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Decisione

38.2021.103

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 aprile 2022Italiano83 min

lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile

Source ti.ch

Fatti

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art.

32 cpv. 1 LADI prevede che:

“Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a

motivi economici ed è inevitabile e

b. per

ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il

cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

“Il Consiglio federale disciplina per

i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a

provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni

meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso

può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui

al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in

caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.”

Al

riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

“1 Le

perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze

non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non

può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o

rendere un terzo responsabile del danno.

2 La

perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di

importare o di esportare materie prime o merci;

b. il

contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i

combustibili;

c. restrizioni

di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni

di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati

da forze naturali.

3 La

perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono

dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4 La

perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia

coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato

contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di

lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile

al contratto di lavoro individuale.”

La clausola relativa ai

casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a

situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che

rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di

circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è

esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art.

33 LADI enuncia:

“(…)

1 Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione

aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella

professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del

grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia

cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni

immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate

da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o

al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

Considerandi

2.

Il

Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la

perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il

Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione.”

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato

nell'azienda di

quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,

determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3

Nella

Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha

stabilito che:

“(…)

C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere

inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il

danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure

ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.

C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,

in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto

essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di

adottare.

C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una

misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando

parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare

un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua

azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo

adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma

di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

(…).

C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad

altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il

datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed

economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…).

D1 Una

perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;

· cade in

giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per

singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne

persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;

· concerne

persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora

l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di

questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre

circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa

essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età

scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione

dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di

questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella

lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di

istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una

diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di

un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta

probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è

solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella

costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore

solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera

normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure

d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.

Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali

che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono

essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la

giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le

aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività

specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di

lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale

del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per

l'azienda sono computabili.

(…).

D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente

o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli

il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella

sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al

versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il

cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di

ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:

le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a

lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione

causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della

costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o

dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;

le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del

datore di lavoro o di un dirigente. (…)”

2.4

Nella “Direttiva 2020/10:

Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio

2020.

in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in

particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle

seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella

Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.

In quest’ultima la SECO ha

precisato che:

“(…)

2.1

Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie

ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa

associata devono essere considerate temporanee.

2.2

Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e

della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio

aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1

lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.

Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi

per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1

lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile

che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono

riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è

una giustificazione insufficiente.

(…).

2.3

Perdite di lavoro dovute a

provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in

relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto

le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella

regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e dell’articolo

51.

OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo singoli settori o

rami economici e per le misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili

al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di

raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di

lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51

cpv. 3 OADI).

(…).

2.5

Diritto all’ILR nell’ambito del

graduale allentamento delle restrizioni

Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior

parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come

giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere ripresa

non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di riduzione

del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto all’ILR può

ancora sussistere:

(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può

riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto

all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non

possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a

condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo

caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle

autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51

OADI.

(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto

parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti

necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere

soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è

dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora

valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.

(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado

di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che,

alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la

temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le

necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso.

In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori

interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il

diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla

riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In

tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva

aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza

indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un

ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda

di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto

di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve

dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite

di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali

il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro non

può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non può

indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro

superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare

le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti

aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al

di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti

al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva

2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo

analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle

restrizioni.

Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può

continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza

giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche

per questo periodo di conteggio. (…)”

I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono

rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali

a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del

30.

ottobre 2020.

Al p.to 2.5 è stato

inserito quanto segue:

“(…)

(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità

che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la

limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera

buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile

che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle

riportate durante la chiusura temporanea.

In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura

definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro

superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in

poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle

con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i

conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”

La

Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del

20.

gennaio 2021 non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5.

Il

tenore dei p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 non ha subito cambiamenti nella Direttiva

2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, mentre

nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del

20.

aprile 2021, il p.to 2.5 in fine è stato così adeguato:

“(…)

Se un’azienda continua

a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di

conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di

lavoro superiore al 50%, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla

CD e supportarle con gli opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a

vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.

Per dimostrare la

plausibilità delle perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga

durata devono - con effetto immediato - in particolare essere tenuti a

comprovare che

- le perdite di lavoro

dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;

- vi sono ancora

perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle

autorità; e

- a perdita di lavoro

continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere i

posti di lavoro.”

I p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5

sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento

«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha

sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.

La Direttiva

2021/21 del 17 dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1°

ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più

validi dal 31 dicembre 2021.

La

Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del

20.

gennaio 2021 ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5. ha aggiunto il p.to 2.5 a:

“2.5 a Assunzione

di personale per imprese stagionali

Lo scopo dell’ILR è di

preservare posti di lavoro e non finanziarne di nuovi. D’altra parte, però,

nell’ottica dell’obbligo di riduzione del danno, ci si aspetta anche che le

aziende riprendano l’attività non appena e nella misura in cui ciò sia

consentito o, nel caso delle aziende stagionali, dal momento in cui la stagione

ha normalmente inizio. E questo può richiedere l’assunzione di personale.

Per questo motivo è

possibile far valere il diritto all’ILR anche per il personale appena assunto,

a patto che siano soddisfatte le altre condizioni previste dal diritto.

Tuttavia, nell’ottica dell’obbligo di limitare i danni, il numero delle ore

perse dovrebbe essere mantenuto il più basso possibile. Motivo per cui non si

dovrebbe assumere più personale di quanto sia normalmente necessario durante la

stagione.”.

La

Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo

2021, non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.5. e 2.5 a, mentre

la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20

aprile 2021, ha adeguato il p.to 2.5 in fine:

“(…)

Se un’azienda continua

a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di

conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di

lavoro superiore al 50%, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla

CD e supportarle con gli opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a

vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.

Per dimostrare la

plausibilità delle perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga

durata devono - con effetto immediato - in particolare essere tenuti a

comprovare che

- le perdite di lavoro

dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;

- vi sono ancora

perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle

autorità; e

- la perdita di lavoro

continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere i

posti di lavoro.”.

I p.ti 2.1, 2.2., 2.3,

2.5

e 2.5 a sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16:

Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre

2021.

che ha sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.

La Direttiva

2021/21 del 17 dicembre 2021, che sostituisce la Direttiva 2021/16 del 1°

ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5. non sono più

validi dal 31 dicembre 2021.

Per quanto concerne il

p.to 2.5 a, è precisato che lo stesso è stato inserito nella “Direttiva 2021/22

«Adeguamenti delle Prassi LADI»” del 17 dicembre 2021 che prevede in relazione

alla Prassi LADI ILR:

“C6b Valido

dal 19.03.2021

Lo scopo dell’ILR è di preservare posti di lavoro e non

finanziarne di nuovi. D’altra parte però, nell’ottica dell’obbligo di riduzione

del danno, ci si aspetta anche che le aziende riprendano l’attività non appena

e nella misura in cui ciò sia consentito o, nel caso delle aziende stagionali,

dal momento in cui la stagione ha normalmente inizio. E questo può richiedere

l’assunzione di personale.

Per questo motivo è possibile far valere il diritto all’ILR anche

per il personale appena assunto, a patto che siano soddisfatte le altre

condizioni previste dal diritto. Tuttavia, nell’ottica dell’obbligo di limitare

i danni, il numero delle ore perse dovrebbe essere mantenuto il più basso

possibile. Motivo per cui non si dovrebbe assumere più personale di quanto sia

normalmente necessario durante la stagione.” (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen

/kreisschreiben---avig-praxis.html).

Al

riguardo cfr. pure la Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali

a causa della pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3 che sostituisce la

Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021 e Direttiva 2022/06: “adeguamenti delle

prassi LADI riguardanti la Covid-19” del 1° aprile 2022 pag. 5 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/ publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

2.5

Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del

18.

novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid.

4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid.

7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50

consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021

consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50

consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.

258.

seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V

57.

consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e

riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,

pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.

514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117

V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118

V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.6

Nella presente evenienza,

dall’estratto del Registro di commercio emerge che la RI 1, avente sede __________

e recapito presso il __________, pure a __________, è attiva nella “gestione

e nell'amministrazione di esercizi pubblici e di ogni altra attività nel campo

della ristorazione e della gastronomia, nell'importazione, l'esportazione,

l'acquisto, la vendita, la rappresentanza ed il commercio in generale di

prodotti di gastronomia ed affini”. Soci della ricorrente, nonché detentori

di 10 quote da fr. 1'000.- cadauna a testa sono __________, presidente della

gerenza, e __________, gerente, entrambi titolari del diritto di firma

collettiva a due e cittadini italiani (cfr. estratto del Registro di commercio,

reperibile nel sito www.zefix.ch).

La società si occupa,

durante la stagione invernale (corrispondente, e meglio come precisato in sede

ricorsuale dalla ricorrente medesima, di regola al periodo dicembre-marzo; cfr.

supra consid. 1.5. doc. I pag. 2), della gestione degli esercizi pubblici presso

gli impianti di __________ e quantomeno sino a marzo 2021 - allorquando

l’esercizio pubblico in questione è stato ceduto alla __________, costituita ad

ottobre 2020 e di cui __________ sino a febbraio 2022 era direttore con diritto

di firma individuale (cfr. estratto del Registro di commercio, www.zefix.ch)

– anche della conduzione del __________ (aperto nel periodo aprile-novembre;

cfr. supra consid. 1.5. e doc. I, pag. 2).

Giova rilevare che prima

che la RI 1 inoltrasse il preannuncio di lavoro ridotto del 18 febbraio 2021,

ne aveva già fatto richiesta, rispettivamente la Sezione del lavoro le aveva

già riconosciuto il diritto a beneficiare delle indennità in questione.

Da un primo preannuncio di

lavoro ridotto presente nell’incarto, si evince che il 20 agosto 2020 la

società aveva postulato il riconoscimento del diritto alle indennità in

questione indicando che i contratti di lavoro di durata indeterminata in essere

a quel momento erano 6, che ad una persona il contratto di lavoro era stato

disdetto, che i lavoratori colpiti dal lavoro ridotto erano 4 che e che la

perdita di lavoro probabile si attestava al 50%.

Dall’ “organigramma ___________2.pdf”

presentato all’amministrazione si evince, per contro, che per la società, a

quel momento, erano attivi, oltre ai due soci __________ e __________, i cui

nomi sono indicati due volte (cfr. doc. 9). Dalle attestazioni di salario

emerge, invece, che ad agosto, quando è stato presentato il preannuncio di

lavoro ridotto, presso il __________ erano attivi 6 dipendenti (oltre ai 2

soci), e meglio si vedrà nel dettaglio nel prosieguo (cfr. all. a doc. 5).

Dal preannuncio di lavoro

ridotto presentato il 10 novembre 2020 - allorquando era aperta solo l’attività

del __________ - e dal relativo Formulario, si evince che la misura era già

allora da introdursi per tutta l’azienda, che colpiva - su un totale indicato

dalla ditta di 17 persone - 16 dipendenti, con una perdita di lavoro probabile

del 50% e che la domanda veniva inoltrata per cause del tutto analoghe a quelle

poi indicate nel preannuncio del successivo 18 febbraio (cfr. doc. 10).

Dall’ “organigramma ___________12_2020”

allegato al preannuncio in questione, emerge che, oltre ai due soci, in seno

alla società erano attive 15 persone, e meglio __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, nonché __________ e __________ (soci e

gerenti della __________; cfr. doc. 10 ed estratto del Registro di commercio

reperibile nel sito www.zefix.ch).

In quell’occasione, con

decisione del 24 novembre 2020, la Sezione del lavoro, sollevando opposizione

parziale, ha riconosciuto alla società il diritto alle indennità per lavoro

ridotto dal 1° dicembre 2020 al 28 febbraio 2021 (cfr. doc. 10) senza che dal

provvedimento in questione emerga che il diritto a percepire le indennità in

questione sia stato limitato a parte dei 16 dipendenti annunciati dalla società

il 10 novembre 2020, sebbene, nella procedura che ora ci concerne, la

resistente abbia rilevato, tanto in sede di decisione su opposizione, quanto

nella propria risposta di causa (cfr. supra consid 1.4. e 1.6.), che “nel

periodo settembre – novembre 2020 [ndr: quando era operativo il __________]

i dipendenti erano complessivamente 8” (cfr. supra consid. 1.4. e 1.6),

e meglio come emerge dall’attestazione dei salari relativi all’attività estiva

presso il __________, dove oltre ai soci della ricorrente, tra settembre e

novembre 2020 complessivamente erano attivi:

- __________

(dal 1° aprile al 30 novembre 2020);

- __________

(dal 1° aprile al 30 novembre 2020);

- __________

(dal 1° giugno 2020 al 15 ottobre 2020);

- __________

(dal 1° giugno al 15 ottobre 2020);

- __________

(dal 7 luglio al 15 settembre 2020);

- __________

(dal 4 luglio al 31 agosto 2020) (cfr. all a doc. 5).

Di questi 6 dipendenti

però, a novembre 2020, vale a dire quando la società ha presentato

l’organigramma con i 15 dipendenti (cfr. supra), erano attive unicamente __________

e __________.

L’organigramma presentato

dalla RI 1 contestualmente al preannuncio di lavoro ridotto del 18 febbraio

2021, invece, indica che quali componenti della direzione vi erano sempre __________

e __________, mentre alle dipendenze della società figuravano le seguenti 15

persone:

__________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________ e __________ (cfr. all. a doc.

1).

Di questi, stando ai

contratti di lavoro in atti, 11 - di cui 9 risultavano già nell’organigramma

presentato il 10 novembre 2020 contestualmente al preannuncio di lavoro ridotto

oggetto della decisione del 24 novembre 2020, sebbene dalle attestazioni dei

salari a novembre risultavano, come visto, essere attive, oltre ai soci,

unicamente __________ e __________ (cfr. supra) – sono, però, stati assunti a

decorrere dal 1°, rispettivamente, dal 16 dicembre 2020, e meglio come emerge

dai contratti di lavoro versati agli atti dalla ricorrente dopo che la

resistente aveva già emesso la propria decisione del 2 aprile 2021 e la società

vi si era opposta. Trattasi di:

1.

__________,

assunto con contratto indeterminato al 100% in qualità di cuoco presso “__________”

dal 16 dicembre 2020 (cfr. all. a doc. 5);

2.

__________, con

contratto indeterminato al 100% in qualità di cameriera presso “__________” dal

16.

dicembre 2020 (cfr. all. a doc. 5),

3.

__________, con

contratto indeterminato al 100% come cameriere” presso “__________” dal 1°

dicembre 2020 (cfr. all. a doc. 5.1.),

4.

__________, il

15.

novembre 2020 con contratto indeterminato al 100% come cameriere presso “__________”

dal 1° dicembre 2020 (cfr. all. a doc. 5.2.),

5.

__________, con

contratto indeterminato al 100% come cameriera presso “__________” dal 1°

dicembre 2020 (cfr. all. a doc. 5.3.).

6.

__________, con

contratto indeterminato al 50% in qualità di cuoco presso “__________” dal 1°

dicembre 2020 (cfr. all. a doc. 5.4.),

7.

__________, il

15.

novembre 2020 con contratto indeterminato al 100% come cameriera presso “__________”

dal 1° dicembre 2020 (cfr. all. a doc. 5.5.),

8.

__________, il

15.

novembre 2020 con contratto indeterminato al 75% dal 1° dicembre 2020 ed al

100% da gennaio 2021 come cameriera presso “__________” (cfr. all. a doc. 5),

9.

__________, con

contratto indeterminato al 100% in qualità di cuoco presso “__________” dal 16

dicembre 2020 (cfr. all. a doc. 5.7);

10.

__________, con contratto

indeterminato al 100% per il “Service” presso “__________” dal 1° dicembre 2020

(cfr. all. a doc. 5);

11.

__________, con contratto

indeterminato al 50% in qualità di cuoca presso “__________” dal 1° dicembre

2020.

(cfr. all. a doc. 5.9.).

I restanti 4 dipendenti

indicati nell’organigramma del 18 febbraio 2021, stando alle attestazioni di

salario in atti erano invece attivi alle dipendenze della ricorrente:

1.

__________ dal

1° gennaio al 31 marzo 2020, rispettivamente a dicembre 2020, a __________ e

dal 1° aprile al 30 novembre 2020 presso il __________ (cfr. all a doc. 5 ed

all. B a doc. VI);

2.

__________ dal

1° giugno al 15 ottobre 2020 presso il __________ e dal 1° al 31 dicembre 2020

presso l’attività di __________ (e, quindi, sebbene presente nell’organigramma

del 10 novembre 2020, dagli atti non risulta che il medesimo, a quel momento,

fosse alle dipendenze della società) (cfr. all. a doc. 5 ed all. B a doc. VI);

3.

__________ dal

1° gennaio al 31 marzo 2020 ed a dicembre 2020 presso la sola attività di __________,

mentre non risultava assunta, nel mese di novembre, presso il __________

(sebbene presente nell’organigramma del 10 novembre 2020; cfr. doc. 10, all. a

doc. 5 ed all B a doc. VI);

4.

__________ dal

1° giugno al 15 ottobre 2020 presso il __________ e dal 1° al 31 dicembre 2020

presso l’attività di __________ (e, quindi, sebbene presente nell’organigramma

del 10 novembre 2020, dagli atti non risulta che la medesima, a quel momento,

fosse alle dipendenze della società) (cfr. all. a doc. 5 ed all. B a doc IV).

Ciò sebbene

dall’attestazione dei salari a valere per l’anno 2020 presentata dalla

ricorrente risulti che operative nel dicembre 2020 presso gli impianti di __________

erano 18 persone (compresi i 2 soci), di cui solamente 7 sarebbero state

assunte a decorrere dal 1° dicembre 2020 e meglio: __________, __________, __________,

__________, __________, __________ e __________ (cfr. all. B1 a doc. VI). __________,

infatti, stando alla “scheda salari” prodotta dalla ricorrente –

sebbene, d’un lato, agli atti figuri il suindicato contratto di lavoro con

decorrenza dal 16 dicembre 2020 e, d’altro lato, non risulti essere tra le

persone attive presso il __________ tra aprile e novembre 2020 -, era già stato

operativo per conto della ricorrente nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020

(cfr. all. a doc. VI).

Analogamente vale per __________,

__________, __________, __________ ed __________.

Dalle attestazioni dei salari

in atti emerge, poi, che anche __________ avrebbe lavorato per la ricorrente, e

meglio tra aprile e novembre 2020 al __________ e sia in marzo che in dicembre

2020.

a __________ (cfr. all. a doc. VI). Ciò sebbene la medesima non figuri né

nell’organigramma presentato il 10 novembre 2020, né in quello del 18 febbraio

2021.

(cfr. all. a doc. 10 e a doc. 1).

Per completezza, e con

riferimento alla tesi ricorsuale secondo cui in seno alla società a dicembre

2019.

erano operative 19 persone (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I), si rileva

che dalle attestazioni dei salari relative al 2019 emerge che nel dicembre di

quell’anno a “__________” erano attive 16 persone, e meglio __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________ e __________ oltre ai due soci

(cfr. all. a doc. 5).

Il 20 aprile 2021, quando

la ricorrente ha trasmesso alla resistente la tabella indicante la cifra

d’affari per ogni mese nell’intervallo 2017-2021, quali “Motivi alla base

del mutato volume di ordinazioni” ha indicato quanto segue:

"

(…)

Date le nuove

limitazioni derivanti dalle decisioni del Consiglio Federale e

conseguentemente, prevedendo il prossimo periodo di lavoro come molto

influenzato e che ciò possa provocare un’ulteriore diminuzione della clientela,

abbiamo deciso di rinnovare nuovamente la nostra richiesta di lavoro ridotto.

speriamo di non doverne mai avere bisogno, ma attualmente le limitazioni

imposte al nostro settore della ristorazione, generale un’elevata riduzione del

nostro flusso di clientela e conseguentemente una riduzione delle ore di

impiego del personale.”

Quanto al “volume delle

ordinazioni”, la RI 1 ha precisato che:

"

(…)

Date le nuove

limitazioni derivanti dalle decisioni del Consiglio Federale e

conseguentemente, prevedendo il prossimo periodo di lavoro come molto

influenzato e che ciò possa provocare un’ulteriore diminuzione della clientela.

Sappiamo già di averne avuto bisogno in questo periodo e nel prossimo futuro

prevediamo in attesa di futuri allentamenti di dover ricorrere a questa misura

per la sostenibilità dei nostri collaboratori.”.

A valere quale probabile

sviluppo del volume di affare nei successivi quattro mesi, la società ha

indicato l’ammontare di fr. 100'000.- per marzo, di fr. 50'000.- per aprile e

fr. 0.- per i mesi di maggio e giugno 2021.

Da ultimo, la ditta ha

precisato quanto segue:

"

(…) stiamo valutando di interrompere la nostra attività dal mese di

maggio in attesa di momenti ove si possa riprendere a lavorare con minori

restrizioni.” (cfr. doc. 5).

In data 14 giugno 2021,

l’amministrazione ha chiesto alla ricorrente di “compilare le apposite

tabelle (…) specificando la cifra di affari effettivamente conseguita per i

mesi da marzo 2021 a maggio 2021 incluso e un preventivo della cifra d’affari

di giugno 2021” (cfr. doc. 6).

La società vi ha

provveduto il 18 giugno 2021, comunicando che la cifra di affari per il mese di

gennaio 2021 era stata di fr. 109'797.-, per febbraio di fr. 238'566.-, per

marzo era prevista in fr. 102'295.- e per aprile in fr. 47'139.- (cfr. doc. 7).

Infine, dalla “domanda

e conteggio di indennità per lavoro ridotto” sottoscritta per la RI 1 da __________

il “24.05.2020 [recte: 2021]” emerge che la società ha richiesto l’erogazione

delle indennità in questione per il mese di marzo 2021 indicando una perdita di

lavoro per ragioni economiche in percentuale del 79,74% per totali 13 persone,

e meglio per:

1.

__________, che,

stando al contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente, è stata assunta alle

dipendenze della RI 1 dal 16 dicembre 2020;

2.

__________, che,

stando al contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente, è stato assunto alle

dipendenze della RI 1 dal 16 dicembre 2020;

3.

__________, che,

stando al contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente. è stato assunto alle

dipendenze della RI 1 dal 16 dicembre 2020;

4.

__________, che,

stando al contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente, è stato assunto alle

dipendenze della RI 1 dal 1° dicembre 2020;

5.

__________, che,

stando al contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente, è stata assunta alle

dipendenze della RI 1 dal 1° dicembre 2020);

6.

__________, che,

stando al contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente, è stato assunto alle

dipendenze della RI 1 dal 1° dicembre 2020;

7.

__________, che,

stando al contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente, è stato assunto alle

dipendenze della RI 1 dal 1° dicembre 2020;

8.

__________, che,

stando al contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente, è stata assunta alle

dipendenze della RI 1 dal 1° dicembre 2020;

9.

__________, che,

stando al contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente, è stata assunta alle

dipendenze della RI 1 dal 1° dicembre 2020;

10.

__________, che, stando al

contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente, è stata assunta alle dipendenze

della RI 1 dal 1° dicembre 2020;

11.

__________, che, stando al

contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente è stato assunto alle dipendenze

della RI 1 dal 1° dicembre 2020;

12.

__________;

13.

__________ (cfr. all. a doc. 13 e

supra).

2.7

Questa

Corte ritiene utile rilevare che il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha

adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della Legge federale sulla

lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie,

LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv. 1 LEp enuncia che “vi è una situazione particolare se a. gli

organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e di combattere la

comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è uno dei seguenti

rischi: 1. un rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un

particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un

rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b.

l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una

situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una

minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a.

ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b.

ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza

sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione

particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20,

rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).

L’art. 1 della citata

Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima

stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni,

delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1).

I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID19)

e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).

L’Ordinanza COVID-19

situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda

della situazione epidemiologica (cfr.

Per quanto concerne la

ristorazione, oltre all’obbligo di registrazione dei dati di contatto dei

presenti introdotto nell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare il 19 giugno

2020.

(cfr. art. 5 e Allegato), il 18 ottobre 2020, con effetto dal giorno

successivo, è stato inserito l’art. 5a secondo cui “nelle strutture della

ristorazione, nei bar, nei club, nelle discoteche e nelle sale da ballo, gli

alimenti e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti”

(cfr. RU 2020 4159).

L’art. 5a è poi stato

modificato il 28 ottobre 2020 prevedendo segnatamente che dal giorno successivo

le strutture della ristorazione e i bar dovevano rimanere chiuse tra le ore

23:00 e le ore 06:00, come pure che non potevano sedersi più di quattro persone

a un tavolo. Tale limitazione non veniva applicata ai genitori con figli, né

alle mense e alle offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo

(cfr. RU 2020 4503).

Nel frattempo nel Canton

Ticino il Consiglio di Stato con Risoluzione n. 5200 dell’8 ottobre 2020,

valida dal 9 ottobre 2020, al p.to 3 aveva decretato che “in tutte le

strutture della ristorazione è ammessa unicamente la consumazione al tavolo,

rispettivamente al posto assegnato. Si deve provvedere alla raccolta dei dati

degli ospiti, registrando - per almeno una persona al tavolo (…)”.

La Risoluzione n. 5529 del

26.

ottobre 2020, in vigore dal 28 ottobre 2020, p.to 2 enunciava che “nelle

strutture della ristorazione così come nelle manifestazioni con servizio di

cibi e bevande: gli ospiti sono tenuti a sedersi; - al singolo tavolo possono

prendere posto al massimo 4 persone (ad eccezione dei genitori con figli)”.

L’11

dicembre 2020 il Consiglio federale ha varato nuove restrizioni per le

manifestazioni e per gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture

accessibili al pubblico.

Ai sensi dell’art. 5a cpv.

1.

lett. b dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare, in vigore dal 12

dicembre 2020:

"

1.

Oltre al piano di protezione secondo l’articolo 4, alle strutture

della ristorazione, ai bar e ai club si applica quanto segue:

b. agli orari di apertura si applica quanto segue:

1.

tra le ore 19.00 e le ore 06.00 le strutture devono rimanere chiuse; sono fatti

salvi i numeri 2 e 3,

2.

le

strutture della ristorazione in alberghi riservate agli ospiti dell’albergo, i

servizi di fornitura di pasti e i negozi di cibi da asporto (takeaway) possono

restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 23.00,

3.

nella notte tra il 24 e il 25 dicembre e nella notte tra il 31 dicembre e il 1°

gennaio le strutture possono restare aperte fino alle ore 01.00;”

Inoltre

l’art. art. 7 cpv. 2-5 sancisce:

"

2.

Un Cantone può estendere gli orari di apertura di cui agli articoli 5a

capoverso 1 lettera b numero 1 e 5abis se nel Cantone interessato sono

adempiute le seguenti condizioni:

a. sono

disponibili le capacità necessarie secondo l’articolo 5c capoverso 3 lettere b

e c;

b. il

numero di riproduzione è inferiore a 1 per almeno sette giorni consecutivi;

fanno stato i dati pubblicati dal Theoretical Biology Group dell’Istituto di

biologia integrativa del Politecnico federale di Zurigo;

c. il

numero delle nuove infezioni per 100 000 persone è inferiore negli ultimi sette

giorni alla media nazionale; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP.

3.

Se del caso può stabilire che le strutture della ristorazione, i

bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore 23.00.

4.

Se intende estendere gli orari di apertura, si mette d’accordo

con i Cantoni limitrofi. Informa l’UFSP della sua decisione.

5.

Se il numero di riproduzione è superiore a 1 per tre giorni

consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e c non è

più adempiuta deve revocare immediatamente l’estensione degli orari di

apertura.”

È stato previsto che tali

disposizioni avrebbero avuto effetto sino al 22 gennaio 2021 (cfr. RU 2020

5377)

Per completezza va

osservato che in Ticino il Consiglio di Stato, con Risoluzione n. 6496 del 7

dicembre 2020, aveva inasprito le misure per combattere la

diffusione del coronavirus già dal 9 dicembre 2020, decretando in particolare

la chiusura dei bar dalle 19:00 e dei ristoranti dalle 22:00.

Il 18 dicembre 2020 gli

art. 5a e 7 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020

sono stati modificati con effetto dal 22 dicembre 2020 al 22 gennaio 2021 (cfr.

RU 2020 5813):

"

Art. 5a Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i

bar, i club, le discoteche e le sale da ballo

1.

L’esercizio di strutture della ristorazione, bar, club,

discoteche e sale da ballo è vietato.

2.

Il divieto non vige per le strutture seguenti:

a. le

strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away) e i servizi di

fornitura di pasti;

b. le

mense aziendali che servono esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda

interessata e che per la distribuzione e la consumazione di cibi e bevande nel

piano di protezione prevedono le misure seguenti:

1.

per

la consumazione nel settore della ristorazione vige l’obbligo di stare seduti,

2.

durante

la consumazione tutte le persone devono rispettare la distanza obbligatoria;

c. le

mense e le offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo che servono

esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola;

d. le

strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti

dell’albergo; a questi si applica quanto segue:

1.

la

dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per

tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli,

2.

per

gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande

possono essere consumati soltanto stando seduti,

3.

tra

i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono

essere installate barriere efficaci,

4.

i

gestori devono registrare i dati di contatto di almeno un ospite per ogni

gruppo di ospiti.

3.

Le strutture di cui al capoverso 2 lettere a e d possono restare

aperte tra le ore 06.00 e le ore 23.00. Nella notte tra il 31 dicembre e il 1°

gennaio le strutture di cui al capoverso 2 lettera d possono restare aperte

fino alle ore 01.00.”

"

Art. 7 cpv. 2, frase introduttiva, lett. b e c, nonché 3–6

2.

Un Cantone può stabilire l’apertura di ristoranti, bar e club di

cui all’articolo 5a e delle strutture culturali, ricreative, per il tempo

libero e sportive di cui all’articolo 5d, come pure estendere gli orari di

apertura di cui all’articolo 5abis se nel Cantone interessato sono adempiute le

condizioni seguenti:

b. il

numero di riproduzione è inferiore a 1,00 per almeno sette giorni consecutivi;

fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP;

c. gli

ultimi sette valori della media giornaliera mobile su sette giorni del numero

di casi confermati in laboratorio sono inferiori alla media nazionale; fanno

stato i dati pubblicati dall’UFSP.

3.

Se del caso può stabilire che le strutture della ristorazione, i

bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore 23.00 e nella

notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio fino al massimo alle ore 01.00.

4.

Se intende aprire strutture o estendere gli orari di apertura di

cui al capoverso 2, il Cantone si mette d’accordo con i Cantoni limitrofi.

Informa l’UFSP della propria decisione.

5.

Se il numero di riproduzione è superiore a 1,00 per tre giorni

consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e c non è

più adempiuta, il Cantone deve revocare immediatamente l’apertura delle

strutture o l’estensione degli orari di apertura di cui al capoverso 2.

6.

Dal 5 gennaio 2021 al numero di riproduzione di cui ai capoversi

2.

lettera b e 5 si applica il valore 0,90.”

Il 6 gennaio 2021 sono

state abrogate con effetto dal 9 gennaio 2021 le possibilità di agevolazioni

cantonali di cui all’art. 7 cpv. 2-6 (cfr. RU 2021 2).

Il 13 gennaio 2021 la

durata di validità delle modifiche dell’11 dicembre 20201 e del 18 dicembre

20202.

dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata prorogata sino al

28.

febbraio 2021 (cfr. RU 2021 6).

Il divieto di esercizio

per strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo, ad

eccezione, segnatamente, delle strutture della ristorazione e i bar riservati

esclusivamente agli ospiti dell’albergo, è stato mantenuto per il mese di marzo

2021.

(cfr. modifica del 24 febbraio 2021, RU 2021 110).

L’art. 5a cpv. 2

dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 gennaio 2020 è stato

modificato, il 14 aprile 2021, nel senso che dal 19 aprile 2021 il divieto non

vigeva più per “le strutture della ristorazione, i bar e i club, comprese le

strutture take-away, se offrono posti a sedere per la consumazione di cibi e

bevande esclusivamente nelle aree esterne; per aree esterne s’intendono le

terrazze e altre aree all’esterno dell’edificio che, per garantire la libera

circolazione dell’aria: 1. non sono coperte, o 2. sono coperte e aperte su

almeno la metà dei lati”.

È stato altresì previsto,

in particolare, che l’art. 5a avrebbe avuto effetto fino al 31 maggio 2021 e

che dopo tale data sarebbe decaduto (cfr. RU 2021 213;

Il 26 maggio 2021 il

tenore dell’art. 5a cpv. 1 dell’Ordinanza è stato modificato con effetto dal 31

maggio 2021 come segue:

"

1.

Lʼesercizio di discoteche e sale da ballo è vietato.

2.

Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la

consumazione avviene sul posto, si applica quanto segue:

a. tra i

gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere

installate barriere efficaci;

b. per

gli ospiti vige lʼobbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le

bevande possono essere consumati soltanto stando seduti;

c. la

dimensione dei gruppi di ospiti in luoghi chiusi può comprendere al massimo

quattro persone per tavolo e, in aree esterne, al massimo 6 persone per tavolo;

questa limitazione non si applica ai genitori con figli;

d. i

gestori devono registrare i dati di contatto di tutti gli ospiti; sono esentati

dalla registrazione dei dati di contatto i bambini in compagnia dei genitori.”

(RU 2021 300)

Il 23 giugno 2021 è stata

abrogata l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 a

decorrere dal 26 giugno 2021 ed è stata emanata una nuova versione

dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella

situazione particolare (cfr. RU 2021 379).

L’art. 12 della nuova

Ordinanza riguardante le disposizioni particolari per le strutture della

ristorazione, i bar e i club enuncia:

"

1.

Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la

consumazione avviene sul posto si applica quanto segue:

a. nei luoghi

chiusi:

1.

tra

i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono

essere installate barriere efficaci,

2.

per

gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande

possono essere consumati soltanto stando seduti,

3.

gli

ospiti devono sempre portare una mascherina facciale se non sono seduti al loro

tavolo,

4.

i

gestori devono registrare i dati di contatto di una persona per gruppo di

ospiti;

b. nelle

aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza

obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci.”

Dal 26 giugno 2021 nei

ristoranti è, pertanto, stata revocata la limitazione del numero di persone per

tavolo e all’esterno le dimensioni dei gruppi non sono più state limitate, come

pure è stato revocato l’obbligo di consumare stando seduti (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-84127.html;

2.8

In relazione alla domanda di

indennità per lavoro ridotto inoltrata dalla RI 1, il TCA ricorda avantutto che

l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori hanno diritto

all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente

temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere

conservati i posti di lavoro”. (cfr. supra consid. 2.2.)

Per

costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia

temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

Le

direttive della SECO (cfr. supra consid. 2.4.) stabiliscono peraltro

chiaramente che “sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa

associata devono essere considerate temporanee”.

2.9

Il Tribunale federale, in una

sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V

359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge

federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far

fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il

senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza

dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei

licenziamenti.

Il Messaggio 20.058

concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio

federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12

agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione

contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la

sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del

fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare

che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la

conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di

licenziamenti” (cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).

Al riguardo cfr. pure STF

8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.

L’Alta Corte, con sentenza

8C_503/2021 del 18 novembre 2021, ha confermato il giudizio del Tribunale

amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che

gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a

indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1°

settembre 2020 al 31 agosto 2021.

Il TF ha deciso che, a

ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della

Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre

2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di

lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.

La nostra Massima Istanza

ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei

parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che

nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi

parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini

della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro

rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela

possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa

possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.

In

una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra,

l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta

contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton

Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva

un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre

2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di

apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il

danno.

Il

Tribunale federale ha evidenziato che, in prima

battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti,

ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro

ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2

dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per

violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra

Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di

sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle

ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).

Il

Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per

nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Il TF ha ritenuto corretto

il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato

plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto

gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non

era da ascrivere alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza

della flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di

igiene accresciute, quindi della pandemia di Covid-19.

Il Tribunale cantonale

aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di

apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva

una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.

Dall’altra, che in

applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un

nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia,

rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.

Di conseguenza l’Autorità

giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una

perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.

Il TCA, dal canto suo, in

una sentenza 38.2021.32 del 13 settembre 2021 ha constatato che la Sezione del

lavoro aveva riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto a favore

del personale di una società costituita dopo lo scoppio della pandemia (nel

mese di luglio 2020, con inizio il 17 ottobre 2020) che gestisce un esercizio

pubblico il quale aveva dovuto limitare gli orari di apertura dal 12 dicembre

2020, rispettivamente cessare l’attività il 22 dicembre 2020, a seguito dei

provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità per combattere il coronavirus,

ad eccezione di due dipendenti - una che svolgeva funzioni dirigenziali e

un’altra addetta alle pulizie delle camere (in sostituzione di altro personale)

-, in quanto assunte benché non realmente necessarie.

Contrariamente alla

Sezione del lavoro, questo Tribunale ha accordato, per principio, il diritto

alle prestazioni anche alle due assicurate menzionate assunte nel mese di

ottobre 2020 con effetto dal 1° gennaio 2021.

Al riguardo è stato

precisato, da una parte, che la presenza di una addetta alle pulizie era

essenziale, poiché la pulizia dell’esercizio pubblico risulta essere

un’attività imprescindibile per la buona conduzione dello stesso e, fatto salvo

il primo periodo di apertura, non poteva essere svolta esclusivamente da

personale preposto ad altre mansioni fondamentali, come i camerieri.

D’altra parte, che anche

l’assunzione di una responsabile della ristorazione e del settore alberghiero

si rivelava necessaria, in quanto persona determinante per la conduzione della

struttura.

Di conseguenza la perdita

di lavoro in relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto a favore

delle due dipendenti è stata considerata computabile.

Questa Corte, con sentenza

38.2021.46

del 25 ottobre 2021, ha accolto il ricorso di una società a cui la

Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal

31.

luglio al 31 agosto 2020, ritenendola un’azienda di nuova costituzione che

non aveva mai esercitato la propria attività prima dello scoppio della

pandemia.

Il TCA ha osservato, da un

lato, che la società era stata costituita a fine febbraio 2020 e avrebbe dovuto

cominciare l’attività ad aprile 2020 (iniziata poi l’11 maggio 2020 a causa

delle chiusure imposte dal 16 marzo 2020), per cui non si era confrontati con una

situazione di abuso di diritto. Dall’altro, che la stessa aveva acquistato da

un’altra società l’esercizio pubblico già esistente e operativo dal 2018.

Infine, che i motivi

indicati per la riduzione della clientela (modifica delle abitudini delle

persone; smart working) risultavano legati alla pandemia di modo che la perdita

di lavoro era computabile.

Questo Tribunale ha,

perciò, concluso che il diritto all’indennità per lavoro ridotto doveva essere

riconosciuto - facendo riferimento anche all’art. 333 cpv. 1 e 1bis CO - agli

assicurati già dipendenti della precedente società che sono stati assunti dalla

nuova, nonché alla persona che non era attiva in precedenza presso l’esercizio

pubblico, poiché assunta con un ruolo di responsabilità.

Cfr. pure STCA 38.2021.47

del 25 ottobre 2021 concernente la società di cui alla STCA 38.2021.46 in

relazione al periodo 9 settembre - 9 dicembre 2020.

Con sentenza 38.2021.61

del 6 dicembre 2021 il TCA ha, per contro, confermato il modo di procedere

della Sezione del lavoro che ha riconsiderato la propria decisione di

riconoscimento del diritto all’ILR dal 12 dicembre 2020 al 2 marzo 2021 al

personale (10 dipendenti) di una società che gestisce un esercizio pubblico,

negandolo a due dipendenti (una attiva al 100% e una al 50%), in quanto i loro

contratti di lavoro di durata indeterminata erano stati disdetti nel mese di

ottobre 2020 per il 31 dicembre 2020.

Non sono state considerate

atte a sovvertire l’esito della vertenza le circostanze che la collaboratrice al

50%, dal 1° gennaio 2021, era stata assunta da un’altra società gestita dal

medesimo amministratore unico, rispettivamente che la seconda collaboratrice

era stata riassunta a far tempo dal 1° gennaio 2021 all’80% ma con lo stipendio

invariato.

In una sentenza

38.2021.68-70 del 7 febbraio 2022 il TCA, nel caso di una società che gestisce

un ristorante, cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto alle indennità

per lavoro ridotto, ha confermato l’operato dell’amministrazione e ritenuto che

la perdita di lavoro subita dalla ditta non era computabile poiché, considerate

le circostanze fattuali di quel caso, il modo di procedere dell’insorgente, che

a fine ottobre 2020 con effetto dal mese di novembre 2020 ha assunto dei nuovi

collaboratori, si poneva in contrasto con l’obbligo di riduzione del danno e la

perdita di lavoro si rivelava evitabile (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI), come

pure, visto che l’assunzione di personale durante un periodo molto difficile,

come quello di una pandemia comporta in sé il pericolo di subire perdite,

risultava essere dovuta a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale.

(cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI).

Ad analoga conclusione è

giunta questa Corte con sentenza 38.2021.85 del 21 febbraio 2022, laddove, nel

caso di una società che gestisce dei saloni di parrucchiere, ha stabilito che

dal profilo della tempistica delle assunzioni avvenute a dicembre 2020 e a

inizio aprile 2021 e del relativo pensum, il modo di procedere

dell’insorgente contrastava con l’obbligo di riduzione del danno e l’eventuale

perdita di lavoro non risultava inevitabile (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI) e,

visto ad ogni modo che l’assunzione di personale durante un periodo molto

difficile, come è quello riguardante la pandemia, comporta in sé il pericolo di

subire perdite, è dovuta a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale

(cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI).

2.10

Chiamato ora a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, il TCA rileva che la RI 1, nonostante stesse

beneficiando di indennità per il lavoro ridotto (cfr. supra consid. 2.6.), a

decorrere dal mese di dicembre 2020 ha assunto presso la struttura di __________,

in qualità di ulteriori camerieri e cuochi, diversi dipendenti, e meglio, 7

stando all’attestazione dei salari 2020, rispettivamente, 11 stando ai

contratti di lavoro in atti (cfr. supra 2.6. e all. a doc. 5).

Tali assunzioni sono

avvenute quando la situazione epidemiologica stava peggiorando sensibilmente e

le autorità federali avevano già introdotto misure restrittive in diversi

settori economici, ad esempio nell’ambito della ristorazione (cfr. Ordinanza

COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 modifica del 18 ottobre

2020, RU 2020 4159; modifica del 28 ottobre 2020 RU 2020 4503).

Le Autorità cantonali

grigionesi non erano state da meno, ed il 2 dicembre, con entrata in vigore

prevista per il 4 dicembre 2020, il Governo aveva li nella sua versione

consultabile il 31 marzo 2022), me n nella sua versione consultabile il 31

marzo 2022).

Sul piano federale, dopo

aver preannunciato già il 4 dicembre 2020 l’adozione di ulteriori misure (cfr. __________),

il Consiglio federale, l’11 dicembre 2020, ha poi imposto nuove restrizioni,

segnatamente ha ordinato la chiusura dei ristoranti e dei bar tra le 19:00 e le

6:00 a partire dal 12 dicembre 2020 (cfr. Ordinanza COVID-19 situazione

particolare, modifica dell’11 dicembre 2020, RU 2020 5377).

Il Consiglio federale, il

18.

dicembre 2020, ha del resto deciso che con effetto dal 22 dicembre 2020 dovevano chiudere le strutture della ristorazione, senza alcuna deroga durante le festività.

Potevano rimanere aperte soltanto le mense aziendali, le mense scolastiche

della scuola dell'obbligo e le strutture della ristorazione degli alberghi

riservate ai propri ospiti. Restavano inoltre consentite la vendita di cibi e

bevande da asporto e i servizi di consegna. (cfr. Ordinanza COVID-19

situazione particolare del 19 giugno 2020 modifica del 18 dicembre 2020, RU

2020.

5813).

In

concreto, tuttavia, preso atto della contestazione ricorsuale secondo cui “per

gestire la nostra attività invernale è necessario un quantitativo minimo di

personale” (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I), rispettivamente, alla luce

del fatto che l’attività gestita dalla RI 1 a __________ “è suddivisa su più

punti di ristoro presenti sul comprensorio sciistico, ciò comporta quindi un

contingente minimo di personale presente o disponibile per il corretto

funzionamento degli stessi 7 giorni su 7 e senza quindi danneggiare i nostri

partner commerciali (…). La nostra società deve garantire il funzionamento del

ristorante a monte, di quello a valle ed il __________” (cfr. supra consid.

1.7.e, doc. VI ed allegato C a doc. VI), questa Corte, non apparendo

inverosimile che gestire l’attività di ristorazione sulle piste da scii

richieda più personale di quanto ne occorra per garantire l’operatività del __________,

ritiene necessario l’esperimento di un complemento istruttorio.

Alla

luce del fatto che peraltro lo scopo della procedura di opposizione ex art. 52

LPGA - la quale è stata concepita come un rimedio giuridico vero e proprio -

non è quello di ripetere semplicemente la procedura di emanazione della

decisione formale, ma obbliga l’assicuratore - a cui incombe l'accertamento dei

fatti in prima battuta in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA (cfr.

9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3.) - a riesaminare il proprio

provvedimento al fine di sgravare i Tribunali (cfr. STF 8C_613/2021 del 10

gennaio 2022 consid. 4.2., destinata alla pubblicazione nella Raccolta

ufficiale; STF 9C_975/2011 del 22 febbraio 2012 consid. 3.2.; DTF 125 V 188

consid. 1b e 1c), per esperire il complemento istruttorio si impone un rinvio

degli atti.

Se

d’un lato la decisione su opposizione impugnata merita tutela e deve essere

confermata laddove nega alla ricorrente il diritto a percepire le indennità per

lavoro ridotto successivamente al mese di marzo, ritenuto in particolare che

per indicazione della stessa insorgente, salvo eccezioni, la stagione invernale

e quindi l’attività di __________ cessa alla fine di marzo (cfr. supra consid.

1.5

e doc. I) e che la medesima ha poi postulato l’erogazione delle indennità

per il solo mese di marzo 2021 (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 13; ricordata,

peraltro, l’avvenuta cessione dell’attività legata al __________), d’altro

lato, e meglio a valere per le indennità postulate dalla RI 1 proprio per il

mese di marzo 2021 l’amministrazione dovrà, invece, in particolare sentendo __________

e __________, determinare chi, tra il personale indicato nell’organigramma

presentato dalla società contestualmente al preannuncio di lavoro ridotto del

18.

febbraio 2021 in quel momento era effettivamente alle dipendenze della

società, quante persone erano necessarie per garantire l’operatività minima

dell’attività di __________ e, quindi, quali e quanti dipendenti erano

indispensabili affinché l’attività in questione potesse garantire il servizio

minimo. Ciò tenendo, altresì, conto delle limitazioni vigenti a causa della

pandemia, in particolare del fatto che dal 26 febbraio 2021 l’autorizzazione al

servizio sulle terrazze era stata revocata (cfr. supra consid. 2.10.).

Al

riguardo va evidenziato che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma

trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43

cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 5.3.1.;

DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag.

113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).

Questo

obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti

si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere

ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza

o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le

conseguenze dell’assenza di prove (cfr.8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid.

4.1.; STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF 8C_832/2017 del 13

febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.;

STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF U 94/01 del 5 settembre

2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

La

Sezione del lavoro, dopo aver esperito le indagini di cui sopra, determinerà nuovamente se l’insorgente ha diritto alle

indennità per lavoro ridotto per il mese di marzo 2021, o meno, e, in caso

affermativo, a favore di quali e quanti dipendenti (sul tema cfr. pure STCA

38.2021.79

del 21 febbraio 2022; STCA 38.2021.80 del 24 gennaio 2022 e anche la

STCA 38.2021.68-70 del 7 febbraio 2022 per i “vecchi” dipendenti; Direttiva

2022/06: “adeguamenti delle prassi LADI riguardanti la Covid-19” del 1° aprile

2022, N. marg.C6b, pag. 5; consid. 2.4.).

2.11

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 17 dicembre 2021, per

cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021

consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA

38.2021.11

del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021

consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF

9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione del 22 novembre 2021 è annullata nella misura in cui è stato negato

il diritto a indennità per lavoro ridotto alla ricorrente per il mese di marzo

2022.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Sezione del lavoro perché proceda come indicato al

consid. 2.10.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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