38.2021.38
Riconsiderata decisione riconoscimento ILR a assoc. sportiva (diritto negato). Non è azienda privata commerciale nel vero senso della parola. Non perdita lavoro computabile. Decisivo: dipendenti non rischiano licenziamento a breve. Errore manif. e rettifica di notev. import. Non disp. di trattamento
22 novembre 2021Italiano92 min
alla pandemia possa essere considerata straordinaria, è necessario precisare come
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2021.38
rs
Lugano
22 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 maggio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 aprile 2021 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 12 marzo 2020 l’RI 1 - con sede
a __________ e che ha per scopo “____________________” - ha inoltrato
alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto a far tempo dal 10
marzo 2020 (cfr. doc. 1 p.ti 4, 9).
Dal
relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che la perdita di
lavoro probabile è del 100% per tutta l’azienda, e meglio per 34 dipendenti, di
cui 17 con contratto di lavoro di durata indeterminata e 17 con contratto di
impiego di durata determinata (cfr. doc. 1 p.ti 1, 2, 3, 5), dall’altro, che
quale motivo è stato indicato che “(…) visto che nel momento attuale la
nostra attività non può proseguire come di consueto ci troviamo a dover
inoltrare la presente domanda per l’introduzione di lavoro ridotto. In effetti
sia la __________ sia la __________ che le numerose associazioni della Svizzera
interna hanno bloccato le varie attività sportive e non da ultimo diversi Cantoni
hanno vietato lo spostamento in Ticino per le partite previste. Per tale
ragione ci vediamo costretti a dover inoltrare la seguente domanda onde evitare
il licenziamento dei nostro collaboratori. La problematica Coronavirus
trattandosi di un evento eccezionale e non prevedibile di fatto ci vieta il
regolare svolgimento delle attività” (cfr. doc.1 p.to 11).
1.2. La
Sezione del lavoro, il 24 marzo 2020, ha sollevato parziale opposizione, nel
senso che il diritto all’indennità per lavoro ridotto è stato riconosciuto per
il periodo 15 marzo – 10 giugno 2020, ritenendo, sulla base della
documentazione presentata, che i presupposti relativi al diritto alle indennità
per lavoro ridotto, per quanto atteneva all’esame di sua competenza, fossero
adempiuti (cfr. doc. 2).
Il
4 maggio 2020, allorché non era ancora spirato il termine per impugnare il
provvedimento del 24 marzo 2020, l’amministrazione ha emesso una nuova
decisione che ha annullato e sostituito la precedente, estendendo il diritto
all’ILR dal 12 marzo all’11 settembre 2020 con la precisazione che il diritto
all’indennità si sarebbe ad ogni modo estinto, indipendentemente dalla durata
prevista nel nuovo provvedimento, con la fine della validità dell’Ordinanza
Covid-19 assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 3).
1.3. Il 18 dicembre 2020
l’amministrazione ha emesso un’ulteriore decisione con la quale ha
riconsiderato la propria decisione di concessione delle indennità per lavoro
ridotto, sollevando opposizione al versamento delle stesse per il lasso di
tempo dal 12 marzo al 31 agosto 2020 (il diritto all’ILR era già stato
decurtato al 31 agosto 2020 a seguito dell’abrogazione del 12 agosto 2020, con
effetto dal 1° settembre 2020, dell’art. 8c dell’Ordinanza COVID-19
assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 2020; cfr. RU 2020 3569),
rilevando:
"
(…)
3. Dai dati forniti si evince che la società in
oggetto è finanziata (vedi risposta a domanda nr. 11) per il 35% da ricavi da
sponsor (tra i quali diversi enti para-pubblici), per il 20% dai contributi dei
__________ (soci), per il 15% da quote sociali (ricavi dalle tasse dei
giocatori), per il 15% provengono ____________________, per il 7% dai
contributi __________ e il restante 8% proviene da altre attività.
Come sopra esposto, tra i presupposti per ammettere
l’indennità per lavoro ridotto, vi è quello di essere un’azienda e, da quanto
sovraesposto, l’RI 1 non può essere considerata tale. Infatti, in un’azienda
commerciale che opera sul mercato la maggior fonte di ricavo dovrebbe essere
costituita dalla vendita di beni/servizi da essa prodotti in un rapporto
sinallagmatico. Pertanto, pur essendo un datore di lavoro, l’RI 1 non può
essere considerata alla stregua di un’azienda. Infatti, questa non persegue
alcuno scopo commerciale e i servizi da essa offerti non hanno quale obiettivo
quello di produrre un guadagno. L’indennità per perdita di lavoro non può
pertanto essere concessa.
A titolo meramente abbondanziale si fa notare come
buona parte dei contratti di lavoro siano stati stipulati con inizio da luglio
2020, in pieno periodo di supposto lavoro ridotto. (…)” (Doc. 7)
1.4. Contro
la decisione del 18 dicembre 2020 l’RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, il 29
gennaio 2021, ha interposto opposizione, asserendo segnatamente che tra i
presupposti per poter beneficiare del lavoro ridotto non figura quello di essere
un’azienda in senso stretto, né quello di avere uno scopo commerciale, un
rischio aziendale proprio.
È
stato poi asserito, da una parte, che, visto l’obbligo per i club __________ di
avere un __________ per poter svolgere regolarmente la propria attività e
ottenere la __________, i principali club della piazza __________ ticinese, __________,
__________ e __________, soci dell’RI 1 senza quest’ultima - che costituisce il
settore __________ delle __________ squadre faro del Cantone -, non avrebbero più
un settore __________ (rispettivamente dovrebbero ripensarne l’organizzazione)
e la loro iscrizione ai campionati risulterebbe compromessa.
Dall’altra,
che la pandemia ha avuto un impatto economico sull’Associazione, in quanto i
soci (che forniscono il 20% delle entrate) hanno avuto una notevole riduzione
degli introiti a seguito del divieto di ingresso del pubblico durante le
competizioni. Inoltre le società sono state confrontate con la sospensione
delle competizioni, per cui è stato impossibile per i club __________ generare
utili, che provengono anche dalla vendita di __________, fra i quali figurano
pure i __________ del vivaio __________.
Il
patrocinatore dell’opponente ha evidenziato che la sua cliente nel 2020 ha
potuto salvare dei posti di lavoro proprio grazie alla concessione di ILR e
garantire così la sopravvivenza del settore giovanile per ognuno dei __________.
Inoltre
è stato osservato che anche l’__________ ha erogato i contributi __________ in
maniera sussidiaria rispetto alle indennità per lavoro ridotto, trovandosi essa
stessa in difficoltà.
Per
quanto riguarda la conclusione dei nuovi contratti, è stato rilevato, in primo
luogo, che la stagione __________ dura da luglio a giugno, di modo che è
normale che i contratti in scadenza siano stati rinnovati a luglio, ciò che è
stato possibile grazie alle ILR.
In
secondo luogo, che dal luglio 2020 l’Associazione ha in gestione anche la
squadra __________, per cui sono state create 5 nuove posizioni.
L’avv.
RA 1 ha concluso affermando che pertanto l’Associazione è strutturata in modo
tale da essere assimilabile a un’azienda, per cui in una certa misura si assume
un rischio aziendale e senza gli aiuti del lavoro ridotto rischierebbe di
scomparire.
Infine
è stato puntualizzato che associazioni di altri Cantoni analoghe all’RI 1, che
raggruppano i __________ e che hanno, quali principali entrate, contributi __________
__________, tasse sociali, contributi dei club, degli sponsor e dei Cantoni,
hanno ricevuto definitiva conferma del beneficio del lavoro ridotto (cfr. doc.
10).
1.5. Con
decisione su opposizione del 29 aprile 2021 la Sezione del lavoro ha confermato
la decisione del 18 dicembre 2020, evidenziando che la decisione iniziale di
concessione delle indennità per lavoro ridotto era manifestamente errata, in
quanto innanzitutto i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla
pandemia se, da una parte, hanno causato una riduzione delle entrate,
dall’altra, hanno comportato delle minori uscite, ovvero dei risparmi. Al riguardo
l’amministrazione ha indicato:
" (…) dal
preannuncio 12 marzo 2020 emerge che l'RI 1 non si aspettava alcuna flessione
della cifra d'affari, tant'è che il volume di affari preventivato per i mesi da
marzo a giugno 2020 (54461 mensili) era identico a quanto indicato per i mesi
di gennaio e febbraio 2020, rappresentando addirittura una variazione positiva
del 14% in raffronto alla media del quadriennio precedente (totale periodo
marzo-giugno 2016-2019 = 762445, diviso 4 = CHF 190'611). Del resto, anche per
Fatti
i mesi di luglio ed agosto 2020 la cifra d'affari rimaneva invariata, come ben
emerge dalla tabella prodotta in data 7 ottobre 2020 (la quale tuttavia riporta
degli importi quasi doppi rispetto a quanto indicato nel preannuncio in esame).
Emerge poi dal consuntivo prodotto (l'anno sociale/contabile corrisponde al
periodo dal 01.07. al 30.06.) che l'RI 1 (senza considerare le indennità per
lavoro ridotto) risulta aver conseguito un risparmio (minor uscita per
trasferte, costi tornei, arbitri ecc.) di ca. CHF 104'959.-- rispetto a quanto
preventivato (in CHF: utile conseguito 127'252.-- ./. ILR
(marzo-giugno 2020) 177'635 = perdita di -50'383 rispetto a perdita
preventivata di 155'343.--), circostanza che ha portato, unitamente al
versamento delle indennità per lavoro ridotto, addirittura ad un utile di
127'252.--, o meglio come emerge dalla tabella riportata di seguito.
Preventivo
Consuntivo -
senza ILR
Consuntivo —
con ILR
ILR versata
no
no
CHF 177635
Risparmio verso preventivo
n.a.
CHF 104959
CHF 282594
Risultato d'esercizio
CHF -155343
CHF -50'383
CHF 127252
Si rammenta peraltro come in ossequio ad una
consolidata prassi cantonale il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA)
ritenga una flessione della cifra d'affari inferiore al 25% quale circostanze
ascrivibile al normale rischio aziendale, STCA 38.2009.39 del 7 settembre 2009
consid. 2.4, prassi cantonale confermata del resto dal Tribunale federale in
STF C 302/05 consid. 6).
Pertanto, sebbene da una parte la situazione legata
alla pandemia possa essere considerata straordinaria, è necessario precisare come
tale situazione risulti aver comportato delle minor uscite e ha permesso di
realizzare (nel periodo di riferimento) un utile. La concessione delle
indennità per lavoro ridotto non risulta quindi giustificata, in quanto,
manifestamente un simile risultato non può essere lo scopo del versamento delle
indennità per lavoro, segnatamente nei casi di rigore. D’altronde, una simile
distorsione è proprio dovuta al fatto che l'RI 1 non svolge alcuna attività
commerciale e che le sue entrate sono garantite a prescindere dal volume del
lavoro svolto dai dipendenti annunciati in lavoro ridotto. (Doc. B pag. 4-5)
La
Sezione del lavoro ha poi osservato che i dipendenti al beneficio di contratti
di durata indeterminata, in essere al momento del preannuncio in esame (12
marzo 2020), non sono stati esposti a un rischio immediato di licenziamento,
rilevando:
" (…)
l'indennità per lavoro ridotto è accordata unicamente se è presumibile che con
la diminuzione
del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro (cfr. p.to 3 sopra;
art. 31 cpv. 1 lett. d LADI).
ln concreto, come sopra dimostrato, l'RI 1 ha indicato
di avere le medesime entrate nel periodo preannunciato come nei mesi precedenti
la pandemia e, a consuntivo, in ragione della pandemia, ha avuto addirittura
una riduzione dei costi rispetto a quanto preventivato. Stando alla risposta
fornita dall'RI 1 in relazione all'accertamento esperito dall'UG il 30
settembre 2020, eventuali perdite di esercizio sarebbero poi coperte dai soci
fondatori della medesima (cfr. risposta 6 ottobre 2020 alla domanda nr. 15).
ln relazione ai 13 contratti di durata indeterminata,
in essere al momento del preannuncio in esame (12 marzo 2020) con possibilità
di disdetta da ambo le parti mediante un preavviso di 6 mesi unicamente per la
scadenza del 30 giugno - mentre per un collaboratore è previsto un termine di disdetta
di soli 2 mesi, tuttavia la prima scadenza risulta essere il 30 giugno 2021-
non era quindi possibile inoltrare delle disdette a breve
(e neppure a medio) termine, ritenuto come la prima scadenza possibile sarebbe stata, in quel
momento, il 30 giugno 2021. (…)” (Doc. B pag. 5)
In
merito alle cinque nuove posizioni create nel luglio 2020 a seguito
dell’assunzione della gestione anche della squadra __________ e ai contratti di
durata determinata l’amministrazione ha affermato:
" (…) l'UG
non ha autorizzato il versamento a favore di dipendenti in aggiunta a quanti
indicati nel preannuncio e che, in ogni caso, il rilascio di una simile
autorizzazione non sia possibile. Infatti, di fronte alla situazione
legata alla pandemia l'RI 1, in virtù dei principi sopra esposti, aveva
l'obbligo di fare eseguire nel limite del possibile il lavoro previsto per
collaboratori neo assunti da persone già al beneficio del lavoro ridotto e,
laddove non possibile, l'assunzione non poteva certamente avvenire con una percentuale
oltre al pensum effettivamente eseguibile tenuto conto della situazione
pandemica. ln alternativa, prudenzialmente (tenuto conto dell'incertezza legata
alla situazione pandemica), l'RI 1 doveva rinunciare al progetto legato alle
assunzioni in questione. ln alcun caso possono essere autorizzate al lavoro
ridotto persone neo assunte per le quali vengono poi chieste prontamente -
anche solo in parte - le relative indennità, facendo così aumentare l'impatto
della pandemia e dei provvedimenti dell'autorità sul lavoro ridotto, invece di
contenere o diminuirlo. L'agire dell'RI 1 denota peraltro ulteriormente come la
medesima non fosse confrontata con un vero rischio imprenditoriale. Occorre poi
ricordare, in relazione al nuovo settore che l'opponente avrebbe gestito da luglio
2020, come anche aziende commerciali nuove o settori di essi, costituiti
durante la pandemia senza poter dimostrare un adeguato periodo d'esercizio in
piena autonomia, non possono essere ammessi al lavoro ridotto.
Visto quanto precede, si sottolinea come i dipendenti
neo assunti, in aggiunta all'organico precedente l'insorgere della pandemia nel
mese di marzo 2020, in ogni caso non possono essere indennizzati. Nulla cambia
al riguardo il fatto che il socio fondatore (__________) che avrebbe dovuto
coprire interamente i costi di gestione, ha dovuto ricorrere a sua volta ai
prestiti Covid-19 per fare fronte ai costi della stagione corrente. Trattasi
segnatamente dei collaboratori __________, __________ e __________, assunti in
data 25.05.2020, rispettivamente 30.06.2020 con contratto di durata
indeterminata, disdicibile con due mesi di disdetta rispettivamente entro il 31
aprile alla scadenza del 30.06, e quindi per la prima volta il 30.06.2021.
4.2 Inoltre, si rileva come dalla documentazione agli
atti emerga che nel periodo dal 20 aprile 2020 al 17 giugno 2020 sono stati
assunti 17 collaboratori con contratti di durata determinata per il periodo dal
1 luglio 2020 al 30 giugno 2021, collaboratori che non risultano essere stati
alle dipendenze dell'RI 1 nell'anno 2019 (cfr. Avviso di salario per l'anno
2019 del 10 gennaio 2020). Si presume quindi trattarsi di dipendenti nuovi,
assunti (parzialmente) in sostituzione di dipendenti alle dipendenze dell'RI 1
nel 2019 che non figurano più nella lista "Dipendenti __________
2020-2021". Anche in relazione a questa categoria di collaboratori è
necessario precisare che in virtù dell'obbligo di diminuire il danno sopra
citato (intraprendere tutto quanto ragionevolmente esigibile per contenere al
massimo o addirittura eliminare le conseguenze negative di un provvedimento
dell'autorità sul volume del lavoro) si poteva ragionevolmente esigere
dall'opponente di rinunciare alle sostituzioni in parola, invece di procedervi
per poi annunciare alla Cassa delle ore perse per 38
collaboratori.
Riguardo all'affermazione dell'opponente secondo cui
sarebbe normale "che nel mese di luglio siano stati rinnovati i contratti in scadenza, il che
è stato possibile proprio grazie alle indennità per lavoro ridotto, in assenza delle quali si sarebbe
dovuto procedere con dei licenziamenti”
si osserva che, a prescindere dal fatto che non si sarebbe trattato di licenziamenti
bensì di contratti nuovi con altri dipendenti, il datore di lavoro non può,
confidando nelle indennità concesse (cfr. opposizione p.to 12.10), sostituire,
in eccesso, un gran numero di collaboratori alla scadenza dei loro contratti,
disattendendo il proprio obbligo di diminuire il danno. Infatti, quest'ultimo
principio non può che prevalere sull'interesse del datore di lavoro di
assumere, grazie alle indennità, del nuovo personale - in esubero (al proposito
cfr. pure STCA 38.2009.39 del 7 settembre 2009 cons. 2.6. in
cui viene precisato come non sia scopo della LADI di conservare del personale
in esubero).” (Doc. B pag. 7)
Per
quanto concerne l’asserita disparità di trattamento la Sezione del lavoro ha
precisato che l’attività della società non può essere paragonata a quella di
un’associazione di sportivi professionisti, agendo quest’ultima in gran parte e
in modo diretto sul mercato, segnatamente tramite la vendita di biglietti delle
partite e dei diritti televisivi, come pure che il principio della parità di
trattamento ha un’importanza limitata sul piano intercantonale e che il
principio della legalità prevale su quello della parità di trattamento (cfr.
doc. B pag. 7).
Infine
l’amministrazione ha rilevato che non hanno comunque diritto a indennità per
lavoro ridotto i dipendenti già in età pensionabile e che si pone la questione
in relazione a eventuali collaboratori che esercitano l’attività a favore dell’RI
1 a titolo di attività accessoria (cfr. doc. B pag. 7-8).
1.6. Contro
la decisione su opposizione del 29 aprile 2021 RI 1, sempre patrocinata
dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha
chiesto, in via principale, l’annullamento della stessa e, in via subordinata,
nell’ipotesi in cui questo Tribunale confermi il provvedimento del 29 aprile
2021, il condono delle indennità per lavoro ridotto concesse (cfr. doc. I pag.
19).
A
sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha addotto, avantutto, che
non vi è una base legale a sostegno della tesi dell’amministrazione secondo cui
solo le aziende con un rischio commerciale proprio potrebbero beneficiare delle
indennità e che l’RI 1 non ha conseguito alcun utile, ma ha semplicemente
beneficiato del fatto che i soci contribuenti, essendosi indebitati richiedendo
un prestito Covid-19 per terminare la stagione, hanno potuto versare i
contributi.
L’avv.
Beraldi ha poi spiegato di cosa si occupa RI 1, e meglio:
" (…) di __________
del territorio ticinese per partecipare ai campionati nazionali __________. Lo
scopo è dunque quello di riunire i migliori talenti del Canton Ticino e
accompagnarli nello loro sviluppo sportivo, garantendo un servizio ottimale a
beneficio di tutto il settore.
Secondo lo statuto, l'RI 1 raggruppa in __________
della regione di competenza della __________ e di presentare per queste __________
per il __________ di formazione alla __________, unitamente alle altre squadre
di __________ del Ticino. L'obiettivo è quello di offrire ai __________, a
delle condizioni e in un ambiente ideale che possano favorire
contemporaneamente una formazione scolastica e sportiva.
Prove:
Richiamo dell'intero incarto n. A3713/VG dell'Ufficio giuridico della Sezione
del lavoro.
10.2. La ricorrente si assume di conseguenza l'onere
di formare le __________, fornendo dunque loro un servizio __________ che va a
beneficio di tutta la collettività.
L'RI 1 dispone di fatto di __________, nonché di
numerosi dipendenti con un regolare contratto di lavoro e per cui di
conseguenza vengono versati i relativi oneri sociali.
Aggiungasi che con il proprio lavoro l'RI 1 genera un
valore commerciale per quanto riguarda i __________ delle varie __________, di
cui beneficiano i soci dell’RI 1. In questo senso, l'opponente comunque
fornisce un servizio contrariamente a quanto ritiene l'Ufficio nelle sue
decisioni.” (doc. I pag. 8)
È
stato esposto che, quindi, l’RI 1 fornisce, a favore dei propri soci, la __________
- i cui __________ che beneficiano di eventuali valorizzazioni future - che
permette ai club professionisti di soddisfare i requisiti per l’ottenimento
delle __________, come indicato nello statuto. Ai __________ offre un percorso __________
a delle condizioni e in un ambiente ideale (cfr. doc. I pag. 8).
Il
rappresentante dell’insorgente ha poi portato all’attenzione di questa Corte
alcuni aspetti, ossia che, come visto, le società di professionisti per
l’ottenimento della __________ devono avere il __________, come pure che l’__________
esige che vi siano dei partenariati a livello regionale (__________ regioni in
Svizzera, di cui una è costituita da Ticino e Grigioni italiano), impone norme
organizzative e richiede di avere determinati collaboratori con specifiche
competenze (responsabili tecnici, un certo numero di allenatori con determinate
qualifiche, fisioterapisti, allenatori specifici, ecc.). È stato puntualizzato
che all’interno della regione sono possibili varie modalità giuridiche per
gestire il partenariato. Principalmente una società può gestire il partenariato
nell’ambito della propria struttura giuridica e prendere accordi con altre
società le quali devono disporre del __________ in quella regione oppure può
essere costituita un’associazione giuridicamente indipendente, i cui soci
attivi sono le società __________, come nel caso dell’RI 1.
Secondo
la parte ricorrente la soluzione scelta in merito alla modalità giuridica non
può pregiudicare il diritto ai contributi per il lavoro ridotto, ritenuto che
se il partenariato del __________ fosse gestito, a titolo esemplificativo, dal __________,
__________ riconosciuto come azienda, sarebbe dato il diritto alle ILR (cfr.
doc. I pag. 9-10).
L’avv.
RA 1 ha in seguito sottolineato, in primo luogo, che la Sezione del lavoro pare
contraddirsi quando indica che l’RI 1 avrebbe conseguito un utile, visto che il
concetto di utile si riferisce alle aziende per definizione, mentre nella
decisione su opposizione viene a più riprese evidenziato come la stessa non sia
un’azienda e non disponga di un proprio rischio aziendale, di modo che, in
assenza di rischio aziendale, essa non può avere conseguito un utile, non
essendovi la possibilità di elargire eventuali dividenti ai soci.
In
secondo luogo, che il saldo positivo rilevato dall’amministrazione deriva
unicamente dal fatto che sono state concesse le indennità per lavoro ridotto
(in assenza di queste ultime vi sarebbe una perdita stimabile in fr.
50’0000.--) e che parte delle entrate è da ricondurre ai contributi che i soci
hanno potuto versare indebitandosi (cfr. doc. I pag. 12).
La
parte ricorrente, riguardo specificatamente alla conservazione dei posti di
lavoro, ha rilevato:
" (…)
l’attività dell’RI 1 è stata compromessa in maniera molto importante dalla
pandemia, comportando automaticamente il rischio di dover procedere con dei
licenziamenti.
A torto l'ufficio asserisce che le entrate dell'RI 1
sarebbero sempre garantite, a prescindere dal volume del lavoro svolto dai
dipendenti, stante come vi siano i contributi versati dai soci e dall' __________.
Di nuovo l'Ufficio si riferisce a torto al fatto che l'RI 1 non dispone di un
proprio rischio aziendale, ciò che tuttavia (come evidenziato in precedenza)
non costituisce un presupposto per poter beneficiare delle indennità per il
lavoro ridotto ai sensi dell'art. 31 LADI.
È bene tenere presente come l'RI 1 abbia visto una
riduzione delle entrate e di conseguenza si è trovata concretamente confrontata
con il rischio di dover procedere a disdire i contratti in essere nel periodo
di riferimento per la fattispecie.
La ricorrente, rientrando pacificamente nel campo di
applicazione della clausola di rigore, ha pertanto diritto al riconoscimento
delle indennità per il lavoro ridotto, giacché il ragionamento secondo cui
l'aver generato (ciò che l'Ufficio ritiene essere) un utile nel periodo di
riferimento comporti automaticamente l'esclusione del diritto all'indennità,
non può in alcun modo essere condiviso.
Ciò che conta è la
perdita di lavoro computabile, e meglio che sia dato il rischio di dover
procedere con dei licenziamenti nell'immediato, rischio che nel caso concreto è dato, diversamente
da quanto ha ritenuto l’Ufficio nella sua decisione (…)
11.3. Secondo l’Ufficio, per i 13 contratti di durata indeterminata non sussisterebbe alcun
rischio di dover procedere con dei licenziamenti a breve (e nemmeno a medio)
termine, giacché il termine di disdetta degli stessi è 6 mesi e unicamente per il 30 giugno. La prima data
disponibile per disdire tali contratti sarebbe stata dunque il 30 giugno 2021.
In aggiunta, il presupposto di dover procedere con una disdetta a breve termine
dei contratti di lavoro sarebbe ancora meno dato in ragione del fatto che la
ricorrente, nel periodo dal 20 aprile 2020 al 17 giugno 2020, ha assunto 17
collaboratori a tempo determinato con contratti di durata determinata per il
periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.
11.4. Le motivazioni dell'Ufficio non prendono
sufficientemente in considerazione le circostanze del caso concreto. In
effetti, la stagione __________ dura dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.
Per questo, i contratti a tempo indeterminato vengono sottoscritti con un
termine di disdetta di 6 mesi per il 30 giugno dell'anno successivo, in modo
che il diretto interessato possa iniziare la nuova (eventuale) futura attività in
concomitanza con l'inizio della nuova stagione. In tale contesto, si evidenzia
come la SECO abbia in ogni caso riconosciuto il diritto alle indennità per il
lavoro ridotto anche per il personale assunto con contratto a tempo
determinato.
In pratica, i contratti dei collaboratori dell'RI 1
seguono il naturale andamento della stagione __________. Lo stesso dicasi per i
contratti a tempo determinato sottoscritti con scadenza per il 30 giugno, e
meglio al termine della stagione __________. Aggiungasi come la presenza di
contratti a tempo determinato sia data dal costante circolo di collaboratori
che si verifica nel settore, per cui anche l'importante presenza di tali
contratti e le costanti assunzioni a tempo determinato dal 1° luglio al 30
giugno dell'anno successivo risultano insite nella natura dell'attività svolta
dall'RI 1.
La ricorrente deve disporre di una serie di figure
professionali (già menzionate in precedenza, punto n. 10.3), per adempiere ai
requisiti della __________. Il personale alle dipendenze dell'RI 1 non può
facilmente essere sostituito, come auspicato dall'Ufficio. A titolo
esemplificativo, si segnala che un arbitro non può certo rimpiazzare un
fisioterapista. L'allenatore della squadra __________, da parte sua, non può
contemporaneamente allenare i giovani __________.
La ricorrente deve poter avere alle proprie dipendenze
un certo numero di persone per squadra, con certe formazioni, e non è possibile
gestire liberamente questi aspetti, altrimenti non disporrebbe più delle
qualifiche per il __________ e le squadre non giocherebbero più.
11.5. Posto come nella valutazione del diritto alle
indennità per il lavoro ridotto debbano essere tenuti in considerazione anche
le prospettive future e gli sviluppi strutturali del settore in questione, è
chiaro che il rischio di licenziamento a livello __________ regionale può
concretizzarsi, tenendo conto delle scadenze contrattuali summenzionate,
tramite il mancato rinnovo, rispettivamente la mancata sostituzione dei
dipendenti con contratto a tempo determinato. Diversamente da quanto sostiene
l'Ufficio a riguardo, non era sostenibile che la ricorrente rinunciasse alle
summenzionate assunzioni, poiché l'attività sarebbe risultata ampiamente (per
non dire definitivamente) compromessa.
Come già si è detto
infatti, per il buon funzionamento dell’RI 1 devono essere garantite alcune
posizioni (come evidenziato al punto n.
10.3 e al punto n. 11.4). (…)” (Doc. I pag. 12-14)
1.7. Nella
sua risposta del 22 giugno 2021 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere
il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi
di diritto (cfr. doc. III).
1.8. Il
5 luglio 2021 l’avv. RA 1, per conto dell’insorgente, ha trasmesso “il
calcolo del saldo tra entrate e uscite dell’RI 1 nei mesi da aprile a settembre
2020, che tiene conto dello scenario in cui le indennità per lavoro ridotto non
fossero state concesse, rispettivamente qualora si dovesse procedere alla
restituzione” (cfr. doc. V; 1/2).
1.9. La
Sezione del lavoro si è espressa al riguardo il 9 agosto 2021 (cfr. doc. VII).
1.10. Il
doc. VII è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).
in diritto
Considerandi
2.1
Oggetto
del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del
lavoro non abbia riconosciuto all’RI 1 il diritto a indennità per lavoro
ridotto per i suoi dipendenti per il periodo dal 12 marzo al 31 agosto 2020.
In
effetti la costante giurisprudenza federale ha stabilito
che è la decisione impugnata
che costituisce il presupposto e il
contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF
8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre
2019.
consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF
8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010
consid. 1 e 2; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF
122.
V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR
1997.
UV 81 pag. 294).
Nella procedura di ricorso in
materia amministrativa sono, d’altronde, di massima esaminabili e giudicabili
solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è
precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione. Di
conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione (oppure una decisione
su opposizione o su reclamo), manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto
processuale (cfr. STF 8C_301/2018 del 22 agosto 2019 consid. 3.1.; STF
8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid.1.1.; DTF 131 V 164 consid.
2.1
pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid.
1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008
consid. 4).
Nella
presente fattispecie, davanti al TCA, è stata contestata la decisione su
opposizione emessa il 29 aprile 2021 dalla Sezione del lavoro, la quale
concerne esclusivamente il diniego del diritto all’indennità per lavoro ridotto
dal 12 marzo al 31 agosto 2020 (cfr. doc. B)
La
richiesta di condono delle indennità per lavoro ridotto già percepite (cfr.
doc. I pag. 19; consid. 1.6.), pertanto, non è, in ogni caso, ricevibile.
Come
sottolineato dalla parte resistente (cfr. doc. B pag. 8; III pag. 5), è
peraltro possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della
crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto, da un
lato, che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente,
dall’altro, che il condono deve essere oggetto di una procedura distinta (cfr. STF
8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 5.3.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021
consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009
del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del
5.
novembre 2009).
2.2
I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31.
LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
"
a. sono soggetti all'obbligo
di contribuzione all'assicurazione contro la
disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di
contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato
disdetto;
d. la perdita di lavoro è
probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro
posti di lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I
requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
L’art.
32.
cpv. 1 LADI prevede che:
"
Una perdita di lavoro è
computabile se:
a. è dovuta a
motivi economici ed è inevitabile e
b. per
ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
Il
cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;
"
Il Consiglio
federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro
riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle
condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro.
Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di
cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto
in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.”
Al riguardo, l’art. 51 OADI precisa
quanto segue:
"
1.
Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti
delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono
computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti
adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del
danno.
2.
La
perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a. il divieto di
importare o di esportare materie prime o merci;
b. il
contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i
combustibili;
c. restrizioni
di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni
di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati
da forze naturali.
3.
La
perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono
dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4.
La
perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia
coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato
contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di
lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta
applicabile al contratto di lavoro individuale.”
La clausola relativa ai casi di
rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che
non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più
difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze
eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF
8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).
L’art.
33.
LADI enuncia:
1.
Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione
aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella
professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del
grado d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia
cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni
immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il
lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate
da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o
al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto
collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2.
Il
Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la
perdita di lavoro non è computabile.
3.
Il
Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado
d’occupazione.”
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato
nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,
determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di
lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3
Nella
Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha
stabilito che:
"
(…)
C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere
inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il
danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure
ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.
C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,
in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto
essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di
adottare.
C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una
misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando
parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare
un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua
azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo
adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma
di prodotti alle nuove esigenze del mercato).
(…)
C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad
altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il
datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente
sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.
(…)
D1 Una
perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;
· è causata da oscillazioni stagionali del grado di
occupazione;
· cade in
giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per
singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;
· concerne
persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
· concerne persone vincolate da un rapporto di
tirocinio;
· concerne
persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;
· è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora
l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di
questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre
circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa
essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età
scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione
dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di
questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella
lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di
istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una
diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di
un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta
probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è
solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella
costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore
solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera
normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure
d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.
Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali
che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono
essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la
giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le
aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività
specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di
lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale
del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per
l'azienda sono computabili.
D4 Per quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di ordinazioni
durante la fase di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta
usuale e le conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del
rischio aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro
subite, ad esempio, da un’azienda esistente che è stata ripresa da un altro
datore di lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure le perdite di
lavoro dovute a provvedimenti delle autorità.
D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente
o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli
il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella
sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento
dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente
effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a
lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.
D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:
le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a
lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione
causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della
costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o
dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;
le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore
di lavoro o di un dirigente. (…)”
Per
quanto concerne il lavoro ridotto nelle aziende pubbliche e
nell’amministrazione la Prassi LADI ILR prevede:
"
(…)
D36 In genere le aziende di diritto pubblico non
adempiono i
presupposti dell’indennità per lavoro
ridotto in quanto non presentano veri e propri rischi aziendali. Considerato
che esistono varie forme di aziende statali, non si può però escludere a priori
che in singoli casi i presupposti del diritto all’indennità per lavoro ridotto
siano soddisfatti (DTF 121 V 362).
D37 Non sussiste alcun diritto all'indennità per lavoro
ridotto per le aziende di diritto pubblico che non presentano alcun rischio
aziendale, poiché esse devono adempiere i loro mandati legali indipendentemente
dalla situazione economica (mandati di prestazioni) e sono sostenute nei
periodi di difficoltà finanziarie in quanto le loro spese supplementari o le
loro perdite sono coperte dai fondi pubblici (DLA 1996/1997 pag. 122).
è Giurisprudenza
DLA 1995 pag. 176 (La
condizione secondo cui una perdita di lavoro è computabile soltanto se è dovuta
a motivi economici ed è inevitabile non è adempiuta se l’azienda non corre
alcun rischio, ossia se l'azienda non rischia di essere chiusa. L’ILR serve a
evitare i licenziamenti a breve termine)
(…).
G4 Il datore di lavoro deve motivare nel preannuncio la necessità del
lavoro ridotto e dimostrare che i presupposti del diritto all’indennità sono
adempiuti. A tal fine, è tenuto a rispondere a tutte le domande contenute nel
modulo di preannuncio (art. 28 LPGA). (…)”
Nella
“Direttiva 2020/06: aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” del 9 aprile 2020, la SECO ha in particolare previsto quanto segue:
"
(…)
Richieste dei datori di lavoro di diritto pubblico
Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare
l’occupazione nelle aziende in cui i posti di lavoro sono a rischio a seguito
delle condizioni economiche sfavorevoli. Un requisito fondamentale è dunque
l’esistenza di una minaccia per i posti di lavoro. Tuttavia su molti datori di
lavoro di diritto pubblico non grava alcun rischio aziendale o di fallimento,
perché devono assolvere i compiti affidati loro dalla legge indipendentemente
dalla situazione economica. Le difficoltà economiche (ad es. di liquidità), le maggiori
spese o addirittura le perdite connesse all’attività aziendale sono coperte con
fondi pubblici, come sovvenzioni o altri valori monetari. In questi casi i
posti di lavoro non sono a rischio. Considerate le peculiarità organizzative
dell’istituto di diritto pubblico (regolamento sulle sovvenzioni, garanzie
statali in mandati di prestazioni ecc.), se le eventuali conseguenze economiche
negative non generano un immediato taglio dei posti di lavoro, riconoscere il
diritto all’ILR contrasterebbe con le finalità della stessa.
Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro
di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e
dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un
ente pubblico sulla base di una convenzione. In tal caso è determinante che la
convenzione stabilisca l’entità con cui l’ente pubblico copre i costi (mediante
sovvenzioni ecc.) e che di conseguenza i posti di lavoro non sono a rischio
neppure in assenza di copertura dei costi. Questo può riguardare le grandi come
le piccole aziende (es. se la piscina di un Comune è gestita da privati o da
un’associazione ma sussiste una garanzia di disavanzo da parte del Comune).
L’unico elemento determinante è se, a seguito della situazione giuridica, vi è
il rischio di una perdita immediata di posti di lavoro.
I datori di lavoro di diritto pubblico e le
associazioni o i datori di lavoro privati che, su mandato pubblico, gestiscono
aziende o imprese o erogano servizi, devono dimostrare che i posti di lavoro
sono a rischio, nonostante le convenzioni in essere con gli enti pubblici
man-danti. In mancanza di una dimostrazione credibile, non sussiste alcun
diritto all’ILR. (…)”
Nella “Direttiva 2020/10:
Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio
2020.
in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in
particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle
seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella
“Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.
In quest’ultima la SECO ha
precisato che:
"
(…)
2.1
Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie
ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa
associata devono essere considerate temporanee.
2.2
Perdite di lavoro per motivi economici
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e
della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio
aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1
lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.
Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi
per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1
lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile
che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono
riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è
una giustificazione insufficiente.
(…)
2.3
Perdite di lavoro dovute a
provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in
relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto
le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella
regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e
dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo
singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità
cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili
al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di
raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di
lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51
cpv. 3 OADI). (…)”
(…)
2.6
Preannunci dei fornitori di prestazioni
pubbliche (datore di
lavoro pubblico, amministrazione pubblica
ecc.)
Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare i posti di
lavoro. Questa misura serve a evitare che si verifichino licenziamenti
immediati a causa di un calo temporaneo della domanda di beni e servizi e della
conseguente perdita di lavoro (cfr. anche DTF 121 V 362 consid. 3. a). Tale
rischio (diretto) di perdita di posti di lavoro sussiste fondamentalmente
soltanto per le aziende che finanziano la loro fornitura di servizi
esclusivamente con i redditi o il denaro generato da privati.
Al contrario, sui fornitori di prestazioni pubbliche
non grava alcun rischio aziendale o di fallimento, poiché devono assolvere i
compiti affidati loro dalla legge indipendentemente dalla situazione economica.
Eventuali difficoltà economiche, le maggiori spese o addirittura le perdite
connesse all’attività aziendale sono coperte con fondi pubblici, come
sovvenzioni o altri valori monetari. Generalmente, in questi casi non vi è
nessuna minaccia immediata di perdere posti di lavoro.
Sulla base del mandato dei fornitori di prestazioni pubbliche
e tenendo conto dello scopo dell’ILR, ne consegue che i fornitori di
prestazioni non hanno fondamentalmente diritto all’ILR per i loro
collaboratori. La concessione dell’ILR in caso di sospensione temporanea di
questa prestazione equivarrebbe a trasferire i costi salariali al fondo AD,
senza il rischio di licenziamenti immediati (che il legislatore deve
contrastare) in relazione a tali società di diritto pubblico.
Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro
di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e
dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un
ente pubblico sulla base di una convenzione.
La concessione dell’ILR per i collaboratori dei
fornitori di prestazioni pubbliche è consentita soltanto se i collaboratori
interessati sono esposti a un rischio immediato e concreto di licenziamento.
Ciò può riguardare anche solo ambiti parziali dei fornitori di prestazioni. Ad
esempio, un’azienda di trasporto può comprendere sia un reparto i cui
collaboratori hanno diritto all’ILR in caso di calo del fatturato (es. pullman
turistici) sia un reparto i cui collaboratori non ne hanno diritto (gestione
sovvenzionata di autobus locali).
Esiste un rischio diretto e concreto di perdere posti di
lavoro se non c’è alcuna garanzia/sicurezza che i costi operativi vengano
completamente coperti in caso di calo della domanda o di riduzione ordinata
dell’offerta da parte del cliente e se le aziende interessate hanno la
possibilità di licenziare direttamente i collaboratori al fine di ridurre i
costi operativi. Queste due condizioni devono essere soddisfatte
contemporaneamente.
Il SC deve semplicemente verificare se esiste un
rischio immediato e concreto di perdere posti di lavoro e se il datore di lavoro
può dimostrarlo mediante un’adeguata documentazione. È quindi responsabilità
delle aziende che forniscono prestazioni pubbliche (Service Public) fornire al
SC tale documentazione adeguata (regolamenti del personale, contratti di
lavoro, mandati di prestazione, concessioni, accordi di sovvenzione, CCL ecc.),
al fine di dimostrare in maniera attendibile che esiste un rischio diretto e
concreto di licenziamento in caso di perdita del lavoro. Non sono necessarie
ulteriori verifiche. L’introduzione del lavoro ridotto va respinta soltanto se
i documenti presentati dal datore di lavoro non sono in grado di provare il
rischio di perdere posti di lavoro.
Se sono soddisfatte tutte le condizioni per il diritto
all’indennità e l’ILR viene accordata, l’istituzione ha diritto all’ILR in
misura pari alle ore di lavoro perse e alla perdita computabile senza alcuna
differenza, proprio come ogni altra azienda che soddisfa le condizioni per il
diritto all’ILR. In particolare occorre osservare che, nel calcolo dell’ILR, non
sono dedotte né la parte sovvenzionata né la garanzia statale. Neppure
eventuali misure di sostegno decise a posteriori dal Parlamento o dal Consiglio
federale portano a una riduzione dell’ILR (ciò significa che questi pagamenti
non comporterebbero né il versamento di un importo inferiore dell’ILR né
rimborsi). Tali precisazioni entrano in vigore retroattivamente il 1° giugno
2020.
In caso di decisione su opposizione, la presenza di
entrambe le suddette condizioni di diritto (rischio concreto di perdere posti
di lavoro e nessuna copertura completa dei costi operativi) deve emergere
chiaramente e inequivocabilmente dalla giustificazione, con precisi rimandi ai
documenti di riferimento.”
Nella
Direttiva 2020/15: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»
del 30 ottobre 2020 è stato, altresì, introdotto un nuovo punto 2.6 a relativo
al preannuncio di organizzazioni non commerciali:
"
In generale, i singoli e quindi le
organizzazioni (indipendentemente dalla loro forma giuridica) con cui sono
impiegati non hanno diritto a ILR se non vi è una perdita economica e il lavoro
ridotto non serve a mantenere i posti di lavoro.
Un'organizzazione, ad esempio un'associazione o una
cooperativa il cui scopo è il benessere dei suoi membri e che è finanziata
dalle quote associative, non subisce alcuna perdita economica e i posti di
lavoro non sono in pericolo. Non vi è quindi alcun diritto a ILR, anche se il
lavoro dei dipendenti deve essere temporaneamente sospeso a causa di misure
ufficiali.
Tuttavia, un'associazione che fornisce servizi e si
finanzia con le tasse che riceve in cambio (ad es. proventi delle vendite,
biglietti d'ingresso) può subire perdite economiche a causa di misure ufficiali
e i posti di lavoro possono essere messi in pericolo. Pertanto, il diritto
all’ILR può essere soddisfatto se le altre condizioni sono soddisfatte (assenza
dal lavoro inevitabile, non può essere evitata con misure economicamente
sopportabili, almeno il 10%, temporaneo, tipo di contratto di lavoro).
Nel caso di organizzazioni che rappresentano un misto
di questi due casi estremi, ad esempio che cofinanziano il personale dei
dipendenti con contratti o mandati più piccoli, occorre procedere ad una
ponderazione degli interessi caso per caso.
Caso di studio 1: Un'associazione musicale locale che
si esibisce occasionalmente in festival comunitari, ma il cui reddito consiste
principalmente in quote associative, donazioni, ecc. non subisce alcuna perdita
di lavoro a causa della cancellazione di un festival comunitario, e il lavoro
di un amministratore delegato impiegato su piccola scala non è minacciato. In
questo caso la richiesta all’ILR deve essere respinta.
Caso di studio 2: Un'orchestra musicale, organizzata
anche come associazione che paga gli stipendi dei musicisti impiegati e di
altro personale con il reddito delle sue esibizioni, subisce la perdita di ore
lavorative a causa dell'annullamento delle esibizioni e del divieto di prove, e
i posti di lavoro sono minacciati. In questo caso, il diritto all’ILR deve
essere accettato se le altre condizioni sono soddisfatte.
(…)”
Nella
“Direttiva 2021/01: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” del 20 gennaio 2021, che ha sostituito la Direttiva 2020/15 del 30
ottobre 2020, la SECO ha mantenuto i citati p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 ed ha così
modificato il punto 2.6 a:
"
2.6
a Preannuncio di
organizzazioni non commerciali
L’art. 31 LADI disciplina le condizioni per il diritto
alla riscossione dell’ILR. Non si può escludere a priori che i lavoratori del
settore pubblico, delle aziende parastatali o di associazioni private non
abbiano alcun diritto all’indennità per lavoro ridotto. Lo status del datore di
lavoro (diritto pubblico, associazione, cooperativa, fondazione ecc.) è
irrilevante ai fini della questione, mentre al contrario è importante lo status
contributivo del lavoratore. Per ogni singolo caso è necessario verificare se
sussistono le condizioni per il diritto alla riscossione previste dall’articolo
31.
LADI e se vi sia il rischio che il lavoratore interessato possa perdere il
posto di lavoro. Se un’azienda o un’attività commerciale è tenuta a garantire
lo svolgimento dell’attività a prescindere dalla situazione economica e dalle
difficoltà economiche, e se le maggiori spese sostenute o le perdite generate
sono coperte da fondi pubblici, di norma per i lavoratori interessati non
esiste alcun rischio di licenziamento immediato. In questi casi la richiesta
dell’ILR dovrebbe essere respinta.
Þ Vedi anche Prassi LADI ILR D38 nuovo”
I
p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 e 2.6 a sono rimasti invariati nella Direttiva
2021/06: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 19
marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021.
Nella
Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 è stato, però, introdotto il nuovo p.to
2.2.c relativo alle aziende di nuova costituzione:
" 2.2 c
Aziende di nuova costituzione
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità,
una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico
del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI,
anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le
perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo
motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a
LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio.
Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a
seguito di provvedimenti delle autorità. Poiché non è prevista l’applicazione
della regola dei due anni, nel modulo di preannuncio semplificato non si deve
indicare la data di costituzione.
La situazione sarebbe diversa per un’azienda costituita durante la
pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto in precedenza
un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto imputando
direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti vengono
accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte della SECO
o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda deve
aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.”
Né
la Direttiva 2021/06 del 20 aprile 2021 che ha sostituito quella del 19 marzo
2021, né la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 che ha sostituito la Direttiva
del 20 aprile 2021 hanno apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c, 2.3, 2.6
e 2.6 a.
Nella
Direttiva 2021/16 “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” del 1° ottobre 2021 che sostituisce la Direttiva 2021/13 del 30
giugno 2021 (cfr.
al posto del punto 2.6 a è stato inserito il rinvio:
"
Þ Vedi Direttiva 2021/14 Prassi LADI ILR D38 nuovo”
Quest’ultimo
punto della Prassi LADI ha integralmente ripreso il contenuto del punto 2.6 a
appena riprodotto.
2.4
Le
direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata
dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_458/2020 del
27.
settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020
del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020
consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.;
STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195;
STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF
138.
V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169
consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per
prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono
un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso
di specie (cfr. STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF
8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142
V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V
50.
consid. 4.1; DTF 133 V 587
consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF
H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c
e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV
Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR
1997.
ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65
consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée
de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"
in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti,
tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa
materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118
V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5
Nella presente evenienza dalle carte
processuali, in particolare dal suo Statuto, emerge che RI 1 è un’associazione
ai sensi del Codice civile (art. 60 CC segg.) con sede a __________. E’ nata
nel __________ con lo scopo, come indicato anche nel preannuncio di
lavoro ridotto del 12 marzo 2020 (cfr. consid. 1.1.), di
raggruppare in un’unica struttura __________ per partecipare alle varie
competizioni nazionali __________. Dal mese di luglio 2020 l’RI 1 ha in
gestione anche la squadra __________. La medesima costituisce,
pertanto, il settore __________ __________ delle squadre __________ e offre ai __________,
a delle condizioni e in un ambiente ideali che possano favorire
contemporaneamente una __________.
ll
__________, dalla stagione 2019/20, si occupa pure di organizzare e di gestire,
in accordo con la __________ e con l’__________, le squadre __________ (__________4)
delle regioni __________ e __________ e dal 2021 sono state integrate 3 squadre
__________ (__________) coinvolgendo così oltre __________ ragazzi/e e più di _________).
In
un articolo pubblicato nel __________ il __________ ottobre 2019 è stato
affermato che “il progetto __________ (…) è finanziato dalla Federazione e
rappresenta l’anello di congiunzione fra il __________ e quello __________ __________.
È l’ultimo scalino prima di entrare nelle cosiddette __________” (__________).
RI
1.
è riconosciuta dall’__________ e da __________ (cfr. doc. 6/8).
L’art. 4 dello Statuto, per quanto
concerne i membri attivi, prevede che le società di __________ aventi sede
nella regione di competenza della __________, e quelle di __________
autorizzate ad aver il __________ dall’__________, secondo le disposizioni di
quest’ultima e della __________, sono membri attivi, la __________ ne ha
facoltà (senza assoggettamento a obblighi contributivi). Altri membri che non
hanno i requisiti appena indicati possono essere accettati solo con decisione
unanime dei membri. L’__________, il __________ e il __________, in quanto
membri fondatori, hanno diritto a rimanere membri a condizione che non
retrocedano sotto la __________.
L’affiliazione all’__________ avviene
automaticamente con la promozione in __________, rispettivamente, per le
società di __________, con l’autorizzazione dell’__________ ad avere il __________
__________, rispettivamente con la delibera unanime di tutti i membri (cfr.
doc. 6/1).
I
mezzi finanziari sono garantiti principalmente
dall'__________ e dai __________ costitutivi e firmatari della convenzione che
regge il __________; un'altra importante fetta di finanziamento viene invece
assicurata tramite la ricerca di sponsorizza).
La quota annua a carico di un socio è
pari a __________.-- se è in __________, a __________.-- se è in __________ e a
fr. __________ se è in __________ (cfr. doc. 12D).
Ne consegue che attualmente il __________
versa l’importo di fr. __________ il __________ fr__________.-- e l’__________
fr__________.-- (cfr. doc. I pag. 10).
Per
quanto attiene alle sponsorizzazioni, il __________, nel dicembre 2018, ha
concluso un contratto con __________ per la pubblicità sulle __________ valido
per le stagioni 2019/20, 2020/21 e 2021/22. Il prezzo è stato fissato in fr. __________--
annui da versare a inizio stagione (cfr. doc. 6/9).
Le
fonti di finanziamento complessive elencate dalla ricorrente (cfr. doc. 6/7; I
pag. 10) sono in ogni caso le seguenti:
" Label __________
15%
Tasse sociali 15%
Sponsorizzazioni 35%
Contributo __________ + __________ 7%
Contributo Soci 20%
Altre attività 8%”
Per
la stagione 2019/20 il contributo __________ attribuito all’RI 1 ammontava a
fr. __________--, oltre a una seconda rata che sarebbe stata corrisposta se
giustificata (cfr. doc. 6/8).
I
dipendenti dell’RI 1 svolgono essenzialmente le attività di allenatore,
allenatore __________, preparatore fisico, fisioterapista, massaggiatore,
segretario, direttore e responsabile tecnico (cfr. doc. 6/6).
RI
1, il 12 marzo 2020, ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di
lavoro ridotto a far tempo dal 10 marzo 2020 per tutta l’azienda con una
perdita di lavoro probabile del 100%, a seguito dell’interruzione delle varie
attività sportive e della chiusura dei centri sportivi causata dal coronavirus
(cfr. doc. 1; 1/4; 6/7; consid. 1.1.).
La
Sezione del lavoro, il 24 marzo 2020, ha riconosciuto il diritto all’indennità
per lavoro ridotto per il periodo 15 marzo - 10 giugno 2020 (cfr. doc. 2;
consid. 1.2.).
Il
4.
maggio 2020 l’amministrazione ha, poi, emesso una nuova decisione che ha
annullato e sostituito la precedente, estendendo il diritto all’ILR dal 12
marzo all’11 settembre 2020 (cfr. doc. 3; consid. 1.2.; 1.3.).
La
ricorrente, il 19 agosto 2020, ha presentato un ulteriore preannuncio di lavoro
ridotto per il lasso di tempo 1° settembre - 31 dicembre 2020 relativo
all’intera azienda, e meglio a 46 dipendenti (18 con contratto di lavoro di
durata indeterminata e 28 con contratto di impiego di durata determinata), con
perdita di lavoro probabile del 60%, indicando quale causa “Pandemia
COVID-19. Difficoltà nell’adempiere a tutte le Restrizioni sanitarie imposte
dall’UFSP” (cfr. doc. 4).
L’amministrazione
ha esperito degli accertamenti e il 18 dicembre 2020, da un lato, ha sollevato
opposizione in relazione alla richiesta di ILR concernente il periodo dal 1°
settembre al 31 dicembre 2020 (cfr. doc. 8; inc. 38.2021.50), dall’altro, ha
riconsiderato la decisione del 4 maggio 2020, negando il diritto alle indennità
per lavoro ridotto per l’arco di tempo dal 12 marzo al 31 agosto 2020 (cfr.
doc. 7; consid. 1.3.).
Con
decisione su opposizione del 29 aprile 2021 la Sezione del lavoro ha confermato
il proprio provvedimento del 18 dicembre 2020, rilevando segnatamente che in
concreto la pandemia ha provocato delle minori uscite e quindi ha permesso di
realizzare un utile. L’amministrazione ha sottolineato che una simile
distorsione è proprio dovuta al fatto che l'RI 1 non svolge alcuna attività
commerciale e che le sue entrate sono garantite a prescindere dal volume del
lavoro svolto dai dipendenti annunciati in lavoro ridotto. Inoltre è stato
evidenziato che per i dipendenti non vi era un rischio immediato di licenziamento
(cfr. doc. B; consid. 1.5.).
2.6
Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che
il Consiglio federale, fondandosi sugli art. 185 cpv. 3 Cost, 6 e 7 LEp, ha
emanato una serie di ordinanze riguardanti provvedimenti per combattere il
coronavirus.
Con
la prima ordinanza del 28 febbraio 2020 (Ordinanza 1 Covid-19; RU 2020 573) è
stato vietato lo svolgimento in Svizzera di manifestazioni pubbliche o private
cui fossero presenti oltre 1’000 persone contemporaneamente (cfr. art. 2).
Il
13.
marzo 2020 il Consiglio federale ha emesso l’Ordinanza 2 sui provvedimenti
per combattere il coronavirus, entrata immediatamente in vigore (Ordinanza 2
Covid-19; RU 2020 773), con la quale ha stabilito ulteriori misure, in
particolare nei confronti della popolazione, per ridurre il rischio di
trasmissione e per combattere il coronavirus. Le attività presenziali in
scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione sono state vietate; è
stato vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private a cui siano
presenti 100 o più persone contemporaneamente, tale limitazione è stata
applicata anche alle strutture ricreative e per il tempo libero, segnatamente
musei, centri sportivi, palestre, piscine e centri benessere; ai ristoranti e
ai bar, nonché alle discoteche e ai locali notturni è stato consentito
accogliere non più di 50 persone contemporaneamente, incluso il personale.
Al
riguardo è utile rilevare che con sentenza 2C_280/2020 del 15 aprile 2020,
pubblicata in SVR 2020 AHV Nr. 14 pag. 41, il Tribunale federale ha stabilito
che il controllo astratto della costituzionalità dell’Ordinanza 2 COVID-19 è
escluso dalla legge sul Tribunale federale (cfr. pure STF 2C_776/2020 del 23
settembre 2020).
Nel
Canton Ticino il Consiglio di Stato, nel frattempo, con risoluzione n. 1262 dell’11 marzo 2020 valida dal 12 marzo
2020, ha decretato lo stato di necessità sull’intero territorio cantonale (art.
20.
della Legge sulla protezione della popolazione - RL 500.100: “Si ha
stato di necessità quando, a seguito di catastrofi, conflitti armati o altre
situazioni d’emergenza che comportano un pericolo imminente per lo Stato, le
persone o le cose, non sia più possibile garantire con i mezzi ordinari
l’attività amministrativa o i servizi d’interesse pubblico e la protezione e
l’assistenza delle persone e delle cose a livello cantonale, regionale o
locale.”). Inoltre ha stabilito la chiusura di luoghi di
intrattenimento, tra i quali centri sportivi, centri fitness e piscine e ha vietato
le attività e gli eventi sportivi sia agonistici sia amatoriali di ogni genere
e categoria, a prescindere dal numero di persone presenti. È stata unicamente
consentita l'attività sportiva individuale, nel rispetto delle norme igieniche
accresciute e di distanza sociale (cfr. doc. 1/6).
Il
16.
marzo 2020 il Consiglio federale ha decretato la situazione straordinaria ai
sensi dell’art. 7 LEp.
L’Ordinanza
2.
COVID-19 è stata modificata il 16 marzo 2020 con effetto dal 17 marzo 2020
(RU 2020 783).
In
particolare giusta l’art. 6 cpv. 1 e 2 concernente manifestazioni e strutture:
"
1.
È vietato lo
svolgimento di manifestazioni pubbliche o private, incluse le manifestazioni
sportive e le attività societarie.
2.
Le
strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente:
a. negozi e mercati;
b. ristoranti;
c. bar, nonché discoteche, locali
notturni ed erotici;
d. strutture ricreative e per il tempo
libero, segnatamente musei, biblioteche, sale cinematografiche, sale per
concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi, palestre, piscine, centri
benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e zoologici e parchi di
animali;
e. strutture che offrono servizi alla
persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni di massaggio, studi di
tatuaggio e centri estetici.”
L’art.
12.
cpv. 6 Ordinanza 2 COVID-19 contempla l’applicazione dell’art. 6 fino al 19
aprile 2020.
L’art.
6.
cpv. 4 e 5 dell’Ordinanza 2 COVID-19 il 29 aprile 2020 con validità dall’11
maggio 2020 (cfr. RU 2020 1401) è stato così modificato:
4.
Nel settore dello sport sono consentite le attività
seguenti, compreso l’uso delle strutture e degli impianti sportivi necessari a
tale scopo:
a. le attività sportive senza
contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino a cinque persone;
b. gli allenamenti di atleti di
punta membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti
individualmente, in gruppi fino a cinque persone oppure in squadre di
competizione a composizione stabile;
c. gli allenamenti di membri delle
squadre che fanno parte di una lega prevalentemente professionistica;
d le competizioni sportive a
esclusione del pubblico:
1.
delle squadre che fanno
parte di una lega prevalentemente professionistica, o
2.
alle quali partecipano
esclusivamente atleti di punta membri dei quadri nazionali di una federazione
sportiva nazionale.
5.
Per le
attività secondo il capoverso 4 deve essere elaborato un piano di protezione
secondo l’articolo 6a da parte:
a. dei gestori degli impianti utilizzati per dette
attività; e
b. degli organizzatori di dette
attività, segnatamente delle società.”
Dall’11 maggio 2020 il Consiglio
federale ha di conseguenza autorizzato la ripresa degli allenamenti
nello sport di massa e di punta (cfr. www.admin.ch
/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78948.html).
Dal
6.
giugno 2020 nelle manifestazioni sportive, incluse le competizioni in
presenza di pubblico, il numero dei presenti è stato limitato complessivamente
a 300 persone (cfr. art. 6c cpv. 1 Ordinanza 2 Covid-19 modifica del 27 giugno
2020.
in vigore dal 6 giugno 2020; RU 2020 1815).
Ai
sensi dell’art. 6c cpv. 2-4:
" 2
Gli organizzatori di attività sportive, segnatamente le società e i gestori di
impianti sportivi, devono elaborare e attuare un piano di protezione secondo
l’articolo 6d.
3.
Alle attività sportive il cui svolgimento prevede un
contatto fisico stretto e continuo, segnatamente la danza sportiva, la lotta
svizzera, la lotta, il football americano e il rugby, si applica quanto segue:
a.
gli allenamenti sono ammessi
soltanto in squadre a composizione stabile e se è tenuto un elenco dei dati di
contatto; è applicabile l’articolo 6e capoverso 1 lettere b e c;
b.
lo svolgimento di competizioni è
vietato.
4.
Alle
competizioni con spettatori si applica quanto segue:
a.
gli spettatori devono rispettare
le raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento sociale e
deve essere designata una persona responsabile; le raccomandazioni concernenti
il distanziamento sociale non si applicano nei casi in cui il loro rispetto non
è opportuno, segnatamente per i genitori con figli o per le persone che vivono
nella stessa economia domestica;
b.
in caso di contatto stretto tra
gli spettatori si applica l’articolo 6e sulla registrazione dei dati di
contatto.”
Il
19.
giugno 2020 il Consiglio federale ha poi adottato l’Ordinanza sui
provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione
particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20,
rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).
L’ordinanza
2.
COVID-19 del 13 marzo 2020 è stata abrogata con effetto dal 22 giugno 2020
(cfr. art. 28 Ordinanza 3 Covid-19 del 19 giugno 2020; RU 2020 2195).
L’art.
1.
della citata Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020
(cfr. RU 2020 2213), relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima
stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni,
delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1).
I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus
(COVID19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).
L’art.
6.
cpv. 1 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare, la cui validità era
stata prevista fino al 31 agosto 2020 (cfr. art. 15 cpv. 3), ha vietato le
grandi manifestazioni con oltre 1000 visitatori o oltre 1000 partecipanti,
salvo le eccezioni di cui al cpv. 4 riguardante le manifestazioni politiche e
della società civile.
L’Ordinanza
COVID-19 situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda
della situazione epidemiologica (cfr.
2.7
In
relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata dall’RI 1 il
12.
marzo 2020 (cfr. doc. 1; consid. 1.1.), la Sezione del lavoro ha dapprima,
il 24 marzo 2020, emesso una decisione con la quale ha riconosciuto il relativo
diritto dal 15 marzo al 10 giugno 2020 (cfr. doc. 2; consid. 1.2.), poi esteso
dal 12 marzo all’11 settembre 2020 con decisione del 4 maggio 2020 (cfr. doc.
3; consid. 1.2.). Quest’ultimo provvedimento è stato riconsiderato il 18
dicembre 2020 e il diritto è stato negato (cfr. doc. 7; consid. 1.3.).
L’art.
53.
LPGA, concernente la revisione e la riconsiderazione, prevede:
"
1.
Le decisioni e le
decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere
sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente
nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti
in precedenza.
2.
L’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e
se la loro rettifica ha una notevole importanza.
3.
L’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione,
contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso
all’autorità di ricorso.”
L’art.
53.
LPGA ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore
(cfr. DTF 133 V 50 consid. 4.1; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06
del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo
2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
L’amministrazione
può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF 9C_200/2021
del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF
8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno
2007).
Mediante
la riconsiderazione si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente
un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti, e meglio “un accertamento errato
dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi” (cfr. STF 9C_452/2017
del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza
non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr. DTF 117 V 8 consid. 2c;
115.
V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto
quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate,
ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure
lo sono state in modo inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010,
consid. 3 con riferimenti).
Una
decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti
di cui all’art. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole
dubbio, o, in altre parole “Zweifellosigkeit
bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine
Unrichtigkeit vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine
Unrichtigkeit – möglich” (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF
9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STFA U 288/05 del 14 dicembre
2005.
consid. 2; STFA U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.;
STFA U 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5
aprile 2016).
In proposito cfr. pure la STF
8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 2.3.
Circa
l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,
ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si
veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STFA C 24/01 e C 137/01 del 28
aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
2.8
In
concreto il TCA ricorda che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i
lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di
lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del
lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.2.)
Per
costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia
temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, B. Rubin, “Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).
Le
direttive della SECO (cfr. consid. 2.3.) stabiliscono peraltro chiaramente che “sia
la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere
considerate temporanee”.
Nel
caso di specie, come indicato dall’amministrazione, non si è confrontati con
un’azienda privata commerciale nel vero senso del termine (cfr. STCA 38.2021.35
del 4 ottobre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.64 dell’8 novembre 2021 consid.
2.8.).
In
effetti RI 1 è un’associazione ai sensi degli art. 60 CC e segg. il cui scopo è
il raggruppamento in __________ __________ della regione di competenza della __________
che partecipano alle varie competizioni nazionali __________ e dal
mese di luglio 2020 __________.
Inoltre
dalla stagione 2019/20 RI 1 si occupa pure dell’organizzazione e della gestione
delle squadre __________ (__________) delle regioni __________ e __________ e
dal 2021 sono state integrate 3 squadre ______; consid. 2.5.).
I
lavoratori delle organizzazioni non commerciali, quali le associazioni, non
sono tuttavia esclusi a priori dal diritto alle indennità per lavoro ridotto,
ma occorre verificare per ogni singolo caso se sussistono le condizioni per il
diritto alla riscossione previste dall’art. 31 LADI e se vi sia il rischio che
il lavoratore interessato possa perdere il lavoro (cfr. consid. 2.3.).
Pertanto le associazioni private,
dal profilo del diritto o meno all’indennità per lavoro ridotto, sono
assimilabili ai datori di lavoro di diritto pubblico (cfr. consid. 2.3.).
La
giurisprudenza federale ha stabilito che le aziende pubbliche o
che svolgono un servizio pubblico possono eccezionalmente beneficiare delle
indennità per lavoro ridotto in presenza di due condizioni cumulative, da una
parte, per quel che riguarda i lavoratori, il reale rischio di licenziamento a breve
termine, visto che si tratta di una misura preventiva e temporanea (cfr. art.
31.
cpv. 1 lett. d LADI), d’altra parte, per quel che riguarda l’azienda, se
essa corre un rischio proprio per la sua stessa esistenza e cioè rischia di
dover chiudere a seguito della perdita di lavoro (in caso contrario la perdita
di lavoro, non sarebbe dovuta a motivi economici e inevitabile; cfr. art. 32
cpv. 1 lett. a LADI; DTF 121 V 362).
Al riguardo Rubin (op.cit., pag. 343) sottolinea che il diritto
all’indennità per lavoro ridotto “est réservé aux employés qui
risquent de perdre leur place à brève échéance (ATF 121 V 362 consid. 3b p. 368). N'ont pas droit à indemnité en cas de RHT les employés
des services publics dont Ie statut ou les possibilités de mutation au sein de
l'administration leur assurent une protection contre un licenciement à brève
échéance.”.
Il Consiglio federale, il
26.
agosto 2020, e il Consiglio nazionale, il 25 settembre 2020, hanno del resto
proposto di respingere la mozione 20.3540 della Consigliera nazionale Martina
Bircher (Gruppo dell’unione democratica di Centro Unione democratica di centro)
“Indennità per lavoro ridotto. Esecuzione non uniforme nei Comuni e nelle
imprese a partecipazione comunale” dell’8 giugno 2020 con cui ha chiesto al
Consiglio federale di adeguare la legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione (LADI) al fine di garantire che si dia esecuzione all'indennità
per lavoro ridotto (art. 31 segg. LADI) in modo uniforme e su un piano di
parità di legge per le istituzioni e le imprese a partecipazione comunale.
Il
Consiglio federale ha osservato:
" Lo scopo principale dell'ILR è salvaguardare i posti
di lavoro, ovvero evitare i licenziamenti a breve termine in caso di calo
temporaneo della domanda di beni e servizi e di conseguenti perdite di lavoro.
Anche i fornitori di servizi pubblici come i Comuni e
le imprese a partecipazione comunale sono stati colpiti dalla crisi del
coronavirus. Tuttavia, di solito non sono esposti a rischi aziendali o di
fallimento perché le prestazioni del servizio pubblico devono essere garantite
a prescindere dalla situazione economica. Di norma, non c'è un rischio
immediato che queste aziende taglino posti di lavoro perciò non hanno diritto
all'ILR. In questi casi, versare l'ILR significherebbe addossare i costi
salariali al fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) anche se la
questione non si pone perché la volontà del legislatore è proprio quella di
evitare i licenziamenti a breve termine. Inoltre, è irrilevante che i dipendenti
delle aziende che erogano servizi pubblici versino contributi all'AD. Infatti,
oltre a tale obbligo, per avere diritto all'ILR devono essere soddisfatti tutti
gli altri requisiti. Tuttavia, i lavoratori delle aziende che forniscono
prestazioni del servizio pubblico non sono esclusi totalmente dal diritto
all'ILR; ne hanno infatti diritto qualora siano esposti a un rischio concreto e
immediato di disdetta del proprio contratto.
Come accennato nella mozione, gli enti pubblici
(Confederazione, Cantoni e Comuni) agiscono in molteplici forme. I Comuni, ad
esempio, possono erogare i servizi autonomamente, assegnare concessioni,
accordare garanzie di deficit o affidare incarichi a imprese di diritto
privato. Questa lista non esaustiva di possibilità può variare da un Comune
all'altro.
Poiché gli enti pubblici agiscono in molti modi
diversi non è possibile stabilire per legge in maniera uguale per tutti quando
un collaboratore di un'azienda che eroga servizi pubblici rischia di perdere il
posto di lavoro. Ad esempio per gli impiegati delle piscine coperte il rischio
di essere licenziati non è lo stesso in tutta la Svizzera appunto perché le
collettività funzionano secondo modalità differenti, ragion per cui non si può
concedere o negare a priori il diritto all'ILR a questa categoria di persone.
Per rispettare il principio e l'idea di fondo dell'ILR gli organi d'esecuzione
dell'AD devono valutare il rischio caso per caso.
Per gli organi d'esecuzione queste valutazioni
individuali non rappresentano una novità e finora non hanno provocato problemi
né incertezze poiché la giurisprudenza del Tribunale federale in materia è
sufficientemente chiara. La SECO ha inoltre emanato istruzioni destinate agli
organi d'esecuzione che non si prestano a fraintendimenti. Infine, come è scritto
nella legge, sono i lavoratori ad avere diritto all'ILR, non i datori di
lavoro. Pertanto il tipo di azienda non è l'unico criterio per stabilire se
sussiste tale diritto, ma occorre piuttosto verificare se il singolo lavoratore
è esposto al rischio di perdere il posto di lavoro per motivi economici oppure
no.”
(cfr.
Nella presente fattispecie non è
perciò di ausilio alcuno il riferimento della Sezione del lavoro (cfr. doc. B
p.to 2) al parere fornito il 19 agosto 2020 dal Consiglio federale con cui ha
proposto di respingere il postulato 20.3200 “Indennità per lavoro ridotto
per le persone retribuite su base oraria che lavorano per privati”
depositato dal Gruppo socialista il 4 maggio 2020. In effetti è vero che nello
stesso il Consiglio federale ha indicato che “l'indennità per lavoro ridotto (ILR) è stata introdotta
per le imprese che producono beni, forniscono servizi, sono direttamente in
contatto con il mercato e assumono il proprio rischio aziendale. In assenza di
un simile rischio, in genere non sussiste nemmeno un rischio di licenziamento;
pertanto, il versamento dell'ILR - il cui scopo è quello di mantenere i posti
di lavoro - non è giustificato” (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203200).
E’ altrettanto vero, però, da un lato, che ciò è stato affermato nel contesto
del postulato citato che si riferisce alle economie domestiche private (e non
ad aziende pubbliche o che svolgono un servizio pubblico),
dall’altro, che è ad ogni modo stato precisato che in assenza di un rischio
aziendale “in genere” non sussiste nemmeno un rischio di licenziamento,
per cui non è stato escluso in modo assoluto.
Questo
Tribunale, in due sentenze 38.2020.69 e 38.2020.70 del 12 aprile 2021 cresciute
incontestate in giudicato, trattandosi di due corporazioni di diritto pubblico
ha concluso che non esisteva il diritto ad indennità per lavoro ridotto in
quanto i singoli lavoratori non incorrevano un rischio di licenziamento visto
che l’azienda era tenuta a svolgere comunque i compiti fissati nella legge.
È
invece stata lasciata aperta la questione di sapere se il diritto all’indennità
doveva essere negato anche perché eventuali deficit dell’azienda sarebbero
stati comunque coperti attraverso fondi pubblici (cfr. D. Cattaneo, “COVID-19: les premiers
arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances sociales
et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pag.
181.
– 209 (193)).
La
medesima soluzione è stata adottata da questa Corte in due sentenze 38.2021.31
e 38.2021.37 del 30 agosto 2021 relative ad un’altra corporazione di diritto
pubblico.
Il
TCA è arrivato alla stessa conclusione in una sentenza 38.2021.9 del 18 maggio
2021, pure cresciuta incontestata in giudicato, a proposito di una società che
non era un’azienda privata nel vero senso del termine.
Per
l’unico dipendente non esisteva un effettivo rischio di licenziamento a breve
termine e la perdita di lavoro faceva comunque parte del normale rischio
aziendale.
Con sentenza 38.2021.35 del 4
ottobre 2021, già menzionata sopra, questo Tribunale ha stabilito che a ragione
la Sezione del lavoro non aveva riconosciuto a un'associazione sportiva il diritto
a indennità per lavoro ridotto per i suoi dipendenti nel periodo agosto -
dicembre 2020. In effetti, ritenuto che gli allenamenti per i ragazzi di meno
di 16 anni non sono mai stati soppressi e la ristorazione è stata chiusa dal 22
dicembre 2020, per i dipendenti non vi era il rischio di licenziamento a breve
termine.
Va,
altresì, evidenziato che nel Messaggio concernente la Legge federale sulle basi
legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia
di COVID-19 (legge COVID 19) del 12 agosto 2020 il Consiglio federale al punto
2.3.8
ha sottolineato che:
"
In quanto strumento
dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di
garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la
diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di
fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e
servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine
un’ondata di licenziamenti.” (FF 2020 5797 (5818)).
Tale
principio è stato ricordato dal Tribunale federale in una sentenza 8C_17/2021
del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3, di cui è prevista la pubblicazione nella
Raccolta ufficiale.
Infine
questo Tribunale, in riferimento all’asserzione della parte resistente relativa
al nuovo settore __________ che la ricorrente gestiva dal luglio 2020 secondo
cui “anche aziende commerciali nuove o settori di esse, costituiti durante
la pandemia senza poter dimostrare un adeguato periodo d’esercizio in piena
autonomia, non possono essere ammessi al lavoro ridotto” (cfr. doc. B pag.
6), ritiene in ogni caso utile rilevare che la perdita di lavoro di un’azienda
costituita durante la pandemia è computabile se è dovuta a provvedimenti
adottati dalle autorità, quali gli ordini di chiusura, a meno che si sia
confrontati con un abuso di diritto (cfr. consid. 2.3.; STCA 38.2021.32 del 13
settembre 2021 consid. 2.6.).
2.9
Nel
caso di specie RI 1, nel 2020, ha continuato a gestire le squadre __________ (__________)
delle regioni __________ e __________ di cui aveva iniziato a occuparsi proprio
nella stagione 2019/20 (cfr. consid. 2.5.).
Gli allenamenti e le partite
hanno potuto d’altronde essere ripresi a piccoli gruppi dal 6 maggio 2020 (cfr.
consid. 2.6.; __________).
Inoltre,
come visto, l’insorgente dal luglio 2020, ossia in un periodo in cui in ogni
caso in Svizzera vigeva la situazione particolare secondo la legge sulle
epidemie (cfr. art. 6 LEp; Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19
giugno 2020
).
Dal giugno 2021 il __________ è
in __________ (cfr. https://__________).
Dai numerosi contratti di lavoro
agli atti (cfr. doc. 6/13) emerge, da un lato, che 12 contratti (per le
funzioni di direttore e responsabile tecnico del __________; responsabile __________
e responsabile __________ per il partenariato __________; allenatori;
allenatore __________; responsabile __________ __________; preparatore fisico; fisioterapista;
segretario al 100%; segretario, responsabile marketing e comunicazione; doc.
6/13; 6/5; 6/6), ancora validi nel 2020, sono stati conclusi prima della
pandemia, e meglio tra giugno 2017 e febbraio 2020.
Dall’altro, che tra il 20 aprile
e il 30 giugno 2020 la ricorrente ha stipulato 32 contratti di lavoro in
relazione alle figure professionali di allenatori, allenatori __________,
assistenti allenatori, fisioterapisti, preparatori tecnici, di cui 6 di durata
indeterminata dal 1° luglio 2020 (la cui eventuale disdetta può avere come
unica data di validità il 30 giugno di ogni anno) e 26 di durata determinata
dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.
In particolare tre contratti di
impiego riguardano funzioni (allenatore __________ e __________; preparatore
atletico __________; allenatore assistente __________) concernenti la squadra __________.
L’insorgente medesimo ha del resto
indicato che per l’__________ sono state create 5 nuove posizioni (cfr. doc.
10; consid. 1.4.).
Dal confronto tra l’elenco dei
dipendenti nell’anno 2019 di cui all’”Avviso di salario per l’anno 2019”
inviato all’IAS il 10 gennaio 2020 (cfr. doc. 6/5), la lista “Dipendenti __________
2020-2021” (cfr. doc. 6/6) e i nuovi contratti di lavoro, si evince altresì che
12.
dei 32 contratti conclusi da aprile 2020 si riferiscono a dipendenti che erano
già attivi per l’RI 1 nel 2019.
Degli ulteriori 20 contratti di
impiego 13 sono verosimilmente sostituzioni, ritenuto, da una parte, che nel
2019.
risultavano complessivamente 37 dipendenti, mentre erano 44 nel 2020 (12
dipendenti con contratti conclusi prima della pandemia e ancora validi nel 2020
+ 32 dipendenti con nuovi contratti conclusi da aprile 2020; cfr. doc. 6/5; 6/6;
6/13), per cui l’organico è aumentato ma non di 20 unità. Dall’altra, in quanto
dei 37 dipendenti del 2019 24 erano ancora alle dipendenze dell’insorgente nel
2020, mentre i nominativi di 13 collaboratori non appaiono più nella lista dei
dipendenti 2020.
L’aumento di personale a far
tempo dal luglio 2020 risulta, quindi, essere di 7 dipendenti, fra i quali,
come rilevato dall’amministrazione (cfr. doc. B pag. 7; consid. 1.5.), __________,
__________ e __________ al beneficio di contratti di durata indeterminata (cfr.
doc. 6/13).
Riguardo all’assunzione della
gestione dell’__________, all’aumento di personale e alle sostituzioni giova
rilevare che è nell’ordine delle cose che questi processi, comprensivi di prese
di contatto, fasi preparatorie e accordi, siano avvenuti, in ogni caso, con un
certo anticipo di tempo rispetto alla sottoscrizione, dall’aprile 2020, dei
relativi contratti. È quindi verosimile ritenere che nei mesi di febbraio e
marzo 2020 perlomeno le trattative a tal fine erano in corso.
A partire dal 2021 sono peraltro
state integrate nell’RI 1 le squadre __________ __________ che hanno cominciato
la stagione __________ 2021/22 (cfr. consid. 2.5.; https://__________).
In simili condizioni,
indipendentemente dalla questione di sapere se effettivamente, come fatto
valere dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. B pag. 4-5; III pag. 3), i
provvedimenti varati dalle autorità in relazione alla pandemia hanno comportato
per la ricorrente una notevole riduzione delle uscite finanziarie così da
contenere la perdita d’esercizio – ritenuto comunque che i mezzi finanziari
dell’RI 1 sono garantiti principalmente dall’__________ e __________ __________
costituitivi (__________, __________, __________) e che l’insorgente ha
dichiarato che le eventuali perdite di esercizio “sono coperte dai soci
fondatori” (cfr. doc. 5: domanda della parte resistente n. 15; 6/10; 6/2;
consid. 2.5.) – RI 1 non presenta una perdita di lavoro tale da minacciare i
posti di lavoro dei propri dipendenti, avendo esteso la propria attività e
aumentato il numero dei propri dipendenti durante la pandemia.
In relazione al periodo 12 marzo -
31.
agosto 2020 non è, perciò, dato il requisito della perdita di lavoro
computabile (cfr. art. 31 lett. b e 32 cpv. 1 lett. a LADI; STCA 38.2021.43-44
del 13 settembre 2021).
2.10
Ad
ogni modo RI 1, nel lasso di tempo dal 12 marzo al 31 agosto 2020, non aveva
diritto a indennità per lavoro ridotto anche prescindendo dalla sussistenza o
meno di una perdita di lavoro computabile. In effetti decisiva in casu è
l’inesistenza per i propri dipendenti di un effettivo e immediato rischio di
licenziamento (cfr. cfr. art. 31 cpv. 1 lett. d LADI; consid. 2.2.).
Al riguardo va rilevato che, conformemente
a quanto peraltro addotto dalla parte ricorrente stessa (cfr. doc. 10; I pag.
8, 14), i club professionistici hanno l’obbligo di avere un __________ per ottenere
la __________ che consenta loro di partecipare ai campionati di __________ e
competizioni __________, di __________ e di __________ (cfr. art. 2-4; __________
__________; __________), e di svolgere dunque regolarmente la propria attività.
Inoltre per adempiere ai
requisiti posti dall’__________ l’RI 1 ricorrente deve disporre di determinati
collaboratori con specifiche competenze (responsabili tecnici, un certo numero
di allenatori con determinate qualifiche, fisioterapisti, ecc.; cfr. __________
__________ de la __________; doc. 12C).
Il TCA ritiene, di conseguenza, condivisibile
l’affermazione dell’amministrazione secondo cui “proprio perché il
mantenimento di un organico specifico con i profili richiesti è imprescindibile
per l’esistenza dell’RI 1 e l’attività da ella proposta, i dipendenti interessati
non incorrevano in alcun rischio di licenziamento” (cfr. doc. III pag. 4).
In proposito l’insorgente ha del
resto asserito che “il personale alle dipendenze dell'RI 1 non può
facilmente essere sostituito, come auspicato dall'Ufficio. A titolo
esemplificativo, si segnala che un arbitro non può certo rimpiazzare un
fisioterapista. L'allenatore della squadra __________, da parte sua, non può
contemporaneamente allenare i giovani __________. La ricorrente deve poter
avere alle proprie dipendenze un certo numero di persone per squadra, con certe
formazioni, e non è possibile gestire liberamente questi aspetti, altrimenti
non disporrebbe più delle qualifiche per il __________ __________ e le squadre
non giocherebbero più” (cfr. doc. I pag. 14).
Va poi osservato che i contratti
di lavoro di durata indeterminata già esistenti al momento del preannuncio del
12.
marzo 2020 agli atti (cfr. consid. 2.9.) prevedono un termine di disdetta di
sei mesi con quale unica data di validità il 30 giugno, tranne in un caso
(funzione di segretario, responsabile marketing e comunicazione e allenatore __________)
in cui è contemplato il preavviso di un mese nel primo anno, di due mesi dopo
il primo anno e di tre mesi dopo 9 anni per la fine di un mese.
Anche i nuovi contratti di durata
indeterminata conclusi dal maggio 2020 contemplano un termine di disdetta di
sei mesi o comunque che la stessa può avere effetto unicamente il 30 giugno
(cfr. doc. 6/13).
I contratti di durata determinata
non prevedono alcuna possibilità di disdetta anticipata, ad eccezione di due
relativi ai fisioterapisti secondo cui “la disdetta può essere data da ambo
le parti con un preavviso di 3 mesi” (cfr. doc. 6/13).
Per inciso, riguardo ai contratti
di durata determinata, è utile sottolineare - benché la questione sia di
competenza della Cassa di disoccupazione (cfr. art. 39 cpv. 1 LADI, art. 81
cpv. 1 lett. a LADI; STAF B-40/2018 del 4 ottobre 2019 consid. 5.4.2.2.) e in
casu non sia rilevante siccome il diritto alle ILR va in ogni caso negato alla
ricorrente (associazione parificabile, dal profilo del diritto o meno all’ILR,
ai datori di lavoro di diritto pubblico; cfr. consid. 2.8.) in relazione a
tutti i dipendenti, a prescindere dal tipo di contratto di lavoro, in
particolare perché gli stessi non erano esposti a un rischio concreto e
immediato di licenziamento (cfr. consid. 2.8.) - che ai sensi dell’art. 33 cpv.
1.
lett. e LADI la perdita di lavoro non è computabile se riguarda persone
vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata (cfr. consid. 2.1.;
STF C 105/06 del 16 novembre 2006 consid. 2.2.).
Pacifica risulta la qualifica di
contratti di lavoro di durata determinata quando gli stessi vengono stipulati
non prevedendo alcuna clausola di disdetta anticipata (cfr. STAF B-40/2018 del
4.
ottobre 2019 consid. 4.3.2.; STF C 105/06 del 16 novembre 2006).
La Legge federale sulle basi
legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia
di COVID-19 (Legge COVID-19) all’art. 17 cpv. 1 lett. f, in vigore dal 19
dicembre 2020 (cfr. RU 2020 5821), enuncia comunque che il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla LADI
con riguardo al diritto all’indennità per lavoro ridotto e al versamento di
tale indennità per le persone di cui all’articolo 33 cpv. 1 lett. e LADI
In effetti l’Ordinanza sulle
misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al
coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la
disoccupazione) ha previsto all’art. 4 che “in deroga all’articolo 33
capoverso 1 lettera e LADI, una perdita di lavoro è computabile in quanto
concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata (…)”,
tuttavia unicamente per il periodo 17 marzo - 31 agosto 2020 (RU 2020 877; RU
2020.
1777; RU 2020 3569; STF 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 3.1.; 4.4.,
destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale).
Dal 21 gennaio 2021 il diritto all’ILR è
stato nuovamente esteso, segnatamente, alle persone con un rapporto di lavoro
di durata determinata se i provvedimenti disposti dalle autorità impediscono
la piena ripresa dell’attività in azienda (cfr. art. 4 Ordinanza COVID-19
assicurazione contro la disoccupazione; RS 837.033; RU 2021 16).
Cfr. pure la STCA 38.2021.35 del
4.
ottobre 2021 consid. 2.8., già citata al consid. 2.8.
Anche le possibilità limitate di
licenziamento a corto termine (per una parte dei contratti di lavoro perché
prevedono, tranne in un caso, termini di disdetta di tre mesi (in due casi) o
nella maggior parte di sei mesi per il 30 giugno, per la restante parte di
contratti poiché duravano fino al 30 giugno 2021, cfr. consid. 2.9.)
ostacolano, pertanto, la soppressione degli impieghi (cfr. DTF 121 V 362
consid. 3b, menzionata anche dalla parte resistente nella decisione su
opposizione a pag. 5).
Questo
Tribunale ritiene che non solo i dipendenti non erano esposti al rischio
concreto e immediato di licenziamento, ma nemmeno l’esistenza stessa dell’RI 1
era minacciata, considerato, da un lato, l’interesse dei __________ (__________,
__________, __________) ad assicurarne, ai fini segnatamente del mantenimento
delle loro __________, la continuazione dell’attività. Dall’altro, il
finanziamento dell’insorgente che è garantito
principalmente dall'__________, dai tre __________, dalle sponsorizzazioni
pubbliche e private (ad esempio __________; cfr. consid. 2.5.; 1.5.).
Per completezza in relazione ai
quattro dipendenti della ricorrente già al beneficio della rendita AVS (cfr.
doc. 6/7) giova rilevare che, come affermato dalla Sezione del lavoro (cfr. doc.
B pag. 7), gli stessi non avrebbero in ogni caso diritto all’indennità per
lavoro ridotto.
Ai sensi dell’art. 31 cpv. 1
lett. a LADI I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui
lavoro è integralmente sospeso, hanno infatti diritto a un’indennità per lavoro
ridotto se sono soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione contro
la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l’età minima per l’obbligo di
contribuzione nell’AVS (cfr. pure Prassi LADI ILR p.ti B24; B25).
L’asserzione ricorsuale secondo
cui “potrebbe verificarsi che il __________ prenda in gestione direttamente
il __________, lasciando di conseguenza fallire l’RI 1” (cfr. doc. I pag.
15) è peraltro una mera ipotesi non suffragata in ogni caso da alcun elemento
concreto.
A proposito dell’affermazione
secondo cui il diritto all’indennità per lavoro ridotto sarebbe dato se il
partenariato del __________ fosse gestito direttamente dal __________ che è
riconosciuto come azienda (cfr. doc. I pag. 9), il TCA si limita a osservare
che, a prescindere da quale ente si occupi del __________, il diritto all’ILR è
riconosciuto soltanto qualora siano ossequiati i relativi presupposti (cfr.
consid. 2.2.).
Lo scopo dell’indennità per
lavoro ridotto non è d’altronde quello di garantire l’esistenza dell’esercizio
o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei licenziamenti
(cfr. STF 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3, già citata al consid.
2.8.).
2.11
Per quanto concerne la censura di
disparità di trattamento in quanto “altre associazioni cantonali che __________
dei rispettivi territori abbiano da parte loro ricevuto definitiva conferma del
beneficio del lavoro ridotto" (cfr. doc. I pag. 16), va rilevato, in
primo luogo, che, analogamente a quanto indicato dall’amministrazione (cfr.
doc. B pag. 7), il principio della parità di trattamento (cfr. art. 8 Cost.;
STF 8C_182/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 3.3., pubblicata in 143 I 1; STF
2C_644/2020 del 24 agosto 2021 consid. 6) ha un’importanza limitata sul piano
intercantonale e il principio della legalità ha comunque la preminenza su
quello della parità di trattamento (cfr. STFA C 176/00 del 10 marzo 2003 c.
2.3.; DTF 124 IV 44 consid. 2c).
In
secondo luogo, sul principio dell’uguaglianza nell’illegalità il Tribunale
federale, in una sentenza 8C_338/2007 del 4 agosto 2008, ha sviluppato le
seguenti considerazioni:
"
(…)
2.
In concreto la Corte cantonale ha in primo luogo
stabilito che la qui opponente non adempiva i presupposti legali per il
riconoscimento di prestazioni assicurative in relazione alla frequentazione del
corso di collaboratrice sanitaria X.________. Questa conclusione è corretta e
incontestata. Controversa è per contro la deduzione del primo giudice, secondo
cui sarebbero soddisfatte le condizioni poste dalla giurisprudenza per
beneficiare del diritto all'uguaglianza nell'illegalità.
3.
Ove non in un caso isolato e neppure in alcuni casi,
bensì secondo una prassi costante un'autorità deroga alla legge e lascia a
divedere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla legge, il
cittadino ha diritto di esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità,
sempreché ciò non leda altri interessi legittimi. Qualora un'autorità
esplicitamente riconosca l'illegittimità di una determinata prassi anteriore e
affermi chiaramente di volersi in futuro conformare alla legge, il principio
dell'uguaglianza di trattamento deve cedere il passo a quello della legalità,
fermo restando comunque che essa autorità sia in grado di far sì che detto
intento sia effettivamente concretizzato, nel senso che essa possa
effettivamente applicare la legge in modo corretto (DTF 131 V 9 consid. 3.7 pag. 20; 126 V 390 consid. 6a pag. 392; 122 II 446 consid. 4a pag. 451, con riferimenti di
giurisprudenza e dottrina).
4.
A motivazione della decisione di riconoscere alla qui
opponente il diritto all'uguaglianza nell'illegalità, il primo giudice ha
rilevato il fatto, incontestato, che cinque altri assicurati avevano
frequentato, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, il medesimo
corso seguito dall'interessata. Alla luce di quanto precede, ciò non basta
tuttavia ancora per poter beneficiare del diritto in questione. In effetti,
come già è stato ricordato al precedente considerando, la circostanza che la
legge non sia stata applicata o non sia stata applicata correttamente in un
singolo caso o in pochi singoli casi - circostanza questa comunque contestata
dall'amministrazione ricorrente - non conferisce di massima all'interessato che
si trova nella medesima situazione un diritto di essere anch'egli trattato
diversamente da quanto previsto dalla legge. In simili condizioni, il giudizio
cantonale, che riconosce un tale diritto a U.________, non può essere tutelato.
(…)”
Su
questo tema cfr. pure; DTF 139 II 49; DTF 136 I 65; DTF 134 V 34; STF
9C_648/2019 del 16 dicembre 2019 consid. 5.3.; STF 8C_348/2017 del 5 luglio
2017; STF 9C_561/2016 del 27 marzo 2017; STF 9C_530/2015 del 28 settembre 2015;
STF 9C_648/2014 del 3 marzo 2015; STF C 44/00 del 31 luglio 2003; STF K 133/01
del 20 gennaio 2003; STCA 42.2020.15 del 22 febbraio 2021 consid. 2.10.; STCA
38.2017.84
del 20 febbraio 2018 consid. 2.6.
Nella
presente fattispecie non è dato di sapere se la situazione della ricorrente sia
effettivamente paragonabile a quella di altre associazioni attive con il
medesimo scopo. Ad ogni modo non risulta che in Svizzera – anche volendo
prescindere dal principio secondo cui la parità di trattamento ha un’importanza
limitata sul piano intercantonale – sia stata introdotta una prassi
generalizzata contraria alla legge.
La Sezione del lavoro, dal canto
suo, nella risposta di causa (cfr. doc. III pag. 5), ha affermato che “è
prassi consolidata dell’UG sollevare opposizione in relazione alle situazioni
descritte dalla ricorrente (associazioni aventi quali entrate/ricavi i
contributi volontari nonché contributi dei soci e non presentano un rischio
aziendale proprio)”.
Per quanto attiene al riferimento
agli sportivi professionisti (cfr. doc. I pag. 16), giova osservare che
effettivamente la SECO nella Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni
speciali a causa della pandemia» del 22 luglio 2020 al p.to 2.11 relativo alle
ILR per atleti professionisti la cui perdita di lavoro non può essere
determinata con precisione ha indicato:
" Il diritto
all’ILR per i giocatori di società sportive professionali può essere concesso
per il periodo durante il quale non si possono giocare partite a causa di una
perdita lavorativa pari al 100%. Invece, il diritto all’ILR è da negare in assenza
di una perdita lavorativa o di almeno una perdita lavorativa determinabile dal
momento in cui possono essere svolte attività preparatorie, come ad esempio gli
allenamenti. Di conseguenza, ciò vale anche in caso di ripresa delle partite,
indipendentemente dal fatto che gli spettatori siano ammessi o meno. In questi
casi non è obbligatoria la riconsiderazione da parte del SC e la CD può
respingere il conteggio mediante una disposizione a causa di una perdita
lavorativa non determinabile.
Qualora sia consentita una parziale ripresa
delle attività, cioè non appena sono consentiti gli allenamenti di squadra ma
non si possono ancora giocare partite, occorre distinguere se le attività
saranno effettivamente riprese parzialmente oppure no. Nel primo caso, il diritto
all’ILR deve essere negato per la mancanza di una perdita lavorativa
determinabile. Nel secondo caso, invece, tale diritto può essere rivendicato se
la società sportiva può dimostrare in modo plausibile che le misure imposte non
possono essere attuate in modo ragionevole o che le perdite in caso di ripresa
sarebbero superiori a quelle riportate durante la sospensione temporanea e
quindi vi è il rischio di un’imminente perdita di posti di lavoro.”
Il p.to 2.11 è rimasto invariato
nelle Direttive “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” seguenti,
in particolare del 27 agosto 2020, del 30 ottobre 2020, del 20 gennaio 2021,
del 19 marzo 2021, del 20 aprile 2021 e del 30 giugno 2021.
Il p.to 2.11 è stato abolito nella
Direttiva 2021/16 “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” del 1° ottobre 2021 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).
In merito al valore delle
direttive cfr. consid. 2.4.
Come rilevato dalla parte
resistente (cfr. doc. IX inc. 38.2021.50), i beneficiari contemplati al p.to
2.11
della Direttiva citata sono, tuttavia, gli atleti professionisti che
esercitano attività a favore di una società sportiva a titolo oneroso su base contrattuale.
L’RI 1 ricorrente non dispone,
invece, di giocatori professionisti e, in effetti, i dipendenti per i quali sono
state richieste le indennità per lavoro ridotto sono figure professionali (allenatori,
fisioterapisti, ecc.) distinte dai giocatori.
Ne discende che in casu il p.to
2.11
della Direttiva “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della
pandemia»” non si rivela, in ogni caso, applicabile.
La
censura di disparità di trattamento formulata dall’insorgente non può, dunque,
essere accolta.
2.12
Alla luce di quanto sopra occorre
concludere che la decisione iniziale dalla parte resistente di accordare le
indennità per lavoro ridotto dal 12 marzo 2020 (cfr. consid. 1.2.) era
manifestamente errata (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 5.5.,
già citata sopra, con cui il TF ha stabilito che la decisione di riconoscimento
delle ILR a una fondazione che si occupa di persone con disturbi psichici anche
tramite laboratori protetti non era manifestamente errata ai sensi dell’art. 53
cpv. 2 LPGA, poiché la perdita di lavoro, contrariamente a quanto deciso dal
Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, era da ricondurre a un
provvedimento dell’autorità, e meglio a disposizioni emesse dal Dipartimento
formazione, cultura e sport. L’Alta Corte ha comunque rinviato gli atti al
Tribunale cantonale per verificare la sussistenza o meno di un errore manifesto
connesso a un altro motivo, e meglio esaminando se le persone colpite dal
lavoro ridotto fossero dipendenti di un datore di lavoro che fornisce prestazioni
pubbliche e fossero esposti a un immediato e concreto rischio di licenziamento).
Inoltre la rettifica del
provvedimento si rivelava, con riferimento all’attribuzione di ILR dal 12 marzo
al 31 agosto 2020 (giusta l’art. 34 cpv. 1 e 2 LADI l’indennità per lavoro
ridotto ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno computabile.
Determinante, fino al limite massimo valido per il calcolo dei contributi (art.
3), è il salario, convenuto contrattualmente, dell’ultimo periodo salariale
prima dell’inizio del lavoro ridotto), di notevole importanza.
La decisione di attribuzione
delle ILR poteva, conseguentemente, essere riconsiderata tramite l’emanazione
della decisione del 18 dicembre 2020 (cfr. doc. 7; consid. 1.3.).
La nuova decisione
dell’amministrazione di negare le ILR per il periodo 12 marzo - 31 agosto 2020
non presta, dunque, il fianco a critiche.
Di
conseguenza la decisione su opposizione del 29 aprile 2021 deve essere
confermata.
2.13
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una
modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la
procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima
data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,
cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al
momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il
diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 31 maggio 2021, per cui
torna applicabile la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni
LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA
38.2020.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno
2021.
consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8
dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche la sentenza 8C_265/2021 del 21
luglio 2021.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti