38.2021.40
Restituzione ILR (giorni festivi infrasettimanli calcolati erroneamente come ore perse). Infatti somma totale ore previste non riporta ore dei giorni festivi. Comunque rinvio atti per nuovo calcolo ex STF 8C_272/2021 (conteggio vacanze e giorni festivi per dip. con salario mensile in proc. sommaria)
21 febbraio 2022Italiano50 min
notaio in __________, elaborato il 23 aprile 2020, per il tramite della "__________"
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2021.40
rs
Lugano
21 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 giugno 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 maggio 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 10 dicembre
2020 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha chiesto al RI 1 la restituzione della somma
di fr. 7'384.15 corrispondenti alla parte delle indennità per lavoro ridotto
ricevuta a torto nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, in quanto nelle
relative domande i giorni festivi infrasettimanali erano stati calcolati
erroneamente quali ore perse (cfr. doc. 13).
1.2. Il 17 dicembre 2020 il RI 1
ha interposto opposizione, facendo valere che “dalle domande di calcolo si
evince che per i giorni festivi (19 marzo 2020, 20 marzo 2020, 13 aprile 2020 e
1. maggio 2020) non è stata dichiarata nessuna ora di lavoro dovuta e nessuna
ora di lavoro persa, visto che la nostra azienda sarebbe comunque rimasta
chiusa e pertanto non aveva alcuna pretesa d’indennità” (cfr. doc. 15).
1.3. Con decisione su opposizione
del 7 maggio 2021 la Cassa ha accolto parzialmente l’opposizione, modificando
il provvedimento del 10 dicembre 2020 nel senso che l’importo oggetto della
restituzione è stato diminuito a fr. 6'777.35.
L’amministrazione, al
riguardo, ha rilevato:
" (…) Nella
fattispecie, il Consiglio Federale, considerata l'emergenza "Pandemia
Covid 19", ha concesso che, per tutti i periodi di conteggio da marzo 2020
e fino all'abrogazione dell'Ordinanza COVID-19, vengono gestiti tassativamente
secondo la procedura sommaria e quindi l'azienda non può scegliere se
presentare il modulo di calcolo straordinario o quello precedente.
Sul conteggio viene esplicitamente indicato come deve essere
correttamente compilato il formulario di rivendicazione delle indennità per
lavoro ridotto.
ln particolare occorre indicare la somma totale delle ore di
lavoro previste per tutti i lavoratori aventi diritto inclusi tutti i giorni
lavorativi, i giorni festivi e di vacanza.
Nella colonna successiva occorre indicare la somma totale delle
ore perse per ragioni economiche di tutti i lavoratori colpiti dal lavoro
ridotto, escludendo quindi le ore lavorate e le assenze retribuite e non
retribuite quali le vacanze, i giorni festivi, malattia, infortunio, servizio
militare ecc.
Nella fattispecie, lo __________ ha rivendicato le prestazioni
indicando la somma delle ore di lavoro previste dal 19 al 31 marzo 2020
(indicazione quindi parziale del mese) richiedendo però il medesimo ammontare
di ore perse (100%) senza quindi escludere la richiesta del giorno 19 marzo
2020 (festivo infrasettimanale) e del 20 marzo 2020 (festivo decretato dal
Canton Ticino per l'anno 2020.
Per il mese di aprile è stato commesso lo stesso errore da parte
dello __________ in quanto sono state richieste il 100% delle ore previste per
Fatti
i 12 collaboratori senza quindi escludere il 13 aprile 2020, festivo
infrasettimanale a carico del datore di lavoro.
Infine per il mese di maggio sono state rivendicate le prestazioni
fino al 10 maggio 2020 richiedendole al 100% quando invece il 1. Maggio 2020 si
doveva escluderlo in quanto festivo infrasettimanale.
La Sezione di __________ ha richiesto ed effettuato le correzioni del
caso che hanno generato una restituzione più elevata di quanto corretta-mente
conteggiato ed allegato alla presente decisione (No. 3 conteg-gi corretti sulla
base delle indicazioni presentate dallo RI 1 e relativo ai salari dei 12
collaboratori rispettivamente alle ore previste e lavorate per questi 3 mesi di
rivendicazione). (…)” (Doc. A1)
1.4. Il 7 giugno 2021 il RI 1,
titolare dell’omonimo __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
chiedendo di “giudicare che alcun importo è da noi dovuto in favore della CO
1, vista l’inesistenza di alcun credito in suo favore, considerando che la
nostra società non ha percepito alcuna ulteriore indennità rispetto a quanto
dovutole” (Cfr. doc. I pag. 3).
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto:
" (…)
1. Domanda e calcolo di indennità per LR
per il mese di marzo 2020
del 14 aprile 2020:
Giorni indennizzati contestati: 19 marzo
e 20 marzo 2020.
Preliminarmente prendiamo atto che ci viene contestato che per i
giorni sopra menzionati abbiamo richiesto un'indennità in seguito alla perdita
di ore effettive di lavoro.
Dalla nostra domanda però depositata (cfr. allegato 2), rileviamo
di come per gli stessi giorni non abbiamo richiesto alcun 'indennità per ore di
lavoro effettivamente perse. Questo, come si può evincere dal documento citato
in precedenza, in quanto non erano previste ore di impiego dei nostri
dipendenti.
Pertanto, il calcolo delle ore di lavoro effettivamente previste
ed il relativo calcolo di quelle perse risulta essere corretto, ritenuto che
entrambe le voci non sono state toccate dalla richiesta di indennità per i
giorni sopra citati.
Da ultimo, si osserva che il 20 marzo 2020 per la SECO non era un
giorno festivo, è stato ritenuto giorno festivo da parte di un'Autorità
Cantonale. Pertanto, visto che secondo l'Autorità Federale non si trattava di
un giorno festivo riconosciuto, sarebbe stato in tutti i casi indennizzabile
(in merito, si richiama integralmente il documento "il lavoro
ridotto" di __________, notaio in __________, elaborato il 23 aprile 2020,
per il tramite della "__________" e la decisione dell'Ufficio __________
di __________, oggetto di ricorso al Tribunale Federale da parte della SECO).
ln virtù di quanto suesposto, risulta comprovato che la nostra
azienda non ha richiesto, e pertanto nemmeno ottenuto (cfr. allegato 3), alcuna
indennità che non gli spettasse per i
giorni sopra citati.
2. Domanda e calcolo di indennità per LR per il mese di aprile
2020 del 22 maggio 2020:
Giorni indennizzati contestati: 13 aprile 2020.
Preliminarmente prendiamo atto che ci viene contestato che per il
giorno sopra menzionato abbiamo richiesto un'indennità in seguito alla perdita
di ore effettive di lavoro.
Dalla nostra domanda però depositata (cfr. allegato 4), rileviamo
di come per lo stesso giorno non abbiamo richiesto alcun'indennità per ore di
lavoro effettivamente perse. Questo, come si può evincere dal documento citato
in precedenza, in quanto non erano previste ore di impiego dei nostri
dipendenti.
Pertanto, il calcolo delle ore di lavoro effettivamente previste
ed il relativo calcolo di quelle perse risulta essere corretto, visto che
entrambe le voci non sono state toccate dalla richiesta di indennità per il
giorno sopra citato.
Inoltre, si osserva che il 13 aprile 2020 per la SECO non era un
giorno festivo, è stato ritenuto giorno festivo da parte di un'Autorità
Cantonale. Pertanto, visto che secondo l'Autorità Federale non si trattava di
un festivo riconosciuto, sarebbe stato comunque indennizzabile (in merito, si
richiama integralmente il documento "il lavoro ridotto" di __________,
notaio in __________, elaborato il 23 aprile 2020, per il tramite della "__________"
e la decisione dell'Ufficio __________ di __________, oggetto di ricorso al
Tribunale Federale da parte della SECO).
Visto quanto sopra, risulta comprovato che la nostra azienda non
ha richiesto, e pertanto nemmeno ottenuto (cfr. allegato 5), alcuna indennità
che non gli spettasse per il giorno sopra citato.
3. Domanda e calcolo di indennità per LR per il mese di aprile
2020 del 3 luglio 2020:
Giorni indennizzati contestati: 1°
maggio 2020.
Preliminarmente prendiamo atto che ci viene contestato che per il
giorno sopra menzionato abbiamo richiesto un'indennità in seguito alla perdita
di ore effettive di lavoro.
Dalla nostra domanda però depositata (cfr. allegato 6), rileviamo
di come per lo stesso giorno non abbiamo richiesto alcun'indennità per ore di
lavoro effettivamente perse. Questo, come si può evincere dal documento citato
in precedenza, in quanto non erano previste ore di impiego dei nostri
dipendenti.
Pertanto, il calcolo delle ore di lavoro effettivamente previste
ed il relativo calcolo di quelle perse risulta corretto, visto che entrambe le
voci non sono state toccate dalla richiesta di indennità per il giorno sopra
citato.
Si osserva inoltre che il 1° maggio 2021 per la SECO non era un
giorno festivo, è stato ritenuto giorno festivo da parte di un'Autorità
Cantonale. Pertanto, visto che secondo l'Autorità Federale non si trattava di
un festivo riconosciuto, sarebbe stato comunque indennizzabile (in merito, si
richiama integralmente il documento "il lavoro ridotto" di __________,
notaio in __________, elaborato il 23 aprile 2020, per il tramite della "__________"
e la decisione dell'Ufficio __________ di __________, oggetto di ricorso al
Tribunale Federale da parte della SECO).
ln considerazione di quanto sopra, risulta comprovato che la
nostra azienda non ha richiesto, e pertanto nemmeno ottenuto (cfr. allegato 7),
alcuna indennità che non gli spettasse per il giorno sopra citato. (…)” (Doc.
I)
1.5. Con risposta del 24 giugno
2021 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, indicando
segnatamente, da una parte, che, siccome negli appositi formulari relativi ai
periodi di conteggio di marzo (dal 19 al 31), aprile e maggio 2020 la somma
totale delle ore perse per ragioni economiche di tutti i lavoratori colpiti da
LR corrisponde alla somma totale delle ore previste, nelle ore perse sono
compresi i giorni festivi infrasettimanali (19 e 20 marzo, 13 aprile e 1°
maggio 2020) e risulta così comprovato “che sono state richieste
(probabilmente per non avere compreso la modalità dei relativi calcoli)
indennità per lavoro ridotto, le quali non dovevano essere retribuite”.
Dall’altra,
che la sentenza del Tribunale cantonale di Lucerna, è stata impugnata davanti
al Tribunale federale e che “non appena saremo in possesso della
sentenza del Tribunale Federale, ed essa sarà cresciuta in giudicato, si potrà
verificare nuovamente questa decisione qualora dovesse, la massima istanza,
esprimersi in altro modo rispetto alla procedura sommaria indicata dalla SECO
legata al calcolo della paga oraria inerenti i festivi, ferie,
Dovessero
risultare delle differenze, sarà nostra premura appurare quali importi sono
corretti e apporre le relative modifiche anche a favore di questo RI 1. Se si
potranno apporre queste eventuali modifiche, esse riguarderanno unicamente
il calcolo della Massa salariale e non quanto sopra espresso ai punti da
1-3, per i calcoli dei surriferiti giorni festivi” (cfr. doc. III).
1.6. Pendente
causa questa Corte ha interpellato la Cassa come segue:
" (…) dalla
documentazione agli atti, e meglio dalle tabelle orarie allegate ai moduli
“Domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto” del 14 aprile, 22 maggio e
del 3 luglio 2020 relativi ai mesi da marzo a maggio 2020, rileviamo che lo RI
1 per i giorni 19 e 20 marzo, 13 aprile e 1° maggio 2020 ha indicato 0 h
“lavorate”, 0 h “contratto” per tutte le proprie dipendenti (cfr. doc. 15; 17).
Il numero delle ore previste (di cui ai formulari menzionati) non
sembra, quindi, comprendere le ore dei giorni festivi.
Inoltre dai formulari ILR riguardanti i mesi da marzo a maggio
2020 citati emerge che il numero delle “ore perse per ragioni economiche di
tutti i lavoratori colpiti da RL” corrisponde a quello delle ore previste
(500.55 per marzo 2020; 1’756.65 per aprile 2020 e 418.25 per maggio 2020).
Pertanto vogliate, per cortesia, spiegare dettagliatamente le
ragioni dell’ordine di restituzione. (…)” (Doc. V)
La Cassa ha dato seguito a
quanto richiesto il 2 agosto 2021 (cfr. doc. VI).
1.7. Il 13 agosto 2021 il ricorrente
ha preso posizione al riguardo (cfr. doc. VIII).
1.8. La parte resistente ha
presentato alcune osservazioni con scritto del 24 agosto 2021 (cfr. doc. X), trasmesso
per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XI).
1.9. Il 10 dicembre 2021 il TCA ha
inviato alle parti la sentenza 8C_272/2021 emessa dal Tribunale federale il 17
novembre 2021 che ha confermato il giudizio del 26 febbraio 2021 del Tribunale
cantonale di Lucerna secondo cui i giorni festivi e di vacanza devono essere
presi in considerazione nel calcolo dell’indennità per lavoro ridotto durante
la pandemia e ha assegnato loro un termine di 10 giorni per formulare
osservazioni al riguardo (cfr. doc. XII).
La Cassa, il 16 dicembre
2021, ha comunicato:
" (…) Per
tutte le aziende interessante a livello federale da richieste di lavoro ridotto
con procedura semplificata, e quindi anche per lo RI 1, come del resto indicato
nel nostro atto di risposta del 24 giugno 2021, si dovranno rivedere i conteggi
maggiorandoli, per i dipendenti pagati a mese, delle indennità di vacanza e di
festivi infrasettimanali.
La SECO, con e-mail di venerdì 10 dicembre (in allegato), ha
comunicato alle Casse che sta analizzando in dettaglio le implicazioni
giuridiche e deciderà al più presto i prossimi interventi.
ln particolare le aziende, molto probabilmente, dovranno rivedere
e rifare i conteggi, tenendo conto della disposizione sopra indicata, e le
Casse dovranno provvedere a pagare la differenza a loro spettante. (…)” (Doc.
XIII)
Il 21 dicembre 2021 il
ricorrente ha ribadito la propria richiesta al TCA “di giudicare che nessun
importo è da restituire in favore della Cassa” (cfr. doc. XIV)
1.10. Il doc. XIII è stato trasmesso
per conoscenza all’insorgente, mentre il doc. XIV è stato inviato per conoscenza
alla parte resistente (cfr. doc. XVI).
in diritto
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione o meno, chiesto al ricorrente
la restituzione di fr. 6'777.35 corrispondenti a parte delle indennità per
lavoro ridotto percepite per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
2.2
L'art.
95.
LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011,
la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di
cui all'articolo 55 e 59cbis cpv. 4.
Ai sensi del cpv. 2, la Cassa esige dal datore di
lavoro la restituzione delle indennità indebitamente riscosse per lavoro
ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento
indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi
giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TF anteriormente
alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge
(cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid.
5).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite
le prestazioni (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF
8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre
2016.
consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA
2006.
p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La
riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53
LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore
(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8
febbraio 2005).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF
8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF
C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag.
469).
Più
precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021
consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del
14.
giugno 2011 consid. 4).
Inoltre
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2
LPGA; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019
consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06
del 25 giugno 2007).
Mediante
la riconsiderazione si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,
rispettivamente un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti,
e meglio “un
accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi”
(cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi
oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr.
DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è
manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme
giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni
fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo
inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con
riferimenti).
Una
decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti
di cui all’art. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole
dubbio, o, in altre parole “Zweifellosigkeit
bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine
Unrichtigkeit vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine
Unrichtigkeit – möglich” (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF
9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STF U 288/05 del 14 dicembre
2005.
consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.;
STF U 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5
aprile 2016).
In proposito cfr. pure la
STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 2.3.
Circa
l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,
ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si
veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28
aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (cfr. STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF
8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009
consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.3
L’indennità per lavoro
ridotto è regolata agli art. 31 e segg. LADI.
L’art. 34 LADI relativo al
calcolo dell’indennità per lavoro ridotto prevede:
" 1 L’indennità
per lavoro ridotto ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno
computabile.
2.
Determinante, fino al limite massimo valido per
il calcolo dei contributi (art. 3), è il salario, convenuto contrattualmente,
dell’ultimo periodo salariale prima dell’inizio del lavoro ridotto. Sono compresi
le indennità per vacanze e gli assegni contrattuali periodici, purché non
continuino ad essere versati durante il periodo di lavoro ridotto o non
costituiscano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. E’ tenuto conto
degli aumenti salariali, convenuti mediante contratto collettivo di lavoro e
subentranti durante il periodo di lavoro ridotto.
3.
Il Consiglio federale stabilisce le basi di
calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario.
Il 20 marzo 2020 il
Consiglio federale, sulla base dell’art. 185 cpv. 3 Cost. fed. (“Fondandosi
direttamente sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni per far
fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della
sicurezza interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata
nel tempo”; cfr. sul tema STF 4A_180/2020 del 6 luglio 2020, consid. 4.4.
pubblicata in DTF 146 III 194) ha adottato l’Ordinanza sulle misure nel settore
dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19).
Attraverso una modifica
dell’8 aprile 2020, in vigore retroattivamente dal 1° marzo 2020 (cfr. RU 2020
1201), è stato introdotto in particolare l’art. 8i Ordinanza COVID-19 assicurazione
contro la disoccupazione:
" 1
Durante il periodo di validità della presente ordinanza, la perdita di guadagno
computabile è calcolata in procedura sommaria e l’indennità per lavoro ridotto
dell’80 per cento è versata in forma forfettaria.
2La percentuale della perdita di lavoro imputabile a
motivi economici risulta dal rapporto tra la somma delle ore che le persone
Dispositivo
interessate dal lavoro ridotto hanno perso per questi motivi e la somma delle
ore che le persone aventi diritto all’indennità devono effettuare.
3La perdita di guadagno computabile corrisponde alla
percentuale della perdita di lavoro imputabile a motivi economici rispetto alla
somma dei guadagni determinanti di tutte le persone aventi diritto
all’indennità.”
Il 12 agosto 2020, con
effetto dal 1° settembre 2020, il tenore dell’art. 8i cpv. 1 Ordinanza COVID-19
assicurazione contro la disoccupazione è il seguente:
" 1In
deroga agli articoli 34 capoverso 2 e 38 capoverso 3 lettera b LADI, la perdita
di guadagno computabile è calcolata in procedura sommaria e l’indennità per
lavoro ridotto dell’80 per cento è versata in forma forfettaria.” (RU 2020
3569)
La Legge federale sulle
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; RS 818.102) del 25 settembre 2020
all’art. 17 cpv. 1 lett. d enuncia che il Consiglio federale può emanare
disposizioni che deroghino alla legge del 25 giugno 1982
sull’assicurazione
contro la disoccupazione (LADI) con riguardo allo svolgimento della procedura
relativa al preannuncio di lavoro ridotto e al versamento dell’indennità per
lavoro ridotto nonché la forma di tale versamento. Tale disposto è in vigore
dal 26 settembre 2020 al 31 dicembre 2022 (cfr. RU 2021 878).
Il 20 gennaio 2021, con
validità dal 21 gennaio 2021, il cpv. 1 dell’art. 8i è stato modificato ed è stato
aggiunto il cpv. 4:
" 1In
deroga agli articoli 34 capoverso 2 e 38 capoverso 3 lettera b LADI, la perdita
di guadagno computabile è calcolata in procedura sommaria e l’indennità per
lavoro ridotto è versata in forma forfettaria.
4Se l’azienda presenta redditi modesti secondo
l’articolo 17a lettera a numeri 1 e 2 della legge COVID-19 del 25 settembre
2020, la perdita di guadagno computabile è calcolata in procedura sommaria
separatamente per ogni categoria di reddito.” (RU 2021 16)
Il Consiglio federale ha
prorogato la procedura sommaria per il conteggio dell’indennità per lavoro
ridotto il 1°ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021 (cfr. RU 2021 593) e il 26
gennaio 2022 con effetto dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 (cfr. RU 2022 39;
RS 837.033).
2.4. Nella Prassi LADI ILR la
Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO), in relazione al calcolo
dell’indennità per lavoro ridotto, ha stabilito che
" IMPORTO
DELL’INDENNITA’
E1 L’ILR ammonta all’80 % della
perdita di guadagno computabile.
GUADAGNO DETERMINANTE
E2 Per
il calcolo dell’indennità per lavoro ridotto è determinante il salario,
convenuto contrattualmente, dell’ultimo mese di contribuzione prima dell’inizio
del lavoro ridotto.
(…).
E4 Il guadagno determinante comprende in particolare:
• il salario di base (mensile, orario o a cottimo);
• le indennità per vacanze e per giorni festivi;
• le
prestazioni in natura, al massimo fino agli importi stabiliti nell'AVS;
• le indennità di residenza e di rincaro;
• le provvigioni;
•
gratifiche per anzianità di servizio o premi di fedeltà dovuti ed
effettivamente percepiti;
• gli assegni contrattuali (p. es. 13a mensilità,
gratifiche);
• le
indennità per il lavoro domenicale o notturno, per il lavoro a squadre e i
servizi di picchetto, nella misura in cui il lavoratore vi ha normalmente
diritto per l’attività esercitata e a condizione che il datore di lavoro
confermi alla cassa di disoccupazione che queste indennità sono versate anche
durante il lavoro ridotto.
Il
guadagno conseguito è computato nei mesi in cui il lavoro è stato fornito
(principio di sopravvenienza): il momento in cui il pagamento è effettuato è
pertanto irrilevante (p. es. 13a mensilità, provvigioni, bonus, gratifiche per
anzianità di servizio e premi di fedeltà).
Non sono compresi nel guadagno determinante:
• le
indennità per le ore che superano il tempo di lavoro normale convenuto
contrattualmente;
• le
indennità per inconvenienti connessi al lavoro (indennità per il lavoro nei
cantieri o lavoro sporchevole, ecc.);
• il rimborso delle spese;
• gli assegni familiari e gli assegni per l'economia
domestica.
(…).
GUADAGNO ORARIO COMPUTABILE
E8 A
partire dal guadagno determinante, la cassa calcola il guadagno orario
computabile che fungerà da base per il calcolo dell’ILR (M1).
E9 L’indennità
è calcolata in modo diverso a seconda che il lavoratore riceva un salario
mensile o orario.
E10 Lavoratori con salario mensile
Se il
lavoratore riceve un salario mensile, la cassa determina il guadagno orario
computabile dividendo il guadagno mensile determinante per il numero medio di
ore da effettuare al mese.
Il
numero medio di ore da effettuare al mese è calcolato dividendo per 12 il
numero di ore da effettuare all'anno, tolte le vacanze e i giorni festivi.
ð Esempio Situazione del lavoratore:
Salario mensile di CHF 6000, più 13a
mensilità; durata del lavoro settimanale di 40 ore su un anno civile di 261
giorni lavorativi; 25 giorni di vacanza e 8 giorni festivi che cadono in giorni
feriali.
Calcolo dell’indennità:
Ore di lavoro annuali: 2088
ore (40 ore : 5 giorni x 261 giorni)
meno le vacanze: 200
ore (40 ore : 5 giorni x 25 giorni)
meno i giorni festivi: 64
ore (40 ore : 5 giorni x 8 giorni)
Ore effettive di lavoro
annuali: 1824 ore
Ore effettive di lavoro
mensili: 152 ore
Guadagno determinante: CHF 6500 (CHF 6000 + 8.33
% quota della 13a mensilità)
Guadagno orario
computabile: CHF 42.76 (CHF 6500 : 152 ore)
E11 Lavoratori
con salario orario Se il lavoratore riceve un salario orario, la cassa
determina il guadagno orario computabile aggiungendo al salario orario una
quota, calcolata in base a una delle 2 tabelle seguenti, per le vacanze, i
giorni festivi che cadono in un giorno feriale e, eventualmente, la 13a
mensilità. (…)”
Nella Direttiva 2020/04
“Actualisation et mise en œuvre des règles spéciales en cas de limitation de
l’activité des organes d’exécution pour cause de pandémie” del 3 aprile 2020, la
SECO, in relazione all’indennità per lavoro ridotto e in particolare alla
domanda e al calcolo, ha indicato:
" (…)
Nous avons simplifié le processus de décompte de
la RHT comme suit :
- Le formulaire de demande et le décompte de
la RHT sont
rassemblés dans un seul formulaire.
- Les formulaires complémentaires «Rapport
concernant les heures
perdues pour des
raisons d'ordre économique», «Attestation de revenu provenant d'une occupation
provisoire» et «Feuille de calcul des heures perdues imputables à des facteurs
saisonniers» ne sont plus requis.
- L’entreprise ne doit introduire que cinq indications
(champs
surlignés en gris), le
reste du calcul est automatisé. Elle doit fournir les pièces justificatives
appropriées (p. ex. journal des salaires de l’entreprise, vue d’ensemble des
décomptes d’heures, extraits de l’enregistrement du temps de travail dans
l’entreprise). La CCh doit se fonder, dans la mesure du possible, sur des
documents que l’entreprise peut extraire sans difficulté de ses systèmes de
gestion des ressources humaines. (…)”
Anche nella Direttiva
2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22
luglio 2020 al punto 2.18 risulta:
" Il processo
di conteggio nella procedura sommaria è stato semplificato e riguarda in particolare
il modulo “COVID-19 Domanda
e conteggio di indennità per lavoro ridotto”:
- Il
modulo di domanda e il conteggio ILR sono combinati in un unico modulo.
- Non
sono necessari gli altri moduli supplementari «Rapporto sulle ore perse per
motivi economici», «Attestato sul reddito conseguito con l'occupazione
provvisoria» e «Questionario per la determinazione della perdita stagionale di
ore di lavoro».
- L'azienda
deve inserire solo cinque dati (campi a sfondo grigio), il resto del calcolo è
automatizzato. Questi cinque dati devono essere corredati di documenti
aziendali adeguati (es. libro paga, panoramica dei conteggi orari, estratti del
sistema di rilevamento dell'orario di lavoro). Se possibile, la CD dovrebbe
basarsi su documenti che l'azienda può attingere dai suoi sistemi HR.
(…)”
Il p.to 2.18 ha mantenuto
il medesimo tenore segnatamente nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e
nella Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_503/2021 del
18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid.
4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre
2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF
8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in
DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4
pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009
del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.5. Come visto, tramite
l’Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione (art. 8i dell’8
aprile 2020 in vigore con effetto retroattivo dal 1° marzo 2020) è stata
introdotta la procedura sommaria in relazione all’indennità per lavoro ridotto
con lo scopo di ridurre al minimo l'onere amministrativo
delle aziende colpite e garantire un versamento celere dell'indennità (cfr.
consid. 2.3.; 2.4.; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-86403.html).
Per la domanda e il
conteggio è stato allestito un unico modulo “Domanda e calcolo di indennità per
lavoro ridotto” con le cinque seguenti richieste:
- Numero di lavoratori
aventi diritto;
- Numero di lavoratori
colpiti dal lavoro ridotto (LR);
- Somma totale delle ore
di lavoro previste di tutti i lavoratori
aventi diritto;
- Somma totale delle ore
perse per ragioni economiche di tutti i
lavoratori colpiti da
LR;
- Massa salariale soggetta
all’obbligo di contribuzione AVS di
tutti i lavoratori
aventi diritto (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/service/formulare/fuer-arbeitgeber/kae-covid-19.html.html; doc. 17)
Dal FAQ della SECO del 20
aprile 2020 concernente la compilazione del modulo Domanda e conteggio COVID-19
si evince:
" (…)
Per quale motivo, nel modulo, le assenze come ferie, giorni
festivi, malattia ecc. devono essere tenute conto nelle ore di lavoro previste?
Ne risulta una percentuale di perdita di lavoro per ragioni economiche
inferiore rispetto a quella che si otterrebbe se si omettessero tali assenze.
Dato che nel conteggio si inserisce la massa salariale soggetta
all'obbligo di contribuzione AVS relativa all'intero mese civile, anche le ore
di lavoro previste devono riferirsi all'intero mese civile e quindi devono
includere il totale delle ore lavorate, le ore di lavoro ridotto e tutte le
altre assenze, come ferie, giorni festivi, malattia ecc.
Affinché la percentuale di perdita di lavoro per ragioni economiche
sia calcolata correttamente, la somma delle ore di lavoro previste e la massa
salariale soggetta all'obbligo di contribuzione AVS devono riferirsi allo
stesso intervallo di tempo.
Per quale motivo, nel caso di rapporti di lavoro con salario
mensile, le indennità per ferie/giorni festivi non vengono considerate nella
massa salariale soggetta all'obbligo di contribuzione AVS, mentre
Io sono nel caso di rapporti di lavoro con salario orario?
ln caso di salario mensile, ai collaboratori viene corrisposto
l'intero salario mensile anche durante le ferie o i giorni festivi. Il loro
salario soggetto all'obbligo di contribuzione AVS non comprende alcuna
indennità per ferie/giorni festivi che potrebbe essere considerata in aggiunta
alla massa salariale.
La
situazione è diversa per i lavoratori retribuiti a ore. Siccome non viene loro
corrisposto alcun salario durante le ferie e i giorni festivi, si applica un
supplemento percentuale per le ferie e per i giorni festivi che cadono in un
giorno feriale. Ai fini del calcolo dell'ILR, questa indennità per ferie e
giorni festivi percepita deve essere considerata anche nel guadagno
determinante o nella massa salariale.
Per i rapporti di lavoro con salario orario, cosa bisogna
considerare nella massa salariale soggetta all'obbligo di contribuzione AVS per
le assenze dovute a ferie o giorni festivi?
Dato che questi periodi di assenza sono compresi nella somma delle
ore di lavoro previste e che quindi si confrontano periodi uguali, nella massa
salariale si deve considerare per tali assenze il salario orario contrattuale.
Nell'ambito della procedura di conteggio sommaria semplificata in vigore
durante la situazione straordinaria, è giustificabile inserire la retribuzione
oraria comprensiva dell'indennità per ferie/giorni festivi. Non è pertanto
necessario differenziare le retribuzioni orarie. (…)”
2.6. Con sentenza 5V 20 396 del 26
febbraio 2021 il Tribunale cantonale di Lucerna ha accolto il ricorso di una SA
alla quale la Cassa di disoccupazione aveva chiesto la restituzione di parte
del ILR ricevute per il mese di marzo 2020, in quanto per i dipendenti con
salario mensile, contrariamente a quanto calcolato, non andavano considerati i
giorni di vacanza e festivi. La Cassa aveva pure conteggiato le ILR relative ad
aprile e maggio 2020 senza includere le vacanze e i giorni festivi.
La Corte cantonale ha
stabilito che la Cassa non poteva fondare il suo metodo di calcolo per il
periodo marzo - maggio 2020 sull’art. 8i Ordinanza COVID-19 assicurazione
contro la disoccupazione, siccome tale disposto non è una base legale
sufficiente per derogare all’art. 34 cpv. 2 LADI che contempla quale parte del
salario dei collaboratori con stipendio mensile anche le indennità di vacanza e
per i giorni festivi. In effetti l’art. 8i cpv. 2 e 3 non prevede che i
dipendenti con salario mensile nella procedura sommaria, contrariamente a
quanto enunciato all’art. 34 cpv. 2 LADI, non devono avere diritto alle
indennità per i giorni di vacanza e festivi. In particolare dal concetto di
“somma delle ore che le persone aventi diritto all’indennità devono effettuare”
di cui all’art. 34 cpv. 2 LADI non si desume se si tratta di ore da effettuare
al netto (senza vacanze e giorni festivi) o al lordo. D’altra parte la Cassa
nella procedura sommaria ha utilizzato le ore da effettuare al lordo.
Il Tribunale cantonale ha,
di conseguenza, evidenziato che quale fondamento per il metodo di conteggio
dell’amministrazione restavano la Direttiva 2020/12 emessa dalla SECO il 27
agosto 2020 (cfr. p.to 2.18 menzionato al consid. 2.5.), il formulario di
domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto nella procedura sommaria e il
relativo FAQ - che spiega per quale motivo nel caso di collaboratori con
salario mensile le indennità per ferie/giorni festivi non vengono considerate
nella massa salariale soggetta all’obbligo di contribuzione AVS, mentre lo sono
nel caso di rapporti di lavoro con salario orario (cfr. consid. 2.5.) -, i
quali, da un lato, non sono delle fonti di diritto indipendenti, dall’altro,
non costituiscono una concretizzazione dell’art. 8i Ordinanza COVID-19 AD,
visto che tale norma non può essere interpretata nel senso che durante la sua
validità le indennità per i giorni di vacanza e festivi non vanno tenuti conto
nel caso di dipendenti con stipendio mensile. L’art. 34 cpv. 2 LADI resta
applicabile e vincolante. La Corte cantonale ha ad ogni modo precisato che non
va comunque messa in discussione la legittimità dell’attuazione della procedura
sommaria durante il periodo di validità dell’art. 8i Ordinanza COVID-19 AD.
Il Tribunale federale, con
giudizio 8C_272/2021 del 17 novembre 2021, destinato alla pubblicazione nella
Raccolta ufficiale, ha confermato la sentenza del 26 febbraio 2021 emanata dal
Tribunale cantonale di Lucerna.
L’Alta Corte ha rilevato,
da una parte, che l’applicazione dell’art. 34 cpv. 2 LADI non decade
completamente durante il periodo di validità dell’art. 8i Ordinanza COVID-19 AD
indipendentemente dal fatto che l’art. 8i Ordinanza COVID-19 AD menzioni
esplicitamente (dal 1° settembre 2020) o meno una deroga all’art. 34 cpv. 2 LADI.
Dall’altra, che il modo di
procedere della Cassa che per i dipendenti con salario mensile, differentemente
dal caso dei lavoratori con stipendio orario, non ha considerato le indennità
per i giorni festivi e di vacanza nella massa salariale (mentre nella procedura
sommaria la base di calcolo è costituita dal numero di ore previste lordo,
ossia senza deduzione dal tempo di lavoro annuo delle vacanze e dei giorni
festivi; cfr. consid. 6.1.; 6.2.) viola il principio della parità di
trattamento e il principio della legalità, non fondandosi né sull’art. 34 cpv.
2 LADI, né sull’art. 8i Ordinanza COVID-19 AD.
Il TF ha poi evidenziato
che la Cassa ha lasciato aperta la questione relativa alla modalità di
conteggio delle vacanze e dei giorni festivi per i collaboratori con salario
mensile nel contesto del calcolo dell’ILR nella procedura sommaria, indicando
ad ogni modo necessaria un’analisi approfondita da parte dell’amministrazione.
Per la nostra Massima Istanza, al riguardo, è ad esempio immaginabile “eine
pauschale Berücksichtigung der Ferien und Feiertage beim prozentualen
wirtschaftlich bedingten Arbeitsausfall” (cfr. consid. 6.1. in fine).
Infine è stato deciso che
a ragione, quindi, il Tribunale cantonale aveva rinviato la causa alla Cassa al
fine di tenere conto per tutti i dipendenti della SA che avevano diritto alle
ILR da marzo a maggio 2020 delle vacanze e dei giorni festivi in forma
forfettaria.
2.7. La SECO, il 27 gennaio 2022,
ha comunicato di aver creato, a seguito della sentenza del 17 novembre 2021 del
Tribunale federale, le necessarie basi legali affinché
a partire da gennaio 2022 le Casse di disoccupazione possano versare l’ILR in
conformità a quanto stabilito dalla sentenza, osservando:
" (…) In
seguito alla sentenza del Tribunale federale la SECO ha integrato il modulo di
calcolo per l’ILR in modo tale che le imprese possano suddividere i propri
dipendenti in base alla categoria salariale (salario mensile oppure orario). A
partire da gennaio 2022 sarà possibile versare l’ILR in conformità a quanto
disposto dalla sentenza. Il nuovo modulo di calcolo e il relativo eService sono
disponibili sul portale www.arbeit.swiss.
La sentenza del Tribunale federale non ha alcun effetto sulla
corresponsione dello stipendio ai dipendenti, i quali non sono stati
penalizzati dal sistema di calcolo adottato finora. Durante il lavoro ridotto
disposto dal datore di lavoro, per legge, i dipendenti hanno diritto ad almeno
l’80% del salario – per i lavoratori a basso reddito l’ILR relativo al periodo
dicembre 2020-dicembre 2022 può ammontare al 100% del salario.
L’indennità aggiuntiva è un rimborso, espresso in percentuale,
della quota di ferie e giorni festivi per i dipendenti con salario mensile ed è
versata al datore di lavoro, sul quale ricade l’obbligo di pagamento continuato
del salario ai collaboratori impiegati con salario mensile in caso di ferie
effettivamente fruite. La nuova disposizione riguarda i periodi di conteggio ai
quali si applica la procedura sommaria. Continua invece a valere il principio
per il quale anche applicando la procedura sommaria non esiste un diritto
all’ILR in caso di godimento di ferie o nei giorni festivi.
Il Consiglio federale deciderà in un secondo tempo come procedere
riguardo ai conteggi effettuati nel 2020 e nel 2021. Al momento sono ancora in
corso i dovuti approfondimenti tecnici e giuridici, per arrivare a una
soluzione conforme alla decisione del Tribunale federale. Le imprese
interessate verranno informate a tempo debito e sono pertanto invitate a non
inoltrare domande alle casse di disoccupazione fino a quando la SECO non avrà
rilasciato dichiarazioni ufficiali. (…)” (https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-86941.html)
La Direttiva 2022/01:
Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia» del 31 gennaio
2022 prevede altresì:
" 2.29 Presa
in conto nel calcolo dell'indennità per lavoro ridotto
dei giorni di ferie e giorni
festivi
A partire da gennaio 2022, il conteggio sarà effettuato in
procedura sommaria separatamente per i dipendenti pagati mensilmente e a ore.
Per i dipendenti con salario mensile, l’indennità per il diritto alle ferie e ai
giorni festivi è calcolata mediante un supplemento. La SECO esamina come
gestire eventuali pagamenti retroattivi per i mesi da marzo 2020 a dicembre
2021, ed emette nuove direttive in merito.”
2.8. Nella presente evenienza
dalla documentazione agli atti emerge che l’organico dello RI 1 è composto di
12 dipendenti (cfr. doc. A4-A6; 2-4).
A seguito del preannuncio
inoltrato dal Dr. med. __________ il 16 marzo 2020 la Sezione del lavoro, con
decisione del 4 maggio 2020, ha riconosciuto il diritto a indennità per lavoro
ridotto dal 16 marzo al 15 settembre 2020 a favore del personale del ricorrente
(cfr. doc. 1).
Il 15 aprile 2020 alla
Cassa è pervenuto il formulario “domanda e calcolo di indennità per lavoro
ridotto” del 14 aprile 2020 relativo al periodo 19 - 31 marzo 2020.
Nello stesso è stato
indicato che il numero di lavoratori aventi diritto è 12, il numero di
lavoratori colpiti dal lavoro ridotto è 12, la somma totale delle ore di lavoro
previste di tutti i lavoratori aventi diritto è 500.55, la somma totale delle
ore perse per ragioni economiche di tutti i lavoratori colpiti da LR è 500.55.
La perdita di lavoro per
ragioni economiche risulta così del 100%.
A titolo di massa
salariale soggetta all’obbligo di contribuzione AVS di tutti i lavoratori
aventi diritto è stato inserito l’importo di fr. 15'610.47, corrispondente alla
massa salariale per le ore perse (% di perdita di lavoro per ragioni
economiche: 100% di fr. 15'610.47; cfr. doc. 2).
Il 25 maggio 2020 la Cassa
ha poi ricevuto il formulario “domanda e calcolo di indennità per lavoro
ridotto” del 22 maggio 2020 relativo al mese di aprile 2020.
Nello stesso è stato
indicato che il numero di lavoratori aventi diritto è 12, il numero di
lavoratori colpiti dal lavoro ridotto è 12, la somma totale delle ore di lavoro
previste di tutti i lavoratori aventi diritto è 1’756.65, la somma totale delle
ore perse per ragioni economiche di tutti i lavoratori colpiti da LR è 1’756.65.
La perdita di lavoro per
ragioni economiche risulta, perciò, del 100%.
A titolo di massa
salariale soggetta all’obbligo di contribuzione AVS di tutti i lavoratori
aventi diritto è stato inserito l’importo di fr. 37'224.99 corrispondente alla
massa salariale per le ore perse (100% di fr. 37'224.99; cfr. doc. 3).
Alla Cassa, il 6 luglio
2020, è pervenuta la “domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto” del 3
luglio 2020 relativa al mese di maggio 2020, e meglio dal 1° al 10 maggio 2020.
Da tale modulo si evince
che il numero di lavoratori aventi diritto è 12, il numero di lavoratori
colpiti dal lavoro ridotto è 12, la somma totale delle ore di lavoro previste
di tutti i lavoratori aventi diritto è 418.25, la somma totale delle ore perse
per ragioni economiche di tutti i lavoratori colpiti da LR è 418.25.
La perdita di lavoro per
ragioni economiche risulta, perciò, del 100%.
A titolo di massa
salariale soggetta all’obbligo di contribuzione AVS di tutti i lavoratori
aventi diritto è stato inserito l’importo di fr. 12'008.06 corrispondente alla
massa salariale per le ore perse (100% di fr. 12'008.06; cfr. doc. 4).
All’insorgente, nel mese
di novembre 2020, sono state versate ILR, per il mese di marzo 2020, di fr. 13'483.50
[80% di fr. 15'610.47 della massa salariale per le ore perse (100% di perdita
di lavoro per ragioni economiche) + fr. 995.15, ossia 6.375% di contributi alle
assicurazioni sociali della massa salariale per le ore perse; cfr. doc. 6; 2],
per il mese di aprile 2020 di fr. 32'153.10 [80% di fr. 37’224.99 della massa
salariale per le ore perse (100% di perdita di lavoro per ragioni economiche) +
fr. 2'373.10, ossia 6.375% di contributi alle assicurazioni sociali della massa
salariale per le ore perse; cfr. doc. 6; 3] e per il mese di maggio 2020 di fr.
10'371.95 [80% di fr. 12'008.06 della massa salariale per le ore perse (100% di
perdita di lavoro per ragioni economiche) + fr. 756.50, ossia 6.375% di
contributi alle assicurazioni sociali della massa salariale per le ore perse;
cfr. doc. 6; 4].
Il 30 novembre 2020 la
Cassa ha informato il ricorrente che dal verbale di controllo interno del
lavoro ridotto COVID-19 emerge che “manca elenco ore per i singoli giorni
lavorativi … Perdita % lavorativa sempre al 100%. Considerati giorni festivi?” e
l’ha invitato a trasmettere l’elenco delle ore per ogni singolo giorno
lavorativo per ogni collaboratore e a indicare se sono stati considerati nella
perdita al 100% (ore lavorative perse), anche i giorni festivi relativi ai mesi
di maggio e giugno 2020 (cfr. doc. 8).
L’insorgente, il 1° dicembre
2020, ha prodotto la distinta delle ore giornaliere perse da parte dei
dipendenti per il periodo 19 marzo - 10 maggio 2021 e ha comunicato che per i
giorni festivi intercorsi durante il periodo di lavoro ridotto (19 e 20 marzo,
13 aprile e 1 maggio 2020) non hanno rivendicato alcuna indennità (cfr. doc.
9).
Il 3 dicembre 2020 la
Cassa ha indicato al ricorrente che per il lasso di tempo dal 16 al 31 marzo
2020, per i mesi di aprile e maggio 2020 andavano elaborate delle nuove domande
di ILR compilate, precisando, da una parte, la somma totale delle ore previste
comprensive dei giorni festivi, e meglio del 19 marzo, del 13 aprile 2020
(lunedì di Pasqua) e del 1° maggio 2020, dall’altra, la somma totale di ore
perse, esclusi i giorni festivi infrasettimanali menzionati (cfr. doc. 10).
L’insorgente ha trasmesso
alla parte resistente le nuove domande il 4 dicembre 2020 (cfr. doc. 11).
Nella domanda riguardante
l’arco di tempo 16 - 31 marzo 2020 sono state precisate la somma totale delle
ore di lavoro previste di tutti i lavoratori aventi diritto di 717.50 ore e la
somma totale delle ore perse per ragioni economiche di tutti i lavoratori
colpiti da LR è 550.20.
La perdita di lavoro per
ragioni economiche risulta così del 76.68%.
A titolo di massa salariale
soggetta all’obbligo di contribuzione AVS di tutti i lavoratori aventi diritto
è stato inserito l’importo di fr. 15'610.47. La massa salariale per le ore
perse corrisponde, invece, a fr. 11'970.55 (% di perdita di lavoro per ragioni
economiche: 76.68% di fr. 15'610.47; cfr. doc. 12).
L’indennità per lavoro
ridotto ammonta così a fr. 10'339.55 (80% di fr. 11'970.55 + fr. 763.10, pari a
6.375% di contributi sociali; cfr. doc. 12).
Per il mese di aprile 2020
è stato indicato che la somma totale delle ore di lavoro previste di tutti i
lavoratori aventi diritto è 1’756.15, la somma totale delle ore perse per
ragioni economiche di tutti i lavoratori colpiti da LR è 1'681.50.
La perdita di lavoro per
ragioni economiche risulta, perciò, del 95.26%.
Quale massa salariale
soggetta all’obbligo di contribuzione AVS di tutti i lavoratori aventi diritto
è stata inserito l’importo di fr. 37'224.99. La massa salariale per le ore
perse è pari a fr. 35'460.90 (% di perdita di lavoro per ragioni economiche: 95.26%
di fr. 37'224.99; cfr. doc. 12).
L’indennità per lavoro
ridotto ammonta, dunque, a fr. 30'629.35 (80% di fr. 35'460.90 + fr. 2'260.65,
pari a 6.375% di contributi sociali; cfr. doc. 12).
Per il mese di maggio 2020
la somma totale delle ore di lavoro previste di tutti i lavoratori aventi
diritto è 1'756.65, la somma totale delle ore perse per ragioni economiche di
tutti i lavoratori colpiti da LR è 418.25.
La perdita di lavoro per
ragioni economiche risulta, perciò, del 23.81%.
A titolo di massa
salariale soggetta all’obbligo di contribuzione AVS di tutti i lavoratori
aventi diritto è stato inserito l’importo di fr. 37'224.99. La massa salariale
per le ore perse corrisponde a fr. 8'863.10 (% di perdita di lavoro per ragioni
economiche: 23.81% di fr. 37'224.99; cfr. doc. 12).
L’indennità per lavoro
ridotto è pari, pertanto, a fr. 7'655.50 (80% di fr. 8'863.10 + fr. 565, pari a
6.375% di contributi sociali; cfr. doc. 12).
Siccome al ricorrente
erano state pagate ILR di importi maggiori (fr. 13'483.50 per il mese di marzo
2020; fr. 32'153.10 per il mese di aprile 2020; fr. 10'371.95 per il mese di
maggio 2020 per complessivi fr. 56'008.55; cfr. doc. 6) rispetto a quelli
risultanti dalle nuove domande (fr. 10'339.55 per marzo 2020, fr.
30'629.35
per aprile 2020 e fr. 7'655.50 per maggio 2020, corrispondenti a fr. 48'624.40
da marzo a maggio 2020), la Cassa, il 10 dicembre 2020, gli ha ordinato la
restituzione dell’ammontare di fr. 7'384.15 (fr. 56'008.55 – fr. 48'624.40; cfr.
doc. 13; consid. 1.1.).
Con decisione su
opposizione del 7 maggio 2021 la parte resistente ha poi corretto i nuovi
conteggi e ridotto l’importo oggetto della restituzione a fr. 6'777.35 (cfr.
doc. A1; VI; consid. 1.3.; 1.6.).
2.9. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto, per quanto attiene
in generale al principio della restituzione, che è tenuto alla restituzione
ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo
oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in
contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire
l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione.
Il problema della buona
fede è infatti oggetto di esame nell'ambito dell’eventuale procedura successiva
di condono (cfr. STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., di cui è prevista
la pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017
consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STF P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid.
3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre 2002; STF P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer,
Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den
Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125
a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese).
Il
fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla
Cassa è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia
imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione ed è precisamente per permettere
di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la
restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017
dell’11 marzo 2019; STF C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382
consid. 1).
2.10. Nel caso di specie da un
attento esame della documentazione emerge che i moduli “domanda e calcolo di
indennità per lavoro ridotto” del 14 aprile, 22 maggio e 3 luglio 2020 relativi
ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 quale “somma totale delle ore di lavoro
previste di tutti i lavoratori aventi diritto” non riportano, in effetti, le
ore totali comprensive dei giorni festivi.
Più precisamente il numero
di 500.55 ore per marzo 2020 (cfr. doc. 2), di 1'756.65 ore per aprile 2020
(cfr. doc. 3) e di 418.25 ore per maggio 2020 (cfr. doc. 4) non comprende le
ore concernenti i giorni festivi del 19 e 20 marzo 2020, del 13 aprile 2020
(lunedì di Pasqua) e del 1° maggio 2020 (cfr. tabelle allegate ai doc. 2, 3,
4).
Del resto le somme totali
delle ore di lavoro previste di tutti i lavoratori aventi diritto
corrispondono, per i mesi sia di marzo che di aprile e di maggio 2020 - periodo
nel quale il Medico cantonale aveva invitato i medici specialisti a rinunciare
ai controlli di routine e a ogni trattamento elettivo non urgente (cfr. https://www.orl-hno.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/
Informazioni_per_gli_studi_specialistici_stato_16.03.2020.pdf: lettera
del 18 marzo 2020 del Dr. med. Giorgio Merlani) - alle somme totali delle ore
perse per ragioni economiche di tutti i lavoratori colpiti da LR (cfr. consid.
2.8.).
Nelle ore di lavoro previste
avrebbero, invece, dovuto essere inserite anche le ore relative ai giorni
festivi del 19 e 20 marzo, del 13 aprile e del 1° maggio 2020 (“Brutto
Sollstunden”; cfr. sentenza 5V 20 396 del 26 febbraio 2021 e STF 8C_272/2021
del 17 novembre 2021 consid. 2.6.) al fine di ottenere una percentuale di
perdita di lavoro per ragioni economiche corretta (e non sempre del 100% come
per contro risulta dai formulari del 14 aprile, 22 maggio e 3 luglio 2021; cfr.
doc. 2, 3, 4; VI), ritenuto che la “massa salariale soggetta all’obbligo di
contribuzione AVS di tutti i lavoratori aventi diritto”, di cui ai moduli, si
riferisce all’intero mese civile (cfr. FAQ del 20 aprile 2020; consid. 2.5.; 2.8.).
2.11. Per quanto attiene
all’asserzione ricorsuale secondo cui i giorni del 20 marzo, 13 aprile e 1°
maggio 2020 non sono giorni festivi riconosciuti dall’Autorità federale (cfr.
doc. I; consid. 1.4.), è utile osservare che giusta l’art. 20a cpv. 1 e 2 della
Legge sul lavoro (LL; 822.11) il giorno della
festa nazionale è parificato alla domenica. I Cantoni possono parificare alla
domenica al massimo altri otto giorni festivi all’anno e ripartirli
diversamente secondo le regioni.
In alcuni Cantoni vi sono
più giorni festivi dei nove all'anno previsti dalla legge sul lavoro. Questi
giorni festivi cantonali supplementari sono trattati come giorni lavorativi ai
sensi del diritto del lavoro. In questi casi sarebbe ammissibile un obbligo di
compensazione per la durata del lavoro persa purché esista una convenzione in
tal senso (cfr. https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/Arbeitsrecht/FAQ_zum_privaten_Arbeitsrecht/freizeit-und-feiertage.html).
L’art. 1 della Legge concernente
i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino del 15 dicembre 2009 prevede:
" Oltre alle
domeniche sono designati come giorni festivi ufficiali i seguenti:
1. Capo d’anno; 2. Epifania; 3. San
Giuseppe; 4. Lunedì di Pasqua; 5. Primo maggio; 6. Ascensione; 7. Lunedì di
Pentecoste; 8. Corpus Domini; 9. San Pietro e Paolo; 10. Il Primo agosto
(anniversario della fondazione della Confederazione); 11. Assunzione; 12.
Ognissanti; 13. Immacolata; 14. Natale; 15. Santo Stefano.”
Capodanno, Epifania,
Lunedì di Pasqua, Primo maggio, Ascensione, Festa Nazionale, Assunzione,
Ognissanti, Natale e Santo Stefano sono parificati alla domenica. Per le
aziende sottoposte alla legge federale sul lavoro (LL) sono applicabili, in
tali giorni, le prescrizioni per il lavoro domenicale secondo gli art. 18 e 19
LL.
San Giuseppe, Lunedì di
Pentecoste, Corpus Domini, Santi Pietro e Paolo e l’Immacolata sono giorni di
riposo ufficiali secondo le prescrizioni cantonali
Non sono applicabili le disposizioni della legge federale sul lavoro per il
lavoro domenicale (cfr. https://www4.ti.ch/dfe/de/uil/legge-lavoro/giorni-festivi-in-ticino/).
Inoltre con Risoluzione N.
1429 del 17 marzo 2020 il Consiglio di Stato, considerato in particolare lo
stato di necessità per l'intero territorio cantonale decretato con risoluzione
n. 1262 dell'11 marzo 2020, le relative misure pronunciate al fine di far fronte
all'emergenza epidemiologica (COVID-19) e che giovedì 19 marzo 2020, Festa di
San Giuseppe, è designato quale giorno festivo ufficiale dalla legge del 15 dicembre
2009 concernente i giorni festivi ufficiali del Cantone Ticino, ha ordinato la
chiusura di tutte le attività commerciali e produttive, salvo alcune eccezioni,
tra giovedì 19 marzo 2020 e sabato 21 marzo 2020.
La Prassi LADI ILR al p.to
D21 enuncia peraltro che sono giorni festivi i giorni non lavorativi secondo la
legislazione cantonale.
Ai fini del calcolo
dell’indennità per lavoro ridotto dei mesi da marzo ad aprile 2020 i giorni del
19 e 20 marzo, del 13 aprile (Lunedì di Pasqua) e del 1° maggio 2020 sono
dunque giorni festivi.
In relazione
all’affermazione dell’insorgente secondo cui il 13 aprile 2020 avrebbe potuto
chiedere l’indennità per lavoro ridotto, poiché visto l’ambito sanitario vi
sono casi che richiedono la necessità di un picchetto durante i giorni festivi
(cfr. doc. VIII), il TCA si limita a rilevare che dalle carte processuali non
risulta che lo RI 1 in questione fosse di picchetto in quella data, né
d’altronde tale circostanza è stata fatta valere prima del 13 agosto 2021.
2.12. Questo Tribunale evidenzia,
inoltre, che è vero che i moduli “domanda e calcolo di indennità per lavoro
ridotto” non risultano del tutto chiari ai fini della loro compilazione per il
cittadino non cognito delle specificità di tali iter, a maggior ragione considerato
che la procedura sommaria per il conteggio delle ILR è stata introdotta
soltanto a inizio aprile 2020.
E’
altrettanto vero, però, che dal profilo della restituzione determinante è se un
assicurato ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo,
non aveva diritto (cfr. consid. 2.9.).
L’amministrazione ha erogato
le ILR nel novembre 2020 senza rendersi conto dell’errore riguardante il numero
di ore totali di lavoro previste di tutti i lavoratori aventi diritto per i
mesi di marzo, aprile e maggio 2020 risultante dai moduli del 14 aprile, 22
maggio e 23 luglio 2020 identificato poi dal controllo interno (cfr. consid.
2.8.; 2.10.).
Ne discende che la Cassa,
dopo essere messa al corrente dell’errore in questione, poteva riconsiderare le
decisioni iniziali (informali) con le quali sono state attribuite
le indennità per lavoro ridotto all’insorgente per l’arco di tempo marzo -
maggio 2020 (cfr. consid. 2.2.; 2.8.).
Tuttavia, come esposto sopra
(cfr. consid. 2.6.), il Tribunale federale, con sentenza 8C_272/2021 del 17
novembre 2021, ha stabilito che nel calcolo dell’ILR per i collaboratori con
salario mensile la procedura di conteggio sommaria deve includere l’indennità
per vacanze e giorni festivi, contrariamente a quanto indicato dalla SECO con
l’introduzione della procedura sommaria.
La Cassa, a seguito del
giudizio federale, il 16 dicembre 2021, ha dichiarato riguardo alla fattispecie
che “(…) si dovranno rivedere i conteggi maggiorandoli, per i
dipendenti pagati a mese, delle indennità di vacanza e di festivi
infrasettimanali (…)” e che la SECO, il 10 dicembre 2020, le ha comunicato
che “(…) le aziende, molto
probabilmente, dovranno rivedere e rifare i conteggi, tenendo conto della
disposizione sopra indicata, e le Casse dovranno provvedere a pagare la
differenza a loro spettante” (cfr. doc. XIII; consid. 1.9.).
Nella Direttiva 2022/01:
Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia» del 31 gennaio
2022, p.to 2.29, la SECO ha poi precisato, da un lato, che a partire da gennaio
2022 il conteggio sarebbe stato effettuato in procedura sommaria separatamente
per i dipendenti pagati mensilmente e a ore e che per i dipendenti con salario
mensile, l’indennità per il diritto alle ferie e ai giorni festivi sarebbe
stata calcolata mediante un supplemento. Dall’altro, che avrebbe esaminato come
gestire eventuali pagamenti retroattivi per i mesi da marzo 2020 a dicembre
2021 ed emesso nuove direttive in merito (cfr. consid. 2.7.).
In simili condizioni, la
decisione su opposizione emessa dalla Cassa il 7 maggio 2021 deve essere
annullata e gli atti vanno rinviati alla parte resistente affinché calcoli
nuovamente gli importi di indennità per lavoro ridotto spettanti al ricorrente
da marzo a maggio 2020 tenendo conto di quanto stabilito dall’Alta Corte con la
sentenza del 17 novembre 2021, nonché delle indicazioni che le fornirà la SECO
al riguardo e decida in merito alla restituzione di ILR per il periodo in
questione.
2.13. L’art.
61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,
cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al
momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il
diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 7 giugno 2021, per cui
torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non
ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021
consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA
38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021
consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio
2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 7 maggio 2021 è
annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla Cassa affinché proceda come indicato al consid. 2.12.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti