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Decisione

38.2021.21

Ricorso al TCA contro decisione su opposizione con cui la Cassa ha confermato il rifiuto a ILR (conteggio trasmesso in violazione dell'art. 38 cpv. 1 LADI)

21 giugno 2021Italiano25 min

stabilire che i termini previsti dalla LADI (per il preannuncio, rispettivamente

Source ti.ch

RA 1Raccomandata

Incarto

n.

38.2021.21

CL/RS/gm

Lugano

21 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 marzo 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 22 febbraio 2021 emanata

da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il

4 maggio 2020 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione parziale sul

preannuncio di lavoro ridotto del 17 marzo 2020 di __________ e ha riconosciuto alla

ditta RI 1, __________, il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 17 marzo al 16

settembre 2020 (cfr. doc. 3).

1.2. Con

decisione del 6 novembre 2020, la Cassa disoccupazione CO 1 (in seguito: Cassa)

ha respinto la domanda di indennità per lavoro ridotto presentata dalla RI 1

per il mese di luglio 2020 sulla base delle seguenti motivazioni:

" (…) Il 5 novembre 2020 ci ha inoltrato i conteggi sul

lavoro ridotto del mese di luglio 2020. Il diritto all’ILR si estingue tuttavia

entro tre mese dalla fine del periodo di conteggio.

Il termine di tre mesi di cui all’articolo 38 capoverso 1 LADI

inizia allo scadere del rispettivo periodo di conteggio, a prescindere dal

fatto che il servizio cantonale o l’istanza di ricorso abbia già pronunciato

una decisione sul pagamento dell’indennità” (ARV 1999, Nr. 11, solo in tedesco

e francese).” (cfr. doc. 10)

1.3. Con

la decisione su opposizione di data 22 febbraio 2021, la Cassa ha, poi,

respinto l’opposizione nel frattempo interposta, per conto della RI 1, da RA 1

(cfr. doc. 13, procura) il 26 novembre 2020 (cfr. doc. 11). L’amministrazione

ha, in particolare, motivato la propria decisione precisando che la

rappresentante della ricorrente non è stata in grado di apportare la prova

dell’invio dei conteggi per il mese di luglio 2020 e, quindi, della domanda di

indennità per lavoro ridotto, entro il termine dei tre mesi ex art. 38 cpv. 1

LADI (cfr. doc. 17).

1.4. Contro

la decisione su opposizione, la RI 1, sempre rappresentata dalla RA 1, ha

interposto un tempestivo ricorso, postulando l’annullamento della decisione su

opposizione, la corresponsione all’insorgente dell’indennità per lavoro ridotto

per il mese di luglio 2020 come da conteggi, oltre a tasse, spese e ripetibili

(non quantificate). In particolare, a sostegno delle proprie pretese, la

ricorrente ha rilevato quanto segue:

" (…).

1. Durante il periodo di pandemia, conformemente alla

legislazione emanata a livello federale e cantonale, la sottoscritta fiduciaria

si è occupata di allestire i conteggi per l’ottenimento delle indennità di

lavoro ridotto per diversi clienti, fra i quali, per quanto qui ci occupa,

anche la RI 1 in __________.

2. La prassi da noi adottata prevedeva l’allestimento

dei conteggi, l’invio ai clienti per verifica, ed il conseguente inoltro alla

cassa competente. Detto procedimento è stato effettuato anche per la RI 1;

tant’è che per i mesi di aprile, maggio e giugno non si è verificato alcun

contrattempo e la nostra rappresentata ha regolarmente percepito le indennità

cui aveva diritto.

3. Con particolare riferimento al mese di luglio

2020 la sottoscritta ha regolarmente allestito il conteggio e, dopo verifica da

parte della qui ricorrente, lo ha inoltrato per Posta A, come del resto sempre

effettuato, alla Cassa disoccupazione CO 1 di __________ in data 2 ottobre

2020. L’invio è dunque avvenuto tempestivamente.

Ad

inizio novembre il titolare della qui ricorrente, non avendo ottenuto il

rimborso per il mese in oggetto, ci ha contattati chiedendo di verificare lo

stato della pratica.

Nell’ambito

dell’immediato colloquio telefonico intercorso con la responsabile della Cassa,

si è appurato che la documentazione per il mese di luglio non era loro

pervenuta. Di conseguenza la sottoscritta fiduciaria ha provveduto ad inoltrare

nuovamente la documentazione tramite mail (5 novembre 2020).

Il

giorno successivo la Cassa disoccupazione CO 1 di __________ ha emesso una

decisione con la quale ha rifiutato il versamento delle indennità per lavoro

ridotto per il mese di luglio 2020 a favore della RI 1, in quanto tale diritto

si sarebbe estinto.

4. Avverso tale decisione la sottoscritta fiduciaria

ha presentato opposizione che è purtroppo stata respinta con la decisione 22

febbraio 2021 qui in oggetto.

5. In sostanza la Cassa motiva il proprio rifiuto di

indennizzo sostenendo che la domanda di indennità per lavoro ridotto sia

tardiva.

Ciò

che non corrisponde al vero in quanto la sottoscritta fiduciaria, in perfetta

buona fede e come da prassi, ha provveduto all’inoltro tempestivo di tutta la

necessaria documentazione, avvenuto tramite posta A in data 2 ottobre 2020.

In

effetti tale modalità d’invio è senz’altro regolare e, mai, in tanti anni di

attività, ha dato adito a particolari problemi, essendo la corrispondenza da

noi inviata quotidianamente, sia ai clienti che alle preposte Autorità,

regolarmente pervenuta.

Nel

caso concreto risultava dunque difficilmente ipotizzabile che la richiesta di

indennizzo inoltrata dalla qui ricorrente non giungesse regolarmente a

destinazione.

6. In definitiva la decisione della Cassa di

disoccupazione CO 1 non può essere accettata, in quanto la stessa appare del

tutto contraria al principio di proporzionalità e lede il divieto di formalismo

eccessivo sancito dall’art. 29 cpv. 1 Cost.

Il formalismo eccessivo si realizza,

in particolare, quando la stretta applicazione delle norme di procedura non è

giustificata da nessun interesse degno di protezione, diviene pertanto fine a

sé stesso e complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto

materiale.

Per

quanto concerne le fattispecie, devesi ricordare che il diritto di percepire le

indennità per lavoro ridotto è avvenuto in un contesto particolare; numerosi

datori di lavoro si sono visti costretti a far capo a tale aiuto a seguito

delle note e gravose conseguenze della pandemia Sars Covid-19 in atto. La

richiesta della RI 1 è avvenuta in un periodo di estrema necessità, in

condizioni del tutto particolari; rifiutare il versamento di detta indennità

per un’asserita intempestività della relativa domanda (anche, se in realtà,

così non è) appare come del tutto ingiustificato e configura una lesione del

summenzionato principio.” (cfr. doc. I)

1.5. Nella

propria risposta di data 22 aprile 2021, l’amministrazione ha postulato la

reiezione del ricorso, osservando quanto segue:

" (…) Nella fattispecie, nonostante le indicazioni

sostenute dalla RA 1, la stessa non ha prodotto alcuna prova a suo favore.

Oltre ad accusare la Cassa di

eccessivo formalismo, di citare la pandemia e di evocare il principio di

proporzionalità e l’art. 29 cpv. 1 Cost., non vi è alcun documento che comprovi

che l’invio del conteggio del mese di luglio 2020, sia effettivamente avvenuto

in data 2 ottobre 2020.

Anche i conteggi di aprile 2020,

maggio 2020 erano datati 3 luglio 2020, tuttavia la Cassa li ha ricevuti il 3

agosto 2020. Mentre per quanto riguarda il mese di giugno 2020, la fiduciaria

non ha mai trasmesso alcuna richiesta, come invece indicato nel suo atto di

ricorso, né conseguentemente la Cassa ha mai retribuito questo periodo di

controllo.

Il fatto che non sussista un

obbligo di trasmettere la documentazione con conferma di spedizione, non

significa che, chi invii dei documenti, per altro rilevanti per una ditta

(cliente), in particolar modo in un periodo di crisi come questo, non debba

assicurarsi che l’invio sia effettuato con sicurezza e sia probatorio.

L’Alta Corte ha più volte

sottolineato che i termini previsti dalla LADI (per il preannuncio,

rispettivamente per far valere il diritto alle prestazioni) non costituiscono

semplici prescrizioni d’ordine, bensì hanno carattere perentorio.”

L’amministrazione

ha concluso ponendo in evidenza il fatto che la ricorrente non ha saputo

comprovare in alcun modo l’avvenuta spedizione della “domanda e calcolo di

indennità per lavoro ridotto” relativa al mese di luglio ed osservato che

alla medesima non può, quindi, essere riconosciuta l’indennità postulata per il

periodo in questione (cfr. doc. III).

1.6. In

data 23 aprile 2021 questo Tribunale ha assegnato alle parti un termine di 10

giorni per produrre eventuali ulteriori mezzi di prova, scaduto, poi,

infruttuosamente (cfr. doc. IV).

considerato in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione a sapere se la Cassa ha, a ragione, o meno,

negato alla RI 1, le indennità per lavoro ridotto da quest’ultima postulate a

valere per il mese di luglio 2020.

2.2. Ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 LADI entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di

conteggio, il datore di lavoro fa valere, per tutta l’azienda, il diritto

all’indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata, laddove per

periodo di conteggio si intende, a norma dell’art. 32 cpv. 5 LADI, ogni periodo

di un mese o di quattro settimane consecutive.

L’art. 53 OADI, precisa, poi, che

è considerato periodo di conteggio un periodo di tempo di quattro settimane se

Fatti

i salari sono pagati ad intervalli di una, due o quattro settimane, che in

tutti gli altri casi, il periodo di conteggio è di un mese (cpv. 1) e che, se

un’azienda prevede diversi periodi di salario, all’indennità per lavoro ridotto

è applicabile il periodo di conteggio corrispondente a un mese o a quattro

settimane (cpv. 2).

Infine, l’art. 61 OADI sancisce che il termine per l’esercizio del diritto

all’indennità decorre con il primo giorno seguente la fine del periodo di

conteggio.

2.3. L’Alta Corte ha già avuto modo di

stabilire che i termini previsti dalla LADI (per il preannuncio, rispettivamente

per fare valere il diritto alle prestazioni) non costituiscono semplici

prescrizioni d'ordine, ma hanno carattere perentorio.

Concretamente, ciò significa che

nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la mancata

osservazione del termine comporta la negazione del diritto all'indennità per

mancanza di un presupposto formale.

Allorché invece la legge prevede

un termine per fare valere il diritto, il mancato rispetto dello stesso provoca

l'estinzione del diritto alle prestazioni (su queste questioni, cfr. in

particolare: DLA 2000, pag. 27; DLA 1993/1994, pag. 30; DLA 1986 pag. 50; STFA

non pubblicata del 18 settembre 2001 nella causa M., C 189/01; STFA non

pubblicata del 15 aprile 1987 nella causa B.C. SA, C 82/86; DTF 124 V 75; DTF

119 V 370; DTF 117 V 244; DTF 114 V 123; DTF 110 V 334; vedi pure H.-U.

Stauffer, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht; "Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung", Ed. Schulthess,

Zurigo 1998, pag. 109).

Pertanto, se la domanda

d’indennizzo viene presentata dopo il termine di tre mesi dalla scadenza del

periodo di conteggio rilevante, senza che siano realizzate le condizioni

necessarie per la “restituzione di un termine”, il diritto all’indennità per

lavoro ridotto si estingue (cfr. STF 124 V 75 consid. 4. bb); STF C 120/06 del

1° maggio 2007 consid. 2.2.1.).

2.4. Il

termine di perenzione di cui all’art. 38 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.3.) può, a

determinate condizioni, essere restituito in applicazione dell’art. 41 LPGA

(cfr. tra le altre DTF 114 V 123, consid. 3.a) a norma del quale, se il

richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire

entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo

domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento

e compia l’atto omesso (cfr., pure, art. 14 Lptca).

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che

risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze

devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente

non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,

pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza federale

ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta

improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,

però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad

incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF

9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015

consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V

255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Tra

gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare

la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la

stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017

del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

Per

la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce

l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se

integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con

la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa

in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio

impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Non costituiscono, per contro,

motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,

rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale

(cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000;

DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17,

consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210,

consid. 4, pag. 216).

La

restituzione di un termine può, altresì, essere accordata in applicazione del

principio della buona fede quando la mancata osservanza di un termine deriva da

un comportamento di un’autorità tale da fondare in modo sufficiente la fiducia

di un assicurato (cfr. art. 9 Cost.; STF 9C_628/2017 del 9 maggio 2018 consid.

2.2.; STF 8C_50/2007 del 4 settembre 2007 consid. 5.1.; STF C 189/04 del 28 novembre

2005 consid. 4.1.; STF C 189/01 del 18 settembre 2001 DLA 2000 N. 6 pag. 27.).

La

restituzione di un termine è, in particolare, giustificata allorquando occorre

tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un

determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità

competente (cfr. STF 8C_50/2007 del 4 settembre 2007 consid. 5.1.; STF C 189/04

del 28 novembre 2005 consid. 4.1.; STFA C 189/01 del 18 settembre 2001; DLA

2000 N. 6 pag. 27).

Deve ancora essere

sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio

di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.5. Nell'evenienza concreta si tratta

di stabilire se, in ossequio a quanto disposto dall'art. 38 cpv. 1 LADI, la

ditta ha fatto valere entro il termine di perenzione di tre mesi il diritto

alle indennità per lavoro ridotto per il mese di luglio 2020 (cfr. consid. 2.2.

e 2.3.).

Al riguardo è innanzitutto utile

ricordare che – sulla base della decisione concernente l’indennità per lavoro

ridotto del 4 maggio 2020, nella quale è, fra gli altri, posto in evidenza che “(…)

Il diritto all’indennità per lavoro ridotto va fatto valere entro 3 mesi dalla

scadenza di ogni periodo di conteggio presso la cassa di disoccupazione

designata” e che l’inosservanza del termine in questione “(…) determina

l’estinzione del diritto” (cfr. doc. 3, pag. 3) – la RI 1 aveva postulato (e

la Cassa aveva erogato) le indennità per lavoro ridotto anche per i mesi di

aprile e maggio 2020. Dagli atti emerge, infatti, che la Cassa - seppur la

domanda della qui ricorrente risulti essere datata 3 luglio 2020 - in data 3

agosto 2020 ha ricevuto una prima “domanda e calcolo di indennità per lavoro

ridotto” da parte della RI 1, spedita il 31 luglio 2020 per posta A, a

valere per il mese di aprile 2020 (cfr. doc. 4 ed allegati).

Sempre in data 3 agosto 2020,

all’amministrazione è pervenuta un’analoga domanda, riferita, questa volta, al

mese di maggio 2020, pure datata 3 luglio 2020 (cfr. doc. 5 ed allegati).

Come rilevato dalla resistente

nella propria risposta di causa (cfr. supra consid. 1.5.), per il mese di

giugno 2020 nell’incarto non figura, invece, alcuna domanda di indennità per

lavoro ridotto.

Per la richiesta di indennità relativa

al mese di luglio 2020, dagli atti emerge che la rappresentante della

ricorrente ha preso contatto con l’amministrazione in data 5 novembre 2020.

Dalla mail trasmessa quel giorno da parte della RA 1 all’amministrazione

risulta quanto segue:

" (…) Mi

riferisco alla telefonata di questa mattina e vi anticipo la domanda del

calcolo d’indennità per lavoro ridotto del nostro cliente che apparentemente è

andata persa. Per posta seguono le copie dei documenti che ho inviato a suo

tempo.” (cfr. doc. 6)

Dalla “domanda e calcolo di

indennità per lavoro ridotto” datata 2 ottobre 2020 ed allegata alla mail

del 5 novembre 2020 (oltre che trasmessa, poi, anche per posta e pervenuta alla

Cassa il giorno successivo; cfr. doc. 9), emerge che, per il luglio 2020, la

ricorrente ha postulato il versamento di indennità per lavoro ridotto per

complessivi fr. 1'885.45 (cfr. doc. 7 e 9).

Con decisione del 6 novembre

2020, la resistente ha rifiutato di erogare l’indennità per lavoro ridotto

postulate dalla RI 1 per il mese di luglio 2020, argomentando:

" (…) Il 5

novembre 2020 ci ha inoltrato i conteggi sul lavoro ridotto per il mese di

luglio 2020. Il diritto all’ILR si estingue tuttavia entro tre mese dalla fine

del periodo di conteggio.” (cfr. doc. 10)

In

data 26 novembre 2020, la RI 1, rappresentata dalla RA 1, ha inoltrato

Considerandi

opposizione contro la decisione resa dalla resistente il 6 novembre precedente.

A sostegno delle proprie pretese, l’opponente ha rilevato quanto di seguito:

" (…) vi contattiamo per conto del nostro cliente citato

in oggetto, e più precisamente ci riferiamo alla vostra decisione n. __________

del 6 novembre 2020 relativa alla domanda di lavoro ridotto per il mese di

luglio 2020. La vostra decisione è negativa in quanto apparentemente la domanda

è stata presentata tardivamente. Abbiamo spedito la richiesta ad inizio ottobre

con posta ordinaria, come già effettuato per le richieste di indennità dei mesi

precedenti. Vi è ora il dubbio se i documenti non siano mai arrivati a

destinazione (ufficio di __________) oppure se siano andati persi. A noi

risulta impossibile tracciare l’invio effettivo. Ad inizio novembre il nostro

cliente non aveva ancora ricevuto una risposta da parte vostra e ci ha chiesto

di verificare lo stato della pratica, così da poter elaborare la busta paga

della sua collaboratrice. Abbiamo così telefonato presso l’ufficio di __________

per ottenere informazioni in merito ed abbiamo scoperto che i documenti non

erano stati elaborati poiché apparentemente mai ricevuti o persi. Abbiamo

quindi spedito via e-mail la documentazione inviata in precedenza, ma la vostra

risposta è stata negativa. Per i motivi sopraesposti inoltriamo quindi il

presente ricorso alla vostra decisione, chiedendovi di riconoscere il diritto

all’indennità per lavoro ridotto del mese di luglio 2020. (…)” (cfr. doc. 11)

La

Cassa ha, quindi, verificato l’incarto relativo alla ricorrente ed il 22

dicembre 2020 – dopo aver chiesto

alla RA 1 di trasmettere una procura debitamente sottoscritta dalla ricorrente

in suo favore (cfr. doc. 12), poi inviata da quest’ultima il 22 dicembre 2020

(cfr. doc. 13) – ha sottoposto alla rappresentante della RI 1 i seguenti

quesiti:

" (…) Ha

qualche prova relativa all’invio del conteggio di luglio 2020, effettuato,

secondo le sue indicazioni, in data 2 ottobre 2020?

In che data è arrivato il sollecito della ditta alla vostra

fiduciaria (per e-mail o tramite telefonata)?” (cfr. doc. 14)

Questo il riscontro fornito dalla

RA 1 in data 8 gennaio 2021:

" (…) Non

abbiamo purtroppo una prova relativa all’invio della domanda di rimborso per il

mese di luglio. Non essendoci l’obbligo di un invio di conferma di ricezione

abbiamo inviato la documentazione per posta A. Alleghiamo però la

corrispondenza intercorsa all’interno della nostra azienda dove si evince che

la documentazione era stata allestita e inviata per conoscenza al nostro

cliente Signor __________.

Il cliente ha chiesto una verifica dello stato della pratica

verbalmente (tramite telefonata con il titolare Sig. __________) il 05.11.2020.

Abbiamo quindi preso subito contatto con la Cassa di disoccupazione di __________

(come dimostra anche l’e-mail inviata lo stesso giorno).” (cfr. doc. 15)

Dalla corrispondenza interna alla

RA 1 testé indicata, e meglio dalla mail trasmessa il 23 ottobre 2020 d

(presumibilmente in uso ad un (presumibilmente in uso al titolare), emerge

quanto segue:

" Ciao __________,

come richiesto per RI 1 ti allego:

- Copia modulo

domanda lavoro ridotto luglio 2020 da consegnare a __________

- Copia allegato alla domanda di lavoro ridotto

- File excel

con i calcoli per l’allestimento della busta paga di __________ con i conguagli

degli assegni familiari di formazione di __________ e __________ e con le

indennità del lavoro ridotto di aprile, maggio e luglio.” (cfr. doc. 16)

2.6

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte evidenzia, innanzitutto, che il dovere processuale di collaborazione

comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente

possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza delle stesse (cfr. STF 9C_495/2019 del 31 ottobre

2019.

consid. 6.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF

8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile

2015.

consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STF P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3;

DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

In

particolare per costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un

invio incombe a chi se ne prevale (cfr. STF B 109/05 del 27 gennaio 2006

consid. 2.4.; DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio

non raccomandato, in RTT 1974, pag. 65segg.). Pertanto, se l’interessato non è

in grado di fornirne la prova, ne deve sopportarne le conseguenze giuridiche

(cfr. STF 8C_747/2018 del 20 marzo 2019; STF 8C_237/2017 del 4 ottobre 2017

consid. 5.3.; E. Catenazzi, op. cit., pag. 67; cfr., pure, A. Borella,

L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, pag. 288).

In concreto, si rileva che, d’un

lato, la parte ricorrente non ha apportato alcuna prova riguardo all’effettivo

invio all’amministrazione della “domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto”

a valere per il mese di luglio 2020 entro il termine di cui all’art. 38 cpv. 1

LADI e, d’altro lato, che la mail

interna alla RA 1, prodotta a pretesa comprova del fatto che “la documentazione

era stata allestita e inviata per conoscenza al nostro cliente Signor __________”

non è, indicativa del tempestivo invio della domanda alla Cassa, bensì conferma

un semplice scambio di comunicazioni interno alla rappresentante della RI 1.

Da quanto appena esposto, il TCA

deve concludere che la domanda d'indennità per lavoro ridotto per il mese di

luglio 2020 non è stata consegnata alla Posta (o altrimenti trasmessa

all’amministrazione) nel termine di cui all’art. 38 cpv. 1 LADI ed è, quindi

tardiva.

È vero che non esiste un obbligo

di trasmettere all’amministrazione la documentazione necessaria con conferma di

spedizione, essendo sufficiente un invio tramite posta semplice (cfr. doc. I

p.to 5; III; consid. 1.4.; 1.5.).

È altrettanto vero, tuttavia,

che, come evidenziato dalla Cassa (cfr. doc. III; consid. 1.5.), l’insorgente

avrebbe potuto garantirsi la prova dell’invio dei documenti determinanti per il

diritto alle indennità per lavoro

ridotto, a maggior ragione in un periodo

di “estrema necessità” (cfr. consid. I p.to 6; consid. 1.4.) come quello

connesso alla pandemia, utilizzando la posta raccomandata o la posta A Plus -

meno dispendiosa - che attesta la notificazione elettronicamente, quando

l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del

destinatario (cfr. STF 8C_559/2018

del 26 novembre 2018 consid. 3.3.).

Nel

caso di specie, questa Corte ritiene, inoltre, che, non essendo ravvisabili

validi motivi che rendano scusabile l’inoltro tardivo della domanda, non sono

dati i presupposti per restituire il termine per far valere il diritto

all’indennità per lavoro ridotto.

Per quanto attiene alla censura

ricorsuale secondo cui il rifiuto del versamento

delle indennità per un’asserita intempestività della relativa domanda

costituisce un formalismo eccessivo, tenuto

conto segnatamente del contesto particolare connesso alla pandemia Sars

Covid-19 che ha costretto numerosi datori di lavoro a chiedere le ILR (cfr.

doc. I; consid. 1.4.), giova osservare che il formalismo eccessivo è una forma particolare di diniego di

giustizia formale vietato dagli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU. Esso è

ravvisabile nell'ipotesi in cui per una determinata procedura sono predisposte

delle regole rigide, senza che simile rigore sia materialmente giustificato. La

giurisprudenza ha certo sempre affermato che le regole di procedura sono

necessarie nell'istituzione delle vie di diritto ai fini di assicurare un decorso

della procedura conformemente al principio della parità di trattamento, nonché

per garantire l'applicazione del diritto materiale. Le esigenze formali non

sono quindi in contrasto con l'art. 29 cpv. 1 Cost.: vi è infatti formalismo

eccessivo, come ricordato dalla parte ricorrente (cfr. doc. I), solo qualora

l'applicazione rigorosa delle regole di procedura non è giustificata da nessun

interesse degno di protezione, diventa un fine a sé stante e impedisce o

complica in modo insostenibile la realizzazione del diritto materiale (cfr. STF

8D_6/2016 del 1° giugno 2017 consid. 3.1.-3.2.; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio

2013.

consid. 7.1. e riferimenti ivi menzionati; STF 9C_923/2009 del 10 maggio

2010.

consid. 4.1.1., pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 62 pag. 189 segg.).

In

concreto il termine di tre mesi contemplato all’art. 38 cpv. 1 LADI non

costituisce una semplice prescrizioni d'ordine, ma ha carattere perentorio. Il

mancato rispetto del termine previsto dalla legge per fare valere il diritto,

provoca del resto l'estinzione del diritto alle prestazioni (cfr. consid. 2.2.;

2.3.).

La decisione della Cassa non

viola, pertanto, il principio del divieto di formalismo eccessivo.

Va

infine ricordato che, per costante giurisprudenza,

gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle

persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti

(cfr. STF 8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019;

STF 8C_787/2018 del 17 dicembre 2018; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010

consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001

KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF

con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2016 24 del 25 agosto 2016;

STCA 38.2014.69 del 24 giugno 2015; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA

35.2006.39

del 7 settembre 2006).

2.7

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La procedura è pertanto di

principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio

concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo l’art. 83 LPGA

(disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo

grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica

il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 25 marzo 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti