Lexipedia

Decisione

38.2021.40

Restituzione ILR (giorni festivi infrasettimanli calcolati erroneamente come ore perse). Infatti somma totale ore previste non riporta ore dei giorni festivi. Comunque rinvio atti per nuovo calcolo ex STF 8C_272/2021 (conteggio vacanze e giorni festivi per dip. con salario mensile in proc. sommaria)

21 febbraio 2022Italiano50 min

notaio in __________, elaborato il 23 aprile 2020, per il tramite della "__________"

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2021.40

rs

Lugano

21 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 giugno 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 7 maggio 2021 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 10 dicembre

2020 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha chiesto al RI 1 la restituzione della somma

di fr. 7'384.15 corrispondenti alla parte delle indennità per lavoro ridotto

ricevuta a torto nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, in quanto nelle

relative domande i giorni festivi infrasettimanali erano stati calcolati

erroneamente quali ore perse (cfr. doc. 13).

1.2. Il 17 dicembre 2020 il RI 1

ha interposto opposizione, facendo valere che “dalle domande di calcolo si

evince che per i giorni festivi (19 marzo 2020, 20 marzo 2020, 13 aprile 2020 e

1. maggio 2020) non è stata dichiarata nessuna ora di lavoro dovuta e nessuna

ora di lavoro persa, visto che la nostra azienda sarebbe comunque rimasta

chiusa e pertanto non aveva alcuna pretesa d’indennità” (cfr. doc. 15).

1.3. Con decisione su opposizione

del 7 maggio 2021 la Cassa ha accolto parzialmente l’opposizione, modificando

il provvedimento del 10 dicembre 2020 nel senso che l’importo oggetto della

restituzione è stato diminuito a fr. 6'777.35.

L’amministrazione, al

riguardo, ha rilevato:

" (…) Nella

fattispecie, il Consiglio Federale, considerata l'emergenza "Pandemia

Covid 19", ha concesso che, per tutti i periodi di conteggio da marzo 2020

e fino all'abrogazione dell'Ordinanza COVID-19, vengono gestiti tassativamente

secondo la procedura sommaria e quindi l'azienda non può scegliere se

presentare il modulo di calcolo straordinario o quello precedente.

Sul conteggio viene esplicitamente indicato come deve essere

correttamente compilato il formulario di rivendicazione delle indennità per

lavoro ridotto.

ln particolare occorre indicare la somma totale delle ore di

lavoro previste per tutti i lavoratori aventi diritto inclusi tutti i giorni

lavorativi, i giorni festivi e di vacanza.

Nella colonna successiva occorre indicare la somma totale delle

ore perse per ragioni economiche di tutti i lavoratori colpiti dal lavoro

ridotto, escludendo quindi le ore lavorate e le assenze retribuite e non

retribuite quali le vacanze, i giorni festivi, malattia, infortunio, servizio

militare ecc.

Nella fattispecie, lo __________ ha rivendicato le prestazioni

indicando la somma delle ore di lavoro previste dal 19 al 31 marzo 2020

(indicazione quindi parziale del mese) richiedendo però il medesimo ammontare

di ore perse (100%) senza quindi escludere la richiesta del giorno 19 marzo

2020 (festivo infrasettimanale) e del 20 marzo 2020 (festivo decretato dal

Canton Ticino per l'anno 2020.

Per il mese di aprile è stato commesso lo stesso errore da parte

dello __________ in quanto sono state richieste il 100% delle ore previste per

Fatti

i 12 collaboratori senza quindi escludere il 13 aprile 2020, festivo

infrasettimanale a carico del datore di lavoro.

Infine per il mese di maggio sono state rivendicate le prestazioni

fino al 10 maggio 2020 richiedendole al 100% quando invece il 1. Maggio 2020 si

doveva escluderlo in quanto festivo infrasettimanale.

La Sezione di __________ ha richiesto ed effettuato le correzioni del

caso che hanno generato una restituzione più elevata di quanto corretta-mente

conteggiato ed allegato alla presente decisione (No. 3 conteg-gi corretti sulla

base delle indicazioni presentate dallo RI 1 e relativo ai salari dei 12

collaboratori rispettivamente alle ore previste e lavorate per questi 3 mesi di

rivendicazione). (…)” (Doc. A1)

1.4. Il 7 giugno 2021 il RI 1,

titolare dell’omonimo __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,

chiedendo di “giudicare che alcun importo è da noi dovuto in favore della CO

1, vista l’inesistenza di alcun credito in suo favore, considerando che la

nostra società non ha percepito alcuna ulteriore indennità rispetto a quanto

dovutole” (Cfr. doc. I pag. 3).

A sostegno della propria

pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto:

" (…)

1. Domanda e calcolo di indennità per LR

per il mese di marzo 2020

del 14 aprile 2020:

Giorni indennizzati contestati: 19 marzo

e 20 marzo 2020.

Preliminarmente prendiamo atto che ci viene contestato che per i

giorni sopra menzionati abbiamo richiesto un'indennità in seguito alla perdita

di ore effettive di lavoro.

Dalla nostra domanda però depositata (cfr. allegato 2), rileviamo

di come per gli stessi giorni non abbiamo richiesto alcun 'indennità per ore di

lavoro effettivamente perse. Questo, come si può evincere dal documento citato

in precedenza, in quanto non erano previste ore di impiego dei nostri

dipendenti.

Pertanto, il calcolo delle ore di lavoro effettivamente previste

ed il relativo calcolo di quelle perse risulta essere corretto, ritenuto che

entrambe le voci non sono state toccate dalla richiesta di indennità per i

giorni sopra citati.

Da ultimo, si osserva che il 20 marzo 2020 per la SECO non era un

giorno festivo, è stato ritenuto giorno festivo da parte di un'Autorità

Cantonale. Pertanto, visto che secondo l'Autorità Federale non si trattava di

un giorno festivo riconosciuto, sarebbe stato in tutti i casi indennizzabile

(in merito, si richiama integralmente il documento "il lavoro

ridotto" di __________, notaio in __________, elaborato il 23 aprile 2020,

per il tramite della "__________" e la decisione dell'Ufficio __________

di __________, oggetto di ricorso al Tribunale Federale da parte della SECO).

ln virtù di quanto suesposto, risulta comprovato che la nostra

azienda non ha richiesto, e pertanto nemmeno ottenuto (cfr. allegato 3), alcuna

indennità che non gli spettasse per i

giorni sopra citati.

2. Domanda e calcolo di indennità per LR per il mese di aprile

2020 del 22 maggio 2020:

Giorni indennizzati contestati: 13 aprile 2020.

Preliminarmente prendiamo atto che ci viene contestato che per il

giorno sopra menzionato abbiamo richiesto un'indennità in seguito alla perdita

di ore effettive di lavoro.

Dalla nostra domanda però depositata (cfr. allegato 4), rileviamo

di come per lo stesso giorno non abbiamo richiesto alcun'indennità per ore di

lavoro effettivamente perse. Questo, come si può evincere dal documento citato

in precedenza, in quanto non erano previste ore di impiego dei nostri

dipendenti.

Pertanto, il calcolo delle ore di lavoro effettivamente previste

ed il relativo calcolo di quelle perse risulta essere corretto, visto che

entrambe le voci non sono state toccate dalla richiesta di indennità per il

giorno sopra citato.

Inoltre, si osserva che il 13 aprile 2020 per la SECO non era un

giorno festivo, è stato ritenuto giorno festivo da parte di un'Autorità

Cantonale. Pertanto, visto che secondo l'Autorità Federale non si trattava di

un festivo riconosciuto, sarebbe stato comunque indennizzabile (in merito, si

richiama integralmente il documento "il lavoro ridotto" di __________,

notaio in __________, elaborato il 23 aprile 2020, per il tramite della "__________"

e la decisione dell'Ufficio __________ di __________, oggetto di ricorso al

Tribunale Federale da parte della SECO).

Visto quanto sopra, risulta comprovato che la nostra azienda non

ha richiesto, e pertanto nemmeno ottenuto (cfr. allegato 5), alcuna indennità

che non gli spettasse per il giorno sopra citato.

3. Domanda e calcolo di indennità per LR per il mese di aprile

2020 del 3 luglio 2020:

Giorni indennizzati contestati: 1°

maggio 2020.

Preliminarmente prendiamo atto che ci viene contestato che per il

giorno sopra menzionato abbiamo richiesto un'indennità in seguito alla perdita

di ore effettive di lavoro.

Dalla nostra domanda però depositata (cfr. allegato 6), rileviamo

di come per lo stesso giorno non abbiamo richiesto alcun'indennità per ore di

lavoro effettivamente perse. Questo, come si può evincere dal documento citato

in precedenza, in quanto non erano previste ore di impiego dei nostri

dipendenti.

Pertanto, il calcolo delle ore di lavoro effettivamente previste

ed il relativo calcolo di quelle perse risulta corretto, visto che entrambe le

voci non sono state toccate dalla richiesta di indennità per il giorno sopra

citato.

Si osserva inoltre che il 1° maggio 2021 per la SECO non era un

giorno festivo, è stato ritenuto giorno festivo da parte di un'Autorità

Cantonale. Pertanto, visto che secondo l'Autorità Federale non si trattava di

un festivo riconosciuto, sarebbe stato comunque indennizzabile (in merito, si

richiama integralmente il documento "il lavoro ridotto" di __________,

notaio in __________, elaborato il 23 aprile 2020, per il tramite della "__________"

e la decisione dell'Ufficio __________ di __________, oggetto di ricorso al

Tribunale Federale da parte della SECO).

ln considerazione di quanto sopra, risulta comprovato che la

nostra azienda non ha richiesto, e pertanto nemmeno ottenuto (cfr. allegato 7),

alcuna indennità che non gli spettasse per il giorno sopra citato. (…)” (Doc.

I)

1.5. Con risposta del 24 giugno

2021 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, indicando

segnatamente, da una parte, che, siccome negli appositi formulari relativi ai

periodi di conteggio di marzo (dal 19 al 31), aprile e maggio 2020 la somma

totale delle ore perse per ragioni economiche di tutti i lavoratori colpiti da

LR corrisponde alla somma totale delle ore previste, nelle ore perse sono

compresi i giorni festivi infrasettimanali (19 e 20 marzo, 13 aprile e 1°

maggio 2020) e risulta così comprovato “che sono state richieste

(probabilmente per non avere compreso la modalità dei relativi calcoli)

indennità per lavoro ridotto, le quali non dovevano essere retribuite”.

Dall’altra,

che la sentenza del Tribunale cantonale di Lucerna, è stata impugnata davanti

al Tribunale federale e che “non appena saremo in possesso della

sentenza del Tribunale Federale, ed essa sarà cresciuta in giudicato, si potrà

verificare nuovamente questa decisione qualora dovesse, la massima istanza,

esprimersi in altro modo rispetto alla procedura sommaria indicata dalla SECO

legata al calcolo della paga oraria inerenti i festivi, ferie,

Dovessero

risultare delle differenze, sarà nostra premura appurare quali importi sono

corretti e apporre le relative modifiche anche a favore di questo RI 1. Se si

potranno apporre queste eventuali modifiche, esse riguarderanno unicamente

il calcolo della Massa salariale e non quanto sopra espresso ai punti da

1-3, per i calcoli dei surriferiti giorni festivi” (cfr. doc. III).

1.6. Pendente

causa questa Corte ha interpellato la Cassa come segue:

" (…) dalla

documentazione agli atti, e meglio dalle tabelle orarie allegate ai moduli

“Domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto” del 14 aprile, 22 maggio e

del 3 luglio 2020 relativi ai mesi da marzo a maggio 2020, rileviamo che lo RI

1 per i giorni 19 e 20 marzo, 13 aprile e 1° maggio 2020 ha indicato 0 h

“lavorate”, 0 h “contratto” per tutte le proprie dipendenti (cfr. doc. 15; 17).

Il numero delle ore previste (di cui ai formulari menzionati) non

sembra, quindi, comprendere le ore dei giorni festivi.

Inoltre dai formulari ILR riguardanti i mesi da marzo a maggio

2020 citati emerge che il numero delle “ore perse per ragioni economiche di

tutti i lavoratori colpiti da RL” corrisponde a quello delle ore previste

(500.55 per marzo 2020; 1’756.65 per aprile 2020 e 418.25 per maggio 2020).

Pertanto vogliate, per cortesia, spiegare dettagliatamente le

ragioni dell’ordine di restituzione. (…)” (Doc. V)

La Cassa ha dato seguito a

quanto richiesto il 2 agosto 2021 (cfr. doc. VI).

1.7. Il 13 agosto 2021 il ricorrente

ha preso posizione al riguardo (cfr. doc. VIII).

1.8. La parte resistente ha

presentato alcune osservazioni con scritto del 24 agosto 2021 (cfr. doc. X), trasmesso

per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XI).

1.9. Il 10 dicembre 2021 il TCA ha

inviato alle parti la sentenza 8C_272/2021 emessa dal Tribunale federale il 17

novembre 2021 che ha confermato il giudizio del 26 febbraio 2021 del Tribunale

cantonale di Lucerna secondo cui i giorni festivi e di vacanza devono essere

presi in considerazione nel calcolo dell’indennità per lavoro ridotto durante

la pandemia e ha assegnato loro un termine di 10 giorni per formulare

osservazioni al riguardo (cfr. doc. XII).

La Cassa, il 16 dicembre

2021, ha comunicato:

" (…) Per

tutte le aziende interessante a livello federale da richieste di lavoro ridotto

con procedura semplificata, e quindi anche per lo RI 1, come del resto indicato

nel nostro atto di risposta del 24 giugno 2021, si dovranno rivedere i conteggi

maggiorandoli, per i dipendenti pagati a mese, delle indennità di vacanza e di

festivi infrasettimanali.

La SECO, con e-mail di venerdì 10 dicembre (in allegato), ha

comunicato alle Casse che sta analizzando in dettaglio le implicazioni

giuridiche e deciderà al più presto i prossimi interventi.

ln particolare le aziende, molto probabilmente, dovranno rivedere

e rifare i conteggi, tenendo conto della disposizione sopra indicata, e le

Casse dovranno provvedere a pagare la differenza a loro spettante. (…)” (Doc.

XIII)

Il 21 dicembre 2021 il

ricorrente ha ribadito la propria richiesta al TCA “di giudicare che nessun

importo è da restituire in favore della Cassa” (cfr. doc. XIV)

1.10. Il doc. XIII è stato trasmesso

per conoscenza all’insorgente, mentre il doc. XIV è stato inviato per conoscenza

alla parte resistente (cfr. doc. XVI).

in diritto

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione o meno, chiesto al ricorrente

la restituzione di fr. 6'777.35 corrispondenti a parte delle indennità per

lavoro ridotto percepite per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2.2

L'art.

95.

LADI regola la restituzione di prestazioni.

Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011,

la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di

cui all'articolo 55 e 59cbis cpv. 4.

Ai sensi del cpv. 2, la Cassa esige dal datore di

lavoro la restituzione delle indennità indebitamente riscosse per lavoro

ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento

indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA

stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

I principi

giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TF anteriormente

alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge

(cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid.

5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite

le prestazioni (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF

8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre

2016.

consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA

2006.

p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF

8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF

C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag.

469).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021

consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del

14.

giugno 2011 consid. 4).

Inoltre

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019

consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06

del 25 giugno 2007).

Mediante

la riconsiderazione si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,

rispettivamente un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti,

e meglio “un

accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi”

(cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi

oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr.

DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è

manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme

giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni

fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo

inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con

riferimenti).

Una

decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti

di cui all’art. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole

dubbio, o, in altre parole “Zweifellosigkeit

bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine

Unrichtigkeit vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine

Unrichtigkeit – möglich” (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF

9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STF U 288/05 del 14 dicembre

2005.

consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.;

STF U 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5

aprile 2016).

In proposito cfr. pure la

STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 2.3.

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si

veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28

aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF

8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009

consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.3

L’indennità per lavoro

ridotto è regolata agli art. 31 e segg. LADI.

L’art. 34 LADI relativo al

calcolo dell’indennità per lavoro ridotto prevede:

" 1 L’indennità

per lavoro ridotto ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno

computabile.

2.

Determinante, fino al limite massimo valido per

il calcolo dei contributi (art. 3), è il salario, convenuto contrattualmente,

dell’ultimo periodo salariale prima dell’inizio del lavoro ridotto. Sono compresi

le indennità per vacanze e gli assegni contrattuali periodici, purché non

continuino ad essere versati durante il periodo di lavoro ridotto o non

costituiscano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. E’ tenuto conto

degli aumenti salariali, convenuti mediante contratto collettivo di lavoro e

subentranti durante il periodo di lavoro ridotto.

3.

Il Consiglio federale stabilisce le basi di

calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario.

Il 20 marzo 2020 il

Consiglio federale, sulla base dell’art. 185 cpv. 3 Cost. fed. (“Fondandosi

direttamente sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni per far

fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della

sicurezza interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata

nel tempo”; cfr. sul tema STF 4A_180/2020 del 6 luglio 2020, consid. 4.4.

pubblicata in DTF 146 III 194) ha adottato l’Ordinanza sulle misure nel settore

dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19).

Attraverso una modifica

dell’8 aprile 2020, in vigore retroattivamente dal 1° marzo 2020 (cfr. RU 2020

1201), è stato introdotto in particolare l’art. 8i Ordinanza COVID-19 assicurazione

contro la disoccupazione:

" 1

Durante il periodo di validità della presente ordinanza, la perdita di guadagno

computabile è calcolata in procedura sommaria e l’indennità per lavoro ridotto

dell’80 per cento è versata in forma forfettaria.

2La percentuale della perdita di lavoro imputabile a

motivi economici risulta dal rapporto tra la somma delle ore che le persone

Dispositivo

interessate dal lavoro ridotto hanno perso per questi motivi e la somma delle

ore che le persone aventi diritto all’indennità devono effettuare.

3La perdita di guadagno computabile corrisponde alla

percentuale della perdita di lavoro imputabile a motivi economici rispetto alla

somma dei guadagni determinanti di tutte le persone aventi diritto

all’indennità.”

Il 12 agosto 2020, con

effetto dal 1° settembre 2020, il tenore dell’art. 8i cpv. 1 Ordinanza COVID-19

assicurazione contro la disoccupazione è il seguente:

" 1In

deroga agli articoli 34 capoverso 2 e 38 capoverso 3 lettera b LADI, la perdita

di guadagno computabile è calcolata in procedura sommaria e l’indennità per

lavoro ridotto dell’80 per cento è versata in forma forfettaria.” (RU 2020

3569)

La Legge federale sulle

basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; RS 818.102) del 25 settembre 2020

all’art. 17 cpv. 1 lett. d enuncia che il Consiglio federale può emanare

disposizioni che deroghino alla legge del 25 giugno 1982

sull’assicurazione

contro la disoccupazione (LADI) con riguardo allo svolgimento della procedura

relativa al preannuncio di lavoro ridotto e al versamento dell’indennità per

lavoro ridotto nonché la forma di tale versamento. Tale disposto è in vigore

dal 26 settembre 2020 al 31 dicembre 2022 (cfr. RU 2021 878).

Il 20 gennaio 2021, con

validità dal 21 gennaio 2021, il cpv. 1 dell’art. 8i è stato modificato ed è stato

aggiunto il cpv. 4:

" 1In

deroga agli articoli 34 capoverso 2 e 38 capoverso 3 lettera b LADI, la perdita

di guadagno computabile è calcolata in procedura sommaria e l’indennità per

lavoro ridotto è versata in forma forfettaria.

4Se l’azienda presenta redditi modesti secondo

l’articolo 17a lettera a numeri 1 e 2 della legge COVID-19 del 25 settembre

2020, la perdita di guadagno computabile è calcolata in procedura sommaria

separatamente per ogni categoria di reddito.” (RU 2021 16)

Il Consiglio federale ha

prorogato la procedura sommaria per il conteggio dell’indennità per lavoro

ridotto il 1°ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021 (cfr. RU 2021 593) e il 26

gennaio 2022 con effetto dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 (cfr. RU 2022 39;

RS 837.033).

2.4. Nella Prassi LADI ILR la

Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO), in relazione al calcolo

dell’indennità per lavoro ridotto, ha stabilito che

" IMPORTO

DELL’INDENNITA’

E1 L’ILR ammonta all’80 % della

perdita di guadagno computabile.

GUADAGNO DETERMINANTE

E2 Per

il calcolo dell’indennità per lavoro ridotto è determinante il salario,

convenuto contrattualmente, dell’ultimo mese di contribuzione prima dell’inizio

del lavoro ridotto.

(…).

E4 Il guadagno determinante comprende in particolare:

• il salario di base (mensile, orario o a cottimo);

• le indennità per vacanze e per giorni festivi;

• le

prestazioni in natura, al massimo fino agli importi stabiliti nell'AVS;

• le indennità di residenza e di rincaro;

• le provvigioni;

gratifiche per anzianità di servizio o premi di fedeltà dovuti ed

effettivamente percepiti;

• gli assegni contrattuali (p. es. 13a mensilità,

gratifiche);

• le

indennità per il lavoro domenicale o notturno, per il lavoro a squadre e i

servizi di picchetto, nella misura in cui il lavoratore vi ha normalmente

diritto per l’attività esercitata e a condizione che il datore di lavoro

confermi alla cassa di disoccupazione che queste indennità sono versate anche

durante il lavoro ridotto.

Il

guadagno conseguito è computato nei mesi in cui il lavoro è stato fornito

(principio di sopravvenienza): il momento in cui il pagamento è effettuato è

pertanto irrilevante (p. es. 13a mensilità, provvigioni, bonus, gratifiche per

anzianità di servizio e premi di fedeltà).

Non sono compresi nel guadagno determinante:

• le

indennità per le ore che superano il tempo di lavoro normale convenuto

contrattualmente;

• le

indennità per inconvenienti connessi al lavoro (indennità per il lavoro nei

cantieri o lavoro sporchevole, ecc.);

• il rimborso delle spese;

• gli assegni familiari e gli assegni per l'economia

domestica.

(…).

GUADAGNO ORARIO COMPUTABILE

E8 A

partire dal guadagno determinante, la cassa calcola il guadagno orario

computabile che fungerà da base per il calcolo dell’ILR (M1).

E9 L’indennità

è calcolata in modo diverso a seconda che il lavoratore riceva un salario

mensile o orario.

E10 Lavoratori con salario mensile

Se il

lavoratore riceve un salario mensile, la cassa determina il guadagno orario

computabile dividendo il guadagno mensile determinante per il numero medio di

ore da effettuare al mese.

Il

numero medio di ore da effettuare al mese è calcolato dividendo per 12 il

numero di ore da effettuare all'anno, tolte le vacanze e i giorni festivi.

ð Esempio Situazione del lavoratore:

Salario mensile di CHF 6000, più 13a

mensilità; durata del lavoro settimanale di 40 ore su un anno civile di 261

giorni lavorativi; 25 giorni di vacanza e 8 giorni festivi che cadono in giorni

feriali.

Calcolo dell’indennità:

Ore di lavoro annuali: 2088

ore (40 ore : 5 giorni x 261 giorni)

meno le vacanze: 200

ore (40 ore : 5 giorni x 25 giorni)

meno i giorni festivi: 64

ore (40 ore : 5 giorni x 8 giorni)

Ore effettive di lavoro

annuali: 1824 ore

Ore effettive di lavoro

mensili: 152 ore

Guadagno determinante: CHF 6500 (CHF 6000 + 8.33

% quota della 13a mensilità)

Guadagno orario

computabile: CHF 42.76 (CHF 6500 : 152 ore)

E11 Lavoratori

con salario orario Se il lavoratore riceve un salario orario, la cassa

determina il guadagno orario computabile aggiungendo al salario orario una

quota, calcolata in base a una delle 2 tabelle seguenti, per le vacanze, i

giorni festivi che cadono in un giorno feriale e, eventualmente, la 13a

mensilità. (…)”

Nella Direttiva 2020/04

“Actualisation et mise en œuvre des règles spéciales en cas de limitation de

l’activité des organes d’exécution pour cause de pandémie” del 3 aprile 2020, la

SECO, in relazione all’indennità per lavoro ridotto e in particolare alla

domanda e al calcolo, ha indicato:

" (…)

Nous avons simplifié le processus de décompte de

la RHT comme suit :

- Le formulaire de demande et le décompte de

la RHT sont

rassemblés dans un seul formulaire.

- Les formulaires complémentaires «Rapport

concernant les heures

perdues pour des

raisons d'ordre économique», «Attestation de revenu provenant d'une occupation

provisoire» et «Feuille de calcul des heures perdues imputables à des facteurs

saisonniers» ne sont plus requis.

- L’entreprise ne doit introduire que cinq indications

(champs

surlignés en gris), le

reste du calcul est automatisé. Elle doit fournir les pièces justificatives

appropriées (p. ex. journal des salaires de l’entreprise, vue d’ensemble des

décomptes d’heures, extraits de l’enregistrement du temps de travail dans

l’entreprise). La CCh doit se fonder, dans la mesure du possible, sur des

documents que l’entreprise peut extraire sans difficulté de ses systèmes de

gestion des ressources humaines. (…)”

Anche nella Direttiva

2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22

luglio 2020 al punto 2.18 risulta:

" Il processo

di conteggio nella procedura sommaria è stato semplificato e riguarda in particolare

il modulo “COVID-19 Domanda

e conteggio di indennità per lavoro ridotto”:

- Il

modulo di domanda e il conteggio ILR sono combinati in un unico modulo.

- Non

sono necessari gli altri moduli supplementari «Rapporto sulle ore perse per

motivi economici», «Attestato sul reddito conseguito con l'occupazione

provvisoria» e «Questionario per la determinazione della perdita stagionale di

ore di lavoro».

- L'azienda

deve inserire solo cinque dati (campi a sfondo grigio), il resto del calcolo è

automatizzato. Questi cinque dati devono essere corredati di documenti

aziendali adeguati (es. libro paga, panoramica dei conteggi orari, estratti del

sistema di rilevamento dell'orario di lavoro). Se possibile, la CD dovrebbe

basarsi su documenti che l'azienda può attingere dai suoi sistemi HR.

(…)”

Il p.to 2.18 ha mantenuto

il medesimo tenore segnatamente nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e

nella Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_503/2021 del

18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid.

4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre

2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF

8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in

DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4

pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009

del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

2.5. Come visto, tramite

l’Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione (art. 8i dell’8

aprile 2020 in vigore con effetto retroattivo dal 1° marzo 2020) è stata

introdotta la procedura sommaria in relazione all’indennità per lavoro ridotto

con lo scopo di ridurre al minimo l'onere amministrativo

delle aziende colpite e garantire un versamento celere dell'indennità (cfr.

consid. 2.3.; 2.4.; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-86403.html).

Per la domanda e il

conteggio è stato allestito un unico modulo “Domanda e calcolo di indennità per

lavoro ridotto” con le cinque seguenti richieste:

- Numero di lavoratori

aventi diritto;

- Numero di lavoratori

colpiti dal lavoro ridotto (LR);

- Somma totale delle ore

di lavoro previste di tutti i lavoratori

aventi diritto;

- Somma totale delle ore

perse per ragioni economiche di tutti i

lavoratori colpiti da

LR;

- Massa salariale soggetta

all’obbligo di contribuzione AVS di

tutti i lavoratori

aventi diritto (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/service/formulare/fuer-arbeitgeber/kae-covid-19.html.html; doc. 17)

Dal FAQ della SECO del 20

aprile 2020 concernente la compilazione del modulo Domanda e conteggio COVID-19

si evince:

" (…)

Per quale motivo, nel modulo, le assenze come ferie, giorni

festivi, malattia ecc. devono essere tenute conto nelle ore di lavoro previste?

Ne risulta una percentuale di perdita di lavoro per ragioni economiche

inferiore rispetto a quella che si otterrebbe se si omettessero tali assenze.

Dato che nel conteggio si inserisce la massa salariale soggetta

all'obbligo di contribuzione AVS relativa all'intero mese civile, anche le ore

di lavoro previste devono riferirsi all'intero mese civile e quindi devono

includere il totale delle ore lavorate, le ore di lavoro ridotto e tutte le

altre assenze, come ferie, giorni festivi, malattia ecc.

Affinché la percentuale di perdita di lavoro per ragioni economiche

sia calcolata correttamente, la somma delle ore di lavoro previste e la massa

salariale soggetta all'obbligo di contribuzione AVS devono riferirsi allo

stesso intervallo di tempo.

Per quale motivo, nel caso di rapporti di lavoro con salario

mensile, le indennità per ferie/giorni festivi non vengono considerate nella

massa salariale soggetta all'obbligo di contribuzione AVS, mentre

Io sono nel caso di rapporti di lavoro con salario orario?

ln caso di salario mensile, ai collaboratori viene corrisposto

l'intero salario mensile anche durante le ferie o i giorni festivi. Il loro

salario soggetto all'obbligo di contribuzione AVS non comprende alcuna

indennità per ferie/giorni festivi che potrebbe essere considerata in aggiunta

alla massa salariale.

La

situazione è diversa per i lavoratori retribuiti a ore. Siccome non viene loro

corrisposto alcun salario durante le ferie e i giorni festivi, si applica un

supplemento percentuale per le ferie e per i giorni festivi che cadono in un

giorno feriale. Ai fini del calcolo dell'ILR, questa indennità per ferie e

giorni festivi percepita deve essere considerata anche nel guadagno

determinante o nella massa salariale.

Per i rapporti di lavoro con salario orario, cosa bisogna

considerare nella massa salariale soggetta all'obbligo di contribuzione AVS per

le assenze dovute a ferie o giorni festivi?

Dato che questi periodi di assenza sono compresi nella somma delle

ore di lavoro previste e che quindi si confrontano periodi uguali, nella massa

salariale si deve considerare per tali assenze il salario orario contrattuale.

Nell'ambito della procedura di conteggio sommaria semplificata in vigore

durante la situazione straordinaria, è giustificabile inserire la retribuzione

oraria comprensiva dell'indennità per ferie/giorni festivi. Non è pertanto

necessario differenziare le retribuzioni orarie. (…)”

2.6. Con sentenza 5V 20 396 del 26

febbraio 2021 il Tribunale cantonale di Lucerna ha accolto il ricorso di una SA

alla quale la Cassa di disoccupazione aveva chiesto la restituzione di parte

del ILR ricevute per il mese di marzo 2020, in quanto per i dipendenti con

salario mensile, contrariamente a quanto calcolato, non andavano considerati i

giorni di vacanza e festivi. La Cassa aveva pure conteggiato le ILR relative ad

aprile e maggio 2020 senza includere le vacanze e i giorni festivi.

La Corte cantonale ha

stabilito che la Cassa non poteva fondare il suo metodo di calcolo per il

periodo marzo - maggio 2020 sull’art. 8i Ordinanza COVID-19 assicurazione

contro la disoccupazione, siccome tale disposto non è una base legale

sufficiente per derogare all’art. 34 cpv. 2 LADI che contempla quale parte del

salario dei collaboratori con stipendio mensile anche le indennità di vacanza e

per i giorni festivi. In effetti l’art. 8i cpv. 2 e 3 non prevede che i

dipendenti con salario mensile nella procedura sommaria, contrariamente a

quanto enunciato all’art. 34 cpv. 2 LADI, non devono avere diritto alle

indennità per i giorni di vacanza e festivi. In particolare dal concetto di

“somma delle ore che le persone aventi diritto all’indennità devono effettuare”

di cui all’art. 34 cpv. 2 LADI non si desume se si tratta di ore da effettuare

al netto (senza vacanze e giorni festivi) o al lordo. D’altra parte la Cassa

nella procedura sommaria ha utilizzato le ore da effettuare al lordo.

Il Tribunale cantonale ha,

di conseguenza, evidenziato che quale fondamento per il metodo di conteggio

dell’amministrazione restavano la Direttiva 2020/12 emessa dalla SECO il 27

agosto 2020 (cfr. p.to 2.18 menzionato al consid. 2.5.), il formulario di

domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto nella procedura sommaria e il

relativo FAQ - che spiega per quale motivo nel caso di collaboratori con

salario mensile le indennità per ferie/giorni festivi non vengono considerate

nella massa salariale soggetta all’obbligo di contribuzione AVS, mentre lo sono

nel caso di rapporti di lavoro con salario orario (cfr. consid. 2.5.) -, i

quali, da un lato, non sono delle fonti di diritto indipendenti, dall’altro,

non costituiscono una concretizzazione dell’art. 8i Ordinanza COVID-19 AD,

visto che tale norma non può essere interpretata nel senso che durante la sua

validità le indennità per i giorni di vacanza e festivi non vanno tenuti conto

nel caso di dipendenti con stipendio mensile. L’art. 34 cpv. 2 LADI resta

applicabile e vincolante. La Corte cantonale ha ad ogni modo precisato che non

va comunque messa in discussione la legittimità dell’attuazione della procedura

sommaria durante il periodo di validità dell’art. 8i Ordinanza COVID-19 AD.

Il Tribunale federale, con

giudizio 8C_272/2021 del 17 novembre 2021, destinato alla pubblicazione nella

Raccolta ufficiale, ha confermato la sentenza del 26 febbraio 2021 emanata dal

Tribunale cantonale di Lucerna.

L’Alta Corte ha rilevato,

da una parte, che l’applicazione dell’art. 34 cpv. 2 LADI non decade

completamente durante il periodo di validità dell’art. 8i Ordinanza COVID-19 AD

indipendentemente dal fatto che l’art. 8i Ordinanza COVID-19 AD menzioni

esplicitamente (dal 1° settembre 2020) o meno una deroga all’art. 34 cpv. 2 LADI.

Dall’altra, che il modo di

procedere della Cassa che per i dipendenti con salario mensile, differentemente

dal caso dei lavoratori con stipendio orario, non ha considerato le indennità

per i giorni festivi e di vacanza nella massa salariale (mentre nella procedura

sommaria la base di calcolo è costituita dal numero di ore previste lordo,

ossia senza deduzione dal tempo di lavoro annuo delle vacanze e dei giorni

festivi; cfr. consid. 6.1.; 6.2.) viola il principio della parità di

trattamento e il principio della legalità, non fondandosi né sull’art. 34 cpv.

2 LADI, né sull’art. 8i Ordinanza COVID-19 AD.

Il TF ha poi evidenziato

che la Cassa ha lasciato aperta la questione relativa alla modalità di

conteggio delle vacanze e dei giorni festivi per i collaboratori con salario

mensile nel contesto del calcolo dell’ILR nella procedura sommaria, indicando

ad ogni modo necessaria un’analisi approfondita da parte dell’amministrazione.

Per la nostra Massima Istanza, al riguardo, è ad esempio immaginabile “eine

pauschale Berücksichtigung der Ferien und Feiertage beim prozentualen

wirtschaftlich bedingten Arbeitsausfall” (cfr. consid. 6.1. in fine).

Infine è stato deciso che

a ragione, quindi, il Tribunale cantonale aveva rinviato la causa alla Cassa al

fine di tenere conto per tutti i dipendenti della SA che avevano diritto alle

ILR da marzo a maggio 2020 delle vacanze e dei giorni festivi in forma

forfettaria.

2.7. La SECO, il 27 gennaio 2022,

ha comunicato di aver creato, a seguito della sentenza del 17 novembre 2021 del

Tribunale federale, le necessarie basi legali affinché

a partire da gennaio 2022 le Casse di disoccupazione possano versare l’ILR in

conformità a quanto stabilito dalla sentenza, osservando:

" (…) In

seguito alla sentenza del Tribunale federale la SECO ha integrato il modulo di

calcolo per l’ILR in modo tale che le imprese possano suddividere i propri

dipendenti in base alla categoria salariale (salario mensile oppure orario). A

partire da gennaio 2022 sarà possibile versare l’ILR in conformità a quanto

disposto dalla sentenza. Il nuovo modulo di calcolo e il relativo eService sono

disponibili sul portale www.arbeit.swiss.

La sentenza del Tribunale federale non ha alcun effetto sulla

corresponsione dello stipendio ai dipendenti, i quali non sono stati

penalizzati dal sistema di calcolo adottato finora. Durante il lavoro ridotto

disposto dal datore di lavoro, per legge, i dipendenti hanno diritto ad almeno

l’80% del salario – per i lavoratori a basso reddito l’ILR relativo al periodo

dicembre 2020-dicembre 2022 può ammontare al 100% del salario.

L’indennità aggiuntiva è un rimborso, espresso in percentuale,

della quota di ferie e giorni festivi per i dipendenti con salario mensile ed è

versata al datore di lavoro, sul quale ricade l’obbligo di pagamento continuato

del salario ai collaboratori impiegati con salario mensile in caso di ferie

effettivamente fruite. La nuova disposizione riguarda i periodi di conteggio ai

quali si applica la procedura sommaria. Continua invece a valere il principio

per il quale anche applicando la procedura sommaria non esiste un diritto

all’ILR in caso di godimento di ferie o nei giorni festivi.

Il Consiglio federale deciderà in un secondo tempo come procedere

riguardo ai conteggi effettuati nel 2020 e nel 2021. Al momento sono ancora in

corso i dovuti approfondimenti tecnici e giuridici, per arrivare a una

soluzione conforme alla decisione del Tribunale federale. Le imprese

interessate verranno informate a tempo debito e sono pertanto invitate a non

inoltrare domande alle casse di disoccupazione fino a quando la SECO non avrà

rilasciato dichiarazioni ufficiali. (…)” (https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-86941.html)

La Direttiva 2022/01:

Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia» del 31 gennaio

2022 prevede altresì:

" 2.29 Presa

in conto nel calcolo dell'indennità per lavoro ridotto

dei giorni di ferie e giorni

festivi

A partire da gennaio 2022, il conteggio sarà effettuato in

procedura sommaria separatamente per i dipendenti pagati mensilmente e a ore.

Per i dipendenti con salario mensile, l’indennità per il diritto alle ferie e ai

giorni festivi è calcolata mediante un supplemento. La SECO esamina come

gestire eventuali pagamenti retroattivi per i mesi da marzo 2020 a dicembre

2021, ed emette nuove direttive in merito.”

2.8. Nella presente evenienza

dalla documentazione agli atti emerge che l’organico dello RI 1 è composto di

12 dipendenti (cfr. doc. A4-A6; 2-4).

A seguito del preannuncio

inoltrato dal Dr. med. __________ il 16 marzo 2020 la Sezione del lavoro, con

decisione del 4 maggio 2020, ha riconosciuto il diritto a indennità per lavoro

ridotto dal 16 marzo al 15 settembre 2020 a favore del personale del ricorrente

(cfr. doc. 1).

Il 15 aprile 2020 alla

Cassa è pervenuto il formulario “domanda e calcolo di indennità per lavoro

ridotto” del 14 aprile 2020 relativo al periodo 19 - 31 marzo 2020.

Nello stesso è stato

indicato che il numero di lavoratori aventi diritto è 12, il numero di

lavoratori colpiti dal lavoro ridotto è 12, la somma totale delle ore di lavoro

previste di tutti i lavoratori aventi diritto è 500.55, la somma totale delle

ore perse per ragioni economiche di tutti i lavoratori colpiti da LR è 500.55.

La perdita di lavoro per

ragioni economiche risulta così del 100%.

A titolo di massa

salariale soggetta all’obbligo di contribuzione AVS di tutti i lavoratori

aventi diritto è stato inserito l’importo di fr. 15'610.47, corrispondente alla

massa salariale per le ore perse (% di perdita di lavoro per ragioni

economiche: 100% di fr. 15'610.47; cfr. doc. 2).

Il 25 maggio 2020 la Cassa

ha poi ricevuto il formulario “domanda e calcolo di indennità per lavoro

ridotto” del 22 maggio 2020 relativo al mese di aprile 2020.

Nello stesso è stato

indicato che il numero di lavoratori aventi diritto è 12, il numero di

lavoratori colpiti dal lavoro ridotto è 12, la somma totale delle ore di lavoro

previste di tutti i lavoratori aventi diritto è 1’756.65, la somma totale delle

ore perse per ragioni economiche di tutti i lavoratori colpiti da LR è 1’756.65.

La perdita di lavoro per

ragioni economiche risulta, perciò, del 100%.

A titolo di massa

salariale soggetta all’obbligo di contribuzione AVS di tutti i lavoratori

aventi diritto è stato inserito l’importo di fr. 37'224.99 corrispondente alla

massa salariale per le ore perse (100% di fr. 37'224.99; cfr. doc. 3).

Alla Cassa, il 6 luglio

2020, è pervenuta la “domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto” del 3

luglio 2020 relativa al mese di maggio 2020, e meglio dal 1° al 10 maggio 2020.

Da tale modulo si evince

che il numero di lavoratori aventi diritto è 12, il numero di lavoratori

colpiti dal lavoro ridotto è 12, la somma totale delle ore di lavoro previste

di tutti i lavoratori aventi diritto è 418.25, la somma totale delle ore perse

per ragioni economiche di tutti i lavoratori colpiti da LR è 418.25.

La perdita di lavoro per

ragioni economiche risulta, perciò, del 100%.

A titolo di massa

salariale soggetta all’obbligo di contribuzione AVS di tutti i lavoratori

aventi diritto è stato inserito l’importo di fr. 12'008.06 corrispondente alla

massa salariale per le ore perse (100% di fr. 12'008.06; cfr. doc. 4).

All’insorgente, nel mese

di novembre 2020, sono state versate ILR, per il mese di marzo 2020, di fr. 13'483.50

[80% di fr. 15'610.47 della massa salariale per le ore perse (100% di perdita

di lavoro per ragioni economiche) + fr. 995.15, ossia 6.375% di contributi alle

assicurazioni sociali della massa salariale per le ore perse; cfr. doc. 6; 2],

per il mese di aprile 2020 di fr. 32'153.10 [80% di fr. 37’224.99 della massa

salariale per le ore perse (100% di perdita di lavoro per ragioni economiche) +

fr. 2'373.10, ossia 6.375% di contributi alle assicurazioni sociali della massa

salariale per le ore perse; cfr. doc. 6; 3] e per il mese di maggio 2020 di fr.

10'371.95 [80% di fr. 12'008.06 della massa salariale per le ore perse (100% di

perdita di lavoro per ragioni economiche) + fr. 756.50, ossia 6.375% di

contributi alle assicurazioni sociali della massa salariale per le ore perse;

cfr. doc. 6; 4].

Il 30 novembre 2020 la

Cassa ha informato il ricorrente che dal verbale di controllo interno del

lavoro ridotto COVID-19 emerge che “manca elenco ore per i singoli giorni

lavorativi … Perdita % lavorativa sempre al 100%. Considerati giorni festivi?” e

l’ha invitato a trasmettere l’elenco delle ore per ogni singolo giorno

lavorativo per ogni collaboratore e a indicare se sono stati considerati nella

perdita al 100% (ore lavorative perse), anche i giorni festivi relativi ai mesi

di maggio e giugno 2020 (cfr. doc. 8).

L’insorgente, il 1° dicembre

2020, ha prodotto la distinta delle ore giornaliere perse da parte dei

dipendenti per il periodo 19 marzo - 10 maggio 2021 e ha comunicato che per i

giorni festivi intercorsi durante il periodo di lavoro ridotto (19 e 20 marzo,

13 aprile e 1 maggio 2020) non hanno rivendicato alcuna indennità (cfr. doc.

9).

Il 3 dicembre 2020 la

Cassa ha indicato al ricorrente che per il lasso di tempo dal 16 al 31 marzo

2020, per i mesi di aprile e maggio 2020 andavano elaborate delle nuove domande

di ILR compilate, precisando, da una parte, la somma totale delle ore previste

comprensive dei giorni festivi, e meglio del 19 marzo, del 13 aprile 2020

(lunedì di Pasqua) e del 1° maggio 2020, dall’altra, la somma totale di ore

perse, esclusi i giorni festivi infrasettimanali menzionati (cfr. doc. 10).

L’insorgente ha trasmesso

alla parte resistente le nuove domande il 4 dicembre 2020 (cfr. doc. 11).

Nella domanda riguardante

l’arco di tempo 16 - 31 marzo 2020 sono state precisate la somma totale delle

ore di lavoro previste di tutti i lavoratori aventi diritto di 717.50 ore e la

somma totale delle ore perse per ragioni economiche di tutti i lavoratori

colpiti da LR è 550.20.

La perdita di lavoro per

ragioni economiche risulta così del 76.68%.

A titolo di massa salariale

soggetta all’obbligo di contribuzione AVS di tutti i lavoratori aventi diritto

è stato inserito l’importo di fr. 15'610.47. La massa salariale per le ore

perse corrisponde, invece, a fr. 11'970.55 (% di perdita di lavoro per ragioni

economiche: 76.68% di fr. 15'610.47; cfr. doc. 12).

L’indennità per lavoro

ridotto ammonta così a fr. 10'339.55 (80% di fr. 11'970.55 + fr. 763.10, pari a

6.375% di contributi sociali; cfr. doc. 12).

Per il mese di aprile 2020

è stato indicato che la somma totale delle ore di lavoro previste di tutti i

lavoratori aventi diritto è 1’756.15, la somma totale delle ore perse per

ragioni economiche di tutti i lavoratori colpiti da LR è 1'681.50.

La perdita di lavoro per

ragioni economiche risulta, perciò, del 95.26%.

Quale massa salariale

soggetta all’obbligo di contribuzione AVS di tutti i lavoratori aventi diritto

è stata inserito l’importo di fr. 37'224.99. La massa salariale per le ore

perse è pari a fr. 35'460.90 (% di perdita di lavoro per ragioni economiche: 95.26%

di fr. 37'224.99; cfr. doc. 12).

L’indennità per lavoro

ridotto ammonta, dunque, a fr. 30'629.35 (80% di fr. 35'460.90 + fr. 2'260.65,

pari a 6.375% di contributi sociali; cfr. doc. 12).

Per il mese di maggio 2020

la somma totale delle ore di lavoro previste di tutti i lavoratori aventi

diritto è 1'756.65, la somma totale delle ore perse per ragioni economiche di

tutti i lavoratori colpiti da LR è 418.25.

La perdita di lavoro per

ragioni economiche risulta, perciò, del 23.81%.

A titolo di massa

salariale soggetta all’obbligo di contribuzione AVS di tutti i lavoratori

aventi diritto è stato inserito l’importo di fr. 37'224.99. La massa salariale

per le ore perse corrisponde a fr. 8'863.10 (% di perdita di lavoro per ragioni

economiche: 23.81% di fr. 37'224.99; cfr. doc. 12).

L’indennità per lavoro

ridotto è pari, pertanto, a fr. 7'655.50 (80% di fr. 8'863.10 + fr. 565, pari a

6.375% di contributi sociali; cfr. doc. 12).

Siccome al ricorrente

erano state pagate ILR di importi maggiori (fr. 13'483.50 per il mese di marzo

2020; fr. 32'153.10 per il mese di aprile 2020; fr. 10'371.95 per il mese di

maggio 2020 per complessivi fr. 56'008.55; cfr. doc. 6) rispetto a quelli

risultanti dalle nuove domande (fr. 10'339.55 per marzo 2020, fr.

30'629.35

per aprile 2020 e fr. 7'655.50 per maggio 2020, corrispondenti a fr. 48'624.40

da marzo a maggio 2020), la Cassa, il 10 dicembre 2020, gli ha ordinato la

restituzione dell’ammontare di fr. 7'384.15 (fr. 56'008.55 – fr. 48'624.40; cfr.

doc. 13; consid. 1.1.).

Con decisione su

opposizione del 7 maggio 2021 la parte resistente ha poi corretto i nuovi

conteggi e ridotto l’importo oggetto della restituzione a fr. 6'777.35 (cfr.

doc. A1; VI; consid. 1.3.; 1.6.).

2.9. Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto, per quanto attiene

in generale al principio della restituzione, che è tenuto alla restituzione

ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo

oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in

contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire

l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione.

Il problema della buona

fede è infatti oggetto di esame nell'ambito dell’eventuale procedura successiva

di condono (cfr. STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., di cui è prevista

la pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017

consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STF P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid.

3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre 2002; STF P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer,

Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den

Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125

a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese).

Il

fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla

Cassa è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia

imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione ed è precisamente per permettere

di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la

restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017

dell’11 marzo 2019; STF C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382

consid. 1).

2.10. Nel caso di specie da un

attento esame della documentazione emerge che i moduli “domanda e calcolo di

indennità per lavoro ridotto” del 14 aprile, 22 maggio e 3 luglio 2020 relativi

ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 quale “somma totale delle ore di lavoro

previste di tutti i lavoratori aventi diritto” non riportano, in effetti, le

ore totali comprensive dei giorni festivi.

Più precisamente il numero

di 500.55 ore per marzo 2020 (cfr. doc. 2), di 1'756.65 ore per aprile 2020

(cfr. doc. 3) e di 418.25 ore per maggio 2020 (cfr. doc. 4) non comprende le

ore concernenti i giorni festivi del 19 e 20 marzo 2020, del 13 aprile 2020

(lunedì di Pasqua) e del 1° maggio 2020 (cfr. tabelle allegate ai doc. 2, 3,

4).

Del resto le somme totali

delle ore di lavoro previste di tutti i lavoratori aventi diritto

corrispondono, per i mesi sia di marzo che di aprile e di maggio 2020 - periodo

nel quale il Medico cantonale aveva invitato i medici specialisti a rinunciare

ai controlli di routine e a ogni trattamento elettivo non urgente (cfr. https://www.orl-hno.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/

Informazioni_per_gli_studi_specialistici_stato_16.03.2020.pdf: lettera

del 18 marzo 2020 del Dr. med. Giorgio Merlani) - alle somme totali delle ore

perse per ragioni economiche di tutti i lavoratori colpiti da LR (cfr. consid.

2.8.).

Nelle ore di lavoro previste

avrebbero, invece, dovuto essere inserite anche le ore relative ai giorni

festivi del 19 e 20 marzo, del 13 aprile e del 1° maggio 2020 (“Brutto

Sollstunden”; cfr. sentenza 5V 20 396 del 26 febbraio 2021 e STF 8C_272/2021

del 17 novembre 2021 consid. 2.6.) al fine di ottenere una percentuale di

perdita di lavoro per ragioni economiche corretta (e non sempre del 100% come

per contro risulta dai formulari del 14 aprile, 22 maggio e 3 luglio 2021; cfr.

doc. 2, 3, 4; VI), ritenuto che la “massa salariale soggetta all’obbligo di

contribuzione AVS di tutti i lavoratori aventi diritto”, di cui ai moduli, si

riferisce all’intero mese civile (cfr. FAQ del 20 aprile 2020; consid. 2.5.; 2.8.).

2.11. Per quanto attiene

all’asserzione ricorsuale secondo cui i giorni del 20 marzo, 13 aprile e 1°

maggio 2020 non sono giorni festivi riconosciuti dall’Autorità federale (cfr.

doc. I; consid. 1.4.), è utile osservare che giusta l’art. 20a cpv. 1 e 2 della

Legge sul lavoro (LL; 822.11) il giorno della

festa nazionale è parificato alla domenica. I Cantoni possono parificare alla

domenica al massimo altri otto giorni festivi all’anno e ripartirli

diversamente secondo le regioni.

In alcuni Cantoni vi sono

più giorni festivi dei nove all'anno previsti dalla legge sul lavoro. Questi

giorni festivi cantonali supplementari sono trattati come giorni lavorativi ai

sensi del diritto del lavoro. In questi casi sarebbe ammissibile un obbligo di

compensazione per la durata del lavoro persa purché esista una convenzione in

tal senso (cfr. https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/Arbeitsrecht/FAQ_zum_privaten_Arbeitsrecht/freizeit-und-feiertage.html).

L’art. 1 della Legge concernente

i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino del 15 dicembre 2009 prevede:

" Oltre alle

domeniche sono designati come giorni festivi ufficiali i seguenti:

1. Capo d’anno; 2. Epifania; 3. San

Giuseppe; 4. Lunedì di Pasqua; 5. Primo maggio; 6. Ascensione; 7. Lunedì di

Pentecoste; 8. Corpus Domini; 9. San Pietro e Paolo; 10. Il Primo agosto

(anniversario della fondazione della Confederazione); 11. Assunzione; 12.

Ognissanti; 13. Immacolata; 14. Natale; 15. Santo Stefano.”

Capodanno, Epifania,

Lunedì di Pasqua, Primo maggio, Ascensione, Festa Nazionale, Assunzione,

Ognissanti, Natale e Santo Stefano sono parificati alla domenica. Per le

aziende sottoposte alla legge federale sul lavoro (LL) sono applicabili, in

tali giorni, le prescrizioni per il lavoro domenicale secondo gli art. 18 e 19

LL.

San Giuseppe, Lunedì di

Pentecoste, Corpus Domini, Santi Pietro e Paolo e l’Immacolata sono giorni di

riposo ufficiali secondo le prescrizioni cantonali

Non sono applicabili le disposizioni della legge federale sul lavoro per il

lavoro domenicale (cfr. https://www4.ti.ch/dfe/de/uil/legge-lavoro/giorni-festivi-in-ticino/).

Inoltre con Risoluzione N.

1429 del 17 marzo 2020 il Consiglio di Stato, considerato in particolare lo

stato di necessità per l'intero territorio cantonale decretato con risoluzione

n. 1262 dell'11 marzo 2020, le relative misure pronunciate al fine di far fronte

all'emergenza epidemiologica (COVID-19) e che giovedì 19 marzo 2020, Festa di

San Giuseppe, è designato quale giorno festivo ufficiale dalla legge del 15 dicembre

2009 concernente i giorni festivi ufficiali del Cantone Ticino, ha ordinato la

chiusura di tutte le attività commerciali e produttive, salvo alcune eccezioni,

tra giovedì 19 marzo 2020 e sabato 21 marzo 2020.

La Prassi LADI ILR al p.to

D21 enuncia peraltro che sono giorni festivi i giorni non lavorativi secondo la

legislazione cantonale.

Ai fini del calcolo

dell’indennità per lavoro ridotto dei mesi da marzo ad aprile 2020 i giorni del

19 e 20 marzo, del 13 aprile (Lunedì di Pasqua) e del 1° maggio 2020 sono

dunque giorni festivi.

In relazione

all’affermazione dell’insorgente secondo cui il 13 aprile 2020 avrebbe potuto

chiedere l’indennità per lavoro ridotto, poiché visto l’ambito sanitario vi

sono casi che richiedono la necessità di un picchetto durante i giorni festivi

(cfr. doc. VIII), il TCA si limita a rilevare che dalle carte processuali non

risulta che lo RI 1 in questione fosse di picchetto in quella data, né

d’altronde tale circostanza è stata fatta valere prima del 13 agosto 2021.

2.12. Questo Tribunale evidenzia,

inoltre, che è vero che i moduli “domanda e calcolo di indennità per lavoro

ridotto” non risultano del tutto chiari ai fini della loro compilazione per il

cittadino non cognito delle specificità di tali iter, a maggior ragione considerato

che la procedura sommaria per il conteggio delle ILR è stata introdotta

soltanto a inizio aprile 2020.

E’

altrettanto vero, però, che dal profilo della restituzione determinante è se un

assicurato ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo,

non aveva diritto (cfr. consid. 2.9.).

L’amministrazione ha erogato

le ILR nel novembre 2020 senza rendersi conto dell’errore riguardante il numero

di ore totali di lavoro previste di tutti i lavoratori aventi diritto per i

mesi di marzo, aprile e maggio 2020 risultante dai moduli del 14 aprile, 22

maggio e 23 luglio 2020 identificato poi dal controllo interno (cfr. consid.

2.8.; 2.10.).

Ne discende che la Cassa,

dopo essere messa al corrente dell’errore in questione, poteva riconsiderare le

decisioni iniziali (informali) con le quali sono state attribuite

le indennità per lavoro ridotto all’insorgente per l’arco di tempo marzo -

maggio 2020 (cfr. consid. 2.2.; 2.8.).

Tuttavia, come esposto sopra

(cfr. consid. 2.6.), il Tribunale federale, con sentenza 8C_272/2021 del 17

novembre 2021, ha stabilito che nel calcolo dell’ILR per i collaboratori con

salario mensile la procedura di conteggio sommaria deve includere l’indennità

per vacanze e giorni festivi, contrariamente a quanto indicato dalla SECO con

l’introduzione della procedura sommaria.

La Cassa, a seguito del

giudizio federale, il 16 dicembre 2021, ha dichiarato riguardo alla fattispecie

che “(…) si dovranno rivedere i conteggi maggiorandoli, per i

dipendenti pagati a mese, delle indennità di vacanza e di festivi

infrasettimanali (…)” e che la SECO, il 10 dicembre 2020, le ha comunicato

che “(…) le aziende, molto

probabilmente, dovranno rivedere e rifare i conteggi, tenendo conto della

disposizione sopra indicata, e le Casse dovranno provvedere a pagare la

differenza a loro spettante” (cfr. doc. XIII; consid. 1.9.).

Nella Direttiva 2022/01:

Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia» del 31 gennaio

2022, p.to 2.29, la SECO ha poi precisato, da un lato, che a partire da gennaio

2022 il conteggio sarebbe stato effettuato in procedura sommaria separatamente

per i dipendenti pagati mensilmente e a ore e che per i dipendenti con salario

mensile, l’indennità per il diritto alle ferie e ai giorni festivi sarebbe

stata calcolata mediante un supplemento. Dall’altro, che avrebbe esaminato come

gestire eventuali pagamenti retroattivi per i mesi da marzo 2020 a dicembre

2021 ed emesso nuove direttive in merito (cfr. consid. 2.7.).

In simili condizioni, la

decisione su opposizione emessa dalla Cassa il 7 maggio 2021 deve essere

annullata e gli atti vanno rinviati alla parte resistente affinché calcoli

nuovamente gli importi di indennità per lavoro ridotto spettanti al ricorrente

da marzo a maggio 2020 tenendo conto di quanto stabilito dall’Alta Corte con la

sentenza del 17 novembre 2021, nonché delle indicazioni che le fornirà la SECO

al riguardo e decida in merito alla restituzione di ILR per il periodo in

questione.

2.13. L’art.

61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 7 giugno 2021, per cui

torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021

consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA

38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021

consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio

2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 7 maggio 2021 è

annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa affinché proceda come indicato al consid. 2.12.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti