’offerta di

lavoro assegnatale dall’URC, precisando che l’attività era adeguata ai sensi

dell’art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. doc. 9; consid. 1.1.).

Il 5 ottobre 2020

all’amministrazione è pervenuta l’opposizione contro il provvedimento del 23

settembre 2020 del seguente tenore:

" (…) tra il

mese di marzo ed il mese di agosto 2020 ho svolto supplenze

presso il Centro __________ di __________ che si occupa della presa a

carico di minorenni in situazione di bisogno d'aiuto (abusi, maltrattamenti e

disagio emotivo).

Sono stata assegnata a tutte le strutture (__________), poiché mi

sono resa disponibile a sostituire chiunque fosse assente;

considerata la situazione d'urgenza del Covid-19, ero reperibile

24/24, 7/7, entrando in turno nell'immediato dato che vivo a 5

minuti a piedi dalla suddetta struttura e ho una consolidata esperienza lavorativa

come operatrice sociale.

Ho lavorato turni di 48 ore e più, supplito la Responsabile del

foyer "__________" ed altri operatori, lavorando sempre con

molto entusiasmo perché adoro la mia professione.

ln questo periodo, seguendo le indicazioni del Signor __________, ho

continuato la ricerca di un impiego a tempo indeterminato, facendo le 12

ricerche mensili.

Le volte che ho trovato nella buchetta delle lettere un formulario

con l'intestazione "contattare entro 24 ore", da prassi, ho eseguito

quanto scritto.

Ora ho eseguito una ricerca non ho trovato nessun file indirizzato

alla __________ (per la quale ho lavorato tanti anni fa) data luglio 2020.

Le idee che posso ipotizzare

sono che:

- lettera è andata persa o

- che in quel periodo fossi in attivo presso il __________ ed

all'apertura della suddetta e le "24 ore" fossero passate

Purtroppo non trovo altre ragioni e MAI vorrei passare per

una lavativa o una truffatrice.

ln questo periodo (Covid-19) mi sono impegnata tantissimo,

esprimendo la mia etica professionale e volontà a partecipare in modo attivo

alla presa a carico di persone in situazione di bisogno, rischiando anche la

mia salute nonché la mia vita. (…)” (Doc. 10)

A seguito

dell’opposizione, la Sezione del lavoro, il 19 ottobre 2020, ha posto alcuni

quesiti alla ricorrente, e meglio:

" (…)

1.

Con

l'opposizione in esame, lei ha riferito quanto segue: "(...)

Le idee che posso ipotizzare sono che:

- la lettera è andata persa o

- che in

quel periodo fossi in attivo presso il __________ ed all'apertura della

suddetta e le "24 ore" fossero passate (... )".

1.1

Voglia

cortesemente spiegare cosa intende precisamente con le suddette asserzioni

(punto 1)

1.2

Il motivo

della mancata presa di contatto con il potenziale datore di lavoro è da

imputare al fatto che: la lettera è andata persa oppure che in quel periodo lei

lavorasse presso l'Istituto __________ e quando ha aperto la lettera di

assegnazione fossero passate 24 ore?

2.

Ha ricevuto al

suo recapito (__________) l'assegnazione al posto di lavoro del 20 luglio 2020

(allegata in copia)?

2.1

In caso

di risposta affermativa alla domanda no. 2, per quale motivo non ha dato

seguito alle istruzioni dell'URC e non ha preso contatto con il potenziale

datore di lavoro?

3.

Per quali

ragioni non ha dato seguito agli scritti dell'URC del 28 agosto 2020 e

dell'Ufficio giuridico del 7 settembre 2020 (entrambi allegati in copia)?”

(Doc. 12)

Il

22.

ottobre 2020 l’assicurata ha risposto:

" lo scorso

luglio 2020 - periodo covid-19 - ero impiegata come supplente educatrice

l'Istituto __________; un centro educativo minorile con sede a __________ che

durante il periodo di quarantena e covid-19 si trovava in grosse difficoltà nel

garantire un servizio educativo adeguato ai minorenni in situazioni di disagio

emotivo e psichico dell'organico educativo era assente (educatori frontalieri o

colpiti dal virus).

Il 18-19-20-21 luglio 2020 ero operativa presso la __________;

concretamente significa che affiancavo un minore in situazione di bisogno e mi

dedicavo alla sua presa a carico, per cui ero fisicamente ubicata presso la

struttura "__________" per tutto il periodo protezione.

La peculiarità di questa presa a carico è che quando chi è attivo

presso la struttura __________ è dato un monolocale adiacente a quello del

minore e si vive in simbiosi per tutto il tempo del collocamento (relazione 1/1).

Consideri che i minori in tutela sono confrontati a delle

situazioni a rischio e necessitano un accompagnamento ad hoc: un monitoraggio

24/24. La mole di lavoro emotivo, psicologico e fisico è importante: infatti si

ha una piena responsabilità del minorenne.

Nei 4 giorni oltre ad occuparmi della parte lesa, ero

continuamente sollecitata dalla capo struttura (molte telefonate al

giorno) e dalla rete di riferimento.

Con ciò ne consegue che dopo i 4 giorni di lavoro 24/24, al

rientro al mio domicilio, ricordo di aver dormito tantissimo.

Ad oggi non ho idea di dove sia andata a finire la lettera e mi

spiace molto per tutta la situazione creatasi.

(…).

Lo scorso Dicembre 2019 ho affrontato una separazione (convivenza

di 6 anni) da una persona che credevo mi amasse, ma che in realtà mi ha psicologicamente

manipolato ed economicamente truffato. Mi sono presa la responsabilità della

scelta sbagliata, perdendo un'ingente somma di denaro, un'attività creata

insieme, gli "amici", il sostegno della famiglia e mi sono

ricostruita da 0.

ln solitaria ho affrontato un trasloco, la cura del mio benessere

fisico/psichico e giorno dopo giorno ho apportato modifiche alla mia

quotidianità fino a raggiungere il mio attuale equilibrio.

Oggi, dopo mesi di sofferenza e disagio, sono felice ed orgogliosa

di me stessa.

Ho trovato un impiego come supplente per un istituto dove

riconoscono appieno la mia professionalità, la mia umanità dando valore alla

mia persona.

Le scrivo questi dettagli perché vorrei contestualizzasse la mia

situazione e comprendesse che il 2020 è stato per me un periodo di

trasformazione radicale e se ho commesso un errore, non è stato con

intenzionalità negativa.

Ho sempre agito col cuore, collegata ai miei valori e alla mia

etica. (…)” (Doc. 13)

Con

decisione su opposizione del 19 novembre 2020 la Sezione del lavoro ha poi

ridotto la sanzione da 35 a 27 giorni di sospensione, motivando come segue:

"

(…) Nel caso in esame, nonostante

l’accertata responsabilità della signora RI 1 per il rifiuto dell’occupazione

in esame, considerate le circostanze del caso concreto, segnatamente la

situazione personale e lavorativa della stessa al momento della ricezione dell’Assegnazione

ad un posto di lavoro in parola, appare maggiormente adeguato valutare la

responsabilità della stessa nell’ambito di una colpa media (da 16 a 30 giorni)

e ridurre a 27 giorni la durata della sanzione inflitta inizialmente con la decisone

contestata.

In considerazione del fatto che l’assicurata avrebbe avuto diritto

alle indennità compensative giusta l’art. 41a OADI, la Cassa disoccupazione

procederà a calcolare l’indennità giornaliera oggetto della sospensione in base

al guadagno intermedio non realizzato, cosicché in concreto, i giorni di

sospensione da ammortizzare saranno meno di 27.” (…)” (Doc. II1 p.to 5)

2.9

Chiamato a

pronunciarsi, il TCA rileva che l’URC, il 20 luglio 2020, ha inviato all’assicurata

l’”Assegnazione ad un posto di lavoro” concernente gli impieghi quale

educatore/educatrice presso la __________ con l’indicazione di contattare entro

24.

ore il potenziale datore di lavoro (cfr. doc. 5).

L’insorgente

non ha mai preso contatto con la __________ (cfr. doc. 6).

Da una nota

interna relativa a un colloquio telefonico tra la Sezione del lavoro e

l’assicurata del 26 ottobre 2020 emerge che quest’ultima, all’esplicita domanda

dell’amministrazione se avesse ricevuto l’Assegnazione da parte dell’URC, ha

risposto affermativamente (cfr. doc. 14).

Dalle carte processuali

non risulta che tale nota interna sia stata sottoposta alla ricorrente,

tuttavia la medesima non ha mai contestato la ricezione dell’Assegnazione.

Nell’opposizione, infatti, la ricorrente, se da una parte ha indicato che la

lettera poteva essere andata persa, dall’altra, ha affermato che un’ulteriore

ipotesi poteva essere che “in quel periodo fossi in attivo presso il __________

ed all’apertura della suddetta e le “24 ore” fossero passate” (cfr. doc.

10). Il 22 ottobre 2020 ella ha asserito che “ad oggi non ho idea di dove

sia finita la lettera (…)” (cfr. doc. 13). Nel ricorso, infine, ha

precisato, da un lato, che quando è arrivata la lettera era fuori casa,

dall’altra, che la “multa” le è stata inflitta per una svista in quanto

operativa in urgenza e umanamente stanca, e meglio “ho commesso l’errore di

stracciare la lettera “scaduta dalle 24 ore” anziché contattare il datore di

lavoro” (cfr. doc. I).

Non dando seguito

all’”Assegnazione ad un posto di lavoro” l’insorgente ha ad ogni modo rifiutato

di fatto un’occupazione.

Va

peraltro evidenziato che perlomeno l’impiego quale educatrice al 50% (cfr. doc.

4; 5) offerto all’assicurata presso la __________ di __________ era nella

professione ricercata dalla medesima - che è in possesso del Bachelor

of Science SUPSI in lavoro sociale con approfondimento in educazione sociale (cfr. consid. 2.8.) - e di durata indeterminata (cfr. doc. 5).

Anche

dal profilo salariale (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. a LADI) l’occupazione in

questione, prevedendo quale stipendio il minimo contemplato dal CCL (cfr. doc.

4), si rivela adeguata (cfr. consid. 2.3.), tenuto conto del guadagno

assicurato dell’insorgente di fr. 5'478.-- (cfr. doc. 9; II1; IV).

Al riguardo va, infatti,

rilevato che il Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato nelle __________

del 1° gennaio 2018 (ai sensi dell’art. 1 CCL per istituzioni sociali

s’intendono in particolare fondazioni, associazioni e altre organizzazioni non

profit operanti nei settori sociali, socio-sanitario e psico-educativo,

riconosciute ai sensi della legislazione cantonale e/o federale,

rispettivamente titolari di un contratto di prestazione o beneficiari di un

contributo fisso elargito da un Ente pubblico) all’art. 54 enuncia che l’educatore diplomato, animatore, assistente sociale

(4 anni di carriera) rientra nella classe 26 o 27. Ex art. 59 lo stipendio annuo è versato in 13 mensilità. Giusta l’art. 55

cpv. 1 la scala stipendi è stabilita dall’Allegato 1, il quale prevede per la

classe 26 uno stipendio minimo di fr. 76'250 annui, pari a 5'865.40 al mese e

per la classe 27 un salario di fr. 77'972 annui, fr. 5'997.85.

Per completezza giova

osservare che per l’anno 2021 gli stipendi delle classi 26 e 27 sono rimasti invariati

(https://www.ocst.ch/images/2021_pdf/SOC%20Tabella%20salariale%202021.pdf).

Il fatto che

in quel periodo la ricorrente fosse attiva presso il Centro __________ di __________

dove dal 18 al 21 luglio 2020 si è in particolare occupata 24 ore su 24 di un

minore in situazione di bisogno (cfr. doc. 10; 13) non consente di giustificare

validamente la mancata presa di contatto con la __________.

In effetti

la ricorrente, invece di stracciare la lettera perché erano trascorse le 24 ore

dalla notifica dell’assegnazione del posto di lavoro del 20 luglio 2020 (cfr.

doc. I), avrebbe dovuto comunque contattare il potenziale datore di lavoro

anche successivamente, spiegando la ragione del ritardo, o perlomeno il proprio

consulente del personale. Del resto la __________ ha aggiornato il Servizio

aziende URC in merito all’esito della candidatura soltanto il 30 luglio 2020

(cfr. doc. 6).

L'assicurata,

avendo rifiutato di fatto un'occupazione adeguata, deve essere sospesa dal

diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 31 cpv. 1 lett. d

LADI.

2.10

Per quanto attiene alla

durata della sanzione (27 giorni di penalità), questa Corte osserva che nella

DTF 130 V 125, citata al consid. 2.6., l’Alta Corte ha stabilito che, se in una

fattispecie esistono dei validi motivi, il rifiuto di un impiego non va

necessariamente qualificato come colpa grave, ma la colpa dell’assicurato deve

essere considerata soltanto mediamente grave o lieve (cfr. pure STF 8C_650/2017

del 25 giugno 2018 consid. 7.1.).

Il

p.to D72 della Prassi LADI ID emessa dalla SECO enuncia d’altronde che la

tabella delle sospensioni (cfr. consid. 2.7.) ha lo scopo, per quanto

possibile, di stabilire la parità di trattamento a livello nazionale per gli

tutti assicurati e costituisce un aiuto per gli organi d’esecuzione

nell’attività decisionale. In nessun caso la tabella deve limitare il potere di

apprezzamento degli organi d’esecuzione né li esonera dal dovere di tenere

conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive della fattispecie. Per

ogni sospensione deve essere preso in considerazione il comportamento

dell’assicurato in generale. Sono applicabili i principi generali del diritto

amministrativo di legalità, di proporzionalità e di colpevolezza (cfr. anche

p.to D64; STCA 38.2021.10 del 12 aprile 2021).

In

concreto va considerato il fatto che l’assicurata il 20 luglio 2020, quando le

è stata inviata l’”Assegnazione ad un posto di lavoro” stava lavorando quale

supplente educatrice presso l’__________ di __________ che “durante il

periodo di quarantena e covid-19 si trovava in grosse difficoltà nel garantire

un servizio educativo adeguato ai minorenni in situazioni di disagio emotivo e

psichico dell'organico educativo era assente (educatori frontalieri o colpiti

dal virus)”. Più precisamente la medesima stava svolgendo un intervento

d’urgenza di 72 ore, seguendo a tempo pieno dal 18 al 21 luglio 2021 un minore

in situazione di bisogno e disponendo di un monolocale adiacente a quello del

minore (cfr. doc. 13).

Ben si può comprendere che

la stessa in tali condizioni, quando è rientrata a casa dopo essere terminato

l’intervento d’urgenza, a causa della stanchezza fisica ed emotiva, non abbia

dato la priorità alla corrispondenza pervenutale in sua assenza.

Ne

discende, tutto ben considerato, che la sospensione di 27 giorni non rispetta

il principio di proporzionalità (cfr. consid. 2.5.), in quanto non tiene conto

di tutte le circostanze del caso concreto e deve essere ridotta a 20 giorni di

penalità.

La decisione su opposizione 19 novembre 2020 è, pertanto, modificata

nel senso che l’assicurata è sospesa per 20 giorni dal diritto all'indennità di

disoccupazione.

Abbondanzialmente è utile

rilevare che i giorni di sospensione vanno ammortizzati secondo il loro valore

effettivo, vale a dire sotto forma di indennità giornaliere intere, tranne nel

caso di interruzione o rifiuto di un’attività a titolo di guadagno

intermedio in cui la sospensione riguarda soltanto la differenza tra

l’indennità di disoccupazione e l’indennità compensativa (cfr. doc. II1;

consid. 2.8.; Prassi LADI ID p.to D66-D68; STCA 38.2020.57 del 26 maggio 2021

consid. 2.3.; 2.7.).

2.11

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto il ricorso del 23 dicembre 2020 è pervenuto alla Sezione del lavoro il

29.

dicembre 2020, la quale, il 31 dicembre 2020, l’ha trasmesso per competenza

al TCA dove è pervenuto il 4 gennaio 2021 (cfr. doc. I; II).

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pertanto applicabile il nuovo diritto.

Trattandosi

di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare spese (cfr. STCA

38.2021.10

del 12 aprile 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021

consid. 2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione su opposizione del 19 novembre 2020 è modificata nel

senso che RI 1 è sospesa per 20 giorni dal diritto alle indennità di

disoccupazione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti