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Decisione

38.2021.20

Ricorso al TCA contro decisione su opposizione con cui la Cassa ha confermato il rifiuto a ILR x maggio 2020 (conteggio trasmesso solo il 21.9.2020 in violazione dell'art. 38 cpv. 1 LADI) è irricevibile. Ricorrente non ha completato il ricorso nonostante i termini assegnatile

8 giugno 2021Italiano5 min

38.2021.20

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Incarto

n.

Fatti

38.2021.20

DC/gm

Lugano

8

giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 marzo 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 15 marzo 2021 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

letti ed esaminati gli atti;

ricordato che con decisione su

opposizione del 15 marzo 2021 la CO 1 ha respinto l’opposizione della

ricorrente e ha rifiutato di versarle le indennità per lavoro ridotto relative

al mese di maggio 2020 in quanto il conteggio è stato trasmesso soltanto il 21

settembre 2020 trascorsi i tre mesi fissati all’art. 38 cpv. 1 LADI (cfr. Doc.

A);

rilevato che contro la decisione

su opposizione la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è

così espressa:

“ (…) con riferimento

all’incarto in oggetto, inoltriamo regolare ricorso alla decisione della CO 1

del 15 marzo 2021.

La Cassa contesta

la nostra motivazione relativa ad un reale disagio amministrativo che ci ha

impedito il rispetto delle tempistiche dovute.

A conferma di

quanto da noi affermato, in allegato trovate copia della lettera del nostro

legale, Avv. __________, nella quale è menzionato anche l’incarto del lavoro

ridotto.

Chiediamo quindi:

- Che il reclamo venga accolto;

- Che venga accettata la richiesta di lavoro ridotto

del contendere. (…)” (Doc. I)

richiamato il decreto del 26

marzo 2021 del Tribunale col quale costatato che il ricorso non ossequiava i

requisiti di cui all'art. 3 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca), è stato assegnato alla parte

ricorrente un termine di 15 giorni per completarlo, con la comminatoria che,

trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato

irricevibile (cfr. II);

costatato che il termine assegnato è

infruttuosamente trascorso;

Considerandi

ritenuto che con ulteriore

decreto del 10 maggio 2021 è stato assegnato alla parte ricorrente un ultimo

termine perentorio di 10 giorni per completare il ricorso, con la comminatoria

che, trascorso infruttuoso tale termine, il Tribunale non sarebbe entrato nel

merito (cfr. III);

visto che anche il nuovo termine

è decorso infruttuoso e pertanto il ricorso deve essere dichiarato

irricevibile;

ritenuto

che l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della

LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la

fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018,

pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi

pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore

della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 24 marzo 2021 per cui si applica la

nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.4 del 23 marzo 2021

consid. 2.10; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

richiamati gli art. 3, 4 e 13

cpv. 4 Lptca;

decreta 1. Il

ricorso non è ricevibile.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti