Lexipedia

Decisione

38.2021.43

Negate ILR a SA (gestione strutture ricettive all'estero) 2.11.20-2.2.21 (1 dip.: contratti conclusi 7+10/20). No perdita lavoro computabile. Nemmeno periodo 3.2-3.5.21 (2 dip.) x il quale amministraz. rettamente riconsid. decisione di ricon. ILR. Nuova assunzione a 12/20 quando epidemia peggiorata

13 settembre 2021Italiano75 min

partire dal mese di gennaio 2020, di riposizionarsi in un settore complesso come

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2021.43-44

rs

Lugano

13 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 giugno 2021 di

RI 1

contro

le decisioni su opposizione del 26 maggio 2021 emanate da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il

2 novembre 2020 la società RI 1 di __________ ha inoltrato alla Sezione del

lavoro un preannuncio di lavoro ridotto per il periodo 2 novembre 2020 – 2

febbraio 2021 (cfr. doc. 1).

Dal

relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che la perdita di

lavoro probabile è del 50% e colpisce l’unica lavoratrice della SA (cfr. doc. 1

pti. 2.1 e 3), dall’altro, che quale motivo è stato indicato il fatto che “il

lavoro consiste nel viaggiare per concludere operazioni immobiliari motivo per

il quale attualmente gli acquirenti non si spostano a causa delle restrizioni

COVID” (cfr. doc.1 p.to 2.2).

1.2. Il

16 novembre 2020 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione al versamento

delle indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 2 novembre 2020 al 2

febbraio 2021, rilevando:

" (…)

3. Nel caso in esame, dalla documentazione a disposizione

rileviamo che l'azienda ha assunto la dipendente __________ come Manager

nell'ambito del settore "__________" e "__________"

internazionale in data 15.07.2020 (cfr. contratto di lavoro).

Considerando il tipo di attività svolto dall’azienda, strettamente

connesso e dipendente dai movimenti verso e da paesi esteri, non si comprendono

Fatti

i motivi della nuova assunzione a tempo indeterminato.

Infatti, le disposizioni dell'Ordinanza sui provvedimenti per

combattere il coronavirus (COVID19) nel settore del traffico internazionale

viaggiatori (Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico

internazionale viaggiatori) erano già vigenti in quella data e in continua

evoluzione. Allo stesso tempo, la situazione di incertezza dovuta alla pandemia

covid-19 era già ben nota e si prospettava una seconda ondata con l'inizio

dell'autunno.

Pertanto, nella fattispecie si ritiene che la perdita lavorativa

causata dai provvedimenti per combattere la pandemia COVID-19, che comportano

delle limitazioni alla libera circolazione delle persone non sia di carattere

eccezionale e straordinario.

Visto quanto sopra, si solleva opposizione per il periodo dal 02.1

1.2020 al 01.02.2021.

A prescindere da quanto precede, si osserva che il presente

preannuncio, del 02.11.2020 risulta essere stato inoltrato tardivamente.

Infatti, un datore di lavoro, se intende pretendere l'indennità di lavoro

ridotto per i suoi lavoratori, deve avvertire per scritto il servizio

cantonale, almeno 10 giorni prima dell'inizio del lavoro ridotto. Il Consiglio

federale può prevedere, in casi eccezionali, termini di annuncio più brevi

(art. 36 cpv. 1 LADI). Se il datore di lavoro ha preannunciato il lavoro

ridotto tardivamente senza motivo scusabile, la perdita di lavoro è computabile

soltanto a contare dal momento in cui scade il termine impartito per l'annuncio

(art. 58 cpv. 4 OADI).

Nell'eventualità di un nuovo preannuncio di lavoro ridotto per un

periodo successivo, si rammenta che lo stesso dovrà essere presentato almeno 10

giorni prima della scadenza del termine sopraccitato.” (Doc. 4)

1.3. La RI 1, il 14 dicembre 2020,

ha interposto opposizione contro la decisione del 16 novembre 2020, facendo

valere segnatamente che la società è stata costituita nel 1976 e ha cercato, a

partire dal mese di gennaio 2020, di riposizionarsi in un settore complesso come

quello immobiliare attraverso la gestione di strutture ricettive investendo

capitali e risorse umane nel Turismo & Hospitality, Al riguardo è stato

precisato:

Considerandi

" Per

evitare perdite legate al fermo delle transazioni immobiliari la società ha

dovuto riadattarsi e cercare altre strade per tenersi in vita quindi il

riposizionamento aziendale nel settore Hospitality ha garantito questa

soluzione, infatti è stata assunta dal mese di luglio 2020 la dipendente OR (n.d.r.

__________) per gestire in maniera efficiente ed efficace tutta l’attività

di Hospitality unica via di uscita percorribile dalla RI 1 per evitare la

chiusura totale e il fallimento aziendale (…)”. (Doc. 7 pag. 3)

La RI 1 ha, inoltre,

asserito che l’azienda è riuscita a ripartire dopo il primo confinamento grazie

all’attività nel settore Hospitality e che:

" Nel nostro

caso specifico dal mese di luglio 2020 fino ai primi giorni di ottobre 2020 la

dipendente è riuscita a creare prenotazioni importanti per i mesi legati alle

feste di natale e capodanno creando una base solida di fatturato per i mesi di

dicembre 2020 e gennaio 2021. Ma a causa delle restrizioni e lockdown delle

zone rosse in Italia gran parte del lavoro e del guadagno si è perso dovendo

restituire tutte le prenotazioni avute per circa 35'000 00 CHF che non

rientrano nel “normale rischio aziendale”. (Doc. 7 pag. 2)

La società ha concluso di

avere pertanto richiesto il lavoro ridotto, perché per l’azienda vi è stato

oggettivamente un danno economico importante all’attività svolta non imputabile

a rischi aziendali (cfr. doc. 7)

1.4

Il

15.

dicembre 2020 la RI 1 ha concluso con __________ un contratto di lavoro di

durata indeterminata quale direttore commerciale Hospitality a tempo pieno

(cfr. doc. 12.7).

1.5

Il

19.

gennaio 2021 la società ha inoltrato alla Sezione del lavoro un ulteriore

preannuncio di lavoro ridotto per il periodo 3 febbraio 2021 – 3 maggio 2021 (cfr.

doc. 9).

Nel

Formulario di preannuncio è stato indicato che la perdita di lavoro probabile è

del 100% e colpisce tutta l’azienda, e meglio i due dipendenti della SA (cfr.

doc. 8 pti. 2.1 e 3).

Quale

causa del lavoro ridotto è stato specificato che “la società RI 1 per i

provvedimenti delle autorità a causa del prolungamento delle misure restrittive

per la pandemia SARS COV-2 COVID 19 è costretta a bloccare tutte le attività

ricettive in Italia a __________ come da contratto allegato e a tutte le nuove

attività intraprese in Ticino per l’anno in corso, questo evento ha prodotto

una notevole perdita di fatturato all’azienda con mancati guadagni derivanti da

disdette di prenotazioni già programmate per i periodi delle festività legate

Dispositivo

al Carnevale e alla Pasqua. Per questi motivi la Società ha introdotto il

lavoro ridotto per i dipendenti che sono impossibilitati a fare il loro lavoro

come invece è avvenuto nel periodo estivo con allentamento delle disposizioni

governative.” (cfr. doc. 9 p.to 2.2).

1.6. La Sezione del lavoro, il 22

gennaio 2021, ha deciso di non sollevare opposizione per il periodo 3 febbraio

– 3 maggio 2021, ritenendo, sulla base della documentazione presentata, che i

presupposti relativi al diritto alle indennità per lavoro ridotto, per quanto

atteneva all’esame di sua competenza, erano adempiuti (cfr. doc. 10).

Il 17 marzo 2021

l’amministrazione ha emesso una nuova decisione con la quale ha riconsiderato

il provvedimento del 22 gennaio 2021, sollevando opposizione al versamento

delle indennità per lavoro ridotto in relazione al lasso di tempo dal 3

febbraio al 2 maggio 2021 e rilevando:

" (…)

2.1 L'art. 53 LPGA regola l'istituto della riconsiderazione,

stabilendo che l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su

opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano

manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv.

2).

Da un controllo effettuato dall'amministrazione è emerso che la

decisione 22.01.2021 è manifestamente errata e visto l'importante impatto

finanziario della medesima la sua rettifica riveste una notevole importanza. La

decisione in parola è manifestamente sbagliata per i seguenti motivi.

(…).

3. Nel caso in esame, rileviamo che lo scrivente Ufficio, con

decisione n. 340547869 del 16.11.2020, non ha riconosciuto le indennità per

lavoro ridotto per il periodo dal 02.11.2020 al 01.02.2021.

Dalla documentazione messaci a disposizione dalla Cassa __________

di __________, rileviamo che la dipendente, signora __________, ha firmato il

contratto di lavoro il

01.10.2020, mentre il dipendente, signor __________, il

15.12.2020.

Osserviamo che al momento dell'assunzione dei dipendenti

menzionati, erano già in vigore misure restrittive nel settore specifico e in

generale, negli spostamenti interni e con l'estero, di distanziamento sociale e

d'igiene accresciuta, emanate dalla Confederazione, Cantone e paesi esteri. I

motivi addotti non configurano quindi un motivo economico straordinario ed

imprevedibile per cui la perdita di lavoro non è computabile. ln particolare

non è compito dell'assicurazione contro la disoccupazione, per il tramite del

lavoro ridotto, assumere i costi dei lavoratori assunti dopo l'entrata in

vigore delle restrizioni decise dalle Autorità. La perdita di lavoro annunciata

non ha carattere inevitabile.” (Doc. 11)

1.7. Contro la decisione del 17

marzo 2021 la RI 1, il 18 marzo 2021, ha interposto opposizione, asserendo in

particolare che i due dipendenti __________ e __________, collaboravano con la

società già precedentemente alle prime restrizioni adottate dalla

Confederazione e dal Cantone. Al riguardo è stato affermato:

" (…)

essendo rispettate le condizioni contrattuali del precedente contratto di

assunzione sempre a tempo indeterminato è stata confermata riassunzione in

Svizzera dal mese di ottobre 2020 la dott.ssa __________ per gestire in maniera

efficiente ed efficace l’attività di Hospitality in Ticino e nel Canton __________

e __________ e per regolarizzare la sua posizione in Svizzera, come spiegato

l’attività di Hospitality Management rappresenta l’attività più importante per

la RI 1 (…) Sempre in riferimento al contratto in essere firmato prima delle

restrizioni della Confederazione Elvetica (…) sono state rispettate le

condizioni contrattuali in ugual misura nel proseguo della continuità aziendale

in riferimento agli impegni presi nel contratto precedente è stata confermata

assunzione anche per il dott. __________ per i buoni risultati avuti nel corso

del periodo estivo 2020 che per gli allentamenti Covid19 e per il

raggiungimento degli obiettivi aziendali con impegno di lavorare in via

permanente in Svizzera nel Cantone Ticino e nei Cantoni __________ e __________

dove la RI 1 ha in corso trattative pe apertura di nuove strutture.” (Doc. 13)

Inoltre è stato ribadito

che la perdita economica a seguito della cancellazione delle prenotazioni per

il periodo legato alle vacanze di Natale iniziate dal mese di settembre 2020

non è imputabile ai dipendenti che hanno svolto un ottimo lavoro, bensì è da

attribuire all’introduzione di nuove restrizioni in Svizzera e in Italia. In

proposito è stato precisato che la __________, dove a __________ la società

gestisce una struttura ricettiva, era diventata zona rossa (cfr. doc. 13).

1.8. Con decisione su opposizione

del 26 maggio 2021 la Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 16

novembre 2020 con la seguente motivazione:

" (…)

3. Nel caso in esame, la società opponente

ha assunto la dipendente __________ con contratto a tempo indeterminato del 15

luglio 2020, momento nel quale era ancora in vigore l'Ordinanza COVID-19

provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 2 luglio

2020 (RS 818.101.27), oltre ad essere ancora in vigore le rispettive norme che

limitavano gli spostamenti internazionali nei singoli Stati. ln tale frangente,

sebbene la situazione epidemiologica fosse stabile, essa era ancora incerta e

in continua evoluzione, prevedendosi peraltro già allo scoppiare della pandemia

una seconda ondata nei mesi autunnali e invernali.

La perdita di lavoro, dovuta all'impossibilità della lavoratrice di spostarsi

all'estero per svolgere le proprie mansioni, non riveste in questo caso alcun

carattere di eccezionalità ed imprevedibilità. Al contrario, tali limitazioni

erano conoscibili sin da subito ed il danno che ne sarebbe sorto era certamente

evitabile. ln tal senso, sotto il profilo del diritto all'indennità per lavoro

ridotto, non si giustifica l'assunzione di una nuova dipendente da parte della

ditta, segnatamente se tale assunzione è avvenuta in un momento particolarmente

incerto ed in cui la mobilità internazionale subiva ancora delle importanti

limitazioni, per giunta se a tempo indeterminato.

Per di più, sulla base della documentazione agli atti di cui

successivo preannuncio di lavoro ridotto del 19 gennaio 2021 (n. __________),

la signora __________, rispetto al precedente contratto del 15 luglio 2020,

risulta aver beneficiato di un aumento di salario di ben CHF 2'500.- nel nuovo

contratto datato 1° ottobre 2020, nonch.di un'ulteriore conferma di un

rapporto a tempo indeterminato, proprio nel periodo in cui la ditta lamenta

l'avvenuto storno delle riservazioni presso la propria struttura in __________

(cfr. giustificativi storno riservazioni), alla base della richiesta di

indennità per lavoro ridotto oggetto della presente decisione su opposizione.

Non di meno, proprio durante il periodo in cui la ditta ha

richiesto le indennità per lavoro ridotto nel novembre 2020, dagli accertamenti

esperiti dall'UG presso la Cassa __________ di __________ nell'ambito della

richiesta di lavoro ridotto del 19 gennaio 2021, è emerso che l'interessata ha

provveduto all'assunzione di un ulteriore dipendente, il signor __________, con

contratto del 15 dicembre 2020, anch'egli a tempo indeterminato e con salario

mensile di CHF 7'500.--.

Di conseguenza, la perdita di lavoro lamentata dalla ditta non è

computabile, in quanto non riveste alcun carattere di imprevedibilità ed

eccezionalità. Non è infatti ammissibile che l'assicurazione disoccupazione si

faccia carico dei costi delle nuove assunzioni, in quanto in tale costellazione

la perdita di lavoro è stata causata dalla stessa azienda attraverso

l'assunzione di nuovo personale, in violazione dell'obbligo di diminuire il

danno ai sensi degli art. 32 cpv. 3 LADI e art. 51 OADI.” (Doc. A)

1.9. La Sezione del lavoro, il 26

maggio 2021, ha emanato un’ulteriore decisione su opposizione con la quale ha

confermato la decisione del 17 marzo 2021, osservando:

" (…)

3. Nel caso in esame, la ditta ha richiesto un periodo di lavoro

ridotto dal 3 febbraio al 3 maggio 2021 alla luce degli storni delle

riservazioni presso le proprie strutture ricettive a causa delle varie misure

restrittive locali ("isolamento delle città”), inoltrando la

relativa richiesta di indennità credendo che vi fossero delle (non meglio

precisate) nuove disposizioni della Confederazione in materia di lavoro ridotto

interessassero la propria azienda "(...)

in ragione delle attività svolte e alle nuove estensioni della Confederazione sulle richieste del

lavoro ridotto applicate ai lavoratori a tempo indeterminato, e ai nuovi

sviluppi della pandemia Covid-19 legata alla chiusura delle città per lockdown (…)”. Ciò non essendo tuttavia il

caso, le motivazioni addotte dall'opponente vanno comunque respinte per i

seguenti motivi.

Dalla documentazione prodotta è emerso infatti che la società

opponente ha assunto la dipendente __________ dapprima con contratto a tempo

indeterminato del 15 luglio2020 (cfr. documenti di cui al preannuncio n.

340547869 del 2 novembre 2020), poi stipulando con la stessa un nuovo contratto

datato 1°

ottobre 2020, anch'esso a tempo indeterminato e con un

aumento di salario di CHF 2500.-- rispetto al contratto di luglio. Non di meno,

l'interessata ha provveduto all'assunzione di un ulteriore dipendente in data

15 dicembre 2020, il signor __________ in qualità di direttore commerciale

Hospitality, anch'egli a tempo indeterminato e con salario mensile di CHF

7'500.--.

Anzitutto si rileva a tal proposito che nel periodo in questione

non solo erano ancora in vigore le diverse disposizioni (sia cantonali, che

federali, che estere) che limitavano la libertà di spostamento delle persone

per contenere la diffusione del virus, ma dette disposizioni stavano anche

progressivamente diventando più severe all'aggravarsi della situazione

sanitaria nei singoli Stati. Già solo per questo motivo la richiesta di

indennità per lavoro ridotto andrebbe respinta, in quanto il danno era

prevedibile ed oramai privo di ogni carattere di eccezionalità, dato che la

situazione di incertezza ed instabilità legata alla pandemia è ben nota sin dal

mese di marzo 2020.

Quanto al fatto che l'opponente avrebbe assunto i due lavoratori

in parola in un momento precedente allo scoppiare della pandemia (marzo 2020),

tale circostanza non trova alcun riscontro probatorio: infatti, dalla

documentazione prodotta dalla diretta interessata emerge solamente che il

rapporto di lavoro con la signora __________ è iniziato in data 15 luglio 2020

e quello con il signor __________ il 15 dicembre 2020. Pertanto, tali

assunzioni sono da ritenersi nuove e posteriori al sorgere della crisi

sanitaria.

Si noti peraltro che la ditta ha assunto il secondo dipendente il

15 dicembre 2020 "(...) per il raggiungimento degli obbiettivi

aziendali', asserendo inoltre di essere intenzionata ad aprire delle "nuove

strutture" in varie località svizzere. Ciò porta a ritenere come gli

affari non solo permettano il mantenimento del posto di lavoro degli attuali

dipendenti, ma anche che la ditta è addirittura ln condizione di espandere la

propria attività con nuovi investimenti e di non subire alcuna perdita di

lavoro rilevante.

Infatti l'opponente non comprova alcuna perdita di lavoro per il

periodo in questione tale da minacciare i posti di lavoro dei propri

dipendenti, limitandosi ad asserire che lo storno delle riservazioni per le

vacanze natalizie e pasquali presso la propria struttura ricettiva in __________

creerebbe un "danno economico alla Società". Si ribadisce a

tal proposito che lo scopo delle ILR non è quello di indennizzare perdite

economiche subite dalle aziende nell'ambito della rispettiva sfera di rischio

imprenditoriale, ma è quello di mantenere i posti di lavoro attraverso una

compensazione delle ore di lavoro perse per motivi eccezionali e imprevedibili,

non imputabili al datore di lavoro.

A titolo abbondanziale si noti come nell'organigramma aziendale

della RI 1, a differenza di quello prodotto con il precedente preannuncio del

19 novembre 2020, oltre ai due lavoratori con contratto a tempo indeterminato

per i quali è stata richiesta l'indennità per lavoro ridotto e l'amministratore

unico, risultano un lavoratore a chiamata, cinque collaboratori esterni ed

altri lavoratori nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e

continuativa con professionisti del settore Hospitality, Real Estate &

Family Office. Tale circostanza conferma come le lamentate perdite di fatturato

non comportino alcun rischio di licenziamento dei propri dipendenti, visto e considerato

che, oltre ai lavoratori per i quali è stata richiesta l'indennità per lavoro

ridotto, ne sono stati addirittura assunti degli altri.

Di conseguenza, la perdita di lavoro lamentata dalla ditta non è

computabile, in quanto non riveste alcun carattere di imprevedibilità ed

eccezionalità. Non è infatti ammissibile che l'assicurazione disoccupazione si

faccia carico dei costi delle nuove assunzioni, in quanto in tale costellazione

la perdita di lavoro è stata causata dalla stessa azienda attraverso

l'assunzione di nuovo personale, in violazione dell'obbligo di diminuire il

danno ai sensi degli art. 32 cpv. 3 LADI e art. 51 OADI.” (Doc. B)

1.10. Contro le decisioni su

opposizione del 26 maggio 2021 la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al

TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento delle stesse e il riconoscimento delle

indennità per lavoro ridotto dal 2 novembre 2020 al 2 febbraio 2021, nonché dal

3 febbraio al 3 marzo 2021. In via subordinata è stata postulata la concessione

delle indennità per lavoro ridotto “che potrebbero essere richieste in

futuro alle stesse condizioni e situazioni di cui sopra” (cfr. doc. I pag.

6).

A sostegno delle proprie

pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto:

" (…)

RIF PUNTO 1

(…)

La società con propri dipendenti/collaboratori nel primo semestre

2020 è riuscita nonostante le problematiche legate alla pandemia Covid19 a

creare rapporti con nuovi Clienti/Ospiti per

acquisizioni di strutture ricettive in Svizzera e Italia,

permettendo la crescita aziendale con acquisizione di altre attività legate

all'Hospitality con 6 appartamenti uso vacanza in Italia operativi dal mese di

maggio 2021.

La strategia aziendale di riposizionamento al 100% nel settore

Property Management fatta per il periodo 2020/2025 ha avuto un concreto

successo considerato il periodo legato a questa pandemia Covid19; l'azienda è

riuscita a crescere attraverso i soli mezzi finanziari propri, nonostante il

primo fermo di attività a partire dal mese di marzo 2020, che di fatto ha

bloccato gli spostamenti a livello mondiale creando evidenti perdite in ogni

settore di attività, ha compromesso anche le attività ricettive di RI 1, ma in

pochi mesi è riuscita a ritrovare un equilibrio aziendale, svolgendo un’ottima

attività per i mesi successivi.

Presupposto aziendale per gestire al meglio le attività

programmatiche stabilite, viene a stabilire che il motore di ogni azienda sono

i dipendenti/collaboratori che permettono di svolgere le attività aziendali

programmate nel piano industriale creando i presupposti, le basi per la

creazione fatturato/utili e lo sviluppo/crescita aziendale, fattispecie che si

è confermata nel periodo legato alla diminuzione delle restrizioni sulla

circolazione e spostamenti avvenuta nel periodo di giugno/settembre 2020 con

pernottamenti confermate e usufruite; questa attività programmatica ha permesso

di creare le basi per il fatturato d'esercizio dell'anno 2020 con prenotazioni

anche per i periodi da Settembre 2020/Marzo 2021.

Tutti questi aspetti non sono stati presi in esame dal Uff. Lav

che destabilizza le attività aziendali fatte nei mesi iniziali asserendo che

l'azienda con l'aiuto richiesto per ILR, fa carico alla Confederazione di piani

aziendali programmati che poi non sono stati rispettati per eventi eccezionali

come lockdown e isolamento delle città, imposizioni di eventi eccezionali non

prevedibili svolti a livello governativo; per tali eventi l'attività aziendale

viene a bloccarsi e il nesso causa-effetto menzionato viene di fatto a mancare

per cause non imputabili alla gestione aziendale questo aspetto viene a mancare

nella valutazione di concessione di ILR, pertanto secondo la linea del Uff. Lav

l'azienda in momenti di fermo dovuto a eventi eccezionali come la pandemia

Covid19 deve aspettare passivamente che questo periodo passi... che in questi

periodi di ristrettezza economica i propri dipendenti/collaboratori incentivati

al "non lavoro" per motivi eccezionali e imprevedibili come

isolamento delle città, visto il blocco delle attività la perdita di fatturato

e gli eventi sfavorevoli... di fatto si pongono le basi per un imminente uscita

degli stessi al di fuori della compagine aziendale, creando disoccupazione...

portando di fatto nel breve periodo alla chiusura aziendale per mancanza dei

mezzi aziendali (forza lavoro)... fallimento azienda con chiusura totale delle

attività svolte…; in sostanza non menziona una fattispecie giuridica legata

alla salvaguardia dei dipendenti in momenti di crisi, alla possibilità di

riposizionarsi e cercare di trovare un'attività alternativa che possa

restituire un equilibrio economico/finanziario alla gestione aziendale

valorizzando il nesso tra mezzi produttivi (forza lavoro) e risultati aziendali

programmati (fatturato di periodo) destinando i mezzi finanziari che la

Confederazione ha con una specifica legge stanziato per gestire queste

fattispecie giuridiche cfr. (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI).

RIF PUNTO 2

(…)

Nella fattispecie giuridica enunciata, l'azienda è riuscita a

ripartire dopo il primo lockdown grazie all'attività nel settore Hospitality

ben programmata nei mesi di gennaio/febbraio/marzo 2020.

Nel nostro caso specifico dal mese di luglio 2020 fino a primi

giorni di ottobre 2020 i dipendenti sono riusciti a creare prenotazioni

importanti per mesi più importanti dell'anno legati alle feste di Natale,

Capodanno, Carnevale e Pasqua creando una base solida di fatturato per l'anno

2020 e 2021.

Le successive restrizioni e lockdown delle zone rosse in Italia

hanno prodotto una grande perdita del lavoro fatto dai dipendenti nei mesi

antecedenti non valutato nelle note del Uff. Lav, anzi viene contestato il

nesso causa-effetto legato ai mezzi propri aziendali dati dalla forza lavoro

utilizzati nelle attività aziendali rispetto a tutti gli eventi accaduti come

il lockdown e isolamento delle città che non rientrano nei normali rischi

aziendali in quanto sono sopraggiunti a causa di eventi eccezionali non

prevedibili e non imputabili alla normale gestione aziendale per questi motivi

sono state fatte le richieste di ILR, per gestire le perdite dovute a questi

eventi con l'aiuto finanziario della Confederazione.

RIF PUNTO 3

(…) chiediamo che possa essere chiarito che gli aiuti richiesti

risultano solo un mezzo per far fronte a esigenze di momentanea liquidità

aziendale per superare questi eventi imprevedibili come la pandemia Covid19,

dove l'oggetto della richiesta risulta proprio che le perdite di fatturato

prodotto derivano dalle fattispecie giuridiche legate all'isolamento delle

città/ lockdown imposti dalle autorità governative che rappresenta il motivo

della loro sussistenza, ma nelle valutazioni fatte dall'Uff. Lav nonostante le

cause siano determinati ne contestano gli effetti, non vengono prese in esame

le prestazioni di lavoro svolte durante tutto l'arco temporale che hanno

permesso alle attività di ricevere le prenotazioni e il conseguente fatturato,

di fatto l' Ufficio Lav ne contesta la preminenza, quindi tutte le valutazioni,

le attività a cui la società RI 1 ha condotto nell'esercizio di attività, tutte

le analisi di marketing, gli studi di settore fatti, in realtà vengono

contestati oppure non menzionati.

Come è noto dall'analisi fatte dall'Ufficio del Commercio e

Turismo Svizzero, dopo vari mesi di lockdown le persone vogliono uscire dalle

restrizioni imposte dalle chiusure dei vari stati, e riprendono a viaggiare

facendo riprendere il normale esercizio di attività alle aziende, creando i

presupposti per la ripartenza del ciclo economico aziendale.

Il nesso causa-effetto, a cui facciamo riferimento è legato alla

richiesta fatta di ILR, per spiegare che per compensare una perdita temporanea

di fatturato, una perdita improvvisa causata dalla restituzione di prenotazioni

già registrate e fatturate, per eventi eccezionali e non prevedibili non può

essere imputata alla normale gestione aziendale pertanto la nostra richiesta

vuole chiarire questo aspetto e dimostrare che senza l'attività svolta dai

dipendenti non si crea nessuna attività/fatturato nessun pagamento di tasse

(…).

CONCLUSIONE

Tutte queste valutazioni non sono state prese in esame dal

valutatore dell'Uff. Lav non valutando il nesso mezzi aziendali

(dipendenti)-risultati d'esercizio raggiunti (fatturato); a nostro avviso le

valutazioni sulle singole richieste rispecchiano la volontà aziendale di

continuare in un'attività intrapresa e perseguire i profitti stabiliti anche

con bruschi stop legati a eventi eccezionali come la pandemia Covid19.

La nostra richiesta trova fondamento e convinzione sulle capacità

aziendali di voler continuare a produrre reddito e sviluppo, salvaguardare i

propri dipendenti e perseguire gli obiettivi programmati lasciando alle spalle

un periodo così difficile come quello che stiamo tuttora vivendo; inoltre ci

chiediamo come si possa lavorare e produrre fatturato e tasse per il cantone

senza avere un motore che sostiene l'azienda, senza dipendenti non si possono

raggiungere obiettivi e fatturato pertanto il nesso causa-effetto vuole

spiegarne i contenuti.

Gli aiuti messi a disposizione dalla Confederazione per la

pandemia di SARS-CoV-2, creati per sostenere le aziende in momenti di crisi

aziendali così difficili dovrebbero essere un sostegno non una minaccia di

licenziamento per i dipendenti che rappresentano il motore aziendale; vorremmo

che questi aiuti fossero oggettivamente un supporto, una garanzia aziendale

alla ripartenza, sostenendo i dipendenti, non un blocco per una chiusura

aziendale.

Questi aiuti dovrebbero essere un valido supporto per le aziende

che fanno parte di uno stato liberale ed economicamente forte come la Svizzera,

dove le aziende come RI 1, la rappresentano nel mondo creando un incentivo

concreto allo sviluppo e crescita aziendale non un'azione destabilizzante per

la loro chiusura.” (Doc. I)

1.11. Nella sua risposta del 12

luglio 2021 la Sezione del lavoro ha precisato che:

" (…)

3. Nel caso in esame, la ricorrente contesta il mancato

riconoscimento del diritto all'indennità per lavoro ridotto, sostenendo di averne

fatto domanda "perché per la nostra azienda c'è stato oggettivamente un

danno economico importante all'attività svolta non imputabile a rischi

aziendali normali, prevedibili a carico dei nostri dipendenti” (p. 5 quarto

paragrafo ricorso 18 giugno 2021, sub doc. 17.1), e per "continuare in

un'attività intrapresa perseguire i profitti stabili anche con bruschi stop

legati a eventi eccezionali come la pandemia Covid19" (p. 5

conclusioni, ricorso 18 giugno 2021, sub doc. 17.1).

ln via preliminare, si osserva anzitutto come la ditta dimostri di

non aver compreso quale sia lo scopo dell'indennità per lavoro ridotto. Esso

non è infatti quello di finanziare nuove assunzioni o di fornire un mero aiuto

economico alle aziende, ma è quello di mantenere i posti di lavoro attraverso

un indennizzo delle ore di lavoro perse per motivi eccezionali e imprevedibili,

non imputabili al datore di lavoro.

ln casu, la perdita di lavoro è imputabile alla ricorrente

stessa: la ditta ha infatti assunto la signora __________ con contratto a tempo

indeterminato del 15 luglio 2020 (sub doc. 3.3), poi stipulando con la stessa

un nuovo contratto datato 1 0 ottobre 2020, anch'esso a tempo indeterminato e

con un (maggior) salario di CHF 7'500.„ (docc. 12.6-12.8).

Successivamente, l'azienda ha provveduto all'assunzione di un

ulteriore dipendente in data 15 dicembre 2020, il signor __________ anch'egli a

tempo indeterminato e con salario mensile di CHF 7'500.-- (docc. 12.7-12.8).

Per di più, l'organico dell'azienda contava numerosi altri collaboratori alle

sue dipendenze (cfr. sub docc. 5.1-9.1).

Tale circostanza rappresenta una violazione dell'obbligo generale

di riduzione del danno di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. a LADI, dal momento che

la perdita di lavoro era evitabile e non riveste in tal senso alcun carattere

di eccezionalità.__________Ciò vale del resto con riferimento ad entrambi i

periodi oggetto delle decisioni impugnate (02.11.2020-01.02.2021 e

03.02.2021-02.05.2021), ribadendosi anche in questa sede come, rispetto alla

tipologia di attività svolta dai lavoratori dell'azienda, fossero in vigore

diverse disposizioni - nazionali ed estere - che limitavano la libertà di

spostamento delle persone per contenere la diffusione del virus (si veda p.

es., a livello nazionale, l'Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del

traffico internazionale viaggiatori e succ. modifiche, RS 818.101.27 in vigore

dal 08.07.2020 al 08.02.2021), con prevedibili ripercussioni sulla cifra

d'affari della ditta.

Non si giustificano quindi nemmeno, in ragione del progressivo

peggioramento della situazione sanitaria in Svizzera e all'estero a partire

dall'autunno 2020, delle nuove assunzioni di personale, tanto meno se

contestualmente viene richiesta l'ammissione al beneficio del lavoro ridotto.

Infatti, la ricorrente, la quale grazie alla "strategia

aziendale di riposizionamento al 100% nel settore Property Management fatta per

il periodo 2020/2025 ha avuto un concreto successo considerato il periodo

legato a questa pandemia Covid19" (la sottolineatura è nostra),

era consapevole delle difficoltà legate alla mobilità internazionale, e

ciononostante ha assunto dei nuovi dipendenti, "(...) che permettono di

svolgere le attività aziendale programmate nel piano industriale creando i

presupposti, le basi per la creazione fatturato/utili e lo sviluppo/crescita

aziendale (...)" (cfr. p. 3 secondo e terzo paragrafo, ricorso 18

giugno 2021, sub doc. 17.1).

Tali motivazioni suggeriscono che le indennità per lavoro ridotto

siano state richieste non tanto per compensare ad una perdita di lavoro

effettivamente subita per cause eccezionali, ma piuttosto perché l'azienda ha

voluto perseguire un prestabilito obbiettivo di crescita aziendale nonostante

la pandemia, conoscendone i rischi; ma assumendo a tale scopo nuova forza

lavoro e, di conseguenza, causando il danno stesso che ora vorrebbe porre a

carico dell'assicuratore sociale.

Del resto sono le parole dell'interessata stessa a suggerire tale

assunto, segnatamente quando fa riferimento allo strumento del lavoro ridotto

come rivolto a "(...) restituire un equilibrio economico/finanziario

alla gestione aziendale valorizzando il nesso tra mezzi produttivi (forza

lavoro) e risultati aziendali programmati (fatturato di periodo)"

(cfr. p. 3 ultimo paragrafo, ricorso 18 giugno 2021, sub doc. 17.1) e quando

parla di "perseguire gli obbiettivi programmati” (cfr. p. 5 secondo

paragrafo conclusioni, ricorso 18 giugno 2021, sub doc. 17.1).

Le domande di lavoro ridotto in parola erano quindi sostanzialmente

volte sin dall'inizio ad ottenere un aiuto economico per compensare le perdite

subite durante la pandemia, cercando di mantenere inalterati degli obbiettivi

aziendali prefissati attraverso l'assunzione di nuovi dipendenti. Le ore perse

dai lavoratori assunti nei periodi in cui viene richiesto il lavoro ridotto non

possono quindi essere indennizzate, in quanto di tale perdita ne è causa

unicamente la ditta qui ricorrente.

Di conseguenza, costatata la violazione dell'obbligo di

diminuzione del danno di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. a LADI, in combinato

disposto con l'art. 51 cpv. 1 OADI, attraverso l'assunzione dei dipendenti __________

e __________, la perdita di lavoro annunciata dalla ditta non è computabile, in

quanto non riveste alcun carattere di imprevedibilità ed eccezionalità.

4. A prescindere da quanto precede, si rileva come il signor __________,

membro con firma individuale della __________, risulti presente in qualità di

amministratore unico in oltre 30 ditte attive iscritte a Registro di commercio

(cfr. RC del Canton Ticino), ponendo dei legittimi dubbi sul fatto che il

potere decisionale sia in capo effettivamente (e solamente) al signor __________.

Dalla documentazione prodotta emerge infatti che sia piuttosto la dipendente __________

a gestire le attività della RI 1 (almeno sul mercato italiano), rivestendo in

questo senso una posizione analoga al datore di lavoro. Tale assunto viene del

resto suggerito dal sub doc. 3.1, in cui la signora __________ firma in qualità

di rappresentante legale della __________ un contratto di gestione di attività

turistica ricettiva con una cliente della RI 1, ovvero il proprio datore di

lavoro.

Secondo l'art. 31 capoverso 3 lettera c LADI, non hanno diritto

all'indennità per lavoro ridotto "le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,

determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda".

Viste le circostanze descritte, nella denegata ipotesi in cui si

dovesse concludere che la dipendente __________ abbia diritto all'indennità per

lavoro ridotto, si attira l'attenzione

della Cassa sul fatto che la stessa non potrebbe comunque

beneficiarvi in quanto riveste una posizione analoga al datore di lavoro (ad.

31 cpv. 3 lett. c LADI).

5. Si attira inoltre l'attenzione dell'autorità competente, a

proposito della tipologia di attività dei dipendenti (la quale, come visto

sopra, si svolge prevalentemente all'estero ed è quindi difficilmente

controllabile, così come è difficilmente quantificabile la mole di ore perse),

sul fatto che la perdita di lavoro annunciata non potrebbe in ogni caso essere

indennizzata ai sensi dell'art 31 cpv. 3 lett. a LADI, secondo cui "non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto: a. i lavoratori, la cui perdita

di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente

controllabile".”

(Doc. III)

1.12. La parte ricorrente si è

nuovamente espressa in merito alla fattispecie con replica del 22 luglio 2021 (cfr.

doc. V).

1.13. L’amministrazione ha formulato

le proprie osservazioni al riguardo il 29 luglio 2021 (cfr. doc. VII).

1.14. Il doc. VII è stato trasmesso

per conoscenza alla RI 1 (cfr. doc. VIIII).

in diritto

in ordine

2.1. Secondo l’art. 76 cpv. 1

LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di

cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa

Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può

ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola

decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della

decisione delle altre.

Nella

concreta evenienza, visto che il

ricorso presentato dall’insorgente è diretto contro due decisioni su

opposizione emesse entrambe dalla Sezione del lavoro che concernono

sostanzialmente fatti di ugual natura e che pongono temi analoghi di

diritto materiale, è accertata la connessione tra loro. Per economia

processuale le procedure ricorsuali 38.2021.43 e 38.2021.44 sono, dunque,

congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_120/2021,

8C_137/2021 del 2 agosto 2021 consid. 1.4.; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14

aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020

consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF

9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009,

8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid.

1).

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del

lavoro non abbia riconosciuto alla RI 1 il diritto a indennità per lavoro

ridotto, al 50%, preannunciato il 2 novembre 2020 per la sua dipendente __________

per il periodo dal 2 novembre 2020 al 2 febbraio 2021, né il diritto a

indennità per lavoro ridotto, al 100%, preannunciato il 19 gennaio 2021 per i

suoi due dipendenti __________ e __________ per il periodo dal 3 febbraio al 3

maggio 2021.

I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31 LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"

a. sono soggetti

all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la

disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di

contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato

disdetto;

d. la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del

lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art.

32 cpv. 1 LADI prevede che:

"

Una perdita di lavoro è

computabile se:

a. è dovuta a

motivi economici ed è inevitabile e

b. per

ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il

cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

"

Il Consiglio

federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro

riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle

condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di

quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile

soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione

dell’esercizio.”

Al

riguardo, l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

"

1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti

delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono

computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti

adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del

danno.

2 La

perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di

importare o di esportare materie prime o merci;

b. il

contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i

combustibili;

c. restrizioni

di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni

di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati

da forze naturali.

3 La

perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono

dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4 La

perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia

coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato

contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di

lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta

applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

L’art.

33 LADI enuncia:

1 Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione

aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella

professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del

grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia

cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni

immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate

da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o

al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2 Il

Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la

perdita di lavoro non è computabile.

3 Il

Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione.”

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato

nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le

decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi

occupati nell'azienda."

2.3. Nella

Prassi LADI ILR, la Segretaria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha

stabilito che:

"

(…)

C3 La

perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo

presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il danno che impone al

datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per

evitare la perdita di lavoro.

C4 La

cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare, in base a

sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere

evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.

C5 Il

lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile

perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del

personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso

un altro datore di lavoro.

C6 Se

però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di

una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti per tempo i

necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle

nuove esigenze del mercato).

(…)

C9 Le

perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze

non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non

può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o

non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…)

D1 Una

perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;

· cade in

giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per

singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne

persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;

· concerne

persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora

l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di

questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre

circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente

di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica

subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità

cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una

simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la

tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una

diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa

di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità,

considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo

temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella

costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore

solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera

normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure

d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.

Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali

che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono

essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la

giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le

aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività

specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di

lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del

rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda

sono computabili.

D4 Per quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di

ordinazioni

durante la fase di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta

usuale e le conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del

rischio aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro

subite, ad esempio, da un’azienda esistente che è stata ripresa da un altro

datore di lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure le perdite di

lavoro dovute a provvedimenti delle autorità.

D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente

o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli

il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella

sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al

versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il

cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di

ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:

le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori

di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da

un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della

costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o

dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;

le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del

datore di lavoro o di un dirigente. (…)”

Nella

“Direttiva 2020/15: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”

del 30 ottobre 2020, che sostituisce la Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020,

la SECO ha precisato che:

"

(…)

2.1 Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie

ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa

associata devono essere considerate temporanee.

2.2 Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e

della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio

aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1

lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.

Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi

per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1

lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile

che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono

riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è

una giustificazione insufficiente.

(…)

2.3 Perdite di lavoro dovute a

provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in

relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto

le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella

regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e

dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo

singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità

cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili

al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di

raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di

lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51

cpv. 3 OADI).

(…)”

I

p.ti 2.1, 2.2. e 2.3 sono rimasti invariati nella Direttiva 2021/01 Aggiornamento

«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito

la Direttiva del 30 ottobre 2020, come pure nella Direttiva 2021/06 del 19

marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva del 20 gennaio 2021, nella Direttiva

2021/06 del 20 aprile 2021 che ha sostituito quella del 19 marzo 2021 e nella

Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 che sostituisce la Direttiva del 20 aprile

2021 (cfr. file:///C:/Users/ixta074/Downloads/Direttiva_2021_13_it_pub%20(1).pdf).

2.4. Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_721/2020 del

15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020

consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.;

STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195;

STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF

138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169

consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021

consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V

224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.

258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203

consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00

del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997

ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88

consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98

consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5. Nella presente evenienza dalle

carte processuali emerge che la società RI 1 è stata iscritta a Registro di

commercio nel luglio 1976. Dall’estratto RC risulta il seguente scopo:

" L’acquisto, la vendita, la costruzione, il finanziamento, lo sviluppo,

la gerenza di beni immobili e terreni, la locazione e la mediazione di beni

propri o di terzi, la partecipazione ad imprese immobiliari, commerciali,

industriali, finanziari, l’amministrazione del patrimonio di terzi, esclusa

ogni attività immobiliare in Svizzera” (Doc. 12.11)

Quale membro del consiglio

con firma individuale è iscritto __________ (cfr. doc. 12.11; www.zefix.ch).

Il 20 gennaio 2020 la RI 1

ha concluso con la __________ con sede a __________ un “contratto gestione

attività turistica/ricettiva” in relazione a una villa sita a __________ (__________)

composta di 5 appartamenti indipendenti di varie metrature e locali di cui è

titolare la società italiana.

Dal contratto si evince

che la “RI 1 è una società che offre servizi di hospitality forniti

relativamente ad immobili di proprietà altrui per soggiorni di terzi per brevi

periodi” e che la SA avrebbe erogato, in particolare, i servizi di

creazione di profili on-line in nome e per conto del cliente su siti internet e

portali tematici che mettono in contatto persone in cerca di immobili con

persone che dispongono di unità immobiliari da locare specializzati nella

promozione di case in locazione ad uso turistico; di gestione delle relazioni

con i potenziali ospiti; di gestione delle prenotazioni; di reception ed

accoglienza dell’ospite, con attività di check-in (anche tramite gli ultimi

servizi di check-in di tipo tecnologico-telematico presenti sul mercato), di

check-out, assistenza all’ospite, gestione dei complaint e di ogni eventuale richiesta;

di gestione e organizzazione della pulizia dell’immobile ante e post soggiorno,

anche con appalto dei servizi pulizie a terzi operatori (cfr. doc. 3.1.).

Il 15 luglio

2020 RI 1 e __________, cittadina italiana, residente a __________ (__________),

hanno, poi, stipulato un contratto di lavoro di durata indeterminata con inizio

da quella data. __________ è stata assunta quale “Manager che lavora

nell’ambito del settore “Real Estate” e “Fine Arts” internazionale” a tempo

pieno

con una retribuzione di fr. 5'000.-- al mese per tredici

mensilità.

Riguardo

alla dipendente è stato precisato, da un lato, “già Business Partner della RI

1, in qualità di Manager che opera nel settore “Real Estate” e “Fine Arts” da

molti anni con mandati diretti di fondi immobiliari e un proprio portafoglio di

Clienti”, dall’altro, in relazione specificatamente alla sua assunzione, “fermo

restando che tra breve si trasferirà in Ticino e chiederà il permesso di dimora

B onde potervi lavorare” (cfr. doc. 3.3).

Agli atti risultano

peraltro delle lettere della RI 1 del 2 giugno, 1° settembre e 18 ottobre 2020

scritte a potenziali clienti in merito a hotel in vendita in Spagna (__________)

e Italia (__________ e __________) e firmate, anche quella di giugno 2020, da __________ sempre quale Manager Partner della ricorrente (cfr. doc. 3.2.).

Il 1° ottobre 2020 RI 1 e __________, indicata ancora come residente a __________, hanno

concluso un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato “in qualità di

Manager che lavora nell’ambito del settore “Real Estate” e “Fine Arts”

internazionale fermo restando che tra breve si trasferirà in Ticino e chiederà

il permesso di dimora B onde potervi lavorare”.

Lo stipendio

è stato aumentato a fr. 7'500.-- al mese per tredici mensilità (cfr. doc.

12.6).

La

RI 1, il 2 novembre 2020, ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio

di lavoro ridotto per il periodo 2 novembre 2020 – 2 febbraio 2021 per l’unica

sua dipendente, __________, indicando che la perdita di lavoro probabile è del 50%

e quale motivo della richiesta il fatto che “il lavoro consiste nel

viaggiare per concludere operazioni immobiliari motivo per il quale

attualmente

gli acquirenti non si spostano a causa delle restrizioni COVID” (cfr. doc.

1; consid. 1.1.).

Il 5 novembre 2020

l’amministrazione ha posto alla SA alcune domande:

" 1.

indicare le principali attività svolte dall’azienda (genere di prodotti

commercializzati e ubicazione degli stessi), specificando in quale misura (%)

influiscono sulla cifra d’affari;

2. indicare le principali tipologie di

clienti (settore, provenienza – Svizzera, estero) e percentuale degli stessi

sula cifra d’affari;

3. specificare i motivi legati alla

pandemia “Covid-19” che giustificano il lavoro ridotto per il periodo in cui

viene richiesto;

4. indicare le eventuali misure mese in

atto per ridurre la perdita di lavoro (es. indicare come mai non si è potuto

implementare dove possibile il telelavoro);

5. descrivere l’impatto che vi è stato

sull’occupazione dei vostri dipendenti (quali dipendenti e in che modo sono

stati o saranno toccati dal lavoro ridotto nei mesi di novembre 2020 – febbraio

2021);

6. gli eventuali differimenti o

annullamenti di mandati/appuntamenti previsti per il periodo novembre 2020 –

febbraio 2021, con documentazione comprovante;

7. allegare copia dei contratti di lavoro

di tutti i dipendenti;

8. allegare copia certificato di salario

per l’ano 2019.” (Doc. 2)

La RI 1 ha risposto il 10

novembre 2021 nel modulo “Preannuncio di lavoro ridotto Modulo comunicazioni”:

" 1)

Attività d’intermediazione immobiliare che influisce nel 70% sul volume del

fatturato. L’altra attività, legata alla gestione di attività ricettive, incide

per il 30% sul fatturato. 2) Principali tipologie di clienti legati

all’intermediazione immobiliare: Family Office / fondi d’investimento

immobiliare Tedeschi, Inglesi e Italiani. Principali tipologie di clienti

legati all’attività ricettiva: persone fisiche italiane e società immobiliari

in Italia, Germania e Svizzera. 3) Blocco dell’attività operativa della società

a causa della pandemia covid-19 che ha imposto la quarantena a chi arriva da

Stati a rischio e la libera circolazione delle persone. Ovviamente il turismo è

completamente bloccato. 4) Non si può fare telelavoro su contatti diretti per compravendite

con supervisioni in loco degli immobili e a maggior ragione nella gestione

delle attività turistico ricettive, anzi vengono addirittura richiesti rimborsi

di prenotazioni fatte ma non usufruibili a causa del blocco covid-19. 5) La

dipendente __________ non può muoversi per andare in Italia, in Spagna, in

Francia, tantomeno in Germania. 6) Per il periodo citato risulta evidente dalle

manovre messe in atto dai vari Stati che con proprie leggi hanno bloccato le

attività in essere.” (Doc. 3 pag. 3)

Inoltre la società ha

esposto i motivi alla base del mutato volume di ordinazioni:

" Per le

attività ricettive che vengono gestite dalla società a causa del blocco di

mobilità COVID-19 al momento sono state chiuse e dunque non prenotabili dai

portali di ricerca online. Per le prenotazioni già fatte la società dovrà

rimborsare gli utenti. Per quanto riguarda l’attività d’intermediazione

immobiliare sulle location oggetto di compra-vendita individuate dai fondi in

Spagna, Italia e Francia al momento non è possibile spostarsi e concludere

l’iter di vendita legato alla supervisione in loco dei responsabili e dei

tecnici.” (Doc. 3 pag. 2)

Relativamente al volume

delle ordinazioni la SA ha precisato:

" In questo

momento, per quanto riguarda le prenotazioni esistenti in ottobre, novembre e

dicembre per un valore di CHF 20'000.-- abbiamo dovuto sospendere e rimborsare

i clienti. Lo stesso mancato guadagno è avvenuto nei mesi precedenti, ovvero da

febbraio a giugno per un valore di ca. CHF 50'000.--. Per quanto riguarda la

compravendita immobiliare, attualmente siamo nella fase finale di un Hotel a __________

(Spagna) che quando di riuscirà a concludere porterà un guadagno di EUR

1'350'000.--. Inoltre, abbiamo in corso anche la compravendita di un’azienda __________

in __________ che dovrebbe fruttare ca. EUR 225'000.-- di commissioni. Mentre

per l’hotel in __________ (__________) la commissione spettante alla società

sarà di EUR 1'250'000.--.” (Doc. 3 pag. 2)

Infine quale probabile

sviluppo del volume di affari nei successivi quattro mesi è stato indicato:

" Ordini/lavori

previsti nei prossimi quattro mesi

Novembre 2020

15000

Dicembre 2020

250000

Gennaio 2020 1290000

Febbraio 2020 1361000

Totale 2916000”

(Doc. 3 pag. 2)

Il

15 dicembre 2020 la RI 1 ha concluso con __________, residente a __________ in __________,

un contratto di lavoro di durata indeterminata quale direttore commerciale

Hospitality, responsabile dei servizi di attività ricettive svizzere e

internazionali con la mansione di gestire tutti gli aspetti commerciali e

finanziari della società sia in Svizzera che all’estero a tempo pieno e con

inizio da quella data. Il salario è stato fissato in fr. 7'500.-- al mese per

tredici mensilità (cfr. doc. 12.7).

La

SA, il 19 gennaio 2021, ha inoltrato alla Sezione del lavoro un ulteriore

preannuncio di lavoro ridotto per il periodo 3 febbraio 2021 – 3 maggio 2021

per i due dipendenti __________ e __________. E’ stato precisato che la perdita

di lavoro probabile sarebbe stata del 100% e che la causa era da ascrivere al prolungamento

delle misure restrittive per la pandemia SARS COV-2 COVID 19 che ha implicato

il blocco di tutte le attività ricettive in Italia a __________ e di tutte le

nuove attività intraprese in Ticino per l’anno in corso, con conseguente notevole

perdita di fatturato all’azienda a seguito della disdetta di prenotazioni già

programmate per i periodi delle festività legate al Carnevale e alla Pasqua

(cfr. doc. 9; consid. 1.5.).

Il 27 febbraio 2021 la

Cassa __________ ha chiesto, da una parte, di trasmettere i contratti di lavoro

di __________ e __________ alla RI 1, nonché copia dei conteggi dei loro

stipendi degli ultimi dodici mesi, dall’altra, di rispondere a quanto segue:

" (…)

3. la signora __________ detiene delle

azioni della società? Se sì quante?

4. il signor __________ detiene delle

azioni della società? Se sì quante?

5. sussiste un legame di parentela o altro

tra __________ e __________? Se sì quale?” (Doc. 12.5)

La SA, il 3 marzo 2021, ha

prodotto i contratti di lavoro del 1° ottobre 2020 per __________,

rispettivamente del 15 dicembre 2020 per __________ (cfr. doc. 12.6; 12.7) e i

conteggi salariali da ottobre 2020 a febbraio 2021 per __________ e da dicembre

2020 a febbraio 2021 per __________.

I conteggi di stipendio

relativi a __________ riportano il suo indirizzo di __________ - via __________

-. Il medesimo indirizzo è stato indicato nei conteggi di __________ (cfr. doc.

12.8).

La società ha poi risposto

che __________ e __________ non detengono azioni della SA e che non sussiste

alcun rapporto di parentela tra i due dipendenti (cfr. 12.4)

Da un messaggio di posta

elettronica del 12 marzo 2021 inviato alla Cassa da __________, in qualità di

amministratore unico della RI 1, risulta segnatamente:

(…) Purtroppo la situazione di emergenza

legata alla pandemia covid19 sta continuando a bloccare le nostre attività di

Hospitality, prenotazioni cancellate per emergenza covid19, solo in Italia

abbiamo 5 strutture tra appartamenti e B&B costretti per il lockdown a

chiudere i battenti anche per le ormai imminenti vacanze di Pasqua e una

struttura in Ticino in corso di trattativa per apertura nel mese di aprile

(situazione covid19 permettendo) (…)” (Doc. 12.9)

La Sezione del lavoro ha

sollevato opposizione alle richieste di indennità per lavoro ridotto della RI 1,

in buona sostanza, poiché quando sono stati assunti __________ e __________,

nel luglio, rispettivamente nell’ottobre 2020, la situazione di incertezza

legata alla pandemia era ben nota ed erano già in vigore misure restrittive nel

settore specifico e in generale negli spostamenti interni e con l’estero, per

cui la perdita di lavoro, non essendo straordinaria e imprevedibile, non è

computabile. E’ stato altresì evidenziato che la società non ha comprovato

alcuna perdita di lavoro per il periodo in questione tale da minacciare i posti

di lavoro dei propri dipendenti, limitandosi ad asserire che lo storno delle

riservazioni per le vacanze natalizie e pasquali presso la propria struttura

ricettiva in __________ comporta un "danno economico alla Società"

(cfr. doc. 4; 11; A; B; consid. 1.2.; 1.6.; 1.8.; 1.9.).

2.6. Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il 13 marzo 2020

la Svizzera ha introdotto controlli alle frontiere interne e disposto

restrizioni d'entrata alla frontiera con l'Italia, estendendole

progressivamente a tutti i Paesi, ad eccezione del Principato del Liechtenstein

(cfr. RU 2020 773: art. 3 Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il

coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) del 13 marzo 2020) secondo cui le

persone provenienti da un Paese o da una regione a rischio che intendono

entrare in Svizzera devono adempiere determinate condizioni; https://www.swissinfo.ch/ita/un-anno-fa-il-consiglio-federale-ordinava-il-lockdown/46447324).

Tra

il 25 marzo e il 15 giugno 2020 tutti i Paesi, ad eccezione del Principato del

Liechtenstein, erano considerati Paesi a rischio ai sensi dell’Ordinanza 2

COVID-19 (cfr. https://www.parlament.ch/it/

ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203204).

Nel frattempo l’Italia ha vietato

gli spostamenti, tranne per i lavoratori frontalieri, dapprima, l’8 marzo 2020,

in Lombardia e in alcune province di Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche (cfr.

e in seguito dal 23 marzo 2020 su tutto il territorio nazionale italiano,

chiudendo pure le frontiere con l’estero (cfr. https://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322.pdf;

Anche la Germania, il 15

marzo 2020, ha deciso di chiudere, con effetto dal giorno successivo, le

frontiere con Francia, Svizzera e Austria per fermare la diffusione del

coronavirus (cfr. https://www.swissinfo.ch/ita/nuove-restrizioni_germania-e-austria-chiudono-le-frontiere-con-al-svizzera/45618586).

L’Italia ha abolito dal 3

giugno 2020 le proprie restrizioni d’entrata alle frontiere interne di Schengen

con i Paesi limitrofi. La

Svizzera, da parte sua, il 2 giugno 2020, ha considerato “prematuro abolire

entro tale data i controlli al confine con l’Italia. Intende coordinare il

regime frontaliero in stretto contatto con le autorità italiane nonché con

quelle austriache, francesi e tedesche, disciplinandolo, per quanto possibile,

di comune intesa” (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-79314.html#:~:text=La%20Svizzera%20intende%20aprire%20quanto,evoluzione%20positiva%20della%20situazione%20epidemiologica).

La

Svizzera ha revocato le restrizioni d’entrata nei confronti di Austria,

Germania, Francia e degli altri Stati UE/AELS e del Regno Unito il 15 giugno

2020 (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-79365.html).

Il 2 luglio 2020 il Consiglio

federale ha adottato, sulla base dell’art. 41 cpv. 3 della Legge federale sulla

lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie,

LEp) - secondo cui “l’UFSP può sottoporre le

persone che entrano in Svizzera a un provvedimento di cui agli articoli 34 (sorveglianza medica), 35 (quarantena e

isolamento), 37 (cura medica) e 38 (limitazione di determinate

attività e dell’esercizio della professione); gli articoli 30–32 sono

applicabili per analogia. Se necessario, il Consiglio federale può estendere

provvisoriamente questi provvedimenti a tutte le persone che entrano in

Svizzera in provenienza da zone a rischio” - l’Ordinanza sui

provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico

internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del

traffico internazionale viaggiatori), entrata in vigore il 6 luglio 2020 (cfr.

RU 2020 2737).

L’art. 1 della citata

Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima

stabilisce provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori

per evitare la propagazione transfrontaliera del coronavirus SARSCoV-2.

Giusta l’art. 2,

riguardante la quarantena per le persone in entrata, le persone che entrano in

Svizzera e che in un momento qualsiasi nei 14 giorni precedenti l’entrata hanno

soggiornato in uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio da

coronavirus SARS-CoV-2 (Stato o regione con rischio elevato di contagio) sono

obbligate a recarsi direttamente presso il proprio domicilio o un altro

alloggio adeguato immediatamente dopo l’entrata. Devono soggiornarvi

ininterrottamente per dieci giorni a decorrere dalla loro entrata (quarantena).

Nell’elenco degli Stati e

delle regioni con rischio elevato di contagio allegato all’ordinanza COVID-19

provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 2 luglio

2020, il 5 agosto 2020, con effetto dall’8 agosto 2020, è stata inserita la

Spagna (ad eccezione delle Isole Baleari e Canarie; cfr. RU 2020 3501), mentre

il 18 agosto la Spagna (ad eccezione delle isole Canarie; cfr. RU 2020 3587),

il 4 settembre 2020 anche San Marino (cfr. RU 2020 3645)

L’11 settembre 2020 l’art.

2 dell’Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale

viaggiatori è stato modificato come segue:

" 1 Le

persone che entrano in Svizzera e che in un momento qualsiasi nei dieci giorni

precedenti l’entrata hanno soggiornato in uno Stato o una regione con rischio

elevato di contagio da coronavirus SARS-CoV-2 (Stato o regione con rischio

elevato di contagio) sono obbligate a recarsi direttamente presso il proprio

domicilio o un altro alloggio adeguato immediatamente dopo l’entrata. Devono

soggiornarvi ininterrottamente per dieci giorni a decorrere dalla loro entrata

(quarantena).

2 Se la persona è entrata in Svizzera passando da uno Stato o una

regione senza rischio elevato di contagio, l’autorità cantonale competente può

considerare la durata del soggiorno in questo Stato o in questa regione nel calcolo

del periodo di quarantena secondo il capoverso 1”

Inoltre la Spagna è stata

considerata interamente quale Stato a rischio, quindi comprensiva anche delle

Isole Canarie. Sono pure state inserite diverse regioni della Francia e il

Bundesland Vienna (cfr. RU 2020 3699).

Il 25 settembre 2020 è

stata aggiunta la Liguria (cfr. RU 2020 3831) e il 9 ottobre 2020 anche il

Veneto, la Sardegna e la Campania, diverse regioni dell’Austria e i Länder di

Amburgo e di Berlino (RU 2020 3977).

Il 28 ottobre 2020

risultavano nell’elenco degli Stati e Regioni a rischio la Regione Alta

Francia, la Regione Isola di Francia e la Regione d’oltremare Polinesia

Francese, oltre ad Andorra, Armenia, Belgio, Cechia (cfr. RU 2020 4513).

Il 4 dicembre 2020 sono

state inserite, in particolare, l’Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia e il

Veneto (RU 2020 5299).

In Italia il Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 24 ottobre 2020, per contenere l’impennata di

contagi da Covid-19, ha introdotto la raccomandazione a tutte le persone

fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che

per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute. Gli spostamenti tra Regioni

erano comunque ancora liberi e non erano previste limitazioni all'ingresso in

Italia per chi proveniva dalla Svizzera. Tuttavia le singole regioni potevano

adottare provvedimenti diversi tra loro e più restrittivi di quelli previsti a

carattere nazionale (cfr. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/sg; https://consbasilea.esteri.it/consolato_basilea/it/la_comunicazione/dal_consolato/covid-19-dpcm-24-ottobre-2020-novita.html).

Tramite il DPCM del 4

novembre 2020 l’Italia è, poi, stata suddivisa in 3 zone

in base al rischio di

contagio: zona rossa, zona arancione e zona gialla ed è

stato previsto che il Ministro della Salute con Ordinanza avrebbe

deciso la fascia di colore in cui si colloca ogni Regione d’Italia; quindi con

Ordinanze successive avrebbe potuto spostare le Regioni da una fascia di colore

ad un’altra, secondo l’andamento dei contagi. E’ stato segnatamente contemplato il divieto di spostarsi

tra comuni e regioni nelle zone rosse e arancioni (cfr. www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/11/04/275/so/41/sg/pdf).

Per completezza giova

segnalare che il Consiglio federale, il 19 agosto 2020, rispondendo a una

mozione 20.3273 inoltrata il 5 maggio 2020 dal Consigliere nazionale Marco

Romano “Riapertura delle frontiere nella fase post emergenza del Covid-19.

Controlli sanitari diffusi ai confini laddove giustificato e necessario per

questioni di salute pubblica”, ha segnatamente indicato:

" (…) il 2

luglio 2020 ha adottato l'ordinanza sui provvedimenti per combattere il

coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (RS

818.101.27) sulla base dell'articolo 41 capoverso 3 della legge sulle epidemie

(LEp; RS 818.101). Lo scopo dell'ordinanza è di impedire, per quanto possibile,

l'importazione del coronavirus e la sua diffusione all'interno della Svizzera.

Le persone che entrano in Svizzera e che in un momento qualsiasi nei 14 giorni

precedenti l'entrata hanno soggiornato in uno Stato o una regione con rischio

elevato di contagio da coronavirus SARS-CoV-2 (Stato o regione con rischio

elevato di contagio) sono obbligate, immediatamente dopo l'entrata, a mettersi

in quarantena per dieci giorni a decorrere dalla loro entrata. Secondo

l'articolo 83 capoverso 1 lettere h e k LEp, chiunque si sottrae all'obbligo di

quarantena può essere punito con una multa fino a 10 000 franchi. Il

perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Questo significa che per il momento, in considerazione della

situazione epidemiologica attuale, per l'entrata in Svizzera da determinati

Stati interni ed esterni allo spazio Schengen (cfr. allegato all'ordinanza sui

provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico

internazionale viaggiatori), sono stati introdotti provvedimenti sanitari di

confine.

Questi provvedimenti sono applicabili anche a Paesi non figuranti

nell'elenco degli Stati a rischio di cui all'ordinanza 3 COVID-19 (RS

818.101.24). Questa ordinanza stabilisce a quali di essi occorra continuare ad

applicare le restrizioni d'entrata nel nostro Paese.

I provvedimenti sanitari di confine devono essere conformi agli

obblighi internazionali della Svizzera, segnatamente a quelli del diritto

Schengen. Di conseguenza, a causa delle ripercussioni attese sul traffico

transfrontaliero, i provvedimenti sanitari alle frontiere terrestri con altri

Stati dello spazio Schengen che vanno al di là delle semplici campagne

d'informazione non sono autorizzati senza che il Consiglio federale o (in

situazione di emergenza) il Dipartimento federale di giustizia e polizia

(DFGP), abbiano precedentemente ripristinato i controlli alle frontiere interne

nei confronti degli Stati interessati.

(…)

Le procedure e le prescrizioni dei provvedimenti sanitari di

confine sono elaborati congiuntamente dai servizi federali interessati sotto

l'egida del Dipartimento federale dell'interno (DFI). L'attuazione spetta per

principio alle autorità sanitarie cantonali. (…)” (https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203273)

2.7. In

relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto dal 2 novembre 2020 al 2

febbraio 2021 per l’allora unica dipendente della RI 1, __________, il TCA

ricorda avantutto che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori

hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro

potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.2.)

Per

costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia

temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, B. Rubin, “Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

Le

direttive della SECO (cfr. consid. 2.3.) stabiliscono peraltro chiaramente che

“sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono

essere considerate temporanee”.

In casu la questione di

sapere se già prima del luglio 2020, quando è stato stipulato il primo contratto

di lavoro agli atti (cfr. consid. 2.5.), __________ fosse alle dipendenze della

società, e meglio dal gennaio 2020, come preteso da quest’ultima (cfr. V pag.

2), è ininfluente ai fini della risoluzione della vertenza.

In effetti, benché vada

comunque sottolineato che, come osservato dall’amministrazione, non sono state

apportate dalla ditta ricorrente prove al riguardo (cfr. doc. VII), decisivo in

casu è, in primo luogo, che ad ogni modo, da un lato, un nuovo contratto

a tempo pieno quale Manager nel settore “Real Estate” e “Fine Arts”

internazionale è stato concluso il 15 luglio 2020 (cfr. doc. 3.3.; consid.

2.5.), allorché in Svizzera da giugno 2020

vigeva la situazione particolare secondo

la legge sulle epidemie (cfr. https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html) e dal 6 luglio 2020 erano in vigore

provvedimenti sanitari di confine (cfr. consid. 2.6.).

In Italia vigeva, d’altronde,

lo Stato d’emergenza sul territorio nazionale (cfr. https://www.altalex.com/documents/news /2020/07/30/proroga-stato-di-emergenza).

Dall’altro, è stato

stipulato con __________ un ulteriore contratto di lavoro di durata

indeterminata per la medesima funzione ma con un aumento di stipendio da fr.

5'000.-- a fr. 7'500.-- il 1° ottobre 2020 (cfr. doc. 12.6; 3.3.; consid.

2.5.), quando la Spagna e diverse regioni italiane, francesi, tedesche e

austriache erano delle zone a rischio ai sensi dell’Ordinanza COVID-19

provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori (cfr. consid.

2.6.).

L’Organizzazione mondiale

della sanità (Oms), il 17 settembre 2020, aveva altresì avvertito che in Europa

il livello di trasmissione era “preoccupante” e i numeri dei contagi registrati

in quelle settimane dovevano servire da “sveglia” (cfr. https://www.rsi.ch/news/mondo/Svizzera-530-casi-e-altri-18-ricoveri-13429121.html).

In secondo luogo,

determinante in concreto è pure il fatto che la RI 1 - che ha indicato di aver

cercato a partire dal mese di gennaio 2020 di riposizionarsi nel settore

immobiliare attraverso la gestione di strutture ricettive e che in __________

gestiva una struttura di cinque appartamenti (cfr. doc. 7; I) - a gennaio 2020 ha

concluso un “contratto gestione attività turistica/ricettiva” con la __________

di __________ (per tale società italiana ha peraltro firmato l’accordo __________)

relativo a una struttura di cinque appartamenti a __________ (cfr. doc. 3.1.;

consid. 2.5.), mentre il 12 marzo 2021 ha dichiarato di avere in Italia 5

strutture tra appartamenti e B&B e una struttura in Ticino in corso di

trattativa per apertura nel mese di aprile 2021 (cfr. doc. 12.9; consid. 2.5.).

Va, del resto, rilevato,

come messo in luce dalla Sezione del lavoro, che la società ricorrente “non

comprova alcuna perdita di lavoro per il periodo in questione tale da

minacciare i posti di lavoro dei propri dipendenti,

limitandosi ad

asserire che lo storno delle riservazioni per le vacanze natalizie e pasquali

presso la propria struttura ricettiva in __________ comporta un "danno

economico alla Società"” (cfr. doc. B pag. 4; 7; doc. 9).

In proposito è utile

rilevare che l’Alta Corte in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid.

4.6.3. ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge

federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far

fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il

senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza

dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei

licenziamenti.

Il Messaggio 20.058

concernente

la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale

volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020

prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la

disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza

dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì

quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il

temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente

perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti”

(cfr. FF 2020 5797 segg.(5818)).

In simili condizioni per

il periodo 2 novembre 2020 – 2 febbraio 2021 non risulta una perdita di lavoro

computabile (cfr. art. 31 lett. b e 32 cpv. 1 lett. a LADI).

2.8. Per quanto riguarda la

richiesta formulata dalla RI 1 il 19 gennaio 2021 e tendente all’ottenimento di

indennità per lavoro ridotto per i due dipendenti __________ e __________ nel

periodo 3 febbraio – 3 maggio 2021 (cfr. doc. 9; consid. 1.5.), la Sezione del

lavoro ha dapprima, il 22 gennaio 2021, emesso una decisione con la quale non

ha sollevato opposizione (cfr. doc. 10; consid. 1.6.) che ha poi riconsiderato

il 17 marzo 2021 non riconoscendo le indennità (cfr. doc. 11; consid. 1.6.).

L’art. 53 LPGA concernente

la revisione e la riconsiderazione prevede:

" 1 Le decisioni e le decisioni su

opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a

revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successi­vamente nuovi

fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in

precedenza.

2 L’assicuratore

può tornare42 sulle

decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se

è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una

notevole importanza.

3 L’assicuratore

può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali

è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di

ricorso.”

L’art. 53 LPGA ha

codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. DTF 133

V 50 consid. 4.1; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio

2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

L’amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF

8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre

2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Mediante

la riconsiderazione si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,

rispettivamente un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti,

e meglio “un accertamento errato dei fatti, nel senso di

una valutazione degli stessi” (cfr. STF 9C_452/2017 del 6

febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non

giustifica di principio una riconsiderazione (cfr. DTF 117 V 8 consid. 2c; 115

V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto

quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate,

ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure

lo sono state in modo inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010,

consid. 3 con riferimenti).

Una decisione, per essere

considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti di cui all’art. 53 cpv.

2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole dubbio, o, in altre parole “Zweifellosigkeit bedeutet, dass

kein vernünftiger Zweifel

daran möglich sein darf,

dass eine Unrichtigkeit vorliegt;

es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf

eine Unrichtigkeit – möglich” (cfr. DTF 126 V

401; DTF 125 V 393; STF 9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.;

STFA U 288/05 del 14 dicembre 2005 consid. 2; STFA U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.; STFA U 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del

5 aprile 2016).

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si

veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STFA C 24/01 e C 137/01 del 28

aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

2.9. In concreto, come visto al

consid. 2.7., dalle circostanze fattuali relative al caso di specie risulta in

modo chiaro che la perdita di lavoro in relazione alla domanda di indennità per

lavoro ridotto da novembre 2020 a febbraio 2021, visti segnatamente l’aumento

di stipendio a favore di __________ da ottobre 2020 e la crescita aziendale

relativamente alle strutture a disposizione, non è computabile.

Ne discende che a maggior

ragione in relazione alla nuova richiesta di ILR formulata il 19 gennaio 2021 e

afferente all’arco di tempo febbraio-maggio 2021 (in cui è stata indicata una

probabile perdita di lavoro del 100% a differenza di novembre 2020 quando la

medesima era del 50%; cfr. consid. 1.1.; 1.5.), poi ridotta al periodo 3

febbraio – 3 marzo 2021 con il ricorso (cfr. doc. I; consid. 1.10.), ritenuta

l’ulteriore assunzione il 15 dicembre 2020 a tempo indeterminato di un dipendente

quale direttore commerciale Hospitality con stipendio di fr. 7'500.-- mensili (cfr.

doc. 12.7; consid. 2.5.) e considerata la situazione epidemiologica peggiorata

sensibilmente dal mese di ottobre 2020 che ha condotto sia in Svizzera che in

particolare in Italia a nuove restrizioni negli spostamenti da uno Stato

all’altro e da regione a regione su territorio italiano (cfr. consid. 2.6.),

non sussiste una perdita di lavoro computabile.

La decisione emessa dalla

parte resistente il 22 gennaio 2021 di accordare le indennità per lavoro

ridotto nel periodo febbraio – maggio 2021 (cfr. doc. 10; consid. 1.6.) era

manifestamente errata e la rettifica comportava una notevole importanza.

Tale provvedimento poteva,

conseguentemente, essere riconsiderato tramite l’emanazione della decisione del

17 marzo 2021 (cfr. doc. 11; consid. 1.6.).

In virtù delle

considerazioni espresse al consid. 2.7., valide anche per il periodo a

decorrere da febbraio 2021 sia per __________ che per __________, il cui

contratto di lavoro prodotto data del 15 dicembre 2020, la nuova decisione

dell’amministrazione di negare le ILR anche per il periodo febbraio-maggio 2021

non presta il fianco a critiche (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a LADI e 51 cpv. 1

OADI; doc. III pag. 6; consid. 1.11.).

2.10. L’insorgente, nel ricorso e

nella replica, ha chiesto “il rispetto del diritto di essere sentito”

(cfr. doc. I; V).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_495/2020 del 6 gennaio 2021 consid.

2.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.;

STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid.

5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018

I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del

23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF

122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_69/2020 del 21 febbraio 2020 consid.

4.4.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in

SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF

9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF

125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA

38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020

consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39

del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella presente evenienza -

contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non

ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una

richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle

risultanze probatorie, ma ha semplicemente richiesto “il rispetto del

diritto di essere sentito” (cfr. doc. I; V).

Inoltre, in ossequio

dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito,

l’insorgente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr.

STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018).

Conformemente,

poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_779/2020 del 7 maggio

2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF

8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; DTF 144 V STF 9C_847/2017 del 31

maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF

9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno

2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF

9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art.

29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza

ivi citata).

Nel caso di

specie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di

emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione della

parte ricorrente non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini

della risoluzione della vertenza.

Pertanto si prescinde

dall’audizione dell’insorgente.

2.11. Alla luce di tutto quanto

esposto, le decisioni su opposizioni del 26 maggio 2021 con le quali la Sezione

del lavoro ha confermato nei confronti della RI 1 il diniego di indennità per

lavoro ridotto nei periodi 2 novembre 2020 – 2 febbraio 2021 e 3 febbraio – 3

maggio 2021 sono confermate.

A titolo abbondanziale va

rilevato che l’amministrazione ha indicato che __________ non potrebbe comunque

beneficiare delle indennità per lavoro ridotto, perché rivestirebbe una

posizione analoga al datore di lavoro in seno alla RI 1 (cfr. art 31 cpv. 3

lett. c LADI), risultando dubbio il fatto che il potere decisionale sia in capo

effettivamente (e solamente) al signor __________, membro con firma individuale

della SA, considerato che il medesimo è presente in qualità di amministratore

unico in oltre 30 ditte attive iscritte a Registro di commercio (cfr. doc. III

pag. 6; consid. 1.11.).

A tale proposito il TCA si

limita a osservare che, visto l’esito della presente lite, un approfondimento

di tale questione non si impone alla Cassa in relazione alla richiesta di ILR

per i periodi 2 novembre 2020 – 2 febbraio 2021 e 3 febbraio 2021- 3 marzo

2021.

2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a

LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai

ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in

vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 18 giugno 2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del

18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche la

sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le cause 38.2021.43 e

38.2021.44 sono congiunte

2. Il ricorso contro le

decisioni su opposizione del 26 maggio 2021 è respinto.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Negate ILR a SA (gestione strutture ricettive all'estero) 2.11.20-2.2.21 (1 dip.: contratti conclusi 7+10/20). No perdita lavoro computabile. Nemmeno periodo 3.2-3.5.21 (2 dip.) x il quale amministraz. rettamente riconsid. decisione di ricon. ILR. Nuova assunzione a 12/20 quando epidemia peggiorata | Lexipedia