Lexipedia

Decisione

38.2021.2

Negate indennità di disoccupazione. Residenza ex art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non in Svizzera: centro relazioni personali in Italia dove vivono moglie e figli. Secondo il diritto internazionale non è né

10 maggio 2021Italiano65 min

Source ti.ch

Fatti

i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali l’esercizio

del diritto di voto e l’estensione dell’assistenza sanitaria in Italia; cfr. www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf; www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe),

è utile osservare che la stessa è un indizio che va valutato congiuntamente ad

altri elementi, per stabilire se un assicurato ha oppure no costituito la

propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c

LADI (cfr. STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2016 consid. 2.4.).

L’iscrizione all’AIRE,

pertanto, di per sé, non comprova la residenza effettiva nel nostro Paese.

Neppure l’affiliazione ad

una cassa malati può giovare alla posizione del ricorrente (ritenuto, peraltro,

che il beneficiario di un permesso C è tenuto ad assicurarsi ex artt. 1 cpv. 1

OAMal e 34 LStr).

In simili circostanze,

rettamente, dunque, nella decisione su opposizione del 3 dicembre 2020, la

Cassa ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in

relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato (cfr. al riguardo STF

8C_163/2019 dl 5 agosto 2019; STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in

SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2019.50

del 17 dicembre 2019; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA 38.2014.10

del 6 agosto 2014; STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD

I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD

I-2014 N. 67 pag. 376).

Questa Corte rileva, per

inciso, che la soluzione avrebbe potuto stata diversa - e quindi la

realizzazione del presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI sarebbe

verosimilmente stata ammessa - nel caso, non corrispondente ad ogni modo alla

fattispecie qui in esame, di un assicurato solo o con figli adulti, che avesse

dimostrato di avere sufficienti legami con il nostro Paese oltre a quello

professionale (cfr. DTF 138 V 186 (193-194); STF 8C_405/2015 del 27 ottobre

2015; STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015 consid. 2.7.).

2.5. L’assicurato nemmeno può

ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto

internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12

agosto 2015; DTF 139 V 88; B. Rubin,

in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea,

Schulthess Editions Romandes, 2014, pag. 683 n. 24).

Nella presente fattispecie

il ricorrente, che, da una parte, lavorava in Svizzera e, dall’altra, a __________

è proprietario (unitamente alla moglie) di un appartamento per cui paga il

mutuo e dove abitano figli e consorte (cfr. consid. 2.3.), non è un vero

lavoratore frontaliero in quanto non rientra in Italia almeno una volta alla

settimana (cfr. art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC; art.1

lett. f, 65 par. 2 1a frase e par. 5 lett. a del Regolamento (CE) 883/2004; DTF

142 V 590; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N.

61 pag. 281).

Al

riguardo va rilevato che conseguentemente, come visto (cfr. supra

consid. 2.4.), la questione a sapere se il ricorrente si recasse in Italia, a __________,

da moglie e figli, due oppure tre volte al mese può rimanere indecisa.

Tuttavia l’assicurato,

considerando la sua residenza in Italia (in

proposito va osservato che il Tribunale federale ha stabilito che nelle

relazioni euro-internazionali in materia di sicurezza sociale il domicilio

viene determinato dal luogo in cui si trova il centro principale degli

interessi; cfr. il consid. 4.3.3. della STF C 101/04 del 9

maggio 2007, pubblicata in DTF 133 V 367; P.

Considerandi

Usinger-Egger, Ausgewählte Rechtsfragen des

Arbeitslosenversicherungsrechts im Verhältnis Schweiz-EU, in: Thomas Gächter

[editore], Das europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die

Schweiz, Erfahrungen und Perspektiven, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 37 e

39, note 24 e 38) e che lo Stato di occupazione risulta essere la

Svizzera, non può (né, del resto, lo pretende) essere qualificato come falso

frontaliere (cfr. art. 65 par. 2 terza frase Regolamento (CE) 883/2004; DTF 131

V 228; DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015

del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010),

ritenuta la tipologia di lavoro svolto (ingegnere meccanico), che lo occupava

per 174 ore mensili, e ciò analogamente a quanto deciso da questa Corte nelle

STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018;

STCA 38.2017.77 del 12 marzo 2018; STCA 38.2017.57 del 14 dicembre 2017 consid.

2.5

; STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 e STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e

diversamente da quanto deciso nelle STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016 e STCA

38.2015.39

del 9 marzo 2016 consid. 2.11.

A titolo abbondanziale, riguardo

a eventuali futuri cambiamenti per quanto attiene ai lavoratori attivi

professionalmente in uno Stato differente da quello di residenza, il TCA rileva

che S. Cueni, “Où les frontaliers

sont-ils assurés” in La Vie économique 3/2021 pag. 10 seg., ricorda che:

" (…) Des efforts sont déployés depuis plusieurs années au sein de

l’UE pour modifier les compétences en cas de chômage complet. Si le système

change, c’est le pays où l’activité professionnelle était exercée qui versera

l’allocation de chômage et non plus le pays de domicile. Le pays qui souhaitent

cette réforme, comme la France ou le Portugal, sont en effet d’avis que c’est

au pays qui perçoit les cotisations, donc à celui qui emploie les frontaliers,

de verser les prestations. Les pays qui s’opposent à la réforme, notamment

l’Allemagne et le Luxembourg, estiment en revanche que le versement des

allocations de chômage doit rester du ressort du pays de domicile, auquel

incombe aussi la réinsertion professionnelle de la personne concernée. Aucun

accord n’a été trouvé pour le moment. (…).” (pag. 12)

In esito a quanto sopra,

la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

2.6

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 4 gennaio 2021 per cui si applica la nuova

disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti