38.2021.39
Ricorso inviato il 2.6.21 contro decisione su opp. 20.4.21 (spedita APlus) irricevibile poiché tardivo. Non sussistono peraltro motivi di restituzione termine. Riguardo ad asserito stato di depressione alcun certificato medico attesta impedimento del ric. a impugnare decisione o incaricare terzi
25 agosto 2021Italiano24 min
i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2021.39
rs
Lugano
25 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° giugno 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 aprile 2021 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 20 aprile 2021 la Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 27
gennaio 2021 (cfr. doc. 13) con la quale aveva respinto l’istanza di RI 1
(1.1.1967) tendente all’ottenimento del condono della somma di fr. 537.70,
difettando il presupposto della buona fede.
La somma di fr. 537.70 era
stata chiesta in restituzione all’assicurato dalla Cassa __________, non avendo
potuto ammortizzare la sospensione di quattro giorni inflittagli con decisione
del 26 marzo 2020 a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel mese di
dicembre 2019, in quanto con effetto dal 27 gennaio 2020 la sua l’iscrizione
all’URC era stata annullata (cfr. doc. A).
1.2. Contro la decisione su
opposizione l’interessato ha inviato alla Sezione del lavoro uno scritto datato
1° giugno 2021, spedito il 2 giugno 2021 e ricevuto dall’amministrazione il 4
giugno 2021, nel quale ha nuovamente chiesto l’esonero dal pagamento
dell’ammontare di fr. 537.70, facendo valere in buona sostanza di non essere in
grado finanziariamente di restituire il denaro (cfr. doc. I).
Il 4 giugno 2021 stesso la
Sezione del lavoro ha trasmesso tale atto al TCA per competenza (cfr. doc. II).
1.3. Nella sua risposta del 24
giugno 2021 l’amministrazione ha proposto di ritenere il ricorso tardivo e di
conseguenza irricevibile, rilevando:
" (…) La
decisione su opposizione del 20 aprile 2021 (doc. 17) è stata impostata in
medesima data con il sistema di spedizione Posta A plus ed è stata recapitata
nella cassetta di deposito/cassetta delle lettere del signor RI 1 il giorno 21
aprile 2021, come risulta dal tracciamento dell’invio postale (doc. 17/1).
Il termine di 30 giorni (art. 60 LPGA) ha
dunque iniziato a decorrere il giorno successivo, ossia il 22 aprile 2021, in
virtù dell’art. 38 cpv. 1 LPGA (cfr. art. 60 cpv. 2 LPGA).
Consegnato all’Ufficio postale in data 2
giugno 2021 (cfr. la busta allegata al ricorso; doc. I – inc. 38.2021.39; doc.
18/1) il ricorso deve essere ritenuto tardivo (…)” (Doc. IV pag. 2-3)
A titolo abbondanziale la
Sezione del lavoro ha chiesto che, nella denegata ipotesi in cui l’impugnativa
sia considerata ammissibile, la stessa sia respinta, dovendo escludere la buona
fede, in quanto “… il ricorrente quando ha ricevuto il conteggio datato 29
gennaio 2020 relativo alle indennità di disoccupazione di gennaio 2020 (doc. 16/1),
poteva e doveva rendersi conto che il suo comportamento negligente
(inosservanza delle prescrizioni in materia di ricerche di lavoro) era
contrario al suo obbligo derivante dalla disoccupazione.” (cfr. doc. IV
pag. 3)
1.4. Il ricorrente, dopo che gli è
stato assegnato il 24 giugno 2021 un termine di dieci giorni per presentare
osservazioni, rispettivamente il 14 luglio 2021 un ulteriore termine di cinque
giorni, il 25 luglio 2021 ha affermato di avere sì ricevuto la penalità di
quattro giorni, ma di non avere percepito la somma di fr. 537.70 per quei giorni
e di avere mandato documenti da gennaio 2020 fino al momento del suo scritto.
Egli, inoltre, ha
evidenziato:
" (…)
guadagno ad ore, come giardiniere logicamente il mio salario è come il tempo,
se piove non posso lavorare perciò non guadagno, ho un salario modesto, solo
per sopravvivere, sono solo e con tutto questo che mi sta succedendo ho perso
fiducia nella giustizia, la depressione mi sta attanagliando la vita e la
voglia di viverla, penso seriamente di farla finita con il mio vissuto ho avuto
una vita difficile, un divorzio difficile alle spalle per il quale sto ancora
pagando a caro prezzo (…)” (Doc. VII)
1.5. Il doc. VII è stato inviato
per conoscenza alla Sezione del lavoro (cfr. doc. VIII).
in diritto
in ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del
10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22
dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del
9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel
merito
2.2. Giusta
l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa.
Secondo il capoverso 2, gli
articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede
che se il termine è computato in giorni o in
mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione. Il cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo giorno del termine è un
sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o
cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il
diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo
rappresentante.
Dopo
l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in
relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della
decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo
giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del
2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217; Mosimann, in: Praktische
Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).
A
norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate
all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo
giorno del termine.
Se
la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera
che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
Se
il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF
9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49
consid. 2; DTF
110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).
2.3. In una sentenza
8C_559/2018 del 26 novembre 2018, mediante la quale il giudizio di questa Corte
era stato annullato in ragione di una violazione del diritto di essere sentito
del ricorrente, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni riguardo
al sistema di spedizione Posta A Plus, ovvero quello utilizzato dalla Sezione
del lavoro per comunicare all’assicurato la decisione su opposizione del 20
aprile 2021:
"
(…).
3.3. Nel sistema di spedizione Posta A Plus alla busta è applicato un
numero e analogamente a un plico raccomandato, l'invio avviene con la menzione
A Plus. A differenza della posta raccomandata la ricezione dell'invio non è
però attestata dal destinatario. Conseguentemente il destinatario in caso di
assenza non è informato tramite un avviso di ricevimento. La notificazione è
attestata elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale o
nella cassetta delle lettere del destinatario. Così facendo, grazie al sistema
di tracciamento degli invii Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera è
possibile osservare la cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di
influenza del destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track &
Trace non dimostra direttamente, che la busta sia entrata effettivamente nella
sfera di influenza del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera nel
proprio sistema di tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da
ciò, si può unicamente dedurre alla stregua di un indizio che la busta sia
stata depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del
destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track &
Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in mano
dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142 III 599 consid. 2.2 pag. 602 con
riferimenti).
3.4. Il Tribunale federale si è già confrontato diverse volte con il
sistema di spedizione Posta A Plus. In quei casi ha stabilito come
notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso, il
deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del
destinatario, benché questa operazione sia avvenuta il sabato. La circostanza
che la persona interessata abbia ritirato la corrispondenza il lunedì
successivo è stata esplicitamente ritenuta irrilevante dal Tribunale federale
(sentenze 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 2.2 con riferimenti; cfr.
anche sentenze 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4 e 8C_198/2015 del 30
aprile 2015 consid. 3.2 entrambe con rinvii). (…)”
Il TF, con giudizio
8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020, si è nuovamente pronunciato sul caso appena
menzionato che era stato rinviato al TCA, osservando:
" (…) Determinante
per la notifica resta pertanto anche con il sistema di spedizione Posta A Plus
il momento indicato dal tracciamento degli invii (cosiddetto "Track &
Trace"). Il mittente non ha alcuna influenza sul sistema e in tale ottica
di massima non deve essergli opposta la tesi che la spedizione sia giunta al
destinatario dopo la data indicata dal tracciamento degli invii. La sicurezza
del diritto lo impone (da ultimo sentenza 8C_271/2019 dell'11 giugno 2019
consid. 6.2).
4.2. Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale relativa al sistema di spedizione Posta A Plus, un errore
nella notificazione postale non deve essere escluso a priori. Tuttavia, una
consegna erronea non è da presumere, ma può essere ritenuta se sulla base di
tutte le circostanze sembra plausibile. Bisogna fondarsi sulla descrizione dei
fatti del destinatario, la quale solleva una consegna postale erronea, se essa
è ragionevole e sembra avere una certa probabilità, tenuto conto che occorre
presumere la buona fede del destinatario. Considerazioni del tutto ipotetiche
del destinatario, secondo cui la busta sia stata inserita nella cassetta delle
lettere del vicino (o di terzi), non giovano alle sue tesi (DTF 142 III 599 consid.
2.4.1 pag. 603 con riferimenti; sentenza 8C_559/2018 del 26 novembre 2018
consid. 4.3.2). (…)”
Al riguardo cfr. pure STF
8C_400/2019 del 13 gennaio 2019 consid. 4.1.-4.2.; STF 8C_330/2020 del 2 luglio
2020 consid. 3.
In
un’altra sentenza 8C_61/2019 del 17 aprile 2019 consid. 3 segg., riguardante
una fattispecie in cui il ricorrente pretendeva in particolare che la decisione
impugnata, trasmessagli con il sistema Posta
A Plus, sarebbe stata depositata nella cassetta delle lettere vicina,
comune a delle società di cui il suo patrocinatore era o era stato associato,
gerente, direttore o liquidatore, l’Alta Corte ha concluso che non vi era
motivo di discostarsi dalla data di distribuzione risultante dall’estratto
Track & Trace:
"
(…).
4.
4.1. Invoquant la violation des art. 38 al. 1 et 60 LPGA,
le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il n'avait
pas rendu plausible l'erreur de distribution.
4.2.
4.2.1. Selon la jurisprudence, le relevé "Track &
Trace" ne prouve pas directement que l'envoi a été placé dans la sphère de
puissance du destinataire mais seulement qu'une entrée correspondante a été
introduite électroniquement dans le système d'enregistrement de la poste.
L'entrée dans le système électronique constitue néanmoins un indice que l'envoi
a été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire à la
date de distribution inscrite (ATF 142
III 599 consid. 2.2 p.
602; arrêt 8C_482/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3.3). Une erreur de
distribution ne peut dès lors pas d'emblée être exclue. Cependant, elle ne doit
être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L'exposé des
faits par le destinataire qui se prévaut d'une erreur de distribution, et dont
on peut partir du principe qu'il est de bonne foi, doit être clair et présenter
une certaine vraisemblance (ATF 142
III 599 consid. 2.4.1 p.
604). Dans ce contexte, des considérations purement hypothétiques, selon
lesquelles l'envoi aurait été inséré dans la boîte aux lettres du voisin ou
d'un tiers, ne sont pas suffisantes (arrêts 8C_482/2018 précité consid. 4.3; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2 et les
arrêts cités). (…)”
Dalla STF 8C_179/2019 dell’11 aprile 2019, a proposito della validità
del metodo di spedizione A Plus, si evince inoltre:
"
4.1.
Invoquant la violation de l'interdiction de
l'arbitraire (art. 9 Cst.), du droit d'être entendu (art. 29 Cst.) et des art.
39 al. 1 et 60 LPGA, la recourante fait valoir que l'envoi par courrier A Plus
ne tient pas compte des spécificités liées aux horaires d'ouverture des bureaux
qui ferment le samedi. Il serait donc important de distinguer entre les
personnes privées, d'une part, lesquelles reçoivent le courrier chez elles et
peuvent en prendre connaissance le samedi, et les entreprises, d'autre part,
pour lesquelles l'ouverture des courriers ne peut se faire que le premier jour
ouvrable suivant. Selon la recourante, les courriers adressés aux entreprises
ne devraient être transmis que par le biais de plis recommandés, soumis à
signature.
4.2. Les griefs sont mal fondés. En effet, selon une
jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises
au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère
de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre
connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV
57 consid. 2.3.2 p. 62; 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603; 122 I 139 consid. 1 p. 143; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17). Autrement dit, la prise de connaissance effective de
l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de
recours. Par ailleurs, le Tribunal fédéral s'est déjà penché sur la question de
la notification des décisions par courrier A Plus, notamment dans le domaine
des assurances sociales. Il a exposé en particulier qu'il n'existait pas de
disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions
selon un mode particulier. Dès lors, les assureurs sont libres de décider de la
manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en
particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus (ATF 142
III 599 consid. 2.4.1
précité; voir également, parmi d'autres, arrêts 8C_754/2018 du 7 mars 2019
consid. 5.3 et 8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3.1). Dans ce
contexte, le Tribunal fédéral a précisé, en outre, que le dépôt de l'envoi dans
la boîte aux lettres ou la case postale constitue le point de départ pour le
calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et
que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant
(arrêts 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3; 9C_655/2018 du 28 janvier 2019
consid. 4.4; 8C_559/2018 précité consid. 3.4; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid.
3.4; 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014
consid. 3.1; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2). Il n'y a pas lieu de
revenir sur cette jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises. La
recourante ne soutient d'ailleurs pas que les conditions d'un changement de
jurisprudence seraient remplies (à ce sujet cf. ATF 144 IV
265 consid. 2.2 p. 269; 142 V 212 consid. 4.4 p. 117; 139 V 307 consid. 6.1 p. 313). Enfin, l'accès aux
cases postales est en principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider
la case postale le samedi relève de la responsabilité du destinataire. (…)”
Infine, in una pronunzia 8C_124/2019 del 23 aprile 2019 consid. 5 segg.,
il TF ha ulteriormente ribadito la validità del sistema di spedizione Posta A
Plus, in particolare come segue:
"
(…).
8.
8.1. Invoquant la violation du droit à un procès équitable
et à l'accès au juge (art. 29 al. 1, 29a Cst. et 6 CEDH), le recourant fait
valoir, en substance, que l'envoi par courrier A Plus offre une protection
moins importante que l'envoi par recommandé ou courrier A, qu'il ampute de deux
jours le délai de recours et crée des incertitudes en fonction du destinataire.
8.2.
8.2.1. Les critiques formulées par le recourant sont mal
fondées.
En effet, selon le mode d'expédition A
Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière
qu'une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le
destinataire n'a pas à en accuser réception. En cas d'absence, celui-ci ne
reçoit donc pas d'invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins
enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux
lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique
"Track & Trace" de la poste, il est ainsi possible de suivre
l'envoi jusqu'à la zone de réception du destinataire (ATF 142
III 599 précité consid.
2.2 p. 601 s. et les arrêts cités; arrêts 8C_586/2018 du 6 décembre 2018
consid. 5; 8C_53/2017 du 2 mars 2017 consid. 4.1; 8C_573/2014 du 26 novembre
2014 consid. 2.2).
8.2.2. En outre, le délai de recours est le même pour toutes
les formes de notification. Il commence à courir lorsque l'envoi entre dans la
sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut prendre connaissance
du contenu de l'envoi. En présence d'un courrier sans signature (A Plus comme
A), c'est le cas au moment du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case
postale. Si l'envoi est distribué un samedi, le délai de recours commence à
courir le dimanche. En présence d'un courrier recommandé, l'envoi entre dans la
sphère de puissance du destinataire lorsqu'il est retiré au guichet. A cet
égard, la notification par lettre recommandée n'offre pas un avantage
significatif puisqu'au stade de l'avis de retrait, le destinataire ne connaît
ni le contenu ni la motivation de la décision qui lui est adressée (arrêts
8C_754/2018 précité consid. 7.2.3; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid.
2.4).
8.2.3. Par ailleurs, l'accès aux cases postales est en
principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider la case postale le
samedi relève de la responsabilité du destinataire (privé ou commercial).
Celui-ci ne saurait s'en prévaloir pour reporter le dies a quo du délai de
recours, alors que la date de distribution d'un courrier A Plus est facilement
déterminable au moyen du numéro apposé sur l'enveloppe. Contrairement à ce que
soutient le recourant, un tel procédé ne présente aucune difficulté
particulière, surtout pour un cabinet d'avocats, et permet précisément de lever
les éventuelles incertitudes liées à l'envoi sans signature. (…)”
2.4. Dall’abbondante
giurisprudenza federale riprodotta al considerando precedente emerge con
evidenza che il sistema di notifica della decisione su opposizione attraverso
il sistema di spedizione A Plus è perfettamente valido e che quale
notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso vale il
deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del
destinatario (anche quando tale operazione avviene di sabato).
Nel caso concreto dal
sistema di tracciamento degli invii della Posta, presente agli atti (cfr. doc.
17/1), risulta che la decisione su opposizione del 20 aprile 2021 è stata
spedita tramite Posta A Plus il medesimo giorno ed è arrivata all’Ufficio di
recapito di __________ mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 6:16. Il plico postale
è stato recapitato nella cassetta delle lettere del ricorrente il 21 aprile
2021 alle ore 12:37 (cfr. doc. 17/1).
Ciò non è peraltro stato contestato
dall’insorgente.
Il
termine di ricorso ha così iniziato a decorrere, in virtù dell’art. 38 cpv. 1
LPGA, il giorno successivo, ossia giovedì 22 aprile 2021 ed è scaduto venerdì 21
maggio 2021.
Il
ricorso, inviato soltanto il 2 giugno 2021 (cfr. la busta d’invio
allegata all’impugnativa), è dunque tardivo (cfr. consid. 2.2; STCA
38.2019.48 del 2 ottobre 2019; STCA 38.2018.63 del 22 maggio 2019).
2.5. Va ora esaminato se l’assicurato
può prevalersi della restituzione del termine.
L’art. 14 Lptca, relativo
alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo
rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine
stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi
adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Di
analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che
risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze
devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente
non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza
di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.
4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,
pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza
federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta
improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,
però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine
stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad
incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF
9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015
consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86,
consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2
luglio 2003).
Tra
gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare
la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la
stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017
del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).
Per
la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce
l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se
integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con
la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa
in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio
impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Non costituiscono, per
contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,
rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale
(cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000;
DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17,
consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210,
consid. 4, pag. 216).
Deve ancora essere
sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio
di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del
diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e
seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.6. Nella presente evenienza questa Corte ritiene che non siano dati
Fatti
i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la
decisione su opposizione del 20 aprile 2021.
In
effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro
tardivo dell’impugnativa.
Quanto asserito dal
ricorrente nello scritto del 25 luglio 2021, in particolare che “la
depressione mi sta attanagliando la vita e la voglia di viverla” (cfr. doc.
VII), non è atto a modificare la conclusione a cui è giunto questo Tribunale.
Agli non risulta alcun
certificato medico che consenta di concludere che l’insorgente era impedito,
nel termine di ricorso, di impugnare la decisione su opposizione notificatagli
il 21 aprile 2021 (cfr. consid. 2.4.) o in ogni caso di incaricare un terzo di
compiere gli atti di procedura necessari (cfr. consid. 2.5.).
Ciò che d’altronde neppure
l’assicurato pretende.
2.7. In simili condizioni, occorre
concludere che il ricorso inoltrato dall’assicurato contro la decisione su
opposizione del 20 aprile 2021 tardivamente il 2 giugno 2021 è irricevibile.
2.8. L’art.
61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
Considerandi
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il
ricorso è datato 1° giugno 2021 ed è stato inoltrato il 1° giugno 2021.
Pertanto è applicabile il nuovo diritto.
L’oggetto
della lite sottoposta all’esame del TCA concerne la richiesta di condono
respinta dalla Sezione del lavoro, il cui ricorso dell’insorgente si è peraltro
rilevato tardivo.
In casu può restare aperta
la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a
prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.
Nel caso sia una lite di
prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede
l’applicazione.
Anche qualora la causa non
riguardasse prestazioni (in proposito cfr. STF 9C_639/2011 del 30 agosto 2012
consid. 3.2. in cui l’Alta Corte ha stabilito che non si è in presenza
di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI in
caso di vertenze concernenti il condono della restituzione di prestazioni), non
verrebbero comunque imposte spese.
In effetti il Tribunale
federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha
evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di
cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera
generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha
lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a
un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura
integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668
segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,
trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale
chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid.
4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.
61.
LPGA).”
Nel Cantone Ticino, come
rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021
consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art.
29.
cpv. 1 Lptca/TI)”.
Ne discende che nel
presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti