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Decisione

38.2021.19

L'opposizione 16.6.21 interposta contro la decisione del 4.5.21 con cui l'amministrazione ha riconosciuto ILR dal 17.3.20 e non dal 12.3.20 è tardiva. Non sussistono validi motivi per restituire termine. Si prescinde, tutto ben considerato (cfr. consid. 2.7.), dal carico di spese giudiziarie

31 maggio 2021Italiano21 min

consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2021.19

rs

Lugano

31 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 marzo 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 4 marzo 2021 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il 17 marzo 2020 la ditta RI

1 di __________ ha inoltrato preannuncio di lavoro ridotto per il periodo dal

12 marzo fino ad almeno il 19 aprile 2020 a seguito della chiusura di tutti i

centri fitness ordinata dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino l’11 marzo

2020 (cfr. doc. 1).

1.2. Il 24 marzo 2020 la Sezione

del lavoro - Ufficio giuridico si è parzialmente opposta al versamento delle

indennità per lavoro ridotto, riconoscendo il diritto per l’arco di tempo dal

20 marzo al 10 giugno 2020 (cfr. doc. 5).

1.3. Con decisione del 4 maggio

2020 l’amministrazione ha stabilito:

" 1. La

presente decisione annulla e sostituisce l’ultima decisione intimata all’azienda

in materia di indennità per lavoro ridotto.

2. Si solleva opposizione parziale, nel

senso che il diritto alle indennità per lavoro ridotto è riconosciuto per il

periodo dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020.” (Doc. 2)

1.4. La Cassa __________, il 10

giugno 2020, ha inviato alla RI 1 uno scritto con cui ha informato la società

di quanto segue:

" Il

Consiglio federale ha stabilito che le persone con posizione analoga a quella

di un datore di lavoro (il gerente di una sagl, l’amministratore o il membro

del consiglio di amministrazione di una SA, l’azionista di una SA), così come i

loro coniugi o partner registrati occupati nella medesima società, non hanno

più diritto all’indennità per lavoro ridotto dal 1° giugno 2020.

Per questa ragione, vi rendiamo attenti che

dal 1° giugno 2020 non potremo più versare l’indennità per lavoro ridotto a

favore delle suddette persone.” (Doc. A4)

1.5. Il 16 giugno 2020 la RI 1 ha

interposto “ricorso” alla Sezione del lavoro, contestando l’assegnazione di

indennità dal 20 marzo invece che dall’11 marzo 2020, come pure il mancato

riconoscimento del diritto all’indennità per i soci gerenti e rispettivi

coniugi a far tempo dal 1° giugno 2020 (cfr. doc. 3).

1.6. Il 29 gennaio 2021 la Sezione

del lavoro, da una parte, ha comunicato alla RI 1 di ritenere lo scritto del 16

giugno 2020 quale opposizione contro la decisione del 4 maggio 2020 e che tale

atto era tardivo. Dall’altra, le ha impartito un termine con scadenza l’8

febbraio 2021 per addurre eventuali motivi che avrebbero potuto configurare “un

impedimento non colpevole” di agire in relazione al mancato inoltro

tempestivo dell’opposizione. L’amministrazione ha precisato che, scaduto

infruttuoso il termine assegnato, avrebbe emanato una decisione di

irricevibilità (cfr. doc. 5).

1.7. La

Sezione del lavoro, siccome la Sagl è rimasta silente, il 4 marzo 2021, ha

emesso una decisione su opposizione con la quale ha dichiarato irricevibile, in

quanto tardiva, l’opposizione datata 16 giugno 2020.

L’amministrazione

ha tra l’altro rilevato:

" (…) Si

osserva che a norma dell'art. 8c Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la

disoccupazione "in deroga all'articolo 36 capoverso 1 LADI, il

preannuncio dev'essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di sei

mesi”. Sulla base di tale disposizione il lavoro ridotto poteva quindi

essere concesso per la durata massima di sei anziché tre mesi

. Tale articolo è tuttavia stato abrogato con effetto dal 1° settembre 2020

(cfr. modifica 12.08.2020 dell'Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la

disoccupazione), pertanto - indipendentemente dall’inoltro di un’eventuale

opposizione - le decisioni il cui periodo di diritto alle indennità in data

31.08.2020 durava da almeno 3 mesi sono state decurtate al 31 agosto 2020. Di

conseguenza a RI 1 il periodo di lavoro ridotto autorizzato è stato

automaticamente modificato dal 17 marzo 2020 al 31 agosto 2020.” (Doc. A1)

1.8. Contro la decisione su

opposizione del 4 marzo 2021 la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,

facendo segnatamente valere:

" (…) La

chiusura totale del nostro centro è stata annunciata l’11 marzo 2020 alle 17.00

senza preavviso.

Nessuno di noi era preparato a questa

decisione e abbiamo fatto del nostro meglio per richiedere il lavoro ridotto il

prima possibile.

All’inizio era sottointeso che gli aiuti

sarebbero stati prolungati fino al 16 settembre, però poi abbiamo scoperto che

non entravamo nella categoria delle persone aventi diritto (vedere la

comunicazione __________ allegata).

Dopo di che visto:

- le severe restrizioni del nostro settore

- il rifiuto del nostro proprietario di

venirci incontro con l’affitto

Abbiano concluso che non era giusto essere

lesi e lasciati sprovvisti quando non abbiamo colpa di niente.

Per tutti questi motivi vi chiediamo

gentilmente se è possibile retroattivamente di ricevere l’indennità per il

lavoro ridotto Covid-19 subito dal 12 marzo e non dal 17 marzo 2021 (recte:

2020).” (Doc. I)

1.9. Nella sua risposta del 26

aprile 2021 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione del ricorso con

argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto

(cfr. doc. III).

1.10. Il 27 aprile 2021 il

presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per

presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste

silenti.

in diritto

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del

10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22

dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del

9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA,

a cui rinvia l’art. 1 LADI, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA

possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza

che le ha notificate.

Giusta

l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

Secondo

l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate

all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a

una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo

giorno del termine.

Se

la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera

che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

L'art.

38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve

essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la

notificazione.

Se

l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo

riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno

feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o

sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

Fatti

I

termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono

dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla

Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2

gennaio incluso (cpv. 4).

Il

termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione

dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della

sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique

VSI 1998 pag. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003,

pagg. 130 segg.).

Se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37

consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag.

479).

2.3. Per quel che concerne più

precisamente la notifica di una decisione o di una comunicazione

dell'amministrazione, si ricorda che per giurisprudenza l'onere della prova

incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e

che la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della

verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (cfr.

DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 124 V 400 consid. 2b

pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6). L'autorità sopporta pertanto le

conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data

sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si

baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (cfr. DTF 142 IV 125

consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9, DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V

400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta normale

non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al

destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è

sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e

ricevuta (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 101

Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può

risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata

protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 142 IV 125

consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46).

2.4. Nella presente evenienza la

decisione del 4 maggio 2020 con la quale la Sezione del lavoro ha riconosciuto

il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 17 marzo 2020 e non dal 12

marzo 2020, come invece chiesto dalla ricorrente, il 17 marzo 2020, nel

formulario “Preannuncio di lavoro ridotto – emergenza Coronavirus (CVID-19)”

(cfr. doc. 1; 2; consid. 1.1.; 1.3.), è stata trasmessa alla ditta il giorno

stesso dell’emanazione per posta semplice (cfr. doc. A1; III).

Come evidenziato dalla

Sezione del lavoro (cfr. doc. A1; III), la Posta

indica che gli invii effettuati tramite la Posta B giungono a destinazione

entro un massimo di tre giorni lavorativi (cfr. https://www.post.ch/it/spedire-lettere/lettere-svizzera/lettera-della-posta-b).

Al riguardo è vero che la

prova della data di ricezione di una decisione da parte del suo destinatario

non può essere considerata fornita dal semplice richiamo ai tempi usuali di

consegna degli invii postali (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.4.) e che il

Tribunale federale ha già stabilito che un errore o un ritardo nella distribuzione della

posta semplice non possono essere esclusi, anche se appaiono improbabili (cfr.

DTF 142 IV 125 consid. 4.4.; STF 9C_744/2012 du 15 janvier 2013 consid. 5.3, in

RtiD 2013 II pag. 342).

È altrettanto vero,

tuttavia, che in concreto la parte ricorrente mai ha contestato di avere

ricevuto la decisione con cui la Sezione del lavoro non ha riconosciuto il

lavoro ridotto dal 12 al 17 marzo 2020 nei giorni seguenti la data in cui il

provvedimento è stato emesso, ossia il lunedì 4 maggio 2020.

In effetti l’insorgente -

nonostante l’amministrazione l’abbia resa attenta, con lo scritto del 19

gennaio 2021, in merito alla tardività dell’opposizione del 16 giugno 2020

(cfr. doc. 5) e poi, con la decisione su opposizione (e la risposta di causa),

circa il fatto che il provvedimento del 4 maggio 2020 deve esserle stato

consegnato entro giovedì 7 maggio 2020 (cfr. doc. A1; III) - non ha fatto

valere di non avere ricevuto la decisione in questione entro la data indicata

dalla Sezione del lavoro, ossia il 7 maggio 2020.

Al riguardo cfr. STCA

38.2020.58 del 16 novembre 2020.

Da quanto precede emerge,

pertanto, che la decisione emessa lunedì 4 maggio 2020 va ritenuta notificata

giovedì 7 maggio 2020. Il termine di 30 giorni per presentare l’opposizione ha,

quindi, iniziato a decorrere l’8 maggio 2020 ed è scaduto - tenuto conto che

l’ultimo giorno del termine era un sabato (cfr. art. 38 cpv. 3 LPGA) - lunedì 8

giugno 2020.

Conseguentemente

l’opposizione datata 16 giugno 2020, pervenuta alla Sezione del lavoro il 17

giugno 2020 (cfr. doc. 3) si rivela tardiva.

2.5. Occorre ora esaminare se il ricorrente può prevalersi della

restituzione del termine.

Ai

sensi dell'art. 14 Lptca, se il richiedente o il suo rappresentante è stato

impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è

restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30

giorni dalla cessazione dell'impedimento.

Di

analogo tenore è l’art. 41 LPGA relativo alla restituzione in termini.

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che

risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze

devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente

non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,

pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza

federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta

improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,

però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad

incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF

9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015

consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86,

consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2

luglio 2003).

Tra

gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare

la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la

stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017

del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

Per

la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce

l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se

integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con

la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa

in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio

impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Non costituiscono, per

contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,

rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale

(cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000;

DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17,

consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210,

consid. 4, pag. 216).

Deve ancora essere

sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio

di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.6. Nel caso di specie questa Corte ritiene che non siano dati i

presupposti per restituire il termine per interporre opposizione contro il

provvedimento del 4 maggio 2020 con cui la Sezione del lavoro ha riconosciuto

le indennità per lavoro ridotto alla ditta ricorrente dal 17 marzo 2020 (e non

dal 12 marzo 2020 come postulato dalla Sagl; cfr. doc. 1; consid. 1.1.) al 16

settembre 2020

In

effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’invio

tardivo dell’opposizione.

La

parte ricorrente, del resto, pur avendone avuta la possibilità (cfr. doc. 5; I;

IV), non ha invocato alcuna specifica circostanza che possa in qualche modo

giustificare il ritardo con cui è stata contestata la decisione in questione.

2.7. Il

TCA non ignora, da un lato, che nell’opposizione del 16 giugno 2020

l’insorgente ha contestato, oltre la data di inizio del diritto alle indennità

per lavoro ridotto, anche il mancato riconoscimento del diritto all’indennità

per i soci gerenti e rispettivi coniugi a far tempo dal 1° giugno 2020 (cfr.

doc. 3; consid. 1.5.).

Dall’altro,

che la Cassa __________, il 10 giugno 2020, ha inviato alla RI 1 uno scritto

con cui l’ha informata riguardo alla fine – dal 1° giugno 2020 – del diritto

alle indennità per lavoro ridotto per le persone con posizione analoga a quella

di un datore di lavoro e per i loro coniugi (cfr. doc. A4; consid. 1.4.).

Vi è, quindi, da chiedersi

se la Sezione del lavoro, quando ha ricevuto l’opposizione del 16 giugno 2020, dovesse

o meno trasmettere alla Cassa copia della stessa in relazione a quanto appena

esposto.

Tale problematica, come

pure quella di sapere se la comunicazione della Cassa del 10 giugno 2020

configura perlomeno una decisione informale, non meritano in casu di

particolari approfondimenti.

Per motivi di economia

processuale (cfr. STF 9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata

in DTF 142 V 67; STF 9C_222/2020 del 18 giugno 2020 consid. 4.3.), ritenuto in

particolare il principio di celerità vigente in ambito di assicurazioni sociali

(cfr. STF 9C_295/2015 del 10 novembre 2015 consid. 1; STF 9C_83/2012 del 9

maggio 2012 consid. 2; STF 9C_418/2009 del 24 agosto 2009 consid. 1), si

rinuncerebbe in ogni caso a trasmettere gli atti alla Cassa per emettere una

decisione (nel caso in cui la comunicazione del 10 giugno 2020 non sia una

decisione), rispettivamente una decisione su opposizione (qualora lo scritto

del 10 giugno 2020 sia una decisione informale) concernente il diritto a

indennità per lavoro ridotto ai soci gerenti e ai loro coniugi dal 1° giugno

2020, in quanto in concreto, tutto ben considerato e ritenuto tra l’altro che

il TCA gode di pieno potere

cognitivo, “… una simile operazione

si esaurirebbe in un vuoto

esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il processo …” (cfr. STF

9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2).

Infatti il diritto alle indennità per lavoro ridotto di

importo forfettario (cfr. STCA 38.2020.59 del 25 gennaio 2021) alle persone che

determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di

lavoro e ai loro coniugi è stato eccezionalmente riconosciuto, derogando

all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, sulla base dell’art. 2 dell’Ordinanza sulle

misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione (COVID-19),

soltanto dal 1° marzo al 31 maggio 2020 (cfr. RU 2020 877; RU 2020 1777;

STCA 38.2020.65 dell’8 febbraio 2021; STCA 38.2020.39 del 15 ottobre 2020).

Abbondanzialmente giova

evidenziare che dal 17 settembre 2020, dopo l’entrata in vigore della Legge

federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far

fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 25 settembre 2020 e della

modifica del 4 novembre 2020 dell’Ordinanza sui provvedimenti in caso di

perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno) - fondata sull’art. 15 della Legge COVID-19

(provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno) valido fino al 30

giugno 2021 -, le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore

di lavoro e i loro coniugi vengono indennizzati mediante le indennità per

perdita di guadagno (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; STCA 38.2020.65 dell’8 febbraio 2021;

K. Häcki, “GmbH: Corona-Entschädigung statt Kuzarbeit für Inhaber” in Penso

3/2020 pag. 40-41).

In proposito va rilevato che

Considerandi

iI referendum contro la Legge COVID-19 è formalmente riuscito. Il 13 giugno

2021.

tale legge sarà, dunque, sottoposta a votazione popolare (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/

pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-82564.html: comunicato stampa

del 3 marzo 2021 pubblicato dalla Cancelleria federale).

Il 12 maggio 2021

il Consiglio federale ha ad ogni modo licenziato un nuovo messaggio concernente

una modifica della legge COVID-19, nel quale chiede al Parlamento di prorogare

la durata di validità della base legale per il versamento dell’indennità di

perdita di guadagno sino alla fine del 2021. (cfr. FF 2021 1093; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-83520.html).

2.8

In esito alle considerazioni

di cui sopra, la decisione su opposizione del 4 marzo 2021 va confermata.

2.9

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, p. 1303 e

seguenti, p. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

stato inoltrato il 17 marzo 2021 e pertanto si applica il nuovo diritto.

Nell’ambito della

procedura AI, il TF, a proposito dell’art. 69 cpv. 1 bis LAI nel tenore in

vigore fino al 31 dicembre 2020, ha già avuto modo di stabilire che non

si è in presenza di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI, in caso di vertenze circa l’ammontare delle ripetibili

nell’ambito dell’assistenza giudiziaria, di pagamento di prestazioni a terzi o di condono della restituzione di

prestazioni (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar,

4a edizione, n. 70 ad art. 61, pag. 1101 e i riferimenti ivi menzionati).

In concreto, l’oggetto

della lite sottoposta all’esame del TCA è una questione di natura procedurale,

ossia quella di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro ha ritenuto

irricevibile l’opposizione del 16 giugno 2020 interposta contro la decisione

del 4 maggio 2020.

Anche alla luce dei

precedenti giurisprudenziali, secondo questa Corte, non si tratta qui di una controversia relativa a prestazioni (che, in assenza di una

norma specifica prevista dalla LADI, non sarebbe soggetta a spese) e di

conseguenza devono, di principio, essere prelevate le spese (cfr. in ambito

LAINF: sentenza 605 2020 221 del 16 marzo 2021 del Tribunale cantonale, I Corte

delle assicurazioni sociali, del Canton Friborgo; STCA 35.2021.6 dell’8 marzo

2021.

impugnata davanti al TF).

Alla luce della

particolarità della fattispecie (cfr. segnatamente consid. 2.7.), tuttavia, tutto

ben ponderato, si prescinde dal carico di spese

giudiziarie. La società ricorrente è in ogni caso avvertita pro futuro (cfr.

STCA 36.2021.18 del 29 marzo 2021).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti