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Decisione

38.2021.39

Ricorso inviato il 2.6.21 contro decisione su opp. 20.4.21 (spedita APlus) irricevibile poiché tardivo. Non sussistono peraltro motivi di restituzione termine. Riguardo ad asserito stato di depressione alcun certificato medico attesta impedimento del ric. a impugnare decisione o incaricare terzi

25 agosto 2021Italiano24 min

i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2021.39

rs

Lugano

25 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° giugno 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 20 aprile 2021 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione

del 20 aprile 2021 la Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 27

gennaio 2021 (cfr. doc. 13) con la quale aveva respinto l’istanza di RI 1

(1.1.1967) tendente all’ottenimento del condono della somma di fr. 537.70,

difettando il presupposto della buona fede.

La somma di fr. 537.70 era

stata chiesta in restituzione all’assicurato dalla Cassa __________, non avendo

potuto ammortizzare la sospensione di quattro giorni inflittagli con decisione

del 26 marzo 2020 a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel mese di

dicembre 2019, in quanto con effetto dal 27 gennaio 2020 la sua l’iscrizione

all’URC era stata annullata (cfr. doc. A).

1.2. Contro la decisione su

opposizione l’interessato ha inviato alla Sezione del lavoro uno scritto datato

1° giugno 2021, spedito il 2 giugno 2021 e ricevuto dall’amministrazione il 4

giugno 2021, nel quale ha nuovamente chiesto l’esonero dal pagamento

dell’ammontare di fr. 537.70, facendo valere in buona sostanza di non essere in

grado finanziariamente di restituire il denaro (cfr. doc. I).

Il 4 giugno 2021 stesso la

Sezione del lavoro ha trasmesso tale atto al TCA per competenza (cfr. doc. II).

1.3. Nella sua risposta del 24

giugno 2021 l’amministrazione ha proposto di ritenere il ricorso tardivo e di

conseguenza irricevibile, rilevando:

" (…) La

decisione su opposizione del 20 aprile 2021 (doc. 17) è stata impostata in

medesima data con il sistema di spedizione Posta A plus ed è stata recapitata

nella cassetta di deposito/cassetta delle lettere del signor RI 1 il giorno 21

aprile 2021, come risulta dal tracciamento dell’invio postale (doc. 17/1).

Il termine di 30 giorni (art. 60 LPGA) ha

dunque iniziato a decorrere il giorno successivo, ossia il 22 aprile 2021, in

virtù dell’art. 38 cpv. 1 LPGA (cfr. art. 60 cpv. 2 LPGA).

Consegnato all’Ufficio postale in data 2

giugno 2021 (cfr. la busta allegata al ricorso; doc. I – inc. 38.2021.39; doc.

18/1) il ricorso deve essere ritenuto tardivo (…)” (Doc. IV pag. 2-3)

A titolo abbondanziale la

Sezione del lavoro ha chiesto che, nella denegata ipotesi in cui l’impugnativa

sia considerata ammissibile, la stessa sia respinta, dovendo escludere la buona

fede, in quanto “… il ricorrente quando ha ricevuto il conteggio datato 29

gennaio 2020 relativo alle indennità di disoccupazione di gennaio 2020 (doc. 16/1),

poteva e doveva rendersi conto che il suo comportamento negligente

(inosservanza delle prescrizioni in materia di ricerche di lavoro) era

contrario al suo obbligo derivante dalla disoccupazione.” (cfr. doc. IV

pag. 3)

1.4. Il ricorrente, dopo che gli è

stato assegnato il 24 giugno 2021 un termine di dieci giorni per presentare

osservazioni, rispettivamente il 14 luglio 2021 un ulteriore termine di cinque

giorni, il 25 luglio 2021 ha affermato di avere sì ricevuto la penalità di

quattro giorni, ma di non avere percepito la somma di fr. 537.70 per quei giorni

e di avere mandato documenti da gennaio 2020 fino al momento del suo scritto.

Egli, inoltre, ha

evidenziato:

" (…)

guadagno ad ore, come giardiniere logicamente il mio salario è come il tempo,

se piove non posso lavorare perciò non guadagno, ho un salario modesto, solo

per sopravvivere, sono solo e con tutto questo che mi sta succedendo ho perso

fiducia nella giustizia, la depressione mi sta attanagliando la vita e la

voglia di viverla, penso seriamente di farla finita con il mio vissuto ho avuto

una vita difficile, un divorzio difficile alle spalle per il quale sto ancora

pagando a caro prezzo (…)” (Doc. VII)

1.5. Il doc. VII è stato inviato

per conoscenza alla Sezione del lavoro (cfr. doc. VIII).

in diritto

in ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del

10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22

dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del

9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel

merito

2.2. Giusta

l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è

esclusa.

Secondo il capoverso 2, gli

articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede

che se il termine è computato in giorni o in

mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la

notificazione. Il cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo giorno del termine è un

sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o

cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il

diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo

rappresentante.

Dopo

l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in

relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della

decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo

giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del

2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217; Mosimann, in: Praktische

Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).

A

norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate

all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a

una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo

giorno del termine.

Se

la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera

che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

Se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF

9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49

consid. 2; DTF

110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

2.3. In una sentenza

8C_559/2018 del 26 novembre 2018, mediante la quale il giudizio di questa Corte

era stato annullato in ragione di una violazione del diritto di essere sentito

del ricorrente, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni riguardo

al sistema di spedizione Posta A Plus, ovvero quello utilizzato dalla Sezione

del lavoro per comunicare all’assicurato la decisione su opposizione del 20

aprile 2021:

"

(…).

3.3. Nel sistema di spedizione Posta A Plus alla busta è applicato un

numero e analogamente a un plico raccomandato, l'invio avviene con la menzione

A Plus. A differenza della posta raccomandata la ricezione dell'invio non è

però attestata dal destinatario. Conseguentemente il destinatario in caso di

assenza non è informato tramite un avviso di ricevimento. La notificazione è

attestata elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale o

nella cassetta delle lettere del destinatario. Così facendo, grazie al sistema

di tracciamento degli invii Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera è

possibile osservare la cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di

influenza del destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track &

Trace non dimostra direttamente, che la busta sia entrata effettivamente nella

sfera di influenza del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera nel

proprio sistema di tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da

ciò, si può unicamente dedurre alla stregua di un indizio che la busta sia

stata depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del

destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track &

Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in mano

dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142 III 599 consid. 2.2 pag. 602 con

riferimenti).

3.4. Il Tribunale federale si è già confrontato diverse volte con il

sistema di spedizione Posta A Plus. In quei casi ha stabilito come

notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso, il

deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del

destinatario, benché questa operazione sia avvenuta il sabato. La circostanza

che la persona interessata abbia ritirato la corrispondenza il lunedì

successivo è stata esplicitamente ritenuta irrilevante dal Tribunale federale

(sentenze 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 2.2 con riferimenti; cfr.

anche sentenze 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4 e 8C_198/2015 del 30

aprile 2015 consid. 3.2 entrambe con rinvii). (…)”

Il TF, con giudizio

8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020, si è nuovamente pronunciato sul caso appena

menzionato che era stato rinviato al TCA, osservando:

" (…) Determinante

per la notifica resta pertanto anche con il sistema di spedizione Posta A Plus

il momento indicato dal tracciamento degli invii (cosiddetto "Track &

Trace"). Il mittente non ha alcuna influenza sul sistema e in tale ottica

di massima non deve essergli opposta la tesi che la spedizione sia giunta al

destinatario dopo la data indicata dal tracciamento degli invii. La sicurezza

del diritto lo impone (da ultimo sentenza 8C_271/2019 dell'11 giugno 2019

consid. 6.2).

4.2. Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale relativa al sistema di spedizione Posta A Plus, un errore

nella notificazione postale non deve essere escluso a priori. Tuttavia, una

consegna erronea non è da presumere, ma può essere ritenuta se sulla base di

tutte le circostanze sembra plausibile. Bisogna fondarsi sulla descrizione dei

fatti del destinatario, la quale solleva una consegna postale erronea, se essa

è ragionevole e sembra avere una certa probabilità, tenuto conto che occorre

presumere la buona fede del destinatario. Considerazioni del tutto ipotetiche

del destinatario, secondo cui la busta sia stata inserita nella cassetta delle

lettere del vicino (o di terzi), non giovano alle sue tesi (DTF 142 III 599 consid.

2.4.1 pag. 603 con riferimenti; sentenza 8C_559/2018 del 26 novembre 2018

consid. 4.3.2). (…)”

Al riguardo cfr. pure STF

8C_400/2019 del 13 gennaio 2019 consid. 4.1.-4.2.; STF 8C_330/2020 del 2 luglio

2020 consid. 3.

In

un’altra sentenza 8C_61/2019 del 17 aprile 2019 consid. 3 segg., riguardante

una fattispecie in cui il ricorrente pretendeva in particolare che la decisione

impugnata, trasmessagli con il sistema Posta

A Plus, sarebbe stata depositata nella cassetta delle lettere vicina,

comune a delle società di cui il suo patrocinatore era o era stato associato,

gerente, direttore o liquidatore, l’Alta Corte ha concluso che non vi era

motivo di discostarsi dalla data di distribuzione risultante dall’estratto

Track & Trace:

"

(…).

4.

4.1. Invoquant la violation des art. 38 al. 1 et 60 LPGA,

le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il n'avait

pas rendu plausible l'erreur de distribution.

4.2.

4.2.1. Selon la jurisprudence, le relevé "Track &

Trace" ne prouve pas directement que l'envoi a été placé dans la sphère de

puissance du destinataire mais seulement qu'une entrée correspondante a été

introduite électroniquement dans le système d'enregistrement de la poste.

L'entrée dans le système électronique constitue néanmoins un indice que l'envoi

a été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire à la

date de distribution inscrite (ATF 142

III 599 consid. 2.2 p.

602; arrêt 8C_482/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3.3). Une erreur de

distribution ne peut dès lors pas d'emblée être exclue. Cependant, elle ne doit

être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L'exposé des

faits par le destinataire qui se prévaut d'une erreur de distribution, et dont

on peut partir du principe qu'il est de bonne foi, doit être clair et présenter

une certaine vraisemblance (ATF 142

III 599 consid. 2.4.1 p.

604). Dans ce contexte, des considérations purement hypothétiques, selon

lesquelles l'envoi aurait été inséré dans la boîte aux lettres du voisin ou

d'un tiers, ne sont pas suffisantes (arrêts 8C_482/2018 précité consid. 4.3; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2 et les

arrêts cités). (…)”

Dalla STF 8C_179/2019 dell’11 aprile 2019, a proposito della validità

del metodo di spedizione A Plus, si evince inoltre:

"

4.1.

Invoquant la violation de l'interdiction de

l'arbitraire (art. 9 Cst.), du droit d'être entendu (art. 29 Cst.) et des art.

39 al. 1 et 60 LPGA, la recourante fait valoir que l'envoi par courrier A Plus

ne tient pas compte des spécificités liées aux horaires d'ouverture des bureaux

qui ferment le samedi. Il serait donc important de distinguer entre les

personnes privées, d'une part, lesquelles reçoivent le courrier chez elles et

peuvent en prendre connaissance le samedi, et les entreprises, d'autre part,

pour lesquelles l'ouverture des courriers ne peut se faire que le premier jour

ouvrable suivant. Selon la recourante, les courriers adressés aux entreprises

ne devraient être transmis que par le biais de plis recommandés, soumis à

signature.

4.2. Les griefs sont mal fondés. En effet, selon une

jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises

au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère

de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre

connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV

57 consid. 2.3.2 p. 62; 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603; 122 I 139 consid. 1 p. 143; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17). Autrement dit, la prise de connaissance effective de

l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de

recours. Par ailleurs, le Tribunal fédéral s'est déjà penché sur la question de

la notification des décisions par courrier A Plus, notamment dans le domaine

des assurances sociales. Il a exposé en particulier qu'il n'existait pas de

disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions

selon un mode particulier. Dès lors, les assureurs sont libres de décider de la

manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en

particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus (ATF 142

III 599 consid. 2.4.1

précité; voir également, parmi d'autres, arrêts 8C_754/2018 du 7 mars 2019

consid. 5.3 et 8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3.1). Dans ce

contexte, le Tribunal fédéral a précisé, en outre, que le dépôt de l'envoi dans

la boîte aux lettres ou la case postale constitue le point de départ pour le

calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et

que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant

(arrêts 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3; 9C_655/2018 du 28 janvier 2019

consid. 4.4; 8C_559/2018 précité consid. 3.4; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid.

3.4; 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014

consid. 3.1; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2). Il n'y a pas lieu de

revenir sur cette jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises. La

recourante ne soutient d'ailleurs pas que les conditions d'un changement de

jurisprudence seraient remplies (à ce sujet cf. ATF 144 IV

265 consid. 2.2 p. 269; 142 V 212 consid. 4.4 p. 117; 139 V 307 consid. 6.1 p. 313). Enfin, l'accès aux

cases postales est en principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider

la case postale le samedi relève de la responsabilité du destinataire. (…)”

Infine, in una pronunzia 8C_124/2019 del 23 aprile 2019 consid. 5 segg.,

il TF ha ulteriormente ribadito la validità del sistema di spedizione Posta A

Plus, in particolare come segue:

"

(…).

8.

8.1. Invoquant la violation du droit à un procès équitable

et à l'accès au juge (art. 29 al. 1, 29a Cst. et 6 CEDH), le recourant fait

valoir, en substance, que l'envoi par courrier A Plus offre une protection

moins importante que l'envoi par recommandé ou courrier A, qu'il ampute de deux

jours le délai de recours et crée des incertitudes en fonction du destinataire.

8.2.

8.2.1. Les critiques formulées par le recourant sont mal

fondées.

En effet, selon le mode d'expédition A

Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière

qu'une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le

destinataire n'a pas à en accuser réception. En cas d'absence, celui-ci ne

reçoit donc pas d'invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins

enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux

lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique

"Track & Trace" de la poste, il est ainsi possible de suivre

l'envoi jusqu'à la zone de réception du destinataire (ATF 142

III 599 précité consid.

2.2 p. 601 s. et les arrêts cités; arrêts 8C_586/2018 du 6 décembre 2018

consid. 5; 8C_53/2017 du 2 mars 2017 consid. 4.1; 8C_573/2014 du 26 novembre

2014 consid. 2.2).

8.2.2. En outre, le délai de recours est le même pour toutes

les formes de notification. Il commence à courir lorsque l'envoi entre dans la

sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut prendre connaissance

du contenu de l'envoi. En présence d'un courrier sans signature (A Plus comme

A), c'est le cas au moment du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case

postale. Si l'envoi est distribué un samedi, le délai de recours commence à

courir le dimanche. En présence d'un courrier recommandé, l'envoi entre dans la

sphère de puissance du destinataire lorsqu'il est retiré au guichet. A cet

égard, la notification par lettre recommandée n'offre pas un avantage

significatif puisqu'au stade de l'avis de retrait, le destinataire ne connaît

ni le contenu ni la motivation de la décision qui lui est adressée (arrêts

8C_754/2018 précité consid. 7.2.3; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid.

2.4).

8.2.3. Par ailleurs, l'accès aux cases postales est en

principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider la case postale le

samedi relève de la responsabilité du destinataire (privé ou commercial).

Celui-ci ne saurait s'en prévaloir pour reporter le dies a quo du délai de

recours, alors que la date de distribution d'un courrier A Plus est facilement

déterminable au moyen du numéro apposé sur l'enveloppe. Contrairement à ce que

soutient le recourant, un tel procédé ne présente aucune difficulté

particulière, surtout pour un cabinet d'avocats, et permet précisément de lever

les éventuelles incertitudes liées à l'envoi sans signature. (…)”

2.4. Dall’abbondante

giurisprudenza federale riprodotta al considerando precedente emerge con

evidenza che il sistema di notifica della decisione su opposizione attraverso

il sistema di spedizione A Plus è perfettamente valido e che quale

notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso vale il

deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del

destinatario (anche quando tale operazione avviene di sabato).

Nel caso concreto dal

sistema di tracciamento degli invii della Posta, presente agli atti (cfr. doc.

17/1), risulta che la decisione su opposizione del 20 aprile 2021 è stata

spedita tramite Posta A Plus il medesimo giorno ed è arrivata all’Ufficio di

recapito di __________ mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 6:16. Il plico postale

è stato recapitato nella cassetta delle lettere del ricorrente il 21 aprile

2021 alle ore 12:37 (cfr. doc. 17/1).

Ciò non è peraltro stato contestato

dall’insorgente.

Il

termine di ricorso ha così iniziato a decorrere, in virtù dell’art. 38 cpv. 1

LPGA, il giorno successivo, ossia giovedì 22 aprile 2021 ed è scaduto venerdì 21

maggio 2021.

Il

ricorso, inviato soltanto il 2 giugno 2021 (cfr. la busta d’invio

allegata all’impugnativa), è dunque tardivo (cfr. consid. 2.2; STCA

38.2019.48 del 2 ottobre 2019; STCA 38.2018.63 del 22 maggio 2019).

2.5. Va ora esaminato se l’assicurato

può prevalersi della restituzione del termine.

L’art. 14 Lptca, relativo

alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo

rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine

stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi

adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

Di

analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che

risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze

devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente

non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,

pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza

federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta

improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,

però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad

incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF

9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015

consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86,

consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2

luglio 2003).

Tra

gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare

la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la

stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017

del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

Per

la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce

l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se

integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con

la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa

in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio

impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Non costituiscono, per

contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,

rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale

(cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000;

DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17,

consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210,

consid. 4, pag. 216).

Deve ancora essere

sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio

di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.6. Nella presente evenienza questa Corte ritiene che non siano dati

Fatti

i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la

decisione su opposizione del 20 aprile 2021.

In

effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro

tardivo dell’impugnativa.

Quanto asserito dal

ricorrente nello scritto del 25 luglio 2021, in particolare che “la

depressione mi sta attanagliando la vita e la voglia di viverla” (cfr. doc.

VII), non è atto a modificare la conclusione a cui è giunto questo Tribunale.

Agli non risulta alcun

certificato medico che consenta di concludere che l’insorgente era impedito,

nel termine di ricorso, di impugnare la decisione su opposizione notificatagli

il 21 aprile 2021 (cfr. consid. 2.4.) o in ogni caso di incaricare un terzo di

compiere gli atti di procedura necessari (cfr. consid. 2.5.).

Ciò che d’altronde neppure

l’assicurato pretende.

2.7. In simili condizioni, occorre

concludere che il ricorso inoltrato dall’assicurato contro la decisione su

opposizione del 20 aprile 2021 tardivamente il 2 giugno 2021 è irricevibile.

2.8. L’art.

61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

Considerandi

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il

ricorso è datato 1° giugno 2021 ed è stato inoltrato il 1° giugno 2021.

Pertanto è applicabile il nuovo diritto.

L’oggetto

della lite sottoposta all’esame del TCA concerne la richiesta di condono

respinta dalla Sezione del lavoro, il cui ricorso dell’insorgente si è peraltro

rilevato tardivo.

In casu può restare aperta

la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a

prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.

Nel caso sia una lite di

prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede

l’applicazione.

Anche qualora la causa non

riguardasse prestazioni (in proposito cfr. STF 9C_639/2011 del 30 agosto 2012

consid. 3.2. in cui l’Alta Corte ha stabilito che non si è in presenza

di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI in

caso di vertenze concernenti il condono della restituzione di prestazioni), non

verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale

federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha

evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di

cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera

generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha

lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a

un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura

integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668

segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.

61.

LPGA).”

Nel Cantone Ticino, come

rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art.

29.

cpv. 1 Lptca/TI)”.

Ne discende che nel

presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti