38.2021.35
A ragione non riconosciuto ad associazione sportiva diritto a ILR (periodo 8-12/2020). Non è un'azienda privata commerciale e, ritenuto che allenamenti per ragazzi <16 anni mai soppressi e ristorazione chiusa da 22.12., per i dipendenti non vi era rischio di licenziamento a breve termine
4 ottobre 2021Italiano83 min
I costi d'esercizio della RI 1 non sono composti unicamente dai salari e/o dagli oneri sociali. I ricavi d'esercizio devono coprire anche tutti gli
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2021.35
rs
Lugano
4 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 maggio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 aprile 2021 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il
19 agosto 2020 la RI 1 di __________ ha inoltrato alla Sezione del lavoro un
preannuncio di lavoro ridotto per il periodo 29 agosto – 31 dicembre 2020 (cfr.
doc. 1).
Dal
relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che la perdita di
lavoro probabile è del 50% e colpisce tutta l’azienda, e meglio cinque
dipendenti, di cui due con contratto di lavoro di durata indeterminata e tre
con contratto di impiego di durata determinata (cfr. doc. 1 pti. 2.1, 3, 4.1),
dall’altro, che quale causa sono state indicate “misure restrittive per Coronavirus,
attività limitate” (cfr. doc.1 p.to 2.2).
1.2. Con decisione del 26 ottobre
2020 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione al versamento delle
indennità per lavoro ridotto per il periodo 29 agosto - 31 dicembre 2020, in
quanto la perdita di lavoro è stata ritenuta non computabile non avendo dato
seguito alla sua richiesta del 30 settembre 2020 (cfr. doc. 2) di completare la
documentazione necessaria per l’esame del preannuncio entro il termine del 7
ottobre, poi prolungato al 16 ottobre 2020 (cfr. doc. 3).
1.3. La RI 1, il 23 novembre 2020,
dopo aver spedito il 4 novembre 2020 i documenti richiesti (che sostiene di
avere in ogni caso già trasmesso il 17 ottobre 2020 tramite posta elettronica),
ha interposto opposizione contro la decisione del 26 ottobre 2020, chiedendo
che la sua domanda d’indennità per lavoro ridotto venisse accettata, poiché in
caso contrario “(…) non riusciamo più a garantire il pagamento degli
stipendi, in quanto la liquidità della società è molto limitata senza gli incassi
della buvette e attività collaterali e attualmente non ci sono più grandi
riserve per coprire un eventuale deficit d’esercizio come potete osservare
dalla documentazione inviatavi (…)” (cfr. doc. 6).
1.4. Con decisione su opposizione
del 30 aprile 2021 la Sezione del lavoro ha confermato il provvedimento del 26
ottobre 2020, rilevando in particolare:
" (…) La RI
1 è costituita nella forma di associazione e quale scopo consegue quello di: "__________" inoltre "La società può eseguire su preciso mandato e
ratifica assembleare, operazioni inerenti il conseguimento dello scopo
sociale" (cfr. art. 2 Statuto della RI
1). La maggior fonte dei ricavi della RI 1
proviene da contributi pubblici, sussidi, donazioni e quote sociali, i quali
risultano sufficienti a garantire la copertura della massa salariale
dell'associazione, sicché in concreto non vi è alcun rischio di licenziamento
immediato e concreto.
Infatti, dalla documentazione agli atti emerge che la massa
salariale 2020 a carico dell'opponente
ammonta a totali
CHF 94'951.-. Dal conto relativo alla stagione 2020/2021 risulta che i ricavi provenienti da contributi pubblici e sussidi
vari, nonché da quote sociali, sponsor,
raccolta fondi e donazioni sono pari a totali CHF 110'081.-. A fronte di tali ricavi la copertura della massa salariale di tutti i dipendenti dell'opponente risulta pertanto garantita.
Visto quanto precede, l'UG non
può che confermare che essendo le maggiori spese sostenute dall'opponente coperte da contributi pubblici e
privati, il diritto alle indennità per
lavoro ridotto non può essere riconosciuto,
non essendovi un reale rischio di licenziamento
per i dipendenti annunciati”. (Doc. A)
1.5. Contro la decisione su
opposizione del 30 aprile 2021 la RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento
della stessa e conseguentemente il riconoscimento del “diritto
all’introduzione del lavoro ridotto dal 29 agosto al 31 dicembre 2020”
(cfr. doc. I pag. 8).
A sostegno della propria
pretesa, la parte ricorrente ha addotto:
" (…)
7.
L’affermazione dell’UG secondo la quale "Se un'azienda o
un'attività
commerciale è tenuta a garantire lo svolgimento dell'attività a
prescindere dalla situazione economica e dalle difficoltà economiche, e se le
maggiori spese sostenute o le perdite generate sono coperte da fondi pubblici,
di norma per i lavoratori interessati non esiste alcun rischio di licenziamento
immediato", non è pertinente al caso. l'UG si è limitato a formulare
un'ipotesi generica senza espletare ulteriori approfondimenti in merito e senza
portare alcuna prova a sostegno della sua affermazione riguardante il caso
concreto.
8.
Si precisa che nella fattispecie non vi è alcun ente pubblico,
alcun privato o altro finanziatore, che garantisce contrattualmente la
copertura di eventuali deficit d'esercizio della ricorrente. (…)” (Doc. I pag.
4-5)
L’avv. RA 1, per conto
della sua assistita, ha poi asserito, da un lato, che tutto il personale
avrebbe dovuto essere licenziato e messo a carico dell’assicurazione
disoccupazione, ma che ciò non è stato fatto perché, nella più perfetta buona
fede, il comitato ha ritenuto che l’accettazione dell’introduzione del lavoro
ridotto fosse scontata.
Dall’altro:
" 10.
Il comitato ha la responsabilità
della gestione finanziaria della ricorrente e non può
esimersi dall'assumere decisioni anche drastiche, speculando sul fatto che altri risaneranno
le perdite annue d'esercizio. Non è per altro
sostenibile
una tesi che imponga una valutazione dei fatti
"a posteriori" o meglio ancora "con il
senno di poi". Le misure di restrizione COVID 19 hanno causato un
calo temporaneo del lavoro (chiusura) e l'introduzione del lavoro ridotto è
stata postulata per far fronte alle necessità finanziarie
impellenti. Il
diritto all'introduzione del lavoro ridotto
nasce in ragione della
constatazione delle ore di lavoro effettivamente perse nel momento di crisi e non dipende dai
risultati d'esercizio realizzati in seguito. Se così
fosse vorrebbe dire per assurdo che si dovrebbe
chiedere la restituzione
delle indennità a tutte quelle aziende che una volta cessata la situazione
straordinaria sono ritornate a realizzare utili.
11.
Questo per sottolineare che l'eventuale attribuzione di altri
aiuti successivi alla RI 1 non inficia il diritto all'introduzione del lavoro
ridotto (e all'ottenimento delle relative indennità) perché si tratta di
questioni diverse e senza un nesso causale comune. Gli eventuali altri aiuti
non sono certi, non sono dovuti secondo una legge o un vincolo contrattuale e
potrebbero anche non essere elargiti.” (Doc. I pag. 6)
Secondo l’insorgente anche
le considerazioni espresse dall'amministrazione in merito alla tipologia dell'attività della RI 1, così come delle varie forme di finanziamento e dei costi che devono essere coperti tramite queste entrate,
sono state sommarie e poco approfondite.
Al riguardo è stato
precisato:
" 13.
Non si possono banalmente sommare i contributi pubblici, degli
sponsor, raccolta fondi e donazioni per poi
equipararli ai costi per salari e affermare che la copertura è data.
14.
Fatti
I costi d'esercizio della RI 1 non sono composti unicamente dai salari e/o dagli oneri sociali. I ricavi d'esercizio devono coprire anche tutti gli
altri costi e meglio come a conto economico allegato. Vi sono inoltre dei
finanziamenti che vengono attribuiti/erogati per degli scopi specifici e che
per questi scopi devono essere utilizzati. Non
si possono usare ad esempio le quote sociali del settore giovanile (o i
contributi versati da terzi per questo settore),
piuttosto che i contributi della __________, per pagare gli stipendi del
personale della buvette.
15.
Si tratterebbe quindi semmai di esaminare la situazione per centro
di costo, a seconda dell'attività, per verificare se il singolo centro di costo
è in grado tramite i ricavi diretti di coprire il fabbisogno.
16.
A titolo di esempio esponiamo i dati del conto economico
provvisorio relativi alla buvette, attività accessorie per il periodo aprile
2020/marzo 2021 a suo tempo inviato all'UG (Doc. B):
Ricavi buvette cucina CHF 41'033.99
./. Costi diretti merce CHF 18'983.56
./. Stipendi e compensi
buvette, cucina CHF 36'276.80
./. Quota
oneri sociali (arrotondato) CHF 3'000.00
Risultato prima dell'imputazione dei costi
comuni (corrente elettrica, materiale pulizia,
amm.,
ecc) CHF
17'226.37
Manifestamente i ricavi non sono sufficienti a garantire la copertura della massa salariale. (…)” (Doc. I pag. 5-6)
La parte ricorrente ha
concluso affermando che non sussistono pertanto dubbi sul fatto che la misura del lavoro ridotto sia transitoria e che una volta cessate le restrizioni legate al COVID 19 la RI 1 sia in grado di continuare ad operare come in precedenza (cfr. doc. I pag.
7).
1.6. Nella sua risposta del 21
giugno 2021 l'USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa, indicando
segnatamente:
" (…) Nel
caso concreto, gli statuti della ricorrente prevedono quanto segue: "la
RI 1 (in seguito RI 1) è
un'associazione
sportiva costituita __________
ed ha sede a __________ (Comune di __________)", inoltre "La
RI 1RI 1 non ha scopo di lucro ed è
politicamente e confessionalmente neutra" (cfr. art.
1 Statuto della RI 1). Trattasi dunque di un'associazione ai sensi del Codice
civile (…)
Come illustrato nella decisione querelata,
dalla documentazione agli atti emerge che la massa salariale 2020 a
carico della ricorrente ammonta a totali CHF 94'951.-- (cfr. Dichiarazione dei salari AVS per l'anno 2020). Dal
conto economico relativo alla stagione 01.04.2020/31.03.2021 risulta che i ricavi provenienti da contributi pubblici e sussidi vari, nonché da quote sociali, sponsor, raccolta
fondi e donazioni sono pari a totali CHF 110'081.--. Nello
specifico, tale importo si desume dalle seguenti poste (doc. 10):
- Sponsor: CHF
22'629.05
- Donazioni
e raccolta fondi __________: CHF 16'450.--
- Contributi da enti pubblici: CHF
12'900.--
- Contributi __________: CHF 10'975.35
- Ricavi
__________: CHF 8'413.--
- Soci
RI 1 - membri passivi: CHF
11'530.--
- Quota
sociale soci squadra attivi: CHF 6'044.--
- Quota
sociale soci settore giovanile: CHF
18'100.--
- Quota
sociale artistica: CHF
3'140.--
- Quota
partecipazione allenamento
con __________: -
CHF 100.--
CHF
110'081.--
Considerato come la principale fonte di ricavo della ricorrente -
non attiva quale associazione di sportivi professionisti - non è la vendita di
beni/servizi da essa prodotti in un rapporto sinallagmatico, bensì i contributi
pubblici, sussidi, donazioni e quote sociali, in concreto non sussiste alcun
rischio di chiusura della Società. Inoltre, posto come i suddetti contributi garantiscono
ampiamente (nella misura del 116%) la copertura della massa salariale della ricorrente,
in concreto non sussiste neppure alcun rischio di licenziamento immediato e
concreto dei dipendenti annunciati. A conferma di ciò, l'UG constata che tutti
i collaboratori sono ancora alle dipendenze della ricorrente, malgrado la
medesima ad oggi non abbia percepito le indennità per lavoro ridotto. (…) (Doc.
III pag. 3-4)
L’amministrazione ha
puntualizzato, da una parte, che il fatto che non vi sia alcun ente pubblico, privato o
altro finanziatore,
che garantisca
contrattualmente la copertura di eventuali deficit d'esercizio della ricorrente, nulla muta al fatto che
la principale fonte di ricavo della ricorrente non è la vendita di beni/servizi
da essa prodotti
in un rapporto sinallagmatico, bensì i contributi già menzionati che coprono ampiamente la sua massa di modo che
non esiste né un rischio di chiusura, né un
rischio concreto e imminente di licenziamento
dei lavoratori annunciati.
D’altra parte, che la sussistenza
di una perdita di lavoro non è un presupposto sufficiente per il riconoscimento
del diritto alle indennità per lavoro ridotto, poiché determinante è stabilire
se, nell'immediato, possa essere evitato il licenziamento
dei lavoratori interessati dal lavoro ridotto annunciato, ciò che in concreto,
non sussistendo alcun rischio di licenziamento, non è il caso.
Inoltre la parte
resistente ha evidenziato come già al momento dell'inoltro del preannuncio in
data 19 agosto 2020 la ricorrente fosse a
conoscenza dei contributi di cui avrebbe beneficiato durante il periodo di
lavoro, specificando:
" (…)
Infatti, già nel preventivo per la stagione 01.04.2020/31.03.2021 (doc. 7) sono
riportati i contributi pubblici, sussidi, donazioni e quote sociali figuranti
nel relativo consuntivo (doc. 10). A tal proposito, occorre rilevare che anche
sulla scorta dei dati indicati nel suddetto preventivo,
la massa salariale per l'anno 2020, stimata
a ca. CHF 90'000.-- (doc. 4), risulta
ampiamente coperta (nella misura del 110%) dai ricavi provenienti da contributi
pubblici e sussidi vari, nonché da quote sociali, sponsor, raccolta fondi e
donazioni pari a CHF 99'500.--. A fronte di
tali ricavi la copertura della massa salariale di tutti i dipendenti della
ricorrente risultava pertanto già garantita sulla base del preventivo per la
stagione 01.04.2020/31.03.2021 (doc. 7).”
(Doc. III Pag. 5)
Infine la Sezione del
lavoro ha rilevato:
" (…) a
differenza di quanto indicato dalla ricorrente - che nell'atto ricorsuale si
riferisce sempre e solo al personale della Società attivo presso la buvette -
dagli atti risulta che l'indennità per lavoro ridotto è stata richiesta per
tutti i cinque dipendenti della Società, di cui solo una lavoratrice è attiva
quale responsabile della buvette, mentre gli altri sono impiegati quale
personale amministrativo e tecnico (cfr. Organigramma aziendale; Contratto di
lavoro del 1. luglio 2020 della sig.ra __________; Contratto di lavoro del 16
agosto 2020 del sig. __________).
Sebbene di competenza della Cassa disoccupazione, si fa notare che
tre dei cinque dipendenti annunciati hanno un contratto di lavoro di durata
determinata, ciò che di principio li
escluderebbe dalla cerchia degli aventi diritto al lavoro ridotto, non valendo la deroga apportata con Ordinanza
durante il periodo annunciato (cfr. Preannuncio
di lavoro ridotto 19 agosto 2020; Contratto di lavoro del 1. luglio 2020 della sig.ra
__________; Contratto di lavoro del 16 agosto 2020 del sig. __________).
Quanto al dipendente __________, rilevasi
inoltre come la conclusione del suo
contratto di lavoro,
avvenuta in data 16 agosto 2020, è antecedente
all'inoltro del preannuncio di lavoro ridotto del 19 agosto 2020, sicché sotto tale aspetto la ricorrente ha
violato il proprio obbligo di diminuire il danno.
Infine, nella denegata ipotesi in cui codesto lodevole TCA dovesse
accogliere il presente gravame, si osserva
sin d'ora che - con riferimento all'interruzione dell'attività causata
dall'evento di maltempo segnalato dalla ricorrente in sede di opposizione, durato una settimana e annunciato
all'assicurazione privata - l'entità della perdita di lavoro riconosciuta non potrebbe in ogni caso superare
il 50%, essendo un'eventuale
ulteriore perdita semmai dovuta al precitato
evento.” (Doc.
III pag. 6)
1.7. La parte ricorrente ha preso
posizione al riguardo con scritto del 25 giugno 2021, osservando segnatamente
che, siccome la gestione di una __________ non è un servizio essenziale per la
popolazione, quale potrebbe essere ad esempio un ospedale piuttosto che il
trasporto pubblico, non vi è alcuna ragione per esigere che l’ente pubblico si
faccia carico dei deficit d’esercizio, anche se causati dalla pandemia.
L’insorgente ha, altresì,
fatto valere che la __________ avrebbe potuto essere chiusa e i dipendenti
licenziati e messi a beneficio delle indennità di disoccupazione, ma che ciò
non è stato fatto per considerazioni di ordine sociale in una realtà periferica
dove i posti di lavoro “contano il doppio”, sempre ritenendo quindi scontato il
diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. doc. V).
1.8. La Sezione del lavoro, dopo
aver ottenuto una proroga del termine (cfr. doc. VI-VIII), il 12 luglio 2021 si
è espressa in merito alle precisazioni della ricorrente, indicando in buona
sostanza che in concreto, non essendo a rischio posti di lavoro, il versamento
delle indennità per lavoro ridotto costituirebbe un sostegno puramente
finanziario per quest’ultima, ciò che non rientra nello scopo delle indennità
(cfr. doc. IX).
1.9. Il 31 agosto 2021 l’avv. RA 1
ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni (cfr. doc. XI).
1.10. Il doc. XI è stato trasmesso
per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. XII).
in diritto
Considerandi
2.1
Oggetto
del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del
lavoro non abbia riconosciuto alla RI 1 il diritto a indennità per lavoro
ridotto per i suoi dipendenti per il periodo dal 29 agosto al 31 dicembre 2020.
I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31.
LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
"
a. sono soggetti
all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la
disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di
contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato
disdetto;
d. la perdita di lavoro è
probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del
lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I
requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
L’art.
32.
cpv. 1 LADI prevede che:
"
Una perdita di lavoro è
computabile se:
a. è dovuta a
motivi economici ed è inevitabile e
b. per
ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
Il
cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;
"
Il Consiglio
federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro
riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle
condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di
quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile
soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione
dell’esercizio.”
Al
riguardo, l’art. 51 OADI precisa quanto segue:
"
1.
Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti
delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono
computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti
adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del
danno.
2.
La
perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a. il divieto di
importare o di esportare materie prime o merci;
b. il
contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i
combustibili;
c. restrizioni
di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni
di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati
da forze naturali.
3.
La
perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono
dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4.
La
perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia
coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato
contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di
lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta
applicabile al contratto di lavoro individuale.”
L’art.
33.
LADI enuncia:
1.
Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione
aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella
professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del
grado d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia
cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni
immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il
lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate
da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o
al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto
collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2.
Il
Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la
perdita di lavoro non è computabile.
3.
Il
Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado
d’occupazione.”
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato
nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del
datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.2
Nella
Prassi LADI ILR, la Segretaria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha
stabilito che:
"
(…)
C3 La
perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo
presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il danno che impone al
datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per
evitare la perdita di lavoro.
C4 La
cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare, in base a
sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere
evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.
C5 Il
lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile
perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del
personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso
un altro datore di lavoro.
C6 Se
però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di
una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti per tempo i
necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle
nuove esigenze del mercato).
(…)
C9 Le
perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze
non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non
può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o
non può rendere un terzo responsabile del danno.
(…)
D1 Una
perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;
· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;
· cade in
giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per
singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;
· concerne persone
vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;
· concerne
persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;
· è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora
l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di
questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre
circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa
essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età
scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione
dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di
questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella
lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di
istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una
diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di
un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta
probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è
solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella
costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore
solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera
normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure
d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.
Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali
che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono
essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la
giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le
aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività
specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di
lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale
del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per
l'azienda sono computabili.
D4 Per
quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di ordinazioni durante la fase
di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta usuale e le
conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del rischio
aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro subite,
ad esempio, da un’azienda esistente che è stata ripresa da un altro datore di
lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure le perdite di lavoro dovute a
provvedimenti delle autorità.
D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente
o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli
il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella
sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al
versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il
cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di
ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.
D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:
le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a
lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione
causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della
costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o
dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;
le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del
datore di lavoro o di un dirigente. (…)”
Per
quanto concerne il lavoro ridotto nelle aziende pubbliche e
nell’amministrazione la Prassi LADI ILR prevede:
" (…)
D36 In genere le aziende di diritto pubblico non
adempiono i
presupposti dell’indennità per
lavoro ridotto in quanto non presentano veri e propri rischi aziendali.
Considerato che esistono varie forme di aziende statali, non si può però
escludere a priori che in singoli casi i presupposti del diritto all’indennità
per lavoro ridotto siano soddisfatti (DTF 121 V 362).
D37 Non sussiste alcun diritto all'indennità per lavoro
ridotto per le aziende di diritto pubblico che non presentano alcun rischio
aziendale, poiché esse devono adempiere i loro mandati legali indipendentemente
dalla situazione economica (mandati di prestazioni) e sono sostenute nei
periodi di difficoltà finanziarie in quanto le loro spese supplementari o le
loro perdite sono coperte dai fondi pubblici (DLA 1996/1997 pag. 122).
è Giurisprudenza
DLA 1995 pag. 176 (La
condizione secondo cui una perdita di lavoro è computabile soltanto se è dovuta
a motivi economici ed è inevitabile non è adempiuta se l’azienda non corre
alcun rischio, ossia se l'azienda non rischia di essere chiusa. L’ILR serve a
evitare i licenziamenti a breve termine)
(…).
G4 Il datore di lavoro deve motivare nel preannuncio la necessità del
lavoro ridotto e dimostrare che i presupposti del diritto all’indennità sono
adempiuti. A tal fine, è tenuto a rispondere a tutte le domande contenute nel
modulo di preannuncio (art. 28 LPGA). (…)”
Nella
“Direttiva 2020/06: aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” del 9 aprile 2020, la SECO ha in particolare previsto quanto segue:
"
(…)
Richieste dei datori di lavoro di diritto pubblico
Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare
l’occupazione nelle aziende in cui i posti di lavoro sono a rischio a seguito
delle condizioni economiche sfavorevoli. Un requisito fondamentale è dunque
l’esistenza di una minaccia per i posti di lavoro. Tuttavia su molti datori di
lavoro di diritto pubblico non grava alcun rischio aziendale o di fallimento,
perché devono assolvere i compiti affidati loro dalla legge indipendentemente
dalla situazione economica. Le difficoltà economiche (ad es. di liquidità), le
maggiori spese o addirittura le perdite connesse all’attività aziendale sono
coperte con fondi pubblici, come sovvenzioni o altri valori monetari. In questi
casi i posti di lavoro non sono a rischio. Considerate le peculiarità
organizzative dell’istituto di diritto pubblico (regolamento sulle sovvenzioni,
garanzie statali in mandati di prestazioni ecc.), se le eventuali conseguenze
economiche negative non generano un immediato taglio dei posti di lavoro,
riconoscere il diritto all’ILR contrasterebbe con le finalità della stessa.
Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro
di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e
dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un
ente pubblico sulla base di una convenzione. In tal caso è determinante che la
convenzione stabilisca l’entità con cui l’ente pubblico copre i costi (mediante
sovvenzioni ecc.) e che di conseguenza i posti di lavoro non sono a rischio
neppure in assenza di copertura dei costi. Questo può riguardare le grandi come
le piccole aziende (es. se la piscina di un Comune è gestita da privati o da
un’associazione ma sussiste una garanzia di disavanzo da parte del Comune).
L’unico elemento determinante è se, a seguito della situazione giuridica, vi è
il rischio di una perdita immediata di posti di lavoro.
I datori di lavoro di diritto pubblico e le
associazioni o i datori di lavoro privati che, su mandato pubblico, gestiscono
aziende o imprese o erogano servizi, devono dimostrare che i posti di lavoro
sono a rischio, nonostante le convenzioni in essere con gli enti pubblici
man-danti. In mancanza di una dimostrazione credibile, non sussiste alcun
diritto all’ILR. (…)”
Nella
“Direttiva 2020/15: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”
del 30 ottobre 2020, che sostituisce la Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020,
la SECO ha precisato che:
"
(…)
2.1
Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie
ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa
associata devono essere considerate temporanee.
2.2
Perdite di lavoro per motivi economici
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e
della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio
aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1
lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.
Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi
per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1
lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile
che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono
riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è
una giustificazione insufficiente.
(…)
2.3
Perdite di lavoro dovute a
provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in
relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto
le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella
regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e
dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo
singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità
cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili
al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di
raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di
lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51
cpv. 3 OADI). (…)”
(…)
2.6
Preannunci dei fornitori di prestazioni
pubbliche (datore di
lavoro pubblico, amministrazione pubblica
ecc.)
Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare i posti di
lavoro. Questa misura serve a evitare che si verifichino licenziamenti immediati
a causa di un calo temporaneo della domanda di beni e servizi e della
conseguente perdita di lavoro (cfr. anche DTF 121 V 362 consid. 3. a). Tale
rischio (diretto) di perdita di posti di lavoro sussiste fondamentalmente
soltanto per le aziende che finanziano la loro fornitura di servizi
esclusivamente con i redditi o il denaro generato da privati.
Al contrario, sui fornitori di prestazioni pubbliche
non grava alcun rischio aziendale o di fallimento, poiché devono assolvere i
compiti affidati loro dalla legge indipendentemente dalla situazione economica.
Eventuali difficoltà economiche, le maggiori spese o addirittura le perdite
connesse all’attività aziendale sono coperte con fondi pubblici, come
sovvenzioni o altri valori monetari. Generalmente, in questi casi non vi è
nessuna minaccia immediata di perdere posti di lavoro.
Sulla base del mandato dei fornitori di prestazioni
pubbliche e tenendo conto dello scopo dell’ILR, ne consegue che i fornitori di
prestazioni non hanno fondamentalmente diritto all’ILR per i loro
collaboratori. La concessione dell’ILR in caso di sospensione temporanea di
questa prestazione equivarrebbe a trasferire i costi salariali al fondo AD,
senza il rischio di licenziamenti immediati (che il legislatore deve
contrastare) in relazione a tali società di diritto pubblico.
Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro
di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e
dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un
ente pubblico sulla base di una convenzione.
La concessione dell’ILR per i collaboratori dei
fornitori di prestazioni pubbliche è consentita soltanto se i collaboratori
interessati sono esposti a un rischio immediato e concreto di licenziamento.
Ciò può riguardare anche solo ambiti parziali dei fornitori di prestazioni. Ad
esempio, un’azienda di trasporto può comprendere sia un reparto i cui
collaboratori hanno diritto all’ILR in caso di calo del fatturato (es. pullman
turistici) sia un reparto i cui collaboratori non ne hanno diritto (gestione
sovvenzionata di autobus locali).
Esiste un rischio diretto e concreto di perdere posti
di lavoro se non c’è alcuna garanzia/sicurezza che i costi operativi vengano
completamente coperti in caso di calo della domanda o di riduzione ordinata
dell’offerta da parte del cliente e se le aziende interessate hanno la
possibilità di licenziare direttamente i collaboratori al fine di ridurre i
costi operativi. Queste due condizioni devono essere soddisfatte
contemporaneamente.
Il SC deve semplicemente verificare se esiste un
rischio immediato e concreto di perdere posti di lavoro e se il datore di
lavoro può dimostrarlo mediante un’adeguata documentazione. È quindi
responsabilità delle aziende che forniscono prestazioni pubbliche (Service
Public) fornire al SC tale documentazione adeguata (regolamenti del personale,
contratti di lavoro, mandati di prestazione, concessioni, accordi di
sovvenzione, CCL ecc.), al fine di dimostrare in maniera attendibile che esiste
un rischio diretto e concreto di licenziamento in caso di perdita del lavoro.
Non sono necessarie ulteriori verifiche. L’introduzione del lavoro ridotto va
respinta soltanto se i documenti presentati dal datore di lavoro non sono in
grado di provare il rischio di perdere posti di lavoro.
Se sono soddisfatte tutte le condizioni per il diritto
all’indennità e l’ILR viene accordata, l’istituzione ha diritto all’ILR in
misura pari alle ore di lavoro perse e alla perdita computabile senza alcuna
differenza, proprio come ogni altra azienda che soddisfa le condizioni per il
diritto all’ILR. In particolare occorre osservare che, nel calcolo dell’ILR,
non sono dedotte né la parte sovvenzionata né la garanzia statale. Neppure
eventuali misure di sostegno decise a posteriori dal Parlamento o dal Consiglio
federale portano a una riduzione dell’ILR (ciò significa che questi pagamenti
non comporterebbero né il versamento di un importo inferiore dell’ILR né
rimborsi). Tali precisazioni entrano in vigore retroattivamente il 1° giugno
2020.
In caso di decisione su opposizione, la presenza di
entrambe le suddette condizioni di diritto (rischio concreto di perdere posti
di lavoro e nessuna copertura completa dei costi operativi) deve emergere
chiaramente e inequivocabilmente dalla giustificazione, con precisi rimandi ai
documenti di riferimento.”
In
quell’occasione è stato introdotto nella Direttiva un nuovo punto 2.6 a.
relativo al preannuncio di organizzazioni non commerciali:
" In
generale, i singoli e quindi le organizzazioni (indipendentemente dalla loro
forma giuridica) con cui sono impiegati non hanno diritto a ILR se non vi è una
perdita economica e il lavoro ridotto non serve a mantenere i posti di lavoro.
Un'organizzazione, ad esempio un'associazione o una cooperativa il
cui scopo è il benessere dei suoi membri e che è finanziata dalle quote
associative, non subisce alcuna perdita economica e i posti di lavoro non sono
in pericolo. Non vi è quindi alcun diritto a ILR, anche se il lavoro dei
dipendenti deve essere temporaneamente sospeso a causa di misure ufficiali.
Tuttavia, un'associazione che fornisce servizi e si finanzia con
le tasse che riceve in cambio (ad es. proventi delle vendite, biglietti
d'ingresso) può subire perdite economiche a causa di misure ufficiali e i posti
di lavoro possono essere messi in pericolo. Pertanto, il diritto all’ILR può essere
soddisfatto se le altre condizioni sono soddisfatte (assenza dal lavoro
inevitabile, non può essere evitata con misure economicamente sopportabili,
almeno il 10%, temporaneo, tipo di contratto di lavoro).
Nel caso di organizzazioni che rappresentano un misto di questi
due casi estremi, ad esempio che cofinanziano il personale dei dipendenti con
contratti o mandati più piccoli, occorre procedere ad una ponderazione degli
interessi caso per caso.
Caso di studio 1: Un'associazione
musicale locale che si esibisce occasionalmente in festival comunitari, ma il
cui reddito consiste principalmente in quote associative, donazioni, ecc. non
subisce alcuna perdita di lavoro a causa della cancellazione di un festival
comunitario, e il lavoro di un amministratore delegato impiegato su piccola
scala non è minacciato. In questo caso la richiesta all’ILR deve essere respinta.
Caso di studio 2: Un'orchestra
musicale, organizzata anche come associazione che paga gli stipendi dei
musicisti impiegati e di altro personale con il reddito delle sue esibizioni,
subisce la perdita di ore lavorative a causa dell'annullamento delle esibizioni
e del divieto di prove, e i posti di lavoro sono minacciati. In questo caso, il
diritto all’ILR deve essere accettato se le altre condizioni sono soddisfatte.
(…)”
Nella
“Direttiva 2021/01: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” del 20 gennaio 2021, che ha sostituito la Direttiva 2020/15 del 30
ottobre 2020, la SECO ha mantenuto i citati p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 ed ha così
modificato il punto 2.6 a:
"
2.6
a Preannuncio di
organizzazioni non commerciali
L’art. 31 LADI disciplina le condizioni per il diritto
alla riscossione dell’ILR. Non si può escludere a priori che i lavoratori del
settore pubblico, delle aziende parastatali o di associazioni private non
abbiano alcun diritto all’indennità per lavoro ridotto. Lo status del datore di
lavoro (diritto pubblico, associazione, cooperativa, fondazione ecc.) è
irrilevante ai fini della questione, mentre al contrario è importante lo status
contributivo del lavoratore. Per ogni singolo caso è necessario verificare se
sussistono le condizioni per il diritto alla riscossione previste dall’articolo
31.
LADI e se vi sia il rischio che il lavoratore interessato possa perdere il
posto di lavoro. Se un’azienda o un’attività commerciale è tenuta a garantire
lo svolgimento dell’attività a prescindere dalla situazione economica e dalle
difficoltà economiche, e se le maggiori spese sostenute o le perdite generate
sono coperte da fondi pubblici, di norma per i lavoratori interessati non
esiste alcun rischio di licenziamento immediato. In questi casi la richiesta
dell’ILR dovrebbe essere respinta.
Þ Vedi anche Prassi LADI ILR D38 nuovo”
I
p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 e 2.6 a sono rimasti invariati nella Direttiva
2021/06: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 19
marzo 2021,che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021, nella
Direttiva 2021/06 del 20 aprile 2021 che ha sostituito quella del 19 marzo 2021
e nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 che sostituisce la Direttiva del
20.
aprile 2021 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).
2.3
Le
direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata
dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_721/2020 del
15.
giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020
consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.;
STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195;
STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF
138.
V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169
consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.
5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF
146.
V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1;
DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317;
DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF
133.
V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65.
consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée
de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"
in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.4
Nella presente
evenienza dalle carte processuali, in particolare dal suo Statuto, emerge che
la RI 1 è un’associazione sportiva senza scopo di lucro costituita nel __________
con sede a __________ (__________), affiliata, per la parte sportiva, alle __________
(cfr. doc. 6).
Gli scopi
della RI 1 sono i seguenti:
" __________
” (Doc. 6)
La RI 1 è composta di soci
attivi, soci onorari e soci sostenitori. Come socio può essere accettata
qualunque persona che goda di buona reputazione (possono essere accettate anche
società), purché abbia versato una tassa minima stabilita dal Comitato ed abbia
compiuto i 16 anni. I soci onorari sono persone che hanno avuto dei meriti
speciali in seno alla società. Sono esentati dal pagamento della quota so
) è indicato che la stessa è una piccola realtà fondata
sul volontariato che si impegna a favore dello sport, in particolare della
formazione dei giovani nelle discipline del __________ (__________) e del __________
(__________), come pure che gestisce il __________.
In effetti tra il 29 gennaio 2003 e l’11
agosto 2012 la RI 1, coadiuvata dal Municipio del nuovo comune
di __________ (istituito nel 2004 con la fusione dei comuni di __________, __________, __________, __________, __________
e __________; cfr. __________), ha gettato le basi, progettato e
costruito il nuovo __________ a __________, comprensivo di una __________.
Tale infrastruttura offre “__________”
(cfr. __________).
Dalla lettera per la
campagna sponsor 2021 emerge, altresì, da un lato, che la RI 1, come __________,
è co-fondatrice, insieme ad __________ e __________, del nuovo club __________
(fondato il 27 gennaio 2020 e continuazione naturale del progetto __________;
cfr. __________) che raccoglie i giovani dei 3 sodalizi (circa 250 ragazzi) e
mette a disposizione un’ottantina di ragazzi al nuovo club così come un
allenatore professionista e diversi allenatori volontari. L’__________ “vuol diventare il polo di
riferimento per la formazione del __________ della regione __________”
(cfr. __________).
Dall’altro, che l’attività
della Società è possibile grazie all’impegno su base volontaria di un gran
numero di persone e al sostegno delle autorità locali, nonché di un buon
numero di aziende (__________).
Sponsor principali attuali
risultano essere la __________ e il __________. Gli “__________” sono __________,
__________ e la __________. Tra gli “__________” sono poi elencati, ad esempio,
___).
La
RI 1, il 19 agosto 2020, ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di
lavoro ridotto per il periodo 29 agosto - 31 dicembre 2020 per tutta l’azienda
con una perdita di lavoro probabile del 50%. La richiesta è stata motivata con
riferimento alle “misure restrittive per Coronavirus, attività limitate” (cfr.
doc.1; consid. 1.1.).
La Sezione del lavoro, il
30.
settembre 2020, ha chiesto alla Società di fornire informazioni dettagliate
riguardanti:
" 1. Statuto
della vostra società
2.
Descrizione
dettagliata delle attività svolte dalla vostra società, con la messa in
evidenza delle attività economiche
3.
Conti
annuali 2019 (conto economico, bilancio e, se esiste, rapporto di revisione)
4.
Budget 2020
5.
Massa salariale 2019 e 2020
6.
Copia della dichiarazione dei salari AVS per il 2019
7.
Effettivo
del personale in attività ad oggi (nominativi, mansioni, percentuale di lavoro,
copia dei/dei contratti di lavoro)
8.
Vi sono dei
lavoratori a beneficio di altre prestazioni da assicurazioni sociali? Precisare
e documentare.
9.
Attività
effettivamente svolta durante la pandemia e in questi ultimi mesi
10.
Conseguenze
immediate per il personale dipendente nel caso le indennità per lavoro ridotto
non vi fossero concesse
11.
Fonti di
finanziamento delle vostre attività (tipologia di entrate)
12.
Eventuali
sussidi dal settore pubblico (Confederazione/Cantone/Comuni) e/o parapubblico?
a. quanto
rappresentano i sussidi rispetto ai vostri ricavi annuali (in CHF e in
percentuale)?
b. quanto
rappresentano i sussidi rispetto alla vostra massa salariale annuale (in CHF e
in percentuale)?
13.
Copia dei
contratti di prestazioni in vigore con il settore pubblico
14.
Copia dei
contratti di prestazioni in vigore con altri enti pubblici/para-pubblici
15.
Chi risponde
per / copre eventuali perdite di esercizio. Ci son garanzie di copertura del
deficit d’esercizio?
16.
Indicazione
di testi legislativi che disciplinano i finanziamenti alla vostra società
17.
In che modo
il recente avvenimento di maltempo, riportato dalla stampa, influisce sulla
vostra attività.”
Dallo scritto del 4
novembre 2021 della RI 1 si evince quanto segue:
" 1. Alleghiamo
ultima versione dello statuto della società;
2.
descrizione
delle attività: durante il periodo invernale le attività si concentrano tutte
nel settore sportivo, __________ e __________, dove vengono svolti allenamenti
regolari settimanali e nel fine settimana diverse partite e tornei per tutte le
categorie __________, che portano un notevole afflusso di persone e dunque la
buvette lavora a pieno regime.
Durante il
periodo estivo invece ci occupiamo della buvette e/o pasti in diverse manifestazioni
(es. __________);
3.
alleghiamo conti annuali al 31 .03.201 9 e 31 .03.2020;
4.
il budget
per la stagione 2020-2021 è stato allestito prima dell'inizio della stagione ma
vista la situazione non corrisponde più alla realtà, se necessario provvederemo
ad aggiornarlo;
5.
la massa
salariale dichiarata nel 2019 era di Fr. 79’100.30, prevediamo che per il 2020
ammonti a ca. Fr. 90'000.00;
6.
alleghiamo dichiarazione salari AVS 2019;
7.
lista del personale in attività ad oggi:
- __________,
responsabile buvette al 100%, alleghiamo contratto
- __________,
impiegato quale tecnico, ca. al 30%, impiego ad ore
- __________,
impiegata amministrativa, ca. al 5%, impiego ad ore
- __________,
impiegata amministrativa, ca. al 20%, impiego ad ore
- __________,
impiegato quale allenatore al 1 00%, alleghiamo contratto
8.
non vi sono
lavoratori a beneficio di altre prestazioni da assicurazioni sociali nella
lista del personale per la richiesta del lavoro ridotto;
9.
le attività
effettivamente svolte durante questa pandemia sono gli allenamenti, le partite
ed i vari tornei sono stati tutti annullati come pure le manifestazioni e
attività collaterali;
10.
le
conseguenze immediate per il personale dipendente nel caso in cui le indennità
per il lavoro ridotto non ci fossero concesse è il mancato pagamento dello
stipendio, in quanto la liquidità della società è molto limitata senza gli
incassi della buvette e attività collaterali;
11.
le fonti di
finanziamento delle nostre attività sono principalmente la buvette, le varie
tasse sociali dei giocatori, i contributi dei membri passivi, gli sponsor e i
contributi comunali. Purtroppo si è potuto constatare una graduale diminuzione
di tali finanziamenti negli ultimi anni, e questo ci preoccupa molto per il
futuro della società;
12.
riceviamo
dei contributi annuali da parte dei comuni della __________, suddetti ricavi
sono esposti nel conto annuale;
13.
non abbiamo
stipulato nessun contratto di prestazione con il settore pubblico;
14.
non abbiamo
stipulato nessun contratto di prestazioni in vigore con altri enti pubblici;
15.
siamo sempre
riusciti a coprire eventuali perdite di esercizio con il capitale proprio
accumulato durante gli anni, attualmente non ci sono più grandi riserve per
coprire un eventuale deficit d'esercizio;
16.
i
finanziamenti della nostra società sono disciplinati dallo statuto;
17.
con il
recente avvenimento di maltempo, riportato dalla stampa, abbiamo dovuto
interrompere tutte le attività della nostra società in quanto la __________ era
completamente inagibile. Grazie al pronto intervento dei pompieri e di una
ditta della Svizzera interna abbiamo potuto ripristinare il __________ e
riprendere gli allenamenti in una settimana. L'evento è stato annunciato
all'assicurazione dello stabile che dovrebbero coprire interamente i costi di
ripristino.
Purtroppo avendo dovuto ridimensionare gli allenamenti, annullare
le partite ed i tornei, le entrate sono notevolmente diminuite, soprattutto
quelle legate alla buvette e all'affitto del ____________, che solitamente nel
mese di agosto, settembre e ottobre rappresentava una grande entrata.
Questo permetteva di iniziare la stagione nel migliore dei modi e
far fronte a tutte le spese dovute. (…)” (Doc. 4=D)
Il contratto di lavoro
allegato riguardante __________, responsabile buvette con un orario di lavoro
medio mensile di 190 ore e salario lordo orario di fr. 19.85, è stato concluso
nel mese di luglio 2020 di durata determinata, dal 1° agosto 2020 al 31 marzo
2021.
Non era previsto un periodo di prova e il contratto poteva essere
disdetto per la fine di un mese con termine di disdetta di 1 mese (o di 2 mesi
se il rapporto di lavoro è durato 5 o più anni; cfr. doc. 4).
Anche il contratto di
impiego relativo a __________, operatore alla __________ per 45 ore settimanali
in media con un salario di fr. 3'800 mensili “comprendenti oneri sociali a
carico del dipendente, alloggio, vacanze, parte tredicesima, imposte alla
fonte”, concluso il 16 agosto 2020, era di durata determinata, dal 19
agosto 2020 al 20 marzo 2021. Esso non poteva essere disdetto, salvo accordo
tra le parti (cfr. doc. 4).
Dalla “Dichiarazione dei
salari e degli assegni familiari per l’anno 2019 per i datori di lavoro affiliati
alla Cassa __________ e alla Cassa __________” risulta che __________ è stata
alle dipendenze della RI 1 anche dal 15 agosto al 31 dicembre 2019, mentre __________
dal 1° gennaio al 17 marzo 2019, come pure dal 12 agosto al 31 dicembre 2019
(cfr. doc. 4).
A seguito dell’opposizione
interposta dalla RI 1 contro la decisione della Sezione del lavoro di diniego
del diritto a indennità per lavoro ridotto per il periodo 29 agosto - 31
dicembre 2020 (cfr. doc. 3; 6; consid. 1.2.; 1.3), l’amministrazione ha chiesto
di produrre il consuntivo della stagione 2020/2021 (bilancio e conto economico)
e il preventivo della stagione 2021/2022 (bilancio e conto economico), nonché
tutti i contratti di lavoro (cfr. doc. 9).
La Società ha inviato la
documentazione richiesta il 26 aprile 2021, precisando:
" (…) vi
trasmettiamo: - consuntivo PROVVISORIO per la stagione 2020/2021 che si è
conclusa al 31.03.2021, non siamo ancora in grado di fornire il consuntivo
definitivo in quanto attendiamo ancora delle fatture e informazioni importanti
(tra queste anche la vostra decisione). - preventivo provvisorio per la
stagione dal 01.04.2021 al 31.03.2021, allestito sperando che sia una stagione
normale senza le vare restrizioni. - dichiarazione salari AVS Vi informiamo che
i contratti in vostro possesso sono quelli che sono stati stipulati, gli altri
dipendenti sono stati assunti verbalmente. (…)” (Doc. 10)
Con decisione su
opposizione del 30 aprile 2021 la Sezione del lavoro ha confermato il proprio
provvedimento del 26 ottobre 2020, rilevando segnatamente che la massa
salariale 2020 di fr. 94'951.- è coperta dai ricavi
provenienti da contributi pubblici e sussidi vari, nonché da quote sociali, sponsor, raccolta fondi e donazioni pari a
totali fr 110'081.--
(cfr. doc. A; consid. 1.4.).
Nella risposta di causa
l’amministrazione ha specificato che conseguentemente non sussiste alcun
rischio di licenziamento immediato (cfr. doc. III; consid. 1.6.).
La parte ricorrente ha
contestato il modo di procedere della Sezione del lavoro, facendo valere, da
una parte, che in concreto non vi è alcun ente pubblico, alcun privato o altro finanziatore,
che garantisce contrattualmente la copertura di eventuali deficit d'esercizio.
E’ stato puntualizzato che
del resto la gestione di una __________ non è un servizio essenziale per la
popolazione, per cui non vi è alcun motivo per esigere dall’ente pubblico che
si accolli i deficit d’esercizio, anche se causati dalla pandemia.
D’altra parte, il diritto all'introduzione del lavoro ridotto nasce in ragione della
constatazione delle ore di lavoro effettivamente perse nel momento di crisi e non dipende dai
risultati d'esercizio realizzati in seguito. Inoltre a mente dell’insorgente i
ricavi d'esercizio devono coprire tutti i costi d'esercizio e non unicamente i
salari e/o gli oneri sociali (cfr. doc. I; V; consid. 1..5.; 1.7.).
2.5
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il 19 giugno 2020
il Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della
Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano
(Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv.
1.
LEp enuncia che “vi è una situazione
particolare se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di
prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie
trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. un
rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un
particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un
rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b.
l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una
situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una
minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a.
ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b.
ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza
sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione
particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20,
rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).
L’art. 1 della citata
Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima
stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni,
delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1).
I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID19)
e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).
L’Ordinanza COVID-19
situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda
della situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).
Per quanto concerne il
settore dello sport, l’art. 6 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 situazione particolare
del 19 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213) ha vietato le grandi manifestazioni con
oltre 1000 visitatori o oltre 1000 partecipanti, salvo le eccezioni di cui al
cpv. 4.
Il 2 settembre 2020, con
effetto dal 1° ottobre 2020, nell’Ordinanza è stato introdotto l’art. 6a che al
cpv. 1 enuncia che “chi intende svolgere una manifestazione con oltre 1000
visitatori o con oltre 1000 partecipanti (grande manifestazione), necessita di
un’autorizzazione dell’autorità cantonale competente” e l’art. 6b, relativo
alle prescrizioni supplementari per le competizioni sportive in leghe
professionistiche, secondo cui per le competizioni sportive di squadre di una
lega prevalentemente professionistica con oltre 1000 spettatori occorre
prevedere uno specifico piano di protezione (cfr. RU 2020 3679).
L’art. 6 cpv. 1 è stato
modificato il 28 ottobre 2020 (validità dal 29 ottobre 2020) nel senso che “È
vietato lo svolgimento di manifestazioni con più di 50 persone. Nel computo
vanno escluse le persone che partecipano alla manifestazione nel quadro della
loro attività professionale e le persone che collaborano al suo svolgimento”.
Inoltre è stato inserito
l’art. 6e “Disposizioni particolari per il settore dello sport” che sancisce
(cfr. RU 2020 4503):
" 1 Nel
settore dello sport sono ammesse le attività seguenti, segnatamente gli
allenamenti e le competizioni, svolte in strutture accessibili al pubblico e
all’aperto:
a. le
attività sportive di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni, ad
eccezione delle competizioni;
b. le
attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino
a 15 persone a partire dai 16 anni:
1.
in
locali chiusi: se le persone interessate portano una mascherina facciale e se è
mantenuta la distanza obbligatoria; in locali grandi si può rinunciare all’uso
della mascherina facciale se vigono prescrizioni supplementari sul
distanziamento e limitazioni della capienza,
2.
all’aperto: se le persone
interessate portano una mascherina facciale o se è mantenuta la
distanza obbligatoria;
c. gli
allenamenti e le competizioni di atleti di punta membri dei quadri nazionali di
una federazione sportiva nazionale svolti individualmente, in gruppi fino a 15
persone o in squadre di competizione a composizione stabile;
d. gli
allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una
lega prevalentemente professionistica.
2.
Per le attività sportive in gruppi fino a cinque persone di cui
al capoverso 1 lettere a e b non vige l’obbligo di elaborare un piano di
protezione secondo l’articolo 4.”
L’11 dicembre 2020 è stato
vietato lo svolgimento di manifestazioni, fatte salve alcune eccezioni (cfr.
art. 6 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RU 2020 5377).
Il nuovo tenore dell’art.
6e cpv. 1 è invece il seguente:
"
1.
Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti,
segnatamente gli allenamenti e le competizioni, svolte in strutture accessibili
al pubblico e all’aperto:
b. le
attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino
a 5 persone a partire dai 16 anni:
L’art. 6e cpv. 1
dell’Ordinanza è stato modificato il 18 dicembre 2020 con effetto dal 22
dicembre 2020 (cfr. RU 2020 5813):
" Nel
settore dello sport sono ammesse le attività seguenti:
a. le
attività sportive di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni; le
competizioni sono vietate;
b. le
attività sportive senza contatto fisico e che sono svolte all’aperto
individualmente o in gruppi fino a cinque persone a partire dai 16 anni se è
indossata una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria; le
competizioni sono vietate”
Dal 1° marzo 2021 l’art.
6e prevede quanto segue:
" 1 Nel
settore dello sport sono ammesse le attività seguenti:
a. le
attività sportive di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo, incluse le
competizioni senza pubblico;
b. le
attività sportive senza contatto fisico che sono svolte all’aperto
individualmente o in gruppi fino a 15 persone nate nel 2000 o prima se è
indossata una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria; le
competizioni sono vietate;
c. gli
allenamenti e le competizioni di atleti di punta titolari di un attestato di
sportivo di punta nazionale o regionale di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o
membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti
individualmente, in gruppi fino a 15 persone o in squadre di competizione a
composizione stabile;
d. gli
allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una
lega professionistica o semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale;
se l’attività è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico
soltanto nella lega di uno dei due sessi, gli allenamenti e le competizioni
possono avere luogo anche nella lega dell’altro sesso.
2.
Per le attività sportive in gruppi fino a cinque persone di cui
al capoverso 1 lettere a e b non vige l’obbligo di elaborare un piano di
protezione secondo l’articolo 4.” (cfr. RU 2021 110: modifica del 24 febbraio
2021)
Il 14 aprile 2021 sono
stati modificati gli art. 6 e 6e dell’Ordinanza. In particolare dal 19 aprile
2021.
l’art. 6 cpv. 1 lett. g enuncia che il divieto dello svolgimento di
manifestazioni con più di 15 partecipanti non vige per le manifestazioni nel
settore dello sport e della cultura secondo gli articoli 6e capoverso 1 e 6f
capoversi 2 e 3. Giusta l’art. 6 cpv. 1bis alle manifestazioni in presenza di
pubblico in luoghi chiusi sono ammesse come pubblico (visitatori) al massimo 50
persone, a quelle in aree esterne al massimo 100. Può essere occupato al
massimo un terzo dei posti a sedere disponibili per i visitatori (cfr. RU 2021
213).
Secondo l’art. 6e in
vigore dal 19 aprile 2021:
" 1 Sono
ammesse le seguenti attività sportive:
a. le
attività sportive di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo, incluse le
competizioni senza pubblico;
b. le
attività sportive, incluse le competizioni senza pubblico, che sono svolte
individualmente o in gruppi fino a 15 persone nate nel 2000 o prima:
1.
all’aperto se è indossata una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza
obbligatoria,
2.
in
luoghi chiusi, rispettando le limitazioni della capienza di cui all’allegato 1
numero 3.1bis lettera f, se è indossata una mascherina facciale ed è mantenuta
la distanza obbligatoria; si può rinunciare all’uso della mascherina facciale
se è necessario per l’esercizio dell’attività, gli spazi soddisfano i requisiti
più severi di cui all’allegato 1 numero 3.1quater e sono registrati i dati di
contatto secondo l’articolo 5;
c. gli allenamenti e le competizioni di atleti di punta:
1.
che
sono titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o regionale di
Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o membri dei quadri nazionali di una
federazione sportiva nazionale, e
2.
che
si allenano individualmente, in gruppi fino a 15 persone o in squadre di
competizione a composizione stabile;
d. gli
allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una
lega professionistica o semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale;
se l’attività è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico
soltanto nella lega di uno dei due sessi, gli allenamenti e le competizioni
possono avere luogo anche nella lega dell’altro sesso.
2.
Per le attività sportive in gruppi fino a cinque persone di cui
al capoverso 1 lettere a e b non vige l’obbligo di elaborare un piano di
protezione secondo l’articolo 4.” (RU 2021 213)
Con effetto dal 31 maggio 2021
per le manifestazioni in presenza di pubblico, il numero di spettatori
consentito è passato da 50 a 100 persone al chiuso e da 100 a 300 all’aperto.
La capienza massima dei locali è stata stabilita alla metà e non più a un terzo
(cfr. RU 2021 300: art. 6; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-83697.html).
Inoltre l’art. 6e è stato
così modificato:
" 1 Le
seguenti persone non sono soggette a restrizioni nello svolgimento di attività
sportive, incluse le competizioni:
a. i bambini e i giovani nati nel 2001 o dopo;
b. gli
atleti di punta titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o
regionale di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o i membri dei quadri nazionali
di una federazione sportiva nazionale;
c. i membri
delle squadre che fanno parte di una lega professionistica o
semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale; se è svolta a livello
professionistico o semiprofessionistico soltanto nella lega di uno dei due
sessi, lʼattività sportiva può avere luogo anche nella lega
dellʼaltro sesso.
2.
Allo svolgimento di attività sportive da parte di persone
diverse da quelle di cui al capoverso 1 si applica quanto segue:
a. le
attività possono essere svolte individualmente o in gruppi fino a 50 persone;
b. allʼaperto
deve essere indossata una mascherina facciale o mantenuta la distanza
obbligatoria; si può rinunciare allʼuso della mascherina facciale e al
rispetto della distanza obbligatoria soltanto se sono registrati i dati di
contatto;
c. in
luoghi chiusi devono essere rispettate le limitazioni della capienza di cui
allʼallegato 1 numero 3.1bis lettera f, deve essere indossata una
mascherina facciale e deve essere mantenuta la distanza obbligatoria; sono
ammesse le deroghe seguenti:
1.
si
può rinunciare allʼuso della mascherina facciale se: – è necessario per
lʼesercizio dellʼattività, e – gli spazi soddisfano i requisiti più
severi di cui allʼallegato 1 numero 3.1quater lettere a e b,
2.
si
può rinunciare allʼuso della mascherina facciale e al rispetto della
distanza obbligatoria se: – lo sport praticato presuppone il contatto fisico –
è svolto sempre in gruppi a composizione stabile di non più di quattro persone,
e – gli spazi soddisfano i requisiti più severi di cui allʼallegato 1
numero 3.1quater lettera c,
3.
devono essere registrati i dati di contatto.
3.
Per le attività di cui ai capoversi 1 lettera a e 2, per gruppi
fino a cinque persone non vige lʼobbligo di elaborare un piano di
protezione secondo lʼarticolo 4.” (RU 2021 300: modifica del 26 maggio
2021)
2.6
In relazione alla
ristorazione, oltre all’obbligo di registrazione dei dati di contatto dei
presenti introdotto nell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare il 19 giugno
2020.
(cfr. art. 5 e Allegato), il 18 ottobre 2020, con effetto dal giorno
successivo, è stato inserito l’art. 5a secondo cui “nelle strutture della
ristorazione, nei bar, nei club, nelle discoteche e nelle sale da ballo, gli
alimenti e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti”
(cfr. RU 2020 4159).
L’art. 5a è poi stato
modificato il 28 ottobre 2020 prevedendo segnatamente che dal giorno successivo
le strutture della ristorazione e i bar dovevano rimanere chiuse tra le ore
23.00
e le ore 06.00, come pure che non potevano sedersi più di quattro persone
a un tavolo. Tale limitazione non veniva applicata ai genitori con figli, né
alle mense e alle offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo
(cfr. RU 2020 4503).
Nel frattempo nel Canton
Ticino il Consiglio di Stato con Risoluzione n. 3565 del 3 luglio 2020 ha
stabilito che nei settori accessibili agli ospiti delle strutture della
ristorazione, compresi i bar e i club, in cui il consumo avviene in piedi,
nonché nelle discoteche e nelle sale da ballo, nel settore degli ospiti, nel locale
possono essere presenti al massimo100 ospiti tra le 18.00 e l'orario di
chiusura. Le strutture della ristorazione in cui il consumo avviene in piedi,
le discoteche e le sale da ballo devono provvedere alla raccolta dei dati
conformemente alla cifra 4.4 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare.
Con Risoluzione n. 5200
dell’8 ottobre 2020, valida dal 9 ottobre 2020, al p.to 3 aveva decretato che “in
tutte le strutture della ristorazione è ammessa unicamente la consumazione al
tavolo, rispettivamente al posto assegnato. Si deve provvedere alla raccolta
dei dati degli ospiti, registrando - per almeno una persona al tavolo (…)”.
La Risoluzione n. 5529 del
26.
ottobre 2020, in vigore dal 28 ottobre 2020, p.to 2 enunciava che “nelle
strutture della ristorazione così come nelle manifestazioni con servizio di
cibi e bevande: gli ospiti sono tenuti a sedersi; - al singolo tavolo possono
prendere posto al massimo 4 persone (ad eccezione dei genitori con figli)”.
L’11
dicembre 2020 il Consiglio federale ha varato nuove restrizioni per le
manifestazioni e per gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture
accessibili al pubblico.
Ai sensi dell’art. 5a cpv.
1.
lett. b dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare, in vigore dal 12
dicembre 2020:
" 1 Oltre al
piano di protezione secondo l’articolo 4, alle strutture della ristorazione, ai
bar e ai club si applica quanto segue:
b. agli orari di apertura si applica quanto segue:
1.
tra le ore 19.00 e le ore 06.00 le strutture devono rimanere chiuse; sono fatti
salvi i numeri 2 e 3,
2.
le
strutture della ristorazione in alberghi riservate agli ospiti dell’albergo, i
servizi di fornitura di pasti e i negozi di cibi da asporto (takeaway) possono
restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 23.00,
3.
nella
notte tra il 24 e il 25 dicembre e nella notte tra il 31 dicembre e il 1°
gennaio le strutture possono restare aperte fino alle ore 01.00;”
Inoltre l’art. art. 7 cpv.
2-5 sancisce:
" 2 Un
Cantone può estendere gli orari di apertura di cui agli articoli 5a capoverso 1
lettera b numero 1 e 5abis se nel Cantone interessato sono adempiute le
seguenti condizioni:
a. sono
disponibili le capacità necessarie secondo l’articolo 5c capoverso 3 lettere b
e c;
b. il
numero di riproduzione è inferiore a 1 per almeno sette giorni consecutivi;
fanno stato i dati pubblicati dal Theoretical Biology Group dell’Istituto di
biologia integrativa del Politecnico federale di Zurigo;
c. il
numero delle nuove infezioni per 100 000 persone è inferiore negli ultimi sette
giorni alla media nazionale; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP.
3.
Se del caso può stabilire che le strutture della ristorazione, i
bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore 23.00.
4.
Se intende estendere gli orari di apertura, si mette d’accordo
con i Cantoni limitrofi. Informa l’UFSP della sua decisione.
5.
Se il numero di riproduzione è superiore a 1 per tre giorni
consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e c non è
più adempiuta deve revocare immediatamente l’estensione degli orari di
apertura.”
E’ stato previsto che tali
disposizioni avrebbero avuto effetto sino al 22 gennaio 2021 (cfr. RU 2020
5377)
Per completezza va
osservato che in Ticino il Consiglio di Stato, con Risoluzione n. 6496 del 7
dicembre 2020, aveva inasprito le misure per combattere la
diffusione del coronavirus già dal 9 dicembre 2020, decretando in particolare
la chiusura dei bar dalle 19:00 e dei ristoranti dalle 22:00.
Il 18 dicembre 2020 gli
art. 5a e 7 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020
sono stati modificati con effetto dal 22 dicembre 2020 al 22 gennaio 2021 (cfr.
RU 2020 5813):
" Art. 5a
Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le
discoteche e le sale da ballo
1.
L’esercizio di strutture della ristorazione, bar, club,
discoteche e sale da ballo è vietato.
2.
Il divieto non vige per le strutture seguenti:
a. le
strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away) e i servizi di
fornitura di pasti;
b. le
mense aziendali che servono esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda
interessata e che per la distribuzione e la consumazione di cibi e bevande nel
piano di protezione prevedono le misure seguenti:
1.
per
la consumazione nel settore della ristorazione vige l’obbligo di stare seduti,
2.
durante
la consumazione tutte le persone devono rispettare la distanza obbligatoria;
c. le
mense e le offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo che servono
esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola;
d. le
strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti
dell’albergo; a questi si applica quanto segue:
1.
la
dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per
tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli,
2.
per
gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande
possono essere consumati soltanto stando seduti,
3.
tra
i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono
essere installate barriere efficaci,
4.
i
gestori devono registrare i dati di contatto di almeno un ospite per ogni
gruppo di ospiti.
3.
Le strutture di cui al capoverso 2 lettere a e d possono restare
aperte tra le ore 06.00 e le ore 23.00. Nella notte tra il 31 dicembre e il 1°
gennaio le strutture di cui al capoverso 2 lettera d possono restare aperte
fino alle ore 01.00.”
" Art. 7
cpv. 2, frase introduttiva, lett. b e c, nonché 3–6
2.
Un Cantone può stabilire l’apertura di ristoranti, bar e club di
cui all’articolo 5a e delle strutture culturali, ricreative, per il tempo
libero e sportive di cui all’articolo 5d, come pure estendere gli orari di
apertura di cui all’articolo 5abis se nel Cantone interessato sono adempiute le
condizioni seguenti:
b. il
numero di riproduzione è inferiore a 1,00 per almeno sette giorni consecutivi;
fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP;
c. gli
ultimi sette valori della media giornaliera mobile su sette giorni del numero
di casi confermati in laboratorio sono inferiori alla media nazionale; fanno
stato i dati pubblicati dall’UFSP.
3.
Se del caso può stabilire che le strutture della ristorazione, i
bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore 23.00 e nella
notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio fino al massimo alle ore 01.00.
4.
Se intende aprire strutture o estendere gli orari di apertura di
cui al capoverso 2, il Cantone si mette d’accordo con i Cantoni limitrofi.
Informa l’UFSP della propria decisione.
5.
Se il numero di riproduzione è superiore a 1,00 per tre giorni
consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e c non è
più adempiuta, il Cantone deve revocare immediatamente l’apertura delle
strutture o l’estensione degli orari di apertura di cui al capoverso 2.
6.
Dal 5 gennaio 2021 al numero di riproduzione di cui ai capoversi
2.
lettera b e 5 si applica il valore 0,90.”
Il 6 gennaio 2021 sono state
abrogate con effetto dal 9 gennaio 2021 le possibilità di agevolazioni
cantonali di cui all’art. 7 cpv. 2-6 (cfr. RU 2021 2).
Il 13 gennaio 2021 la
durata di validità delle modifiche dell’11 dicembre 2020 e del 18 dicembre 2020
dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata prorogata sino al 28
febbraio 2021 (cfr. RU 2021 6).
Il divieto di esercizio
per strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo, ad
eccezione, segnatamente, delle strutture della ristorazione e i bar riservati
esclusivamente agli ospiti dell’albergo, è stato mantenuto per il mese di marzo
2021.
(cfr. RU 2021 110).
L’art. 5a cpv. 2
dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 gennaio 2020 è stato
modificato, il 14 aprile 2021, nel senso che dal 19 aprile 2021 il divieto non
vigeva più per “le strutture della ristorazione, i bar e i club, comprese le
strutture take-away, se offrono posti a sedere per la consumazione di cibi e
bevande esclusivamente nelle aree esterne; per aree esterne s’intendono le
terrazze e altre aree all’esterno dell’edificio che, per garantire la libera
circolazione dell’aria: 1. non sono coperte, o 2. sono coperte e aperte su
almeno la metà dei lati”.
E’ stato altresì previsto,
in particolare, che l’art. 5a avrebbe avuto effetto fino al 31 maggio 2021 e
che dopo tale data sarebbe decaduto (cfr. RU 2021 213;
Il 26 maggio 2021 il
tenore dell’art. 5a cpv. 1 dell’Ordinanza è stato modificato con effetto dal 31
maggio 2021 come segue:
" 1
Lʼesercizio di discoteche e sale da ballo è vietato.
2.
Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la
consumazione avviene sul posto, si applica quanto segue:
a. tra i
gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere
installate barriere efficaci;
b. per
gli ospiti vige lʼobbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le
bevande possono essere consumati soltanto stando seduti;
c. la
dimensione dei gruppi di ospiti in luoghi chiusi può comprendere al massimo
quattro persone per tavolo e, in aree esterne, al massimo 6 persone per tavolo;
questa limitazione non si applica ai genitori con figli;
d. i
gestori devono registrare i dati di contatto di tutti gli ospiti; sono esentati
dalla registrazione dei dati di contatto i bambini in compagnia dei genitori.”
(RU 2021 300)
Il 23 giugno 2021 è stata
abrogata l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 a
decorrere dal 26 giugno 2021 ed è stata emanata una nuova versione
dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella
situazione particolare (cfr. RU 2021 379).
L’art. 12 della nuova
Ordinanza riguardante le disposizioni particolari per le strutture della
ristorazione, i bar e i club enuncia:
" 1 Alle
strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la consumazione avviene
sul posto si applica quanto segue:
a. nei luoghi chiusi:
1.
tra
i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono
essere installate barriere efficaci,
2.
per
gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande
possono essere consumati soltanto stando seduti,
3.
gli
ospiti devono sempre portare una mascherina facciale se non sono seduti al loro
tavolo,
4.
i
gestori devono registrare i dati di contatto di una persona per gruppo di
ospiti;
b. nelle
aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza
obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci.”
Dal 26 giugno 2021 nei
ristoranti è, pertanto, stata revocata la limitazione del numero di persone per
tavolo e all’esterno le dimensioni dei gruppi non sono più limitate, come pure
è stato revocato l’obbligo di consumare stando seduti (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-84127.html;
2.7
In
relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata dalla RI 1, il
TCA ricorda avantutto, da un lato, che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede
che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la
perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr.
consid. 2.1.)
Per
costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia
temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, B. Rubin, “Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).
Le
direttive della SECO (cfr. consid. 2.2.) stabiliscono peraltro chiaramente che
“sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono
essere considerate temporanee”.
In
casu la Sezione del lavoro ritiene, per contro, non ossequiata l’ultima parte
di questa condizione secondo cui “è presumibile che con la diminuzione del
lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”.
Nel
caso di specie non si è confrontati con un’azienda privata commerciale nel vero
senso del termine.
In effetti la RI 1 è
un’associazione senza scopo di lucro il cui scopo è, da un lato, promuovere
il __________, la pratica __________ ed altre discipline sportive che la
Società intende favorire nel __________, dall’altro, la gestione del __________
(cfr. doc. 6; consid. 2.4.).
I lavoratori delle
organizzazioni non commerciali, quali le associazioni, non sono esclusi a
priori dal diritto alle indennità per lavoro ridotto, ma occorre verificare per
ogni singolo caso, in particolare, se vi sia il rischio che il lavoratore
interessato possa perdere il lavoro (cfr. consid. 2.2.).
La
giurisprudenza federale ha peraltro stabilito che le aziende
pubbliche o che svolgono un servizio pubblico possono eccezionalmente
beneficiare delle indennità per lavoro ridotto in presenza di due condizioni
cumulative, da una parte, per quel che riguarda i lavoratori, il reale rischio
di licenziamento a breve termine, visto che si tratta di una misura preventiva
e temporanea (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. d LADI), d’altra parte, per quel che
riguarda l’azienda, se essa corre un rischio proprio per la sua stessa
esistenza e cioè rischia di dover chiudere a seguito della perdita di lavoro
(in caso contrario la perdita di lavoro, non sarebbe dovuta a motivi economici
e inevitabile, cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a LADI, cfr. DTF 121 V 362; STCA
38.2020.69
del 12 aprile 2021; STCA 38.2020.70 del 12 aprile 2021).
Al riguardo Rubin (op.cit., pag. 343) sottolinea che
il diritto all’indennità per lavoro ridotto “est réservé aux employés
qui risquent de perdre leur place à brève échéance (ATF 121 V 362 consid. 3b p. 368). N'ont pas droit à indemnité en cas de RHT les employés
des services publics dont Ie statut ou les possibilités de mutation au sein de
l'administration leur assurent une protection contre un licenciement à brève
échéance.”.
Il
Consiglio federale, il 26 agosto 2020, e il Consiglio nazionale, il 25
settembre 2020, hanno del resto proposto di respingere la mozione 20.3540 della
Consigliera nazionale Martina Bircher (Gruppo dell’unione democratica di Centro
Unione democratica di centro) “Indennità per lavoro ridotto. Esecuzione non
uniforme nei Comuni e nelle imprese a partecipazione comunale” dell’8 giugno
2020.
con cui ha chiesto al Consiglio federale di adeguare la legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) al fine di garantire che si
dia esecuzione all'indennità per lavoro ridotto (art. 31 segg. LADI) in modo
uniforme e su un piano di parità di legge per le istituzioni e le imprese a
partecipazione comunale.
Il Consiglio federale ha
osservato:
"
Lo scopo principale dell'ILR è salvaguardare i posti di lavoro,
ovvero evitare i licenziamenti a breve termine in caso di calo temporaneo della
domanda di beni e servizi e di conseguenti perdite di lavoro.
Anche i fornitori di servizi pubblici come i Comuni e le imprese a
partecipazione comunale sono stati colpiti dalla crisi del coronavirus.
Tuttavia, di solito non sono esposti a rischi aziendali o di fallimento perché
le prestazioni del servizio pubblico devono essere garantite a prescindere
dalla situazione economica. Di norma, non c'è un rischio immediato che queste
aziende taglino posti di lavoro perciò non hanno diritto all'ILR. In questi
casi, versare l'ILR significherebbe addossare i costi salariali al fondo
dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) anche se la questione non si
pone perché la volontà del legislatore è proprio quella di evitare i
licenziamenti a breve termine. Inoltre, è irrilevante che i dipendenti delle
aziende che erogano servizi pubblici versino contributi all'AD. Infatti, oltre
a tale obbligo, per avere diritto all'ILR devono essere soddisfatti tutti gli
altri requisiti. Tuttavia, i lavoratori delle aziende che forniscono
prestazioni del servizio pubblico non sono esclusi totalmente dal diritto
all'ILR; ne hanno infatti diritto qualora siano esposti a un rischio concreto e
immediato di disdetta del proprio contratto.
Come accennato nella mozione, gli enti pubblici (Confederazione,
Cantoni e Comuni) agiscono in molteplici forme. I Comuni, ad esempio, possono
erogare i servizi autonomamente, assegnare concessioni, accordare garanzie di
deficit o affidare incarichi a imprese di diritto privato. Questa lista non
esaustiva di possibilità può variare da un Comune all'altro.
Poiché gli enti pubblici agiscono in molti modi diversi non è
possibile stabilire per legge in maniera uguale per tutti quando un
collaboratore di un'azienda che eroga servizi pubblici rischia di perdere il
posto di lavoro. Ad esempio per gli impiegati delle piscine coperte il rischio
di essere licenziati non è lo stesso in tutta la Svizzera appunto perché le
collettività funzionano secondo modalità differenti, ragion per cui non si può
concedere o negare a priori il diritto all'ILR a questa categoria di persone.
Per rispettare il principio e l'idea di fondo dell'ILR gli organi d'esecuzione
dell'AD devono valutare il rischio caso per caso.
Per gli organi d'esecuzione queste valutazioni individuali non
rappresentano una novità e finora non hanno provocato problemi né incertezze
poiché la giurisprudenza del Tribunale federale in materia è sufficientemente
chiara. La SECO ha inoltre emanato istruzioni destinate agli organi
d'esecuzione che non si prestano a fraintendimenti. Infine, come è scritto
nella legge, sono i lavoratori ad avere diritto all'ILR, non i datori di
lavoro. Pertanto il tipo di azienda non è l'unico criterio per stabilire se
sussiste tale diritto, ma occorre piuttosto verificare se il singolo lavoratore
è esposto al rischio di perdere il posto di lavoro per motivi economici oppure
no.” (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203540)
Questo Tribunale, in due
sentenze 38.2020.69 del 12 aprile 2021 e 38.2020.70 del 12 aprile 2021
cresciute incontestate in giudicato, trattandosi di due corporazioni di diritto
pubblico ha concluso che non esisteva il diritto ad indennità per lavoro
ridotto in quanto i singoli lavoratori non incorrevano un rischio di
licenziamento visto che l’azienda era tenuta a svolgere comunque i compiti
fissati nella legge.
È invece stata lasciata aperta
la questione di sapere se il diritto all’indennità doveva essere negato anche
perché eventuali deficit dell’azienda sarebbero stati comunque coperti
attraverso fondi pubblici.
Il TCA è arrivato alla
medesima conclusione in una sentenza 38.2021.9 del 18 maggio 2021, pure
cresciuta incontestata in giudicato, a proposito di una società che non era
un’azienda privata nel vero senso del termine.
Per l’unico dipendente non
esisteva un effettivo rischio di licenziamento a breve termine e la perdita di
lavoro faceva comunque parte del normale rischio aziendale.
2.8
Nella concreta fattispecie
quali dipendenti della ricorrente risultano, a tempo pieno, un solo allenatore
e una sola persona addetta alla buvette e, a tempo parziale, due impiegate
amministrative a ore al 20% circa, rispettivamente al 15% circa e un tecnico a
ore al 30% circa (cfr. doc. 4; consid. 2.4.).
In
simili condizioni, ritenuto in ogni caso che gli allenamenti per i bambini e i
ragazzi fino a 16 anni non sono mai stati soppressi (cfr. consid. 2.5.) e la
chiusura totale del settore della ristorazione è intervenuta solamente dal 22
dicembre 2020 (cfr. consid. 2.6.), come pure il fatto che la RI 1 alla domanda
dell’amministrazione del 30 settembre 2020 “Conseguenze immediate per il personale
dipendente nel caso le indennità per lavoro ridotto non vi fossero concesse” ha
risposto “(…) il mancato pagamento dello stipendio (…)” (cfr. doc. 2; 4=D;
consid. 2.4.), non esisteva per i dipendenti dell’insorgente un effettivo
rischio di licenziamento a breve termine (cfr. consid. 2.7.).
Il TCA non ignora che la
ricorrente ha pure asserito che “la liquidità della società è molto limitata
senza gli incassi della buvette e attività collaterali” (cfr. doc. 4=D),
ciò che peraltro è stato giustificato con la documentazione contabile.
Nel conto economico aprile
2019.
– marzo 2020 è stato indicato l’importo di fr. 100'567.17 quali ricavi
della buvette e l’ammontare complessivo di circa fr. 33'000 relativo ai ricavi
da tornei nel periodo aprile 2019 - marzo 2020, mentre nel conto economico
aprile 2020 - marzo 2021 i ricavi della buvette corrispondono a fr. 25'795.-- e
a titolo di ricavi da tornei risultano unicamente fr. 900.-- derivanti dal
torneo amatori, rispetto ai fr. 18'200, ricavi dal torneo amatori del periodo
precedente (cfr. doc. B; D).
Tuttavia la RI 1 beneficia
di contributi da enti pubblici, donazioni, sponsor - quali ditte private e
assicurazioni (cfr. consid. 2.4.) - quote sociali che nel lasso di tempo aprile
2020.
- marzo 2021 corrispondono globalmente a fr. 110'081.-- (cfr. doc. B; A;
III), elaborato dopo due incontri con la RI 1 in agosto e ottobre 2020, ha
proposto al Consiglio Comunale di voler risolvere:
" 1 È’
azzerata la partecipazione della RI 1 per 100’000 franchi iscritta come entrata
del conto investimenti per il credito di Fr. 662'500.00 di manutenzione
straordinaria all'infrastruttura del __________ come da MM 1/2017;
2.
È’ annullato l'onere di affitto per la stagione 2020/2021 di
franchi 13’000 con il conseguente aggiornamento del preventivo comunale 2021;
3.
Si rinuncia all'incasso di franchi 12’000 quali acconti per le
spese di riscaldamento aggiornando di conseguenza il Preventivo 2021 alla voce
443.434.02;
4.
È’ concesso lo stralcio di fr. 5’000 quali arretrati per
l'affitto della stagione 2017/2018, togliendo la relativa posizione ai
debitori.”
Il Consiglio Comunale di __________,
il 15 marzo 2021, ha approvato il contributo straordinario a favore della
ricorrente (cfr. __________).
Il Tribunale federale, in
una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., destinata alla
pubblicazione nella Raccolta ufficiale, ha, d’altronde, ricordato, facendo
riferimento al Messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle
ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19
(Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il senso e lo scopo dell’indennità per
lavoro ridotto non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di
fatturato, bensì quello di evitare dei licenziamenti.
Il Messaggio 20.058
concernente
la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale
volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020
prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la
disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza
dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì
quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il
temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente
perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti”
(cfr. FF 2020 5797 segg.(5818)).
Per completezza questa
Corte, in riferimento ai contratti di durata determinata conclusi dalla
ricorrente con __________ e __________ (in questo caso il contratto prevede
però la possibilità di disdetta con preavviso di un mese; cfr. consid. 2.4.), ritiene
comunque utile sottolineare, benché la questione sia di competenza della Cassa
di disoccupazione come indicato dalla Sezione de lavoro (cfr. doc. III pag. 6; art.
39.
cpv. 1 LADI, art. 81 cpv. 1 lett. a LADI; STAF B-40/2018 del 4 ottobre 2019
consid. 5.4.2.2.), che ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 lett. e la perdita di
lavoro non è computabile se riguarda persone vincolate da un rapporto di lavoro
di durata determinata (cfr. consid. 2.1.; STF C 105/06 del 16 novembre 2006
consid. 2.2.).
Pacifica risulta la
qualifica di contratti di lavoro di durata determinata quando gli stessi
vengono stipulati non prevedendo alcuna clausola di disdetta anticipata (cfr.
STAF B-40/2018 del 4 ottobre 2019 consid. 4.3.2.; STF C 105/06 del 16 novembre
2006).
E’ vero che la Legge
federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far
fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) all’art. 17 cpv. 1 lett. f, in
vigore dal 19 dicembre 2020 (cfr. RU 2020 5821), prevede che il Consiglio federale può emanare disposizioni che
deroghino LADI con riguardo al diritto all’indennità per lavoro ridotto e al
versamento di tale indennità per le persone di cui all’articolo 33 cpv. 1 lett.
e LADI
E’ altrettanto vero, però,
che l’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la
disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19
assicurazione contro la disoccupazione) ha sì previsto all’art. 4 che “in
deroga all’articolo 33 capoverso 1 lettera e LADI, una perdita di lavoro è
computabile in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di
durata determinata (…)”, tuttavia unicamente per il periodo 17 marzo - 31
agosto 2020 (RU 2020 877; RU 2020 1777; RU 2020 3569; STF8C_17/2021 del 20
maggio 2021 consid. 3.1.; 4.4., destinata alla pubblicazione nella Raccolta
ufficiale).
Dal 21 gennaio 2021 il diritto all’ILR è
stato nuovamente esteso, segnatamente, alle persone con un rapporto di lavoro
di durata determinata se i provvedimenti disposti dalle
autorità impediscono la piena ripresa dell’attività in azienda (cfr. art. 4
Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione; RS 837.033; RU 2021
16).
2.9
La parte ricorrente,
nell’impugnativa, ha indicato quali prove “documenti, testi, interrogatorio
formale, perizia, sopralluogo, interrogatorio, richiamo documenti, edizione
documenti” (cfr. doc. I pag. 5, 7)
Giusta
l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro
un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Nel
campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a
prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF
8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.
consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed
ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere
principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF
8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico
dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una
richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura
ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25
febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019
consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in
SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF
8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009
consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di
prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si
traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di
prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale
sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di
interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non
bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019
del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.;
SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta
Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica
fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in
particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF
127.
V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA
38.2020.10
del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018
consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nella
presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale
-, la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico
dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto
di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato quale prova
l’interrogatorio formale (cfr. doc. I pag. 5, 7).
La
medesima ha, quindi, chiesto l’assunzione di una nuova prova.
Conformemente,
poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_611/2019 dell’11
maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF
9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018
consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016
del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid.
4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011
consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito
sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162
consid. 1d e sentenza ivi citata).
Giova, poi, ricordare che
non può essere postulata in termini generici l’edizione di documentazione,
ritenuto che è preciso dovere processuale delle parti indicare con esattezza i
documenti atti a dimostrare i fatti addotti in causa. Scopo evidente di tale
rigore formale è di consentire all'autorità giudicante di valutare la rilevanza
di ogni mezzo di prova ritualmente offerto (cfr. STF H 79/05 del 14 febbraio
2006.
consid. 3.3.; STF H 177/01 del 15 novembre 2002; STF H 10+ 45/01 del 16
settembre 2002; STCA 38.2017.94 del 28 marzo 2018 consid. 2.12.).
In concreto non sono stati
indicati dettagliatamente in particolare documenti oggetto della richiesta di
edizione, né sono stati precisati i nominativi dei testi.
Inoltre i
documenti già presenti all’inserto e i principi legali vigenti per quanto
concerne le indennità per lavoro ridotto consentono al TCA di emanare il
proprio giudizio senza ricorrere ad altre prove.
La domanda di assunzione
di prove formulata dalla ricorrente, va, dunque, respinta.
2.10
In
considerazione di tutto quanto esposto, occorre concludere che a ragione la
Sezione del lavoro ha negato il diritto a indennità per lavoro ridotto alla RI
1.
Di
conseguenza la decisione su opposizione del 30 aprile 2021 deve essere
confermata.
2.11
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a
LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai
ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in
vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 27 maggio 2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del
18.
maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche la
sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti