38.2021.32
Riconosciuto a società costituita il 7/'20 (inizio 17.10.20) - che ha dovuto limitare orari apertura da 12.12.20 e cessare attività da 22.12.20 a causa di misure per combattere Coronavirus - diritto a ILR (per principio) pure a 2 dipendenti (pulizie e funz.dirigenz.) che dovevano iniziare il 1.1.21
13 settembre 2021Italiano60 min
disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2021.32
RS/DC
Lugano
13 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 maggio 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23 aprile 2021 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il
9 dicembre 2020 la società RI 1 di __________ (__________), che ha avviato la
propria attività connessa alla __________ di __________ nel mese di ottobre
2020 (cfr. doc. 9), ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di
lavoro ridotto per il periodo 19 dicembre 2020 – 19 marzo 2021 (cfr. doc. 1).
Dal
relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che la perdita di
lavoro probabile è del 40% e colpisce tutta l’azienda, e meglio sette
dipendenti con contratto di lavoro di durata indeterminata (cfr. doc. 1 pti.
2.1, 3, 4.1), dall’altro, che quale causa è stata indicata “La decisione del
Consiglio federale che prevede la chiusura serale e domenicale dei ristoranti”
(cfr. doc.1 p.to 2.2).
1.2. Il
21 dicembre 2020 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione parziale, nel
senso che il diritto alle indennità per lavoro ridotto è stato riconosciuto per
il periodo dal 19 dicembre 2020 al 18 marzo 2021 (cfr. doc. 2).
1.3. La RI 1, il 24 dicembre 2020,
ha interposto opposizione contro la decisione del 21 dicembre 2020, chiedendo
che le venisse concessa l’indennità per lavoro ridotto dal 12 dicembre 2020, in
quanto “da sabato 12 dicembre è stata imposta la chiusura alle ore 19.00 ai
ristoranti” e “la __________ si trova in una località discosta dove non
è possibile variare il tipo di attività e orari” (cfr. doc. 3).
1.4. Il 23 marzo 2021 la Sezione
del lavoro ha informato la RI 1 che dall’esame della documentazione è emerso
che “vi siano gli estremi per una decisione a suo svantaggio (reformatio in
pejus”)”, motivando come segue:
" (…) Si
osserva infatti che il Consiglio federale ha modificato l’Ordinanza COVID-19
situazione particolare in data 18 dicembre 2020, imponendo la chiusura forzata
di bar e ristoranti a far tempo dal 22 dicembre 2020 (cfr. art. 5a). Ciò
nonostante la RI 1 ha richiesto il lavoro ridotto per due dipendenti – signora __________
e signora __________ – assunte dal 1. Gennaio 2021, ovvero mentre la __________
era chiusa.
Considerato l’obbligo di diminuire il fatto
causato all’assicurazione contro la disoccupazione, non appare possibile
riconoscere il diritto alle indennità per lavoro ridotto per le persone
sopracitate, assunte per lavorare durante la chiusura della struttura (al
riguardo vedi cifre d’affari di gennaio e febbraio pari a CHF 0.-). (…)” (Doc.
10)
L’amministrazione ha,
quindi, prospettato alla società la negazione del diritto all’indennità per
lavoro ridotto per le dipendenti __________ e __________ e l’ha resa attenta,
in particolare, circa la possibilità di ritirare l’opposizione (cfr. doc. 10).
La RI 1, il 30 marzo 2021,
ha scritto:
" (…) i
contratti delle due dipendenti che avrebbero dovuto iniziare l’attività a
gennaio 2021 erano già stati stipulati nel corso del mese di ottobre 2020 molte
settimane prima dell’ordinanza COVID-19 che imponeva la chiusura forzata di bar
e ristoranti. Abbiamo presentato opposizione perché nel momento in cui abbiamo
fatto il preannuncio, ovvero il 9 dicembre 2020, non era ancora in vigore la
chiusura serale dei ristoranti per cui non avremmo potuto farlo 10 giorni prima
rispettando i termini.
Riteniamo che le due questioni siano
separate l’opposizione è stata presentata per l’inizio del diritto al lavoro
ridotto mentre la vostra risposta riguarda i contratti stipulati ad ottobre
2020. Il diritto a lavoro ridotto è garantito per i contratti in vigore
stipulati a durata in determinata per questo motivo non abbiamo disdetto i
contratti già firmati. (…).” (Doc. 11)
1.5. Con decisione su opposizione
del 23 aprile 2021 la Sezione del lavoro ha parzialmente accolto l’opposizione
interposta dalla RI 1, nel senso che ha concesso il diritto alle indennità per
lavoro ridotto dal 12 dicembre 2020 al 18 marzo 2021, escludendole, tuttavia,
per le dipendenti __________ e __________ (cfr. doc. II1 pag. 4).
L’amministrazione, al
riguardo, ha rilevato:
" (…) la
legge non vuole permettere al datore di lavoro di conservare del personale
eccessivo tenuto conto dei bisogni normali, per poter far fronte, se del caso,
ad eventuali aumenti di attività per lassi di tempo limitati (DTF 121 V 375
consid. 3, 1994 no. 35 pag. 247 consid, 2b; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I Pag. 401 nota 12; sentenza inedita 30
maggio 1995 in re P., C155/93; STCA 38.1999.364 del 17.04.2000, consid. 2,4,
pag. 8 e 9 e riferimenti ivi citati). Si osserva infatti che, nell'ottica
dell'obbligo di ridurre il danno, il numero delle ore perse dovrebbe essere
mantenuto il più basso possibile, motivo per cui non si dovrebbe assumere più
personale di quanto sia normalmente necessario.
Nel caso si esame, si ribadisce che l'opponente è una società
neocostituita, alla quale è stata concessa l'autorizzazione d'esercizio in data
8 ottobre 2020. Quale personale dipendente quest'ultima ha assunto a far tempo
dal mese di ottobre 2020 il gerente (e cameriere), due cuochi e una
ricezionista; mentre a dicembre ha assunto un cameriere. Dal 1. gennaio 2021 -
e dunque mentre la __________ era chiusa (cfr. a proposito le cifre d'affari
presentate) - la RI 1 ha poi assunto la signora __________ quale addetta alle
pulizie e aiuto cucina, e la signora __________, quale responsabile della
ristorazione.
Ora, si osserva che la società opponente ha lavorato sino alla
chiusura totale imposta dall'Autorità federale intervenuta in data 22 dicembre
2020 solamente con il personale entrato in servizio durante il mese di ottobre
e dicembre. Già solo per questo motivo si osserva come le signore __________ e __________
siano state assunte benché non realmente necessarie. Invero, la società stessa
ha affermato che: "Il reclutamento di personale selezionato ha
richiesto un periodo di valutazione, inoltre, durante le prime settimane
di attività non era ancora chiara la mole di lavoro, per questi motivi ci sono
delle assunzioni subentrate dopo nonostante le restrizioni ma necessarie per
garantire una corretta organizzazione del lavoro in caso di apertura"
(cfr. e-mail 15 marzo 2021 dell'opponente).
Tenuto conto di quanto esposto in precedenza, nell'ottica di
ridurre il danno, lo scrivente Ufficio ritiene che per le dipendenti __________
e __________, l'opponente non abbia diritto alle indennità per lavoro ridotto.
A ciò nulla cambia il fatto che esse siano state assunte con contratti di
lavoro stipulati durante il mese di ottobre, posto che, come detto, non è
compito dell'assicurazione contro della disoccupazione indennizzare perdite di
lavoro evitabili. (…)” (Doc. II1)
1.6. Contro la decisione su opposizione
del 23 aprile 2021 la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale
ha chiesto “di integrare il diritto al lavoro ridotto alle dipendenti __________
e __________” (cfr. doc. I pag. 2).
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale, __________, amministratore unico della RI 1 (cfr. estratto
RC reperibile nel sito www.zefix.ch), ha addotto che __________ e __________
sono state assunte in quanto necessarie e fondamentali per l’attività, precisando:
" (…) L’attività
è partita con l'assunzione di un organico minimo di 6 persone così composto:
Cognome Nome
Inizio
Fine
Ruolo
__________ 01.10.20 cameriere e
gerente
__________ 01.10.20 cuoco
__________ 01.10.20 cuoco
__________ 01.10.20 30.11.20 cameriera
__________ 07.10.20 ricezionista
+ ausilio
__________ camere
__________ 15.10.20 30.12.20 cameriera
Il reclutamento del personale è stato complesso. Durante la
stagione estiva i ristoranti e gli alberghi in Ticino hanno lavorato parecchio
e c'è stata carenza di personale disponibile per questo motivo essendo
amministratore unico della __________ (società che gestisce la __________ dal
2007) ho chiesto ad alcuni dipendenti di fiducia di spostarsi per avviare bene
questa nuova attività, i dipendenti in questione sono: __________, __________ e
__________.
Il Signor __________ è stato alle dipendenze di __________ fino al
30 novembre 2020 ed è subentrato alla Signora __________ dal 1° dicembre 2020.
La signora __________ ha terminato l'attività con __________ rispettando i
regolari termini di disdetta il 31 dicembre 2020 e avrebbe dovuto iniziare
regolarmente l'attività presso la __________ in data 1° gennaio 2021. La
Signora __________ è attualmente alle dipendenze di entrambe le società lavora
8 ore alla settimana alla __________ (durante le assenze della Signora __________)
dove svolge principalmente mansioni amministrative e di promozione
dell'attività.
Comunichiamo che nessuno spostamento di personale è stato fatto
con lo scopo di arrecare un danno alla cassa disoccupazione, infatti, la
Signora __________ a __________ è stata regolarmente sostituita con
l'assunzione di una nuova addetta alle pulizie.
La __________ svolge la sua attività di ristorazione 5 giorni alla
settimana per il servizio del pranzo e della cena e affitta le camere agli
ospiti 7 giorni su 7, questo richiede un notevole impiego di dipendenti e
attualmente il personale assunto è appena sufficiente a coprire le effettive
necessità.
L'organico attuale è così composto:
Cognome Nome
Inizio
Fine
Ruolo
__________ 01.10.20 cameriere e
gerente
__________ 01.10.20 cuoco
__________ 01.10.20 cuoco
__________ 07.10.20 ricezionista
+ ausilio
__________ camere
__________ 01.12.20 cameriere
__________ 01.01.21 addetta
alle pulizie
__________ 01.01.21 responsabile
Ristorazione
(…)” (Doc. I)
1.7. Nella sua risposta del 2
giugno 2021 la Sezione del lavoro ha proposto la reiezione del ricorso e ha
osservato:
" (…) la __________
ha esercitato la propria attività sino alla chiusura imposta dalle Autorità
solamente con il personale in servizio assunto sino a dato momento. Già solo
per questo motivo le assunzioni non appaiono necessarie, e pertanto l'asserita
perdita di lavoro che ne risulta non adempie il requisito della computabilità,
non essendo questa inevitabile.
Si osserva infatti che, per quanto attiene alla dipendente __________,
la ricorrente asserisce che l'entrata in servizio della stessa è stata
concordata per il 1° di gennaio 2021, in quanto la stessa ha dovuto attendere
due mesi termine di disdetta del contratto di lavoro con il precedente datore
di lavoro, la __________ (cfr. scritto 12 marzo 2021, doc. 9; vedi anche p. 2
del ricorso). Lo scrivente Ufficio rileva che il precedente datore di lavoro è
de facto sempre il signor __________, amministratore unico sia della società
ricorrente, sia della __________, e avrebbe pertanto potuto concordare con la
stessa di rinunciare ai termini di disdetta contrattuali, qualora ella fosse
stata realmente necessaria.
La signora __________ è stata invece assunta, come detto, con un
contratto di lavoro prevedente un orario di lavoro medio settimanale pari a 8,4
ore e un salario lordo mensile pari a CHF 2'166.65. Anche in questo caso, non
si comprende per quale ragione la signora __________ non sia stata assunta a
far tempo dall'apertura dell'esercizio pubblico, se indispensabile come
dichiarato dalla ricorrente. Si rende poi necessario qui rilevare che il
salario della dipendente risulta essere superiore sia a quello percepito da
ogni altro collaboratore della RI 1 sia alla media del settore. Invero, il
datore di lavoro ha giustificato tale differenza salariale precisando che la
signora __________ è "qualificata con esperienza, plurilingue e ha portato
con sé un pacchetto clienti per questo motivo ha un salario mensile superiore
agli altri dipendenti" (cfr. scritto 12 marzo 2021, doc. 9). Perlomeno
dubbia la veridicità di tali affermazioni, ritenuto non essere usuale nel ramo
della ristorazione apportare "pacchetti clienti", a maggior ragione
nel caso specifico tenuto conto che ella è impiegata in un altro ristorante la
cui gestione è assicurata dal medesimo datore di lavoro.
ln ultimo si osserva che nel periodo in cui la __________ ha
iniziato la propria attività commerciale, in Ticino la situazione
epidemiologica era in netto peggioramento, tant'è che - anche - nel settore
della ristorazione le Autorità preposte hanno introdotto delle restrizioni volte
a contrastare il diffondersi del coronavirus (a titolo di esempio si veda la RG
n. 5200 del Consiglio di Stato dell'8 ottobre 2020 prevedente l'obbligo di
consumazione solo al tavolo e la raccolta dati; RG n. 5529 del Consiglio di
Stato del 26 ottobre 2020 prevedente inoltre limitazioni quanto al numero di
persone al tavolo e il distanziamento dei tavoli). L'assunzione di personale in
tale circostanza, con entrata in servizio il 1° gennaio 2021 non si concilia,
ancora una volta, con l'obbligo di diminuire il danno all'assicurazione contro
la disoccupazione. (…)” (Doc. IV)
1.8. Il 13 giugno 2021 la RI 1 ha
presentato un atto di replica (cfr. doc. VI).
1.9. Nella duplica del 17 giugno
2021 la Sezione del lavoro evidenziato, da una parte:
" (…)
nell'ambito di un controllo svolto dall'amministrazione è emerso che la signora
__________ - e meglio la signora __________ - è coniugata dal 1996 con il
signor __________, amministratore unico e proprietario della RI 1, come da lui
stesso affermato (vedasi ricorso p. 1 e replica p. 2 "ho costituito con
fiducia la RI 1) - e altresì della __________ (cfr. ricorso, p. 1). Lo
scrivente Ufficio, benché non competente per verificare dato presupposto,
osserva che giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto alle
indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari
o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono
influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i
loro coniugi occupati nell'azienda. (…)”
D’altra parte:
"
Per quanto attiene alla dipendente __________, si rileva che la
ricorrente ha affermato che “Da parte mia era assodato che
in qualsiasi caso la signora __________ avrebbe potuto godere della copertura
ILR. Se così non fosse stato l'avrei mantenuta assunta alla __________”. Ciò conferma quanto già è stato detto, ovvero che la
stessa è stata assunta quale dipendente della __________ benché non necessaria,
circostanza in antitesi al principio dell’obblio di diminuire il danno
all’assicurazione contro la disoccupazione.” (Doc. VIII)
1.10. Pendente causa questo
Tribunale ha richiamato dalla Cassa __________ l’incarto completo relativo alla
RI 1, il quale è pervenuto al TCA il 21 giugno 2021 (cfr. doc. IX; X+1).
1.11. Il 21 giugno 2021 il TCA ha
inoltre sottoposto alla società ricorrente i seguenti quesiti:
" 1. Chi si
occupava, in particolare, di effettuare le pulizie del
ristorante e
delle camere precedentemente al 1° gennaio 2021, ossia prima dell’inizio del
contratto di lavoro concluso con la signora __________?
2. Per quali
ragioni la signora __________, ritenuto il suo ruolo di responsabile della
ristorazione e del settore alberghiero, non ha iniziato già nell’ottobre 2020,
la propria attività alle dipendenze della RI 1?” (Doc. XII)
__________, il 26 giugno
2021, ha risposto:
" (…)
durante le prime settimane di apertura la signora __________, la signora __________
e la signora __________, ma anche il gerente signor __________ si sono messi a
disposizione con entusiasmo e spirito di collaborazione in attesa dell'arrivo
di una persona dedicata alle pulizie. All'inizio l'occupazione delle camere era
molto bassa, per aumentare leggermente a novembre, facendo ben sperare e
ripiombare a dicembre. Nel frattempo, le riservazioni per il 2021 avevano
cominciato ad arrivare. È impensabile che un ristorante con 7 camere possa
gestirsi per un lungo periodo senza chi si occupi in maniera dedicata del
rifacimento delle camere, della pulizia del ristorante e della lavanderia.
L'albergo è inoltre aperto 7giorni su 7 e bisogna considerare che
il personale deve fare 2 giorni di libero e si può assentare per vacanze,
malattia o infortunio. La signora __________ ora si occupa della pulizia del
ristorante con l'ausilio della signora __________ per quanto riguarda le camere
nei suoi giorni di libero.
La signora __________ si era messa a disposizione per darci una
mano nelle prime settimane di apertura, era già dipendente della __________
fino al 31.05.2017, e della RI 1 dal 15.10.2020 al 30.12.2020. A causa di
problemi familiari non può lavorare in modo continuativo
(…) la signora __________, ha svolto un ruolo principale sin
dall'inizio. Essendo mia dipendente ha svolto molte attività necessarie
all'avviamento e gestione della __________ negli uffici della __________ e nel
tempo per cui era già stipendiata essendo venuto meno il suo impegno nell'organizzazione
di eventi.
Tuttavia, a fronte dell'impegno e nuove responsabilità ha chiesto
ed era giusto riconoscerle uno stipendio anche dalla RI 1 e ci siamo accordati
che questo avvenisse a partire dal 1°
gennaio 2021 anche perché io
non desideravo sovraccaricare di costi l'appena nata RI 1.
Ci tengo a precisare che io e la signora __________, siamo
separati di fatto da giugno del 2015. Contrariamente a quanto affermato dalla
signora __________ non era mia intenzione sottacere che siamo stati sposati,
semplicemente per me costituisce la normalità. È risaputo che i coniugi
occupati in azienda non hanno diritto alle indennità per lavoro ridotto,
sarebbe impossibile per chiunque non esserne a conoscenza considerato che è
indicato praticamente su ogni comunicazione. Diversamente avremmo provveduto a
inoltrare la richiesta per I’IPG. (…)” (Doc. XV)
L’amministratore unico
della SA ha infine comunicato di avere “riaperto la __________ il 25 marzo e
abbiamo rinunciato alle indennità per lavoro ridotto a partire dal mese di
giugno. La signora __________ e la signora __________ sono e resteranno
confermate nei loro incarichi così come tutto il resto del personale” (cfr.
doc. XV pag. 3)
1.12. Il 12 luglio 2021
l’amministrazione, in particolare riguardo ad __________, ha osservato:
" (…) Relativamente
alla signora __________, come già rilevato, a mente dell'UG non appare
verosimile che il dipendente "che ha avuto un ruolo chiave
nell'avviamento e gestione" dell'attività venga assunto presso
l'azienda solamente oltre due mesi dopo l'apertura della stessa. Peraltro,
quale prima giustificazione RI 1 ha asserito che la signora __________ ha
dovuto attendere lo scadere del termine di disdetta del precedente datore di
lavoro. A titolo abbondanziale, si osserva poi che la ricorrente ha asserito
che la signora __________ "ha svolto molte attività necessarie
all'avviamento e gestione della __________ negli uffici della __________ e nel
tempo per cui era già stipendiata". Qualora quanto asserito fosse
vero, lo scrivente Ufficio rileva che non è dato sapere per quale motivo __________
abbia richiesto le indennità per lavoro ridotto per la dipendente in esame -
così asserito da RI 1 - ritenuto che ella era comunque occupata in altro modo,
e meglio nell'avvio della __________, e non pareva quindi subire una perdita di
lavoro.
Si ribadisce in ultimo che, assumendo personale aggiuntivo durante
il mese di ottobre 2020 con entrata in servizio in data 1. gennaio 2021 la
ricorrente ha disatteso l'obbligo di diminuire il danno all'assicurazione
contro la disoccupazione, ritenuto che la situazione epidemiologica era in netto
peggioramento e che le preposte Autorità avevano già introdotto restrizioni
volte a contrastare il diffondersi del coronavirus. (…)” (Doc. XVII)
1.13. La RI 1, il 28 luglio 2021, si
è espressa in merito allo scritto della Sezione del lavoro (cfr. doc. XIX).
1.14. Il 6 agosto 2021 la parte
resistente ha indicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare e si è
riconfermata integralmente nelle considerazioni e conclusioni da lei già
esposte (cfr. doc. XXI).
1.15. Il doc. XXI è stato inviato
per conoscenza alla società ricorrente (cfr. doc. XXII).
in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del
lavoro non abbia riconosciuto alla RI 1 il diritto a indennità per lavoro
ridotto per le sue dipendenti __________ e __________, assunte nell’ottobre
2020 con effetto dal 1° gennaio 2021, per il periodo dal 1° gennaio al 18 marzo
2021.
Fatti
I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31 LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
"
a. sono soggetti
all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la
disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione
nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato
disdetto;
d. la perdita di lavoro è
probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del
lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I
requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
L’art.
32 cpv. 1 LADI prevede che:
"
Una perdita di lavoro è
computabile se:
a. è dovuta a
motivi economici ed è inevitabile e
b. per
ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
Il
cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;
"
Il Consiglio
federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro
riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle
condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di
quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile
soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione
dell’esercizio.”
Al
riguardo, l’art. 51 OADI precisa quanto segue:
"
1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti
delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono
computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti
adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del
danno.
Considerandi
2.
La
perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a. il divieto di
importare o di esportare materie prime o merci;
b. il
contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i
combustibili;
c. restrizioni
di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni
di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati
da forze naturali.
3.
La
perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono
dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4.
La
perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia
coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato
contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di
lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta
applicabile al contratto di lavoro individuale.”
L’art.
33.
LADI enuncia:
1.
Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione
aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella
professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del
grado d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia
cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni
immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il
lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate
da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o
al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto
collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2.
Il
Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la
perdita di lavoro non è computabile.
3.
Il
Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado
d’occupazione.”
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato
nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le
decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell'azienda."
2.2
Nella
Prassi LADI ILR, la Segretaria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha
stabilito che:
"
(…)
C3 La
perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo
presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il danno che impone al
datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per
evitare la perdita di lavoro.
C4 La
cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare, in base a
sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere
evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.
C5 Il
lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile
perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del
personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso
un altro datore di lavoro.
C6 Se
però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di
una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti per tempo i
necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle
nuove esigenze del mercato).
(…)
C9 Le
perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze
non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non
può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o
non può rendere un terzo responsabile del danno.
(…)
D1 Una
perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;
· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;
· cade in
giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per
singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;
· concerne
persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;
· concerne
persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;
· è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di
questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre
circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa
essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età
scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione
dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di
questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella
lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di
istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una
diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di
un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta
probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è
solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella
costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore
solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera
normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure
d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.
Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali
che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono
essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la
giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le
aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività
specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di
lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale
del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per
l'azienda sono computabili.
D4 Per quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di
ordinazioni
durante la fase di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta
usuale e le conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del
rischio aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro
subite, ad esempio, da un’azienda esistente che è stata ripresa da un altro
datore di lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure le perdite di
lavoro dovute a provvedimenti delle autorità.
D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente
o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli
il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella
sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al
versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il
cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di
ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.
D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:
le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a
lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione
causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della
costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o
dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;
le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del
datore di lavoro o di un dirigente. (…)”
Nella
“Direttiva 2020/15: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”
del 30 ottobre 2020, che sostituisce la Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020,
la SECO ha precisato che:
"
(…)
2.1
Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie
ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa
associata devono essere considerate temporanee.
2.2
Perdite di lavoro per motivi economici
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e
della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio
aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1
lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.
Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi
per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1
lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile
che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono
riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è
una giustificazione insufficiente.
(…)
2.3
Perdite di lavoro dovute a
provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in
relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto
le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella
regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e
dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo
singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità
cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili
al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di
raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di
lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51
cpv. 3 OADI). (…)”
I p.ti 2.1, 2.2. e 2.3 sono
rimasti invariati nella Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali
a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del
30.
ottobre 2020.
Nella
Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva del 20
gennaio 2021 è stato introdotto il nuovo p.to 2.2.c relativo alle aziende di
nuova costituzione:
" 2.2 c
Aziende di nuova costituzione
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità,
una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico
del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI,
anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le
perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo
motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a
LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio.
Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a
seguito di provvedimenti delle autorità. Poiché non è prevista l’applicazione
della regola dei due anni, nel modulo di preannuncio semplificato non si deve
indicare la data di costituzione.
La situazione sarebbe diversa per un’azienda costituita durante la
pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto in precedenza
un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto imputando
direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti vengono
accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte della SECO
o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda deve
aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.”
Né
la Direttiva 2021/06 del 20 aprile 2021 che ha sostituito quella del 19 marzo
2021, né la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 che sostituisce la Direttiva
del 20 aprile 2021 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html)
hanno apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c e 2.3.
2.3
Le
direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata
dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_721/2020 del
15.
giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020
consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.;
STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195;
STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF
138.
V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169
consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021
consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V
224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.
258.
seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203
consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00
del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997
ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88
consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98
consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65.
consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée
de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"
in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.4
Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che la società RI
1.
è stata iscritta a Registro di commercio il 23 luglio 2020. Dall’estratto RC
risulta il seguente scopo:
" La
prestazione di servizi alberghieri, di ristorazione, di catering e banqueting,
in particolare la realizzazione e la gestione di esercizi pubblici con o senza
alloggio, nonché la produzione e distribuzione, anche a domicilio, di prodotti
gastronomici, cibi, piatti tipici e la distribuzione e somministrazione di
bibite e bevande analcoliche e alcoliche. L'organizzazione di eventi.
L'acquisto, la vendita, la locazione e l'esportazione al dettaglio e
all'ingrosso di ogni genere di bene destinato alle attività sopracitate. La
società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie
ritenute necessarie, utili e funzionalmente connesse con l'oggetto sociale;
assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in
altre società o imprese commerciali, finanziarie e di servizi in Svizzera ed
all'estero, nel settore attinente lo scopo sociale o in altri settori,
costituire succursali o filiali in Svizzera e all'estero”
Quale amministratore con
firma individuale è iscritto __________ (cfr. estratto RC reperibile nel sito
www.zefix.ch).
La RI 1 gestisce la __________
di __________, costituita dal ristorante e sette camere, che ha avviato la
propria attività il 17 ottobre 2020 con l’intenzione di restare aperta tutto
l’anno (__________: Comunicato stampa congiunto __________ e __________ del 13
ottobre 2020).
In effetti la __________
dispone dell’autorizzazione d’esercizio dall’8 ottobre 2020 (cfr. doc. 9; XV;
II1 pag. 3).
__________ è anche
amministratore unico con firma individuale della __________, iscritta a RC
nell’aprile 2007, che gestisce la __________ (cfr. doc. I; estratto RC).
L’organico del personale a
inizio attività era composto di un gerente e cameriere a tempo pieno, __________
(salario lordo comprensivo della quota parte di tredicesima di fr. 4'549.90),
di due cameriere, __________ e __________, di due cuochi, __________ (salario
lordo comprensivo della quota parte di tredicesima di fr. 3'737.40) e __________
(salario lordo comprensivo della quota parte di tredicesima di fr. 4'658.20) e
di una ricezionista + ausilio camere __________ (con salario orario lordo
comprensivo di indennità vacanze e tredicesima di fr. 23.40; cfr. doc. I; 7).
__________ ha terminato di
lavorare per la RI 1 il 30 novembre 2020 ed è stata sostituita, dal 1° dicembre
2020, da __________ (salario lordo comprensivo della quota parte di tredicesima
di fr. 4'550; cfr. doc. 7), già alle dipendenze fino al 30 novembre 2020 della __________.
__________ ha terminato la
propria attività per la RI 1 il 30 dicembre 2020 (cfr. doc. I; XV).
Il 9 ottobre 2020 la RI 1
ha concluso un contratto di lavoro di durata indeterminata, valido dal 1°
gennaio 2021 e a tempo parziale (orario di lavoro medio settimanale di 8.4 ore)
con __________, in qualità di “responsabile della ristorazione”. La
retribuzione prevista corrisponde a fr. 2'166.65 lordi al mese comprensivi
della quota parte di tredicesima (cfr. doc. 7).
La RI 1, il 15 ottobre
2020, ha poi stipulato un contratto di lavoro di durata indeterminata a tempo
parziale con __________ con effetto dal 1° gennaio 2021 quale “addetta alle
pulizie ristorante camere, aiuto cucina”. Il tempo di lavoro medio
settimanale concordato è di 21.75 ore e lo stipendio lordo di fr. 1'879.50
mensili comprensivi della quota parte di tredicesima (cfr. doc. 7).
__________ e __________
erano già dipendenti di __________ presso l’__________.
Riguardo a __________ la RI
1.
ha indicato che “ha firmato il contratto in data 15 ottobre 2020 ma ha
dovuto attendere due mesi di disdetta dal datore di lavoro precedente (n.d.r.:
__________) per questo motivo ha iniziato il 1° gennaio 2021” (cfr. doc.
9).
__________ ha, invece,
continuato a lavorare anche per __________. RI 1 ha specificato che “dal
mese di luglio 2020 la __________ ha assunto la signora __________ per sgravare
parzialmente la signora __________” (cfr. doc. VI).
__________ e __________
hanno contratto matrimonio il 7 settembre 1996. Dalla loro unione sono nati due
figli, __________ nel 2005 ed __________ nel 2007. Dalla “Convenzione su
conseguenze accessorie della separazione”, sottoscritta il 9 settembre 2019 da __________
e da __________ risulta che i coniugi sono separati di fatto a far tempo dal
mese di giugno 2015 (cfr. doc. A6; VIII).
Da gennaio 2021, quindi,
presso la __________ sono attivi __________, gerente e cameriere, __________ e __________,
cuochi, __________, cameriere, __________, ricezionista + ausilio camere, __________,
addetta alle pulizie e __________, responsabile ristorazione (cfr. doc. I).
I pernottamenti presso la __________
sono stati 96 dal 18 al 31 ottobre 2020, 221 nel mese di novembre 2020, 38 dal
1° al 18 dicembre 2020 (cfr. doc. A1-A3), 378 nel mese di giugno 2021 e 437 nel
mese di luglio 2021 (cfr. doc. A4; A5).
La
RI 1, il 9 dicembre 2020, ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio
di lavoro ridotto per il periodo 19 dicembre 2020 – 19 marzo 2021 per tutta
l’azienda. La richiesta è stata motivata con “La decisione del Consiglio
federale che prevede la chiusura serale e domenicale dei ristoranti” (cfr.
doc. 1).
La Sezione del lavoro ha
negato il diritto a indennità per lavoro ridotto richieste dalla __________ per
le dipendenti __________ e __________, in buona sostanza, poiché quando sono
state assunte dal 1° gennaio 2021 la __________ era chiusa in virtù di quanto
imposto dall’Autorità federale con effetto dal 22 dicembre 2020. Al riguardo
l’amministrazione ha precisato che le due dipendenti sono state assunte, benché
non realmente necessarie, ritenuto che l’esercizio pubblico ha lavorato sino
alla chiusura totale solamente con il personale entrato in servizio durante il
mese di ottobre e dicembre (cfr. doc. II1; consid. 1.5.).
2.5
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il 19 giugno 2020
il Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della
Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano
(Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv.
1.
LEp enuncia che “vi è una situazione
particolare se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di
prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie
trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. un
rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un
particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un
rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b.
l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una
situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una
minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a.
ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b.
ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza
sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione
particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20,
rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).
L’art. 1 della citata
Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima
stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni,
delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1).
I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus
(COVID19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).
L’Ordinanza COVID-19
situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda
della situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).
Per quanto concerne la
ristorazione, oltre all’obbligo di registrazione dei dati di contatto dei
presenti introdotto nell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare il 19 giugno
2020.
(cfr. art. 5 e Allegato), il 18 ottobre 2020, con effetto dal giorno
successivo, è stato inserito l’art. 5a secondo cui “nelle strutture della
ristorazione, nei bar, nei club, nelle discoteche e nelle sale da ballo, gli
alimenti e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti”
(cfr. RU 2020 4159).
L’art. 5a è poi stato
modificato il 28 ottobre 2020 prevedendo segnatamente che dal giorno successivo
le strutture della ristorazione e i bar dovevano rimanere chiuse tra le ore
23.00
e le ore 06.00, come pure che non potevano sedersi più di quattro persone
a un tavolo. Tale limitazione non veniva applicata ai genitori con figli, né
alle mense e alle offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo
(cfr. RU 2020 4503).
Nel frattempo nel Canton
Ticino il Consiglio di Stato con Risoluzione n. 5200 dell’8 ottobre 2020,
valida dal 9 ottobre 2020, al p.to 3 aveva decretato che “in tutte le
strutture della ristorazione è ammessa unicamente la consumazione al tavolo,
rispettivamente al posto assegnato. Si deve provvedere alla raccolta dei dati
degli ospiti, registrando - per almeno una persona al tavolo (…)”.
La Risoluzione n. 5529 del
26.
ottobre 2020, in vigore dal 28 ottobre 2020, p.to 2 enunciava che “nelle
strutture della ristorazione così come nelle manifestazioni con servizio di
cibi e bevande: gli ospiti sono tenuti a sedersi; - al singolo tavolo possono
prendere posto al massimo 4 persone (ad eccezione dei genitori con figli)”.
L’11
dicembre 2020 il Consiglio federale ha varato nuove restrizioni per le
manifestazioni e per gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture
accessibili al pubblico.
Ai sensi dell’art. 5a cpv.
1.
lett. b dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare, in vigore dal 12
dicembre 2020:
" 1 Oltre al
piano di protezione secondo l’articolo 4, alle strutture della ristorazione, ai
bar e ai club si applica quanto segue:
b. agli orari di apertura si applica quanto segue:
1.
tra le ore 19.00 e le ore 06.00 le strutture devono rimanere chiuse; sono fatti
salvi i numeri 2 e 3,
2.
le
strutture della ristorazione in alberghi riservate agli ospiti dell’albergo, i
servizi di fornitura di pasti e i negozi di cibi da asporto (takeaway) possono
restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 23.00,
3.
nella notte tra il 24 e il 25 dicembre e nella notte tra il 31 dicembre e il 1°
gennaio le strutture possono restare aperte fino alle ore 01.00;”
Inoltre l’art. art. 7 cpv.
2-5 sancisce:
" 2 Un
Cantone può estendere gli orari di apertura di cui agli articoli 5a capoverso 1
lettera b numero 1 e 5abis se nel Cantone interessato sono adempiute le
seguenti condizioni:
a. sono
disponibili le capacità necessarie secondo l’articolo 5c capoverso 3 lettere b
e c;
b. il
numero di riproduzione è inferiore a 1 per almeno sette giorni consecutivi;
fanno stato i dati pubblicati dal Theoretical Biology Group dell’Istituto di
biologia integrativa del Politecnico federale di Zurigo;
c. il
numero delle nuove infezioni per 100 000 persone è inferiore negli ultimi sette
giorni alla media nazionale; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP.
3.
Se del caso può stabilire che le strutture della ristorazione, i
bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore 23.00.
4.
Se intende estendere gli orari di apertura, si mette d’accordo
con i Cantoni limitrofi. Informa l’UFSP della sua decisione.
5.
Se il numero di riproduzione è superiore a 1 per tre giorni
consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e c non è
più adempiuta deve revocare immediatamente l’estensione degli orari di
apertura.”
E’ stato previsto che tali
disposizioni avrebbero avuto effetto sino al 22 gennaio 2021 (cfr. RU 2020
5377)
Per completezza va
osservato che in Ticino il Consiglio di Stato, con Risoluzione n. 6496 del 7
dicembre 2020, aveva inasprito le misure per combattere la
diffusione del coronavirus già dal 9 dicembre 2020, decretando in particolare la
chiusura dei bar dalle 19:00 e dei ristoranti dalle 22:00.
Il 18 dicembre 2020 gli
art. 5a e 7 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020
sono stati modificati con effetto dal 22 dicembre 2020 al 22 gennaio 2021 (cfr.
RU 2020 5813):
" Art. 5a
Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le
discoteche e le sale da ballo
1.
L’esercizio di strutture della ristorazione, bar, club,
discoteche e sale da ballo è vietato.
2.
Il divieto non vige per le strutture seguenti:
a. le
strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away) e i servizi di
fornitura di pasti;
b. le
mense aziendali che servono esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda
interessata e che per la distribuzione e la consumazione di cibi e bevande nel
piano di protezione prevedono le misure seguenti:
1.
per
la consumazione nel settore della ristorazione vige l’obbligo di stare seduti,
2.
durante
la consumazione tutte le persone devono rispettare la distanza obbligatoria;
c. le
mense e le offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo che servono
esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola;
d. le
strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti
dell’albergo; a questi si applica quanto segue:
1.
la
dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per
tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli,
2.
per
gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande
possono essere consumati soltanto stando seduti,
3.
tra
i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono
essere installate barriere efficaci,
4.
i
gestori devono registrare i dati di contatto di almeno un ospite per ogni
gruppo di ospiti.
3.
Le strutture di cui al capoverso 2 lettere a e d possono restare
aperte tra le ore 06.00 e le ore 23.00. Nella notte tra il 31 dicembre e il 1°
gennaio le strutture di cui al capoverso 2 lettera d possono restare aperte
fino alle ore 01.00.”
" Art. 7
cpv. 2, frase introduttiva, lett. b e c, nonché 3–6
2.
Un Cantone può stabilire l’apertura di ristoranti, bar e club di
cui all’articolo 5a e delle strutture culturali, ricreative, per il tempo
libero e sportive di cui all’articolo 5d, come pure estendere gli orari di
apertura di cui all’articolo 5abis se nel Cantone interessato sono adempiute le
condizioni seguenti:
b. il
numero di riproduzione è inferiore a 1,00 per almeno sette giorni consecutivi;
fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP;
c. gli
ultimi sette valori della media giornaliera mobile su sette giorni del numero
di casi confermati in laboratorio sono inferiori alla media nazionale; fanno
stato i dati pubblicati dall’UFSP.
3.
Se del caso può stabilire che le strutture della ristorazione, i
bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore 23.00 e nella
notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio fino al massimo alle ore 01.00.
4.
Se intende aprire strutture o estendere gli orari di apertura di
cui al capoverso 2, il Cantone si mette d’accordo con i Cantoni limitrofi.
Informa l’UFSP della propria decisione.
5.
Se il numero di riproduzione è superiore a 1,00 per tre giorni
consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e c non è
più adempiuta, il Cantone deve revocare immediatamente l’apertura delle
strutture o l’estensione degli orari di apertura di cui al capoverso 2.
6.
Dal 5 gennaio 2021 al numero di riproduzione di cui ai capoversi
2.
lettera b e 5 si applica il valore 0,90.”
Il 6 gennaio 2021 sono
state abrogate con effetto dal 9 gennaio 2021 le possibilità di agevolazioni
cantonali di cui all’art. 7 cpv. 2-6 (cfr. RU 2021 2).
Il 13 gennaio 2021 la
durata di validità delle modifiche dell’11 dicembre 20201 e del 18 dicembre
20202.
dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata prorogata sino al
28.
febbraio 2021 (cfr. RU 2021 6).
Il divieto di esercizio
per strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo, ad
eccezione, segnatamente, delle strutture della ristorazione e i bar riservati
esclusivamente agli ospiti dell’albergo, è stato mantenuto per il mese di marzo
2021.
(cfr. RU 2021 110).
L’art. 5a cpv. 2
dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 gennaio 2020 è stato
modificato, il 14 aprile 2021, nel senso che dal 19 aprile 2021 il divieto non
vigeva più per “le strutture della ristorazione, i bar e i club, comprese le
strutture take-away, se offrono posti a sedere per la consumazione di cibi e
bevande esclusivamente nelle aree esterne; per aree esterne s’intendono le
terrazze e altre aree all’esterno dell’edificio che, per garantire la libera
circolazione dell’aria: 1. non sono coperte, o 2. sono coperte e aperte su
almeno la metà dei lati”.
E’ stato altresì previsto,
in particolare, che l’art. 5a avrebbe avuto effetto fino al 31 maggio 2021 e
che dopo tale data sarebbe decaduto (cfr. RU 2021 213;
Il 26 maggio 2021 il
tenore dell’art. 5a cpv. 1 dell’Ordinanza è stato modificato con effetto dal 31
maggio 2021 come segue:
" 1
Lʼesercizio di discoteche e sale da ballo è vietato.
2.
Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la
consumazione avviene sul posto, si applica quanto segue:
a. tra i
gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere
installate barriere efficaci;
b. per
gli ospiti vige lʼobbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le
bevande possono essere consumati soltanto stando seduti;
c. la
dimensione dei gruppi di ospiti in luoghi chiusi può comprendere al massimo
quattro persone per tavolo e, in aree esterne, al massimo 6 persone per tavolo;
questa limitazione non si applica ai genitori con figli;
d. i
gestori devono registrare i dati di contatto di tutti gli ospiti; sono esentati
dalla registrazione dei dati di contatto i bambini in compagnia dei genitori.”
(RU 2021 300)
Il 23 giugno 2021 è stata
abrogata l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 a
decorrere dal 26 giugno 2021 ed è stata emanata una nuova versione
dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella
situazione particolare (cfr. RU 2021 379).
L’art. 12 della nuova
Ordinanza riguardante le disposizioni particolari per le strutture della
ristorazione, i bar e i club enuncia:
" 1 Alle
strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la consumazione avviene
sul posto si applica quanto segue:
a. nei luoghi chiusi:
1.
tra
i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono
essere installate barriere efficaci,
2.
per
gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande
possono essere consumati soltanto stando seduti,
3.
gli
ospiti devono sempre portare una mascherina facciale se non sono seduti al loro
tavolo,
4.
i
gestori devono registrare i dati di contatto di una persona per gruppo di
ospiti;
b. nelle
aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza
obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci.”
Dal 26 giugno 2021 nei
ristoranti è, pertanto, stata revocata la limitazione del numero di persone per
tavolo e all’esterno le dimensioni dei gruppi non sono più limitate, come pure
è stato revocato l’obbligo di consumare stando seduti (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-84127.html;
2.6
In
relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata dalla RI 1, il
TCA ricorda avantutto, da un lato, che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede
che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la
perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr.
consid. 2.2.)
Per
costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia
temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, B. Rubin, “Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).
Le
direttive della SECO (cfr. consid. 2.2.) stabiliscono peraltro chiaramente che
“sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono
essere considerate temporanee”.
Dall’altro, questo Tribunale
rileva che la perdita di lavoro di un’azienda costituita durante la pandemia –
come è il caso della RI 1 (cfr. consid. 2.4.) – è computabile se è dovuta a
provvedimenti adottati dalle autorità, quali gli ordini di chiusura (cfr.
consid. 2.2.; doc. II1 pag. 3).
Come sottolineato dalla
Sezione del lavoro (cfr. doc. II1 pag. 3), alla società ricorrente può,
pertanto, essere riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto
solamente a seguito degli ordini di chiusura imposti dal Consiglio federale,
ossia dal 12 dicembre 2020.
In effetti con la
decisione su opposizione del 23 aprile 2021 il diritto alle indennità per
lavoro ridotto è stato concesso alla RI 1 dal 12 dicembre 2020 al 18 marzo 2021
per i suoi dipendenti, ad esclusione di __________ e __________ (cfr. doc. II1;
consid. 1.5.).
2.7
In relazione, più
specificatamente, alla richiesta di ILR per __________, va osservato, in primo
luogo, che è vero che la medesima ha iniziato la propria attività di addetta
alle pulizie del ristorante e delle camere presso la __________ di __________
il 1° gennaio 2021.
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che il relativo contratto di lavoro di durata indeterminata a tempo
parziale (21.75 ore alla settimana) è stato concluso il 15 ottobre 2020 (cfr.
doc. 7; consid. 2.4.), quando, da una parte, l’esercizio della __________ era
stato avviato da poco nel mese di ottobre 2020 (cfr. consid. 2.4.).
Dall’altra, le limitazioni
agli orari di apertura dei ristoranti non erano ancora state introdotte.
E’, infatti, soltanto dal
9.
dicembre 2020 che in Ticino il Consiglio di Stato ha decretato l’obbligo di
chiudere i ristoranti alle 22:00. Dal 12 dicembre 2020, poi, a seguito delle
misure varate dal Consiglio federale, l’orario di chiusura è stato anticipato alle
19:00 e dal 22 dicembre 2020 è stato vietato l’esercizio delle strutture della
ristorazione (cfr. consid. 2.5.).
In secondo luogo, giova
rilevare che la società ricorrente, tramite il proprio amministratore unico, __________,
rispondendo alle domande poste dal TCA pendente causa (cfr. doc. XII; consid.
1.11.), e meglio al quesito volto a sapere “chi si occupava, in particolare,
di effettuare le pulizie del ristorante e delle camere precedentemente al 1°
gennaio 2021”, ha risposto che durante le prime settimane di apertura i
dipendenti già presenti ma non con funzioni specifiche di pulizia, tra cui
anche il gerente, __________, “si sono messi a disposizione con entusiasmo e
spirito di collaborazione in attesa dell'arrivo di una persona dedicata alle
pulizie”. Ciò è stato possibile anche perché “all'inizio l'occupazione
delle camere era molto bassa, per aumentare leggermente a novembre”, anche
se in ogni caso “le riservazioni per il 2021 avevano cominciato ad arrivare”
(cfr. doc. XV; consid. 1.11.).
I pernottamenti nelle
sette camere della __________ sono stati 96 dal 18 al 31 ottobre 2020, 221 nel
mese di novembre 2020, 38 dal 1° al 18 dicembre 2020 (cfr. doc. A1-A3), 378 nel
mese di giugno 2021 e 437 nel mese di luglio 2021 (cfr. doc. A4; A5; consid.
2.4.).
In simili condizioni,
occorre concludere che la presenza di __________ era necessaria presso la __________,
poiché la pulizia dell’esercizio pubblico e delle relative camere risulta
essere un’attività imprescindibile per la buona conduzione di un esercizio
pubblico e, fatto salvo il primo periodo di apertura, non poteva essere svolta
esclusivamente da personale adibito ad altre mansioni essenziali, come i
camerieri o la ricezionista.
Il TCA condivide, quindi,
quanto affermato dall’amministratore unico dell’insorgente, e meglio che “è
impensabile che un ristorante con 7 camere possa gestirsi per un lungo periodo
senza chi si occupi in maniera dedicata del rifacimento delle camere, della
pulizia del ristorante e della lavanderia” (cfr. doc. XV; consid. 1.11.).
Di conseguenza la perdita
di lavoro in relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto a favore di
__________, ritenuta peraltro la sua assunzione il 15 ottobre 2020 quando non
vigevano ancora misure particolarmente limitanti per il settore della ristorazione,
è computabile (cfr. art. 31 lett. b e 32 cpv. 1 LADI).
Infine
va sottolineato che per beneficiare dell’indennità per lavoro ridotto non si
esige una durata minima di contribuzione all’assicurazione contro la
disoccupazione (cfr. SECO, “Prassi LADI ILR” n. B24: “In linea di principio,
tutti i lavoratori colpiti dal lavoro ridotto hanno diritto all'indennità per
lavoro ridotto se sono soggetti all'obbligo di versare i contributi all'AD o se
non hanno ancora raggiunto l'età minima di contribuzione all'AVS. Determinante
è quindi la nozione di lavoratore ai sensi della legislazione sull'AVS. Non è
invece previsto un periodo minimo di contribuzione; è sufficiente che il
lavoratore sia vincolato da un rapporto di lavoro e che eserciti un'attività
soggetta a contribuzione all'inizio e durante il periodo di lavoro ridotto.
Anche i lavoratori stranieri hanno quindi diritto all'indennità,
indipendentemente dal loro luogo di domicilio e dal loro statuto di soggiorno.
I frontalieri stranieri, ad esempio, hanno diritto all’ILR dal primo giorno in
cui esercitano un’attività soggetta al versamento di contributi all’AD se
adempiono gli altri presupposti del diritto all’indennità.”).
2.8
Per quanto attiene ad __________,
responsabile della ristorazione e del settore alberghiero della __________ di __________
(cfr. doc. 7; 9), va rilevato, che è lei a essere venuta a conoscenza del fatto
che “nel centro di __________ vi era una struttura
per la quale i proprietari non riuscivano a trovare qualcuno all'altezza di una
conduzione di un certo livello e capacità” e
a esserne
rimasta affascinata, dopo
una visita, così da proporre ad __________, amministratore unico della RI
1, di approfondire la conoscenza con il proprietario (cfr. doc. VI), nonché ad
avere intrapreso molte attività necessarie all’avviamento e alla gestione della
__________ (cfr. doc. XV).
__________, nel giugno
2021, ha, del resto, dichiarato, da una parte, che __________ “rappresenta
dopo di me, soprattutto per i media il volto della __________, perché è mio
desiderio che il mio nome sia e rimanga legato soprattutto alla __________”
che gestisce dal 2007.
Dall’altra, che “la
signora __________ ha molte conoscenze e in questi anni ha curato
l'organizzazione di eventi sul territorio e sarà sua cura promuovere la nuova
struttura attraverso la clientela che segue da tempo. La signora __________ è
attiva presso le organizzazioni turistiche e si è mossa presso alcune
conoscenze italiane per proporre la __________ come meta per aziende che
esporranno o visiteranno le fiere di __________” (cfr. doc. VI).
Dal Comunicato stampa
congiunto __________ e __________ del 13 ottobre 2020 (cfr. __________), già
citato al consid. 2.4., emerge inoltre che “la gestione della __________ è
stata affidata a __________ che da anni affianca il lavoro di __________,
apprezzato chef che proseguirà la sua attività alla __________ e seguirà da
vicino lo sviluppo dell’offerta di ristorazione della __________”.
In un servizio della
trasmissione televisiva della __________ “__________” del __________ “__________”,
in cui è stata presentata __________ di __________, all’immagine di __________
è stata associata - oltre al nome e cognome - la dicitura (quale didascalia)
“gerente” (cfr. __________).
Giusta l’art. 21 cpv. 1
della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) il gerente è
responsabile della conduzione dell’esercizio e garantisce, con la sua presenza,
il rispetto delle leggi e dei regolamenti. Il gerente dispone della relativa
patente ottenuta superando uno specifico esame, ad eccezione di coloro che
hanno ottenuto il diploma di una scuola alberghiera riconosciuta dalla
Confederazione che sono esentati dall’esame (cfr. art. 11-13 Lear).
Dalle carte processuali si
evince che gerente della __________ ai sensi della Lear è __________ (cfr. doc.
I). __________ risulta piuttosto quale figura centrale, di riferimento
dell’esercizio pubblico.
La RI 1 ha d’altronde
asserito che __________ “ha svolto un ruolo principale sin dall’inizio”
(cfr. doc. XV).
In riferimento allo
stipendio della dipendente di fr. 2'000 per tredici mensilità per un impiego al
20% (cfr. consid. 2.4.), l’amministratore unico della SA ha indicato che è “ragionevole
per la responsabilità, la capacità e l'impegno di coordinazione di due realtà
distinte” (cfr. doc. VI), ossia della __________ di __________ e dell’__________,
come pure che __________ è “qualificata con esperienza, plurilingue e ha
portato con sé un pacchetto clienti per questo motivo ha un salario mensile
superiore agli altri dipendenti” (cfr. doc. 9).
Ne discende che,
contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione, l’assunzione di __________,
avvenuta peraltro il 9 ottobre 2020 sottoscrivendo un contratto di lavoro di
durata indeterminata (cfr. doc. 7), ovvero precedentemente all’inasprimento
delle misure restrittive concernenti la ristorazione - analogamente a __________
- (cfr. consid. 2.5., 2.7.), si rivela necessaria, in quanto persona
determinante per la conduzione della __________.
Anche la perdita di lavoro
relativa alla domanda di indennità per lavoro ridotto a favore di __________ è,
perciò, computabile (cfr. art. 31 lett. b e 32 cpv. 1 LADI).
2.9
In esito a quanto sopra, la
decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro il 23 aprile 2021 deve
essere annullata nella misura in cui ha ritenuto evitabile la perdita di lavoro
relativa alla domanda di indennità per lavoro ridotto a favore di __________ e __________.
2.10
Questa Corte ritiene, ad ogni
modo, utile sottolineare, per quanto l’esame dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI
(“Non
hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda,
determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di
lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda”) sia di competenza
della Cassa cantonale di disoccupazione e non della Sezione del lavoro (cfr.
doc. VIII; art. 36 cpv. 3 e 4 LADI, art. 39 cpv. 1 LADI, art. 81 cpv. 1 lett. a
LADI; art. 85 cpv. 1 lett. b LADI), da un lato, che nel Comunicato stampa
congiunto __________ e __________ del 13 ottobre 2020 (__________), menzionato
in precedenza (cfr. consid. 2.4., 2.8.), è stato indicato che la gestione della
__________ è stata affidata a __________.
Dall’altro, che in un
servizio della trasmissione televisiva della __________ “__________” del
__________
“__________”, in cui è stata presentata la __________
di __________, __________ è stata definita (nella didascalia), quale “gerente”
(cfr. consid. 2.8.).
Visto il suo ruolo
centrale e principale all’interno della __________, ci si potrebbe chiedere se __________
non rivesta una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, quale organo
di fatto (cfr. STF 8C_220/2021 del 12 maggio 2021; STF 8C_664/2009 del 13
gennaio 2010), in seno alla RI 1.
A prescindere da ciò, __________
è comunque coniugata con __________ dal 1996 (cfr. consid. 2.4.). Quest’ultimo,
quale amministratore unico della RI 1, ha ex lege una posizione analoga
a quella di un datore di lavoro (cfr. DTF 122 V 270; STF 8C_571/2012 del 21
gennaio 2013; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007).
Ai
fini dell’applicazione dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, che estende
l’esclusione dal diritto a ILR ai coniugi (occupati nell’azienda) delle persone
che possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, la
separazione di fatto dei coniugi dal giugno 2015, fatta valere nel caso
concreto da __________ (cfr. doc. XV; XIX), si rivela ininfluente.
Infatti,
per costante giurisprudenza federale, il fatto che un assicurato sia coniugato
con una persona che riveste una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro in un’azienda in cui anch’egli lavora è sufficiente per escludere il
diritto a indennità per lavoro ridotto. Questa esclusione è assoluta. Non è
così possibile concedere prestazioni in un caso specifico a determinate
condizioni. L’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI ha lo scopo di prevenire un rischio
di abuso. Tale rischio è il medesimo che si tratti di indennità di
disoccupazione, indennità per lavoro ridotto o indennità d’insolvenza. Ne
consegue che non si giustifica di trattare differentemente i coniugi di persone
con posizione analoga al datore di lavoro nell’ambito di questi tre tipi di
prestazioni (cfr. STF 8C_639/2015 del 6 aprile 2016 consid. 4.1., pubblicata in
DTF 142 V 263).
Nella DTF 142 V 263,
appena citata, l’Alta Corte ha indicato che fino alla sentenza di divorzio non
sono dovute indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione, poiché fino
a quel momento permane un rischio di abuso e ciò indipendentemente dalla
questione di sapere se e da quanto i coniugi siano separati di fatto o di
diritto o se sia stata ordinata una misura a protezione dell'unione coniugale.
Il diritto a indennità di
disoccupazione, per evitare un pericolo di elusione, non può nascere in
presenza di un matrimonio duraturo, anche se la
volontà di divorziare dei coniugi separati da lungo tempo appare chiaramente
determinata (in quella fattispecie i coniugi erano separati da circa cinque
anni e il marito aveva costituito una nuova famiglia).
Con sentenza 8C_574/2017
del 4 settembre 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 12 pag. 342, il Tribunale
federale ha poi confermato la giurisprudenza secondo cui è esclusa dal diritto
all’indennità di disoccupazione la persona che ha operato nell’azienda del
coniuge, laddove quest’ultimo svolga un ruolo assimilabile a quello del datore
di lavoro. Anche nell’eventualità di una separazione l’esclusione sussiste fino
alla sentenza di divorzio.
A nulla di diverso hanno
condotto le circostanze di quel caso di specie, e meglio che la coniuge
licenziata fosse fuggita con i figli a causa di violenza domestica e che il
marito fosse stato arrestato per tale motivo.
Al riguardo vedi pure la
STF 8C_164/2020 del 17 aprile 2020.
2.11
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a
LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai
ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in
vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 12 maggio 2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del
18.
maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche la
sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su
opposizione del 23 aprile 2021 è annullata nella misura in cui la Sezione del
lavoro ha negato nei confronti della RI 1 la sussistenza di una perdita di
lavoro computabile in relazione alle dipendenti __________ e __________.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti