38.2021.103
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25 aprile 2022Italiano83 min
lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2021.103
CL/DC
Lugano
25 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 dicembre 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22 novembre 2021 emanata
da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il
18 febbraio 2021 la RI 1, __________, ha inoltrato alla Sezione del lavoro un
preannuncio di lavoro ridotto per il periodo dal 1° marzo al 31 maggio 2021, a
valere per “tutta l’azienda”, il cui effettivo a quel momento constava
di 18 persone con contratto di lavoro di durata determinata ed una il cui
contratto di lavoro era stato disdetto (cfr. doc. 1).
Dal
relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato che la probabile
perdita di lavoro era stata quantificata nel 50% e che il lavoro ridotto
avrebbe colpito 16 lavoratori.
D’altro lato, quale causa
del preannuncio è stato indicato quanto segue:
"
(…)
date le nuove limitazioni
derivanti dalle decisioni del Consiglio Federale e conseguentemente, prevedendo
il prossimo periodo di lavoro, come molto influenzato e che ciò possa provocare
un’ulteriore diminuzione della clientela, abbiamo deciso di rinnovare
nuovamente la nostra richiesta di lavoro ridotto. Speriamo di non doverne mai
avere bisogno, ma attualmente le limitazioni imposte al nostro settore della
ristorazione, generano un’elevata riduzione del nostro flusso di clientela e
conseguentemente una riduzione delle ore di impiego del personale.” (cfr. doc.1
p.to 2.2).
1.2. Il
2 aprile 2021 la Sezione del lavoro, dopo aver infruttuosamente chiesto alla
società di “completare la documentazione necessaria all’esame del
preannuncio”, ha sollevato opposizione al riconoscimento delle indennità
per lavoro ridotto e ritenuto la perdita di lavoro non computabile (cfr. doc.
3).
1.3. Il 13 aprile 2021, la società
ha interposto opposizione contro la decisione dell’amministrazione (cfr. all. a
doc. 4) ed il successivo 20 aprile ha trasmesso alla Sezione del lavoro parte
della documentazione a suo tempo richiesta (cfr. doc. 5 ed allegati)
completandola il 18 giugno seguente (cfr. doc. 7).
1.4. Con decisione su opposizione
del 22 novembre 2021 la resistente ha confermato il proprio provvedimento del 2
aprile 2021, rilevando in particolare quanto segue:
"
(…)
3. Nel caso concreto,
nonostante si riscontri un calo della cifra d’affari nel periodo tra marzo 2021
e aprile 2021 (escludendo dal computo l’anno pandemico 2020 ed il mese di maggio
2021, nel quale l’attività è cessata), dalla documentazione prodotta emerge
come siano state effettuate nuove assunzioni nel mese di dicembre 2020 (nel
periodo settembre – novembre 2020 i dipendenti erano complessivamente 8),
mentre la ditta era ammessa al beneficio del lavoro ridotto e nonostante il
fatto che, in tale periodo, ci si trovasse notoriamente al picco della seconda
ondata, che ha portato alla chiusura degli esercizi pubblici in altri cantoni
già dal mese di novembre 2020.
Si premette (…) che il
datore di lavoro in parola gestisce nella stagione estiva (marzo-novembre) il __________
a __________ e in quella invernale gli esercizi pubblici sulle piste a __________
(__________) che in tempi normali richiedono un maggior numero di dipendenti rispetto
al __________. Malgrado questo, le assunzioni fatte a partire dal 1° dicembre
2020 costituiscono una violazione dell’obbligo di diminuzione del danno di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. a LADI. Infatti, risultano essere stati assunti, a
tempo indeterminato e con un’occupazione del 100% i signori __________
(cameriere), __________ (cameriere), __________ (cameriera), __________
(cuoco), __________ (cameriera), __________ (cameriera) ed in data 16 dicembre
2020 __________ (cuoco), __________ (cameriera) e __________ (cuoco). Inoltre,
dalla dichiarazione salari del 2020 risultano essere stati assunti numerosi
altri collaboratori non presenti nell’organico dell’anno precedente (passando
da 16 a 27), per i quali è stato postulato immediatamente il lavoro ridotto.
Emerge quindi che l’azienda ha addirittura aumentato l’organico rispetto
all’esercizio invernale pre-pandemico 2019/2020, malgrado le restrizioni già in
vigore e il fatto che tutti i segnali puntassero verso una nuova chiusura degli
esercizi pubblici.
Nello specifico, per
quanto riguarda il mese di marzo 2021, l’azienda ha chiesto le indennità per
lavoro ridotto per 13 lavoratori circa nella misura dell’80% (cfr. domanda e
conteggio di indennità per lavoro ridotto per il mese di marzo 2021 del 24 maggio
2021), mentre che nel preannuncio relativo a questo mese l’azienda ha indicato
19 lavoratori in forza. Ora non è ammissibile che tutte le persone assunte in
esubero lavorino togliendo il lavoro ai dipendenti posti in lavoro ridotto,
ritenuto peraltro che l’azienda ha infatti realizzato in inverno una discreta
cifra d’affari.
Al proposito non
possono essere ritenute valide le giustificazioni addotte dall’azienda nello
scritto 9 febbraio 2021 indirizzato alla Cassa, quando asserisce che al mese di
dicembre corrisponde un “enorme afflusso invernale di clientela (…) che
genera un fatturato di circa CHF 250'000.-”, il quale avrebbe richiesto “di
avere già fin dal mese di dicembre di ogni anno un numeroso numero di
componenti nel nostro Team”. Infatti, alla luce della situazione molto
critica di cui sopra, la perdita di lavoro in grande parte delle persone
assunte non poteva certamente dirsi imprevedibile o eccezionale. Detta perdita
era quindi evitabile e, essendo il datore di lavoro venuto meno al proprio obbligo
di diminuire il danno di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a LADI in combinato
disposto con l’art. 51 OADI, la perdita non può essere ritenuta computabile.
In merito agli altri
mesi si osserva che, mentre il __________ è rimasto chiuso nel mese di maggio
2021, per volontà dell’azienda, per il mese di aprile 2021 non risulta essere
stata inoltrata alcuna domanda di indennità alla Cassa nel termine perentorio
di 3 mesi; inoltre, anche per tali mesi il diritto alle indennità non può
essere riconosciuto per i motivi di cui al precedente capoverso.” (cfr. doc.
8).
1.5. Contro la decisione su
opposizione del 22 novembre 2021 la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA, nel quale ha chiesto che venga riconosciuto il postulato diritto alle
indennità per lavoro ridotto (cfr. doc. I).
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali, l’insorgente ha addotto quanto di seguito:
"
(…)
Nello specifico, per
quanto riguarda la variazione dell’organico di personale:
Per l’anno 2019:
dobbiamo indicare un errore di calcolo nell’organico: erano assunte 18
persone invece di 16 persone come indicato dall’UG.
Per l’anno 2020:
confermiamo il numero indicato di 27 persone nell’organico come indicato
dall’UG.
Poniamo attenzione sul
fatto che questo calcolo non conferisca significato e trasposizione sulla
realtà, difatti non tutto l’organico è stato assoggettato al lavoro ridotto e
molti di questi hanno solo lavorato in un breve periodo durante la stagione
estiva. Poniamo particolare nota che nella nostra attività ogni anno solare
ricopre 3 periodi lavorativi (come espresso nella tabella
Gen – Feb –
Mar
Stagione
invernale 2019/2020 (__________)
Apr-Mag-Giu-Lug-Ago-Sett-Ott-Nov
Stagione
estiva (grotto)
Dic
Stagione
invernale 2020/2021 (__________)
Ciò comporta che un
dipendente possa essere impiegato in tutti e tre i periodi lavorativi (quindi
ai fini del calcolo, al termine dell’anno solare risulta un solo membro
dell’organico), sia per ogni periodi si possa assumere un diverso collaboratore
(quindi ai fini del calcolo, al termine dell’anno solare risultano tre membri
dell’organico);
Infatti nonostante la
variazione del quantitativo di organico, risulta invariato il carico di lavoro
ed il corrispettivo quantitativo orario-salariale alla fine dell’anno.
Riteniamo che al fine
della determinazione del calcolo dell’organico, sarebbe più corretto se si
confrontasse la stagione invernale scorsa (dal 01.12.2019 al 31.03.2020) a
quella contestata (dal 01.12.2020 al 31.03.2020 [recte: 2021]).
Dal confronto si
noterebbe come la stagione pre-pandemica conti un complessivo di 19
membri nell’organico e come la stagione influenzata dalla pandemia abbia
corrisposto un complessivo di 18 membri nell’organico, quindi non
contravvenendo all’art. 32 cpv. 1 lett. a LADI.
Come già comunicato,
per gestire la nostra attività invernale è necessario un quantitativo minimo di
personale, ed un’eccessiva diminuzione dei collaboratori si tramuterebbe in un
danno a tutta l’attività, ai clienti ed ai nostri partner in affari.
Per tutelare l’azienda
dalle oscillazioni stagionali abbiamo inoltre diversificato i periodi di inizio
di lavoro e del termine ed abbiamo ridotto il personale assunto al 100%,
aumentando l’organico al 50%. Ciò va a dimostrare la nostra già avvenuta tutelazione
della stagionalità nell’afflusso.
Il diversificarsi
delle disposizioni cantonali e federali, non lasciava presupporre una chiusura
completa dell’attività, ma si presupponeva la possibilità di poter lavorare
internamente con dovute precauzioni (difatti ci siamo fatti preparare diversi
preventivi, solo in seguito è stata posta la chiusura delle attività). Inoltre
in Canton __________ è stato autorizzato il far accomodare i clienti nelle
terrazze dal 01.01.2021 fino a quando il 28.02.2021 viene ripristinata la
normativa federale.
Di fatto questo
susseguirsi di normative e la loro imprevedibilità, comunicate a brevissima
scadenza, non ha permesso l’ottimizzazione delle assunzioni. (…)
Reputiamo quindi che
la riduzione del carico di lavoro è inevitabile e dovuta a provvedimenti delle
autorità, casistiche non imputabili al datore di lavoro, non potendo provvedere
con i provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili.” (cfr. doc. I).
1.6. Nella sua risposta del 24
gennaio 2022, la Sezione del lavoro ha proposto la reiezione del ricorso sulla
base delle seguenti argomentazioni:
"
(…)
Dalla documentazione
agli atti emerge che la ricorrente ha assunto nuovo personale con funzioni pari
o simili al personale già disponibile nel corso del mese di dicembre 2020,
quando la ditta era in regime di lavoro ridotto e nonostante il fatto che, in
tale periodo, ci si trovasse notoriamente al picco della seconda ondata di
COVID-19 che ha portato alla chiusura degli esercizi pubblici in altri Cantoni
già dal mese di novembre 2020.
A tal proposito, si
osserva che la ricorrente gestisce nella stagione estiva (aprile-novembre) il __________
a __________ e in quella invernale (dicembre-marzo) degli esercizi pubblici
sulle piste di __________ (__________). Per quest’ultima attività, si rileva
innanzitutto che il raffronto delle dichiarazioni dei salari AVS per l’anno
2019 e 2020 specifiche ai dipendenti di __________, l’organico della ricorrente
risulta essere stato aumentato nella stagione invernale 2020-2021 rispetto a quello
dell’anno precedente (doc. 5).
Inoltre, occorre
precisare che durante il periodo pandemico – e meglio a partire dal mese di
dicembre 2020 – l’azienda ha operato numerose assunzioni (nel periodo da
settembre 2020 a novembre 2020 i suoi dipendenti erano complessivamente 8, doc.
9). Infatti, la ricorrente ha assunto a tempo indeterminato e con
un’occupazione del 100% segnatamente: __________ (cameriere; doc. 5.1.), __________
(cameriere, doc. 5.2.), __________ (cameriera, doc. 5.3.), __________ (cuoco,
doc. 5.4.), __________ (cameriera, doc. 5.5), __________ (cuoco, doc. 6), __________
(cameriera, doc. 5) e __________ (cuoco, doc. 5.7.) con entrata in funzione dal
16 dicembre 2020. Lo si ribadisce, tali assunzioni sono avvenute in un periodo
in cui la ricorrente – posta al beneficio delle indennità per lavoro ridotto da
marzo 2020 a febbraio 2021 – si trovava in regime di lavoro ridotto (doc. 10).
Ora, a mente dello
scrivente Ufficio l’assunzione di personale in misura importante, in un periodo
critico e di particolare difficoltà come quello dovuto alla pandemia, che già
nel corso dell’autunno 2020 ha visto aumentare drasticamente casi di infezione,
raggiungendo il picco della seconda ondata nel mese di novembre 2020, e ha, del
resto, imposto restrizioni nel settore della ristorazione, che man mano si sono
inasprite, implica che la perdita non vada ritenuta computabile, poiché dovuta
a circostante che rientrano nella sfera normale del rischio aziendale e perché
contraria al principio generale dell’obbligo di diminuire il danno a carico
dell’assicurazione contro la disoccupazione (…).
Anche a voler
ammettere che il numero di collaboratori attivi presso gli esercizi pubblici
degli impianti di __________ sia rimasto invariato nelle stagioni invernali
2020-2021 e 2019-2020, come indicato dalla ricorrente nel preannuncio di lavoro
ridotto 18 febbraio 2021 (doc. 1), rispettivamente che, come successivamente
dichiarato solo in sede ricorsuale, essa sia diminuito nella stagione invernale
2020-2021 rispetto alla precedente, passando da 19 a 18, la conclusione resta
la medesima. Infatti, l’azienda avrebbe in ogni caso dovuto assumere un numero
inferiore di collaboratori nel mese di dicembre 2020, in ragione del fatto che
essa già beneficiava del regime di lavoro ridotto e della critica situazione
epidemiologica sopra descritta.
Pure l’argomento
secondo cui solo parte del personale avrebbe beneficiato delle indennità per
lavoro ridotto, nulla muta alla conclusione sopra indicata, non essendo
ammissibile che le persone assunte in esubero svolgano le loro funzioni
togliendo ore di lavoro ai dipendenti posti in lavoro ridotto.
Per inciso, si osserva
che la stessa ricorrente dichiara in sede ricorsuale di aver aumentato, nel
complesso, il suo organico durante l’anno pandemico 2020 rispetto a quello
pre-pandemico, passando da 18 a ben 27 collaboratori (sub doc. I, inc. n.
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A titolo
abbondanziale, per quanto riguarda i mesi di aprile a maggio 2021, si osserva
che oggetto della presente vertenza è il riconoscimento, o meno, del diritto
alle indennità per lavoro ridotto che la ricorrente ha postulato in favore dei
dipendenti attivi presso gli esercizi pubblici degli impianti di __________ e
che l’azienda stessa ha dichiarato in sede ricorsuale che la stazione invernale
nei __________ ricopre unicamente il periodo gennaio – marzo. Pertanto, si
rende in ogni caso escluso il diritto alle indennità per lavoro ridotto
relativamente ai mesi di aprile e maggio 2021. Ciò a maggior ragione,
considerato come la ricorrente ha indicato di avere, per sua volontà,
interrotto la propria attività nel mese di maggio 2021 (doc. 7). Peraltro, da
informazioni assunte oralmente dalla Cassa di disoccupazione competente, non
risulta essere stata inoltrata alcuna domanda di indennità per il mese di
aprile 2021 entro il termine perentorio di tre mesi.
Si osserva infine che
l’attività relativa al __________ parrebbe essere stata ceduta nel corso del
mese di marzo 2021 ad un’altra società, il __________. Dando seguito al
preannuncio di lavoro ridotto inoltrato da detta società in data 24 marzo 2021,
con decisione 27 aprile 0221 – cresciuta incontestata in giudicato – l’UG ha
negato le indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 22 marzo 2021 al 21
settembre 0221 (doc. 11). In siffatte circostanze, tutto quanto dovesse
riguardare le ore di lavoro perse in relazione all’attività del __________
gestita dalla società il __________, non può qui in ogni caso essere preso in
considerazione.” (cfr. doc. IV).
1.7. Il 7 febbraio 2022, la
ricorrente ha presentato un atto di replica - ed una serie di documenti per i
quali, nella misura di quanto necessario ai fini della presente vertenza, si
dirà nel prosieguo - osservando quanto segue:
"
(…)
Lo spettabile Ufficio
Giuridico della sezione del Lavoro confonde l’anno solare con la stagionalità
della nostra azienda presso il comprensorio sciistico di __________, gli anni
presi a confronto (dal 01.01. al 31.12.) comprendono tre periodi distinti,
periodi che possono impegnare si agli stessi componenti del team sia
collaboratori differenti, ciò può comportare una variazione dell’organico
totale, senza però incidere in alcun modo sulla massa salariale complessiva.
Come indicato nelle tabelle con confronto masse salariali relative alle
stagioni invernali (doc. A).
Nella risposta al
ricorso presentata dall’UG, alla cifra 3, secondo paragrafo: viene quindi
erroneamente indicato un aumento dell’organico nella stagione invernale
2020-2021 rispetto alla precedente, forniamo come prova per il suddetto periodo
copia delle attestazioni salari presentato alla cassa di compensazione AVS
delle ultime 3 stagioni (2019-19/2019/2020) (doc. B) e tabella riassuntiva
(doc. A) per porre sia il numero di organico a confronto, sia il totale della
massa salariale dei 2 periodi a confronto, facendo notare che il mese di marzo
2020 è stato colpito dalla chiusura causa epidemia e la stagione 2020-2021, seppur
meno proficua ha disposto un maggior periodo di apertura (doc. A). Non
corrisponde al vero che in sede ricorsuale si sarebbe dichiarato di aver
aumentato l’organico durante l’anno pandemico 2020 rispetto a quello
pre-pandemico, passando da 18 a 27 collaboratori. Dal doc. A di evince che il
numero dei collaboratori nella stagione invernale ammontava a 18, mentre in
quelle precedenti erano 19. Inoltre la massa salariale nella stagione di cu in
parola ammontava a CHF 291'464, mentre in quelle precedenti a CHF 295’506
(stagione 2019/2020) e CHF 297'710.00 (stagione 2018/2019).
Nella risposta al
ricorso presentata dall’UG, alla cifra 3, quinto paragrafo: viene comprovata
anche dall’UG una riduzione dell’organico rispetto alla stagione precedente, ma
contestando che l’azienda avrebbe dovuto comunque assumere meno persone.
Rendiamo attenzione che la nostra attività è suddivisa su più punti di ristoro
presenti sul comprensorio sciistico, ciò comporta quindi un contingente minimo
di personale presente o disponibile per il corretto funzionamento degli stessi
7 giorni su 7 e senza quindi danneggiare i nostri partner commerciali:
alleghiamo estratto delle offerte gastronomiche del comprensorio (doc. C). La
nostra società deve garantire il funzionamento del ristorante a monte, di
quello a valle ed il __________.
Per inciso, oltre ad
essere diminuito il numero complessivo nell’organico, non tutti godevano dello
stesso Pensum Lavorativo, molti dipendenti lavoravano solamente a tempo
parziale come si evince anche da un confronto dall’ammontare complessivo del
salario lordo AVS per le varie stagioni invernali (doc. A e B) …
Ora, mentre l’Ufficio
Giuridico ritiene che la situazione e le nostre chiusure imposte dall’autorità
fossero date per certe, noi riteniamo invece che era certamente in corso una
situazione particolare, ma il futuro al momento delle assunzioni era
completamente imprevedibile. A dimostrarlo è la stagione in corso, ove
nonostante il numero di contagi molto maggiore alla stagione precedente, ed
alcune attività economiche in cui è stata disposta la chiusura o limitazioni
(obbligo telelavoro e 2G+), alla nostra attività non è stata disposta alcuna
ulteriore restrizione o addirittura l’obbligo di chiusura. Ciò lascia
presupporre che se le restrizioni fossero diminuite o cessate anche durante la
stagione 2020-21, ci sarebbe stato il medesimo quantitativo di clienti e quindi
la necessità che tutti i dipendenti assunti fossero stati operativi a pieno
regime. Infine le limitazioni sono variate tra cantone e cantone, in particolare
durante il mese di gennaio in grigioni diversamente dal resto della
confederazione sono stati disposti degli allentamenti (doc. D, doc. E).
riteniamo quindi infondato il parere dell’UG, sulla prevedibilità delle
conseguenze della seconda ondata e siamo dell’avviso che le circostanze non
rientrino nella sfera normale del rischio aziendale.
Riassumendo:
L’organico il
numero di componenti si è ridotto da 19 a 18 persone
(doc. A)
CIFRE AVS oltre
alla riduzione dell’organico c’è stata una
riduzione
dell’importo complessivo
assoggettato
all’AVS (doc. A, doc. B)
Errori di calcolo lo
spettabile Ufficio Giuridico per il confronto
ha
considerato il complessivo dell’organico
raffrontando
periodo erronei, calcolando in
anni
solari (da gennaio a dicembre) invece di
stagioni
lavorative (da dicembre a marzo /
aprile)
(doc. A, doc. B)
Mesi di richiesta lo
spettabile Ufficio Giuridico accusa i mesi di
aprile
e maggio 2021 come esterni al periodo
di
attività, avendo noi indicato in sede
ricorsuale
il termine stagionale per marzo,
solo
per praticabilità è stato indicato il mese di
marzo,
la stagione invernale termina in periodi
variabili
in base alla cadenza della Pasqua, la
stagione
invernale 2020/2021 è terminato il
07.04.2021
e il necessario lavoro di
ultimazione è
proseguito per alcuni giorni (mezzo di prova?)
__________ lo
spettabile Ufficio Giuridico osserva che
l’attività
denominata “__________” è stata
ceduta
nel mese di marzo 2021 ad un’altra
società,
il __________. Per inciso, la nostra
richiesta
di lavoro ridotto non ha nulla in
relazione
alle ore perse da questa altra
società.”
(cfr. doc. VI)
1.8. Con la duplica del 1° marzo
2022 la Sezione del lavoro ha segnatamente osservato quanto segue:
"
(…)
l’UG ribadisce che per
quanto riguarda il numero di collaboratori attivi presso gli esercizi pubblici
degli impianti di __________, da un raffronto delle dichiarazioni dei salari
AVS per l’anno 2019 e 2020 specifiche a tali dipendenti, l’organico della
ricorrente risulta essere stato aumentato tra le due stagioni invernali. (…) la
perdita di lavoro non può essere ritenuta computabile, poiché dovuta a
circostanze che rientrano nella sfera normale del rischio aziendale e perché
contraria al principio generale dell’obbligo di ridurre il danno a carico
dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 8, consid. 3; risposta
di causa, punto 3). Le motivazioni addotte dalla ricorrente in sede di
osservazioni nulla mutano a tale conclusione.
Inoltre, in merito al
numero complessivo di dipendenti attivi presso l’azienda nell’anno
pre-pandemico 2019 e quello pandemico 2020, si osserva che – a differenza di
quanto sostiene l’azienda in sede di osservazioni – in sede ricorsuale essa ha
dichiarato quanto segue: “nello specifico, per quanto riguarda la variazione
dell’organico di personale: per l’anno 2019: dobbiamo indicare un errore
di calcolo nell’organico: erano assunte 18 persone invece di 16 persone
come indicato dall’UG. Per l’anno 2020: confermiamo il numero indicato
di 27 persone nell’organico come indicato dall’UG” (cfr. sub. Doc.
I, pag. 2, inc. 38.2021.103). L’UG ha pertanto rettamente rilevato che la
ricorrente stessa ha dichiarato di aver aumentato, nel complesso, il suo
organico durante il 2020 rispetto al 2019, passando da 18 a 27 collaboratori.
In sede di
osservazioni, la ricorrente indica poi quanto segue: “Nella risposta al ricorso
presentata dall’UG, alla cifra 3, quinto paragrafo: viene comprovata anche
dall’UG una riduzione dell’organico rispetto alla stagione precedente […]”
(cfr. sub. doc. VI, inc. 38.2021.103). A tal proposito, si precisa che lo
scrivente Ufficio ha indicato, a titolo meramente abbondanziale, che anche
nella denegata ipotesi in cui il numero di collaboratori attivi presso gli
esercizi pubblici degli impianti di __________ fosse diminuito di un dipendente
nella stagione invernale 2020-2021 rispetto alla precedente, la conclusione
dell’UG resta immutata. Infatti, la ricorrente avrebbe in ogni caso dovuto
assumere un numero inferiore di collaboratori nel mese di dicembre 2020, in
ragione del fatto che essa già beneficiava del regime di lavoro ridotto e dell’allora
critica situazione epidemiologica. A ciò nulla muta il fatto che gli esercizi
pubblici gestiti dalla ricorrente siano tre, in effetti l’azienda avrebbe in
ogni caso dovuto assumere, in proporzione, minore personale.
In merito
all’argomento, sollevato dalla ricorrente, secondo cui la percentuale
lavorativa di parte dei collaboratori sarebbe stata fortemente ridotta, si
osserva anzitutto che tale affermazione non ha trovato alcun riscontro negli
accertamenti esperiti dall’amministrazione ed è stata sollevata solo in sede
ricorsuale. A tal proposito, in sede di osservazioni, la ricorrente ribadisce
quanto segue: “Per inciso […] non tutti godevano dello stesso Pensum
lavorativo, molti dipendenti lavoravano solamente a tempo parziale come si
evince anche da un confronto dell’ammontare complessivo del salario lordo AVS
per le varie stagioni invernali […]” (cfr. sub. doc. VI, inc.
38.2021.103). Tale tesi non trova alcun riscontro neppure nelle “tabelle con
confronto masse salariali delle stagioni 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 con
relativi conteggi per i singoli dipendenti” – elaborate dalla ricorrente
stessa e qui contestate – dalle quali emerge una diminuzione irrisoria tra la
massa salariale della stagione invernale 2018-2019 e quella della stagione
invernale 2020-2021 (pari a circa il 2%; cfr. sub. doc. A, inc. 38.2021.103).
Pertanto, neppure i dati esposti dalla ricorrente a sostegno della propria tesi
si conciliano con quanto da lei sostenuto.
Per quanto riguarda la
situazione epidemiologica – a differenza di quanto pretende la ricorrente in
sede di osservazioni – si ribadisce che l’UG ha correttamente considerato che
durante il periodo di dicembre 2020 ci si trovasse notoriamente al picco della
seconda ondata COVID-19, che ha portato alla chiusura degli esercizi pubblici
in altri Cantoni già dal mese di novembre 2020, sicché l’assunzione di
personale con funzioni pari o simili al personale già disponibile, come se
l’attività dovesse riprendere a pieno regime, implica che la perdita non vada
ritenuta computabile, poiché dovuta a circostanze che rientrano nella sfera
normale del rischio aziendale e perché contraria al principio generale
dell’obbligo di ridurre il danno a carico dell’assicurazione contro la
disoccupazione. In tal senso, non si condivide il paragone effettuato dalla
ricorrente tra il suddetto periodo e l’ondata di COVID-19 dell’inverno
2021-2022, posto come durante quest’ultimo periodo l’avvento del vaccino ha
determinato natura e intensità delle misure adottate dalle autorità per combattere
l’epidemia.” (cfr. doc. X)
1.9. Con osservazioni del 12 marzo
2022 – trasmesse, per conoscenza, all’amministrazione il 17 marzo successivo
(cfr. doc. XIII) – la ricorrente ha posto in evidenza quanto segue:
"
(…)
La stagione invernale
2019/2020 a causa della pandemia dovette venir conclusa anticipatamente, mentre
la stagione 2020/2021, nonostante pandemia in corso, gli impianti di risalita
hanno chiuso solamente il 7 aprile 2021. Da un confronto con dei salari AVS non
si riesce a tenere debitamente conto anche di questo fatto, il quale ha
naturalmente pure un’influenza importante. (…)
La ricorrente, a
dimostrazione della propria serietà, si è impegnata a fornire cifre esatte.
Inoltre come già spiegato in dettaglio in precedenza, non è possibile
confrontare il numero di dipendenti della ricorrente durante un anno civico,
siccome la ricorrente svolgeva a suo tempo due attività distinte tra loro. Da
questo fatto ‘UG non può pertanto dedurre nulla a suo favore.” (cfr. doc. XII)
La RI 1 ha ribadito che
sia l’evoluzione pandemica, che quella delle conseguenti restrizioni non era
prevedibile, né certa, e che non era possibile assumere meno collaboratori “e
allo stesso tempo garantire il corretto funzionamento di tutti e tre i punti di
ristoro sul comprensorio sciistico 7 giorni su 7” (cfr. doc. XII).
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se, a ragione, o meno la Sezione del lavoro ha negato alla RI
1 il diritto alle indennità per lavoro ridotto a decorrere dal 1° marzo e sino
al 31 maggio 2021.
2.2. I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31 LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
"
a. sono soggetti
all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la
disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di
contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato
disdetto;
d. la perdita di lavoro è
probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del
lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
Fatti
I
requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
L’art.
32 cpv. 1 LADI prevede che:
“Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a
motivi economici ed è inevitabile e
b. per
ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
Il
cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;
“Il Consiglio federale disciplina per
i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a
provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni
meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso
può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui
al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in
caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.”
Al
riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:
“1 Le
perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze
non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non
può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o
rendere un terzo responsabile del danno.
2 La
perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a. il divieto di
importare o di esportare materie prime o merci;
b. il
contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i
combustibili;
c. restrizioni
di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni
di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati
da forze naturali.
3 La
perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono
dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4 La
perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia
coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato
contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di
lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile
al contratto di lavoro individuale.”
La clausola relativa ai
casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a
situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che
rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di
circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è
esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).
L’art.
33 LADI enuncia:
“(…)
1 Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione
aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella
professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del
grado d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia
cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni
immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il
lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate
da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o
al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto
collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
Considerandi
2.
Il
Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la
perdita di lavoro non è computabile.
3.
Il
Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado
d’occupazione.”
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato
nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,
determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di
lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3
Nella
Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha
stabilito che:
“(…)
C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere
inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il
danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure
ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.
C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,
in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto
essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di
adottare.
C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una
misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando
parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare
un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua
azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo
adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma
di prodotti alle nuove esigenze del mercato).
(…).
C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad
altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il
datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed
economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.
(…).
D1 Una
perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;
· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;
· cade in
giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per
singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;
· concerne
persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;
· concerne
persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;
· è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora
l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di
questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre
circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa
essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età
scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione
dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di
questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella
lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di
istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una
diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di
un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta
probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è
solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella
costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore
solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera
normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure
d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.
Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali
che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono
essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la
giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le
aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività
specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di
lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale
del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per
l'azienda sono computabili.
(…).
D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente
o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli
il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella
sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al
versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il
cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di
ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.
D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:
le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a
lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione
causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della
costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o
dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;
le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del
datore di lavoro o di un dirigente. (…)”
2.4
Nella “Direttiva 2020/10:
Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio
2020.
in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in
particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle
seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella
Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.
In quest’ultima la SECO ha
precisato che:
“(…)
2.1
Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie
ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa
associata devono essere considerate temporanee.
2.2
Perdite di lavoro per motivi economici
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e
della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio
aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1
lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.
Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi
per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1
lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile
che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono
riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è
una giustificazione insufficiente.
(…).
2.3
Perdite di lavoro dovute a
provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in
relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto
le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella
regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e dell’articolo
51.
OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo singoli settori o
rami economici e per le misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili
al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di
raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di
lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51
cpv. 3 OADI).
(…).
2.5
Diritto all’ILR nell’ambito del
graduale allentamento delle restrizioni
Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior
parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come
giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere ripresa
non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di riduzione
del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto all’ILR può
ancora sussistere:
(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può
riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto
all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non
possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a
condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo
caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle
autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51
OADI.
(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto
parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti
necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere
soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è
dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora
valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.
(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado
di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che,
alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la
temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le
necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso.
In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori
interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il
diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla
riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In
tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva
aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza
indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un
ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda
di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto
di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve
dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite
di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali
il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro non
può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non può
indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro
superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare
le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti
aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al
di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti
al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva
2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo
analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle
restrizioni.
Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può
continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza
giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche
per questo periodo di conteggio. (…)”
I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono
rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali
a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del
30.
ottobre 2020.
Al p.to 2.5 è stato
inserito quanto segue:
“(…)
(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità
che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la
limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera
buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile
che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle
riportate durante la chiusura temporanea.
In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura
definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro
superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in
poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle
con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i
conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”
La
Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del
20.
gennaio 2021 non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5.
Il
tenore dei p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 non ha subito cambiamenti nella Direttiva
2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, mentre
nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del
20.
aprile 2021, il p.to 2.5 in fine è stato così adeguato:
“(…)
Se un’azienda continua
a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di
conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di
lavoro superiore al 50%, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla
CD e supportarle con gli opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a
vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.
Per dimostrare la
plausibilità delle perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga
durata devono - con effetto immediato - in particolare essere tenuti a
comprovare che
- le perdite di lavoro
dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;
- vi sono ancora
perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle
autorità; e
- a perdita di lavoro
continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere i
posti di lavoro.”
I p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5
sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento
«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha
sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.
La Direttiva
2021/21 del 17 dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1°
ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più
validi dal 31 dicembre 2021.
La
Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del
20.
gennaio 2021 ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5. ha aggiunto il p.to 2.5 a:
“2.5 a Assunzione
di personale per imprese stagionali
Lo scopo dell’ILR è di
preservare posti di lavoro e non finanziarne di nuovi. D’altra parte, però,
nell’ottica dell’obbligo di riduzione del danno, ci si aspetta anche che le
aziende riprendano l’attività non appena e nella misura in cui ciò sia
consentito o, nel caso delle aziende stagionali, dal momento in cui la stagione
ha normalmente inizio. E questo può richiedere l’assunzione di personale.
Per questo motivo è
possibile far valere il diritto all’ILR anche per il personale appena assunto,
a patto che siano soddisfatte le altre condizioni previste dal diritto.
Tuttavia, nell’ottica dell’obbligo di limitare i danni, il numero delle ore
perse dovrebbe essere mantenuto il più basso possibile. Motivo per cui non si
dovrebbe assumere più personale di quanto sia normalmente necessario durante la
stagione.”.
La
Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo
2021, non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.5. e 2.5 a, mentre
la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20
aprile 2021, ha adeguato il p.to 2.5 in fine:
“(…)
Se un’azienda continua
a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di
conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di
lavoro superiore al 50%, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla
CD e supportarle con gli opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a
vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.
Per dimostrare la
plausibilità delle perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga
durata devono - con effetto immediato - in particolare essere tenuti a
comprovare che
- le perdite di lavoro
dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;
- vi sono ancora
perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle
autorità; e
- la perdita di lavoro
continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere i
posti di lavoro.”.
I p.ti 2.1, 2.2., 2.3,
2.5
e 2.5 a sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16:
Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre
2021.
che ha sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.
La Direttiva
2021/21 del 17 dicembre 2021, che sostituisce la Direttiva 2021/16 del 1°
ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5. non sono più
validi dal 31 dicembre 2021.
Per quanto concerne il
p.to 2.5 a, è precisato che lo stesso è stato inserito nella “Direttiva 2021/22
«Adeguamenti delle Prassi LADI»” del 17 dicembre 2021 che prevede in relazione
alla Prassi LADI ILR:
“C6b Valido
dal 19.03.2021
Lo scopo dell’ILR è di preservare posti di lavoro e non
finanziarne di nuovi. D’altra parte però, nell’ottica dell’obbligo di riduzione
del danno, ci si aspetta anche che le aziende riprendano l’attività non appena
e nella misura in cui ciò sia consentito o, nel caso delle aziende stagionali,
dal momento in cui la stagione ha normalmente inizio. E questo può richiedere
l’assunzione di personale.
Per questo motivo è possibile far valere il diritto all’ILR anche
per il personale appena assunto, a patto che siano soddisfatte le altre
condizioni previste dal diritto. Tuttavia, nell’ottica dell’obbligo di limitare
i danni, il numero delle ore perse dovrebbe essere mantenuto il più basso
possibile. Motivo per cui non si dovrebbe assumere più personale di quanto sia
normalmente necessario durante la stagione.” (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen
/kreisschreiben---avig-praxis.html).
Al
riguardo cfr. pure la Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali
a causa della pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3 che sostituisce la
Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021 e Direttiva 2022/06: “adeguamenti delle
prassi LADI riguardanti la Covid-19” del 1° aprile 2022 pag. 5 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/ publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).
2.5
Le
direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata
dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del
18.
novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid.
4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid.
7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50
consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021
consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF
8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50
consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.
258.
seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V
57.
consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e
riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,
pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.
514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117
V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti,
tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa
materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118
V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.6
Nella presente evenienza,
dall’estratto del Registro di commercio emerge che la RI 1, avente sede __________
e recapito presso il __________, pure a __________, è attiva nella “gestione
e nell'amministrazione di esercizi pubblici e di ogni altra attività nel campo
della ristorazione e della gastronomia, nell'importazione, l'esportazione,
l'acquisto, la vendita, la rappresentanza ed il commercio in generale di
prodotti di gastronomia ed affini”. Soci della ricorrente, nonché detentori
di 10 quote da fr. 1'000.- cadauna a testa sono __________, presidente della
gerenza, e __________, gerente, entrambi titolari del diritto di firma
collettiva a due e cittadini italiani (cfr. estratto del Registro di commercio,
reperibile nel sito www.zefix.ch).
La società si occupa,
durante la stagione invernale (corrispondente, e meglio come precisato in sede
ricorsuale dalla ricorrente medesima, di regola al periodo dicembre-marzo; cfr.
supra consid. 1.5. doc. I pag. 2), della gestione degli esercizi pubblici presso
gli impianti di __________ e quantomeno sino a marzo 2021 - allorquando
l’esercizio pubblico in questione è stato ceduto alla __________, costituita ad
ottobre 2020 e di cui __________ sino a febbraio 2022 era direttore con diritto
di firma individuale (cfr. estratto del Registro di commercio, www.zefix.ch)
– anche della conduzione del __________ (aperto nel periodo aprile-novembre;
cfr. supra consid. 1.5. e doc. I, pag. 2).
Giova rilevare che prima
che la RI 1 inoltrasse il preannuncio di lavoro ridotto del 18 febbraio 2021,
ne aveva già fatto richiesta, rispettivamente la Sezione del lavoro le aveva
già riconosciuto il diritto a beneficiare delle indennità in questione.
Da un primo preannuncio di
lavoro ridotto presente nell’incarto, si evince che il 20 agosto 2020 la
società aveva postulato il riconoscimento del diritto alle indennità in
questione indicando che i contratti di lavoro di durata indeterminata in essere
a quel momento erano 6, che ad una persona il contratto di lavoro era stato
disdetto, che i lavoratori colpiti dal lavoro ridotto erano 4 che e che la
perdita di lavoro probabile si attestava al 50%.
Dall’ “organigramma ___________2.pdf”
presentato all’amministrazione si evince, per contro, che per la società, a
quel momento, erano attivi, oltre ai due soci __________ e __________, i cui
nomi sono indicati due volte (cfr. doc. 9). Dalle attestazioni di salario
emerge, invece, che ad agosto, quando è stato presentato il preannuncio di
lavoro ridotto, presso il __________ erano attivi 6 dipendenti (oltre ai 2
soci), e meglio si vedrà nel dettaglio nel prosieguo (cfr. all. a doc. 5).
Dal preannuncio di lavoro
ridotto presentato il 10 novembre 2020 - allorquando era aperta solo l’attività
del __________ - e dal relativo Formulario, si evince che la misura era già
allora da introdursi per tutta l’azienda, che colpiva - su un totale indicato
dalla ditta di 17 persone - 16 dipendenti, con una perdita di lavoro probabile
del 50% e che la domanda veniva inoltrata per cause del tutto analoghe a quelle
poi indicate nel preannuncio del successivo 18 febbraio (cfr. doc. 10).
Dall’ “organigramma ___________12_2020”
allegato al preannuncio in questione, emerge che, oltre ai due soci, in seno
alla società erano attive 15 persone, e meglio __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, nonché __________ e __________ (soci e
gerenti della __________; cfr. doc. 10 ed estratto del Registro di commercio
reperibile nel sito www.zefix.ch).
In quell’occasione, con
decisione del 24 novembre 2020, la Sezione del lavoro, sollevando opposizione
parziale, ha riconosciuto alla società il diritto alle indennità per lavoro
ridotto dal 1° dicembre 2020 al 28 febbraio 2021 (cfr. doc. 10) senza che dal
provvedimento in questione emerga che il diritto a percepire le indennità in
questione sia stato limitato a parte dei 16 dipendenti annunciati dalla società
il 10 novembre 2020, sebbene, nella procedura che ora ci concerne, la
resistente abbia rilevato, tanto in sede di decisione su opposizione, quanto
nella propria risposta di causa (cfr. supra consid 1.4. e 1.6.), che “nel
periodo settembre – novembre 2020 [ndr: quando era operativo il __________]
i dipendenti erano complessivamente 8” (cfr. supra consid. 1.4. e 1.6),
e meglio come emerge dall’attestazione dei salari relativi all’attività estiva
presso il __________, dove oltre ai soci della ricorrente, tra settembre e
novembre 2020 complessivamente erano attivi:
- __________
(dal 1° aprile al 30 novembre 2020);
- __________
(dal 1° aprile al 30 novembre 2020);
- __________
(dal 1° giugno 2020 al 15 ottobre 2020);
- __________
(dal 1° giugno al 15 ottobre 2020);
- __________
(dal 7 luglio al 15 settembre 2020);
- __________
(dal 4 luglio al 31 agosto 2020) (cfr. all a doc. 5).
Di questi 6 dipendenti
però, a novembre 2020, vale a dire quando la società ha presentato
l’organigramma con i 15 dipendenti (cfr. supra), erano attive unicamente __________
e __________.
L’organigramma presentato
dalla RI 1 contestualmente al preannuncio di lavoro ridotto del 18 febbraio
2021, invece, indica che quali componenti della direzione vi erano sempre __________
e __________, mentre alle dipendenze della società figuravano le seguenti 15
persone:
__________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________ e __________ (cfr. all. a doc.
1).
Di questi, stando ai
contratti di lavoro in atti, 11 - di cui 9 risultavano già nell’organigramma
presentato il 10 novembre 2020 contestualmente al preannuncio di lavoro ridotto
oggetto della decisione del 24 novembre 2020, sebbene dalle attestazioni dei
salari a novembre risultavano, come visto, essere attive, oltre ai soci,
unicamente __________ e __________ (cfr. supra) – sono, però, stati assunti a
decorrere dal 1°, rispettivamente, dal 16 dicembre 2020, e meglio come emerge
dai contratti di lavoro versati agli atti dalla ricorrente dopo che la
resistente aveva già emesso la propria decisione del 2 aprile 2021 e la società
vi si era opposta. Trattasi di:
1.
__________,
assunto con contratto indeterminato al 100% in qualità di cuoco presso “__________”
dal 16 dicembre 2020 (cfr. all. a doc. 5);
2.
__________, con
contratto indeterminato al 100% in qualità di cameriera presso “__________” dal
16.
dicembre 2020 (cfr. all. a doc. 5),
3.
__________, con
contratto indeterminato al 100% come cameriere” presso “__________” dal 1°
dicembre 2020 (cfr. all. a doc. 5.1.),
4.
__________, il
15.
novembre 2020 con contratto indeterminato al 100% come cameriere presso “__________”
dal 1° dicembre 2020 (cfr. all. a doc. 5.2.),
5.
__________, con
contratto indeterminato al 100% come cameriera presso “__________” dal 1°
dicembre 2020 (cfr. all. a doc. 5.3.).
6.
__________, con
contratto indeterminato al 50% in qualità di cuoco presso “__________” dal 1°
dicembre 2020 (cfr. all. a doc. 5.4.),
7.
__________, il
15.
novembre 2020 con contratto indeterminato al 100% come cameriera presso “__________”
dal 1° dicembre 2020 (cfr. all. a doc. 5.5.),
8.
__________, il
15.
novembre 2020 con contratto indeterminato al 75% dal 1° dicembre 2020 ed al
100% da gennaio 2021 come cameriera presso “__________” (cfr. all. a doc. 5),
9.
__________, con
contratto indeterminato al 100% in qualità di cuoco presso “__________” dal 16
dicembre 2020 (cfr. all. a doc. 5.7);
10.
__________, con contratto
indeterminato al 100% per il “Service” presso “__________” dal 1° dicembre 2020
(cfr. all. a doc. 5);
11.
__________, con contratto
indeterminato al 50% in qualità di cuoca presso “__________” dal 1° dicembre
2020.
(cfr. all. a doc. 5.9.).
I restanti 4 dipendenti
indicati nell’organigramma del 18 febbraio 2021, stando alle attestazioni di
salario in atti erano invece attivi alle dipendenze della ricorrente:
1.
__________ dal
1° gennaio al 31 marzo 2020, rispettivamente a dicembre 2020, a __________ e
dal 1° aprile al 30 novembre 2020 presso il __________ (cfr. all a doc. 5 ed
all. B a doc. VI);
2.
__________ dal
1° giugno al 15 ottobre 2020 presso il __________ e dal 1° al 31 dicembre 2020
presso l’attività di __________ (e, quindi, sebbene presente nell’organigramma
del 10 novembre 2020, dagli atti non risulta che il medesimo, a quel momento,
fosse alle dipendenze della società) (cfr. all. a doc. 5 ed all. B a doc. VI);
3.
__________ dal
1° gennaio al 31 marzo 2020 ed a dicembre 2020 presso la sola attività di __________,
mentre non risultava assunta, nel mese di novembre, presso il __________
(sebbene presente nell’organigramma del 10 novembre 2020; cfr. doc. 10, all. a
doc. 5 ed all B a doc. VI);
4.
__________ dal
1° giugno al 15 ottobre 2020 presso il __________ e dal 1° al 31 dicembre 2020
presso l’attività di __________ (e, quindi, sebbene presente nell’organigramma
del 10 novembre 2020, dagli atti non risulta che la medesima, a quel momento,
fosse alle dipendenze della società) (cfr. all. a doc. 5 ed all. B a doc IV).
Ciò sebbene
dall’attestazione dei salari a valere per l’anno 2020 presentata dalla
ricorrente risulti che operative nel dicembre 2020 presso gli impianti di __________
erano 18 persone (compresi i 2 soci), di cui solamente 7 sarebbero state
assunte a decorrere dal 1° dicembre 2020 e meglio: __________, __________, __________,
__________, __________, __________ e __________ (cfr. all. B1 a doc. VI). __________,
infatti, stando alla “scheda salari” prodotta dalla ricorrente –
sebbene, d’un lato, agli atti figuri il suindicato contratto di lavoro con
decorrenza dal 16 dicembre 2020 e, d’altro lato, non risulti essere tra le
persone attive presso il __________ tra aprile e novembre 2020 -, era già stato
operativo per conto della ricorrente nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020
(cfr. all. a doc. VI).
Analogamente vale per __________,
__________, __________, __________ ed __________.
Dalle attestazioni dei salari
in atti emerge, poi, che anche __________ avrebbe lavorato per la ricorrente, e
meglio tra aprile e novembre 2020 al __________ e sia in marzo che in dicembre
2020.
a __________ (cfr. all. a doc. VI). Ciò sebbene la medesima non figuri né
nell’organigramma presentato il 10 novembre 2020, né in quello del 18 febbraio
2021.
(cfr. all. a doc. 10 e a doc. 1).
Per completezza, e con
riferimento alla tesi ricorsuale secondo cui in seno alla società a dicembre
2019.
erano operative 19 persone (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I), si rileva
che dalle attestazioni dei salari relative al 2019 emerge che nel dicembre di
quell’anno a “__________” erano attive 16 persone, e meglio __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________ e __________ oltre ai due soci
(cfr. all. a doc. 5).
Il 20 aprile 2021, quando
la ricorrente ha trasmesso alla resistente la tabella indicante la cifra
d’affari per ogni mese nell’intervallo 2017-2021, quali “Motivi alla base
del mutato volume di ordinazioni” ha indicato quanto segue:
"
(…)
Date le nuove
limitazioni derivanti dalle decisioni del Consiglio Federale e
conseguentemente, prevedendo il prossimo periodo di lavoro come molto
influenzato e che ciò possa provocare un’ulteriore diminuzione della clientela,
abbiamo deciso di rinnovare nuovamente la nostra richiesta di lavoro ridotto.
speriamo di non doverne mai avere bisogno, ma attualmente le limitazioni
imposte al nostro settore della ristorazione, generale un’elevata riduzione del
nostro flusso di clientela e conseguentemente una riduzione delle ore di
impiego del personale.”
Quanto al “volume delle
ordinazioni”, la RI 1 ha precisato che:
"
(…)
Date le nuove
limitazioni derivanti dalle decisioni del Consiglio Federale e
conseguentemente, prevedendo il prossimo periodo di lavoro come molto
influenzato e che ciò possa provocare un’ulteriore diminuzione della clientela.
Sappiamo già di averne avuto bisogno in questo periodo e nel prossimo futuro
prevediamo in attesa di futuri allentamenti di dover ricorrere a questa misura
per la sostenibilità dei nostri collaboratori.”.
A valere quale probabile
sviluppo del volume di affare nei successivi quattro mesi, la società ha
indicato l’ammontare di fr. 100'000.- per marzo, di fr. 50'000.- per aprile e
fr. 0.- per i mesi di maggio e giugno 2021.
Da ultimo, la ditta ha
precisato quanto segue:
"
(…) stiamo valutando di interrompere la nostra attività dal mese di
maggio in attesa di momenti ove si possa riprendere a lavorare con minori
restrizioni.” (cfr. doc. 5).
In data 14 giugno 2021,
l’amministrazione ha chiesto alla ricorrente di “compilare le apposite
tabelle (…) specificando la cifra di affari effettivamente conseguita per i
mesi da marzo 2021 a maggio 2021 incluso e un preventivo della cifra d’affari
di giugno 2021” (cfr. doc. 6).
La società vi ha
provveduto il 18 giugno 2021, comunicando che la cifra di affari per il mese di
gennaio 2021 era stata di fr. 109'797.-, per febbraio di fr. 238'566.-, per
marzo era prevista in fr. 102'295.- e per aprile in fr. 47'139.- (cfr. doc. 7).
Infine, dalla “domanda
e conteggio di indennità per lavoro ridotto” sottoscritta per la RI 1 da __________
il “24.05.2020 [recte: 2021]” emerge che la società ha richiesto l’erogazione
delle indennità in questione per il mese di marzo 2021 indicando una perdita di
lavoro per ragioni economiche in percentuale del 79,74% per totali 13 persone,
e meglio per:
1.
__________, che,
stando al contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente, è stata assunta alle
dipendenze della RI 1 dal 16 dicembre 2020;
2.
__________, che,
stando al contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente, è stato assunto alle
dipendenze della RI 1 dal 16 dicembre 2020;
3.
__________, che,
stando al contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente. è stato assunto alle
dipendenze della RI 1 dal 16 dicembre 2020;
4.
__________, che,
stando al contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente, è stato assunto alle
dipendenze della RI 1 dal 1° dicembre 2020;
5.
__________, che,
stando al contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente, è stata assunta alle
dipendenze della RI 1 dal 1° dicembre 2020);
6.
__________, che,
stando al contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente, è stato assunto alle
dipendenze della RI 1 dal 1° dicembre 2020;
7.
__________, che,
stando al contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente, è stato assunto alle
dipendenze della RI 1 dal 1° dicembre 2020;
8.
__________, che,
stando al contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente, è stata assunta alle
dipendenze della RI 1 dal 1° dicembre 2020;
9.
__________, che,
stando al contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente, è stata assunta alle
dipendenze della RI 1 dal 1° dicembre 2020;
10.
__________, che, stando al
contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente, è stata assunta alle dipendenze
della RI 1 dal 1° dicembre 2020;
11.
__________, che, stando al
contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente è stato assunto alle dipendenze
della RI 1 dal 1° dicembre 2020;
12.
__________;
13.
__________ (cfr. all. a doc. 13 e
supra).
2.7
Questa
Corte ritiene utile rilevare che il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha
adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della Legge federale sulla
lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie,
LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv. 1 LEp enuncia che “vi è una situazione particolare se a. gli
organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e di combattere la
comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è uno dei seguenti
rischi: 1. un rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un
particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un
rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b.
l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una
situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una
minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a.
ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b.
ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza
sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione
particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20,
rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).
L’art. 1 della citata
Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima
stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni,
delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1).
I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID19)
e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).
L’Ordinanza COVID-19
situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda
della situazione epidemiologica (cfr.
Per quanto concerne la
ristorazione, oltre all’obbligo di registrazione dei dati di contatto dei
presenti introdotto nell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare il 19 giugno
2020.
(cfr. art. 5 e Allegato), il 18 ottobre 2020, con effetto dal giorno
successivo, è stato inserito l’art. 5a secondo cui “nelle strutture della
ristorazione, nei bar, nei club, nelle discoteche e nelle sale da ballo, gli
alimenti e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti”
(cfr. RU 2020 4159).
L’art. 5a è poi stato
modificato il 28 ottobre 2020 prevedendo segnatamente che dal giorno successivo
le strutture della ristorazione e i bar dovevano rimanere chiuse tra le ore
23:00 e le ore 06:00, come pure che non potevano sedersi più di quattro persone
a un tavolo. Tale limitazione non veniva applicata ai genitori con figli, né
alle mense e alle offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo
(cfr. RU 2020 4503).
Nel frattempo nel Canton
Ticino il Consiglio di Stato con Risoluzione n. 5200 dell’8 ottobre 2020,
valida dal 9 ottobre 2020, al p.to 3 aveva decretato che “in tutte le
strutture della ristorazione è ammessa unicamente la consumazione al tavolo,
rispettivamente al posto assegnato. Si deve provvedere alla raccolta dei dati
degli ospiti, registrando - per almeno una persona al tavolo (…)”.
La Risoluzione n. 5529 del
26.
ottobre 2020, in vigore dal 28 ottobre 2020, p.to 2 enunciava che “nelle
strutture della ristorazione così come nelle manifestazioni con servizio di
cibi e bevande: gli ospiti sono tenuti a sedersi; - al singolo tavolo possono
prendere posto al massimo 4 persone (ad eccezione dei genitori con figli)”.
L’11
dicembre 2020 il Consiglio federale ha varato nuove restrizioni per le
manifestazioni e per gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture
accessibili al pubblico.
Ai sensi dell’art. 5a cpv.
1.
lett. b dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare, in vigore dal 12
dicembre 2020:
"
1.
Oltre al piano di protezione secondo l’articolo 4, alle strutture
della ristorazione, ai bar e ai club si applica quanto segue:
b. agli orari di apertura si applica quanto segue:
1.
tra le ore 19.00 e le ore 06.00 le strutture devono rimanere chiuse; sono fatti
salvi i numeri 2 e 3,
2.
le
strutture della ristorazione in alberghi riservate agli ospiti dell’albergo, i
servizi di fornitura di pasti e i negozi di cibi da asporto (takeaway) possono
restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 23.00,
3.
nella notte tra il 24 e il 25 dicembre e nella notte tra il 31 dicembre e il 1°
gennaio le strutture possono restare aperte fino alle ore 01.00;”
Inoltre
l’art. art. 7 cpv. 2-5 sancisce:
"
2.
Un Cantone può estendere gli orari di apertura di cui agli articoli 5a
capoverso 1 lettera b numero 1 e 5abis se nel Cantone interessato sono
adempiute le seguenti condizioni:
a. sono
disponibili le capacità necessarie secondo l’articolo 5c capoverso 3 lettere b
e c;
b. il
numero di riproduzione è inferiore a 1 per almeno sette giorni consecutivi;
fanno stato i dati pubblicati dal Theoretical Biology Group dell’Istituto di
biologia integrativa del Politecnico federale di Zurigo;
c. il
numero delle nuove infezioni per 100 000 persone è inferiore negli ultimi sette
giorni alla media nazionale; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP.
3.
Se del caso può stabilire che le strutture della ristorazione, i
bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore 23.00.
4.
Se intende estendere gli orari di apertura, si mette d’accordo
con i Cantoni limitrofi. Informa l’UFSP della sua decisione.
5.
Se il numero di riproduzione è superiore a 1 per tre giorni
consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e c non è
più adempiuta deve revocare immediatamente l’estensione degli orari di
apertura.”
È stato previsto che tali
disposizioni avrebbero avuto effetto sino al 22 gennaio 2021 (cfr. RU 2020
5377)
Per completezza va
osservato che in Ticino il Consiglio di Stato, con Risoluzione n. 6496 del 7
dicembre 2020, aveva inasprito le misure per combattere la
diffusione del coronavirus già dal 9 dicembre 2020, decretando in particolare
la chiusura dei bar dalle 19:00 e dei ristoranti dalle 22:00.
Il 18 dicembre 2020 gli
art. 5a e 7 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020
sono stati modificati con effetto dal 22 dicembre 2020 al 22 gennaio 2021 (cfr.
RU 2020 5813):
"
Art. 5a Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i
bar, i club, le discoteche e le sale da ballo
1.
L’esercizio di strutture della ristorazione, bar, club,
discoteche e sale da ballo è vietato.
2.
Il divieto non vige per le strutture seguenti:
a. le
strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away) e i servizi di
fornitura di pasti;
b. le
mense aziendali che servono esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda
interessata e che per la distribuzione e la consumazione di cibi e bevande nel
piano di protezione prevedono le misure seguenti:
1.
per
la consumazione nel settore della ristorazione vige l’obbligo di stare seduti,
2.
durante
la consumazione tutte le persone devono rispettare la distanza obbligatoria;
c. le
mense e le offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo che servono
esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola;
d. le
strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti
dell’albergo; a questi si applica quanto segue:
1.
la
dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per
tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli,
2.
per
gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande
possono essere consumati soltanto stando seduti,
3.
tra
i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono
essere installate barriere efficaci,
4.
i
gestori devono registrare i dati di contatto di almeno un ospite per ogni
gruppo di ospiti.
3.
Le strutture di cui al capoverso 2 lettere a e d possono restare
aperte tra le ore 06.00 e le ore 23.00. Nella notte tra il 31 dicembre e il 1°
gennaio le strutture di cui al capoverso 2 lettera d possono restare aperte
fino alle ore 01.00.”
"
Art. 7 cpv. 2, frase introduttiva, lett. b e c, nonché 3–6
2.
Un Cantone può stabilire l’apertura di ristoranti, bar e club di
cui all’articolo 5a e delle strutture culturali, ricreative, per il tempo
libero e sportive di cui all’articolo 5d, come pure estendere gli orari di
apertura di cui all’articolo 5abis se nel Cantone interessato sono adempiute le
condizioni seguenti:
b. il
numero di riproduzione è inferiore a 1,00 per almeno sette giorni consecutivi;
fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP;
c. gli
ultimi sette valori della media giornaliera mobile su sette giorni del numero
di casi confermati in laboratorio sono inferiori alla media nazionale; fanno
stato i dati pubblicati dall’UFSP.
3.
Se del caso può stabilire che le strutture della ristorazione, i
bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore 23.00 e nella
notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio fino al massimo alle ore 01.00.
4.
Se intende aprire strutture o estendere gli orari di apertura di
cui al capoverso 2, il Cantone si mette d’accordo con i Cantoni limitrofi.
Informa l’UFSP della propria decisione.
5.
Se il numero di riproduzione è superiore a 1,00 per tre giorni
consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e c non è
più adempiuta, il Cantone deve revocare immediatamente l’apertura delle
strutture o l’estensione degli orari di apertura di cui al capoverso 2.
6.
Dal 5 gennaio 2021 al numero di riproduzione di cui ai capoversi
2.
lettera b e 5 si applica il valore 0,90.”
Il 6 gennaio 2021 sono
state abrogate con effetto dal 9 gennaio 2021 le possibilità di agevolazioni
cantonali di cui all’art. 7 cpv. 2-6 (cfr. RU 2021 2).
Il 13 gennaio 2021 la
durata di validità delle modifiche dell’11 dicembre 20201 e del 18 dicembre
20202.
dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata prorogata sino al
28.
febbraio 2021 (cfr. RU 2021 6).
Il divieto di esercizio
per strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo, ad
eccezione, segnatamente, delle strutture della ristorazione e i bar riservati
esclusivamente agli ospiti dell’albergo, è stato mantenuto per il mese di marzo
2021.
(cfr. modifica del 24 febbraio 2021, RU 2021 110).
L’art. 5a cpv. 2
dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 gennaio 2020 è stato
modificato, il 14 aprile 2021, nel senso che dal 19 aprile 2021 il divieto non
vigeva più per “le strutture della ristorazione, i bar e i club, comprese le
strutture take-away, se offrono posti a sedere per la consumazione di cibi e
bevande esclusivamente nelle aree esterne; per aree esterne s’intendono le
terrazze e altre aree all’esterno dell’edificio che, per garantire la libera
circolazione dell’aria: 1. non sono coperte, o 2. sono coperte e aperte su
almeno la metà dei lati”.
È stato altresì previsto,
in particolare, che l’art. 5a avrebbe avuto effetto fino al 31 maggio 2021 e
che dopo tale data sarebbe decaduto (cfr. RU 2021 213;
Il 26 maggio 2021 il
tenore dell’art. 5a cpv. 1 dell’Ordinanza è stato modificato con effetto dal 31
maggio 2021 come segue:
"
1.
Lʼesercizio di discoteche e sale da ballo è vietato.
2.
Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la
consumazione avviene sul posto, si applica quanto segue:
a. tra i
gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere
installate barriere efficaci;
b. per
gli ospiti vige lʼobbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le
bevande possono essere consumati soltanto stando seduti;
c. la
dimensione dei gruppi di ospiti in luoghi chiusi può comprendere al massimo
quattro persone per tavolo e, in aree esterne, al massimo 6 persone per tavolo;
questa limitazione non si applica ai genitori con figli;
d. i
gestori devono registrare i dati di contatto di tutti gli ospiti; sono esentati
dalla registrazione dei dati di contatto i bambini in compagnia dei genitori.”
(RU 2021 300)
Il 23 giugno 2021 è stata
abrogata l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 a
decorrere dal 26 giugno 2021 ed è stata emanata una nuova versione
dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella
situazione particolare (cfr. RU 2021 379).
L’art. 12 della nuova
Ordinanza riguardante le disposizioni particolari per le strutture della
ristorazione, i bar e i club enuncia:
"
1.
Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la
consumazione avviene sul posto si applica quanto segue:
a. nei luoghi
chiusi:
1.
tra
i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono
essere installate barriere efficaci,
2.
per
gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande
possono essere consumati soltanto stando seduti,
3.
gli
ospiti devono sempre portare una mascherina facciale se non sono seduti al loro
tavolo,
4.
i
gestori devono registrare i dati di contatto di una persona per gruppo di
ospiti;
b. nelle
aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza
obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci.”
Dal 26 giugno 2021 nei
ristoranti è, pertanto, stata revocata la limitazione del numero di persone per
tavolo e all’esterno le dimensioni dei gruppi non sono più state limitate, come
pure è stato revocato l’obbligo di consumare stando seduti (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-84127.html;
2.8
In relazione alla domanda di
indennità per lavoro ridotto inoltrata dalla RI 1, il TCA ricorda avantutto che
l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori hanno diritto
all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente
temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere
conservati i posti di lavoro”. (cfr. supra consid. 2.2.)
Per
costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia
temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).
Le
direttive della SECO (cfr. supra consid. 2.4.) stabiliscono peraltro
chiaramente che “sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa
associata devono essere considerate temporanee”.
2.9
Il Tribunale federale, in una
sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V
359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge
federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far
fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il
senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza
dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei
licenziamenti.
Il Messaggio 20.058
concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio
federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12
agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione
contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la
sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del
fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare
che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la
conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di
licenziamenti” (cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).
Al riguardo cfr. pure STF
8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.
L’Alta Corte, con sentenza
8C_503/2021 del 18 novembre 2021, ha confermato il giudizio del Tribunale
amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che
gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a
indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1°
settembre 2020 al 31 agosto 2021.
Il TF ha deciso che, a
ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della
Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre
2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di
lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.
La nostra Massima Istanza
ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei
parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che
nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi
parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini
della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro
rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela
possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa
possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.
In
una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra,
l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta
contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton
Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva
un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre
2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di
apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il
danno.
Il
Tribunale federale ha evidenziato che, in prima
battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti,
ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro
ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2
dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per
violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra
Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di
sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle
ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).
Il
Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Il TF ha ritenuto corretto
il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato
plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto
gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non
era da ascrivere alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza
della flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di
igiene accresciute, quindi della pandemia di Covid-19.
Il Tribunale cantonale
aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di
apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva
una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.
Dall’altra, che in
applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un
nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia,
rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.
Di conseguenza l’Autorità
giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una
perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.
Il TCA, dal canto suo, in
una sentenza 38.2021.32 del 13 settembre 2021 ha constatato che la Sezione del
lavoro aveva riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto a favore
del personale di una società costituita dopo lo scoppio della pandemia (nel
mese di luglio 2020, con inizio il 17 ottobre 2020) che gestisce un esercizio
pubblico il quale aveva dovuto limitare gli orari di apertura dal 12 dicembre
2020, rispettivamente cessare l’attività il 22 dicembre 2020, a seguito dei
provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità per combattere il coronavirus,
ad eccezione di due dipendenti - una che svolgeva funzioni dirigenziali e
un’altra addetta alle pulizie delle camere (in sostituzione di altro personale)
-, in quanto assunte benché non realmente necessarie.
Contrariamente alla
Sezione del lavoro, questo Tribunale ha accordato, per principio, il diritto
alle prestazioni anche alle due assicurate menzionate assunte nel mese di
ottobre 2020 con effetto dal 1° gennaio 2021.
Al riguardo è stato
precisato, da una parte, che la presenza di una addetta alle pulizie era
essenziale, poiché la pulizia dell’esercizio pubblico risulta essere
un’attività imprescindibile per la buona conduzione dello stesso e, fatto salvo
il primo periodo di apertura, non poteva essere svolta esclusivamente da
personale preposto ad altre mansioni fondamentali, come i camerieri.
D’altra parte, che anche
l’assunzione di una responsabile della ristorazione e del settore alberghiero
si rivelava necessaria, in quanto persona determinante per la conduzione della
struttura.
Di conseguenza la perdita
di lavoro in relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto a favore
delle due dipendenti è stata considerata computabile.
Questa Corte, con sentenza
38.2021.46
del 25 ottobre 2021, ha accolto il ricorso di una società a cui la
Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal
31.
luglio al 31 agosto 2020, ritenendola un’azienda di nuova costituzione che
non aveva mai esercitato la propria attività prima dello scoppio della
pandemia.
Il TCA ha osservato, da un
lato, che la società era stata costituita a fine febbraio 2020 e avrebbe dovuto
cominciare l’attività ad aprile 2020 (iniziata poi l’11 maggio 2020 a causa
delle chiusure imposte dal 16 marzo 2020), per cui non si era confrontati con una
situazione di abuso di diritto. Dall’altro, che la stessa aveva acquistato da
un’altra società l’esercizio pubblico già esistente e operativo dal 2018.
Infine, che i motivi
indicati per la riduzione della clientela (modifica delle abitudini delle
persone; smart working) risultavano legati alla pandemia di modo che la perdita
di lavoro era computabile.
Questo Tribunale ha,
perciò, concluso che il diritto all’indennità per lavoro ridotto doveva essere
riconosciuto - facendo riferimento anche all’art. 333 cpv. 1 e 1bis CO - agli
assicurati già dipendenti della precedente società che sono stati assunti dalla
nuova, nonché alla persona che non era attiva in precedenza presso l’esercizio
pubblico, poiché assunta con un ruolo di responsabilità.
Cfr. pure STCA 38.2021.47
del 25 ottobre 2021 concernente la società di cui alla STCA 38.2021.46 in
relazione al periodo 9 settembre - 9 dicembre 2020.
Con sentenza 38.2021.61
del 6 dicembre 2021 il TCA ha, per contro, confermato il modo di procedere
della Sezione del lavoro che ha riconsiderato la propria decisione di
riconoscimento del diritto all’ILR dal 12 dicembre 2020 al 2 marzo 2021 al
personale (10 dipendenti) di una società che gestisce un esercizio pubblico,
negandolo a due dipendenti (una attiva al 100% e una al 50%), in quanto i loro
contratti di lavoro di durata indeterminata erano stati disdetti nel mese di
ottobre 2020 per il 31 dicembre 2020.
Non sono state considerate
atte a sovvertire l’esito della vertenza le circostanze che la collaboratrice al
50%, dal 1° gennaio 2021, era stata assunta da un’altra società gestita dal
medesimo amministratore unico, rispettivamente che la seconda collaboratrice
era stata riassunta a far tempo dal 1° gennaio 2021 all’80% ma con lo stipendio
invariato.
In una sentenza
38.2021.68-70 del 7 febbraio 2022 il TCA, nel caso di una società che gestisce
un ristorante, cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto alle indennità
per lavoro ridotto, ha confermato l’operato dell’amministrazione e ritenuto che
la perdita di lavoro subita dalla ditta non era computabile poiché, considerate
le circostanze fattuali di quel caso, il modo di procedere dell’insorgente, che
a fine ottobre 2020 con effetto dal mese di novembre 2020 ha assunto dei nuovi
collaboratori, si poneva in contrasto con l’obbligo di riduzione del danno e la
perdita di lavoro si rivelava evitabile (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI), come
pure, visto che l’assunzione di personale durante un periodo molto difficile,
come quello di una pandemia comporta in sé il pericolo di subire perdite,
risultava essere dovuta a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale.
(cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI).
Ad analoga conclusione è
giunta questa Corte con sentenza 38.2021.85 del 21 febbraio 2022, laddove, nel
caso di una società che gestisce dei saloni di parrucchiere, ha stabilito che
dal profilo della tempistica delle assunzioni avvenute a dicembre 2020 e a
inizio aprile 2021 e del relativo pensum, il modo di procedere
dell’insorgente contrastava con l’obbligo di riduzione del danno e l’eventuale
perdita di lavoro non risultava inevitabile (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI) e,
visto ad ogni modo che l’assunzione di personale durante un periodo molto
difficile, come è quello riguardante la pandemia, comporta in sé il pericolo di
subire perdite, è dovuta a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale
(cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI).
2.10
Chiamato ora a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, il TCA rileva che la RI 1, nonostante stesse
beneficiando di indennità per il lavoro ridotto (cfr. supra consid. 2.6.), a
decorrere dal mese di dicembre 2020 ha assunto presso la struttura di __________,
in qualità di ulteriori camerieri e cuochi, diversi dipendenti, e meglio, 7
stando all’attestazione dei salari 2020, rispettivamente, 11 stando ai
contratti di lavoro in atti (cfr. supra 2.6. e all. a doc. 5).
Tali assunzioni sono
avvenute quando la situazione epidemiologica stava peggiorando sensibilmente e
le autorità federali avevano già introdotto misure restrittive in diversi
settori economici, ad esempio nell’ambito della ristorazione (cfr. Ordinanza
COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 modifica del 18 ottobre
2020, RU 2020 4159; modifica del 28 ottobre 2020 RU 2020 4503).
Le Autorità cantonali
grigionesi non erano state da meno, ed il 2 dicembre, con entrata in vigore
prevista per il 4 dicembre 2020, il Governo aveva li nella sua versione
consultabile il 31 marzo 2022), me n nella sua versione consultabile il 31
marzo 2022).
Sul piano federale, dopo
aver preannunciato già il 4 dicembre 2020 l’adozione di ulteriori misure (cfr. __________),
il Consiglio federale, l’11 dicembre 2020, ha poi imposto nuove restrizioni,
segnatamente ha ordinato la chiusura dei ristoranti e dei bar tra le 19:00 e le
6:00 a partire dal 12 dicembre 2020 (cfr. Ordinanza COVID-19 situazione
particolare, modifica dell’11 dicembre 2020, RU 2020 5377).
Il Consiglio federale, il
18.
dicembre 2020, ha del resto deciso che con effetto dal 22 dicembre 2020 dovevano chiudere le strutture della ristorazione, senza alcuna deroga durante le festività.
Potevano rimanere aperte soltanto le mense aziendali, le mense scolastiche
della scuola dell'obbligo e le strutture della ristorazione degli alberghi
riservate ai propri ospiti. Restavano inoltre consentite la vendita di cibi e
bevande da asporto e i servizi di consegna. (cfr. Ordinanza COVID-19
situazione particolare del 19 giugno 2020 modifica del 18 dicembre 2020, RU
2020.
5813).
In
concreto, tuttavia, preso atto della contestazione ricorsuale secondo cui “per
gestire la nostra attività invernale è necessario un quantitativo minimo di
personale” (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I), rispettivamente, alla luce
del fatto che l’attività gestita dalla RI 1 a __________ “è suddivisa su più
punti di ristoro presenti sul comprensorio sciistico, ciò comporta quindi un
contingente minimo di personale presente o disponibile per il corretto
funzionamento degli stessi 7 giorni su 7 e senza quindi danneggiare i nostri
partner commerciali (…). La nostra società deve garantire il funzionamento del
ristorante a monte, di quello a valle ed il __________” (cfr. supra consid.
1.7.e, doc. VI ed allegato C a doc. VI), questa Corte, non apparendo
inverosimile che gestire l’attività di ristorazione sulle piste da scii
richieda più personale di quanto ne occorra per garantire l’operatività del __________,
ritiene necessario l’esperimento di un complemento istruttorio.
Alla
luce del fatto che peraltro lo scopo della procedura di opposizione ex art. 52
LPGA - la quale è stata concepita come un rimedio giuridico vero e proprio -
non è quello di ripetere semplicemente la procedura di emanazione della
decisione formale, ma obbliga l’assicuratore - a cui incombe l'accertamento dei
fatti in prima battuta in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA (cfr.
9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3.) - a riesaminare il proprio
provvedimento al fine di sgravare i Tribunali (cfr. STF 8C_613/2021 del 10
gennaio 2022 consid. 4.2., destinata alla pubblicazione nella Raccolta
ufficiale; STF 9C_975/2011 del 22 febbraio 2012 consid. 3.2.; DTF 125 V 188
consid. 1b e 1c), per esperire il complemento istruttorio si impone un rinvio
degli atti.
Se
d’un lato la decisione su opposizione impugnata merita tutela e deve essere
confermata laddove nega alla ricorrente il diritto a percepire le indennità per
lavoro ridotto successivamente al mese di marzo, ritenuto in particolare che
per indicazione della stessa insorgente, salvo eccezioni, la stagione invernale
e quindi l’attività di __________ cessa alla fine di marzo (cfr. supra consid.
1.5
e doc. I) e che la medesima ha poi postulato l’erogazione delle indennità
per il solo mese di marzo 2021 (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 13; ricordata,
peraltro, l’avvenuta cessione dell’attività legata al __________), d’altro
lato, e meglio a valere per le indennità postulate dalla RI 1 proprio per il
mese di marzo 2021 l’amministrazione dovrà, invece, in particolare sentendo __________
e __________, determinare chi, tra il personale indicato nell’organigramma
presentato dalla società contestualmente al preannuncio di lavoro ridotto del
18.
febbraio 2021 in quel momento era effettivamente alle dipendenze della
società, quante persone erano necessarie per garantire l’operatività minima
dell’attività di __________ e, quindi, quali e quanti dipendenti erano
indispensabili affinché l’attività in questione potesse garantire il servizio
minimo. Ciò tenendo, altresì, conto delle limitazioni vigenti a causa della
pandemia, in particolare del fatto che dal 26 febbraio 2021 l’autorizzazione al
servizio sulle terrazze era stata revocata (cfr. supra consid. 2.10.).
Al
riguardo va evidenziato che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma
trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43
cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 5.3.1.;
DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag.
113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).
Questo
obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti
si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere
ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza
o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le
conseguenze dell’assenza di prove (cfr.8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid.
4.1.; STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF 8C_832/2017 del 13
febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.;
STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF U 94/01 del 5 settembre
2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).
La
Sezione del lavoro, dopo aver esperito le indagini di cui sopra, determinerà nuovamente se l’insorgente ha diritto alle
indennità per lavoro ridotto per il mese di marzo 2021, o meno, e, in caso
affermativo, a favore di quali e quanti dipendenti (sul tema cfr. pure STCA
38.2021.79
del 21 febbraio 2022; STCA 38.2021.80 del 24 gennaio 2022 e anche la
STCA 38.2021.68-70 del 7 febbraio 2022 per i “vecchi” dipendenti; Direttiva
2022/06: “adeguamenti delle prassi LADI riguardanti la Covid-19” del 1° aprile
2022, N. marg.C6b, pag. 5; consid. 2.4.).
2.11
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,
cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al
momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il
diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 17 dicembre 2021, per
cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non
ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021
consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA
38.2021.11
del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021
consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF
9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione del 22 novembre 2021 è annullata nella misura in cui è stato negato
il diritto a indennità per lavoro ridotto alla ricorrente per il mese di marzo
2022.
§§ Gli
atti sono rinviati alla Sezione del lavoro perché proceda come indicato al
consid. 2.10.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti