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Decisione

38.2021.104

A seguito della chiusura del nogozio in cui lavorava, assicurata invitata da (ex) datrice a iscriversi a URC. La perdita di lavoro lamentata in concreto non imputabile alla mora del (ex) datore di lavoro e dunque non equiparabile ad un lavoro fornito; non va risarcita con l’indennità per insolvenza

21 marzo 2022Italiano67 min

offre ses services à l'employeur, le contrat reste valable. L'autorité cantonale

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2021.104

CL/gm

Lugano

21 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana

Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17

dicembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del

16 novembre 2021 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione

contro la disoccupazione

ritenuto, in

fatto

1.1. Con

decisione su opposizione del 16 novembre 2021 (cfr. doc. 9-14) la Cassa CO 1

(in seguito: Cassa) ha parzialmente accolto l’opposizione presentata da RI 1

contro la decisione 26 agosto 2021 (cfr. doc. 77-79), riconoscendo

all’opponente il diritto all’indennità per insolvenza per il periodo dal 1° al

9 novembre 2020 e negandoglielo, per contro, dal 10 novembre 2020 al 28

febbraio 2021. L’amministrazione ha argomentato il proprio provvedimento come

segue:

" (…) Nell’evenienza concreta,

l’opponente è stata alle dipendenze della società __________ di __________ dal

15 maggio 2020 al 2 marzo 2021 in qualità di venditrice ed impiegata d’ufficio.

Nel formulario “Domanda d’indennità per

insolvenza” l’opponente ha indicato che l’ultimo giorno di lavoro effettuato è

stato il 30 ottobre 2020 (p.to 7), giorno in cui il datore di lavoro le ha prospettato

il licenziamento, che non si è realizzato poiché ella era in gravidanza (cfr.

scritto del 15 dicembre 2020 dell’opponente al datore di lavoro, pag. 1;

scritto del 18 gennaio 2021 dell’avv. __________, precedente patrocinatore

dell’opponente, al datore di lavoro, pag. 1). Dagli atti all’incarto emerge

inoltre che il 9 novembre 2020 il datore di lavoro ha informato i propri

dipendenti dell’immediata chiusura del negozio, con l’intimazione a non venire

al lavoro (cfr. scritto del 15 dicembre 2020 dell’opponente al datore id

lavoro, pag. 1).

3. Dall’esame dell’intera

documentazione agli atti si rileva come la qui opponente fosse chiaramente

informata che, con effetto 9 novembre 2020, sarebbe stata esonerata dal

prestare la propria attività lavorativa. Il fatto che l’esonero non è frutto di

un accordo tra la lavoratrice e datore di lavoro e che il contratto è rimasto

in essere fino alla disdetta da parte dell’opponente è irrilevante per l’esame

delle condizioni del diritto all’indennità per insolvenza. La signora RI 1 si è

peraltro annunciata presso la Cassa di disoccupazione e l’Ufficio regionale di

collocamento territorialmente competenti. La Cassa di disoccupazione le ha

comunicato il diniego del diritto ad indennità di disoccupazione.

4. In considerazione del fatto che

l’opponente a decorrere dal 9 novembre 2020 è stata esonerata dal presentarsi

sul posto di lavoro e si è messa a disposizione dell’Ufficio regionale di

collocamento, era di fatto in disoccupazione. Per le informazioni che sostiene

di aver ricevuto dalla Cassa di disoccupazione territorialmente competente,

questa Cassa non può essere ritenuta responsabile. L’indennità per insolvenza

non può pertanto essere riconosciuta per il periodo dal 10 novembre 2020 al 28

febbraio 2021.” (cfr. doc. 9-14)

1.2. Contro

questa decisione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA

nel quale il suo patrocinatore, l’avv. RA 1, ha postulato in via principale il

riconoscimento delle indennità di insolvenza per l’intero periodo dal 1°

novembre 2020 al 28 febbraio 2021 (oltre a spese, tasse e ripetibili che non ha

quantificato) e, in via subordinata, l’annullamento della decisione su

opposizione del 16 novembre 2021, con rinvio alla Cassa per “complemento e

nuovo apprezzamento” (oltre a spese, tasse e ripetibili non quantificate).

In particolare, dopo aver ripreso le argomentazioni espresse dalla resistente

nella propria decisione su opposizione, il legale ha osservato quanto segue:

"

(…)

6. Queste considerazioni provano

l’accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti con la conseguente

violazione di diritto. A causa della sua gravidanza, il rapporto di lavoro con

la ricorrente non è stato disdetto. A causa del rapporto di lavoro in essere la

ricorrente non ha potuto approfittare di alcuna prestazione dell’assicurazione

contro la disoccupazione in quanto lei né dal punto di vista giuridico, né di

fatto era mai stata in disoccupazione.

7. L’indennità per insolvenza copre

proprio questi crediti salariali delle lavoratrici e dei lavoratori per il

periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato del lavoro. Il

criterio determinante per distinguere l’indennità per insolvenza dall’indennità

per disoccupazione è il fatto che l’assicurata o l’assicurato si sia messa a disposizione

dell’ufficio di collocamento e che soddisfi le prestazioni di controllo.

Entrambe le condizioni devono essere date (cfr. decisione del TF 8C_526/2017

del 15 maggio 20218, consid. 6.1.1. e segg.). A causa del contratto in essere

la ricorrente non aveva alcun diritto a richiedere un’indennità per

disoccupazione. Per questo motivo la ricorrente sarebbe stata rifiutata dalla

Cassa del suo Cantone di domicilio. La ricorrente ha poi cercato invano

inizialmente di richiedere informazioni presso la datrice di lavoro riguardo al

proseguimento del rapporto di lavoro e alla prestazione lavorativa

(eventualmente alla possibilità di richiesta di lavoro ridotto) e, in seguito,

di far valere le proprie pretese salariali presso il datore di lavoro fino a

che non è stata costretta a disdire di propria iniziativa il contratto di

lavoro (cfr. doc. 6. E-mail del 12.11.20 e del 30.11.20 della ricorrente alla

datrice di lavoro; scritto del 15.12.20 della ricorrente alla datrice di

lavoro). Non si può inoltre ignorare il fatto che la ricorrente al momento dei

fatti si trovava in gravidanza. E proprio a causa di complicazioni della

gravidanza si è ritrovata inabile al lavoro al 100% (…) tra il 7.12.20 e il

21.12.20 (cfr. Doc. 7). Anche sotto questa ottica non è assolutamente

realistico considerare la ricorrente come abile al collocamento per il periodo

susseguente alla chiusura del negozio. La costellazione del caso in questione,

visto che fino alla disdetta immediata della ricorrente in data 2 marzo 2021 vi

era un contratto in essere, è da giudicare sotto l’ottica dell’art. 324 CO. La

datrice di lavoro ha sì comunicato la chiusura del negozio a tutte le persone

dipendenti tramite una mail collettiva. Se questa comunicazione è da intendere

come “sospensione o esenzione” dalle prestazioni lavorative non è però chiaro.

Tanto è vero che tutte le altre persone dipendenti furono licenziate

personalmente per la fine di ottobre 2020. La ricorrente era l’unica persona

che non ha potuto venir licenziata ed è restata pertanto alle dipendenze della

datrice di lavoro.

Fino al momento che la lavoratrice si

trova in un contratto di lavoro in essere ha pretese salariali che giustificano

il diritto all’indennità per insolvenza (cfr. DTF 132 V 82, consid. 3.1., pag.

4 con riferimenti).

8. Nei mesi susseguenti alla chiusura

del negozio sarebbe stato compito della datrice di lavoro richiedere ad esempio

un’indennità per lavoro ridotto alle autorità competenti per coprire i crediti

salariali della ricorrente secondo contratto di lavoro. Questa mora della

datrice di lavoro non può venir addossata alla ricorrente sostenendo che essa

si fosse trovata a partire dal 10 novembre 2020 di fatto in

disoccupazione (cfr. Prassi LADI II/A5).

9. La Cassa è tenuta a stabilire la

fattispecie d’ufficio. Richiamarsi semplicemente al fatto che la ricorrente si

fosse recata presso la Cassa di disoccupazione del suo Cantone di domicilio e

pertanto presupporre che questa fosse abile al collocamento, nonostante il

contratto di lavoro non fosse stato disdetto, non può essere considerato

sufficiente. Per questo motivo viene chiesto in via eventuale che la decisione

venga annullata e il gravame venga rinviato all’autorità per ulteriori

chiarimenti.

10. In conclusione si rileva che la

decisione della Cassa del 16 novembre 2021 qui impugnata si basa su una

fattispecie errata e su una violazione del diritto. Il contratto di lavoro tra

la ricorrente e il datore di lavoro è rimasto in essere fino alla disdetta

della ricorrente stessa dal 2 marzo 2021. La ricorrente ha pertanto diritto a

percepire l’indennità per insolvenza per i quattro mesi antecedenti alla

rescissione del contratto per un ammontare di CHF 15'194.16.” (cfr. doc. I)

1.3. Nella

sua risposta dell’11 gennaio 2022, la Cassa propone di respingere il ricorso sulla

base delle seguenti argomentazioni:

"

(…)

2. Nel presente caso occorre esaminare

se la ricorrente possa o meno beneficiare delle indennità per insolvenza dal 1.

novembre 2020 al 28 febbraio 2021.

La Cassa non ritiene che questo sia il

caso. Sebbene, infatti, il contratto tra il datore di lavoro e la ricorrente

sia rimasto in essere fino alla disdetta da parte di quest’ultima, determinante

è il fatto che il 9 novembre 2020 ella è stata informata dell’immediata

chiusura del negozio, con l’intimazione a non venire al lavoro. La relativa

comunicazione del datore di lavoro, che ha nel contempo invitato tutti i

collaboratori ad annunciarsi al locale Ufficio regionale di collocamento, era

più che chiara (cfr. messaggio di posta elettronica del 09.11.2020 del datore

di lavoro alla ricorrente, doc. 6 del ricorso). La ricorrente dal 10 novembre

2020 era quindi di fatto in disoccupazione, poiché era idonea al collocamento e

poteva soddisfare gli obblighi e le prescrizioni di controllo (cfr. DTF 132 V

82 consid. 3.2. e sentenza del TF 8C_526/2017 consid. 6.1.2.).” (cfr. doc. III)

1.4. Con

replica di data 24 gennaio 2022 il rappresentante dell’assicurata ha osservato

quanto segue:

"

(…) Si rileva che le due decisioni citate dall’istanza inferiore al

punto 2. pag. 8 della risposta riguardano situazioni ben diverse dalla

fattispecie in questione. Il rapporto di lavoro con la qui insorgente non è (a

differenza dei casi trattati nelle due menzionate decisioni) stato disdetto,

rispettivamente non si può mettere in discussione che un’eventuale disdetta

fosse stata da considerarsi subito nulla a causa della gravidanza. La chiusura

del negozio da parte della datrice di lavoro è da considerarsi come mora della

datrice di lavoro. A partire da quel momento all’insorgente (gravida, con un

contratto in essere quindi non idonea al collocamento) non è più stata data la

possibilità di lavorare.

Proprio questa

situazione l’ha portata a dover mettere lei stessa la datrice di lavoro in mora

e a disdire poi personalmente il contratto di lavoro.

Non vi è pertanto spazio

per seguire l’argomentazione dell’istanza inferire e considerare l’insorgente

come “di fatto” in disoccupazione.” (cfr. doc. V)

1.5. Con

duplica del 4 febbraio 2022 – trasmessa, per conoscenza, alla ricorrente il 7

febbraio 2020 (cfr. doc. VIII) -, la Cassa si è riconfermata nella risposta di

causa (cfr. doc. VII).

in

diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione a sapere se correttamente, o meno, la Cassa ha

negato a RI 1 il diritto al percepire le indennità per insolvenza dal 10

novembre 2020 al 28 febbraio 2021.

Secondo

l’art. 51 cpv. 1 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al

servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura

d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto

all’indennità per insolvenza se:

a. il

loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento

vantano crediti salariali oppure

b. il

fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto

indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le

spese o

c. hanno

presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti

salariali.

Non

hanno diritto all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci,

di membri di un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi

della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono

esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell'azienda

(cfr. art. 51 cpv. 2 LADI).

Secondo

l’art. 52 cpv. 1 LADI l’indennità per insolvenza copre i crediti salariali

concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della

dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le

prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni

mese, fino a concorrenza dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso

2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.

Fatti

I

contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati

dall’indennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi

prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei

contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv. 2 LADI).

2.2. In

una decisione pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF) ha stabilito

che l’indennità per insolvenza non copre le pretese determinate da un

licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro né quelle

derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il lavoratore non ha

prestato un lavoro.

In

quel caso, chiamata a pronunciarsi sul diritto all’indennità per insolvenza nel

caso di un’assicurata che, dopo aver messo alla luce un figlio il 17 luglio

1993, voleva riprendere l’attività il 6 ottobre 1993 ma il proprio datore di

lavoro glielo ha impedito e le ha sottoposto una convenzione, da lei rifiutata,

secondo la quale le avrebbe corrisposto il suo salario fino al 31 dicembre 1993

liberandola da tutti i suoi obblighi, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…)

2.- a) Selon la

jurisprudence, l'indemnité en cas d'insolvabilité ne couvre que des créances de

salaire qui portent sur un travail réellement fourni et non pas sur des

prétentions en raison d'un congédiement immédiat et injustifié du travailleur

(ATF 114 V 60 in fine, 111 V 270 consid. 1b, 110 V 30; MUNOZ, La fin du contrat

individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse

Lausanne 1992, p. 192). Cette jurisprudence se fonde sur le texte même de la

loi et sur l'intention clairement exprimée du législateur (Message concernant

une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilité, FF 1980 III 613).

b) Pour délimiter

l'indemnité de chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité, il faut se

demander si l'assuré, durant la période en cause, était apte au placement (art.

15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de

l'administration (art. 17 LACI); dans l'affirmative, il n'a pas droit à

l'indemnité en cas d'insolvabilité. Ainsi, l'assuré qui a été licencié avec

effet immédiat et sans juste motif - et qui de ce fait ne travaille plus - est

en principe apte au placement et son droit aux prestations doit être examiné à

la lumière des conditions mises à l'allocation de l'indemnité de chômage (art.

8 ss LACI); il existe une situation de chômage, qui est la condition première

du droit à ladite indemnité (art. 8 al. 1 let. a LACI; ATF 119 V 157 consid.

2a; MEYER-BLASER, Résiliation abusive du contrat de travail, nouvelles règles

du Code des obligations en la matière et incidences de ces dernières dans le

domaine de l'assurance sociale, en particulier sur le maintien de la couverture

d'assurance et le droit aux prestations, Colloque de l'IRAL 1994, p. 183 sv.).

Certes, si l'assuré au

chômage a encore des droits à faire valoir découlant du contrat de travail

(salaire ou indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail), il

ne subit pas de perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 3

LACI) et il ne peut prétendre l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. b LACI;

ATF 119 V 46, 115 V 437; MEYER-BLASER, loc.cit., p. 184). Toutefois, en cas de

doutes quant aux droits découlant du contrat de travail, la caisse verse

l'indemnité et se subroge au chômeur dans tous ses droits, y compris le

privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité de chômage versée par elle,

conformément à l'art. 29 al. 1 et 2 LACI En application de cette disposition,

des indemnités de chômage peuvent être versées, plus particulièrement, lorsque

la créance du travailleur est certes incontestée, mais que son recouvrement est

aléatoire en raison de l'insolvabilité de l'employeur. Dans un tel cas, il

existe, comme l'exprime la loi, un doute quant à la satisfaction des

prétentions du travailleur (art. 29 al. 1

in fine LACI; MUNOZ, loc.cit., p. 194).

3.- a) L'Autorité

cantonale et de recours est de l'avis que ces principes ne sont pas applicables

lorsque le congé donné par l'employeur est nul, parce qu'il a été signifié

pendant une période de protection légale (art. 336c CO). Si le travailleur

offre ses services à l'employeur, le contrat reste valable. L'autorité cantonale

en déduit que les rapports de travail n'ont pris fin, en l'espèce, qu'au moment

de l'ouverture de la faillite. Jusque-là, l'assurée n'était pas sans emploi et,

partant, n'était pas non plus apte au placement. Elle avait donc droit à

l'indemnité en cas d'insolvabilité.

La commission cantonale,

pour l'essentiel, s'est ralliée à cette thèse. Elle ajoute que l'intimée avait

des raisons de penser que l'actionnaire principal de G. SA (une société

française) fournirait des fonds à sa filiale genevoise. Elle était donc fondée

à considérer que la faillite de son employeur serait évitée et pouvait espérer

demeurer au service de cet employeur, ce qui la rendait inapte au placement.

b) Après le temps

d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant la grossesse et au

cours des seize semaines qui suivent l'accouchement (art. 336c al. 1 let. c

CO). Le congé donné pendant cette période est nul (art. 336c al. 2 CO) et les

rapports de travail sont maintenus. Si l'employeur n'accepte pas que le

travailleur reprenne son emploi, il se trouve en demeure (art. 324 CO) et reste

tenu au paiement du salaire (WEBER, La protection des travailleurs contre les

licenciements en temps inopportun, étude de l'art. 336c CO, thèse Lausanne

1992, p. 137). A la différence de l'art. 336c al. 2 CO, l'art. 337c al. 1 CO

(relatif à la résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail) fait

naître une créance en dommages-intérêts; le contrat prend fin, en fait et en

droit, et le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de

travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du

contrat conclu pour une durée indéterminée (ATF 120 II 245 consid. 3a).

Mais, sous l’angle de

l’aptitude au placement, la situation du travailleur congédié en temps inopportun,

qui n'a plus à effectuer son travail, ne diffère pas vraiment de celle du

travailleur sans emploi qui a été licencié avec effet immédiat et de manière

injustifiée: dans les deux cas l'intéressé présente une disponibilité

suffisante pour accepter un travail convenable et pour se soumettre aux

prescriptions de contrôle. Contrairement à l'opinion des autorités cantonales

de recours, il n'y a donc pas de raison d'opérer des distinctions entre ces

deux situations du point de vue du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité.

c) Le maintien, en droit,

des rapport de travail n'est d'ailleurs pas non plus un critère déterminant

pour juger du droit à l'indemnité de chômage (ATF 119 V 157 consid. 2a). Les

prétentions visées par l'art. 29 LACI, pour lesquelles il peut exister des

doutes (et qui correspondent aux prétentions de salaire ou à des indemnités au

sens de l'art. 11 al. 3 LACI) concernent toutes les prétentions de l'assuré qui

ont le caractère de salaires ou qui sont assimilables à un salaire; il s'agit,

en particulier, de prétentions du travailleur en cas de résiliation du contrat

de travail en temps inopportun, de licenciement immédiat injustifié et de

résiliation immédiate justifiée par le travailleur (MUNOZ, loc.cit. pp. 91-128;

SAVIAUX, Les rapports de travail en cas de difficultés économiques de

l'employeur et l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1993, p. 264).

d) C'est à tort, par

ailleurs, que l'Autorité cantonale et de recours invoque à l'appui de sa

solution l'arrêt 111 V 269. En effet, dans cette affaire, il s'agissait d'un

travailleur qui ne pouvait plus fournir de travail en raison de la demeure de

l'employeur. A la différence des circonstance de l'espèce, l'employeur n'avait

pas donné le congé au travailleur. Il lui avait au contraire fourni l'assurance

qu'il obtiendrait du travail à bref délai. Dans une telle situation, l'aptitude

au placement de l'assuré devait être niée, ce qui, logiquement, avait justifié

le versement de l'indemnité en cas d'insolvabilité après la faillite de

l'employeur.

4.- En l'espèce,

l'assurée a été licenciée le 6 octobre 1993.

A partir de cette date, elle a été effectivement sans travail, après avoir mis

vainement son employeur en demeure d'accepter ses services. Dès le mois de

novembre 1993, elle a entrepris des recherches en vue de trouver un nouvel

emploi, puis elle s'est annoncée à l'assurance-chômage le 15 janvier 1994, date

à partir de laquelle elle a fait contrôler son chômage. On doit ainsi admettre

que durant les trois derniers mois qui ont précédé l'ouverture de la faillite

de l'employeur (2 février 1994), elle était apte au placement selon l'art. 15

al. 1 LACI. C'est donc à tort que les premiers juges lui ont reconnu le droit à

l'indemnité en cas d'insolvabilité pour cette période.

Le recours de droit administratif

est bien fondé. Mais il faut, bien entendu, réserver le droit de l'assurée à

l'indemnité de chômage, à partir du moment où toutes les conditions de ce droit

ont été remplies."

In

una sentenza pubblicata in DTF 125 V 492 l’Alta Corte ha ribadito che:

"

(…) Ainsi que cela ressort de l'arrêt précité (ATF 121 V 379 consid. 2b), le critère de distinction qu'il faut poser en la

matière réside dans la délimitation entre indemnité pour insolvabilité et

indemnité de chômage. Si, durant la période en cause, l'assuré était apte au

placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions

de contrôle de l'administration (art. 17 LACI), il n'a pas droit à l'indemnité

en cas d'insolvabilité. Il en va ainsi de l'assuré qui a été licencié avec

effet immédiat et sans juste motifs (art. 337c CO) ou de celui qui a été

congédié en temps inopportun (art. 336c CO). Dans ces cas, l'assuré présente

une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et pour se

soumettre aux prescriptions de contrôle du chômage. Le maintien, en droit, d'un

contrat de travail n'apparaît donc pas comme un critère essentiel dès lors que,

dans le premier cas, le contrat a pris fin en fait et en droit, alors que, dans

le second, les rapports de travail sont maintenus. A la différence, par

exemple, de la situation découlant de la demeure de l'employeur exposée plus

haut, il s'avère ici que la signification d'un congé est déterminante.” (pag.

495).

In una

successiva sentenza C 164/01 del 28 gennaio 2002

l'Alta Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto alle indennità di

insolvenza di un assicurato durante il periodo da quando è stato liberato dai

suoi obblighi contrattuali fino alla scadenza del termine regolare di disdetta

(in casu: dal 24 al 30 luglio 1998). Il TF ha confermato la decisione con la

quale l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato il diritto alle

indennità di insolvenza solo fino al 23 luglio 1998 ultimo giorno in cui egli

aveva effettivamente lavorato.

In

quel caso il TF si è così espresso:

" (…)

2.- a) Les

dispositions des art. 51 ss LACI ont introduit une assurance perte de gain en

cas d'insolvabilité de l'employeur, destinée à combler une lacune dans le

système de protection sociale. Pour le législateur, le privilège conféré par la

LP aux créances de salaire (art. 219 LP) ne donnait en effet pas une garantie

suffisante au travailleur, si bien qu'il était nécessaire de lui assurer la

protection par le droit public, à tout le moins pendant une période limitée et

déterminée. Il s'est donc agi de protéger les créances de salaire du

travailleur pour lui assurer les moyens d'existence et éviter que des pertes ne

le touchent durement dans son existence (Message du Conseil fédéral concernant

une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980 III 532 s.; Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Bâle, Genève et Munich 1998, n° 492).

b) Par "créances

de salaire" au sens de l'art. 52 LACI, on entend d'abord le salaire

déterminant selon l'art. 5 al. 2 LAVS, auquel s'ajoutent les allocations

(Nussbaumer, op. cit., n° 519). Par cette référence à la LAVS se trouve ainsi

délimité le cercle des bénéficiaires de cette protection. Il reste que ces

dispositions en matière d'assurance sociale reposent en premier lieu sur le

droit du contrat de travail en ce qui concerne notamment les éléments

contractuels, les obligations réciproques des parties et les dispositions

impératives dont il y a lieu ensuite de tirer des conséquences juridiques en

matière d'affiliation ou de prestations (Meyer-Blaser, Résiliation abusive du

contrat de travail, nouvelles règles du Code des obligations en la matière et

incidences de ces dernières dans le domaine de l'assurance sociale, en

particulier sur le maintien de la couverture d'assurance et le droit aux

prestations, in : Droit du travail et droit des assurances sociales, Questions

choisies, Colloque de Lausanne [IRAL] 1994, p. 177).

Contrat

synallagmatique, le contrat de travail impose principalement le versement d'un

salaire au regard de l'engagement de fournir un travail régulier. La

conséquence juridique, dans l'assurance-chômage, est que la créance de salaire

est principalement liée à la fourniture d'un travail. Ainsi, selon la

jurisprudence, l'indemnité en cas d'insolvabilité ne couvre que des créances de

salaire qui portent sur un travail réellement fourni; elle ne peut être

octroyée pour des prétentions en raison d'un congédiement immédiat et

injustifié du travailleur, pour des indemnités de vacances qui n'ont pas été

prises ou pour des prétentions émanant d'un travailleur, empêché de travailler

pour cause de maladie et que son employeur n'a pas assuré (ATF 125 V 494

consid. 3b et les arrêts et références cités; Nussbaumer, op. cit., n° 519).

Cette jurisprudence se fonde sur le texte même de la loi et sur l'intention

clairement exprimée du législateur (Message du Conseil fédéral précité, p. 613;

ATF 125 V 494 consid. 3b, 121 V 379 consid. 2a).

c) La fourniture d'un

travail, énoncée comme condition nécessaire en toutes hypothèses à

l'application des art. 51 ss LACI, ne reflète cependant pas exactement la

jurisprudence rendue en la matière. En effet, est assimilé à cette situation le

cas où le travailleur n'a fourni aucun travail en raison de la demeure de

l'employeur au sens de l'art. 324 al. 1 CO. Dans ce cas, tant que le contrat

n'est pas résilié, le travailleur a une créance de salaire qui peut justifier,

le cas échéant, l'octroi de l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 111 V 269;

SVR 1996 ALV no 59).

Ainsi que cela ressort

de la jurisprudence (ATF 125 V 493 consid. 3b, 121 V 379 consid. 2b), le

critère de distinction qu'il faut poser en la matière réside dans la

délimitation entre indemnité pour insolvabilité et indemnité de chômage. Si,

durant la période en cause, l'assuré était apte au placement (art. 15 al. 1

LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de

l'administration (art. 17 LACI), il n'a pas droit à l'indemnité en cas

d'insolvabilité. Il en va ainsi de l'assuré qui a été licencié avec effet

immédiat et sans justes motifs (art. 337c CO) ou de celui qui a été congédié en

temps inopportun (art. 336c CO). Dans ces cas, l'assuré présente une

disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et pour se

soumettre aux prescriptions de contrôle du chômage. Le maintien, en droit, d'un

contrat de travail n'apparaît donc pas comme un critère essentiel dès lors que,

dans le premier cas, le contrat a pris fin en fait et en droit, alors que, dans

le second, les rapports de travail sont maintenus. A la différence, par

exemple, de la situation découlant de la demeure de l'employeur exposée plus

haut, il s'avère ici que la signification d'un congé est déterminante.

3.- Il reste à

déterminer les règles applicables lorsque le travailleur a été libéré de

l'obligation de fournir un travail pendant le délai de résiliation du contrat.

a) Sous réserve du

respect du délai de résiliation légal ou contractuel, un contrat de travail de

durée indéterminée peut en principe être librement résilié par l'une ou l'autre

partie (art. 335 CO). La résiliation entraîne pour le travailleur la fin de

l'obligation de travailler, en règle générale au terme du délai de congé, et

pour l'employeur la fin de l'obligation de payer le salaire. Il arrive

cependant que l'employeur libère immédiatement son employé de l'obligation de

travailler. Dans ce cas, le travailleur n'a ni la possibilité, ni l'obligation

de proposer sa prestation à l'employeur. Renonciation volontaire et

inconditionnelle à la prestation du travailleur jusqu'à l'échéance des

relations contractuelles, cette libération ne correspond ni à une demeure de

l'employeur ni à un licenciement immédiat. Reste que le travailleur libéré de

l'obligation de travailler jusqu'à la fin de son contrat doit se laisser

imputer sur son salaire le revenu tiré d'un nouvel emploi, à moins que l'on

puisse déduire des circonstances que les parties ont voulu exclure l'imputation

(ATF 118 II 139).

Sous l'angle de

l'aptitude au placement, la situation du travailleur qui n'a plus à effectuer

son travail ne diffère pas vraiment de celle du travailleur sans emploi qui a

été licencié avec effet immédiat et de manière injustifiée ou de celle du

travailleur congédié en temps inopportun : dans tous ces cas, l'intéressé

présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et

pour se soumettre aux prescriptions de contrôle. Cette situation ne peut, en

revanche, être rapprochée du cas jugé en 1985 où l'employeur en demeure n'avait

pas donné son congé au travailleur et lui avait promis de lui fournir du

travail à bref délai (ATF 111 V 269). Certes, comme dans le cas du travailleur

licencié en temps inopportun, le contrat de travail prend fin seulement à son

terme contractuel. Mais, selon la jurisprudence, le maintien, en droit, d'un

rapport de travail n'est pas un critère déterminant pour juger du droit à

l'indemnité de chômage (ATF 119 V 157 consid. 2a).

Dès lors, à la

différence du cas jugé en 1999 où l'employé était empêché de travailler pour

cause de maladie (ATF 125 V 492, en particulier 497 consid. 4b), le critère de

l'aptitude au placement et de la disponibilité pour se soumettre aux contrôles

joue, dans la situation du travailleur libéré de son obligation de fournir un

travail pendant le délai de résiliation du contrat, un rôle essentiel pour

délimiter l'indemnité de chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 125 V 495 consid. 3b, 121 V 381 consid. 2b). En revanche, le critère du travail

fourni - ou de l'absence d'une créance de salaire portant sur un travail

réellement fourni - n'apparaît pas déterminant (cf. ATF 121 V 379 consid. 2a).

N'est pas non plus décisif le fait que les prétentions de salaire ou

d'indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail ne constituent

pas une perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 3 LACI),

puisque les prestations de l'assurance-chômage prévues par la loi doivent être

versées en cas de doutes quant aux droits découlant du contrat de travail (art.

29 al. 1 et 2 LACI; ATF 121 V 379 consid. 2b).

b) Dans le cas

particulier, l'assuré a été licencié le 23 juillet 1998 pour la fin du mois et

dispensé dès cette date de l'obligation de fournir un travail. Sans emploi dès

ce moment, il avait la disponibilité nécessaire pour être apte au placement

selon l'art. 15 al. 1 LACI. Cela suffit pour exclure le droit à l'indemnité

d'insolvabilité. (...)"

(cfr. STFA C 164/01 del 28 gennaio 2002;

sottolineature del redattore)

La

nostra Massima Istanza, in una decisione C55/03 del 2 settembre 2003, si è

confermata nella propria giurisprudenza e, nel caso di un assicurato che ha

offerto al datore di lavoro la sua disponibilità a continuare l’attività solo

dopo la regolazione delle sue pretese salariali pendenti, ha riconosciuto al

ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza solo fino all’ultimo giorno

in cui ha effettivamente lavorato.

In

quel caso l’Alta Corte ha, in particolare, ribadito che:

" (…)

2.2 Aus dem Gesagten

ergibt sich, dass der Beschwerdeführer in der Tat am 1. März 1999 effektiv

seine letzten Arbeitsleistungen erbracht hat. Er verlangt somit die Auszahlung

von Insolvenzentschädigung für eine Zeitspanne, während welcher er keine Arbeit

verrichtet hat. Rechtsprechungsgemäss besteht aber kein Anspruch auf eine

solche Entschädigung, da diese nur den Lohnanspruch für tatsächlich geleistete

Arbeit abdeckt (BGE 125 V 494 Erw. 3b, 121 V 379 Erw. 2a; Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Basel, Genf und München 1998, Nr. 492 ff., 495

in fine). Dabei ist nicht entscheidend, ob das Arbeitsverhältnis rechtlich

weiter bestanden hat (BGE 121 V 381 Erw. 3c, 119 V 157 Erw. 2a). Deshalb

braucht nicht geprüft zu werden, ob und gegebenenfalls ab welchem Datum die

Anstellung des Versicherten als aufgelöst zu betrachten ist. Hinzu kommt, dass

dem Beschwerdeführer, nachdem er in der hier streitigen Zeitspanne nicht

gearbeitet hat, hiefür auch keine Lohnforderung zusteht. Solche Sachverhalte werden

nicht durch die Insolvenzentschädigung gedeckt, setzt doch diese Leistungsart

eine Lohnforderung des Versicherten gegenüber dem zahlungsunfähigen Arbeitgeber

voraus (BGE 125 V 497 Erw. 4b). Der Gesetzgeber beabsichtigte mit der

Insolvenzentschädigung keinen Rechtsschutz zu schaffen, der sich auf andere als

Lohnforderungen erstrecken würde. Davon abzuweichen besteht kein Anlass (BGE 125 V 497 Erw. 3b in fine). Ob dem Beschwerdeführer statt der Insolvenz-

allenfalls Arbeitslosenentschädigung zustände, ist im vorliegenden Verfahren

nicht zu prüfen. (…)." (cfr. STFA C 55/03 del 2 settembre 2003)

In una

sentenza C 214/04 del 15 aprile 2005, pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 10,

l'Alta Corte ha avuto occasione di riassumere la sua giurisprudenza ed ha

ricordato che l'indennità di insolvenza copre unicamente pretese salariali che

si riferiscono a del lavoro prestato, e non pretese risultanti dalla disdetta

anticipata (ingiustificata) del rapporto di lavoro. L'esistenza giuridica di un

rapporto lavorativo non rappresenta di per sè un valido criterio per rispondere

alla questione a sapere se sono fondate delle pretese per lavoro prestato.

Determinante per distinguere il diritto alle indennità di insolvenza da quello

alle indennità di disoccupazione, è sapere se la persona assicurata nel periodo

in questione era collocabile e se ha osservato le prescrizioni di controllo. Se

ciò è il caso, non vi è diritto alle indennità di insolvenza.

Per

quanto concerne la giurisprudenza cantonale, il TCA, in una sentenza 38.2006.80

del 7 febbraio 2007, massimata in RtiD II-2007 N. 37 pag. 152, ha deciso che un’assicurata

non ha diritto all’indennità per insolvenza, nel caso in cui, benché il Giudice

civile abbia stabilito che il licenziamento subito non fosse con effetto

immediato, bensì ordinario con un termine di preavviso di un mese, sia stata

liberata dall’obbligo di lavorare al momento in cui le è stato intimato il

licenziamento oppure il datore di lavoro abbia rifiutato la sua offerta di

proseguire l’attività fino al termine del contratto. In queste circostanze la

medesima va, infatti, ritenuta idonea al collocamento ed ha dunque per

principio diritto all’indennità di disoccupazione.

Con

sentenza 38.2013.71 del 26 marzo 2014 questa Corte ha parzialmente accolto il

ricorso inoltrato contro una decisione su opposizione emessa dalla Cassa con la

quale l’amministrazione aveva negato ad un’assicurata il diritto alle indennità

per insolvenza per il periodo 1° giugno 2012 – 15 luglio 2012 sulla base del

supposto esonero con effetto immediato intimato alla ricorrente dal proprio

datore di lavoro al momento della rescissione del contratto di lavoro. Questo

Tribunale ha rilevato che, dal tenore della lettera di disdetta, non si poteva

ritenere che il datore di lavoro avesse rinunciato volontariamente e

incondizionatamente alle prestazioni della dipendente sino al termine del

contratto di lavoro al 30 giugno 2012, ma l’avesse semplicemente autorizzata

momentaneamente a non presentarsi sul posto di lavoro, invitandola comunque a

tenersi a disposizione in caso di necessità. Per questo motivo l’assicurata non

poteva, sino allo scadere del contratto (30 giugno 2012), essere ritenuta

idonea al collocamento ed aveva quindi diritto a percepire le indennità per

insolvenza ex artt. 51 e 52 LADI fino al 30 giugno 2012.

In una

sentenza 38.2013.76 del 30 aprile 2014 il TCA ha, poi, confermato la decisione

su opposizione emessa dalla Cassa con la quale l’amministrazione aveva negato

ad un assicurato il diritto alle indennità per insolvenza visto il suo esonero

dall’obbligo di prestare la propria attività lavorativa sino al termine del

proprio contratto di lavoro. In quel caso di specie, questo Tribunale ha

rilevato che il datore di lavoro aveva rinunciato volontariamente ed

incondizionatamente alle prestazioni del dipendente, rendendo quest’ultimo di

fatto idoneo al collocamento ai sensi dell’art. 15 LADI. Al riguardo il TCA ha

poi evidenziato come non risultasse decisiva la circostanza che se aveva ancora

diritto a pretese salariali l’assicurato non subiva una perdita di lavoro

computabile e non aveva dunque diritto all’indennità di disoccupazione, in

quanto l’art. 29 cpv. 1 LADI prevede che “se sussistono dubbi giustificati

circa l’esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese

dell’assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il

salario o il risarcimento ai sensi dell’art. 11 capoverso 3, oppure circa il

soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l’indennità di

disoccupazione”.

In una

sentenza 38.2017.36 del 17 gennaio 2018 il TCA ha confermato la decisione su

opposizione con cui l’amministrazione, nel caso di un’assicurata il cui

contratto di lavoro era stata rescisso, aveva stabilito che l’insorgente, dal

momento in cui era stata esonerata dall’obbligo lavorativo, era idonea al

collocamento e non aveva, quindi, diritto a percepire le indennità per

insolvenza.

Per

dei casi analoghi si vedano anche le STCA 38.2018.13 del 7 maggio2018 e

38.2018.66 del 4 febbraio 2019.

In una

sentenza 38.2019.61 del 20 febbraio 2020, questa Corte ha respinto il ricorso

presentato da un assicurato cui era stata negata l’erogazione dell’indennità

per insolvenza ritenuto che il diritto a tali prestazioni non può essere

riconosciuto in caso di disdetta in tempo inopportuno da parte del datore di

lavoro. Il TCA in quel caso ha rilevato altresì che la giurisprudenza non opera

alcuna distinzione tra una disdetta nulla ex art 336c cpv. 1 CO ed un periodo

di disdetta sospeso ai sensi dell’art. 336c cpv. 2 CO.

Infine,

per completezza, va rilevato che, con giudizio 38.2014.55 del 4 marzo 2015,

pubblicato in RtiD II-2015 N. 65 pag. 253 segg., il TCA ha stabilito che nel

caso di mora del datore di lavoro allorché il rapporto di impiego non è stato

disdetto, il diritto alle indennità per insolvenza sussiste di principio

qualora il datore di lavoro abbia esplicitamente garantito del lavoro al

dipendente. Tale diritto sussiste pure quando, in mancanza di una promessa di

lavoro, il lavoratore può in buona fede non più contare su un’assegnazione di

lavoro se l’inoltro della domanda di indennità per insolvenza non va

considerato abusivo ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC.

In

quel caso di specie concernente un’assicurata che dopo il congedo maternità non

ha più prestato attività lavorativa, per il periodo dal termine del menzionato

congedo al giorno precedente la disdetta del contratto di impiego – in

relazione al quale il Pretore ha stabilito che il datore di lavoro si è

ritrovato in mora nell’accettare il lavoro offertogli dall’interessata –, la

documentazione agli atti non era sufficiente per decidere sull’eventuale suo

diritto alle indennità per insolvenza. In relazione a tale lasso di tempo gli

atti sono stati, pertanto, rinviati alla Cassa al fine di procedere a un

complemento istruttorio, in particolare sentendo l’assicurata e l’allora

amministratore unico della ditta datrice di lavoro, volto a determinare, da un

lato, se l’assicurata nel periodo in questione potesse o meno in buona fede

aspettarsi che le venissero attribuite da parte del datore di lavoro delle

mansioni da espletare. Dall’altro, nell’ipotesi negativa, se l’inoltro della

domanda di indennità per insolvenza risultasse abusivo oppure no. Qualora

l’insorgente avesse potuto contare in buona fede sull’attribuzione di lavoro

oppure, nel caso contrario, se la domanda di indennità per insolvenza non si

fosse rivelata abusiva, l’assicurata avrebbe avuto diritto alle indennità per

insolvenza per il periodo precedente alla disdetta del rapporto di impiego,

sempre che gli ulteriori presupposti del diritto alle indennità per insolvenza

risultassero adempiuti. Per il periodo a decorrere dalla disdetta del contratto

di impiego, che peraltro non era avvenuta in tempo inopportuno, il diritto

all’indennità per insolvenza andava negato, in quanto non avendo prestato

alcuna attività lavorativa dopo il licenziamento, si era trovata in una

situazione di disoccupazione di fatto.

2.3. Nella

“Prassi LADI II (Indennità per insolvenza”), nella sua versione in vigore dal

1° gennaio 2022, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di

sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del

diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8

aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), ha

rilevato:

" (…)

DISTINZIONE TRA L’ID E L’II

A2 L’II

copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di

lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato

del lavoro, mentre l’ID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un

impiego. L’II copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da

un’attività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5)

A3

Il criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che

l'assicurato si sia messo a disposizione dell’ufficio di collocamento e che

soddisfi le prescrizioni di controllo. L’assicurato ha diritto all’ID se è

effettivamente o giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto

alla disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di controllo.

Se sussistono dubbi giustificati sull’esistenza, per il periodo della perdita

di lavoro, di pretese dell’assicurato nei confronti del suo ultimo datore di

lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o il risarcimento

in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro, oppure sul

soddisfacimento di tali pretese, è l’ID che viene versata all’assicurato in

virtù dell’art. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti dell’assicurato vengono

trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale (cfr. Prassi LADI ID C198

segg.).

A4

L’II non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e

ingiustificato del lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA

C109/02 del 10.1.2003; DTF 121 V 377).

A5

Invece, i casi in cui l'assicurato non ha potuto lavorare senza colpa

propria per motivi inerenti alla sua persona (come malattia, infortunio,

servizio militare; cfr. 324a CO), o perché ha preso ferie, sono parificati a

periodi di lavoro e quindi coperti dall’indennità per insolvenza, ovviamente a

condizione che il datore di lavoro fosse tenuto a versare il salario e che il

lavoratore non beneficiasse di nessun’altra compensazione legale o contrattuale

del salario per il periodo in questione (cfr. nozione di credito salariale – B11

segg.).

Allo stesso modo,

se si stabilisce che il rapporto di lavoro non è stato disdetto, che il

lavoratore ha chiesto al datore di lavoro di fornirgli lavoro e che

quest’ultimo lo ha trattenuto con una promessa in tal senso, le perdite di

salario dell’assicurato, imputabili alla mora del datore di lavoro, sono

parificabili a periodi di lavoro e coperte dall’II.

Nonostante il

parere contrario espresso dal TF (DTF 125 V 492), queste eccezioni sono

giustificate poiché l’assicurato, nella fattispecie, è ancora legato dal

rapporto di lavoro. Egli non è in disoccupazione né dal punto di vista

giuridico, né di fatto, e quindi non è idoneo al collocamento.”

Le direttive

amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO -

non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.;

STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27

settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del

15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020

consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54;

DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1

pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021

consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50

consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.

258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V

57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e

riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,

pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il

giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti

legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF

130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid.

4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86,

consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998

N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120

V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514,

RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284

Considerandi

consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants

d'asile" in RSJ 1988 pag. 77 ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité

sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo

la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In

proposito cfr. STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009.

2.4

B. Rubin in “Commentaire de loi sur l’assurance-chômage”,

Ed. Schulthess 2014, sottolinea che:

" (…)

6.

Certaines créances salariales ne

peuvent être couvertes par l’indemnité en cas d’insolvabilité. Suivant les cas,

seule l’indemnité de chômage peut devoir être versée. Pour délimiter le champ

d’application de ces deux types d’indemnité, il faut se demander si, durant la

période en cause, l’assuré était apte au placement (art. 15 al. LACI) et s’il

pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle visées à l’art. 17 LACI.

Dans l’affirmative, il n’a pas droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité. Il

en va ainsi:

-

de l’assuré licencié sans respect du délai de

dédite ou avec effet immédiat et sans justes motifs au sens de l’art. 337c CO:

-

de celui qui a été congédié en temps inopportun

au sens de l’art. 336c CO; ou encore

-

de celui mis à pied et libéré de l’obligation de

travailler (ATF 132 V 82 consid. 8.2 p. 86; DTA 2008 p. 242 consid. 2.2 p.

244).

7.

Dans ces cas, l’assuré présente une

disponibilité suffisante pour accepter un emploi et pour se soumettre aux

prescriptions de contrôle (ATF 121 V 37 consid. 2b p. 379; arrêt du 19 avril

2002.

[C 326/01] consid. 7.1). C’est alors l’indemnité de chômage (le cas échéant

l’indemnité au sens de l’art.29 LACI) qui peut être versée. En principe,

l’indemnité en cas d’insolvabilité ne couvre que les créances de salaire qui

portent sur un travail réellement fourni (ATF 132 V 82 consid. 3.1 p. 84).

8.

Il existe deux exceptions à cela:

en cas de demeure de l’employeur au sens de l’art. 324 CO – dans ce cas,

l’assuré, qui reste à disposition de son employeur, n’est pas apte au placement

(ATF 132 V 82 consid. 3.2 p. 85) – et en cas d’incapacité de travail pour cause

de maladie, lorsque la prétention qu’il peut faire valoir est une créance de

salaire et non en dommages-intérêts (cas typique: non-versement des indemnités

journalières d’une assurance-couvrant la perte de gain prévue par la loi ou une

convention [ATF 125 V 493]). Selon une directive administrative du SECO, qui déroge à la

jurisprudence, ces créances en dommages-intérêts peuvent néanmoins faire

l’objet d’un versement de l’indemnité en cas d’insolvabilité (SECO, Bulletin

MT/AC 2004/1 –fiche 12/2). (pag. 428-429)

Il

medesimo autore in “Assurance-chômage et service public de l’emploi”,

Ed. Schulthess 2019, rileva inoltre che:

" (…)

755.

L’indemnité en cas d’insolvabilité

ne couvre que des créances de salaire qui portent sur un travail réellement

fourni.

756.

Cette prestation ne peut pas être

octroyée pour des créances relatives à des périodes où l’assuré est pleinement

disponible sur le marché du travail, c’est-à-dire lorsqu’il est libéré de

l’obligation de rester à disposition de son employeur et donc disponible pour

prendre un emploi (ou apte au placement).

757.

Selon ce principe, l’indemnité en

cas d’insolvabilité ne peut pas être accordée pour des créances en cas: de

licenciement sans respect du délai de dédite; de licenciement immédiat sans

juste motif; de licenciement en temps inopportun; de mise à pied avec

libération de l’obligation de travailler.

758.

Dans ces éventualité l’indemnité

de chômage peut devoir être versée, le cas échéant en application de l’art. 29

LACI.

759.

Le SECO permet aux caisses

publiques de verser l’indemnité pour insolvabilité en cas de créance en

dommages-intérêts suite à l’omission, de la part de l’employeur, de contracter

une assurance perte de gain. (…)” (pag. 153-154).

2.5

Nella

presente fattispecie, dall’incarto emerge che l’assicurata ha iniziato la

propria attività lavorativa in seno alla __________ in data 15 maggio 2020. Dal

contratto di lavoro risulta che RI 1 (nata nel 1986) è stata assunta in qualità

di “__________” presso lo __________ (cfr. doc. 153-154).

Per

quanto attiene alla __________ e in relazione a quanto utile ai fini della

presente vertenza, giova rilevare sin d’ora che dal Registro di commercio

emerge che nell’agosto del 2018 la società ha trasferito la propria sede da __________

(Canton __________), a __________, presso __________.

Il 15

settembre 2020, __________, già amministratore unico della società con diritto

di firma individuale, ne è divenuto presidente, con diritto di firma

individuale, mentre __________ (cittadino __________, in __________ (__________))

è stato iscritto quale membro, anch’egli con diritto di firma individuale.

Il 9

novembre 2020, __________ ha dimissionato dalla carica di presidente della __________

(ora in liquidazione), rimasta, quindi, senza valida rappresentanza su suolo

elvetico.

Il 6

gennaio 2021 sono giunte anche le __________, segretaria (extra CdA), con

diritto di firma individuale.

Con

decisione della Pretura del Distretto di __________ del 28 gennaio 2021, dopo

che la società era rimasta priva di domicilio legale, ne è stato dichiarato lo

scioglimento e ordinata la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al

fallimento (art. 731b cpv. 1 cfr. 3 CO).

La __________

è, poi, stata sciolta in seguito al fallimento pronunciato con decisione della

Pretura del Distretto di __________ del 10 gennaio 2022 a far tempo dall’11

gennaio 2022 alle ore 09:00.

Con

decisione del 24 gennaio 2022, la Pretura del Distretto di __________ ha deciso

la chiusura della procedura fallimentare aperta in data 28 gennaio 2021. La

società è cancellata d'ufficio.

Con

decisione del 2 febbraio 2022, la Pretura del Distretto di __________ ha

ordinato la reiscrizione della società nel registro di commercio. Con medesima

decisione è stato deciso l'annullamento della decisione di chiusura della

procedura fallimentare aperta in data 28 gennaio 2021 (cfr. estratto del

Registro di commercio consultabile sul sito internet www.zefix.ch).

Nella

fattispecie concreta, dagli atti risulta che con mail verosimilmente trasmessa

domenica 8 novembre 2020 (“So 20201108”) di cui l’assicurata riferisce

di aver preso conoscenza il giorno seguente (cfr. doc. 92-93), intitolata “Wir

schliessen”, “__________” (__________), allora presidente della __________,

ha comunicato ai dipendenti dello shop quanto segue:

" (…) Wir haben alles probiert in diesem verrückten Jahr. Und natürlich

trägt Covid seinen Teil Schuld daran. Dass ihr am letzten Samstag «so gut»

gearbeitet habt, tröstet ein bisschen, Agnes trug wie schon so oft mit einem

Bonus massiv bei. Trotzdem, realistisch gesehen, haben wir in den letzten acht

Monaten einfach nicht die Zahlen erreicht, die nötig sind, um an diesem Ort, in

dieser Zeit, zu überleben.

Wie

geht’s für euch weiter? Ihn könnt euch alle umgehend beim RAV melden; im Moment

sehe ich keine andere Möglichkeit, denn im Grunde stehen wir vor dem

erfahrungsgemäss schlimmsten Drittel des Jahres. Ich beziehe mich hier auf die

vergangenen 43 Jahren; auch die Aussichten, welche di

Touristik-Ferien-Hotel-Branche, also jene in der wir auch mitten drinstehen,

sind nicht rosig. Es ist unrealistisch, dass sich diese bald massiv verbessern

werden!

Ich

danke euch von ganzem Herzen für euren Einsatz und bedaure es wirklich sehr,

euch dies mitteilen zu müssen; auch ich weiss nicht, wie unsere Zukunft sein

wird!

Aufgrund

der in den letzten zwei Jahren gemachten und leider sehr schlechten Erfahrungen

mit zwei-drei Ex-MA, haben wir sofort den Zugang zum Laden für alle MA

gesperrt!

Habt

bitte Verständnis dafür! Wenn also jemand versucht, ins Geschäft einzutreten,

wird die Alarmanlage losheulen! Dies verursacht, allein bei der Stadtpolizei

Kosten von mindestens CHF 300, weitere kommen dazu – diese müssen wir euch in

Rechnung stellen! Am besten wendet ihr euch telefonisch an Selene; macht bitte

mit ihr ab, wie ihr euren __________- Schlüssel abgeben könnt. Falls ihr noch

etwas in eurer Garderobe oder in Laden gelassen habt, hat sie die Möglichkeit

es zu holen und euch zu übergeben. Wir werde auch dafür sorgen, durch Selene,

dass alle Reservationen oder Covid-19 von unseren Kundinnen empfangen werden.

__________

N.B. 1

An alle, jedoch v.a.an __________ und __________, die ihr gelber RAV-Blatt mir

schonzukommen haben lassen; ich fülle gerne den Teil aus, für den wir als

Arbeitgeber geradestehen und unterschreiben diese Blatt auch. Doch solltet ihr

wissen, denn ich es euch x-Mal gesagt, dass vollkommen leere Blätter von mir

gekübelt werden. Die zwei Seiten können zu gut zwei Drittel von euch selbst

vor-ausgefüllt werden. Tut dies also bitte und, wenn ihr mir dann das Blatt mit

einem vorfrankierten und an euch adressierten Couvert schickt – das wäre die

effizientes Art und Weise – wie man eine solche Angelegenheit anpackt, dann

könnet ihr sicher sein, dass ich es in zwei, drei Tagen fertig ausfüllen und

zurücksenden werde.

(…)

N.B. 3

Last but not least: Ich hoffe für uns alle, dass die Zeiten sich zum Besseren

wende. Bleiben wir positiv, in jeder Krise gibt es Chancen; wenn wir diese

sehen (wollen), kommt vielleicht sogar etwas noch Besseres. Eure letzten

Gehälter werde ich in den kommenden Tagen überweisen; ich hoffe, dass es

reicht, um sie zu 100% zu bezahlen.” (cfr. doc. 105)

Con

mail del 10 novembre 2020, “__________”, ha inoltre comunicato agli (ormai ex)

dipendenti quanto segue:

" Wir sind

da für euch!

Danke an jene von

euch, die echte Anteilnahme für unsere Entscheidung haben spüren lasse, ich

schätze dies sehr; das zeigt, dass ihr auch für anderen denken könnt!

Die Lage ist ernst,

keine Frage! Doch es ist immer so, dass etwas so schlimm ist, wie wir dieses

Etwas sehen wollen – und das ist eine persönliche Entscheidung! Wirtschaftlich

gesehen müssen wir unsere Kosten senken da die Umsätze massiv geschrumpft sind!

Nüchtern betrachtet, zeigen unseren Zahlen, dass wir weniger verlieren, wenn

wir – bei solch tiefen Zahlen – geschlossen bleiben.

Wie lange wir

geschlossen blieben, ist schwer vorauszusehen.

Natürlich bleibt noch

einiges zu tun. War wir sicher erstellen werden, sind eure Lohnausweise 2020,

die ihr im Normalfall erst für Februar 2021 braucht. Und klar, auch ein Zeugnis

erhält ihr von uns; macht euch darüber keine Sorgen, wir haben neu einiges tu

tun, also geduldet euch bitte in bisschen oder meldet euch bei uns, wenn es

pressiert!

Heute habe ich auch

mit frau Dreher vom RAV telefoniert, um mich zu informieren, wie eure Lage ist.

Sie meinte, dass nicht nur jene MA, welche eine Kündigung erhalten haben, sondern

auch die anderen, wie einige von euch, sich bei ihnen melden sollen. Je früher,

desto besser! Tut dies also, meldet euch auch wenn offiziell ihr (noch) keine

Kündigung erhalten habt. Und bitte das gelbe Formulare dann vorausfülle…”

(cfr. Doc. 104)

In

data 12 novembre 2020,, riferibile a “__________”, la seguente comunicazione:

" (…) Der

Grund wie ich mich erst jetzt bezüglich eurem Mail melde ist, dass ich mir

vorstellen kann, wie schwierig die Zeit gerade für euch sein muss, den Schritt

gehen zu müssen, den Laden zu schliessen. Ich wollte euch etwas Luft geben da

die Bürokratie und der Stress durch so ein Schritt wahrscheinlich noch

schlimmer ist als bei einem laufenden Betrieb und euch auch nicht sofort mit

meinen Anliegen zu überlaufen. Deshalb hoffe ich als aller erstes, dass es euch

den Umständen entsprechend trotzdem gut geht.

Leider

ist auch mich die Situation etwas kompliziert und nicht einfach. Ich wollte

euch mitteilen, dass ich mich beim RAV gemeldet habe aber von der Seite keine

Unterstützung kriegen kann, da ich 1. Nicht gekündigt bin (wegen meiner

Schwangerschaft auch nicht gekündigt werden kann) und 2. Ihr nicht Insolvenz

gemeldet seid.

Gerne

möchte ich mit euch besprechen, wie wir vorgehen sollen da wie ihr

wahrscheinlich nach den Monaten die ich bei euch angestellt bin hoffentlich

erkannt habt, dass mir mit Transparenz und Ehrlichkeit wichtig ist.

Desweiteren

habe ich von RAV mitgeteilt bekommen, dass ihr Kurzarbeit anmelden könnt, wenn

der Laden geschlossen ist.

Ich

würde mich über eine Rückmeldung eurerseits freuen wie ihr auch wegen meinem

Lohn weiter vorgehen wollt.” (cfr. doc. 103)

Il 15

novembre 2020 “__________” ha inviato agli (ex) dipendenti di __________, la

seguente comunicazione:

"

Seil oder Kette?...

Ist besser

als die Kette, denn – wenn bei einer Kette ein Glief kaputtgeht – dann ist die

Kette kaputt!

D ein

Seil aus sehr vielen Fäden besteht, kann ein Seil einige zerrissene überstehen

und trotzdem noch immer funktionieren. Das ist der Grund, warum auch in unserem

Manuel das Seil als Symbol für Teamwork bezeichnet ist.

Wenn

wir uns nun, in diesen für alle schweren Zeiten, daran erinnern, dann tun wir

zumindest das, was wir selbst tun können und schieben nicht bewusst oder auch

unbewusst Arbeiten anderen zu, welche wir machen könnten; und daher machen

können!

Ich

freue mich, dass immerhin dar erste

«RAV-Blatt

im Original mit einem frankierte Rückantwort-Couvert an sich selbst»

Angekommen

ist – von __________!

Gut

gemacht, ich werde diese Blatt noch fertig ausfüllen und spätestens bis

Dienstag bei der Post einwerfen.

Bitte

denkt daran, dass Punkt 14 (letzter geleisteter Arbeitstag) ihr selbst

ausfüllen könnt, genau so, wie Punkt 17 Verdienst die Lohnabrechnungen der

letzten 12 Monate, die hier verlangt werden; ich nehme gerne an, dass ihr diese

selbst beilegt und ich diese noch(mals) zusenden müsste, würde mir das sicher

20-30 Minuten Zeit pro MA beanspruchen. Ihr wisst sicher, dass ich gerne

optimiere. Da ich euch diese alle gesandt oder übergeben habe, gehe ich als gerne

davon aus.

Dass

ich __________ Anliegen als Erstes angepackt habe, hat damit zu tun, dass sie

geholfen hat, die Brücke von beiden Seiten zu bauen, so wie es sich gehört bei

«Brücken»; man arbeitet aufeinander zu, also von beiden Seiten, auch das ist eine

WiR-Einstellung!

(…)

Dann

noch etwas zum Kündigungsschreiben; wenn ihr diesen dem RAV nicht beilegt,

benachteiligt ihr euch selbst. Gans schlimm ist es natürlich, wenn man auf

diesem gelben RAV-Blatt unwahre Angaben macht, denn das hat Konsequenzen! Ich

habe z. B. eine davon bekommen, welches ich einfach nicht weiter ausfüllen

kann, weil es darin eine – wie die Juristen sagen – Unwahrheit hat. Würde ich

das tun, dann würde ich ja die Lüge unterstützen und das mache ich sicher nicht

(für niemanden!).

Dazu

ist es nicht einmal auf dem Originalblatt (gelb) ausgefüllt…”

(cfr. doc. 102)

Il 30

novembre 2020, la ricorrente si è nuovamente rivolta a “________, nonché a

quello di “__________” (__________), la seguente comunicazione:

" (…) Ich

melde mich erneut und bin traurig, dass ich noch keine Antwort auf meine Mail

vom 12.11.2020 bekommen habe. Nach erneuten Gesprächen mit dem RAV und __________

(Arbeitslosenkasse) wurde mir wieder mal erneut erklärt, dass keine der

erwähnten Stellen für meine Situation zuständig ist da ich im Arbeitsverhältnis

und Schwanger bin. Ich wurde erneut darauf hingewiesen, dass wenn ihr nicht

Zahlungsfähigkeit seit, ihr verpflichtet seid, Kurzarbeit für mich anzumelden.

Falls Ihr dies nicht machen wollt, müsste mein Gehalt weiterhin von euch

bezahlt werden.

Für

mich ist die aktuelle Situation sehr belastend da ich nicht weiss, wie ich

weiter vorhenen soll.

Es ist

nicht fair, dass ich in meiner Situation wo viele Kosten auf mich zukommen

keine Reaktion von eurerseits bekomme und dadurch psychisch belastet werde.” (cfr.

Doc. 101)

Il 15

dicembre 2020, RI 1, ha trasmesso a “__________” la seguente

lettera raccomandata:

" (…) Sie

haben mich am 30.10.2020 zu sich gerufen um das Arbeitsverhältnis zwischen

Ihnen und mir zu beenden. Nachdem ich Sie darauf aufmerksam gemacht habe, dass

ich schwanger bin und die Kündigung somit nichtig ist, haben Sie die mündliche

Kündigung zurückgezogen.

Am

09.11.2020

habe ich per Mail von Ihnen erfahren, dass Sie Ihren __________

Laden aus wirtschaftlichen und COVID-19 Gründen schliessen zu müssen welches

ich sehr bedaure. In dem Mail haben Sie uns Mitarbeiter darauf aufmerksam

gemacht, dass der Zugang zum Laden für alle Mitarbeiter per sofort gesperrt

ist, welches für mich unmöglich gemacht hat, meinen Tätigkeiten als Angestellte

weiterhin nachgehen zu können.

Des

Weiteren wollten Sie, dass wir Mitarbeiter Ihnen das gelbe RAV-Blatt zukommen

lassen, damit Sie den Teil des Arbeitsgebers unterschreiben, welches ich durch

die nichtige Kündigung nicht nachgegangen bin.

Da ich

bei Ihnen angestellt bin und einen laufenden Arbeitsvertrag habe, kann ich

nicht zum RAV gehen (Wurde auch seitens des RAV’s so bestätigt).

Ich

habe Ihnen in den darauffolgenden Wochen zwei E-Mails geschrieben um zu

erfahren wie wir weiter vorgehen sollen. Leider habe von Ihnen bis dato keine

Antwort erhalten.

Als

nächstes möchte ich Sie darauf hinweisen, dass ich im November noch kein Lohn

erhalten habe. Ich bitte Sie wie im Arbeitsvertrag festgelegt einzuhalten und

zu entschädigen.

Als

Angestellte von __________ bin ich jederzeit bereit meinem im Arbeitsvertrag

festgelegten Tätigkeiten nachzugehen, sofern Sie ausserhalb des momentan von

Arzt verordnetem Zeugnis ist, welches ich Ihnen per Einschreiben zukommen

lassen habe. (…)” (cfr. doc. 92-93)

Il

certificato medico cui la ricorrente ha fatto riferimento è stato redatto il 7

dicembre 2020 presso il centro __________ di __________ ed attesta l’inabilità

lavorativa della ricorrente dal 7 al 21 dicembre 2020 nella misura del 100%

(cfr. doc. 38)

La

lettera raccomandata del 15 dicembre 2020 è stata recapitata a __________ il 18

dicembre successivo (cfr.doc. 94-95). Agli atti non figura alcuna risposta da

parte della società.

Dal

certificato medico di data 11 gennaio 2021, sempre redatto presso il cento __________

di __________ emerge che il termine della gravidanza era previsto per il 20

maggio 2021 8cfr. doc. 39).

Il 18

gennaio 2021, l’avv. __________, attivo presso la __________ (in seguito: __________)

precedente patrocinatrice della ricorrente, ha trasmesso alla __________ (ora

in liquidazione) i due certificati medici inerenti la gravidanza e la malattia

della medesima ed ha comunicato alla ditta quanto segue:

" (…) Am 30.

Oktober 2020 hat Herr __________ meine Klientin zu einem Gespräch eingeladen

und beabsichtigt, ihr gegenüber die Kündigung auszusprechen. Nachdem meine

Klientin Herrn __________ über ihre Schwangerschaft und die Nichtigkeit eine

allfälligen Kündigung informiert hat, hat er von einer Kündigung abgesehen.

Anschliessend hat Herr __________ meine Klientin und weiter Angestellte per

E-Mail über die Schliessung des Ladens «__________» informiert und sie

aufgefordert, sich beim RAV zu melden. Meine Klientin har ihrerseits mehrfach

erfolglos versucht, schriftlich verständlich darauf hingewiesen, dass das

Arbeitsverhältnis nach wie vor besteht und sie hat sich bereit erklärt, den im

Arbeitsvertrag festgelegten Tätigkeiten nachzugehen. Dieses Schreiben ist bis

heute unbeantwortet geblieben.

Ich

machte Sie erneut darauf aufmerksam, dass das Arbeitsverhältnis zwischen Ihnen

und meiner Klientin mangels Kündigung fortbesteht, zumal eine Kündigung

aufgrund der Schwangerschaft meiner Klientin nichtig wäre (Art. 336c Abs. 1

Bst. C OR). Eine ärztliche Bestätigung der Schwangerschaft liegt diesem

Schreiben bei. Zudem bietet Ihnen meine Klientin nach vor wie ihre

Arbeitsleistung an. Ich ersuche Sie hiermit bis am 1. Februar 2021 um Ihre

Mitteilung, ob Sie die Arbeitsleistung meiner Klientin weiterhin in Anspruch

nehmen möchten. Sollte eine fristgerechte Rückmeldung ausbleiben, behält sich

meine Klientin die Einleitung rechtlicher Schritte vor.

Des

Weiteren hat meine Klientin für die Monate November 2020, Dezember 2020 un

Januar 2021 noch keinen Lohn erhalten, obwohl sie klarweise Anspruch darauf

hat. Eine Anmeldung von Kurzarbeit haben Sie allem Anschein nach nicht

vorgenommen. Aus diesem Grund fordere ich Sie hiermit zu einer vollumfänglichen

Auszahlung des Lohnes auf das Konto meiner Klientin bis am 1. Februar 2021 auf.

Auch diesbezüglich bleiben rechtliche Schritte vorbehalten.”

(cfr.

doc. 128-129)

Il

17.

febbraio 2021, la __________ ha comunicato all’Ufficio fallimenti di __________

quanto segue:

"

(…) la mia cliente ha un contratto di lavoro in corso con la __________

ed è attualmente incinta. Un’eventuale disdetta da parte vostra sarebbe quindi

in tempo inopportuno (art. 336c cpv. 1 lett. c CO). Poiché la mia cliente non

ha percepito alcun salario da novembre 2020 a febbraio 2021, vi chiedo, ai sensi

dell’art. 337a CO, di fornire garanzia per le pretese derivanti da tale

rapporto entro sette (7) giorni dalla consegna della presente lettera. In caso

contrario la mia cliente si riserva il diritto di recedere immediatamente dal

rapporto di lavoro. A causa della liquidazione della __________ e della

mancanza di un altro domicilio legale, mi vedo obbligato ad indirizzare le richieste

a voi.” (cfr. doc. 139)

Il 2

marzo 2021, la __________ ha trasmesso all’Ufficio fallimenti di __________ una

comunicazione dalla quale risulta che RI 1 recedeva immediatamente dal rapporto

di lavoro con la __________ (ora in liquidazione) ai sensi dell’art. 337a CO,

dopo che le pretese derivanti dal rapporto lavorativo non erano state garantite

(cfr. doc. 138).

Il 29

marzo 2021, l’avv. RA 1 si è rivolto alla Cassa, rivendicando, per conto della

ricorrente, indennità per insolvenza per un importo di complessivi fr.

15'194.16. Ciò ritenuto che:

"

(…) Nel corso degli ultimi mesi la società ha cambiato domicilio diverse

volte fino a che la Pretura del Distretto di __________ non ne ha ordinato la

liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento. I proprietari

della società sono stati radiati dal Registro di commercio e sono da diversi

mesi irreperibili. Il contratto di lavoro è stato receduto da parte della mia

cliente visto che il datore di lavoro non ha provveduto a versare gli stipendi

arretrati (cfr. doc. 3 e 4).

L’indennità fatta valere

è il salario lordo non percepito durante gli ultimi 4 mesi calcolato sulla

media ricevuta negli ultimi 5 mesi pagati (cfr. doc. 5).

Vista la mancanza di

collaborazione del datore di lavoro e visto l’ammontare sproporzionato

dell’anticipo spese rispetto alle pretese della signora RI 1 si procede

direttamente a presentare domanda d’indennità per insolvenza presso questo

spettabile Ufficio senza richiedere la continuazione della procedura di

fallimento.” (cfr. doc. 132-133)

Il 21

aprile 2021, la Cassa ha richiesto al legale dell’insorgente, al fine di “poter

decidere in merito” alla richiesta di prestazioni, di trasmettere i

necessari formulari, debitamente compilati (cfr. doc. 164).

Il 12

maggio 2021, l’Ufficio dei fallimenti ha trasmesso al patrocinatore della

ricorrente l’avviso di apertura del fallimento in via sommaria (art. 231 LEF)

pubblicato sul Foglio Ufficiale il 14 maggio 2021 e l’estratto della relativa

pubblicazione, dalla quale si evince che i creditori della società che a quel

momento non avevano ancora notificato i loro crediti erano diffidati ad

insinuarli entro il 25 giugno 2021 (cfr. doc. 60-61 e 144-145).

Il 20

aprile [recte: maggio] 2021, con riferimento all’avviso provvisorio di apertura

del fallimento dell’ex datrice di lavoro, l’avv. RA 1 ha comunicato all’Ufficio

dei fallimenti che RI 1 vanta nei confronti della società crediti pari a fr.

15'447.40, pari agli stipendi non corrispostile dal 1° novembre 2020 al 2 marzo

2021.

(compresi) (cfr. doc. 142-143).

Il 2

luglio 2021, la resistente, in assenza di riscontro da parte dell’avv. RA 1

allo scritto del 21 aprile precedente, ha nuovamente chiesto di procedere alla

trasmissione dei formulari tesi a valutare l’erogabilità delle prestazioni

postulate dalla ricorrente, entro il 14 luglio successivo (cfr. doc. 163).

Il 14

luglio 2021, il legale dell’insorgente ha chiesto alla Cassa di concedere una

proroga di due settimane per l’inoltro di quanto richiesto (cfr. doc. 161).

Nella

notifica di credito e nel modulo complementare trasmessi alla Cassa e

sottoscritti il 30 luglio 2021, RI 1 ha indicato di richiedere le indennità per

insolvenza a seguito del fallimento dell’ex datrice di lavoro, precisando di

aver rivendicato i propri crediti salariali nei confronti della medesima

durante e dopo la fine del rapporto di lavoro ed allegando la procura

rilasciata al legale tramite il quale ha introdotto la richiesta d’indennità

per insolvenza nonché gli ultimi conteggi salariali (riferiti ai mesi tra

giugno e ottobre 2020) ed il contratto di lavoro (doc. 147-159).

Contestualmente,

e meglio nella domanda di indennità per insolvenza, ha precisato che l’“ultimo

giorno d lavoro effettuato” era stato il 30 ottobre 2020 (cfr. doc.

130-131).

Con

decisione del 26 agosto 2021, la Cassa ha respinto la richiesta d’indennità per

insolvenza a seguito di pretese salariali vantate da RI 1 nei confronti della __________

sulla base, segnatamente, delle seguenti argomentazioni:

"

(…) Preso atto della documentazione agli atti, rileva che il 30 ottobre

2020.

il datore di lavoro le ha comunicato la rescissione del rapporto di lavoro

e la possibilità di iscriversi subito al RAV. Pertanto, i 4 mesi che la Cassa

avrebbe potuto accordarle coprono il periodo dal 01.07.2020 al 30.10.2020,

periodo durante il quale lei non ha rivendicato alla Cassa pretese salariali

arretrate.” (cfr. doc. 123-125)

Contro

tale provvedimento, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto

opposizione, rilevando quanto segue:

"

(…)

2.

La signora RI 1 è

stata alle dipendenze della __________ dal 15 maggio 2020 fino al 2 marzo 2021,

data in cui la mia patrocinata stessa si è trovata obbligata a interrompere il

rapporto di lavoro in essere tramite risoluzione immediata. La risoluzione

immediata si è resa necessaria in quanto la __________ a partire dal mese di

novembre 2020 non ha più provveduto a versare il salario alla mia patrocinata.

(…)

3.

La Cassa nella sua

decisione del 26 agosto 2021 (cifra 5 e 6) rileva che al 30 ottobre 2020 il

datore di lavoro avrebbe comunicato la rescissione del rapporto di lavoro e la

possibilità di iscriversi subito al RAV. Pertanto la Cassa sostiene che non vi

sia il diritto ad indennità per insolvenza per i mesi seguenti (cfr. doc. 1).

4.

Nella sua decisione

la Cassa ignora completamente il fatto che la citata “rescissione” del

contratto del 30 ottobre 2021 da parte del datore di lavoro è nulla giusta

l’art. 336c cpv. 1 lett. c CO. Difatti la mia patrocinata al momento della

comunicazione della “disdetta” ha reso noto al datore di lavoro di essere in

gravidanza. Dopo questo comunicazione il datore di lavoro ritirò in maniera

orale la “disdetta” (che in ogni caso sarebbe stata nulla). In data 15 dicembre

2020.

la mia patrocinata comunicò al datore di lavoro di essere intenzionata a

riprendere l’attività secondo contratto di lavoro. Pertanto il contratto di

lavoro è restato in essere fino alla rescissione del contratto in maniera

immediata da parte della mia patrocinata in data 2 marzo 2021. (…)

5.

Il fatto che il

contratto di lavoro rimase in essere fino alla disdetta della mia patrocinata

comporta che ella non era in disoccupazione né dal punto di vista giuridico, né

di fatto, e quindi non era idonea al collocamento.

6.

Se si stabilisce che

il rapporto di lavoro non è stato disdetto, che il lavoratore ha chiesto al

datore di lavoro di fornirgli lavoro e che quest’ultimo lo ha trattenuto con

una promessa in tal senso, le perdite di salario dell’assicurato, imputabili alla

mora del datore di lavoro, sono parificabili a periodi di lavoro e coperte

dall’indennità per insolvenza (cfr. Prassi LADI II/ A5). Nel caso concreto la

gravidanza della signora Akyel al momento della “disdetta” da parte del datore

di lavoro, non può che confermare l’esistenza di un rapporto di lavoro.” (cfr.

doc. 73-75)

Con la

decisione su opposizione del 16 novembre 2021, la Cassa ha, come visto (cfr.

supra consid. 1.1. e doc. 67-72), respinto l’opposizione interposta dal legale

di RI 1, il quale, da parte sua, ha, come parimenti anticipato (cfr. supra

consid. 1.2. e doc. I), presentato tempestivo ricorso.

2.6

Chiamata

a pronunciarsi, questa Corte ritiene che l’operato della Cassa meriti tutela.

Considerato,

in particolare, che conformemente alla giurisprudenza succitata (cfr. supra

consid. 2.2.), la questione a sapere se il contratto di lavoro fosse, o meno,

ancora in essere non è determinante per decidere sul diritto, o meno,

all’erogazione delle prestazioni LADI, nella fattispecie si rileva che RI 1, quantomeno

successivamente al 9 novembre 2020 – allorquando, dopo aver prestato l’ultimo

giorno di lavoro il 30 ottobre 2020, ha ricevuto la mail dalla società che la

informava dell’immediata chiusura dello shop - era effettivamente senza lavoro.

A quel

momento le è, infatti, stato inequivocabilmente reso noto che il negozio presso

il quale lavorava cessava l’attività e che l’ex datrice di lavoro l’aveva

invitata – oltre che a riconsegnare le chiavi e diffidarla dall’accedere ai

locali dove lavorava -, come fatto con gli altri (ex) dipendenti, ad iscriversi

all’URC al fine di ottenere le indennità di disoccupazione.

La

società ha, inoltre, successivamente precisato che la raccomandazione di

rivolgersi all’URC e di richiedere l’erogazione delle indennità di

disoccupazione valeva sia per gli (ex) dipendenti il cui contratto di lavoro

era stato rescisso in forma scritta, che per gli altri (cfr. supra consid. 2.5., e doc. 104 “Heute habe ich auch mit frau Dreher vom RAV

telefoniert, um mich zu informieren, wie eure Lage ist. Sie meinte, dass nicht

nur jene MA, welche eine Kündigung erhalten haben, sondern auch die anderen,

wie einige von euch, sich bei ihnen melden sollen.”), tra i quali figura la

qui insorgente.

Era,

quindi, chiaro che l’ex datrice di lavoro non avrebbe richiesto a RI 1

nessun’altra prestazione lavorativa.

Circa

l’affermazione ricorsuale secondo cui “Non si può inoltre ignorare il fatto

che la ricorrente al momento dei fatti si trovava in gravidanza. E proprio a

causa di complicazioni della gravidanza si è ritrovata inabile al lavoro al

100% (…) tra il 7.12.20 e il 21.12.20 (cfr. Doc. 7). Anche sotto questa ottica

non è assolutamente realistico considerare la ricorrente come abile al

collocamento per il periodo susseguente alla chiusura del negozio” (cfr.

supra consid., 1.2. e doc. I), giova precisare che l’Alta Corte ha già avuto

modo di stabilire che una donna prossima al parto (ricordato, peraltro, che in

concreto il termine della gravidanza era previsto oltre la metà di maggio

dell’anno successivo) non può essere ritenuta inidonea al collocamento (cfr.

STF 8C_435/2019 dell’11 febbraio 2020 consid. 5.2.)

Ne

consegue, che la ricorrente - che dagli atti non risulta abbia, peraltro, mai

presentato una domanda di indennità di disoccupazione presso il Cantone di

domicilio, né che tale erogazione le sia stata formalmente negata - quantomeno

dal 10 novembre 2020 andava ritenuta idonea al collocamento ai sensi dell’art.

15.

LADI.

Nel

presente caso, non trova, inoltre, applicazione il principio secondo

l’assicurato ha in linea di principio diritto alle indennità per insolvenza

qualora non abbia più potuto prestare il proprio lavoro unicamente a causa del

fatto che il datore di lavoro è in mora nell'accettazione dello stesso (art. 324

cpv. 1 CO; cfr. supra consid. 2.2.; STCA 38.2014.55 del 4 marzo 2015).

In tal

senso giova rilevare d’un lato, che la ricorrente ha atteso oltre un mese, e

più specificatamente il 15 dicembre 2020 (allorquando era inabile al lavoro al

100%; cfr. supra consid. 2.5 e doc. 38), per comunicare all’ex datrice che

rimaneva sempre disposta a fornire le prestazioni lavorative, al di là di

quanto indicato nel certificato medico redatto il 7 dicembre 2020 (cfr. supra

consid. 2.5. e doc. 92-93, “Als Angestellte von __________ bin ich jederzeit

bereit meinem im Arbeitsvertrag festgelegten Tätigkeiten nachzugehen, sofern

Sie ausserhalb des momentan von Arzt verordnetem Zeugnis ist, welches ich Ihnen

per Einschreiben zukommen lassen habe”), e, d’altro lato, che differentemente,

per esempio, dal caso trattato dall’Alta Corte nella DTF 111 V 269, non vi è

nessun elemento che permetta di concludere che l’ex datrice di lavoro l’avrebbe

trattenuta con promesse di lavoro.

A ben

vedere, la __________ (ora in liquidazione) l’aveva, anzi, invitata richiedere

le indennità di disoccupazione, a non prestare più alcun’attività lavorativa,

non presentarsi nei locali dove aveva lavorato ed a restituirne le chiavi, di

modo che alla ricorrente non poteva che essere ben chiaro che il suo operato

non era più richiesto, alla pari di quello degli ex colleghi. RI 1 non aveva,

quindi, in altre parole motivi per attendersi, in buona fede, che sarebbe stata

rioccupata dalla (ex) datrice di lavoro.

Non si

può, quindi, concludere che le perdite di lavoro lamentate fossero imputabili

alla mora del datore di lavoro, di modo che non sono equiparabili ad un lavoro

fornito ed anche sotto questo profilo non vanno, dunque, risarcite mediante

l’indennità per insolvenza.

Ne consegue che la decisione su

opposizione del 16 novembre 2021 deve essere confermata ed il ricorso respinto.

Ciò a

maggior ragione avuto riguardo al fatto che ci si potrebbe, peraltro, chiedere,

d’un lato, se la mail della società di inizio novembre non costituisse già un (secondo,

dopo quello verbale che l’insorgente pretende esserle stato comunicato il 30

ottobre precedente) licenziamento in tempo inopportuno ex art. 336c cpv. 1

lett. c CO, a fronte del quale, conformemente alla giurisprudenza succitata

(cfr. supra consid. 2.2.), il diritto alle postulate indennità non potrebbe

comunque essere riconosciuto, e, d’altro lato, quali effetti giuridici possano sortire

le dimissioni trasmesse da RI 1 - che ha poi preteso le indennità per

insolvenza fino al 28 febbraio 2021 - all’Ufficio dei fallimenti ad inizio

marzo, allorquando la (ex) datrice di lavoro, per decisione della Pretura del

Distretto di __________ del 28 gennaio 2021 era già stata sciolta e ne era

stata ordinata la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento

(cfr. supra consid. 2.5.).

2.7

L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data

1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art.

82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358),

ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata

in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è 17 dicembre 2021, per cui torna applicabile la nuova

disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid.

2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8

marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema

cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti