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Decisione

38.2021.38

Riconsiderata decisione riconoscimento ILR a assoc. sportiva (diritto negato). Non è azienda privata commerciale nel vero senso della parola. Non perdita lavoro computabile. Decisivo: dipendenti non rischiano licenziamento a breve. Errore manif. e rettifica di notev. import. Non disp. di trattamento

22 novembre 2021Italiano92 min

alla pandemia possa essere considerata straordinaria, è necessario precisare come

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2021.38

rs

Lugano

22 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 maggio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 29 aprile 2021 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il 12 marzo 2020 l’RI 1 - con sede

a __________ e che ha per scopo “____________________” - ha inoltrato

alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto a far tempo dal 10

marzo 2020 (cfr. doc. 1 p.ti 4, 9).

Dal

relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che la perdita di

lavoro probabile è del 100% per tutta l’azienda, e meglio per 34 dipendenti, di

cui 17 con contratto di lavoro di durata indeterminata e 17 con contratto di

impiego di durata determinata (cfr. doc. 1 p.ti 1, 2, 3, 5), dall’altro, che

quale motivo è stato indicato che “(…) visto che nel momento attuale la

nostra attività non può proseguire come di consueto ci troviamo a dover

inoltrare la presente domanda per l’introduzione di lavoro ridotto. In effetti

sia la __________ sia la __________ che le numerose associazioni della Svizzera

interna hanno bloccato le varie attività sportive e non da ultimo diversi Cantoni

hanno vietato lo spostamento in Ticino per le partite previste. Per tale

ragione ci vediamo costretti a dover inoltrare la seguente domanda onde evitare

il licenziamento dei nostro collaboratori. La problematica Coronavirus

trattandosi di un evento eccezionale e non prevedibile di fatto ci vieta il

regolare svolgimento delle attività” (cfr. doc.1 p.to 11).

1.2. La

Sezione del lavoro, il 24 marzo 2020, ha sollevato parziale opposizione, nel

senso che il diritto all’indennità per lavoro ridotto è stato riconosciuto per

il periodo 15 marzo – 10 giugno 2020, ritenendo, sulla base della

documentazione presentata, che i presupposti relativi al diritto alle indennità

per lavoro ridotto, per quanto atteneva all’esame di sua competenza, fossero

adempiuti (cfr. doc. 2).

Il

4 maggio 2020, allorché non era ancora spirato il termine per impugnare il

provvedimento del 24 marzo 2020, l’amministrazione ha emesso una nuova

decisione che ha annullato e sostituito la precedente, estendendo il diritto

all’ILR dal 12 marzo all’11 settembre 2020 con la precisazione che il diritto

all’indennità si sarebbe ad ogni modo estinto, indipendentemente dalla durata

prevista nel nuovo provvedimento, con la fine della validità dell’Ordinanza

Covid-19 assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 3).

1.3. Il 18 dicembre 2020

l’amministrazione ha emesso un’ulteriore decisione con la quale ha

riconsiderato la propria decisione di concessione delle indennità per lavoro

ridotto, sollevando opposizione al versamento delle stesse per il lasso di

tempo dal 12 marzo al 31 agosto 2020 (il diritto all’ILR era già stato

decurtato al 31 agosto 2020 a seguito dell’abrogazione del 12 agosto 2020, con

effetto dal 1° settembre 2020, dell’art. 8c dell’Ordinanza COVID-19

assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 2020; cfr. RU 2020 3569),

rilevando:

"

(…)

3. Dai dati forniti si evince che la società in

oggetto è finanziata (vedi risposta a domanda nr. 11) per il 35% da ricavi da

sponsor (tra i quali diversi enti para-pubblici), per il 20% dai contributi dei

__________ (soci), per il 15% da quote sociali (ricavi dalle tasse dei

giocatori), per il 15% provengono ____________________, per il 7% dai

contributi __________ e il restante 8% proviene da altre attività.

Come sopra esposto, tra i presupposti per ammettere

l’indennità per lavoro ridotto, vi è quello di essere un’azienda e, da quanto

sovraesposto, l’RI 1 non può essere considerata tale. Infatti, in un’azienda

commerciale che opera sul mercato la maggior fonte di ricavo dovrebbe essere

costituita dalla vendita di beni/servizi da essa prodotti in un rapporto

sinallagmatico. Pertanto, pur essendo un datore di lavoro, l’RI 1 non può

essere considerata alla stregua di un’azienda. Infatti, questa non persegue

alcuno scopo commerciale e i servizi da essa offerti non hanno quale obiettivo

quello di produrre un guadagno. L’indennità per perdita di lavoro non può

pertanto essere concessa.

A titolo meramente abbondanziale si fa notare come

buona parte dei contratti di lavoro siano stati stipulati con inizio da luglio

2020, in pieno periodo di supposto lavoro ridotto. (…)” (Doc. 7)

1.4. Contro

la decisione del 18 dicembre 2020 l’RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, il 29

gennaio 2021, ha interposto opposizione, asserendo segnatamente che tra i

presupposti per poter beneficiare del lavoro ridotto non figura quello di essere

un’azienda in senso stretto, né quello di avere uno scopo commerciale, un

rischio aziendale proprio.

È

stato poi asserito, da una parte, che, visto l’obbligo per i club __________ di

avere un __________ per poter svolgere regolarmente la propria attività e

ottenere la __________, i principali club della piazza __________ ticinese, __________,

__________ e __________, soci dell’RI 1 senza quest’ultima - che costituisce il

settore __________ delle __________ squadre faro del Cantone -, non avrebbero più

un settore __________ (rispettivamente dovrebbero ripensarne l’organizzazione)

e la loro iscrizione ai campionati risulterebbe compromessa.

Dall’altra,

che la pandemia ha avuto un impatto economico sull’Associazione, in quanto i

soci (che forniscono il 20% delle entrate) hanno avuto una notevole riduzione

degli introiti a seguito del divieto di ingresso del pubblico durante le

competizioni. Inoltre le società sono state confrontate con la sospensione

delle competizioni, per cui è stato impossibile per i club __________ generare

utili, che provengono anche dalla vendita di __________, fra i quali figurano

pure i __________ del vivaio __________.

Il

patrocinatore dell’opponente ha evidenziato che la sua cliente nel 2020 ha

potuto salvare dei posti di lavoro proprio grazie alla concessione di ILR e

garantire così la sopravvivenza del settore giovanile per ognuno dei __________.

Inoltre

è stato osservato che anche l’__________ ha erogato i contributi __________ in

maniera sussidiaria rispetto alle indennità per lavoro ridotto, trovandosi essa

stessa in difficoltà.

Per

quanto riguarda la conclusione dei nuovi contratti, è stato rilevato, in primo

luogo, che la stagione __________ dura da luglio a giugno, di modo che è

normale che i contratti in scadenza siano stati rinnovati a luglio, ciò che è

stato possibile grazie alle ILR.

In

secondo luogo, che dal luglio 2020 l’Associazione ha in gestione anche la

squadra __________, per cui sono state create 5 nuove posizioni.

L’avv.

RA 1 ha concluso affermando che pertanto l’Associazione è strutturata in modo

tale da essere assimilabile a un’azienda, per cui in una certa misura si assume

un rischio aziendale e senza gli aiuti del lavoro ridotto rischierebbe di

scomparire.

Infine

è stato puntualizzato che associazioni di altri Cantoni analoghe all’RI 1, che

raggruppano i __________ e che hanno, quali principali entrate, contributi __________

__________, tasse sociali, contributi dei club, degli sponsor e dei Cantoni,

hanno ricevuto definitiva conferma del beneficio del lavoro ridotto (cfr. doc.

10).

1.5. Con

decisione su opposizione del 29 aprile 2021 la Sezione del lavoro ha confermato

la decisione del 18 dicembre 2020, evidenziando che la decisione iniziale di

concessione delle indennità per lavoro ridotto era manifestamente errata, in

quanto innanzitutto i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla

pandemia se, da una parte, hanno causato una riduzione delle entrate,

dall’altra, hanno comportato delle minori uscite, ovvero dei risparmi. Al riguardo

l’amministrazione ha indicato:

" (…) dal

preannuncio 12 marzo 2020 emerge che l'RI 1 non si aspettava alcuna flessione

della cifra d'affari, tant'è che il volume di affari preventivato per i mesi da

marzo a giugno 2020 (54461 mensili) era identico a quanto indicato per i mesi

di gennaio e febbraio 2020, rappresentando addirittura una variazione positiva

del 14% in raffronto alla media del quadriennio precedente (totale periodo

marzo-giugno 2016-2019 = 762445, diviso 4 = CHF 190'611). Del resto, anche per

Fatti

i mesi di luglio ed agosto 2020 la cifra d'affari rimaneva invariata, come ben

emerge dalla tabella prodotta in data 7 ottobre 2020 (la quale tuttavia riporta

degli importi quasi doppi rispetto a quanto indicato nel preannuncio in esame).

Emerge poi dal consuntivo prodotto (l'anno sociale/contabile corrisponde al

periodo dal 01.07. al 30.06.) che l'RI 1 (senza considerare le indennità per

lavoro ridotto) risulta aver conseguito un risparmio (minor uscita per

trasferte, costi tornei, arbitri ecc.) di ca. CHF 104'959.-- rispetto a quanto

preventivato (in CHF: utile conseguito 127'252.-- ./. ILR

(marzo-giugno 2020) 177'635 = perdita di -50'383 rispetto a perdita

preventivata di 155'343.--), circostanza che ha portato, unitamente al

versamento delle indennità per lavoro ridotto, addirittura ad un utile di

127'252.--, o meglio come emerge dalla tabella riportata di seguito.

Preventivo

Consuntivo -

senza ILR

Consuntivo —

con ILR

ILR versata

no

no

CHF 177635

Risparmio verso preventivo

n.a.

CHF 104959

CHF 282594

Risultato d'esercizio

CHF -155343

CHF -50'383

CHF 127252

Si rammenta peraltro come in ossequio ad una

consolidata prassi cantonale il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA)

ritenga una flessione della cifra d'affari inferiore al 25% quale circostanze

ascrivibile al normale rischio aziendale, STCA 38.2009.39 del 7 settembre 2009

consid. 2.4, prassi cantonale confermata del resto dal Tribunale federale in

STF C 302/05 consid. 6).

Pertanto, sebbene da una parte la situazione legata

alla pandemia possa essere considerata straordinaria, è necessario precisare come

tale situazione risulti aver comportato delle minor uscite e ha permesso di

realizzare (nel periodo di riferimento) un utile. La concessione delle

indennità per lavoro ridotto non risulta quindi giustificata, in quanto,

manifestamente un simile risultato non può essere lo scopo del versamento delle

indennità per lavoro, segnatamente nei casi di rigore. D’altronde, una simile

distorsione è proprio dovuta al fatto che l'RI 1 non svolge alcuna attività

commerciale e che le sue entrate sono garantite a prescindere dal volume del

lavoro svolto dai dipendenti annunciati in lavoro ridotto. (Doc. B pag. 4-5)

La

Sezione del lavoro ha poi osservato che i dipendenti al beneficio di contratti

di durata indeterminata, in essere al momento del preannuncio in esame (12

marzo 2020), non sono stati esposti a un rischio immediato di licenziamento,

rilevando:

" (…)

l'indennità per lavoro ridotto è accordata unicamente se è presumibile che con

la diminuzione

del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro (cfr. p.to 3 sopra;

art. 31 cpv. 1 lett. d LADI).

ln concreto, come sopra dimostrato, l'RI 1 ha indicato

di avere le medesime entrate nel periodo preannunciato come nei mesi precedenti

la pandemia e, a consuntivo, in ragione della pandemia, ha avuto addirittura

una riduzione dei costi rispetto a quanto preventivato. Stando alla risposta

fornita dall'RI 1 in relazione all'accertamento esperito dall'UG il 30

settembre 2020, eventuali perdite di esercizio sarebbero poi coperte dai soci

fondatori della medesima (cfr. risposta 6 ottobre 2020 alla domanda nr. 15).

ln relazione ai 13 contratti di durata indeterminata,

in essere al momento del preannuncio in esame (12 marzo 2020) con possibilità

di disdetta da ambo le parti mediante un preavviso di 6 mesi unicamente per la

scadenza del 30 giugno - mentre per un collaboratore è previsto un termine di disdetta

di soli 2 mesi, tuttavia la prima scadenza risulta essere il 30 giugno 2021-

non era quindi possibile inoltrare delle disdette a breve

(e neppure a medio) termine, ritenuto come la prima scadenza possibile sarebbe stata, in quel

momento, il 30 giugno 2021. (…)” (Doc. B pag. 5)

In

merito alle cinque nuove posizioni create nel luglio 2020 a seguito

dell’assunzione della gestione anche della squadra __________ e ai contratti di

durata determinata l’amministrazione ha affermato:

" (…) l'UG

non ha autorizzato il versamento a favore di dipendenti in aggiunta a quanti

indicati nel preannuncio e che, in ogni caso, il rilascio di una simile

autorizzazione non sia possibile. Infatti, di fronte alla situazione

legata alla pandemia l'RI 1, in virtù dei principi sopra esposti, aveva

l'obbligo di fare eseguire nel limite del possibile il lavoro previsto per

collaboratori neo assunti da persone già al beneficio del lavoro ridotto e,

laddove non possibile, l'assunzione non poteva certamente avvenire con una percentuale

oltre al pensum effettivamente eseguibile tenuto conto della situazione

pandemica. ln alternativa, prudenzialmente (tenuto conto dell'incertezza legata

alla situazione pandemica), l'RI 1 doveva rinunciare al progetto legato alle

assunzioni in questione. ln alcun caso possono essere autorizzate al lavoro

ridotto persone neo assunte per le quali vengono poi chieste prontamente -

anche solo in parte - le relative indennità, facendo così aumentare l'impatto

della pandemia e dei provvedimenti dell'autorità sul lavoro ridotto, invece di

contenere o diminuirlo. L'agire dell'RI 1 denota peraltro ulteriormente come la

medesima non fosse confrontata con un vero rischio imprenditoriale. Occorre poi

ricordare, in relazione al nuovo settore che l'opponente avrebbe gestito da luglio

2020, come anche aziende commerciali nuove o settori di essi, costituiti

durante la pandemia senza poter dimostrare un adeguato periodo d'esercizio in

piena autonomia, non possono essere ammessi al lavoro ridotto.

Visto quanto precede, si sottolinea come i dipendenti

neo assunti, in aggiunta all'organico precedente l'insorgere della pandemia nel

mese di marzo 2020, in ogni caso non possono essere indennizzati. Nulla cambia

al riguardo il fatto che il socio fondatore (__________) che avrebbe dovuto

coprire interamente i costi di gestione, ha dovuto ricorrere a sua volta ai

prestiti Covid-19 per fare fronte ai costi della stagione corrente. Trattasi

segnatamente dei collaboratori __________, __________ e __________, assunti in

data 25.05.2020, rispettivamente 30.06.2020 con contratto di durata

indeterminata, disdicibile con due mesi di disdetta rispettivamente entro il 31

aprile alla scadenza del 30.06, e quindi per la prima volta il 30.06.2021.

4.2 Inoltre, si rileva come dalla documentazione agli

atti emerga che nel periodo dal 20 aprile 2020 al 17 giugno 2020 sono stati

assunti 17 collaboratori con contratti di durata determinata per il periodo dal

1 luglio 2020 al 30 giugno 2021, collaboratori che non risultano essere stati

alle dipendenze dell'RI 1 nell'anno 2019 (cfr. Avviso di salario per l'anno

2019 del 10 gennaio 2020). Si presume quindi trattarsi di dipendenti nuovi,

assunti (parzialmente) in sostituzione di dipendenti alle dipendenze dell'RI 1

nel 2019 che non figurano più nella lista "Dipendenti __________

2020-2021". Anche in relazione a questa categoria di collaboratori è

necessario precisare che in virtù dell'obbligo di diminuire il danno sopra

citato (intraprendere tutto quanto ragionevolmente esigibile per contenere al

massimo o addirittura eliminare le conseguenze negative di un provvedimento

dell'autorità sul volume del lavoro) si poteva ragionevolmente esigere

dall'opponente di rinunciare alle sostituzioni in parola, invece di procedervi

per poi annunciare alla Cassa delle ore perse per 38

collaboratori.

Riguardo all'affermazione dell'opponente secondo cui

sarebbe normale "che nel mese di luglio siano stati rinnovati i contratti in scadenza, il che

è stato possibile proprio grazie alle indennità per lavoro ridotto, in assenza delle quali si sarebbe

dovuto procedere con dei licenziamenti”

si osserva che, a prescindere dal fatto che non si sarebbe trattato di licenziamenti

bensì di contratti nuovi con altri dipendenti, il datore di lavoro non può,

confidando nelle indennità concesse (cfr. opposizione p.to 12.10), sostituire,

in eccesso, un gran numero di collaboratori alla scadenza dei loro contratti,

disattendendo il proprio obbligo di diminuire il danno. Infatti, quest'ultimo

principio non può che prevalere sull'interesse del datore di lavoro di

assumere, grazie alle indennità, del nuovo personale - in esubero (al proposito

cfr. pure STCA 38.2009.39 del 7 settembre 2009 cons. 2.6. in

cui viene precisato come non sia scopo della LADI di conservare del personale

in esubero).” (Doc. B pag. 7)

Per

quanto concerne l’asserita disparità di trattamento la Sezione del lavoro ha

precisato che l’attività della società non può essere paragonata a quella di

un’associazione di sportivi professionisti, agendo quest’ultima in gran parte e

in modo diretto sul mercato, segnatamente tramite la vendita di biglietti delle

partite e dei diritti televisivi, come pure che il principio della parità di

trattamento ha un’importanza limitata sul piano intercantonale e che il

principio della legalità prevale su quello della parità di trattamento (cfr.

doc. B pag. 7).

Infine

l’amministrazione ha rilevato che non hanno comunque diritto a indennità per

lavoro ridotto i dipendenti già in età pensionabile e che si pone la questione

in relazione a eventuali collaboratori che esercitano l’attività a favore dell’RI

1 a titolo di attività accessoria (cfr. doc. B pag. 7-8).

1.6. Contro

la decisione su opposizione del 29 aprile 2021 RI 1, sempre patrocinata

dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha

chiesto, in via principale, l’annullamento della stessa e, in via subordinata,

nell’ipotesi in cui questo Tribunale confermi il provvedimento del 29 aprile

2021, il condono delle indennità per lavoro ridotto concesse (cfr. doc. I pag.

19).

A

sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha addotto, avantutto, che

non vi è una base legale a sostegno della tesi dell’amministrazione secondo cui

solo le aziende con un rischio commerciale proprio potrebbero beneficiare delle

indennità e che l’RI 1 non ha conseguito alcun utile, ma ha semplicemente

beneficiato del fatto che i soci contribuenti, essendosi indebitati richiedendo

un prestito Covid-19 per terminare la stagione, hanno potuto versare i

contributi.

L’avv.

Beraldi ha poi spiegato di cosa si occupa RI 1, e meglio:

" (…) di __________

del territorio ticinese per partecipare ai campionati nazionali __________. Lo

scopo è dunque quello di riunire i migliori talenti del Canton Ticino e

accompagnarli nello loro sviluppo sportivo, garantendo un servizio ottimale a

beneficio di tutto il settore.

Secondo lo statuto, l'RI 1 raggruppa in __________

della regione di competenza della __________ e di presentare per queste __________

per il __________ di formazione alla __________, unitamente alle altre squadre

di __________ del Ticino. L'obiettivo è quello di offrire ai __________, a

delle condizioni e in un ambiente ideale che possano favorire

contemporaneamente una formazione scolastica e sportiva.

Prove:

Richiamo dell'intero incarto n. A3713/VG dell'Ufficio giuridico della Sezione

del lavoro.

10.2. La ricorrente si assume di conseguenza l'onere

di formare le __________, fornendo dunque loro un servizio __________ che va a

beneficio di tutta la collettività.

L'RI 1 dispone di fatto di __________, nonché di

numerosi dipendenti con un regolare contratto di lavoro e per cui di

conseguenza vengono versati i relativi oneri sociali.

Aggiungasi che con il proprio lavoro l'RI 1 genera un

valore commerciale per quanto riguarda i __________ delle varie __________, di

cui beneficiano i soci dell’RI 1. In questo senso, l'opponente comunque

fornisce un servizio contrariamente a quanto ritiene l'Ufficio nelle sue

decisioni.” (doc. I pag. 8)

È

stato esposto che, quindi, l’RI 1 fornisce, a favore dei propri soci, la __________

- i cui __________ che beneficiano di eventuali valorizzazioni future - che

permette ai club professionisti di soddisfare i requisiti per l’ottenimento

delle __________, come indicato nello statuto. Ai __________ offre un percorso __________

a delle condizioni e in un ambiente ideale (cfr. doc. I pag. 8).

Il

rappresentante dell’insorgente ha poi portato all’attenzione di questa Corte

alcuni aspetti, ossia che, come visto, le società di professionisti per

l’ottenimento della __________ devono avere il __________, come pure che l’__________

esige che vi siano dei partenariati a livello regionale (__________ regioni in

Svizzera, di cui una è costituita da Ticino e Grigioni italiano), impone norme

organizzative e richiede di avere determinati collaboratori con specifiche

competenze (responsabili tecnici, un certo numero di allenatori con determinate

qualifiche, fisioterapisti, allenatori specifici, ecc.). È stato puntualizzato

che all’interno della regione sono possibili varie modalità giuridiche per

gestire il partenariato. Principalmente una società può gestire il partenariato

nell’ambito della propria struttura giuridica e prendere accordi con altre

società le quali devono disporre del __________ in quella regione oppure può

essere costituita un’associazione giuridicamente indipendente, i cui soci

attivi sono le società __________, come nel caso dell’RI 1.

Secondo

la parte ricorrente la soluzione scelta in merito alla modalità giuridica non

può pregiudicare il diritto ai contributi per il lavoro ridotto, ritenuto che

se il partenariato del __________ fosse gestito, a titolo esemplificativo, dal __________,

__________ riconosciuto come azienda, sarebbe dato il diritto alle ILR (cfr.

doc. I pag. 9-10).

L’avv.

RA 1 ha in seguito sottolineato, in primo luogo, che la Sezione del lavoro pare

contraddirsi quando indica che l’RI 1 avrebbe conseguito un utile, visto che il

concetto di utile si riferisce alle aziende per definizione, mentre nella

decisione su opposizione viene a più riprese evidenziato come la stessa non sia

un’azienda e non disponga di un proprio rischio aziendale, di modo che, in

assenza di rischio aziendale, essa non può avere conseguito un utile, non

essendovi la possibilità di elargire eventuali dividenti ai soci.

In

secondo luogo, che il saldo positivo rilevato dall’amministrazione deriva

unicamente dal fatto che sono state concesse le indennità per lavoro ridotto

(in assenza di queste ultime vi sarebbe una perdita stimabile in fr.

50’0000.--) e che parte delle entrate è da ricondurre ai contributi che i soci

hanno potuto versare indebitandosi (cfr. doc. I pag. 12).

La

parte ricorrente, riguardo specificatamente alla conservazione dei posti di

lavoro, ha rilevato:

" (…)

l’attività dell’RI 1 è stata compromessa in maniera molto importante dalla

pandemia, comportando automaticamente il rischio di dover procedere con dei

licenziamenti.

A torto l'ufficio asserisce che le entrate dell'RI 1

sarebbero sempre garantite, a prescindere dal volume del lavoro svolto dai

dipendenti, stante come vi siano i contributi versati dai soci e dall' __________.

Di nuovo l'Ufficio si riferisce a torto al fatto che l'RI 1 non dispone di un

proprio rischio aziendale, ciò che tuttavia (come evidenziato in precedenza)

non costituisce un presupposto per poter beneficiare delle indennità per il

lavoro ridotto ai sensi dell'art. 31 LADI.

È bene tenere presente come l'RI 1 abbia visto una

riduzione delle entrate e di conseguenza si è trovata concretamente confrontata

con il rischio di dover procedere a disdire i contratti in essere nel periodo

di riferimento per la fattispecie.

La ricorrente, rientrando pacificamente nel campo di

applicazione della clausola di rigore, ha pertanto diritto al riconoscimento

delle indennità per il lavoro ridotto, giacché il ragionamento secondo cui

l'aver generato (ciò che l'Ufficio ritiene essere) un utile nel periodo di

riferimento comporti automaticamente l'esclusione del diritto all'indennità,

non può in alcun modo essere condiviso.

Ciò che conta è la

perdita di lavoro computabile, e meglio che sia dato il rischio di dover

procedere con dei licenziamenti nell'immediato, rischio che nel caso concreto è dato, diversamente

da quanto ha ritenuto l’Ufficio nella sua decisione (…)

11.3. Secondo l’Ufficio, per i 13 contratti di durata indeterminata non sussisterebbe alcun

rischio di dover procedere con dei licenziamenti a breve (e nemmeno a medio)

termine, giacché il termine di disdetta degli stessi è 6 mesi e unicamente per il 30 giugno. La prima data

disponibile per disdire tali contratti sarebbe stata dunque il 30 giugno 2021.

In aggiunta, il presupposto di dover procedere con una disdetta a breve termine

dei contratti di lavoro sarebbe ancora meno dato in ragione del fatto che la

ricorrente, nel periodo dal 20 aprile 2020 al 17 giugno 2020, ha assunto 17

collaboratori a tempo determinato con contratti di durata determinata per il

periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.

11.4. Le motivazioni dell'Ufficio non prendono

sufficientemente in considerazione le circostanze del caso concreto. In

effetti, la stagione __________ dura dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Per questo, i contratti a tempo indeterminato vengono sottoscritti con un

termine di disdetta di 6 mesi per il 30 giugno dell'anno successivo, in modo

che il diretto interessato possa iniziare la nuova (eventuale) futura attività in

concomitanza con l'inizio della nuova stagione. In tale contesto, si evidenzia

come la SECO abbia in ogni caso riconosciuto il diritto alle indennità per il

lavoro ridotto anche per il personale assunto con contratto a tempo

determinato.

In pratica, i contratti dei collaboratori dell'RI 1

seguono il naturale andamento della stagione __________. Lo stesso dicasi per i

contratti a tempo determinato sottoscritti con scadenza per il 30 giugno, e

meglio al termine della stagione __________. Aggiungasi come la presenza di

contratti a tempo determinato sia data dal costante circolo di collaboratori

che si verifica nel settore, per cui anche l'importante presenza di tali

contratti e le costanti assunzioni a tempo determinato dal 1° luglio al 30

giugno dell'anno successivo risultano insite nella natura dell'attività svolta

dall'RI 1.

La ricorrente deve disporre di una serie di figure

professionali (già menzionate in precedenza, punto n. 10.3), per adempiere ai

requisiti della __________. Il personale alle dipendenze dell'RI 1 non può

facilmente essere sostituito, come auspicato dall'Ufficio. A titolo

esemplificativo, si segnala che un arbitro non può certo rimpiazzare un

fisioterapista. L'allenatore della squadra __________, da parte sua, non può

contemporaneamente allenare i giovani __________.

La ricorrente deve poter avere alle proprie dipendenze

un certo numero di persone per squadra, con certe formazioni, e non è possibile

gestire liberamente questi aspetti, altrimenti non disporrebbe più delle

qualifiche per il __________ e le squadre non giocherebbero più.

11.5. Posto come nella valutazione del diritto alle

indennità per il lavoro ridotto debbano essere tenuti in considerazione anche

le prospettive future e gli sviluppi strutturali del settore in questione, è

chiaro che il rischio di licenziamento a livello __________ regionale può

concretizzarsi, tenendo conto delle scadenze contrattuali summenzionate,

tramite il mancato rinnovo, rispettivamente la mancata sostituzione dei

dipendenti con contratto a tempo determinato. Diversamente da quanto sostiene

l'Ufficio a riguardo, non era sostenibile che la ricorrente rinunciasse alle

summenzionate assunzioni, poiché l'attività sarebbe risultata ampiamente (per

non dire definitivamente) compromessa.

Come già si è detto

infatti, per il buon funzionamento dell’RI 1 devono essere garantite alcune

posizioni (come evidenziato al punto n.

10.3 e al punto n. 11.4). (…)” (Doc. I pag. 12-14)

1.7. Nella

sua risposta del 22 giugno 2021 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere

il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi

di diritto (cfr. doc. III).

1.8. Il

5 luglio 2021 l’avv. RA 1, per conto dell’insorgente, ha trasmesso “il

calcolo del saldo tra entrate e uscite dell’RI 1 nei mesi da aprile a settembre

2020, che tiene conto dello scenario in cui le indennità per lavoro ridotto non

fossero state concesse, rispettivamente qualora si dovesse procedere alla

restituzione” (cfr. doc. V; 1/2).

1.9. La

Sezione del lavoro si è espressa al riguardo il 9 agosto 2021 (cfr. doc. VII).

1.10. Il

doc. VII è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).

in diritto

Considerandi

2.1

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del

lavoro non abbia riconosciuto all’RI 1 il diritto a indennità per lavoro

ridotto per i suoi dipendenti per il periodo dal 12 marzo al 31 agosto 2020.

In

effetti la costante giurisprudenza federale ha stabilito

che è la decisione impugnata

che costituisce il presupposto e il

contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF

8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre

2019.

consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF

8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010

consid. 1 e 2; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF

122.

V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR

1997.

UV 81 pag. 294).

Nella procedura di ricorso in

materia amministrativa sono, d’altronde, di massima esaminabili e giudicabili

solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è

precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione. Di

conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione (oppure una decisione

su opposizione o su reclamo), manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto

processuale (cfr. STF 8C_301/2018 del 22 agosto 2019 consid. 3.1.; STF

8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid.1.1.; DTF 131 V 164 consid.

2.1

pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid.

1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008

consid. 4).

Nella

presente fattispecie, davanti al TCA, è stata contestata la decisione su

opposizione emessa il 29 aprile 2021 dalla Sezione del lavoro, la quale

concerne esclusivamente il diniego del diritto all’indennità per lavoro ridotto

dal 12 marzo al 31 agosto 2020 (cfr. doc. B)

La

richiesta di condono delle indennità per lavoro ridotto già percepite (cfr.

doc. I pag. 19; consid. 1.6.), pertanto, non è, in ogni caso, ricevibile.

Come

sottolineato dalla parte resistente (cfr. doc. B pag. 8; III pag. 5), è

peraltro possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della

crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto, da un

lato, che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente,

dall’altro, che il condono deve essere oggetto di una procedura distinta (cfr. STF

8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 5.3.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021

consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009

del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del

5.

novembre 2009).

2.2

I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31.

LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"

a. sono soggetti all'obbligo

di contribuzione all'assicurazione contro la

disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di

contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato

disdetto;

d. la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la

diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro

posti di lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art.

32.

cpv. 1 LADI prevede che:

"

Una perdita di lavoro è

computabile se:

a. è dovuta a

motivi economici ed è inevitabile e

b. per

ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il

cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

"

Il Consiglio

federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro

riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle

condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro.

Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di

cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto

in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.”

Al riguardo, l’art. 51 OADI precisa

quanto segue:

"

1.

Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti

delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono

computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti

adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del

danno.

2.

La

perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di

importare o di esportare materie prime o merci;

b. il

contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i

combustibili;

c. restrizioni

di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni

di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati

da forze naturali.

3.

La

perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono

dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4.

La

perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia

coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato

contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di

lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta

applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

La clausola relativa ai casi di

rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che

non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più

difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze

eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF

8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art.

33.

LADI enuncia:

1.

Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione

aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella

professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del

grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia

cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni

immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate

da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o

al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2.

Il

Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la

perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il

Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione.”

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato

nell'azienda di

quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,

determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3

Nella

Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha

stabilito che:

"

(…)

C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere

inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il

danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure

ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.

C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,

in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto

essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di

adottare.

C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una

misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando

parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare

un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua

azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo

adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma

di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

(…)

C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad

altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il

datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente

sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…)

D1 Una

perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di

occupazione;

· cade in

giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per

singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne

persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di

tirocinio;

· concerne

persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora

l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di

questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre

circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa

essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età

scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione

dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di

questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella

lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di

istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una

diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di

un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta

probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è

solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella

costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore

solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera

normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure

d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.

Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali

che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono

essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la

giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le

aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività

specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di

lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale

del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per

l'azienda sono computabili.

D4 Per quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di ordinazioni

durante la fase di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta

usuale e le conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del

rischio aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro

subite, ad esempio, da un’azienda esistente che è stata ripresa da un altro

datore di lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure le perdite di

lavoro dovute a provvedimenti delle autorità.

D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente

o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli

il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella

sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento

dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente

effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a

lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:

le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a

lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione

causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della

costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o

dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;

le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore

di lavoro o di un dirigente. (…)”

Per

quanto concerne il lavoro ridotto nelle aziende pubbliche e

nell’amministrazione la Prassi LADI ILR prevede:

"

(…)

D36 In genere le aziende di diritto pubblico non

adempiono i

presupposti dell’indennità per lavoro

ridotto in quanto non presentano veri e propri rischi aziendali. Considerato

che esistono varie forme di aziende statali, non si può però escludere a priori

che in singoli casi i presupposti del diritto all’indennità per lavoro ridotto

siano soddisfatti (DTF 121 V 362).

D37 Non sussiste alcun diritto all'indennità per lavoro

ridotto per le aziende di diritto pubblico che non presentano alcun rischio

aziendale, poiché esse devono adempiere i loro mandati legali indipendentemente

dalla situazione economica (mandati di prestazioni) e sono sostenute nei

periodi di difficoltà finanziarie in quanto le loro spese supplementari o le

loro perdite sono coperte dai fondi pubblici (DLA 1996/1997 pag. 122).

è Giurisprudenza

DLA 1995 pag. 176 (La

condizione secondo cui una perdita di lavoro è computabile soltanto se è dovuta

a motivi economici ed è inevitabile non è adempiuta se l’azienda non corre

alcun rischio, ossia se l'azienda non rischia di essere chiusa. L’ILR serve a

evitare i licenziamenti a breve termine)

(…).

G4 Il datore di lavoro deve motivare nel preannuncio la necessità del

lavoro ridotto e dimostrare che i presupposti del diritto all’indennità sono

adempiuti. A tal fine, è tenuto a rispondere a tutte le domande contenute nel

modulo di preannuncio (art. 28 LPGA). (…)”

Nella

“Direttiva 2020/06: aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” del 9 aprile 2020, la SECO ha in particolare previsto quanto segue:

"

(…)

Richieste dei datori di lavoro di diritto pubblico

Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare

l’occupazione nelle aziende in cui i posti di lavoro sono a rischio a seguito

delle condizioni economiche sfavorevoli. Un requisito fondamentale è dunque

l’esistenza di una minaccia per i posti di lavoro. Tuttavia su molti datori di

lavoro di diritto pubblico non grava alcun rischio aziendale o di fallimento,

perché devono assolvere i compiti affidati loro dalla legge indipendentemente

dalla situazione economica. Le difficoltà economiche (ad es. di liquidità), le maggiori

spese o addirittura le perdite connesse all’attività aziendale sono coperte con

fondi pubblici, come sovvenzioni o altri valori monetari. In questi casi i

posti di lavoro non sono a rischio. Considerate le peculiarità organizzative

dell’istituto di diritto pubblico (regolamento sulle sovvenzioni, garanzie

statali in mandati di prestazioni ecc.), se le eventuali conseguenze economiche

negative non generano un immediato taglio dei posti di lavoro, riconoscere il

diritto all’ILR contrasterebbe con le finalità della stessa.

Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro

di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e

dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un

ente pubblico sulla base di una convenzione. In tal caso è determinante che la

convenzione stabilisca l’entità con cui l’ente pubblico copre i costi (mediante

sovvenzioni ecc.) e che di conseguenza i posti di lavoro non sono a rischio

neppure in assenza di copertura dei costi. Questo può riguardare le grandi come

le piccole aziende (es. se la piscina di un Comune è gestita da privati o da

un’associazione ma sussiste una garanzia di disavanzo da parte del Comune).

L’unico elemento determinante è se, a seguito della situazione giuridica, vi è

il rischio di una perdita immediata di posti di lavoro.

I datori di lavoro di diritto pubblico e le

associazioni o i datori di lavoro privati che, su mandato pubblico, gestiscono

aziende o imprese o erogano servizi, devono dimostrare che i posti di lavoro

sono a rischio, nonostante le convenzioni in essere con gli enti pubblici

man-danti. In mancanza di una dimostrazione credibile, non sussiste alcun

diritto all’ILR. (…)”

Nella “Direttiva 2020/10:

Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio

2020.

in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in

particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle

seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella

“Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.

In quest’ultima la SECO ha

precisato che:

"

(…)

2.1

Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie

ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa

associata devono essere considerate temporanee.

2.2

Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e

della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio

aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1

lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.

Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi

per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1

lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile

che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono

riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è

una giustificazione insufficiente.

(…)

2.3

Perdite di lavoro dovute a

provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in

relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto

le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella

regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e

dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo

singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità

cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili

al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di

raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di

lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51

cpv. 3 OADI). (…)”

(…)

2.6

Preannunci dei fornitori di prestazioni

pubbliche (datore di

lavoro pubblico, amministrazione pubblica

ecc.)

Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare i posti di

lavoro. Questa misura serve a evitare che si verifichino licenziamenti

immediati a causa di un calo temporaneo della domanda di beni e servizi e della

conseguente perdita di lavoro (cfr. anche DTF 121 V 362 consid. 3. a). Tale

rischio (diretto) di perdita di posti di lavoro sussiste fondamentalmente

soltanto per le aziende che finanziano la loro fornitura di servizi

esclusivamente con i redditi o il denaro generato da privati.

Al contrario, sui fornitori di prestazioni pubbliche

non grava alcun rischio aziendale o di fallimento, poiché devono assolvere i

compiti affidati loro dalla legge indipendentemente dalla situazione economica.

Eventuali difficoltà economiche, le maggiori spese o addirittura le perdite

connesse all’attività aziendale sono coperte con fondi pubblici, come

sovvenzioni o altri valori monetari. Generalmente, in questi casi non vi è

nessuna minaccia immediata di perdere posti di lavoro.

Sulla base del mandato dei fornitori di prestazioni pubbliche

e tenendo conto dello scopo dell’ILR, ne consegue che i fornitori di

prestazioni non hanno fondamentalmente diritto all’ILR per i loro

collaboratori. La concessione dell’ILR in caso di sospensione temporanea di

questa prestazione equivarrebbe a trasferire i costi salariali al fondo AD,

senza il rischio di licenziamenti immediati (che il legislatore deve

contrastare) in relazione a tali società di diritto pubblico.

Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro

di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e

dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un

ente pubblico sulla base di una convenzione.

La concessione dell’ILR per i collaboratori dei

fornitori di prestazioni pubbliche è consentita soltanto se i collaboratori

interessati sono esposti a un rischio immediato e concreto di licenziamento.

Ciò può riguardare anche solo ambiti parziali dei fornitori di prestazioni. Ad

esempio, un’azienda di trasporto può comprendere sia un reparto i cui

collaboratori hanno diritto all’ILR in caso di calo del fatturato (es. pullman

turistici) sia un reparto i cui collaboratori non ne hanno diritto (gestione

sovvenzionata di autobus locali).

Esiste un rischio diretto e concreto di perdere posti di

lavoro se non c’è alcuna garanzia/sicurezza che i costi operativi vengano

completamente coperti in caso di calo della domanda o di riduzione ordinata

dell’offerta da parte del cliente e se le aziende interessate hanno la

possibilità di licenziare direttamente i collaboratori al fine di ridurre i

costi operativi. Queste due condizioni devono essere soddisfatte

contemporaneamente.

Il SC deve semplicemente verificare se esiste un

rischio immediato e concreto di perdere posti di lavoro e se il datore di lavoro

può dimostrarlo mediante un’adeguata documentazione. È quindi responsabilità

delle aziende che forniscono prestazioni pubbliche (Service Public) fornire al

SC tale documentazione adeguata (regolamenti del personale, contratti di

lavoro, mandati di prestazione, concessioni, accordi di sovvenzione, CCL ecc.),

al fine di dimostrare in maniera attendibile che esiste un rischio diretto e

concreto di licenziamento in caso di perdita del lavoro. Non sono necessarie

ulteriori verifiche. L’introduzione del lavoro ridotto va respinta soltanto se

i documenti presentati dal datore di lavoro non sono in grado di provare il

rischio di perdere posti di lavoro.

Se sono soddisfatte tutte le condizioni per il diritto

all’indennità e l’ILR viene accordata, l’istituzione ha diritto all’ILR in

misura pari alle ore di lavoro perse e alla perdita computabile senza alcuna

differenza, proprio come ogni altra azienda che soddisfa le condizioni per il

diritto all’ILR. In particolare occorre osservare che, nel calcolo dell’ILR, non

sono dedotte né la parte sovvenzionata né la garanzia statale. Neppure

eventuali misure di sostegno decise a posteriori dal Parlamento o dal Consiglio

federale portano a una riduzione dell’ILR (ciò significa che questi pagamenti

non comporterebbero né il versamento di un importo inferiore dell’ILR né

rimborsi). Tali precisazioni entrano in vigore retroattivamente il 1° giugno

2020.

In caso di decisione su opposizione, la presenza di

entrambe le suddette condizioni di diritto (rischio concreto di perdere posti

di lavoro e nessuna copertura completa dei costi operativi) deve emergere

chiaramente e inequivocabilmente dalla giustificazione, con precisi rimandi ai

documenti di riferimento.”

Nella

Direttiva 2020/15: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»

del 30 ottobre 2020 è stato, altresì, introdotto un nuovo punto 2.6 a relativo

al preannuncio di organizzazioni non commerciali:

"

In generale, i singoli e quindi le

organizzazioni (indipendentemente dalla loro forma giuridica) con cui sono

impiegati non hanno diritto a ILR se non vi è una perdita economica e il lavoro

ridotto non serve a mantenere i posti di lavoro.

Un'organizzazione, ad esempio un'associazione o una

cooperativa il cui scopo è il benessere dei suoi membri e che è finanziata

dalle quote associative, non subisce alcuna perdita economica e i posti di

lavoro non sono in pericolo. Non vi è quindi alcun diritto a ILR, anche se il

lavoro dei dipendenti deve essere temporaneamente sospeso a causa di misure

ufficiali.

Tuttavia, un'associazione che fornisce servizi e si

finanzia con le tasse che riceve in cambio (ad es. proventi delle vendite,

biglietti d'ingresso) può subire perdite economiche a causa di misure ufficiali

e i posti di lavoro possono essere messi in pericolo. Pertanto, il diritto

all’ILR può essere soddisfatto se le altre condizioni sono soddisfatte (assenza

dal lavoro inevitabile, non può essere evitata con misure economicamente

sopportabili, almeno il 10%, temporaneo, tipo di contratto di lavoro).

Nel caso di organizzazioni che rappresentano un misto

di questi due casi estremi, ad esempio che cofinanziano il personale dei

dipendenti con contratti o mandati più piccoli, occorre procedere ad una

ponderazione degli interessi caso per caso.

Caso di studio 1: Un'associazione musicale locale che

si esibisce occasionalmente in festival comunitari, ma il cui reddito consiste

principalmente in quote associative, donazioni, ecc. non subisce alcuna perdita

di lavoro a causa della cancellazione di un festival comunitario, e il lavoro

di un amministratore delegato impiegato su piccola scala non è minacciato. In

questo caso la richiesta all’ILR deve essere respinta.

Caso di studio 2: Un'orchestra musicale, organizzata

anche come associazione che paga gli stipendi dei musicisti impiegati e di

altro personale con il reddito delle sue esibizioni, subisce la perdita di ore

lavorative a causa dell'annullamento delle esibizioni e del divieto di prove, e

i posti di lavoro sono minacciati. In questo caso, il diritto all’ILR deve

essere accettato se le altre condizioni sono soddisfatte.

(…)”

Nella

“Direttiva 2021/01: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” del 20 gennaio 2021, che ha sostituito la Direttiva 2020/15 del 30

ottobre 2020, la SECO ha mantenuto i citati p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 ed ha così

modificato il punto 2.6 a:

"

2.6

a Preannuncio di

organizzazioni non commerciali

L’art. 31 LADI disciplina le condizioni per il diritto

alla riscossione dell’ILR. Non si può escludere a priori che i lavoratori del

settore pubblico, delle aziende parastatali o di associazioni private non

abbiano alcun diritto all’indennità per lavoro ridotto. Lo status del datore di

lavoro (diritto pubblico, associazione, cooperativa, fondazione ecc.) è

irrilevante ai fini della questione, mentre al contrario è importante lo status

contributivo del lavoratore. Per ogni singolo caso è necessario verificare se

sussistono le condizioni per il diritto alla riscossione previste dall’articolo

31.

LADI e se vi sia il rischio che il lavoratore interessato possa perdere il

posto di lavoro. Se un’azienda o un’attività commerciale è tenuta a garantire

lo svolgimento dell’attività a prescindere dalla situazione economica e dalle

difficoltà economiche, e se le maggiori spese sostenute o le perdite generate

sono coperte da fondi pubblici, di norma per i lavoratori interessati non

esiste alcun rischio di licenziamento immediato. In questi casi la richiesta

dell’ILR dovrebbe essere respinta.

Þ Vedi anche Prassi LADI ILR D38 nuovo”

I

p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 e 2.6 a sono rimasti invariati nella Direttiva

2021/06: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 19

marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021.

Nella

Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 è stato, però, introdotto il nuovo p.to

2.2.c relativo alle aziende di nuova costituzione:

" 2.2 c

Aziende di nuova costituzione

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità,

una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico

del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI,

anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le

perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo

motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a

LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio.

Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a

seguito di provvedimenti delle autorità. Poiché non è prevista l’applicazione

della regola dei due anni, nel modulo di preannuncio semplificato non si deve

indicare la data di costituzione.

La situazione sarebbe diversa per un’azienda costituita durante la

pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto in precedenza

un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto imputando

direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti vengono

accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte della SECO

o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda deve

aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.”

la Direttiva 2021/06 del 20 aprile 2021 che ha sostituito quella del 19 marzo

2021, né la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 che ha sostituito la Direttiva

del 20 aprile 2021 hanno apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c, 2.3, 2.6

e 2.6 a.

Nella

Direttiva 2021/16 “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” del 1° ottobre 2021 che sostituisce la Direttiva 2021/13 del 30

giugno 2021 (cfr.

al posto del punto 2.6 a è stato inserito il rinvio:

"

Þ Vedi Direttiva 2021/14 Prassi LADI ILR D38 nuovo”

Quest’ultimo

punto della Prassi LADI ha integralmente ripreso il contenuto del punto 2.6 a

appena riprodotto.

2.4

Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_458/2020 del

27.

settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020

del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020

consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.;

STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195;

STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF

138.

V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169

consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per

prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono

un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso

di specie (cfr. STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142

V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V

50.

consid. 4.1; DTF 133 V 587

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF

H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c

e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV

Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR

1997.

ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118

V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5

Nella presente evenienza dalle carte

processuali, in particolare dal suo Statuto, emerge che RI 1 è un’associazione

ai sensi del Codice civile (art. 60 CC segg.) con sede a __________. E’ nata

nel __________ con lo scopo, come indicato anche nel preannuncio di

lavoro ridotto del 12 marzo 2020 (cfr. consid. 1.1.), di

raggruppare in un’unica struttura __________ per partecipare alle varie

competizioni nazionali __________. Dal mese di luglio 2020 l’RI 1 ha in

gestione anche la squadra __________. La medesima costituisce,

pertanto, il settore __________ __________ delle squadre __________ e offre ai __________,

a delle condizioni e in un ambiente ideali che possano favorire

contemporaneamente una __________.

ll

__________, dalla stagione 2019/20, si occupa pure di organizzare e di gestire,

in accordo con la __________ e con l’__________, le squadre __________ (__________4)

delle regioni __________ e __________ e dal 2021 sono state integrate 3 squadre

__________ (__________) coinvolgendo così oltre __________ ragazzi/e e più di _________).

In

un articolo pubblicato nel __________ il __________ ottobre 2019 è stato

affermato che “il progetto __________ (…) è finanziato dalla Federazione e

rappresenta l’anello di congiunzione fra il __________ e quello __________ __________.

È l’ultimo scalino prima di entrare nelle cosiddette __________” (__________).

RI

1.

è riconosciuta dall’__________ e da __________ (cfr. doc. 6/8).

L’art. 4 dello Statuto, per quanto

concerne i membri attivi, prevede che le società di __________ aventi sede

nella regione di competenza della __________, e quelle di __________

autorizzate ad aver il __________ dall’__________, secondo le disposizioni di

quest’ultima e della __________, sono membri attivi, la __________ ne ha

facoltà (senza assoggettamento a obblighi contributivi). Altri membri che non

hanno i requisiti appena indicati possono essere accettati solo con decisione

unanime dei membri. L’__________, il __________ e il __________, in quanto

membri fondatori, hanno diritto a rimanere membri a condizione che non

retrocedano sotto la __________.

L’affiliazione all’__________ avviene

automaticamente con la promozione in __________, rispettivamente, per le

società di __________, con l’autorizzazione dell’__________ ad avere il __________

__________, rispettivamente con la delibera unanime di tutti i membri (cfr.

doc. 6/1).

I

mezzi finanziari sono garantiti principalmente

dall'__________ e dai __________ costitutivi e firmatari della convenzione che

regge il __________; un'altra importante fetta di finanziamento viene invece

assicurata tramite la ricerca di sponsorizza).

La quota annua a carico di un socio è

pari a __________.-- se è in __________, a __________.-- se è in __________ e a

fr. __________ se è in __________ (cfr. doc. 12D).

Ne consegue che attualmente il __________

versa l’importo di fr. __________ il __________ fr__________.-- e l’__________

fr__________.-- (cfr. doc. I pag. 10).

Per

quanto attiene alle sponsorizzazioni, il __________, nel dicembre 2018, ha

concluso un contratto con __________ per la pubblicità sulle __________ valido

per le stagioni 2019/20, 2020/21 e 2021/22. Il prezzo è stato fissato in fr. __________--

annui da versare a inizio stagione (cfr. doc. 6/9).

Le

fonti di finanziamento complessive elencate dalla ricorrente (cfr. doc. 6/7; I

pag. 10) sono in ogni caso le seguenti:

" Label __________

15%

Tasse sociali 15%

Sponsorizzazioni 35%

Contributo __________ + __________ 7%

Contributo Soci 20%

Altre attività 8%”

Per

la stagione 2019/20 il contributo __________ attribuito all’RI 1 ammontava a

fr. __________--, oltre a una seconda rata che sarebbe stata corrisposta se

giustificata (cfr. doc. 6/8).

I

dipendenti dell’RI 1 svolgono essenzialmente le attività di allenatore,

allenatore __________, preparatore fisico, fisioterapista, massaggiatore,

segretario, direttore e responsabile tecnico (cfr. doc. 6/6).

RI

1, il 12 marzo 2020, ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di

lavoro ridotto a far tempo dal 10 marzo 2020 per tutta l’azienda con una

perdita di lavoro probabile del 100%, a seguito dell’interruzione delle varie

attività sportive e della chiusura dei centri sportivi causata dal coronavirus

(cfr. doc. 1; 1/4; 6/7; consid. 1.1.).

La

Sezione del lavoro, il 24 marzo 2020, ha riconosciuto il diritto all’indennità

per lavoro ridotto per il periodo 15 marzo - 10 giugno 2020 (cfr. doc. 2;

consid. 1.2.).

Il

4.

maggio 2020 l’amministrazione ha, poi, emesso una nuova decisione che ha

annullato e sostituito la precedente, estendendo il diritto all’ILR dal 12

marzo all’11 settembre 2020 (cfr. doc. 3; consid. 1.2.; 1.3.).

La

ricorrente, il 19 agosto 2020, ha presentato un ulteriore preannuncio di lavoro

ridotto per il lasso di tempo 1° settembre - 31 dicembre 2020 relativo

all’intera azienda, e meglio a 46 dipendenti (18 con contratto di lavoro di

durata indeterminata e 28 con contratto di impiego di durata determinata), con

perdita di lavoro probabile del 60%, indicando quale causa “Pandemia

COVID-19. Difficoltà nell’adempiere a tutte le Restrizioni sanitarie imposte

dall’UFSP” (cfr. doc. 4).

L’amministrazione

ha esperito degli accertamenti e il 18 dicembre 2020, da un lato, ha sollevato

opposizione in relazione alla richiesta di ILR concernente il periodo dal 1°

settembre al 31 dicembre 2020 (cfr. doc. 8; inc. 38.2021.50), dall’altro, ha

riconsiderato la decisione del 4 maggio 2020, negando il diritto alle indennità

per lavoro ridotto per l’arco di tempo dal 12 marzo al 31 agosto 2020 (cfr.

doc. 7; consid. 1.3.).

Con

decisione su opposizione del 29 aprile 2021 la Sezione del lavoro ha confermato

il proprio provvedimento del 18 dicembre 2020, rilevando segnatamente che in

concreto la pandemia ha provocato delle minori uscite e quindi ha permesso di

realizzare un utile. L’amministrazione ha sottolineato che una simile

distorsione è proprio dovuta al fatto che l'RI 1 non svolge alcuna attività

commerciale e che le sue entrate sono garantite a prescindere dal volume del

lavoro svolto dai dipendenti annunciati in lavoro ridotto. Inoltre è stato

evidenziato che per i dipendenti non vi era un rischio immediato di licenziamento

(cfr. doc. B; consid. 1.5.).

2.6

Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che

il Consiglio federale, fondandosi sugli art. 185 cpv. 3 Cost, 6 e 7 LEp, ha

emanato una serie di ordinanze riguardanti provvedimenti per combattere il

coronavirus.

Con

la prima ordinanza del 28 febbraio 2020 (Ordinanza 1 Covid-19; RU 2020 573) è

stato vietato lo svolgimento in Svizzera di manifestazioni pubbliche o private

cui fossero presenti oltre 1’000 persone contemporaneamente (cfr. art. 2).

Il

13.

marzo 2020 il Consiglio federale ha emesso l’Ordinanza 2 sui provvedimenti

per combattere il coronavirus, entrata immediatamente in vigore (Ordinanza 2

Covid-19; RU 2020 773), con la quale ha stabilito ulteriori misure, in

particolare nei confronti della popolazione, per ridurre il rischio di

trasmissione e per combattere il coronavirus. Le attività presenziali in

scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione sono state vietate; è

stato vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private a cui siano

presenti 100 o più persone contemporaneamente, tale limitazione è stata

applicata anche alle strutture ricreative e per il tempo libero, segnatamente

musei, centri sportivi, palestre, piscine e centri benessere; ai ristoranti e

ai bar, nonché alle discoteche e ai locali notturni è stato consentito

accogliere non più di 50 persone contemporaneamente, incluso il personale.

Al

riguardo è utile rilevare che con sentenza 2C_280/2020 del 15 aprile 2020,

pubblicata in SVR 2020 AHV Nr. 14 pag. 41, il Tribunale federale ha stabilito

che il controllo astratto della costituzionalità dell’Ordinanza 2 COVID-19 è

escluso dalla legge sul Tribunale federale (cfr. pure STF 2C_776/2020 del 23

settembre 2020).

Nel

Canton Ticino il Consiglio di Stato, nel frattempo, con risoluzione n. 1262 dell’11 marzo 2020 valida dal 12 marzo

2020, ha decretato lo stato di necessità sull’intero territorio cantonale (art.

20.

della Legge sulla protezione della popolazione - RL 500.100: “Si ha

stato di necessità quando, a seguito di catastrofi, conflitti armati o altre

situazioni d’emergenza che comportano un pericolo imminente per lo Stato, le

persone o le cose, non sia più possibile garantire con i mezzi ordinari

l’attività amministrativa o i servizi d’interesse pubblico e la protezione e

l’assistenza delle persone e delle cose a livello cantonale, regionale o

locale.”). Inoltre ha stabilito la chiusura di luoghi di

intrattenimento, tra i quali centri sportivi, centri fitness e piscine e ha vietato

le attività e gli eventi sportivi sia agonistici sia amatoriali di ogni genere

e categoria, a prescindere dal numero di persone presenti. È stata unicamente

consentita l'attività sportiva individuale, nel rispetto delle norme igieniche

accresciute e di distanza sociale (cfr. doc. 1/6).

Il

16.

marzo 2020 il Consiglio federale ha decretato la situazione straordinaria ai

sensi dell’art. 7 LEp.

L’Ordinanza

2.

COVID-19 è stata modificata il 16 marzo 2020 con effetto dal 17 marzo 2020

(RU 2020 783).

In

particolare giusta l’art. 6 cpv. 1 e 2 concernente manifestazioni e strutture:

"

1.

È vietato lo

svolgimento di manifestazioni pubbliche o private, incluse le manifestazioni

sportive e le attività societarie.

2.

Le

strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente:

a. negozi e mercati;

b. ristoranti;

c. bar, nonché discoteche, locali

notturni ed erotici;

d. strutture ricreative e per il tempo

libero, segnatamente musei, biblioteche, sale cinematografiche, sale per

concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi, palestre, piscine, centri

benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e zoologici e parchi di

animali;

e. strutture che offrono servizi alla

persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni di massaggio, studi di

tatuaggio e centri estetici.”

L’art.

12.

cpv. 6 Ordinanza 2 COVID-19 contempla l’applicazione dell’art. 6 fino al 19

aprile 2020.

L’art.

6.

cpv. 4 e 5 dell’Ordinanza 2 COVID-19 il 29 aprile 2020 con validità dall’11

maggio 2020 (cfr. RU 2020 1401) è stato così modificato:

4.

Nel settore dello sport sono consentite le attività

seguenti, compreso l’uso delle strutture e degli impianti sportivi necessari a

tale scopo:

a. le attività sportive senza

contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino a cinque persone;

b. gli allenamenti di atleti di

punta membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti

individualmente, in gruppi fino a cinque persone oppure in squadre di

competizione a composizione stabile;

c. gli allenamenti di membri delle

squadre che fanno parte di una lega prevalentemente professionistica;

d le competizioni sportive a

esclusione del pubblico:

1.

delle squadre che fanno

parte di una lega prevalentemente professionistica, o

2.

alle quali partecipano

esclusivamente atleti di punta membri dei quadri nazionali di una federazione

sportiva nazionale.

5.

Per le

attività secondo il capoverso 4 deve essere elaborato un piano di protezione

secondo l’articolo 6a da parte:

a. dei gestori degli impianti utilizzati per dette

attività; e

b. degli organizzatori di dette

attività, segnatamente delle società.”

Dall’11 maggio 2020 il Consiglio

federale ha di conseguenza autorizzato la ripresa degli allenamenti

nello sport di massa e di punta (cfr. www.admin.ch

/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78948.html).

Dal

6.

giugno 2020 nelle manifestazioni sportive, incluse le competizioni in

presenza di pubblico, il numero dei presenti è stato limitato complessivamente

a 300 persone (cfr. art. 6c cpv. 1 Ordinanza 2 Covid-19 modifica del 27 giugno

2020.

in vigore dal 6 giugno 2020; RU 2020 1815).

Ai

sensi dell’art. 6c cpv. 2-4:

" 2

Gli organizzatori di attività sportive, segnatamente le società e i gestori di

impianti sportivi, devono elaborare e attuare un piano di protezione secondo

l’articolo 6d.

3.

Alle attività sportive il cui svolgimento prevede un

contatto fisico stretto e continuo, segnatamente la danza sportiva, la lotta

svizzera, la lotta, il football americano e il rugby, si applica quanto segue:

a.

gli allenamenti sono ammessi

soltanto in squadre a composizione stabile e se è tenuto un elenco dei dati di

contatto; è applicabile l’articolo 6e capoverso 1 lettere b e c;

b.

lo svolgimento di competizioni è

vietato.

4.

Alle

competizioni con spettatori si applica quanto segue:

a.

gli spettatori devono rispettare

le raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento sociale e

deve essere designata una persona responsabile; le raccomandazioni concernenti

il distanziamento sociale non si applicano nei casi in cui il loro rispetto non

è opportuno, segnatamente per i genitori con figli o per le persone che vivono

nella stessa economia domestica;

b.

in caso di contatto stretto tra

gli spettatori si applica l’articolo 6e sulla registrazione dei dati di

contatto.”

Il

19.

giugno 2020 il Consiglio federale ha poi adottato l’Ordinanza sui

provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione

particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20,

rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).

L’ordinanza

2.

COVID-19 del 13 marzo 2020 è stata abrogata con effetto dal 22 giugno 2020

(cfr. art. 28 Ordinanza 3 Covid-19 del 19 giugno 2020; RU 2020 2195).

L’art.

1.

della citata Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020

(cfr. RU 2020 2213), relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima

stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni,

delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1).

I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus

(COVID19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).

L’art.

6.

cpv. 1 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare, la cui validità era

stata prevista fino al 31 agosto 2020 (cfr. art. 15 cpv. 3), ha vietato le

grandi manifestazioni con oltre 1000 visitatori o oltre 1000 partecipanti,

salvo le eccezioni di cui al cpv. 4 riguardante le manifestazioni politiche e

della società civile.

L’Ordinanza

COVID-19 situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda

della situazione epidemiologica (cfr.

2.7

In

relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata dall’RI 1 il

12.

marzo 2020 (cfr. doc. 1; consid. 1.1.), la Sezione del lavoro ha dapprima,

il 24 marzo 2020, emesso una decisione con la quale ha riconosciuto il relativo

diritto dal 15 marzo al 10 giugno 2020 (cfr. doc. 2; consid. 1.2.), poi esteso

dal 12 marzo all’11 settembre 2020 con decisione del 4 maggio 2020 (cfr. doc.

3; consid. 1.2.). Quest’ultimo provvedimento è stato riconsiderato il 18

dicembre 2020 e il diritto è stato negato (cfr. doc. 7; consid. 1.3.).

L’art.

53.

LPGA, concernente la revisione e la riconsiderazione, prevede:

"

1.

Le decisioni e le

decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere

sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successi­vamente

nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti

in precedenza.

2.

L’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione

formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e

se la loro rettifica ha una notevole importanza.

3.

L’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione,

contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso

all’autorità di ricorso.”

L’art.

53.

LPGA ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. DTF 133 V 50 consid. 4.1; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06

del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo

2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

L’amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF 9C_200/2021

del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF

8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno

2007).

Mediante

la riconsiderazione si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente

un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti, e meglio “un accertamento errato

dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi” (cfr. STF 9C_452/2017

del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza

non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr. DTF 117 V 8 consid. 2c;

115.

V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto

quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate,

ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure

lo sono state in modo inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010,

consid. 3 con riferimenti).

Una

decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti

di cui all’art. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole

dubbio, o, in altre parole “Zweifellosigkeit

bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine

Unrichtigkeit vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine

Unrichtigkeit – möglich” (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF

9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STFA U 288/05 del 14 dicembre

2005.

consid. 2; STFA U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.;

STFA U 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5

aprile 2016).

In proposito cfr. pure la STF

8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 2.3.

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si

veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STFA C 24/01 e C 137/01 del 28

aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

2.8

In

concreto il TCA ricorda che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i

lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di

lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del

lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.2.)

Per

costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia

temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, B. Rubin, “Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

Le

direttive della SECO (cfr. consid. 2.3.) stabiliscono peraltro chiaramente che “sia

la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere

considerate temporanee”.

Nel

caso di specie, come indicato dall’amministrazione, non si è confrontati con

un’azienda privata commerciale nel vero senso del termine (cfr. STCA 38.2021.35

del 4 ottobre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.64 dell’8 novembre 2021 consid.

2.8.).

In

effetti RI 1 è un’associazione ai sensi degli art. 60 CC e segg. il cui scopo è

il raggruppamento in __________ __________ della regione di competenza della __________

che partecipano alle varie competizioni nazionali __________ e dal

mese di luglio 2020 __________.

Inoltre

dalla stagione 2019/20 RI 1 si occupa pure dell’organizzazione e della gestione

delle squadre __________ (__________) delle regioni __________ e __________ e

dal 2021 sono state integrate 3 squadre ______; consid. 2.5.).

I

lavoratori delle organizzazioni non commerciali, quali le associazioni, non

sono tuttavia esclusi a priori dal diritto alle indennità per lavoro ridotto,

ma occorre verificare per ogni singolo caso se sussistono le condizioni per il

diritto alla riscossione previste dall’art. 31 LADI e se vi sia il rischio che

il lavoratore interessato possa perdere il lavoro (cfr. consid. 2.3.).

Pertanto le associazioni private,

dal profilo del diritto o meno all’indennità per lavoro ridotto, sono

assimilabili ai datori di lavoro di diritto pubblico (cfr. consid. 2.3.).

La

giurisprudenza federale ha stabilito che le aziende pubbliche o

che svolgono un servizio pubblico possono eccezionalmente beneficiare delle

indennità per lavoro ridotto in presenza di due condizioni cumulative, da una

parte, per quel che riguarda i lavoratori, il reale rischio di licenziamento a breve

termine, visto che si tratta di una misura preventiva e temporanea (cfr. art.

31.

cpv. 1 lett. d LADI), d’altra parte, per quel che riguarda l’azienda, se

essa corre un rischio proprio per la sua stessa esistenza e cioè rischia di

dover chiudere a seguito della perdita di lavoro (in caso contrario la perdita

di lavoro, non sarebbe dovuta a motivi economici e inevitabile; cfr. art. 32

cpv. 1 lett. a LADI; DTF 121 V 362).

Al riguardo Rubin (op.cit., pag. 343) sottolinea che il diritto

all’indennità per lavoro ridotto “est réservé aux employés qui

risquent de perdre leur place à brève échéance (ATF 121 V 362 consid. 3b p. 368). N'ont pas droit à indemnité en cas de RHT les employés

des services publics dont Ie statut ou les possibilités de mutation au sein de

l'administration leur assurent une protection contre un licenciement à brève

échéance.”.

Il Consiglio federale, il

26.

agosto 2020, e il Consiglio nazionale, il 25 settembre 2020, hanno del resto

proposto di respingere la mozione 20.3540 della Consigliera nazionale Martina

Bircher (Gruppo dell’unione democratica di Centro Unione democratica di centro)

“Indennità per lavoro ridotto. Esecuzione non uniforme nei Comuni e nelle

imprese a partecipazione comunale” dell’8 giugno 2020 con cui ha chiesto al

Consiglio federale di adeguare la legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione (LADI) al fine di garantire che si dia esecuzione all'indennità

per lavoro ridotto (art. 31 segg. LADI) in modo uniforme e su un piano di

parità di legge per le istituzioni e le imprese a partecipazione comunale.

Il

Consiglio federale ha osservato:

" Lo scopo principale dell'ILR è salvaguardare i posti

di lavoro, ovvero evitare i licenziamenti a breve termine in caso di calo

temporaneo della domanda di beni e servizi e di conseguenti perdite di lavoro.

Anche i fornitori di servizi pubblici come i Comuni e

le imprese a partecipazione comunale sono stati colpiti dalla crisi del

coronavirus. Tuttavia, di solito non sono esposti a rischi aziendali o di

fallimento perché le prestazioni del servizio pubblico devono essere garantite

a prescindere dalla situazione economica. Di norma, non c'è un rischio

immediato che queste aziende taglino posti di lavoro perciò non hanno diritto

all'ILR. In questi casi, versare l'ILR significherebbe addossare i costi

salariali al fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) anche se la

questione non si pone perché la volontà del legislatore è proprio quella di

evitare i licenziamenti a breve termine. Inoltre, è irrilevante che i dipendenti

delle aziende che erogano servizi pubblici versino contributi all'AD. Infatti,

oltre a tale obbligo, per avere diritto all'ILR devono essere soddisfatti tutti

gli altri requisiti. Tuttavia, i lavoratori delle aziende che forniscono

prestazioni del servizio pubblico non sono esclusi totalmente dal diritto

all'ILR; ne hanno infatti diritto qualora siano esposti a un rischio concreto e

immediato di disdetta del proprio contratto.

Come accennato nella mozione, gli enti pubblici

(Confederazione, Cantoni e Comuni) agiscono in molteplici forme. I Comuni, ad

esempio, possono erogare i servizi autonomamente, assegnare concessioni,

accordare garanzie di deficit o affidare incarichi a imprese di diritto

privato. Questa lista non esaustiva di possibilità può variare da un Comune

all'altro.

Poiché gli enti pubblici agiscono in molti modi

diversi non è possibile stabilire per legge in maniera uguale per tutti quando

un collaboratore di un'azienda che eroga servizi pubblici rischia di perdere il

posto di lavoro. Ad esempio per gli impiegati delle piscine coperte il rischio

di essere licenziati non è lo stesso in tutta la Svizzera appunto perché le

collettività funzionano secondo modalità differenti, ragion per cui non si può

concedere o negare a priori il diritto all'ILR a questa categoria di persone.

Per rispettare il principio e l'idea di fondo dell'ILR gli organi d'esecuzione

dell'AD devono valutare il rischio caso per caso.

Per gli organi d'esecuzione queste valutazioni

individuali non rappresentano una novità e finora non hanno provocato problemi

né incertezze poiché la giurisprudenza del Tribunale federale in materia è

sufficientemente chiara. La SECO ha inoltre emanato istruzioni destinate agli

organi d'esecuzione che non si prestano a fraintendimenti. Infine, come è scritto

nella legge, sono i lavoratori ad avere diritto all'ILR, non i datori di

lavoro. Pertanto il tipo di azienda non è l'unico criterio per stabilire se

sussiste tale diritto, ma occorre piuttosto verificare se il singolo lavoratore

è esposto al rischio di perdere il posto di lavoro per motivi economici oppure

no.”

(cfr.

Nella presente fattispecie non è

perciò di ausilio alcuno il riferimento della Sezione del lavoro (cfr. doc. B

p.to 2) al parere fornito il 19 agosto 2020 dal Consiglio federale con cui ha

proposto di respingere il postulato 20.3200 “Indennità per lavoro ridotto

per le persone retribuite su base oraria che lavorano per privati”

depositato dal Gruppo socialista il 4 maggio 2020. In effetti è vero che nello

stesso il Consiglio federale ha indicato che “l'indennità per lavoro ridotto (ILR) è stata introdotta

per le imprese che producono beni, forniscono servizi, sono direttamente in

contatto con il mercato e assumono il proprio rischio aziendale. In assenza di

un simile rischio, in genere non sussiste nemmeno un rischio di licenziamento;

pertanto, il versamento dell'ILR - il cui scopo è quello di mantenere i posti

di lavoro - non è giustificato” (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203200).

E’ altrettanto vero, però, da un lato, che ciò è stato affermato nel contesto

del postulato citato che si riferisce alle economie domestiche private (e non

ad aziende pubbliche o che svolgono un servizio pubblico),

dall’altro, che è ad ogni modo stato precisato che in assenza di un rischio

aziendale “in genere” non sussiste nemmeno un rischio di licenziamento,

per cui non è stato escluso in modo assoluto.

Questo

Tribunale, in due sentenze 38.2020.69 e 38.2020.70 del 12 aprile 2021 cresciute

incontestate in giudicato, trattandosi di due corporazioni di diritto pubblico

ha concluso che non esisteva il diritto ad indennità per lavoro ridotto in

quanto i singoli lavoratori non incorrevano un rischio di licenziamento visto

che l’azienda era tenuta a svolgere comunque i compiti fissati nella legge.

È

invece stata lasciata aperta la questione di sapere se il diritto all’indennità

doveva essere negato anche perché eventuali deficit dell’azienda sarebbero

stati comunque coperti attraverso fondi pubblici (cfr. D. Cattaneo, “COVID-19: les premiers

arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances sociales

et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pag.

181.

– 209 (193)).

La

medesima soluzione è stata adottata da questa Corte in due sentenze 38.2021.31

e 38.2021.37 del 30 agosto 2021 relative ad un’altra corporazione di diritto

pubblico.

Il

TCA è arrivato alla stessa conclusione in una sentenza 38.2021.9 del 18 maggio

2021, pure cresciuta incontestata in giudicato, a proposito di una società che

non era un’azienda privata nel vero senso del termine.

Per

l’unico dipendente non esisteva un effettivo rischio di licenziamento a breve

termine e la perdita di lavoro faceva comunque parte del normale rischio

aziendale.

Con sentenza 38.2021.35 del 4

ottobre 2021, già menzionata sopra, questo Tribunale ha stabilito che a ragione

la Sezione del lavoro non aveva riconosciuto a un'associazione sportiva il diritto

a indennità per lavoro ridotto per i suoi dipendenti nel periodo agosto -

dicembre 2020. In effetti, ritenuto che gli allenamenti per i ragazzi di meno

di 16 anni non sono mai stati soppressi e la ristorazione è stata chiusa dal 22

dicembre 2020, per i dipendenti non vi era il rischio di licenziamento a breve

termine.

Va,

altresì, evidenziato che nel Messaggio concernente la Legge federale sulle basi

legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia

di COVID-19 (legge COVID 19) del 12 agosto 2020 il Consiglio federale al punto

2.3.8

ha sottolineato che:

"

In quanto strumento

dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di

garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la

diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di

fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e

servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine

un’ondata di licenziamenti.” (FF 2020 5797 (5818)).

Tale

principio è stato ricordato dal Tribunale federale in una sentenza 8C_17/2021

del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3, di cui è prevista la pubblicazione nella

Raccolta ufficiale.

Infine

questo Tribunale, in riferimento all’asserzione della parte resistente relativa

al nuovo settore __________ che la ricorrente gestiva dal luglio 2020 secondo

cui “anche aziende commerciali nuove o settori di esse, costituiti durante

la pandemia senza poter dimostrare un adeguato periodo d’esercizio in piena

autonomia, non possono essere ammessi al lavoro ridotto” (cfr. doc. B pag.

6), ritiene in ogni caso utile rilevare che la perdita di lavoro di un’azienda

costituita durante la pandemia è computabile se è dovuta a provvedimenti

adottati dalle autorità, quali gli ordini di chiusura, a meno che si sia

confrontati con un abuso di diritto (cfr. consid. 2.3.; STCA 38.2021.32 del 13

settembre 2021 consid. 2.6.).

2.9

Nel

caso di specie RI 1, nel 2020, ha continuato a gestire le squadre __________ (__________)

delle regioni __________ e __________ di cui aveva iniziato a occuparsi proprio

nella stagione 2019/20 (cfr. consid. 2.5.).

Gli allenamenti e le partite

hanno potuto d’altronde essere ripresi a piccoli gruppi dal 6 maggio 2020 (cfr.

consid. 2.6.; __________).

Inoltre,

come visto, l’insorgente dal luglio 2020, ossia in un periodo in cui in ogni

caso in Svizzera vigeva la situazione particolare secondo la legge sulle

epidemie (cfr. art. 6 LEp; Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19

giugno 2020

).

Dal giugno 2021 il __________ è

in __________ (cfr. https://__________).

Dai numerosi contratti di lavoro

agli atti (cfr. doc. 6/13) emerge, da un lato, che 12 contratti (per le

funzioni di direttore e responsabile tecnico del __________; responsabile __________

e responsabile __________ per il partenariato __________; allenatori;

allenatore __________; responsabile __________ __________; preparatore fisico; fisioterapista;

segretario al 100%; segretario, responsabile marketing e comunicazione; doc.

6/13; 6/5; 6/6), ancora validi nel 2020, sono stati conclusi prima della

pandemia, e meglio tra giugno 2017 e febbraio 2020.

Dall’altro, che tra il 20 aprile

e il 30 giugno 2020 la ricorrente ha stipulato 32 contratti di lavoro in

relazione alle figure professionali di allenatori, allenatori __________,

assistenti allenatori, fisioterapisti, preparatori tecnici, di cui 6 di durata

indeterminata dal 1° luglio 2020 (la cui eventuale disdetta può avere come

unica data di validità il 30 giugno di ogni anno) e 26 di durata determinata

dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.

In particolare tre contratti di

impiego riguardano funzioni (allenatore __________ e __________; preparatore

atletico __________; allenatore assistente __________) concernenti la squadra __________.

L’insorgente medesimo ha del resto

indicato che per l’__________ sono state create 5 nuove posizioni (cfr. doc.

10; consid. 1.4.).

Dal confronto tra l’elenco dei

dipendenti nell’anno 2019 di cui all’”Avviso di salario per l’anno 2019”

inviato all’IAS il 10 gennaio 2020 (cfr. doc. 6/5), la lista “Dipendenti __________

2020-2021” (cfr. doc. 6/6) e i nuovi contratti di lavoro, si evince altresì che

12.

dei 32 contratti conclusi da aprile 2020 si riferiscono a dipendenti che erano

già attivi per l’RI 1 nel 2019.

Degli ulteriori 20 contratti di

impiego 13 sono verosimilmente sostituzioni, ritenuto, da una parte, che nel

2019.

risultavano complessivamente 37 dipendenti, mentre erano 44 nel 2020 (12

dipendenti con contratti conclusi prima della pandemia e ancora validi nel 2020

+ 32 dipendenti con nuovi contratti conclusi da aprile 2020; cfr. doc. 6/5; 6/6;

6/13), per cui l’organico è aumentato ma non di 20 unità. Dall’altra, in quanto

dei 37 dipendenti del 2019 24 erano ancora alle dipendenze dell’insorgente nel

2020, mentre i nominativi di 13 collaboratori non appaiono più nella lista dei

dipendenti 2020.

L’aumento di personale a far

tempo dal luglio 2020 risulta, quindi, essere di 7 dipendenti, fra i quali,

come rilevato dall’amministrazione (cfr. doc. B pag. 7; consid. 1.5.), __________,

__________ e __________ al beneficio di contratti di durata indeterminata (cfr.

doc. 6/13).

Riguardo all’assunzione della

gestione dell’__________, all’aumento di personale e alle sostituzioni giova

rilevare che è nell’ordine delle cose che questi processi, comprensivi di prese

di contatto, fasi preparatorie e accordi, siano avvenuti, in ogni caso, con un

certo anticipo di tempo rispetto alla sottoscrizione, dall’aprile 2020, dei

relativi contratti. È quindi verosimile ritenere che nei mesi di febbraio e

marzo 2020 perlomeno le trattative a tal fine erano in corso.

A partire dal 2021 sono peraltro

state integrate nell’RI 1 le squadre __________ __________ che hanno cominciato

la stagione __________ 2021/22 (cfr. consid. 2.5.; https://__________).

In simili condizioni,

indipendentemente dalla questione di sapere se effettivamente, come fatto

valere dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. B pag. 4-5; III pag. 3), i

provvedimenti varati dalle autorità in relazione alla pandemia hanno comportato

per la ricorrente una notevole riduzione delle uscite finanziarie così da

contenere la perdita d’esercizio – ritenuto comunque che i mezzi finanziari

dell’RI 1 sono garantiti principalmente dall’__________ e __________ __________

costituitivi (__________, __________, __________) e che l’insorgente ha

dichiarato che le eventuali perdite di esercizio “sono coperte dai soci

fondatori” (cfr. doc. 5: domanda della parte resistente n. 15; 6/10; 6/2;

consid. 2.5.) – RI 1 non presenta una perdita di lavoro tale da minacciare i

posti di lavoro dei propri dipendenti, avendo esteso la propria attività e

aumentato il numero dei propri dipendenti durante la pandemia.

In relazione al periodo 12 marzo -

31.

agosto 2020 non è, perciò, dato il requisito della perdita di lavoro

computabile (cfr. art. 31 lett. b e 32 cpv. 1 lett. a LADI; STCA 38.2021.43-44

del 13 settembre 2021).

2.10

Ad

ogni modo RI 1, nel lasso di tempo dal 12 marzo al 31 agosto 2020, non aveva

diritto a indennità per lavoro ridotto anche prescindendo dalla sussistenza o

meno di una perdita di lavoro computabile. In effetti decisiva in casu è

l’inesistenza per i propri dipendenti di un effettivo e immediato rischio di

licenziamento (cfr. cfr. art. 31 cpv. 1 lett. d LADI; consid. 2.2.).

Al riguardo va rilevato che, conformemente

a quanto peraltro addotto dalla parte ricorrente stessa (cfr. doc. 10; I pag.

8, 14), i club professionistici hanno l’obbligo di avere un __________ per ottenere

la __________ che consenta loro di partecipare ai campionati di __________ e

competizioni __________, di __________ e di __________ (cfr. art. 2-4; __________

__________; __________), e di svolgere dunque regolarmente la propria attività.

Inoltre per adempiere ai

requisiti posti dall’__________ l’RI 1 ricorrente deve disporre di determinati

collaboratori con specifiche competenze (responsabili tecnici, un certo numero

di allenatori con determinate qualifiche, fisioterapisti, ecc.; cfr. __________

__________ de la __________; doc. 12C).

Il TCA ritiene, di conseguenza, condivisibile

l’affermazione dell’amministrazione secondo cui “proprio perché il

mantenimento di un organico specifico con i profili richiesti è imprescindibile

per l’esistenza dell’RI 1 e l’attività da ella proposta, i dipendenti interessati

non incorrevano in alcun rischio di licenziamento” (cfr. doc. III pag. 4).

In proposito l’insorgente ha del

resto asserito che “il personale alle dipendenze dell'RI 1 non può

facilmente essere sostituito, come auspicato dall'Ufficio. A titolo

esemplificativo, si segnala che un arbitro non può certo rimpiazzare un

fisioterapista. L'allenatore della squadra __________, da parte sua, non può

contemporaneamente allenare i giovani __________. La ricorrente deve poter

avere alle proprie dipendenze un certo numero di persone per squadra, con certe

formazioni, e non è possibile gestire liberamente questi aspetti, altrimenti

non disporrebbe più delle qualifiche per il __________ __________ e le squadre

non giocherebbero più” (cfr. doc. I pag. 14).

Va poi osservato che i contratti

di lavoro di durata indeterminata già esistenti al momento del preannuncio del

12.

marzo 2020 agli atti (cfr. consid. 2.9.) prevedono un termine di disdetta di

sei mesi con quale unica data di validità il 30 giugno, tranne in un caso

(funzione di segretario, responsabile marketing e comunicazione e allenatore __________)

in cui è contemplato il preavviso di un mese nel primo anno, di due mesi dopo

il primo anno e di tre mesi dopo 9 anni per la fine di un mese.

Anche i nuovi contratti di durata

indeterminata conclusi dal maggio 2020 contemplano un termine di disdetta di

sei mesi o comunque che la stessa può avere effetto unicamente il 30 giugno

(cfr. doc. 6/13).

I contratti di durata determinata

non prevedono alcuna possibilità di disdetta anticipata, ad eccezione di due

relativi ai fisioterapisti secondo cui “la disdetta può essere data da ambo

le parti con un preavviso di 3 mesi” (cfr. doc. 6/13).

Per inciso, riguardo ai contratti

di durata determinata, è utile sottolineare - benché la questione sia di

competenza della Cassa di disoccupazione (cfr. art. 39 cpv. 1 LADI, art. 81

cpv. 1 lett. a LADI; STAF B-40/2018 del 4 ottobre 2019 consid. 5.4.2.2.) e in

casu non sia rilevante siccome il diritto alle ILR va in ogni caso negato alla

ricorrente (associazione parificabile, dal profilo del diritto o meno all’ILR,

ai datori di lavoro di diritto pubblico; cfr. consid. 2.8.) in relazione a

tutti i dipendenti, a prescindere dal tipo di contratto di lavoro, in

particolare perché gli stessi non erano esposti a un rischio concreto e

immediato di licenziamento (cfr. consid. 2.8.) - che ai sensi dell’art. 33 cpv.

1.

lett. e LADI la perdita di lavoro non è computabile se riguarda persone

vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata (cfr. consid. 2.1.;

STF C 105/06 del 16 novembre 2006 consid. 2.2.).

Pacifica risulta la qualifica di

contratti di lavoro di durata determinata quando gli stessi vengono stipulati

non prevedendo alcuna clausola di disdetta anticipata (cfr. STAF B-40/2018 del

4.

ottobre 2019 consid. 4.3.2.; STF C 105/06 del 16 novembre 2006).

La Legge federale sulle basi

legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia

di COVID-19 (Legge COVID-19) all’art. 17 cpv. 1 lett. f, in vigore dal 19

dicembre 2020 (cfr. RU 2020 5821), enuncia comunque che il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla LADI

con riguardo al diritto all’indennità per lavoro ridotto e al versamento di

tale indennità per le persone di cui all’articolo 33 cpv. 1 lett. e LADI

In effetti l’Ordinanza sulle

misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al

coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la

disoccupazione) ha previsto all’art. 4 che “in deroga all’articolo 33

capoverso 1 lettera e LADI, una perdita di lavoro è computabile in quanto

concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata (…)”,

tuttavia unicamente per il periodo 17 marzo - 31 agosto 2020 (RU 2020 877; RU

2020.

1777; RU 2020 3569; STF 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 3.1.; 4.4.,

destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale).

Dal 21 gennaio 2021 il diritto all’ILR è

stato nuovamente esteso, segnatamente, alle persone con un rapporto di lavoro

di durata determinata se i provvedimenti disposti dalle autorità impediscono

la piena ripresa dell’attività in azienda (cfr. art. 4 Ordinanza COVID-19

assicurazione contro la disoccupazione; RS 837.033; RU 2021 16).

Cfr. pure la STCA 38.2021.35 del

4.

ottobre 2021 consid. 2.8., già citata al consid. 2.8.

Anche le possibilità limitate di

licenziamento a corto termine (per una parte dei contratti di lavoro perché

prevedono, tranne in un caso, termini di disdetta di tre mesi (in due casi) o

nella maggior parte di sei mesi per il 30 giugno, per la restante parte di

contratti poiché duravano fino al 30 giugno 2021, cfr. consid. 2.9.)

ostacolano, pertanto, la soppressione degli impieghi (cfr. DTF 121 V 362

consid. 3b, menzionata anche dalla parte resistente nella decisione su

opposizione a pag. 5).

Questo

Tribunale ritiene che non solo i dipendenti non erano esposti al rischio

concreto e immediato di licenziamento, ma nemmeno l’esistenza stessa dell’RI 1

era minacciata, considerato, da un lato, l’interesse dei __________ (__________,

__________, __________) ad assicurarne, ai fini segnatamente del mantenimento

delle loro __________, la continuazione dell’attività. Dall’altro, il

finanziamento dell’insorgente che è garantito

principalmente dall'__________, dai tre __________, dalle sponsorizzazioni

pubbliche e private (ad esempio __________; cfr. consid. 2.5.; 1.5.).

Per completezza in relazione ai

quattro dipendenti della ricorrente già al beneficio della rendita AVS (cfr.

doc. 6/7) giova rilevare che, come affermato dalla Sezione del lavoro (cfr. doc.

B pag. 7), gli stessi non avrebbero in ogni caso diritto all’indennità per

lavoro ridotto.

Ai sensi dell’art. 31 cpv. 1

lett. a LADI I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui

lavoro è integralmente sospeso, hanno infatti diritto a un’indennità per lavoro

ridotto se sono soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione contro

la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l’età minima per l’obbligo di

contribuzione nell’AVS (cfr. pure Prassi LADI ILR p.ti B24; B25).

L’asserzione ricorsuale secondo

cui “potrebbe verificarsi che il __________ prenda in gestione direttamente

il __________, lasciando di conseguenza fallire l’RI 1” (cfr. doc. I pag.

15) è peraltro una mera ipotesi non suffragata in ogni caso da alcun elemento

concreto.

A proposito dell’affermazione

secondo cui il diritto all’indennità per lavoro ridotto sarebbe dato se il

partenariato del __________ fosse gestito direttamente dal __________ che è

riconosciuto come azienda (cfr. doc. I pag. 9), il TCA si limita a osservare

che, a prescindere da quale ente si occupi del __________, il diritto all’ILR è

riconosciuto soltanto qualora siano ossequiati i relativi presupposti (cfr.

consid. 2.2.).

Lo scopo dell’indennità per

lavoro ridotto non è d’altronde quello di garantire l’esistenza dell’esercizio

o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei licenziamenti

(cfr. STF 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3, già citata al consid.

2.8.).

2.11

Per quanto concerne la censura di

disparità di trattamento in quanto “altre associazioni cantonali che __________

dei rispettivi territori abbiano da parte loro ricevuto definitiva conferma del

beneficio del lavoro ridotto" (cfr. doc. I pag. 16), va rilevato, in

primo luogo, che, analogamente a quanto indicato dall’amministrazione (cfr.

doc. B pag. 7), il principio della parità di trattamento (cfr. art. 8 Cost.;

STF 8C_182/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 3.3., pubblicata in 143 I 1; STF

2C_644/2020 del 24 agosto 2021 consid. 6) ha un’importanza limitata sul piano

intercantonale e il principio della legalità ha comunque la preminenza su

quello della parità di trattamento (cfr. STFA C 176/00 del 10 marzo 2003 c.

2.3.; DTF 124 IV 44 consid. 2c).

In

secondo luogo, sul principio dell’uguaglianza nell’illegalità il Tribunale

federale, in una sentenza 8C_338/2007 del 4 agosto 2008, ha sviluppato le

seguenti considerazioni:

"

(…)

2.

In concreto la Corte cantonale ha in primo luogo

stabilito che la qui opponente non adempiva i presupposti legali per il

riconoscimento di prestazioni assicurative in relazione alla frequentazione del

corso di collaboratrice sanitaria X.________. Questa conclusione è corretta e

incontestata. Controversa è per contro la deduzione del primo giudice, secondo

cui sarebbero soddisfatte le condizioni poste dalla giurisprudenza per

beneficiare del diritto all'uguaglianza nell'illegalità.

3.

Ove non in un caso isolato e neppure in alcuni casi,

bensì secondo una prassi costante un'autorità deroga alla legge e lascia a

divedere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla legge, il

cittadino ha diritto di esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità,

sempreché ciò non leda altri interessi legittimi. Qualora un'autorità

esplicitamente riconosca l'illegittimità di una determinata prassi anteriore e

affermi chiaramente di volersi in futuro conformare alla legge, il principio

dell'uguaglianza di trattamento deve cedere il passo a quello della legalità,

fermo restando comunque che essa autorità sia in grado di far sì che detto

intento sia effettivamente concretizzato, nel senso che essa possa

effettivamente applicare la legge in modo corretto (DTF 131 V 9 consid. 3.7 pag. 20; 126 V 390 consid. 6a pag. 392; 122 II 446 consid. 4a pag. 451, con riferimenti di

giurisprudenza e dottrina).

4.

A motivazione della decisione di riconoscere alla qui

opponente il diritto all'uguaglianza nell'illegalità, il primo giudice ha

rilevato il fatto, incontestato, che cinque altri assicurati avevano

frequentato, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, il medesimo

corso seguito dall'interessata. Alla luce di quanto precede, ciò non basta

tuttavia ancora per poter beneficiare del diritto in questione. In effetti,

come già è stato ricordato al precedente considerando, la circostanza che la

legge non sia stata applicata o non sia stata applicata correttamente in un

singolo caso o in pochi singoli casi - circostanza questa comunque contestata

dall'amministrazione ricorrente - non conferisce di massima all'interessato che

si trova nella medesima situazione un diritto di essere anch'egli trattato

diversamente da quanto previsto dalla legge. In simili condizioni, il giudizio

cantonale, che riconosce un tale diritto a U.________, non può essere tutelato.

(…)”

Su

questo tema cfr. pure; DTF 139 II 49; DTF 136 I 65; DTF 134 V 34; STF

9C_648/2019 del 16 dicembre 2019 consid. 5.3.; STF 8C_348/2017 del 5 luglio

2017; STF 9C_561/2016 del 27 marzo 2017; STF 9C_530/2015 del 28 settembre 2015;

STF 9C_648/2014 del 3 marzo 2015; STF C 44/00 del 31 luglio 2003; STF K 133/01

del 20 gennaio 2003; STCA 42.2020.15 del 22 febbraio 2021 consid. 2.10.; STCA

38.2017.84

del 20 febbraio 2018 consid. 2.6.

Nella

presente fattispecie non è dato di sapere se la situazione della ricorrente sia

effettivamente paragonabile a quella di altre associazioni attive con il

medesimo scopo. Ad ogni modo non risulta che in Svizzera – anche volendo

prescindere dal principio secondo cui la parità di trattamento ha un’importanza

limitata sul piano intercantonale – sia stata introdotta una prassi

generalizzata contraria alla legge.

La Sezione del lavoro, dal canto

suo, nella risposta di causa (cfr. doc. III pag. 5), ha affermato che “è

prassi consolidata dell’UG sollevare opposizione in relazione alle situazioni

descritte dalla ricorrente (associazioni aventi quali entrate/ricavi i

contributi volontari nonché contributi dei soci e non presentano un rischio

aziendale proprio)”.

Per quanto attiene al riferimento

agli sportivi professionisti (cfr. doc. I pag. 16), giova osservare che

effettivamente la SECO nella Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni

speciali a causa della pandemia» del 22 luglio 2020 al p.to 2.11 relativo alle

ILR per atleti professionisti la cui perdita di lavoro non può essere

determinata con precisione ha indicato:

" Il diritto

all’ILR per i giocatori di società sportive professionali può essere concesso

per il periodo durante il quale non si possono giocare partite a causa di una

perdita lavorativa pari al 100%. Invece, il diritto all’ILR è da negare in assenza

di una perdita lavorativa o di almeno una perdita lavorativa determinabile dal

momento in cui possono essere svolte attività preparatorie, come ad esempio gli

allenamenti. Di conseguenza, ciò vale anche in caso di ripresa delle partite,

indipendentemente dal fatto che gli spettatori siano ammessi o meno. In questi

casi non è obbligatoria la riconsiderazione da parte del SC e la CD può

respingere il conteggio mediante una disposizione a causa di una perdita

lavorativa non determinabile.

Qualora sia consentita una parziale ripresa

delle attività, cioè non appena sono consentiti gli allenamenti di squadra ma

non si possono ancora giocare partite, occorre distinguere se le attività

saranno effettivamente riprese parzialmente oppure no. Nel primo caso, il diritto

all’ILR deve essere negato per la mancanza di una perdita lavorativa

determinabile. Nel secondo caso, invece, tale diritto può essere rivendicato se

la società sportiva può dimostrare in modo plausibile che le misure imposte non

possono essere attuate in modo ragionevole o che le perdite in caso di ripresa

sarebbero superiori a quelle riportate durante la sospensione temporanea e

quindi vi è il rischio di un’imminente perdita di posti di lavoro.”

Il p.to 2.11 è rimasto invariato

nelle Direttive “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” seguenti,

in particolare del 27 agosto 2020, del 30 ottobre 2020, del 20 gennaio 2021,

del 19 marzo 2021, del 20 aprile 2021 e del 30 giugno 2021.

Il p.to 2.11 è stato abolito nella

Direttiva 2021/16 “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” del 1° ottobre 2021 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

In merito al valore delle

direttive cfr. consid. 2.4.

Come rilevato dalla parte

resistente (cfr. doc. IX inc. 38.2021.50), i beneficiari contemplati al p.to

2.11

della Direttiva citata sono, tuttavia, gli atleti professionisti che

esercitano attività a favore di una società sportiva a titolo oneroso su base contrattuale.

L’RI 1 ricorrente non dispone,

invece, di giocatori professionisti e, in effetti, i dipendenti per i quali sono

state richieste le indennità per lavoro ridotto sono figure professionali (allenatori,

fisioterapisti, ecc.) distinte dai giocatori.

Ne discende che in casu il p.to

2.11

della Direttiva “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” non si rivela, in ogni caso, applicabile.

La

censura di disparità di trattamento formulata dall’insorgente non può, dunque,

essere accolta.

2.12

Alla luce di quanto sopra occorre

concludere che la decisione iniziale dalla parte resistente di accordare le

indennità per lavoro ridotto dal 12 marzo 2020 (cfr. consid. 1.2.) era

manifestamente errata (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 5.5.,

già citata sopra, con cui il TF ha stabilito che la decisione di riconoscimento

delle ILR a una fondazione che si occupa di persone con disturbi psichici anche

tramite laboratori protetti non era manifestamente errata ai sensi dell’art. 53

cpv. 2 LPGA, poiché la perdita di lavoro, contrariamente a quanto deciso dal

Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, era da ricondurre a un

provvedimento dell’autorità, e meglio a disposizioni emesse dal Dipartimento

formazione, cultura e sport. L’Alta Corte ha comunque rinviato gli atti al

Tribunale cantonale per verificare la sussistenza o meno di un errore manifesto

connesso a un altro motivo, e meglio esaminando se le persone colpite dal

lavoro ridotto fossero dipendenti di un datore di lavoro che fornisce prestazioni

pubbliche e fossero esposti a un immediato e concreto rischio di licenziamento).

Inoltre la rettifica del

provvedimento si rivelava, con riferimento all’attribuzione di ILR dal 12 marzo

al 31 agosto 2020 (giusta l’art. 34 cpv. 1 e 2 LADI l’indennità per lavoro

ridotto ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno computabile.

Determinante, fino al limite massimo valido per il calcolo dei contributi (art.

3), è il salario, convenuto contrattualmente, dell’ultimo periodo salariale

prima dell’inizio del lavoro ridotto), di notevole importanza.

La decisione di attribuzione

delle ILR poteva, conseguentemente, essere riconsiderata tramite l’emanazione

della decisione del 18 dicembre 2020 (cfr. doc. 7; consid. 1.3.).

La nuova decisione

dell’amministrazione di negare le ILR per il periodo 12 marzo - 31 agosto 2020

non presta, dunque, il fianco a critiche.

Di

conseguenza la decisione su opposizione del 29 aprile 2021 deve essere

confermata.

2.13

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una

modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima

data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 31 maggio 2021, per cui

torna applicabile la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni

LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA

38.2020.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno

2021.

consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8

dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche la sentenza 8C_265/2021 del 21

luglio 2021.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti