38.2021.24
Sospensione 5 gg per consegna tardiva (il 15.1.21) delle ricerche di lavoro di 12/'20. Da 4 a 13.1.21 IL x malattia. Il 14.1 egli avrebbe dovuto immediatamente consegnarle. Difficoltà di accedere alla piattaforma Job-Room era nota, per cui avrebbe dovuto inviare senza indugio messaggio a consulente
30 agosto 2021Italiano26 min
fino alla data in cui l'assicurato ha inoltrato le proprie ricerche di lavoro all'URC, ossia il 16.1.2021.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2021.24
rs
Lugano
30 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 aprile 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22 marzo 2021 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 22 marzo 2021 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in
seguito: URC) ha confermato il proprio provvedimento del 1° febbraio 2021 (cfr.
doc. 2c) con il quale aveva sospeso RI 1 per cinque giorni dal diritto
all’indennità di disoccupazione a causa della consegna tardiva, senza valida
giustificazione, delle ricerche di lavoro concernenti il periodo di controllo
del mese di dicembre 2020 (cfr. doc. A).
1.2. Con tempestivo ricorso al TCA
l’assicurato ha chiesto che gli “fosse tolta la sanzione” e ha indicato:
" (…)
2. Non mi è mai
stata contestata la qualità delle ricerche, ma la quantità, perché non è stato
considerato (in un primo momento) il mio periodo di malattia nel mese di
dicembre per il quale ho fornito anche a voi successivamente i certificati.
Nel periodo di gennaio, le mie
ricerche sono arrivate tardivamente poiché alle prese con un problema di
salute, che non saprei quantificare in termini di “gravità”, ma abbastanza
serio da dover fare degli accertamenti. Ci tengo a precisare, che ho sempre
seguito le direttive del mio funzionario incaricato (Sig. __________) e io ero
tenuto in quel periodo, a fornire le mie ricerche tramite piattaforma jobroom.
Fatti
I problemi con il mio personale log-in
per tale piattaforma, risalenti già prima di gennaio, per me sono facilmente
dimostrabili poiché ho informato in primis __________, poi ho contattato
direttamente la SECO, fino a compilare una ventina di moduli richiesta aiuto,
ai quali però non ho mai avuto riscontro. In un primo momento sembrava potesse
essere solo un problema della piattaforma con il mio portatile, ma anche con
quelli a disposizione al POT al quale ero affidato, abbiamo visto insieme anche
ai miei responsabili che non era così.
1. I miei
certificati li ho sempre forniti al POT come da direttiva, mi rendo conto che
il Sig. __________ non avendoli, abbia dovuto sanzionarmi. Non ho mai affermato
di avere consegnato il 16/1/2021 perché inabile al lavoro, per tale motivo
avrei consegnato il 14/1/2021 (giorno del mio rientro al POT), il motivo per
cui la consegna delle ricerche è arrivata il 16/1/2021 è l’impossibilità di
accedere alla piattaforma jobroom anche con i computer lì a disposizione, che
erano gli unici di tanto in tanto che mi permettevano l’accesso. Dopo due
giorni di prove, con il responsabile del POT che cercava di aiutarmi,
finalmente siamo riusciti ad accedere alla piattaforma per pura fortuna, e
quindi sono riuscito a fare la consegna il 15/1/2021 e voi le avrete registrate
il 16/1/2021. Preciso inoltre, perché evidentemente non chiaro, che per questi
motivi, prima di essere riaffidato ad un corso coaching, ero nuovamente tenuto
a fornire le ricerche con formulario cartaceo. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 21
maggio 2021 l’URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando
segnatamente:
" (…) Da
un’analisi delle motivazioni dell'assicurato non risultano
esserci dei motivi validi per restituire i termini
fino alla data in cui l'assicurato ha inoltrato le proprie ricerche di lavoro all'URC, ossia il 16.1.2021.
Diverso sarebbe stato il ragionamento se egli si fosse prodigato
per farle avere allo scrivente ufficio in data 14.1.2021,
ossia il giorno immediatamente successivo al ritorno all'abilità. (…)” (Doc.
III)
1.4. Il 26 maggio 2021 il
presidente del TCA, tramite raccomandata, ha assegnato alle parti un termine di
10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
Tale atto è stato
rispedito all’insorgente per posta A il 9 giugno 2021, in quanto il precedente
invio non è stato ritirato (cfr. busta d’intimazione dello scritto del 26
maggio 2021).
1.5. Il 5 luglio 2021 il
ricorrente ha comunicato di non avere altro da aggiungere e ha ribadito che le
ricerche di lavoro sono state inoltrate il 15 gennaio 2021, perché prima il
portale Job-Room con le sue credenziali non funzionava (cfr. doc. V).
1.6. L’amministrazione, il 12
luglio 2021, ha precisato di non avere alcuna osservazione da formulare (cfr.
doc. VII)
1.7. Il doc. VII è stato trasmesso
per conoscenza all’insorgente il 13 luglio 2021 (cfr. doc. VIII).
Anche questo documento,
inviato per raccomandata, ha dovuto essere rispedito tramite posta A, poiché
non ritirato dall’assicurato (cfr. busta d’intimazione della lettera del 13
luglio 2021).
in diritto
Considerandi
2.1
Oggetto della vertenza è la
questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato dal
diritto all’indennità di disoccupazione per cinque giorni a causa della
consegna tardiva delle ricerche di lavoro del mese di dicembre 2020.
2.2
Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 LADI), se necessario anche
fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori
del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di
ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio
competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese
(cfr. STF C 77/91 del 29 gennaio 1992 non pubblicata).
Secondo
l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato
deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di
domande d'impiego ordinarie."
L’art.
26.
cpv. 2 OADI, il cui tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011
a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che:
" L’assicurato
deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo
di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno
lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine
senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in
considerazione.”
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La
LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale
principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta
revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge
sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 del
23.
settembre 2008).
Se non
adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv.
1.
lett. c LADI secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se
non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF
8C_675/2018 del 31 ottobre 2019 consid. 2.1.; STF 8C_365/2016 del 3 marzo 2017
consid. 3.1.; STF 8C_194/2013 del 26 settembre 2013 consid. 2; STF 8C_180/2010
del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STF C 221/02 del 3
agosto 2003).
L’art. 30
cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale conforme alle
disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168,
in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives
et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193s.).
2.3
Secondo l'art.
30.
cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità
della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o,
nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione dal diritto all'indennità va da 1
a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16
a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31
a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto
all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per
determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli
ultimi due anni.
Per quel che attiene alla
sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30
cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4
a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3
a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo i parametri della SECO e della
Sezione del lavoro contemplano da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche
di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro,
in caso di prima sospensione, con proporzionale aumento per le inadempienze
successive (da 10 a 19 giorni per la seconda volta), visto l'art. 45 cpv. 5
OADI (cfr. Prassi LADI/D72 punto 1.C; 1.D emanata dalla SECO nell’ottobre 2011;
Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono
conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi
vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il
Tribunale federale delle assicurazioni ha approvato il modo di procedere
dell'amministrazione (cfr. STF 8C_747/2018 del 20 marzo 2019; STF 8C_758/2017
del 19 ottobre 2018; STF C 10/05 del 25 aprile 2005; STF C 210/04 del 10
dicembre 2004; STF C 275/02 del 2 maggio 2003; STF C 286/02 del 3 luglio 2003;
STF C 280/01 del 23 gennaio 2003; STF C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.4
Nel caso concreto l’URC ha sospeso
l’assicurato, che si è annunciato per il collocamento dal 3 settembre 2020
(secondo termine quadro per la riscossione di prestazioni; cfr. doc. 1f), per
cinque giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto non ha
consegnato le ricerche di lavoro relative al mese di dicembre 2020 entro il
termine legale contemplato dall’art. 26 cpv. 2 OADI (cfr. consid. 2.2.), senza
alcuna valida giustificazione.
In una sentenza 38.2011.64
del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che il nuovo articolo 26 cpv.
2.
OADI è conforme alla legge e si è in particolare così espresso:
" (…) Alla
luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto sottolineato
dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata in
DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis
vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare
sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del
termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna
giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto
esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto
del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della
procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11
marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv.
2.
OADI sia conforme alla legge.
In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare
all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione
al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in
questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere
considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli
assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di
verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"
Il Tribunale federale, in
una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012,
ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare
alcuna considerazione circa la sua conformità alla legge.
In quell'occasione l'Alta
Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, ha concluso che un
assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle
ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni che era stata
inflitta dall'amministrazione, argomentando:
" (…) La juridiction cantonale a considéré que
l'intimé n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire
de recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011.
Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai
prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition
- une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était
pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la
conseillère en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août
2011.
De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait
totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait
rencontré sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche
seulement au moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il
ressortait du procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non
seulement sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche
d'un emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011
(pour recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier
2011).
4.
4.1
L'office recourant fait
grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2
OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP
comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il
estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être
déterminé avec certitude.
4.2
En matière d'indemnités de chômage, l'assuré
supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise
de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no
48.
p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi
pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité,
notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre
1999.
consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25
août 2010 consid. 5.1).
4.3
L'ensemble des éléments
retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices
suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches
d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules
déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun
élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la
remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré
ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier
point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation
de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier
manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir
qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs
de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.
4.4
Il convient par conséquent d'annuler le jugement
entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office
recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de
l'intéressé. (…)"
Con sentenza 8C_601/2012
del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164,
in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale
federale ha stabilito la conformità del nuovo art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.
L’Alta Corte ha precisato
che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei
documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo
di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale. In
effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la concretizzazione dei disposti
legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI (un assicurato deve
comprovare gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione sotto pena
di essere sanzionato).
Inoltre il TF ha deciso
che la sospensione del diritto all'indennità soggiace esclusivamente alle
specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione (e non all'art. 43
cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le prove non sono
fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione del diritto
all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire un termine
supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte ulteriormente, per
esempio nell'ambito di una procedura di opposizione.
In proposito cfr. anche
STF 8C_365/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.2. e STF 8C_555/2017 del 13
settembre 2017.
In un giudizio 8C_747/2018
del 20 marzo 2019 l’Alta Corte ha annullato una sentenza della Corte delle
assicurazioni sociali del Canton Vaud con la quale aveva ridotto la sospensione
di 10 giorni causa della consegna tardiva di ricerche di lavoro a 5 giorni, in
quanto, da un lato, gli sforzi intrapresi erano comunque sufficienti
qualitativamente e quantitativamente, dall’altro, l’assicurato aveva seguito
una formazione linguistica per migliorare il suo profilo.
Il TF, al riguardo, ha
evidenziato che tali ragioni non costituiscono dei criteri pertinenti di
valutazione della gravità della colpa al fine di determinare la durata della
sanzione e ha osservato che del resto la sospensione di 10 giorni applicata
dall’amministrazione corrisponde alla sanzione minima prevista dalla tabella
della SECO per gli assicurati che per la seconda volta non hanno effettuato
ricerche durante un periodo di controllo o hanno consegnato in ritardo le
stesse.
2.5
Nella presente
evenienza le ricerche d’impiego del mese di dicembre 2020, in applicazione
dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano prodotte all’amministrazione entro martedì 5
gennaio 2021 (cfr. consid. 2.2.).
L'amministrazione
ha ritenuto tardiva la consegna delle ricerche di lavoro, in quanto esse sono
state da lei ricevute soltanto il 16 gennaio 2021 tramite il sistema
elettronico Job-Room, ossia oltre il termine legale. In proposito l’URC ha
affermato che, se è vero che tra il 4 e il 13 gennaio 2021 il ricorrente era
inabile al lavoro al 100% a causa di malattia, è altrettanto vero che il
medesimo non ha comunque trasmesso le ricerche di lavoro del mese di dicembre
2020.
immediatamente dopo la fine dell’incapacità lavorativa (cfr. doc. A; consid.
1.1.).
La parte
resistente nella risposta di causa ha del resto precisato che il
ragionamento avrebbe potuto essere diverso nel caso in cui l’insorgente si
fosse prodigato per farle avere le ricerche in data 14.1.2021, ovvero il giorno successivo alla data a partire dalla
quale è stato ritenuto nuovamente abile al lavoro (cfr. doc. III; consid.
1.3.).
Al riguardo il ricorrente
ha asserito di avere consegnato gli sforzi intrapresi nel mese di dicembre 2020
al fine di reperire un’occupazione il 15 gennaio 2021 - ma sarebbero stati registrati
dall’amministrazione il 16 gennaio 2021 - non a causa dell’inabilità
lavorativa, bensì perché, nonostante l’inserimento del suo log-in, nemmeno
riusciva ad accedere alla piattaforma Job-Room, tramite la quale era tenuto a
fornire le proprie ricerche in quel periodo, con i computer a disposizione
nella sede del POT che stava svolgendo. Egli ha specificato che dopo due giorni
di tentativi con il responsabile del POT, che cercava di aiutarlo, è riuscito,
il 15 gennaio 2021, ad accedere alla piattaforma e a inviare le ricerche (cfr.
doc. I; V: 2a; consid. 1.2.; 1.5.).
2.6
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che l’assicurato ben
doveva sapere che la prova delle ricerche di lavoro relative a un periodo di
controllo deve essere consegnata all’amministrazione entro il quinto giorno del
mese successivo.
In effetti, da una parte,
egli era già stato in precedenza in disoccupazione (cfr. consid. 2.4.).
Dall’altra, i moduli delle ricerche mensili - anche quello concernente il mese
di dicembre 2020 - riportano a chiare lettere che “… la persona assicurata
deve fornire all’ufficio competente entro e non oltre il 5° giorno del mese seguente
indicazioni scritte riguardo agli sforzi intrapresi per trovare lavoro (…) Le
indicazioni riguardo agli sforzi intrapresi inviate dopo il 5° giorno del mese
seguente senza una giustificazione valida non potranno essere prese in
considerazione” (cfr. doc. 4b2-6).
In proposito va osservato
che è nell’interesse delle persone iscritte in disoccupazione leggere
accuratamente e in modo completo le comunicazioni emesse dagli organi LADI
(cfr. STCA 38.2020.75 del 3 maggio 2021 consid. 2.10.).
In concreto il ricorrente
è stato totalmente inabile al lavoro per malattia dal 4 al 13 gennaio 2021, come attestato dai certificati medici agli atti rilasciati dal Dr. med.
__________, medicina generale FMH (cfr. doc. 5c; 5d).
A ragione, pertanto, l’URC
non ha imputato all’insorgente il fatto di non avere prodotto le ricerche in
questo periodo.
Dopo aver ritrovato una
piena abilità lavorativa (il 14 gennaio 2021; cfr. 5d), l’insorgente avrebbe,
però, dovuto immediatamente consegnare all’URC le ricerche di lavoro del mese
di dicembre 2020.
Al riguardo va rilevato
che il 12 gennaio 2021, benché fosse incapace al lavoro, l’assicurato ha
comunque inviato al proprio consulente del personale un messaggio di posta
elettronica del seguente tenore:
" Ho provato
a contattare diversi numeri e mandato mail, ma non ho ricevuto risposta. Siamo
riusciti a controllare il log-in e mi hanno risposto che non c’è problema sulla
mia registrazione, e che il problema lo devono risolvere “loro”. Ho provato a
capire chi fossero “loro” e poi ho appreso che sono le stesse persone a cui
avevo già scritto, ma che per il momento non hanno risposto.
Se riuscirò ad accedere nuovamente alla
piattaforma la terrò informata.
Ringrazio di avermi fatto avere il
cartaceo, avviso di non avere la stampante ed essendo malato non posso essere
tempestivo, sarà fatto comunque al più presto.
Mi scuso per non averla informata subito e
di tardare con le consegne.” (Doc. 2e)
Visto che al ricorrente era
nota la difficoltà di accedere alla piattaforma Job-Room, egli, non appena il
14.
gennaio 2021 si è reso conto dell’impossibilità di usare tale metodo di
invio e considerata la mancanza di una stampante (vi è però da chiedersi se
presso la sede del POT non fosse possibile stampare il formulario cartaceo,
compilarlo e spedirlo il 14 gennaio 2021 stesso almeno tramite posta A),
avrebbe dovuto reagire senza indugio e, ad esempio, mandare al proprio
collocatore, tramite messaggio di posta elettronica, una lista dei potenziali
datori di lavoro a cui si era rivolto nel mese di dicembre 2020, ribadendo le
problematiche connesse all’uso della piattaforma Job-Room.
Ad ogni modo l’assicurato avrebbe
dovuto perlomeno contattare il consulente del personale per informarlo nuovamente
dell’accesso negato alla piattaforma utilizzata in quel periodo e per chiedere come
procedere.
Egli, invece, ha atteso di
riuscire a trasmettere le ricerche - al più presto il 15 gennaio 2021
(l’amministrazione sostiene che le ricerche le siano state inoltrate sabato 16
gennaio 2021; cfr. doc. 2d; 2c; A; III) - tramite la menzionata piattaforma,
benché fosse pienamente consapevole (cfr. doc. 2e) che il rischio di continuare
a non avere accesso alla stessa fosse molto alto.
Nel ricorso, infatti, il
medesimo ha dichiarato che “finalmente siamo riusciti ad accedere alla
piattaforma per pura fortuna, e quindi sono riuscito a fare la consegna il
15/1/2021” (Doc. I; consid. 1.2.).
Giova, infine, evidenziare
che gli assicurati devono prestare la debita attenzione alle date degli
appuntamenti con l’URC, rispettivamente dei termini per la consegna della
documentazione richiesta, in particolar modo dei formulari relativi agli sforzi
intrapresi al fine di reperire un’occupazione. Non va dimenticato che
l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova
delle ricerche di impiego svolte al più tardi il quinto giorno del mese
seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo
successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio adempiere
all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere
al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate (cfr.
consid. 2.4.; STCA 38.2020.63 del 1° febbraio 2021 consid. 2.8.; STCA 38.2018.8
del 24 aprile 2018 consid. 2.7.; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid.
4.2.; STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid. 2.7.).
Ne discende che il
ricorrente, avendo prodotto in ritardo le ricerche di dicembre 2020, ha violato
l’art. 26 cpv. 2 OADI e deve, conseguentemente, essere sospeso dal diritto
all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
(cfr. consid. 2.2.; STCA 38.2020.63 del 1° febbraio 2021 consid. 2.8.; STCA
38.2020.7
del 2 giugno 2020; STCA 38.2017.92 del 18 aprile 2018 consid. 2.7.;
STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid 2.7.; STCA 38.2016.4 del 13 aprile
2016.
consid. 2.6.; STCA 38.2014.60 dell’11 dicembre 2014 consid. 2.7.).
2.7
Per quanto
attiene all’entità della penalità, va ribadito che nel caso di specie
l’amministrazione ha inflitto all’assicurato cinque giorni di sospensione dal
diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 2c; A; consid. 1.1.).
Come visto in precedenza
(cfr. consid. 2.3.), la SECO prevede da 5
a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro durante un periodo di
controllo, in caso di prima sospensione.
Anche nel caso di prove
della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine la SECO contempla una
sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione da 5 a 9 giorni per il
primo invio oltre il termine (cfr. Prassi LADI/D72 punti 1.D; 1.E).
Di conseguenza, tutto ben
considerato (in particolare il fatto che in ogni caso l’assicurato avesse
constatato problemi di accesso alla piattaforma Job-Room già durante la sua
inabilità lavorativa di gennaio 2021 e la circostanza che oltretutto il numero
delle ricerche effettuate - 7 - non corrispondeva a quello richiesto di dodici
mensili, tre alla settimana, concordato nel settembre 2020 con il proprio
consulente del personale; cfr. doc. 2d; 4b4; 3c), la penalità di cinque giorni
comminata all’insorgente è da ritenere conforme al principio della proporzionalità
(cfr. consid. 2.3.).
Al riguardo è utile
segnalare che con STF 8C_767/2017 del 31 ottobre 2018 l’Alta Corte ha accolto
il ricorso interposto dal “Service de l’emploi” del Canton Vaud contro una
sentenza del Tribunale cantonale che aveva ridotto a due giorni la sospensione
di cinque giorni inflitta a causa della consegna tardiva delle ricerche di
lavoro relative a un periodo di controllo a un’assicurata che si era comportata
correttamente dal momento dell’iscrizione in disoccupazione e le cui ricerche
d’impiego erano valide sia qualitativamente che quantitativamente. Il Tribunale
federale ha confermato la sanzione di cinque giorni, osservando:
" (…)
5.
En l'espèce, la juridiction cantonale a motivé la
réduction de la quotité de la suspension du droit à l'indemnité par le fait que
le comportement de l'assurée était irréprochable depuis son inscription au
chômage. La qualité et la quantité de ses recherches d'emploi démontraient
qu'elle avait tout mis en oeuvre pour trouver un travail convenable; elle avait
d'ailleurs retrouvé un emploi à 50 % grâce à ses recherches. Par ailleurs,
l'intimée avait remis immédiatement le formulaire litigieux à l'ORP au moment
où elle avait pris connaissance du manquement qui lui était reproché.
En l'occurrence, en fixant à cinq jours la
suspension du droit à l'indemnité de chômage, l'administration a tenu compte du
comportement de l'assurée dès lors qu'elle lui a infligé la sanction minimale
prévue par le barème du SECO pour les administrés n'ayant pas effectué de
recherches pendant la période de contrôle ou ayant remis leurs recherches
d'emploi trop tard, pour la première fois. Or, les circonstances du cas
d'espèce ne présentent pas de singularités qui justifieraient de s'écarter de
ces barèmes, lesquels tendent précisément à garantir une égalité de traitement
entre les administrés (pour des cas comparables, voir arrêts 8C_425/2014 du 12
août 2014, 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 et 8C_601/2012 du 26 février 2013).
Partant, on doit admettre qu'en réduisant la suspension à deux jours, la
juridiction cantonale a substitué sa propre appréciation à celle de
l'administration sans motif pertinent (cf. consid. 4.3). (…)”
Cfr. pure STF 8C_758/2017
del 19 ottobre 2018.
In
concreto la soluzione di confermare la sospensione di cinque giorni si
giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in
discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento
dell’amministrazione (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.4.;
STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF 8C_331/2019 del 18
settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF
8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016;
DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003;
STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato
inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del
6.
febbraio 2012).
La
decisione su opposizione del 22 marzo 2021 deve, conseguentemente, essere
confermata.
2.8
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a
LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai
ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in
vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del
23.
aprile 2021, per cui torna applicabile il nuovo diritto.
Trattandosi di prestazioni
LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare spese (cfr. STCA 38.2021.1
del 21 giugno 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.10 del 12 aprile 2021 consid.
2.7.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti