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Decisione

38.2021.10

Sospens. (45gg) x aver fornito a DL motivo di licenz. (rivolto a collega in modo inappropriato, molestandola) ridotta a 31. Colpa grave: partire da 45 gg e tenere conto di aggravanti (già avvertito nel '18), attenuanti (x 13 anni lavorato bene) e aspetti soggettivi (onere di mantenimento x 3 figlie)

12 aprile 2021Italiano28 min

contattare l'Amministrazione del personale che potrà fornirle le necessarie indicazioni.

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2021.10

DC/sc

Lugano

12 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 febbraio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 4 febbraio 2021 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, iscritto per il

collocamento dal 1° gennaio 2021, ha lavorato dal 1° settembre 2004 al 31

dicembre 2020 presso l’__________ dell’__________ in qualità di __________

(cfr. doc. 102-115).

Egli è stato licenziato il

21 settembre 2020 per il 31 dicembre 2020 (cfr. doc. 116).

Con decisione del 20

gennaio 2021 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha inflitto all’assicurato 60

giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere

colpevolmente perso il proprio impiego (cfr. doc. 60-61).

Contro questa decisione RI

1 ha fatto inoltrare una tempestiva opposizione con la quale il suo

patrocinatore ha chiesto la riduzione della sanzione, sostenendo che essa “non

deve superare le 15 indennità giornaliere di sospensione” (cfr. doc. 30-34).

Con decisione su

opposizione del 4 febbraio 2021 la Cassa ha ridotto a 45 giorni la durata della

sospensione (cfr. doc. 24).

1.2. Contro la decisione su

opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.

Il suo patrocinatore

chiede che la sanzione sia al massimo di 10 giorni.

Egli ritiene che la Cassa,

per ridurre la sanzione, ha considerato soltanto lo scritto di scuse inviato

dal ricorrente al proprio datore di lavoro ignorandone tuttavia altri.

Al riguardo egli

sottolinea che l’assicurato non è stato licenziato con effetto immediato per

cui la sua colpa non può essere qualificata come grave ma piuttosto come colpa

lieve.

Il rappresentante del

ricorrente ritiene inoltre che vada debitamente considerato il comportamento

dell’assicurato durante i suoi 16 anni di lavoro.

Egli ricorda che

l’assicurato ha ricevuto un solo richiamo, due anni e mezzo prima del

licenziamento, e per motivi differenti.

Il patrocinatore di RI 1 sottolinea

che, per qualificare la sua colpa, vada dato il giusto peso all’episodio che ha

portato al licenziamento. È vero che egli si sia lasciato sfuggire qualche frase

un po’ eccessiva da “farfallone”, all’indirizzo di un’altra collaboratrice

appena assunta e precisamente “di commenti sul suo abbigliamento, l’aspetto

esteriore e sul suo eventuale ragazzo”. Tuttavia egli “non intendeva essere

offensivo o molesto” ed ha poi rivolto alla collega le sue sincere scuse per

l’accaduto garantendo che “nulla del genere si sarebbe più ripetuto”.

Il rappresentante del

ricorrente considera eccessiva la misura adottata dal datore di lavoro il

quale, sulla base dell’art.19 ROC, avrebbe dovuto infliggere a RI 1 una

sanzione medio grave.

Il patrocinatore del

ricorrente ritiene poi che, anche alla luce della STCA 38.2017.31 del 20 luglio

2017, all’assicurato andrebbe inflitta una sanzione non superiore ai 15 giorni,

anzi sarebbe equa una sanzione di 10 giorni, tanto più che egli ha tre figlie

minorenni da mantenere, ad ognuna delle quali deve versare fr. 620.-- mensili

per il mantenimento (cfr. doc. I).

1.3. Nella sua risposta del 1°

marzo 2021 la Cassa, dopo avere sottolineato che il licenziamento non è stato

minimamente contestato dall’assicurato e precisato di avere basato la propria sanzione

unicamente sui motivi gravi contenuti nel rapporto del 18 gennaio 2021 e nella

notifica d’apertura d’inchiesta del 28 agosto 2020, propone di respingere il

ricorso (cfr. doc. VI).

1.4. Il 9 marzo 2021 il

patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso l’estratto conto __________ di RI 1

attestante un saldo di soli fr. 147.69 atto a comprovare la reale difficoltà

finanziaria in cui versa l’assicurato. Egli chiede che, nel decidere sul

ricorso, si tenga conto anche di tale aspetto (cfr. doc. VII+1).

Invitata a prendere

posizione, l’11 marzo 2021 la Cassa si è confermata nella posizione presentata

nella risposta di causa (cfr. doc. IX).

1.5. Il 23 marzo 2021 il Presidente

del TCA ha chiesto alla Cassa di precisare “in che modo, nel fissare l’entità

della sanzione, avete considerato la situazione personale dell’assicurato (cfr.

ricorso, p.to 8 e scritto del 9 marzo 2021 del patrocinatore del ricorrente).”

(cfr. doc. XI).

Il 24 marzo 2021 __________,

responsabile di Sezione della Cassa, ha risposto che al momento della decisione

iniziale l’amministrazione non era a conoscenza della situazione economica

personale dell’assicurato. Egli ha poi precisato che di questa circostanza è

venuto a conoscenza al momento dell’opposizione del 26 giugno 2021 (punto 5).

Per questo motivo la sanzione

è stata ridotta, ma la colpa è stata comunque ritenuta grave per i motivi del

licenziamento. Il responsabile della Cassa ha pure sottolineato che, non

contestando i motivi del licenziamento, RI 1 ha implicitamente confermato i

gravi motivi che ne erano alla base, tanto più che egli già allora avrebbe

dovuto considerare la sua situazione personale.

Infine __________ ha sottolineato

di valutare “attentamente tutte le particolarità di ogni singolo caso e di

applicare in modo scrupoloso le direttive emanate dalla SECO e previste dalla

LADI in relazione ad intimazioni di sanzione”.

Egli ha infine fatto

notare che “il rappresentante legale del nostro assicurato si è permesso, a due

riprese, di intimare alla nostra Cassa l'ammontare della sanzione da imputare al

suo assistito.” (Doc. XII).

Al riguardo il

patrocinatore del ricorrente, il 26 marzo 2021, ha innanzitutto rilevato che la

Cassa “non ha di fatto risposto” alla domanda volta a chiarire in che modo ha

considerato la situazione personale dell’assicurato nel fissare l’entità della

sanzione.

Egli ritiene che l’amministrazione

non l’ha considerata nella decisione su opposizione, nella quale non ha

precisato su quali motivazioni era fondata la riduzione della sanzione e

neppure nella risposta di causa (immaginando che la frase “crediamo che già

allora avrebbe dovuto considerare la sua situazione personale” sia rivolta a sé

stessa).

Il patrocinatore dell’assicurato

chiede che il Tribunale tenga adeguatamente conto della situazione del

ricorrente, oltre agli altri argomenti già sollevati nel ricorso, ribadisce che

non si è trattato di un licenziamento in tronco per ragioni gravi, sottolinea

che il datore di lavoro, se la situazione fosse stata talmente grave, non

avrebbe rilasciato un certificato nel quale ha espresso la sua soddisfazione

per i servizi prestati da RI 1 (cfr. doc. C).

Egli precisa infine di

avere semplicemente “chiesto e giustificato una riduzione della sanzione

nell’ambito di regolari procedure di opposizione e poi di ricorso, previste

dalla legge” e di essersi semplicemente avvalso di un diritto garantito dalla

legge (Doc. XIV+1).

Invitato dal TCA a

presentare osservazioni scritte (cfr. doc. XV), il 30 marzo 2021 __________ ha

comunicato di non avere osservazioni da proporre e ha “ribadito quanto esposto

nelle nostre varie missive” (cfr. doc. XVI).

in diritto

2.1. Secondo

l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità

se è disoccupato per propria colpa.

La disoccupazione è ad

esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare

violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di

lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett.

a OADI).

La giurisprudenza ha

stabilito che, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai

sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non

è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento

evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la

disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.;

DLA 1998 nr. 9 pag. 44 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 8C_22/2016

del 3 marzo 2016; STF C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).

La sospensione del diritto

alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non

presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi

dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento

generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (STF

8C_179/2017 del 30 giugno 2017; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; STF 8C_366/2015

del 14 agosto 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11

giugno 2015; STF C 143/06 del 3 ottobre 2007; STF C 254/06 del 26 novembre

2007).

Neppure è dunque

necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DLA 2016

Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può

tuttavia essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è

chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo

l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione

internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la

protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno

eventuale (STF 8C_796/2019 del 27 marzo 2020; STF 8C_179/2017 del 30 giugno

2017; STF 8C_99/2017 del 26 giugno 2017; DLA 2012 pag. 294; DTF 124 V 234

consid. 3b p. 236; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF 8C_268/2015 del 6

agosto 2015, STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th.

Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p.

2426-2427 cifre marg. 830-831).

Dal profilo

dell’assicurazione contro la disoccupazione, l’intenzione, rispettivamente il

dolo eventuale, non si riferisce all’atto in questione ma al fatto di essere

licenziato: vi è disoccupazione colpevole se l’assicurato assume un

comportamento per essere licenziato o se può prevedere che il suo comportamento

può avere per effetto un licenziamento e che accetta di correre il rischio

(cfr. STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015 a proposito di un camionista che ha

avuto un incidente, dopo essere stato peraltro già avvertito in passato dal suo

datore di lavoro; STF 8C_872/2011 in DLA 2012 pag. 294; STF C 582/00 dell’11

gennaio 2001).

La terza revisione della

LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1°

luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere

sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al

datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30

cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente

la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28

febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).

2.2. La costante giurisprudenza

federale ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo

comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali,

fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del

diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita

una colpa del lavoratore (cfr. STF 8C_796/2019 del 27 marzo 2020).

Tale è il caso soltanto

quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.

Ciò significa

concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di

lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una

colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es.

deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o

il giudice (cfr. STF 8C_99/2017 del 22 giugno 2017; STF 8C_22/2016 del 3 marzo

2016; STF 8C_446/2015 del 29 dicembre 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015;

STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STFA C 120/03 del 13 novembre 2003,

consid. 2.2; STFA C 281/02 del 24 settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8,

consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242,

consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).

2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16

a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31

a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e

DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio

della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150;

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003,

consid. 1.3).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

Per costante

giurisprudenza l’entità della sanzione dipende della qualità della colpa e non

della durata della disoccupazione (cfr. DLA 1999 Nr. 32 pag. 184). Occorre pure

tenere conto del principio di proporzionalità e considerare così tutte le

circostanze soggettive (ad esempio problemi di salute, situazioni familiari, appartenenza

religiosa) o soggettive (ad esempio rifiuto di un’occupazione limitata nel

tempo, cfr. STF 8C_38/2012 del 10 aprile 2012, consid. 3.3; DTF 130 V 125; in

un altro contesto vedi pure la STF 8C_808/2019 del 17 giugno 2020 in SVR 2021

UV pag. 8).

2.4. La Segreteria di Stato per

l’economia (in seguito: SECO) quale autorità di vigilanza che deve adoperarsi

per un’applicazione uniforme del diritto ed in particolare le istruzioni

generali (cfr. art. 110 LADI) ha elaborato una “Tabella delle sospensioni per

le Casse di disoccupazione, i Servizi cantonali e gli URC” la quale “ha lo

scopo, per quanto possibile, di stabilire la parità di trattamento a livello

nazionale per gli tutti assicurati e costituisce un aiuto per gli organi

d’esecuzione nell’attività decisionale. In nessun caso la tabella deve limitare

il potere di apprezzamento degli organi d’esecuzione né li esonera dal dovere

di tenere conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive della

fattispecie. Per ogni sospensione deve essere preso in considerazione il

comportamento dell’assicurato in generale. Sono applicabili i principi generali

del diritto amministrativo di legalità, di proporzionalità e di colpevolezza.”

(D72), per dei casi d’applicazione, cfr. STCA 38.2012.54 del 15 maggio 2013;

STCA 38.2017.23 del 19 giusto 2017; STCA 38.2019.27 del 5 settembre 2019).

La Tabella prevede una

colpa da lieve a grave in caso di licenziamento del lavoratore nel rispetto del

termine di disdetta a causa del suo comportamento, in particolare della

violazione dei suoi obblighi contrattuali di lavoro e precisa che gli

avvertimenti del datore di lavoro possono comportare un inasprimento della

sanzione; sono rilevanti il numero dei avvertimenti, la loro frequenza, il

motivo, nonché il tempo trascorso tra l’ultimo avvertimento ed il licenziamento

(cfr. D75 punto 1B). La Tabella sottolinea ancora che per la determinazione

della colpa individuale e del numero di giorni di sospensione relativi alla

colpa grave, secondo il Tribunale federale il calcolo deve partire dalla metà

dell’ambito delle sospensioni da 31 a 60 giorni (art. 45 cpv. 3 lett. c OADI),

ossia 45 giorni, e tenere conto di fattori aggravanti, attenuanti e del

principio di proporzionalità (DTF 123 V 153). Lo stesso principio è da applicarsi

per le colpe lievi e mediamente gravi. Art. 45 cpv. 3 lett. a e b OADI) (cfr.

D77).

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021

consid. 3.2; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142

V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3

pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.

258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203

consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00

del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997

ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88

consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98

consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC

1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag.

91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c,

DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF

110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre

Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988

pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009,

l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente,

tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza

amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di

legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata

prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163

consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.5. Nella presente fattispecie

risulta dagli atti dell’incarto che in data 28 agosto 2020 l’__________ ha

notificato a RI 1, attivo nel settore di __________, dell’__________,

l’apertura di un’inchiesta così motivata:

" Con la

presente le comunichiamo la formale apertura d’inchiesta ai sensi dell’art. 20

cpv. 1 ROC per i fatti sotto citati, accaduti nell’ultima settimana, presso il __________

dell’__________, come discusso nell’incontro odierno con il signor __________,

Responsabile __________ e il signor __________, Responsabile __________:

- Molestie nei

confronti di una collega sul posto di lavoro, con osservazioni indecenti e

sessiste volte a ledere la dignità della persona.

La invitiamo a volerci trasmettere le sue osservazioni scritte entro

Fatti

5 giorni dalla ricezione della presente, non oltre il 2 settembre 2020.”

(Doc. 71)

Il 2 settembre 2020

l’assicurato ha formulato le seguenti osservazioni:

" A seguito del

colloquio avuto presso il vostro ufficio in data 28.08.2020 e come richiesto

nella notifica di apertura di inchiesta, vi comunico per iscritto le mie

osservazioni.

Come ho avuto modo di spiegare durante il nostro incontro, sono

veramente mortificato che delle battute scherzose, che avvengono regolarmente

tra colleghi uomini/donne nel nostro reparto, possano essere state interpretate

come delle “molestie e osservazioni indecenti e sessiste”.

Il fatto che la signorina ………………… aveva risposto alle mie battute

(botta e risposta), senza alcun apparente imbarazzo e soprattutto senza nessuna

comunicazione verbale che questo non era di suo gradimento, mi ha tratto in

inganno facendomi credere che il mio modo di scherzare non le creasse disagio.

Purtroppo, solo dopo il nostro incontro, riflettendo con calma, mi

sono reso conto che determinate parole avrebbero potuto urtare la sensibilità

di una persona che da poco tempo lavora nel nostro reparto e non mi conosce.

Sono veramente amareggiato e mi trovo in difficoltà immaginare che possa

credere che le mie parole siano state volte a lederla.

Pur consapevole di aver sbagliato nel rivolgermi con leggerezza e

troppo confidenza, mi ritengo una persona seria, di sani principi e lontano da

me l’intento di molestare o di pormi in maniera indecente e sessista verso

qualsiasi essere umano, uomo o donna, di qualsiasi credo e tendenza sessuale.

Per questo sono fermo nel non accettare l’essere etichettato tale,

dato che lungi da me il pensiero di determinate azioni verbali e fisiche. In

tutta la mia vita privata e professionale, non è mai accaduto nulla di questo

genere e nessuna persona con cui abbia lavorato ha mai avuto osservazioni da

fare in merito alla mia etica.

Purtroppo non posso tornare indietro e cancellare questa

situazione.

Quello che posso fare è scusarmi e questo accaduto è sicuramente

un grosso insegnamento per me, pensando che il mio lato scherzoso nel pormi

“simpaticamente” facendo battute, può essere interpretato nel modo sbagliato

urtando la sensibilità delle persone e passando per quello che non sono.” (Doc.

V/6b)

Il 21 settembre 2020 il

direttore dell’__________, __________, e il responsabile del servizio risorse

umane, __________, hanno licenziato RI 1 con la seguente motivazione:

" Diamo

seguito ai colloqui avuti e le confermiamo la decisione di interrompere la

nostra collaborazione per il 31 dicembre 2020, con regolare preavviso di tre

mesi, per i motivi riportati nel nostro scritto dello scorso 28 agosto.

Le comunichiamo inoltre che a decorrere da oggi, 21 settembre

2020, lei è esonerato dalle sue mansioni e continuerà a percepire il suo

salario sino al termine del contratto. Eventuali crediti di tempo (per esempio

vacanze, ore supplementari, ecc.) sono compresi nell'esonero e s'intendono

quindi interamente compensati.

Le ricordiamo che è sua facoltà, entro 30 giorni dalla presente, ricorrere

alla Commissione __________ contro il licenziamento.

La informiamo che la copertura assicurativa contro gli infortuni

scadrà il 31° giorno seguente la data sopra indicata. Ai sensi della Legge

sull'assicurazione malattia, vige l'obbligo per l’assicurato di avvertire la

propria cassa malati, alfine di riattivare detta copertura a titolo

individuale. Qualora intendesse prorogare l'attuale copertura, la preghiamo di

contattare l'Amministrazione del personale che potrà fornirle le necessarie indicazioni.

La preghiamo inoltre di prendere contatto con l'ufficio del

personale per accordarsi sulla restituzione del materiale professionale.

Siamo dispiaciuti che la nostra collaborazione non abbia avuto un

esito più positivo. La ringraziamo per l'impegno e la trasparenza dimostrati e

le porgiamo i nostri più sinceri auguri per il suo futuro.” (Doc. 116-117)

Lo stesso giorno

l’assicurato ha confermato di avere ricevuto tale scritto (cfr.doc. 69-70).

Interpellato dalla Cassa

di disoccupazione, il 18 settembre 2020 __________ ha fornito le seguenti ulteriori

spiegazioni:

" (…)

Quali sono i motivi concreti e dettagliati che hanno portato alla

disdetta del rapporto di lavoro?

Molestie nei confronti di una collega di lavoro.

Sono stati violati degli obblighi relativi al contratto di

lavoro? xSI ¨NO

Se sì, quali?

Inosservanza dell’etica professionale e del rispetto delle

direttive interne.

Il/la collaboratore/trice ha avuto una o più diffide

scritte? xSI ¨NO

Se sì allegare copia.

Il/la collaboratore/trice ha ricevuto uno o più

ammonimenti scritti? xSI ¨NO

Se sì allegare copia.

Il licenziamento è da ricondurre all’esclusiva

colpa del/della collaboratore/collaboratrice? xSI ¨NO

Se sì perché?

Vedi punti precedenti + Allegati.” (Doc. 67-68)

Il 5 marzo 2018 RI 1 aveva

ricevuto un richiamo agli obblighi di servizio, così motivato:

" Facciamo riferimento

ai recenti colloqui con i suoi responsabili circa le sue prestazioni

professionali sul posto di lavoro. Come già fattole notare, è emerso un

generale calo del suo rendimento a partire dagli ultimi mesi dell’anno scorso

con alcuni comportamenti non idonei ricapitati anche ad inizio del corrente anno.

In particolare, ravvisiamo episodi in cui ha dato prova di

attitudini e comportamenti poco professionali e non in linea con i nostri

principi e regolamenti, quali, ad esempio, l’utilizzo del cellulare personale

in più occasioni durante il servizio e di fronte a pazienti o la mancata

trasparenza e assunzione di responsabilità nell’analisi di problematiche in cui

era coinvolto.

Alla luce di quanto precede la richiamiamo formalmente ai suoi

obblighi di servizio e ad una maggiore diligenza ed osservanza delle direttive

come previsto dall’art. 14a ROC:

Ci auguriamo che ciò venga da lei interpretato positivamente ai

fini di una migliore qualità e sicurezza nella gestione del nostro servizio,

oltre al mantenimento di una buona collaborazione tra colleghi medici e

infermieri. Confidiamo che in futuro non si riscontrino più casi analoghi. In

Considerandi

caso contrario saremmo costretti a procedere nei suoi confronti secondo quanto

previsto dal ROC.” (Doc. 72)

2.6

Chiamato ora a pronunciarsi,

il TCA ricorda innanzitutto che, per costante giurisprudenza federale (cfr. consid.

2.1.), per infliggere una sanzione fondata sugli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e

44.

lett. a OADI non è necessario che si sia in presenza di un licenziamento con

effetto immediato giustificato.

Basta

invece che, con il suo comportamento, l’assicurato abbia indotto il datore di

lavoro a disdire il contratto.

È proprio ciò che è

avvenuto nel caso concreto. Infatti RI 1 si è rivolto ad una collega di lavoro

con un linguaggio inappropriato, molestandola con osservazioni “indecenti e

sessiste”.

Così facendo egli ha

violato l’etica professionale e non ha rispettato le direttive interne dell’__________.

Del resto l’assicurato stesso, nel suo scritto del 2 settembre 2020, ha ammesso

di avere sbagliato nel rivolgersi “con leggerezza e troppa confidenza”, nei

confronti di una collega recentemente assunta.

Avendo violato gli

obblighi che la sua funzione gli imponeva, RI 1 ha fornito consapevolmente al

datore di lavoro un motivo di disdetta.

In simili

condizioni, questo Tribunale ritiene che l’assicurato abbia contribuito

colpevolmente a causare la perdita della sua occupazione (cfr., in particolare,

DLA 2012 Nr. 13 pag. 294, nella quale il Tribunale federale ha ricordato che

basta il dolo eventuale ; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015: “Sous

l'angle du droit de l'assurance-chômage, l'intention, respectivement le dol

éventuel, ne doit pas se rapporter à l'acte fautif qui est en cause mais au

fait d'être licencié: il y a chômage fautif si l'assuré adopte

intentionnellement un comportement en vue d'être licencié ou s'il peut prévoir

que son comportement peut avoir pour conséquence un licenciement et qu'il

accepte de courir ce risque (arrêt 8C_872/2011, précité, consid. 4; arrêt

C 282/00 du 11 janvier 2001 consid. 2b)”).

Di

conseguenza, RI 1 deve essere sospeso dal diritto all'indennità di

disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con

l'art. 44 lett. a OADI (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF 8C_829/2009 del 17

dicembre 2009).

La Cassa ha motivato i 45

giorni di sospensione con la gravità dei fatti accertati dall’__________. Il

patrocinatore chiede che la sanzione venga ridota a 10 giorni, anche per tenere

conto della sua situazione personale (tre figlie minorenni da mantenere).

Questo Tribunale concorda

con la Cassa che la colpa dell’assicurato deve essere ritenuta grave, viste le

ragioni alla base del licenziamento, tanto più che il ricorrente non ha ricorso

contro il licenziamento alla Commissione __________ pur essendo stato

correttamente informato di questa possibilità nella lettera di licenziamento da

lui firmata.

Al riguardo va

sottolineato che la presente fattispecie è del tutto diversa rispetto a quella

decisa nella STCA 38.2017.31 del 27 luglio 2017 citata dal patrocinatore del

ricorrente e relativa ad un operaio generico, licenziato per il proprio

comportamento durante il periodo nel quale la ditta che lo aveva assunto ha

beneficiato di indennità per il periodo di introduzione (API).

In quell’occasione la

Cassa, dopo avere inflitto all’assicurato 31 giorni di penalità, ha ridotto la

sanzione a 13 giorni in sede di opposizione in quanto “la ditta X.__________

non è stata inizialmente chiara per ciò che attiene il motivo del licenziamento”.

In caso di colpa grave la

giurisprudenza federale, ripresa nelle Direttive della SECO (cfr. consid. 2.4),

prevede di partire da una sanzione di 45 giorni e di tenere conto di tutti i

fattori aggravanti e attenuanti.

Questo Tribunale ritiene

quali aggravanti il fatto che l’assicurato aveva già ricevuto un avvertimento

nel 2018 e come attenuante il fatto che egli ha lavorato durante 13 anni con

soddisfazione del proprio datore di lavoro, il quale ha rilasciato un attestato

nel quale figurano in particolare le seguenti considerazioni:

" (…) Il

signor RI 1 è stato occupato presso il __________, dove ha svolto attività

quali __________. In collaborazione con il __________ ha eseguito la

preparazione e/o assistito il __________ negli __________. È stato inoltre impiegato

in __________, dove è stato formato per effettuare anche le __________.

Abbiamo conosciuto il signor RI 1 come un collaboratore autonomo,

disponibile e puntuale. Ha gestito i suoi compiti e le sue attività in modo

efficace, garantendo le sue prestazioni in funzione degli obiettivi e delle

attese. È stato particolarmente efficiente ed è stato in grado di assumersi

carichi di lavoro notevoli.

Il signor RI 1 ha saputo cogliere le opportunità che si

presentavano, svolgendo la sua attività con impegno, fermezza e a nostra

soddisfazione. (…)” (Doc. XIV/1)

Oltre a questi aspetti

legati alla colpa, dal profilo della proporzionalità (cfr. consid. 2.3) vanno

pure considerati gli aspetti soggettivi (cfr. anche il punto D72 della Tabella

SECO riprodotta al consid. 2.4 e il punto D64 “la durata della sospensione è

fissata tenendo conto di tutte le circostanze del caso specifico” quali, ad esempio

“la situazione personale, come l’età, lo stato civile (…)”) e cioè la

situazione personale dell’assicurato che ha importanti oneri di mantenimento

per le tre figlie (fr. 1'860.-- mensili, cfr. doc. I punto 8).

Alla luce di tutti questi

elementi, secondo questo Tribunale, si giustifica la riduzione della sanzione

al minimo per colpa grave.

La decisione su

opposizione impugnata deve di conseguenza essere modificata nel senso che RI 1

è sospeso per 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione.

2.7

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è dell’11 febbraio 2021 per cui si applica la nuova

disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ la decisione su

opposizione del 4 febbraio 2021 è modificata nel senso che RI 1 è sospeso per

31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà a RI 1 fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili

parziali.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti