38.2021.42
Ricorso parzialmente accolto: è corretta nel principio la richiesta di restituzione per quanto la ditta ha percepito in eccesso rispetto a quanto le spettava (no protezione buona fede), ma l'importo viene corretto e gli atti rinviati alla Cassa per una decisione formale su un conteggio contestato
27 settembre 2021Italiano35 min
codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del
Source ti.ch
CO 1Raccomandata
Incarto
n.
38.2021.42
CL/gm
Lugano
27 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 giugno 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2 giugno 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 2
giugno 2021 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione del
7 ottobre 2020 (cfr. doc. 37-38) con la quale ha chiesto alla ditta RI 1 la
restituzione di fr. 3'179.65 che le sono state erroneamente versatile a titolo
d’indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 2 aprile al 31 maggio 2020.
L’amministrazione ha motivato il proprio provvedimento come segue:
"
(…)
3. Nella fattispecie la società ha
richiesto le indennità per lavoro ridotto sulla base di una massa salariale
pari a complessivi CHF 6'000.00 mensili. La Cassa ha proceduto ad erogare le
indennità per lavoro ridotto per il mese di aprile 2020 con valuta 3 giugno
2020, mentre quelle inerenti il mese di maggio 2020 con valuta 16 giugno 2020.
In seguito la Cassa, erroneamente, ha
proceduto a due accrediti supplementari concernenti i mesi di aprile 2020 (con
valuta 5.08.2020) e maggio 2020 (con valuta 7 agosto 2020).
4. Preso atto dell’errore, la Cassa ha
proceduto ad emanare la decisione di restituzione oggetto della presente
opposizione. La Cassa rileva come detti pagamenti supplementari non erano
dovuti e non sono stati richiesti dall’azienda.
5. Tramite scritto del 21 aprile 2021 la
società ha richiesto il condono. La Cassa procederà a trasmettere, per
competenza, la richiesta direttamente alla Sezione del lavoro non appena la
decisione sarà cresciuta in giudicato.” (cfr. doc. 15-20)
1.2. Contro la decisione su opposizione
la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA. A sostegno delle proprie
pretese, la ditta ha fatto valere quanto segue:
" (…) Noi
consideriamo che quest’importo è stato versato con l’intermediario del Signor __________
che si è occupato della nostra pratica per i mesi di aprile e maggio 2020 e che
ha confermato di avere erogato il 100% della nostra disoccupazione per i mesi
stessi.
Quest’importo corrisponde quindi alla
differenza dall’80% al 100% ed è stato versato in un secondo tempo, dopo aver
ricevuto la conferma dal suo capo ufficio.
Pertanto questo versamento è stato
incassato in buona fede, per di più la situazione della nostra azienda non
permette un risarcimento in quanto la nostra azienda è ancora nell’incapacità
di svolgere la sua attività perché le misure covid non lo permettono ancora e i
nostri clienti non possiedono le risorse da investire nella comunicazione.
Per tutti questi motivi chiediamo la
cancellazione di questa pratica con la richiesta di risarcimento che ne
deriva.” (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua risposta dell’8 luglio
2021 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
2. In merito alla contestata argomentazione
sollevata dalla ricorrente secondo cui il signor __________ avrebbe informato
la società che essa aveva diritto al 100% della propria disoccupazione e che
quindi egli, dopo aver ricevuto la conferma del proprio capo ufficio, avrebbe
provveduto a versare la differenza tra l’80% (già versato) e il 100% (a cui in
realtà, a mente della ricorrente, la società avrebbe avuto diritto)
rispettivamente alla richiesta di tutela della buona fede, la Casa osserva
quanto segue.
(…).
4. L’art. 34 LADI regola l’importo
dell’indennità per lavoro ridotto ed essa ammonta all’80% della perdita di
guadagno computabile (cfr. anche Prassi LADI IRL, marg. E1). Tale norma non è
mai cambiata dall’entrata in vigore della LADI nel 1983.
5. Nel caso concreto, la Cassa evidenzia
che i formulari “domanda e conteggio di indennità per lavoro ridotto”,
compilati e sottoscritti dalla ricorrente, indicano chiaramente il calcolo
dell’indennità rispettivamente che la stessa ammonta all’80% della massa
salariale per le ore perse. Inoltre, con particolare riferimento alle persone
con poteri decisionali determinanti, tali formulari informano esplicitamente
che esse hanno diritto (limitatamente ai periodi di conteggio da marzo a maggio
2020) ad un’indennità pari a CHF 3'320.00, ossia pari all’80% dell’importo
forfettario di CHF 4'150.00.
Visto quanto precede, la Cassa ritiene che
la ricorrente, prestando l’attenzione da essa ragionevolmente esigibile, non
poteva non rendersi conto che per il calcolo delle indennità si applica una
percentuale dell’80%.
Ma si dirà di più. La Cassa esclude che un
proprio collaboratore e/o addirittura il suo funzionario dirigente possano aver
autorizzato un versamento pari al 100%!
Infatti, la Cassa rileva che proprio il
funzionario dirigente è un collaboratore con esperienza pluriennale e ben
conscio dell’esistenza dell’art 34 cpv. 1 LADI rispettivamente dell’ordinanza
COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 2020 (e dei suoi
successivi adeguamenti, in casu in particolare quello con effetto dal 1° giugno
2020).
Ciò detto, la Cassa rileva che la
ricorrente non ha comunque prodotto alcuna prova a sostegno delle proprie
dichiarazioni. Neppure agli atti vi è traccia alcuna di documentazione atta a
comprovare i presunti contatti tra la società e la Cassa e in particolare il
signor __________ con riferimento alla presunta informazione secondo cui la
società avrebbe beneficiato del 100% della propria disoccupazione.
Pertanto tale argomentazione è da
considerarsi una mera allegazione di parte.
6. Premesso quanto esposto al punto
precedente, la Cassa ritiene che unico oggetto del presente procedimento sia a
sapere se il versamento di CHF 3'179.65 è indebito o no.
A seguito di un controllo interno è emerso
che i due versamenti supplementari sono stati effettuati esclusivamente per
errore e in contrato con quanto previsto dall’art. 34 cpv. 1 LADI.
È dunque pacifico che tali versamenti siano
indebiti e pertanto il corrispettivo ammontare deve essere restituito.
Le questioni relative alla buona fede e
all’onere troppo grave invocate dalla società verranno trattate nell’ambito
della richiesta di condono. (…) la domanda di condono, presentata dalla
ricorrente in data 21 aprile 2021, verrà trasmessa, per competenza (cfr. art.
95 cpv. 3 LADI), alla Sezione del lavoro non appena la decisione qui impugnata
sarà passata in giudicato.” (cfr. doc. III)
1.4. Con replica del 19 luglio 2021, la
ricorrente espresso le seguenti osservazioni:
" (…) I
fatti spiegati sono corretti in quanto il signor __________ della cassa
disoccupazione ha confermato di avere erogato il 100% della disoccupazione per
il periodo aprile/maggio 2020 (dopo averne parlato con il suo capo ufficio),
specificando che non avevamo più diritto all’ipg dal 01 giugno 2020 in quanto
le nuove direttive della Confederazione non lo permettevano più (esclusione dei
diritti per dirigenti di una società e negazione della nostra azienda come
attività di eventi), e di conseguenza ha detto che l’unica cosa che poteva fare
per il nostro dossier era il versamento del 100% per i 2 mesi elencati.
Di conseguenza abbiamo ricevuto un secondo
versamento che corrispondeva alla differenza del 80% al 100%. 2 giorni dopo
abbiamo ricevuto una lettera della cassa disoccupazione chiedendo il rimborso
di questo importo indebitamente ricevuto (secondo il loro scritto).
La risposta dalla controparte afferma che
non potevamo non sapere che l’erogazione era al massimo dell’80% e onestamente
eravamo i primi mesi del lockdown, in quel momento c’era tanta confusione, la
stessa cassa era sommersa di richiesta, noi eravamo disoccupati al 100% perché
non abbiamo fatturato nulla, abbiamo trovato questa risposta umana e ci siamo
sentiti sostenuti in quel momento di crisi totale, inoltre non avevamo nessun
motivo per dubitare dell’intervento dell’operatore che si occupava del nostro
dossier essendo un dipendente specializzato in queste pratiche (non abbiamo
nessuna conoscenza legale in materia di disoccupazione, infatti da quando
abitiamo qui non abbiamo mai chiesto nessun tipo di aiuto …).
Per di più, con il signor __________ ci
siamo sentiti essenzialmente al telefono perché non aveva nemmeno il tempo
materiale di rispondere alle mail… Pertanto non abbiamo nessuna mail di
conferma da parte sua e non lavora più per il servizio disoccupazione.
Inoltre la nostra azienda è stata molto
colpita dalla situazione covid, (azienda di comunicazione) e abbiamo scritto
alla cassa che avevamo 2 richieste di fallimento quindi non eravamo in
posizione di potere rimborsare questo importo.
La lettera del signor __________ stipulava
che in questo caso la richiesta sarebbe stata annullata.
Di conseguenza, per tutti i motivi elencati
chiediamo la cancellazione immediata di questa richiesta.” (cfr. doc. V)
1.5. Con scritto del 28 luglio 2021 -
trasmesso, per conoscenza, alla ricorrente il 2 agosto seguente (cfr. doc.
VIII) -, la Cassa, preso atto delle osservazioni della RI 1, si è riconfermata
integralmente in quanto già esposto nella propria risposta (cfr. doc. VII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La costante
giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata
che
costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF
8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017
consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010
del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36
consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV
81, p. 294).
Nella
presente fattispecie la decisione su opposizione del 2 giugno 2021 riguarda
esclusivamente la restituzione d’indennità per lavoro ridotto eventualmente
percepite indebitamente dalla RI 1 nei mesi di aprile e maggio 2020 (cfr. doc.
A1; consid. 1.1.).
Ogni
altra questione, in particolare concernente un eventuale risarcimento,
genericamente postulato in sede ricorsuale (cfr. supra consid. 1.2. e doc I),
esula dalla presente causa.
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è, dunque,
la questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione o meno, chiesto alla RI 1
la restituzione di fr. 3'179.65 percepiti indebitamente a titolo di indennità
per lavoro ridotto per i mesi di aprile e maggio 2020.
L'art.
95 LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011,
la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di
cui all'articolo 55 e 59cbis cpv. 4.
Ai sensi del cpv. 2, la Cassa esige dal datore di
lavoro la restituzione delle indennità indebitamente riscosse per lavoro ridotto
o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento
indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce
che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La
restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I principi giurisprudenziali
attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TF anteriormente alla
LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge
(cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid.
5).
L'obbligo di restituzione
presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una
revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni
(cfr. STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C_677/2017 del 23
febbraio 2018 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110
consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la
revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha
codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del
12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio
2005).
Analogamente alla revisione delle
sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla
revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono
scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione
giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno
2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466
consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le decisioni e
le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere
sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid.
4).
Inoltre, l’amministrazione può
riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto
di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha
un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA; STF 8C_624/2018 dell’11
marzo 2019 consid. 2.2.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi principi si applicano anche
quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che
il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Circa l'ulteriore presupposto
necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza
particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure la STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40 pag.
208.
2.3. L’art. 31 cpv. 3 LADI prevede che
non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
a. i
lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di
lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge
del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;
c. le persone
che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale
supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le
decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati
nell’azienda.
Nelle sentenze pubblicate in SVR
1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997
ALV Nr. 101, l’Alta Corte ha deciso che un dipendente membro del consiglio di
amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice
delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31
cpv. 3 lett. c LADI.
Per un membro del consiglio di
amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che sia necessario
determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno
della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_172/2013 del 23
gennaio 2014; STF C 160/05 del 24 gennaio 2006; STF C 102/04 del 15 giugno
2005).
Lo scopo della
giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di
sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio
di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in
favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a
quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF
8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007
consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).
Sempre secondo la giurisprudenza
federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art. 809-818 CO) è
equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA
(cfr. STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre
2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA
C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA
2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto
cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).
In concreto giova rilevare, dato
che le prestazioni erogate si riferiscono ai mesi di aprile e maggio 2020, che
il 20 marzo 2020 il Consiglio federale, sulla base dell’art. 185 cpv. 3 Cost.
fed. (“Fondandosi direttamente sul presente articolo, può emanare ordinanze e
decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine
pubblico o della sicurezza interna o esterna. La validità di tali ordinanze
dev’essere limitata nel tempo”; cfr. sul tema la STF 4A_180/2020 del 6 luglio
2020, consid. 4.4. pubblicata in DTF 146 III 194 seg.) ha adottato l’Ordinanza
sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo
al coronavirus (COVID-19) la quale, agli art. 1 e 2 prevede che:
" Art. 1
In deroga all’art. 31 capoverso 3 lettera b della legge federale
del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), il
coniuge o il partner registrato del datore di lavoro occupato nell’azienda di
quest’ultimo ha diritto all’indennità per lavoro ridotto.
Art. 2
In deroga all’art. 31 capoverso 3
lettera c LADI le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di
un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi o
partner registrati occupati nell’azienda hanno diritto all’indennità per lavoro
ridotto.”
In deroga all’articolo 34 cpv. 2
LADI, per le seguenti persone si tiene conto di un imposto forfettario di
3'320.- franchi come guadagno determinante per un’attività lucrativa a tempo
pieno:
a. il coniuge
o il partner registrato del datore di lavoro occupato nell’azienda di
quest’ultimo;
b. le persone
che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale
supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le
decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi o partner registrati
occupati nell’azienda.
L’art. 34 LADI ha il seguente
tenore:
" 1 L’indennità
per lavoro ridotto ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno computabile.
2 Determinante, fino al limite
massimo valido per il calcolo dei contributi (art. 3), è il salario, convenuto
contrattualmente, dell’ultimo periodo salariale prima dell’inizio del lavoro
ridotto. Sono compresi le indennità per vacanze e gli assegni contrattuali
periodici, purché non continuino ad essere versati durante il periodo di lavoro
ridotto o non costituiscano indennità per inconvenienti connessi al
lavoro. È tenuto conto degli aumenti salariali, convenuti mediante
contratto collettivo di lavoro e subentranti durante il periodo di lavoro
ridotto.
3 Il Consiglio federale stabilisce
le basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario.”
L’art.
9 stabilisce che “la presente ordinanza entra retroattivamente in
vigore il 17 marzo 2020” (cpv.1) e che “fatto salvo l’articolo 8, si
applica per un periodo di sei mesi dalla data d’entrata in vigore” (cpv. 2)
(cfr. RU 2020 877-879).
L’entrata in vigore è
successivamente stata anticipata al 1° marzo 2020 (modifica dell’Ordinanza dell’8
aprile 2020 in vigore dal 9 aprile 2020, cfr. RU 2020 1201).
Attraverso
una modifica dell’Ordinanza del 20 maggio 2020, entrata in vigore il 1° giugno
2020, il Consiglio federale ha abrogato gli art. 1 e 2 qui sopra riprodotti
(cfr. RU 2020 1777).
Sul tema si veda anche la STCA
38.2020.59 del 25 gennaio 2021.
2.4. Nella fattispecie, con domanda del
25 maggio 2020, la ditta ha postulato l’erogazione delle prestazioni per lavoro
ridotto per __________ (socio e presidente della gerenza) e __________ (socia e
gerente) a valere per il mese di aprile 2020 facendo valere una perdita di
guadagno mensile totale di fr. 6'000.- (laddove lo stipendio mensile lordo di
ciascuno ammontava a fr. 3'000.-; cfr. doc. 114-115).
In data 2 giugno 2020 la RI 1 ha
inoltrato alla Cassa una domanda del tutto analoga anche per il mese di maggio
2020 (cfr.doc. 106-107).
Si rileva che nelle domande
inoltrate dalla ditta per aprile e maggio 2020 è indicato, nella parte dedicata
al “Calcul de l’indemnité”, che l’indennità postulata corrisponde all’“80%
de la somme des salaires pour les heures perdues”. Dalle
avvertenze concernenti le “Personnes avec pouvoirs de décision déterminants
et leur conjoint” emerge inoltre che “Pour les personnes dotées de
pouvoirs de décision déterminants et pour leur conjoint, la somme des salaires
AVS soumis à cotisation à indiquer s’élève au maximum à 4'150 francs pour plein
temps, ce qui donne une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail
de 3'320 francs (80%) si la perte de travail est totale. Sont concernées le
conjoint de l’employeur travaillant dans l’entreprise ainsi que les personnes
qui, en leur qualité d’associé, de détenteur d’une participation financière ou
encore de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise, déterminent les
décisions que prend l’employeur ou peuvent les influencer considérablement, de
même que leur conjoint travaillant dans l’entreprise. » (cfr.
doc. 106-107 e 114-115).
Il 3 giugno 2020
l’amministrazione - in deroga all’art. 31 cpv. 3
lett. c LADI (cfr. consid. 2.1) e sulla base dell’art. 2 dell’Ordinanza sulle
misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione (COVID-19) - per
il mese di aprile 2020 ha corrisposto alla ditta (a partire da una massa
salariale per ore perse pari a fr. 6'000.- al 100% ed a fr. 4'800.- all’80% cui
si aggiungono fr. 382.50 di rimborso AVS/AI/IPG/AD) prestazioni pari a fr.
5'128.50 (cfr. doc. 113) ed il 16 giugno successivo altri fr. 5'128.50 per
maggio 2020 (cfr. doc. 105).
Per il mese di aprile, però, il 5
agosto 2020 la resistente ha ricalcolato le prestazioni spettanti alla ditta e
- partendo questa volta da una massa salariale per ore perse pari, se
considerata al 100% a fr. 8'738.-, rispettivamente a fr. 6'990.40 all’80% cui
si aggiungono fr. 557.05 di rimborso AVS/AI/IPG/AD - ha versato alla ricorrente
ulteriori fr. 2'364.95 (cfr. doc. 67) che ha però chiesto in restituzione il 7
agosto successivo (cfr. doc. 65).
La Cassa ha ricalcolato le
prestazioni spettanti alla ditta anche per il mese di maggio 2020.
Il 5 agosto 2020, infatti, l’amministrazione
- prendendo in considerazione una massa salariale per le ore perse pari a fr.
5'329.55 al 100% in luogo dei 6'000.- conteggiati in giugno - ha chiesto la
restituzione di fr. 579.10 (cfr. doc. 66).
Il 7 agosto successivo, la
resistente ha, poi, nuovamente conteggiato le prestazioni spettanti alla
ricorrente per maggio tornando, questa volta, a considerare una perdita al 100%
di fr. 6'000.-.
Ritenendo però, erroneamente, di
aver a suo tempo corrisposto alla ditta meno di quanto dovuto, la Cassa ha
versato alla RI 1 ulteriori fr. 579.10 (cfr. doc. 64).
In data 7 ottobre 2020, la
resistente ha, poi, emesso una decisione (formale) di restituzione. La Cassa ha
motivato tale provvedimento sulla base di quanto segue:
" (…) A
seguito di un controllo interno, è emerso come la Cassa abbia erroneamente
versato l’importo relativo al periodo di conteggio di aprile e maggio 2020,
sovra calcolando l’importo di vostra spettanza. (…) La Cassa ha proceduto alle
rettifiche del caso e quindi l’importo di Fr. 3'179.65 non era dovuto e deve
pertanto essere chiesto in restituzione” (cfr. doc. 37-38).
Sennonché la somma dei due
versamenti supplementari erroneamente versati dalla resistente alla ricorrente
nell’agosto 2020 ammonta a complessivi fr. 2'944.05 (fr. 2'364.95 + fr. 579.10
= fr. 2'944.05).
La differenza tra tale ultimo
importo e quanto chiesto in restituzione (fr. 3'179.65) dalla Cassa con
decisione del 7 ottobre 2020 si spiega alla luce del conteggio emesso il giorno
seguente, vale a dire l’8 ottobre 2020, dall’amministrazione, che ha nuovamente
ricalcolato le prestazioni spettanti alla ditta per il mese di aprile –
partendo, questa volta, da una massa salariale per le ore persone ricalcolata al
100% in fr. 5'727.25 in luogo dei 6'000.- conteggiati inizialmente – e chiesto
la restituzione di ulteriori fr. 235.60 (cfr. doc. 36).
In data 30 ottobre 2020, la ditta
ha presentato opposizione avverso la decisione del 7 ottobre precedente,
osservando che:
" (…) Il
versamento non è stato eseguito in modo errato, ma corrisponde esattamente alla
differenza dell’80% al 100% per il periodo aprile/maggio 2020, per il Signor __________
e la Signora __________, in accordo con il vostro servizio, tramite il signor __________”,
precisando che la restituzione
pretesa dalla Cassa avrebbe aggravato la “situazione già precaria” in
cui si trovava la società - “sull’orlo del fallimento” - e chiedendo “il
ritiro della richiesta di restituzione” (cfr. doc. 28).
Il 14 aprile 2021, la Cassa ha
trasmesso uno scritto alla qui ricorrente, invitandola a provvedere alla
restituzione della somma di fr. 3'179.65 entro il 14 maggio successivo, termine
scaduto il quale - ha indicato l’amministrazione - “Procederemo all’incasso
mediante emissione di un precetto esecutivo” (cfr. doc. 22).
In data 19 aprile 2021, la
società ha, quindi, preso contatto via mail con la resistente cui ha comunicato
di essere a suo tempo stata contattata “dal Signor __________ tramite una
relazione che spiegava che la società RI 1 non era tenuta a riversare questo
importo se era in grave situazione economica” e chiesto nuovamente di
annullare la richiesta di restituzione (cfr. doc. 21).
Il 21 aprile 2021, la ditta ha,
poi, trasmesso alla Cassa una “richiesta di condono pratica RI 1”,
osservando nuovamente che la restituzione pretesa dall’amministrazione sarebbe
ingiustificata poiché i due ulteriori versamenti sarebbero stati corrisposti al
fine di coprire al 100% la perdita di guadagno subìta nei mesi di aprile e
maggio 2020, e ciò dopo che la pratica era stata seguita “dal Signor __________
e dal suo capoufficio”. La società ha, inoltre, nuovamente comunicato alla
qui resistente che la restituzione della somma richiesta non sarebbe
economicamente sostenibile per l’azienda, trovatasi “nell’impossibilità di
lavorare per numerosi mesi” (cfr. doc. 25).
Con la decisione su opposizione
qui impugnata, la Cassa ha, come visto, confermato la decisione di restituzione
emessa il 7 ottobre 2020 (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 15-20).
2.5. Chiamata
a pronunciarsi questa Corte rileva, sebbene la questione non sia litigiosa,
innanzitutto, che a fronte di quanto esposto al considerando 2.3., risulta con
evidenza che a ragione la Cassa, sulla base dell’art. 2 dell’Ordinanza sulle
misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione (COVID-19), ha
riconosciuto alla RI 1 il postulato diritto all’indennità per lavoro ridotto
dal 2 aprile al 31 maggio 2020 per __________ e __________
-rispettivamente socio e presidente della gerenza il primo nonché socia e
gerente la seconda - malgrado i medesimi abbiano
ex lege un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv.
3 lett. c LADI ed occupino quindi una posizione
analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. sul tema la STCA 38.2020.59 del
25 gennaio 2021 suindicata).
2.5.1. Altrettanto correttamente, però, la
Cassa, in applicazione dell’art. 5 della medesima ordinanza - il cui tenore,
alla pari di quello dell’art. 34 cpv. 1 LADI, è chiaro e non si presta ad
interpretazione - ha chiesto la restituzione degli importi indebitamente
versati in eccesso in un secondo momento (fr. 2'364.95 il 5 agosto 2020 e fr.
579.10 il 7 agosto 2020) alla ditta rispetto alle prestazioni cui quest’ultima
aveva effettivamente diritto dovendosi applicare l’art. 34 cpv. 1 LADI e quindi
conteggiare l’80% della massa salariale per le ore perse (in concreto inferiore
all’importo forfettario) per determinare l’indennità postulato.
Le asserzioni dell’insorgente
riguardo al fatto di avere ricevuto dal signor __________ (collaboratore della
resistente) conferme in merito al fatto che alla ditta, per __________ e per __________
ed a valere per aprile e maggio 2020, sarebbe stato erogato il 100% della
perdita di guadagno in luogo dell’80% previsto dall’art. 34 cpv. 1 LADI, non ne
soccorrono, infatti, la posizione.
Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost.,
che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie
promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di
discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti,
precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente
adempiuti
1. l'autorità
deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone
determinate;
Considerandi
2.
l'autorità
ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
3.
l'assicurato
non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione
ricevuta;
4.
l'informazione
errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che
gli è pregiudizievole;
5.
la
legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.
(cfr. STF 9C_296/2020 del 4 settembre
2020.
consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019
N. 4 pag. 97; STF 9C_753/2017 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015
del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid.
3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio
2005.
consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02
del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi
citata).
In concreto la ricorrente non ha sostanziato quanto preteso circa il
fatto che un dipendente della Cassa (nella persona del signor __________) le
avrebbe comunicato che a valere per aprile e maggio 2020 l’indennità per lavoro ridotto sarebbe stata erogata,
in violazione di quanto disposto dall’art. 34 cpv. 1 LADI (e contrariamente a
quanto indicato nelle domande inoltrate dalla ricorrente alla Cassa, tanto
nella parte “Calcul de l’indemnité” quanto nelle avvertenze concernenti
le “Personnes avec pouvoirs de décision déterminants et leur conjoint”;
cfr. doc. supra consid. 2.4.), nella misura del 100% della massa salariale per
le ore perse, in luogo dell’80% previsto a norma di legge.
Le
affermazioni della ditta a proposito delle pretese
informazioni errate ricevute non sono, infatti, state comprovate con validi
mezzi probatori, segnatamente documentali, o altrimenti, a fronte di un
disposto normativo il cui contenuto è chiaro ed univoco, rese verosimili.
In ogni caso, anche volendo esaminare,
in particolare, la condizione secondo cui l'informazione errata deve avere
indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non
reversibile senza pregiudizio occorre verificare che l’informazione sia stata
causale per il comportamento dell’assicurato. Esiste un nesso causale tra
l’informazione dell’autorità e l’agire dell’assicurato quando può essere
ammesso che in assenza di tale informazione l’assicurato si sarebbe comportato
differentemente (cfr. STF C 344/00 del 6 settembre 2001 consid. 3.bb; STF
8C_804/2010 del 76 febbraio 2011 consid. 7.1.).
Tale presupposto è stato riconosciuto
dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02 del 29 agosto 2002, relativa a
una vertenza di restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva
ceduto la propria attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto
dall’assicurazione contro la disoccupazione delle indennità giornaliere
speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato a lavorare. L’assicurato,
sulla base delle informazioni che ha indicato di avere ricevuto da un
collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che trasferendo la
ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione, e dei
successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta
individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione, egli avrebbe potuto
interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del prolungamento del
termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità giornaliere ai
sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata
quindi tutelata.
L’Alta Corte non ha, invece,
considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del 25
ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto
un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le
indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa
indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la
propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui
avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe
quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata.
L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata
informazione da parte dell’autorità.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_619/2009
del 23 giugno 2010 consid. 3.4.).
Con la sentenza 8C_26/2015 del 5
gennaio 2016 l’Alta Corte ha stabilito che in concreto la ricorrente non poteva
far valere a suo favore una violazione dell’art. 27 LPGA, ritenuto che, per
costante giurisprudenza, la brochure "Info-service" pubblicata dalla
SECO ed ha lei consegnata soddisfa l’obbligo di informazione cui è tenuta
l’amministrazione nei confronti dei datori di lavoro che richiedono di poter
beneficare delle prestazioni per lavoro ridotto.
Con sentenza 8C_59/2017 del 29
settembre 2017, il Tribunale federale, valutando se un assicurato che non
contestava l’ammontare della somma chiesta in restituzione ma faceva valere di
aver percepito delle prestazioni non dovutegli in buona fede ed indotto in
errore dall’amministrazione, ha ritenuto che il fatto che l’assicurato avesse
nel frattempo speso – con verosimiglianza preponderante per far fronte a spese
correnti – quanto indebitamente percepito non costituiva un comportamento
irrevocabile che gli era pregiudizievole, di modo che il presupposto ora in
esame veniva meno e che l’assicurato non poteva, quindi prevalersi della
propria buona fede.
Alla luce della giurisprudenza testé
indicata, la pretesa buona fede della ricorrente - per la quale non si
comprende, né la medesima lo sostanzia, in
cosa potrebbe eventualmente consistere un eventuale comportamento
pregiudizievole adottato – non merita tutela.
Giova, peraltro, osservare, in
relazione all’art. 27 cpv. 1 LPGA che sancisce, in particolare, per
l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di
fornire informazioni - la cui violazione va equiparata, secondo il TF, al
rilascio di un’informazione errata (cfr. STF 8C_741/2019 dell’8 maggio 2020
consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 2.1.; STF 8C_369/2015
del 14 luglio 2015; consid. 3.2.; STF 8C_652/2012 del 6 dicembre 2012 consid.
5.1.; DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 157/05 del 28
ottobre 2005 consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto dalla
giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che
la legge le impone di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI
2003.
pag. 207; DLA 2003 pag. 127) -, che attualmente gli assicurati
possono far capo a ogni tipo di informazione anche tramite internet,
consultando i siti delle varie Casse, dell’amministrazione federale - www.seco.admin.ch -
e del cantone - https://www4.ti.ch/dss/ias/prestazioni-e-contributi/scheda/p/s/dettaglio/indennita-dellassicurazione-contro-la-disoccupazione-per-datori-di-lavoro/indennita-per-lavoro-ridotto/
(cfr. STF C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 7; STCA 38.2013.12 del 7 agosto
2013; STCA 38.2014.12 del 2 giugno 2014).
Ne consegue che il ricorso
interposto dalla RI 1 deve essere respinto limitatamente alla restituzione
della somma di fr. 2'944.05; trattasi, infatti, di indennità per lavoro ridotto
che sono da considerarsi come indebitamente versate alla ditta sulla base dell’art.
25.
LPGA
In tal senso è utile ricordare che è tenuto alla restituzione ogni
assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo
oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che
gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la
necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A
questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no
quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è
infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono
(cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STF P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STF
P 17/02 del 2 dicembre 2002; STF P 40/99 del 16 maggio 2001; STF C 25/00 del 20
ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in
den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p.
527-528, edizione francese). Si rileva, in particolare, che la Cassa ha
già indicato che trasmetterà direttamente alla Sezione del lavoro la richiesta
di condono già formulata, sia in sede di opposizione (cfr. supra consid. 2.4.) che
con il ricorso (cfr. supra consid. 1.1. e doc. I; sul tema cfr. STF 9C_211/2009
del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del
5.
novembre 2009).
In proposito il TCA ricorda che
per costante giurisprudenza federale, è possibile pronunciare una decisione di
condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di
restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito
definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008
dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
2.5.2
Per
la somma di fr. 235.60, pure chiesta in restituzione con la decisione del 7
ottobre 2020 sebbene risultante unicamente dal conteggio emesso dalla Cassa il
giorno successivo, giova rilevare che nella fattispecie la ricorrente,
impugnando dapprima la decisione del 7 ottobre 2020 – laddove l’importo chiesto
in restituzione di totali fr. 3'179.65 comprendeva, oltre ai versamenti
indebitamente percepiti di cui sopra per totali fr. 2'944.05, anche i fr.
235.60
ora in esame -, e successivamente la decisione su opposizione del 2
giugno 2021, si è opposta non solo alla restituzione dei due versamenti
indebitamente effettuati dalla Cassa e percepiti dalla ditta nell’agosto del
2020.
per i quali già si è detto, ma anche, alla richiesta di restituzione dei
fr. 235.60 risultanti dal conteggio dell’8 ottobre 2020 relativo alle
prestazioni spettantile per il mese di aprile 2020.
In
tal senso, si evidenzia che la giurisprudenza federale ha stabilito che i conteggi inerenti alle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione costituiscono una decisione
informale ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LPGA. Quel tipo di decisione esplica
validamente effetti giuridici – riservate particolari circostanze – se non è
stata contestata dal destinatario, chiedendo l’emanazione di una decisione
formale ai sensi dell’art. 51 cpv. 2 LPGA, entro 90 giorni (cfr. STF
8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.2.; STF C 253/06 del 6 novembre
2007.
consid. 3.1 e 3.3; STF C 251/06 del 22 novembre 2007 consid. A; DTF 132 V
412.
consid. 5 pag. 417 seg.; DTF 134 V 145 consid. 5.3.2 pag. 152-153; SVR
2004.
ALV Nr. 1; SVR 2007 ALV Nr. 24; STFA U 325/02 del 24 ottobre 2003; STFA I 184/04 del 13 aprile 2006 consid. 2.3; H.U. Stauffer e B. Kupfer Bucher,
"Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und
Insolverzentschädigung". Ed.
Schulthess, Zurigo, Basilea, Ginevra 2008 pag. 331).
Al
riguardo cfr. pure STCA 38.2021.48 del 5 luglio 2021; STCA 38.2019.26 del 20
agosto 2019 consid. 2.3.; STCA 38.2013.27 del 24 luglio 2013 consid. 2.5.; STCA
38.2011.42
dell’8 settembre 2011 e in ambito di conteggi di indennità
giornaliere LAINF, STF 8C_340/2018 del 16 maggio 2019.
Il
conteggio di data 8 ottobre 2020 è, dunque una decisione informale che la ditta
poteva contestare, come peraltro emerge dalla stessa, entro 90 giorni,
chiedendo l’emanazione di una decisione formale.
In
concreto, la RI 1 ha manifestato il proprio dissenso anche avverso la
restituzione della somma risultante dal conteggio suindicato, di modo che, per
quel che concerne questi fr. 235.60 gli atti vanno trasmessi alla Cassa
affinché emetta una decisione formale.
2.6
La
ditta ricorrente non è patrocinata, ragione per cui, sebbene parzialmente vincente
in causa, non ha diritto a ripetibili, non essendo adempiuti in concreto i
particolari requisiti posti dalla giurisprudenza in tale ipotesi (cfr. STF H 257/03 dell’11 gennaio 2005 ; DTF 110 V 134 consid.
4d, nella quale l’Alta Corte ha fissato – quali esigenze cumulative che
permettono un’eccezione alla non assegnazione di ripetibili – la causa
complessa e di ingente valore, la rilevanza del dispendio di lavoro e il
rapporto ragionevole tra dispendio profuso e risultato ottenuto).
2.7
L’art. 61 lett. a LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a
LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai
ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in
vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
dell’8 giugno 2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del
18.
maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche la
sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione del 2 giugno 2021 è modificata
nel senso che la RI 1 è tenuta a restituire l’importo di fr. 2'944.05;
§§ Gli atti sono trasmessi
alla CO 1 affinché emani una decisione formale in merito al conteggio dell’8
ottobre 2020.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti