Lexipedia

Decisione

38.2021.39

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 agosto 2021Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la

decisione su opposizione del 20 aprile 2021.

In

effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro

tardivo dell’impugnativa.

Quanto asserito dal

ricorrente nello scritto del 25 luglio 2021, in particolare che “la

depressione mi sta attanagliando la vita e la voglia di viverla” (cfr. doc.

VII), non è atto a modificare la conclusione a cui è giunto questo Tribunale.

Agli non risulta alcun

certificato medico che consenta di concludere che l’insorgente era impedito,

nel termine di ricorso, di impugnare la decisione su opposizione notificatagli

il 21 aprile 2021 (cfr. consid. 2.4.) o in ogni caso di incaricare un terzo di

compiere gli atti di procedura necessari (cfr. consid. 2.5.).

Ciò che d’altronde neppure

l’assicurato pretende.

2.7. In simili condizioni, occorre

concludere che il ricorso inoltrato dall’assicurato contro la decisione su

opposizione del 20 aprile 2021 tardivamente il 2 giugno 2021 è irricevibile.

2.8. L’art.

61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

Considerandi

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il

ricorso è datato 1° giugno 2021 ed è stato inoltrato il 1° giugno 2021.

Pertanto è applicabile il nuovo diritto.

L’oggetto

della lite sottoposta all’esame del TCA concerne la richiesta di condono

respinta dalla Sezione del lavoro, il cui ricorso dell’insorgente si è peraltro

rilevato tardivo.

In casu può restare aperta

la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a

prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.

Nel caso sia una lite di

prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede

l’applicazione.

Anche qualora la causa non

riguardasse prestazioni (in proposito cfr. STF 9C_639/2011 del 30 agosto 2012

consid. 3.2. in cui l’Alta Corte ha stabilito che non si è in presenza

di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI in

caso di vertenze concernenti il condono della restituzione di prestazioni), non

verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale

federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha

evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di

cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera

generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha

lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a

un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura

integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668

segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.

; 143 I 227 consid.

4.3

; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.

61.

LPGA).”

Nel Cantone Ticino, come

rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art.

29.

cpv. 1 Lptca/TI)”.

Ne discende che nel

presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti