38.2021.43
Negate ILR a SA (gestione strutture ricettive all'estero) 2.11.20-2.2.21 (1 dip.: contratti conclusi 7+10/20). No perdita lavoro computabile. Nemmeno periodo 3.2-3.5.21 (2 dip.) x il quale amministraz. rettamente riconsid. decisione di ricon. ILR. Nuova assunzione a 12/20 quando epidemia peggiorata
13 settembre 2021Italiano75 min
partire dal mese di gennaio 2020, di riposizionarsi in un settore complesso come
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2021.43-44
rs
Lugano
13 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 giugno 2021 di
RI 1
contro
le decisioni su opposizione del 26 maggio 2021 emanate da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il
2 novembre 2020 la società RI 1 di __________ ha inoltrato alla Sezione del
lavoro un preannuncio di lavoro ridotto per il periodo 2 novembre 2020 – 2
febbraio 2021 (cfr. doc. 1).
Dal
relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che la perdita di
lavoro probabile è del 50% e colpisce l’unica lavoratrice della SA (cfr. doc. 1
pti. 2.1 e 3), dall’altro, che quale motivo è stato indicato il fatto che “il
lavoro consiste nel viaggiare per concludere operazioni immobiliari motivo per
il quale attualmente gli acquirenti non si spostano a causa delle restrizioni
COVID” (cfr. doc.1 p.to 2.2).
1.2. Il
16 novembre 2020 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione al versamento
delle indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 2 novembre 2020 al 2
febbraio 2021, rilevando:
" (…)
3. Nel caso in esame, dalla documentazione a disposizione
rileviamo che l'azienda ha assunto la dipendente __________ come Manager
nell'ambito del settore "__________" e "__________"
internazionale in data 15.07.2020 (cfr. contratto di lavoro).
Considerando il tipo di attività svolto dall’azienda, strettamente
connesso e dipendente dai movimenti verso e da paesi esteri, non si comprendono
Fatti
i motivi della nuova assunzione a tempo indeterminato.
Infatti, le disposizioni dell'Ordinanza sui provvedimenti per
combattere il coronavirus (COVID19) nel settore del traffico internazionale
viaggiatori (Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico
internazionale viaggiatori) erano già vigenti in quella data e in continua
evoluzione. Allo stesso tempo, la situazione di incertezza dovuta alla pandemia
covid-19 era già ben nota e si prospettava una seconda ondata con l'inizio
dell'autunno.
Pertanto, nella fattispecie si ritiene che la perdita lavorativa
causata dai provvedimenti per combattere la pandemia COVID-19, che comportano
delle limitazioni alla libera circolazione delle persone non sia di carattere
eccezionale e straordinario.
Visto quanto sopra, si solleva opposizione per il periodo dal 02.1
1.2020 al 01.02.2021.
A prescindere da quanto precede, si osserva che il presente
preannuncio, del 02.11.2020 risulta essere stato inoltrato tardivamente.
Infatti, un datore di lavoro, se intende pretendere l'indennità di lavoro
ridotto per i suoi lavoratori, deve avvertire per scritto il servizio
cantonale, almeno 10 giorni prima dell'inizio del lavoro ridotto. Il Consiglio
federale può prevedere, in casi eccezionali, termini di annuncio più brevi
(art. 36 cpv. 1 LADI). Se il datore di lavoro ha preannunciato il lavoro
ridotto tardivamente senza motivo scusabile, la perdita di lavoro è computabile
soltanto a contare dal momento in cui scade il termine impartito per l'annuncio
(art. 58 cpv. 4 OADI).
Nell'eventualità di un nuovo preannuncio di lavoro ridotto per un
periodo successivo, si rammenta che lo stesso dovrà essere presentato almeno 10
giorni prima della scadenza del termine sopraccitato.” (Doc. 4)
1.3. La RI 1, il 14 dicembre 2020,
ha interposto opposizione contro la decisione del 16 novembre 2020, facendo
valere segnatamente che la società è stata costituita nel 1976 e ha cercato, a
partire dal mese di gennaio 2020, di riposizionarsi in un settore complesso come
quello immobiliare attraverso la gestione di strutture ricettive investendo
capitali e risorse umane nel Turismo & Hospitality, Al riguardo è stato
precisato:
Considerandi
" Per
evitare perdite legate al fermo delle transazioni immobiliari la società ha
dovuto riadattarsi e cercare altre strade per tenersi in vita quindi il
riposizionamento aziendale nel settore Hospitality ha garantito questa
soluzione, infatti è stata assunta dal mese di luglio 2020 la dipendente OR (n.d.r.
__________) per gestire in maniera efficiente ed efficace tutta l’attività
di Hospitality unica via di uscita percorribile dalla RI 1 per evitare la
chiusura totale e il fallimento aziendale (…)”. (Doc. 7 pag. 3)
La RI 1 ha, inoltre,
asserito che l’azienda è riuscita a ripartire dopo il primo confinamento grazie
all’attività nel settore Hospitality e che:
" Nel nostro
caso specifico dal mese di luglio 2020 fino ai primi giorni di ottobre 2020 la
dipendente è riuscita a creare prenotazioni importanti per i mesi legati alle
feste di natale e capodanno creando una base solida di fatturato per i mesi di
dicembre 2020 e gennaio 2021. Ma a causa delle restrizioni e lockdown delle
zone rosse in Italia gran parte del lavoro e del guadagno si è perso dovendo
restituire tutte le prenotazioni avute per circa 35'000 00 CHF che non
rientrano nel “normale rischio aziendale”. (Doc. 7 pag. 2)
La società ha concluso di
avere pertanto richiesto il lavoro ridotto, perché per l’azienda vi è stato
oggettivamente un danno economico importante all’attività svolta non imputabile
a rischi aziendali (cfr. doc. 7)
1.4
Il
15.
dicembre 2020 la RI 1 ha concluso con __________ un contratto di lavoro di
durata indeterminata quale direttore commerciale Hospitality a tempo pieno
(cfr. doc. 12.7).
1.5
Il
19.
gennaio 2021 la società ha inoltrato alla Sezione del lavoro un ulteriore
preannuncio di lavoro ridotto per il periodo 3 febbraio 2021 – 3 maggio 2021 (cfr.
doc. 9).
Nel
Formulario di preannuncio è stato indicato che la perdita di lavoro probabile è
del 100% e colpisce tutta l’azienda, e meglio i due dipendenti della SA (cfr.
doc. 8 pti. 2.1 e 3).
Quale
causa del lavoro ridotto è stato specificato che “la società RI 1 per i
provvedimenti delle autorità a causa del prolungamento delle misure restrittive
per la pandemia SARS COV-2 COVID 19 è costretta a bloccare tutte le attività
ricettive in Italia a __________ come da contratto allegato e a tutte le nuove
attività intraprese in Ticino per l’anno in corso, questo evento ha prodotto
una notevole perdita di fatturato all’azienda con mancati guadagni derivanti da
disdette di prenotazioni già programmate per i periodi delle festività legate
Dispositivo
al Carnevale e alla Pasqua. Per questi motivi la Società ha introdotto il
lavoro ridotto per i dipendenti che sono impossibilitati a fare il loro lavoro
come invece è avvenuto nel periodo estivo con allentamento delle disposizioni
governative.” (cfr. doc. 9 p.to 2.2).
1.6. La Sezione del lavoro, il 22
gennaio 2021, ha deciso di non sollevare opposizione per il periodo 3 febbraio
– 3 maggio 2021, ritenendo, sulla base della documentazione presentata, che i
presupposti relativi al diritto alle indennità per lavoro ridotto, per quanto
atteneva all’esame di sua competenza, erano adempiuti (cfr. doc. 10).
Il 17 marzo 2021
l’amministrazione ha emesso una nuova decisione con la quale ha riconsiderato
il provvedimento del 22 gennaio 2021, sollevando opposizione al versamento
delle indennità per lavoro ridotto in relazione al lasso di tempo dal 3
febbraio al 2 maggio 2021 e rilevando:
" (…)
2.1 L'art. 53 LPGA regola l'istituto della riconsiderazione,
stabilendo che l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su
opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano
manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv.
2).
Da un controllo effettuato dall'amministrazione è emerso che la
decisione 22.01.2021 è manifestamente errata e visto l'importante impatto
finanziario della medesima la sua rettifica riveste una notevole importanza. La
decisione in parola è manifestamente sbagliata per i seguenti motivi.
(…).
3. Nel caso in esame, rileviamo che lo scrivente Ufficio, con
decisione n. 340547869 del 16.11.2020, non ha riconosciuto le indennità per
lavoro ridotto per il periodo dal 02.11.2020 al 01.02.2021.
Dalla documentazione messaci a disposizione dalla Cassa __________
di __________, rileviamo che la dipendente, signora __________, ha firmato il
contratto di lavoro il
01.10.2020, mentre il dipendente, signor __________, il
15.12.2020.
Osserviamo che al momento dell'assunzione dei dipendenti
menzionati, erano già in vigore misure restrittive nel settore specifico e in
generale, negli spostamenti interni e con l'estero, di distanziamento sociale e
d'igiene accresciuta, emanate dalla Confederazione, Cantone e paesi esteri. I
motivi addotti non configurano quindi un motivo economico straordinario ed
imprevedibile per cui la perdita di lavoro non è computabile. ln particolare
non è compito dell'assicurazione contro la disoccupazione, per il tramite del
lavoro ridotto, assumere i costi dei lavoratori assunti dopo l'entrata in
vigore delle restrizioni decise dalle Autorità. La perdita di lavoro annunciata
non ha carattere inevitabile.” (Doc. 11)
1.7. Contro la decisione del 17
marzo 2021 la RI 1, il 18 marzo 2021, ha interposto opposizione, asserendo in
particolare che i due dipendenti __________ e __________, collaboravano con la
società già precedentemente alle prime restrizioni adottate dalla
Confederazione e dal Cantone. Al riguardo è stato affermato:
" (…)
essendo rispettate le condizioni contrattuali del precedente contratto di
assunzione sempre a tempo indeterminato è stata confermata riassunzione in
Svizzera dal mese di ottobre 2020 la dott.ssa __________ per gestire in maniera
efficiente ed efficace l’attività di Hospitality in Ticino e nel Canton __________
e __________ e per regolarizzare la sua posizione in Svizzera, come spiegato
l’attività di Hospitality Management rappresenta l’attività più importante per
la RI 1 (…) Sempre in riferimento al contratto in essere firmato prima delle
restrizioni della Confederazione Elvetica (…) sono state rispettate le
condizioni contrattuali in ugual misura nel proseguo della continuità aziendale
in riferimento agli impegni presi nel contratto precedente è stata confermata
assunzione anche per il dott. __________ per i buoni risultati avuti nel corso
del periodo estivo 2020 che per gli allentamenti Covid19 e per il
raggiungimento degli obiettivi aziendali con impegno di lavorare in via
permanente in Svizzera nel Cantone Ticino e nei Cantoni __________ e __________
dove la RI 1 ha in corso trattative pe apertura di nuove strutture.” (Doc. 13)
Inoltre è stato ribadito
che la perdita economica a seguito della cancellazione delle prenotazioni per
il periodo legato alle vacanze di Natale iniziate dal mese di settembre 2020
non è imputabile ai dipendenti che hanno svolto un ottimo lavoro, bensì è da
attribuire all’introduzione di nuove restrizioni in Svizzera e in Italia. In
proposito è stato precisato che la __________, dove a __________ la società
gestisce una struttura ricettiva, era diventata zona rossa (cfr. doc. 13).
1.8. Con decisione su opposizione
del 26 maggio 2021 la Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 16
novembre 2020 con la seguente motivazione:
" (…)
3. Nel caso in esame, la società opponente
ha assunto la dipendente __________ con contratto a tempo indeterminato del 15
luglio 2020, momento nel quale era ancora in vigore l'Ordinanza COVID-19
provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 2 luglio
2020 (RS 818.101.27), oltre ad essere ancora in vigore le rispettive norme che
limitavano gli spostamenti internazionali nei singoli Stati. ln tale frangente,
sebbene la situazione epidemiologica fosse stabile, essa era ancora incerta e
in continua evoluzione, prevedendosi peraltro già allo scoppiare della pandemia
una seconda ondata nei mesi autunnali e invernali.
La perdita di lavoro, dovuta all'impossibilità della lavoratrice di spostarsi
all'estero per svolgere le proprie mansioni, non riveste in questo caso alcun
carattere di eccezionalità ed imprevedibilità. Al contrario, tali limitazioni
erano conoscibili sin da subito ed il danno che ne sarebbe sorto era certamente
evitabile. ln tal senso, sotto il profilo del diritto all'indennità per lavoro
ridotto, non si giustifica l'assunzione di una nuova dipendente da parte della
ditta, segnatamente se tale assunzione è avvenuta in un momento particolarmente
incerto ed in cui la mobilità internazionale subiva ancora delle importanti
limitazioni, per giunta se a tempo indeterminato.
Per di più, sulla base della documentazione agli atti di cui
successivo preannuncio di lavoro ridotto del 19 gennaio 2021 (n. __________),
la signora __________, rispetto al precedente contratto del 15 luglio 2020,
risulta aver beneficiato di un aumento di salario di ben CHF 2'500.- nel nuovo
contratto datato 1° ottobre 2020, nonch.di un'ulteriore conferma di un
rapporto a tempo indeterminato, proprio nel periodo in cui la ditta lamenta
l'avvenuto storno delle riservazioni presso la propria struttura in __________
(cfr. giustificativi storno riservazioni), alla base della richiesta di
indennità per lavoro ridotto oggetto della presente decisione su opposizione.
Non di meno, proprio durante il periodo in cui la ditta ha
richiesto le indennità per lavoro ridotto nel novembre 2020, dagli accertamenti
esperiti dall'UG presso la Cassa __________ di __________ nell'ambito della
richiesta di lavoro ridotto del 19 gennaio 2021, è emerso che l'interessata ha
provveduto all'assunzione di un ulteriore dipendente, il signor __________, con
contratto del 15 dicembre 2020, anch'egli a tempo indeterminato e con salario
mensile di CHF 7'500.--.
Di conseguenza, la perdita di lavoro lamentata dalla ditta non è
computabile, in quanto non riveste alcun carattere di imprevedibilità ed
eccezionalità. Non è infatti ammissibile che l'assicurazione disoccupazione si
faccia carico dei costi delle nuove assunzioni, in quanto in tale costellazione
la perdita di lavoro è stata causata dalla stessa azienda attraverso
l'assunzione di nuovo personale, in violazione dell'obbligo di diminuire il
danno ai sensi degli art. 32 cpv. 3 LADI e art. 51 OADI.” (Doc. A)
1.9. La Sezione del lavoro, il 26
maggio 2021, ha emanato un’ulteriore decisione su opposizione con la quale ha
confermato la decisione del 17 marzo 2021, osservando:
" (…)
3. Nel caso in esame, la ditta ha richiesto un periodo di lavoro
ridotto dal 3 febbraio al 3 maggio 2021 alla luce degli storni delle
riservazioni presso le proprie strutture ricettive a causa delle varie misure
restrittive locali ("isolamento delle città”), inoltrando la
relativa richiesta di indennità credendo che vi fossero delle (non meglio
precisate) nuove disposizioni della Confederazione in materia di lavoro ridotto
interessassero la propria azienda "(...)
in ragione delle attività svolte e alle nuove estensioni della Confederazione sulle richieste del
lavoro ridotto applicate ai lavoratori a tempo indeterminato, e ai nuovi
sviluppi della pandemia Covid-19 legata alla chiusura delle città per lockdown (…)”. Ciò non essendo tuttavia il
caso, le motivazioni addotte dall'opponente vanno comunque respinte per i
seguenti motivi.
Dalla documentazione prodotta è emerso infatti che la società
opponente ha assunto la dipendente __________ dapprima con contratto a tempo
indeterminato del 15 luglio2020 (cfr. documenti di cui al preannuncio n.
340547869 del 2 novembre 2020), poi stipulando con la stessa un nuovo contratto
datato 1°
ottobre 2020, anch'esso a tempo indeterminato e con un
aumento di salario di CHF 2500.-- rispetto al contratto di luglio. Non di meno,
l'interessata ha provveduto all'assunzione di un ulteriore dipendente in data
15 dicembre 2020, il signor __________ in qualità di direttore commerciale
Hospitality, anch'egli a tempo indeterminato e con salario mensile di CHF
7'500.--.
Anzitutto si rileva a tal proposito che nel periodo in questione
non solo erano ancora in vigore le diverse disposizioni (sia cantonali, che
federali, che estere) che limitavano la libertà di spostamento delle persone
per contenere la diffusione del virus, ma dette disposizioni stavano anche
progressivamente diventando più severe all'aggravarsi della situazione
sanitaria nei singoli Stati. Già solo per questo motivo la richiesta di
indennità per lavoro ridotto andrebbe respinta, in quanto il danno era
prevedibile ed oramai privo di ogni carattere di eccezionalità, dato che la
situazione di incertezza ed instabilità legata alla pandemia è ben nota sin dal
mese di marzo 2020.
Quanto al fatto che l'opponente avrebbe assunto i due lavoratori
in parola in un momento precedente allo scoppiare della pandemia (marzo 2020),
tale circostanza non trova alcun riscontro probatorio: infatti, dalla
documentazione prodotta dalla diretta interessata emerge solamente che il
rapporto di lavoro con la signora __________ è iniziato in data 15 luglio 2020
e quello con il signor __________ il 15 dicembre 2020. Pertanto, tali
assunzioni sono da ritenersi nuove e posteriori al sorgere della crisi
sanitaria.
Si noti peraltro che la ditta ha assunto il secondo dipendente il
15 dicembre 2020 "(...) per il raggiungimento degli obbiettivi
aziendali', asserendo inoltre di essere intenzionata ad aprire delle "nuove
strutture" in varie località svizzere. Ciò porta a ritenere come gli
affari non solo permettano il mantenimento del posto di lavoro degli attuali
dipendenti, ma anche che la ditta è addirittura ln condizione di espandere la
propria attività con nuovi investimenti e di non subire alcuna perdita di
lavoro rilevante.
Infatti l'opponente non comprova alcuna perdita di lavoro per il
periodo in questione tale da minacciare i posti di lavoro dei propri
dipendenti, limitandosi ad asserire che lo storno delle riservazioni per le
vacanze natalizie e pasquali presso la propria struttura ricettiva in __________
creerebbe un "danno economico alla Società". Si ribadisce a
tal proposito che lo scopo delle ILR non è quello di indennizzare perdite
economiche subite dalle aziende nell'ambito della rispettiva sfera di rischio
imprenditoriale, ma è quello di mantenere i posti di lavoro attraverso una
compensazione delle ore di lavoro perse per motivi eccezionali e imprevedibili,
non imputabili al datore di lavoro.
A titolo abbondanziale si noti come nell'organigramma aziendale
della RI 1, a differenza di quello prodotto con il precedente preannuncio del
19 novembre 2020, oltre ai due lavoratori con contratto a tempo indeterminato
per i quali è stata richiesta l'indennità per lavoro ridotto e l'amministratore
unico, risultano un lavoratore a chiamata, cinque collaboratori esterni ed
altri lavoratori nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa con professionisti del settore Hospitality, Real Estate &
Family Office. Tale circostanza conferma come le lamentate perdite di fatturato
non comportino alcun rischio di licenziamento dei propri dipendenti, visto e considerato
che, oltre ai lavoratori per i quali è stata richiesta l'indennità per lavoro
ridotto, ne sono stati addirittura assunti degli altri.
Di conseguenza, la perdita di lavoro lamentata dalla ditta non è
computabile, in quanto non riveste alcun carattere di imprevedibilità ed
eccezionalità. Non è infatti ammissibile che l'assicurazione disoccupazione si
faccia carico dei costi delle nuove assunzioni, in quanto in tale costellazione
la perdita di lavoro è stata causata dalla stessa azienda attraverso
l'assunzione di nuovo personale, in violazione dell'obbligo di diminuire il
danno ai sensi degli art. 32 cpv. 3 LADI e art. 51 OADI.” (Doc. B)
1.10. Contro le decisioni su
opposizione del 26 maggio 2021 la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento delle stesse e il riconoscimento delle
indennità per lavoro ridotto dal 2 novembre 2020 al 2 febbraio 2021, nonché dal
3 febbraio al 3 marzo 2021. In via subordinata è stata postulata la concessione
delle indennità per lavoro ridotto “che potrebbero essere richieste in
futuro alle stesse condizioni e situazioni di cui sopra” (cfr. doc. I pag.
6).
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto:
" (…)
RIF PUNTO 1
(…)
La società con propri dipendenti/collaboratori nel primo semestre
2020 è riuscita nonostante le problematiche legate alla pandemia Covid19 a
creare rapporti con nuovi Clienti/Ospiti per
acquisizioni di strutture ricettive in Svizzera e Italia,
permettendo la crescita aziendale con acquisizione di altre attività legate
all'Hospitality con 6 appartamenti uso vacanza in Italia operativi dal mese di
maggio 2021.
La strategia aziendale di riposizionamento al 100% nel settore
Property Management fatta per il periodo 2020/2025 ha avuto un concreto
successo considerato il periodo legato a questa pandemia Covid19; l'azienda è
riuscita a crescere attraverso i soli mezzi finanziari propri, nonostante il
primo fermo di attività a partire dal mese di marzo 2020, che di fatto ha
bloccato gli spostamenti a livello mondiale creando evidenti perdite in ogni
settore di attività, ha compromesso anche le attività ricettive di RI 1, ma in
pochi mesi è riuscita a ritrovare un equilibrio aziendale, svolgendo un’ottima
attività per i mesi successivi.
Presupposto aziendale per gestire al meglio le attività
programmatiche stabilite, viene a stabilire che il motore di ogni azienda sono
i dipendenti/collaboratori che permettono di svolgere le attività aziendali
programmate nel piano industriale creando i presupposti, le basi per la
creazione fatturato/utili e lo sviluppo/crescita aziendale, fattispecie che si
è confermata nel periodo legato alla diminuzione delle restrizioni sulla
circolazione e spostamenti avvenuta nel periodo di giugno/settembre 2020 con
pernottamenti confermate e usufruite; questa attività programmatica ha permesso
di creare le basi per il fatturato d'esercizio dell'anno 2020 con prenotazioni
anche per i periodi da Settembre 2020/Marzo 2021.
Tutti questi aspetti non sono stati presi in esame dal Uff. Lav
che destabilizza le attività aziendali fatte nei mesi iniziali asserendo che
l'azienda con l'aiuto richiesto per ILR, fa carico alla Confederazione di piani
aziendali programmati che poi non sono stati rispettati per eventi eccezionali
come lockdown e isolamento delle città, imposizioni di eventi eccezionali non
prevedibili svolti a livello governativo; per tali eventi l'attività aziendale
viene a bloccarsi e il nesso causa-effetto menzionato viene di fatto a mancare
per cause non imputabili alla gestione aziendale questo aspetto viene a mancare
nella valutazione di concessione di ILR, pertanto secondo la linea del Uff. Lav
l'azienda in momenti di fermo dovuto a eventi eccezionali come la pandemia
Covid19 deve aspettare passivamente che questo periodo passi... che in questi
periodi di ristrettezza economica i propri dipendenti/collaboratori incentivati
al "non lavoro" per motivi eccezionali e imprevedibili come
isolamento delle città, visto il blocco delle attività la perdita di fatturato
e gli eventi sfavorevoli... di fatto si pongono le basi per un imminente uscita
degli stessi al di fuori della compagine aziendale, creando disoccupazione...
portando di fatto nel breve periodo alla chiusura aziendale per mancanza dei
mezzi aziendali (forza lavoro)... fallimento azienda con chiusura totale delle
attività svolte…; in sostanza non menziona una fattispecie giuridica legata
alla salvaguardia dei dipendenti in momenti di crisi, alla possibilità di
riposizionarsi e cercare di trovare un'attività alternativa che possa
restituire un equilibrio economico/finanziario alla gestione aziendale
valorizzando il nesso tra mezzi produttivi (forza lavoro) e risultati aziendali
programmati (fatturato di periodo) destinando i mezzi finanziari che la
Confederazione ha con una specifica legge stanziato per gestire queste
fattispecie giuridiche cfr. (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI).
RIF PUNTO 2
(…)
Nella fattispecie giuridica enunciata, l'azienda è riuscita a
ripartire dopo il primo lockdown grazie all'attività nel settore Hospitality
ben programmata nei mesi di gennaio/febbraio/marzo 2020.
Nel nostro caso specifico dal mese di luglio 2020 fino a primi
giorni di ottobre 2020 i dipendenti sono riusciti a creare prenotazioni
importanti per mesi più importanti dell'anno legati alle feste di Natale,
Capodanno, Carnevale e Pasqua creando una base solida di fatturato per l'anno
2020 e 2021.
Le successive restrizioni e lockdown delle zone rosse in Italia
hanno prodotto una grande perdita del lavoro fatto dai dipendenti nei mesi
antecedenti non valutato nelle note del Uff. Lav, anzi viene contestato il
nesso causa-effetto legato ai mezzi propri aziendali dati dalla forza lavoro
utilizzati nelle attività aziendali rispetto a tutti gli eventi accaduti come
il lockdown e isolamento delle città che non rientrano nei normali rischi
aziendali in quanto sono sopraggiunti a causa di eventi eccezionali non
prevedibili e non imputabili alla normale gestione aziendale per questi motivi
sono state fatte le richieste di ILR, per gestire le perdite dovute a questi
eventi con l'aiuto finanziario della Confederazione.
RIF PUNTO 3
(…) chiediamo che possa essere chiarito che gli aiuti richiesti
risultano solo un mezzo per far fronte a esigenze di momentanea liquidità
aziendale per superare questi eventi imprevedibili come la pandemia Covid19,
dove l'oggetto della richiesta risulta proprio che le perdite di fatturato
prodotto derivano dalle fattispecie giuridiche legate all'isolamento delle
città/ lockdown imposti dalle autorità governative che rappresenta il motivo
della loro sussistenza, ma nelle valutazioni fatte dall'Uff. Lav nonostante le
cause siano determinati ne contestano gli effetti, non vengono prese in esame
le prestazioni di lavoro svolte durante tutto l'arco temporale che hanno
permesso alle attività di ricevere le prenotazioni e il conseguente fatturato,
di fatto l' Ufficio Lav ne contesta la preminenza, quindi tutte le valutazioni,
le attività a cui la società RI 1 ha condotto nell'esercizio di attività, tutte
le analisi di marketing, gli studi di settore fatti, in realtà vengono
contestati oppure non menzionati.
Come è noto dall'analisi fatte dall'Ufficio del Commercio e
Turismo Svizzero, dopo vari mesi di lockdown le persone vogliono uscire dalle
restrizioni imposte dalle chiusure dei vari stati, e riprendono a viaggiare
facendo riprendere il normale esercizio di attività alle aziende, creando i
presupposti per la ripartenza del ciclo economico aziendale.
Il nesso causa-effetto, a cui facciamo riferimento è legato alla
richiesta fatta di ILR, per spiegare che per compensare una perdita temporanea
di fatturato, una perdita improvvisa causata dalla restituzione di prenotazioni
già registrate e fatturate, per eventi eccezionali e non prevedibili non può
essere imputata alla normale gestione aziendale pertanto la nostra richiesta
vuole chiarire questo aspetto e dimostrare che senza l'attività svolta dai
dipendenti non si crea nessuna attività/fatturato nessun pagamento di tasse
(…).
CONCLUSIONE
Tutte queste valutazioni non sono state prese in esame dal
valutatore dell'Uff. Lav non valutando il nesso mezzi aziendali
(dipendenti)-risultati d'esercizio raggiunti (fatturato); a nostro avviso le
valutazioni sulle singole richieste rispecchiano la volontà aziendale di
continuare in un'attività intrapresa e perseguire i profitti stabiliti anche
con bruschi stop legati a eventi eccezionali come la pandemia Covid19.
La nostra richiesta trova fondamento e convinzione sulle capacità
aziendali di voler continuare a produrre reddito e sviluppo, salvaguardare i
propri dipendenti e perseguire gli obiettivi programmati lasciando alle spalle
un periodo così difficile come quello che stiamo tuttora vivendo; inoltre ci
chiediamo come si possa lavorare e produrre fatturato e tasse per il cantone
senza avere un motore che sostiene l'azienda, senza dipendenti non si possono
raggiungere obiettivi e fatturato pertanto il nesso causa-effetto vuole
spiegarne i contenuti.
Gli aiuti messi a disposizione dalla Confederazione per la
pandemia di SARS-CoV-2, creati per sostenere le aziende in momenti di crisi
aziendali così difficili dovrebbero essere un sostegno non una minaccia di
licenziamento per i dipendenti che rappresentano il motore aziendale; vorremmo
che questi aiuti fossero oggettivamente un supporto, una garanzia aziendale
alla ripartenza, sostenendo i dipendenti, non un blocco per una chiusura
aziendale.
Questi aiuti dovrebbero essere un valido supporto per le aziende
che fanno parte di uno stato liberale ed economicamente forte come la Svizzera,
dove le aziende come RI 1, la rappresentano nel mondo creando un incentivo
concreto allo sviluppo e crescita aziendale non un'azione destabilizzante per
la loro chiusura.” (Doc. I)
1.11. Nella sua risposta del 12
luglio 2021 la Sezione del lavoro ha precisato che:
" (…)
3. Nel caso in esame, la ricorrente contesta il mancato
riconoscimento del diritto all'indennità per lavoro ridotto, sostenendo di averne
fatto domanda "perché per la nostra azienda c'è stato oggettivamente un
danno economico importante all'attività svolta non imputabile a rischi
aziendali normali, prevedibili a carico dei nostri dipendenti” (p. 5 quarto
paragrafo ricorso 18 giugno 2021, sub doc. 17.1), e per "continuare in
un'attività intrapresa perseguire i profitti stabili anche con bruschi stop
legati a eventi eccezionali come la pandemia Covid19" (p. 5
conclusioni, ricorso 18 giugno 2021, sub doc. 17.1).
ln via preliminare, si osserva anzitutto come la ditta dimostri di
non aver compreso quale sia lo scopo dell'indennità per lavoro ridotto. Esso
non è infatti quello di finanziare nuove assunzioni o di fornire un mero aiuto
economico alle aziende, ma è quello di mantenere i posti di lavoro attraverso
un indennizzo delle ore di lavoro perse per motivi eccezionali e imprevedibili,
non imputabili al datore di lavoro.
ln casu, la perdita di lavoro è imputabile alla ricorrente
stessa: la ditta ha infatti assunto la signora __________ con contratto a tempo
indeterminato del 15 luglio 2020 (sub doc. 3.3), poi stipulando con la stessa
un nuovo contratto datato 1 0 ottobre 2020, anch'esso a tempo indeterminato e
con un (maggior) salario di CHF 7'500.„ (docc. 12.6-12.8).
Successivamente, l'azienda ha provveduto all'assunzione di un
ulteriore dipendente in data 15 dicembre 2020, il signor __________ anch'egli a
tempo indeterminato e con salario mensile di CHF 7'500.-- (docc. 12.7-12.8).
Per di più, l'organico dell'azienda contava numerosi altri collaboratori alle
sue dipendenze (cfr. sub docc. 5.1-9.1).
Tale circostanza rappresenta una violazione dell'obbligo generale
di riduzione del danno di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. a LADI, dal momento che
la perdita di lavoro era evitabile e non riveste in tal senso alcun carattere
di eccezionalità.__________Ciò vale del resto con riferimento ad entrambi i
periodi oggetto delle decisioni impugnate (02.11.2020-01.02.2021 e
03.02.2021-02.05.2021), ribadendosi anche in questa sede come, rispetto alla
tipologia di attività svolta dai lavoratori dell'azienda, fossero in vigore
diverse disposizioni - nazionali ed estere - che limitavano la libertà di
spostamento delle persone per contenere la diffusione del virus (si veda p.
es., a livello nazionale, l'Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del
traffico internazionale viaggiatori e succ. modifiche, RS 818.101.27 in vigore
dal 08.07.2020 al 08.02.2021), con prevedibili ripercussioni sulla cifra
d'affari della ditta.
Non si giustificano quindi nemmeno, in ragione del progressivo
peggioramento della situazione sanitaria in Svizzera e all'estero a partire
dall'autunno 2020, delle nuove assunzioni di personale, tanto meno se
contestualmente viene richiesta l'ammissione al beneficio del lavoro ridotto.
Infatti, la ricorrente, la quale grazie alla "strategia
aziendale di riposizionamento al 100% nel settore Property Management fatta per
il periodo 2020/2025 ha avuto un concreto successo considerato il periodo
legato a questa pandemia Covid19" (la sottolineatura è nostra),
era consapevole delle difficoltà legate alla mobilità internazionale, e
ciononostante ha assunto dei nuovi dipendenti, "(...) che permettono di
svolgere le attività aziendale programmate nel piano industriale creando i
presupposti, le basi per la creazione fatturato/utili e lo sviluppo/crescita
aziendale (...)" (cfr. p. 3 secondo e terzo paragrafo, ricorso 18
giugno 2021, sub doc. 17.1).
Tali motivazioni suggeriscono che le indennità per lavoro ridotto
siano state richieste non tanto per compensare ad una perdita di lavoro
effettivamente subita per cause eccezionali, ma piuttosto perché l'azienda ha
voluto perseguire un prestabilito obbiettivo di crescita aziendale nonostante
la pandemia, conoscendone i rischi; ma assumendo a tale scopo nuova forza
lavoro e, di conseguenza, causando il danno stesso che ora vorrebbe porre a
carico dell'assicuratore sociale.
Del resto sono le parole dell'interessata stessa a suggerire tale
assunto, segnatamente quando fa riferimento allo strumento del lavoro ridotto
come rivolto a "(...) restituire un equilibrio economico/finanziario
alla gestione aziendale valorizzando il nesso tra mezzi produttivi (forza
lavoro) e risultati aziendali programmati (fatturato di periodo)"
(cfr. p. 3 ultimo paragrafo, ricorso 18 giugno 2021, sub doc. 17.1) e quando
parla di "perseguire gli obbiettivi programmati” (cfr. p. 5 secondo
paragrafo conclusioni, ricorso 18 giugno 2021, sub doc. 17.1).
Le domande di lavoro ridotto in parola erano quindi sostanzialmente
volte sin dall'inizio ad ottenere un aiuto economico per compensare le perdite
subite durante la pandemia, cercando di mantenere inalterati degli obbiettivi
aziendali prefissati attraverso l'assunzione di nuovi dipendenti. Le ore perse
dai lavoratori assunti nei periodi in cui viene richiesto il lavoro ridotto non
possono quindi essere indennizzate, in quanto di tale perdita ne è causa
unicamente la ditta qui ricorrente.
Di conseguenza, costatata la violazione dell'obbligo di
diminuzione del danno di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. a LADI, in combinato
disposto con l'art. 51 cpv. 1 OADI, attraverso l'assunzione dei dipendenti __________
e __________, la perdita di lavoro annunciata dalla ditta non è computabile, in
quanto non riveste alcun carattere di imprevedibilità ed eccezionalità.
4. A prescindere da quanto precede, si rileva come il signor __________,
membro con firma individuale della __________, risulti presente in qualità di
amministratore unico in oltre 30 ditte attive iscritte a Registro di commercio
(cfr. RC del Canton Ticino), ponendo dei legittimi dubbi sul fatto che il
potere decisionale sia in capo effettivamente (e solamente) al signor __________.
Dalla documentazione prodotta emerge infatti che sia piuttosto la dipendente __________
a gestire le attività della RI 1 (almeno sul mercato italiano), rivestendo in
questo senso una posizione analoga al datore di lavoro. Tale assunto viene del
resto suggerito dal sub doc. 3.1, in cui la signora __________ firma in qualità
di rappresentante legale della __________ un contratto di gestione di attività
turistica ricettiva con una cliente della RI 1, ovvero il proprio datore di
lavoro.
Secondo l'art. 31 capoverso 3 lettera c LADI, non hanno diritto
all'indennità per lavoro ridotto "le persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,
determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di
lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda".
Viste le circostanze descritte, nella denegata ipotesi in cui si
dovesse concludere che la dipendente __________ abbia diritto all'indennità per
lavoro ridotto, si attira l'attenzione
della Cassa sul fatto che la stessa non potrebbe comunque
beneficiarvi in quanto riveste una posizione analoga al datore di lavoro (ad.
31 cpv. 3 lett. c LADI).
5. Si attira inoltre l'attenzione dell'autorità competente, a
proposito della tipologia di attività dei dipendenti (la quale, come visto
sopra, si svolge prevalentemente all'estero ed è quindi difficilmente
controllabile, così come è difficilmente quantificabile la mole di ore perse),
sul fatto che la perdita di lavoro annunciata non potrebbe in ogni caso essere
indennizzata ai sensi dell'art 31 cpv. 3 lett. a LADI, secondo cui "non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto: a. i lavoratori, la cui perdita
di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente
controllabile".”
(Doc. III)
1.12. La parte ricorrente si è
nuovamente espressa in merito alla fattispecie con replica del 22 luglio 2021 (cfr.
doc. V).
1.13. L’amministrazione ha formulato
le proprie osservazioni al riguardo il 29 luglio 2021 (cfr. doc. VII).
1.14. Il doc. VII è stato trasmesso
per conoscenza alla RI 1 (cfr. doc. VIIII).
in diritto
in ordine
2.1. Secondo l’art. 76 cpv. 1
LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di
cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa
Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può
ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola
decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della
decisione delle altre.
Nella
concreta evenienza, visto che il
ricorso presentato dall’insorgente è diretto contro due decisioni su
opposizione emesse entrambe dalla Sezione del lavoro che concernono
sostanzialmente fatti di ugual natura e che pongono temi analoghi di
diritto materiale, è accertata la connessione tra loro. Per economia
processuale le procedure ricorsuali 38.2021.43 e 38.2021.44 sono, dunque,
congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_120/2021,
8C_137/2021 del 2 agosto 2021 consid. 1.4.; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14
aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020
consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF
9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009,
8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid.
1).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del
lavoro non abbia riconosciuto alla RI 1 il diritto a indennità per lavoro
ridotto, al 50%, preannunciato il 2 novembre 2020 per la sua dipendente __________
per il periodo dal 2 novembre 2020 al 2 febbraio 2021, né il diritto a
indennità per lavoro ridotto, al 100%, preannunciato il 19 gennaio 2021 per i
suoi due dipendenti __________ e __________ per il periodo dal 3 febbraio al 3
maggio 2021.
I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31 LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
"
a. sono soggetti
all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la
disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di
contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato
disdetto;
d. la perdita di lavoro è
probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del
lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I
requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
L’art.
32 cpv. 1 LADI prevede che:
"
Una perdita di lavoro è
computabile se:
a. è dovuta a
motivi economici ed è inevitabile e
b. per
ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
Il
cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;
"
Il Consiglio
federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro
riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle
condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di
quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile
soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione
dell’esercizio.”
Al
riguardo, l’art. 51 OADI precisa quanto segue:
"
1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti
delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono
computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti
adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del
danno.
2 La
perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a. il divieto di
importare o di esportare materie prime o merci;
b. il
contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i
combustibili;
c. restrizioni
di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni
di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati
da forze naturali.
3 La
perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono
dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4 La
perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia
coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato
contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di
lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta
applicabile al contratto di lavoro individuale.”
L’art.
33 LADI enuncia:
1 Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione
aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella
professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del
grado d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia
cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni
immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il
lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate
da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o
al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto
collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2 Il
Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la
perdita di lavoro non è computabile.
3 Il
Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado
d’occupazione.”
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato
nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le
decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell'azienda."
2.3. Nella
Prassi LADI ILR, la Segretaria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha
stabilito che:
"
(…)
C3 La
perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo
presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il danno che impone al
datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per
evitare la perdita di lavoro.
C4 La
cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare, in base a
sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere
evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.
C5 Il
lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile
perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del
personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso
un altro datore di lavoro.
C6 Se
però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di
una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti per tempo i
necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle
nuove esigenze del mercato).
(…)
C9 Le
perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze
non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non
può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o
non può rendere un terzo responsabile del danno.
(…)
D1 Una
perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;
· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;
· cade in
giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per
singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;
· concerne
persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;
· concerne
persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;
· è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora
l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di
questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre
circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente
di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica
subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità
cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una
simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la
tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una
diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa
di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità,
considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo
temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella
costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore
solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera
normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure
d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.
Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali
che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono
essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la
giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le
aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività
specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di
lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del
rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda
sono computabili.
D4 Per quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di
ordinazioni
durante la fase di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta
usuale e le conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del
rischio aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro
subite, ad esempio, da un’azienda esistente che è stata ripresa da un altro
datore di lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure le perdite di
lavoro dovute a provvedimenti delle autorità.
D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente
o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli
il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella
sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al
versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il
cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di
ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.
D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:
le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori
di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da
un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della
costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o
dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;
le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del
datore di lavoro o di un dirigente. (…)”
Nella
“Direttiva 2020/15: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”
del 30 ottobre 2020, che sostituisce la Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020,
la SECO ha precisato che:
"
(…)
2.1 Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie
ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa
associata devono essere considerate temporanee.
2.2 Perdite di lavoro per motivi economici
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e
della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio
aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1
lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.
Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi
per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1
lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile
che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono
riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è
una giustificazione insufficiente.
(…)
2.3 Perdite di lavoro dovute a
provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in
relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto
le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella
regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e
dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo
singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità
cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili
al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di
raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di
lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51
cpv. 3 OADI).
(…)”
I
p.ti 2.1, 2.2. e 2.3 sono rimasti invariati nella Direttiva 2021/01 Aggiornamento
«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito
la Direttiva del 30 ottobre 2020, come pure nella Direttiva 2021/06 del 19
marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva del 20 gennaio 2021, nella Direttiva
2021/06 del 20 aprile 2021 che ha sostituito quella del 19 marzo 2021 e nella
Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 che sostituisce la Direttiva del 20 aprile
2021 (cfr. file:///C:/Users/ixta074/Downloads/Direttiva_2021_13_it_pub%20(1).pdf).
2.4. Le
direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata
dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_721/2020 del
15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020
consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.;
STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195;
STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF
138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169
consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021
consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V
224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.
258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203
consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00
del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997
ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88
consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98
consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5. Nella presente evenienza dalle
carte processuali emerge che la società RI 1 è stata iscritta a Registro di
commercio nel luglio 1976. Dall’estratto RC risulta il seguente scopo:
" L’acquisto, la vendita, la costruzione, il finanziamento, lo sviluppo,
la gerenza di beni immobili e terreni, la locazione e la mediazione di beni
propri o di terzi, la partecipazione ad imprese immobiliari, commerciali,
industriali, finanziari, l’amministrazione del patrimonio di terzi, esclusa
ogni attività immobiliare in Svizzera” (Doc. 12.11)
Quale membro del consiglio
con firma individuale è iscritto __________ (cfr. doc. 12.11; www.zefix.ch).
Il 20 gennaio 2020 la RI 1
ha concluso con la __________ con sede a __________ un “contratto gestione
attività turistica/ricettiva” in relazione a una villa sita a __________ (__________)
composta di 5 appartamenti indipendenti di varie metrature e locali di cui è
titolare la società italiana.
Dal contratto si evince
che la “RI 1 è una società che offre servizi di hospitality forniti
relativamente ad immobili di proprietà altrui per soggiorni di terzi per brevi
periodi” e che la SA avrebbe erogato, in particolare, i servizi di
creazione di profili on-line in nome e per conto del cliente su siti internet e
portali tematici che mettono in contatto persone in cerca di immobili con
persone che dispongono di unità immobiliari da locare specializzati nella
promozione di case in locazione ad uso turistico; di gestione delle relazioni
con i potenziali ospiti; di gestione delle prenotazioni; di reception ed
accoglienza dell’ospite, con attività di check-in (anche tramite gli ultimi
servizi di check-in di tipo tecnologico-telematico presenti sul mercato), di
check-out, assistenza all’ospite, gestione dei complaint e di ogni eventuale richiesta;
di gestione e organizzazione della pulizia dell’immobile ante e post soggiorno,
anche con appalto dei servizi pulizie a terzi operatori (cfr. doc. 3.1.).
Il 15 luglio
2020 RI 1 e __________, cittadina italiana, residente a __________ (__________),
hanno, poi, stipulato un contratto di lavoro di durata indeterminata con inizio
da quella data. __________ è stata assunta quale “Manager che lavora
nell’ambito del settore “Real Estate” e “Fine Arts” internazionale” a tempo
pieno
con una retribuzione di fr. 5'000.-- al mese per tredici
mensilità.
Riguardo
alla dipendente è stato precisato, da un lato, “già Business Partner della RI
1, in qualità di Manager che opera nel settore “Real Estate” e “Fine Arts” da
molti anni con mandati diretti di fondi immobiliari e un proprio portafoglio di
Clienti”, dall’altro, in relazione specificatamente alla sua assunzione, “fermo
restando che tra breve si trasferirà in Ticino e chiederà il permesso di dimora
B onde potervi lavorare” (cfr. doc. 3.3).
Agli atti risultano
peraltro delle lettere della RI 1 del 2 giugno, 1° settembre e 18 ottobre 2020
scritte a potenziali clienti in merito a hotel in vendita in Spagna (__________)
e Italia (__________ e __________) e firmate, anche quella di giugno 2020, da __________ sempre quale Manager Partner della ricorrente (cfr. doc. 3.2.).
Il 1° ottobre 2020 RI 1 e __________, indicata ancora come residente a __________, hanno
concluso un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato “in qualità di
Manager che lavora nell’ambito del settore “Real Estate” e “Fine Arts”
internazionale fermo restando che tra breve si trasferirà in Ticino e chiederà
il permesso di dimora B onde potervi lavorare”.
Lo stipendio
è stato aumentato a fr. 7'500.-- al mese per tredici mensilità (cfr. doc.
12.6).
La
RI 1, il 2 novembre 2020, ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio
di lavoro ridotto per il periodo 2 novembre 2020 – 2 febbraio 2021 per l’unica
sua dipendente, __________, indicando che la perdita di lavoro probabile è del 50%
e quale motivo della richiesta il fatto che “il lavoro consiste nel
viaggiare per concludere operazioni immobiliari motivo per il quale
attualmente
gli acquirenti non si spostano a causa delle restrizioni COVID” (cfr. doc.
1; consid. 1.1.).
Il 5 novembre 2020
l’amministrazione ha posto alla SA alcune domande:
" 1.
indicare le principali attività svolte dall’azienda (genere di prodotti
commercializzati e ubicazione degli stessi), specificando in quale misura (%)
influiscono sulla cifra d’affari;
2. indicare le principali tipologie di
clienti (settore, provenienza – Svizzera, estero) e percentuale degli stessi
sula cifra d’affari;
3. specificare i motivi legati alla
pandemia “Covid-19” che giustificano il lavoro ridotto per il periodo in cui
viene richiesto;
4. indicare le eventuali misure mese in
atto per ridurre la perdita di lavoro (es. indicare come mai non si è potuto
implementare dove possibile il telelavoro);
5. descrivere l’impatto che vi è stato
sull’occupazione dei vostri dipendenti (quali dipendenti e in che modo sono
stati o saranno toccati dal lavoro ridotto nei mesi di novembre 2020 – febbraio
2021);
6. gli eventuali differimenti o
annullamenti di mandati/appuntamenti previsti per il periodo novembre 2020 –
febbraio 2021, con documentazione comprovante;
7. allegare copia dei contratti di lavoro
di tutti i dipendenti;
8. allegare copia certificato di salario
per l’ano 2019.” (Doc. 2)
La RI 1 ha risposto il 10
novembre 2021 nel modulo “Preannuncio di lavoro ridotto Modulo comunicazioni”:
" 1)
Attività d’intermediazione immobiliare che influisce nel 70% sul volume del
fatturato. L’altra attività, legata alla gestione di attività ricettive, incide
per il 30% sul fatturato. 2) Principali tipologie di clienti legati
all’intermediazione immobiliare: Family Office / fondi d’investimento
immobiliare Tedeschi, Inglesi e Italiani. Principali tipologie di clienti
legati all’attività ricettiva: persone fisiche italiane e società immobiliari
in Italia, Germania e Svizzera. 3) Blocco dell’attività operativa della società
a causa della pandemia covid-19 che ha imposto la quarantena a chi arriva da
Stati a rischio e la libera circolazione delle persone. Ovviamente il turismo è
completamente bloccato. 4) Non si può fare telelavoro su contatti diretti per compravendite
con supervisioni in loco degli immobili e a maggior ragione nella gestione
delle attività turistico ricettive, anzi vengono addirittura richiesti rimborsi
di prenotazioni fatte ma non usufruibili a causa del blocco covid-19. 5) La
dipendente __________ non può muoversi per andare in Italia, in Spagna, in
Francia, tantomeno in Germania. 6) Per il periodo citato risulta evidente dalle
manovre messe in atto dai vari Stati che con proprie leggi hanno bloccato le
attività in essere.” (Doc. 3 pag. 3)
Inoltre la società ha
esposto i motivi alla base del mutato volume di ordinazioni:
" Per le
attività ricettive che vengono gestite dalla società a causa del blocco di
mobilità COVID-19 al momento sono state chiuse e dunque non prenotabili dai
portali di ricerca online. Per le prenotazioni già fatte la società dovrà
rimborsare gli utenti. Per quanto riguarda l’attività d’intermediazione
immobiliare sulle location oggetto di compra-vendita individuate dai fondi in
Spagna, Italia e Francia al momento non è possibile spostarsi e concludere
l’iter di vendita legato alla supervisione in loco dei responsabili e dei
tecnici.” (Doc. 3 pag. 2)
Relativamente al volume
delle ordinazioni la SA ha precisato:
" In questo
momento, per quanto riguarda le prenotazioni esistenti in ottobre, novembre e
dicembre per un valore di CHF 20'000.-- abbiamo dovuto sospendere e rimborsare
i clienti. Lo stesso mancato guadagno è avvenuto nei mesi precedenti, ovvero da
febbraio a giugno per un valore di ca. CHF 50'000.--. Per quanto riguarda la
compravendita immobiliare, attualmente siamo nella fase finale di un Hotel a __________
(Spagna) che quando di riuscirà a concludere porterà un guadagno di EUR
1'350'000.--. Inoltre, abbiamo in corso anche la compravendita di un’azienda __________
in __________ che dovrebbe fruttare ca. EUR 225'000.-- di commissioni. Mentre
per l’hotel in __________ (__________) la commissione spettante alla società
sarà di EUR 1'250'000.--.” (Doc. 3 pag. 2)
Infine quale probabile
sviluppo del volume di affari nei successivi quattro mesi è stato indicato:
" Ordini/lavori
previsti nei prossimi quattro mesi
Novembre 2020
15000
Dicembre 2020
250000
Gennaio 2020 1290000
Febbraio 2020 1361000
Totale 2916000”
(Doc. 3 pag. 2)
Il
15 dicembre 2020 la RI 1 ha concluso con __________, residente a __________ in __________,
un contratto di lavoro di durata indeterminata quale direttore commerciale
Hospitality, responsabile dei servizi di attività ricettive svizzere e
internazionali con la mansione di gestire tutti gli aspetti commerciali e
finanziari della società sia in Svizzera che all’estero a tempo pieno e con
inizio da quella data. Il salario è stato fissato in fr. 7'500.-- al mese per
tredici mensilità (cfr. doc. 12.7).
La
SA, il 19 gennaio 2021, ha inoltrato alla Sezione del lavoro un ulteriore
preannuncio di lavoro ridotto per il periodo 3 febbraio 2021 – 3 maggio 2021
per i due dipendenti __________ e __________. E’ stato precisato che la perdita
di lavoro probabile sarebbe stata del 100% e che la causa era da ascrivere al prolungamento
delle misure restrittive per la pandemia SARS COV-2 COVID 19 che ha implicato
il blocco di tutte le attività ricettive in Italia a __________ e di tutte le
nuove attività intraprese in Ticino per l’anno in corso, con conseguente notevole
perdita di fatturato all’azienda a seguito della disdetta di prenotazioni già
programmate per i periodi delle festività legate al Carnevale e alla Pasqua
(cfr. doc. 9; consid. 1.5.).
Il 27 febbraio 2021 la
Cassa __________ ha chiesto, da una parte, di trasmettere i contratti di lavoro
di __________ e __________ alla RI 1, nonché copia dei conteggi dei loro
stipendi degli ultimi dodici mesi, dall’altra, di rispondere a quanto segue:
" (…)
3. la signora __________ detiene delle
azioni della società? Se sì quante?
4. il signor __________ detiene delle
azioni della società? Se sì quante?
5. sussiste un legame di parentela o altro
tra __________ e __________? Se sì quale?” (Doc. 12.5)
La SA, il 3 marzo 2021, ha
prodotto i contratti di lavoro del 1° ottobre 2020 per __________,
rispettivamente del 15 dicembre 2020 per __________ (cfr. doc. 12.6; 12.7) e i
conteggi salariali da ottobre 2020 a febbraio 2021 per __________ e da dicembre
2020 a febbraio 2021 per __________.
I conteggi di stipendio
relativi a __________ riportano il suo indirizzo di __________ - via __________
-. Il medesimo indirizzo è stato indicato nei conteggi di __________ (cfr. doc.
12.8).
La società ha poi risposto
che __________ e __________ non detengono azioni della SA e che non sussiste
alcun rapporto di parentela tra i due dipendenti (cfr. 12.4)
Da un messaggio di posta
elettronica del 12 marzo 2021 inviato alla Cassa da __________, in qualità di
amministratore unico della RI 1, risulta segnatamente:
(…) Purtroppo la situazione di emergenza
legata alla pandemia covid19 sta continuando a bloccare le nostre attività di
Hospitality, prenotazioni cancellate per emergenza covid19, solo in Italia
abbiamo 5 strutture tra appartamenti e B&B costretti per il lockdown a
chiudere i battenti anche per le ormai imminenti vacanze di Pasqua e una
struttura in Ticino in corso di trattativa per apertura nel mese di aprile
(situazione covid19 permettendo) (…)” (Doc. 12.9)
La Sezione del lavoro ha
sollevato opposizione alle richieste di indennità per lavoro ridotto della RI 1,
in buona sostanza, poiché quando sono stati assunti __________ e __________,
nel luglio, rispettivamente nell’ottobre 2020, la situazione di incertezza
legata alla pandemia era ben nota ed erano già in vigore misure restrittive nel
settore specifico e in generale negli spostamenti interni e con l’estero, per
cui la perdita di lavoro, non essendo straordinaria e imprevedibile, non è
computabile. E’ stato altresì evidenziato che la società non ha comprovato
alcuna perdita di lavoro per il periodo in questione tale da minacciare i posti
di lavoro dei propri dipendenti, limitandosi ad asserire che lo storno delle
riservazioni per le vacanze natalizie e pasquali presso la propria struttura
ricettiva in __________ comporta un "danno economico alla Società"
(cfr. doc. 4; 11; A; B; consid. 1.2.; 1.6.; 1.8.; 1.9.).
2.6. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il 13 marzo 2020
la Svizzera ha introdotto controlli alle frontiere interne e disposto
restrizioni d'entrata alla frontiera con l'Italia, estendendole
progressivamente a tutti i Paesi, ad eccezione del Principato del Liechtenstein
(cfr. RU 2020 773: art. 3 Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il
coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) del 13 marzo 2020) secondo cui le
persone provenienti da un Paese o da una regione a rischio che intendono
entrare in Svizzera devono adempiere determinate condizioni; https://www.swissinfo.ch/ita/un-anno-fa-il-consiglio-federale-ordinava-il-lockdown/46447324).
Tra
il 25 marzo e il 15 giugno 2020 tutti i Paesi, ad eccezione del Principato del
Liechtenstein, erano considerati Paesi a rischio ai sensi dell’Ordinanza 2
COVID-19 (cfr. https://www.parlament.ch/it/
ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203204).
Nel frattempo l’Italia ha vietato
gli spostamenti, tranne per i lavoratori frontalieri, dapprima, l’8 marzo 2020,
in Lombardia e in alcune province di Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche (cfr.
e in seguito dal 23 marzo 2020 su tutto il territorio nazionale italiano,
chiudendo pure le frontiere con l’estero (cfr. https://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322.pdf;
Anche la Germania, il 15
marzo 2020, ha deciso di chiudere, con effetto dal giorno successivo, le
frontiere con Francia, Svizzera e Austria per fermare la diffusione del
coronavirus (cfr. https://www.swissinfo.ch/ita/nuove-restrizioni_germania-e-austria-chiudono-le-frontiere-con-al-svizzera/45618586).
L’Italia ha abolito dal 3
giugno 2020 le proprie restrizioni d’entrata alle frontiere interne di Schengen
con i Paesi limitrofi. La
Svizzera, da parte sua, il 2 giugno 2020, ha considerato “prematuro abolire
entro tale data i controlli al confine con l’Italia. Intende coordinare il
regime frontaliero in stretto contatto con le autorità italiane nonché con
quelle austriache, francesi e tedesche, disciplinandolo, per quanto possibile,
di comune intesa” (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-79314.html#:~:text=La%20Svizzera%20intende%20aprire%20quanto,evoluzione%20positiva%20della%20situazione%20epidemiologica).
La
Svizzera ha revocato le restrizioni d’entrata nei confronti di Austria,
Germania, Francia e degli altri Stati UE/AELS e del Regno Unito il 15 giugno
2020 (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-79365.html).
Il 2 luglio 2020 il Consiglio
federale ha adottato, sulla base dell’art. 41 cpv. 3 della Legge federale sulla
lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie,
LEp) - secondo cui “l’UFSP può sottoporre le
persone che entrano in Svizzera a un provvedimento di cui agli articoli 34 (sorveglianza medica), 35 (quarantena e
isolamento), 37 (cura medica) e 38 (limitazione di determinate
attività e dell’esercizio della professione); gli articoli 30–32 sono
applicabili per analogia. Se necessario, il Consiglio federale può estendere
provvisoriamente questi provvedimenti a tutte le persone che entrano in
Svizzera in provenienza da zone a rischio” - l’Ordinanza sui
provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico
internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del
traffico internazionale viaggiatori), entrata in vigore il 6 luglio 2020 (cfr.
RU 2020 2737).
L’art. 1 della citata
Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima
stabilisce provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori
per evitare la propagazione transfrontaliera del coronavirus SARSCoV-2.
Giusta l’art. 2,
riguardante la quarantena per le persone in entrata, le persone che entrano in
Svizzera e che in un momento qualsiasi nei 14 giorni precedenti l’entrata hanno
soggiornato in uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio da
coronavirus SARS-CoV-2 (Stato o regione con rischio elevato di contagio) sono
obbligate a recarsi direttamente presso il proprio domicilio o un altro
alloggio adeguato immediatamente dopo l’entrata. Devono soggiornarvi
ininterrottamente per dieci giorni a decorrere dalla loro entrata (quarantena).
Nell’elenco degli Stati e
delle regioni con rischio elevato di contagio allegato all’ordinanza COVID-19
provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 2 luglio
2020, il 5 agosto 2020, con effetto dall’8 agosto 2020, è stata inserita la
Spagna (ad eccezione delle Isole Baleari e Canarie; cfr. RU 2020 3501), mentre
il 18 agosto la Spagna (ad eccezione delle isole Canarie; cfr. RU 2020 3587),
il 4 settembre 2020 anche San Marino (cfr. RU 2020 3645)
L’11 settembre 2020 l’art.
2 dell’Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale
viaggiatori è stato modificato come segue:
" 1 Le
persone che entrano in Svizzera e che in un momento qualsiasi nei dieci giorni
precedenti l’entrata hanno soggiornato in uno Stato o una regione con rischio
elevato di contagio da coronavirus SARS-CoV-2 (Stato o regione con rischio
elevato di contagio) sono obbligate a recarsi direttamente presso il proprio
domicilio o un altro alloggio adeguato immediatamente dopo l’entrata. Devono
soggiornarvi ininterrottamente per dieci giorni a decorrere dalla loro entrata
(quarantena).
2 Se la persona è entrata in Svizzera passando da uno Stato o una
regione senza rischio elevato di contagio, l’autorità cantonale competente può
considerare la durata del soggiorno in questo Stato o in questa regione nel calcolo
del periodo di quarantena secondo il capoverso 1”
Inoltre la Spagna è stata
considerata interamente quale Stato a rischio, quindi comprensiva anche delle
Isole Canarie. Sono pure state inserite diverse regioni della Francia e il
Bundesland Vienna (cfr. RU 2020 3699).
Il 25 settembre 2020 è
stata aggiunta la Liguria (cfr. RU 2020 3831) e il 9 ottobre 2020 anche il
Veneto, la Sardegna e la Campania, diverse regioni dell’Austria e i Länder di
Amburgo e di Berlino (RU 2020 3977).
Il 28 ottobre 2020
risultavano nell’elenco degli Stati e Regioni a rischio la Regione Alta
Francia, la Regione Isola di Francia e la Regione d’oltremare Polinesia
Francese, oltre ad Andorra, Armenia, Belgio, Cechia (cfr. RU 2020 4513).
Il 4 dicembre 2020 sono
state inserite, in particolare, l’Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia e il
Veneto (RU 2020 5299).
In Italia il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 24 ottobre 2020, per contenere l’impennata di
contagi da Covid-19, ha introdotto la raccomandazione a tutte le persone
fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che
per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute. Gli spostamenti tra Regioni
erano comunque ancora liberi e non erano previste limitazioni all'ingresso in
Italia per chi proveniva dalla Svizzera. Tuttavia le singole regioni potevano
adottare provvedimenti diversi tra loro e più restrittivi di quelli previsti a
carattere nazionale (cfr. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/sg; https://consbasilea.esteri.it/consolato_basilea/it/la_comunicazione/dal_consolato/covid-19-dpcm-24-ottobre-2020-novita.html).
Tramite il DPCM del 4
novembre 2020 l’Italia è, poi, stata suddivisa in 3 zone
in base al rischio di
contagio: zona rossa, zona arancione e zona gialla ed è
stato previsto che il Ministro della Salute con Ordinanza avrebbe
deciso la fascia di colore in cui si colloca ogni Regione d’Italia; quindi con
Ordinanze successive avrebbe potuto spostare le Regioni da una fascia di colore
ad un’altra, secondo l’andamento dei contagi. E’ stato segnatamente contemplato il divieto di spostarsi
tra comuni e regioni nelle zone rosse e arancioni (cfr. www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/11/04/275/so/41/sg/pdf).
Per completezza giova
segnalare che il Consiglio federale, il 19 agosto 2020, rispondendo a una
mozione 20.3273 inoltrata il 5 maggio 2020 dal Consigliere nazionale Marco
Romano “Riapertura delle frontiere nella fase post emergenza del Covid-19.
Controlli sanitari diffusi ai confini laddove giustificato e necessario per
questioni di salute pubblica”, ha segnatamente indicato:
" (…) il 2
luglio 2020 ha adottato l'ordinanza sui provvedimenti per combattere il
coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (RS
818.101.27) sulla base dell'articolo 41 capoverso 3 della legge sulle epidemie
(LEp; RS 818.101). Lo scopo dell'ordinanza è di impedire, per quanto possibile,
l'importazione del coronavirus e la sua diffusione all'interno della Svizzera.
Le persone che entrano in Svizzera e che in un momento qualsiasi nei 14 giorni
precedenti l'entrata hanno soggiornato in uno Stato o una regione con rischio
elevato di contagio da coronavirus SARS-CoV-2 (Stato o regione con rischio
elevato di contagio) sono obbligate, immediatamente dopo l'entrata, a mettersi
in quarantena per dieci giorni a decorrere dalla loro entrata. Secondo
l'articolo 83 capoverso 1 lettere h e k LEp, chiunque si sottrae all'obbligo di
quarantena può essere punito con una multa fino a 10 000 franchi. Il
perseguimento penale spetta ai Cantoni.
Questo significa che per il momento, in considerazione della
situazione epidemiologica attuale, per l'entrata in Svizzera da determinati
Stati interni ed esterni allo spazio Schengen (cfr. allegato all'ordinanza sui
provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico
internazionale viaggiatori), sono stati introdotti provvedimenti sanitari di
confine.
Questi provvedimenti sono applicabili anche a Paesi non figuranti
nell'elenco degli Stati a rischio di cui all'ordinanza 3 COVID-19 (RS
818.101.24). Questa ordinanza stabilisce a quali di essi occorra continuare ad
applicare le restrizioni d'entrata nel nostro Paese.
I provvedimenti sanitari di confine devono essere conformi agli
obblighi internazionali della Svizzera, segnatamente a quelli del diritto
Schengen. Di conseguenza, a causa delle ripercussioni attese sul traffico
transfrontaliero, i provvedimenti sanitari alle frontiere terrestri con altri
Stati dello spazio Schengen che vanno al di là delle semplici campagne
d'informazione non sono autorizzati senza che il Consiglio federale o (in
situazione di emergenza) il Dipartimento federale di giustizia e polizia
(DFGP), abbiano precedentemente ripristinato i controlli alle frontiere interne
nei confronti degli Stati interessati.
(…)
Le procedure e le prescrizioni dei provvedimenti sanitari di
confine sono elaborati congiuntamente dai servizi federali interessati sotto
l'egida del Dipartimento federale dell'interno (DFI). L'attuazione spetta per
principio alle autorità sanitarie cantonali. (…)” (https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203273)
2.7. In
relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto dal 2 novembre 2020 al 2
febbraio 2021 per l’allora unica dipendente della RI 1, __________, il TCA
ricorda avantutto che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori
hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è
probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro
potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.2.)
Per
costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia
temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, B. Rubin, “Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).
Le
direttive della SECO (cfr. consid. 2.3.) stabiliscono peraltro chiaramente che
“sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono
essere considerate temporanee”.
In casu la questione di
sapere se già prima del luglio 2020, quando è stato stipulato il primo contratto
di lavoro agli atti (cfr. consid. 2.5.), __________ fosse alle dipendenze della
società, e meglio dal gennaio 2020, come preteso da quest’ultima (cfr. V pag.
2), è ininfluente ai fini della risoluzione della vertenza.
In effetti, benché vada
comunque sottolineato che, come osservato dall’amministrazione, non sono state
apportate dalla ditta ricorrente prove al riguardo (cfr. doc. VII), decisivo in
casu è, in primo luogo, che ad ogni modo, da un lato, un nuovo contratto
a tempo pieno quale Manager nel settore “Real Estate” e “Fine Arts”
internazionale è stato concluso il 15 luglio 2020 (cfr. doc. 3.3.; consid.
2.5.), allorché in Svizzera da giugno 2020
vigeva la situazione particolare secondo
la legge sulle epidemie (cfr. https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html) e dal 6 luglio 2020 erano in vigore
provvedimenti sanitari di confine (cfr. consid. 2.6.).
In Italia vigeva, d’altronde,
lo Stato d’emergenza sul territorio nazionale (cfr. https://www.altalex.com/documents/news /2020/07/30/proroga-stato-di-emergenza).
Dall’altro, è stato
stipulato con __________ un ulteriore contratto di lavoro di durata
indeterminata per la medesima funzione ma con un aumento di stipendio da fr.
5'000.-- a fr. 7'500.-- il 1° ottobre 2020 (cfr. doc. 12.6; 3.3.; consid.
2.5.), quando la Spagna e diverse regioni italiane, francesi, tedesche e
austriache erano delle zone a rischio ai sensi dell’Ordinanza COVID-19
provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori (cfr. consid.
2.6.).
L’Organizzazione mondiale
della sanità (Oms), il 17 settembre 2020, aveva altresì avvertito che in Europa
il livello di trasmissione era “preoccupante” e i numeri dei contagi registrati
in quelle settimane dovevano servire da “sveglia” (cfr. https://www.rsi.ch/news/mondo/Svizzera-530-casi-e-altri-18-ricoveri-13429121.html).
In secondo luogo,
determinante in concreto è pure il fatto che la RI 1 - che ha indicato di aver
cercato a partire dal mese di gennaio 2020 di riposizionarsi nel settore
immobiliare attraverso la gestione di strutture ricettive e che in __________
gestiva una struttura di cinque appartamenti (cfr. doc. 7; I) - a gennaio 2020 ha
concluso un “contratto gestione attività turistica/ricettiva” con la __________
di __________ (per tale società italiana ha peraltro firmato l’accordo __________)
relativo a una struttura di cinque appartamenti a __________ (cfr. doc. 3.1.;
consid. 2.5.), mentre il 12 marzo 2021 ha dichiarato di avere in Italia 5
strutture tra appartamenti e B&B e una struttura in Ticino in corso di
trattativa per apertura nel mese di aprile 2021 (cfr. doc. 12.9; consid. 2.5.).
Va, del resto, rilevato,
come messo in luce dalla Sezione del lavoro, che la società ricorrente “non
comprova alcuna perdita di lavoro per il periodo in questione tale da
minacciare i posti di lavoro dei propri dipendenti,
limitandosi ad
asserire che lo storno delle riservazioni per le vacanze natalizie e pasquali
presso la propria struttura ricettiva in __________ comporta un "danno
economico alla Società"” (cfr. doc. B pag. 4; 7; doc. 9).
In proposito è utile
rilevare che l’Alta Corte in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid.
4.6.3. ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge
federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far
fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il
senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza
dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei
licenziamenti.
Il Messaggio 20.058
concernente
la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale
volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020
prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la
disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza
dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì
quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il
temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente
perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti”
(cfr. FF 2020 5797 segg.(5818)).
In simili condizioni per
il periodo 2 novembre 2020 – 2 febbraio 2021 non risulta una perdita di lavoro
computabile (cfr. art. 31 lett. b e 32 cpv. 1 lett. a LADI).
2.8. Per quanto riguarda la
richiesta formulata dalla RI 1 il 19 gennaio 2021 e tendente all’ottenimento di
indennità per lavoro ridotto per i due dipendenti __________ e __________ nel
periodo 3 febbraio – 3 maggio 2021 (cfr. doc. 9; consid. 1.5.), la Sezione del
lavoro ha dapprima, il 22 gennaio 2021, emesso una decisione con la quale non
ha sollevato opposizione (cfr. doc. 10; consid. 1.6.) che ha poi riconsiderato
il 17 marzo 2021 non riconoscendo le indennità (cfr. doc. 11; consid. 1.6.).
L’art. 53 LPGA concernente
la revisione e la riconsiderazione prevede:
" 1 Le decisioni e le decisioni su
opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a
revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi
fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in
precedenza.
2 L’assicuratore
può tornare42 sulle
decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se
è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una
notevole importanza.
3 L’assicuratore
può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali
è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di
ricorso.”
L’art. 53 LPGA ha
codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. DTF 133
V 50 consid. 4.1; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio
2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
L’amministrazione
può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF
8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre
2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Mediante
la riconsiderazione si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,
rispettivamente un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti,
e meglio “un accertamento errato dei fatti, nel senso di
una valutazione degli stessi” (cfr. STF 9C_452/2017 del 6
febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non
giustifica di principio una riconsiderazione (cfr. DTF 117 V 8 consid. 2c; 115
V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto
quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate,
ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure
lo sono state in modo inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010,
consid. 3 con riferimenti).
Una decisione, per essere
considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti di cui all’art. 53 cpv.
2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole dubbio, o, in altre parole “Zweifellosigkeit bedeutet, dass
kein vernünftiger Zweifel
daran möglich sein darf,
dass eine Unrichtigkeit vorliegt;
es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf
eine Unrichtigkeit – möglich” (cfr. DTF 126 V
401; DTF 125 V 393; STF 9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.;
STFA U 288/05 del 14 dicembre 2005 consid. 2; STFA U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.; STFA U 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del
5 aprile 2016).
Circa
l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,
ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si
veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STFA C 24/01 e C 137/01 del 28
aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
2.9. In concreto, come visto al
consid. 2.7., dalle circostanze fattuali relative al caso di specie risulta in
modo chiaro che la perdita di lavoro in relazione alla domanda di indennità per
lavoro ridotto da novembre 2020 a febbraio 2021, visti segnatamente l’aumento
di stipendio a favore di __________ da ottobre 2020 e la crescita aziendale
relativamente alle strutture a disposizione, non è computabile.
Ne discende che a maggior
ragione in relazione alla nuova richiesta di ILR formulata il 19 gennaio 2021 e
afferente all’arco di tempo febbraio-maggio 2021 (in cui è stata indicata una
probabile perdita di lavoro del 100% a differenza di novembre 2020 quando la
medesima era del 50%; cfr. consid. 1.1.; 1.5.), poi ridotta al periodo 3
febbraio – 3 marzo 2021 con il ricorso (cfr. doc. I; consid. 1.10.), ritenuta
l’ulteriore assunzione il 15 dicembre 2020 a tempo indeterminato di un dipendente
quale direttore commerciale Hospitality con stipendio di fr. 7'500.-- mensili (cfr.
doc. 12.7; consid. 2.5.) e considerata la situazione epidemiologica peggiorata
sensibilmente dal mese di ottobre 2020 che ha condotto sia in Svizzera che in
particolare in Italia a nuove restrizioni negli spostamenti da uno Stato
all’altro e da regione a regione su territorio italiano (cfr. consid. 2.6.),
non sussiste una perdita di lavoro computabile.
La decisione emessa dalla
parte resistente il 22 gennaio 2021 di accordare le indennità per lavoro
ridotto nel periodo febbraio – maggio 2021 (cfr. doc. 10; consid. 1.6.) era
manifestamente errata e la rettifica comportava una notevole importanza.
Tale provvedimento poteva,
conseguentemente, essere riconsiderato tramite l’emanazione della decisione del
17 marzo 2021 (cfr. doc. 11; consid. 1.6.).
In virtù delle
considerazioni espresse al consid. 2.7., valide anche per il periodo a
decorrere da febbraio 2021 sia per __________ che per __________, il cui
contratto di lavoro prodotto data del 15 dicembre 2020, la nuova decisione
dell’amministrazione di negare le ILR anche per il periodo febbraio-maggio 2021
non presta il fianco a critiche (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a LADI e 51 cpv. 1
OADI; doc. III pag. 6; consid. 1.11.).
2.10. L’insorgente, nel ricorso e
nella replica, ha chiesto “il rispetto del diritto di essere sentito”
(cfr. doc. I; V).
Giusta
l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro
un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Nel
campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a
prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF
8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.
consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed
ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere
principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF
8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico
dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una
richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura
ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_495/2020 del 6 gennaio 2021 consid.
2.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.;
STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid.
5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018
I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del
23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF
122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di
prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si
traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di
prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale
sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di
interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non
bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_69/2020 del 21 febbraio 2020 consid.
4.4.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in
SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF
9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF
125 V 38 consid. 2).
L’Alta
Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica
fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in
particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF
127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA
38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020
consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39
del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nella presente evenienza -
contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non
ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una
richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle
risultanze probatorie, ma ha semplicemente richiesto “il rispetto del
diritto di essere sentito” (cfr. doc. I; V).
Inoltre, in ossequio
dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito,
l’insorgente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr.
STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018).
Conformemente,
poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_779/2020 del 7 maggio
2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF
8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; DTF 144 V STF 9C_847/2017 del 31
maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF
9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno
2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF
9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9),
senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art.
29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza
ivi citata).
Nel caso di
specie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di
emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione della
parte ricorrente non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini
della risoluzione della vertenza.
Pertanto si prescinde
dall’audizione dell’insorgente.
2.11. Alla luce di tutto quanto
esposto, le decisioni su opposizioni del 26 maggio 2021 con le quali la Sezione
del lavoro ha confermato nei confronti della RI 1 il diniego di indennità per
lavoro ridotto nei periodi 2 novembre 2020 – 2 febbraio 2021 e 3 febbraio – 3
maggio 2021 sono confermate.
A titolo abbondanziale va
rilevato che l’amministrazione ha indicato che __________ non potrebbe comunque
beneficiare delle indennità per lavoro ridotto, perché rivestirebbe una
posizione analoga al datore di lavoro in seno alla RI 1 (cfr. art 31 cpv. 3
lett. c LADI), risultando dubbio il fatto che il potere decisionale sia in capo
effettivamente (e solamente) al signor __________, membro con firma individuale
della SA, considerato che il medesimo è presente in qualità di amministratore
unico in oltre 30 ditte attive iscritte a Registro di commercio (cfr. doc. III
pag. 6; consid. 1.11.).
A tale proposito il TCA si
limita a osservare che, visto l’esito della presente lite, un approfondimento
di tale questione non si impone alla Cassa in relazione alla richiesta di ILR
per i periodi 2 novembre 2020 – 2 febbraio 2021 e 3 febbraio 2021- 3 marzo
2021.
2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a
LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai
ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in
vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 18 giugno 2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del
18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche la
sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Le cause 38.2021.43 e
38.2021.44 sono congiunte
2. Il ricorso contro le
decisioni su opposizione del 26 maggio 2021 è respinto.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti