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Decisione

38.2021.18

Negato sussidio per spese di pendolare o soggiornante settimanale da 13.12.20 poiché nel TQ, prolungato di 6 mesi a seguito misure COVID-19, già usufruito x 6 mesi di tale prestazione. Amministr. non si è pronunciata in alcun modo su effetti negativi della misura. Rinvio atti per approfondimenti

3 maggio 2021Italiano20 min

di allungamento dei termini, l'ufficio misure attive mi penalizzava andando

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2021.18

DC/sc

Lugano

3 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 marzo 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell’11 febbraio 2021 emanata

da

Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501

Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione

su opposizione dell’11 febbraio 2021 la Sezione del lavoro - Ufficio delle

misure attive (in seguito: UMA) ha confermato la decisione del 19 gennaio 2021

(cfr. doc. 3) ed ha respinto la richiesta di RI 1 di ottenere il sussidio per

le spese di pendolare o soggiornante settimanale dal 13 dicembre 2020, in

relazione all’attività lavorativa di Chef de Rang durante la stagione

invernale, svolta presso l’Hotel __________ di __________ (cfr. doc. 1 e 2).

L’amministrazione ha

respinto la domanda in quanto l’assicurato, entro il termine quadro, ha già usufruito

di tale prestazione durante sei mesi (cfr. doc. 3 e A1).

1.2. Contro la succitata decisione

su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale

si è così espresso:

" (…) La

decisione dell'ufficio delle misure attive e stata presa sulla basa di un

periodo quadro prolungato da Berna in occasione della pandemia per agevolare i

disoccupati di lungo periodo, senza voler penalizzare i lavoratori stagionali

che si recano in altri cantoni come nel mio caso, infatti il mio periodo quadro

avrebbe avuto termine il 23 ottobre 2020 (Termine quadro: 24.10.18 - 24.10.20),

quindi in novembre a seguito della nuova domanda di disoccupazione avrebbe

avuto inizio un nuovo termine quadro dandomi il diritto al sussidio, invece il

prolungamento mi ha penalizzato.

Non credo fosse nelle intenzioni di Berna penalizzare gente come

me che anche in questa situazione così anomala si reca oltre cantone per

lavorare, sostenendo spese supplementari, tra le quali parcheggio e benzina per

rientrare nel domicilio.

Inoltre la decisione di respingere la mia domanda da parte

dell'ufficio misure attive mi è stata comunicata con notevole ritardo rispetto

alla presentazione della stessa, ciò ha falsato la mia valutazione, infatti

senza tale sussidio mi sono ritrovato nella condizione di percepire una paga

inferiore rispetto al sussidio di disoccupazione che mi sarebbe comunque

spettato standomene comodamente a casa, in più lavorando ho anche sostenuto

spese di trasporto e doppia economia domestica.” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 24

marzo 2021 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…) Come

da prassi LADI PML L12, il provvedimento può essere accordato più volte per termine

quadro a condizione che la durata totale non superi sei mesi. In caso di

apertura di un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione, è

possibile concedere un sussidio a cavallo dei due termini quadro a condizione

che siano pronunciate due decisioni e che la durata totale della prestazione

non superi sei mesi.

Considerato che nel termine quadro 24.10.2018 - 23.04.2021, il

signor RI 1 ha già beneficiato del sussidio totale di 6 mesi: nel periodo

16.12.2018-16.03.2019 (3 mesi) e nel periodo 15.12.2019-14.03.2020 (3 mesi), si

ritiene che non ci siano le premesse per riconoscere quanto richiesto dal

ricorrente (…).” (Doc. III)

1.4. Il 1° aprile 2021

l’assicurato ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

" (…) In

riferimento alla vostra richiesta di presentare eventuali altri mezzi di prova,

non posso far altro che appellarmi al buon senso del giudice nel valutare

questa controversia, considerando che senza la pandemia che stiamo vivendo

avrei avuto diritto al sussidio.

Mentre Berna cercava di agevolare i disoccupati col provvedimento

Fatti

di allungamento dei termini, l'ufficio misure attive mi penalizzava andando

contro quello che era lo spirito del provvedimento stesso non premiando chi

anche in queste condizioni difficili si prodigava per lavorare e sostenere

l'economia andando anche oltre cantone quando sarebbe stato molto più semplice

restare a casa (come hanno fatto molti colleghi) è economicamente più

vantaggioso.

Chiedo quindi che la decisione dell'ufficio misure attive sia ribaltata,

onorando quello che è il loro compito di incentivare e non di disincentivare il

lavoro.” (Doc. V)

Il 15 aprile 2021 l’UMA si

è riconfermato nella risposta di causa precisando di non avere ulteriori

osservazioni da aggiungere (cfr. doc. VII).

in diritto

Considerandi

2.1

Il TCA è

chiamato a stabilire se RI 1 ha diritto oppure no al sussidio per le spese di

pendolare o soggiornante settimanale.

Il 1° luglio

2003.

è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002,

accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag.

2502.

segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Questa

revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti

al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda

revisione della legge del 1995.

Questi

provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta

contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio

federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione

contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23

del 12 giugno 2001, pag. 1972):

" (…)

In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC

recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con

la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e

vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata.

(…)"

Per quel che

riguarda i provvedimenti atti a favorire la mobilità geografica (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures

préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage". Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992

pag. 119-120 e pag. 486-511; A Leu,

"Die Abeitsmarktlichen Massnahmen". Ed. Schulthess Juristische Medien

AG. Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 143 seg.; B. Rubin, "Commentaire sur l'assurance-chômage".

Ed Schultess Juristische Medien AG, Zurigo. Basilea.

Ginevra, 2014 pag. 497-504 seg.), inseriti nella Sezione 4 ("Provvedimenti

speciali") del Capitolo 6 (Provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro") della LADI la terza revisione della legge ha modificato l'art. 68

LADI.

Questa disposizione legale

ha attualmente il seguente tenore:

" Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali;

presupposti del diritto.

1L'assicurazione

accorda agli assicurati sussidi speciali se:

a. non

è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di

domicilio; e

b. hanno

adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13.

2Gli assicurati

interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente

sei mesi al massimo

3Essi ricevono

sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite

finanziarie rispetto alla loro ultima attività."

2.2

Le Direttive relative

ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (Prassi LADI PML) elaborate nel

2014.

dalla Segreteria di Stato dell'economica (SECO) che, nella sua qualità di

autorità di vigilanza “provvede all’applicazione uniforme del diritto e

fornisce agli organi esecutivi le istruzioni necessarie per l’esecuzione della

legge (art. 110 LADI)”, a proposito della durata delle prestazioni:

" Principio

L9 Conformemente

all'art. 68 cpv. 2 LADI, i sussidi possono essere accordati, entro lo stesso termine

quadro, per un massimo di sei mesi complessivi.

L10 II

termine di sei mesi decorre dalla data in cui rassicurato inizia a esercitare

l'attività lavorativa fuori della propria regione di domicilio. Se presenta la

sua domanda soltanto dopo tale data, rassicurato non potrà più aver diritto

alle prestazioni durante i sei mesi (diminuzione proporzionale al ritardo ai

sensi dell'art. 95 cpv. 1 OADI in combinato disposto con l'art. 81 e cpv. 1

OADI).

L11 Non vi

può essere alcun prolungamento della durata massima del versamento,

indipendentemente dalle circostanze.

Termine quadro

L12 II procedimento

può essere accordato più volte per termine quadro a condizione che la durata

totale non superi sei mesi. In caso di apertura di un nuovo termine quadro per

la riscossione della prestazione, è possibile concedere un sussidio a cavallo

dei due termini quadro a condizione che siano pronunciate due decisioni e che

la durata totale della prestazione non superi sei mesi.”

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021

consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133

V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC

1992.

pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag.

91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c,

DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF

110.

V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre

Bois, "Procédures applicables

aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77 ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009,

l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.3

Nella presente fattispecie,

il termine quadro per la riscossione delle prestazioni è stato aperto il 24

ottobre 2018 e, senza le misure particolari adottate in relazione alla pandemia,

sarebbe scaduto, due anni dopo, il 23 ottobre 2020.

In realtà il termine

quadro è stato prolungato di 6 mesi, fino al 23 aprile 2021.

La modifica dell’Ordinanza

Covid-19 assicurazione contro la disoccupazione del 25 marzo 2020, ha infatti

introdotto un nuovo art. 8a del seguente tenore:

" 1Tutte

le persone aventi diritto all’indennità conformemente alla LADI beneficiano di

120.

indennità giornaliere supplementari al massimo. Queste indennità non sono

computate nell’attuale numero di indennità giornaliere.

2Se necessario, il termine quadro per la riscossione

della prestazione è prolungato di due anni.”

La “Direttiva 2020/10:

Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” della Segreteria

di Stato dell’economia (SECO) del 22 luglio 2020, a questo proposito precisa

quanto segue:

" La

difficile situazione economica causata dal coronavirus riduce le possibilità di

trovare velocemente un lavoro. Attraverso le indennità giornaliere

supplementari e i termini quadro prolungati per la riscossione delle

prestazioni, si mira a evitare che le persone assicurate esauriscano le

indennità giornaliere cui hanno diritto in questo periodo, anche se trovare un

lavoro è molto difficile.

Ogni persona assicurata che al 1° marzo 2020 non aveva ancora

esaurito le sue indennità giornaliere beneficerà al massimo di 120 indennità

giornaliere supplementari per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 agosto 2020

(durata dell'Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione). Le

normali indennità giornaliere saranno percepite soltanto quando le 120

indennità giornaliere supplementari risulteranno esaurite. Anche durante la riscossione

delle indennità giornaliere supplementari si applicano tutte tè disposizioni

della LADI (es. per quanta riguarda i periodi di attesa o di sospensione).

Il termine quadro per la riscossione delle prestazioni viene

prolungato di 6 mesi per tutte le persone che al 1° marzo 2020 godevano già di

tale termine e che dal 1° marzo 2020 ne hanno ancora diritto. Per le persone il

cui termine quadro per la riscossione delle prestazioni

si apre dopo il 1 ° marzo 2020, tale periodo viene prolungato per

la durata che va dall'inizio del termine quadro per la riscossione delle

prestazioni fino al 31 agosto 2020.

Tre casi di studio illustrano l'applicazione di questa procedura:

- La

persona A ha un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dal 1°

novembre 2019 e al 1° marzo 2020 ha ancora diritto a 300 indennità giornaliere.

Dal 1° marzo al 14 agosto 2020 riceve le 120 indennità giornaliere

supplementari senza alcuna interruzione. Dal 14 agosto 2020 può riscuotere

nuovamente indennità giornaliere normali e ha ancora diritto a 300 indennità

giornaliere. Il suo termine quadro per la riscossione delle prestazioni viene

prolungato di 6 mesi (184 giorni).

- La

persona B riceve un nuovo termine quadro per la riscossione delle prestazioni

in data 01.04.2020. Durante il periodo dal 1° aprile al 31 agosto 2020 la

persona B riceve esclusivamente le indennità giornaliere supplementari. La

riscossione dell'indennità giornaliera normale inizia solo a partire dal 1°

settembre 2020. Il suo termine quadro per la riscossione delle prestazioni viene

prolungato di 5 mesi.

- La

persona C ha esaurito il diritto alle indennità al 25 febbraio 2020, ma il suo

termine quadro per la riscossione delle prestazioni dura ancora fino al 31

marzo 2020. Non può percepire indennità giornaliere supplementari perché al

l" marzo 2020 non ne aveva più diritto.

Disposizione transitoria per le persone che, dopo il 1° marzo

2020, hanno esaurito il diritto alle indennità (prima dell'entrata in vigore

delle disposizioni delta direttiva 2020/04): Per loro, il termine quadro per la

riscossione delle prestazioni viene prolungato con effetto retroattivo, in modo

da consentire la riscossione delle indennità giornaliere supplementari

retroattiva: mente dall'esaurimento del diritto. A tale scopo la persona deve

essere attivamente iscritta

all'URC. Un'eventuale re-iscrizione avviene a partire dalla data

di scadenza dell'iscrizione precedente, cosicché la persona interessata possa

beneficiare delle indennità giornaliere supplementari dal 1° marzo 2020. l dati

della persona assicurata devono, però, essere presentati alla cassa di

disoccupazione competente per l'intero periodo di riscossione, compreso l'intero

mese di marzo.”

Nel caso concreto, nel

marzo 2020 l’assicurato aveva aperto un termine quadro e non aveva ancora

esaurito il diritto alle prestazioni, per cui tale termine è stato prolungato

di 6 mesi, conformemente alla Direttiva della SECO, fino al 23 aprile 2021.

RI 1 si è reiscritto in

disoccupazione il 2 novembre 2020, al termine della stagione estiva, prima di

riprendere un’attività lucrativa fuori Cantone dal 13 dicembre 2020 (cfr. doc.

1).

È incontestato che, nel

termine quadro, l’assicurato ha già beneficiato delle prestazioni dovute di sei

mesi conformemente all’art. 68 cpv. 2 LADI.

L’assicurato sostiene che

se il nuovo termine quadro per la riscossione fosse stato aperto regolarmente

al momento del riannuncio all’inizio del mese di novembre 2020, visto che il

precedente era scaduto il 23 ottobre 2020, avrebbe invece avuto diritto al

sussidio.

Egli ritiene in sostanza

che una misura a favore degli assicurati (quali l’attribuzione di indennità

straordinarie di disoccupazione a causa della pandemia e il conseguente

prolungamento del termine quadro per la riscossione) non può avere degli

effetti negativi per chi si impegna ad accettare nuovi lavori anche fuori dalla

regione di domicilio.

Su questa argomentazione

del ricorrente l’UMA non si è pronunciato in alcun modo, limitandosi a citare

le Direttive della SECO (Prassi LADI PML) emanate precedentemente allo scoppio della

pandemia.

Chiamato ora a

pronunciarsi, questo Tribunale ritiene invece che tale questione debba essere approfondita

da parte dell’amministrazione, se del caso interpellando la SECO.

A proposito

dello scopo della procedura di opposizione, secondo l’art. 52 LPGA, la nostra

Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à

revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à

une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui

permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures

d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré

- afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007

consid. 3.2.)

Cfr. pure STF C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In una sentenza

9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre,

ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo

all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, ed ha

rilevato:

"

(…)

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che

l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza

dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore

esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008

del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora

rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non

avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in

sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo

assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -

che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di

affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli

approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla

procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in

questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che

è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U

342.

pag. 410 [U 51/98])."

Cfr. pure STCA 42.2016.28

del 30 novembre 2016 consid. 2.8.

Il TCA constata che l’art.

68.

cpv. 2 LADI “allorché fissa a sei mesi la durata massima del sussidio nel

termine quadro”, fa evidentemente riferimento al termine quadro biennale

dell’art. 9 LADI.

La decisione su

opposizione impugnata deve dunque essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio

delle misure attive affinché, dopo avere appurato se realmente l’assicurato, il

2.

novembre 2020, avrebbe adempiuto il periodo di contribuzione minimo per

aprire un nuovo periodo di riscossione, dopo avere verificato se l’assicurato

ha concretamente beneficiato dell’aumento del numero massimo di indennità

giornaliere oppure no e dopo avere interpellato la SECO sugli effetti del

prolungamento del termine quadro legato alla pandemia in questo preciso

contesto (ad esempio sulla possibilità di riaprire un nuovo termine quadro il 2

novembre 2020 o il prolungamento proporzionale del sussidio rispetto ai sei mesi

al massimo visto il prolungamento di sei mesi del termine quadro per la

riscossione), si pronunci nuovamente sulla domanda del ricorrente.

2.4

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 4 marzo 2021 per cui si applica la nuova

disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid.

2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ la decisione su

opposizione dell’11 febbraio 2021 è annullata.

§§

gli atti sono rinviati all’Ufficio delle misure attive per ulteriori

accertamenti e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti