38.2021.20
Ricorso al TCA contro decisione su opposizione con cui la Cassa ha confermato il rifiuto a ILR x maggio 2020 (conteggio trasmesso solo il 21.9.2020 in violazione dell'art. 38 cpv. 1 LADI) è irricevibile. Ricorrente non ha completato il ricorso nonostante i termini assegnatile
8 giugno 2021Italiano5 min
38.2021.20
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Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
38.2021.20
DC/gm
Lugano
8
giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 marzo 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 marzo 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
letti ed esaminati gli atti;
ricordato che con decisione su
opposizione del 15 marzo 2021 la CO 1 ha respinto l’opposizione della
ricorrente e ha rifiutato di versarle le indennità per lavoro ridotto relative
al mese di maggio 2020 in quanto il conteggio è stato trasmesso soltanto il 21
settembre 2020 trascorsi i tre mesi fissati all’art. 38 cpv. 1 LADI (cfr. Doc.
A);
rilevato che contro la decisione
su opposizione la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è
così espressa:
“ (…) con riferimento
all’incarto in oggetto, inoltriamo regolare ricorso alla decisione della CO 1
del 15 marzo 2021.
La Cassa contesta
la nostra motivazione relativa ad un reale disagio amministrativo che ci ha
impedito il rispetto delle tempistiche dovute.
A conferma di
quanto da noi affermato, in allegato trovate copia della lettera del nostro
legale, Avv. __________, nella quale è menzionato anche l’incarto del lavoro
ridotto.
Chiediamo quindi:
- Che il reclamo venga accolto;
- Che venga accettata la richiesta di lavoro ridotto
del contendere. (…)” (Doc. I)
richiamato il decreto del 26
marzo 2021 del Tribunale col quale costatato che il ricorso non ossequiava i
requisiti di cui all'art. 3 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca), è stato assegnato alla parte
ricorrente un termine di 15 giorni per completarlo, con la comminatoria che,
trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato
irricevibile (cfr. II);
costatato che il termine assegnato è
infruttuosamente trascorso;
Considerandi
ritenuto che con ulteriore
decreto del 10 maggio 2021 è stato assegnato alla parte ricorrente un ultimo
termine perentorio di 10 giorni per completare il ricorso, con la comminatoria
che, trascorso infruttuoso tale termine, il Tribunale non sarebbe entrato nel
merito (cfr. III);
visto che anche il nuovo termine
è decorso infruttuoso e pertanto il ricorso deve essere dichiarato
irricevibile;
ritenuto
che l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31
dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di
regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese
di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della
LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la
fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018,
pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La
mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità
delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle
assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va
pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le
disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto
riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis
contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo
preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in
vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi
pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore
della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 24 marzo 2021 per cui si applica la
nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non
ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.4 del 23 marzo 2021
consid. 2.10; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
richiamati gli art. 3, 4 e 13
cpv. 4 Lptca;
decreta 1. Il
ricorso non è ricevibile.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti