38.2021.10
Sospens. (45gg) x aver fornito a DL motivo di licenz. (rivolto a collega in modo inappropriato, molestandola) ridotta a 31. Colpa grave: partire da 45 gg e tenere conto di aggravanti (già avvertito nel '18), attenuanti (x 13 anni lavorato bene) e aspetti soggettivi (onere di mantenimento x 3 figlie)
12 aprile 2021Italiano28 min
contattare l'Amministrazione del personale che potrà fornirle le necessarie indicazioni.
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2021.10
DC/sc
Lugano
12 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 febbraio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 febbraio 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, iscritto per il
collocamento dal 1° gennaio 2021, ha lavorato dal 1° settembre 2004 al 31
dicembre 2020 presso l’__________ dell’__________ in qualità di __________
(cfr. doc. 102-115).
Egli è stato licenziato il
21 settembre 2020 per il 31 dicembre 2020 (cfr. doc. 116).
Con decisione del 20
gennaio 2021 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha inflitto all’assicurato 60
giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere
colpevolmente perso il proprio impiego (cfr. doc. 60-61).
Contro questa decisione RI
1 ha fatto inoltrare una tempestiva opposizione con la quale il suo
patrocinatore ha chiesto la riduzione della sanzione, sostenendo che essa “non
deve superare le 15 indennità giornaliere di sospensione” (cfr. doc. 30-34).
Con decisione su
opposizione del 4 febbraio 2021 la Cassa ha ridotto a 45 giorni la durata della
sospensione (cfr. doc. 24).
1.2. Contro la decisione su
opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo patrocinatore
chiede che la sanzione sia al massimo di 10 giorni.
Egli ritiene che la Cassa,
per ridurre la sanzione, ha considerato soltanto lo scritto di scuse inviato
dal ricorrente al proprio datore di lavoro ignorandone tuttavia altri.
Al riguardo egli
sottolinea che l’assicurato non è stato licenziato con effetto immediato per
cui la sua colpa non può essere qualificata come grave ma piuttosto come colpa
lieve.
Il rappresentante del
ricorrente ritiene inoltre che vada debitamente considerato il comportamento
dell’assicurato durante i suoi 16 anni di lavoro.
Egli ricorda che
l’assicurato ha ricevuto un solo richiamo, due anni e mezzo prima del
licenziamento, e per motivi differenti.
Il patrocinatore di RI 1 sottolinea
che, per qualificare la sua colpa, vada dato il giusto peso all’episodio che ha
portato al licenziamento. È vero che egli si sia lasciato sfuggire qualche frase
un po’ eccessiva da “farfallone”, all’indirizzo di un’altra collaboratrice
appena assunta e precisamente “di commenti sul suo abbigliamento, l’aspetto
esteriore e sul suo eventuale ragazzo”. Tuttavia egli “non intendeva essere
offensivo o molesto” ed ha poi rivolto alla collega le sue sincere scuse per
l’accaduto garantendo che “nulla del genere si sarebbe più ripetuto”.
Il rappresentante del
ricorrente considera eccessiva la misura adottata dal datore di lavoro il
quale, sulla base dell’art.19 ROC, avrebbe dovuto infliggere a RI 1 una
sanzione medio grave.
Il patrocinatore del
ricorrente ritiene poi che, anche alla luce della STCA 38.2017.31 del 20 luglio
2017, all’assicurato andrebbe inflitta una sanzione non superiore ai 15 giorni,
anzi sarebbe equa una sanzione di 10 giorni, tanto più che egli ha tre figlie
minorenni da mantenere, ad ognuna delle quali deve versare fr. 620.-- mensili
per il mantenimento (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 1°
marzo 2021 la Cassa, dopo avere sottolineato che il licenziamento non è stato
minimamente contestato dall’assicurato e precisato di avere basato la propria sanzione
unicamente sui motivi gravi contenuti nel rapporto del 18 gennaio 2021 e nella
notifica d’apertura d’inchiesta del 28 agosto 2020, propone di respingere il
ricorso (cfr. doc. VI).
1.4. Il 9 marzo 2021 il
patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso l’estratto conto __________ di RI 1
attestante un saldo di soli fr. 147.69 atto a comprovare la reale difficoltà
finanziaria in cui versa l’assicurato. Egli chiede che, nel decidere sul
ricorso, si tenga conto anche di tale aspetto (cfr. doc. VII+1).
Invitata a prendere
posizione, l’11 marzo 2021 la Cassa si è confermata nella posizione presentata
nella risposta di causa (cfr. doc. IX).
1.5. Il 23 marzo 2021 il Presidente
del TCA ha chiesto alla Cassa di precisare “in che modo, nel fissare l’entità
della sanzione, avete considerato la situazione personale dell’assicurato (cfr.
ricorso, p.to 8 e scritto del 9 marzo 2021 del patrocinatore del ricorrente).”
(cfr. doc. XI).
Il 24 marzo 2021 __________,
responsabile di Sezione della Cassa, ha risposto che al momento della decisione
iniziale l’amministrazione non era a conoscenza della situazione economica
personale dell’assicurato. Egli ha poi precisato che di questa circostanza è
venuto a conoscenza al momento dell’opposizione del 26 giugno 2021 (punto 5).
Per questo motivo la sanzione
è stata ridotta, ma la colpa è stata comunque ritenuta grave per i motivi del
licenziamento. Il responsabile della Cassa ha pure sottolineato che, non
contestando i motivi del licenziamento, RI 1 ha implicitamente confermato i
gravi motivi che ne erano alla base, tanto più che egli già allora avrebbe
dovuto considerare la sua situazione personale.
Infine __________ ha sottolineato
di valutare “attentamente tutte le particolarità di ogni singolo caso e di
applicare in modo scrupoloso le direttive emanate dalla SECO e previste dalla
LADI in relazione ad intimazioni di sanzione”.
Egli ha infine fatto
notare che “il rappresentante legale del nostro assicurato si è permesso, a due
riprese, di intimare alla nostra Cassa l'ammontare della sanzione da imputare al
suo assistito.” (Doc. XII).
Al riguardo il
patrocinatore del ricorrente, il 26 marzo 2021, ha innanzitutto rilevato che la
Cassa “non ha di fatto risposto” alla domanda volta a chiarire in che modo ha
considerato la situazione personale dell’assicurato nel fissare l’entità della
sanzione.
Egli ritiene che l’amministrazione
non l’ha considerata nella decisione su opposizione, nella quale non ha
precisato su quali motivazioni era fondata la riduzione della sanzione e
neppure nella risposta di causa (immaginando che la frase “crediamo che già
allora avrebbe dovuto considerare la sua situazione personale” sia rivolta a sé
stessa).
Il patrocinatore dell’assicurato
chiede che il Tribunale tenga adeguatamente conto della situazione del
ricorrente, oltre agli altri argomenti già sollevati nel ricorso, ribadisce che
non si è trattato di un licenziamento in tronco per ragioni gravi, sottolinea
che il datore di lavoro, se la situazione fosse stata talmente grave, non
avrebbe rilasciato un certificato nel quale ha espresso la sua soddisfazione
per i servizi prestati da RI 1 (cfr. doc. C).
Egli precisa infine di
avere semplicemente “chiesto e giustificato una riduzione della sanzione
nell’ambito di regolari procedure di opposizione e poi di ricorso, previste
dalla legge” e di essersi semplicemente avvalso di un diritto garantito dalla
legge (Doc. XIV+1).
Invitato dal TCA a
presentare osservazioni scritte (cfr. doc. XV), il 30 marzo 2021 __________ ha
comunicato di non avere osservazioni da proporre e ha “ribadito quanto esposto
nelle nostre varie missive” (cfr. doc. XVI).
in diritto
2.1. Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
se è disoccupato per propria colpa.
La disoccupazione è ad
esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare
violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di
lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett.
a OADI).
La giurisprudenza ha
stabilito che, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai
sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non
è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento
evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la
disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.;
DLA 1998 nr. 9 pag. 44 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 8C_22/2016
del 3 marzo 2016; STF C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).
La sospensione del diritto
alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non
presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi
dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento
generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (STF
8C_179/2017 del 30 giugno 2017; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; STF 8C_366/2015
del 14 agosto 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11
giugno 2015; STF C 143/06 del 3 ottobre 2007; STF C 254/06 del 26 novembre
2007).
Neppure è dunque
necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DLA 2016
Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può
tuttavia essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è
chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo
l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la
protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno
eventuale (STF 8C_796/2019 del 27 marzo 2020; STF 8C_179/2017 del 30 giugno
2017; STF 8C_99/2017 del 26 giugno 2017; DLA 2012 pag. 294; DTF 124 V 234
consid. 3b p. 236; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF 8C_268/2015 del 6
agosto 2015, STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th.
Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p.
2426-2427 cifre marg. 830-831).
Dal profilo
dell’assicurazione contro la disoccupazione, l’intenzione, rispettivamente il
dolo eventuale, non si riferisce all’atto in questione ma al fatto di essere
licenziato: vi è disoccupazione colpevole se l’assicurato assume un
comportamento per essere licenziato o se può prevedere che il suo comportamento
può avere per effetto un licenziamento e che accetta di correre il rischio
(cfr. STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015 a proposito di un camionista che ha
avuto un incidente, dopo essere stato peraltro già avvertito in passato dal suo
datore di lavoro; STF 8C_872/2011 in DLA 2012 pag. 294; STF C 582/00 dell’11
gennaio 2001).
La terza revisione della
LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1°
luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere
sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al
datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30
cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente
la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28
febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
2.2. La costante giurisprudenza
federale ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo
comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali,
fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del
diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita
una colpa del lavoratore (cfr. STF 8C_796/2019 del 27 marzo 2020).
Tale è il caso soltanto
quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.
Ciò significa
concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di
lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una
colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es.
deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o
il giudice (cfr. STF 8C_99/2017 del 22 giugno 2017; STF 8C_22/2016 del 3 marzo
2016; STF 8C_446/2015 del 29 dicembre 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015;
STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STFA C 120/03 del 13 novembre 2003,
consid. 2.2; STFA C 281/02 del 24 settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8,
consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242,
consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16
a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31
a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e
DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio
della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150;
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003,
consid. 1.3).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
Per costante
giurisprudenza l’entità della sanzione dipende della qualità della colpa e non
della durata della disoccupazione (cfr. DLA 1999 Nr. 32 pag. 184). Occorre pure
tenere conto del principio di proporzionalità e considerare così tutte le
circostanze soggettive (ad esempio problemi di salute, situazioni familiari, appartenenza
religiosa) o soggettive (ad esempio rifiuto di un’occupazione limitata nel
tempo, cfr. STF 8C_38/2012 del 10 aprile 2012, consid. 3.3; DTF 130 V 125; in
un altro contesto vedi pure la STF 8C_808/2019 del 17 giugno 2020 in SVR 2021
UV pag. 8).
2.4. La Segreteria di Stato per
l’economia (in seguito: SECO) quale autorità di vigilanza che deve adoperarsi
per un’applicazione uniforme del diritto ed in particolare le istruzioni
generali (cfr. art. 110 LADI) ha elaborato una “Tabella delle sospensioni per
le Casse di disoccupazione, i Servizi cantonali e gli URC” la quale “ha lo
scopo, per quanto possibile, di stabilire la parità di trattamento a livello
nazionale per gli tutti assicurati e costituisce un aiuto per gli organi
d’esecuzione nell’attività decisionale. In nessun caso la tabella deve limitare
il potere di apprezzamento degli organi d’esecuzione né li esonera dal dovere
di tenere conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive della
fattispecie. Per ogni sospensione deve essere preso in considerazione il
comportamento dell’assicurato in generale. Sono applicabili i principi generali
del diritto amministrativo di legalità, di proporzionalità e di colpevolezza.”
(D72), per dei casi d’applicazione, cfr. STCA 38.2012.54 del 15 maggio 2013;
STCA 38.2017.23 del 19 giusto 2017; STCA 38.2019.27 del 5 settembre 2019).
La Tabella prevede una
colpa da lieve a grave in caso di licenziamento del lavoratore nel rispetto del
termine di disdetta a causa del suo comportamento, in particolare della
violazione dei suoi obblighi contrattuali di lavoro e precisa che gli
avvertimenti del datore di lavoro possono comportare un inasprimento della
sanzione; sono rilevanti il numero dei avvertimenti, la loro frequenza, il
motivo, nonché il tempo trascorso tra l’ultimo avvertimento ed il licenziamento
(cfr. D75 punto 1B). La Tabella sottolinea ancora che per la determinazione
della colpa individuale e del numero di giorni di sospensione relativi alla
colpa grave, secondo il Tribunale federale il calcolo deve partire dalla metà
dell’ambito delle sospensioni da 31 a 60 giorni (art. 45 cpv. 3 lett. c OADI),
ossia 45 giorni, e tenere conto di fattori aggravanti, attenuanti e del
principio di proporzionalità (DTF 123 V 153). Lo stesso principio è da applicarsi
per le colpe lievi e mediamente gravi. Art. 45 cpv. 3 lett. a e b OADI) (cfr.
D77).
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019
consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2
pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021
consid. 3.2; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142
V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3
pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.
258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203
consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00
del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997
ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88
consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98
consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC
1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag.
91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c,
DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF
110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre
Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988
pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una
sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009,
l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili
atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la
parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi
diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o
la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per
le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente,
tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza
amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di
legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata
prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163
consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.5. Nella presente fattispecie
risulta dagli atti dell’incarto che in data 28 agosto 2020 l’__________ ha
notificato a RI 1, attivo nel settore di __________, dell’__________,
l’apertura di un’inchiesta così motivata:
" Con la
presente le comunichiamo la formale apertura d’inchiesta ai sensi dell’art. 20
cpv. 1 ROC per i fatti sotto citati, accaduti nell’ultima settimana, presso il __________
dell’__________, come discusso nell’incontro odierno con il signor __________,
Responsabile __________ e il signor __________, Responsabile __________:
- Molestie nei
confronti di una collega sul posto di lavoro, con osservazioni indecenti e
sessiste volte a ledere la dignità della persona.
La invitiamo a volerci trasmettere le sue osservazioni scritte entro
Fatti
5 giorni dalla ricezione della presente, non oltre il 2 settembre 2020.”
(Doc. 71)
Il 2 settembre 2020
l’assicurato ha formulato le seguenti osservazioni:
" A seguito del
colloquio avuto presso il vostro ufficio in data 28.08.2020 e come richiesto
nella notifica di apertura di inchiesta, vi comunico per iscritto le mie
osservazioni.
Come ho avuto modo di spiegare durante il nostro incontro, sono
veramente mortificato che delle battute scherzose, che avvengono regolarmente
tra colleghi uomini/donne nel nostro reparto, possano essere state interpretate
come delle “molestie e osservazioni indecenti e sessiste”.
Il fatto che la signorina ………………… aveva risposto alle mie battute
(botta e risposta), senza alcun apparente imbarazzo e soprattutto senza nessuna
comunicazione verbale che questo non era di suo gradimento, mi ha tratto in
inganno facendomi credere che il mio modo di scherzare non le creasse disagio.
Purtroppo, solo dopo il nostro incontro, riflettendo con calma, mi
sono reso conto che determinate parole avrebbero potuto urtare la sensibilità
di una persona che da poco tempo lavora nel nostro reparto e non mi conosce.
Sono veramente amareggiato e mi trovo in difficoltà immaginare che possa
credere che le mie parole siano state volte a lederla.
Pur consapevole di aver sbagliato nel rivolgermi con leggerezza e
troppo confidenza, mi ritengo una persona seria, di sani principi e lontano da
me l’intento di molestare o di pormi in maniera indecente e sessista verso
qualsiasi essere umano, uomo o donna, di qualsiasi credo e tendenza sessuale.
Per questo sono fermo nel non accettare l’essere etichettato tale,
dato che lungi da me il pensiero di determinate azioni verbali e fisiche. In
tutta la mia vita privata e professionale, non è mai accaduto nulla di questo
genere e nessuna persona con cui abbia lavorato ha mai avuto osservazioni da
fare in merito alla mia etica.
Purtroppo non posso tornare indietro e cancellare questa
situazione.
Quello che posso fare è scusarmi e questo accaduto è sicuramente
un grosso insegnamento per me, pensando che il mio lato scherzoso nel pormi
“simpaticamente” facendo battute, può essere interpretato nel modo sbagliato
urtando la sensibilità delle persone e passando per quello che non sono.” (Doc.
V/6b)
Il 21 settembre 2020 il
direttore dell’__________, __________, e il responsabile del servizio risorse
umane, __________, hanno licenziato RI 1 con la seguente motivazione:
" Diamo
seguito ai colloqui avuti e le confermiamo la decisione di interrompere la
nostra collaborazione per il 31 dicembre 2020, con regolare preavviso di tre
mesi, per i motivi riportati nel nostro scritto dello scorso 28 agosto.
Le comunichiamo inoltre che a decorrere da oggi, 21 settembre
2020, lei è esonerato dalle sue mansioni e continuerà a percepire il suo
salario sino al termine del contratto. Eventuali crediti di tempo (per esempio
vacanze, ore supplementari, ecc.) sono compresi nell'esonero e s'intendono
quindi interamente compensati.
Le ricordiamo che è sua facoltà, entro 30 giorni dalla presente, ricorrere
alla Commissione __________ contro il licenziamento.
La informiamo che la copertura assicurativa contro gli infortuni
scadrà il 31° giorno seguente la data sopra indicata. Ai sensi della Legge
sull'assicurazione malattia, vige l'obbligo per l’assicurato di avvertire la
propria cassa malati, alfine di riattivare detta copertura a titolo
individuale. Qualora intendesse prorogare l'attuale copertura, la preghiamo di
contattare l'Amministrazione del personale che potrà fornirle le necessarie indicazioni.
La preghiamo inoltre di prendere contatto con l'ufficio del
personale per accordarsi sulla restituzione del materiale professionale.
Siamo dispiaciuti che la nostra collaborazione non abbia avuto un
esito più positivo. La ringraziamo per l'impegno e la trasparenza dimostrati e
le porgiamo i nostri più sinceri auguri per il suo futuro.” (Doc. 116-117)
Lo stesso giorno
l’assicurato ha confermato di avere ricevuto tale scritto (cfr.doc. 69-70).
Interpellato dalla Cassa
di disoccupazione, il 18 settembre 2020 __________ ha fornito le seguenti ulteriori
spiegazioni:
" (…)
Quali sono i motivi concreti e dettagliati che hanno portato alla
disdetta del rapporto di lavoro?
Molestie nei confronti di una collega di lavoro.
Sono stati violati degli obblighi relativi al contratto di
lavoro? xSI ¨NO
Se sì, quali?
Inosservanza dell’etica professionale e del rispetto delle
direttive interne.
Il/la collaboratore/trice ha avuto una o più diffide
scritte? xSI ¨NO
Se sì allegare copia.
Il/la collaboratore/trice ha ricevuto uno o più
ammonimenti scritti? xSI ¨NO
Se sì allegare copia.
Il licenziamento è da ricondurre all’esclusiva
colpa del/della collaboratore/collaboratrice? xSI ¨NO
Se sì perché?
Vedi punti precedenti + Allegati.” (Doc. 67-68)
Il 5 marzo 2018 RI 1 aveva
ricevuto un richiamo agli obblighi di servizio, così motivato:
" Facciamo riferimento
ai recenti colloqui con i suoi responsabili circa le sue prestazioni
professionali sul posto di lavoro. Come già fattole notare, è emerso un
generale calo del suo rendimento a partire dagli ultimi mesi dell’anno scorso
con alcuni comportamenti non idonei ricapitati anche ad inizio del corrente anno.
In particolare, ravvisiamo episodi in cui ha dato prova di
attitudini e comportamenti poco professionali e non in linea con i nostri
principi e regolamenti, quali, ad esempio, l’utilizzo del cellulare personale
in più occasioni durante il servizio e di fronte a pazienti o la mancata
trasparenza e assunzione di responsabilità nell’analisi di problematiche in cui
era coinvolto.
Alla luce di quanto precede la richiamiamo formalmente ai suoi
obblighi di servizio e ad una maggiore diligenza ed osservanza delle direttive
come previsto dall’art. 14a ROC:
Ci auguriamo che ciò venga da lei interpretato positivamente ai
fini di una migliore qualità e sicurezza nella gestione del nostro servizio,
oltre al mantenimento di una buona collaborazione tra colleghi medici e
infermieri. Confidiamo che in futuro non si riscontrino più casi analoghi. In
Considerandi
caso contrario saremmo costretti a procedere nei suoi confronti secondo quanto
previsto dal ROC.” (Doc. 72)
2.6
Chiamato ora a pronunciarsi,
il TCA ricorda innanzitutto che, per costante giurisprudenza federale (cfr. consid.
2.1.), per infliggere una sanzione fondata sugli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e
44.
lett. a OADI non è necessario che si sia in presenza di un licenziamento con
effetto immediato giustificato.
Basta
invece che, con il suo comportamento, l’assicurato abbia indotto il datore di
lavoro a disdire il contratto.
È proprio ciò che è
avvenuto nel caso concreto. Infatti RI 1 si è rivolto ad una collega di lavoro
con un linguaggio inappropriato, molestandola con osservazioni “indecenti e
sessiste”.
Così facendo egli ha
violato l’etica professionale e non ha rispettato le direttive interne dell’__________.
Del resto l’assicurato stesso, nel suo scritto del 2 settembre 2020, ha ammesso
di avere sbagliato nel rivolgersi “con leggerezza e troppa confidenza”, nei
confronti di una collega recentemente assunta.
Avendo violato gli
obblighi che la sua funzione gli imponeva, RI 1 ha fornito consapevolmente al
datore di lavoro un motivo di disdetta.
In simili
condizioni, questo Tribunale ritiene che l’assicurato abbia contribuito
colpevolmente a causare la perdita della sua occupazione (cfr., in particolare,
DLA 2012 Nr. 13 pag. 294, nella quale il Tribunale federale ha ricordato che
basta il dolo eventuale ; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015: “Sous
l'angle du droit de l'assurance-chômage, l'intention, respectivement le dol
éventuel, ne doit pas se rapporter à l'acte fautif qui est en cause mais au
fait d'être licencié: il y a chômage fautif si l'assuré adopte
intentionnellement un comportement en vue d'être licencié ou s'il peut prévoir
que son comportement peut avoir pour conséquence un licenciement et qu'il
accepte de courir ce risque (arrêt 8C_872/2011, précité, consid. 4; arrêt
C 282/00 du 11 janvier 2001 consid. 2b)”).
Di
conseguenza, RI 1 deve essere sospeso dal diritto all'indennità di
disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con
l'art. 44 lett. a OADI (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF 8C_829/2009 del 17
dicembre 2009).
La Cassa ha motivato i 45
giorni di sospensione con la gravità dei fatti accertati dall’__________. Il
patrocinatore chiede che la sanzione venga ridota a 10 giorni, anche per tenere
conto della sua situazione personale (tre figlie minorenni da mantenere).
Questo Tribunale concorda
con la Cassa che la colpa dell’assicurato deve essere ritenuta grave, viste le
ragioni alla base del licenziamento, tanto più che il ricorrente non ha ricorso
contro il licenziamento alla Commissione __________ pur essendo stato
correttamente informato di questa possibilità nella lettera di licenziamento da
lui firmata.
Al riguardo va
sottolineato che la presente fattispecie è del tutto diversa rispetto a quella
decisa nella STCA 38.2017.31 del 27 luglio 2017 citata dal patrocinatore del
ricorrente e relativa ad un operaio generico, licenziato per il proprio
comportamento durante il periodo nel quale la ditta che lo aveva assunto ha
beneficiato di indennità per il periodo di introduzione (API).
In quell’occasione la
Cassa, dopo avere inflitto all’assicurato 31 giorni di penalità, ha ridotto la
sanzione a 13 giorni in sede di opposizione in quanto “la ditta X.__________
non è stata inizialmente chiara per ciò che attiene il motivo del licenziamento”.
In caso di colpa grave la
giurisprudenza federale, ripresa nelle Direttive della SECO (cfr. consid. 2.4),
prevede di partire da una sanzione di 45 giorni e di tenere conto di tutti i
fattori aggravanti e attenuanti.
Questo Tribunale ritiene
quali aggravanti il fatto che l’assicurato aveva già ricevuto un avvertimento
nel 2018 e come attenuante il fatto che egli ha lavorato durante 13 anni con
soddisfazione del proprio datore di lavoro, il quale ha rilasciato un attestato
nel quale figurano in particolare le seguenti considerazioni:
" (…) Il
signor RI 1 è stato occupato presso il __________, dove ha svolto attività
quali __________. In collaborazione con il __________ ha eseguito la
preparazione e/o assistito il __________ negli __________. È stato inoltre impiegato
in __________, dove è stato formato per effettuare anche le __________.
Abbiamo conosciuto il signor RI 1 come un collaboratore autonomo,
disponibile e puntuale. Ha gestito i suoi compiti e le sue attività in modo
efficace, garantendo le sue prestazioni in funzione degli obiettivi e delle
attese. È stato particolarmente efficiente ed è stato in grado di assumersi
carichi di lavoro notevoli.
Il signor RI 1 ha saputo cogliere le opportunità che si
presentavano, svolgendo la sua attività con impegno, fermezza e a nostra
soddisfazione. (…)” (Doc. XIV/1)
Oltre a questi aspetti
legati alla colpa, dal profilo della proporzionalità (cfr. consid. 2.3) vanno
pure considerati gli aspetti soggettivi (cfr. anche il punto D72 della Tabella
SECO riprodotta al consid. 2.4 e il punto D64 “la durata della sospensione è
fissata tenendo conto di tutte le circostanze del caso specifico” quali, ad esempio
“la situazione personale, come l’età, lo stato civile (…)”) e cioè la
situazione personale dell’assicurato che ha importanti oneri di mantenimento
per le tre figlie (fr. 1'860.-- mensili, cfr. doc. I punto 8).
Alla luce di tutti questi
elementi, secondo questo Tribunale, si giustifica la riduzione della sanzione
al minimo per colpa grave.
La decisione su
opposizione impugnata deve di conseguenza essere modificata nel senso che RI 1
è sospeso per 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione.
2.7
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La
procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei
contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e
seguenti, pag. 1334: “La
mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità
delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle
assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va
pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le
disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto
riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis
contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo
preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in
vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo
l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è dell’11 febbraio 2021 per cui si applica la nuova
disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ la decisione su
opposizione del 4 febbraio 2021 è modificata nel senso che RI 1 è sospeso per
31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà a RI 1 fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili
parziali.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti