38.2021.1
Decisione su opp. riduce sospensione da 35 a 27gg (non dato seguito ad assegnazione impiego adeguato come educatrice al 50% a tempo ind.). Fatto che stesse lavorando in un centro occupandosi di minore in situazione di bisogno non giustifica mancata presa di contatto. Comunque sanzione ridotta a 20gg
21 giugno 2021Italiano41 min
colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità
Source ti.ch
__________Raccomandata
Incarto
n.
38.2021.1
rs
Lugano
21 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 novembre 2020 emanata
da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 19 novembre 2020 la Sezione del lavoro ha modificato la precedente
decisione del 23 settembre 2020 (cfr. doc. 9) riducendo da 35 a 27 giorni la
sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitta a RI 1 per non
avere dato seguito all’offerta di impiego quale educatrice con grado di
occupazione dal 50 al 70% presso la __________ di __________, assegnatole
dall’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ (cfr. doc. II1), rilevando:
" (…) Va
premesso che l’URC mediante il formulario Assegnazione ad un posto di lavoro
del 20 luglio 2020 ha invitato l’assicurata a contattare entro 24 ore il datore
di lavoro per il posto di lavoro in questione, inviandogli la candidatura per
posta ordinaria oppure mediante posta elettronica. In tale circostanza, l’opponente
è stata esplicitamente avvertita che il rifiuto ingiustificato di
un’occupazione adeguata può comportare una sospensione del diritto alle
indennità (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI).
Al riguardo si precisa che l'assegnazione in oggetto è stata trasmessa
all'assicurata in data 20 luglio ed è stata regolarmente recapita alla stessa
al suo domicilio di __________ (via __________).
Tra l'altro si rileva che l'assicurata non ha eccepito la mancata
ricezione del formulario Assegnazione ad un posto di lavoro nei suoi scritti
(opposizione e scritto 22 ottobre 2020) e neppure verbalmente all'UG (colloquio
telefonico 26 ottobre 2020).
Si ritiene dunque che l'assicurata è stata negligente, in quanto
non si è candidata per la posizione lavorativa offertale come da istruzioni
impartite dall'URC, disattendendo i propri obblighi derivanti dalla
disoccupazione. L'interessata con il suo comportamento non ha fatto il
possibile per avviare e tentare di concludere la trattativa, escludendo quindi
la possibilità d'essere assunta presso la società __________.
Le motivazioni di carattere personale e lavorative fornite
dall'assicurata di cui all'opposizione e allo scritto del 22 ottobre 2020, poi
confermate in occasione del colloquio telefonico del 26 ottobre 2020 con l'UG -
pur comprensibili e non lasciando certamente indifferente la scrivente - non permettono
comunque di giustificare il suo comportamento.
Al riguardo
si rammenta che ai fini di una sospensione, è sufficiente che il comportamento
dell'assicurato costituisca una concausa della mancata conclusione del
contratto di lavoro. Non è determinante invece il fatto che il potenziale
datore di lavoro avrebbe eventualmente rifiutato l'assunzione per altri motivi
(cfr. sentenza 23 novembre 2007 della I Corte di diritto sociale del Tribunale
Federale (8C_487/2007 consid. 4.1 e 4.2).
Considerato che l'assicurato è tenuto ad
accettare senza indugio qualsiasi occupazione adeguata, soprattutto se si
tratta di un impiego nella propria professione e libero da subito, bisogna concludere
che le motivazioni addotte dall'opponente, non possono giustificare il mancato
avvio delle trattative e la compromissione dell'occasione lavorativa
procuratale dall'URC. Tale comportamento è in concreto
assimilabile ad un rifiuto di un'occupazione adeguata senza validi motivi (art.
30 cpv. 1 lett. d LADI) e l'assicurata è stata a giusto titolo sanzionata con
decisione del 23 settembre 2020. (…)” (Doc. II1 pag. 3-4)
1.2. Contro la citata decisione su
opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso alla Sezione del
lavoro che l’ha trasmesso per competenza al TCA (cfr. doc. I; II). Il tenore
dell’impugnativa è il seguente:
" (…) lo
scorso mese di luglio 2020 ero impiegata come supplente presso le strutture
dell'__________ di __________ che accoglie minorenni in bisogno d'aiuto e stavo
svolgendo un intervento d'urgenza di 72 ore.
All'arrivo della suddetta lettera, ero fuori casa e al mio
rientro, come potete immaginare, sono andata a dormire.
Sono piuttosto sorpresa della vostra decisione e della multa nei
miei confronti.
Ciò che m'interroga è il fatto che io, impiegata presso un Centro
__________, durante il periodo covid-19, quindi in ulteriore disponibilità
per la comunità, debba pagare una multa pecuniaria e trovarmi in ulteriore
difficoltà per una svista. Perché è di questo che si tratta, in quanto
operativa in urgenza e umanamente stanca, ho commesso l'errore di stracciare la
lettera "scaduta dalle 24 ore" anziché contattare il datore di
lavoro. Non capisco come sia possibile che uno sbaglio, giustificato dal fatto
che stessi lavorando, sia punibile così?
lo mi oppongo alla vostra decisione e vi prego di provare empatia
nei miei confronti, come quella che ho provato io mettendo la mia vita a
rischio per gli altri.” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 19
gennaio 2021 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere il ricorso avvalendosi sostanzialmente dei medesimi
argomenti esposti nel provvedimento impugnato (cfr. Doc. IV).
1.4. Il 20 gennaio 2020 il
presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per
presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V). Le parti sono rimaste
silenti.
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’assicurata deve essere sospesa o meno dal diritto alle indennità di
disoccupazione per non avere dato seguito all’assegnazione di un’occupazione
presso la __________ di __________.
In virtù dell'art. 17 cpv.
2 LADI il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata
propostagli.
Secondo l'art. 30 cpv. 1
lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003
a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è
sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di
controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta
un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente
al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo
comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo
scopo".
La terza revisione della
LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava
della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente
modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità.
Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto
di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003
rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44
cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende
segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata
non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).
Al riguardo, nel Messaggio
del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del
12 giugno 2001, si legge che:
" (…)
1.2.3.11
Inasprimento della definizione di adeguatezza
La commissione
peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto
internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono
di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali,
soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del
federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più
nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più
sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei
tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…).
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede
che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego
adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro
saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare
anche la lettera g.
La modifica di cui al
capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si
è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che
l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento
inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è
quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15
(cfr. commento
dell’art. 15).
(…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.2. La costante giurisprudenza
federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un
disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di
lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle
trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere
chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per
porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STF C 81/05 del 29 novembre 2005;
SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).
La nostra Massima istanza,
in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30 pag. 193,
visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato
che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve
mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi
professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua
mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la
giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL
N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi
citata).
In una sentenza C 83/02
del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, evidenziando che l'obbligo di ridurre il danno
è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che
tale principio:
" (…) è
violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per
trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio
anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di
dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le
circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con
riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate
all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché
un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STF del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)
Allo stesso modo deve
essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il
potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questo principio è stato
ancora confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005,
nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis
également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers
avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec
le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût
pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986
n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, ch. 704)."
In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TF ha applicato questa
giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con
un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.
In una
sentenza 8C_750/2019 del 10 febbraio 2020, pubblicata in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89
seg., il Tribunale federale ha innanzitutto ribadito il principio secondo cui
una sospensione deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta
esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il
posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni
comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro
(cfr. pure STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2.).
L’Alta Corte
ha poi precisato, che è controverso, dal profilo del diritto civile, se un
nuovo potenziale datore di lavoro può pretendere che un assicurato gli consegni
della documentazione comprovante il salario percepito presso un precedente
datore di lavoro.
Il Tribunale
federale ha pure ricordato che una persona disoccupata può sicuramente
negoziare il salario con la potenziale datrice di lavoro durante il colloquio
di lavoro ma, in virtù del suo obbligo di ridurre il danno a carico
dell’assicurazione contro la disoccupazione, non deve compromettere le
possibilità di essere assunta se risulta evidente che la controparte non
intende contrattare. La persona assicurata deve far capire chiaramente che si
accontenterebbe di un salario più basso.
Nel caso che
era chiamato a giudicare l’Alta Corte ha infine rinviato la causa al Tribunale
cantonale delle assicurazioni per accertare se l’assicurato avrebbe comunque
accettato un salario inferiore rispetto a quello da lui richiesto in quanto era
comunque molto interessato all’occupazione offertagli.
In una sentenza 8C_132/2021
del 10 marzo 2021 il Tribunale federale, dichiarando inammissibile il ricorso
contro la STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 con cui è stata confermata la
sospensione di 35 giorni inflitta a un’assicurata per avere compromesso, con il
suo comportamento, la trattativa relativa a un eventuale assunzione a tempo
determinato per un impiego adeguato annunciato da una ditta al Servizio aziende
dell’URC, ha ricordato:
(…) la prassi
abbia dato un'interpretazione estensiva del concetto di accettazione di un'occupazione
adeguata, non essendo necessario un rifiuto esplicito, ma essendo già
sufficiente il non prendere sul serio l'invito di iniziare le trattative per un
posto di lavoro (DTF 122 V 34 consid. 3b pag. 38;
sentenza 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2, pubblicata in SVR 2021
ALV n. 5) (…)”
Su queste
questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad
art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die
obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo
1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali
di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali,
fascicolo n. 3, Pregassona 2000, pag. 71 segg.
Il Tribunale federale ha,
inoltre, deciso che una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI entra
in considerazione anche quando l’assicurato si è procurato lui stesso
un’occupazione (cfr. STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009 consid. 2; STCA
38.2010.72 del 7 febbraio 2011, STCA 38.2017.75 del 20 dicembre 2017).
2.3. L’art 16 cpv. 1 LADI prevede
che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad
accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2 LADI
stabilisce poi che:
"
non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di
accettazione un'occupazione che:
a. non è conforme agli
usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti
collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene
convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente
dell'assicurato;
c. non è conforme
all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d. compromette
considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,
sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda
in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un
tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il
rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di
lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile
l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte
dell'assicurato;
g. implica da parte del
lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito
dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda
che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove
assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
Fatti
i. procura all'assicurato
un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che
l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno
intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale
di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui
rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."
Secondo l’art. 16 cpv. 3bis
LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il
capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.
Nella DTF 124 V 62, il TF
ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art.
16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché
un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D.
Cattaneo, “Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato
e diritti fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506)
e Alcuni compiti …, pag. 60).
Tale giurisprudenza è
stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004
in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non
possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati
ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto
dalla LADI.
Per completezza va
rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art.
16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del
9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).
2.4. In una sentenza
38.2019.23 del 16 ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg.,
a proposito di un’assicurata alla quale era stata assegnata un’occupazione con
l’indicazione che si trattava di un lavoro a tempo pieno quando in realtà esso
era inizialmente solo al 50%, il TCA ha ricordato “l’importanza, nel contesto
delle assegnazioni di posti di lavoro, di fornire agli assicurati indicazioni
corrette in merito alle occupazioni proposte. E’ auspicabile, pertanto, un
attento esame degli impieghi da offrire agli assicurati, al fine di valutare se
si impongano specifiche verifiche presso i potenziali datori di lavoro delle
relative condizioni (al riguardo cfr. STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012
pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un
posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l’indicazione del
salario orario minimo; D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail:
quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.),
Regards croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert,
Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)”.
Vedi pure
STCA 38.2020.31 del 30.6.2020.
2.5. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art.
45 cpv. 3 OADI).
La sua durata è quindi
determinata secondo la gravità della colpa e soggiace così al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).
In virtù dell'art. 45 cpv.
5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la
durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due
anni.
L'art. 45 cpv. 4 lett. a e
b OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato, senza valido
motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha
rifiutato un’occupazione adeguata.
2.6. Per quanto concerne l'entità
delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1
lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 162/02
del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un
ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40
a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver accettato
un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di
validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere
necessariamente qualificato come colpa grave.
Pertanto
secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la
colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto
mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.
In
quel caso il TF ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato
quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque
a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un
colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità
a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei problemi di
salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di lana
di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa
dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione
effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a
critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).
In
un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha
ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che,
contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato
un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un
impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno
intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura
da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TF ha deciso
che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata -
la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva
controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la
realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata,
alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta
mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era
stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il
posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad
eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una
misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato
proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione
agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.
In
una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TF ha poi esaminato il caso di
un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non
assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.
L'Alta
Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a
ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno
indotta a rifiutare l'impiego
temporaneo,
ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un
programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in
precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente
e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego
in questione.
Inoltre
la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è
preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato
che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato
all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento
fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.
Di
conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31
a 15 giorni.
Per
altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del
12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del
5 aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali:
Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).
In
una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il TF ha poi confermato la sanzione
di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata
indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con
però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto)
in un impiego di durata indeterminata.
il Tribunale federale, con
giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il modo di procedere
dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni sociali della Corte di
giustizia del Canton Ginevra in
relazione a un assicurato che era stato sospeso per 31 giorni a causa del
rifiuto di un’occupazione dopo lo svolgimento di tre mezze giornate di prova in
un ristorante, argomentando:
" (…)
6. Invoquant la
violation de l'art. 16 al. 2 let. a LACI, le recourant fait valoir qu'il était
tenu de rester dans le restaurant pour prendre la pause repas avec les employés
en fin de service, de sorte que, conformément à la CCNT, le temps consacré aux
repas devait être considéré comme du temps de travail. Aussi la durée de
travail accomplie serait-elle supérieure à ce qu'ont retenu les premiers juges.
(…).
6.1.1. Le
recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant que le poste restait convenable malgré les
violations des art. 15 LTr et 18 OLT 1.
6.1.2. De l'avis
des premiers juges, il n'était pas possible d'exclure qu'à compter de la prise
d'emploi, les pauses auraient été dûment accordées par l'employeur. Dans tous
les cas, le recourant était tenu d'entreprendre tout ce que l'on pouvait
raisonnablement exiger de lui pour sortir du chômage, de sorte qu'il aurait dû
accepter de commencer l'emploi, quitte - le cas échéant - à faire valoir son
droit à une pause conforme aux dispositions légales. En outre, le recourant
aurait dû exposer ses inquiétudes à son conseiller avant de refuser l'emploi.
Ces considérations sont pertinentes et l'on peut s'y rallier. Il s'agissait en
effet uniquement de demi-journées d'essai dans le contexte de l'examen d'une
candidature au poste. Qui plus est, le droit aux pauses litigieuses est né
uniquement en raison du dépassement de l'horaire annoncé (de 4-5 heures par
demi-jour), pour des circonstances que l'on ne saurait d'emblée qualifier de
prévisibles. On ne peut donc pas en déduire une volonté de l'employeur de ne
pas se conformer aux dispositions légales en matière de pause.
7.
(…).
7.2. Les premiers
juges ont retenu qu'il n'y avait aucun motif faisant apparaître la faute du
recourant comme étant de gravité moyenne ou légère, ce d'autant moins que le
recourant n'avait pas cherché à contacter son conseiller avant de refuser
l'emploi. Dès lors la suspension de 31 jours, soit le minimum en cas de refus
faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI), n'apparaissait pas critiquable. (…)”
Al riguardo
cfr. pure STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 già citata al consid. 2.2.
(questo Tribunale ha confermato una sanzione di 35 giorni. Il relativo ricorso
al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10
marzo 2021); STCA 38.2020.18 del 1° settembre 2020 (il TCA ha
ridotto da 28 a 21 giorni la sospensione).
2.7. Nella Prassi LADI ID emessa
dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) al p.to D79 figura una “Tabella
delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC” la quale prevede in
particolare quanto segue:
Fattispecie/base legale
Colpa
Numero di
giorni di
sospensioni
2.
Rifiuto di un’occupazione adeguata o di un guadagno
intermedio
art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1 nonché 30 cpv. 1
lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4 + 5 OADI
2.A
Rifiuto di un’occupazione adeguata di durata
determinata o di un guadagno intermedio assegnato o
trovato autonomamente
1
durata dell’occupazione: 1 settimana
L
3 - 5
Considerandi
2.
“ 2 settimane
L
6-10
3.
” 3 settimane
L
10.
- 15
4.
” 4 settimane
L - M
15.
- 20
5.
” 2 mesi
M
20.
- 27
6.
” 3 mesi
M
23.
- 30
7.
” 4 mesi
M - G
27.
- 34
8.
” 5 mesi
G
30.
- 37
9.
“ 6 mesi
G
34.
- 41
10.
2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo
rifiuto
la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata
come sopra più 50%
11.
3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione
2.B
Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o
di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente
1.
1° rifiuto
G
31-45
2.
2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di
nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata
G
46.
- 60
3.
3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per
decisione
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_631/2019 del
19.
giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid.
4.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35 seg.; STF 8C_405/2018 del 22
gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.,
pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid.
4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017
consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio
2007.
consid. 4.3.
In una
sentenza 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 pubblicata in DLA 2020 ALV Nr. 4 il
Tribunale federale ha stabilito che indipendentemente dalla scala adottata
dalla SECO gli organi incaricati dell’applicazione del diritto devono tener conto
di tutti gli elementi del caso specifico e, in determinate circostanze, possono
anche scendere al di sotto della durata minima della sospensione prevista dalla
tavola scalare.
In
quell’occasione l’Alta Corte ha stabilito che un Tribunale cantonale delle
assicurazioni si era scostato, a torto, dalla scala della SECO nel caso di un
assicurato che aveva comprovato insufficienti ricerche di lavoro.
2.8
Nella presente
fattispecie dagli atti dell’incarto emerge che la ricorrente, nata il 27 giugno
1985, dopo aver ottenuto nel luglio 2004 il diploma della Scuola specializzata
per le professioni sanitarie e sociali e nell’agosto 2005 l’attestato cantonale
di maturità professionale sociosanitaria, nell’ottobre 2013 ha conseguito il
Bachelor of Science SUPSI in lavoro sociale con approfondimento in educazione
sociale (cfr. doc. 2).
L’insorgente
si è annunciata per il collocamento il 23 dicembre 2019, alla ricerca di
un’attività al 100% quale educatrice sociale (cfr. doc. 1; 9).
Il 6 luglio
2020.
il Servizio aziende URC ha confermato alla __________ di __________, a
seguito della relativa notifica dalla parte di quest’ultima, di avere registrato
nella Banca-dati COLSTA due posti vacanti a tempo indeterminato “da subito” in
qualità di educatore/educatrice al 70%, rispettivamente al 50%.
Uno dei
requisiti richiesti era il diploma in lavoro sociale SUP o formazione
equivalente. E’ stato altresì precisato che per la posizione al 70% erano
richieste competenze comprovate in ambito artigianale (costituiva un elemento
preferenziale un AFC in ambito artigianale o industriale), mentre per l’impiego
al 50% era auspicata una spiccata sensibilità per la formazione e lo sviluppo
(cfr. doc. 4).
Il 20 luglio 2020 l’URC di
__________ ha inviato all’assicurata l’“Assegnazione ad un posto di lavoro”
presso la __________, invitandola a contattare quest’ultima entro 24 ore.
Inoltre è stato specificato che la ditta cercava per i suoi laboratori (i quali
offrono lavoro ad adulti in difficoltà, operando nei settori del restauro,
dell’antiquariato, della vendita di usato e nel settore alberghiero e della
ristorazione) un/una educatore/educatrice al 70% e un un/una
educatore/educatrice al 50%. Per quanto riguardava, in particolare, i
requisiti, era riportato quanto previsto nella conferma d’iscrizione di un
posto vacante del 6 luglio 2020 (cfr. doc. 5).
Nel modulo “Esito della
candidatura ad un posto di lavoro” la __________, il 30 luglio 2020, ha
indicato che __________ non ha mai preso contatto con la medesima (cfr. doc.
6).
Il 28 agosto 2020 l’URC,
da un lato, ha segnalato all’insorgente che in caso di rifiuto di un impiego
adeguato, senza una giustificazione sufficiente, la pratica è trasmessa
dall’URC all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro per decisione in merito
a un’eventuale sospensione dal diritto all’indennità. Dall’altro, l’ha invitata
a formulare per iscritto entro 5 giorni eventuali osservazioni (cfr. doc. 7). L’assicurata
è rimasta silente.
L’amministrazione,
il 7 settembre 2020, ha segnalato il caso della ricorrente alla Sezione del
lavoro (cfr. doc. 3).
Anche quest’ultima, il 7
settembre 2020, ha dato all’insorgente la possibilità di presentare eventuali
osservazioni scritte entro il 17 settembre 2020, evidenziando che non ricevendo
alcuna risposta, avrebbe proceduto all’emissione di una decisione in base agli
atti in suo possesso (cfr. doc. 8).
La ricorrente nemmeno ha
dato seguito allo scritto della Sezione del lavoro.
Con decisione del 23
settembre 2020 la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurata dal diritto
all’indennità di disoccupazione per 35 giorni in applicazione dell’art. 30 cpv.
1.
lett. d LADI per non avere contattato la __________ a seguito dell’offerta di
lavoro assegnatale dall’URC, precisando che l’attività era adeguata ai sensi
dell’art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. doc. 9; consid. 1.1.).
Il 5 ottobre 2020
all’amministrazione è pervenuta l’opposizione contro il provvedimento del 23
settembre 2020 del seguente tenore:
" (…) tra il
mese di marzo ed il mese di agosto 2020 ho svolto supplenze
presso il Centro __________ di __________ che si occupa della presa a
carico di minorenni in situazione di bisogno d'aiuto (abusi, maltrattamenti e
disagio emotivo).
Sono stata assegnata a tutte le strutture (__________), poiché mi
sono resa disponibile a sostituire chiunque fosse assente;
considerata la situazione d'urgenza del Covid-19, ero reperibile
24/24, 7/7, entrando in turno nell'immediato dato che vivo a 5
minuti a piedi dalla suddetta struttura e ho una consolidata esperienza lavorativa
come operatrice sociale.
Ho lavorato turni di 48 ore e più, supplito la Responsabile del
foyer "__________" ed altri operatori, lavorando sempre con
molto entusiasmo perché adoro la mia professione.
ln questo periodo, seguendo le indicazioni del Signor __________, ho
continuato la ricerca di un impiego a tempo indeterminato, facendo le 12
ricerche mensili.
Le volte che ho trovato nella buchetta delle lettere un formulario
con l'intestazione "contattare entro 24 ore", da prassi, ho eseguito
quanto scritto.
Ora ho eseguito una ricerca non ho trovato nessun file indirizzato
alla __________ (per la quale ho lavorato tanti anni fa) data luglio 2020.
Le idee che posso ipotizzare
sono che:
- lettera è andata persa o
- che in quel periodo fossi in attivo presso il __________ ed
all'apertura della suddetta e le "24 ore" fossero passate
Purtroppo non trovo altre ragioni e MAI vorrei passare per
una lavativa o una truffatrice.
ln questo periodo (Covid-19) mi sono impegnata tantissimo,
esprimendo la mia etica professionale e volontà a partecipare in modo attivo
alla presa a carico di persone in situazione di bisogno, rischiando anche la
mia salute nonché la mia vita. (…)” (Doc. 10)
A seguito
dell’opposizione, la Sezione del lavoro, il 19 ottobre 2020, ha posto alcuni
quesiti alla ricorrente, e meglio:
" (…)
1.
Con
l'opposizione in esame, lei ha riferito quanto segue: "(...)
Le idee che posso ipotizzare sono che:
- la lettera è andata persa o
- che in
quel periodo fossi in attivo presso il __________ ed all'apertura della
suddetta e le "24 ore" fossero passate (... )".
1.1
Voglia
cortesemente spiegare cosa intende precisamente con le suddette asserzioni
(punto 1)
1.2
Il motivo
della mancata presa di contatto con il potenziale datore di lavoro è da
imputare al fatto che: la lettera è andata persa oppure che in quel periodo lei
lavorasse presso l'Istituto __________ e quando ha aperto la lettera di
assegnazione fossero passate 24 ore?
2.
Ha ricevuto al
suo recapito (__________) l'assegnazione al posto di lavoro del 20 luglio 2020
(allegata in copia)?
2.1
In caso
di risposta affermativa alla domanda no. 2, per quale motivo non ha dato
seguito alle istruzioni dell'URC e non ha preso contatto con il potenziale
datore di lavoro?
3.
Per quali
ragioni non ha dato seguito agli scritti dell'URC del 28 agosto 2020 e
dell'Ufficio giuridico del 7 settembre 2020 (entrambi allegati in copia)?”
(Doc. 12)
Il
22.
ottobre 2020 l’assicurata ha risposto:
" lo scorso
luglio 2020 - periodo covid-19 - ero impiegata come supplente educatrice
l'Istituto __________; un centro educativo minorile con sede a __________ che
durante il periodo di quarantena e covid-19 si trovava in grosse difficoltà nel
garantire un servizio educativo adeguato ai minorenni in situazioni di disagio
emotivo e psichico dell'organico educativo era assente (educatori frontalieri o
colpiti dal virus).
Il 18-19-20-21 luglio 2020 ero operativa presso la __________;
concretamente significa che affiancavo un minore in situazione di bisogno e mi
dedicavo alla sua presa a carico, per cui ero fisicamente ubicata presso la
struttura "__________" per tutto il periodo protezione.
La peculiarità di questa presa a carico è che quando chi è attivo
presso la struttura __________ è dato un monolocale adiacente a quello del
minore e si vive in simbiosi per tutto il tempo del collocamento (relazione 1/1).
Consideri che i minori in tutela sono confrontati a delle
situazioni a rischio e necessitano un accompagnamento ad hoc: un monitoraggio
24/24. La mole di lavoro emotivo, psicologico e fisico è importante: infatti si
ha una piena responsabilità del minorenne.
Nei 4 giorni oltre ad occuparmi della parte lesa, ero
continuamente sollecitata dalla capo struttura (molte telefonate al
giorno) e dalla rete di riferimento.
Con ciò ne consegue che dopo i 4 giorni di lavoro 24/24, al
rientro al mio domicilio, ricordo di aver dormito tantissimo.
Ad oggi non ho idea di dove sia andata a finire la lettera e mi
spiace molto per tutta la situazione creatasi.
(…).
Lo scorso Dicembre 2019 ho affrontato una separazione (convivenza
di 6 anni) da una persona che credevo mi amasse, ma che in realtà mi ha psicologicamente
manipolato ed economicamente truffato. Mi sono presa la responsabilità della
scelta sbagliata, perdendo un'ingente somma di denaro, un'attività creata
insieme, gli "amici", il sostegno della famiglia e mi sono
ricostruita da 0.
ln solitaria ho affrontato un trasloco, la cura del mio benessere
fisico/psichico e giorno dopo giorno ho apportato modifiche alla mia
quotidianità fino a raggiungere il mio attuale equilibrio.
Oggi, dopo mesi di sofferenza e disagio, sono felice ed orgogliosa
di me stessa.
Ho trovato un impiego come supplente per un istituto dove
riconoscono appieno la mia professionalità, la mia umanità dando valore alla
mia persona.
Le scrivo questi dettagli perché vorrei contestualizzasse la mia
situazione e comprendesse che il 2020 è stato per me un periodo di
trasformazione radicale e se ho commesso un errore, non è stato con
intenzionalità negativa.
Ho sempre agito col cuore, collegata ai miei valori e alla mia
etica. (…)” (Doc. 13)
Con
decisione su opposizione del 19 novembre 2020 la Sezione del lavoro ha poi
ridotto la sanzione da 35 a 27 giorni di sospensione, motivando come segue:
"
(…) Nel caso in esame, nonostante
l’accertata responsabilità della signora RI 1 per il rifiuto dell’occupazione
in esame, considerate le circostanze del caso concreto, segnatamente la
situazione personale e lavorativa della stessa al momento della ricezione dell’Assegnazione
ad un posto di lavoro in parola, appare maggiormente adeguato valutare la
responsabilità della stessa nell’ambito di una colpa media (da 16 a 30 giorni)
e ridurre a 27 giorni la durata della sanzione inflitta inizialmente con la decisone
contestata.
In considerazione del fatto che l’assicurata avrebbe avuto diritto
alle indennità compensative giusta l’art. 41a OADI, la Cassa disoccupazione
procederà a calcolare l’indennità giornaliera oggetto della sospensione in base
al guadagno intermedio non realizzato, cosicché in concreto, i giorni di
sospensione da ammortizzare saranno meno di 27.” (…)” (Doc. II1 p.to 5)
2.9
Chiamato a
pronunciarsi, il TCA rileva che l’URC, il 20 luglio 2020, ha inviato all’assicurata
l’”Assegnazione ad un posto di lavoro” concernente gli impieghi quale
educatore/educatrice presso la __________ con l’indicazione di contattare entro
24.
ore il potenziale datore di lavoro (cfr. doc. 5).
L’insorgente
non ha mai preso contatto con la __________ (cfr. doc. 6).
Da una nota
interna relativa a un colloquio telefonico tra la Sezione del lavoro e
l’assicurata del 26 ottobre 2020 emerge che quest’ultima, all’esplicita domanda
dell’amministrazione se avesse ricevuto l’Assegnazione da parte dell’URC, ha
risposto affermativamente (cfr. doc. 14).
Dalle carte processuali
non risulta che tale nota interna sia stata sottoposta alla ricorrente,
tuttavia la medesima non ha mai contestato la ricezione dell’Assegnazione.
Nell’opposizione, infatti, la ricorrente, se da una parte ha indicato che la
lettera poteva essere andata persa, dall’altra, ha affermato che un’ulteriore
ipotesi poteva essere che “in quel periodo fossi in attivo presso il __________
ed all’apertura della suddetta e le “24 ore” fossero passate” (cfr. doc.
10). Il 22 ottobre 2020 ella ha asserito che “ad oggi non ho idea di dove
sia finita la lettera (…)” (cfr. doc. 13). Nel ricorso, infine, ha
precisato, da un lato, che quando è arrivata la lettera era fuori casa,
dall’altra, che la “multa” le è stata inflitta per una svista in quanto
operativa in urgenza e umanamente stanca, e meglio “ho commesso l’errore di
stracciare la lettera “scaduta dalle 24 ore” anziché contattare il datore di
lavoro” (cfr. doc. I).
Non dando seguito
all’”Assegnazione ad un posto di lavoro” l’insorgente ha ad ogni modo rifiutato
di fatto un’occupazione.
Va
peraltro evidenziato che perlomeno l’impiego quale educatrice al 50% (cfr. doc.
4; 5) offerto all’assicurata presso la __________ di __________ era nella
professione ricercata dalla medesima - che è in possesso del Bachelor
of Science SUPSI in lavoro sociale con approfondimento in educazione sociale (cfr. consid. 2.8.) - e di durata indeterminata (cfr. doc. 5).
Anche
dal profilo salariale (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. a LADI) l’occupazione in
questione, prevedendo quale stipendio il minimo contemplato dal CCL (cfr. doc.
4), si rivela adeguata (cfr. consid. 2.3.), tenuto conto del guadagno
assicurato dell’insorgente di fr. 5'478.-- (cfr. doc. 9; II1; IV).
Al riguardo va, infatti,
rilevato che il Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato nelle __________
del 1° gennaio 2018 (ai sensi dell’art. 1 CCL per istituzioni sociali
s’intendono in particolare fondazioni, associazioni e altre organizzazioni non
profit operanti nei settori sociali, socio-sanitario e psico-educativo,
riconosciute ai sensi della legislazione cantonale e/o federale,
rispettivamente titolari di un contratto di prestazione o beneficiari di un
contributo fisso elargito da un Ente pubblico) all’art. 54 enuncia che l’educatore diplomato, animatore, assistente sociale
(4 anni di carriera) rientra nella classe 26 o 27. Ex art. 59 lo stipendio annuo è versato in 13 mensilità. Giusta l’art. 55
cpv. 1 la scala stipendi è stabilita dall’Allegato 1, il quale prevede per la
classe 26 uno stipendio minimo di fr. 76'250 annui, pari a 5'865.40 al mese e
per la classe 27 un salario di fr. 77'972 annui, fr. 5'997.85.
Per completezza giova
osservare che per l’anno 2021 gli stipendi delle classi 26 e 27 sono rimasti invariati
(https://www.ocst.ch/images/2021_pdf/SOC%20Tabella%20salariale%202021.pdf).
Il fatto che
in quel periodo la ricorrente fosse attiva presso il Centro __________ di __________
dove dal 18 al 21 luglio 2020 si è in particolare occupata 24 ore su 24 di un
minore in situazione di bisogno (cfr. doc. 10; 13) non consente di giustificare
validamente la mancata presa di contatto con la __________.
In effetti
la ricorrente, invece di stracciare la lettera perché erano trascorse le 24 ore
dalla notifica dell’assegnazione del posto di lavoro del 20 luglio 2020 (cfr.
doc. I), avrebbe dovuto comunque contattare il potenziale datore di lavoro
anche successivamente, spiegando la ragione del ritardo, o perlomeno il proprio
consulente del personale. Del resto la __________ ha aggiornato il Servizio
aziende URC in merito all’esito della candidatura soltanto il 30 luglio 2020
(cfr. doc. 6).
L'assicurata,
avendo rifiutato di fatto un'occupazione adeguata, deve essere sospesa dal
diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 31 cpv. 1 lett. d
LADI.
2.10
Per quanto attiene alla
durata della sanzione (27 giorni di penalità), questa Corte osserva che nella
DTF 130 V 125, citata al consid. 2.6., l’Alta Corte ha stabilito che, se in una
fattispecie esistono dei validi motivi, il rifiuto di un impiego non va
necessariamente qualificato come colpa grave, ma la colpa dell’assicurato deve
essere considerata soltanto mediamente grave o lieve (cfr. pure STF 8C_650/2017
del 25 giugno 2018 consid. 7.1.).
Il
p.to D72 della Prassi LADI ID emessa dalla SECO enuncia d’altronde che la
tabella delle sospensioni (cfr. consid. 2.7.) ha lo scopo, per quanto
possibile, di stabilire la parità di trattamento a livello nazionale per gli
tutti assicurati e costituisce un aiuto per gli organi d’esecuzione
nell’attività decisionale. In nessun caso la tabella deve limitare il potere di
apprezzamento degli organi d’esecuzione né li esonera dal dovere di tenere
conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive della fattispecie. Per
ogni sospensione deve essere preso in considerazione il comportamento
dell’assicurato in generale. Sono applicabili i principi generali del diritto
amministrativo di legalità, di proporzionalità e di colpevolezza (cfr. anche
p.to D64; STCA 38.2021.10 del 12 aprile 2021).
In
concreto va considerato il fatto che l’assicurata il 20 luglio 2020, quando le
è stata inviata l’”Assegnazione ad un posto di lavoro” stava lavorando quale
supplente educatrice presso l’__________ di __________ che “durante il
periodo di quarantena e covid-19 si trovava in grosse difficoltà nel garantire
un servizio educativo adeguato ai minorenni in situazioni di disagio emotivo e
psichico dell'organico educativo era assente (educatori frontalieri o colpiti
dal virus)”. Più precisamente la medesima stava svolgendo un intervento
d’urgenza di 72 ore, seguendo a tempo pieno dal 18 al 21 luglio 2021 un minore
in situazione di bisogno e disponendo di un monolocale adiacente a quello del
minore (cfr. doc. 13).
Ben si può comprendere che
la stessa in tali condizioni, quando è rientrata a casa dopo essere terminato
l’intervento d’urgenza, a causa della stanchezza fisica ed emotiva, non abbia
dato la priorità alla corrispondenza pervenutale in sua assenza.
Ne
discende, tutto ben considerato, che la sospensione di 27 giorni non rispetta
il principio di proporzionalità (cfr. consid. 2.5.), in quanto non tiene conto
di tutte le circostanze del caso concreto e deve essere ridotta a 20 giorni di
penalità.
La decisione su opposizione 19 novembre 2020 è, pertanto, modificata
nel senso che l’assicurata è sospesa per 20 giorni dal diritto all'indennità di
disoccupazione.
Abbondanzialmente è utile
rilevare che i giorni di sospensione vanno ammortizzati secondo il loro valore
effettivo, vale a dire sotto forma di indennità giornaliere intere, tranne nel
caso di interruzione o rifiuto di un’attività a titolo di guadagno
intermedio in cui la sospensione riguarda soltanto la differenza tra
l’indennità di disoccupazione e l’indennità compensativa (cfr. doc. II1;
consid. 2.8.; Prassi LADI ID p.to D66-D68; STCA 38.2020.57 del 26 maggio 2021
consid. 2.3.; 2.7.).
2.11
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La
procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei
contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e
seguenti, pag. 1334: “La
mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità
delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle
assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va
pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le
disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto
riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis
contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo
preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in
vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo
l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto il ricorso del 23 dicembre 2020 è pervenuto alla Sezione del lavoro il
29.
dicembre 2020, la quale, il 31 dicembre 2020, l’ha trasmesso per competenza
al TCA dove è pervenuto il 4 gennaio 2021 (cfr. doc. I; II).
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pertanto applicabile il nuovo diritto.
Trattandosi
di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare spese (cfr. STCA
38.2021.10
del 12 aprile 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021
consid. 2.8.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione su opposizione del 19 novembre 2020 è modificata nel
senso che RI 1 è sospesa per 20 giorni dal diritto alle indennità di
disoccupazione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti