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Decisione

38.2021.2

Negate indennità di disoccupazione. Residenza ex art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non in Svizzera: centro relazioni personali in Italia dove vivono moglie e figli. Secondo il diritto internazionale non è né vero né falso frontaliere

10 maggio 2021Italiano65 min

all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2021.2

CL/RS/gm

Lugano

10 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 3 dicembre 2020 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione

del 3 dicembre 2020, la Cassa Disoccupazione CO 1 (in seguito: Cassa) ha

confermato la precedente decisione del 25 agosto 2020 (cfr. doc. IX 1 all. a

doc. IX) ed ha negato a RI 1 – assunto (dopo aver percepito indennità di

disoccupazione nel Canton __________ dal marzo al dicembre 2018) alle

dipendenze di __________ (ma attivo presso __________, con un contratto di

missione - personale in prestito), in qualità ingegnere meccanico dal gennaio

2019 al 31 luglio 2020 (cfr. doc. 2, 3, I ed all. XV2 a doc. XV) -

il diritto a beneficiare d’indennità di disoccupazione a far tempo dal 1°

agosto 2020. Ciò ritenuto che il centro delle relazioni personali

dell’assicurato non si trova in Svizzera, bensì in Italia, e meglio a __________,

dove risiedono la moglie ed i figli. In particolare, nella propria decisione su

opposizione, l’amministrazione ha precisato quanto segue:

" 3. Nella dichiarazione

di sua moglie rileviamo: “… Quindi nel febbraio 2014 ci siamo trasferiti tutti

in Svizzera. … Tutto andava per il meglio su ogni aspetto della nostra vita e

stavamo progettando anche di comprarci casa in zona. Pensavamo a tal scopo

anche di vendere la casa di __________, ma il suo valore continuava

costantemente a scendere e il mercato immobiliare in zona era piuttosto fermo.

Nel 2017 RI 1 ha saputo che l’azienda __________ progettava di chiudere e

avrebbe quindi perso il lavoro. Ha subito constatato che ricollocarsi in zona

non sarebbe stato semplice, soprattutto in quanto per la sua posizione gli

veniva richiesto un livello di tedesco B2 che non aveva. A quel punto non me la

sono sentita di rifiutare il posto di ruolo come insegnante di scuola primaria,

peraltro in una scuola vicino casa di __________ … Di contro RI 1 era convinto

di insistere, anche perché si aprivano nuovo ed interessanti prospettive”.

4. All’opposizione vengono inoltre trasmesse testimonianze /

dichiarazioni in merito alla situazione famigliare e sulla residenza.

5. Nell’opposizione viene anche contestato il fatto che lei si

rechi settimanalmente presso la sua famiglia venendo così considerato

frontaliere.

6. Riesaminata nuovamente la fattispecie la cassa rileva che lei

risiede in Svizzera e la sua famiglia da qualche anno, dopo aver risieduto in

Svizzera, è tornata in Italia (settembre 2017), specificatamente a __________

dove vive in un immobile di sua proprietà, per contro in Svizzera vive in

affitto in un appartamento di 1.5 locali e che circa ogni 3 settimane (vista la

distanza) si ricongiunge in casa propria con la famiglia.

7. Come già ribadito i presupposti per la residenza in Svizzera

sono 3, specificatamente:

·

risiedere effettivamente in Svizzera;

·

avere l’intenzione di continuare a risiedervi; e

·

avervi contemporaneamente il centro delle proprie relazioni

personali.

8. Se da un lato si potrebbe ipotizzare che i primi due

presupposti potrebbero essere adempiuti, il terzo non si è concretizzato, a

mente della cassa il centro delle relazioni professionali è in Svizzera mentre

quello delle relazioni personali in Italia.

9. Considerato quanto esposto, secondo l’abituale criterio della

probabilità preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni sociali, la

cassa ritiene che il centro delle relazioni personali si trovi in Italia dove

vivono persone con le quali conserva i rapporti più stretti, la moglie ed i

propri figli.” (cfr. doc. 27)

1.2. Contro questa decisione RI 1

- rappresentato dall’avv. RA 1 - ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,

postulandone l’annullamento e chiedendo che gli venga riconosciuto il diritto a

beneficiare delle indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° agosto 2020

(cfr. doc. I).

A sostegno delle pretese

ricorsuali dell’insorgente, il patrocinatore di quest’ultimo ha, dapprima,

ricordato che il suo assistito si è trasferito dall’Italia al Canton __________,

segnatamente a __________, nel 2014, dove ha lavorato presso __________ sino

all’aprile 2017. Terminato tale rapporto di lavoro, RI 1 ha beneficiato delle

indennità di disoccupazione sino al luglio 2017, allorquando è stato assunto

alle dipendenze della __________ di __________. Il mese successivo - ha

rilevato l’avv. RA 1 - la moglie ed i figli hanno, invece, fatto ritorno a __________,

dove la consorte dell’assicurato aveva reperito un’“occupazione stabile

quale maestra di scuole elementari”.

Trovatosi senza lavoro a

decorrere dal febbraio 2018, RI 1 ha, nuovamente, beneficiato delle indennità

di disoccupazione, e ciò fino al mese di gennaio 2019, allorquando è stato

assunto da __________ e si è trasferito, da __________, in Ticino.

“Complice la recente

crisi finanziaria globale” RI 1 è, però, stato licenziato con effetto al 31

luglio 2020. Egli ha, quindi, chiesto di beneficiare delle indennità di

disoccupazione a far tempo dal 1° agosto 2020.

A tal proposito, il legale

del ricorrente ha posto in evidenza quanto di seguito:

" Come da

lui dichiarato dinanzi all’Ufficio competente, da quando risiede in Svizzera

(prima nel Canton __________ e ora in Ticino) il ricorrente si reca in Italia

saltuariamente per far visita alla famiglia, rientrando regolarmente al suo

domicilio di __________, dove passa la maggior parte del tempo e dove ha la

maggioranza dei suoi interessi, avendo peraltro intessuto profonde relazioni

personali e legami d’amicizia e trascorrendovi anche la famiglia molto tempo.

Ciononostante, contro ogni pronostico (in considerazione del fatto

che vive oramai in Svizzera da ben 6 anni e che in passato, come testé

descritto, aveva già percepito indennità LADI in due occasioni, la seconda

delle quali nelle medesime condizioni di cui all’odierna richiesta) con una

prima decisione datata 25 agosto 2020 CO 1 Cassa di disoccupazione ha respinto

la domanda di concessione dell’indennità di disoccupazione, ritenendo in buona

sostanza il medesimo quale vero lavoratore frontaliere (doc. B). La successiva

opposizione è stata respinto dalla stessa CO 1, la quale ha confermato la

decisione di prime cure sulla base delle medesime argomentazioni. A torto (…).”

(cfr. doc. I)

Dopo aver richiamato la

nozione di domicilio e di cambiamento del domicilio o della dimora ai sensi,

rispettivamente, degli artt. 23 e 24 CC, l’avv. RA 1 ha, poi, richiamato alcune

decisioni in cui questa Corte aveva stabilito che il centro delle relazioni

personali dei ricorrenti non si trovava in Svizzera, e meglio come segue:

" (…)

- assicurato

con famiglia composta da moglie (separata di fatto) e due figlie minorenni in

Italia a 173 km di distanza; diritti di visita esercitati almeno due volte al

mese presso l’abitazione della sua famiglia di origine, dove risiedono genitori

e fratello e che si trova in Italia a 17 km; in Ticino egli ha vissuto

in un monolocale condiviso con un collega (sentenza TCA del 14 dicembre 2017,

incarto n. 14.12.2017);

- assicurato

con moglie proprietaria di un’abitazione in Italia a 45 km di distanza,

dove si reca settimanalmente; in Ticino egli ha vissuto in un locale di

proprietà del suo ultimo datore di lavoro (sentenza TCA del 27 luglio 2017,

incarto n. 38.2017.32);

- assicurato

con famiglia composta da ex compagna e figlio minorenne in Italia a pochi km di

distanza; diritti di visita esercitati settimanalmente presso l’abitazione di

proprietà della famiglia, dove risiede suo padre e che si trova in Italia a 14

km; in Ticino egli disponeva di una camera presso la nonna e la zia prima e

presso la mamma poi (sentenza TCA del 27 luglio 2017, incarto n. 38.2017.33);

- assicurato

proprietario di un’abitazione in Italia a 108 km di distanza, dove

vivono la compagna e due figli minorenni e dove si reca settimanalmente, oltre

che di un’altra sempre in Italia a pochi km, dove risiede al tempo del ricorso,

non avendo più alcun alloggio in Ticino (sentenza TCA del 24 aprile 2017,

incarto n. 38.2016.72);

- assicurato

con famiglia composta da moglie e figlio minorenne in Italia a circa 90 km

di distanza, presso l’abitazione di proprietà dei suoceri, dove rientra almeno

una volta ogni 15 giorni; in Ticino risiede in un appartamento occupato anche

da due colleghi (sentenza TCA del 15 marzo 2017, incarto n. 38.2016.62);

- assicurata

non iscritta all’AIRE, con figlia minorenne sempre in Italia a pochi km di

distanza, proprietaria di un appartamento non concesso in locazione a terzi in

Italia a circa 200 km di distanza, dove rientra settimanalmente; in

Ticino ella viene ospitata a titolo gratuito da un’amica (sentenza TCA del 9

marzo 2016 incarto n. 38.2015.39);

- assicurato

non iscritto all’AIRE, con famiglia composta da moglie e due figli minorenni

agli studi in Italia a circa 200 km di distanza, presso l’abitazione di

proprietà dei di lui genitori; in Ticino egli dispone di una camera che

condivide con l’ex collega (sentenza TCA del 12 luglio 2016, incarto n.

38.2016.15).” (cfr. doc. I)

Venendo alla situazione

concreta del suo assistito, il legale ha, quindi, posto in evidenza quanto

segue:

" (…) è di

meridiana evidenza che il Signor RI 1 ha la sua residenza effettiva (condizione

oggettiva) e l'intenzione di stabilirsi durevolmente (condizione soggettiva) a __________,

dove si trova il suo centro degli interessi. Presupposti la cui sussistenza in

concreto è stata del resto - timidamente - confermata anche dalla stessa

Autorità resistente nella sua decisione su opposizione qui avversata.

Infatti, preme ribadire in primo luogo che egli risiede

effettivamente in __________ (doc. I), sulla base di - addirittura! - un

permesso di domicilio C "UE/AELS" (doc. K), vivendo nel nostro Paese

da oramai ben 6 anni. Il consumo di energia elettrica dell'appartamento in

questione, che nel 2019 ammonta ad un totale di "indicativamente 6

kWh/giorno" (doc. L), è perfettamente in linea con i consumi medi di

un'economia domestica costituita per lo più da una sola persona, come quella

del qui ricorrente.

Il Signor RI 1 è inoltre iscritto all'AIRE a far tempo proprio dal

9 luglio 2014, allorquando ha come descritto iniziato la sua prima attività

lavorativa nel Canton __________, e attualmente risulta essere residente

appunto in __________ (doc. D).

A dispetto di quanto stabilito nella decisione di prime cure, non

corrisponde assolutamente al vero che "la soluzione abitativa in Ticino

rappresenta unicamente un luogo di soggiorno settimanale" e che "il

fulcro dei suoi interessi famigliari appaiono essere all'estero (Italia)"

(doc. B, pag. 4). Intanto, va sin da subito evidenziato come, così come del

resto la stessa CO 1 ha poi dato atto nella decisione su opposizione qui

impugnata, il ricorrente non si reca settimanalmente a far visita alla di lui

famiglia, ma bensì, come da lui dichiarato, "mediamente ogni tre

settimane" (doc. B, pag. 4): non dimentichiamo che __________ e __________

distano più di 400 km, per un viaggio di non meno di 4 1/2 ore!” (cfr. doc. I)

Anche in sede ricorsuale,

l’avv. RA 1 ha citato alcuni passaggi delle numerose dichiarazioni (per le

quali meglio si dirà nel prosieguo) già trasmesse alla resistente in sede di

opposizione, rese, segnatamente, da moglie, genitori, amici ed ex colleghi di RI

1 (e/o della consorte), convergenti nel dire che il medesimo rientra a __________

ogni tre settimane e che l’intenzione della sua famiglia sarebbe quella di

trasferirsi in Ticino non appena egli avrà un lavoro stabile.

In relazione, invece, ai

pretesi “lunghi e numerosi” periodi trascorsi dalla famiglia del

ricorrente nel nostro Cantone, il legale ha richiamato alcune foto (parimenti

trasmesse alla resistente già in sede di opposizione), a valere quale comprova

della presenza della moglie e dei figli di RI 1 sul nostro territorio “durante

le vacanze d'estate 2018, Natale 2018-2019, estate 2019, Pasqua 2019, Natale

2019-2020, Carnevale 2020 ed estate 2020”.

Alla luce di tutto quanto

precede, il legale postula che a RI 1 venga riconosciuto il diritto a percepire

le indennità di disoccupazione, ritenuto, in particolare, che:

" (…)

·

il ricorrente ha il suo nucleo famigliare - composto da moglie e

due figli minorenni - molto lontano dal suo luogo di dimora in Ticino, ovvero a

__________: parliamo come descritto di più di 400 km, per un viaggio di non

meno di 4 1/2 ore (!);

·

il ricorrente si reca di rado in visita presso la sua famiglia a __________,

ovvero nella misura di circa una volta ogni tre settimane;

·

è al contrario la famiglia del ricorrente a recarsi più spesso in

visita presso di lui in Ticino e per lunghi periodi, soprattutto durante le

ferie scolastiche (essendo la moglie insegnante);

·

è intenzione della famiglia trasferirsi in Svizzera non appena la

situazione lavorativa del ricorrente si sarà normalizzata.

Se è vero che la giurisprudenza sviluppata

in materia nel corso degli ultimi anni farebbe pensare che il fatto di avere

una famiglia in Italia (comunque, di norma e al contrario del caso concreto,

nelle vicinanze del Ticino) basterebbe per essere trattato alla stessa stregua

di un frontaliere, assurgendo addirittura - de facto - ad una presunzione

legale, occorre in casu "uscire dagli schemi" e valutare in favore

del ricorrente la lunga serie di elementi (in primis, la moltitudine di

testimonianze tutte convergenti) portati invero a supporto del fatto che il suo

centro delle relazioni personali non è l'Italia, ma bensì la Svizzera. In

particolare, i quattro elementi testé elencati, permettono di sovvertire la

predetta presunzione legale.

In caso contrario, significherebbe

riconoscere che l'indennità di disoccupazione sarebbe da escludere tout court

per i cittadini italiani con famiglia in Italia, diventando pertanto nientemeno

che una finzione giuridica. Siamo certi che questo Tribunale saprà raddrizzare

questa - per lo meno per il caso concreto - manifesta criticità e fissare un

chiaro spartiacque di cui la fattispecie del qui ricorrente rappresenta un

palese esempio.”

Da ultimo, l’avv. RA 1 ha

protestato spese, tasse e ripetibili, che non ha quantificato (cfr. doc. I).

1.3. Nella sua risposta di causa

del 3 febbraio 2021, la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa e -

rinviando alla propria decisione su opposizione - ha osservato quanto di

seguito:

" (…)

1. In primo luogo

occorre osservare che vi sono delle versioni discordanti su dove il ricorrente

trascorre il tempo libero, in sede di ricorso lo stesso ha indicato: “il

ricorrente si reca di rado in visita presso la sua famiglia a __________,

ovvero nella misura di circa una volta ogni tre settimane; è al contrario la

famiglia del ricorrente a recarsi più spesso in visita presso di lui in Ticino

e per lunghi periodi, soprattutto durante le ferie scolastiche (essendo la

moglie insegnante)…” Per contro nel modulo protocollo colloquio (doc. 25)

da parte dell’URC del 17.07.2020 il ricorrente dichiara che si incontra con la

coniuge circa 2 volte al mese recandosi in Italia, alla domanda, di

consuetudine dove trascorre il tempo libero per vacanze, nei periodi festivi,

il ricorrente ha risposto con la famiglia nella casa di proprietà a __________.

Versione, a mente della cassa, più verosimile anche perché la soluzione

abitativa in Ticino è di un appartamento di 1.5 locali.

2. Diversa la

soluzione abitativa in Italia dove il ricorrente, i suoi familiari, vivono in

casa propria.

3. Secondariamente

a mente della cassa il centro delle proprie relazione personali è all’estero,

specificatamente in Italia.”

(cfr. doc. III)

1.4. Preso atto della risposta

della Cassa, il rappresentante del ricorrente, con replica del 23 febbraio

2021, ha osservato quanto segue:

" L’Autorità

resistente, al p.to 1 della parte in fatto, rileva che “nel modulo protocollo

colloquio … il ricorrente dichiara che si incontra con la coniuge circa 2 volte

al mese recandosi in Italia, alla domanda, di consuetudine dove trascorre il

tempo libero per vacanze, nei periodi festivi, il ricorrente ha risposto con la

famiglia nella casa di proprietà a __________.”.

Preme in proposito

preliminarmente evidenziare come già dalla lettura della decisione 3 dicembre

2020 tale considerazione fattuale non possa essere ritenuta corretta, in

ragione del semplice fatto che è smentita dalla stessa al p.to 6, in occasione

del quale – per altro lo stesso firmatario (…) – dava atto che “circa ogni 3

settimane (vista la distanza) si ricongiunge in casa propria con la famiglia”

(doc. B).

Se ciò non bastasse,

coscienti del fatto che per prassi invalsa il Giudice deve dare più peso alle prime

dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la

persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche, le

stesse in questo caso non possono tuttavia essere considerate poiché non

corrispondono a quanto esplicitato in occasione del colloquio dinanzi

all’Ufficio regionale di collocamento (URC). Vale infatti la pena di precisare

quanto segue.

In data 17 luglio 2020

si è tenuto presso l’URC un colloquio, in occasione del quale il Signor RI 1 ha

comunicato al funzionario incaricato (__________) per l’appunto che si recava -

come si reca - in visita presso la famiglia a __________ tre volte al mese e

che erano - come sono - moglie e figli a passare le vacanze scolastiche per lo

più presso il domicilio del medesimo a Tenero. Purtuttavia, il Signor __________

ha indicato nel protocollo che si reca nell’abitazione in Italia “ca. 2

volte/mese” e che il tempo libero per vacanze, nei periodi festivi, li

trascorre “con la famiglia nella casa in __________” (doc. 25). Nonostante le

insistenze del Signor RI 1, il predetto funzionario non ha voluto modificare il

verbale, trincerandosi dietro la triviale motivazione secondo la quale avere

moglie e figli all’estero sarebbe bastato – bontà sua – a precludergli

l’accesso alle indennità LADI (nonostante continui a pagare i relativi

contributi oramai da svariati anni!), per cui il ricorrente non ha potuto fare

altro che firmare il protocollo.

A dimostrazione di ciò,

quest’ultimo, in tempi ancora non sospetti (ovvero prima dell’inoltro della

procedura di opposizione), ha scritto allo stesso Signor __________ precisando

proprio che “durante il nostro colloquio avvenuto il 17 luglio 2020…su altre

questioni sono stato frainteso (ad es. sul fatto che la mia famiglia trascorre

la maggior parte delle ferie da me a __________ e non il contrario). In quella

occasione mi ha negato la possibilità di modificare sostanzialmente il testo

del relativo verbale e mi ha indotto a firmare comunque il rapporto sostenendo

ed assicurandomi che sarebbe stato del tutto inutile correggerlo in quanto il

solo fatto di essere sposato e non separato e avere moglie e figli attualmente

residente in Italia sarebbe stato sufficienti a precludermi l’idoneità alla

percezione dell’indennità di disoccupazione svizzera” (cfr. doc. C).

Sul buon fondamento delle legittime

rimostranze fatte valere dal ricorrente, ci ha pensato poi lo stesso

funzionario, il quale ha preso atto di quanto sopra, non contestandolo né per

iscritto né in occasione dei successivi incontri.

Riguardo alle vacanze trascorse dalla

famiglia del ricorrente in Svizzera (evidenziando che la di lui moglie è

insegnante, e che può, dunque, usufruire di lunghi periodi di vacanza in

corrispondenza delle ferie scolastiche), le stesse sono poi dimostrate, oltre

che dalle numerose dichiarazioni già prodotte in sede di opposizione (…) dalle

foto prodotte (…), dalle quali risulta incontrovertibilmente la

geolocalizzazione, confermando inoppugnabilmente i seguenti periodi di vacanza:

- Dal

19 luglio al 16 agosto 2018 (28 giorni) a __________ (quando il ricorrente

ancora vi risiedeva);

- Dal

26 dicembre 2018 al 1° gennaio 2019 (6 giorni) a __________ (idem);

- Dal

18 al 25 aprile (7 giorni) a __________;

- Dal

4 al 29 agosto 2019 (25 giorni) a __________;

- Dal

31 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 (5 giorni) a __________;

- Dal

1° marzo al 3 marzo 2020 (2 giorni) a __________;

- Dal

13 luglio al 28 agosto 2020 (46 giorni!) a __________.

Ne discende che la moglie e i figli hanno

trascorso insieme al ricorrente in Svizzera un totale di ben 119 giorni in due

anni; se non è questo un caso “spartiacque” che deve comportare il

riconoscimento delle relazioni personali del ricorrente a __________ (posto

come i primi due presupposti della residenza effettiva, sulla base peraltro di

un permesso C “UE/AELS”, nonché dell’intenzione di stabilirsi durevolmente

siano pacificamente dati e finanche riconosciuti dall’Autorità resistente),

allora si immagina che nessuno lo possa essere. Si è certi che il citato

triviale ragionamento fatto ad alta voce dal funzionario URC non possa trovare

tutela in sede giudiziaria.

Sulla soluzione abitativa del ricorrente in

Ticino (appartamento di 1 ½ locali per circa 35 mq), si fa presente che la

giurisprudenza consultata riporta spesso e volentieri stranieri che risiedono

in abitazioni condivise (con anche molte persone) oppure addirittura “di

fortuna” (ad esempio baracche). Ciò non è assolutamente il caso in concreto,

trattandosi di un appartamento più che dignitoso, atto ad accogliere l’intera

famiglia del Signor RI 1 nei numerosi periodi di vacanza trascorsi nel nostro

Paese.

Seguendo l’errato ragionamento

dell’Autorità resistente, ad essere provvisoria è semmai l’abitazione di

Cesena, la quale consta di soli 3 ½ locali per quattro persone! (…)” (cfr. doc.

VII)

1.5. Con replica del 4 marzo 2021,

l’amministrazione ha osservato quanto segue:

" (…) L’affermazione

che la cassa (…) si sia smentita non ha fondamento, la cassa, sbagliando nel

non virgolettare, ha ripreso uno stralcio dell’opposizione (doc. 26) dove si

indicava: “così come del resto riportato nella medesima decisione,

l’opponente non si reca settimanalmente a far visita alla di lui famiglia, ma

bensì come da lui dichiarato “mediamente ogni tre settimane …”.

Versione discordante da quella fornita in precedenza dove ha

dichiarato di rientrare in Italia circa 2 volte al mese.

Per quanto riguarda il protocollo colloquio del 17.07.2020 (doc.

25) osserviamo che il ricorrente ha firmato il documento dichiarando di aver

preso visione del contenuto.

A mente della cassa le domande fatte non potevano dar adito ad

errate interpretazioni:

Con quale frequenza incontra il coniuge?

Con quale frequenza lei si reca nell’abitazione in Italia?

Di consuetudine, lei dove trascorre il tempo libero per

vacanze, nei periodi festivi?

Lo scritto trasmesso al consulente (Sig. __________) è datato

03.09.2020, susseguente la decisione di negazione del diritto alle indennità

datata 25.08.2020.” (cfr. doc. IX)

1.6. In data 10 marzo 2021, il

legale del ricorrente ha, da parte sua, osservato quanto segue:

" E’

semplicemente grottesco, per usare un eufemismo, che la resistente indichi di

avere commesso un errore “nel virgolettare” quando nella decisione su

opposizione 3 dicembre 2020 il soggetto è “la cassa (che, ndr) rileva che lei

risiede …”. Nessun errore dunque, ma una presa d’atto chiara a precisa da parte

della Cassa, che non può più essere smentita dalla medesima, se non cadendo

nell’abuso di diritto.

In effetti, ringraziando l’Autorità resistente per averlo

ricordato, nella decisione 25 agosto 2020 veniva ripreso il questionario del 10

agosto 2020 (ossia prima della “decisione di negazione del diritto alle

indennità” in tempi palesemente ancora più non sospetti) con il quale il

ricorrente alla domanda a sapere “con quale frequenza rientra presso la sua

famiglia” aveva risposto proprio “mediamente (ogni, ndr) 3 settimane”

(doc. IX1, pag. 3/5). Aggiungendo a questo il fatto che in occasione del noto

colloquio datato 17 luglio 2020, alla domanda “con quale frequenza incontra

il coniuge” il protocollante aveva comunque verbalizzato “ca. (circa,

ndr) 2 volte/mese” (doc. 25, pag. 1/2), il che è pacificamente un po’

diverso da “due volte al mese”, ne viene che codesto lodevole Tribunale non può

che considerare per buona la circostanza secondo cui il signor RI 1 fa visita

alla sua famiglia a __________ (a oltre 400 km dal suo domicilio di Tenero)

mediamente ogni tre settimane.

In questo senso, va definitivamente smentita la circostanza

secondo cui “la soluzione abitativa in Ticino rappresenta unicamente un

luogo di soggiorno settimanale” (doc. IX1, pag. 4/5). Non si dimentichi poi

la lunga serie di documentazione prodotta in sede di opposizione (qui

integralmente richiamata), la quale avvalora definitivamente tutti i

presupposti per la residenza in Ticino, con particolare riferimento al centro

delle relazioni personali. Per tacere poi del fatto che è la stessa Autorità

resistente ad avere già riconosciuto la sussistenza in concreto dei primi due

presupposti (residenza effettiva in Svizzera e intenzione di continuare a

risiedervi; v. decisione su opposizione 3 dicembre 2020).

Si ribadisce per il resto che è la famiglia del ricorrente a

trascorrere la maggior parte del tempo libero delle vacanze presso il medesimo

a __________. (…)” (cfr. doc. XI)

1.7. Con scritto del 15 marzo 2021

(trasmesso, per conoscenza, all’avv. RA 1 il giorno seguente; cfr. doc. XIV),

l’amministrazione ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da

formulare (cfr. doc. XIII).

in diritto

2.1. Oggetto della presente

vertenza è la questione di sapere se RI 1 ha diritto a percepire indennità di

disoccupazione a far tempo dal 1° agosto 2020, oppure no.

2.2. Uno dei presupposti da

adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

L'art. 12 LADI precisa che

“in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di

domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in

virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in

virtù di un permesso stagionale”.

Questo

concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di

prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione

di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il

centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole

relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono

sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere

autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC)

sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio

secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid.

2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi

e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (STF

8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016

consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

In una sentenza

8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il

Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid.

2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei

propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di

un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il

figlio.

In una sentenza pubblicata

in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8

LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un

assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale

anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si

applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto

comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le

legislazioni nazionali a farlo. Se, in quel caso di specie, l’assicurato non

risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8

capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della

Confederazione.

In una sentenza

8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il

ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale

gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato

che:

"

(…) la Corte in modo particolare ha concluso come la

condivisione dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di

cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel

fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una

residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.

recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid.

5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni

dell'assicurazione contro la disoccupazione.”

In una sentenza

8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle

indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle

relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In

quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:

"

4.1. Les motifs

exposés par la juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté

que le recourant et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la

Suisse, plus particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où

sont scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des

activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient

fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en

cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles

à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids

décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les

circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause

l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant

ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni

n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits

déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1

LTF.”

In una sentenza

8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato

manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72

del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato

frontaliere vero, argomentando:

" (…) che il

ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle

assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui

dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in

Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, che in modo particolare la

Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in

Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente

in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di

casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla

compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo

in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non

abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera, che il ricorrente si

limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di

genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché

asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)”

In una

sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N.

61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA

38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la

residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che

all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In

Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani

residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un

appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano

divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un

veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel

fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio

in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come anche era

tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle

relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni

personali, era in Italia.

L’Alta Corte

ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

" 5.2. Il presupposto della residenza in

Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o stabilito in maniera

astratta, ma può essere data una risposta unicamente prendendo in

considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2

pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità

(consid. 1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del

peso dato asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in realtà tenta

impropriamente di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici

ticinesi, i quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel

fascicolo. Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle

assicurazioni si sia fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o

estrapolando singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il

giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in

generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente

delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2

pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei

giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.

5.3. Il ricorrente

ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita

professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni

personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano

con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti

assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del

luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011

consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di

concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2).

Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche

ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può

essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi

elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il

diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla

frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono

essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler

ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste

circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della

normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro

delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua

nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi personali,

trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr. sentenza

8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il ricorrente non ha

mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori di Lugano, ove la

lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali pertanto sotto

questo profilo sono infondate. (…)”

Al riguardo cfr. pure STF

8C_380/2020 del 24 settembre 2020; STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STCA

38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282.

In una sentenza

8C_280/2019 del 5 settembre 2019, pubblicata in DLA 2019 Nr. 13 pag.360-364, il

Tribunale federale ha stabilito che:

" (…) ai

disoccupati si applica la legislazione dell’ultimo Stato di occupazione prima

dell’inizio della disoccupazione. Se l’ultimo Stato in cui era impiegata una

persona disoccupata – nella fattispecie una cittadina tedesca – è la Svizzera,

per l’esame delle prestazioni è determinante la legislazione svizzera. Secondo

l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, il diritto all’indennità di

disoccupazione presuppone che l’assicurato abbia la sua dimora abituale in

Svizzera. Spetta alla persona assicurata rendere verosimile o dimostrare con

tutti i mezzi disponibili (fattura dell’elettricità, contratto di affitto, ecc.)

che dimora effettivamente in Svizzera. Tuttavia, se necessario, la Cassa deve

procedere ai chiarimenti necessari; la cassa deve segnatamente assumere le

prove fornite dalla persona assicurata.”

In un’altra sentenza

8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta Corte ha confermato la

STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la

residenza all’estero.

Si trattava di un

assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel

gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia –

composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una

villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in prima

battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi

la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a

percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio

2017.

2.3. Nella presente evenienza questo

Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un

assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera

ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in

Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di

farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. supra consid. 2.2.)

Inoltre va osservato che la

nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue

sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora

abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA), sia, ancora, dal domicilio secondo la

legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.3.; DTF 125 V 465 consid.

2a pag. 466 seg.).

In una sentenza

8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito

che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le

imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere per

l’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del

19 gennaio 2017 consid. 2).

RI 1 (nato il __________

1978), di nazionalità italiana ed in possesso di un permesso C UE/AELS -

rilasciato il 13 febbraio 2014 e valido fino al 12 febbraio 2024 (cfr. doc. 8)

-, dopo aver beneficiato delle indennità di disoccupazione (cfr. supra consid.

1.2.), è stato assunto, dal gennaio 2019 al 31 luglio 2020, da __________ e,

tramite l’agenzia interinale in questione, ha lavorato presso __________ di __________

(cfr. doc. 2, 3 e all. XV2 a doc. XV), in qualità di ingegnere

meccanico. In totale, per tale attività, nel 2019 gli sono stati corrisposti

fr. 107'971.50 e nel 2020 fr. 63'045.30 (e meglio dal 1° gennaio al 31 luglio;

cfr. doc. 3).

__________, con disdetta

di data 30 giugno 2020, ha intimato al qui ricorrente la cessazione del

rapporto lavorativo con effetto dal 31 luglio 2020 (cfr. doc. 4).

L’assicurato ha, quindi,

postulato il diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione a

decorrere dal 1° agosto 2020 (cfr. doc. 1).

In occasione del colloquio

tenutosi - dopo che RI 1 aveva trascorso le ferie in Italia con la propria

famiglia (e meglio dal 3 al 13 luglio 2020) - presso l’Ufficio regionale di collocamento

di __________ (in seguito: URC), il ricorrente ha risposto ad una serie di

domande fornendo le risposte seguenti:

" Lei

possiede un contratto d’affitto per l’appartamento di __________?

Sì possiedo un contratto dal 01.02.2019.

Quanto paga di affitto?

Pago 700.- Fr/mese comprese spese.

Condivide l’abitazione con un’altra persona?

No, viene occupata solo dal sottoscritto.

Per quale motivo si è trasferito da __________ in Ticino? Nel

Canton __________ risiedeva con un’altra persona?

Per il nuovo impiego trovato presso __________ di __________.

Risiedevo con mia moglie e figli. Nel 2017 la moglie e i figli si sono

trasferiti a __________ perché la moglie ha trovato lavoro come insegnante di

Scuole Elementari a __________.

Per quale motivo possiede un contatto telefonico italiano, __________?

Non lo utilizzo mai anche se possiedo il telefono.

Lei è sposato, dove abita il coniuge?

Sì, con la signora __________ che risiede in Italia, in __________.

Lei ha due figli, dove abitano?

Si, ho due figli (2013 e 2016) che risiedono con la madre in __________.

Con quale frequenza incontra il coniuge?

Ca. 2 volte/mese.

La casa in Italia è di proprietà/in affitto?

La casa è di mia proprietà.

Con quale frequenza si reca nell’abitazione in Italia?

Ogni ca. 2 volte/mese.

Di consuetudine, lei dove trascorre il tempo libero per vacanze,

nei periodi festivi?

Con la famiglia nella casa in __________.

Lei possiede il permesso di condurre e l’autoveicolo? Si tratta di

un documento svizzero/estero?

Possiedo un permesso di condurre svizzero e un autoveicolo targato

in Ticino.

Lei è iscritto all’Ufficio AIRE (Anagrafe Italiani residente

all’estero)?

Mi sono iscritto nel 2014 quando risiedevo nel Canton __________ e

ho ottenuto la conferma dall’AIRE mentre nel 2019 ho notificato il cambio di

indirizzo ma non sono certo di aver ricevuto risposta.” (cfr. doc. 25)

Ai quesiti postigli –

segnatamente a seguito della segnalazione trasmessa alla resistente dall’URC in

relazione a dubbi sull’effettiva residenza del qui ricorrente emersi in

occasione dell’incontro del 17 luglio precedente (cfr. doc. 25) - il 10 agosto

2020 dalla Cassa, RI 1 ha risposto come segue:

"

D: Che tipo di lavoro cerca? (a tempo indeterminato, determinato,

stagionale…)

R: Preferisco un

tempo indeterminato, ma accetto anche durate limitate.

D: Attualmente dove risiede?

R: __________; dal 01/02/2019.

D: Di quanti locali è composta la sua attuale abitazione?

R: 1.5.

D: L’abitazione è

di sua proprietà oppure è in affitto? Se è in affitto, chi ha stipulato il

contratto d’affitto? (…)

R: Casa in affitto.

D: Vive solo o con altre persone?

R: Vivo solo.

D: Come è

composta l’economia domestica presso l’abitazione in Svizzera? (…)

R: È composta soltanto da me.

D: Con le persone

che soggiornano con lei nell’abitazione in Svizzera esiste un rapporto di

parentela? Se sì, voglia specificarci quale.

R: Vivo solo.

(…).

D: È sposato/a

oppure ha un compagno/a? Se sì, dove risiede il suo coniuge, rispettivamente

il/la suo/a compagno/a?

R: Sono sposato, mia moglie risiede a __________ (IT).

D: Il suo

coniuge, rispettivamente il/la suo/a compagno/a, lavora? Se sì, voglia

specificare presso quale datore di lavoro e la località.

R: È insegnante

di __________ c/o Scuola __________ a __________.

D: Dove risiede il coniuge, rispettivamente il/la suo/a

compagno/a?

(…)

R: __________.

D: Ha figli? Se

sì, voglia indicarci il loro nome, cognome e data di nascita.

R: __________

nata il __________2013. __________ nato il __________2016.

D: Dove risiedono i suoi figli? (…)

R: __________. Studiano a __________.

D: La sua famiglia vive in casa propria oppure è in affitto?

R: Casa propria.

D: Se la sua

famiglia vive all’estero, per quale motivo non si sono trasferiti con lei in

Svizzera?

R: Siamo stati

tutti in Svizzera fino al 09/2017. Dopo la mia perdita del lavoro mia moglie ha

accettato un posto di ruolo a scuola in Italia.

D: Chi si occupa del mantenimento dei figli?

R: Entrambi.

D: Lei si occupa anche del mantenimento del coniuge?

R: No.

D: Sulla casa di proprietà paga un mutuo?

R: Sì, a metà con

mia moglie (comprata prima di decidere il trasferimento in Svizzera).

D: Dove risiedono i suoi genitori?

R: Madre a __________

(__________, IT). Padre in __________ a __________.

D: Ha fratelli o sorelle? Dove risiedono?

R: Sorella in __________

con madre, fratello in __________ vicino mio papà.

D: Con quale frequenza rientra presso la sua famiglia? (…)

R: Mediamente tre settimane.

D: Quando si ricongiunge con la sua famiglia dove soggiorna?

R: Casa dove risiede la mia famiglia. (…)” (cfr.

all. XV2 a doc. XV)

Con

decisione del 25 agosto 2020, la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a percepire

le indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2020 ritenendo, in particolare,

quanto segue:

"

Nel caso concreto si evince che lei dichiara di risiedere a titolo

principale in Ticino e di rientrare in Italia mediamente ogni tre settimane.

Tuttavia tenuto conto della sua situazione abitativa in Italia ed in Ticino,

nonché della sua situazione famigliare, appare chiaramente che la soluzione

abitativa in Ticino rappresenta unicamente un luogo di soggiorno settimanale.

Inoltre, anche dal profilo delle norme usualmente applicabili non

sarebbe possibile riconoscerle un diritto alle indennità. Infatti (…) oltre

alla residenza effettiva in Svizzera (condizione che non si ritiene adempiuta

nel caso concreto), lei deve essere intenzionato a continuare a risiedervi e

contemporaneamente ad avervi il centro delle proprie relazioni personali.

Tuttavia, il fulcro dei suoi interessi famigliari appare essere

all’estero (Italia), dove risiedono le persone con le quali conserva il

rapporto più stretto, ossia la moglie e i due figli.

Per questa ragione lei non ha purtroppo diritto all’indennità di

disoccupazione dal 1° agosto 2020.” (cfr. all. a doc. IX)

In

data 3 settembre 2020, RI 1 ha trasmesso ad __________ (collaboratore dell’URC)

delle osservazioni in cui, oltre ad informarlo circa gli sforzi personali

intrapresi per trovare un’attività lavorativa, gli ha comunicato quanto segue

in merito alle risultanze del colloquio del 17 luglio 2020:

" (…) su

altre questioni sono stato frainteso (ad es. sul fatto che è la mia famiglia a

trascorrere la maggior parte delle ferie da me a __________ e non il

contrario). In quella occasione mi ha negato la possibilità di modificare

sostanzialmente il testo del relativo verbale e mi ha indotto [ndr: a] firmare

comunque il rapporto sostenendo ed assicurandomi che sarebbe stato del tutto

inutile correggerlo in quanto il solo fatto di essere sposato e non separato e

avere moglie e figli attualmente residenti in Italia sarebbe stato sufficiente

a precludermi l’idoneità alla percezione dell’indennità di disoccupazione svizzera.”

(cfr. all. C a doc. VII)

Il

ricorrente - già rappresentato in quell’occasione dall’avv. RA 1 - ha, poi,

interposto opposizione avverso la decisione resa nei suoi confronti e ciò sulla

base di argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle esposte in sede

ricorsuale (cfr. supra consid. 1.2.).

Giova

rilevare, come brevemente anticipato (cfr. supra consid. 1.2.) che già in sede

di opposizione, il legale di RI 1 aveva trasmesso ampia documentazione che

pretendeva (e pretende) valere a comprova, d’un lato, dell’effettiva residenza nell’appartamento

di Tenero e quindi in Svizzera del proprio assistito e, d’altro lato, del fatto

che anche il centro delle relazioni personali di quest’ultimo si trova nel

nostro Paese e non, come concluso dalla resistente, in Italia.

In

particolare, dal contratto di locazione dell’appartamento sito a __________ -

composto da 1.5 locali, destinato ad uso personale e sottoscritto a valere dal

1° febbraio 2019 - emerge che l’assicurato corrisponde al locatore fr. 700.-

mensili (di cui fr. 620.- a valere quale pigione mensile e fr. 80.- mensili di

anticipo spese; cfr. doc. 12).

Risulta,

poi, che RI 1 ha sottoscritto una polizza assicurativa per l’economia domestica

(“responsabilità civile privata, persona sola”; cfr. doc. 18), che è

intestatario di un’utenza di telefonia mobile e di un pacchetto “__________” __________

(cfr. doc. 20), affiliato ad una cassa malati (__________; cfr. doc. 17) e che

sostiene le spese per la fornitura dell’energia elettrica in relazione all’ente

locato a __________ (cfr. 19), così come il canone radiotelevisivo (cfr. doc.

21).

Oltre

ad essere iscritto all’AIRE dal 9 luglio 2014 (cfr. doc. 11), RI 1 dispone

della licenza di condurre svizzera dal 30 gennaio 2015 (cfr. doc. 13) ed è

detentore del veicolo __________, targato __________, come attesta il libretto

di circolazione agli atti (cfr. doc. 14).

Dalle

fotografie trasmesse dal ricorrente già in sede di opposizione (e dai dettagli

circa luogo e data di presa delle immagini in questione), emerge che la

consorte ed i figli dell’insorgente, si trovavano in Svizzera in coincidenza

delle ferie scolastiche sia nel corso del termine quadro (che in casu va

dal 1° agosto 2018 al 31 luglio 2020), che successivamente, e meglio come

segue:

·

il 4 agosto 2018 (sabato), ore 11:17 a __________ - persone

ritratte: moglie e figli;

·

il 10 agosto 2018 (venerdì), ore 14:16 a __________ - persone

ritratte: ricorrente e moglie;

·

il 15 agosto 2018 (mercoledì), ore 11:43 a __________ - persone

ritratte: figli;

·

il 26 dicembre 2018 (mercoledì), ore 11:09 a __________ - persone

ritratte: figli;

·

il 28 dicembre 2018 (venerdì), ore 11:11 a __________ - persone

ritratte: ricorrente, moglie e figli;

·

il 30 dicembre 2018 (domenica), ore 17:55 a __________ - persone

ritratte: ricorrente, moglie e figli;

·

il 1° gennaio 2019 (martedì), ore 11:34 a __________ - persone

ritratte: ricorrente e figli;

·

il 18 aprile 2019 (giovedì), ore 18:51 a __________ - persone

ritratte: figli;

·

il 20 aprile 2019 (sabato), ore 11:58 a __________ - persone

ritratte: moglie;

·

il 22 aprile 2019 (lunedì di Pasquetta), ore 15:45, a __________

- persone ritratte: ricorrente, moglie e figli;

·

il 25 aprile 2019 (giovedì), ore 11:23 a __________ - persone

ritratte: figli;

·

il 4 agosto 2019 (domenica), ore 18:48 a __________ - persone

ritratte: figlio;

·

il 9 agosto 2019 (venerdì), ore 20:17 a __________ - persone

ritratte: ricorrente, moglie e figli;

·

l’11 agosto 2019 (domenica), ore 11:10 a __________ - persone

ritratte: ricorrente e moglie;

·

il 14 agosto 2019 (mercoledì), ore 18:48 in Canton Ticino -

persone ritratte: ricorrente e moglie;

·

il 29 agosto 2019 (giovedì), ore 19:16 a __________ - persone

ritratte: ricorrente e moglie;

·

il 31 dicembre 2019 (martedì), ore 16:01 a __________ - persone

ritratte: figli;

·

il 1° gennaio 2020 (mercoledì), ore 17:02 ad __________ - persone

ritratte: ricorrente, moglie e figli;

·

il 4 gennaio 2020 (sabato), ore 13:25 a __________ - persone

ritratte: figlio;

·

il 1° marzo 2020 (domenica), ore 15:34 a __________ - persone

ritratte: ricorrente e moglie;

·

il 3 marzo 2020 (martedì), ore 15:54 a __________ - persone

ritratte: figlio;

·

il 16 luglio 2020 (giovedì), ore 18:57a __________ - persone

ritratte: moglie e figli;

·

il 18 luglio 2020 (sabato), ore 16:32 a __________ - persone

ritratte: ricorrente, moglie e figli;

·

il 26 luglio 2020 (domenica), ore 16:40 a __________ - persone

ritratte: figli;

·

il 14 agosto 2020 (venerdì), ore 17:15, a __________ - persone

ritratte: moglie e figlia;

·

il 22 agosto 2020 (sabato), a __________ - persone ritratte:

moglie;

·

il 28 agosto 2020 (venerdì), a __________ - persone ritratte:

figli (cfr. doc. 23 ed allegati).

Come

parimenti anticipato (cfr. supra consid. 1.2.) agli atti vi sono, poi, diverse

dichiarazioni - rese da moglie, genitori, amici, conoscenti ed ex colleghi del

ricorrente (e/o della consorte) - attestanti che il ricorrente si reca a __________,

dove raggiunge la famiglia, ogni tre settimane e che l’intento dei coniugi __________

sarebbe quello di tornare, insieme ai figli, a vivere in Svizzera una volta che

la situazione lavorativa dell’istante si sarà stabilizzata.

In

particolare, __________ (moglie di RI 1), nella dichiarazione del 19 settembre

2020, ha riferito che quando il marito lavorava a __________ (e meglio fino al

2017), la famiglia aveva progettato “di comprarci casa in zona. Pensavamo a

tal scopo anche di vendere la casa di __________ (…)”. In particolare, la

consorte del ricorrente ha, poi, dichiarato quanto segue:

" Nel 2017 RI

1 ha saputo che l’azienda __________ progettava di chiudere e avrebbe quindi

perso il lavoro. Ha subito constatato che ricollocarsi in zona non sarebbe

stato semplice, soprattutto in quanto per la sua posizione gli veniva richiesto

un livello di tedesco B2 che non aveva. A quel punto non me la sono sentita di

rifiutare il posto di ruolo come insegnante di scuola primaria, peraltro in una

scuola vicino casa di __________, anche perché, per quanto mi risultava, dopo

il lungo periodo di aspettativa che mi ero presa, sarei stata depennata dalla

graduatoria la cui posizione avevo guadagnato con il conseguimento di due

lauree e tanti anni di incarichi temporanei lontani da casa.”

__________

ha descritto la situazione familiare successiva al ritorno (suo e dei figli) in

Italia come segue:

" (…) RI 1

torna a __________ di norma ogni tre settimane, compatibilmente con impegni ed

eventi, quali ad esempio le feste di compleanno dei bambini. Solitamente arriva

da noi il venerdì sera quando i bambini già dormono per ripartire dopo il

pranzo di domenica. Dal canto nostro ci rechiamo spesso e volentieri da lui in

Svizzera, quando possiamo, vi trascorriamo anche lunghi periodi, nonostante RI

1 ora viva, in via provvisoria, in un piccolo appartamento.”

precisando

che l’attuale sistemazione del marito sarebbe transitoria, in attesa di poter

riunire tutta la famiglia in Ticino non appena quest’ultimo riuscirà a reperire

un impiego (cfr. all. a doc. 24).

Anche

il padre del ricorrente, __________, con dichiarazione dell’11 settembre 2020

ha riferito che la famiglia del figlio vivrebbe separata transitoriamente, e

meglio fino a quando la situazione lavorativa del ricorrente non si sarà

stabilizzata. Ha, poi, precisato di riuscire a vedere il figlio raramente, e

meglio quando, da parte sua, dalla __________ rientra in __________, dove vive,

ed è quindi di passaggio a __________, oppure quando il figlio e la di lui

famiglia, nel corso dell’estate, trascorrono a __________ tre giorni di ferie

(cfr. all. a doc. 24).

La

madre di RI 1, __________, con dichiarazione del 10 settembre 2020, ha

precisato che la nuora, di professione insegnante, “utilizza, insieme ai

figli, le vacanze estive e festive, per raggiungere il marito in Svizzera e

unire la famiglia, in attesa di stabilirvisi definitivamente” (cfr. all. a

doc. 24).

__________,

vicino di casa di RI 1 e della moglie, a __________, ha precisato che il

ricorrente “viene di solito a trovare la famiglia circa ogni tre settimane”

e che, da parte sua, si prende “cura delle piante di __________ quando vanno

a passare in Svizzera i periodi in cui la scuola è chiusa (…)”.

È

consapevole, ha poi indicato, che “(…) purtroppo è loro [ndr: del

ricorrente e della moglie] intenzione di lasciarci per trasferirsi un giorno

tutti in Svizzera” (cfr. all. a doc. 24).

Nella

sua dichiarazione di data 16 settembre 2020, __________, amico del qui

ricorrente sin dai tempi dell’università e residente a __________, ha riferito

che il rientro in Italia della moglie e dei figli di RI 1 è stato conseguente

alla perdita del lavoro da parte di quest’ultimo. Ha, poi, precisato quanto

segue:

" __________

mantiene tuttora il proposito di tornare in Svizzera quando le condizioni

lavorative di RI 1 si fossero stabilizzate, quindi il suo trasferimento in

Italia era dovuto ad un senso di responsabilità di madre di famiglia. Sono a

conoscenza del fatto che ad oggi, per Tiziana, la prospettiva di vivere in

Ticino è ancora più allettante rispetto a quanto lo era nella Svizzera tedesca,

tanto è vero che ormai, non perde occasione per recarvisi insieme ai bambini

quando ci sono dei periodi liberi dal lavoro abbastanza lunghi da valerne il

lungo viaggio (…) Mentre RI 1 normalmente rientra a __________ con cadenza

all’incirca mensile per il fine settimana.” (cfr. all. a doc. 24)

__________,

ex collega di RI 1, il 10 settembre 2020, ha dichiarato di aver instaurato con

quest’ultimo un rapporto di amicizia che perdura e precisato che se l’ultimo

impiego del ricorrente non fosse giunto al termine, con l’iniziare del nuovo

anno scolastico l’intera famiglia __________ si sarebbe trasferita in Ticino.

Ha poi indicato che, mentre la moglie ed i figli del ricorrente trascorrono “spesso

(..) lunghi periodi” nel locarnese, RI 1 “rientra in Italia raramente,

perché il tempo effettivo che riesce a stare in famiglia è veramente poco”

(cfr. all. a doc. 24).

__________,

anch’egli ex collega del ricorrente (quando RI 1 ancora lavorava ed abitava nel

Canton __________) ed amico di quest’ultimo, il 12 settembre 2020, ha indicato

che l’istante si è trasferito nel nostro Cantone per lavoro. Ticino che, ha

precisato il dichiarante, “(…) so piacere molto a __________ soprattutto per

il clima e la lingua, invece col tedesco aveva ancora dei problemi a lanciarsi

completamente nel parlarlo.” (cfr. all. a doc. 24).

__________,

collega di RI 1 sino al febbraio 2018, il 14 settembre 2020 ha, da parte sua,

dichiarato che in seguito alla fine del rapporto lavorativo del marito presso __________,

__________ “ha deciso di lavorare in Italia come insegnante”, mentre il

coniuge è rimasto in Svizzera, inizialmente a __________, “soprattutto

considerando le possibilità di carriera che il posto poteva offrirgli. Nel

frattempo la sua famiglia tornava a __________ per quanto il lavoro di __________

lo permetteva” (cfr. all. a doc. 24).

__________,

amica dei coniugi __________ da quando i due abitavano a __________, il 12

settembre 2020 ha dichiarato che “a fine estate 2017 __________ è andata a

lavorare in Italia in conseguenza della perdita di lavoro di RI 1” e che

l’anno successivo aveva avuto occasione di rivederla allorquando la consorte

del ricorrente, accompagnata dai figli della coppia, aveva trascorso “gran

parte dell’estate ed un periodo durante le ferie natalizie” a __________

(cfr. all. a doc. 24).

__________,

ex collega di __________, in data 15 settembre 2020 ha dichiarato di sapere che

la decisione dell’amica di tornare a __________ era stata dettata dalla perdita

di lavoro del marito e che, non appena la situazione lavorativa del ricorrente

si sarà stabilizzata, la consorte ed i figli di quest’ultimo si ritrasferiranno

in Svizzera, “nello specifico in Ticino, dove nel frattempo RI 1 si è

trasferito per lavoro e __________ avrà la possibilità di provare a fare il suo

lavoro di insegnante” e dove, ha aggiunto, “potranno giovare

dell’ufficialità della lingua italiana e di uno stile di vita (…) che molto più

si confanno alla loro personalità rispetto alla realtà riscontrata e comunque

adorata oltralpe”. Da parte sua, ha precisato di vedere il ricorrente “molto

di rado in quanto rientra all’incirca una volta al mese e non è sempre facile

organizzare una cena fuori (…) Inoltre durante i periodi in cui __________ è in

ferie si reca di consuetudine da RI 1 in Svizzera, anche se lui sta lavorando (…)”

(cfr. all. a doc. 24).

__________,

madre di una compagna di scuola della figlia maggiore del ricorrente e di sua

moglie, nonché loro vicina di casa a __________, il 9 settembre 2020 ha

dichiarato di vedere RI 1 sporadicamente, “in quanto scende giù a __________

con frequenza di varie settimane, mentre durante le ferie, è __________ a

raggiungerlo con i bambini in Svizzera.”. Anch’ella ha, poi, riferito di

sapere che l’intenzione della famiglia è quella di riunirsi in Svizzera (cfr.

all. a doc. 24).

Con

decisione su opposizione del 3 dicembre 2020, la Cassa ha respinto

l’opposizione interposta da RI 1, e meglio sulla base delle motivazioni per le

quali, alla pari delle pretese ricorsuali, già si è detto (cfr.

rispettivamente, consid. 1.1. e 1.2.).

2.4. Chiamato

ora a pronunciarsi, il TCA ricorda che secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale il concetto di residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esige, oltre alla residenza effettiva in Svizzera e all'intenzione

di conservarla durante un certo periodo, che il centro delle proprie relazioni

personali sia in Svizzera. In tal senso, la presenza di sole relazioni

professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non è sufficiente (cfr. STF

8C_326/2020 del 4 agosto 2020 consid. 3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019

consid. 3.1.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata

in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254).

Secondo l’Alta Corte

l’accento va posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera (cfr. 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid.

5.3., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281

In

concreto, applicando l’abituale criterio della probabilità

preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017

consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013

del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF

8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011;

DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V

193 consid. 2 pag. 195), si deve concludere che, a giusta ragione, la Cassa, se

d’un lato ha ritenuto ipotizzabili sia il fatto che RI 1 risiede effettivamente

nell’ente locato a __________, sia la circostanza che il medesimo avrebbe

intenzione di continuare a risiedere nel nostro Paese, d’altro lato ha concluso

che il ricorrente non ha in Svizzera il centro delle proprie relazioni di vita.

RI 1, seppur in possesso

di un permesso C, non ha, infatti, concretizzato un legame con il Ticino (ma,

più in generale, con la Svizzera) tale da poterlo considerare il luogo in cui

si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della

giurisprudenza federale (cfr. supra consid. 2.2.), la quale esige come terza

condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni

personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23

novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8

novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer

Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non

basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano

piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro

non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza,

là dove si trova il centro dei loro interessi”).

Il centro delle relazioni

professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima

condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente

nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,

massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata (cfr. supra consid.

2.2.).

Nel presente caso, il

centro delle relazioni personali dell’insorgente risulta essere in Italia, e

meglio a __________, dove vivono la moglie - insegnante di ruolo di scuola __________

a __________ (cfr. consid. 2.3.) - ed i due figli in età scolastica del

ricorrente, __________ e __________, nati, rispettivamente, nel 2013 e nel 2016

(cfr. doc. 7).

In proposito giova

ribadire che con giudizio 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 (già citato, cfr.

supra consid. 2.2.), il Tribunale federale, confermando la sentenza 38.2015.6.

del 25 giugno 2015 del TCA, ha sottolineato che “è peraltro anche più

probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui

coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera”

dove viveva in un bilocale col figlio.

In concreto, giova

innanzitutto evidenziare, alla luce di quanto sollevato dal ricorrente con riferimento

alla frequenza con cui si reca da moglie e figli, a __________ (distante da __________

422 km; cfr. https://it.viamichelin.ch/), che in occasione

del colloquio del 17 luglio 2020 presso gli uffici dell’URC, RI 1, come visto

(cfr. supra consid. 2.3.), alla domanda volta a sapere “con quale frequenza

incontra il coniuge?” ha risposto “ca. 2 volte/mese”. Analogamente

ha fatto seguito al quesito, postogli poco dopo, “con quale frequenza lei si

reca nell’abitazione in Italia?” rispondendo “Ca. 2 volte/mese”. (cfr.

doc. 25).

È solo in un secondo

momento, e meglio a partire dalla risposta alle domande postegli dalla Cassa il

10 agosto 2020, che RI 1 ha, invece, riferito che le visite a moglie e figli

avvenivano “mediamente [ndr: ogni] 3 settimane” (cfr. doc. XV2

all. a doc. XV).

Sempre il 17 luglio 2020,

l’istante aveva, inoltre, riferito, a seguito della domanda volta a chiarire “di

consuetudine, lei dove trascorre il tempo libero per vacanze, nei periodi

festivi?”, di passare le proprie ferie “con la famiglia nella casa in __________”

(cfr. doc. 25; supra consid. 2.3.).

Anche in questo caso, è

stato solo in un secondo momento, e meglio con scritto del 3 settembre 2020 -

successivo, quindi, alla decisione emessa dalla Cassa il 25 agosto 2020 e, dunque, redatto dopo che l’insorgente

è stato edotto circa le conseguenze giuridiche della mancanza del centro delle

relazioni personali in Svizzera – indirizzato all’URC ed in particolare

al collaboratore che si era occupato del colloquio tenutosi il 17 luglio 2020, che

RI 1 ha, come visto (cfr. supra consid. 2.3.) modificato le proprie precedenti

dichiarazioni ed affermato che non sarebbe lui a passare le proprie ferie in

Italia, con la famiglia, bensì moglie e figli a recarsi a __________ in

occasione delle ferie scolastiche. Pure con scritto del 3 settembre 2020, il

ricorrente ha, poi, indicato di aver sottoscritto il verbale del colloquio del

17 luglio 2020 senza nulla osservare in proposito, poiché il collaboratore

dell’URC gli avrebbe “negato la possibilità di modificare sostanzialmente il

testo del relativo verbale e mi ha indotto [ndr: a] firmare comunque il

rapporto sostenendo ed assicurandomi che sarebbe stato del tutto inutile

correggerlo in quanto il solo fatto di essere sposato e non sapere e avere

moglie e figli attualmente residenti in Italia sarebbe stato sufficiente a

precludermi l’idoneità alla percezione dell’indennità di disoccupazione

svizzera.” (cfr. all. C a doc. VII).

In tale contesto si

ricorda che il principio della priorità della dichiarazione della prima ora

prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere

accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando

ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo

tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se

esse le contraddicono (cfr. STF

8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre

2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61

pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).

In

concreto, se, d’un lato, può rimanere indecisa la questione a sapere se RI 1 si

recava dalla moglie e dai figli ogni due oppure ogni tre settimane - ritenuto

che non si parlerebbe, comunque, di un rientro settimanale (e meglio come si

vedrà nel prosieguo) - d’altro lato, sulla questione a sapere dove il

ricorrente trascorreva le proprie ferie, emerge che le dichiarazioni rese

inizialmente non solo devono essere preferite poiché rilasciate quando RI 1 ne

ignorava le conseguenze, ma anche che le stesse sono confermate dagli elementi

agli atti.

Sebbene,

infatti, risulta - in particolare, dalle dichiarazioni e dalle immagini

prodotte dal ricorrente - che __________ (insegnante di scuola elementare di

ruolo a __________ e moglie dell’assicurato) trascorre, in compagnia dei figli

della coppia, parte delle ferie scolastiche a __________, ciò non significa e

non comporta che anche RI 1 benefici delle ferie cui ha diritto negli stessi

periodi in cui la sua famiglia si trova in Ticino.

In

particolare è sempre dalle fotografie in atti che risulta, anzi, che

generalmente quando la consorte ed i bambini si trovano in Ticino, RI 1, con

ogni verosimiglianza, lavora (in questo sensi vedasi anche le dichiarazioni

rilasciate da __________; cfr. supra consid. 2.3). Nelle immagini in questione,

infatti, il ricorrente è per lo più ritratto dopo le ore lavorative, e quindi la

sera, oppure il sabato o nei giorni festivi (cfr. supra consid. 2.3.).

È,

quindi, verosimile ch’egli goda delle proprie ferie in altri momenti e che le

trascorra nella vicina Penisola, con la propria famiglia, com’è, per esempio,

stato il caso nei giorni che hanno preceduto il colloquio del 17 luglio 2020,

dal cui verbale (sottoscritto dal ricorrente) emerge che RI 1 “si trovava in

vacanza dal 03.07.2020 al 13.07.2020 in Italia con moglie e figli” (cfr.

doc. 25). Oppure, ancora, com’è il caso quando la famiglia trascorre qualche

giorno di vacanza in __________ (cfr. dichiarazioni di __________, supra

consid. 2.3.).

Il fatto, quindi, che la

moglie abitualmente raggiunga, in compagnia dei bambini, nei periodi di vacanza

dei quali ella beneficia (anche lunghi, in particolare in ragione della

professione svolta), il marito e che quest’ultimo, pure, trascorra le proprie

ferie raggiungendo a sua volta la famiglia, in Italia, è semmai indizio del

fatto che il fulcro delle relazioni personali del ricorrente è costituito

proprio dalla consorte e dai figli e si trova, quindi, alla pari di questi

ultimi, a __________ (dove la moglie insegna e la coppia dispone, peraltro, di

un appartamento di proprietà).

Nemmeno soccorre la tesi

ricorsuale il fatto che la moglie ed i figli del ricorrente sarebbero, come

indicato nella maggioranza delle dichiarazioni agli atti (cfr. supra consid.

2.3.), pronti a raggiungerlo nel nostro Cantone non appena RI 1 troverà un

lavoro stabile. In primo luogo, si tratta unicamente di una possibilità e di

un’eventualità futura e, secondariamente, per costante giurisprudenza, la data

della decisione su opposizione segna il limite temporale (in concreto,

corrispondente al 3 dicembre 2020) del potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. DTF 132 V 368; DTF 131 V 412; DTF 130 V 140 e DTF

129 V 4).

Le dichiarazioni allegate

dal ricorrente già in sede di opposizione sono, poi, ininfluenti costituendo,

per lo più, affermazioni generiche che si limitano a sostenere che RI 1 fa

rientro ogni tre settimane a __________, che la moglie lo raggiunge quando ella

gode delle ferie e che la volontà dei coniugi sarebbe quella di tornare, in

futuro, a vivere tutti insieme in Ticino; elementi, questi, che come visto, non

dimostrano che il centro delle relazioni personali del ricorrente si trovava -

nel limite temporale del potere cognitivo di questo Tribunale - nel nostro

Cantone (cfr. doc. 24 ed allegati).

A nulla di diverso può,

poi, portare il fatto che l’assicurato abbia stretto relazioni, oltre che

professionali, di amicizia nel nostro Paese. Ciò ritenuto, in particolare, che,

per quanto riguarda le conoscenze, va osservato che

non è certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato

differente da quello in cui si risiede. Al

riguardo giova, infatti, ricordare che l’Alta Corte nella DTF 133 V 137,

menzionata sopra, ha stabilito che non basta avere amici e conoscenti in

Svizzera per creare il centro delle proprie relazioni personali nel nostro

Paese.

Per quanto concerne

l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero - AIRE (ai sensi

dell’art. 6 della Legge italiana del 27 ottobre 1988 n. 470 “Anagrafe e

censimento degli italiani all'estero”

Fatti

i

cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano

all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione

di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. Inoltre la corretta

registrazione all’AIRE permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti i diritti e

i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali l’esercizio

del diritto di voto e l’estensione dell’assistenza sanitaria in Italia; cfr. www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf; www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe),

è utile osservare che la stessa è un indizio che va valutato congiuntamente ad

altri elementi, per stabilire se un assicurato ha oppure no costituito la

propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c

LADI (cfr. STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2016 consid. 2.4.).

L’iscrizione all’AIRE,

pertanto, di per sé, non comprova la residenza effettiva nel nostro Paese.

Neppure l’affiliazione ad

una cassa malati può giovare alla posizione del ricorrente (ritenuto, peraltro,

che il beneficiario di un permesso C è tenuto ad assicurarsi ex artt. 1 cpv. 1

OAMal e 34 LStr).

In simili circostanze,

rettamente, dunque, nella decisione su opposizione del 3 dicembre 2020, la

Cassa ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in

relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato (cfr. al riguardo STF

8C_163/2019 dl 5 agosto 2019; STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in

SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2019.50

del 17 dicembre 2019; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA 38.2014.10

del 6 agosto 2014; STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD

I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD

I-2014 N. 67 pag. 376).

Questa Corte rileva, per

inciso, che la soluzione avrebbe potuto stata diversa - e quindi la

realizzazione del presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI sarebbe

verosimilmente stata ammessa - nel caso, non corrispondente ad ogni modo alla

fattispecie qui in esame, di un assicurato solo o con figli adulti, che avesse

dimostrato di avere sufficienti legami con il nostro Paese oltre a quello

professionale (cfr. DTF 138 V 186 (193-194); STF 8C_405/2015 del 27 ottobre

2015; STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015 consid. 2.7.).

2.5. L’assicurato nemmeno può

ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto

internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12

agosto 2015; DTF 139 V 88; B. Rubin,

in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea,

Schulthess Editions Romandes, 2014, pag. 683 n. 24).

Nella presente fattispecie

il ricorrente, che, da una parte, lavorava in Svizzera e, dall’altra, a __________

è proprietario (unitamente alla moglie) di un appartamento per cui paga il

mutuo e dove abitano figli e consorte (cfr. consid. 2.3.), non è un vero

lavoratore frontaliero in quanto non rientra in Italia almeno una volta alla

settimana (cfr. art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC; art.1

lett. f, 65 par. 2 1a frase e par. 5 lett. a del Regolamento (CE) 883/2004; DTF

142 V 590; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N.

61 pag. 281).

Al

riguardo va rilevato che conseguentemente, come visto (cfr. supra

consid. 2.4.), la questione a sapere se il ricorrente si recasse in Italia, a __________,

da moglie e figli, due oppure tre volte al mese può rimanere indecisa.

Tuttavia l’assicurato,

considerando la sua residenza in Italia (in

proposito va osservato che il Tribunale federale ha stabilito che nelle

relazioni euro-internazionali in materia di sicurezza sociale il domicilio

Considerandi

viene determinato dal luogo in cui si trova il centro principale degli

interessi; cfr. il consid. 4.3.3. della STF C 101/04 del 9

maggio 2007, pubblicata in DTF 133 V 367; P.

Usinger-Egger, Ausgewählte Rechtsfragen des

Arbeitslosenversicherungsrechts im Verhältnis Schweiz-EU, in: Thomas Gächter

[editore], Das europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die

Schweiz, Erfahrungen und Perspektiven, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 37 e

39, note 24 e 38) e che lo Stato di occupazione risulta essere la

Svizzera, non può (né, del resto, lo pretende) essere qualificato come falso

frontaliere (cfr. art. 65 par. 2 terza frase Regolamento (CE) 883/2004; DTF 131

V 228; DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015

del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010),

ritenuta la tipologia di lavoro svolto (ingegnere meccanico), che lo occupava

per 174 ore mensili, e ciò analogamente a quanto deciso da questa Corte nelle

STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018;

STCA 38.2017.77 del 12 marzo 2018; STCA 38.2017.57 del 14 dicembre 2017 consid.

2.5.; STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 e STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e

diversamente da quanto deciso nelle STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016 e STCA

38.2015.39

del 9 marzo 2016 consid. 2.11.

A titolo abbondanziale, riguardo

a eventuali futuri cambiamenti per quanto attiene ai lavoratori attivi

professionalmente in uno Stato differente da quello di residenza, il TCA rileva

che S. Cueni, “Où les frontaliers

sont-ils assurés” in La Vie économique 3/2021 pag. 10 seg., ricorda che:

" (…) Des efforts sont déployés depuis plusieurs années au sein de

l’UE pour modifier les compétences en cas de chômage complet. Si le système

change, c’est le pays où l’activité professionnelle était exercée qui versera

l’allocation de chômage et non plus le pays de domicile. Le pays qui souhaitent

cette réforme, comme la France ou le Portugal, sont en effet d’avis que c’est

au pays qui perçoit les cotisations, donc à celui qui emploie les frontaliers,

de verser les prestations. Les pays qui s’opposent à la réforme, notamment

l’Allemagne et le Luxembourg, estiment en revanche que le versement des

allocations de chômage doit rester du ressort du pays de domicile, auquel

incombe aussi la réinsertion professionnelle de la personne concernée. Aucun

accord n’a été trouvé pour le moment. (…).” (pag. 12)

In esito a quanto sopra,

la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

2.6

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 4 gennaio 2021 per cui si applica la nuova

disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti