38.2021.19
L'opposizione 16.6.21 interposta contro la decisione del 4.5.21 con cui l'amministrazione ha riconosciuto ILR dal 17.3.20 e non dal 12.3.20 è tardiva. Non sussistono validi motivi per restituire termine. Si prescinde, tutto ben considerato (cfr. consid. 2.7.), dal carico di spese giudiziarie
31 maggio 2021Italiano21 min
consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2021.19
rs
Lugano
31 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 marzo 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4 marzo 2021 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 17 marzo 2020 la ditta RI
1 di __________ ha inoltrato preannuncio di lavoro ridotto per il periodo dal
12 marzo fino ad almeno il 19 aprile 2020 a seguito della chiusura di tutti i
centri fitness ordinata dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino l’11 marzo
2020 (cfr. doc. 1).
1.2. Il 24 marzo 2020 la Sezione
del lavoro - Ufficio giuridico si è parzialmente opposta al versamento delle
indennità per lavoro ridotto, riconoscendo il diritto per l’arco di tempo dal
20 marzo al 10 giugno 2020 (cfr. doc. 5).
1.3. Con decisione del 4 maggio
2020 l’amministrazione ha stabilito:
" 1. La
presente decisione annulla e sostituisce l’ultima decisione intimata all’azienda
in materia di indennità per lavoro ridotto.
2. Si solleva opposizione parziale, nel
senso che il diritto alle indennità per lavoro ridotto è riconosciuto per il
periodo dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020.” (Doc. 2)
1.4. La Cassa __________, il 10
giugno 2020, ha inviato alla RI 1 uno scritto con cui ha informato la società
di quanto segue:
" Il
Consiglio federale ha stabilito che le persone con posizione analoga a quella
di un datore di lavoro (il gerente di una sagl, l’amministratore o il membro
del consiglio di amministrazione di una SA, l’azionista di una SA), così come i
loro coniugi o partner registrati occupati nella medesima società, non hanno
più diritto all’indennità per lavoro ridotto dal 1° giugno 2020.
Per questa ragione, vi rendiamo attenti che
dal 1° giugno 2020 non potremo più versare l’indennità per lavoro ridotto a
favore delle suddette persone.” (Doc. A4)
1.5. Il 16 giugno 2020 la RI 1 ha
interposto “ricorso” alla Sezione del lavoro, contestando l’assegnazione di
indennità dal 20 marzo invece che dall’11 marzo 2020, come pure il mancato
riconoscimento del diritto all’indennità per i soci gerenti e rispettivi
coniugi a far tempo dal 1° giugno 2020 (cfr. doc. 3).
1.6. Il 29 gennaio 2021 la Sezione
del lavoro, da una parte, ha comunicato alla RI 1 di ritenere lo scritto del 16
giugno 2020 quale opposizione contro la decisione del 4 maggio 2020 e che tale
atto era tardivo. Dall’altra, le ha impartito un termine con scadenza l’8
febbraio 2021 per addurre eventuali motivi che avrebbero potuto configurare “un
impedimento non colpevole” di agire in relazione al mancato inoltro
tempestivo dell’opposizione. L’amministrazione ha precisato che, scaduto
infruttuoso il termine assegnato, avrebbe emanato una decisione di
irricevibilità (cfr. doc. 5).
1.7. La
Sezione del lavoro, siccome la Sagl è rimasta silente, il 4 marzo 2021, ha
emesso una decisione su opposizione con la quale ha dichiarato irricevibile, in
quanto tardiva, l’opposizione datata 16 giugno 2020.
L’amministrazione
ha tra l’altro rilevato:
" (…) Si
osserva che a norma dell'art. 8c Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la
disoccupazione "in deroga all'articolo 36 capoverso 1 LADI, il
preannuncio dev'essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di sei
mesi”. Sulla base di tale disposizione il lavoro ridotto poteva quindi
essere concesso per la durata massima di sei anziché tre mesi
. Tale articolo è tuttavia stato abrogato con effetto dal 1° settembre 2020
(cfr. modifica 12.08.2020 dell'Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la
disoccupazione), pertanto - indipendentemente dall’inoltro di un’eventuale
opposizione - le decisioni il cui periodo di diritto alle indennità in data
31.08.2020 durava da almeno 3 mesi sono state decurtate al 31 agosto 2020. Di
conseguenza a RI 1 il periodo di lavoro ridotto autorizzato è stato
automaticamente modificato dal 17 marzo 2020 al 31 agosto 2020.” (Doc. A1)
1.8. Contro la decisione su
opposizione del 4 marzo 2021 la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
facendo segnatamente valere:
" (…) La
chiusura totale del nostro centro è stata annunciata l’11 marzo 2020 alle 17.00
senza preavviso.
Nessuno di noi era preparato a questa
decisione e abbiamo fatto del nostro meglio per richiedere il lavoro ridotto il
prima possibile.
All’inizio era sottointeso che gli aiuti
sarebbero stati prolungati fino al 16 settembre, però poi abbiamo scoperto che
non entravamo nella categoria delle persone aventi diritto (vedere la
comunicazione __________ allegata).
Dopo di che visto:
- le severe restrizioni del nostro settore
- il rifiuto del nostro proprietario di
venirci incontro con l’affitto
Abbiano concluso che non era giusto essere
lesi e lasciati sprovvisti quando non abbiamo colpa di niente.
Per tutti questi motivi vi chiediamo
gentilmente se è possibile retroattivamente di ricevere l’indennità per il
lavoro ridotto Covid-19 subito dal 12 marzo e non dal 17 marzo 2021 (recte:
2020).” (Doc. I)
1.9. Nella sua risposta del 26
aprile 2021 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione del ricorso con
argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. doc. III).
1.10. Il 27 aprile 2021 il
presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per
presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste
silenti.
in diritto
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del
10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22
dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del
9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA,
a cui rinvia l’art. 1 LADI, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate.
Giusta
l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Secondo
l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
Se
la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera
che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art.
38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo
riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno
feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o
sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
Fatti
I
termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono
dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla
Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2
gennaio incluso (cpv. 4).
Il
termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione
dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della
sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique
VSI 1998 pag. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003,
pagg. 130 segg.).
Se
il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37
consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag.
479).
2.3. Per quel che concerne più
precisamente la notifica di una decisione o di una comunicazione
dell'amministrazione, si ricorda che per giurisprudenza l'onere della prova
incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e
che la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della
verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (cfr.
DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 124 V 400 consid. 2b
pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6). L'autorità sopporta pertanto le
conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data
sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si
baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (cfr. DTF 142 IV 125
consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9, DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V
400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta normale
non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al
destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è
sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e
ricevuta (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 101
Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può
risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata
protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 142 IV 125
consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46).
2.4. Nella presente evenienza la
decisione del 4 maggio 2020 con la quale la Sezione del lavoro ha riconosciuto
il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 17 marzo 2020 e non dal 12
marzo 2020, come invece chiesto dalla ricorrente, il 17 marzo 2020, nel
formulario “Preannuncio di lavoro ridotto – emergenza Coronavirus (CVID-19)”
(cfr. doc. 1; 2; consid. 1.1.; 1.3.), è stata trasmessa alla ditta il giorno
stesso dell’emanazione per posta semplice (cfr. doc. A1; III).
Come evidenziato dalla
Sezione del lavoro (cfr. doc. A1; III), la Posta
indica che gli invii effettuati tramite la Posta B giungono a destinazione
entro un massimo di tre giorni lavorativi (cfr. https://www.post.ch/it/spedire-lettere/lettere-svizzera/lettera-della-posta-b).
Al riguardo è vero che la
prova della data di ricezione di una decisione da parte del suo destinatario
non può essere considerata fornita dal semplice richiamo ai tempi usuali di
consegna degli invii postali (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.4.) e che il
Tribunale federale ha già stabilito che un errore o un ritardo nella distribuzione della
posta semplice non possono essere esclusi, anche se appaiono improbabili (cfr.
DTF 142 IV 125 consid. 4.4.; STF 9C_744/2012 du 15 janvier 2013 consid. 5.3, in
RtiD 2013 II pag. 342).
È altrettanto vero,
tuttavia, che in concreto la parte ricorrente mai ha contestato di avere
ricevuto la decisione con cui la Sezione del lavoro non ha riconosciuto il
lavoro ridotto dal 12 al 17 marzo 2020 nei giorni seguenti la data in cui il
provvedimento è stato emesso, ossia il lunedì 4 maggio 2020.
In effetti l’insorgente -
nonostante l’amministrazione l’abbia resa attenta, con lo scritto del 19
gennaio 2021, in merito alla tardività dell’opposizione del 16 giugno 2020
(cfr. doc. 5) e poi, con la decisione su opposizione (e la risposta di causa),
circa il fatto che il provvedimento del 4 maggio 2020 deve esserle stato
consegnato entro giovedì 7 maggio 2020 (cfr. doc. A1; III) - non ha fatto
valere di non avere ricevuto la decisione in questione entro la data indicata
dalla Sezione del lavoro, ossia il 7 maggio 2020.
Al riguardo cfr. STCA
38.2020.58 del 16 novembre 2020.
Da quanto precede emerge,
pertanto, che la decisione emessa lunedì 4 maggio 2020 va ritenuta notificata
giovedì 7 maggio 2020. Il termine di 30 giorni per presentare l’opposizione ha,
quindi, iniziato a decorrere l’8 maggio 2020 ed è scaduto - tenuto conto che
l’ultimo giorno del termine era un sabato (cfr. art. 38 cpv. 3 LPGA) - lunedì 8
giugno 2020.
Conseguentemente
l’opposizione datata 16 giugno 2020, pervenuta alla Sezione del lavoro il 17
giugno 2020 (cfr. doc. 3) si rivela tardiva.
2.5. Occorre ora esaminare se il ricorrente può prevalersi della
restituzione del termine.
Ai
sensi dell'art. 14 Lptca, se il richiedente o il suo rappresentante è stato
impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è
restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30
giorni dalla cessazione dell'impedimento.
Di
analogo tenore è l’art. 41 LPGA relativo alla restituzione in termini.
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che
risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze
devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente
non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza
di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.
4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,
pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza
federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta
improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,
però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine
stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad
incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF
9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015
consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86,
consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2
luglio 2003).
Tra
gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare
la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la
stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017
del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).
Per
la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce
l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se
integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con
la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa
in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio
impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Non costituiscono, per
contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,
rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale
(cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000;
DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17,
consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210,
consid. 4, pag. 216).
Deve ancora essere
sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio
di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del
diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e
seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.6. Nel caso di specie questa Corte ritiene che non siano dati i
presupposti per restituire il termine per interporre opposizione contro il
provvedimento del 4 maggio 2020 con cui la Sezione del lavoro ha riconosciuto
le indennità per lavoro ridotto alla ditta ricorrente dal 17 marzo 2020 (e non
dal 12 marzo 2020 come postulato dalla Sagl; cfr. doc. 1; consid. 1.1.) al 16
settembre 2020
In
effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’invio
tardivo dell’opposizione.
La
parte ricorrente, del resto, pur avendone avuta la possibilità (cfr. doc. 5; I;
IV), non ha invocato alcuna specifica circostanza che possa in qualche modo
giustificare il ritardo con cui è stata contestata la decisione in questione.
2.7. Il
TCA non ignora, da un lato, che nell’opposizione del 16 giugno 2020
l’insorgente ha contestato, oltre la data di inizio del diritto alle indennità
per lavoro ridotto, anche il mancato riconoscimento del diritto all’indennità
per i soci gerenti e rispettivi coniugi a far tempo dal 1° giugno 2020 (cfr.
doc. 3; consid. 1.5.).
Dall’altro,
che la Cassa __________, il 10 giugno 2020, ha inviato alla RI 1 uno scritto
con cui l’ha informata riguardo alla fine – dal 1° giugno 2020 – del diritto
alle indennità per lavoro ridotto per le persone con posizione analoga a quella
di un datore di lavoro e per i loro coniugi (cfr. doc. A4; consid. 1.4.).
Vi è, quindi, da chiedersi
se la Sezione del lavoro, quando ha ricevuto l’opposizione del 16 giugno 2020, dovesse
o meno trasmettere alla Cassa copia della stessa in relazione a quanto appena
esposto.
Tale problematica, come
pure quella di sapere se la comunicazione della Cassa del 10 giugno 2020
configura perlomeno una decisione informale, non meritano in casu di
particolari approfondimenti.
Per motivi di economia
processuale (cfr. STF 9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata
in DTF 142 V 67; STF 9C_222/2020 del 18 giugno 2020 consid. 4.3.), ritenuto in
particolare il principio di celerità vigente in ambito di assicurazioni sociali
(cfr. STF 9C_295/2015 del 10 novembre 2015 consid. 1; STF 9C_83/2012 del 9
maggio 2012 consid. 2; STF 9C_418/2009 del 24 agosto 2009 consid. 1), si
rinuncerebbe in ogni caso a trasmettere gli atti alla Cassa per emettere una
decisione (nel caso in cui la comunicazione del 10 giugno 2020 non sia una
decisione), rispettivamente una decisione su opposizione (qualora lo scritto
del 10 giugno 2020 sia una decisione informale) concernente il diritto a
indennità per lavoro ridotto ai soci gerenti e ai loro coniugi dal 1° giugno
2020, in quanto in concreto, tutto ben considerato e ritenuto tra l’altro che
il TCA gode di pieno potere
cognitivo, “… una simile operazione
si esaurirebbe in un vuoto
esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il processo …” (cfr. STF
9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2).
Infatti il diritto alle indennità per lavoro ridotto di
importo forfettario (cfr. STCA 38.2020.59 del 25 gennaio 2021) alle persone che
determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di
lavoro e ai loro coniugi è stato eccezionalmente riconosciuto, derogando
all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, sulla base dell’art. 2 dell’Ordinanza sulle
misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione (COVID-19),
soltanto dal 1° marzo al 31 maggio 2020 (cfr. RU 2020 877; RU 2020 1777;
STCA 38.2020.65 dell’8 febbraio 2021; STCA 38.2020.39 del 15 ottobre 2020).
Abbondanzialmente giova
evidenziare che dal 17 settembre 2020, dopo l’entrata in vigore della Legge
federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far
fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 25 settembre 2020 e della
modifica del 4 novembre 2020 dell’Ordinanza sui provvedimenti in caso di
perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno) - fondata sull’art. 15 della Legge COVID-19
(provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno) valido fino al 30
giugno 2021 -, le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore
di lavoro e i loro coniugi vengono indennizzati mediante le indennità per
perdita di guadagno (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno; STCA 38.2020.65 dell’8 febbraio 2021;
K. Häcki, “GmbH: Corona-Entschädigung statt Kuzarbeit für Inhaber” in Penso
3/2020 pag. 40-41).
In proposito va rilevato che
Considerandi
iI referendum contro la Legge COVID-19 è formalmente riuscito. Il 13 giugno
2021.
tale legge sarà, dunque, sottoposta a votazione popolare (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/
pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-82564.html: comunicato stampa
del 3 marzo 2021 pubblicato dalla Cancelleria federale).
Il 12 maggio 2021
il Consiglio federale ha ad ogni modo licenziato un nuovo messaggio concernente
una modifica della legge COVID-19, nel quale chiede al Parlamento di prorogare
la durata di validità della base legale per il versamento dell’indennità di
perdita di guadagno sino alla fine del 2021. (cfr. FF 2021 1093; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-83520.html).
2.8
In esito alle considerazioni
di cui sopra, la decisione su opposizione del 4 marzo 2021 va confermata.
2.9
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La
procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei
contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, p. 1303 e
seguenti, p. 1334: “La
mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità
delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle
assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va
pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le
disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto
riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis
contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo
preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in
vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo
l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
stato inoltrato il 17 marzo 2021 e pertanto si applica il nuovo diritto.
Nell’ambito della
procedura AI, il TF, a proposito dell’art. 69 cpv. 1 bis LAI nel tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2020, ha già avuto modo di stabilire che non
si è in presenza di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di
prestazioni AI, in caso di vertenze circa l’ammontare delle ripetibili
nell’ambito dell’assistenza giudiziaria, di pagamento di prestazioni a terzi o di condono della restituzione di
prestazioni (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar,
4a edizione, n. 70 ad art. 61, pag. 1101 e i riferimenti ivi menzionati).
In concreto, l’oggetto
della lite sottoposta all’esame del TCA è una questione di natura procedurale,
ossia quella di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro ha ritenuto
irricevibile l’opposizione del 16 giugno 2020 interposta contro la decisione
del 4 maggio 2020.
Anche alla luce dei
precedenti giurisprudenziali, secondo questa Corte, non si tratta qui di una controversia relativa a prestazioni (che, in assenza di una
norma specifica prevista dalla LADI, non sarebbe soggetta a spese) e di
conseguenza devono, di principio, essere prelevate le spese (cfr. in ambito
LAINF: sentenza 605 2020 221 del 16 marzo 2021 del Tribunale cantonale, I Corte
delle assicurazioni sociali, del Canton Friborgo; STCA 35.2021.6 dell’8 marzo
2021.
impugnata davanti al TF).
Alla luce della
particolarità della fattispecie (cfr. segnatamente consid. 2.7.), tuttavia, tutto
ben ponderato, si prescinde dal carico di spese
giudiziarie. La società ricorrente è in ogni caso avvertita pro futuro (cfr.
STCA 36.2021.18 del 29 marzo 2021).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti