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Decisione

38.2021.35

A ragione non riconosciuto ad associazione sportiva diritto a ILR (periodo 8-12/2020). Non è un'azienda privata commerciale e, ritenuto che allenamenti per ragazzi <16 anni mai soppressi e ristorazione chiusa da 22.12., per i dipendenti non vi era rischio di licenziamento a breve termine

4 ottobre 2021Italiano83 min

I costi d'esercizio della RI 1 non sono composti unicamente dai salari e/o dagli oneri sociali. I ricavi d'esercizio devono coprire anche tutti gli

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Raccomandata

Incarto

n.

38.2021.35

rs

Lugano

4 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 maggio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 30 aprile 2021 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il

19 agosto 2020 la RI 1 di __________ ha inoltrato alla Sezione del lavoro un

preannuncio di lavoro ridotto per il periodo 29 agosto – 31 dicembre 2020 (cfr.

doc. 1).

Dal

relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che la perdita di

lavoro probabile è del 50% e colpisce tutta l’azienda, e meglio cinque

dipendenti, di cui due con contratto di lavoro di durata indeterminata e tre

con contratto di impiego di durata determinata (cfr. doc. 1 pti. 2.1, 3, 4.1),

dall’altro, che quale causa sono state indicate “misure restrittive per Coronavirus,

attività limitate” (cfr. doc.1 p.to 2.2).

1.2. Con decisione del 26 ottobre

2020 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione al versamento delle

indennità per lavoro ridotto per il periodo 29 agosto - 31 dicembre 2020, in

quanto la perdita di lavoro è stata ritenuta non computabile non avendo dato

seguito alla sua richiesta del 30 settembre 2020 (cfr. doc. 2) di completare la

documentazione necessaria per l’esame del preannuncio entro il termine del 7

ottobre, poi prolungato al 16 ottobre 2020 (cfr. doc. 3).

1.3. La RI 1, il 23 novembre 2020,

dopo aver spedito il 4 novembre 2020 i documenti richiesti (che sostiene di

avere in ogni caso già trasmesso il 17 ottobre 2020 tramite posta elettronica),

ha interposto opposizione contro la decisione del 26 ottobre 2020, chiedendo

che la sua domanda d’indennità per lavoro ridotto venisse accettata, poiché in

caso contrario “(…) non riusciamo più a garantire il pagamento degli

stipendi, in quanto la liquidità della società è molto limitata senza gli incassi

della buvette e attività collaterali e attualmente non ci sono più grandi

riserve per coprire un eventuale deficit d’esercizio come potete osservare

dalla documentazione inviatavi (…)” (cfr. doc. 6).

1.4. Con decisione su opposizione

del 30 aprile 2021 la Sezione del lavoro ha confermato il provvedimento del 26

ottobre 2020, rilevando in particolare:

" (…) La RI

1 è costituita nella forma di associazione e quale scopo consegue quello di: "__________" inoltre "La società può eseguire su preciso mandato e

ratifica assembleare, operazioni inerenti il conseguimento dello scopo

sociale" (cfr. art. 2 Statuto della RI

1). La maggior fonte dei ricavi della RI 1

proviene da contributi pubblici, sussidi, donazioni e quote sociali, i quali

risultano sufficienti a garantire la copertura della massa salariale

dell'associazione, sicché in concreto non vi è alcun rischio di licenziamento

immediato e concreto.

Infatti, dalla documentazione agli atti emerge che la massa

salariale 2020 a carico dell'opponente

ammonta a totali

CHF 94'951.-. Dal conto relativo alla stagione 2020/2021 risulta che i ricavi provenienti da contributi pubblici e sussidi

vari, nonché da quote sociali, sponsor,

raccolta fondi e donazioni sono pari a totali CHF 110'081.-. A fronte di tali ricavi la copertura della massa salariale di tutti i dipendenti dell'opponente risulta pertanto garantita.

Visto quanto precede, l'UG non

può che confermare che essendo le maggiori spese sostenute dall'opponente coperte da contributi pubblici e

privati, il diritto alle indennità per

lavoro ridotto non può essere riconosciuto,

non essendovi un reale rischio di licenziamento

per i dipendenti annunciati”. (Doc. A)

1.5. Contro la decisione su

opposizione del 30 aprile 2021 la RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha

inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento

della stessa e conseguentemente il riconoscimento del “diritto

all’introduzione del lavoro ridotto dal 29 agosto al 31 dicembre 2020”

(cfr. doc. I pag. 8).

A sostegno della propria

pretesa, la parte ricorrente ha addotto:

" (…)

7.

L’affermazione dell’UG secondo la quale "Se un'azienda o

un'attività

commerciale è tenuta a garantire lo svolgimento dell'attività a

prescindere dalla situazione economica e dalle difficoltà economiche, e se le

maggiori spese sostenute o le perdite generate sono coperte da fondi pubblici,

di norma per i lavoratori interessati non esiste alcun rischio di licenziamento

immediato", non è pertinente al caso. l'UG si è limitato a formulare

un'ipotesi generica senza espletare ulteriori approfondimenti in merito e senza

portare alcuna prova a sostegno della sua affermazione riguardante il caso

concreto.

8.

Si precisa che nella fattispecie non vi è alcun ente pubblico,

alcun privato o altro finanziatore, che garantisce contrattualmente la

copertura di eventuali deficit d'esercizio della ricorrente. (…)” (Doc. I pag.

4-5)

L’avv. RA 1, per conto

della sua assistita, ha poi asserito, da un lato, che tutto il personale

avrebbe dovuto essere licenziato e messo a carico dell’assicurazione

disoccupazione, ma che ciò non è stato fatto perché, nella più perfetta buona

fede, il comitato ha ritenuto che l’accettazione dell’introduzione del lavoro

ridotto fosse scontata.

Dall’altro:

" 10.

Il comitato ha la responsabilità

della gestione finanziaria della ricorrente e non può

esimersi dall'assumere decisioni anche drastiche, speculando sul fatto che altri risaneranno

le perdite annue d'esercizio. Non è per altro

sostenibile

una tesi che imponga una valutazione dei fatti

"a posteriori" o meglio ancora "con il

senno di poi". Le misure di restrizione COVID 19 hanno causato un

calo temporaneo del lavoro (chiusura) e l'introduzione del lavoro ridotto è

stata postulata per far fronte alle necessità finanziarie

impellenti. Il

diritto all'introduzione del lavoro ridotto

nasce in ragione della

constatazione delle ore di lavoro effettivamente perse nel momento di crisi e non dipende dai

risultati d'esercizio realizzati in seguito. Se così

fosse vorrebbe dire per assurdo che si dovrebbe

chiedere la restituzione

delle indennità a tutte quelle aziende che una volta cessata la situazione

straordinaria sono ritornate a realizzare utili.

11.

Questo per sottolineare che l'eventuale attribuzione di altri

aiuti successivi alla RI 1 non inficia il diritto all'introduzione del lavoro

ridotto (e all'ottenimento delle relative indennità) perché si tratta di

questioni diverse e senza un nesso causale comune. Gli eventuali altri aiuti

non sono certi, non sono dovuti secondo una legge o un vincolo contrattuale e

potrebbero anche non essere elargiti.” (Doc. I pag. 6)

Secondo l’insorgente anche

le considerazioni espresse dall'amministrazione in merito alla tipologia dell'attività della RI 1, così come delle varie forme di finanziamento e dei costi che devono essere coperti tramite queste entrate,

sono state sommarie e poco approfondite.

Al riguardo è stato

precisato:

" 13.

Non si possono banalmente sommare i contributi pubblici, degli

sponsor, raccolta fondi e donazioni per poi

equipararli ai costi per salari e affermare che la copertura è data.

14.

Fatti

I costi d'esercizio della RI 1 non sono composti unicamente dai salari e/o dagli oneri sociali. I ricavi d'esercizio devono coprire anche tutti gli

altri costi e meglio come a conto economico allegato. Vi sono inoltre dei

finanziamenti che vengono attribuiti/erogati per degli scopi specifici e che

per questi scopi devono essere utilizzati. Non

si possono usare ad esempio le quote sociali del settore giovanile (o i

contributi versati da terzi per questo settore),

piuttosto che i contributi della __________, per pagare gli stipendi del

personale della buvette.

15.

Si tratterebbe quindi semmai di esaminare la situazione per centro

di costo, a seconda dell'attività, per verificare se il singolo centro di costo

è in grado tramite i ricavi diretti di coprire il fabbisogno.

16.

A titolo di esempio esponiamo i dati del conto economico

provvisorio relativi alla buvette, attività accessorie per il periodo aprile

2020/marzo 2021 a suo tempo inviato all'UG (Doc. B):

Ricavi buvette cucina CHF 41'033.99

./. Costi diretti merce CHF 18'983.56

./. Stipendi e compensi

buvette, cucina CHF 36'276.80

./. Quota

oneri sociali (arrotondato) CHF 3'000.00

Risultato prima dell'imputazione dei costi

comuni (corrente elettrica, materiale pulizia,

amm.,

ecc) CHF

17'226.37

Manifestamente i ricavi non sono sufficienti a garantire la copertura della massa salariale. (…)” (Doc. I pag. 5-6)

La parte ricorrente ha

concluso affermando che non sussistono pertanto dubbi sul fatto che la misura del lavoro ridotto sia transitoria e che una volta cessate le restrizioni legate al COVID 19 la RI 1 sia in grado di continuare ad operare come in precedenza (cfr. doc. I pag.

7).

1.6. Nella sua risposta del 21

giugno 2021 l'USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa, indicando

segnatamente:

" (…) Nel

caso concreto, gli statuti della ricorrente prevedono quanto segue: "la

RI 1 (in seguito RI 1) è

un'associazione

sportiva costituita __________

ed ha sede a __________ (Comune di __________)", inoltre "La

RI 1RI 1 non ha scopo di lucro ed è

politicamente e confessionalmente neutra" (cfr. art.

1 Statuto della RI 1). Trattasi dunque di un'associazione ai sensi del Codice

civile (…)

Come illustrato nella decisione querelata,

dalla documentazione agli atti emerge che la massa salariale 2020 a

carico della ricorrente ammonta a totali CHF 94'951.-- (cfr. Dichiarazione dei salari AVS per l'anno 2020). Dal

conto economico relativo alla stagione 01.04.2020/31.03.2021 risulta che i ricavi provenienti da contributi pubblici e sussidi vari, nonché da quote sociali, sponsor, raccolta

fondi e donazioni sono pari a totali CHF 110'081.--. Nello

specifico, tale importo si desume dalle seguenti poste (doc. 10):

- Sponsor: CHF

22'629.05

- Donazioni

e raccolta fondi __________: CHF 16'450.--

- Contributi da enti pubblici: CHF

12'900.--

- Contributi __________: CHF 10'975.35

- Ricavi

__________: CHF 8'413.--

- Soci

RI 1 - membri passivi: CHF

11'530.--

- Quota

sociale soci squadra attivi: CHF 6'044.--

- Quota

sociale soci settore giovanile: CHF

18'100.--

- Quota

sociale artistica: CHF

3'140.--

- Quota

partecipazione allenamento

con __________: -

CHF 100.--

CHF

110'081.--

Considerato come la principale fonte di ricavo della ricorrente -

non attiva quale associazione di sportivi professionisti - non è la vendita di

beni/servizi da essa prodotti in un rapporto sinallagmatico, bensì i contributi

pubblici, sussidi, donazioni e quote sociali, in concreto non sussiste alcun

rischio di chiusura della Società. Inoltre, posto come i suddetti contributi garantiscono

ampiamente (nella misura del 116%) la copertura della massa salariale della ricorrente,

in concreto non sussiste neppure alcun rischio di licenziamento immediato e

concreto dei dipendenti annunciati. A conferma di ciò, l'UG constata che tutti

i collaboratori sono ancora alle dipendenze della ricorrente, malgrado la

medesima ad oggi non abbia percepito le indennità per lavoro ridotto. (…) (Doc.

III pag. 3-4)

L’amministrazione ha

puntualizzato, da una parte, che il fatto che non vi sia alcun ente pubblico, privato o

altro finanziatore,

che garantisca

contrattualmente la copertura di eventuali deficit d'esercizio della ricorrente, nulla muta al fatto che

la principale fonte di ricavo della ricorrente non è la vendita di beni/servizi

da essa prodotti

in un rapporto sinallagmatico, bensì i contributi già menzionati che coprono ampiamente la sua massa di modo che

non esiste né un rischio di chiusura, né un

rischio concreto e imminente di licenziamento

dei lavoratori annunciati.

D’altra parte, che la sussistenza

di una perdita di lavoro non è un presupposto sufficiente per il riconoscimento

del diritto alle indennità per lavoro ridotto, poiché determinante è stabilire

se, nell'immediato, possa essere evitato il licenziamento

dei lavoratori interessati dal lavoro ridotto annunciato, ciò che in concreto,

non sussistendo alcun rischio di licenziamento, non è il caso.

Inoltre la parte

resistente ha evidenziato come già al momento dell'inoltro del preannuncio in

data 19 agosto 2020 la ricorrente fosse a

conoscenza dei contributi di cui avrebbe beneficiato durante il periodo di

lavoro, specificando:

" (…)

Infatti, già nel preventivo per la stagione 01.04.2020/31.03.2021 (doc. 7) sono

riportati i contributi pubblici, sussidi, donazioni e quote sociali figuranti

nel relativo consuntivo (doc. 10). A tal proposito, occorre rilevare che anche

sulla scorta dei dati indicati nel suddetto preventivo,

la massa salariale per l'anno 2020, stimata

a ca. CHF 90'000.-- (doc. 4), risulta

ampiamente coperta (nella misura del 110%) dai ricavi provenienti da contributi

pubblici e sussidi vari, nonché da quote sociali, sponsor, raccolta fondi e

donazioni pari a CHF 99'500.--. A fronte di

tali ricavi la copertura della massa salariale di tutti i dipendenti della

ricorrente risultava pertanto già garantita sulla base del preventivo per la

stagione 01.04.2020/31.03.2021 (doc. 7).”

(Doc. III Pag. 5)

Infine la Sezione del

lavoro ha rilevato:

" (…) a

differenza di quanto indicato dalla ricorrente - che nell'atto ricorsuale si

riferisce sempre e solo al personale della Società attivo presso la buvette -

dagli atti risulta che l'indennità per lavoro ridotto è stata richiesta per

tutti i cinque dipendenti della Società, di cui solo una lavoratrice è attiva

quale responsabile della buvette, mentre gli altri sono impiegati quale

personale amministrativo e tecnico (cfr. Organigramma aziendale; Contratto di

lavoro del 1. luglio 2020 della sig.ra __________; Contratto di lavoro del 16

agosto 2020 del sig. __________).

Sebbene di competenza della Cassa disoccupazione, si fa notare che

tre dei cinque dipendenti annunciati hanno un contratto di lavoro di durata

determinata, ciò che di principio li

escluderebbe dalla cerchia degli aventi diritto al lavoro ridotto, non valendo la deroga apportata con Ordinanza

durante il periodo annunciato (cfr. Preannuncio

di lavoro ridotto 19 agosto 2020; Contratto di lavoro del 1. luglio 2020 della sig.ra

__________; Contratto di lavoro del 16 agosto 2020 del sig. __________).

Quanto al dipendente __________, rilevasi

inoltre come la conclusione del suo

contratto di lavoro,

avvenuta in data 16 agosto 2020, è antecedente

all'inoltro del preannuncio di lavoro ridotto del 19 agosto 2020, sicché sotto tale aspetto la ricorrente ha

violato il proprio obbligo di diminuire il danno.

Infine, nella denegata ipotesi in cui codesto lodevole TCA dovesse

accogliere il presente gravame, si osserva

sin d'ora che - con riferimento all'interruzione dell'attività causata

dall'evento di maltempo segnalato dalla ricorrente in sede di opposizione, durato una settimana e annunciato

all'assicurazione privata - l'entità della perdita di lavoro riconosciuta non potrebbe in ogni caso superare

il 50%, essendo un'eventuale

ulteriore perdita semmai dovuta al precitato

evento.” (Doc.

III pag. 6)

1.7. La parte ricorrente ha preso

posizione al riguardo con scritto del 25 giugno 2021, osservando segnatamente

che, siccome la gestione di una __________ non è un servizio essenziale per la

popolazione, quale potrebbe essere ad esempio un ospedale piuttosto che il

trasporto pubblico, non vi è alcuna ragione per esigere che l’ente pubblico si

faccia carico dei deficit d’esercizio, anche se causati dalla pandemia.

L’insorgente ha, altresì,

fatto valere che la __________ avrebbe potuto essere chiusa e i dipendenti

licenziati e messi a beneficio delle indennità di disoccupazione, ma che ciò

non è stato fatto per considerazioni di ordine sociale in una realtà periferica

dove i posti di lavoro “contano il doppio”, sempre ritenendo quindi scontato il

diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. doc. V).

1.8. La Sezione del lavoro, dopo

aver ottenuto una proroga del termine (cfr. doc. VI-VIII), il 12 luglio 2021 si

è espressa in merito alle precisazioni della ricorrente, indicando in buona

sostanza che in concreto, non essendo a rischio posti di lavoro, il versamento

delle indennità per lavoro ridotto costituirebbe un sostegno puramente

finanziario per quest’ultima, ciò che non rientra nello scopo delle indennità

(cfr. doc. IX).

1.9. Il 31 agosto 2021 l’avv. RA 1

ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni (cfr. doc. XI).

1.10. Il doc. XI è stato trasmesso

per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. XII).

in diritto

Considerandi

2.1

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del

lavoro non abbia riconosciuto alla RI 1 il diritto a indennità per lavoro

ridotto per i suoi dipendenti per il periodo dal 29 agosto al 31 dicembre 2020.

I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31.

LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"

a. sono soggetti

all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la

disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di

contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato

disdetto;

d. la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del

lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art.

32.

cpv. 1 LADI prevede che:

"

Una perdita di lavoro è

computabile se:

a. è dovuta a

motivi economici ed è inevitabile e

b. per

ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il

cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

"

Il Consiglio

federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro

riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle

condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di

quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile

soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione

dell’esercizio.”

Al

riguardo, l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

"

1.

Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti

delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono

computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti

adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del

danno.

2.

La

perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di

importare o di esportare materie prime o merci;

b. il

contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i

combustibili;

c. restrizioni

di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni

di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati

da forze naturali.

3.

La

perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono

dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4.

La

perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia

coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato

contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di

lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta

applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

L’art.

33.

LADI enuncia:

1.

Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione

aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella

professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del

grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia

cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni

immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate

da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o

al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2.

Il

Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la

perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il

Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione.”

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato

nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del

datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.2

Nella

Prassi LADI ILR, la Segretaria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha

stabilito che:

"

(…)

C3 La

perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo

presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il danno che impone al

datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per

evitare la perdita di lavoro.

C4 La

cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare, in base a

sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere

evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.

C5 Il

lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile

perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del

personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso

un altro datore di lavoro.

C6 Se

però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di

una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti per tempo i

necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle

nuove esigenze del mercato).

(…)

C9 Le

perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze

non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non

può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o

non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…)

D1 Una

perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;

· cade in

giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per

singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne persone

vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;

· concerne

persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora

l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di

questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre

circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa

essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età

scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione

dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di

questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella

lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di

istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una

diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di

un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta

probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è

solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella

costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore

solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera

normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure

d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.

Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali

che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono

essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la

giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le

aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività

specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di

lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale

del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per

l'azienda sono computabili.

D4 Per

quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di ordinazioni durante la fase

di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta usuale e le

conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del rischio

aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro subite,

ad esempio, da un’azienda esistente che è stata ripresa da un altro datore di

lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure le perdite di lavoro dovute a

provvedimenti delle autorità.

D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente

o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli

il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella

sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al

versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il

cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di

ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:

le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a

lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione

causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della

costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o

dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;

le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del

datore di lavoro o di un dirigente. (…)”

Per

quanto concerne il lavoro ridotto nelle aziende pubbliche e

nell’amministrazione la Prassi LADI ILR prevede:

" (…)

D36 In genere le aziende di diritto pubblico non

adempiono i

presupposti dell’indennità per

lavoro ridotto in quanto non presentano veri e propri rischi aziendali.

Considerato che esistono varie forme di aziende statali, non si può però

escludere a priori che in singoli casi i presupposti del diritto all’indennità

per lavoro ridotto siano soddisfatti (DTF 121 V 362).

D37 Non sussiste alcun diritto all'indennità per lavoro

ridotto per le aziende di diritto pubblico che non presentano alcun rischio

aziendale, poiché esse devono adempiere i loro mandati legali indipendentemente

dalla situazione economica (mandati di prestazioni) e sono sostenute nei

periodi di difficoltà finanziarie in quanto le loro spese supplementari o le

loro perdite sono coperte dai fondi pubblici (DLA 1996/1997 pag. 122).

è Giurisprudenza

DLA 1995 pag. 176 (La

condizione secondo cui una perdita di lavoro è computabile soltanto se è dovuta

a motivi economici ed è inevitabile non è adempiuta se l’azienda non corre

alcun rischio, ossia se l'azienda non rischia di essere chiusa. L’ILR serve a

evitare i licenziamenti a breve termine)

(…).

G4 Il datore di lavoro deve motivare nel preannuncio la necessità del

lavoro ridotto e dimostrare che i presupposti del diritto all’indennità sono

adempiuti. A tal fine, è tenuto a rispondere a tutte le domande contenute nel

modulo di preannuncio (art. 28 LPGA). (…)”

Nella

“Direttiva 2020/06: aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” del 9 aprile 2020, la SECO ha in particolare previsto quanto segue:

"

(…)

Richieste dei datori di lavoro di diritto pubblico

Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare

l’occupazione nelle aziende in cui i posti di lavoro sono a rischio a seguito

delle condizioni economiche sfavorevoli. Un requisito fondamentale è dunque

l’esistenza di una minaccia per i posti di lavoro. Tuttavia su molti datori di

lavoro di diritto pubblico non grava alcun rischio aziendale o di fallimento,

perché devono assolvere i compiti affidati loro dalla legge indipendentemente

dalla situazione economica. Le difficoltà economiche (ad es. di liquidità), le

maggiori spese o addirittura le perdite connesse all’attività aziendale sono

coperte con fondi pubblici, come sovvenzioni o altri valori monetari. In questi

casi i posti di lavoro non sono a rischio. Considerate le peculiarità

organizzative dell’istituto di diritto pubblico (regolamento sulle sovvenzioni,

garanzie statali in mandati di prestazioni ecc.), se le eventuali conseguenze

economiche negative non generano un immediato taglio dei posti di lavoro,

riconoscere il diritto all’ILR contrasterebbe con le finalità della stessa.

Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro

di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e

dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un

ente pubblico sulla base di una convenzione. In tal caso è determinante che la

convenzione stabilisca l’entità con cui l’ente pubblico copre i costi (mediante

sovvenzioni ecc.) e che di conseguenza i posti di lavoro non sono a rischio

neppure in assenza di copertura dei costi. Questo può riguardare le grandi come

le piccole aziende (es. se la piscina di un Comune è gestita da privati o da

un’associazione ma sussiste una garanzia di disavanzo da parte del Comune).

L’unico elemento determinante è se, a seguito della situazione giuridica, vi è

il rischio di una perdita immediata di posti di lavoro.

I datori di lavoro di diritto pubblico e le

associazioni o i datori di lavoro privati che, su mandato pubblico, gestiscono

aziende o imprese o erogano servizi, devono dimostrare che i posti di lavoro

sono a rischio, nonostante le convenzioni in essere con gli enti pubblici

man-danti. In mancanza di una dimostrazione credibile, non sussiste alcun

diritto all’ILR. (…)”

Nella

“Direttiva 2020/15: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”

del 30 ottobre 2020, che sostituisce la Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020,

la SECO ha precisato che:

"

(…)

2.1

Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie

ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa

associata devono essere considerate temporanee.

2.2

Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e

della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio

aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1

lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.

Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi

per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1

lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile

che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono

riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è

una giustificazione insufficiente.

(…)

2.3

Perdite di lavoro dovute a

provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in

relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto

le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella

regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e

dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo

singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità

cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili

al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di

raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di

lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51

cpv. 3 OADI). (…)”

(…)

2.6

Preannunci dei fornitori di prestazioni

pubbliche (datore di

lavoro pubblico, amministrazione pubblica

ecc.)

Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare i posti di

lavoro. Questa misura serve a evitare che si verifichino licenziamenti immediati

a causa di un calo temporaneo della domanda di beni e servizi e della

conseguente perdita di lavoro (cfr. anche DTF 121 V 362 consid. 3. a). Tale

rischio (diretto) di perdita di posti di lavoro sussiste fondamentalmente

soltanto per le aziende che finanziano la loro fornitura di servizi

esclusivamente con i redditi o il denaro generato da privati.

Al contrario, sui fornitori di prestazioni pubbliche

non grava alcun rischio aziendale o di fallimento, poiché devono assolvere i

compiti affidati loro dalla legge indipendentemente dalla situazione economica.

Eventuali difficoltà economiche, le maggiori spese o addirittura le perdite

connesse all’attività aziendale sono coperte con fondi pubblici, come

sovvenzioni o altri valori monetari. Generalmente, in questi casi non vi è

nessuna minaccia immediata di perdere posti di lavoro.

Sulla base del mandato dei fornitori di prestazioni

pubbliche e tenendo conto dello scopo dell’ILR, ne consegue che i fornitori di

prestazioni non hanno fondamentalmente diritto all’ILR per i loro

collaboratori. La concessione dell’ILR in caso di sospensione temporanea di

questa prestazione equivarrebbe a trasferire i costi salariali al fondo AD,

senza il rischio di licenziamenti immediati (che il legislatore deve

contrastare) in relazione a tali società di diritto pubblico.

Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro

di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e

dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un

ente pubblico sulla base di una convenzione.

La concessione dell’ILR per i collaboratori dei

fornitori di prestazioni pubbliche è consentita soltanto se i collaboratori

interessati sono esposti a un rischio immediato e concreto di licenziamento.

Ciò può riguardare anche solo ambiti parziali dei fornitori di prestazioni. Ad

esempio, un’azienda di trasporto può comprendere sia un reparto i cui

collaboratori hanno diritto all’ILR in caso di calo del fatturato (es. pullman

turistici) sia un reparto i cui collaboratori non ne hanno diritto (gestione

sovvenzionata di autobus locali).

Esiste un rischio diretto e concreto di perdere posti

di lavoro se non c’è alcuna garanzia/sicurezza che i costi operativi vengano

completamente coperti in caso di calo della domanda o di riduzione ordinata

dell’offerta da parte del cliente e se le aziende interessate hanno la

possibilità di licenziare direttamente i collaboratori al fine di ridurre i

costi operativi. Queste due condizioni devono essere soddisfatte

contemporaneamente.

Il SC deve semplicemente verificare se esiste un

rischio immediato e concreto di perdere posti di lavoro e se il datore di

lavoro può dimostrarlo mediante un’adeguata documentazione. È quindi

responsabilità delle aziende che forniscono prestazioni pubbliche (Service

Public) fornire al SC tale documentazione adeguata (regolamenti del personale,

contratti di lavoro, mandati di prestazione, concessioni, accordi di

sovvenzione, CCL ecc.), al fine di dimostrare in maniera attendibile che esiste

un rischio diretto e concreto di licenziamento in caso di perdita del lavoro.

Non sono necessarie ulteriori verifiche. L’introduzione del lavoro ridotto va

respinta soltanto se i documenti presentati dal datore di lavoro non sono in

grado di provare il rischio di perdere posti di lavoro.

Se sono soddisfatte tutte le condizioni per il diritto

all’indennità e l’ILR viene accordata, l’istituzione ha diritto all’ILR in

misura pari alle ore di lavoro perse e alla perdita computabile senza alcuna

differenza, proprio come ogni altra azienda che soddisfa le condizioni per il

diritto all’ILR. In particolare occorre osservare che, nel calcolo dell’ILR,

non sono dedotte né la parte sovvenzionata né la garanzia statale. Neppure

eventuali misure di sostegno decise a posteriori dal Parlamento o dal Consiglio

federale portano a una riduzione dell’ILR (ciò significa che questi pagamenti

non comporterebbero né il versamento di un importo inferiore dell’ILR né

rimborsi). Tali precisazioni entrano in vigore retroattivamente il 1° giugno

2020.

In caso di decisione su opposizione, la presenza di

entrambe le suddette condizioni di diritto (rischio concreto di perdere posti

di lavoro e nessuna copertura completa dei costi operativi) deve emergere

chiaramente e inequivocabilmente dalla giustificazione, con precisi rimandi ai

documenti di riferimento.”

In

quell’occasione è stato introdotto nella Direttiva un nuovo punto 2.6 a.

relativo al preannuncio di organizzazioni non commerciali:

" In

generale, i singoli e quindi le organizzazioni (indipendentemente dalla loro

forma giuridica) con cui sono impiegati non hanno diritto a ILR se non vi è una

perdita economica e il lavoro ridotto non serve a mantenere i posti di lavoro.

Un'organizzazione, ad esempio un'associazione o una cooperativa il

cui scopo è il benessere dei suoi membri e che è finanziata dalle quote

associative, non subisce alcuna perdita economica e i posti di lavoro non sono

in pericolo. Non vi è quindi alcun diritto a ILR, anche se il lavoro dei

dipendenti deve essere temporaneamente sospeso a causa di misure ufficiali.

Tuttavia, un'associazione che fornisce servizi e si finanzia con

le tasse che riceve in cambio (ad es. proventi delle vendite, biglietti

d'ingresso) può subire perdite economiche a causa di misure ufficiali e i posti

di lavoro possono essere messi in pericolo. Pertanto, il diritto all’ILR può essere

soddisfatto se le altre condizioni sono soddisfatte (assenza dal lavoro

inevitabile, non può essere evitata con misure economicamente sopportabili,

almeno il 10%, temporaneo, tipo di contratto di lavoro).

Nel caso di organizzazioni che rappresentano un misto di questi

due casi estremi, ad esempio che cofinanziano il personale dei dipendenti con

contratti o mandati più piccoli, occorre procedere ad una ponderazione degli

interessi caso per caso.

Caso di studio 1: Un'associazione

musicale locale che si esibisce occasionalmente in festival comunitari, ma il

cui reddito consiste principalmente in quote associative, donazioni, ecc. non

subisce alcuna perdita di lavoro a causa della cancellazione di un festival

comunitario, e il lavoro di un amministratore delegato impiegato su piccola

scala non è minacciato. In questo caso la richiesta all’ILR deve essere respinta.

Caso di studio 2: Un'orchestra

musicale, organizzata anche come associazione che paga gli stipendi dei

musicisti impiegati e di altro personale con il reddito delle sue esibizioni,

subisce la perdita di ore lavorative a causa dell'annullamento delle esibizioni

e del divieto di prove, e i posti di lavoro sono minacciati. In questo caso, il

diritto all’ILR deve essere accettato se le altre condizioni sono soddisfatte.

(…)”

Nella

“Direttiva 2021/01: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” del 20 gennaio 2021, che ha sostituito la Direttiva 2020/15 del 30

ottobre 2020, la SECO ha mantenuto i citati p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 ed ha così

modificato il punto 2.6 a:

"

2.6

a Preannuncio di

organizzazioni non commerciali

L’art. 31 LADI disciplina le condizioni per il diritto

alla riscossione dell’ILR. Non si può escludere a priori che i lavoratori del

settore pubblico, delle aziende parastatali o di associazioni private non

abbiano alcun diritto all’indennità per lavoro ridotto. Lo status del datore di

lavoro (diritto pubblico, associazione, cooperativa, fondazione ecc.) è

irrilevante ai fini della questione, mentre al contrario è importante lo status

contributivo del lavoratore. Per ogni singolo caso è necessario verificare se

sussistono le condizioni per il diritto alla riscossione previste dall’articolo

31.

LADI e se vi sia il rischio che il lavoratore interessato possa perdere il

posto di lavoro. Se un’azienda o un’attività commerciale è tenuta a garantire

lo svolgimento dell’attività a prescindere dalla situazione economica e dalle

difficoltà economiche, e se le maggiori spese sostenute o le perdite generate

sono coperte da fondi pubblici, di norma per i lavoratori interessati non

esiste alcun rischio di licenziamento immediato. In questi casi la richiesta

dell’ILR dovrebbe essere respinta.

Þ Vedi anche Prassi LADI ILR D38 nuovo”

I

p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 e 2.6 a sono rimasti invariati nella Direttiva

2021/06: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 19

marzo 2021,che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021, nella

Direttiva 2021/06 del 20 aprile 2021 che ha sostituito quella del 19 marzo 2021

e nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 che sostituisce la Direttiva del

20.

aprile 2021 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

2.3

Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_721/2020 del

15.

giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020

consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.;

STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195;

STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF

138.

V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169

consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.

5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF

146.

V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1;

DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317;

DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF

133.

V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.4

Nella presente

evenienza dalle carte processuali, in particolare dal suo Statuto, emerge che

la RI 1 è un’associazione sportiva senza scopo di lucro costituita nel __________

con sede a __________ (__________), affiliata, per la parte sportiva, alle __________

(cfr. doc. 6).

Gli scopi

della RI 1 sono i seguenti:

" __________

” (Doc. 6)

La RI 1 è composta di soci

attivi, soci onorari e soci sostenitori. Come socio può essere accettata

qualunque persona che goda di buona reputazione (possono essere accettate anche

società), purché abbia versato una tassa minima stabilita dal Comitato ed abbia

compiuto i 16 anni. I soci onorari sono persone che hanno avuto dei meriti

speciali in seno alla società. Sono esentati dal pagamento della quota so

) è indicato che la stessa è una piccola realtà fondata

sul volontariato che si impegna a favore dello sport, in particolare della

formazione dei giovani nelle discipline del __________ (__________) e del __________

(__________), come pure che gestisce il __________.

In effetti tra il 29 gennaio 2003 e l’11

agosto 2012 la RI 1, coadiuvata dal Municipio del nuovo comune

di __________ (istituito nel 2004 con la fusione dei comuni di __________, __________, __________, __________, __________

e __________; cfr. __________), ha gettato le basi, progettato e

costruito il nuovo __________ a __________, comprensivo di una __________.

Tale infrastruttura offre “__________”

(cfr. __________).

Dalla lettera per la

campagna sponsor 2021 emerge, altresì, da un lato, che la RI 1, come __________,

è co-fondatrice, insieme ad __________ e __________, del nuovo club __________

(fondato il 27 gennaio 2020 e continuazione naturale del progetto __________;

cfr. __________) che raccoglie i giovani dei 3 sodalizi (circa 250 ragazzi) e

mette a disposizione un’ottantina di ragazzi al nuovo club così come un

allenatore professionista e diversi allenatori volontari. L’__________ “vuol diventare il polo di

riferimento per la formazione del __________ della regione __________”

(cfr. __________).

Dall’altro, che l’attività

della Società è possibile grazie all’impegno su base volontaria di un gran

numero di persone e al sostegno delle autorità locali, nonché di un buon

numero di aziende (__________).

Sponsor principali attuali

risultano essere la __________ e il __________. Gli “__________” sono __________,

__________ e la __________. Tra gli “__________” sono poi elencati, ad esempio,

___).

La

RI 1, il 19 agosto 2020, ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di

lavoro ridotto per il periodo 29 agosto - 31 dicembre 2020 per tutta l’azienda

con una perdita di lavoro probabile del 50%. La richiesta è stata motivata con

riferimento alle “misure restrittive per Coronavirus, attività limitate” (cfr.

doc.1; consid. 1.1.).

La Sezione del lavoro, il

30.

settembre 2020, ha chiesto alla Società di fornire informazioni dettagliate

riguardanti:

" 1. Statuto

della vostra società

2.

Descrizione

dettagliata delle attività svolte dalla vostra società, con la messa in

evidenza delle attività economiche

3.

Conti

annuali 2019 (conto economico, bilancio e, se esiste, rapporto di revisione)

4.

Budget 2020

5.

Massa salariale 2019 e 2020

6.

Copia della dichiarazione dei salari AVS per il 2019

7.

Effettivo

del personale in attività ad oggi (nominativi, mansioni, percentuale di lavoro,

copia dei/dei contratti di lavoro)

8.

Vi sono dei

lavoratori a beneficio di altre prestazioni da assicurazioni sociali? Precisare

e documentare.

9.

Attività

effettivamente svolta durante la pandemia e in questi ultimi mesi

10.

Conseguenze

immediate per il personale dipendente nel caso le indennità per lavoro ridotto

non vi fossero concesse

11.

Fonti di

finanziamento delle vostre attività (tipologia di entrate)

12.

Eventuali

sussidi dal settore pubblico (Confederazione/Cantone/Comuni) e/o parapubblico?

a. quanto

rappresentano i sussidi rispetto ai vostri ricavi annuali (in CHF e in

percentuale)?

b. quanto

rappresentano i sussidi rispetto alla vostra massa salariale annuale (in CHF e

in percentuale)?

13.

Copia dei

contratti di prestazioni in vigore con il settore pubblico

14.

Copia dei

contratti di prestazioni in vigore con altri enti pubblici/para-pubblici

15.

Chi risponde

per / copre eventuali perdite di esercizio. Ci son garanzie di copertura del

deficit d’esercizio?

16.

Indicazione

di testi legislativi che disciplinano i finanziamenti alla vostra società

17.

In che modo

il recente avvenimento di maltempo, riportato dalla stampa, influisce sulla

vostra attività.”

Dallo scritto del 4

novembre 2021 della RI 1 si evince quanto segue:

" 1. Alleghiamo

ultima versione dello statuto della società;

2.

descrizione

delle attività: durante il periodo invernale le attività si concentrano tutte

nel settore sportivo, __________ e __________, dove vengono svolti allenamenti

regolari settimanali e nel fine settimana diverse partite e tornei per tutte le

categorie __________, che portano un notevole afflusso di persone e dunque la

buvette lavora a pieno regime.

Durante il

periodo estivo invece ci occupiamo della buvette e/o pasti in diverse manifestazioni

(es. __________);

3.

alleghiamo conti annuali al 31 .03.201 9 e 31 .03.2020;

4.

il budget

per la stagione 2020-2021 è stato allestito prima dell'inizio della stagione ma

vista la situazione non corrisponde più alla realtà, se necessario provvederemo

ad aggiornarlo;

5.

la massa

salariale dichiarata nel 2019 era di Fr. 79’100.30, prevediamo che per il 2020

ammonti a ca. Fr. 90'000.00;

6.

alleghiamo dichiarazione salari AVS 2019;

7.

lista del personale in attività ad oggi:

- __________,

responsabile buvette al 100%, alleghiamo contratto

- __________,

impiegato quale tecnico, ca. al 30%, impiego ad ore

- __________,

impiegata amministrativa, ca. al 5%, impiego ad ore

- __________,

impiegata amministrativa, ca. al 20%, impiego ad ore

- __________,

impiegato quale allenatore al 1 00%, alleghiamo contratto

8.

non vi sono

lavoratori a beneficio di altre prestazioni da assicurazioni sociali nella

lista del personale per la richiesta del lavoro ridotto;

9.

le attività

effettivamente svolte durante questa pandemia sono gli allenamenti, le partite

ed i vari tornei sono stati tutti annullati come pure le manifestazioni e

attività collaterali;

10.

le

conseguenze immediate per il personale dipendente nel caso in cui le indennità

per il lavoro ridotto non ci fossero concesse è il mancato pagamento dello

stipendio, in quanto la liquidità della società è molto limitata senza gli

incassi della buvette e attività collaterali;

11.

le fonti di

finanziamento delle nostre attività sono principalmente la buvette, le varie

tasse sociali dei giocatori, i contributi dei membri passivi, gli sponsor e i

contributi comunali. Purtroppo si è potuto constatare una graduale diminuzione

di tali finanziamenti negli ultimi anni, e questo ci preoccupa molto per il

futuro della società;

12.

riceviamo

dei contributi annuali da parte dei comuni della __________, suddetti ricavi

sono esposti nel conto annuale;

13.

non abbiamo

stipulato nessun contratto di prestazione con il settore pubblico;

14.

non abbiamo

stipulato nessun contratto di prestazioni in vigore con altri enti pubblici;

15.

siamo sempre

riusciti a coprire eventuali perdite di esercizio con il capitale proprio

accumulato durante gli anni, attualmente non ci sono più grandi riserve per

coprire un eventuale deficit d'esercizio;

16.

i

finanziamenti della nostra società sono disciplinati dallo statuto;

17.

con il

recente avvenimento di maltempo, riportato dalla stampa, abbiamo dovuto

interrompere tutte le attività della nostra società in quanto la __________ era

completamente inagibile. Grazie al pronto intervento dei pompieri e di una

ditta della Svizzera interna abbiamo potuto ripristinare il __________ e

riprendere gli allenamenti in una settimana. L'evento è stato annunciato

all'assicurazione dello stabile che dovrebbero coprire interamente i costi di

ripristino.

Purtroppo avendo dovuto ridimensionare gli allenamenti, annullare

le partite ed i tornei, le entrate sono notevolmente diminuite, soprattutto

quelle legate alla buvette e all'affitto del ____________, che solitamente nel

mese di agosto, settembre e ottobre rappresentava una grande entrata.

Questo permetteva di iniziare la stagione nel migliore dei modi e

far fronte a tutte le spese dovute. (…)” (Doc. 4=D)

Il contratto di lavoro

allegato riguardante __________, responsabile buvette con un orario di lavoro

medio mensile di 190 ore e salario lordo orario di fr. 19.85, è stato concluso

nel mese di luglio 2020 di durata determinata, dal 1° agosto 2020 al 31 marzo

2021.

Non era previsto un periodo di prova e il contratto poteva essere

disdetto per la fine di un mese con termine di disdetta di 1 mese (o di 2 mesi

se il rapporto di lavoro è durato 5 o più anni; cfr. doc. 4).

Anche il contratto di

impiego relativo a __________, operatore alla __________ per 45 ore settimanali

in media con un salario di fr. 3'800 mensili “comprendenti oneri sociali a

carico del dipendente, alloggio, vacanze, parte tredicesima, imposte alla

fonte”, concluso il 16 agosto 2020, era di durata determinata, dal 19

agosto 2020 al 20 marzo 2021. Esso non poteva essere disdetto, salvo accordo

tra le parti (cfr. doc. 4).

Dalla “Dichiarazione dei

salari e degli assegni familiari per l’anno 2019 per i datori di lavoro affiliati

alla Cassa __________ e alla Cassa __________” risulta che __________ è stata

alle dipendenze della RI 1 anche dal 15 agosto al 31 dicembre 2019, mentre __________

dal 1° gennaio al 17 marzo 2019, come pure dal 12 agosto al 31 dicembre 2019

(cfr. doc. 4).

A seguito dell’opposizione

interposta dalla RI 1 contro la decisione della Sezione del lavoro di diniego

del diritto a indennità per lavoro ridotto per il periodo 29 agosto - 31

dicembre 2020 (cfr. doc. 3; 6; consid. 1.2.; 1.3), l’amministrazione ha chiesto

di produrre il consuntivo della stagione 2020/2021 (bilancio e conto economico)

e il preventivo della stagione 2021/2022 (bilancio e conto economico), nonché

tutti i contratti di lavoro (cfr. doc. 9).

La Società ha inviato la

documentazione richiesta il 26 aprile 2021, precisando:

" (…) vi

trasmettiamo: - consuntivo PROVVISORIO per la stagione 2020/2021 che si è

conclusa al 31.03.2021, non siamo ancora in grado di fornire il consuntivo

definitivo in quanto attendiamo ancora delle fatture e informazioni importanti

(tra queste anche la vostra decisione). - preventivo provvisorio per la

stagione dal 01.04.2021 al 31.03.2021, allestito sperando che sia una stagione

normale senza le vare restrizioni. - dichiarazione salari AVS Vi informiamo che

i contratti in vostro possesso sono quelli che sono stati stipulati, gli altri

dipendenti sono stati assunti verbalmente. (…)” (Doc. 10)

Con decisione su

opposizione del 30 aprile 2021 la Sezione del lavoro ha confermato il proprio

provvedimento del 26 ottobre 2020, rilevando segnatamente che la massa

salariale 2020 di fr. 94'951.- è coperta dai ricavi

provenienti da contributi pubblici e sussidi vari, nonché da quote sociali, sponsor, raccolta fondi e donazioni pari a

totali fr 110'081.--

(cfr. doc. A; consid. 1.4.).

Nella risposta di causa

l’amministrazione ha specificato che conseguentemente non sussiste alcun

rischio di licenziamento immediato (cfr. doc. III; consid. 1.6.).

La parte ricorrente ha

contestato il modo di procedere della Sezione del lavoro, facendo valere, da

una parte, che in concreto non vi è alcun ente pubblico, alcun privato o altro finanziatore,

che garantisce contrattualmente la copertura di eventuali deficit d'esercizio.

E’ stato puntualizzato che

del resto la gestione di una __________ non è un servizio essenziale per la

popolazione, per cui non vi è alcun motivo per esigere dall’ente pubblico che

si accolli i deficit d’esercizio, anche se causati dalla pandemia.

D’altra parte, il diritto all'introduzione del lavoro ridotto nasce in ragione della

constatazione delle ore di lavoro effettivamente perse nel momento di crisi e non dipende dai

risultati d'esercizio realizzati in seguito. Inoltre a mente dell’insorgente i

ricavi d'esercizio devono coprire tutti i costi d'esercizio e non unicamente i

salari e/o gli oneri sociali (cfr. doc. I; V; consid. 1..5.; 1.7.).

2.5

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il 19 giugno 2020

il Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della

Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano

(Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv.

1.

LEp enuncia che “vi è una situazione

particolare se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di

prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie

trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. un

rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un

particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un

rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b.

l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una

situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una

minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a.

ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b.

ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza

sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione

particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20,

rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).

L’art. 1 della citata

Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima

stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni,

delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1).

I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID19)

e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).

L’Ordinanza COVID-19

situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda

della situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).

Per quanto concerne il

settore dello sport, l’art. 6 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 situazione particolare

del 19 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213) ha vietato le grandi manifestazioni con

oltre 1000 visitatori o oltre 1000 partecipanti, salvo le eccezioni di cui al

cpv. 4.

Il 2 settembre 2020, con

effetto dal 1° ottobre 2020, nell’Ordinanza è stato introdotto l’art. 6a che al

cpv. 1 enuncia che “chi intende svolgere una manifestazione con oltre 1000

visitatori o con oltre 1000 partecipanti (grande manifestazione), necessita di

un’autorizzazione dell’autorità cantonale competente” e l’art. 6b, relativo

alle prescrizioni supplementari per le competizioni sportive in leghe

professionistiche, secondo cui per le competizioni sportive di squadre di una

lega prevalentemente professionistica con oltre 1000 spettatori occorre

prevedere uno specifico piano di protezione (cfr. RU 2020 3679).

L’art. 6 cpv. 1 è stato

modificato il 28 ottobre 2020 (validità dal 29 ottobre 2020) nel senso che “È

vietato lo svolgimento di manifestazioni con più di 50 persone. Nel computo

vanno escluse le persone che partecipano alla manifestazione nel quadro della

loro attività professionale e le persone che collaborano al suo svolgimento”.

Inoltre è stato inserito

l’art. 6e “Disposizioni particolari per il settore dello sport” che sancisce

(cfr. RU 2020 4503):

" 1 Nel

settore dello sport sono ammesse le attività seguenti, segnatamente gli

allenamenti e le competizioni, svolte in strutture accessibili al pubblico e

all’aperto:

a. le

attività sportive di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni, ad

eccezione delle competizioni;

b. le

attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino

a 15 persone a partire dai 16 anni:

1.

in

locali chiusi: se le persone interessate portano una mascherina facciale e se è

mantenuta la distanza obbligatoria; in locali grandi si può rinunciare all’uso

della mascherina facciale se vigono prescrizioni supplementari sul

distanziamento e limitazioni della capienza,

2.

all’aperto: se le persone

interessate portano una mascherina facciale o se è mantenuta la

distanza obbligatoria;

c. gli

allenamenti e le competizioni di atleti di punta membri dei quadri nazionali di

una federazione sportiva nazionale svolti individualmente, in gruppi fino a 15

persone o in squadre di competizione a composizione stabile;

d. gli

allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una

lega prevalentemente professionistica.

2.

Per le attività sportive in gruppi fino a cinque persone di cui

al capoverso 1 lettere a e b non vige l’obbligo di elaborare un piano di

protezione secondo l’articolo 4.”

L’11 dicembre 2020 è stato

vietato lo svolgimento di manifestazioni, fatte salve alcune eccezioni (cfr.

art. 6 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RU 2020 5377).

Il nuovo tenore dell’art.

6e cpv. 1 è invece il seguente:

"

1.

Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti,

segnatamente gli allenamenti e le competizioni, svolte in strutture accessibili

al pubblico e all’aperto:

b. le

attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino

a 5 persone a partire dai 16 anni:

L’art. 6e cpv. 1

dell’Ordinanza è stato modificato il 18 dicembre 2020 con effetto dal 22

dicembre 2020 (cfr. RU 2020 5813):

" Nel

settore dello sport sono ammesse le attività seguenti:

a. le

attività sportive di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni; le

competizioni sono vietate;

b. le

attività sportive senza contatto fisico e che sono svolte all’aperto

individualmente o in gruppi fino a cinque persone a partire dai 16 anni se è

indossata una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria; le

competizioni sono vietate”

Dal 1° marzo 2021 l’art.

6e prevede quanto segue:

" 1 Nel

settore dello sport sono ammesse le attività seguenti:

a. le

attività sportive di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo, incluse le

competizioni senza pubblico;

b. le

attività sportive senza contatto fisico che sono svolte all’aperto

individualmente o in gruppi fino a 15 persone nate nel 2000 o prima se è

indossata una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria; le

competizioni sono vietate;

c. gli

allenamenti e le competizioni di atleti di punta titolari di un attestato di

sportivo di punta nazionale o regionale di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o

membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti

individualmente, in gruppi fino a 15 persone o in squadre di competizione a

composizione stabile;

d. gli

allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una

lega professionistica o semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale;

se l’attività è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico

soltanto nella lega di uno dei due sessi, gli allenamenti e le competizioni

possono avere luogo anche nella lega dell’altro sesso.

2.

Per le attività sportive in gruppi fino a cinque persone di cui

al capoverso 1 lettere a e b non vige l’obbligo di elaborare un piano di

protezione secondo l’articolo 4.” (cfr. RU 2021 110: modifica del 24 febbraio

2021)

Il 14 aprile 2021 sono

stati modificati gli art. 6 e 6e dell’Ordinanza. In particolare dal 19 aprile

2021.

l’art. 6 cpv. 1 lett. g enuncia che il divieto dello svolgimento di

manifestazioni con più di 15 partecipanti non vige per le manifestazioni nel

settore dello sport e della cultura secondo gli articoli 6e capoverso 1 e 6f

capoversi 2 e 3. Giusta l’art. 6 cpv. 1bis alle manifestazioni in presenza di

pubblico in luoghi chiusi sono ammesse come pubblico (visitatori) al massimo 50

persone, a quelle in aree esterne al massimo 100. Può essere occupato al

massimo un terzo dei posti a sedere disponibili per i visitatori (cfr. RU 2021

213).

Secondo l’art. 6e in

vigore dal 19 aprile 2021:

" 1 Sono

ammesse le seguenti attività sportive:

a. le

attività sportive di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo, incluse le

competizioni senza pubblico;

b. le

attività sportive, incluse le competizioni senza pubblico, che sono svolte

individualmente o in gruppi fino a 15 persone nate nel 2000 o prima:

1.

all’aperto se è indossata una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza

obbligatoria,

2.

in

luoghi chiusi, rispettando le limitazioni della capienza di cui all’allegato 1

numero 3.1bis lettera f, se è indossata una mascherina facciale ed è mantenuta

la distanza obbligatoria; si può rinunciare all’uso della mascherina facciale

se è necessario per l’esercizio dell’attività, gli spazi soddisfano i requisiti

più severi di cui all’allegato 1 numero 3.1quater e sono registrati i dati di

contatto secondo l’articolo 5;

c. gli allenamenti e le competizioni di atleti di punta:

1.

che

sono titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o regionale di

Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o membri dei quadri nazionali di una

federazione sportiva nazionale, e

2.

che

si allenano individualmente, in gruppi fino a 15 persone o in squadre di

competizione a composizione stabile;

d. gli

allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una

lega professionistica o semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale;

se l’attività è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico

soltanto nella lega di uno dei due sessi, gli allenamenti e le competizioni

possono avere luogo anche nella lega dell’altro sesso.

2.

Per le attività sportive in gruppi fino a cinque persone di cui

al capoverso 1 lettere a e b non vige l’obbligo di elaborare un piano di

protezione secondo l’articolo 4.” (RU 2021 213)

Con effetto dal 31 maggio 2021

per le manifestazioni in presenza di pubblico, il numero di spettatori

consentito è passato da 50 a 100 persone al chiuso e da 100 a 300 all’aperto.

La capienza massima dei locali è stata stabilita alla metà e non più a un terzo

(cfr. RU 2021 300: art. 6; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-83697.html).

Inoltre l’art. 6e è stato

così modificato:

" 1 Le

seguenti persone non sono soggette a restrizioni nello svolgimento di attività

sportive, incluse le competizioni:

a. i bambini e i giovani nati nel 2001 o dopo;

b. gli

atleti di punta titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o

regionale di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o i membri dei quadri nazionali

di una federazione sportiva nazionale;

c. i membri

delle squadre che fanno parte di una lega professionistica o

semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale; se è svolta a livello

professionistico o semiprofessionistico soltanto nella lega di uno dei due

sessi, lʼattività sportiva può avere luogo anche nella lega

dellʼaltro sesso.

2.

Allo svolgimento di attività sportive da parte di persone

diverse da quelle di cui al capoverso 1 si applica quanto segue:

a. le

attività possono essere svolte individualmente o in gruppi fino a 50 persone;

b. allʼaperto

deve essere indossata una mascherina facciale o mantenuta la distanza

obbligatoria; si può rinunciare allʼuso della mascherina facciale e al

rispetto della distanza obbligatoria soltanto se sono registrati i dati di

contatto;

c. in

luoghi chiusi devono essere rispettate le limitazioni della capienza di cui

allʼallegato 1 numero 3.1bis lettera f, deve essere indossata una

mascherina facciale e deve essere mantenuta la distanza obbligatoria; sono

ammesse le deroghe seguenti:

1.

si

può rinunciare allʼuso della mascherina facciale se: – è necessario per

lʼesercizio dellʼattività, e – gli spazi soddisfano i requisiti più

severi di cui allʼallegato 1 numero 3.1quater lettere a e b,

2.

si

può rinunciare allʼuso della mascherina facciale e al rispetto della

distanza obbligatoria se: – lo sport praticato presuppone il contatto fisico –

è svolto sempre in gruppi a composizione stabile di non più di quattro persone,

e – gli spazi soddisfano i requisiti più severi di cui allʼallegato 1

numero 3.1quater lettera c,

3.

devono essere registrati i dati di contatto.

3.

Per le attività di cui ai capoversi 1 lettera a e 2, per gruppi

fino a cinque persone non vige lʼobbligo di elaborare un piano di

protezione secondo lʼarticolo 4.” (RU 2021 300: modifica del 26 maggio

2021)

2.6

In relazione alla

ristorazione, oltre all’obbligo di registrazione dei dati di contatto dei

presenti introdotto nell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare il 19 giugno

2020.

(cfr. art. 5 e Allegato), il 18 ottobre 2020, con effetto dal giorno

successivo, è stato inserito l’art. 5a secondo cui “nelle strutture della

ristorazione, nei bar, nei club, nelle discoteche e nelle sale da ballo, gli

alimenti e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti”

(cfr. RU 2020 4159).

L’art. 5a è poi stato

modificato il 28 ottobre 2020 prevedendo segnatamente che dal giorno successivo

le strutture della ristorazione e i bar dovevano rimanere chiuse tra le ore

23.00

e le ore 06.00, come pure che non potevano sedersi più di quattro persone

a un tavolo. Tale limitazione non veniva applicata ai genitori con figli, né

alle mense e alle offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo

(cfr. RU 2020 4503).

Nel frattempo nel Canton

Ticino il Consiglio di Stato con Risoluzione n. 3565 del 3 luglio 2020 ha

stabilito che nei settori accessibili agli ospiti delle strutture della

ristorazione, compresi i bar e i club, in cui il consumo avviene in piedi,

nonché nelle discoteche e nelle sale da ballo, nel settore degli ospiti, nel locale

possono essere presenti al massimo100 ospiti tra le 18.00 e l'orario di

chiusura. Le strutture della ristorazione in cui il consumo avviene in piedi,

le discoteche e le sale da ballo devono provvedere alla raccolta dei dati

conformemente alla cifra 4.4 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare.

Con Risoluzione n. 5200

dell’8 ottobre 2020, valida dal 9 ottobre 2020, al p.to 3 aveva decretato che “in

tutte le strutture della ristorazione è ammessa unicamente la consumazione al

tavolo, rispettivamente al posto assegnato. Si deve provvedere alla raccolta

dei dati degli ospiti, registrando - per almeno una persona al tavolo (…)”.

La Risoluzione n. 5529 del

26.

ottobre 2020, in vigore dal 28 ottobre 2020, p.to 2 enunciava che “nelle

strutture della ristorazione così come nelle manifestazioni con servizio di

cibi e bevande: gli ospiti sono tenuti a sedersi; - al singolo tavolo possono

prendere posto al massimo 4 persone (ad eccezione dei genitori con figli)”.

L’11

dicembre 2020 il Consiglio federale ha varato nuove restrizioni per le

manifestazioni e per gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture

accessibili al pubblico.

Ai sensi dell’art. 5a cpv.

1.

lett. b dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare, in vigore dal 12

dicembre 2020:

" 1 Oltre al

piano di protezione secondo l’articolo 4, alle strutture della ristorazione, ai

bar e ai club si applica quanto segue:

b. agli orari di apertura si applica quanto segue:

1.

tra le ore 19.00 e le ore 06.00 le strutture devono rimanere chiuse; sono fatti

salvi i numeri 2 e 3,

2.

le

strutture della ristorazione in alberghi riservate agli ospiti dell’albergo, i

servizi di fornitura di pasti e i negozi di cibi da asporto (takeaway) possono

restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 23.00,

3.

nella

notte tra il 24 e il 25 dicembre e nella notte tra il 31 dicembre e il 1°

gennaio le strutture possono restare aperte fino alle ore 01.00;”

Inoltre l’art. art. 7 cpv.

2-5 sancisce:

" 2 Un

Cantone può estendere gli orari di apertura di cui agli articoli 5a capoverso 1

lettera b numero 1 e 5abis se nel Cantone interessato sono adempiute le

seguenti condizioni:

a. sono

disponibili le capacità necessarie secondo l’articolo 5c capoverso 3 lettere b

e c;

b. il

numero di riproduzione è inferiore a 1 per almeno sette giorni consecutivi;

fanno stato i dati pubblicati dal Theoretical Biology Group dell’Istituto di

biologia integrativa del Politecnico federale di Zurigo;

c. il

numero delle nuove infezioni per 100 000 persone è inferiore negli ultimi sette

giorni alla media nazionale; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP.

3.

Se del caso può stabilire che le strutture della ristorazione, i

bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore 23.00.

4.

Se intende estendere gli orari di apertura, si mette d’accordo

con i Cantoni limitrofi. Informa l’UFSP della sua decisione.

5.

Se il numero di riproduzione è superiore a 1 per tre giorni

consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e c non è

più adempiuta deve revocare immediatamente l’estensione degli orari di

apertura.”

E’ stato previsto che tali

disposizioni avrebbero avuto effetto sino al 22 gennaio 2021 (cfr. RU 2020

5377)

Per completezza va

osservato che in Ticino il Consiglio di Stato, con Risoluzione n. 6496 del 7

dicembre 2020, aveva inasprito le misure per combattere la

diffusione del coronavirus già dal 9 dicembre 2020, decretando in particolare

la chiusura dei bar dalle 19:00 e dei ristoranti dalle 22:00.

Il 18 dicembre 2020 gli

art. 5a e 7 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020

sono stati modificati con effetto dal 22 dicembre 2020 al 22 gennaio 2021 (cfr.

RU 2020 5813):

" Art. 5a

Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le

discoteche e le sale da ballo

1.

L’esercizio di strutture della ristorazione, bar, club,

discoteche e sale da ballo è vietato.

2.

Il divieto non vige per le strutture seguenti:

a. le

strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away) e i servizi di

fornitura di pasti;

b. le

mense aziendali che servono esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda

interessata e che per la distribuzione e la consumazione di cibi e bevande nel

piano di protezione prevedono le misure seguenti:

1.

per

la consumazione nel settore della ristorazione vige l’obbligo di stare seduti,

2.

durante

la consumazione tutte le persone devono rispettare la distanza obbligatoria;

c. le

mense e le offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo che servono

esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola;

d. le

strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti

dell’albergo; a questi si applica quanto segue:

1.

la

dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per

tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli,

2.

per

gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande

possono essere consumati soltanto stando seduti,

3.

tra

i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono

essere installate barriere efficaci,

4.

i

gestori devono registrare i dati di contatto di almeno un ospite per ogni

gruppo di ospiti.

3.

Le strutture di cui al capoverso 2 lettere a e d possono restare

aperte tra le ore 06.00 e le ore 23.00. Nella notte tra il 31 dicembre e il 1°

gennaio le strutture di cui al capoverso 2 lettera d possono restare aperte

fino alle ore 01.00.”

" Art. 7

cpv. 2, frase introduttiva, lett. b e c, nonché 3–6

2.

Un Cantone può stabilire l’apertura di ristoranti, bar e club di

cui all’articolo 5a e delle strutture culturali, ricreative, per il tempo

libero e sportive di cui all’articolo 5d, come pure estendere gli orari di

apertura di cui all’articolo 5abis se nel Cantone interessato sono adempiute le

condizioni seguenti:

b. il

numero di riproduzione è inferiore a 1,00 per almeno sette giorni consecutivi;

fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP;

c. gli

ultimi sette valori della media giornaliera mobile su sette giorni del numero

di casi confermati in laboratorio sono inferiori alla media nazionale; fanno

stato i dati pubblicati dall’UFSP.

3.

Se del caso può stabilire che le strutture della ristorazione, i

bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore 23.00 e nella

notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio fino al massimo alle ore 01.00.

4.

Se intende aprire strutture o estendere gli orari di apertura di

cui al capoverso 2, il Cantone si mette d’accordo con i Cantoni limitrofi.

Informa l’UFSP della propria decisione.

5.

Se il numero di riproduzione è superiore a 1,00 per tre giorni

consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e c non è

più adempiuta, il Cantone deve revocare immediatamente l’apertura delle

strutture o l’estensione degli orari di apertura di cui al capoverso 2.

6.

Dal 5 gennaio 2021 al numero di riproduzione di cui ai capoversi

2.

lettera b e 5 si applica il valore 0,90.”

Il 6 gennaio 2021 sono state

abrogate con effetto dal 9 gennaio 2021 le possibilità di agevolazioni

cantonali di cui all’art. 7 cpv. 2-6 (cfr. RU 2021 2).

Il 13 gennaio 2021 la

durata di validità delle modifiche dell’11 dicembre 2020 e del 18 dicembre 2020

dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata prorogata sino al 28

febbraio 2021 (cfr. RU 2021 6).

Il divieto di esercizio

per strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo, ad

eccezione, segnatamente, delle strutture della ristorazione e i bar riservati

esclusivamente agli ospiti dell’albergo, è stato mantenuto per il mese di marzo

2021.

(cfr. RU 2021 110).

L’art. 5a cpv. 2

dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 gennaio 2020 è stato

modificato, il 14 aprile 2021, nel senso che dal 19 aprile 2021 il divieto non

vigeva più per “le strutture della ristorazione, i bar e i club, comprese le

strutture take-away, se offrono posti a sedere per la consumazione di cibi e

bevande esclusivamente nelle aree esterne; per aree esterne s’intendono le

terrazze e altre aree all’esterno dell’edificio che, per garantire la libera

circolazione dell’aria: 1. non sono coperte, o 2. sono coperte e aperte su

almeno la metà dei lati”.

E’ stato altresì previsto,

in particolare, che l’art. 5a avrebbe avuto effetto fino al 31 maggio 2021 e

che dopo tale data sarebbe decaduto (cfr. RU 2021 213;

Il 26 maggio 2021 il

tenore dell’art. 5a cpv. 1 dell’Ordinanza è stato modificato con effetto dal 31

maggio 2021 come segue:

" 1

Lʼesercizio di discoteche e sale da ballo è vietato.

2.

Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la

consumazione avviene sul posto, si applica quanto segue:

a. tra i

gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere

installate barriere efficaci;

b. per

gli ospiti vige lʼobbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le

bevande possono essere consumati soltanto stando seduti;

c. la

dimensione dei gruppi di ospiti in luoghi chiusi può comprendere al massimo

quattro persone per tavolo e, in aree esterne, al massimo 6 persone per tavolo;

questa limitazione non si applica ai genitori con figli;

d. i

gestori devono registrare i dati di contatto di tutti gli ospiti; sono esentati

dalla registrazione dei dati di contatto i bambini in compagnia dei genitori.”

(RU 2021 300)

Il 23 giugno 2021 è stata

abrogata l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 a

decorrere dal 26 giugno 2021 ed è stata emanata una nuova versione

dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella

situazione particolare (cfr. RU 2021 379).

L’art. 12 della nuova

Ordinanza riguardante le disposizioni particolari per le strutture della

ristorazione, i bar e i club enuncia:

" 1 Alle

strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la consumazione avviene

sul posto si applica quanto segue:

a. nei luoghi chiusi:

1.

tra

i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono

essere installate barriere efficaci,

2.

per

gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande

possono essere consumati soltanto stando seduti,

3.

gli

ospiti devono sempre portare una mascherina facciale se non sono seduti al loro

tavolo,

4.

i

gestori devono registrare i dati di contatto di una persona per gruppo di

ospiti;

b. nelle

aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza

obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci.”

Dal 26 giugno 2021 nei

ristoranti è, pertanto, stata revocata la limitazione del numero di persone per

tavolo e all’esterno le dimensioni dei gruppi non sono più limitate, come pure

è stato revocato l’obbligo di consumare stando seduti (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-84127.html;

2.7

In

relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata dalla RI 1, il

TCA ricorda avantutto, da un lato, che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede

che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la

perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la

diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr.

consid. 2.1.)

Per

costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia

temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, B. Rubin, “Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

Le

direttive della SECO (cfr. consid. 2.2.) stabiliscono peraltro chiaramente che

“sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono

essere considerate temporanee”.

In

casu la Sezione del lavoro ritiene, per contro, non ossequiata l’ultima parte

di questa condizione secondo cui “è presumibile che con la diminuzione del

lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”.

Nel

caso di specie non si è confrontati con un’azienda privata commerciale nel vero

senso del termine.

In effetti la RI 1 è

un’associazione senza scopo di lucro il cui scopo è, da un lato, promuovere

il __________, la pratica __________ ed altre discipline sportive che la

Società intende favorire nel __________, dall’altro, la gestione del __________

(cfr. doc. 6; consid. 2.4.).

I lavoratori delle

organizzazioni non commerciali, quali le associazioni, non sono esclusi a

priori dal diritto alle indennità per lavoro ridotto, ma occorre verificare per

ogni singolo caso, in particolare, se vi sia il rischio che il lavoratore

interessato possa perdere il lavoro (cfr. consid. 2.2.).

La

giurisprudenza federale ha peraltro stabilito che le aziende

pubbliche o che svolgono un servizio pubblico possono eccezionalmente

beneficiare delle indennità per lavoro ridotto in presenza di due condizioni

cumulative, da una parte, per quel che riguarda i lavoratori, il reale rischio

di licenziamento a breve termine, visto che si tratta di una misura preventiva

e temporanea (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. d LADI), d’altra parte, per quel che

riguarda l’azienda, se essa corre un rischio proprio per la sua stessa

esistenza e cioè rischia di dover chiudere a seguito della perdita di lavoro

(in caso contrario la perdita di lavoro, non sarebbe dovuta a motivi economici

e inevitabile, cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a LADI, cfr. DTF 121 V 362; STCA

38.2020.69

del 12 aprile 2021; STCA 38.2020.70 del 12 aprile 2021).

Al riguardo Rubin (op.cit., pag. 343) sottolinea che

il diritto all’indennità per lavoro ridotto “est réservé aux employés

qui risquent de perdre leur place à brève échéance (ATF 121 V 362 consid. 3b p. 368). N'ont pas droit à indemnité en cas de RHT les employés

des services publics dont Ie statut ou les possibilités de mutation au sein de

l'administration leur assurent une protection contre un licenciement à brève

échéance.”.

Il

Consiglio federale, il 26 agosto 2020, e il Consiglio nazionale, il 25

settembre 2020, hanno del resto proposto di respingere la mozione 20.3540 della

Consigliera nazionale Martina Bircher (Gruppo dell’unione democratica di Centro

Unione democratica di centro) “Indennità per lavoro ridotto. Esecuzione non

uniforme nei Comuni e nelle imprese a partecipazione comunale” dell’8 giugno

2020.

con cui ha chiesto al Consiglio federale di adeguare la legge

sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) al fine di garantire che si

dia esecuzione all'indennità per lavoro ridotto (art. 31 segg. LADI) in modo

uniforme e su un piano di parità di legge per le istituzioni e le imprese a

partecipazione comunale.

Il Consiglio federale ha

osservato:

"

Lo scopo principale dell'ILR è salvaguardare i posti di lavoro,

ovvero evitare i licenziamenti a breve termine in caso di calo temporaneo della

domanda di beni e servizi e di conseguenti perdite di lavoro.

Anche i fornitori di servizi pubblici come i Comuni e le imprese a

partecipazione comunale sono stati colpiti dalla crisi del coronavirus.

Tuttavia, di solito non sono esposti a rischi aziendali o di fallimento perché

le prestazioni del servizio pubblico devono essere garantite a prescindere

dalla situazione economica. Di norma, non c'è un rischio immediato che queste

aziende taglino posti di lavoro perciò non hanno diritto all'ILR. In questi

casi, versare l'ILR significherebbe addossare i costi salariali al fondo

dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) anche se la questione non si

pone perché la volontà del legislatore è proprio quella di evitare i

licenziamenti a breve termine. Inoltre, è irrilevante che i dipendenti delle

aziende che erogano servizi pubblici versino contributi all'AD. Infatti, oltre

a tale obbligo, per avere diritto all'ILR devono essere soddisfatti tutti gli

altri requisiti. Tuttavia, i lavoratori delle aziende che forniscono

prestazioni del servizio pubblico non sono esclusi totalmente dal diritto

all'ILR; ne hanno infatti diritto qualora siano esposti a un rischio concreto e

immediato di disdetta del proprio contratto.

Come accennato nella mozione, gli enti pubblici (Confederazione,

Cantoni e Comuni) agiscono in molteplici forme. I Comuni, ad esempio, possono

erogare i servizi autonomamente, assegnare concessioni, accordare garanzie di

deficit o affidare incarichi a imprese di diritto privato. Questa lista non

esaustiva di possibilità può variare da un Comune all'altro.

Poiché gli enti pubblici agiscono in molti modi diversi non è

possibile stabilire per legge in maniera uguale per tutti quando un

collaboratore di un'azienda che eroga servizi pubblici rischia di perdere il

posto di lavoro. Ad esempio per gli impiegati delle piscine coperte il rischio

di essere licenziati non è lo stesso in tutta la Svizzera appunto perché le

collettività funzionano secondo modalità differenti, ragion per cui non si può

concedere o negare a priori il diritto all'ILR a questa categoria di persone.

Per rispettare il principio e l'idea di fondo dell'ILR gli organi d'esecuzione

dell'AD devono valutare il rischio caso per caso.

Per gli organi d'esecuzione queste valutazioni individuali non

rappresentano una novità e finora non hanno provocato problemi né incertezze

poiché la giurisprudenza del Tribunale federale in materia è sufficientemente

chiara. La SECO ha inoltre emanato istruzioni destinate agli organi

d'esecuzione che non si prestano a fraintendimenti. Infine, come è scritto

nella legge, sono i lavoratori ad avere diritto all'ILR, non i datori di

lavoro. Pertanto il tipo di azienda non è l'unico criterio per stabilire se

sussiste tale diritto, ma occorre piuttosto verificare se il singolo lavoratore

è esposto al rischio di perdere il posto di lavoro per motivi economici oppure

no.” (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203540)

Questo Tribunale, in due

sentenze 38.2020.69 del 12 aprile 2021 e 38.2020.70 del 12 aprile 2021

cresciute incontestate in giudicato, trattandosi di due corporazioni di diritto

pubblico ha concluso che non esisteva il diritto ad indennità per lavoro

ridotto in quanto i singoli lavoratori non incorrevano un rischio di

licenziamento visto che l’azienda era tenuta a svolgere comunque i compiti

fissati nella legge.

È invece stata lasciata aperta

la questione di sapere se il diritto all’indennità doveva essere negato anche

perché eventuali deficit dell’azienda sarebbero stati comunque coperti

attraverso fondi pubblici.

Il TCA è arrivato alla

medesima conclusione in una sentenza 38.2021.9 del 18 maggio 2021, pure

cresciuta incontestata in giudicato, a proposito di una società che non era

un’azienda privata nel vero senso del termine.

Per l’unico dipendente non

esisteva un effettivo rischio di licenziamento a breve termine e la perdita di

lavoro faceva comunque parte del normale rischio aziendale.

2.8

Nella concreta fattispecie

quali dipendenti della ricorrente risultano, a tempo pieno, un solo allenatore

e una sola persona addetta alla buvette e, a tempo parziale, due impiegate

amministrative a ore al 20% circa, rispettivamente al 15% circa e un tecnico a

ore al 30% circa (cfr. doc. 4; consid. 2.4.).

In

simili condizioni, ritenuto in ogni caso che gli allenamenti per i bambini e i

ragazzi fino a 16 anni non sono mai stati soppressi (cfr. consid. 2.5.) e la

chiusura totale del settore della ristorazione è intervenuta solamente dal 22

dicembre 2020 (cfr. consid. 2.6.), come pure il fatto che la RI 1 alla domanda

dell’amministrazione del 30 settembre 2020 “Conseguenze immediate per il personale

dipendente nel caso le indennità per lavoro ridotto non vi fossero concesse” ha

risposto “(…) il mancato pagamento dello stipendio (…)” (cfr. doc. 2; 4=D;

consid. 2.4.), non esisteva per i dipendenti dell’insorgente un effettivo

rischio di licenziamento a breve termine (cfr. consid. 2.7.).

Il TCA non ignora che la

ricorrente ha pure asserito che “la liquidità della società è molto limitata

senza gli incassi della buvette e attività collaterali” (cfr. doc. 4=D),

ciò che peraltro è stato giustificato con la documentazione contabile.

Nel conto economico aprile

2019.

– marzo 2020 è stato indicato l’importo di fr. 100'567.17 quali ricavi

della buvette e l’ammontare complessivo di circa fr. 33'000 relativo ai ricavi

da tornei nel periodo aprile 2019 - marzo 2020, mentre nel conto economico

aprile 2020 - marzo 2021 i ricavi della buvette corrispondono a fr. 25'795.-- e

a titolo di ricavi da tornei risultano unicamente fr. 900.-- derivanti dal

torneo amatori, rispetto ai fr. 18'200, ricavi dal torneo amatori del periodo

precedente (cfr. doc. B; D).

Tuttavia la RI 1 beneficia

di contributi da enti pubblici, donazioni, sponsor - quali ditte private e

assicurazioni (cfr. consid. 2.4.) - quote sociali che nel lasso di tempo aprile

2020.

- marzo 2021 corrispondono globalmente a fr. 110'081.-- (cfr. doc. B; A;

III), elaborato dopo due incontri con la RI 1 in agosto e ottobre 2020, ha

proposto al Consiglio Comunale di voler risolvere:

" 1 È’

azzerata la partecipazione della RI 1 per 100’000 franchi iscritta come entrata

del conto investimenti per il credito di Fr. 662'500.00 di manutenzione

straordinaria all'infrastruttura del __________ come da MM 1/2017;

2.

È’ annullato l'onere di affitto per la stagione 2020/2021 di

franchi 13’000 con il conseguente aggiornamento del preventivo comunale 2021;

3.

Si rinuncia all'incasso di franchi 12’000 quali acconti per le

spese di riscaldamento aggiornando di conseguenza il Preventivo 2021 alla voce

443.434.02;

4.

È’ concesso lo stralcio di fr. 5’000 quali arretrati per

l'affitto della stagione 2017/2018, togliendo la relativa posizione ai

debitori.”

Il Consiglio Comunale di __________,

il 15 marzo 2021, ha approvato il contributo straordinario a favore della

ricorrente (cfr. __________).

Il Tribunale federale, in

una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., destinata alla

pubblicazione nella Raccolta ufficiale, ha, d’altronde, ricordato, facendo

riferimento al Messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle

ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19

(Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il senso e lo scopo dell’indennità per

lavoro ridotto non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di

fatturato, bensì quello di evitare dei licenziamenti.

Il Messaggio 20.058

concernente

la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale

volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020

prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la

disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza

dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì

quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il

temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente

perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti”

(cfr. FF 2020 5797 segg.(5818)).

Per completezza questa

Corte, in riferimento ai contratti di durata determinata conclusi dalla

ricorrente con __________ e __________ (in questo caso il contratto prevede

però la possibilità di disdetta con preavviso di un mese; cfr. consid. 2.4.), ritiene

comunque utile sottolineare, benché la questione sia di competenza della Cassa

di disoccupazione come indicato dalla Sezione de lavoro (cfr. doc. III pag. 6; art.

39.

cpv. 1 LADI, art. 81 cpv. 1 lett. a LADI; STAF B-40/2018 del 4 ottobre 2019

consid. 5.4.2.2.), che ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 lett. e la perdita di

lavoro non è computabile se riguarda persone vincolate da un rapporto di lavoro

di durata determinata (cfr. consid. 2.1.; STF C 105/06 del 16 novembre 2006

consid. 2.2.).

Pacifica risulta la

qualifica di contratti di lavoro di durata determinata quando gli stessi

vengono stipulati non prevedendo alcuna clausola di disdetta anticipata (cfr.

STAF B-40/2018 del 4 ottobre 2019 consid. 4.3.2.; STF C 105/06 del 16 novembre

2006).

E’ vero che la Legge

federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far

fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) all’art. 17 cpv. 1 lett. f, in

vigore dal 19 dicembre 2020 (cfr. RU 2020 5821), prevede che il Consiglio federale può emanare disposizioni che

deroghino LADI con riguardo al diritto all’indennità per lavoro ridotto e al

versamento di tale indennità per le persone di cui all’articolo 33 cpv. 1 lett.

e LADI

E’ altrettanto vero, però,

che l’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la

disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19

assicurazione contro la disoccupazione) ha sì previsto all’art. 4 che “in

deroga all’articolo 33 capoverso 1 lettera e LADI, una perdita di lavoro è

computabile in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di

durata determinata (…)”, tuttavia unicamente per il periodo 17 marzo - 31

agosto 2020 (RU 2020 877; RU 2020 1777; RU 2020 3569; STF8C_17/2021 del 20

maggio 2021 consid. 3.1.; 4.4., destinata alla pubblicazione nella Raccolta

ufficiale).

Dal 21 gennaio 2021 il diritto all’ILR è

stato nuovamente esteso, segnatamente, alle persone con un rapporto di lavoro

di durata determinata se i provvedimenti disposti dalle

autorità impediscono la piena ripresa dell’attività in azienda (cfr. art. 4

Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione; RS 837.033; RU 2021

16).

2.9

La parte ricorrente,

nell’impugnativa, ha indicato quali prove “documenti, testi, interrogatorio

formale, perizia, sopralluogo, interrogatorio, richiamo documenti, edizione

documenti” (cfr. doc. I pag. 5, 7)

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25

febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019

consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in

SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF

8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009

consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019

del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.;

SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA

38.2020.10

del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018

consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella

presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale

-, la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico

dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto

di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato quale prova

l’interrogatorio formale (cfr. doc. I pag. 5, 7).

La

medesima ha, quindi, chiesto l’assunzione di una nuova prova.

Conformemente,

poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_611/2019 dell’11

maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF

9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018

consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016

del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid.

4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011

consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito

sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162

consid. 1d e sentenza ivi citata).

Giova, poi, ricordare che

non può essere postulata in termini generici l’edizione di documentazione,

ritenuto che è preciso dovere processuale delle parti indicare con esattezza i

documenti atti a dimostrare i fatti addotti in causa. Scopo evidente di tale

rigore formale è di consentire all'autorità giudicante di valutare la rilevanza

di ogni mezzo di prova ritualmente offerto (cfr. STF H 79/05 del 14 febbraio

2006.

consid. 3.3.; STF H 177/01 del 15 novembre 2002; STF H 10+ 45/01 del 16

settembre 2002; STCA 38.2017.94 del 28 marzo 2018 consid. 2.12.).

In concreto non sono stati

indicati dettagliatamente in particolare documenti oggetto della richiesta di

edizione, né sono stati precisati i nominativi dei testi.

Inoltre i

documenti già presenti all’inserto e i principi legali vigenti per quanto

concerne le indennità per lavoro ridotto consentono al TCA di emanare il

proprio giudizio senza ricorrere ad altre prove.

La domanda di assunzione

di prove formulata dalla ricorrente, va, dunque, respinta.

2.10

In

considerazione di tutto quanto esposto, occorre concludere che a ragione la

Sezione del lavoro ha negato il diritto a indennità per lavoro ridotto alla RI

1.

Di

conseguenza la decisione su opposizione del 30 aprile 2021 deve essere

confermata.

2.11

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a

LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai

ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in

vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 27 maggio 2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del

18.

maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche la

sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti