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Decisione

38.2021.102

Ricorso respinto: l’invio all'amministrazione delle richieste di indennità per lavoro ridotto è avvenuto oltre i 3 mesi dalla fine dei singoli periodi di conteggio ed è pertanto tardivo

21 febbraio 2022Italiano27 min

particolare: DLA 2000, pag. 27; DLA 1993/1994, pag. 30; DLA 1986 pag. 50; STF C 189/01 del 18 settembre 2001; STF C 82/86 del 15 aprile 1987; DTF 124 V 75; DTF

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2021.102

CL/gm

Lugano

21 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 16 novembre 2021 emanata

da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il

21 gennaio 2021, la Sezione del lavoro, dopo aver esaminato il preannuncio di

lavoro ridotto presentato da RI 1 in data 14 gennaio 2021, ha riconosciuto alla

società il diritto a percepire le indennità per lavoro ridotto dal 18 gennaio

al 28 febbraio 2021 (cfr. doc. 7).

1.2. Con

decisione del 28 luglio 2021, la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha respinto la domanda di

indennità per lavoro ridotto presentata dalla ditta per i mesi di gennaio e febbraio 2021 motivando il

provvedimento sulla base del fatto che la documentazione tesa ad ottenere

l’indennità in questione - la cui scadenza di inoltro era il 30 aprile, rispettivamente,

il 31 maggio 2021 - è stata trasmessa all’amministrazione unicamente il 17

luglio 2021 (cfr. doc. 4 e 5), quindi dopo lo scadere del termine perentorio di

tre mesi dalla fine dei singoli periodi di conteggio (cfr. doc. 3).

1.3. Con

la decisione su opposizione di data 16 novembre, la Cassa ha, poi, respinto

l’opposizione interposta da RI 1 in data 27 agosto 2021 (cfr. doc. 3) contro la

decisione del 28 luglio 2021. L’amministrazione ha motivato il proprio

provvedimento sulla base delle seguenti argomentazioni:

"

(…)

6. Nella sua opposizione lei ha esposto la

fattispecie che ha portato l’inoltro tardivo della domanda di orario ridotto

per gennaio e febbraio 2021, in particolare ha indicato: “… L’accettazione

da parte del Cantone è avvenuta in data 21 gennaio 2020 ed è s). Il documento

di accettazione indicava espressamente che la documentazione per ottenere

l’indennità doveva essere trasmessa entro 3 mesi dalla fine del mese oggetto di

indennizzo. Tale documento di fatto non è mai pervenuto ed è stato recapitato

in copia solo in data 28 luglio 2021 (…). Nel frattempo, in data 23

febbraio 2021, lo studio __________ sollecitava CO 1 a dare riscontro

relativamente al preannuncio (…). CO 1 rispondeva indicando i documenti e i

formulari da presentare ma omettendo di segnalare il termine di tre mesi e non

allegando copia dell’accettazione (…). Di fatto la nostra società non ha avuto

modo di conoscere per tempo i termini di scadenza e riteneva in buona fede di

aver già compiuto quanto necessario, presentando la domanda di preannuncio…”.

7. Occorre innanzitutto puntualizzare che la

decisione in merito alle indennità per lavoro ridotto è di competenza della

Sezione del lavoro e sarebbe stato d’auspicio che il sollecito sarebbe stato

inoltrato a detto ufficio.

8. La cassa, in riposta alla richiesta di

informazioni del 23.02.2021, ha indicato: “… Ci riferiamo alla decisione

concernente l’indennità per lavoro ridotto del servizio cantonale del 21

gennaio…” Quindi prestando un po’ di attenzione si sarebbe potuto capire

che la decisione era stata emanata e poteva essere eventualmente richiesta alla

Sezione del lavoro e anche alla Cassa informando di non esserne in possesso.

9. Che la società non fosse a conoscenza dei termini

per la presentazione della domanda d’indennità è poco verosimile in quanto in

precedenza era già stata notificata una decisione concernente l’indennità per

lavoro ridotto (decisione del 04.05.2020), nella stessa è stato menzionato “…il

diritto all’indennità per lavoro ridotto va fatto valere entro 3 mesi dalla

scadenza di ogni periodo di conteggio presso la cassa designata…”.

10. In quella circostanza la rivendicazione delle

indennità per lavoro ridotto è stata fatta entro i termini stabiliti.

11. Ragion per cui la società sapeva o avrebbe dovuto

sapere quali erano le condizioni per beneficiare delle menzionate indennità.

12. In virtù di quanto precede, l’opposizione del

27.08.2021 è respinta e la decisione del 28.07.2021 è confermata.” (cfr. doc.

1)

1.4. Contro

la decisione su opposizione, RI 1 ha interposto un tempestivo ricorso innanzi

al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e chiedendo la

corresponsione delle indennità per lavoro ridotto fatte valere (pari a fr.

15'892.30 per il periodo dal 18 al 31 gennaio 2021 ed a fr. 33'879.20 per il

mese di febbraio 2021). In particolare, a sostegno delle proprie pretese, ha

fatto valere le seguenti argomentazioni:

"

(…)

·

La ricorrente ha considerato in

buona fede che la trasmissione del preannuncio fosse sufficiente a far

considerare rispettato il termine previsto dalla norma. La mancata o errata

trasmissione della comunicazione di accettazione da parte delle autorità

cantonali non ha permesso alla società di rendersi conto della oggettiva

carenza e del mancato rispetto del termine.

·

Il fatto che in passato la

ricorrente abbia avuto accesso all’indennità, avendone rispettato i termini di

inoltro della documentazione, viene considerato dalla Cassa come testimonianza

della conoscenza dei termini di legge da parte della società. La ricorrente ne

rileva al contrario l’evidenza che solo il corretto espletamento della prassi

di comunicazione consente all’avente diritto di accedere in maniera opportuna

alle procedure nel rispetto delle normative.

·

Il danno provocato dall’errata

comunicazione dell’accettazione in questo modo pesa esclusivamente sulla

ricorrente che ha avuto il solo torto di attendere di essere messa nelle

condizioni di accedere ad uno strumento di sollievo delle difficoltà generate,

in un periodo particolare ed unico, dalle disposizioni imperative delle

autorità pubbliche che, per permettere il rispetto del bene comune della salute

pubblica, ha richiesto un grande sacrificio economico alle aziende private.

·

Il mancato ottenimento

dell’indennità da parte della ricorrente, per un vizio di forma non totalmente

imputabile ad una sua azione ma quanto meno da condividere con l’autorità che

non ha correttamente assolto la sua funzione, ancorché giustificabile nell’assunto

che l’ignoranza della legge non costituisce una scusante, suona inesorabilmente

come una palese ingiustizia che la latina ha icasticamente immortalato nel

motto summus ius, summa iniuria.

·

Non sarà inutile sottolineare che

gli strumenti messi a disposizione da parte delle autorità pubbliche per

sostenere l’economia svizzera in un periodo difficile e molto particolare,

caratterizzato da un evento pandemico di cui si fatica a ricordare un

precedente, stanno avendo il pregio di caratterizzare ancor più l’unicità delle

politiche economico-sociali della Confederazione Svizzera nel panorama

internazionale. Sarebbe spiacevole costatare che un solo vizio di forma,

peraltro non imputabile alla ricorrente, abbia il sopravvento sulla ratio

dell’intervento a sostegno dell’economia di cui alla pratica in parola.” (cfr.

doc. I)

1.5. Con risposta del 28 dicembre 2021,

l’amministrazione, riconfermandosi nella propria decisione su opposizione, ha

postulato la reiezione del ricorso (cfr. doc. III).

1.6. Il 29 dicembre 2021 la

risposta di causa della Cassa è stata trasmessa al ricorrente ed alle parti -

rimaste, poi, silenti - è stato assegnato un termine di dieci giorni per

produrre eventuali ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. IV).

in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione a sapere se la Cassa, a ragione, o meno, ha

negato alla RI 1, le indennità per lavoro ridotto da quest’ultima postulate per

Fatti

i mesi di gennaio e febbraio 2021.

2.2. Ai sensi dell’art. 38 cpv. 1

LADI entro tre mesi dalla scadenza di ogni

periodo di conteggio, il datore di lavoro fa valere, per tutta l’azienda, il

diritto all’indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata,

laddove per periodo di conteggio si intende, a norma dell’art. 32 cpv. 5 LADI,

ogni periodo di un mese o di quattro settimane consecutive.

L’art. 53 OADI, precisa,

poi, che è considerato periodo di conteggio un periodo di tempo di quattro

settimane se i salari sono pagati ad intervalli di una, due o quattro

settimane, che in tutti gli altri casi, il periodo di conteggio è di un mese

(cpv. 1) e che, se un’azienda prevede diversi periodi di salario, all’indennità

per lavoro ridotto è applicabile il periodo di conteggio corrispondente a un

mese o a quattro settimane (cpv. 2).

Infine, l’art. 61 OADI sancisce

che il termine per l’esercizio del diritto

all’indennità decorre con il primo giorno seguente la fine del periodo di

conteggio.

L’Alta Corte ha già avuto

modo di stabilire che i termini previsti dalla LADI (per il preannuncio,

rispettivamente per fare valere il diritto alle prestazioni) non costituiscono

semplici prescrizioni d'ordine, ma hanno carattere perentorio.

Concretamente, ciò

significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la

mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto

all'indennità per mancanza di un presupposto formale.

Allorché invece la legge

prevede un termine per fare valere il diritto, il mancato rispetto dello stesso

provoca l'estinzione del diritto alle prestazioni (su queste questioni, cfr. in

particolare: DLA 2000, pag. 27; DLA 1993/1994, pag. 30; DLA 1986 pag. 50; STF C 189/01 del 18 settembre 2001; STF C 82/86 del 15 aprile 1987; DTF 124 V 75; DTF

119 V 370; DTF 117 V 244; DTF 114 V 123; DTF 110 V 334; vedi pure Stauffer, Serie: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht; "Bundesgesetz über die

obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung", Ed.

Schulthess, Zurigo 1998, pag. 109).

Pertanto, se la domanda

d’indennizzo viene presentata dopo il termine di tre mesi dalla scadenza del

periodo di conteggio rilevante, senza che siano realizzate le condizioni

necessarie per la “restituzione di un termine”, il diritto all’indennità per

lavoro ridotto si estingue (cfr. STF 124 V 75 consid. 4. bb); STF C 120/06 del

1° maggio 2007 consid. 2.2.1.).

2.3. Il

termine di perenzione di cui all’art. 38 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.3.) può, a

determinate condizioni, essere restituito in applicazione dell’art. 41 LPGA

(cfr. tra le altre DTF 114 V 123, consid. 3.a) a norma del quale, se il

richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire

entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo

domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento

e compia l’atto omesso (cfr., pure, art. 14 Lptca).

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che

risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze

devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente

non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STF I 393/01

del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza

federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta

improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,

però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad

incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF

9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015

consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V

255, consid. 2a; cfr., pure, STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

Tra

gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare

la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la

stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017

del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

Per

la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce

l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se

integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con

la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa

in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio

impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Non costituiscono, per

contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,

rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale

(cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA

2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid.

4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4,

pag. 216).

La

restituzione di un termine può, altresì, essere accordata in applicazione del

principio della buona fede quando la mancata osservanza di un termine deriva da

un comportamento di un’autorità tale da fondare in modo sufficiente la fiducia

di un assicurato (cfr. art. 9 Cost.; STF 9C_628/2017 del 9 maggio 2018 consid.

2.2.; STF 8C_50/2007 del 4 settembre 2007 consid. 5.1.; STF C 189/04 del 28

novembre 2005 consid. 4.1.; STF C 189/01 del 18 settembre 2001 DLA 2000 N. 6

pag. 27.).

La

restituzione di un termine è, in particolare, giustificata allorquando occorre

tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un

determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità

competente (cfr. STF 8C_50/2007 del 4 settembre 2007 consid. 5.1.; STF C 189/04

del 28 novembre 2005 consid. 4.1.; STF C 189/01 del 18 settembre 2001; DLA 2000

N. 6 pag. 27).

Deve ancora essere

sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio

di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.4. Nell'evenienza concreta si

tratta innanzitutto di stabilire se, in ossequio a quanto disposto dall'art. 38

cpv. 1 LADI, la ditta ha fatto valere entro il termine di perenzione di tre

mesi il diritto alle indennità per lavoro ridotto per i mesi di gennaio e

febbraio 2021, oppure no.

In concreto, si rileva

che nel “preannuncio di lavoro ridotto” trasmesso alla Cassa il 14

gennaio 2021 a valere per il periodo dal 18 gennaio al 28 febbraio 2021, la RI

1 ha richiesto l’introduzione della misura per tutta l’azienda, vale a dire per

otto dipendenti. Nel medesimo documento, quale “persona responsabile” per

la ricorrente è indicato __________ (socio e presidente della gerenza; cfr.

estratto del Regi”. Ne emerge, poi che la richiedente aveva espresso il

proprio consenso alla “trasmissione mediante posta elettronica non crittografata”

e che, in precedenza, aveva “già ricevuto una decisione di lavoro ridotto”,

e meglio la decisione n. __________ (cfr. all. 1 a doc. 2).

Giova, infatti, evidenziare

che la società, prima di richiedere le indennità per lavoro ridotto a valere

per gennaio e febbraio 2021, ne aveva già fatto richiesta nel corso del 2020.

In tal senso, si rileva

che le “domande e conteggi di indennità per lavoro ridotto” presentate

dalla società a valere per marzo, aprile e maggio 2020, rispettivamente per

gennaio e febbraio 2021, indicano che il “termine d’inoltro” per le

richieste di indennità per lavoro ridotto alla Cassa di disoccupazione

designata corrisponde ai “tre mesi successivi alla scadenza di ogni periodo

di conteggio” (cfr. doc. 4, 5, 9, 10 e 11).

Dalla decisione resa il 4

maggio 2020 dalla Sezione del lavoro emerge, inoltre, che alla ditta era stato

riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto a decorrere dal 20

marzo sino al 19 settembre 2020 (cfr. doc. 13).

Il provvedimento in

questione, inoltre, contiene il seguente “richiamo importante”:

" 5. Il diritto

all’indennità per lavoro ridotto va fatto valere entro 3 mesi

dalla scadenza di ogni periodo di

conteggio presso la cassa disoccupazione designata. L’inosservanza del termine

impartito per l’esercizio del diritto all’indennità determina l’estinzione del

diritto. Una procedura di opposizione o di ricorso contro la presente decisione

non comporta la sospensione di tale termine.” (cfr. doc. 13, pag. 3)

Analoga avvertenza è

presente anche nella decisione della Sezione del lavoro di data 21 gennaio 2021

(cfr. doc. 7, pag. 3) con la quale la Sezione del lavoro ha, come visto,

riconosciuto alla qui ricorrente il diritto alle indennità per lavoro ridotto

per i mesi di gennaio e febbraio 2021 (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 7).

Con mail del 23 febbraio

2021, ore 09:53, __________ () di non aver ricevuto riscontro al “preannuncio

di lavoro ridotto” inoltrato il 14 gennaio 2021 e chiesto lumi sullo stato

di avanzamento della pratica (cfr. all. 3 a doc. 2).

Alle ore 10:51 del

medesimo giorno un collaboratore della resistente ha risposto ad __________

comunicandogli quanto segue:

" Ci riferiamo

alla decisione concernente l’indennità per lavoro ridotto del servizio

cantonale del 21 gennaio.

Per rivendicare l’indennità vi invitiamo d’ora innanzi a

trasmetterci ogni mese:

v

Il modulo Domanda e conteggio

di indennità per lavoro ridotto, che trovate qui Clicca qui. Per la

compilazione del modulo valido dal 1° dicembre 2020 seguite le istruzioni

pubblicate sulla nostra pagina internet;

v

Il rapporto giornaliero delle ore

lavorate e delle ore perse per ogni dipendente avente diritto all’indennità

(anche di coloro che non hanno perso ore); e

v

Il registro salariale mensili o i

conteggi di stipendio mensile di tutti i dipendenti.”

La

Cassa ha altresì comunicato al proprio interlocutore a quale indirizzo

trasmettere le domande di indennità per lavoro ridotto, rendendolo attento

sulla necessità di rinnovare il preannuncio di lavoro ridotto almeno dieci

giorni prima dell’inizio del nuovo periodo e sulla cerchia di persone che non

hanno diritto a percepire le indennità per lavoro ridotto (cfr. all. 4 a doc.

2).

Dalla “domanda e

calcolo di indennità per lavoro ridotto”, datata, timbrata e sottoscritta

Considerandi

dalla ricorrente il 17 luglio 2021, emerge che, per gennaio 2021, RI 1 ha

postulato il versamento di indennità per lavoro ridotto per complessivi fr.

15'892.30 (cfr. doc. 4).

Con la “domanda e

calcolo di indennità per lavoro ridotto”, pure datata, sottoscritta e

firmata il 17 luglio 2021, a valere per il mese di febbraio 2021, la ditta ha,

invece, postulato il versamento di indennità per complessivi fr. 33'879.20

(cfr. doc. 5).

Con scritto del 22 luglio

2021, la Cassa ha comunicato alla ricorrente che le indennità per lavoro

ridotto postulate per i mesi di gennaio e febbraio 2021 non potevano essere

erogate. Ciò ritenuto che, ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 LADI, “il datore di

lavoro fa valere il diritto alle indennità per lavoro ridotto presso la cassa

entro tre mesi dalla scadenza del mese per il quale rivendica l’indennità”

e che, nel caso concreto, le richieste in questione avrebbero dovuto essere

trasmesse alla resistente entro il 30 aprile per il mese di gennaio,

rispettivamente, entro il 31 maggio 2021 per febbraio (cfr. doc. 6).

Il 28 luglio 2021, ore

11:11, la Cassa ha trasmesso via mail ad __________ la decisione concernente le

indennità per lavoro ridotto emessa il 21 gennaio 2021 dalla Sezione del lavoro

nei confronti della RI 1 (cfr. all. 2 a doc. 2).

Con la decisione formale

del 28 luglio 2021, la Cassa, rilevando che le due richieste di indennità per

lavoro ridotto sono state inoltrate oltre il termine di tre mesi previsto

dall’art. 38 cpv. 1 LADI, ha negato alla RI 1 l’erogazione delle indennità

postulate e ciò sulla base delle argomentazioni già indicate (cfr. supra

consid. 1.2. e doc. 3).

Nell’opposizione tempestivamente

interposta contro tale decisione, la ditta, oltre a rammentare che l’invio da

parte della Sezione del lavoro della decisione del 21 gennaio 2021 è avvenuta

ad un indirizzo e-mail differente da quello indicato nel “preannuncio di

lavoro ridotto” e che sino al 28 luglio 2021 la società non ne è entrata in

possesso (e ciò nemmeno dopo aver preso contatto con CO 1 nel febbraio 2021), ha

fatto valere quanto segue:

" (…)

·

La scrivente società per il tramite dello studio __________, ha

inoltrato il preannuncio di lavoro ridotto in data 14 gennaio 2021, non appena

le autorità hanno diramato le informazioni dell’imminente chiusura di ogni

esercizio commerciale con decorrenza 18 gennaio (vedi allegato 1)

(…).

·

La presentazione della documentazione a completamento

dell’incarto è stata fatta fuori termine ma in assoluta buona fede. La raccolta

della documentazione ha preso molto tempo, dovendo raccogliere informazioni da

diversi negozi gestiti dalla società, relativamente alle presenze del

personale, peraltro in un momento in cui gli stessi negozio erano impegnati a

riprendere l’attività dopo la chiusura imposta dalle autorità federali e

cantonali.” (cfr. doc. 2)

Con decisione su

opposizione del 16 novembre 2021, la Cassa ha, come visto, respinto

l’opposizione interposta dalla ricorrente (cfr. supra consid. 1.3. e doc. 1).

2.5

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva, innanzitutto che la ricorrente

non contesta di aver sottoscritto e trasmesso alla Cassa in data 17 luglio 2021

le domande tese all’erogazione delle indennità per lavoro ridotto a valere per

i mesi di gennaio e febbraio 2021, né pretende di averle inviate alla Cassa in

un momento precedente rispetto a tale data.

Ne consegue che l’invio

alla resistente delle richieste di indennità per lavoro ridotto per i mesi di

gennaio e febbraio 2021 è avvenuto oltre i tre mesi dalla fine dei singoli

periodi di conteggio ed è, pertanto, tardivo (art. 38 cpv. 1 LADI).

Secondo

questo Tribunale, richiamata la costante giurisprudenza federale e cantonale

riprodotta ai consid. 2.2 e 2.3., inoltre, non vi sono, in concreto, validi

motivi atti a giustificare la tardività dell’inoltro alla Cassa della richiesta

di indennità per lavoro ridotto.

In tal senso, giova

rammentare che prima di richiedere le indennità per lavoro ridotto relative ai

mesi di gennaio e febbraio 2021, la ditta ne aveva, come visto (cfr. supra

consid. 2.4.) già beneficiato. Ciò implica che relativi procedura e termini

dovevano essere noti alla ricorrente.

Si pone, inoltre,

nuovamente in evidenza il fatto che le indicazioni e le avvertenze circa il

termine di inoltro delle richieste di indennità figurano peraltro chiaramente

sia nella decisione già notificata alla ricorrente dalla Sezione del lavoro nel

corso del 2020, sia nelle “domande e calcolo di indennità per lavoro

ridotto” da questa sottoscritte e trasmesse all’amministrazione, tanto nel

2020.

quanto nel 2021 (cfr. supra consid. 2.4.).

Giova, inoltre, rilevare -

al di là del fatto che la Sezione del lavoro abbia trasmesso la propria

decisione ad un indirizzo e-mail diverso da quello specificato dalla ricorrente

– che __________, cui la ricorrente aveva affidato l’inoltro del “preannuncio

di lavoro ridotto in data 14 gennaio 2021” (cfr. doc. 2, pag. 1) e che

aveva preso contatto con la Cassa (anziché con la Sezione del lavoro) chiedendo

lumi sullo stato di avanzamento della pratica, sapeva, almeno dal 23 febbraio

2021, che la Sezione del lavoro in data 21 gennaio 2021 aveva emanato la

propria decisione concernente l’erogazione delle indennità in questione (cfr.

supra consid. 2.4. e all. 4 a doc. 2).

Ciò risulta, infatti,

chiaramente dalla risposta trasmessa dalla Cassa alla __________ (“Ci

riferiamo alla decisione concernente l’indennità per lavoro ridotto del

servizio cantonale del 21 gennaio”; cfr. supra consid. 2.4. e all. 4 a doc.

2).

Sino a fine luglio,

tuttavia, mai è stata chiesta alla Cassa o alla Sezione del lavoro copia di

tale provvedimento e ciò nonostante i “gravi sacrifici economici”

sostenuti dalla società (cfr. doc. I).

Non solo. La Cassa, sempre

nella mail del 23 febbraio 2021 - allorquando la ricorrente avrebbe avuto a

disposizione oltre due mesi per inoltrare quanto necessario nel rispetto del

termine di cui all’art. 38 cpv. 1 LADI - aveva pure precisato al proprio interlocutore

come procedere “d’ora innanzi (…) ogni mese” per rivendicare le

indennità postulate dalla ricorrente, che documentazione trasmettere a tal fine

ed a quale indirizzo (cfr. supra consid. 2.4. ed all. 4 a doc. 2).

Alla luce di tutto quanto

precede, mal si comprende come l’insorgente potesse supporre “che la trasmissione del preannuncio fosse sufficiente

a far considerare rispettato il termine previsto” (cfr. supra consid. 1.4. e doc. I) dall’art. 38 cpv.

1.

LADI.

In tal senso, giova, pure,

rammentare che per costante giurisprudenza, gli

assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle

persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti

(cfr. STF 8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019;

STF 8C_787/2018 del 17 dicembre 2018; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010

consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001

KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF

con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2016 24 del 25 agosto

2016; STCA 38.2014.69 del 24 giugno 2015; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003;

STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).

Sulla

censura sollevata dalla ricorrente che fa valere di essere venuta a conoscenza

del termine di cui all’art. 38 cpv. 1 LADI solamente a fine luglio, non avendo

prima di allora ricevuto la decisione emessa dalla Sezione del lavoro il 21

gennaio 2021, e ciò nemmeno quando, il 23 febbraio 2021, si è rivolta alla

Cassa, si rileva che la società fa implicitamente riferimento al fatto di

essere stata informata tardivamente dalla Cassa sui doveri che le incombevano

ai sensi della LADI, indicati nel provvedimento della Sezione del lavoro.

Ai

sensi dell’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) gli assicuratori e gli organi esecutivi delle

singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad

informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi (cpv. 1) ed ognuno

ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri

diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti

dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro

obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio

federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa

(cpv. 2).

Nella

sentenza 8C_312/2020 del 24 giugno 2020 consid. 3.2. il Tribunale federale ha

già stabilito che nell’ambito assicurazioni sociali, anche nell’assicurazione

contro la disoccupazione, gli assicurati devono fare il possibile per ridurre

il danno senza avvisi particolari da parte dell’amministrazione o fogli

informativi.

In

concreto, la tesi ricorsuale non merita tutela, ritenuto dapprima che tanto dai

moduli sottoscritti dalla ricorrente per le richieste delle postulate indennità,

quanto - ed in particolare - dalla decisione emessa dalla Sezione del lavoro

già nel 2020, figurano, come visto (cfr. supra consid. 2.4.), precise

indicazioni, di cui l’insorgente aveva preso visione, sul termine di tre mesi

dalla fine di ogni periodo di conteggio per procedere alla richiesta delle

indennità per lavoro ridotto.

La

RI 1 nemmeno può, quindi, trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite,

dall’art. 27 LPGA (cfr. STCA 38.2019.25 del 10 dicembre 2019; STCA 38.2019.15

del 18 giugno 2019; STCA 38.2018.20 del 5 giugno 2018; STCA 38.2017.20 del 27

settembre 2017; STCA 38.2014.73 del 26 marzo 2015).

A mero titolo

abbondanziale, si rileva che dagli atti sembra, piuttosto, emergere che la

tardività dell’inoltro alla Cassa sia da ricondurre al fatto che “la

raccolta della documentazione ha preso molto tempo, dovendo raccogliere

informazioni da diversi negozi gestiti dalla società, relativamente alle

presenza del personale, peraltro in un momento in cui gli stessi erano

impegnati a riprendere l’attività dopo la chiusura imposta dalle autorità

federali e cantonali”, e meglio come indicato dalla ricorrente stessa nella

propria opposizione del 27 agosto 2021 (cfr. doc. 2).

Infine, per quanto attiene

alla censura ricorsuale secondo cui il rifiuto del versamento delle indennità a causa dell’inoltro tardivo alla Cassa della

necessaria documentazione costituisce un formalismo eccessivo (riassunto

dalla ricorrente nella formula “summum ius summa iniuria”), tenuto conto

d’un lato, dell’invio da parte della Sezione del lavoro della decisione del 21

gennaio 2021 all’indirizzo e-mail errato e, d’altro lato, dell’“evento

pandemico di cui si fatica a ricordare un precedente”, giova osservare che

il formalismo eccessivo è una forma

particolare di diniego di giustizia formale vietato dagli art. 29 cpv. 1 Cost.

e 6 par. 1 CEDU. Esso è ravvisabile nell'ipotesi in cui per una determinata

procedura sono predisposte delle regole rigide, senza che simile rigore sia

materialmente giustificato. La giurisprudenza ha certo sempre affermato che le

regole di procedura sono necessarie nell'istituzione delle vie di diritto ai

fini di assicurare un decorso della procedura conformemente al principio della

parità di trattamento, nonché per garantire l'applicazione del diritto

materiale. Le esigenze formali non sono quindi in contrasto con l'art. 29 cpv.

1.

Cost.: vi è infatti formalismo eccessivo, come ricordato dalla parte

ricorrente (cfr. doc. I), solo qualora l'applicazione rigorosa delle regole di

procedura non è giustificata da nessun interesse degno di protezione, diventa

un fine a sé stante e impedisce o complica in modo insostenibile la

realizzazione del diritto materiale (cfr. STF 8D_6/2016 del 1° giugno 2017

consid. 3.1.-3.2.; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 7.1. e

riferimenti ivi menzionati; STF 9C_923/2009 del 10 maggio 2010 consid. 4.1.1.,

pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 62 pag. 189 segg.).

In

concreto il termine di tre mesi contemplato all’art. 38 cpv. 1 LADI non

costituisce una semplice prescrizioni d'ordine, ma ha carattere perentorio. Il

mancato rispetto del termine previsto dalla legge per fare valere il diritto,

provoca del resto l'estinzione del diritto alle prestazioni (cfr. consid. 2.2.;

2.3.).

La decisione della Cassa

non viola, pertanto, il principio del divieto di formalismo eccessivo.

Ne consegue che il ricorso

deve essere respinto e la decisione su opposizione del 16 novembre 2021

confermata.

2.6

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a

LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai

ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in

vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 16 dicembre 2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione

legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA

38.2021.9

del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021

consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti