38.2021.104
A seguito della chiusura del nogozio in cui lavorava, assicurata invitata da (ex) datrice a iscriversi a URC. La perdita di lavoro lamentata in concreto non imputabile alla mora del (ex) datore di lavoro e dunque non equiparabile ad un lavoro fornito; non va risarcita con l’indennità per insolvenza
21 marzo 2022Italiano67 min
offre ses services à l'employeur, le contrat reste valable. L'autorité cantonale
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2021.104
CL/gm
Lugano
21 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana
Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17
dicembre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del
16 novembre 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione
contro la disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 16 novembre 2021 (cfr. doc. 9-14) la Cassa CO 1
(in seguito: Cassa) ha parzialmente accolto l’opposizione presentata da RI 1
contro la decisione 26 agosto 2021 (cfr. doc. 77-79), riconoscendo
all’opponente il diritto all’indennità per insolvenza per il periodo dal 1° al
9 novembre 2020 e negandoglielo, per contro, dal 10 novembre 2020 al 28
febbraio 2021. L’amministrazione ha argomentato il proprio provvedimento come
segue:
" (…) Nell’evenienza concreta,
l’opponente è stata alle dipendenze della società __________ di __________ dal
15 maggio 2020 al 2 marzo 2021 in qualità di venditrice ed impiegata d’ufficio.
Nel formulario “Domanda d’indennità per
insolvenza” l’opponente ha indicato che l’ultimo giorno di lavoro effettuato è
stato il 30 ottobre 2020 (p.to 7), giorno in cui il datore di lavoro le ha prospettato
il licenziamento, che non si è realizzato poiché ella era in gravidanza (cfr.
scritto del 15 dicembre 2020 dell’opponente al datore di lavoro, pag. 1;
scritto del 18 gennaio 2021 dell’avv. __________, precedente patrocinatore
dell’opponente, al datore di lavoro, pag. 1). Dagli atti all’incarto emerge
inoltre che il 9 novembre 2020 il datore di lavoro ha informato i propri
dipendenti dell’immediata chiusura del negozio, con l’intimazione a non venire
al lavoro (cfr. scritto del 15 dicembre 2020 dell’opponente al datore id
lavoro, pag. 1).
3. Dall’esame dell’intera
documentazione agli atti si rileva come la qui opponente fosse chiaramente
informata che, con effetto 9 novembre 2020, sarebbe stata esonerata dal
prestare la propria attività lavorativa. Il fatto che l’esonero non è frutto di
un accordo tra la lavoratrice e datore di lavoro e che il contratto è rimasto
in essere fino alla disdetta da parte dell’opponente è irrilevante per l’esame
delle condizioni del diritto all’indennità per insolvenza. La signora RI 1 si è
peraltro annunciata presso la Cassa di disoccupazione e l’Ufficio regionale di
collocamento territorialmente competenti. La Cassa di disoccupazione le ha
comunicato il diniego del diritto ad indennità di disoccupazione.
4. In considerazione del fatto che
l’opponente a decorrere dal 9 novembre 2020 è stata esonerata dal presentarsi
sul posto di lavoro e si è messa a disposizione dell’Ufficio regionale di
collocamento, era di fatto in disoccupazione. Per le informazioni che sostiene
di aver ricevuto dalla Cassa di disoccupazione territorialmente competente,
questa Cassa non può essere ritenuta responsabile. L’indennità per insolvenza
non può pertanto essere riconosciuta per il periodo dal 10 novembre 2020 al 28
febbraio 2021.” (cfr. doc. 9-14)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA
nel quale il suo patrocinatore, l’avv. RA 1, ha postulato in via principale il
riconoscimento delle indennità di insolvenza per l’intero periodo dal 1°
novembre 2020 al 28 febbraio 2021 (oltre a spese, tasse e ripetibili che non ha
quantificato) e, in via subordinata, l’annullamento della decisione su
opposizione del 16 novembre 2021, con rinvio alla Cassa per “complemento e
nuovo apprezzamento” (oltre a spese, tasse e ripetibili non quantificate).
In particolare, dopo aver ripreso le argomentazioni espresse dalla resistente
nella propria decisione su opposizione, il legale ha osservato quanto segue:
"
(…)
6. Queste considerazioni provano
l’accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti con la conseguente
violazione di diritto. A causa della sua gravidanza, il rapporto di lavoro con
la ricorrente non è stato disdetto. A causa del rapporto di lavoro in essere la
ricorrente non ha potuto approfittare di alcuna prestazione dell’assicurazione
contro la disoccupazione in quanto lei né dal punto di vista giuridico, né di
fatto era mai stata in disoccupazione.
7. L’indennità per insolvenza copre
proprio questi crediti salariali delle lavoratrici e dei lavoratori per il
periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato del lavoro. Il
criterio determinante per distinguere l’indennità per insolvenza dall’indennità
per disoccupazione è il fatto che l’assicurata o l’assicurato si sia messa a disposizione
dell’ufficio di collocamento e che soddisfi le prestazioni di controllo.
Entrambe le condizioni devono essere date (cfr. decisione del TF 8C_526/2017
del 15 maggio 20218, consid. 6.1.1. e segg.). A causa del contratto in essere
la ricorrente non aveva alcun diritto a richiedere un’indennità per
disoccupazione. Per questo motivo la ricorrente sarebbe stata rifiutata dalla
Cassa del suo Cantone di domicilio. La ricorrente ha poi cercato invano
inizialmente di richiedere informazioni presso la datrice di lavoro riguardo al
proseguimento del rapporto di lavoro e alla prestazione lavorativa
(eventualmente alla possibilità di richiesta di lavoro ridotto) e, in seguito,
di far valere le proprie pretese salariali presso il datore di lavoro fino a
che non è stata costretta a disdire di propria iniziativa il contratto di
lavoro (cfr. doc. 6. E-mail del 12.11.20 e del 30.11.20 della ricorrente alla
datrice di lavoro; scritto del 15.12.20 della ricorrente alla datrice di
lavoro). Non si può inoltre ignorare il fatto che la ricorrente al momento dei
fatti si trovava in gravidanza. E proprio a causa di complicazioni della
gravidanza si è ritrovata inabile al lavoro al 100% (…) tra il 7.12.20 e il
21.12.20 (cfr. Doc. 7). Anche sotto questa ottica non è assolutamente
realistico considerare la ricorrente come abile al collocamento per il periodo
susseguente alla chiusura del negozio. La costellazione del caso in questione,
visto che fino alla disdetta immediata della ricorrente in data 2 marzo 2021 vi
era un contratto in essere, è da giudicare sotto l’ottica dell’art. 324 CO. La
datrice di lavoro ha sì comunicato la chiusura del negozio a tutte le persone
dipendenti tramite una mail collettiva. Se questa comunicazione è da intendere
come “sospensione o esenzione” dalle prestazioni lavorative non è però chiaro.
Tanto è vero che tutte le altre persone dipendenti furono licenziate
personalmente per la fine di ottobre 2020. La ricorrente era l’unica persona
che non ha potuto venir licenziata ed è restata pertanto alle dipendenze della
datrice di lavoro.
Fino al momento che la lavoratrice si
trova in un contratto di lavoro in essere ha pretese salariali che giustificano
il diritto all’indennità per insolvenza (cfr. DTF 132 V 82, consid. 3.1., pag.
4 con riferimenti).
8. Nei mesi susseguenti alla chiusura
del negozio sarebbe stato compito della datrice di lavoro richiedere ad esempio
un’indennità per lavoro ridotto alle autorità competenti per coprire i crediti
salariali della ricorrente secondo contratto di lavoro. Questa mora della
datrice di lavoro non può venir addossata alla ricorrente sostenendo che essa
si fosse trovata a partire dal 10 novembre 2020 di fatto in
disoccupazione (cfr. Prassi LADI II/A5).
9. La Cassa è tenuta a stabilire la
fattispecie d’ufficio. Richiamarsi semplicemente al fatto che la ricorrente si
fosse recata presso la Cassa di disoccupazione del suo Cantone di domicilio e
pertanto presupporre che questa fosse abile al collocamento, nonostante il
contratto di lavoro non fosse stato disdetto, non può essere considerato
sufficiente. Per questo motivo viene chiesto in via eventuale che la decisione
venga annullata e il gravame venga rinviato all’autorità per ulteriori
chiarimenti.
10. In conclusione si rileva che la
decisione della Cassa del 16 novembre 2021 qui impugnata si basa su una
fattispecie errata e su una violazione del diritto. Il contratto di lavoro tra
la ricorrente e il datore di lavoro è rimasto in essere fino alla disdetta
della ricorrente stessa dal 2 marzo 2021. La ricorrente ha pertanto diritto a
percepire l’indennità per insolvenza per i quattro mesi antecedenti alla
rescissione del contratto per un ammontare di CHF 15'194.16.” (cfr. doc. I)
1.3. Nella
sua risposta dell’11 gennaio 2022, la Cassa propone di respingere il ricorso sulla
base delle seguenti argomentazioni:
"
(…)
2. Nel presente caso occorre esaminare
se la ricorrente possa o meno beneficiare delle indennità per insolvenza dal 1.
novembre 2020 al 28 febbraio 2021.
La Cassa non ritiene che questo sia il
caso. Sebbene, infatti, il contratto tra il datore di lavoro e la ricorrente
sia rimasto in essere fino alla disdetta da parte di quest’ultima, determinante
è il fatto che il 9 novembre 2020 ella è stata informata dell’immediata
chiusura del negozio, con l’intimazione a non venire al lavoro. La relativa
comunicazione del datore di lavoro, che ha nel contempo invitato tutti i
collaboratori ad annunciarsi al locale Ufficio regionale di collocamento, era
più che chiara (cfr. messaggio di posta elettronica del 09.11.2020 del datore
di lavoro alla ricorrente, doc. 6 del ricorso). La ricorrente dal 10 novembre
2020 era quindi di fatto in disoccupazione, poiché era idonea al collocamento e
poteva soddisfare gli obblighi e le prescrizioni di controllo (cfr. DTF 132 V
82 consid. 3.2. e sentenza del TF 8C_526/2017 consid. 6.1.2.).” (cfr. doc. III)
1.4. Con
replica di data 24 gennaio 2022 il rappresentante dell’assicurata ha osservato
quanto segue:
"
(…) Si rileva che le due decisioni citate dall’istanza inferiore al
punto 2. pag. 8 della risposta riguardano situazioni ben diverse dalla
fattispecie in questione. Il rapporto di lavoro con la qui insorgente non è (a
differenza dei casi trattati nelle due menzionate decisioni) stato disdetto,
rispettivamente non si può mettere in discussione che un’eventuale disdetta
fosse stata da considerarsi subito nulla a causa della gravidanza. La chiusura
del negozio da parte della datrice di lavoro è da considerarsi come mora della
datrice di lavoro. A partire da quel momento all’insorgente (gravida, con un
contratto in essere quindi non idonea al collocamento) non è più stata data la
possibilità di lavorare.
Proprio questa
situazione l’ha portata a dover mettere lei stessa la datrice di lavoro in mora
e a disdire poi personalmente il contratto di lavoro.
Non vi è pertanto spazio
per seguire l’argomentazione dell’istanza inferire e considerare l’insorgente
come “di fatto” in disoccupazione.” (cfr. doc. V)
1.5. Con
duplica del 4 febbraio 2022 – trasmessa, per conoscenza, alla ricorrente il 7
febbraio 2020 (cfr. doc. VIII) -, la Cassa si è riconfermata nella risposta di
causa (cfr. doc. VII).
in
diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la questione a sapere se correttamente, o meno, la Cassa ha
negato a RI 1 il diritto al percepire le indennità per insolvenza dal 10
novembre 2020 al 28 febbraio 2021.
Secondo
l’art. 51 cpv. 1 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al
servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura
d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto
all’indennità per insolvenza se:
a. il
loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b. il
fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti
salariali.
Non
hanno diritto all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci,
di membri di un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi
della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono
esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell'azienda
(cfr. art. 51 cpv. 2 LADI).
Secondo
l’art. 52 cpv. 1 LADI l’indennità per insolvenza copre i crediti salariali
concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della
dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le
prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni
mese, fino a concorrenza dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso
2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.
Fatti
I
contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati
dall’indennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi
prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei
contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv. 2 LADI).
2.2. In
una decisione pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF) ha stabilito
che l’indennità per insolvenza non copre le pretese determinate da un
licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro né quelle
derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il lavoratore non ha
prestato un lavoro.
In
quel caso, chiamata a pronunciarsi sul diritto all’indennità per insolvenza nel
caso di un’assicurata che, dopo aver messo alla luce un figlio il 17 luglio
1993, voleva riprendere l’attività il 6 ottobre 1993 ma il proprio datore di
lavoro glielo ha impedito e le ha sottoposto una convenzione, da lei rifiutata,
secondo la quale le avrebbe corrisposto il suo salario fino al 31 dicembre 1993
liberandola da tutti i suoi obblighi, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" (…)
2.- a) Selon la
jurisprudence, l'indemnité en cas d'insolvabilité ne couvre que des créances de
salaire qui portent sur un travail réellement fourni et non pas sur des
prétentions en raison d'un congédiement immédiat et injustifié du travailleur
(ATF 114 V 60 in fine, 111 V 270 consid. 1b, 110 V 30; MUNOZ, La fin du contrat
individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse
Lausanne 1992, p. 192). Cette jurisprudence se fonde sur le texte même de la
loi et sur l'intention clairement exprimée du législateur (Message concernant
une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité, FF 1980 III 613).
b) Pour délimiter
l'indemnité de chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité, il faut se
demander si l'assuré, durant la période en cause, était apte au placement (art.
15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de
l'administration (art. 17 LACI); dans l'affirmative, il n'a pas droit à
l'indemnité en cas d'insolvabilité. Ainsi, l'assuré qui a été licencié avec
effet immédiat et sans juste motif - et qui de ce fait ne travaille plus - est
en principe apte au placement et son droit aux prestations doit être examiné à
la lumière des conditions mises à l'allocation de l'indemnité de chômage (art.
8 ss LACI); il existe une situation de chômage, qui est la condition première
du droit à ladite indemnité (art. 8 al. 1 let. a LACI; ATF 119 V 157 consid.
2a; MEYER-BLASER, Résiliation abusive du contrat de travail, nouvelles règles
du Code des obligations en la matière et incidences de ces dernières dans le
domaine de l'assurance sociale, en particulier sur le maintien de la couverture
d'assurance et le droit aux prestations, Colloque de l'IRAL 1994, p. 183 sv.).
Certes, si l'assuré au
chômage a encore des droits à faire valoir découlant du contrat de travail
(salaire ou indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail), il
ne subit pas de perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 3
LACI) et il ne peut prétendre l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. b LACI;
ATF 119 V 46, 115 V 437; MEYER-BLASER, loc.cit., p. 184). Toutefois, en cas de
doutes quant aux droits découlant du contrat de travail, la caisse verse
l'indemnité et se subroge au chômeur dans tous ses droits, y compris le
privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité de chômage versée par elle,
conformément à l'art. 29 al. 1 et 2 LACI En application de cette disposition,
des indemnités de chômage peuvent être versées, plus particulièrement, lorsque
la créance du travailleur est certes incontestée, mais que son recouvrement est
aléatoire en raison de l'insolvabilité de l'employeur. Dans un tel cas, il
existe, comme l'exprime la loi, un doute quant à la satisfaction des
prétentions du travailleur (art. 29 al. 1
in fine LACI; MUNOZ, loc.cit., p. 194).
3.- a) L'Autorité
cantonale et de recours est de l'avis que ces principes ne sont pas applicables
lorsque le congé donné par l'employeur est nul, parce qu'il a été signifié
pendant une période de protection légale (art. 336c CO). Si le travailleur
offre ses services à l'employeur, le contrat reste valable. L'autorité cantonale
en déduit que les rapports de travail n'ont pris fin, en l'espèce, qu'au moment
de l'ouverture de la faillite. Jusque-là, l'assurée n'était pas sans emploi et,
partant, n'était pas non plus apte au placement. Elle avait donc droit à
l'indemnité en cas d'insolvabilité.
La commission cantonale,
pour l'essentiel, s'est ralliée à cette thèse. Elle ajoute que l'intimée avait
des raisons de penser que l'actionnaire principal de G. SA (une société
française) fournirait des fonds à sa filiale genevoise. Elle était donc fondée
à considérer que la faillite de son employeur serait évitée et pouvait espérer
demeurer au service de cet employeur, ce qui la rendait inapte au placement.
b) Après le temps
d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant la grossesse et au
cours des seize semaines qui suivent l'accouchement (art. 336c al. 1 let. c
CO). Le congé donné pendant cette période est nul (art. 336c al. 2 CO) et les
rapports de travail sont maintenus. Si l'employeur n'accepte pas que le
travailleur reprenne son emploi, il se trouve en demeure (art. 324 CO) et reste
tenu au paiement du salaire (WEBER, La protection des travailleurs contre les
licenciements en temps inopportun, étude de l'art. 336c CO, thèse Lausanne
1992, p. 137). A la différence de l'art. 336c al. 2 CO, l'art. 337c al. 1 CO
(relatif à la résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail) fait
naître une créance en dommages-intérêts; le contrat prend fin, en fait et en
droit, et le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de
travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du
contrat conclu pour une durée indéterminée (ATF 120 II 245 consid. 3a).
Mais, sous l’angle de
l’aptitude au placement, la situation du travailleur congédié en temps inopportun,
qui n'a plus à effectuer son travail, ne diffère pas vraiment de celle du
travailleur sans emploi qui a été licencié avec effet immédiat et de manière
injustifiée: dans les deux cas l'intéressé présente une disponibilité
suffisante pour accepter un travail convenable et pour se soumettre aux
prescriptions de contrôle. Contrairement à l'opinion des autorités cantonales
de recours, il n'y a donc pas de raison d'opérer des distinctions entre ces
deux situations du point de vue du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité.
c) Le maintien, en droit,
des rapport de travail n'est d'ailleurs pas non plus un critère déterminant
pour juger du droit à l'indemnité de chômage (ATF 119 V 157 consid. 2a). Les
prétentions visées par l'art. 29 LACI, pour lesquelles il peut exister des
doutes (et qui correspondent aux prétentions de salaire ou à des indemnités au
sens de l'art. 11 al. 3 LACI) concernent toutes les prétentions de l'assuré qui
ont le caractère de salaires ou qui sont assimilables à un salaire; il s'agit,
en particulier, de prétentions du travailleur en cas de résiliation du contrat
de travail en temps inopportun, de licenciement immédiat injustifié et de
résiliation immédiate justifiée par le travailleur (MUNOZ, loc.cit. pp. 91-128;
SAVIAUX, Les rapports de travail en cas de difficultés économiques de
l'employeur et l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1993, p. 264).
d) C'est à tort, par
ailleurs, que l'Autorité cantonale et de recours invoque à l'appui de sa
solution l'arrêt 111 V 269. En effet, dans cette affaire, il s'agissait d'un
travailleur qui ne pouvait plus fournir de travail en raison de la demeure de
l'employeur. A la différence des circonstance de l'espèce, l'employeur n'avait
pas donné le congé au travailleur. Il lui avait au contraire fourni l'assurance
qu'il obtiendrait du travail à bref délai. Dans une telle situation, l'aptitude
au placement de l'assuré devait être niée, ce qui, logiquement, avait justifié
le versement de l'indemnité en cas d'insolvabilité après la faillite de
l'employeur.
4.- En l'espèce,
l'assurée a été licenciée le 6 octobre 1993.
A partir de cette date, elle a été effectivement sans travail, après avoir mis
vainement son employeur en demeure d'accepter ses services. Dès le mois de
novembre 1993, elle a entrepris des recherches en vue de trouver un nouvel
emploi, puis elle s'est annoncée à l'assurance-chômage le 15 janvier 1994, date
à partir de laquelle elle a fait contrôler son chômage. On doit ainsi admettre
que durant les trois derniers mois qui ont précédé l'ouverture de la faillite
de l'employeur (2 février 1994), elle était apte au placement selon l'art. 15
al. 1 LACI. C'est donc à tort que les premiers juges lui ont reconnu le droit à
l'indemnité en cas d'insolvabilité pour cette période.
Le recours de droit administratif
est bien fondé. Mais il faut, bien entendu, réserver le droit de l'assurée à
l'indemnité de chômage, à partir du moment où toutes les conditions de ce droit
ont été remplies."
In
una sentenza pubblicata in DTF 125 V 492 l’Alta Corte ha ribadito che:
"
(…) Ainsi que cela ressort de l'arrêt précité (ATF 121 V 379 consid. 2b), le critère de distinction qu'il faut poser en la
matière réside dans la délimitation entre indemnité pour insolvabilité et
indemnité de chômage. Si, durant la période en cause, l'assuré était apte au
placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions
de contrôle de l'administration (art. 17 LACI), il n'a pas droit à l'indemnité
en cas d'insolvabilité. Il en va ainsi de l'assuré qui a été licencié avec
effet immédiat et sans juste motifs (art. 337c CO) ou de celui qui a été
congédié en temps inopportun (art. 336c CO). Dans ces cas, l'assuré présente
une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et pour se
soumettre aux prescriptions de contrôle du chômage. Le maintien, en droit, d'un
contrat de travail n'apparaît donc pas comme un critère essentiel dès lors que,
dans le premier cas, le contrat a pris fin en fait et en droit, alors que, dans
le second, les rapports de travail sont maintenus. A la différence, par
exemple, de la situation découlant de la demeure de l'employeur exposée plus
haut, il s'avère ici que la signification d'un congé est déterminante.” (pag.
495).
In una
successiva sentenza C 164/01 del 28 gennaio 2002
l'Alta Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto alle indennità di
insolvenza di un assicurato durante il periodo da quando è stato liberato dai
suoi obblighi contrattuali fino alla scadenza del termine regolare di disdetta
(in casu: dal 24 al 30 luglio 1998). Il TF ha confermato la decisione con la
quale l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato il diritto alle
indennità di insolvenza solo fino al 23 luglio 1998 ultimo giorno in cui egli
aveva effettivamente lavorato.
In
quel caso il TF si è così espresso:
" (…)
2.- a) Les
dispositions des art. 51 ss LACI ont introduit une assurance perte de gain en
cas d'insolvabilité de l'employeur, destinée à combler une lacune dans le
système de protection sociale. Pour le législateur, le privilège conféré par la
LP aux créances de salaire (art. 219 LP) ne donnait en effet pas une garantie
suffisante au travailleur, si bien qu'il était nécessaire de lui assurer la
protection par le droit public, à tout le moins pendant une période limitée et
déterminée. Il s'est donc agi de protéger les créances de salaire du
travailleur pour lui assurer les moyens d'existence et éviter que des pertes ne
le touchent durement dans son existence (Message du Conseil fédéral concernant
une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980 III 532 s.; Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Bâle, Genève et Munich 1998, n° 492).
b) Par "créances
de salaire" au sens de l'art. 52 LACI, on entend d'abord le salaire
déterminant selon l'art. 5 al. 2 LAVS, auquel s'ajoutent les allocations
(Nussbaumer, op. cit., n° 519). Par cette référence à la LAVS se trouve ainsi
délimité le cercle des bénéficiaires de cette protection. Il reste que ces
dispositions en matière d'assurance sociale reposent en premier lieu sur le
droit du contrat de travail en ce qui concerne notamment les éléments
contractuels, les obligations réciproques des parties et les dispositions
impératives dont il y a lieu ensuite de tirer des conséquences juridiques en
matière d'affiliation ou de prestations (Meyer-Blaser, Résiliation abusive du
contrat de travail, nouvelles règles du Code des obligations en la matière et
incidences de ces dernières dans le domaine de l'assurance sociale, en
particulier sur le maintien de la couverture d'assurance et le droit aux
prestations, in : Droit du travail et droit des assurances sociales, Questions
choisies, Colloque de Lausanne [IRAL] 1994, p. 177).
Contrat
synallagmatique, le contrat de travail impose principalement le versement d'un
salaire au regard de l'engagement de fournir un travail régulier. La
conséquence juridique, dans l'assurance-chômage, est que la créance de salaire
est principalement liée à la fourniture d'un travail. Ainsi, selon la
jurisprudence, l'indemnité en cas d'insolvabilité ne couvre que des créances de
salaire qui portent sur un travail réellement fourni; elle ne peut être
octroyée pour des prétentions en raison d'un congédiement immédiat et
injustifié du travailleur, pour des indemnités de vacances qui n'ont pas été
prises ou pour des prétentions émanant d'un travailleur, empêché de travailler
pour cause de maladie et que son employeur n'a pas assuré (ATF 125 V 494
consid. 3b et les arrêts et références cités; Nussbaumer, op. cit., n° 519).
Cette jurisprudence se fonde sur le texte même de la loi et sur l'intention
clairement exprimée du législateur (Message du Conseil fédéral précité, p. 613;
ATF 125 V 494 consid. 3b, 121 V 379 consid. 2a).
c) La fourniture d'un
travail, énoncée comme condition nécessaire en toutes hypothèses à
l'application des art. 51 ss LACI, ne reflète cependant pas exactement la
jurisprudence rendue en la matière. En effet, est assimilé à cette situation le
cas où le travailleur n'a fourni aucun travail en raison de la demeure de
l'employeur au sens de l'art. 324 al. 1 CO. Dans ce cas, tant que le contrat
n'est pas résilié, le travailleur a une créance de salaire qui peut justifier,
le cas échéant, l'octroi de l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 111 V 269;
SVR 1996 ALV no 59).
Ainsi que cela ressort
de la jurisprudence (ATF 125 V 493 consid. 3b, 121 V 379 consid. 2b), le
critère de distinction qu'il faut poser en la matière réside dans la
délimitation entre indemnité pour insolvabilité et indemnité de chômage. Si,
durant la période en cause, l'assuré était apte au placement (art. 15 al. 1
LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de
l'administration (art. 17 LACI), il n'a pas droit à l'indemnité en cas
d'insolvabilité. Il en va ainsi de l'assuré qui a été licencié avec effet
immédiat et sans justes motifs (art. 337c CO) ou de celui qui a été congédié en
temps inopportun (art. 336c CO). Dans ces cas, l'assuré présente une
disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et pour se
soumettre aux prescriptions de contrôle du chômage. Le maintien, en droit, d'un
contrat de travail n'apparaît donc pas comme un critère essentiel dès lors que,
dans le premier cas, le contrat a pris fin en fait et en droit, alors que, dans
le second, les rapports de travail sont maintenus. A la différence, par
exemple, de la situation découlant de la demeure de l'employeur exposée plus
haut, il s'avère ici que la signification d'un congé est déterminante.
3.- Il reste à
déterminer les règles applicables lorsque le travailleur a été libéré de
l'obligation de fournir un travail pendant le délai de résiliation du contrat.
a) Sous réserve du
respect du délai de résiliation légal ou contractuel, un contrat de travail de
durée indéterminée peut en principe être librement résilié par l'une ou l'autre
partie (art. 335 CO). La résiliation entraîne pour le travailleur la fin de
l'obligation de travailler, en règle générale au terme du délai de congé, et
pour l'employeur la fin de l'obligation de payer le salaire. Il arrive
cependant que l'employeur libère immédiatement son employé de l'obligation de
travailler. Dans ce cas, le travailleur n'a ni la possibilité, ni l'obligation
de proposer sa prestation à l'employeur. Renonciation volontaire et
inconditionnelle à la prestation du travailleur jusqu'à l'échéance des
relations contractuelles, cette libération ne correspond ni à une demeure de
l'employeur ni à un licenciement immédiat. Reste que le travailleur libéré de
l'obligation de travailler jusqu'à la fin de son contrat doit se laisser
imputer sur son salaire le revenu tiré d'un nouvel emploi, à moins que l'on
puisse déduire des circonstances que les parties ont voulu exclure l'imputation
(ATF 118 II 139).
Sous l'angle de
l'aptitude au placement, la situation du travailleur qui n'a plus à effectuer
son travail ne diffère pas vraiment de celle du travailleur sans emploi qui a
été licencié avec effet immédiat et de manière injustifiée ou de celle du
travailleur congédié en temps inopportun : dans tous ces cas, l'intéressé
présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et
pour se soumettre aux prescriptions de contrôle. Cette situation ne peut, en
revanche, être rapprochée du cas jugé en 1985 où l'employeur en demeure n'avait
pas donné son congé au travailleur et lui avait promis de lui fournir du
travail à bref délai (ATF 111 V 269). Certes, comme dans le cas du travailleur
licencié en temps inopportun, le contrat de travail prend fin seulement à son
terme contractuel. Mais, selon la jurisprudence, le maintien, en droit, d'un
rapport de travail n'est pas un critère déterminant pour juger du droit à
l'indemnité de chômage (ATF 119 V 157 consid. 2a).
Dès lors, à la
différence du cas jugé en 1999 où l'employé était empêché de travailler pour
cause de maladie (ATF 125 V 492, en particulier 497 consid. 4b), le critère de
l'aptitude au placement et de la disponibilité pour se soumettre aux contrôles
joue, dans la situation du travailleur libéré de son obligation de fournir un
travail pendant le délai de résiliation du contrat, un rôle essentiel pour
délimiter l'indemnité de chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 125 V 495 consid. 3b, 121 V 381 consid. 2b). En revanche, le critère du travail
fourni - ou de l'absence d'une créance de salaire portant sur un travail
réellement fourni - n'apparaît pas déterminant (cf. ATF 121 V 379 consid. 2a).
N'est pas non plus décisif le fait que les prétentions de salaire ou
d'indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail ne constituent
pas une perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 3 LACI),
puisque les prestations de l'assurance-chômage prévues par la loi doivent être
versées en cas de doutes quant aux droits découlant du contrat de travail (art.
29 al. 1 et 2 LACI; ATF 121 V 379 consid. 2b).
b) Dans le cas
particulier, l'assuré a été licencié le 23 juillet 1998 pour la fin du mois et
dispensé dès cette date de l'obligation de fournir un travail. Sans emploi dès
ce moment, il avait la disponibilité nécessaire pour être apte au placement
selon l'art. 15 al. 1 LACI. Cela suffit pour exclure le droit à l'indemnité
d'insolvabilité. (...)"
(cfr. STFA C 164/01 del 28 gennaio 2002;
sottolineature del redattore)
La
nostra Massima Istanza, in una decisione C55/03 del 2 settembre 2003, si è
confermata nella propria giurisprudenza e, nel caso di un assicurato che ha
offerto al datore di lavoro la sua disponibilità a continuare l’attività solo
dopo la regolazione delle sue pretese salariali pendenti, ha riconosciuto al
ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza solo fino all’ultimo giorno
in cui ha effettivamente lavorato.
In
quel caso l’Alta Corte ha, in particolare, ribadito che:
" (…)
2.2 Aus dem Gesagten
ergibt sich, dass der Beschwerdeführer in der Tat am 1. März 1999 effektiv
seine letzten Arbeitsleistungen erbracht hat. Er verlangt somit die Auszahlung
von Insolvenzentschädigung für eine Zeitspanne, während welcher er keine Arbeit
verrichtet hat. Rechtsprechungsgemäss besteht aber kein Anspruch auf eine
solche Entschädigung, da diese nur den Lohnanspruch für tatsächlich geleistete
Arbeit abdeckt (BGE 125 V 494 Erw. 3b, 121 V 379 Erw. 2a; Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Basel, Genf und München 1998, Nr. 492 ff., 495
in fine). Dabei ist nicht entscheidend, ob das Arbeitsverhältnis rechtlich
weiter bestanden hat (BGE 121 V 381 Erw. 3c, 119 V 157 Erw. 2a). Deshalb
braucht nicht geprüft zu werden, ob und gegebenenfalls ab welchem Datum die
Anstellung des Versicherten als aufgelöst zu betrachten ist. Hinzu kommt, dass
dem Beschwerdeführer, nachdem er in der hier streitigen Zeitspanne nicht
gearbeitet hat, hiefür auch keine Lohnforderung zusteht. Solche Sachverhalte werden
nicht durch die Insolvenzentschädigung gedeckt, setzt doch diese Leistungsart
eine Lohnforderung des Versicherten gegenüber dem zahlungsunfähigen Arbeitgeber
voraus (BGE 125 V 497 Erw. 4b). Der Gesetzgeber beabsichtigte mit der
Insolvenzentschädigung keinen Rechtsschutz zu schaffen, der sich auf andere als
Lohnforderungen erstrecken würde. Davon abzuweichen besteht kein Anlass (BGE 125 V 497 Erw. 3b in fine). Ob dem Beschwerdeführer statt der Insolvenz-
allenfalls Arbeitslosenentschädigung zustände, ist im vorliegenden Verfahren
nicht zu prüfen. (…)." (cfr. STFA C 55/03 del 2 settembre 2003)
In una
sentenza C 214/04 del 15 aprile 2005, pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 10,
l'Alta Corte ha avuto occasione di riassumere la sua giurisprudenza ed ha
ricordato che l'indennità di insolvenza copre unicamente pretese salariali che
si riferiscono a del lavoro prestato, e non pretese risultanti dalla disdetta
anticipata (ingiustificata) del rapporto di lavoro. L'esistenza giuridica di un
rapporto lavorativo non rappresenta di per sè un valido criterio per rispondere
alla questione a sapere se sono fondate delle pretese per lavoro prestato.
Determinante per distinguere il diritto alle indennità di insolvenza da quello
alle indennità di disoccupazione, è sapere se la persona assicurata nel periodo
in questione era collocabile e se ha osservato le prescrizioni di controllo. Se
ciò è il caso, non vi è diritto alle indennità di insolvenza.
Per
quanto concerne la giurisprudenza cantonale, il TCA, in una sentenza 38.2006.80
del 7 febbraio 2007, massimata in RtiD II-2007 N. 37 pag. 152, ha deciso che un’assicurata
non ha diritto all’indennità per insolvenza, nel caso in cui, benché il Giudice
civile abbia stabilito che il licenziamento subito non fosse con effetto
immediato, bensì ordinario con un termine di preavviso di un mese, sia stata
liberata dall’obbligo di lavorare al momento in cui le è stato intimato il
licenziamento oppure il datore di lavoro abbia rifiutato la sua offerta di
proseguire l’attività fino al termine del contratto. In queste circostanze la
medesima va, infatti, ritenuta idonea al collocamento ed ha dunque per
principio diritto all’indennità di disoccupazione.
Con
sentenza 38.2013.71 del 26 marzo 2014 questa Corte ha parzialmente accolto il
ricorso inoltrato contro una decisione su opposizione emessa dalla Cassa con la
quale l’amministrazione aveva negato ad un’assicurata il diritto alle indennità
per insolvenza per il periodo 1° giugno 2012 – 15 luglio 2012 sulla base del
supposto esonero con effetto immediato intimato alla ricorrente dal proprio
datore di lavoro al momento della rescissione del contratto di lavoro. Questo
Tribunale ha rilevato che, dal tenore della lettera di disdetta, non si poteva
ritenere che il datore di lavoro avesse rinunciato volontariamente e
incondizionatamente alle prestazioni della dipendente sino al termine del
contratto di lavoro al 30 giugno 2012, ma l’avesse semplicemente autorizzata
momentaneamente a non presentarsi sul posto di lavoro, invitandola comunque a
tenersi a disposizione in caso di necessità. Per questo motivo l’assicurata non
poteva, sino allo scadere del contratto (30 giugno 2012), essere ritenuta
idonea al collocamento ed aveva quindi diritto a percepire le indennità per
insolvenza ex artt. 51 e 52 LADI fino al 30 giugno 2012.
In una
sentenza 38.2013.76 del 30 aprile 2014 il TCA ha, poi, confermato la decisione
su opposizione emessa dalla Cassa con la quale l’amministrazione aveva negato
ad un assicurato il diritto alle indennità per insolvenza visto il suo esonero
dall’obbligo di prestare la propria attività lavorativa sino al termine del
proprio contratto di lavoro. In quel caso di specie, questo Tribunale ha
rilevato che il datore di lavoro aveva rinunciato volontariamente ed
incondizionatamente alle prestazioni del dipendente, rendendo quest’ultimo di
fatto idoneo al collocamento ai sensi dell’art. 15 LADI. Al riguardo il TCA ha
poi evidenziato come non risultasse decisiva la circostanza che se aveva ancora
diritto a pretese salariali l’assicurato non subiva una perdita di lavoro
computabile e non aveva dunque diritto all’indennità di disoccupazione, in
quanto l’art. 29 cpv. 1 LADI prevede che “se sussistono dubbi giustificati
circa l’esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese
dell’assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il
salario o il risarcimento ai sensi dell’art. 11 capoverso 3, oppure circa il
soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l’indennità di
disoccupazione”.
In una
sentenza 38.2017.36 del 17 gennaio 2018 il TCA ha confermato la decisione su
opposizione con cui l’amministrazione, nel caso di un’assicurata il cui
contratto di lavoro era stata rescisso, aveva stabilito che l’insorgente, dal
momento in cui era stata esonerata dall’obbligo lavorativo, era idonea al
collocamento e non aveva, quindi, diritto a percepire le indennità per
insolvenza.
Per
dei casi analoghi si vedano anche le STCA 38.2018.13 del 7 maggio2018 e
38.2018.66 del 4 febbraio 2019.
In una
sentenza 38.2019.61 del 20 febbraio 2020, questa Corte ha respinto il ricorso
presentato da un assicurato cui era stata negata l’erogazione dell’indennità
per insolvenza ritenuto che il diritto a tali prestazioni non può essere
riconosciuto in caso di disdetta in tempo inopportuno da parte del datore di
lavoro. Il TCA in quel caso ha rilevato altresì che la giurisprudenza non opera
alcuna distinzione tra una disdetta nulla ex art 336c cpv. 1 CO ed un periodo
di disdetta sospeso ai sensi dell’art. 336c cpv. 2 CO.
Infine,
per completezza, va rilevato che, con giudizio 38.2014.55 del 4 marzo 2015,
pubblicato in RtiD II-2015 N. 65 pag. 253 segg., il TCA ha stabilito che nel
caso di mora del datore di lavoro allorché il rapporto di impiego non è stato
disdetto, il diritto alle indennità per insolvenza sussiste di principio
qualora il datore di lavoro abbia esplicitamente garantito del lavoro al
dipendente. Tale diritto sussiste pure quando, in mancanza di una promessa di
lavoro, il lavoratore può in buona fede non più contare su un’assegnazione di
lavoro se l’inoltro della domanda di indennità per insolvenza non va
considerato abusivo ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC.
In
quel caso di specie concernente un’assicurata che dopo il congedo maternità non
ha più prestato attività lavorativa, per il periodo dal termine del menzionato
congedo al giorno precedente la disdetta del contratto di impiego – in
relazione al quale il Pretore ha stabilito che il datore di lavoro si è
ritrovato in mora nell’accettare il lavoro offertogli dall’interessata –, la
documentazione agli atti non era sufficiente per decidere sull’eventuale suo
diritto alle indennità per insolvenza. In relazione a tale lasso di tempo gli
atti sono stati, pertanto, rinviati alla Cassa al fine di procedere a un
complemento istruttorio, in particolare sentendo l’assicurata e l’allora
amministratore unico della ditta datrice di lavoro, volto a determinare, da un
lato, se l’assicurata nel periodo in questione potesse o meno in buona fede
aspettarsi che le venissero attribuite da parte del datore di lavoro delle
mansioni da espletare. Dall’altro, nell’ipotesi negativa, se l’inoltro della
domanda di indennità per insolvenza risultasse abusivo oppure no. Qualora
l’insorgente avesse potuto contare in buona fede sull’attribuzione di lavoro
oppure, nel caso contrario, se la domanda di indennità per insolvenza non si
fosse rivelata abusiva, l’assicurata avrebbe avuto diritto alle indennità per
insolvenza per il periodo precedente alla disdetta del rapporto di impiego,
sempre che gli ulteriori presupposti del diritto alle indennità per insolvenza
risultassero adempiuti. Per il periodo a decorrere dalla disdetta del contratto
di impiego, che peraltro non era avvenuta in tempo inopportuno, il diritto
all’indennità per insolvenza andava negato, in quanto non avendo prestato
alcuna attività lavorativa dopo il licenziamento, si era trovata in una
situazione di disoccupazione di fatto.
2.3. Nella
“Prassi LADI II (Indennità per insolvenza”), nella sua versione in vigore dal
1° gennaio 2022, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di
sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del
diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8
aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), ha
rilevato:
" (…)
DISTINZIONE TRA L’ID E L’II
A2 L’II
copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di
lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato
del lavoro, mentre l’ID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un
impiego. L’II copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da
un’attività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5)
A3
Il criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che
l'assicurato si sia messo a disposizione dell’ufficio di collocamento e che
soddisfi le prescrizioni di controllo. L’assicurato ha diritto all’ID se è
effettivamente o giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto
alla disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di controllo.
Se sussistono dubbi giustificati sull’esistenza, per il periodo della perdita
di lavoro, di pretese dell’assicurato nei confronti del suo ultimo datore di
lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o il risarcimento
in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro, oppure sul
soddisfacimento di tali pretese, è l’ID che viene versata all’assicurato in
virtù dell’art. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti dell’assicurato vengono
trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale (cfr. Prassi LADI ID C198
segg.).
A4
L’II non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e
ingiustificato del lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA
C109/02 del 10.1.2003; DTF 121 V 377).
A5
Invece, i casi in cui l'assicurato non ha potuto lavorare senza colpa
propria per motivi inerenti alla sua persona (come malattia, infortunio,
servizio militare; cfr. 324a CO), o perché ha preso ferie, sono parificati a
periodi di lavoro e quindi coperti dall’indennità per insolvenza, ovviamente a
condizione che il datore di lavoro fosse tenuto a versare il salario e che il
lavoratore non beneficiasse di nessun’altra compensazione legale o contrattuale
del salario per il periodo in questione (cfr. nozione di credito salariale – B11
segg.).
Allo stesso modo,
se si stabilisce che il rapporto di lavoro non è stato disdetto, che il
lavoratore ha chiesto al datore di lavoro di fornirgli lavoro e che
quest’ultimo lo ha trattenuto con una promessa in tal senso, le perdite di
salario dell’assicurato, imputabili alla mora del datore di lavoro, sono
parificabili a periodi di lavoro e coperte dall’II.
Nonostante il
parere contrario espresso dal TF (DTF 125 V 492), queste eccezioni sono
giustificate poiché l’assicurato, nella fattispecie, è ancora legato dal
rapporto di lavoro. Egli non è in disoccupazione né dal punto di vista
giuridico, né di fatto, e quindi non è idoneo al collocamento.”
Le direttive
amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO -
non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle
assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.;
STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27
settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del
15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020
consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54;
DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1
pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021
consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF
8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50
consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.
258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V
57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e
riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,
pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il
giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti
legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF
130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid.
4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86,
consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998
N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120
V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514,
RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284
Considerandi
consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants
d'asile" in RSJ 1988 pag. 77 ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité
sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo
la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In
proposito cfr. STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009.
2.4
B. Rubin in “Commentaire de loi sur l’assurance-chômage”,
Ed. Schulthess 2014, sottolinea che:
" (…)
6.
Certaines créances salariales ne
peuvent être couvertes par l’indemnité en cas d’insolvabilité. Suivant les cas,
seule l’indemnité de chômage peut devoir être versée. Pour délimiter le champ
d’application de ces deux types d’indemnité, il faut se demander si, durant la
période en cause, l’assuré était apte au placement (art. 15 al. LACI) et s’il
pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle visées à l’art. 17 LACI.
Dans l’affirmative, il n’a pas droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité. Il
en va ainsi:
-
de l’assuré licencié sans respect du délai de
dédite ou avec effet immédiat et sans justes motifs au sens de l’art. 337c CO:
-
de celui qui a été congédié en temps inopportun
au sens de l’art. 336c CO; ou encore
-
de celui mis à pied et libéré de l’obligation de
travailler (ATF 132 V 82 consid. 8.2 p. 86; DTA 2008 p. 242 consid. 2.2 p.
244).
7.
Dans ces cas, l’assuré présente une
disponibilité suffisante pour accepter un emploi et pour se soumettre aux
prescriptions de contrôle (ATF 121 V 37 consid. 2b p. 379; arrêt du 19 avril
2002.
[C 326/01] consid. 7.1). C’est alors l’indemnité de chômage (le cas échéant
l’indemnité au sens de l’art.29 LACI) qui peut être versée. En principe,
l’indemnité en cas d’insolvabilité ne couvre que les créances de salaire qui
portent sur un travail réellement fourni (ATF 132 V 82 consid. 3.1 p. 84).
8.
Il existe deux exceptions à cela:
en cas de demeure de l’employeur au sens de l’art. 324 CO – dans ce cas,
l’assuré, qui reste à disposition de son employeur, n’est pas apte au placement
(ATF 132 V 82 consid. 3.2 p. 85) – et en cas d’incapacité de travail pour cause
de maladie, lorsque la prétention qu’il peut faire valoir est une créance de
salaire et non en dommages-intérêts (cas typique: non-versement des indemnités
journalières d’une assurance-couvrant la perte de gain prévue par la loi ou une
convention [ATF 125 V 493]). Selon une directive administrative du SECO, qui déroge à la
jurisprudence, ces créances en dommages-intérêts peuvent néanmoins faire
l’objet d’un versement de l’indemnité en cas d’insolvabilité (SECO, Bulletin
MT/AC 2004/1 –fiche 12/2). (pag. 428-429)
Il
medesimo autore in “Assurance-chômage et service public de l’emploi”,
Ed. Schulthess 2019, rileva inoltre che:
" (…)
755.
L’indemnité en cas d’insolvabilité
ne couvre que des créances de salaire qui portent sur un travail réellement
fourni.
756.
Cette prestation ne peut pas être
octroyée pour des créances relatives à des périodes où l’assuré est pleinement
disponible sur le marché du travail, c’est-à-dire lorsqu’il est libéré de
l’obligation de rester à disposition de son employeur et donc disponible pour
prendre un emploi (ou apte au placement).
757.
Selon ce principe, l’indemnité en
cas d’insolvabilité ne peut pas être accordée pour des créances en cas: de
licenciement sans respect du délai de dédite; de licenciement immédiat sans
juste motif; de licenciement en temps inopportun; de mise à pied avec
libération de l’obligation de travailler.
758.
Dans ces éventualité l’indemnité
de chômage peut devoir être versée, le cas échéant en application de l’art. 29
LACI.
759.
Le SECO permet aux caisses
publiques de verser l’indemnité pour insolvabilité en cas de créance en
dommages-intérêts suite à l’omission, de la part de l’employeur, de contracter
une assurance perte de gain. (…)” (pag. 153-154).
2.5
Nella
presente fattispecie, dall’incarto emerge che l’assicurata ha iniziato la
propria attività lavorativa in seno alla __________ in data 15 maggio 2020. Dal
contratto di lavoro risulta che RI 1 (nata nel 1986) è stata assunta in qualità
di “__________” presso lo __________ (cfr. doc. 153-154).
Per
quanto attiene alla __________ e in relazione a quanto utile ai fini della
presente vertenza, giova rilevare sin d’ora che dal Registro di commercio
emerge che nell’agosto del 2018 la società ha trasferito la propria sede da __________
(Canton __________), a __________, presso __________.
Il 15
settembre 2020, __________, già amministratore unico della società con diritto
di firma individuale, ne è divenuto presidente, con diritto di firma
individuale, mentre __________ (cittadino __________, in __________ (__________))
è stato iscritto quale membro, anch’egli con diritto di firma individuale.
Il 9
novembre 2020, __________ ha dimissionato dalla carica di presidente della __________
(ora in liquidazione), rimasta, quindi, senza valida rappresentanza su suolo
elvetico.
Il 6
gennaio 2021 sono giunte anche le __________, segretaria (extra CdA), con
diritto di firma individuale.
Con
decisione della Pretura del Distretto di __________ del 28 gennaio 2021, dopo
che la società era rimasta priva di domicilio legale, ne è stato dichiarato lo
scioglimento e ordinata la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento (art. 731b cpv. 1 cfr. 3 CO).
La __________
è, poi, stata sciolta in seguito al fallimento pronunciato con decisione della
Pretura del Distretto di __________ del 10 gennaio 2022 a far tempo dall’11
gennaio 2022 alle ore 09:00.
Con
decisione del 24 gennaio 2022, la Pretura del Distretto di __________ ha deciso
la chiusura della procedura fallimentare aperta in data 28 gennaio 2021. La
società è cancellata d'ufficio.
Con
decisione del 2 febbraio 2022, la Pretura del Distretto di __________ ha
ordinato la reiscrizione della società nel registro di commercio. Con medesima
decisione è stato deciso l'annullamento della decisione di chiusura della
procedura fallimentare aperta in data 28 gennaio 2021 (cfr. estratto del
Registro di commercio consultabile sul sito internet www.zefix.ch).
Nella
fattispecie concreta, dagli atti risulta che con mail verosimilmente trasmessa
domenica 8 novembre 2020 (“So 20201108”) di cui l’assicurata riferisce
di aver preso conoscenza il giorno seguente (cfr. doc. 92-93), intitolata “Wir
schliessen”, “__________” (__________), allora presidente della __________,
ha comunicato ai dipendenti dello shop quanto segue:
" (…) Wir haben alles probiert in diesem verrückten Jahr. Und natürlich
trägt Covid seinen Teil Schuld daran. Dass ihr am letzten Samstag «so gut»
gearbeitet habt, tröstet ein bisschen, Agnes trug wie schon so oft mit einem
Bonus massiv bei. Trotzdem, realistisch gesehen, haben wir in den letzten acht
Monaten einfach nicht die Zahlen erreicht, die nötig sind, um an diesem Ort, in
dieser Zeit, zu überleben.
Wie
geht’s für euch weiter? Ihn könnt euch alle umgehend beim RAV melden; im Moment
sehe ich keine andere Möglichkeit, denn im Grunde stehen wir vor dem
erfahrungsgemäss schlimmsten Drittel des Jahres. Ich beziehe mich hier auf die
vergangenen 43 Jahren; auch die Aussichten, welche di
Touristik-Ferien-Hotel-Branche, also jene in der wir auch mitten drinstehen,
sind nicht rosig. Es ist unrealistisch, dass sich diese bald massiv verbessern
werden!
Ich
danke euch von ganzem Herzen für euren Einsatz und bedaure es wirklich sehr,
euch dies mitteilen zu müssen; auch ich weiss nicht, wie unsere Zukunft sein
wird!
Aufgrund
der in den letzten zwei Jahren gemachten und leider sehr schlechten Erfahrungen
mit zwei-drei Ex-MA, haben wir sofort den Zugang zum Laden für alle MA
gesperrt!
Habt
bitte Verständnis dafür! Wenn also jemand versucht, ins Geschäft einzutreten,
wird die Alarmanlage losheulen! Dies verursacht, allein bei der Stadtpolizei
Kosten von mindestens CHF 300, weitere kommen dazu – diese müssen wir euch in
Rechnung stellen! Am besten wendet ihr euch telefonisch an Selene; macht bitte
mit ihr ab, wie ihr euren __________- Schlüssel abgeben könnt. Falls ihr noch
etwas in eurer Garderobe oder in Laden gelassen habt, hat sie die Möglichkeit
es zu holen und euch zu übergeben. Wir werde auch dafür sorgen, durch Selene,
dass alle Reservationen oder Covid-19 von unseren Kundinnen empfangen werden.
__________
N.B. 1
An alle, jedoch v.a.an __________ und __________, die ihr gelber RAV-Blatt mir
schonzukommen haben lassen; ich fülle gerne den Teil aus, für den wir als
Arbeitgeber geradestehen und unterschreiben diese Blatt auch. Doch solltet ihr
wissen, denn ich es euch x-Mal gesagt, dass vollkommen leere Blätter von mir
gekübelt werden. Die zwei Seiten können zu gut zwei Drittel von euch selbst
vor-ausgefüllt werden. Tut dies also bitte und, wenn ihr mir dann das Blatt mit
einem vorfrankierten und an euch adressierten Couvert schickt – das wäre die
effizientes Art und Weise – wie man eine solche Angelegenheit anpackt, dann
könnet ihr sicher sein, dass ich es in zwei, drei Tagen fertig ausfüllen und
zurücksenden werde.
(…)
N.B. 3
Last but not least: Ich hoffe für uns alle, dass die Zeiten sich zum Besseren
wende. Bleiben wir positiv, in jeder Krise gibt es Chancen; wenn wir diese
sehen (wollen), kommt vielleicht sogar etwas noch Besseres. Eure letzten
Gehälter werde ich in den kommenden Tagen überweisen; ich hoffe, dass es
reicht, um sie zu 100% zu bezahlen.” (cfr. doc. 105)
Con
mail del 10 novembre 2020, “__________”, ha inoltre comunicato agli (ormai ex)
dipendenti quanto segue:
" Wir sind
da für euch!
Danke an jene von
euch, die echte Anteilnahme für unsere Entscheidung haben spüren lasse, ich
schätze dies sehr; das zeigt, dass ihr auch für anderen denken könnt!
Die Lage ist ernst,
keine Frage! Doch es ist immer so, dass etwas so schlimm ist, wie wir dieses
Etwas sehen wollen – und das ist eine persönliche Entscheidung! Wirtschaftlich
gesehen müssen wir unsere Kosten senken da die Umsätze massiv geschrumpft sind!
Nüchtern betrachtet, zeigen unseren Zahlen, dass wir weniger verlieren, wenn
wir – bei solch tiefen Zahlen – geschlossen bleiben.
Wie lange wir
geschlossen blieben, ist schwer vorauszusehen.
Natürlich bleibt noch
einiges zu tun. War wir sicher erstellen werden, sind eure Lohnausweise 2020,
die ihr im Normalfall erst für Februar 2021 braucht. Und klar, auch ein Zeugnis
erhält ihr von uns; macht euch darüber keine Sorgen, wir haben neu einiges tu
tun, also geduldet euch bitte in bisschen oder meldet euch bei uns, wenn es
pressiert!
Heute habe ich auch
mit frau Dreher vom RAV telefoniert, um mich zu informieren, wie eure Lage ist.
Sie meinte, dass nicht nur jene MA, welche eine Kündigung erhalten haben, sondern
auch die anderen, wie einige von euch, sich bei ihnen melden sollen. Je früher,
desto besser! Tut dies also, meldet euch auch wenn offiziell ihr (noch) keine
Kündigung erhalten habt. Und bitte das gelbe Formulare dann vorausfülle…”
(cfr. Doc. 104)
In
data 12 novembre 2020,, riferibile a “__________”, la seguente comunicazione:
" (…) Der
Grund wie ich mich erst jetzt bezüglich eurem Mail melde ist, dass ich mir
vorstellen kann, wie schwierig die Zeit gerade für euch sein muss, den Schritt
gehen zu müssen, den Laden zu schliessen. Ich wollte euch etwas Luft geben da
die Bürokratie und der Stress durch so ein Schritt wahrscheinlich noch
schlimmer ist als bei einem laufenden Betrieb und euch auch nicht sofort mit
meinen Anliegen zu überlaufen. Deshalb hoffe ich als aller erstes, dass es euch
den Umständen entsprechend trotzdem gut geht.
Leider
ist auch mich die Situation etwas kompliziert und nicht einfach. Ich wollte
euch mitteilen, dass ich mich beim RAV gemeldet habe aber von der Seite keine
Unterstützung kriegen kann, da ich 1. Nicht gekündigt bin (wegen meiner
Schwangerschaft auch nicht gekündigt werden kann) und 2. Ihr nicht Insolvenz
gemeldet seid.
Gerne
möchte ich mit euch besprechen, wie wir vorgehen sollen da wie ihr
wahrscheinlich nach den Monaten die ich bei euch angestellt bin hoffentlich
erkannt habt, dass mir mit Transparenz und Ehrlichkeit wichtig ist.
Desweiteren
habe ich von RAV mitgeteilt bekommen, dass ihr Kurzarbeit anmelden könnt, wenn
der Laden geschlossen ist.
Ich
würde mich über eine Rückmeldung eurerseits freuen wie ihr auch wegen meinem
Lohn weiter vorgehen wollt.” (cfr. doc. 103)
Il 15
novembre 2020 “__________” ha inviato agli (ex) dipendenti di __________, la
seguente comunicazione:
"
Seil oder Kette?...
Ist besser
als die Kette, denn – wenn bei einer Kette ein Glief kaputtgeht – dann ist die
Kette kaputt!
D ein
Seil aus sehr vielen Fäden besteht, kann ein Seil einige zerrissene überstehen
und trotzdem noch immer funktionieren. Das ist der Grund, warum auch in unserem
Manuel das Seil als Symbol für Teamwork bezeichnet ist.
Wenn
wir uns nun, in diesen für alle schweren Zeiten, daran erinnern, dann tun wir
zumindest das, was wir selbst tun können und schieben nicht bewusst oder auch
unbewusst Arbeiten anderen zu, welche wir machen könnten; und daher machen
können!
Ich
freue mich, dass immerhin dar erste
«RAV-Blatt
im Original mit einem frankierte Rückantwort-Couvert an sich selbst»
Angekommen
ist – von __________!
Gut
gemacht, ich werde diese Blatt noch fertig ausfüllen und spätestens bis
Dienstag bei der Post einwerfen.
Bitte
denkt daran, dass Punkt 14 (letzter geleisteter Arbeitstag) ihr selbst
ausfüllen könnt, genau so, wie Punkt 17 Verdienst die Lohnabrechnungen der
letzten 12 Monate, die hier verlangt werden; ich nehme gerne an, dass ihr diese
selbst beilegt und ich diese noch(mals) zusenden müsste, würde mir das sicher
20-30 Minuten Zeit pro MA beanspruchen. Ihr wisst sicher, dass ich gerne
optimiere. Da ich euch diese alle gesandt oder übergeben habe, gehe ich als gerne
davon aus.
Dass
ich __________ Anliegen als Erstes angepackt habe, hat damit zu tun, dass sie
geholfen hat, die Brücke von beiden Seiten zu bauen, so wie es sich gehört bei
«Brücken»; man arbeitet aufeinander zu, also von beiden Seiten, auch das ist eine
WiR-Einstellung!
(…)
Dann
noch etwas zum Kündigungsschreiben; wenn ihr diesen dem RAV nicht beilegt,
benachteiligt ihr euch selbst. Gans schlimm ist es natürlich, wenn man auf
diesem gelben RAV-Blatt unwahre Angaben macht, denn das hat Konsequenzen! Ich
habe z. B. eine davon bekommen, welches ich einfach nicht weiter ausfüllen
kann, weil es darin eine – wie die Juristen sagen – Unwahrheit hat. Würde ich
das tun, dann würde ich ja die Lüge unterstützen und das mache ich sicher nicht
(für niemanden!).
Dazu
ist es nicht einmal auf dem Originalblatt (gelb) ausgefüllt…”
(cfr. doc. 102)
Il 30
novembre 2020, la ricorrente si è nuovamente rivolta a “________, nonché a
quello di “__________” (__________), la seguente comunicazione:
" (…) Ich
melde mich erneut und bin traurig, dass ich noch keine Antwort auf meine Mail
vom 12.11.2020 bekommen habe. Nach erneuten Gesprächen mit dem RAV und __________
(Arbeitslosenkasse) wurde mir wieder mal erneut erklärt, dass keine der
erwähnten Stellen für meine Situation zuständig ist da ich im Arbeitsverhältnis
und Schwanger bin. Ich wurde erneut darauf hingewiesen, dass wenn ihr nicht
Zahlungsfähigkeit seit, ihr verpflichtet seid, Kurzarbeit für mich anzumelden.
Falls Ihr dies nicht machen wollt, müsste mein Gehalt weiterhin von euch
bezahlt werden.
Für
mich ist die aktuelle Situation sehr belastend da ich nicht weiss, wie ich
weiter vorhenen soll.
Es ist
nicht fair, dass ich in meiner Situation wo viele Kosten auf mich zukommen
keine Reaktion von eurerseits bekomme und dadurch psychisch belastet werde.” (cfr.
Doc. 101)
Il 15
dicembre 2020, RI 1, ha trasmesso a “__________” la seguente
lettera raccomandata:
" (…) Sie
haben mich am 30.10.2020 zu sich gerufen um das Arbeitsverhältnis zwischen
Ihnen und mir zu beenden. Nachdem ich Sie darauf aufmerksam gemacht habe, dass
ich schwanger bin und die Kündigung somit nichtig ist, haben Sie die mündliche
Kündigung zurückgezogen.
Am
09.11.2020
habe ich per Mail von Ihnen erfahren, dass Sie Ihren __________
Laden aus wirtschaftlichen und COVID-19 Gründen schliessen zu müssen welches
ich sehr bedaure. In dem Mail haben Sie uns Mitarbeiter darauf aufmerksam
gemacht, dass der Zugang zum Laden für alle Mitarbeiter per sofort gesperrt
ist, welches für mich unmöglich gemacht hat, meinen Tätigkeiten als Angestellte
weiterhin nachgehen zu können.
Des
Weiteren wollten Sie, dass wir Mitarbeiter Ihnen das gelbe RAV-Blatt zukommen
lassen, damit Sie den Teil des Arbeitsgebers unterschreiben, welches ich durch
die nichtige Kündigung nicht nachgegangen bin.
Da ich
bei Ihnen angestellt bin und einen laufenden Arbeitsvertrag habe, kann ich
nicht zum RAV gehen (Wurde auch seitens des RAV’s so bestätigt).
Ich
habe Ihnen in den darauffolgenden Wochen zwei E-Mails geschrieben um zu
erfahren wie wir weiter vorgehen sollen. Leider habe von Ihnen bis dato keine
Antwort erhalten.
Als
nächstes möchte ich Sie darauf hinweisen, dass ich im November noch kein Lohn
erhalten habe. Ich bitte Sie wie im Arbeitsvertrag festgelegt einzuhalten und
zu entschädigen.
Als
Angestellte von __________ bin ich jederzeit bereit meinem im Arbeitsvertrag
festgelegten Tätigkeiten nachzugehen, sofern Sie ausserhalb des momentan von
Arzt verordnetem Zeugnis ist, welches ich Ihnen per Einschreiben zukommen
lassen habe. (…)” (cfr. doc. 92-93)
Il
certificato medico cui la ricorrente ha fatto riferimento è stato redatto il 7
dicembre 2020 presso il centro __________ di __________ ed attesta l’inabilità
lavorativa della ricorrente dal 7 al 21 dicembre 2020 nella misura del 100%
(cfr. doc. 38)
La
lettera raccomandata del 15 dicembre 2020 è stata recapitata a __________ il 18
dicembre successivo (cfr.doc. 94-95). Agli atti non figura alcuna risposta da
parte della società.
Dal
certificato medico di data 11 gennaio 2021, sempre redatto presso il cento __________
di __________ emerge che il termine della gravidanza era previsto per il 20
maggio 2021 8cfr. doc. 39).
Il 18
gennaio 2021, l’avv. __________, attivo presso la __________ (in seguito: __________)
precedente patrocinatrice della ricorrente, ha trasmesso alla __________ (ora
in liquidazione) i due certificati medici inerenti la gravidanza e la malattia
della medesima ed ha comunicato alla ditta quanto segue:
" (…) Am 30.
Oktober 2020 hat Herr __________ meine Klientin zu einem Gespräch eingeladen
und beabsichtigt, ihr gegenüber die Kündigung auszusprechen. Nachdem meine
Klientin Herrn __________ über ihre Schwangerschaft und die Nichtigkeit eine
allfälligen Kündigung informiert hat, hat er von einer Kündigung abgesehen.
Anschliessend hat Herr __________ meine Klientin und weiter Angestellte per
E-Mail über die Schliessung des Ladens «__________» informiert und sie
aufgefordert, sich beim RAV zu melden. Meine Klientin har ihrerseits mehrfach
erfolglos versucht, schriftlich verständlich darauf hingewiesen, dass das
Arbeitsverhältnis nach wie vor besteht und sie hat sich bereit erklärt, den im
Arbeitsvertrag festgelegten Tätigkeiten nachzugehen. Dieses Schreiben ist bis
heute unbeantwortet geblieben.
Ich
machte Sie erneut darauf aufmerksam, dass das Arbeitsverhältnis zwischen Ihnen
und meiner Klientin mangels Kündigung fortbesteht, zumal eine Kündigung
aufgrund der Schwangerschaft meiner Klientin nichtig wäre (Art. 336c Abs. 1
Bst. C OR). Eine ärztliche Bestätigung der Schwangerschaft liegt diesem
Schreiben bei. Zudem bietet Ihnen meine Klientin nach vor wie ihre
Arbeitsleistung an. Ich ersuche Sie hiermit bis am 1. Februar 2021 um Ihre
Mitteilung, ob Sie die Arbeitsleistung meiner Klientin weiterhin in Anspruch
nehmen möchten. Sollte eine fristgerechte Rückmeldung ausbleiben, behält sich
meine Klientin die Einleitung rechtlicher Schritte vor.
Des
Weiteren hat meine Klientin für die Monate November 2020, Dezember 2020 un
Januar 2021 noch keinen Lohn erhalten, obwohl sie klarweise Anspruch darauf
hat. Eine Anmeldung von Kurzarbeit haben Sie allem Anschein nach nicht
vorgenommen. Aus diesem Grund fordere ich Sie hiermit zu einer vollumfänglichen
Auszahlung des Lohnes auf das Konto meiner Klientin bis am 1. Februar 2021 auf.
Auch diesbezüglich bleiben rechtliche Schritte vorbehalten.”
(cfr.
doc. 128-129)
Il
17.
febbraio 2021, la __________ ha comunicato all’Ufficio fallimenti di __________
quanto segue:
"
(…) la mia cliente ha un contratto di lavoro in corso con la __________
ed è attualmente incinta. Un’eventuale disdetta da parte vostra sarebbe quindi
in tempo inopportuno (art. 336c cpv. 1 lett. c CO). Poiché la mia cliente non
ha percepito alcun salario da novembre 2020 a febbraio 2021, vi chiedo, ai sensi
dell’art. 337a CO, di fornire garanzia per le pretese derivanti da tale
rapporto entro sette (7) giorni dalla consegna della presente lettera. In caso
contrario la mia cliente si riserva il diritto di recedere immediatamente dal
rapporto di lavoro. A causa della liquidazione della __________ e della
mancanza di un altro domicilio legale, mi vedo obbligato ad indirizzare le richieste
a voi.” (cfr. doc. 139)
Il 2
marzo 2021, la __________ ha trasmesso all’Ufficio fallimenti di __________ una
comunicazione dalla quale risulta che RI 1 recedeva immediatamente dal rapporto
di lavoro con la __________ (ora in liquidazione) ai sensi dell’art. 337a CO,
dopo che le pretese derivanti dal rapporto lavorativo non erano state garantite
(cfr. doc. 138).
Il 29
marzo 2021, l’avv. RA 1 si è rivolto alla Cassa, rivendicando, per conto della
ricorrente, indennità per insolvenza per un importo di complessivi fr.
15'194.16. Ciò ritenuto che:
"
(…) Nel corso degli ultimi mesi la società ha cambiato domicilio diverse
volte fino a che la Pretura del Distretto di __________ non ne ha ordinato la
liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento. I proprietari
della società sono stati radiati dal Registro di commercio e sono da diversi
mesi irreperibili. Il contratto di lavoro è stato receduto da parte della mia
cliente visto che il datore di lavoro non ha provveduto a versare gli stipendi
arretrati (cfr. doc. 3 e 4).
L’indennità fatta valere
è il salario lordo non percepito durante gli ultimi 4 mesi calcolato sulla
media ricevuta negli ultimi 5 mesi pagati (cfr. doc. 5).
Vista la mancanza di
collaborazione del datore di lavoro e visto l’ammontare sproporzionato
dell’anticipo spese rispetto alle pretese della signora RI 1 si procede
direttamente a presentare domanda d’indennità per insolvenza presso questo
spettabile Ufficio senza richiedere la continuazione della procedura di
fallimento.” (cfr. doc. 132-133)
Il 21
aprile 2021, la Cassa ha richiesto al legale dell’insorgente, al fine di “poter
decidere in merito” alla richiesta di prestazioni, di trasmettere i
necessari formulari, debitamente compilati (cfr. doc. 164).
Il 12
maggio 2021, l’Ufficio dei fallimenti ha trasmesso al patrocinatore della
ricorrente l’avviso di apertura del fallimento in via sommaria (art. 231 LEF)
pubblicato sul Foglio Ufficiale il 14 maggio 2021 e l’estratto della relativa
pubblicazione, dalla quale si evince che i creditori della società che a quel
momento non avevano ancora notificato i loro crediti erano diffidati ad
insinuarli entro il 25 giugno 2021 (cfr. doc. 60-61 e 144-145).
Il 20
aprile [recte: maggio] 2021, con riferimento all’avviso provvisorio di apertura
del fallimento dell’ex datrice di lavoro, l’avv. RA 1 ha comunicato all’Ufficio
dei fallimenti che RI 1 vanta nei confronti della società crediti pari a fr.
15'447.40, pari agli stipendi non corrispostile dal 1° novembre 2020 al 2 marzo
2021.
(compresi) (cfr. doc. 142-143).
Il 2
luglio 2021, la resistente, in assenza di riscontro da parte dell’avv. RA 1
allo scritto del 21 aprile precedente, ha nuovamente chiesto di procedere alla
trasmissione dei formulari tesi a valutare l’erogabilità delle prestazioni
postulate dalla ricorrente, entro il 14 luglio successivo (cfr. doc. 163).
Il 14
luglio 2021, il legale dell’insorgente ha chiesto alla Cassa di concedere una
proroga di due settimane per l’inoltro di quanto richiesto (cfr. doc. 161).
Nella
notifica di credito e nel modulo complementare trasmessi alla Cassa e
sottoscritti il 30 luglio 2021, RI 1 ha indicato di richiedere le indennità per
insolvenza a seguito del fallimento dell’ex datrice di lavoro, precisando di
aver rivendicato i propri crediti salariali nei confronti della medesima
durante e dopo la fine del rapporto di lavoro ed allegando la procura
rilasciata al legale tramite il quale ha introdotto la richiesta d’indennità
per insolvenza nonché gli ultimi conteggi salariali (riferiti ai mesi tra
giugno e ottobre 2020) ed il contratto di lavoro (doc. 147-159).
Contestualmente,
e meglio nella domanda di indennità per insolvenza, ha precisato che l’“ultimo
giorno d lavoro effettuato” era stato il 30 ottobre 2020 (cfr. doc.
130-131).
Con
decisione del 26 agosto 2021, la Cassa ha respinto la richiesta d’indennità per
insolvenza a seguito di pretese salariali vantate da RI 1 nei confronti della __________
sulla base, segnatamente, delle seguenti argomentazioni:
"
(…) Preso atto della documentazione agli atti, rileva che il 30 ottobre
2020.
il datore di lavoro le ha comunicato la rescissione del rapporto di lavoro
e la possibilità di iscriversi subito al RAV. Pertanto, i 4 mesi che la Cassa
avrebbe potuto accordarle coprono il periodo dal 01.07.2020 al 30.10.2020,
periodo durante il quale lei non ha rivendicato alla Cassa pretese salariali
arretrate.” (cfr. doc. 123-125)
Contro
tale provvedimento, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto
opposizione, rilevando quanto segue:
"
(…)
2.
La signora RI 1 è
stata alle dipendenze della __________ dal 15 maggio 2020 fino al 2 marzo 2021,
data in cui la mia patrocinata stessa si è trovata obbligata a interrompere il
rapporto di lavoro in essere tramite risoluzione immediata. La risoluzione
immediata si è resa necessaria in quanto la __________ a partire dal mese di
novembre 2020 non ha più provveduto a versare il salario alla mia patrocinata.
(…)
3.
La Cassa nella sua
decisione del 26 agosto 2021 (cifra 5 e 6) rileva che al 30 ottobre 2020 il
datore di lavoro avrebbe comunicato la rescissione del rapporto di lavoro e la
possibilità di iscriversi subito al RAV. Pertanto la Cassa sostiene che non vi
sia il diritto ad indennità per insolvenza per i mesi seguenti (cfr. doc. 1).
4.
Nella sua decisione
la Cassa ignora completamente il fatto che la citata “rescissione” del
contratto del 30 ottobre 2021 da parte del datore di lavoro è nulla giusta
l’art. 336c cpv. 1 lett. c CO. Difatti la mia patrocinata al momento della
comunicazione della “disdetta” ha reso noto al datore di lavoro di essere in
gravidanza. Dopo questo comunicazione il datore di lavoro ritirò in maniera
orale la “disdetta” (che in ogni caso sarebbe stata nulla). In data 15 dicembre
2020.
la mia patrocinata comunicò al datore di lavoro di essere intenzionata a
riprendere l’attività secondo contratto di lavoro. Pertanto il contratto di
lavoro è restato in essere fino alla rescissione del contratto in maniera
immediata da parte della mia patrocinata in data 2 marzo 2021. (…)
5.
Il fatto che il
contratto di lavoro rimase in essere fino alla disdetta della mia patrocinata
comporta che ella non era in disoccupazione né dal punto di vista giuridico, né
di fatto, e quindi non era idonea al collocamento.
6.
Se si stabilisce che
il rapporto di lavoro non è stato disdetto, che il lavoratore ha chiesto al
datore di lavoro di fornirgli lavoro e che quest’ultimo lo ha trattenuto con
una promessa in tal senso, le perdite di salario dell’assicurato, imputabili alla
mora del datore di lavoro, sono parificabili a periodi di lavoro e coperte
dall’indennità per insolvenza (cfr. Prassi LADI II/ A5). Nel caso concreto la
gravidanza della signora Akyel al momento della “disdetta” da parte del datore
di lavoro, non può che confermare l’esistenza di un rapporto di lavoro.” (cfr.
doc. 73-75)
Con la
decisione su opposizione del 16 novembre 2021, la Cassa ha, come visto (cfr.
supra consid. 1.1. e doc. 67-72), respinto l’opposizione interposta dal legale
di RI 1, il quale, da parte sua, ha, come parimenti anticipato (cfr. supra
consid. 1.2. e doc. I), presentato tempestivo ricorso.
2.6
Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte ritiene che l’operato della Cassa meriti tutela.
Considerato,
in particolare, che conformemente alla giurisprudenza succitata (cfr. supra
consid. 2.2.), la questione a sapere se il contratto di lavoro fosse, o meno,
ancora in essere non è determinante per decidere sul diritto, o meno,
all’erogazione delle prestazioni LADI, nella fattispecie si rileva che RI 1, quantomeno
successivamente al 9 novembre 2020 – allorquando, dopo aver prestato l’ultimo
giorno di lavoro il 30 ottobre 2020, ha ricevuto la mail dalla società che la
informava dell’immediata chiusura dello shop - era effettivamente senza lavoro.
A quel
momento le è, infatti, stato inequivocabilmente reso noto che il negozio presso
il quale lavorava cessava l’attività e che l’ex datrice di lavoro l’aveva
invitata – oltre che a riconsegnare le chiavi e diffidarla dall’accedere ai
locali dove lavorava -, come fatto con gli altri (ex) dipendenti, ad iscriversi
all’URC al fine di ottenere le indennità di disoccupazione.
La
società ha, inoltre, successivamente precisato che la raccomandazione di
rivolgersi all’URC e di richiedere l’erogazione delle indennità di
disoccupazione valeva sia per gli (ex) dipendenti il cui contratto di lavoro
era stato rescisso in forma scritta, che per gli altri (cfr. supra consid. 2.5., e doc. 104 “Heute habe ich auch mit frau Dreher vom RAV
telefoniert, um mich zu informieren, wie eure Lage ist. Sie meinte, dass nicht
nur jene MA, welche eine Kündigung erhalten haben, sondern auch die anderen,
wie einige von euch, sich bei ihnen melden sollen.”), tra i quali figura la
qui insorgente.
Era,
quindi, chiaro che l’ex datrice di lavoro non avrebbe richiesto a RI 1
nessun’altra prestazione lavorativa.
Circa
l’affermazione ricorsuale secondo cui “Non si può inoltre ignorare il fatto
che la ricorrente al momento dei fatti si trovava in gravidanza. E proprio a
causa di complicazioni della gravidanza si è ritrovata inabile al lavoro al
100% (…) tra il 7.12.20 e il 21.12.20 (cfr. Doc. 7). Anche sotto questa ottica
non è assolutamente realistico considerare la ricorrente come abile al
collocamento per il periodo susseguente alla chiusura del negozio” (cfr.
supra consid., 1.2. e doc. I), giova precisare che l’Alta Corte ha già avuto
modo di stabilire che una donna prossima al parto (ricordato, peraltro, che in
concreto il termine della gravidanza era previsto oltre la metà di maggio
dell’anno successivo) non può essere ritenuta inidonea al collocamento (cfr.
STF 8C_435/2019 dell’11 febbraio 2020 consid. 5.2.)
Ne
consegue, che la ricorrente - che dagli atti non risulta abbia, peraltro, mai
presentato una domanda di indennità di disoccupazione presso il Cantone di
domicilio, né che tale erogazione le sia stata formalmente negata - quantomeno
dal 10 novembre 2020 andava ritenuta idonea al collocamento ai sensi dell’art.
15.
LADI.
Nel
presente caso, non trova, inoltre, applicazione il principio secondo
l’assicurato ha in linea di principio diritto alle indennità per insolvenza
qualora non abbia più potuto prestare il proprio lavoro unicamente a causa del
fatto che il datore di lavoro è in mora nell'accettazione dello stesso (art. 324
cpv. 1 CO; cfr. supra consid. 2.2.; STCA 38.2014.55 del 4 marzo 2015).
In tal
senso giova rilevare d’un lato, che la ricorrente ha atteso oltre un mese, e
più specificatamente il 15 dicembre 2020 (allorquando era inabile al lavoro al
100%; cfr. supra consid. 2.5 e doc. 38), per comunicare all’ex datrice che
rimaneva sempre disposta a fornire le prestazioni lavorative, al di là di
quanto indicato nel certificato medico redatto il 7 dicembre 2020 (cfr. supra
consid. 2.5. e doc. 92-93, “Als Angestellte von __________ bin ich jederzeit
bereit meinem im Arbeitsvertrag festgelegten Tätigkeiten nachzugehen, sofern
Sie ausserhalb des momentan von Arzt verordnetem Zeugnis ist, welches ich Ihnen
per Einschreiben zukommen lassen habe”), e, d’altro lato, che differentemente,
per esempio, dal caso trattato dall’Alta Corte nella DTF 111 V 269, non vi è
nessun elemento che permetta di concludere che l’ex datrice di lavoro l’avrebbe
trattenuta con promesse di lavoro.
A ben
vedere, la __________ (ora in liquidazione) l’aveva, anzi, invitata richiedere
le indennità di disoccupazione, a non prestare più alcun’attività lavorativa,
non presentarsi nei locali dove aveva lavorato ed a restituirne le chiavi, di
modo che alla ricorrente non poteva che essere ben chiaro che il suo operato
non era più richiesto, alla pari di quello degli ex colleghi. RI 1 non aveva,
quindi, in altre parole motivi per attendersi, in buona fede, che sarebbe stata
rioccupata dalla (ex) datrice di lavoro.
Non si
può, quindi, concludere che le perdite di lavoro lamentate fossero imputabili
alla mora del datore di lavoro, di modo che non sono equiparabili ad un lavoro
fornito ed anche sotto questo profilo non vanno, dunque, risarcite mediante
l’indennità per insolvenza.
Ne consegue che la decisione su
opposizione del 16 novembre 2021 deve essere confermata ed il ricorso respinto.
Ciò a
maggior ragione avuto riguardo al fatto che ci si potrebbe, peraltro, chiedere,
d’un lato, se la mail della società di inizio novembre non costituisse già un (secondo,
dopo quello verbale che l’insorgente pretende esserle stato comunicato il 30
ottobre precedente) licenziamento in tempo inopportuno ex art. 336c cpv. 1
lett. c CO, a fronte del quale, conformemente alla giurisprudenza succitata
(cfr. supra consid. 2.2.), il diritto alle postulate indennità non potrebbe
comunque essere riconosciuto, e, d’altro lato, quali effetti giuridici possano sortire
le dimissioni trasmesse da RI 1 - che ha poi preteso le indennità per
insolvenza fino al 28 febbraio 2021 - all’Ufficio dei fallimenti ad inizio
marzo, allorquando la (ex) datrice di lavoro, per decisione della Pretura del
Distretto di __________ del 28 gennaio 2021 era già stata sciolta e ne era
stata ordinata la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento
(cfr. supra consid. 2.5.).
2.7
L’art. 61
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data
1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art.
82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358),
ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata
in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è 17 dicembre 2021, per cui torna applicabile la nuova
disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid.
2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8
marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema
cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti