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Decisione

38.2021.32

Riconosciuto a società costituita il 7/'20 (inizio 17.10.20) - che ha dovuto limitare orari apertura da 12.12.20 e cessare attività da 22.12.20 a causa di misure per combattere Coronavirus - diritto a ILR (per principio) pure a 2 dipendenti (pulizie e funz.dirigenz.) che dovevano iniziare il 1.1.21

13 settembre 2021Italiano60 min

disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2021.32

RS/DC

Lugano

13 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 maggio 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 23 aprile 2021 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il

9 dicembre 2020 la società RI 1 di __________ (__________), che ha avviato la

propria attività connessa alla __________ di __________ nel mese di ottobre

2020 (cfr. doc. 9), ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di

lavoro ridotto per il periodo 19 dicembre 2020 – 19 marzo 2021 (cfr. doc. 1).

Dal

relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che la perdita di

lavoro probabile è del 40% e colpisce tutta l’azienda, e meglio sette

dipendenti con contratto di lavoro di durata indeterminata (cfr. doc. 1 pti.

2.1, 3, 4.1), dall’altro, che quale causa è stata indicata “La decisione del

Consiglio federale che prevede la chiusura serale e domenicale dei ristoranti”

(cfr. doc.1 p.to 2.2).

1.2. Il

21 dicembre 2020 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione parziale, nel

senso che il diritto alle indennità per lavoro ridotto è stato riconosciuto per

il periodo dal 19 dicembre 2020 al 18 marzo 2021 (cfr. doc. 2).

1.3. La RI 1, il 24 dicembre 2020,

ha interposto opposizione contro la decisione del 21 dicembre 2020, chiedendo

che le venisse concessa l’indennità per lavoro ridotto dal 12 dicembre 2020, in

quanto “da sabato 12 dicembre è stata imposta la chiusura alle ore 19.00 ai

ristoranti” e “la __________ si trova in una località discosta dove non

è possibile variare il tipo di attività e orari” (cfr. doc. 3).

1.4. Il 23 marzo 2021 la Sezione

del lavoro ha informato la RI 1 che dall’esame della documentazione è emerso

che “vi siano gli estremi per una decisione a suo svantaggio (reformatio in

pejus”)”, motivando come segue:

" (…) Si

osserva infatti che il Consiglio federale ha modificato l’Ordinanza COVID-19

situazione particolare in data 18 dicembre 2020, imponendo la chiusura forzata

di bar e ristoranti a far tempo dal 22 dicembre 2020 (cfr. art. 5a). Ciò

nonostante la RI 1 ha richiesto il lavoro ridotto per due dipendenti – signora __________

e signora __________ – assunte dal 1. Gennaio 2021, ovvero mentre la __________

era chiusa.

Considerato l’obbligo di diminuire il fatto

causato all’assicurazione contro la disoccupazione, non appare possibile

riconoscere il diritto alle indennità per lavoro ridotto per le persone

sopracitate, assunte per lavorare durante la chiusura della struttura (al

riguardo vedi cifre d’affari di gennaio e febbraio pari a CHF 0.-). (…)” (Doc.

10)

L’amministrazione ha,

quindi, prospettato alla società la negazione del diritto all’indennità per

lavoro ridotto per le dipendenti __________ e __________ e l’ha resa attenta,

in particolare, circa la possibilità di ritirare l’opposizione (cfr. doc. 10).

La RI 1, il 30 marzo 2021,

ha scritto:

" (…) i

contratti delle due dipendenti che avrebbero dovuto iniziare l’attività a

gennaio 2021 erano già stati stipulati nel corso del mese di ottobre 2020 molte

settimane prima dell’ordinanza COVID-19 che imponeva la chiusura forzata di bar

e ristoranti. Abbiamo presentato opposizione perché nel momento in cui abbiamo

fatto il preannuncio, ovvero il 9 dicembre 2020, non era ancora in vigore la

chiusura serale dei ristoranti per cui non avremmo potuto farlo 10 giorni prima

rispettando i termini.

Riteniamo che le due questioni siano

separate l’opposizione è stata presentata per l’inizio del diritto al lavoro

ridotto mentre la vostra risposta riguarda i contratti stipulati ad ottobre

2020. Il diritto a lavoro ridotto è garantito per i contratti in vigore

stipulati a durata in determinata per questo motivo non abbiamo disdetto i

contratti già firmati. (…).” (Doc. 11)

1.5. Con decisione su opposizione

del 23 aprile 2021 la Sezione del lavoro ha parzialmente accolto l’opposizione

interposta dalla RI 1, nel senso che ha concesso il diritto alle indennità per

lavoro ridotto dal 12 dicembre 2020 al 18 marzo 2021, escludendole, tuttavia,

per le dipendenti __________ e __________ (cfr. doc. II1 pag. 4).

L’amministrazione, al

riguardo, ha rilevato:

" (…) la

legge non vuole permettere al datore di lavoro di conservare del personale

eccessivo tenuto conto dei bisogni normali, per poter far fronte, se del caso,

ad eventuali aumenti di attività per lassi di tempo limitati (DTF 121 V 375

consid. 3, 1994 no. 35 pag. 247 consid, 2b; Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I Pag. 401 nota 12; sentenza inedita 30

maggio 1995 in re P., C155/93; STCA 38.1999.364 del 17.04.2000, consid. 2,4,

pag. 8 e 9 e riferimenti ivi citati). Si osserva infatti che, nell'ottica

dell'obbligo di ridurre il danno, il numero delle ore perse dovrebbe essere

mantenuto il più basso possibile, motivo per cui non si dovrebbe assumere più

personale di quanto sia normalmente necessario.

Nel caso si esame, si ribadisce che l'opponente è una società

neocostituita, alla quale è stata concessa l'autorizzazione d'esercizio in data

8 ottobre 2020. Quale personale dipendente quest'ultima ha assunto a far tempo

dal mese di ottobre 2020 il gerente (e cameriere), due cuochi e una

ricezionista; mentre a dicembre ha assunto un cameriere. Dal 1. gennaio 2021 -

e dunque mentre la __________ era chiusa (cfr. a proposito le cifre d'affari

presentate) - la RI 1 ha poi assunto la signora __________ quale addetta alle

pulizie e aiuto cucina, e la signora __________, quale responsabile della

ristorazione.

Ora, si osserva che la società opponente ha lavorato sino alla

chiusura totale imposta dall'Autorità federale intervenuta in data 22 dicembre

2020 solamente con il personale entrato in servizio durante il mese di ottobre

e dicembre. Già solo per questo motivo si osserva come le signore __________ e __________

siano state assunte benché non realmente necessarie. Invero, la società stessa

ha affermato che: "Il reclutamento di personale selezionato ha

richiesto un periodo di valutazione, inoltre, durante le prime settimane

di attività non era ancora chiara la mole di lavoro, per questi motivi ci sono

delle assunzioni subentrate dopo nonostante le restrizioni ma necessarie per

garantire una corretta organizzazione del lavoro in caso di apertura"

(cfr. e-mail 15 marzo 2021 dell'opponente).

Tenuto conto di quanto esposto in precedenza, nell'ottica di

ridurre il danno, lo scrivente Ufficio ritiene che per le dipendenti __________

e __________, l'opponente non abbia diritto alle indennità per lavoro ridotto.

A ciò nulla cambia il fatto che esse siano state assunte con contratti di

lavoro stipulati durante il mese di ottobre, posto che, come detto, non è

compito dell'assicurazione contro della disoccupazione indennizzare perdite di

lavoro evitabili. (…)” (Doc. II1)

1.6. Contro la decisione su opposizione

del 23 aprile 2021 la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale

ha chiesto “di integrare il diritto al lavoro ridotto alle dipendenti __________

e __________” (cfr. doc. I pag. 2).

A sostegno della propria

pretesa ricorsuale, __________, amministratore unico della RI 1 (cfr. estratto

RC reperibile nel sito www.zefix.ch), ha addotto che __________ e __________

sono state assunte in quanto necessarie e fondamentali per l’attività, precisando:

" (…) L’attività

è partita con l'assunzione di un organico minimo di 6 persone così composto:

Cognome Nome

Inizio

Fine

Ruolo

__________ 01.10.20 cameriere e

gerente

__________ 01.10.20 cuoco

__________ 01.10.20 cuoco

__________ 01.10.20 30.11.20 cameriera

__________ 07.10.20 ricezionista

+ ausilio

__________ camere

__________ 15.10.20 30.12.20 cameriera

Il reclutamento del personale è stato complesso. Durante la

stagione estiva i ristoranti e gli alberghi in Ticino hanno lavorato parecchio

e c'è stata carenza di personale disponibile per questo motivo essendo

amministratore unico della __________ (società che gestisce la __________ dal

2007) ho chiesto ad alcuni dipendenti di fiducia di spostarsi per avviare bene

questa nuova attività, i dipendenti in questione sono: __________, __________ e

__________.

Il Signor __________ è stato alle dipendenze di __________ fino al

30 novembre 2020 ed è subentrato alla Signora __________ dal 1° dicembre 2020.

La signora __________ ha terminato l'attività con __________ rispettando i

regolari termini di disdetta il 31 dicembre 2020 e avrebbe dovuto iniziare

regolarmente l'attività presso la __________ in data 1° gennaio 2021. La

Signora __________ è attualmente alle dipendenze di entrambe le società lavora

8 ore alla settimana alla __________ (durante le assenze della Signora __________)

dove svolge principalmente mansioni amministrative e di promozione

dell'attività.

Comunichiamo che nessuno spostamento di personale è stato fatto

con lo scopo di arrecare un danno alla cassa disoccupazione, infatti, la

Signora __________ a __________ è stata regolarmente sostituita con

l'assunzione di una nuova addetta alle pulizie.

La __________ svolge la sua attività di ristorazione 5 giorni alla

settimana per il servizio del pranzo e della cena e affitta le camere agli

ospiti 7 giorni su 7, questo richiede un notevole impiego di dipendenti e

attualmente il personale assunto è appena sufficiente a coprire le effettive

necessità.

L'organico attuale è così composto:

Cognome Nome

Inizio

Fine

Ruolo

__________ 01.10.20 cameriere e

gerente

__________ 01.10.20 cuoco

__________ 01.10.20 cuoco

__________ 07.10.20 ricezionista

+ ausilio

__________ camere

__________ 01.12.20 cameriere

__________ 01.01.21 addetta

alle pulizie

__________ 01.01.21 responsabile

Ristorazione

(…)” (Doc. I)

1.7. Nella sua risposta del 2

giugno 2021 la Sezione del lavoro ha proposto la reiezione del ricorso e ha

osservato:

" (…) la __________

ha esercitato la propria attività sino alla chiusura imposta dalle Autorità

solamente con il personale in servizio assunto sino a dato momento. Già solo

per questo motivo le assunzioni non appaiono necessarie, e pertanto l'asserita

perdita di lavoro che ne risulta non adempie il requisito della computabilità,

non essendo questa inevitabile.

Si osserva infatti che, per quanto attiene alla dipendente __________,

la ricorrente asserisce che l'entrata in servizio della stessa è stata

concordata per il 1° di gennaio 2021, in quanto la stessa ha dovuto attendere

due mesi termine di disdetta del contratto di lavoro con il precedente datore

di lavoro, la __________ (cfr. scritto 12 marzo 2021, doc. 9; vedi anche p. 2

del ricorso). Lo scrivente Ufficio rileva che il precedente datore di lavoro è

de facto sempre il signor __________, amministratore unico sia della società

ricorrente, sia della __________, e avrebbe pertanto potuto concordare con la

stessa di rinunciare ai termini di disdetta contrattuali, qualora ella fosse

stata realmente necessaria.

La signora __________ è stata invece assunta, come detto, con un

contratto di lavoro prevedente un orario di lavoro medio settimanale pari a 8,4

ore e un salario lordo mensile pari a CHF 2'166.65. Anche in questo caso, non

si comprende per quale ragione la signora __________ non sia stata assunta a

far tempo dall'apertura dell'esercizio pubblico, se indispensabile come

dichiarato dalla ricorrente. Si rende poi necessario qui rilevare che il

salario della dipendente risulta essere superiore sia a quello percepito da

ogni altro collaboratore della RI 1 sia alla media del settore. Invero, il

datore di lavoro ha giustificato tale differenza salariale precisando che la

signora __________ è "qualificata con esperienza, plurilingue e ha portato

con sé un pacchetto clienti per questo motivo ha un salario mensile superiore

agli altri dipendenti" (cfr. scritto 12 marzo 2021, doc. 9). Perlomeno

dubbia la veridicità di tali affermazioni, ritenuto non essere usuale nel ramo

della ristorazione apportare "pacchetti clienti", a maggior ragione

nel caso specifico tenuto conto che ella è impiegata in un altro ristorante la

cui gestione è assicurata dal medesimo datore di lavoro.

ln ultimo si osserva che nel periodo in cui la __________ ha

iniziato la propria attività commerciale, in Ticino la situazione

epidemiologica era in netto peggioramento, tant'è che - anche - nel settore

della ristorazione le Autorità preposte hanno introdotto delle restrizioni volte

a contrastare il diffondersi del coronavirus (a titolo di esempio si veda la RG

n. 5200 del Consiglio di Stato dell'8 ottobre 2020 prevedente l'obbligo di

consumazione solo al tavolo e la raccolta dati; RG n. 5529 del Consiglio di

Stato del 26 ottobre 2020 prevedente inoltre limitazioni quanto al numero di

persone al tavolo e il distanziamento dei tavoli). L'assunzione di personale in

tale circostanza, con entrata in servizio il 1° gennaio 2021 non si concilia,

ancora una volta, con l'obbligo di diminuire il danno all'assicurazione contro

la disoccupazione. (…)” (Doc. IV)

1.8. Il 13 giugno 2021 la RI 1 ha

presentato un atto di replica (cfr. doc. VI).

1.9. Nella duplica del 17 giugno

2021 la Sezione del lavoro evidenziato, da una parte:

" (…)

nell'ambito di un controllo svolto dall'amministrazione è emerso che la signora

__________ - e meglio la signora __________ - è coniugata dal 1996 con il

signor __________, amministratore unico e proprietario della RI 1, come da lui

stesso affermato (vedasi ricorso p. 1 e replica p. 2 "ho costituito con

fiducia la RI 1) - e altresì della __________ (cfr. ricorso, p. 1). Lo

scrivente Ufficio, benché non competente per verificare dato presupposto,

osserva che giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto alle

indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari

o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono

influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i

loro coniugi occupati nell'azienda. (…)”

D’altra parte:

"

Per quanto attiene alla dipendente __________, si rileva che la

ricorrente ha affermato che “Da parte mia era assodato che

in qualsiasi caso la signora __________ avrebbe potuto godere della copertura

ILR. Se così non fosse stato l'avrei mantenuta assunta alla __________”. Ciò conferma quanto già è stato detto, ovvero che la

stessa è stata assunta quale dipendente della __________ benché non necessaria,

circostanza in antitesi al principio dell’obblio di diminuire il danno

all’assicurazione contro la disoccupazione.” (Doc. VIII)

1.10. Pendente causa questo

Tribunale ha richiamato dalla Cassa __________ l’incarto completo relativo alla

RI 1, il quale è pervenuto al TCA il 21 giugno 2021 (cfr. doc. IX; X+1).

1.11. Il 21 giugno 2021 il TCA ha

inoltre sottoposto alla società ricorrente i seguenti quesiti:

" 1. Chi si

occupava, in particolare, di effettuare le pulizie del

ristorante e

delle camere precedentemente al 1° gennaio 2021, ossia prima dell’inizio del

contratto di lavoro concluso con la signora __________?

2. Per quali

ragioni la signora __________, ritenuto il suo ruolo di responsabile della

ristorazione e del settore alberghiero, non ha iniziato già nell’ottobre 2020,

la propria attività alle dipendenze della RI 1?” (Doc. XII)

__________, il 26 giugno

2021, ha risposto:

" (…)

durante le prime settimane di apertura la signora __________, la signora __________

e la signora __________, ma anche il gerente signor __________ si sono messi a

disposizione con entusiasmo e spirito di collaborazione in attesa dell'arrivo

di una persona dedicata alle pulizie. All'inizio l'occupazione delle camere era

molto bassa, per aumentare leggermente a novembre, facendo ben sperare e

ripiombare a dicembre. Nel frattempo, le riservazioni per il 2021 avevano

cominciato ad arrivare. È impensabile che un ristorante con 7 camere possa

gestirsi per un lungo periodo senza chi si occupi in maniera dedicata del

rifacimento delle camere, della pulizia del ristorante e della lavanderia.

L'albergo è inoltre aperto 7giorni su 7 e bisogna considerare che

il personale deve fare 2 giorni di libero e si può assentare per vacanze,

malattia o infortunio. La signora __________ ora si occupa della pulizia del

ristorante con l'ausilio della signora __________ per quanto riguarda le camere

nei suoi giorni di libero.

La signora __________ si era messa a disposizione per darci una

mano nelle prime settimane di apertura, era già dipendente della __________

fino al 31.05.2017, e della RI 1 dal 15.10.2020 al 30.12.2020. A causa di

problemi familiari non può lavorare in modo continuativo

(…) la signora __________, ha svolto un ruolo principale sin

dall'inizio. Essendo mia dipendente ha svolto molte attività necessarie

all'avviamento e gestione della __________ negli uffici della __________ e nel

tempo per cui era già stipendiata essendo venuto meno il suo impegno nell'organizzazione

di eventi.

Tuttavia, a fronte dell'impegno e nuove responsabilità ha chiesto

ed era giusto riconoscerle uno stipendio anche dalla RI 1 e ci siamo accordati

che questo avvenisse a partire dal 1°

gennaio 2021 anche perché io

non desideravo sovraccaricare di costi l'appena nata RI 1.

Ci tengo a precisare che io e la signora __________, siamo

separati di fatto da giugno del 2015. Contrariamente a quanto affermato dalla

signora __________ non era mia intenzione sottacere che siamo stati sposati,

semplicemente per me costituisce la normalità. È risaputo che i coniugi

occupati in azienda non hanno diritto alle indennità per lavoro ridotto,

sarebbe impossibile per chiunque non esserne a conoscenza considerato che è

indicato praticamente su ogni comunicazione. Diversamente avremmo provveduto a

inoltrare la richiesta per I’IPG. (…)” (Doc. XV)

L’amministratore unico

della SA ha infine comunicato di avere “riaperto la __________ il 25 marzo e

abbiamo rinunciato alle indennità per lavoro ridotto a partire dal mese di

giugno. La signora __________ e la signora __________ sono e resteranno

confermate nei loro incarichi così come tutto il resto del personale” (cfr.

doc. XV pag. 3)

1.12. Il 12 luglio 2021

l’amministrazione, in particolare riguardo ad __________, ha osservato:

" (…) Relativamente

alla signora __________, come già rilevato, a mente dell'UG non appare

verosimile che il dipendente "che ha avuto un ruolo chiave

nell'avviamento e gestione" dell'attività venga assunto presso

l'azienda solamente oltre due mesi dopo l'apertura della stessa. Peraltro,

quale prima giustificazione RI 1 ha asserito che la signora __________ ha

dovuto attendere lo scadere del termine di disdetta del precedente datore di

lavoro. A titolo abbondanziale, si osserva poi che la ricorrente ha asserito

che la signora __________ "ha svolto molte attività necessarie

all'avviamento e gestione della __________ negli uffici della __________ e nel

tempo per cui era già stipendiata". Qualora quanto asserito fosse

vero, lo scrivente Ufficio rileva che non è dato sapere per quale motivo __________

abbia richiesto le indennità per lavoro ridotto per la dipendente in esame -

così asserito da RI 1 - ritenuto che ella era comunque occupata in altro modo,

e meglio nell'avvio della __________, e non pareva quindi subire una perdita di

lavoro.

Si ribadisce in ultimo che, assumendo personale aggiuntivo durante

il mese di ottobre 2020 con entrata in servizio in data 1. gennaio 2021 la

ricorrente ha disatteso l'obbligo di diminuire il danno all'assicurazione

contro la disoccupazione, ritenuto che la situazione epidemiologica era in netto

peggioramento e che le preposte Autorità avevano già introdotto restrizioni

volte a contrastare il diffondersi del coronavirus. (…)” (Doc. XVII)

1.13. La RI 1, il 28 luglio 2021, si

è espressa in merito allo scritto della Sezione del lavoro (cfr. doc. XIX).

1.14. Il 6 agosto 2021 la parte

resistente ha indicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare e si è

riconfermata integralmente nelle considerazioni e conclusioni da lei già

esposte (cfr. doc. XXI).

1.15. Il doc. XXI è stato inviato

per conoscenza alla società ricorrente (cfr. doc. XXII).

in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del

lavoro non abbia riconosciuto alla RI 1 il diritto a indennità per lavoro

ridotto per le sue dipendenti __________ e __________, assunte nell’ottobre

2020 con effetto dal 1° gennaio 2021, per il periodo dal 1° gennaio al 18 marzo

2021.

Fatti

I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31 LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"

a. sono soggetti

all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la

disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione

nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato

disdetto;

d. la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del

lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art.

32 cpv. 1 LADI prevede che:

"

Una perdita di lavoro è

computabile se:

a. è dovuta a

motivi economici ed è inevitabile e

b. per

ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il

cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

"

Il Consiglio

federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro

riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle

condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di

quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile

soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione

dell’esercizio.”

Al

riguardo, l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

"

1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti

delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono

computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti

adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del

danno.

Considerandi

2.

La

perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di

importare o di esportare materie prime o merci;

b. il

contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i

combustibili;

c. restrizioni

di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni

di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati

da forze naturali.

3.

La

perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono

dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4.

La

perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia

coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato

contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di

lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta

applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

L’art.

33.

LADI enuncia:

1.

Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione

aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella

professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del

grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia

cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni

immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate

da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o

al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2.

Il

Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la

perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il

Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione.”

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato

nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le

decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi

occupati nell'azienda."

2.2

Nella

Prassi LADI ILR, la Segretaria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha

stabilito che:

"

(…)

C3 La

perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo

presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il danno che impone al

datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per

evitare la perdita di lavoro.

C4 La

cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare, in base a

sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere

evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.

C5 Il

lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile

perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del

personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso

un altro datore di lavoro.

C6 Se

però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di

una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti per tempo i

necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle

nuove esigenze del mercato).

(…)

C9 Le

perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze

non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non

può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o

non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…)

D1 Una

perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;

· cade in

giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per

singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne

persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;

· concerne

persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di

questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre

circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa

essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età

scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione

dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di

questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella

lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di

istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una

diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di

un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta

probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è

solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella

costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore

solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera

normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure

d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.

Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali

che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono

essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la

giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le

aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività

specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di

lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale

del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per

l'azienda sono computabili.

D4 Per quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di

ordinazioni

durante la fase di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta

usuale e le conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del

rischio aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro

subite, ad esempio, da un’azienda esistente che è stata ripresa da un altro

datore di lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure le perdite di

lavoro dovute a provvedimenti delle autorità.

D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente

o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli

il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella

sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al

versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il

cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di

ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:

le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a

lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione

causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della

costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o

dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;

le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del

datore di lavoro o di un dirigente. (…)”

Nella

“Direttiva 2020/15: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”

del 30 ottobre 2020, che sostituisce la Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020,

la SECO ha precisato che:

"

(…)

2.1

Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie

ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa

associata devono essere considerate temporanee.

2.2

Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e

della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio

aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1

lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.

Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi

per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1

lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile

che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono

riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è

una giustificazione insufficiente.

(…)

2.3

Perdite di lavoro dovute a

provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in

relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto

le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella

regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e

dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo

singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità

cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili

al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di

raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di

lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51

cpv. 3 OADI). (…)”

I p.ti 2.1, 2.2. e 2.3 sono

rimasti invariati nella Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali

a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del

30.

ottobre 2020.

Nella

Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva del 20

gennaio 2021 è stato introdotto il nuovo p.to 2.2.c relativo alle aziende di

nuova costituzione:

" 2.2 c

Aziende di nuova costituzione

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità,

una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico

del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI,

anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le

perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo

motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a

LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio.

Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a

seguito di provvedimenti delle autorità. Poiché non è prevista l’applicazione

della regola dei due anni, nel modulo di preannuncio semplificato non si deve

indicare la data di costituzione.

La situazione sarebbe diversa per un’azienda costituita durante la

pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto in precedenza

un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto imputando

direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti vengono

accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte della SECO

o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda deve

aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.”

la Direttiva 2021/06 del 20 aprile 2021 che ha sostituito quella del 19 marzo

2021, né la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 che sostituisce la Direttiva

del 20 aprile 2021 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html)

hanno apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c e 2.3.

2.3

Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_721/2020 del

15.

giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020

consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.;

STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195;

STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF

138.

V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169

consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021

consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V

224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.

258.

seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203

consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00

del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997

ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88

consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98

consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.4

Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che la società RI

1.

è stata iscritta a Registro di commercio il 23 luglio 2020. Dall’estratto RC

risulta il seguente scopo:

" La

prestazione di servizi alberghieri, di ristorazione, di catering e banqueting,

in particolare la realizzazione e la gestione di esercizi pubblici con o senza

alloggio, nonché la produzione e distribuzione, anche a domicilio, di prodotti

gastronomici, cibi, piatti tipici e la distribuzione e somministrazione di

bibite e bevande analcoliche e alcoliche. L'organizzazione di eventi.

L'acquisto, la vendita, la locazione e l'esportazione al dettaglio e

all'ingrosso di ogni genere di bene destinato alle attività sopracitate. La

società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie

ritenute necessarie, utili e funzionalmente connesse con l'oggetto sociale;

assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in

altre società o imprese commerciali, finanziarie e di servizi in Svizzera ed

all'estero, nel settore attinente lo scopo sociale o in altri settori,

costituire succursali o filiali in Svizzera e all'estero”

Quale amministratore con

firma individuale è iscritto __________ (cfr. estratto RC reperibile nel sito

www.zefix.ch).

La RI 1 gestisce la __________

di __________, costituita dal ristorante e sette camere, che ha avviato la

propria attività il 17 ottobre 2020 con l’intenzione di restare aperta tutto

l’anno (__________: Comunicato stampa congiunto __________ e __________ del 13

ottobre 2020).

In effetti la __________

dispone dell’autorizzazione d’esercizio dall’8 ottobre 2020 (cfr. doc. 9; XV;

II1 pag. 3).

__________ è anche

amministratore unico con firma individuale della __________, iscritta a RC

nell’aprile 2007, che gestisce la __________ (cfr. doc. I; estratto RC).

L’organico del personale a

inizio attività era composto di un gerente e cameriere a tempo pieno, __________

(salario lordo comprensivo della quota parte di tredicesima di fr. 4'549.90),

di due cameriere, __________ e __________, di due cuochi, __________ (salario

lordo comprensivo della quota parte di tredicesima di fr. 3'737.40) e __________

(salario lordo comprensivo della quota parte di tredicesima di fr. 4'658.20) e

di una ricezionista + ausilio camere __________ (con salario orario lordo

comprensivo di indennità vacanze e tredicesima di fr. 23.40; cfr. doc. I; 7).

__________ ha terminato di

lavorare per la RI 1 il 30 novembre 2020 ed è stata sostituita, dal 1° dicembre

2020, da __________ (salario lordo comprensivo della quota parte di tredicesima

di fr. 4'550; cfr. doc. 7), già alle dipendenze fino al 30 novembre 2020 della __________.

__________ ha terminato la

propria attività per la RI 1 il 30 dicembre 2020 (cfr. doc. I; XV).

Il 9 ottobre 2020 la RI 1

ha concluso un contratto di lavoro di durata indeterminata, valido dal 1°

gennaio 2021 e a tempo parziale (orario di lavoro medio settimanale di 8.4 ore)

con __________, in qualità di “responsabile della ristorazione”. La

retribuzione prevista corrisponde a fr. 2'166.65 lordi al mese comprensivi

della quota parte di tredicesima (cfr. doc. 7).

La RI 1, il 15 ottobre

2020, ha poi stipulato un contratto di lavoro di durata indeterminata a tempo

parziale con __________ con effetto dal 1° gennaio 2021 quale “addetta alle

pulizie ristorante camere, aiuto cucina”. Il tempo di lavoro medio

settimanale concordato è di 21.75 ore e lo stipendio lordo di fr. 1'879.50

mensili comprensivi della quota parte di tredicesima (cfr. doc. 7).

__________ e __________

erano già dipendenti di __________ presso l’__________.

Riguardo a __________ la RI

1.

ha indicato che “ha firmato il contratto in data 15 ottobre 2020 ma ha

dovuto attendere due mesi di disdetta dal datore di lavoro precedente (n.d.r.:

__________) per questo motivo ha iniziato il 1° gennaio 2021” (cfr. doc.

9).

__________ ha, invece,

continuato a lavorare anche per __________. RI 1 ha specificato che “dal

mese di luglio 2020 la __________ ha assunto la signora __________ per sgravare

parzialmente la signora __________” (cfr. doc. VI).

__________ e __________

hanno contratto matrimonio il 7 settembre 1996. Dalla loro unione sono nati due

figli, __________ nel 2005 ed __________ nel 2007. Dalla “Convenzione su

conseguenze accessorie della separazione”, sottoscritta il 9 settembre 2019 da __________

e da __________ risulta che i coniugi sono separati di fatto a far tempo dal

mese di giugno 2015 (cfr. doc. A6; VIII).

Da gennaio 2021, quindi,

presso la __________ sono attivi __________, gerente e cameriere, __________ e __________,

cuochi, __________, cameriere, __________, ricezionista + ausilio camere, __________,

addetta alle pulizie e __________, responsabile ristorazione (cfr. doc. I).

I pernottamenti presso la __________

sono stati 96 dal 18 al 31 ottobre 2020, 221 nel mese di novembre 2020, 38 dal

1° al 18 dicembre 2020 (cfr. doc. A1-A3), 378 nel mese di giugno 2021 e 437 nel

mese di luglio 2021 (cfr. doc. A4; A5).

La

RI 1, il 9 dicembre 2020, ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio

di lavoro ridotto per il periodo 19 dicembre 2020 – 19 marzo 2021 per tutta

l’azienda. La richiesta è stata motivata con “La decisione del Consiglio

federale che prevede la chiusura serale e domenicale dei ristoranti” (cfr.

doc. 1).

La Sezione del lavoro ha

negato il diritto a indennità per lavoro ridotto richieste dalla __________ per

le dipendenti __________ e __________, in buona sostanza, poiché quando sono

state assunte dal 1° gennaio 2021 la __________ era chiusa in virtù di quanto

imposto dall’Autorità federale con effetto dal 22 dicembre 2020. Al riguardo

l’amministrazione ha precisato che le due dipendenti sono state assunte, benché

non realmente necessarie, ritenuto che l’esercizio pubblico ha lavorato sino

alla chiusura totale solamente con il personale entrato in servizio durante il

mese di ottobre e dicembre (cfr. doc. II1; consid. 1.5.).

2.5

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il 19 giugno 2020

il Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della

Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano

(Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv.

1.

LEp enuncia che “vi è una situazione

particolare se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di

prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie

trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. un

rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un

particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un

rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b.

l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una

situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una

minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a.

ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b.

ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza

sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione

particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20,

rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).

L’art. 1 della citata

Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima

stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni,

delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1).

I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus

(COVID19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).

L’Ordinanza COVID-19

situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda

della situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).

Per quanto concerne la

ristorazione, oltre all’obbligo di registrazione dei dati di contatto dei

presenti introdotto nell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare il 19 giugno

2020.

(cfr. art. 5 e Allegato), il 18 ottobre 2020, con effetto dal giorno

successivo, è stato inserito l’art. 5a secondo cui “nelle strutture della

ristorazione, nei bar, nei club, nelle discoteche e nelle sale da ballo, gli

alimenti e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti”

(cfr. RU 2020 4159).

L’art. 5a è poi stato

modificato il 28 ottobre 2020 prevedendo segnatamente che dal giorno successivo

le strutture della ristorazione e i bar dovevano rimanere chiuse tra le ore

23.00

e le ore 06.00, come pure che non potevano sedersi più di quattro persone

a un tavolo. Tale limitazione non veniva applicata ai genitori con figli, né

alle mense e alle offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo

(cfr. RU 2020 4503).

Nel frattempo nel Canton

Ticino il Consiglio di Stato con Risoluzione n. 5200 dell’8 ottobre 2020,

valida dal 9 ottobre 2020, al p.to 3 aveva decretato che “in tutte le

strutture della ristorazione è ammessa unicamente la consumazione al tavolo,

rispettivamente al posto assegnato. Si deve provvedere alla raccolta dei dati

degli ospiti, registrando - per almeno una persona al tavolo (…)”.

La Risoluzione n. 5529 del

26.

ottobre 2020, in vigore dal 28 ottobre 2020, p.to 2 enunciava che “nelle

strutture della ristorazione così come nelle manifestazioni con servizio di

cibi e bevande: gli ospiti sono tenuti a sedersi; - al singolo tavolo possono

prendere posto al massimo 4 persone (ad eccezione dei genitori con figli)”.

L’11

dicembre 2020 il Consiglio federale ha varato nuove restrizioni per le

manifestazioni e per gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture

accessibili al pubblico.

Ai sensi dell’art. 5a cpv.

1.

lett. b dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare, in vigore dal 12

dicembre 2020:

" 1 Oltre al

piano di protezione secondo l’articolo 4, alle strutture della ristorazione, ai

bar e ai club si applica quanto segue:

b. agli orari di apertura si applica quanto segue:

1.

tra le ore 19.00 e le ore 06.00 le strutture devono rimanere chiuse; sono fatti

salvi i numeri 2 e 3,

2.

le

strutture della ristorazione in alberghi riservate agli ospiti dell’albergo, i

servizi di fornitura di pasti e i negozi di cibi da asporto (takeaway) possono

restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 23.00,

3.

nella notte tra il 24 e il 25 dicembre e nella notte tra il 31 dicembre e il 1°

gennaio le strutture possono restare aperte fino alle ore 01.00;”

Inoltre l’art. art. 7 cpv.

2-5 sancisce:

" 2 Un

Cantone può estendere gli orari di apertura di cui agli articoli 5a capoverso 1

lettera b numero 1 e 5abis se nel Cantone interessato sono adempiute le

seguenti condizioni:

a. sono

disponibili le capacità necessarie secondo l’articolo 5c capoverso 3 lettere b

e c;

b. il

numero di riproduzione è inferiore a 1 per almeno sette giorni consecutivi;

fanno stato i dati pubblicati dal Theoretical Biology Group dell’Istituto di

biologia integrativa del Politecnico federale di Zurigo;

c. il

numero delle nuove infezioni per 100 000 persone è inferiore negli ultimi sette

giorni alla media nazionale; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP.

3.

Se del caso può stabilire che le strutture della ristorazione, i

bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore 23.00.

4.

Se intende estendere gli orari di apertura, si mette d’accordo

con i Cantoni limitrofi. Informa l’UFSP della sua decisione.

5.

Se il numero di riproduzione è superiore a 1 per tre giorni

consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e c non è

più adempiuta deve revocare immediatamente l’estensione degli orari di

apertura.”

E’ stato previsto che tali

disposizioni avrebbero avuto effetto sino al 22 gennaio 2021 (cfr. RU 2020

5377)

Per completezza va

osservato che in Ticino il Consiglio di Stato, con Risoluzione n. 6496 del 7

dicembre 2020, aveva inasprito le misure per combattere la

diffusione del coronavirus già dal 9 dicembre 2020, decretando in particolare la

chiusura dei bar dalle 19:00 e dei ristoranti dalle 22:00.

Il 18 dicembre 2020 gli

art. 5a e 7 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020

sono stati modificati con effetto dal 22 dicembre 2020 al 22 gennaio 2021 (cfr.

RU 2020 5813):

" Art. 5a

Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le

discoteche e le sale da ballo

1.

L’esercizio di strutture della ristorazione, bar, club,

discoteche e sale da ballo è vietato.

2.

Il divieto non vige per le strutture seguenti:

a. le

strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away) e i servizi di

fornitura di pasti;

b. le

mense aziendali che servono esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda

interessata e che per la distribuzione e la consumazione di cibi e bevande nel

piano di protezione prevedono le misure seguenti:

1.

per

la consumazione nel settore della ristorazione vige l’obbligo di stare seduti,

2.

durante

la consumazione tutte le persone devono rispettare la distanza obbligatoria;

c. le

mense e le offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo che servono

esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola;

d. le

strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti

dell’albergo; a questi si applica quanto segue:

1.

la

dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per

tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli,

2.

per

gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande

possono essere consumati soltanto stando seduti,

3.

tra

i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono

essere installate barriere efficaci,

4.

i

gestori devono registrare i dati di contatto di almeno un ospite per ogni

gruppo di ospiti.

3.

Le strutture di cui al capoverso 2 lettere a e d possono restare

aperte tra le ore 06.00 e le ore 23.00. Nella notte tra il 31 dicembre e il 1°

gennaio le strutture di cui al capoverso 2 lettera d possono restare aperte

fino alle ore 01.00.”

" Art. 7

cpv. 2, frase introduttiva, lett. b e c, nonché 3–6

2.

Un Cantone può stabilire l’apertura di ristoranti, bar e club di

cui all’articolo 5a e delle strutture culturali, ricreative, per il tempo

libero e sportive di cui all’articolo 5d, come pure estendere gli orari di

apertura di cui all’articolo 5abis se nel Cantone interessato sono adempiute le

condizioni seguenti:

b. il

numero di riproduzione è inferiore a 1,00 per almeno sette giorni consecutivi;

fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP;

c. gli

ultimi sette valori della media giornaliera mobile su sette giorni del numero

di casi confermati in laboratorio sono inferiori alla media nazionale; fanno

stato i dati pubblicati dall’UFSP.

3.

Se del caso può stabilire che le strutture della ristorazione, i

bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore 23.00 e nella

notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio fino al massimo alle ore 01.00.

4.

Se intende aprire strutture o estendere gli orari di apertura di

cui al capoverso 2, il Cantone si mette d’accordo con i Cantoni limitrofi.

Informa l’UFSP della propria decisione.

5.

Se il numero di riproduzione è superiore a 1,00 per tre giorni

consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e c non è

più adempiuta, il Cantone deve revocare immediatamente l’apertura delle

strutture o l’estensione degli orari di apertura di cui al capoverso 2.

6.

Dal 5 gennaio 2021 al numero di riproduzione di cui ai capoversi

2.

lettera b e 5 si applica il valore 0,90.”

Il 6 gennaio 2021 sono

state abrogate con effetto dal 9 gennaio 2021 le possibilità di agevolazioni

cantonali di cui all’art. 7 cpv. 2-6 (cfr. RU 2021 2).

Il 13 gennaio 2021 la

durata di validità delle modifiche dell’11 dicembre 20201 e del 18 dicembre

20202.

dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata prorogata sino al

28.

febbraio 2021 (cfr. RU 2021 6).

Il divieto di esercizio

per strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo, ad

eccezione, segnatamente, delle strutture della ristorazione e i bar riservati

esclusivamente agli ospiti dell’albergo, è stato mantenuto per il mese di marzo

2021.

(cfr. RU 2021 110).

L’art. 5a cpv. 2

dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 gennaio 2020 è stato

modificato, il 14 aprile 2021, nel senso che dal 19 aprile 2021 il divieto non

vigeva più per “le strutture della ristorazione, i bar e i club, comprese le

strutture take-away, se offrono posti a sedere per la consumazione di cibi e

bevande esclusivamente nelle aree esterne; per aree esterne s’intendono le

terrazze e altre aree all’esterno dell’edificio che, per garantire la libera

circolazione dell’aria: 1. non sono coperte, o 2. sono coperte e aperte su

almeno la metà dei lati”.

E’ stato altresì previsto,

in particolare, che l’art. 5a avrebbe avuto effetto fino al 31 maggio 2021 e

che dopo tale data sarebbe decaduto (cfr. RU 2021 213;

Il 26 maggio 2021 il

tenore dell’art. 5a cpv. 1 dell’Ordinanza è stato modificato con effetto dal 31

maggio 2021 come segue:

" 1

Lʼesercizio di discoteche e sale da ballo è vietato.

2.

Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la

consumazione avviene sul posto, si applica quanto segue:

a. tra i

gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere

installate barriere efficaci;

b. per

gli ospiti vige lʼobbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le

bevande possono essere consumati soltanto stando seduti;

c. la

dimensione dei gruppi di ospiti in luoghi chiusi può comprendere al massimo

quattro persone per tavolo e, in aree esterne, al massimo 6 persone per tavolo;

questa limitazione non si applica ai genitori con figli;

d. i

gestori devono registrare i dati di contatto di tutti gli ospiti; sono esentati

dalla registrazione dei dati di contatto i bambini in compagnia dei genitori.”

(RU 2021 300)

Il 23 giugno 2021 è stata

abrogata l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 a

decorrere dal 26 giugno 2021 ed è stata emanata una nuova versione

dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella

situazione particolare (cfr. RU 2021 379).

L’art. 12 della nuova

Ordinanza riguardante le disposizioni particolari per le strutture della

ristorazione, i bar e i club enuncia:

" 1 Alle

strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la consumazione avviene

sul posto si applica quanto segue:

a. nei luoghi chiusi:

1.

tra

i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono

essere installate barriere efficaci,

2.

per

gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande

possono essere consumati soltanto stando seduti,

3.

gli

ospiti devono sempre portare una mascherina facciale se non sono seduti al loro

tavolo,

4.

i

gestori devono registrare i dati di contatto di una persona per gruppo di

ospiti;

b. nelle

aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza

obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci.”

Dal 26 giugno 2021 nei

ristoranti è, pertanto, stata revocata la limitazione del numero di persone per

tavolo e all’esterno le dimensioni dei gruppi non sono più limitate, come pure

è stato revocato l’obbligo di consumare stando seduti (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-84127.html;

2.6

In

relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata dalla RI 1, il

TCA ricorda avantutto, da un lato, che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede

che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la

perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la

diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr.

consid. 2.2.)

Per

costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia

temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, B. Rubin, “Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

Le

direttive della SECO (cfr. consid. 2.2.) stabiliscono peraltro chiaramente che

“sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono

essere considerate temporanee”.

Dall’altro, questo Tribunale

rileva che la perdita di lavoro di un’azienda costituita durante la pandemia –

come è il caso della RI 1 (cfr. consid. 2.4.) – è computabile se è dovuta a

provvedimenti adottati dalle autorità, quali gli ordini di chiusura (cfr.

consid. 2.2.; doc. II1 pag. 3).

Come sottolineato dalla

Sezione del lavoro (cfr. doc. II1 pag. 3), alla società ricorrente può,

pertanto, essere riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto

solamente a seguito degli ordini di chiusura imposti dal Consiglio federale,

ossia dal 12 dicembre 2020.

In effetti con la

decisione su opposizione del 23 aprile 2021 il diritto alle indennità per

lavoro ridotto è stato concesso alla RI 1 dal 12 dicembre 2020 al 18 marzo 2021

per i suoi dipendenti, ad esclusione di __________ e __________ (cfr. doc. II1;

consid. 1.5.).

2.7

In relazione, più

specificatamente, alla richiesta di ILR per __________, va osservato, in primo

luogo, che è vero che la medesima ha iniziato la propria attività di addetta

alle pulizie del ristorante e delle camere presso la __________ di __________

il 1° gennaio 2021.

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che il relativo contratto di lavoro di durata indeterminata a tempo

parziale (21.75 ore alla settimana) è stato concluso il 15 ottobre 2020 (cfr.

doc. 7; consid. 2.4.), quando, da una parte, l’esercizio della __________ era

stato avviato da poco nel mese di ottobre 2020 (cfr. consid. 2.4.).

Dall’altra, le limitazioni

agli orari di apertura dei ristoranti non erano ancora state introdotte.

E’, infatti, soltanto dal

9.

dicembre 2020 che in Ticino il Consiglio di Stato ha decretato l’obbligo di

chiudere i ristoranti alle 22:00. Dal 12 dicembre 2020, poi, a seguito delle

misure varate dal Consiglio federale, l’orario di chiusura è stato anticipato alle

19:00 e dal 22 dicembre 2020 è stato vietato l’esercizio delle strutture della

ristorazione (cfr. consid. 2.5.).

In secondo luogo, giova

rilevare che la società ricorrente, tramite il proprio amministratore unico, __________,

rispondendo alle domande poste dal TCA pendente causa (cfr. doc. XII; consid.

1.11.), e meglio al quesito volto a sapere “chi si occupava, in particolare,

di effettuare le pulizie del ristorante e delle camere precedentemente al 1°

gennaio 2021”, ha risposto che durante le prime settimane di apertura i

dipendenti già presenti ma non con funzioni specifiche di pulizia, tra cui

anche il gerente, __________, “si sono messi a disposizione con entusiasmo e

spirito di collaborazione in attesa dell'arrivo di una persona dedicata alle

pulizie”. Ciò è stato possibile anche perché “all'inizio l'occupazione

delle camere era molto bassa, per aumentare leggermente a novembre”, anche

se in ogni caso “le riservazioni per il 2021 avevano cominciato ad arrivare”

(cfr. doc. XV; consid. 1.11.).

I pernottamenti nelle

sette camere della __________ sono stati 96 dal 18 al 31 ottobre 2020, 221 nel

mese di novembre 2020, 38 dal 1° al 18 dicembre 2020 (cfr. doc. A1-A3), 378 nel

mese di giugno 2021 e 437 nel mese di luglio 2021 (cfr. doc. A4; A5; consid.

2.4.).

In simili condizioni,

occorre concludere che la presenza di __________ era necessaria presso la __________,

poiché la pulizia dell’esercizio pubblico e delle relative camere risulta

essere un’attività imprescindibile per la buona conduzione di un esercizio

pubblico e, fatto salvo il primo periodo di apertura, non poteva essere svolta

esclusivamente da personale adibito ad altre mansioni essenziali, come i

camerieri o la ricezionista.

Il TCA condivide, quindi,

quanto affermato dall’amministratore unico dell’insorgente, e meglio che “è

impensabile che un ristorante con 7 camere possa gestirsi per un lungo periodo

senza chi si occupi in maniera dedicata del rifacimento delle camere, della

pulizia del ristorante e della lavanderia” (cfr. doc. XV; consid. 1.11.).

Di conseguenza la perdita

di lavoro in relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto a favore di

__________, ritenuta peraltro la sua assunzione il 15 ottobre 2020 quando non

vigevano ancora misure particolarmente limitanti per il settore della ristorazione,

è computabile (cfr. art. 31 lett. b e 32 cpv. 1 LADI).

Infine

va sottolineato che per beneficiare dell’indennità per lavoro ridotto non si

esige una durata minima di contribuzione all’assicurazione contro la

disoccupazione (cfr. SECO, “Prassi LADI ILR” n. B24: “In linea di principio,

tutti i lavoratori colpiti dal lavoro ridotto hanno diritto all'indennità per

lavoro ridotto se sono soggetti all'obbligo di versare i contributi all'AD o se

non hanno ancora raggiunto l'età minima di contribuzione all'AVS. Determinante

è quindi la nozione di lavoratore ai sensi della legislazione sull'AVS. Non è

invece previsto un periodo minimo di contribuzione; è sufficiente che il

lavoratore sia vincolato da un rapporto di lavoro e che eserciti un'attività

soggetta a contribuzione all'inizio e durante il periodo di lavoro ridotto.

Anche i lavoratori stranieri hanno quindi diritto all'indennità,

indipendentemente dal loro luogo di domicilio e dal loro statuto di soggiorno.

I frontalieri stranieri, ad esempio, hanno diritto all’ILR dal primo giorno in

cui esercitano un’attività soggetta al versamento di contributi all’AD se

adempiono gli altri presupposti del diritto all’indennità.”).

2.8

Per quanto attiene ad __________,

responsabile della ristorazione e del settore alberghiero della __________ di __________

(cfr. doc. 7; 9), va rilevato, che è lei a essere venuta a conoscenza del fatto

che “nel centro di __________ vi era una struttura

per la quale i proprietari non riuscivano a trovare qualcuno all'altezza di una

conduzione di un certo livello e capacità” e

a esserne

rimasta affascinata, dopo

una visita, così da proporre ad __________, amministratore unico della RI

1, di approfondire la conoscenza con il proprietario (cfr. doc. VI), nonché ad

avere intrapreso molte attività necessarie all’avviamento e alla gestione della

__________ (cfr. doc. XV).

__________, nel giugno

2021, ha, del resto, dichiarato, da una parte, che __________ “rappresenta

dopo di me, soprattutto per i media il volto della __________, perché è mio

desiderio che il mio nome sia e rimanga legato soprattutto alla __________”

che gestisce dal 2007.

Dall’altra, che “la

signora __________ ha molte conoscenze e in questi anni ha curato

l'organizzazione di eventi sul territorio e sarà sua cura promuovere la nuova

struttura attraverso la clientela che segue da tempo. La signora __________ è

attiva presso le organizzazioni turistiche e si è mossa presso alcune

conoscenze italiane per proporre la __________ come meta per aziende che

esporranno o visiteranno le fiere di __________” (cfr. doc. VI).

Dal Comunicato stampa

congiunto __________ e __________ del 13 ottobre 2020 (cfr. __________), già

citato al consid. 2.4., emerge inoltre che “la gestione della __________ è

stata affidata a __________ che da anni affianca il lavoro di __________,

apprezzato chef che proseguirà la sua attività alla __________ e seguirà da

vicino lo sviluppo dell’offerta di ristorazione della __________”.

In un servizio della

trasmissione televisiva della __________ “__________” del __________ “__________”,

in cui è stata presentata __________ di __________, all’immagine di __________

è stata associata - oltre al nome e cognome - la dicitura (quale didascalia)

“gerente” (cfr. __________).

Giusta l’art. 21 cpv. 1

della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) il gerente è

responsabile della conduzione dell’esercizio e garantisce, con la sua presenza,

il rispetto delle leggi e dei regolamenti. Il gerente dispone della relativa

patente ottenuta superando uno specifico esame, ad eccezione di coloro che

hanno ottenuto il diploma di una scuola alberghiera riconosciuta dalla

Confederazione che sono esentati dall’esame (cfr. art. 11-13 Lear).

Dalle carte processuali si

evince che gerente della __________ ai sensi della Lear è __________ (cfr. doc.

I). __________ risulta piuttosto quale figura centrale, di riferimento

dell’esercizio pubblico.

La RI 1 ha d’altronde

asserito che __________ “ha svolto un ruolo principale sin dall’inizio”

(cfr. doc. XV).

In riferimento allo

stipendio della dipendente di fr. 2'000 per tredici mensilità per un impiego al

20% (cfr. consid. 2.4.), l’amministratore unico della SA ha indicato che è “ragionevole

per la responsabilità, la capacità e l'impegno di coordinazione di due realtà

distinte” (cfr. doc. VI), ossia della __________ di __________ e dell’__________,

come pure che __________ è “qualificata con esperienza, plurilingue e ha

portato con sé un pacchetto clienti per questo motivo ha un salario mensile

superiore agli altri dipendenti” (cfr. doc. 9).

Ne discende che,

contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione, l’assunzione di __________,

avvenuta peraltro il 9 ottobre 2020 sottoscrivendo un contratto di lavoro di

durata indeterminata (cfr. doc. 7), ovvero precedentemente all’inasprimento

delle misure restrittive concernenti la ristorazione - analogamente a __________

- (cfr. consid. 2.5., 2.7.), si rivela necessaria, in quanto persona

determinante per la conduzione della __________.

Anche la perdita di lavoro

relativa alla domanda di indennità per lavoro ridotto a favore di __________ è,

perciò, computabile (cfr. art. 31 lett. b e 32 cpv. 1 LADI).

2.9

In esito a quanto sopra, la

decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro il 23 aprile 2021 deve

essere annullata nella misura in cui ha ritenuto evitabile la perdita di lavoro

relativa alla domanda di indennità per lavoro ridotto a favore di __________ e __________.

2.10

Questa Corte ritiene, ad ogni

modo, utile sottolineare, per quanto l’esame dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI

(“Non

hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda,

determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda”) sia di competenza

della Cassa cantonale di disoccupazione e non della Sezione del lavoro (cfr.

doc. VIII; art. 36 cpv. 3 e 4 LADI, art. 39 cpv. 1 LADI, art. 81 cpv. 1 lett. a

LADI; art. 85 cpv. 1 lett. b LADI), da un lato, che nel Comunicato stampa

congiunto __________ e __________ del 13 ottobre 2020 (__________), menzionato

in precedenza (cfr. consid. 2.4., 2.8.), è stato indicato che la gestione della

__________ è stata affidata a __________.

Dall’altro, che in un

servizio della trasmissione televisiva della __________ “__________” del

__________

“__________”, in cui è stata presentata la __________

di __________, __________ è stata definita (nella didascalia), quale “gerente”

(cfr. consid. 2.8.).

Visto il suo ruolo

centrale e principale all’interno della __________, ci si potrebbe chiedere se __________

non rivesta una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, quale organo

di fatto (cfr. STF 8C_220/2021 del 12 maggio 2021; STF 8C_664/2009 del 13

gennaio 2010), in seno alla RI 1.

A prescindere da ciò, __________

è comunque coniugata con __________ dal 1996 (cfr. consid. 2.4.). Quest’ultimo,

quale amministratore unico della RI 1, ha ex lege una posizione analoga

a quella di un datore di lavoro (cfr. DTF 122 V 270; STF 8C_571/2012 del 21

gennaio 2013; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007).

Ai

fini dell’applicazione dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, che estende

l’esclusione dal diritto a ILR ai coniugi (occupati nell’azienda) delle persone

che possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, la

separazione di fatto dei coniugi dal giugno 2015, fatta valere nel caso

concreto da __________ (cfr. doc. XV; XIX), si rivela ininfluente.

Infatti,

per costante giurisprudenza federale, il fatto che un assicurato sia coniugato

con una persona che riveste una posizione analoga a quella di un datore di

lavoro in un’azienda in cui anch’egli lavora è sufficiente per escludere il

diritto a indennità per lavoro ridotto. Questa esclusione è assoluta. Non è

così possibile concedere prestazioni in un caso specifico a determinate

condizioni. L’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI ha lo scopo di prevenire un rischio

di abuso. Tale rischio è il medesimo che si tratti di indennità di

disoccupazione, indennità per lavoro ridotto o indennità d’insolvenza. Ne

consegue che non si giustifica di trattare differentemente i coniugi di persone

con posizione analoga al datore di lavoro nell’ambito di questi tre tipi di

prestazioni (cfr. STF 8C_639/2015 del 6 aprile 2016 consid. 4.1., pubblicata in

DTF 142 V 263).

Nella DTF 142 V 263,

appena citata, l’Alta Corte ha indicato che fino alla sentenza di divorzio non

sono dovute indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione, poiché fino

a quel momento permane un rischio di abuso e ciò indipendentemente dalla

questione di sapere se e da quanto i coniugi siano separati di fatto o di

diritto o se sia stata ordinata una misura a protezione dell'unione coniugale.

Il diritto a indennità di

disoccupazione, per evitare un pericolo di elusione, non può nascere in

presenza di un matrimonio duraturo, anche se la

volontà di divorziare dei coniugi separati da lungo tempo appare chiaramente

determinata (in quella fattispecie i coniugi erano separati da circa cinque

anni e il marito aveva costituito una nuova famiglia).

Con sentenza 8C_574/2017

del 4 settembre 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 12 pag. 342, il Tribunale

federale ha poi confermato la giurisprudenza secondo cui è esclusa dal diritto

all’indennità di disoccupazione la persona che ha operato nell’azienda del

coniuge, laddove quest’ultimo svolga un ruolo assimilabile a quello del datore

di lavoro. Anche nell’eventualità di una separazione l’esclusione sussiste fino

alla sentenza di divorzio.

A nulla di diverso hanno

condotto le circostanze di quel caso di specie, e meglio che la coniuge

licenziata fosse fuggita con i figli a causa di violenza domestica e che il

marito fosse stato arrestato per tale motivo.

Al riguardo vedi pure la

STF 8C_164/2020 del 17 aprile 2020.

2.11

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a

LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai

ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in

vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 12 maggio 2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del

18.

maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche la

sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su

opposizione del 23 aprile 2021 è annullata nella misura in cui la Sezione del

lavoro ha negato nei confronti della RI 1 la sussistenza di una perdita di

lavoro computabile in relazione alle dipendenti __________ e __________.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti