38.2021.102
Ricorso respinto: l’invio all'amministrazione delle richieste di indennità per lavoro ridotto è avvenuto oltre i 3 mesi dalla fine dei singoli periodi di conteggio ed è pertanto tardivo
21 febbraio 2022Italiano27 min
particolare: DLA 2000, pag. 27; DLA 1993/1994, pag. 30; DLA 1986 pag. 50; STF C 189/01 del 18 settembre 2001; STF C 82/86 del 15 aprile 1987; DTF 124 V 75; DTF
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2021.102
CL/gm
Lugano
21 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 novembre 2021 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il
21 gennaio 2021, la Sezione del lavoro, dopo aver esaminato il preannuncio di
lavoro ridotto presentato da RI 1 in data 14 gennaio 2021, ha riconosciuto alla
società il diritto a percepire le indennità per lavoro ridotto dal 18 gennaio
al 28 febbraio 2021 (cfr. doc. 7).
1.2. Con
decisione del 28 luglio 2021, la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha respinto la domanda di
indennità per lavoro ridotto presentata dalla ditta per i mesi di gennaio e febbraio 2021 motivando il
provvedimento sulla base del fatto che la documentazione tesa ad ottenere
l’indennità in questione - la cui scadenza di inoltro era il 30 aprile, rispettivamente,
il 31 maggio 2021 - è stata trasmessa all’amministrazione unicamente il 17
luglio 2021 (cfr. doc. 4 e 5), quindi dopo lo scadere del termine perentorio di
tre mesi dalla fine dei singoli periodi di conteggio (cfr. doc. 3).
1.3. Con
la decisione su opposizione di data 16 novembre, la Cassa ha, poi, respinto
l’opposizione interposta da RI 1 in data 27 agosto 2021 (cfr. doc. 3) contro la
decisione del 28 luglio 2021. L’amministrazione ha motivato il proprio
provvedimento sulla base delle seguenti argomentazioni:
"
(…)
6. Nella sua opposizione lei ha esposto la
fattispecie che ha portato l’inoltro tardivo della domanda di orario ridotto
per gennaio e febbraio 2021, in particolare ha indicato: “… L’accettazione
da parte del Cantone è avvenuta in data 21 gennaio 2020 ed è s). Il documento
di accettazione indicava espressamente che la documentazione per ottenere
l’indennità doveva essere trasmessa entro 3 mesi dalla fine del mese oggetto di
indennizzo. Tale documento di fatto non è mai pervenuto ed è stato recapitato
in copia solo in data 28 luglio 2021 (…). Nel frattempo, in data 23
febbraio 2021, lo studio __________ sollecitava CO 1 a dare riscontro
relativamente al preannuncio (…). CO 1 rispondeva indicando i documenti e i
formulari da presentare ma omettendo di segnalare il termine di tre mesi e non
allegando copia dell’accettazione (…). Di fatto la nostra società non ha avuto
modo di conoscere per tempo i termini di scadenza e riteneva in buona fede di
aver già compiuto quanto necessario, presentando la domanda di preannuncio…”.
7. Occorre innanzitutto puntualizzare che la
decisione in merito alle indennità per lavoro ridotto è di competenza della
Sezione del lavoro e sarebbe stato d’auspicio che il sollecito sarebbe stato
inoltrato a detto ufficio.
8. La cassa, in riposta alla richiesta di
informazioni del 23.02.2021, ha indicato: “… Ci riferiamo alla decisione
concernente l’indennità per lavoro ridotto del servizio cantonale del 21
gennaio…” Quindi prestando un po’ di attenzione si sarebbe potuto capire
che la decisione era stata emanata e poteva essere eventualmente richiesta alla
Sezione del lavoro e anche alla Cassa informando di non esserne in possesso.
9. Che la società non fosse a conoscenza dei termini
per la presentazione della domanda d’indennità è poco verosimile in quanto in
precedenza era già stata notificata una decisione concernente l’indennità per
lavoro ridotto (decisione del 04.05.2020), nella stessa è stato menzionato “…il
diritto all’indennità per lavoro ridotto va fatto valere entro 3 mesi dalla
scadenza di ogni periodo di conteggio presso la cassa designata…”.
10. In quella circostanza la rivendicazione delle
indennità per lavoro ridotto è stata fatta entro i termini stabiliti.
11. Ragion per cui la società sapeva o avrebbe dovuto
sapere quali erano le condizioni per beneficiare delle menzionate indennità.
12. In virtù di quanto precede, l’opposizione del
27.08.2021 è respinta e la decisione del 28.07.2021 è confermata.” (cfr. doc.
1)
1.4. Contro
la decisione su opposizione, RI 1 ha interposto un tempestivo ricorso innanzi
al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e chiedendo la
corresponsione delle indennità per lavoro ridotto fatte valere (pari a fr.
15'892.30 per il periodo dal 18 al 31 gennaio 2021 ed a fr. 33'879.20 per il
mese di febbraio 2021). In particolare, a sostegno delle proprie pretese, ha
fatto valere le seguenti argomentazioni:
"
(…)
·
La ricorrente ha considerato in
buona fede che la trasmissione del preannuncio fosse sufficiente a far
considerare rispettato il termine previsto dalla norma. La mancata o errata
trasmissione della comunicazione di accettazione da parte delle autorità
cantonali non ha permesso alla società di rendersi conto della oggettiva
carenza e del mancato rispetto del termine.
·
Il fatto che in passato la
ricorrente abbia avuto accesso all’indennità, avendone rispettato i termini di
inoltro della documentazione, viene considerato dalla Cassa come testimonianza
della conoscenza dei termini di legge da parte della società. La ricorrente ne
rileva al contrario l’evidenza che solo il corretto espletamento della prassi
di comunicazione consente all’avente diritto di accedere in maniera opportuna
alle procedure nel rispetto delle normative.
·
Il danno provocato dall’errata
comunicazione dell’accettazione in questo modo pesa esclusivamente sulla
ricorrente che ha avuto il solo torto di attendere di essere messa nelle
condizioni di accedere ad uno strumento di sollievo delle difficoltà generate,
in un periodo particolare ed unico, dalle disposizioni imperative delle
autorità pubbliche che, per permettere il rispetto del bene comune della salute
pubblica, ha richiesto un grande sacrificio economico alle aziende private.
·
Il mancato ottenimento
dell’indennità da parte della ricorrente, per un vizio di forma non totalmente
imputabile ad una sua azione ma quanto meno da condividere con l’autorità che
non ha correttamente assolto la sua funzione, ancorché giustificabile nell’assunto
che l’ignoranza della legge non costituisce una scusante, suona inesorabilmente
come una palese ingiustizia che la latina ha icasticamente immortalato nel
motto summus ius, summa iniuria.
·
Non sarà inutile sottolineare che
gli strumenti messi a disposizione da parte delle autorità pubbliche per
sostenere l’economia svizzera in un periodo difficile e molto particolare,
caratterizzato da un evento pandemico di cui si fatica a ricordare un
precedente, stanno avendo il pregio di caratterizzare ancor più l’unicità delle
politiche economico-sociali della Confederazione Svizzera nel panorama
internazionale. Sarebbe spiacevole costatare che un solo vizio di forma,
peraltro non imputabile alla ricorrente, abbia il sopravvento sulla ratio
dell’intervento a sostegno dell’economia di cui alla pratica in parola.” (cfr.
doc. I)
1.5. Con risposta del 28 dicembre 2021,
l’amministrazione, riconfermandosi nella propria decisione su opposizione, ha
postulato la reiezione del ricorso (cfr. doc. III).
1.6. Il 29 dicembre 2021 la
risposta di causa della Cassa è stata trasmessa al ricorrente ed alle parti -
rimaste, poi, silenti - è stato assegnato un termine di dieci giorni per
produrre eventuali ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. IV).
in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la questione a sapere se la Cassa, a ragione, o meno, ha
negato alla RI 1, le indennità per lavoro ridotto da quest’ultima postulate per
Fatti
i mesi di gennaio e febbraio 2021.
2.2. Ai sensi dell’art. 38 cpv. 1
LADI entro tre mesi dalla scadenza di ogni
periodo di conteggio, il datore di lavoro fa valere, per tutta l’azienda, il
diritto all’indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata,
laddove per periodo di conteggio si intende, a norma dell’art. 32 cpv. 5 LADI,
ogni periodo di un mese o di quattro settimane consecutive.
L’art. 53 OADI, precisa,
poi, che è considerato periodo di conteggio un periodo di tempo di quattro
settimane se i salari sono pagati ad intervalli di una, due o quattro
settimane, che in tutti gli altri casi, il periodo di conteggio è di un mese
(cpv. 1) e che, se un’azienda prevede diversi periodi di salario, all’indennità
per lavoro ridotto è applicabile il periodo di conteggio corrispondente a un
mese o a quattro settimane (cpv. 2).
Infine, l’art. 61 OADI sancisce
che il termine per l’esercizio del diritto
all’indennità decorre con il primo giorno seguente la fine del periodo di
conteggio.
L’Alta Corte ha già avuto
modo di stabilire che i termini previsti dalla LADI (per il preannuncio,
rispettivamente per fare valere il diritto alle prestazioni) non costituiscono
semplici prescrizioni d'ordine, ma hanno carattere perentorio.
Concretamente, ciò
significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la
mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto
all'indennità per mancanza di un presupposto formale.
Allorché invece la legge
prevede un termine per fare valere il diritto, il mancato rispetto dello stesso
provoca l'estinzione del diritto alle prestazioni (su queste questioni, cfr. in
particolare: DLA 2000, pag. 27; DLA 1993/1994, pag. 30; DLA 1986 pag. 50; STF C 189/01 del 18 settembre 2001; STF C 82/86 del 15 aprile 1987; DTF 124 V 75; DTF
119 V 370; DTF 117 V 244; DTF 114 V 123; DTF 110 V 334; vedi pure Stauffer, Serie: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht; "Bundesgesetz über die
obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung", Ed.
Schulthess, Zurigo 1998, pag. 109).
Pertanto, se la domanda
d’indennizzo viene presentata dopo il termine di tre mesi dalla scadenza del
periodo di conteggio rilevante, senza che siano realizzate le condizioni
necessarie per la “restituzione di un termine”, il diritto all’indennità per
lavoro ridotto si estingue (cfr. STF 124 V 75 consid. 4. bb); STF C 120/06 del
1° maggio 2007 consid. 2.2.1.).
2.3. Il
termine di perenzione di cui all’art. 38 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.3.) può, a
determinate condizioni, essere restituito in applicazione dell’art. 41 LPGA
(cfr. tra le altre DTF 114 V 123, consid. 3.a) a norma del quale, se il
richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire
entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo
domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento
e compia l’atto omesso (cfr., pure, art. 14 Lptca).
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che
risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze
devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente
non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza
di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.
4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STF I 393/01
del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza
federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta
improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,
però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine
stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad
incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF
9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015
consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V
255, consid. 2a; cfr., pure, STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
Tra
gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare
la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la
stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017
del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).
Per
la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce
l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se
integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con
la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa
in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio
impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Non costituiscono, per
contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,
rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale
(cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA
2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid.
4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4,
pag. 216).
La
restituzione di un termine può, altresì, essere accordata in applicazione del
principio della buona fede quando la mancata osservanza di un termine deriva da
un comportamento di un’autorità tale da fondare in modo sufficiente la fiducia
di un assicurato (cfr. art. 9 Cost.; STF 9C_628/2017 del 9 maggio 2018 consid.
2.2.; STF 8C_50/2007 del 4 settembre 2007 consid. 5.1.; STF C 189/04 del 28
novembre 2005 consid. 4.1.; STF C 189/01 del 18 settembre 2001 DLA 2000 N. 6
pag. 27.).
La
restituzione di un termine è, in particolare, giustificata allorquando occorre
tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un
determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità
competente (cfr. STF 8C_50/2007 del 4 settembre 2007 consid. 5.1.; STF C 189/04
del 28 novembre 2005 consid. 4.1.; STF C 189/01 del 18 settembre 2001; DLA 2000
N. 6 pag. 27).
Deve ancora essere
sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio
di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del
diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e
seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.4. Nell'evenienza concreta si
tratta innanzitutto di stabilire se, in ossequio a quanto disposto dall'art. 38
cpv. 1 LADI, la ditta ha fatto valere entro il termine di perenzione di tre
mesi il diritto alle indennità per lavoro ridotto per i mesi di gennaio e
febbraio 2021, oppure no.
In concreto, si rileva
che nel “preannuncio di lavoro ridotto” trasmesso alla Cassa il 14
gennaio 2021 a valere per il periodo dal 18 gennaio al 28 febbraio 2021, la RI
1 ha richiesto l’introduzione della misura per tutta l’azienda, vale a dire per
otto dipendenti. Nel medesimo documento, quale “persona responsabile” per
la ricorrente è indicato __________ (socio e presidente della gerenza; cfr.
estratto del Regi”. Ne emerge, poi che la richiedente aveva espresso il
proprio consenso alla “trasmissione mediante posta elettronica non crittografata”
e che, in precedenza, aveva “già ricevuto una decisione di lavoro ridotto”,
e meglio la decisione n. __________ (cfr. all. 1 a doc. 2).
Giova, infatti, evidenziare
che la società, prima di richiedere le indennità per lavoro ridotto a valere
per gennaio e febbraio 2021, ne aveva già fatto richiesta nel corso del 2020.
In tal senso, si rileva
che le “domande e conteggi di indennità per lavoro ridotto” presentate
dalla società a valere per marzo, aprile e maggio 2020, rispettivamente per
gennaio e febbraio 2021, indicano che il “termine d’inoltro” per le
richieste di indennità per lavoro ridotto alla Cassa di disoccupazione
designata corrisponde ai “tre mesi successivi alla scadenza di ogni periodo
di conteggio” (cfr. doc. 4, 5, 9, 10 e 11).
Dalla decisione resa il 4
maggio 2020 dalla Sezione del lavoro emerge, inoltre, che alla ditta era stato
riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto a decorrere dal 20
marzo sino al 19 settembre 2020 (cfr. doc. 13).
Il provvedimento in
questione, inoltre, contiene il seguente “richiamo importante”:
" 5. Il diritto
all’indennità per lavoro ridotto va fatto valere entro 3 mesi
dalla scadenza di ogni periodo di
conteggio presso la cassa disoccupazione designata. L’inosservanza del termine
impartito per l’esercizio del diritto all’indennità determina l’estinzione del
diritto. Una procedura di opposizione o di ricorso contro la presente decisione
non comporta la sospensione di tale termine.” (cfr. doc. 13, pag. 3)
Analoga avvertenza è
presente anche nella decisione della Sezione del lavoro di data 21 gennaio 2021
(cfr. doc. 7, pag. 3) con la quale la Sezione del lavoro ha, come visto,
riconosciuto alla qui ricorrente il diritto alle indennità per lavoro ridotto
per i mesi di gennaio e febbraio 2021 (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 7).
Con mail del 23 febbraio
2021, ore 09:53, __________ () di non aver ricevuto riscontro al “preannuncio
di lavoro ridotto” inoltrato il 14 gennaio 2021 e chiesto lumi sullo stato
di avanzamento della pratica (cfr. all. 3 a doc. 2).
Alle ore 10:51 del
medesimo giorno un collaboratore della resistente ha risposto ad __________
comunicandogli quanto segue:
" Ci riferiamo
alla decisione concernente l’indennità per lavoro ridotto del servizio
cantonale del 21 gennaio.
Per rivendicare l’indennità vi invitiamo d’ora innanzi a
trasmetterci ogni mese:
v
Il modulo Domanda e conteggio
di indennità per lavoro ridotto, che trovate qui Clicca qui. Per la
compilazione del modulo valido dal 1° dicembre 2020 seguite le istruzioni
pubblicate sulla nostra pagina internet;
v
Il rapporto giornaliero delle ore
lavorate e delle ore perse per ogni dipendente avente diritto all’indennità
(anche di coloro che non hanno perso ore); e
v
Il registro salariale mensili o i
conteggi di stipendio mensile di tutti i dipendenti.”
La
Cassa ha altresì comunicato al proprio interlocutore a quale indirizzo
trasmettere le domande di indennità per lavoro ridotto, rendendolo attento
sulla necessità di rinnovare il preannuncio di lavoro ridotto almeno dieci
giorni prima dell’inizio del nuovo periodo e sulla cerchia di persone che non
hanno diritto a percepire le indennità per lavoro ridotto (cfr. all. 4 a doc.
2).
Dalla “domanda e
calcolo di indennità per lavoro ridotto”, datata, timbrata e sottoscritta
Considerandi
dalla ricorrente il 17 luglio 2021, emerge che, per gennaio 2021, RI 1 ha
postulato il versamento di indennità per lavoro ridotto per complessivi fr.
15'892.30 (cfr. doc. 4).
Con la “domanda e
calcolo di indennità per lavoro ridotto”, pure datata, sottoscritta e
firmata il 17 luglio 2021, a valere per il mese di febbraio 2021, la ditta ha,
invece, postulato il versamento di indennità per complessivi fr. 33'879.20
(cfr. doc. 5).
Con scritto del 22 luglio
2021, la Cassa ha comunicato alla ricorrente che le indennità per lavoro
ridotto postulate per i mesi di gennaio e febbraio 2021 non potevano essere
erogate. Ciò ritenuto che, ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 LADI, “il datore di
lavoro fa valere il diritto alle indennità per lavoro ridotto presso la cassa
entro tre mesi dalla scadenza del mese per il quale rivendica l’indennità”
e che, nel caso concreto, le richieste in questione avrebbero dovuto essere
trasmesse alla resistente entro il 30 aprile per il mese di gennaio,
rispettivamente, entro il 31 maggio 2021 per febbraio (cfr. doc. 6).
Il 28 luglio 2021, ore
11:11, la Cassa ha trasmesso via mail ad __________ la decisione concernente le
indennità per lavoro ridotto emessa il 21 gennaio 2021 dalla Sezione del lavoro
nei confronti della RI 1 (cfr. all. 2 a doc. 2).
Con la decisione formale
del 28 luglio 2021, la Cassa, rilevando che le due richieste di indennità per
lavoro ridotto sono state inoltrate oltre il termine di tre mesi previsto
dall’art. 38 cpv. 1 LADI, ha negato alla RI 1 l’erogazione delle indennità
postulate e ciò sulla base delle argomentazioni già indicate (cfr. supra
consid. 1.2. e doc. 3).
Nell’opposizione tempestivamente
interposta contro tale decisione, la ditta, oltre a rammentare che l’invio da
parte della Sezione del lavoro della decisione del 21 gennaio 2021 è avvenuta
ad un indirizzo e-mail differente da quello indicato nel “preannuncio di
lavoro ridotto” e che sino al 28 luglio 2021 la società non ne è entrata in
possesso (e ciò nemmeno dopo aver preso contatto con CO 1 nel febbraio 2021), ha
fatto valere quanto segue:
" (…)
·
La scrivente società per il tramite dello studio __________, ha
inoltrato il preannuncio di lavoro ridotto in data 14 gennaio 2021, non appena
le autorità hanno diramato le informazioni dell’imminente chiusura di ogni
esercizio commerciale con decorrenza 18 gennaio (vedi allegato 1)
(…).
·
La presentazione della documentazione a completamento
dell’incarto è stata fatta fuori termine ma in assoluta buona fede. La raccolta
della documentazione ha preso molto tempo, dovendo raccogliere informazioni da
diversi negozi gestiti dalla società, relativamente alle presenze del
personale, peraltro in un momento in cui gli stessi negozio erano impegnati a
riprendere l’attività dopo la chiusura imposta dalle autorità federali e
cantonali.” (cfr. doc. 2)
Con decisione su
opposizione del 16 novembre 2021, la Cassa ha, come visto, respinto
l’opposizione interposta dalla ricorrente (cfr. supra consid. 1.3. e doc. 1).
2.5
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva, innanzitutto che la ricorrente
non contesta di aver sottoscritto e trasmesso alla Cassa in data 17 luglio 2021
le domande tese all’erogazione delle indennità per lavoro ridotto a valere per
i mesi di gennaio e febbraio 2021, né pretende di averle inviate alla Cassa in
un momento precedente rispetto a tale data.
Ne consegue che l’invio
alla resistente delle richieste di indennità per lavoro ridotto per i mesi di
gennaio e febbraio 2021 è avvenuto oltre i tre mesi dalla fine dei singoli
periodi di conteggio ed è, pertanto, tardivo (art. 38 cpv. 1 LADI).
Secondo
questo Tribunale, richiamata la costante giurisprudenza federale e cantonale
riprodotta ai consid. 2.2 e 2.3., inoltre, non vi sono, in concreto, validi
motivi atti a giustificare la tardività dell’inoltro alla Cassa della richiesta
di indennità per lavoro ridotto.
In tal senso, giova
rammentare che prima di richiedere le indennità per lavoro ridotto relative ai
mesi di gennaio e febbraio 2021, la ditta ne aveva, come visto (cfr. supra
consid. 2.4.) già beneficiato. Ciò implica che relativi procedura e termini
dovevano essere noti alla ricorrente.
Si pone, inoltre,
nuovamente in evidenza il fatto che le indicazioni e le avvertenze circa il
termine di inoltro delle richieste di indennità figurano peraltro chiaramente
sia nella decisione già notificata alla ricorrente dalla Sezione del lavoro nel
corso del 2020, sia nelle “domande e calcolo di indennità per lavoro
ridotto” da questa sottoscritte e trasmesse all’amministrazione, tanto nel
2020.
quanto nel 2021 (cfr. supra consid. 2.4.).
Giova, inoltre, rilevare -
al di là del fatto che la Sezione del lavoro abbia trasmesso la propria
decisione ad un indirizzo e-mail diverso da quello specificato dalla ricorrente
– che __________, cui la ricorrente aveva affidato l’inoltro del “preannuncio
di lavoro ridotto in data 14 gennaio 2021” (cfr. doc. 2, pag. 1) e che
aveva preso contatto con la Cassa (anziché con la Sezione del lavoro) chiedendo
lumi sullo stato di avanzamento della pratica, sapeva, almeno dal 23 febbraio
2021, che la Sezione del lavoro in data 21 gennaio 2021 aveva emanato la
propria decisione concernente l’erogazione delle indennità in questione (cfr.
supra consid. 2.4. e all. 4 a doc. 2).
Ciò risulta, infatti,
chiaramente dalla risposta trasmessa dalla Cassa alla __________ (“Ci
riferiamo alla decisione concernente l’indennità per lavoro ridotto del
servizio cantonale del 21 gennaio”; cfr. supra consid. 2.4. e all. 4 a doc.
2).
Sino a fine luglio,
tuttavia, mai è stata chiesta alla Cassa o alla Sezione del lavoro copia di
tale provvedimento e ciò nonostante i “gravi sacrifici economici”
sostenuti dalla società (cfr. doc. I).
Non solo. La Cassa, sempre
nella mail del 23 febbraio 2021 - allorquando la ricorrente avrebbe avuto a
disposizione oltre due mesi per inoltrare quanto necessario nel rispetto del
termine di cui all’art. 38 cpv. 1 LADI - aveva pure precisato al proprio interlocutore
come procedere “d’ora innanzi (…) ogni mese” per rivendicare le
indennità postulate dalla ricorrente, che documentazione trasmettere a tal fine
ed a quale indirizzo (cfr. supra consid. 2.4. ed all. 4 a doc. 2).
Alla luce di tutto quanto
precede, mal si comprende come l’insorgente potesse supporre “che la trasmissione del preannuncio fosse sufficiente
a far considerare rispettato il termine previsto” (cfr. supra consid. 1.4. e doc. I) dall’art. 38 cpv.
1.
LADI.
In tal senso, giova, pure,
rammentare che per costante giurisprudenza, gli
assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle
persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti
(cfr. STF 8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019;
STF 8C_787/2018 del 17 dicembre 2018; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010
consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001
KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF
con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2016 24 del 25 agosto
2016; STCA 38.2014.69 del 24 giugno 2015; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003;
STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).
Sulla
censura sollevata dalla ricorrente che fa valere di essere venuta a conoscenza
del termine di cui all’art. 38 cpv. 1 LADI solamente a fine luglio, non avendo
prima di allora ricevuto la decisione emessa dalla Sezione del lavoro il 21
gennaio 2021, e ciò nemmeno quando, il 23 febbraio 2021, si è rivolta alla
Cassa, si rileva che la società fa implicitamente riferimento al fatto di
essere stata informata tardivamente dalla Cassa sui doveri che le incombevano
ai sensi della LADI, indicati nel provvedimento della Sezione del lavoro.
Ai
sensi dell’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) gli assicuratori e gli organi esecutivi delle
singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad
informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi (cpv. 1) ed ognuno
ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri
diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti
dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro
obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio
federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa
(cpv. 2).
Nella
sentenza 8C_312/2020 del 24 giugno 2020 consid. 3.2. il Tribunale federale ha
già stabilito che nell’ambito assicurazioni sociali, anche nell’assicurazione
contro la disoccupazione, gli assicurati devono fare il possibile per ridurre
il danno senza avvisi particolari da parte dell’amministrazione o fogli
informativi.
In
concreto, la tesi ricorsuale non merita tutela, ritenuto dapprima che tanto dai
moduli sottoscritti dalla ricorrente per le richieste delle postulate indennità,
quanto - ed in particolare - dalla decisione emessa dalla Sezione del lavoro
già nel 2020, figurano, come visto (cfr. supra consid. 2.4.), precise
indicazioni, di cui l’insorgente aveva preso visione, sul termine di tre mesi
dalla fine di ogni periodo di conteggio per procedere alla richiesta delle
indennità per lavoro ridotto.
La
RI 1 nemmeno può, quindi, trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite,
dall’art. 27 LPGA (cfr. STCA 38.2019.25 del 10 dicembre 2019; STCA 38.2019.15
del 18 giugno 2019; STCA 38.2018.20 del 5 giugno 2018; STCA 38.2017.20 del 27
settembre 2017; STCA 38.2014.73 del 26 marzo 2015).
A mero titolo
abbondanziale, si rileva che dagli atti sembra, piuttosto, emergere che la
tardività dell’inoltro alla Cassa sia da ricondurre al fatto che “la
raccolta della documentazione ha preso molto tempo, dovendo raccogliere
informazioni da diversi negozi gestiti dalla società, relativamente alle
presenza del personale, peraltro in un momento in cui gli stessi erano
impegnati a riprendere l’attività dopo la chiusura imposta dalle autorità
federali e cantonali”, e meglio come indicato dalla ricorrente stessa nella
propria opposizione del 27 agosto 2021 (cfr. doc. 2).
Infine, per quanto attiene
alla censura ricorsuale secondo cui il rifiuto del versamento delle indennità a causa dell’inoltro tardivo alla Cassa della
necessaria documentazione costituisce un formalismo eccessivo (riassunto
dalla ricorrente nella formula “summum ius summa iniuria”), tenuto conto
d’un lato, dell’invio da parte della Sezione del lavoro della decisione del 21
gennaio 2021 all’indirizzo e-mail errato e, d’altro lato, dell’“evento
pandemico di cui si fatica a ricordare un precedente”, giova osservare che
il formalismo eccessivo è una forma
particolare di diniego di giustizia formale vietato dagli art. 29 cpv. 1 Cost.
e 6 par. 1 CEDU. Esso è ravvisabile nell'ipotesi in cui per una determinata
procedura sono predisposte delle regole rigide, senza che simile rigore sia
materialmente giustificato. La giurisprudenza ha certo sempre affermato che le
regole di procedura sono necessarie nell'istituzione delle vie di diritto ai
fini di assicurare un decorso della procedura conformemente al principio della
parità di trattamento, nonché per garantire l'applicazione del diritto
materiale. Le esigenze formali non sono quindi in contrasto con l'art. 29 cpv.
1.
Cost.: vi è infatti formalismo eccessivo, come ricordato dalla parte
ricorrente (cfr. doc. I), solo qualora l'applicazione rigorosa delle regole di
procedura non è giustificata da nessun interesse degno di protezione, diventa
un fine a sé stante e impedisce o complica in modo insostenibile la
realizzazione del diritto materiale (cfr. STF 8D_6/2016 del 1° giugno 2017
consid. 3.1.-3.2.; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 7.1. e
riferimenti ivi menzionati; STF 9C_923/2009 del 10 maggio 2010 consid. 4.1.1.,
pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 62 pag. 189 segg.).
In
concreto il termine di tre mesi contemplato all’art. 38 cpv. 1 LADI non
costituisce una semplice prescrizioni d'ordine, ma ha carattere perentorio. Il
mancato rispetto del termine previsto dalla legge per fare valere il diritto,
provoca del resto l'estinzione del diritto alle prestazioni (cfr. consid. 2.2.;
2.3.).
La decisione della Cassa
non viola, pertanto, il principio del divieto di formalismo eccessivo.
Ne consegue che il ricorso
deve essere respinto e la decisione su opposizione del 16 novembre 2021
confermata.
2.6
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a
LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai
ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in
vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 16 dicembre 2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione
legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di
prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA
38.2021.9
del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021
consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti