38.2021.33
Rettamente negato diritto a indennità per insolvenza (non rivendicati crediti salariali in modo suff. tempestivo). Sforzi durante rapp. lavoro corretti. Poi però attesi + di 5 mesi per spiccare PE. Troppo tempo, considerando mancato pagamento salario e licenziamento dopo richiesta versamento salario
8 luglio 2021Italiano30 min
i primi mesi di attività lavorativa gli stipendi pattuiti sono stati regolarmente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2021.33
dc/sc
Lugano
8 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 maggio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 aprile 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 15 aprile 2021 (cfr. doc. A) la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha
confermato la decisione del 28 gennaio 2021 (cfr. doc. A2) con la quale aveva
negato a RI 1 il diritto a beneficiare delle indennità per insolvenza, secondo
l’art. 55 cpv. 1 LADI, per non avere rispettato l’obbligo di ridurre il danno,
in quanto egli non ha rivendicato i propri crediti salariali in modo
sufficientemente tempestivo.
L’amministrazione ha così
motivato la propria decisione su opposizione:
" (…).
1. In data 19
novembre 2020 l'opponente ha presentato alla Cassa una domanda di indennità per
insolvenza a far tempo dal 1° ottobre 2019.
Egli
dichiara d'aver prestato la propria attività lavorativa presso la società __________
di __________ dal 1° aprile 2019 al 31 gennaio 2020 rivendicando indennità per
insolvenza pari a CHF 5'510.10.
(…).
5. Il Signor RI
1 ha cessato l’attività lavorativa il 31 gennaio 2020 vantando nei confronti
della società un credito pari a tre mensilità (ottobre e dicembre 2019, gennaio
2020). Malgrado ciò è rimasto inattivo fino all’8 luglio 2020, data in cui ha
fatto spiccare un precetto esecutivo.
A mente
della Cassa, al termine dell’attività lavorativa avvenuta il 31 gennaio 2020,
il Signor RI 1 avrebbe dovuto intervenire in maniera più incisiva senza
attendere fino a luglio 2020. (…)” (doc. A)
1.2. Contro la citata decisione su
opposizione RI 1 ha fatto inoltrato un tempestivo ricorso al TCA. La sua
patrocinatrice chiede il riconoscimento del diritto ad indennità per insolvenza
per gli stipendi arretrati di ottobre 2019, dicembre 2019 e gennaio 2020
sostenendo che l’assicurato ha fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per
tutelare i propri interessi salariali e al riguardo rileva:
" (…)
2. L’opponente è
stato assunto dal 01.04.2019 della __________ in qualità di gerente presso il __________
di __________. Il contratto è stato stipulato a tempo pieno, di durata
indeterminata e prevedeva il versamento di un salario mensile lordo di CHF
6'066.50, 13a inclusa (doc. B/contratto di lavoro 01.03.2019).
3. Lo stipendio
iniziale è stato ridotto, a seguito di problemi finanziari del datore di
lavoro, a far tempo dal 31.05.2019, a CHF 5'254.00 mensili lordi, 13a inclusa (doc.
C/modifica stipendio 01.06.2019).
4. Solo durante
Fatti
i primi mesi di attività lavorativa gli stipendi pattuiti sono stati regolarmente
versati. In seguito, vi sono stati continui ritardi e pagamenti scaglionati.
5. L'opponente
ha provveduto a sollecitare per iscritto il versamento degli stipendi sia in
ottobre 2019 che in dicembre 2019, dapprima rivendicando il versamento tempestivo
e regolare dei salari ed in seguito assegnando al datore di lavoro un termine
di 15 giorni per il versamento (doc. D/lettera 12.11.2019 a datore di
lavoro, doc. E/lettera 04.12.2019 a datore di lavoro).
6. Per tutta
risposta, con lettera 12.12.2019 il datore di lavoro ha notificato
all'opponente regolare disdetta dal contratto di lavoro per la scadenza il
31.01.2020 (doc. F/ lettera di licenziamento 12.12.2019).
7. Sennonché,
dopo la notifica della disdetta, il signor RI 1 si è ammalato ed è stato
dichiarato inabile al lavoro a far tempo dal 22.12.2019 (doc. G/certificato
medico 20.12.2019), inabilità prolungata poi dal medico fino al 30.01.2020 (doc.
H/certificato medico 07.01.2020).
8. In proposito
va detto che il datore di lavoro ha omesso di notificare tempestivamente
l'inabilità lavorativa dell'opponente all'assicurazione perdita di guadagno,
facendo perdere al signor RI 1 il diritto a percepire le indennità fino al
22.01.2020 (doc. I/ scambio mail opponente - __________ 27/28.03.2020, doc.
J/lettera 05.02.2020 __________ a signora __________). Le prestazioni assicurative
sono quindi state riconosciute e pagate solo dal 22.01.2020.
9. Dal
01.03.2020 l'opponente è stato dichiarato abile al lavoro e ha trovato un nuovo
posto di lavoro. Non ha quindi mai usufruito delle prestazioni
dell'assicurazione disoccupazione.
10. Purtroppo,
dopo qualche giorno dall'inizio del nuovo lavoro, è stato ordinato il lockdown
generale, con conseguente blocco di tutte le attività nell'ambito della
ristorazione, inclusa quella dell'opponente.
Al momento della riapertura delle
attività, a metà maggio 2020 l'opponente si è visto obbligato a concentrarsi
totalmente nella nuova attività lavorativa, che dopo la riapertura dei
ristoranti è stata estremamente intensa.
Ha quindi provveduto, all'inizio di
luglio 2020 ad avviare contro l'ex datore di lavoro le procedure esecutive atte
al recupero degli stipendi non pagati (doc. K/esecuzione stipendio
ottobre no 2946132 del 08.07.2020, doc. L/ esecuzione stipendi
dicembre/gennaio 2020 no 2946132 del 08.07.2020). Si precisa che lo stipendio
di novembre 2020 è stato pagato a contanti dopo insistenti richieste, purtroppo
solo verbali, dell'opponente.
Considerandi
La notifica delle esecuzioni non è
stata possibile, causa irreperibilità degli organi della società e assenza
della sede legale, l precetti esecutivi sono quindi stati notificati tramite
pubblicazione sul FUCT in data 21.09.2020.
11.
La società è
stata dichiarata in fallimento dopo l'inoltro della domanda di indennità per
insolvenza su iniziativa della Cassa di disoccupazione (richiamo incarto dalla
Cassa disoccupazione).
12.
Il 2020 è
stato un anno del tutto eccezionale, caratterizzato dalle totali incertezze
causate dalla pandemia Covid. Si chiede di tenere conto di questa situazione
straordinaria ed imprevedibile per tutti, incluso l'opponente che si è
ritrovato in una situazione estremamente difficile, poco dopo aver subito il
licenziamento da parte della __________, essere stato inabile al lavoro per un
periodo e non aver percepito a causa del datore di lavoro, ne parte degli stipendi,
ne buona parte delle indennità per perdita di guadagno.
13.
Nella
decisione su opposizione, che riprende totalmente la precedente decisione, si
rimprovera all'opponente di non essersi sufficientemente attivato per tutelare
gli stipendi non percepiti, quindi di non aver rispettato il principio di
limitare il danno.
Nel caso specifico il signor RI 1 si
era attivato già nel corso del rapporto lavorativo sollecitando il versamento
del dovuto (Doc. D e E). Durante la sua inabilità lavorativa non poteva invece
immaginarsi che il datore di lavoro non avrebbe notificato la malattia alla compagnia
assicurativa. Egli aveva comunque continuato a sollecitare i pagamenti del
dovuto verbalmente, ma senza esito.
Anche qualora l'opponente avesse agito
diversamente, con maggior anticipo e tempestività, inoltrando le procedure
esecutive anche prima della fine del rapporto di lavoro, la sua situazione non
sarebbe mutata e non avrebbe ottenuto nulla di più dal suo ex datore di lavoro.
Infatti, già dall'estate del 2019,
quindi pochi mesi dopo l'assunzione dell'opponente, la società si trovava in
una situazione di pesante insolvenza.
Essa era segnatamente già stata
escussa dalla __________, per un importo di CHF 15'162.00 per mancato pagamento
degli oneri sociali e al 18.10.2019 per l'importo CHF 46'047.70 riferiti
verosimilmente ad affitti non pagati.
Al 31.01.2020 i debiti accumulati
dalla società ammontavano a CHF 135'354.65.
Incluse le esecuzioni avviate
dall'opponente, i debiti accumulati dalla società ammontano oggi a CHF
220'620.94.
Questo è quanto emerge dall'estratto
dell'UE (Doc. M/estratto UE del 24.02.2021) che permette di affermare e
confermare senza alcun dubbio che l'opponente non avrebbe potuto limitare il
danno neppure se avesse avviato le esecuzioni prima della fine del rapporto di
lavoro.
Va inoltre considerato che il signor RI
1.
ha comunque ottemperato al suo obbligo di limitare il danno facendo tutto
quanto possibile per reperire un nuovo posto di lavoro, poi effettivamente trovato
e grazie al quale non ha dovuto fare capo alle indennità di disoccupazione dopo
la fine della sua inabilità lavorativa.
Dispositivo
Per questi motivi, così come è stata
concessa l'indennità per insolvenza ad altri colleghi nella stessa posizione,
si ritiene che siano in concreto date le condizioni per ammettere anche il
signor RI 1 al beneficio dell'indennità per insolvenza per i salari non pagati
dalla __________, in liquidazione.
Come già indicato nell'opposizione del
02.03.2021, si ritiene che penalizzare il signor RI 1 unicamente per non aver
escusso il datore di lavoro prima del mese di luglio 2020, costituisce, vista
la situazione concreta del caso specifico e le ragioni sopra esposte, un
eccessivo formalismo. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 2
giugno 2021 la Cassa propone di respingere il ricorso e sottolinea quanto
segue:
" (…).
2. Nel presente
caso occorre esaminare se il ricorrente abbia sufficientemente tutelato i suoi
interessi, e di riflesso ottemperato all'obbligo di ridurre il danno, per poter
vantare un diritto alle indennità per insolvenza.
La Cassa non ritiene che sia questo il
caso e considera che il ricorrente avrebbe dovuto intervenire in maniera più
incisiva nei confronti del suo ormai ex datore di lavoro.
3. Il Signor RI
1 ha cessato l'attività lavorativa il 31 gennaio 2020 vantando nei confronti
della società un credito pari a tre mensilità (ottobre, novembre e dicembre
2020). A mente della Cassa, attendere fino all'8 luglio 2020 per far spiccare
un precetto esecutivo, appare eccessivo. Il qui ricorrente era già consapevole,
all'inizio dell'attività lavorativa, delle difficoltà finanziarie della società:
infatti, a far tempo dal 31 maggio 2019 (dopo soli due mesi di lavoro) il salario
è stato ridotto (vedasi atto ricorsuale, pag. 2 pt. 3) per ragioni finanziarie.
Inoltre, come indicato al pt. 4
dell'atto ricorsuale, i salari al Sig. RI 1 (eccetto i primi mesi di attività
lavorativa) venivano corrisposti in modo scaglionato e con ritardo.
Il qui ricorrente ha proceduto a
rivendicare i propri crediti salariali tramite lettere del 12 novembre 2019 e 4
dicembre 2019 (doc. D ed E allegati all'atto ricorsuale), ma poi non risultano
ulteriori solleciti di pagamento.
Il Sig. RI 1 afferma come, al momento
della riapertura delle attività lavorative dopo il lockdown (metà maggio 2020),
abbia dovuto concentrarsi totalmente nella nuova attività lavorativa
nell'ambito della ristorazione. A mente della Cassa, già dalla cessazione del
rapporto di lavoro il qui ricorrente avrebbe dovuto intervenire in maniera più
incisiva: anche durante la chiusura delle attività lavorative dovute al
lockdown (periodo quindi dove il Sig. RI 1 non lavorava), la Cassa constata
come il qui ricorrente non abbia proceduto ad alcuna azione atta ad ottenere il
pagamento dei propri crediti salariali.
Dal lavoratore si chiede una costante
e coerente prosecuzione dei passi intrapresi per rivendicare i propri diritti
salariali, che in definitiva devono sfociare negli stadi previsti dalle
disposizioni in materia di esecuzione forzata (STF 8C_431/2018; 8C_158/2019).
Il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo
preponderante. In particolare egli non deve percorrere la procedura più comoda
o a lui meno onerosa, ma semmai individuare quella più efficace per cercare di
ottenere il più presto possibile il saldo scoperto.
4. Pertanto,
alla luce del comportamento assunto dal ricorrente, la Cassa ritiene che egli
non ha adempiuto all'obbligo di ridurre il danno ex art. 55 LADI, precludendosi
così dalla possibilità di ottenere le prestazioni richieste.
Di conseguenza non si giustifica
l'annullamento della decisione. (…)” (Doc. III)
1.4. Il 2 giugno 2021 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi
di prova (cfr. doc. IV). Esse sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il
diritto a percepire indennità per insolvenza.
L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce
che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
In una sentenza pubblicata
in DLA 2002 pag. 190 seg. il TF ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il
danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già
prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non
versa - o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di
subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso
prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in
volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii
senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti
un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo
non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo
credito salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza,
l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo
salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio
credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il
datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi
finanziari.
In
una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg.,
l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona
assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di
lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di
versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo
di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o
intentando un'azione legale contro di lui.
A
proposito dell'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto
di lavoro, l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:
" 2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er
bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber
Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine
Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher
Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu weitergehenden Schritten
ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich um erhebliche
Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss. Denn
es geht auch für die Zeit vor Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht an, dass
die versicherte Person ohne hinreichenden Grund während längerer Zeit keine
rechtlichen Schritte zur Realisierung erheblicher Lohnausstände unternimmt,
obschon sie konkret mit dem Verlust der geschuldeten Gehälter rechnen muss
(Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B.
vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4.
Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)
In una sentenza
8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva
violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per
più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps
constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011,
C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de
l'obligation de réduire le dommage”).
Il
Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono
insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent
pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les
arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) »).
In
una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 4
pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato
l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare
valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.
In una sentenza
8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in
DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto
insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da
un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di
lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di
fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito,
ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti
esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.
Nella
medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza
per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo
continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che
devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata
richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del
datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non
esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga
durata.
In una sentenza
8C_431/2018 del 24 gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando una
sentenza del TCA che aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo la
quale un assicurato aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto
impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad
un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di
disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno
(DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato
rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando
passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro (sentenza
C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24 pag. 140).
Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone che
l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa rinfacciare un
comportamento o una omissione intenzionale o per grave negligenza. Del
principio di proporzionalità si tiene conto, valutando l'estensione dei
provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per difendere le
proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per insolvenza sia
versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi, i
quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia di esecuzione
forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del
datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non
esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza
8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto,
il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo
preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel
settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze
giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra
le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie
pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale
rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le
responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con
quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire
de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con
rinvii). (…)”
In una sentenza 8C_79/2019
del 21 maggio 2019 il Tribunale federale ha precisato in che circostanze
l’assicurato deve intraprendere la via esecutiva per rivendicare gli arretrati
salariali già durante il rapporto di lavoro, richiamando una precedente
sentenza nella quale l’Alta Corte aveva sottolineato che
" (…) L'étendue des démarches qui peuvent être exigées du travailleur
pour récuperer tout ou partie de son salaire avant la fin des rapports de
travail dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret. On n'exige
pas nécessairement de l'assuré qu'il introduise sans
délai une poursuite contre son employeur ou qu'il ouvre action contre
ce dernier." (sentenza C 367/01 vom 12. April 2002 E. 1b)
In una sentenza
8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato
aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:
" (…)
4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale
in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha
ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da aprile 2017 non
gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di dicembre 2017,
dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare un precetto
esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione nel maggio
2018 di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione, rivelatasi poi
superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali è stata
insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro mesi dell'indennità
di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI;
consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il
lavoratore resti troppo a lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi
oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore di lavoro, anziché
cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019 consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto
far spiccare in tempi brevi per lo meno un precetto esecutivo, il cui costo è
relativamente contenuto (art. 16
cpv. 1 OTLEF; RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto
provvisorio dell'opposizione o eventualmente con l'azione di accertamento del
credito (cfr. 8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora
nel ricorso egli sostiene che la società fosse solvibile e quindi in grado di
saldare sia le pretese salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla
tesi del ricorrente, il cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a
vantaggio dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni
(anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I
284 e rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto
il profilo della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.
4.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il
ricorrente lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire
tempestivamente, ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una
strategia processuale, forse anche al fine di evitare spese inutili, per far
valere efficacemente le proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro
svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può
pretendere di imporre la propria visione delle cose tramite iniziative, che in
definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio
impugnato resiste pertanto al diritto federale. (…)”
In una sentenza 8C_408/2020
del 7 ottobre 2020 il Tribunale federale ha concluso che non aveva commesso una
grave negligenza un assicurato che aveva rivendicato in particolare il
versamento del salario tramite WhatsApp ed il cui ex datore di lavoro aveva
richiesto l’apertura del fallimento.
Al riguardo l’Alta Corte
si è così espressa:
" (…)
5.1. Der Beschwerdeführer rügt, das kantonale Gericht habe den
massgeblichen Sachverhalt rechtsfehlerhaft festgestellt, indem es nicht
berücksichtigt habe, dass die Arbeitgeberin am 3. Dezember 2018 nicht bloss
eine Überschuldungsanzeige gemacht, sondern gleichzeitig um Eröffnung des
Konkurses ersucht habe, was vom Gericht am 6. Dezember 2018 bestätigt und ein
Kostenvorschuss eingefordert worden sei. Diese mangelhafte
Sachverhaltsfeststellung könne zudem entscheidend für den Ausgang des
Verfahrens sein.
Dem ist beizupflichten. Der Beschwerdeführer hat diesen Umstand
schon in seiner Einsprache vom 29. April 2019 und erneut in
seiner vorinstanzlichen Beschwerde unter Beilage der entsprechenden Unterlagen
geltend gemacht. Die Vorinstanz äussert sich in keiner Weise dazu, obwohl sie
ihm in der Folge vorwirft, er habe in den WhatsApp-Nachrichten nach dem 14.
Dezember 2018 mit seinem Arbeitgeber nicht mehr die ausstehenden Lohnzahlungen,
sondern nur noch andere Dinge wie den Konkurs thematisiert. Diese
Ausserachtlassung ist im vorliegenden Kontext unbegründet und damit als
willkürlich und rechtsfehlerhaft im Sinne von Art. 95 lit. a BGG zu bezeichnen.
Die rechtliche Beurteilung des vorliegenden Streites hat somit unter Einbezug
der Diskussionen und der Unterlagen über den Verlauf des Konkurses der
Arbeitgeberin zu erfolgen.
5.2. Weiter macht der Beschwerdeführer geltend,
sein Vorgehen sei vergleichbar mit jenem gemäss Urteil 8C_124/2012 vom 27.
August 2012, wo das Verhalten der versicherten Person vom Bundesgericht als
vorbildlich bezeichnet worden sei. Zudem seien WhatsApp-Nachrichten als
rechtsgenüglich zu betrachten, da ansonsten gegen das Legalitätsprinzip (Art. 5
Abs. 1 BV) und gegen das Verbot des überspitzten Formalismus (Art. 29 Abs. 1
BV) verstossen würde. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz sei keine Untätigkeit
gegeben, die ein mangelndes Interesse an den Lohnzahlungen manifestieren
würde.
Nach der Rechtsprechung wird von der versicherten
Person nicht verlangt, dass sie sich juristisch fehlerlos verhält; verlangt ist
ein Verhalten, das einem vernünftigen Menschen unter den gegebenen Umständen
des Einzelfalls als selbstverständlich erscheint (vgl. statt vieler ARV 2007 S.
51 E. 3.2, C 231/06). Im hier zu beurteilenden Fall hatte der Beschwerdeführer
seine Arbeitgeberin schon mehrfach aufgefordert, den ausstehenden Lohn zu
begleichen. Weiter war ihm bekannt, dass seine Arbeitgeberin am 3. Dezember
2018 eine Überschuldungsanzeige und gleichzeitig das Gesuch um Konkurseröffnung
eingereicht hatte, was vom zuständigen Gericht am 6. Dezember 2018 verbunden
mit der Aufforderung zur Einreichung des Kostenvorschusses bestätigt wurde.
Dass er sich bei dieser Sachlage am 10. und 22. Januar 2019 über den Stand der
Konkursverfahrens erkundigte und nicht explizit die Lohnzahlung forderte, ist
nachvollziehbar. So hat er denn auch, als die Konkurseröffnung weiter auf sich
warten liess, am 13. Februar 2019 die Arbeitgeberin betrieben. Mehr kann von
einem juristischen Laien nicht verlangt werden. Der Beschwerdeführer erfüllt
mit seinem Vorgehen die Anforderungen an die Schadenminderungspflicht. Daran
ändert nichts, dass die Kommunikation mit der Arbeitgeberin mehrheitlich per
WhatsApp stattfand, anerkennt doch die Rechtsprechung auch telefonische
Nachfragen als Handlungen zur Erfüllung der Schadenminderungspflicht (vgl. etwa
ARV 2007 S. 51 E. 3.2, C 231/06, oder SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E.
4, wo mündliche Nachfragen als ausreichend anerkannt wurden). Anders als bei
telefonischen Nachfragen ist bei WhatsApp-Nachrichten zudem der Inhalt der
Kommunikation belegbar.
Selbst wenn dem Beschwerdeführer ein qualitativ
ungenügendes Fordern der Lohnzahlung in den WhatsApp-Nachrichten nach dem 14.
Dezember 2018 vorgeworfen werden könnte, ist die Zeitspanne des angeblichen
Untätigbleibens von zwei Monaten (14. Dezember 2018 - 13. Februar 2019)
jedenfalls nicht so lange, dass dies als schweres Verschulden zu werten wäre.
So erfüllte ein Versicherter seine Schadenminderungspflicht, obwohl er nach
einer ersten schriftlichen Mahnung drei Monate zuwartete, bis er bei einem
unzuständigen Gericht Klage erhob, und nach dessen Nichteintretensentscheid
erst nach weiteren 50 Tagen beim zuständigen Gericht Klage einreichte.
Ebenfalls als keine Verletzung der Schadenminderungspflicht erachtete das
Bundesgericht das Vorgehen eines Versicherten, der nach Beendigung des
Arbeitsverhältnisses während 4 ½ Monaten nichts Aktenkundiges unternahm, jedoch
in glaubhafter Weise darlegen konnte, dass er verschiedentlich telefonisch
interveniert hatte (ARV 2007 S. 51 E. 3.2 mit Hinweisen, C 231/06). Ebenso
wenig beanstandete das Bundesgericht ein Zuwarten von drei Monaten vom
Ausbleiben der geschuldeten Lohnzahlung bis zur schriftlichen Geltendmachung
als schweres Verschulden (SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E. 4).
Angesichts dieser Rechtsprechung stellt das Verhalten des Beschwerdeführers
kein schweres Verschulden im Sinne eines vorsätzlichen oder grobfahrlässigen
Verhaltens nach Art. 55 Abs. 1 AVIG dar. (…)”
2.2. Nella presente fattispecie
risulta dagli atti dell’incarto che RI 1 ha iniziato a lavorare come gerente
del __________ di __________ per la __________ dal 1° aprile 2019 per un
salario mensile di fr. 6'066.50 (cfr. doc. B e doc. 111).
Già dopo due mesi di
lavoro il salario lordo è stato ridotto a fr. 5'254.-- “per problemi
finanziari” del datore di lavoro (cfr. doc. C).
L’assicurato non ha
ricevuto lo stipendio per i mesi di ottobre 2019, dicembre 2019 e gennaio 2020.
In data 12 novembre 2019
egli ha inviato al datore di lavoro uno scritto del seguente tenore:
" Egregio
Sig. __________,
da diversi mesi a questa parte, come già discusso in più
occasioni, il versamento dello stipendio non avviene nei termini contrattuali.
Nonostante i miei solleciti, alfine di regolare la problematica e
le sue rassicurazioni in merito, nulla è cambiato.
Mi vedo quindi costretto a scriverle perchè la situazione sta
diventando insostenibile; pure io ho le mie scadenze da rispettare.
La invito cortesemente, da subito, a voler rispettare gli obblighi
contrattuali in modo da versarmi lo stipendio, per intero, nella data
prevista.” (Doc. D)
Il 4 dicembre 2019 egli ha
ancora sollecitato per iscritto il versamento del salario di ottobre 2019,
rilevando:
" Egregio
Sig. __________,
da un controllo contabile ho potuto constatare che lo stipendio di
ottobre non è ancora stato versato.
Capisco i suoi problemi finanziari (non dovuti alla sua gestione)
ma le chiedo gentilmente di versare il dovuto entro il 15 dicembre.
Vi chiedo gentilmente di provvedere al versamento, anche io ho
delle scadenze che mi stanno creando problemi.
Spero che si risolva il problema bonariamente.” (Doc. E)
In data 12 dicembre 2019 __________
della __________ ha licenziato RI 1 per il 31 gennaio 2020, con la seguente
motivazione:
" Con la
presente le comunichiamo che abbiamo deciso di procedere al suo licenziamento,
siamo spiacenti di comunicarle che il suo rapporto di lavoro con il __________,
terminerà il prossimo 31 gennaio 2019, termine di disdetta come da contratto
CCNL.
Il licenziamento è dovuto a ristrutturazione aziendale del personale.
La ringraziamo per la collaborazione avuta in questi mesi,
augurandole di trovare al più presto una nuova occupazione, le porgiamo
cordiali saluti.” (Doc. F)
L’assicurato è poi stato
totalmente inabile al lavoro dal 20 dicembre 2019 al 30 gennaio 2020 (cfr. doc.
G e H) e dal 1° marzo 2020 ha ritrovato un nuovo impiego.
In data 8 luglio 2020 RI 1
ha fatto spiccare due precetti esecutivi contro __________ per un importo di
fr. 2'000.-- (stipendio ottobre 2019, cfr. doc. K), rispettivamente di fr.
3'510.10 (stipendio dicembre 2019 e gennaio 2020, doc. L).
2.3. Chiamato ora a pronunciarsi,
il TCA ritiene che gli sforzi compiuti da RI 1 per ottenere quanto dovutogli
dalla __________ siano insufficienti e che quindi la Cassa abbia correttamente
negato al ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.
Al riguardo va ricordato
che la giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le
misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02
del 2 aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30
marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il
più presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13
dicembre 2005).
Ora, nel caso concreto,
l’assicurato, che si è visto ridurre il salario pattuito già dopo due mesi
dall’inizio dell’attività lavorativa per problemi finanziari e che, dopo i
primi mesi , riceveva lo stipendio “con continui ritardi e pagamenti
scaglionati” (cfr. consid.1.2), ha rivendicato correttamente ed inutilmente
quanto spettantegli durante il rapporto di lavoro.
Egli
è stato peraltro licenziato il 12 dicembre 2019 dopo la sua richiesta di
versargli il salario di ottobre 2019 entro il 15 dicembre 2019.
Tuttavia,
dopo la conclusione del rapporto di lavoro, egli ha atteso ancora più di cinque
mesi prima di fare spiccare il precetto esecutivo l’8 luglio 2020. La
giurisprudenza federale esige invece che gli sforzi per recuperare il salario
vengano effettuati in modo continuo. I lavoratori devono comportarsi nei
confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per insolvenza non esistesse
(cfr. DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).
Anche
in considerazione del mancato versamento del salario durante il rapporto di
lavoro e del motivo del licenziamento, secondo questo Tribunale, tale periodo
appare troppo lungo (DLA 2020 Nr. 22 pag. 69-70; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396
consid. 5.1 in fine; SVR 2014 ALV Nr. 4 e l’ulteriore giurisprudenza federale
esposta al consid. 2.1).
In
tale contesto va pure ricordato che, conformemente alla giurisprudenza
federale, non spetta alla persona assicurata decidere se ulteriori passi volti
alla realizzazione delle pretese salariali potrebbero avere successo oppure no.
Essa è invece tenuta a intraprendere tutto ciò che è da lei ragionevolmente
esigibile per salvaguardare il diritto al salario (cfr. DLA 2020 Nr. 22 consid.
2 e consid. 5.2).
Questo
Tribunale ritiene così che l’assicurato abbia commesso una negligenza grave in
relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al
riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto
2121; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014;
STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).
La
decisione su opposizione del 15 aprile 2021 deve pertanto essere confermata.
2.4. L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La procedura è pertanto di
principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio
concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La
mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità
delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle
assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va
pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le
disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto
riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis
contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo
preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in
vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo l’art. 83 LPGA
(disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo
grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si
applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso del 14
maggio 2021 è pervenuto al TCA il 17 maggio 2021 (cfr. doc. I). Torna pertanto applicabile
il nuovo diritto.
Trattandosi di prestazioni
LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare spese (cfr. STCA 38.2021.1
del 21 giugno 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.10 del 12 aprile 2021 consid.
2.7.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti