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Decisione

38.2021.100

Rettamente negate ILR (9/21-1/22) al cuoco assunto al 50%. Andrebbe esaminato se riduz. orario cuoco computabile o no, come riusciva locale a soddisfare clienti impiegando cuoco a metà del 50% e che tipo di lavoro svolgeva gerente. Tuttavia decisivo diminuz. cifra d'affari (rispetto 2017-19 <25%)

21 marzo 2022Italiano87 min

(assunta al posto di una al 80% che ha trovato al 100% in un altro locale) è stata

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2021.100

DC/sc

Lugano

21 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 26 novembre 2021 emanata

da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il 20 agosto 2021 la __________

di __________, che gestisce l’__________, attiva dal 2006 quale bar e

ristorante con cucina aperta per pranzi a mezzogiorno, ha annunciato alla

Sezione del lavoro l’introduzione di un periodo di lavoro ridotto che concerne

3 dei 4 lavoratori (un cuoco e due camerieri a esclusione del gerente), nella

misura del 50% e nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 gennaio 2022.

Sul relativo formulario figurano,

quali motivi alla base del mutato volume di ordinazioni, le seguenti indicazioni:

" L’andamento

della situazione pandemica, in particolare il telelavoro non ci ha ancora

permesso di riprendere tempo pieno. Il locale è aperto a orari ridotti e la

cucina non è ancora completamente attiva per la notevole riduzione a pranzo dei

clienti attivi negli uffici circostanti. Azzeramento di eventi privati e cene

aziendali.” (Doc. 1 domanda 6.1a)

A proposito del volume di

ordinazioni attuali la ditta ha spiegato che esso è così composto:

" Alcuni

pranzi riservati dall’__________, Aperitivo da asporto da parte di __________

P.S.: non sapendo l’evoluzione della

pandemia e le relative misure, i privati aspettano all’ultimo momento a

riservare e organizzare eventi all’interno ma anche all’esterno (causa meteo).”

(Doc. 1 domanda 6.1c)

Quali motivi che hanno

portato la società a introdurre il lavoro ridotto è stato indicato:

" Il

telelavoro ha ridotto drasticamente i clienti a pranzo e gli apertivi serali

sono fortemente condizionati dalla meteo (nessuno vuole stare all’interno del

locale causa tracciamento e paure di infettarsi nei luoghi al chiuso).” (Doc. 1

punto 7.1.a)

Per evitare il lavoro

ridotto sono state adottate le seguenti misure:

" Abbiamo

razionalizzato i turni del personale riducendo la presenza contemporanea di

collaboratori (anche per evitare eventuali contagi tra di essi) e abbiamo fatto

beneficiare anticipatamente i dipendenti delle ferie e delle ore in eccesso.”

(Doc. 1 punto 7.1.b)

1.2. L’8 settembre 2021 __________,

socio e gerente della RI 1, ha inviato alla Sezione del lavoro uno scritto del

seguente tenore:

" Per completare

l’incarto fornisco di seguito le informazioni richieste:

- La

cifra d'affari di agosto 2021 è di 7'495.- (ATTENZIONE: due settimane di ferie

!!!)

- L'esercizio

pubblico è attualmente aperto nei seguenti orari:

LU-GIO 07.00-14.30 17.00-20.00

VE 07.00-14.30 17:00-20.00

SA 09.00-12.00

Precedentemente alla pandemia si

apriva alle 06.30 e non era prevista la chiusura pomeridiana e al sabato si

apriva 17.00-21.00 per aperitivo.

- Organizzazione

della giornata lavorativa:

il gerente apre e si occupa del servizio

delle colazioni fino a mezzogiorno quando subentra la collaboratrice in sala ed

il gerente va in cucina per il servizio di mezzogiorno (vista la scarsità di clientela,

il cuoco si occupa di preparare la linea del mezzogiorno dalle 10.00 alle 12.00

ed il sottoscritto finisce le preparazioni ed impiatta per il servizio).

Alla sera riapertura con l'altra collaboratrice

che si occupa dell'aperitivo ed il gerente subentra per la chiusura

giornaliera.

- Per

Fatti

i contratti allego file pdf.

Qualora dovessero prendere la decisione dell’obbligo del Certificato

COVID per la ristorazione sarò obbligato, almeno temporaneamente, a rinunciare

al servizio di cucina calda a mezzogiorno (da valutare due opzioni nel senso di

cucina chiusa oppure panini e toast preparati da me ed il cuoco a casa).

Abbiamo diminuito il grado di occupazione del personale di

sala (una collaboratrice ha rinunciato volontariamente al al 5% e l'altra

(assunta al posto di una al 80% che ha trovato al 100% in un altro locale) è stata

assunta al 65% invece del 80%; il cuoco a meno del 50% è impossibile trovarlo.

Tutto ciò che potevo fare lo sto facendo per ridurre i costi

del personale garantendo comunque un servizio di qualità; la speranza è che gli

aiuti servano alla sopravvivenza del locale (sicuramente il probabile obbligo

del Certificato COVID non va in questa direzione).” (Doc. 3)

Il 4 ottobre 2021 egli ha

poi precisato quanto segue:

" Per

completare l’incarto fornisco di seguito le informazioni richieste:

- La

cifra d'affari di settembre 2021 è di 17'080.-

- Organizzazione

della giornata lavorativa;

SETTEMBRE

Fino e compreso il 17 settembre il gerente

apre e si occupa del servizio delle colazioni fino a mezzogiorno quando

subentra la collaboratrice in sala ed il gerente va in cucina per il Servizio

del mezzogiorno (vista la scarsità di clientela, il cuoco si occupa di

preparare la linea del mezzogiorno dalle 10.00 alle 12.00 ed il sottoscritto finisce

le preparazioni ed impiatta per il servizio).

Alla sera riapertura con una collaboratrice

che si occupa dell’aperitivo e l'altra che subentra per la chiusura

giornaliera.

Dal 20 settembre (vista l'ulteriore

diminuzione dei clienti a mezzogiorno constatata nella settimana successiva

all'obbligo del certificato Covid) il gerente apre e dalle 09.45 va in

cucina a preparare la linea e impiatta durante il servizio del mezzogiorno;

alle 09.45 subentra al bar fino a mezzogiorno quando arriva l'atra

collaboratrice che serve sul mezzogiorno.

Al pomeriggio riapre per l'aperitivo dalle 17. Alle 20.00.

OTTOBRE (previsione)

Come dal 20 settembre a meno che non

vada in porto la collaborazione per l'asporto (10-15 pasti giornalieri) con una

ditta di Chiasso; in caso di accordo si tornerebbe con il cuoco impiegato in

cucina come nelle prime 3 settimane di settembre o addirittura in percentuale

maggiore a seconda delle esigenze del servizio.

- Per

i piani di lavoro allego file pdf (settembre definitivo con controllo ore lavorative;

ottobre provvisorio nella peggiore delle ipotesi senza utilizzo cuoco).” (Doc.

IX1)

1.3. Con decisione su opposizione

del 26 novembre 2021 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente

decisione del 6 ottobre 2021 (cfr. doc. 6) e si è opposta al versamento delle

indennità per lavoro ridotto nel periodo in questione, argomentando:

" (…)

1.

(…)

Esperiti i necessari accertamenti, con

decisione del 6 ottobre 2021, l'UG non ha riconosciuto il diritto alle

indennità per lavoro ridotto, ritenendo che l'azienda avesse violato il suo

obbligo di diminuire il danno a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione

riducendo gli orari di apertura dell'esercizio pubblico.

(…).

2.

(…)

Nell'evenienza concreta, l'azienda opponente ha riferito di aver

ridotto gli orari di apertura e di chiusura passando dalle 76 ore settimanali

di apertura prima della pandemia da Covid-19 alle 58 ore settimanali di

apertura dopo la pandemia da Covid-19. A mente dello scrivente Ufficio, l'azienda

ha ridotto gli orari di apertura e di chiusura in un periodo in cui non vigeva

alcun ordine di chiusura, neppure parziale, per gli esercizi pubblici. Lo

scrivente Ufficio ritiene che tale modo di procedere costituisce una violazione

del principio dell'obbligo di diminuire il danno a carico dell'assicurazione

contro la disoccupazione. Invero, riducendo gli orari di apertura al pubblico dell'esercizio

pubblico, la società ha causato la perdita di lavoro dei propri dipendenti

impedendo all'attività dell'__________ di essere svolta.

Lo stesso gerente ha dichiarato di essere cosciente che "(...)

la sua presenza garantisce comunque la continuità dell'apertura del locale

(vedi orari 14.30-17.00)", asserendo tuttavia di aver "(...)

dovuto concentrare le energie nei momenti in cui si poteva incassare (mattina e

mezzogiorno)". A questo proposito va detto che l'art. 21 cpv. 1 della

Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear -

RL.942.100) prevede che il gerente è responsabile della conduzione

dell'esercizio e garantisce, con la sua presenza, il rispetto della legge e dei

regolamenti. Secondo l'art. 75 del Regolamento della legge sugli esercizi

alberghieri e sulla ristorazione (RLear), il gerente svolge la propria attività

a tempo pieno, in un unico esercizio. La presenza a tempo pieno è intesa come 8

ore giornaliere sull'arco di 5 giorni settimanali. In particolare, la legge e

il regolamento sopraccitati non obbligano il gerente ad essere presente nelle

ore coperte dai suoi dipendenti (cameriere e cuoco), potendo egli, di

conseguenza, perfettamente andare a ricoprire gli orari dalle 14.30 alle 17.00,

seppure in perdita, per mantenere aperto l'esercizio pubblico.

Di conseguenza, avendo ridotto gli orari di apertura del citato

esercizio pubblico, l'azienda ha violato il suo obbligo di ridurre il danno.

3.

Inoltre si rileva che l'indennità per lavoro ridotto può essere

versata unicamente qualora si riscontri un sensibile calo della cifra d'affari.

Infatti secondo la giurisprudenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni,

non tutte le oscillazioni della cifra d'affari giustificano la concessione

dell'indennità per lavoro ridotto. Nondimeno, nella misura in cui la

diminuzione della cifra d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media

del quadriennio precedente non può essere considerata una fluttuazione normale

dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio aziendale

del datore di lavoro (STCA 38.2009.39, consid. 2.4. e riferimenti ivi citati).

Nel caso concreto, paragonando la cifra d'affari dei mesi di

settembre e ottobre 2021 rispetto alla media della cifra d'affari conseguita

nel medesimo periodo del triennio precedente (2017-2019) si riscontra una

diminuzione della cifra d'affari del 17.11%. Essendo la cifra d'affari

inferiore al 25% l'indennità per lavoro ridotto va esclusa.” (Doc. A = Doc. 10)

1.4. Contro la decisione su

opposizione __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale

chiede di potere beneficiare delle indennità per lavoro ridotto, argomentando:

" (…)

1.

Ribadisco che la perdita di lavoro riguarda principalmente il

cuoco per i motivi già elencati nello scritto del 05.10.2021; la

chiusura durante la fascia oraria 14.30-17.00 (già coperta dal sottoscritto

gerente) non ha influito sul personale di sala che ha mantenuto le ore di

lavoro pre-pandemia.

Ciò che è stato fatto è di riposizionare il sottoscritto a

mezzogiorno in cucina perché, vista la scarsità di clienti per il pranzo, era

sufficiente la mia presenza per la preparazione dei pasti; così facendo, in

qualità di datore di lavoro, ho preso una misura ragionevolmente esigibile al

fine di evitare la perdita di lavoro (anche degli altri collaboratori).

Inoltre, se è vero che "la riduzione degli orari è stata

decisa in un periodo in cui non vigeva alcun ordine di chiusura parziale degli

esercizi pubblici" è altrettanto vero che era in vigore (molto

raccomandato se non addirittura imposto !!!) il telelavoro per le

imprese con conseguente riduzione dei clienti; quindi la

riduzione degli orari è stata una conseguenza indiretta di questa misura

dell'Autorità cantonale.

2.

Quanto citato all'articolo 31 cpv l LADI rispecchia esattamente

quanto avvenuto per il ruolo del cuoco nella struttura da me gestita e ne

conferma il diritto all'ILR:

a causa dell'assenza di clienti a pranzo l'utilizzo di uno chef

non era più economicamente sostenibile fino a metà novembre; da allora la

situazione è migliorata e lo chef ha ripreso parzialmente l'attività ed è

prevedibile (a meno di nuove decisioni sfavorevoli delle Autorità Federali e/o

Cantonali) un suo reintegro a tempo pieno a partire dal 1 gennaio 2022.

3.

II calcolo della Sezione del lavoro riguarda unicamente il

triennio 2017-2019; se venisse fatto come da giurisprudenza del Tribunale

cantonale delle assicurazioni sull'arco del quadriennio 2016-2019

utilizzando il trimestre settembre-novembre invece che unicamente

settembre-ottobre la diminuzione della cifra d'affari sarebbe

del 25,69% e quindi superiore al 25% che darebbe diritto

all'ILR (vedi allegato).

La ristorazione ha subito pesantemente le decisioni delle Autorità

e le ILR sono state l'unico strumento (oltre, nel mio caso, all'iniezione di

capitali derivanti dal risparmio personate) in grado di mitigare, almeno

parzialmente, i mancati guadagni del settore sia durante la chiusura ma

soprattutto nella fase successiva che stiamo ancora attraversando.

Certo che la decisione verrà presa sulla base delle norme di legge

vigenti nondimeno auspico una visione lungimirante da parte Tribunale per

salvaguardare gli esercizi pubblici che, obiettivamente, hanno pagato e stanno

ancora pagando un prezzo altissimo a causa della pandemia.

Ho richiesto le ILR e continuo a richiederle perché sono

fermamente convinto di averne diritto; ho resistito fino ad ora e intravedo la

luce in fondo al tunnel ma ho ancora bisogno di un piccolo supporto (del quale,

ripeto, ritengo averne legittimamente diritto) da parte del Cantone per uscirne

definitivamente.” (Doc. I)

1.5. Nella sua risposta di causa del

17 gennaio 2022 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e

osserva:

" (…)

2. Anzitutto

non merita tutela la tesi della ricorrente secondo cui - procedendo alla

chiusura i dell'esercizio pubblico durante la fascia oraria 14.30-17.00 - la

ricorrente avrebbe preso una misura ragionevolmente esigibile al fine di

evitare la perdita di lavoro, per i seguenti motivi.

(…).

I lavoratori, la cui presenza

costante è necessaria per via di promozione commerciali o di contatto con la

clientela, sono impossibilitati a ridurre il loro orario di lavoro senza

mettere in pericolo il buon andamento nell'azienda, come pure il mantenimento

del loro impiego. L'obbligo generale di diminuire il danno vigente nell'ambito

delle assicurazioni sociali proibisce al datore di lavoro di ridurre l'orario

di tali impiegati, quand'anche il trasferimento provvisorio dell'onere

salariale possa giovare alla cifra d'affari dell'impresa. Il lavoro consiste

pertanto essenzialmente nella presenza sul posto, e non solo nella sua

prestazione effettiva. Una riduzione dell'orario di lavoro per tali lavoratori

non può che condurre alla riduzione delle prestazioni nei confronti del

cliente, nonché degli orari d'apertura. Pure il Tribunale federale delle

assicurazioni ha ammesso siffatto principio nell'ambito alberghiero, ove è

d'obbligo avere sempre a disposizione per ogni evenienza il personale necessario,

anche se questi rimane sovente inattivo (cfr. decisione del TFA C 309/95 del 20

giugno 1996).

2.2. Nella

fattispecie concreta, a mente dello scrivente Ufficio, l'azienda ha ridotto gli

orari di apertura e di chiusura in un periodo in cui non vigeva alcun ordine di

chiusura, neppure parziale, per gli esercizi pubblici. Lo scrivente Ufficio

ritiene che tale modo di procedere costituisca una violazione del principio

dell'obbligo di diminuire il danno a carico dell'assicurazione contro la

disoccupazione (cfr. Prassi LADI ILR, C3). Invero, riducendo gli orari di

apertura dell'esercizio pubblico, la società ha causato la perdita di lavoro

dei propri dipendenti impedendo all'attività dell'__________ di essere svolta.

Inoltre, procedendo alla sostituzione

del gerente con il cuoco, in quanto quest'ultimo non più economicamente

sostenibile, l'azienda ha ridotto agli eventuali clienti la possibilità di

ottenere un servizio completo ed efficiente proprio sull'ora del pranzo. La

possibilità, seppur incerta, di una forte affluenza sul mezzogiorno continuava

a sussistere - visto e considerato che il telelavoro era, per il periodo

richiesto dall'azienda, una mera raccomandazione - e per tali motivi il cuoco,

in qualità di personale essenziale, doveva essere mantenuto durante le ore dei

pasti.

Non è poi dato di capire in che modo,

procedendo così come sopra menzionato, l'azienda avrebbe effettivamente evitato

la perdita di lavoro. Al contrario, a mente dell'Ufficio giuridico, l'azienda

ha concorso in maniera preponderante alla perdita di lavoro lasciando a casa il

cuoco stesso, il quale - per stessa ammissione della ricorrente - è il

principale interessato dalla perdita di lavoro. Invero, l'azienda ha dichiarato

nel ricorso che "(...) la chiusura durante la fascia oraria 14.30-17.00

(già coperta dal sottoscritto gerente) non ha influito sul personale di sala

che ha mantenuto le ore di lavoro pre-pandemia" (n.d.r:

sottolineatura dello scrivente Ufficio), a comprova del fatto che l'unico

interessato da una perdita di lavoro era il cuoco lasciato volontariamente a casa

proprio all'ora di pranzo, mentre gli altri impiegati non hanno, come

sottolineato dalla ricorrente stessa, sofferto alcuna perdita di lavoro (cfr.

anche piani di lavoro di __________ e di __________, mesi settembre-novembre

2021).

Di conseguenza, già per questo motivo

l'indennità per lavoro ridotto non va riconosciuta.

3. In merito al calo della cifra d'affari, va detto quanto

segue.

Il calcolo relativo all'evoluzione

della cifra d'affari effettuato dall'UG riguarda il quadriennio precedente

(2017-2020). Tuttavia, il 2020, in quanto anno pandemico e pertanto non

pertinente per il calcolo della cifra d'affari, non è stato preso in conto per

il calcolo di riferimento e ciò a vantaggio della ricorrente. Infatti, volendo

inserire nel calcolo il quadriennio precedente (2017-2020), includendo quindi

anche l'anno 2020, si constaterebbe una diminuzione della cifra d'affari conseguita

nei mesi di settembre e di ottobre 2021 di soli 11.82%.

L'UG ha preso in conto la cifra

d'affari conseguita nei mesi di settembre e di ottobre 2021, poiché al momento dell'emanazione

della decisione su opposizione la cifra d'affari di novembre era ancora

indicativa. Ad ogni modo, si rileva che la cifra d'affari del mese di settembre

2021 presentata con il ricorso dalla RI 1 (doc. B) non combacia con quella

presentata in sede di preannuncio. Da un lato, e senza comprovare il

cambiamento, si riscontra un importo di CHF 16750, mentre dall'altro un importo

di CHF 17'080 (doc. 5). Volendo prendere per buona la tabella della

cifra d'affari presentata in sede di preannuncio si riscontra una perdita del

23.15% della cifra d'affari conseguita nei mesi di settembre-novembre 2021

rispetto alla media della cifra d'affari conseguita nel medesimo periodo del

triennio precedente (2017-2019). Volendo prendere invece come riferimento la

tabella della cifra d'affari presentata in sede di ricorso (doc. B), si riscontra

una perdita del 23.36%. In entrambi i casi, la diminuzione della cifra d'affari

è inferiore al 25% ed esclude quindi il diritto all'indennità per lavoro

ridotto.” (Doc. III)

1.6. Il 18 gennaio 2022 il TCA ha assegnato

alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di

prova (cfr. doc. V).

Il 20 gennaio 2022 __________

ha inoltrato uno scritto al TCA nel quale ha rilevato:

" (…)

- Confermo che

la chiusura durante la fascia oraria 14.30-17.00 era già stata adottata parzialmente

in alcuni anni precedenti durante il periodo estivo (fine giugno/inizio luglio-agosto)

per evitare i mancati incassi derivanti dall'assenza di clientela dovuta alle

ferie e non ha mai significato una riduzione delle ore lavorative del personale

(che usufruiva in quel periodo delle proprie vacanze previste dal CCNL) e

NON può quindi essere considerata

come motivo per non riconoscere il diritto alle ILR;

- Contesto

quanto "estrapolato" dalla decisione del Tribunale federale riguardo l'obbligatorietà

della presenza del personale per ogni evenienza in quanto, come scritto dalla

stessa Sezione del lavoro, tale regola è riferita al settore alberghiero e

quindi NON a quello della ristorazione che è quella a cui bisognerebbe fare riferimento

(al bar/ristorante è obbligatoria la presenza di personale unicamente durante

gli orari di apertura previsti e non avrebbe senso avere personale presente con

il bar chiuso ...);

- Affermo

perentoriamente che l'azienda non ha assolutamente precluso alla clientela un

servizio completo ed efficiente in quanto la presenza del cuoco (seppur a

tempo parziale) per la preparazione della linea a la presenza del gerente

durante il servizio è sempre stata precisa ed eseguita a regola d'arte nella

completa soddisfazione dei clienti stessi (il sottoscritto è assolutamente in

grado di gestire una decina di coperti);

- Dichiaro che

"la possibilità, seppur incerta, di una forte affluenza sul mezzogiorno continuava

a sussistere ... e per tali motivi il cuoco ... doveva essere

mantenuto..." è un'affermazione totalmente priva di ogni fondamento e

fatti (e gli incassi durante il mezzogiorno) ne hanno dimostrato la totale

infondatezza;

- In merito

alla cifra d'affari ritengo del tutto logico utilizzare come riferimento il

quadriennio 2016-2019 e non 2017-2020 in quanto nel 2020 gli effetti della pandemia

erano già ben visibili ed era già in atto un importante calo degli incassi; la

discrepanza dell'importo dal preannuncio al ricorso è dovuta al fatto che nel

secondo caso, a causa di un mio errore del quale mi scuso, non erano stati conteggiati

i pagamenti con le carte di credito; in qualsiasi caso, anche conteggiando la

cifra maggiore (17'080.-) la perdita della cifra d'affari risulta del 25.19%

(vedi tabella allegata).” (Doc. V)

Egli ha allegato una tabella

da cui risulta una riduzione degli incassi del 25,19% confrontando il periodo

settembre-novembre 2021 rispetto alla media degli analoghi mesi dal 2016 al

2019 (cfr. doc. V1).

Al riguardo il 28 gennaio

2022 la Sezione del lavoro si è così espressa:

" (…) Per

quanto concerne il cuoco si rileva quanto segue: la ricorrente ha asserito che

l'esercizio pubblico è aperto fino alle 14h30; pertanto, dal momento che sul

mezzogiorno il ristorante è aperto, non si vede per quale motivo l'affermazione

dello scrivente Ufficio consistente a dire che "la possibilità, seppur

incerta, di una forte affluenza sul mezzogiorno continua a sussistere (...) e

per tali motivi il cuoco (...) doveva essere mantenuto (...)" sarebbe

priva di fondamento.

Considerate che il telelavoro era solo una raccomandazione, si ribadisce

che il cuoco avrebbe dovuto essere mantenuto non solo dalle 10h00 alle 12h00,

bensì a tempo pieno (50%), visto che la stessa ricorrente ha affermato che "al

bar/ristorante è obbligatoria la presenza di personale unicamente durante gli orari

di apertura previsti e non avrebbe senso avere personale presente con il bar

chiuso".

L'UG non contesta il fatto che l'azienda sia riuscita in

definitiva ad offrire un servizio soddisfacente. Tuttavia, considerato che

l'esame inerente al diritto all'indennità per lavoro ridotto viene fatto in

modo prospettico, l'UG è dell'avviso che al momento della decisione il

rischio di non garantire un servizio completo ed efficiente senza

il cuoco all'ora di pranzo era più che concreto, considerato che nel periodo in

questione non vigeva l'obbligo del telelavoro.

Per quanto riguarda infine la cifra d’affari si ribadisce

integralmente quanto sottolineato nella risposta di causa al punto 3.” (Doc.

VII)

in diritto

Considerandi

2.1

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del

lavoro ha negato alla RI 1 il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal 1°

settembre 2021 al 31 gennaio 2022.

I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31.

LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"

a. sono soggetti

all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la

disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di

contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato

disdetto;

d. la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del

lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art.

32.

cpv. 1 LADI prevede che:

"

Una perdita di lavoro è

computabile se:

a. è dovuta a

motivi economici ed è inevitabile e

b. per

ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il

cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

"

Il Consiglio

federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro

riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle

condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di

quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile

soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione

dell’esercizio.”

Al

riguardo, l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

"

1.

Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti

delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono

computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti

adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del

danno.

2.

La

perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di

importare o di esportare materie prime o merci;

b. il

contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i

combustibili;

c. restrizioni

di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni

di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati

da forze naturali.

3.

La

perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono

dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4.

La

perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia

coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato

contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di

lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta

applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

La clausola relativa ai

casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a

situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che

rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di

circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo

(cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art. 33 LADI enuncia:

" (…)

1.

Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione

aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella

professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia

cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni

immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate

da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o

al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2.

Il

Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la

perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il

Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione.”

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato

nell'azienda di

quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,

determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.2

Nella

Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha

stabilito che:

"

(…)

C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere

inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il

danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure

ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.

C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,

in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto

essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di

adottare.

C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una

misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando

parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare

un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua

azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo

adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma

di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

(…).

C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad

altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il

datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed

economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…).

D1 Una

perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;

· cade in

giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per

singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne

persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;

· concerne

persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora

l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di

questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre

circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.).

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa

essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età

scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione

dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di

questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella

lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di

istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una

diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di

un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta

probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è

solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella

costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore

solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera

normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure

d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.

Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali

che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono

essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza,

essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno

invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda

e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire

in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto

le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili.

(…)

D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente

o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli

il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella

sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al

versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il

cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di

ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:

le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a

lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione

causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della

costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o

dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;

le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del

datore di lavoro o di un dirigente. (…)”

2.3

Nella “Direttiva 2020/10:

Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio

2020.

in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in

particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle

seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella Direttiva

2020/15 del 30 ottobre 2020.

In quest’ultima la SECO ha

precisato che:

"

(…)

2.1

Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie

ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa

associata devono essere considerate temporanee.

2.2

Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e

della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio

aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1

lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.

Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi

per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1

lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile

che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono

riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è

una giustificazione insufficiente.

…).

2.3

Perdite di lavoro dovute a

provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in

relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto

le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella

regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e

dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo

singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità

cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili

al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di

raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di

lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51

cpv. 3 OADI).

(…).

2.5

Diritto all’ILR nell’ambito del

graduale allentamento delle restrizioni

Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior

parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come

giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere

ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di

riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto

all’ILR può ancora sussistere:

(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può

riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto

all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non

possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a

condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo

caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle

autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51

OADI.

2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto

parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti

necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere

soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è

dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora

valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.

(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado

di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che,

alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la

temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le

necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso.

In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori

interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il

diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla

riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In

tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva

aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza

indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un

ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda

di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto

di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve

dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite

di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali

il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro non

può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non può

indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro

superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare

le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti

aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al

di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti

al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva

2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo

analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle

restrizioni.

Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può

continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza

giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche

per questo periodo di conteggio. (…)”

I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono

rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali

a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del

30.

ottobre 2020. Al p.to 2.5 è stato inserito quanto segue:

" (…)

(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità

che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la

limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera

buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile

che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle

riportate durante la chiusura temporanea.

In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura

definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro

superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in

poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle

con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i

conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”

La

Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del

20.

gennaio 2021, ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5. ha aggiunto il p.to 2.2.c relativo

alle aziende di nuova costituzione:

" 2.2 c

Aziende di nuova costituzione

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità,

una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico

del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI,

anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le

perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo

motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a

LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio.

Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a

seguito di provvedimenti delle autorità. Poiché non è prevista l’applicazione

della regola dei due anni, nel modulo di preannuncio semplificato non si deve

indicare la data di costituzione.

La situazione sarebbe diversa per un’azienda costituita durante la

pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto in precedenza

un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto imputando

direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti vengono

accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte della SECO

o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda deve

aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.”

La

Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo

2021, non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c, 2.3 e 2.5, mentre la Direttiva

2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021,

ha adeguato il p.to 2.5 in fine:

" (…).

Se un’azienda continua a rivendicare una

perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a

novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%,

deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli

opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi

non plausibili al di sopra del valore soglia.

Per dimostrare la plausibilità delle perdite

di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con effetto

immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che

- le perdite di

lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;

- vi sono ancora

perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle

autorità; e

- la perdita di

lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere

i posti di lavoro.”

I p.ti 2.1, 2.2, 2.2c, 2.3

e 2.5 sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento

«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha

sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.

La Direttiva

2021/21 del 17 dicembre 2021, che sostituisce la Direttiva 2021/16 del 1°

ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più

validi dal 31 dicembre 2021.

Per quanto concerne il

p.to 2.2 c, è precisato che lo stesso è stato inserito nella “Direttiva 2021/22

«Adeguamenti delle Prassi LADI»” del 17 dicembre 2021 che prevede in relazione

alla Prassi LADI ILR:

"

D4a

Valido dal 19.03.2021

A causa dell’insorgenza improvvisa,

dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale

rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33

capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi

datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda

di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione

dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI, anche se l’azienda è in fase di

avvio. Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a seguito

di provvedimenti delle autorità. La situazione sarebbe diversa per un’azienda

costituita durante la pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto

in precedenza un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto

imputando direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti

vengono accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte

della SECO o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda

deve aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.” (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

2.4

Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del

18.

novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid.

4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid.

7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.

438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021

consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2

pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257

consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132

V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V

377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.

252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5

Il Tribunale federale, in una

sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V

359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge federale

sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il senso e lo

scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza

dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei

licenziamenti.

Il Messaggio 20.058 concernente

la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale

volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020

prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la

disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza

dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì

quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il

temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente

perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti”

(cfr. FF 2020 5797 segg.(5818)).

Al riguardo cfr. pure STF

8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.

L’Alta Corte, con sentenza

8C_503/2021 del 18 novembre 2021, ha confermato il giudizio del Tribunale

amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che

gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a

indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1°

settembre 2020 al 31 agosto 2021.

In quell’occasione il

Tribunale federale ha deciso che, a ragione, la Corte cantonale, in conformità

a quanto previsto al p.to 2.5. della Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento

«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” (in particolare versioni

2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre 2021), aveva concluso che la società

aveva reso credibile che la perdita di lavoro era economica e da ricondurre

alla pandemia.

La nostra Massima Istanza

ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei

parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che nelle

immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi parrucchieri.

Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini della

valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro

rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela

possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa

possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.

In

una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra,

l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta

contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton

Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva

un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre

2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di

apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il

danno.

Il

Tribunale federale ha evidenziato che, in prima battuta,

l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le

persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale

decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il

diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per violazione dell’obbligo

di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra Massima Istanza ha indicato

che non era oggetto della lite la questione di sapere se tutti i dipendenti adempissero

le condizioni per avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).

Il

Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per

nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Il TF ha ritenuto corretto

il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato

plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto

gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non

era la causa della sottoccupazione dei dipendenti, bensì essa era la

conseguenza della flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle

misure di igiene accresciute, quindi della pandemia di Covid-19 (cfr. consid.

4.3).

Il Tribunale cantonale

aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di

apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituisce

una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.

Dall’altra, che in

applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un nesso

causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia,

rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.

Di conseguenza l’Autorità

giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una

perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI (cfr.

consid. 5.1).

Il TCA, dal canto suo, in

una sentenza 38.2021.32 del 13 settembre 2021, ha constatato che la Sezione del

lavoro aveva riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto a favore

del personale di una società costituita dopo lo scoppio della pandemia (nel

mese di luglio 2020, con inizio il 17 ottobre 2020) che gestisce un esercizio

pubblico il quale aveva dovuto limitare gli orari di apertura dal 12 dicembre

2020, rispettivamente cessare l’attività il 22 dicembre 2020, a seguito dei

provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità per combattere il

coronavirus, ad eccezione di due dipendenti - una che svolgeva funzioni

dirigenziali e un’altra addetta alle pulizie delle camere (in sostituzione di

altro personale) -, in quanto assunte benché non realmente necessarie.

Contrariamente alla

Sezione del lavoro, questo Tribunale ha accordato, per principio, il diritto

alle prestazioni anche alle due assicurate menzionate assunte nel mese di

ottobre 2020 con effetto dal 1° gennaio 2021.

Al riguardo il TCA ha

precisato, da una parte, che la presenza di una addetta alle pulizie era

essenziale, poiché la pulizia dell’esercizio pubblico risulta essere

un’attività imprescindibile per la buona conduzione dello stesso e, fatto salvo

il primo periodo di apertura, non poteva essere svolta esclusivamente da

personale preposto ad altre mansioni fondamentali, come i camerieri.

D’altra parte, che anche

l’assunzione di una responsabile della ristorazione e del settore alberghiero

si rivelava necessaria, in quanto persona determinante per la conduzione della

struttura.

Di conseguenza la perdita

di lavoro in relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto a favore

delle due dipendenti è stata considerata computabile.

In una vertenza

38.2021.28, stralciata dai ruoli dal TCA il 14 giugno 2021, la Sezione del

lavoro, prima della risposta di causa, ha modificato la decisione su

opposizione impugnata ed ha riconosciuto ad una ditta (che gestisce un bar) che

aveva iniziato la sua attività lavorativa il 13 marzo 2020 (e dunque pochi

giorni prima delle chiusure ordinate dalle autorità il 16 marzo 2020) il

diritto ad indennità per lavoro ridotto anche per il periodo dal 1° settembre

al 30 novembre 2020 e non soltanto fino al 31 agosto 2020.

Questa Corte, con sentenza

38.2021.46

del 25 ottobre 2021, ha accolto il ricorso di una società a cui la

Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal

31.

luglio al 31 agosto 2020, ritenendola un’azienda di nuova costituzione che

non aveva mai esercitato la propria attività prima dello scoppio della

pandemia.

Si trattava di una

società, costituita il 26 febbraio 2020, che ha rilevato l’esercizio pubblico

(Snack Bar) di un’altra società, la quale aveva definitivamente cessato la

propria attività il 13 marzo 2020.

La nuova società ha potuto

iniziare la sua attività soltanto l’11 maggio 2020 a causa delle chiusure

imposte dalla mezzanotte del 16 marzo 2020 (cfr. il Comunicato stampa

Coronavirus; il Consiglio federale proclama la “situazione straordinaria e

inasprisce ulteriori provvedimenti” dal quale risulta, in particolare che “fino

al 19 aprile tutti i negozi, ristoranti, i bar e tutte le strutture per il

tempo libero dovranno restare chiuse”, ultima modifica il 17 marzo 2020, www.admin.ch/gov).

Questa Corte ha concluso

che - a torto - la Sezione del lavoro aveva negato alla ricorrente il diritto

alle indennità per lavoro ridotto, ritenendola un’azienda di nuova costituzione

che non ha mai esercitato la propria attività prima dello scoppio della

pandemia.

Innanzitutto perché la

società era stata costituita alla fine del mese di febbraio 2020 ed aveva pianificato

di iniziare la propria attività nel mese di aprile 2020 e non si era dunque

confrontati con una situazione di “abuso di diritto” prospettata al punto 2.2c

della Direttiva della SECO 2021/06 del 19 marzo 2021.

Inoltre e soprattutto

perché la Sagl ricorrente aveva acquistato da un’altra società un esercizio

pubblico già esistente ed operativo almeno dal 2018.

D’altra parte i motivi

indicati per la riduzione della clientela (modifica delle abitudini delle

persone; smart working) risultavano legati alla pandemia per cui la perdita di

lavoro è computabile.

Il TCA, dopo avere

ricordato che la richiesta per lavoro ridotto concerneva esclusivamente il

periodo dal 31 luglio al 31 agosto 2020, ed avere richiamato anche l’art. 333

cpv. 1 e cpv. 1bis CO, ha così riconosciuto il diritto alle

indennità per lavoro ridotto alle due assicurate già attive presso la

precedente società, che sono state assunte dalla nuova, come pure ad un altro

assicurato che non era attivo in precedenza presso l’esercizio pubblico, in

quanto assunto con un ruolo di responsabilità (Direttore; per quest’ultimo pure

gerente nel periodo in questione, cfr. tuttavia l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI).

Cfr. pure STCA 38.2021.47

del 25 ottobre 2021 concernente la società di cui alla STCA 38.2021.46 in

relazione al periodo 9 settembre - 9 dicembre 2020.

Con sentenza 38.2021.61

del 6 dicembre 2021, il TCA ha per contro confermato il modo di procedere della

Sezione del lavoro che ha riconsiderato la propria decisione di riconoscimento

del diritto all’ILR dal 12 dicembre 2020 al 2 marzo 2021 al personale (10

dipendenti) di una società che gestisce un esercizio pubblico, negandolo a due

dipendenti (una attiva al 100% e una al 50%), in quanto i loro contratti di

lavoro di durata indeterminata erano stati disdetti nel mese di ottobre 2020

per il 31 dicembre 2020 (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. c LADI).

Non sono state considerate

atte a sovvertire l’esito della vertenza le circostanze che la collaboratrice

al 50%, dal 1° gennaio 2021, era stata assunta da un’altra società gestita dal

medesimo amministratore unico, rispettivamente che la seconda collaboratrice

era stata riassunta a far tempo dal 1° gennaio 2021 all’80% ma con lo stipendio

invariato.

In una sentenza 38.2021.92

del 14 febbraio 2022 il TCA ha respinto il ricorso di una ditta che aveva

inoltrato una domanda di indennità per lavoro ridotto al 70% per l’unico

dipendente, un pizzaiolo, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 settembre 2021

sulla base delle seguenti considerazioni:

" (…) Nella

presente fattispecie il ricorrente ha beneficiato di indennità per lavoro

ridotto fino al 31 marzo 2021 (cfr. consid. 1.5: “richiesta di proseguo”).

Egli ha chiesto di poter beneficiare da tali prestazioni anche a

partire dal 1° aprile 2021 invocando le “limitazioni che hanno colpito in

modo particolare e soprattutto il settore della Ristorazione attraverso

chiusura ovvero forte contrazione dal normale flusso clientelare” (cfr.

consid. 1.2).

Con la decisione su opposizione qui impugnata l’amministrazione si

è opposta al versamento di tali prestazioni (cfr. consid. 1.9).

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA rileva innanzitutto che - come

sottolineato giustamente dalla Sezione del lavoro (e come ammesso pure dal

ricorrente; cfr. consid. 1.5: “vero non vi sono state ulteriori limitazioni”)

- nel settore della ristorazione vi sono stati degli allentamenti dal 19 aprile

2021, potendo riaprire le terrazze e dal 31 maggio anche i luoghi al chiuso di

bar e ristoranti (cfr. consid. 1.8, 1.9 e 2.7). Soprattutto l’attività di

take-away, come quella esercitata dalla X, non è stata condizionata da alcuna

limitazione. Essa è stata invece incentivata proprio per evitare

l’assembramento di persone.

Il certificato COVID a partire dal 13 settembre 2021 menzionato

nel ricorso (cfr. doc. 1.12), è peraltro richiesto solo per consumazioni al

chiuso (cfr. doc. 11: “sarà obbligatorio all’interno di ristoranti e bar”)

e non impedisce di ritirare le pietanze da asporto, portando evidentemente la

mascherina (cfr. consid. 1.11).

D’altra parte, per quel che riguarda lo smart working, giustamente

l’amministrazione ha rilevato che, nel periodo in questione (1° aprile - 30

settembre 2021), tale attività non era obbligatoria e aveva subito una drastica

riduzione soprattutto nel settore industriale/manifatturiero nel quale peraltro

le attività direttamente produttive o a esse collegate (a differenza di quelle

commerciali, amministrative o di progettazione) devono essere svolte in azienda

(cfr. “Il Ticino che (non) lavora da casa” in www.tio.ch del 21 gennaio 2021).

Inoltre, il fatto che questa attività sia stata creata in una “zona

industriale che non beneficia di attrattiva turistica particolare” (cfr.

consid. 1.5) è una circostanza che fa parte del normale rischio aziendale del

datore di lavoro (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI, riprodotto al consid.

2.2.).

Il ricorrente stesso ha peraltro fornito i dati delle cifre

d’affari realizzate nei mesi estivi (giugno, luglio, agosto) del 2020 (cfr.

consid. 1.5.) e del 2021 (cfr. consid. 1.6.), sottolineando che quelle

conseguite nel 2020 (e dunque all’inizio della pandemia) permettevano una “solida

base finanziaria a copertura dei costi fissi e dei costi del personale”

(cfr. consid. 1.5.).

Le cifre d’affari inferiori conseguite negli stessi mesi del 2021,

secondo questo Tribunale, sono dunque da ascrivere ad altri motivi rispetto

alla pandemia.

Dagli atti dell’incarto emerge anche che, nel periodo nel quale

viene chiesto il lavoro ridotto, è stato pure impiegato in misura rilevante il

titolare (cfr. consid. 1.5: “il lavoro principale e preponderante è svolto

da chi vi scrive”) per cui la perdita di lavoro subita dal dipendente,

peraltro immediatamente assunto a tempo pieno sin dall’inizio della nuova

attività (cfr. al riguardo le pertinenti considerazioni della Sezione del

lavoro al consid. 1.11. in fine), non può essere messa a carico

dell’assicurazione contro la disoccupazione in virtù dell’obbligo di ridurre il

danno (cfr. consid.1.9.: “è possibile concludere che non vi sia alcuna

perdita di lavoro, considerato che il titolare svolge il lavoro che dovrebbe

essere svolto dal dipendente lasciandolo dunque a carico dell'assicurazione

contro la disoccupazione e violando in questo modo il proprio obbligo di

diminuire il danno causato a quest'ultima”).

Alla luce di quanto appena esposto, occorre concludere che nella

presente evenienza non è stata resa credibile una perdita di lavoro economica

da ricondurre alla pandemia, a differenza dei casi giudicati dal Tribunale

federale nelle sentenze 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 e 8C_555/2021 del 24

novembre 2021 citate al consid. 2.6.

A ragione, pertanto, la Sezione del lavoro ha sollevato

opposizione al preannuncio di lavoro ridotto del 4 maggio 2021 in applicazione

degli artt. 31 cpv. 1 lett. b, 32 cpv. 1 e 3 LADI e 51 OADI). (…)”

2.6

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il 19 giugno 2020

il Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della

Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano

(Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv.

1.

LEp enuncia che “vi è una situazione

particolare se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di

prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie

trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. un

rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un

particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un

rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b.

l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una

situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una

minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a.

ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b.

ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza

sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione

particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20,

rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213; sui provvedimenti adottati

in precedenza anche dal Consiglio di Stato ticinese; cfr. STCA 42.2020.18 del 7 dicembre 2020, consid. 2.2. e Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du

Tessin”, in: Assurances sociales

et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pagg. 193-194).

L’art. 1 della citata

Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima

stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni,

delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1).

I provvedimenti sono

finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID-19) e a interrompere

le catene di trasmissione (cpv. 2).

L’Ordinanza COVID-19

situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda

della situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).

Per quanto concerne la

ristorazione, oltre all’obbligo di registrazione dei dati di contatto dei

presenti introdotto nell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare il 19 giugno

2020.

(cfr. art. 5 e Allegato), il 18 ottobre 2020, con effetto dal giorno successivo,

è stato inserito l’art. 5a secondo cui “nelle strutture della ristorazione,

nei bar, nei club, nelle discoteche e nelle sale da ballo, gli alimenti e le

bevande possono essere consumati soltanto stando seduti” (cfr. RU 2020

4159).

L’art. 5a è poi stato

modificato il 28 ottobre 2020 prevedendo segnatamente che dal giorno successivo

le strutture della ristorazione e i bar dovevano rimanere chiuse tra le ore

23.00

e le ore 06:00, come pure che non potevano sedersi più di quattro persone

a un tavolo. Tale limitazione non veniva applicata ai genitori con figli, né

alle mense e alle offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo

(cfr. RU 2020 4503).

Nel frattempo nel Canton

Ticino il Consiglio di Stato con Risoluzione n. 5200 dell’8 ottobre 2020,

valida dal 9 ottobre 2020, al p.to 3 aveva decretato che “in tutte le

strutture della ristorazione è ammessa unicamente la consumazione al tavolo,

rispettivamente al posto assegnato. Si deve provvedere alla raccolta dei dati

degli ospiti, registrando - per almeno una persona al tavolo (…)”.

La Risoluzione n. 5529 del

26.

ottobre 2020, in vigore dal 28 ottobre 2020, p.to 2 enunciava che “nelle

strutture della ristorazione così come nelle manifestazioni con servizio di

cibi e bevande: gli ospiti sono tenuti a sedersi; - al singolo tavolo possono

prendere posto al massimo 4 persone (ad eccezione dei genitori con figli)”.

L’11

dicembre 2020 il Consiglio federale ha varato nuove restrizioni per le

manifestazioni e per gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture

accessibili al pubblico.

Ai sensi dell’art. 5a cpv.

1.

lett. b dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare, in vigore dal 12

dicembre 2020:

" 1

Oltre al piano di protezione secondo l’articolo 4, alle strutture della

ristorazione, ai bar e ai club si applica quanto segue:

b. agli orari di apertura si applica quanto segue:

1.

tra le

ore 19.00 e le ore 06.00 le strutture devono rimanere chiuse; sono fatti salvi

i numeri 2 e 3,

2.

le

strutture della ristorazione in alberghi riservate agli ospiti dell’albergo, i

servizi di fornitura di pasti e i negozi di cibi da asporto (takeaway) possono

restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 23.00,

3.

nella

notte tra il 24 e il 25 dicembre e nella notte tra il 31 dicembre e il 1°

gennaio le strutture possono restare aperte fino alle ore 01.00;”

Inoltre

l’art. art. 7 cpv. 2 - 5 sancisce:

" 2

Un Cantone può estendere gli orari di apertura di cui agli articoli 5a

capoverso 1 lettera b numero 1 e 5abis se nel Cantone interessato sono

adempiute le seguenti condizioni:

a. sono

disponibili le capacità necessarie secondo l’articolo 5c capoverso 3 lettere b

e c;

b. il

numero di riproduzione è inferiore a 1 per almeno sette giorni consecutivi; fanno

stato i dati pubblicati dal Theoretical Biology Group dell’Istituto di biologia

integrativa del Politecnico federale di Zurigo;

c. il

numero delle nuove infezioni per 100 000 persone è inferiore negli ultimi sette

giorni alla media nazionale; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP.

3.

Se del caso può stabilire che le strutture della

ristorazione, i bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore

23.00

4.

Se intende estendere gli orari di apertura, si mette

d’accordo con i Cantoni limitrofi. Informa l’UFSP della sua decisione.

5.

Se il numero di riproduzione è superiore a 1 per tre

giorni consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e

c non è più adempiuta deve revocare immediatamente l’estensione degli orari di

apertura.”

È stato previsto che tali

disposizioni avrebbero avuto effetto sino al 22 gennaio 2021 (cfr. RU 2020

5377).

Per completezza va

osservato che in Ticino il Consiglio di Stato, con Risoluzione n. 6496 del 7

dicembre 2020, aveva inasprito le misure per combattere la

diffusione del coronavirus già dal 9 dicembre 2020, decretando in particolare

la chiusura dei bar dalle 19:00 e dei ristoranti dalle 22:00.

Il 18 dicembre 2020 gli

art. 5a e 7 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020

sono stati modificati con effetto dal 22 dicembre 2020 al 22 gennaio 2021 (cfr.

RU 2020 5813):

" Art. 5a

Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le

discoteche e le sale da ballo

1.

L’esercizio di strutture della ristorazione, bar,

club, discoteche e sale da ballo è vietato.

2.

Il divieto non vige per le strutture seguenti:

a. le

strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away) e i servizi di

fornitura di pasti;

b. le

mense aziendali che servono esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda

interessata e che per la distribuzione e la consumazione di cibi e bevande nel

piano di protezione prevedono le misure seguenti:

1.

per

la consumazione nel settore della ristorazione vige l’obbligo di stare seduti,

2.

durante

la consumazione tutte le persone devono rispettare la distanza obbligatoria;

c. le

mense e le offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo che servono

esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola;

d. le

strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti

dell’albergo; a questi si applica quanto segue:

1.

la

dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per

tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli,

2.

per

gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande

possono essere consumati soltanto stando seduti,

3.

tra

i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono

essere installate barriere efficaci,

4.

i

gestori devono registrare i dati di contatto di almeno un ospite per ogni

gruppo di ospiti.

3.

Le strutture di cui al capoverso 2 lettere a e d

possono restare aperte tra le ore 06.00 e le ore 23.00. Nella notte tra il 31

dicembre e il 1° gennaio le strutture di cui al capoverso 2 lettera d possono

restare aperte fino alle ore 01.00.”

" Art. 7

cpv. 2, frase introduttiva, lett. b e c, nonché 3–6

2.

Un Cantone può stabilire l’apertura di ristoranti,

bar e club di cui all’articolo 5a e delle strutture culturali, ricreative, per

il tempo libero e sportive di cui all’articolo 5d, come pure estendere gli

orari di apertura di cui all’articolo 5abis se nel Cantone interessato sono

adempiute le condizioni seguenti:

b. il

numero di riproduzione è inferiore a 1,00 per almeno sette giorni consecutivi;

fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP;

c. gli

ultimi sette valori della media giornaliera mobile su sette giorni del numero

di casi confermati in laboratorio sono inferiori alla media nazionale; fanno

stato i dati pubblicati dall’UFSP.

3.

Se del caso può stabilire che le strutture della

ristorazione, i bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore

23.00

e nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio fino al massimo alle ore

01.00

4.

Se intende aprire strutture o estendere gli orari di

apertura di cui al capoverso 2, il Cantone si mette d’accordo con i Cantoni

limitrofi. Informa l’UFSP della propria decisione.

5.

Se il numero di riproduzione è superiore a 1,00 per

tre giorni consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere

a e c non è più adempiuta, il Cantone deve revocare immediatamente l’apertura

delle strutture o l’estensione degli orari di apertura di cui al capoverso 2.

6.

Dal 5 gennaio 2021 al numero di riproduzione di cui

ai capoversi 2 lettera b e 5 si applica il valore 0,90.”

Il 6 gennaio 2021 sono

state abrogate con effetto dal 9 gennaio 2021 le possibilità di agevolazioni

cantonali di cui all’art. 7 cpv. 2-6 (cfr. RU 2021 2).

Il 13 gennaio 2021 la

durata di validità delle modifiche dell’11 dicembre 20201 e del 18 dicembre

20202.

dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata prorogata sino al

28.

febbraio 2021 (cfr. RU 2021 6).

Il divieto di esercizio

per strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo, ad

eccezione, segnatamente, delle strutture della ristorazione e i bar riservati

esclusivamente agli ospiti dell’albergo, è stato mantenuto per il mese di marzo

2021.

(cfr. modifica del 24 febbraio 2021, RU 2021 110).

L’art. 5a cpv. 2

dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 gennaio 2020 è stato

modificato, il 14 aprile 2021, nel senso che dal 19 aprile 2021 il divieto non

vigeva più per “le strutture della ristorazione, i bar e i club, comprese le

strutture take-away, se offrono posti a sedere per la consumazione di cibi e

bevande esclusivamente nelle aree esterne; per aree esterne s’intendono le

terrazze e altre aree all’esterno dell’edificio che, per garantire la libera

circolazione dell’aria: 1. non sono coperte, o 2. sono coperte e aperte su

almeno la metà dei lati”.

È stato altresì previsto,

in particolare, che l’art. 5a avrebbe avuto effetto fino al 31 maggio 2021 e

che dopo tale data sarebbe decaduto (cfr. RU 2021 213; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-83106.html).

Il 26 maggio 2021 il

tenore dell’art. 5a cpv. 1 dell’Ordinanza è stato modificato con effetto dal 31

maggio 2021 come segue:

" 1

Lʼesercizio di discoteche e sale da ballo è vietato.

2.

Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club

in cui la consumazione avviene sul posto, si applica quanto segue:

a. tra i

gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere

installate barriere efficaci;

b. per

gli ospiti vige lʼobbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le

bevande possono essere consumati soltanto stando seduti;

c. la

dimensione dei gruppi di ospiti in luoghi chiusi può comprendere al massimo

quattro persone per tavolo e, in aree esterne, al massimo 6 persone per tavolo;

questa limitazione non si applica ai genitori con figli;

d. i

gestori devono registrare i dati di contatto di tutti gli ospiti; sono esentati

dalla registrazione dei dati di contatto i bambini in compagnia dei genitori.”

(RU 2021 300)

Il 23 giugno 2021 è stata

abrogata l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 a

decorrere dal 26 giugno 2021 ed è stata emanata una nuova versione

dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella

situazione particolare (cfr. RU 2021 379).

L’art. 12 della nuova

Ordinanza riguardante le disposizioni particolari per le strutture della

ristorazione, i bar e i club enuncia:

" 1 Alle

strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la consumazione avviene

sul posto si applica quanto segue:

a. nei luoghi chiusi:

1.

tra

i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono

essere installate barriere efficaci,

2.

per

gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande

possono essere consumati soltanto stando seduti,

3.

gli

ospiti devono sempre portare una mascherina facciale se non sono seduti al loro

tavolo,

4.

i

gestori devono registrare i dati di contatto di una persona per gruppo di

ospiti;

b. nelle

aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza

obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci.”

Dal 26 giugno 2021 nei

ristoranti è, pertanto, stata revocata la limitazione del numero di persone per

tavolo e all’esterno le dimensioni dei gruppi non sono più state limitate, come

pure è stato revocato l’obbligo di consumare stando seduti (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-84127.html;

Il 13 settembre 2021 è

entrato in vigore l’obbligo di presentare il certificato COVID attestante

l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dalla COVID-19 il risultato negativo di

un test per poter entrare nei ristoranti e nei bar (cfr. art. 12 Ordinanza

COVID-19 situazione particolare, modifica dell’8 settembre 2021; RU 2021 542; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-85035.html).

Dal 20 dicembre 2021

l’accesso agli spazi interni dei ristoranti e dei bar è limitato alle persone

con certificato di vaccinazione o di guarigione. Essi devono rimanere seduti e

portare la mascherina (cfr. Comunicato stampa del 17 dicembre 2021:

“Coronavirus il Consiglio federale decide di inasprire i provvedimenti”).

L’art. 12 cpv. 1 della

modifica dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 17 dicembre 2021

prevede che:

" Per

strutture della ristorazione, bar e club nei quali la consumazione avviene sul

posto si applica quanto segue:

a. i gestori devono limitare l’accesso

ai luoghi chiusi a persone con un certificato di vaccinazione o guarigione. I

gestori devono provvedere a un’aerazione efficace dei locali. Per gli ospiti

vige l’obbligo di stare seduti, salvo che l’accesso sia limitato a persone

provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un

certificato di test;

b. i gestori possono limitare l’accesso

alle aree esterne a persone con un certificato di vaccinazione, guarigione o

test o limitarlo ulteriormente. Se un gestore non prevede una limitazione

dell’accesso alle aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere rispettata

la distanza necessaria o devono essere installate barriere efficaci;

c. se l’area esterna di una struttura

della ristorazione, un bar o un club si trova sull’area di una manifestazione

con limitazione dell’accesso, tale limitazione si applica anche all’area

esterna della struttura della ristorazione, del bar o del club.”

In quell’occasione è stato

inoltre reintrodotto l’obbligo di telelavoro (cfr. art. 25 cpv. 5

dell’Ordinanza):

" I datori

di lavoro sono tenuti a garantire che i lavoratori adempiano da casa i loro

obblighi lavorativi, qualora per la natura dell’attività ciò sia possibile e

attuabile senza un onere sproporzionato. Adottano provvedimenti organizzativi e

tecnici idonei a tal fine.”

Il 17 febbraio 2022 è

infine stato abrogato l’obbligo di certificato COVID e della mascherina per

accedere ai bar e ai ristoranti, come pure la raccomandazione del telelavoro

(cfr. modifica dell’Ordinanza COVID-19 del 16 febbraio 2022 e Comunicato

stampa. “Coronavirus: il Consiglio federale revoca i provvedimenti – ancora in

vigore fino a fine marzo – soltanto l’obbligo della mascherina sui trasporti

pubblici e nelle strutture sanitarie e l’isolamento”.).

2.7

In

relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata da RI 1, il

TCA ricorda innanzitutto che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i

lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di

lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del

lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.3.)

Per

costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia

temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

Le

direttive della SECO (cfr. consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che

“sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono

essere considerate temporanee”.

La

ricorrente ha inoltrato la domanda di lavoro ridotto per il periodo dal 1°

settembre 2021 al 31 gennaio 2022 per 3 dei 4 dipendenti (un cuoco e due

dipendenti).

In

sede ricorsuale il gerente della società ha precisato che la perdita di lavoro

riguarda il cuoco, assunto con un contratto di lavoro al 50% (cfr. il contratto

allegato al doc. 3; consid. 1.3 e 1.5).

La

Sezione del lavoro ha negato il diritto ad indennità per lavoro ridotto

innanzitutto perché avendo l’esercizio pubblico limitato gli orari d’apertura

dalle 14:30 alle 17:00, ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno.

Nella

sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, riassunta al consid. 2.5, il

Tribunale amministrativo del Canton Svitto e il Tribunale federale hanno riconosciuto

per principio il diritto ad indennità per lavoro ridotto ad una ditta che aveva

ridotto i giorni e l’orario di apertura durante i mesi di novembre e dicembre

2020.

per ragioni legate alla pandemia.

Nella

presente fattispecie il TCA ritiene superfluo approfondire tale questione, in

quanto la limitazione degli orari di apertura dell’__________ concerne

un’attività che veniva svolta dal gerente, per il quale non sono state chieste

indennità per lavoro ridotto.

Teoricamente

andrebbe invece esaminato se la riduzione dell’orario di lavoro del cuoco (dalle

10:00 alle 12:00 invece che dalle 10:00 alle 14:30, orario normale di lavoro)

sia o no computabile.

La

Sezione del lavoro lo nega ritenendo che, siccome a quel momento non era in

vigore nessuna restrizione (cfr. consid. 1.2: “non vigeva alcun ordine di

chiusura parziale per gli esercizi pubblici”), non vi erano valide ragioni

per ridurre l’attività del cuoco, proprio nel momento in cui l’esercizio

pubblico svolge la sua massima attività.

Il

ricorrente sostiene invece che vi è stata effettivamente una perdita di lavoro

dovuta al fatto che “il telelavoro ha ridotto drasticamente i clienti a

pranzo” (cfr. consid. 1.1 e 1.2).

Al

riguardo il TCA si limita a ricordare che a partire dal 13 settembre 2021 (e

quindi nel periodo per il quale è stata chiesta l’indennità per lavoro ridotto)

è stato introdotto l’obbligo di presentare un certificato COVID attestante

l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal COVID-19 o il risultato negativo di

un test per entrare nei ristoranti e nei bar e dal 20 dicembre 2021 è stato

richiesto il certificato di vaccinazione e di guarigione (cfr. doc. 3).

Andrebbero

dunque chiarite le modalità con le quali l’__________ riusciva a soddisfare la

propria clientela pur impiegando il cuoco a metà del tempo previsto nel

contratto di lavoro (“l’orario di lavoro settimanale medio è di 22,5 ore

pari a un impegno lavorativo del 50%”) e per un certo periodo senza cuoco e

andrebbe pure stabilito con precisione quale tipo di lavoro svolgeva il gerente

sul mezzogiorno e cioè se realmente non sostituiva il cuoco nell’attività

abitualmente svolta da quest’ultimo (nel qual caso la perdita di lavoro non

sarebbe computabile; cfr. STCA 38.2021.92 del 14 febbraio 2022 riprodotta al

consid. 2.5; cfr. consid. 1.2.: “… vista la scarsità di clientela, il cuoco

si occupa di preparare la linea del mezzogiorno dalle 10.00 alle 12.00 ed il

sottoscritto finisce le preparazioni ed impiatta per il servizio. (…) Dal 20

settembre (vista l'ulteriore diminuzione dei clienti a mezzogiorno

constatata nella settimana successiva all'obbligo del certificato Covid)

il gerente apre e dalle 09.45 va in cucina a preparare la linea e impiatta

durante il servizio del mezzogiorno …”).

Tale

questione non deve comunque essere affrontata e risolta dal TCA alla luce delle

considerazioni sviluppate nei prossimi considerandi.

2.8

Secondo la giurisprudenza del

TCA, non tutte le oscillazioni della cifra d'affari giustificano la concessione

dell'indennità per lavoro ridotto. Nondimeno nella misura in cui la diminuzione

della cifra d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del

quadriennio precedente non può più essere considerata una fluttuazione normale

dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio

aziendale (cfr. STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016; STCA 38.2009.39 del 7

settembre 2009; STCA 38.2004.63 del 21 marzo 2005; STCA 38.2004.95 dell’8 marzo

2005; STCA 38.2004.19 dell’11 maggio 2004; STCA 38.2003.50 del 26 gennaio 2004;

STCA 38 2002.183 del 24 marzo 2003; STCA 38.2002.95 del 18 ottobre 2002; STCA

38.2001.231

del 17 giugno 2002; STCA 38.2001.125 del 27 settembre 2001; STCA

38.2000.310

del 31 luglio 2001; STCA 38.2000.22 del 24 luglio 2000).

In

una sentenza C 302/05 del 25 luglio 2007 il Tribunale federale ha sviluppato le

seguenti considerazioni riguardo alla prassi del TCA:

"

6.1

Per quel che attiene al merito della vertenza, può essere

data adesione alla pronuncia impugnata, resa in ossequio ad una consolidata

prassi giudiziaria cantonale, secondo la quale una flessione della cifra

d'affari inferiore al 25% costituisce circostanza rientrante nella sfera

normale del rischio aziendale di cui all'art. 33 cpv. 1 lett. a LADI.

È vero che il primo criterio entrante in linea di

conto è quello delle ore di lavoro fornite. L'art. 32 cpv. 1 LADI dispone

infatti che una perdita di lavoro è computabile, ai fini del diritto a

indennità per lavoro ridotto, se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile

(lett. a) e se per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10% delle ore di

lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda (lett. b).

È però anche vero che talora, in casi particolari come quello in oggetto, può

essere opportuno confrontarsi con il criterio della cifra d'affari. Simile

riferimento - perlomeno nelle circostanze della fattispecie - non costituisce

soluzione insostenibile, contraria al diritto. D'altronde, il criterio della

cifra d'affari non è nozione estranea in materia di indennità per lavoro

ridotto. Così, giusta l'art. 51a cpv. 3 OADI, che disciplina le perdite

di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni

meteorologiche, l'attività dell'azienda è considerata notevolmente limitata se

la cifra d'affari conseguita nel corrispondente periodo di conteggio non supera

il 25% della media delle cifre d'affari realizzate nel corso degli ultimi

cinque anni durante il medesimo periodo (cfr. pure, sul tema della cifra

d'affari, Boris

Rubin, Assurance-chômage, 2a ed.,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 504 n. 6.1.8.1). Per quel che concerne poi

gli eventuali rischi di una manipolazione arbitraria dei dati riferiti alla

cifra d'affari, a prescindere da ipotesi di natura penale, occorre rilevare

che è comunque possibile accertare agevolmente se vi siano stati spostamenti

sospetti, esaminando la contabilità riferita ai periodi immediatamente

precedenti e/o seguenti a quelli considerati. Ne consegue, in sostanza, che la

soluzione adottata dalla Corte

cantonale, fondata sul criterio della cifra d'affari

anziché su quello delle ore di lavoro fornite, può nella concreta fattispecie

essere condivisa.

(...).

Da queste tavole sinottiche risulta un'oscillazione

della cifra d'affari del 17,22% nei cinque mesi da gennaio a maggio 2004/2005 e

del 16,3% nel corrispondente periodo 2003/2004. La variazione è invece del

17,61% nei tre mesi da marzo a maggio 2004/2005 e del 23,73% nel corrispondente

trimestre 2003/2004.

Ora, in considerazione del fatto - come peraltro

rilevato dai primi giudici e dalla Sezione cantonale del lavoro - che la cifra

d'affari della X.________ Sagl, per il periodo entrante in linea di conto negli

anni 2003-2005, ha avuto una variazione tra il 16,3% e il 23,73%, valori,

questi, inferiori al limite determinante del 25%, le chieste prestazioni non

possono essere assegnate.

A nulla giova alla ricorrente sostenere che i primi

giudici hanno omesso di considerare in modo sufficiente la giovane età

dell'azienda, fondata nel 1989 - ossia ben 16 anni prima della richiesta di

indennità per lavoro ridotto -, quando la stessa ditta motiva l'introduzione

del lavoro ridotto per mancanza di lavoro e per evitare eventuali

licenziamenti. Premesso che la ditta in questione non può sicuramente essere

considerata come "giovane", occorre

ricordare che, pur riconoscendo la difficile

situazione del mercato in cui opera X.________ Sagl, riconducibile in parte

anche all'apertura delle frontiere alle ditte estere, sicuramente concorrenziali,

non è scopo dell'assicurazione contro la disoccupazione permettere al datore di

lavoro di conservare personale in esubero quando già per sua stessa ammissione

afferma esservi "crisi di lavoro", e in particolare quando asserisce

che la perdita di lavoro temporanea è riconducibile ad una "politica

sbagliata", verosimilmente intendendo la normativa entrata in vigore

favorevole all'espansione nel Cantone Ticino di ditte italiane situate in

prossimità del confine. Compete infatti al datore di lavoro, e non alle

assicurazioni sociali, prevedere l'evoluzione e prendere provvedimenti adeguati

e tempestivi per rendere efficiente e autonoma la ditta, a prescindere

dall'evoluzione generale del mercato per effetto di mutamenti legislativi a

livello europeo."

In

una sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004 il Tribunale federale, confermando un

giudizio di questo Tribunale, ha negato il diritto a beneficiare di indennità

per lavoro ridotto a una ditta attiva nel settore delle materie plastiche,

rilevando in particolare:

"

(…) L'autorità cantonale ha inoltre giustamente rilevato come sia la

cifra d'affari che l'effettivo del personale impiegato dalla ricorrente fossero

aumentati nel 2001 rispetto all'anno precedente, il che indicava un incremento

del lavoro e non certo una sua diminuzione, circostanza questa che escludeva

l'assegnazione delle chieste prestazioni.

Pure correttamente i primi giudici hanno infine

asserito non essere scopo della LADI permettere al datore di lavoro di

conservare personale in esubero, per poter far fronte, se del caso, ad

eventuali aumenti di attività per periodi di tempo limitati. (...)"

In una sentenza 38.2009.39 del

7.

settembre 2009 il TCA ha confermato il rifiuto del diritto ad indennità per

lavoro ridotto, rilevando:

" (…)

2.6

Nella presente fattispecie, la ditta ha addotto

quale prima motivazione per l'introduzione del lavoro ridotto "la crisi

economica e finanziaria «globale» che sta colpendo anche

il nostro paese" (cfr. consid. 1.1).

Al di là di questa affermazione, peraltro non

supportata di dati significativi ufficiali relativi al settore del turismo, la

ricorrente non comprova che la perdita di lavoro che ne deriva va oltre quelle

che sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro e di

conseguenza, essendo eccezionale, esula dal normale rischio aziendale (cfr.

STFA C 189/02 del 15 marzo 2004 riprodotta al consid. 2.5).

In tale contesto il TCA rileva che dai dati forniti dalla stessa

azienda alla Sezione del lavoro (cfr. Doc. 3), risulta una riduzione della

cifra di affari inferiore del 16,5% rispetto a quella registrata in media nello

stesso periodo del quadriennio precedente e quindi una oscillazione, che

secondo la giurisprudenza, rientra ancora nel normale rischio aziendale (cfr.

consid. 2.4).

È vero che in sede ricorsuale la X._________ ha modificato di

molto i dati relativi alla cifra d'affari effettiva realizzata in alcuni mesi e

stimata per quelli successivi, cosicché la riduzione della cifra d'affari

rispetto al quadriennio precedente sarebbe superiore al 40% (cfr. consid. 1.5 e

1.7). Ora, come giustamente sottolineato dalla Sezione del lavoro, la

ricorrente non ha motivato in modo dettagliato perché le previsioni iniziali si

sono rivelate così nettamente errate e, soprattutto, ha applicato su tutti i

mesi una identica riduzione di fr. 190'000.-- della cifra d'affari inizialmente

indicata, ciò che appare assai poco verosimile.

Comunque la questione della reale entità della variazione della

cifra d'affari può rimanere aperta in quanto il ricorso deve essere respinto

anche per altri motivi.

La ditta ha infatti indicato che "una grossa

percentuale" della sua clientela viene dall'Italia e che la variazione del

tasso di cambio tra euro e franco "annulla di parecchio la convenienza e

la motivazione di tale clientela a venire in Svizzera a prenotare i viaggi, in

special modo riferito al periodo estivo nel quale le partenze di ________ sono

particolarmente allettanti" (cfr. consid. 1.1).

Ora, questa circostanza (la variazione del cambio) con conseguente

perdita di lavoro per una ditta attiva nel settore dei servizi nella zona di

confine costituisce una circostanza rientrante nel rischio normale del datore

di lavoro (cfr. STFA C 155/93 del 30 maggio 1995 pubblicata in RDAT II-1995

pag. 214 seg. e STFA C 241/96 del 16 giugno 1998 pubblicata in RDAT I - 1999

pag. 302 nella quale l'Alta Corte ha rilevato che il fattore valutario

"gioca in effetti un ruolo decisivo nel campo della vendita al dettaglio,

rispettivamente dei servizi, non invece in quello della produzione").

Infine, ma non da ultimo, la X.________, fondata nel 2001, in sede

di opposizione ha affermato che dal 2005 al 2008 il numero di dipendenti è

passato da 4 (+ 2 a tempo parziale) a 9 (+ 2 a tempo parziale). In tre anni il

personale è dunque più che raddoppiato. Ora, come stabilito dal TFA nella

sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004 riprodotta al consid. 2.5, non è uno scopo

della LADI quello di conservare del personale in esubero.

Alla luce di quanto qui sopra esposto la decisione su opposizione

del 7 maggio 2009 della Sezione del lavoro deve pertanto essere confermata.

(…)”

Anche in un’altra

sentenza 38.2007.43 del 5 settembre 2007 il TCA ha confermato il rifiuto del

lavoro ridotto, ricordando in particolare su che base deve avvenire il

confronto della cifra d’affari:

"

(…)

2.6

Nella presente fattispecie la ditta X.________ ha motivato

l'introduzione del lavoro ridotto sostenendo, innanzitutto, che durante i primi

mesi dell'anno le pulizie degli impianti di riscaldamento diminuiscono del 40 -

50%.

Come sostiene a ragione la SECO si tratta di una riduzione di

lavoro dovuto a fattori stagionali e dunque non è computabile. Essa è peraltro

abituale nell'azienda visto che si ripete dal 2002.

Già per questo motivo il ricorso deve essere accolto.

Il TCA nota peraltro che la cifra d'affari mensile della ditta per

il periodo febbraio - aprile 2007 ammonta in media a fr. 20'000.--.

La media realizzata nel quadriennio precedente, negli stessi mesi,

ammonta invece a fr. 17'550.-- (fr. 20'000.-- nello stesso periodo del 2006;

fr. 15'000.-- nello stesso periodo del 2005; fr. 15'000.-- nello stesso periodo

del 2004; fr. 20'200.-- nello stesso periodo del 2003).

Nel periodo per il quale è stato introdotto il lavoro ridotto è

dunque previsto un aumento della cifra di affari rispetto al quadriennio

precedente, per cui non si può neppure parlare di perdita di lavoro (cfr. la

sentenza 38.95.254 del 10 giugno 1996 relativa alla stessa ditta cfr. Doc. 12,

Estratto del Registro di commercio del 27 giugno 2006 nella quale il TCA ha

concluso che la perdita di lavoro non faceva parte del normale rischio

aziendale e non era compatibile in quanto "la diminuzione della cifra

d'affari registrata nel 1995 è estremamente ridotta rispetto a quella

conseguita negli anni precedenti).

Ora, secondo la giurisprudenza federale, una cifra d'affari che

aumenta o che resta invariata non indica certo una diminuzione del lavoro ed

esclude l'assegnazione di indennità per lavoro ridotto (cfr. STF C 264/03 del 2

dicembre 2004; STF C 189/02 del 15 marzo 2004; vedi pure STCA 38.2007.28 dell'8

agosto 2007).

Anche per questo motivo il ricorso deve essere accolto.

Infine, come sottolinea giustamente la SECO, (cfr. Doc. I, pag. 3:

"Dalle Pagine Gialle emerge che sono effettivamente una quarantina le

imprese di _________ operanti in Ticino. Di queste, circa la metà figura

iscritta al Registro di commercio, di cui dieci create tra il 2000 ed il 2007.

Si può quindi ammettere che negli ultimi anni vi è stato un aumento delle

imprese del ramo, e quindi una concorrenza accresciuta") il fatto che vi

sia ormai da anni una concorrenza accresciuta nel settore specifico è una

circostanza che fa parte del normale rischio aziendale (cfr. DLA 1999 pag. 204,

DLA 2003 pag. 195).

Alla luce di quanto appena esposto il TCA ritiene che la perdita

di lavoro subita dalla ditta (nel caso in cui si sia realmente realizzata), è

da ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale (cfr. pure

la STF C 302/05 del 25 luglio 2007 in fine, riprodotta al consid. 2.4).

Essa non è dunque computabile alla luce dell'art. 33 cpv. 1 lett.

b LADI.

Di conseguenza la decisione su opposizione con la quale

l'amministrazione ha riconosciuto alla ditta X._______ il diritto alle

indennità per lavoro ridotto deve essere annullata, senza che sia necessario

ancora esaminare se la perdita di lavoro era o no temporanea (cfr. art. 31 cpv.

1.

lett. d LADI; STF C 246/06 del 16 luglio 2007 consid. 3.2). (…)”

In una sentenza

38.2008.67

del 12 febbraio 2009 il TCA ha ricordato che un’oscillazione della

cifra d’affari superiore al 25% è ininfluente se la perdita di lavoro è da

ascrivere ad altre circostanze che rientrano nel normale rischio aziendale:

"

(…)

2.6

Nell'evenienza concreta l'impresa X.________ ha

sostanzialmente addotto, quali motivi per l'introduzione del lavoro ridotto, la

dilazione delle decisioni di delibera di lavori, la mancanza di offerte e la

mancata assegnazione di appalti (cfr. consid. 1.3, Doc. 5 e Doc. 12).

Ora, come giustamente sottolineato dalla SECO e dalla Sezione del

lavoro, la costante giurisprudenza federale ha stabilito che tali circostanze

fanno parte del normale rischio aziendale (cfr. consid. 2.4) per cui la perdita

di lavoro non è computabile (cfr. pure STCA 38.2008.9 del 29 aprile 2008; STCA

38.2007.28

dell'8 agosto 2007; STCA 38.2007.21 del 4 luglio 2007; STCA

38.2007.41

del 1° ottobre 2007).

A nulla di diverso può portare la circostanza che l'oscillazione

della cifra d'affari rispetto alla media del quadriennio sia superiore al 25%

(su questa questione cfr. STF C 302/05 del 25 luglio 2007 e STCA 38.2008.37 del

24.

settembre 2008).

Infatti, i motivi dell'ingente riduzione della cifra di affari

fatta registrare dalla ditta (39.48%; cfr. consid. 1.2) nel caso presente sono

da ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale, per cui la

perdita di lavoro non è computabile.

Alla luce di quanto qui sopra esposto questo Tribunale non può che

confermare la decisione su opposizione impugnata. (…)”

Questo principio è stato

confermato nella STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016, consid. 2.5.

Infine,

in una sentenza 38.2021.15 del 29 novembre 2021, il TCA ha ritenuto che

l’oscillazione della cifra di affari realizzata da una ditta dopo lo scoppio

della pandemia COVID-19 rientrava nel normale rischio aziendale in quanto,

quella ottenuta da gennaio a maggio 2021 era inferiore del 10% rispetto a

quella del 2020 ed era superiore, a parità di collaboratori, rispetto a quella

del 2019.

2.9

Nella

presente fattispecie la Sezione del lavoro ritiene che l’oscillazione della

cifra d’affari fatta registrare dalla RI 1 è inferiore del 25% per cui essa

rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro.

L’amministrazione

ha confrontato la cifra d’affari realizzata nei mesi di settembre e ottobre

2021.

con quella conseguita nel medesimo periodo del triennio precedente la

pandemia (2017-2019) riscontrando una diminuzione del 17,11%.

L’8

settembre 2021 il ricorrente ha indicato che “la cifra d’affari di agosto

2021.

è di fr. 7'495.-- (ATTENZIONE: due settimane di ferie!!!)” (cfr. doc.

3).

Rispondendo

ad una richiesta della Sezione del lavoro del 4 ottobre 2021 (cfr. doc. 4) il

datore di lavoro ha comunicato che la cifra d’affari conseguita in settembre

2021.

è stata di fr. 17'080 (cfr. doc. IX/1).

Rispondendo

ad un’ulteriore domanda della Sezione del lavoro del 15 novembre 2021, il 19

novembre 2021 il ricorrente ha indicato:

" Cifra

d’affari di ottobre 2021: fr. 17'154.95.

Cifra d’affari di novembre 2021 (stato 15.11.2021): fr. 8'852.40.”

(cfr. doc. 9)

Nel

formulario di “Preannuncio di lavoro ridotto” figurano le seguenti cifre

d’affari mensili degli ultimi quattro anni:

"

(…)

2021.

2020 2119 2018 2017

Gennaio 1370 19365 19370 24820 20260

Febbraio 3340 21330 23280 24400 22160

Marzo 6130 11310 21050 24080 28400

Aprile 6270

0.

21350 26290 24270

Maggio 6210

4540.

26210 17940 22950

Giugno 12210 10400 12940 19000 20160

Luglio 13990 18500 14130 16600 20200

Agosto 6000

7760.

10380 16190 18900

Settembre 16160 15400 19890 20450

Ottobre 15230 21790 22850 23520

Novembre 12390 23090 21060 25820

Dicembre

7990.

22560 20310 21870

Totale 55'520 144975 231550

253430.

268890

(cfr. doc. 1 punto 6.1.b)

L’amministrazione

ha confrontato la media della cifra d’affari conseguita dalla RI 1 nei mesi di

settembre e ottobre 2021, con quella ottenuta negli stessi mesi nel periodo

2017-2019, ottenendo una diminuzione del 17%.

In

sede ricorsuale la ditta sottolinea che il calcolo andrebbe fatto prendendo in

considerazione il quadriennio precedente (e quindi gli anni dal 2016 al 2019) e

utilizzando i dati del trimestre settembre – novembre 2021 e non solo quelli

dei mesi di settembre e ottobre 2021.

Dalla

tabella prodotta dal ricorrente figura una cifra d’affari per il citato

trimestre del 2021 di fr. 49'528 (settembre: fr. 16'750; ottobre fr. 17'350;

novembre fr. 15'428). La media della cifra d’affari conseguita nei

corrispondenti mesi dal 2016 al 2019 ammonta a fr. 66'650 (fr. 60'280 nel 2019;

fr. 63'800 nel 2018; fr. 69'790 nel 2017 e fr. 72'730 nel 2016).

Confrontando

queste due cifre (fr. 49'528 e fr. 66'650) risulterebbero una oscillazione

della cifra d’affari del 25,69% (fr. 49'528 corrispondendo al 74,31% di fr.

66'650).

Nella

risposta di causa la Sezione del lavoro ha innanzitutto rilevato che il

quadriennio precedente corrisponde al periodo 2017-2020.

Siccome

però il 2020 è stato l’anno in cui è scoppiata la pandemia esso non è stato

considerato a vantaggio della ricorrente. Volendo operare il confronto con la

cifra d’affari conseguita nei mesi di settembre e ottobre 2021 con quella

ottenuta nel medesimo periodo del quadriennio 2017-2020, si constaterebbe una

riduzione della cifra d’affari di solo l’11,82%.

L’amministrazione

ha poi precisato di non avere operato il calcolo includendo la cifra d’affari

conseguita nel mese di novembre 2021 in quanto essa era solo indicativa.

La

Sezione del lavoro ha sottolineato inoltre che nella tabella prodotta davanti

al TCA è stata indicata per settembre 2021 una cifra d’affari di fr. 16'750

(cfr. doc. B), mentre all’amministrazione era stata indicata per quello stesso

mese, una cifra d’affari di fr. 17'080.

Infine

l’amministrazione ha rifatto il calcolo prendendo in considerazione anche il

mese di novembre 2021. Confrontando i dati del trimestre settembre-novembre

2021.

con quelli del triennio 2017-2019 la Sezione del lavoro è arrivata ad una

diminuzione della cifra d’affari del 23,15%.

Invece

confrontando i dati prodotti con il ricorso e riferendosi allo stesso periodo,

la diminuzione della cifra d’affari sarebbe del 23,36%. In entrambi i casi

l’oscillazione è inferiore al 25% e esclude il diritto all’indennità per lavoro

ridotto (cfr. consid. 1.4).

Il

ricorrente in sede di nuove prove ha riconosciuto di avere commesso un errore

non conteggiando i pagamenti effettuati con le carte di credito.

Egli

ha allegato un’ulteriore tabella nella quale ha corretto il dato relativo al

mese di settembre 2021; portandolo a fr. 17'080.--, per complessivi franchi

49'858.-- nel trimestre settembre-novembre 2021.

Questo

dato, confrontato con i fr. 66'650.-- conseguiti nello stesso periodo dal 2016

al 2019 porta ad un’oscillazione della cifra d’affari del 25,19%.

Il

ricorrente ribadisce che l’anno 2020 non va considerato in quanto “gli effetti

della pandemia erano già ben visibili ed era già in atto un importante calo

degli incassi”.

Chiamato

ora a pronunciarsi, il TCA ricorda innanzitutto che il confronto deve essere

effettuato con la cifra d’affari media conseguita nello stesso periodo dei

quattro anni immediatamente precedenti.

Nel

caso concreto si tratta del periodo 2017-2020.

Confrontando

la media della cifra d’affari conseguita in settembre e ottobre 2021, con

quella conseguita mediamente nel periodo citato la riduzione della cifra

d’affari sarebbe soltanto dell’11,82%.

L’amministrazione

ha tuttavia effettuato un’ulteriore calcolo nel quale non ha considerato l’anno

2020, pesantemente influenzato dallo scoppio della pandemia ed ha considerato soltanto

un periodo di tre anni, a vantaggio della ricorrente.

Il

TCA ritiene corretto il modo di operare dell’amministrazione vista la

situazione del tutto eccezionale provocata dalla pandemia COVID-19.

Questo

Tribunale ricorda peraltro che la regola dei quattro anni fissati dalla

giurisprudenza cantonale non è assoluta ed è possibile, per validi motivi,

prendere in considerazione anche un periodo inferiore di tempo (cfr. STF 302/05

del 25 luglio 2007 e STCA 38.2021.55 del 29 novembre 2021, riassunte al consid.

2.8).

Confrontando

le cifre d’affari conseguite nel periodo settembre - novembre 2021 con quelle

realizzate mediamente negli anni 2017-2019 risulta nel caso concreto una

diminuzione della cifra d’affari al 23,15%.

Siccome

tale oscillazione è inferiore al 25% essa rientra nel normale rischio aziendale

del datore di lavoro per cui, a ragione, la Sezione del lavoro ha negato al

ricorrente il diritto a beneficiare di indennità per lavoro ridotto.

La decisione su

opposizione del 26 novembre 2021 deve, di conseguenza, essere confermata.

2.10

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una

modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 6 dicembre 2021, per cui

torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021

consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA

38.2021.11

del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021

consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio

2021.

e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti