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Decisione

38.2021.50

Negate ILR ad associaz. sportiva. Non è azienda privata commerciale nel vero senso della parola (assimilabile a DL di diritto pubblico). Non perdita lavoro computabile (esteso attività+aumento personale). Decisivo: dipendenti non rischiano licenziamento a breve termine. Non disp. di trattamento

22 novembre 2021Italiano87 min

I

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2021.50

rs

Lugano

22 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 giugno 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 27 maggio 2021 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il

19 agosto 2020 RI 1 - con sede a __________ e che ha per scopo “__________”

(cfr. doc. 1 p.to 9)

- ha inoltrato alla Sezione del lavoro un

preannuncio di lavoro ridotto per il periodo 1° settembre – 31 dicembre 2020

(cfr. doc. 4).

Dal

relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che la perdita di

lavoro probabile è del 60% per tutta l’azienda, e meglio per 46 dipendenti, di

cui 18 con contratto di lavoro di durata indeterminata e 28 con contratto di

impiego di durata determinata (cfr. doc. 4 p.ti 3, 4), dall’altro, che quale

motivo è stato indicato “Pandemia COVID-19. Difficoltà nell’adempiere a

tutte le restrizioni sanitarie imposte dall’UFSP” (cfr. doc.4 p.to 2.2.).

1.2. La

Sezione del lavoro, dopo aver esperito degli accertamenti, il 18 dicembre 2020,

ha sollevato opposizione in relazione al versamento di indennità per lavoro

ridotto per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, rilevando:

"

(…)

3. Dai dati forniti si evince che la società in

oggetto è finanziata (vedi risposta a domanda nr. 11) per il 35% da ricavi da

sponsor (tra i quali diversi enti para-pubblici), per il 20% dai contributi dei

__________ (soci), per il 15% da quote sociali (ricavi dalle tasse dei

giocatori), per il 15% provengono dal __________ __________, per il 7% dai

contributi __________ e il restante 8% proviene da altre attività.

Come sopra esposto, tra i presupposti per ammettere

l’indennità per lavoro ridotto, vi è quello di essere un’azienda e, da quanto

sovraesposto, RI 1 non può essere considerata tale. Infatti, in un’azienda

commerciale che opera sul mercato la maggior fonte di ricavo dovrebbe essere

costituita dalla vendita di beni/servizi da essa prodotti in un rapporto

sinallagmatico. Pertanto, pur essendo un datore di lavoro, RI 1 non può essere

considerata alla stregua di un’azienda. Infatti, questa non persegue alcuno

scopo commerciale e i servizi da essa offerti non hanno quale obiettivo quello

di produrre un guadagno. L’indennità per perdita di lavoro non può pertanto

essere concessa.

A titolo meramente abbondanziale si fa notare come

buona parte dei contratti di lavoro siano stati stipulati con inizio da luglio

2020, in pieno periodo di supposto lavoro ridotto. (…)” (Doc. 8)

1.3. Contro

la decisione del 18 dicembre 2020 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, il 29

gennaio 2021, ha interposto opposizione, asserendo segnatamente che tra i

presupposti per poter beneficiare del lavoro ridotto non figura quello di

essere un’azienda in senso stretto, né quello di avere uno scopo commerciale,

un rischio aziendale proprio.

E’

stato poi asserito, da una parte, che, visto l’obbligo per i club __________ di

avere un __________ per poter svolgere regolarmente la propria attività e

ottenere la __________, i principali club della piazza __________ ticinese, __________,

__________ e __________, soci dell’RI 1, senza quest’ultima - che costituisce

il settore __________ delle __________ squadre __________ -, non avrebbero più

un settore __________ (rispettivamente dovrebbero ripensarne l’organizzazione)

e la loro iscrizione ai campionati risulterebbe compromessa.

Dall’altra,

che la pandemia ha avuto un impatto economico sull’RI 1, in quanto i soci (che

forniscono il 20% delle entrate) hanno avuto una notevole riduzione degli

introiti a seguito del divieto di ingresso del pubblico durante le

competizioni. Inoltre le società sono state confrontate con la sospensione

delle competizioni, per cui è stato impossibile per i club __________ generare

utili, che provengono anche dalla vendita di __________, fra i quali figurano

pure i __________ del vivaio __________.

Il

patrocinatore dell’opponente ha evidenziato che la sua cliente nel 2020 ha

potuto salvare dei posti di lavoro proprio grazie alla concessione di ILR e

garantire così la sopravvivenza del settore giovanile per ognuno dei __________.

Inoltre

è stato osservato che anche l’__________ ha erogato i contributi __________ in

maniera sussidiaria rispetto alle indennità per lavoro ridotto, trovandosi essa

stessa in difficoltà.

Per

quanto riguarda la conclusione dei nuovi contratti, è stato rilevato, in primo

luogo, che la stagione __________ dura da luglio a giugno, di modo che è

normale che i contratti in scadenza siano stati rinnovati a luglio, ciò che è

stato possibile grazie alle ILR.

In

secondo luogo, che dal luglio 2020 l’RI 1 ha in gestione anche la squadra __________,

per cui sono state create 5 nuove posizioni.

L’avv.

RA 1 ha concluso affermando che pertanto l’RI 1 è strutturata in modo tale da

essere assimilabile a un’azienda, per cui in una certa misura si assume un

rischio aziendale e senza gli aiuti del lavoro ridotto rischierebbe di

scomparire.

Infine

è stato puntualizzato che associazioni di altri Cantoni analoghe all’RI 1, che

raggruppano i __________ e che hanno, quali principali entrate, contributi __________,

tasse sociali, contributi dei club, degli sponsor e dei Cantoni, hanno ricevuto

definitiva conferma del beneficio del lavoro ridotto (cfr. doc. 11).

1.4. Con

decisione su opposizione del 27 maggio 2021 la Sezione del lavoro ha confermato

la decisione del 18 dicembre 2020, evidenziando, innanzitutto, che le persone

alle dipendenze dell’RI 1 in base a un contratto di durata determinata non

avevano comunque diritto alle indennità per lavoro ridotto in virtù dell’art.

33 cpv. 1 lett. e LADI (cfr. doc. I pag. 3).

L’amministrazione

ha poi rilevato che i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla

pandemia se, da una parte, hanno causato una riduzione delle entrate,

dall’altra, hanno comportato delle minori uscite, ovvero dei risparmi e ha

indicato:

" (…) la

situazione finanziaria dell’opponente risulta tutto sommato stabile, non

essendo l'aspetto finanziario legato direttamente all'attività svolta dall'RI 1,

di natura non commerciale. ln base alla documentazione prodotta dall'RI 1 in

data 7 ottobre 2020 in risposta all'accertamento esperito dall'UG il 30

settembre 2020, è possibile rilevare quanto segue (si precisa che l'esercizio

contabile, corrispondente all'anno sociale ed alla stagione sportiva, decorre

dal 1 luglio al 30 giugno): La cifra d'affari relativa ai mesi di luglio ed

agosto 2020 ammonta a CHF 100'000.-- e la cifra d'affari prospettata per i mesi

da settembre a dicembre 2020 a CHF 701 000.-. II preventivo __________

2020/21 prevedeva dei ricavi annui di CHF1'046'000.- - (quindi CHF 87166.- -

mensili) ed una perdita finale di CHF 87'335.--, ovvero inferiore alla perdita

di CHF 155'342.50 preventivata per l'anno 2019/2020 (quindi prima della

pandemia). Anche volendo ammettere che il preventivo 2020/21 prodotto il 7 ottobre

2020 non tenga (sufficientemente) conto di eventuali minor entrate legate alla

pandemia (come sostenuto dall'opponente), è necessario precisare come tale

considerazione valga anche per le uscite, considerevolmente diminuite anch'esse

in ragione della pandemia, come esposto pure nella decisione 29 aprile 2021

relativa al periodo marzo - agosto 2020, segnatamente per quanto legate alle

trasferte, costi tornei, arbitri, affitto __________ allenamento ecc.

Visto quanto precede occorre sottolineare, come indicato in

relazione al preannuncio relativo al periodo precedente (marzo - agosto 2020),

che non può essere scopo del versamento delle indennità per lavoro ridotto

permettere al richiedente la realizzazione di un utile, rispettivamente il

risparmio di costi già preventivati a prescindere dall'insorgere dell'evento

riconosciuto ai sensi dell'art. 51 OADI (si rammenta che l'Associazione

preannuncia una perdita di lavoro nella misura del 60% per 46 dipendenti, per

costi salariali indicati in CHF 725'000.--). (…)” (Doc. B pag. 4-5)

La

Sezione del lavoro ha altresì osservato che i dipendenti al beneficio di contratti

di durata indeterminata non sono stati esposti a un rischio immediato di

licenziamento, rilevando:

" (…) l'indennità

per lavoro ridotto è accordata unicamente se è presumibile che con la diminuzione

del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro (cfr. p.to 3 sopra;

art. 31 cpv. 1 lett. d LADI).

ln concreto, in merito alla situazione finanziaria dell'__________,

tutto sommato stabile, si rinvia a quanto esposto al punto 4.4 sopra.

Riguardo al rischio di licenziamento in relazione ai rapporti di

lavoro di durata indeterminata si sottolinea quanto segue. Questi contratti

(conclusi negli anni 2017, 2018 e 2019, rispettivamente il 25 maggio e 30

giugno 2020), disdicibili con un preavviso 6 mesi (11 contratti) o di 2 mesi

(rispettivamente secondo CO; 6 contratti), potevano essere scissi unicamente

per la scadenza del 30 giugno. Non era quindi possibile inoltrare delle

disdette a breve (e neppure a medio) termine durante il periodo in esame, visto

come la prima scadenza possibile sarebbe stata il 30 giugno 2021 e ritenuto che

un licenziamento con effetto dopo 6 mesi non può essere considerato un

licenziamento a breve termine (…).

(…) l’RI 1 non si assume un reale rischio

aziendale e che la sua esistenza non risulta essere compromessa, così come i

dipendenti in parola non risultavano essere stati esposti ad alcun rischio

immediato e concreto di perdere il posto di lavoro (contrariamente a quanto

sostenuto dall'opponente).

Al proposito si osserva, d'altronde, come l'RI 1, ricoprendo una

situazione di monopolio nel Cantone per questo genere di attività d'élite,

appare mantenere l'organico, rispettivamente lo adegua ai bisogni previsti, a

prescindere dalla situazione pandemica e dalle perdite preventivate, forte del

fatto che il volume dell'attività sarebbe stato ripristinato al termine delle

restrizioni, non essendo l'opponente esposta a concorrenza, e anche perché

tenuta, a suo dire, a garantire la gestione dei settori __________ necessari

all'ottenimento della __________ da parte dei soci professionisti (cfr.

opposizione 29 gennaio 2021 p.to 9.4). ln tal senso, nella primavera dell'anno

scorso (a pandemia conclamata) sono stati assunti nuovi collaboratori (cfr.

infra p.to 6) malgrado già il preventivo pre-pandemico indicasse delle perdite.

(…)” (Doc. B pag. 5-6)

In merito ai dipendenti neo

assunti nel 2020 l’amministrazione ha affermato:

" (…) l’RI 1,

in virtù dei principi sopra esposti, aveva l'obbligo di fare eseguire nel

limite del possibile il lavoro previsto per i collaboratori neo assunti da

persone già al beneficio del lavoro ridotto e, laddove non possibile,

l'assunzione non poteva certamente avvenire con una percentuale oltre al pensum

effettivamente eseguibile tenuto conto della situazione pandemica. ln

alternativa, prudenzialmente (tenuto conto dell'incertezza legata alla

situazione pandemica), l'RI 1 doveva rinunciare al progetto legato alle

assunzioni in questione. ln alcun caso possono essere autorizzate al lavoro

ridotto persone neo assunte per le quali vengono poi chieste prontamente -

anche solo in parte - le relative indennità, facendo così aumentare l'impatto

della pandemia e dei provvedimenti dell'autorità sul lavoro ridotto, invece di

contenerlo o diminuirlo. L'agire dell'RI 1 denota peraltro ulteriormente come

la medesima non fosse confrontata con un vero rischio imprenditoriale. Occorre

poi ricordare, in relazione al nuovo settore che l'opponente avrebbe gestito da

luglio 2020, come anche aziende commerciali nuove o settori di essi, costituiti

durante la pandemia senza poter dimostrare un adeguato periodo d'esercizio in

piena autonomia, non possono essere ammessi al lavoro ridotto.

Nulla cambia il fatto che il socio fondatore (__________), che

avrebbe dovuto coprire interamente i costi di gestione, ha dovuto ricorrere a

sua volta ai prestiti Covid-19 per fare fronte ai costi della stagione

corrente.

Inoltre, si rileva come dalla documentazione agli atti emerga che

nel periodo dal 20 aprile 2020 al 17 giugno 2020 sono stati assunti (17)

collaboratori con contratti di durata determinata per il periodo dal 1 luglio

2020 al 30 giugno 2021, collaboratori che non risultano essere stati alle

dipendenze dell'RI 1 nell'anno 2019 (cfr. Avviso di salario per l'anno 2019 del

10 gennaio 2020). Si presume quindi trattarsi di dipendenti nuovi, assunti

(parzialmente) in sostituzione di dipendenti alle dipendenze dell'RI 1 nel 2019

che non figurano più nella lista "Dipendenti __________ 2020-2021".

Anche in relazione a questa categoria di collaboratori è necessario precisare

che in virtù dell'obbligo di diminuire il danno sopra citato (intraprendere

tutto quanto ragionevolmente esigibile per contenere al massimo o addirittura

eliminare le conseguenze negative di un provvedimento dell'autorità sul volume

del lavoro) si poteva ragionevolmente esigere dall'opponente di rinunciare alle

sostituzioni in parola, invece di procedervi per poi annunciare alla Cassa

delle ore perse per 46 collaboratori.

Riguardo all'affermazione dell'opponente secondo cui sarebbe

normale "che nel mese di luglio siano stati rinnovati i contratti in

scadenza, il che è stato possibile proprio grazie alle indennità per lavoro

ridotto, in assenza delle quali si sarebbe dovuto procedere con dei

licenziamenti” si osserva che, a prescindere dal fatto che non si sarebbe

trattato di licenziamenti bensì di contratti nuovi con altri dipendenti, il

datore di lavoro non può, confidando nelle indennità concesse (cfr. opposizione

p.to 9.10), sostituire, in eccesso, un gran numero di collaboratori alla

scadenza dei loro contratti, disattendendo il proprio obbligo di diminuire il

danno. Infatti, quest'ultimo principio non può che prevalere sull'interesse del

datore di lavoro di assumere, grazie alle indennità, del nuovo personale - in

esubero (al proposito cfr. pure STCA 38.2009.39 del 7 settembre 2009 cons. 2.6.

in cui viene precisato come non sia scopo della LADI di conservare del

personale in esubero). (…)” (Doc. B pag. 6-7)

Per

quanto concerne l’asserita disparità di trattamento la Sezione del lavoro ha

precisato che l’attività della società non può essere paragonata a quella di

un’associazione di sportivi professionisti, agendo quest’ultima in gran parte e

in modo diretto sul mercato, segnatamente tramite la vendita di biglietti delle

partite e dei diritti televisivi, come pure che il principio della parità di

trattamento ha un’importanza limitata sul piano intercantonale e che il

principio della legalità prevale su quello della parità di trattamento (cfr.

doc. B pag. 7-8).

Infine

l’amministrazione ha rilevato che non hanno comunque diritto a indennità per

lavoro ridotto i dipendenti già in età pensionabile e che si pone la questione

in relazione a eventuali collaboratori che esercitano l’attività a favore

dell’Associazione a titolo di attività accessoria (cfr. doc. B pag. 8).

1.5. Contro

la decisione su opposizione del 27 maggio 2021 RI 1, sempre patrocinata

dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha

chiesto, in via principale, l’annullamento della stessa e, in via subordinata,

nell’ipotesi in cui questo Tribunale confermi il provvedimento del 27 maggio

2021, il condono delle indennità per lavoro ridotto concesse (cfr. doc. I pag.

19).

A

sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha addotto, avantutto, che

non vi è una base legale a sostegno della tesi dell’amministrazione secondo cui

solo le aziende con un rischio commerciale proprio potrebbero beneficiare delle

indennità e che l’Associazione non ha conseguito alcun utile, ma ha

semplicemente beneficiato del fatto che i soci contribuenti, essendosi

indebitati richiedendo un prestito Covid-19 per terminare la stagione, hanno

potuto versare i contributi.

L’avv.

RA 1 ha poi spiegato di cosa si occupa RI 1, e meglio:

" (…) __________.

Lo scopo è dunque quello di __________ e accompagnarli nello loro sviluppo

sportivo, garantendo un servizio ottimale a beneficio di tutto il settore.

Secondo lo statuto, l'RI 1 __________ e di presentare

per queste una singola candidatura per il __________ di formazione alla __________,

unitamente alle altre squadre di __________ del Ticino. L'obiettivo è quello di

offrire ai __________ un __________, a delle condizioni e in un ambiente ideale

che possano favorire contemporaneamente una __________.

Prove:

Richiamo dell'intero incarto n. RIS: __________ dell'Ufficio giuridico della

Sezione del lavoro.

12.2. La ricorrente si assume di conseguenza l'onere

di formare le __________ ticinesi, fornendo dunque loro un servizio __________

che va a beneficio di tutta la collettività.

L'RI 1 dispone di fatto di __________, nonché di

numerosi dipendenti con un regolare contratto di lavoro e per cui di

conseguenza vengono versati i relativi oneri sociali.

Aggiungasi che con il proprio lavoro l'RI 1 genera un

valore commerciale per quanto riguarda i __________ delle varie squadre

ticinesi, di cui beneficiano i soci dell’RI 1. In questo senso, l'opponente

comunque fornisce un servizio contrariamente a quanto ritiene l'Ufficio nelle

sue decisioni.” (doc. I pag. 9)

È

stato esposto che, quindi, l’RI 1 fornisce, a favore dei propri soci, la __________

- i cui cartellini restano ai club che beneficiano di eventuali valorizzazioni

future - che permette ai club __________ di soddisfare i requisiti per

l’ottenimento delle __________, come indicato nello statuto. Ai __________

offre un __________ __________) a delle condizioni e in un ambiente ideale

(cfr. doc. I pag. 9).

Il

rappresentante dell’insorgente ha poi portato all’attenzione di questa Corte

alcuni aspetti, ossia che, come visto, le società di professionisti per

l’ottenimento della __________ devono avere il __________, come pure che l’__________

esige che vi siano dei partenariati a livello regionale (14 regioni in

Svizzera, di cui una è costituita da Ticino e Grigioni italiano), impone norme

organizzative e richiede di avere determinati collaboratori con specifiche

competenze (responsabili tecnici, un certo numero di allenatori con determinate

qualifiche, fisioterapisti, allenatori specifici, ecc.). È stato puntualizzato

che all’interno della regione sono possibili varie modalità giuridiche per

gestire il partenariato. Principalmente una società può gestire il partenariato

nell’ambito della propria struttura giuridica e prendere accordi con altre

società le quali devono disporre del __________ in quella regione oppure può

essere costituita un’associazione giuridicamente indipendente, i cui soci

attivi sono le società __________, come nel caso dell’RI 1.

Secondo

la parte ricorrente la soluzione scelta in merito alla modalità giuridica non

può pregiudicare il diritto ai contributi per il lavoro ridotto, ritenuto che

se il partenariato del __________ fosse gestito, a titolo esemplificativo, dal __________,

club __________ riconosciuto come azienda, sarebbe dato il diritto alle ILR

(cfr. doc. I pag. 10-11).

L’avv.

RA 1 ha in seguito sottolineato, in primo luogo, che la Sezione del lavoro pare

contraddirsi quando indica che l’RI 1 avrebbe conseguito un utile, visto che il

concetto di utile si riferisce alle aziende per definizione, mentre nella

decisione su opposizione viene a più riprese evidenziato come la stessa non sia

un’azienda e non disponga di un proprio rischio aziendale, di modo che, in assenza

di rischio aziendale, essa non può avere conseguito un utile, non essendovi la

possibilità di elargire eventuali dividenti ai soci.

In

secondo luogo, che il saldo positivo rilevato dall’amministrazione deriva

unicamente dal fatto che sono state concesse le indennità per lavoro ridotto

(in assenza di queste ultime vi sarebbe una perdita) e che parte delle entrate

è da ricondurre ai contributi che i soci hanno potuto versare indebitandosi

(cfr. doc. I pag.13).

La

parte ricorrente, riguardo specificatamente alla conservazione dei posti di

lavoro, ha rilevato:

" (…)

l’attività dell’RI 1 è stata compromessa in maniera molto importante dalla

pandemia, comportando automaticamente il rischio di dover procedere con dei

licenziamenti.

A torto l'ufficio asserisce che le entrate dell'RI 1

sarebbero sempre garantite, a prescindere dal volume del lavoro svolto dai

dipendenti, stante come vi siano i contributi versati dai soci e dall' __________.

Di nuovo l'Ufficio si riferisce a torto al fatto che l'RI 1 non dispone di un

proprio rischio aziendale, ciò che tuttavia (come evidenziato in precedenza)

non costituisce un presupposto per poter beneficiare delle indennità per il

lavoro ridotto ai sensi dell'art. 31 LADI.

È bene tenere presente come l'RI 1 abbia visto una

riduzione delle entrate e di conseguenza si è trovata concretamente confrontata

con il rischio di dover procedere a disdire i contratti in essere nel periodo

di riferimento per la fattispecie.

La ricorrente, rientrando pacificamente nel campo di

applicazione della clausola di rigore, ha pertanto diritto al riconoscimento

delle indennità per il lavoro ridotto, giacché il ragionamento secondo cui

l'aver generato (ciò che l'Ufficio ritiene essere) un utile nel periodo di

riferimento comporti automaticamente l'esclusione del diritto all'indennità,

non può in alcun modo essere condiviso.

Ciò che conta è la

perdita di lavoro computabile, e meglio che sia dato il rischio di dover

procedere con dei licenziamenti nell'immediato, rischio che nel caso concreto è dato, diversamente

da quanto ha ritenuto l’Ufficio nella sua decisione su opposizione (…)

13.3. Secondo l’Ufficio, per i contratti di durata

indeterminata non sussisterebbe alcun

rischio di dover procedere con dei licenziamenti a breve (e nemmeno a medio)

termine, giacché il termine di disdetta degli stessi è 6 mesi e unicamente per il 30 giugno. La prima data

disponibile per disdire tali contratti sarebbe stata dunque il 30 giugno 2021. L’Ufficio

ha inoltre considerato che l’RI 1 non avrebbe rispettato il proprio obbligo di

riduzione del danno, in virtù delle nuove assunzioni effettuate e del fatto che

ci si sarebbe dovuti adoperare per far eseguire nel limite del possibile il

lavoro previsto pe i collaboratori neo assunti da personale già a beneficio del

lavoro ridotto. L’agire dell’RI 1 avrebbe aumentato l’impatto della pandemia

anziché diminuirlo.

13.4. Le motivazioni dell'Ufficio non prendono

sufficientemente in considerazione le circostanze del caso concreto. In

effetti, la stagione __________ dura dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno

successivo. Per questo, i contratti a tempo indeterminato vengono sottoscritti

con un termine di disdetta di 6 mesi per il 30 giugno dell'anno

successivo, in modo che il diretto interessato possa iniziare la nuova

(eventuale) futura attività in concomitanza con l'inizio della nuova stagione.

In pratica, i contratti dei collaboratori dell'RI 1

seguono il naturale andamento della stagione __________. Lo stesso dicasi per i

contratti a tempo determinato sottoscritti con scadenza per il 30 giugno, e

meglio al termine della stagione __________. Aggiungasi come la presenza di

contratti a tempo determinato sia data dal costante circolo di collaboratori

che si verifica nel settore, per cui anche l'importante presenza di tali

contratti e le costanti assunzioni a tempo determinato dal 1° luglio al 30

giugno dell'anno successivo risultano insite nella natura dell'attività svolta

dall'RI 1.

La ricorrente deve disporre di una serie di figure

professionali (già menzionate in precedenza, punto n. 12.3), per adempiere ai

requisiti della __________. Il personale alle dipendenze dell'RI 1 non può

facilmente essere sostituito, come auspicato dall'Ufficio. A titolo

esemplificativo, si segnala che un arbitro non può certo rimpiazzare un fisioterapista.

L'allenatore della squadra __________, da parte sua, non può contemporaneamente

allenare i giovani __________.

La ricorrente deve poter avere alle proprie dipendenze

un certo numero di persone per squadra, con certe formazioni, e non è possibile

gestire liberamente questi aspetti, altrimenti non disporrebbe più delle

qualifiche per il __________ e le squadre non giocherebbero più.

13.5. Posto come nella valutazione del diritto alle

indennità per il lavoro ridotto debbano essere tenuti in considerazione anche

le prospettive future e gli sviluppi strutturali del settore in questione, è

chiaro che il rischio di licenziamento a livello __________ regionale può

concretizzarsi, tenendo conto delle scadenze contrattuali summenzionate,

tramite il mancato rinnovo, rispettivamente la mancata sostituzione dei

dipendenti con contratto a tempo determinato. Diversamente da quanto sostiene

l'Ufficio a riguardo, non era sostenibile che la ricorrente rinunciasse alle

summenzionate assunzioni, poiché l'attività sarebbe risultata ampiamente (per

non dire definitivamente) compromessa.

Come già si è detto

infatti, per il buon funzionamento dell’RI 1 devono essere garantite alcune

posizioni (come evidenziato al punto n.

12.3). (…)” (Doc. I pag. 13-15)

1.6. Nella

sua risposta del 23 agosto 2021 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere

il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi

di diritto (cfr. doc. III).

1.7. L’8 settembre 2021 l’avv. RA 1, per

conto dell’insorgente, ha formulato alcune osservazioni (cfr. doc. V).

1.8. L’amministrazione, dopo aver

ottenuto una proroga del relativo termine (cfr. doc. VI-VIII), ha preso

posizione al riguardo il 30 settembre 2021 (cfr. doc. IX).

1.9. La parte ricorrente si è nuovamente

espressa in merito alla fattispecie con lo scritto del 14 ottobre 2021 (cfr.

doc. XI).

1.10. Il 21 ottobre 2021 la Sezione del

lavoro (cfr. doc. XIII).

1.11. Il doc. XIII è stato trasmesso per

conoscenza al patrocinatore dell’insorgente (cfr. doc. XIV).

in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del

lavoro non abbia riconosciuto all’RI 1 il diritto a indennità per lavoro

ridotto per i suoi dipendenti per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre

2020.

Con

il proprio ricorso l’RI 1, in via subordinata, ha chiesto, nell’ipotesi in cui

questo Tribunale confermi il provvedimento del 27 maggio 2021, il condono delle

indennità per lavoro ridotto concesse (cfr. doc. I pag. 19, consid. 1.5.).

Per quanto riguarda il periodo 1°

settembre - 31 dicembre 2020, tuttavia, come anche indicato dalla parte

resistente (cfr. doc. III pag. 6), l’insorgente non ha percepito indennità di

lavoro ridotto a seguito di una decisione di riconoscimento che è poi stata riconsiderata,

come invece per il lasso di tempo 12 marzo – 31 agosto 2020 (cfr. inc.

38.2021.38).

Inoltre

è ad ogni modo la decisione impugnata

che costituisce il presupposto e

il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020

del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid.

4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6

dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2;

DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36

consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81

pag. 294).

Nella

presente fattispecie, davanti al TCA, è stata contestata la decisione su

opposizione emessa il 27 maggio 2021 dalla Sezione del lavoro, la quale

concerne esclusivamente il diniego del diritto all’indennità per lavoro ridotto

dal 1° settembre al 31 dicembre 2020 (cfr. doc. B).

Pertanto

la domanda di condono relativa alla vertenza 38.2021.50 è irricevibile.

In relazione alla richiesta di

condono concernente il periodo 12 marzo - 31 agosto 2021 si rinvia al consid.

2.1. della sentenza 38.2021.38 emessa in data odierna.

2.2. I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31 LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"

a. sono soggetti

all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la

disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di

contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato

disdetto;

d. la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la

diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro

posti di lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

Fatti

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art.

32 cpv. 1 LADI prevede che:

"

Una perdita di lavoro è computabile

se:

a. è dovuta a

motivi economici ed è inevitabile e

b. per

ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il

cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

"

Il Consiglio

federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro

riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle

condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di

quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile

soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione

dell’esercizio.”

Al

riguardo, l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

"

1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti

delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono

computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti

adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del

danno.

Considerandi

2.

La

perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di

importare o di esportare materie prime o merci;

b. il

contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i

combustibili;

c. restrizioni

di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni

di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati

da forze naturali.

3.

La

perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono

dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4.

La

perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia

coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato

contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di

lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta

applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

La clausola relativa ai casi di

rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADIO e 51 OADI si riferisce a situazioni che

non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più

difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze

eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF

8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art.

33.

LADI enuncia:

1.

Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione

aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella professione

o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia

cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni

immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate

da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o

al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2.

Il

Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la

perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il

Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione.”

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato

nell'azienda di

quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,

determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3

Nella

Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha

stabilito che:

"

(…)

C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere

inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il

danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure

ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.

C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,

in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto

essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di

adottare.

C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una

misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando

parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione

presso un altro datore di lavoro.

C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua

azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo

adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma

di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

(…).

C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad

altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il

datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed

economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…).

D1 Una

perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di

occupazione;

· cade in

giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per

singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne

persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di

tirocinio;

· concerne

persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora

l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di

questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre

circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa

essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età

scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione

dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di

questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella

lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di

istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una

diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di

un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta

probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è

solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella

costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore

solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera

normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure

d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.

Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali

che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono

essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la

giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le

aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività

specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di

lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale

del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per

l'azienda sono computabili.

D4 Per quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di ordinazioni

durante la fase di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta

usuale e le conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del

rischio aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro

subite, ad esempio, da un’azienda esistente che è stata ripresa da un altro

datore di lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure le perdite di

lavoro dovute a provvedimenti delle autorità.

D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente

o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli

il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella

sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al

versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il

cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di

ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:

le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a

lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione

causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della

costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o

dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;

le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del

datore di lavoro o di un dirigente. (…)”

Per

quanto concerne il lavoro ridotto nelle aziende pubbliche e

nell’amministrazione la Prassi LADI ILR prevede:

"

(…)

D36 In genere le aziende di diritto pubblico non

adempiono i

presupposti dell’indennità per

lavoro ridotto in quanto non presentano veri e propri rischi aziendali. Considerato

che esistono varie forme di aziende statali, non si può però escludere a priori

che in singoli casi i presupposti del diritto all’indennità per lavoro ridotto

siano soddisfatti (DTF 121 V 362).

D37 Non sussiste alcun diritto all'indennità per lavoro

ridotto per le aziende di diritto pubblico che non presentano alcun rischio

aziendale, poiché esse devono adempiere i loro mandati legali indipendentemente

dalla situazione economica (mandati di prestazioni) e sono sostenute nei

periodi di difficoltà finanziarie in quanto le loro spese supplementari o le

loro perdite sono coperte dai fondi pubblici (DLA 1996/1997 pag. 122).

è Giurisprudenza

DLA 1995 pag. 176 (La

condizione secondo cui una perdita di lavoro è computabile soltanto se è dovuta

a motivi economici ed è inevitabile non è adempiuta se l’azienda non corre

alcun rischio, ossia se l'azienda non rischia di essere chiusa. L’ILR serve a

evitare i licenziamenti a breve termine)

(…).

G4 Il datore di lavoro deve motivare nel preannuncio la necessità del

lavoro ridotto e dimostrare che i presupposti del diritto all’indennità sono

adempiuti. A tal fine, è tenuto a rispondere a tutte le domande contenute nel

modulo di preannuncio (art. 28 LPGA). (…)”

Nella

“Direttiva 2020/06: aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” del 9 aprile 2020, la SECO ha in particolare previsto quanto segue:

"

(…)

Richieste dei datori di lavoro di diritto pubblico

Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare

l’occupazione nelle aziende in cui i posti di lavoro sono a rischio a seguito

delle condizioni economiche sfavorevoli. Un requisito fondamentale è dunque

l’esistenza di una minaccia per i posti di lavoro. Tuttavia su molti datori di

lavoro di diritto pubblico non grava alcun rischio aziendale o di fallimento,

perché devono assolvere i compiti affidati loro dalla legge indipendentemente

dalla situazione economica. Le difficoltà economiche (ad es. di liquidità), le maggiori

spese o addirittura le perdite connesse all’attività aziendale sono coperte con

fondi pubblici, come sovvenzioni o altri valori monetari. In questi casi i

posti di lavoro non sono a rischio. Considerate le peculiarità organizzative

dell’istituto di diritto pubblico (regolamento sulle sovvenzioni, garanzie

statali in mandati di prestazioni ecc.), se le eventuali conseguenze economiche

negative non generano un immediato taglio dei posti di lavoro, riconoscere il

diritto all’ILR contrasterebbe con le finalità della stessa.

Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro

di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e

dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un

ente pubblico sulla base di una convenzione. In tal caso è determinante che la

convenzione stabilisca l’entità con cui l’ente pubblico copre i costi (mediante

sovvenzioni ecc.) e che di conseguenza i posti di lavoro non sono a rischio

neppure in assenza di copertura dei costi. Questo può riguardare le grandi come

le piccole aziende (es. se la piscina di un Comune è gestita da privati o da

un’associazione ma sussiste una garanzia di disavanzo da parte del Comune).

L’unico elemento determinante è se, a seguito della situazione giuridica, vi è

il rischio di una perdita immediata di posti di lavoro.

I datori di lavoro di diritto pubblico e le

associazioni o i datori di lavoro privati che, su mandato pubblico, gestiscono

aziende o imprese o erogano servizi, devono dimostrare che i posti di lavoro

sono a rischio, nonostante le convenzioni in essere con gli enti pubblici

man-danti. In mancanza di una dimostrazione credibile, non sussiste alcun

diritto all’ILR. (…)”

Nella “Direttiva 2020/10:

Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio

2020.

in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in

particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle

seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella Direttiva

2020/15 del 30 ottobre 2020.

In quest’ultima la SECO ha

precisato che:

"

(…)

2.1

Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie

ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa

associata devono essere considerate temporanee.

2.2

Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e

della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio

aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1

lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.

Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi

per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1

lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile

che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono

riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è

una giustificazione insufficiente.

(…).

2.3

Perdite di lavoro dovute a

provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in

relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto

le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella

regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e

dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo

singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità

cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili

al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di

raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di

lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51

cpv. 3 OADI). (…)”

(…)

2.6

Preannunci dei fornitori di prestazioni

pubbliche (datore di

lavoro pubblico, amministrazione pubblica

ecc.)

Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare i posti di

lavoro. Questa misura serve a evitare che si verifichino licenziamenti

immediati a causa di un calo temporaneo della domanda di beni e servizi e della

conseguente perdita di lavoro (cfr. anche DTF 121 V 362 consid. 3. a). Tale

rischio (diretto) di perdita di posti di lavoro sussiste fondamentalmente

soltanto per le aziende che finanziano la loro fornitura di servizi

esclusivamente con i redditi o il denaro generato da privati.

Al contrario, sui fornitori di prestazioni pubbliche

non grava alcun rischio aziendale o di fallimento, poiché devono assolvere i

compiti affidati loro dalla legge indipendentemente dalla situazione economica.

Eventuali difficoltà economiche, le maggiori spese o addirittura le perdite

connesse all’attività aziendale sono coperte con fondi pubblici, come

sovvenzioni o altri valori monetari. Generalmente, in questi casi non vi è

nessuna minaccia immediata di perdere posti di lavoro.

Sulla base del mandato dei fornitori di prestazioni

pubbliche e tenendo conto dello scopo dell’ILR, ne consegue che i fornitori di

prestazioni non hanno fondamentalmente diritto all’ILR per i loro

collaboratori. La concessione dell’ILR in caso di sospensione temporanea di

questa prestazione equivarrebbe a trasferire i costi salariali al fondo AD,

senza il rischio di licenziamenti immediati (che il legislatore deve

contrastare) in relazione a tali società di diritto pubblico.

Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro

di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e

dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un

ente pubblico sulla base di una convenzione.

La concessione dell’ILR per i collaboratori dei

fornitori di prestazioni pubbliche è consentita soltanto se i collaboratori

interessati sono esposti a un rischio immediato e concreto di licenziamento.

Ciò può riguardare anche solo ambiti parziali dei fornitori di prestazioni. Ad

esempio, un’azienda di trasporto può comprendere sia un reparto i cui

collaboratori hanno diritto all’ILR in caso di calo del fatturato (es. pullman

turistici) sia un reparto i cui collaboratori non ne hanno diritto (gestione

sovvenzionata di autobus locali).

Esiste un rischio diretto e concreto di perdere posti

di lavoro se non c’è alcuna garanzia/sicurezza che i costi operativi vengano

completamente coperti in caso di calo della domanda o di riduzione ordinata

dell’offerta da parte del cliente e se le aziende interessate hanno la

possibilità di licenziare direttamente i collaboratori al fine di ridurre i

costi operativi. Queste due condizioni devono essere soddisfatte

contemporaneamente.

Il SC deve semplicemente verificare se esiste un

rischio immediato e concreto di perdere posti di lavoro e se il datore di

lavoro può dimostrarlo mediante un’adeguata documentazione. È quindi

responsabilità delle aziende che forniscono prestazioni pubbliche (Service

Public) fornire al SC tale documentazione adeguata (regolamenti del personale,

contratti di lavoro, mandati di prestazione, concessioni, accordi di

sovvenzione, CCL ecc.), al fine di dimostrare in maniera attendibile che esiste

un rischio diretto e concreto di licenziamento in caso di perdita del lavoro.

Non sono necessarie ulteriori verifiche. L’introduzione del lavoro ridotto va

respinta soltanto se i documenti presentati dal datore di lavoro non sono in

grado di provare il rischio di perdere posti di lavoro.

Se sono soddisfatte tutte le condizioni per il diritto

all’indennità e l’ILR viene accordata, l’istituzione ha diritto all’ILR in

misura pari alle ore di lavoro perse e alla perdita computabile senza alcuna

differenza, proprio come ogni altra azienda che soddisfa le condizioni per il

diritto all’ILR. In particolare occorre osservare che, nel calcolo dell’ILR,

non sono dedotte né la parte sovvenzionata né la garanzia statale. Neppure

eventuali misure di sostegno decise a posteriori dal Parlamento o dal Consiglio

federale portano a una riduzione dell’ILR (ciò significa che questi pagamenti

non comporterebbero né il versamento di un importo inferiore dell’ILR né

rimborsi). Tali precisazioni entrano in vigore retroattivamente il 1° giugno

2020.

In caso di decisione su opposizione, la presenza di

entrambe le suddette condizioni di diritto (rischio concreto di perdere posti

di lavoro e nessuna copertura completa dei costi operativi) deve emergere

chiaramente e inequivocabilmente dalla giustificazione, con precisi rimandi ai

documenti di riferimento.”

Nella

“Direttiva 2020/15: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”

del 30 ottobre 2020 è stato, altresì, introdotto un nuovo punto 2.6 a relativo

al preannuncio di organizzazioni non commerciali:

"

In generale, i singoli e quindi le

organizzazioni (indipendentemente dalla loro forma giuridica) con cui sono

impiegati non hanno diritto a ILR se non vi è una perdita economica e il lavoro

ridotto non serve a mantenere i posti di lavoro.

Un'organizzazione, ad esempio un'associazione o una

cooperativa il cui scopo è il benessere dei suoi membri e che è finanziata

dalle quote associative, non subisce alcuna perdita economica e i posti di

lavoro non sono in pericolo. Non vi è quindi alcun diritto a ILR, anche se il

lavoro dei dipendenti deve essere temporaneamente sospeso a causa di misure

ufficiali.

Tuttavia, un'associazione che fornisce servizi e si

finanzia con le tasse che riceve in cambio (ad es. proventi delle vendite,

biglietti d'ingresso) può subire perdite economiche a causa di misure ufficiali

e i posti di lavoro possono essere messi in pericolo. Pertanto, il diritto

all’ILR può essere soddisfatto se le altre condizioni sono soddisfatte (assenza

dal lavoro inevitabile, non può essere evitata con misure economicamente

sopportabili, almeno il 10%, temporaneo, tipo di contratto di lavoro).

Nel caso di organizzazioni che rappresentano un misto

di questi due casi estremi, ad esempio che cofinanziano il personale dei

dipendenti con contratti o mandati più piccoli, occorre procedere ad una

ponderazione degli interessi caso per caso.

Caso di studio 1: Un'associazione musicale locale che

si esibisce occasionalmente in festival comunitari, ma il cui reddito consiste

principalmente in quote associative, donazioni, ecc. non subisce alcuna perdita

di lavoro a causa della cancellazione di un festival comunitario, e il lavoro

di un amministratore delegato impiegato su piccola scala non è minacciato. In

questo caso la richiesta all’ILR deve essere respinta.

Caso di studio 2: Un'orchestra musicale, organizzata

anche come associazione che paga gli stipendi dei musicisti impiegati e di

altro personale con il reddito delle sue esibizioni, subisce la perdita di ore

lavorative a causa dell'annullamento delle esibizioni e del divieto di prove, e

i posti di lavoro sono minacciati. In questo caso, il diritto all’ILR deve

essere accettato se le altre condizioni sono soddisfatte.

(…)”

Nella

“Direttiva 2021/01: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” del 20 gennaio 2021, che ha sostituito la Direttiva 2020/15 del 30

ottobre 2020, la SECO ha mantenuto i citati p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 ed ha così

modificato il punto 2.6 a:

"

2.6

a Preannuncio di

organizzazioni non commerciali

L’art. 31 LADI disciplina le condizioni per il diritto

alla riscossione dell’ILR. Non si può escludere a priori che i lavoratori del

settore pubblico, delle aziende parastatali o di associazioni private non

abbiano alcun diritto all’indennità per lavoro ridotto. Lo status del datore di

lavoro (diritto pubblico, associazione, cooperativa, fondazione ecc.) è

irrilevante ai fini della questione, mentre al contrario è importante lo status

contributivo del lavoratore. Per ogni singolo caso è necessario verificare se

sussistono le condizioni per il diritto alla riscossione previste dall’articolo

31.

LADI e se vi sia il rischio che il lavoratore interessato possa perdere il

posto di lavoro. Se un’azienda o un’attività commerciale è tenuta a garantire

lo svolgimento dell’attività a prescindere dalla situazione economica e dalle

difficoltà economiche, e se le maggiori spese sostenute o le perdite generate

sono coperte da fondi pubblici, di norma per i lavoratori interessati non

esiste alcun rischio di licenziamento immediato. In questi casi la richiesta

dell’ILR dovrebbe essere respinta.

Þ Vedi anche Prassi LADI ILR D38 nuovo”

I

p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 e 2.6 a sono rimasti invariati nella Direttiva

2021/06: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 19

marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021.

Nella

Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 è stato, però, introdotto il nuovo p.to

2.2.c relativo alle aziende di nuova costituzione:

" 2.2 c

Aziende di nuova costituzione

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità,

una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico

del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI,

anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le

perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo

motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a

LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio.

Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a

seguito di provvedimenti delle autorità. Poiché non è prevista l’applicazione

della regola dei due anni, nel modulo di preannuncio semplificato non si deve

indicare la data di costituzione.

La situazione sarebbe diversa per un’azienda costituita durante la

pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto in precedenza

un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto imputando

direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti vengono

accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte della SECO

o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda deve

aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.”

la Direttiva 2021/06 del 20 aprile 2021 che ha sostituito quella del 19 marzo

2021, né la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 che ha sostituito la Direttiva

del 20 aprile 2021 hanno apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c, 2.3, 2.6

e 2.6 a.

Nella

“Direttiva 2021/16: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” del 1° ottobre 2021 che sostituisce la Direttiva 2021/13 del 30

giugno 2021 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html)

al posto del punto 2.6 a è stato inserito il rinvio:

"

Þ Vedi Direttiva 2021/14 Prassi LADI ILR D38 nuovo”

Quest’ultimo

punto della Prassi LADI ha integralmente ripreso il contenuto del punto 2.6 a

appena riprodotto.

2.4

Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_458/2020 del

27.

settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020

del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020

consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.;

STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF

8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138

V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169

consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per

prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono

un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso

di specie (cfr. STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142

V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V

50.

consid. 4.1; DTF 133 V 587

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018

del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00

dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e

sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV

Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR

1997.

ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118

V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5

Nella presente evenienza dalle carte processuali,

in particolare dal suo Statuto, emerge che RI 1 è un’associazione ai sensi del

Codice civile (art. 60 CC segg.) con sede a __________. È nata nel __________

con lo scopo __________. Dal mese di luglio 2020 l’RI 1 ha in gestione

anche la squadra __________. La medesima costituisce, pertanto,

il settore __________ delle squadre __________ e offre ai __________, a

delle condizioni e in un ambiente ideali che possano favorire

contemporaneamente una __________.

ll

__________, dalla stagione 2019/20, si occupa pure di organizzare e di gestire,

in accordo con la __________ e con __________, le squadre __________ (__________)

delle regioni __________ e __________ e dal 2021 sono state integrate 3 squadre

__________ (__________) coinvolgendo così oltre __________ ragazzi/e e più di _________).

In

un articolo pubblicato nel __________ il __________ ottobre 2019 è stato

affermato che “il progetto __________ (…) è finanziato dalla Federazione e

rappresenta l’anello di congiunzione fra il __________ e quello __________. È

l’ultimo scalino prima di entrare nelle cosiddette __________” (__________).

RI

1.

è riconosciuta dall’__________ e da __________ (cfr. doc. 6/8).

L’art. 4 dello Statuto, per quanto

concerne i membri attivi, prevede che le società di __________ aventi sede

nella regione di competenza della __________, e quelle di __________

autorizzate ad aver il __________ dall’__________, secondo le disposizioni di

quest’ultima e della __________, sono membri attivi, la __________ ne ha

facoltà (senza assoggettamento a obblighi contributivi). Altri membri che non

hanno i requisiti appena indicati possono essere accettati solo con decisione

unanime dei membri. __________, il __________ e il __________, in quanto membri

fondatori, hanno diritto a rimanere membri a condizione che non retrocedano

sotto la __________.

L’affiliazione all’RI 1 avviene

automaticamente con la promozione in __________, rispettivamente, per le

società di __________, con l’autorizzazione dell’__________ ad avere il __________,

rispettivamente con la delibera unanime di tutti i membri (cfr. doc. 6/1).

I

mezzi finanziari sono garantiti principalmente

dall'__________ e dai __________ costitutivi e firmatari della convenzione che

regge il __________; un'altra importante fetta di finanziamento viene invece

assicurata tramite la ricerca di sponsorizza).

La quota annua a carico di un socio è

pari a fr. __________.-- se è in __________, a fr. __________.-- se è in __________

e a fr. 1__________.-- se è in __________ (cfr. doc. 12D).

Ne consegue che attualmente il __________

versa l’importo di fr. __________.--, il __________ fr. __________.-- e l’__________

fr. 60'000.-- (cfr. doc. I pag. 11).

Per

quanto attiene alle sponsorizzazioni, il __________, nel dicembre 2018, ha

concluso un contratto con __________ per la pubblicità sulle __________ valido

per le stagioni 2019/20, 2020/21 e 2021/22. Il prezzo è stato fissato in fr. __________.--

annui da versare a inizio stagione (cfr. doc. 6/9).

Le

fonti di finanziamento complessive elencate dalla ricorrente (cfr. doc. 6/7; I

pag. 10) sono in ogni caso le seguenti:

" __________

15%

Tasse sociali 15%

Sponsorizzazioni 35%

Contributo __________ + __________ 7%

Contributo Soci 20%

Altre attività 8%”

Per

la stagione 2019/20 il contributo __________ attribuito all’Associazione

ammontava a fr. __________.--, oltre a una seconda rata che sarebbe stata

corrisposta se giustificata (cfr. doc. 6/8).

I

dipendenti dell’RI 1 svolgono essenzialmente le attività di allenatore,

allenatore __________, preparatore fisico, fisioterapista, massaggiatore,

segretario, direttore e responsabile tecnico (cfr. doc. 6/6).

L’RI

1, il 19 agosto 2020, ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di

lavoro ridotto per il periodo 1° settembre - 31 dicembre 2020 per tutta

l’azienda con una perdita di lavoro probabile del 60%, a seguito delle

difficoltà nell’adempiere a tutte le restrizioni imposte dall’UFSP a causa

della pandemia COVID-19 (cfr. doc. 4; consid. 1.1.).

La Sezione del lavoro, dopo aver

esperito degli accertamenti, il 18 dicembre 2020, ha sollevato opposizione in

relazione al versamento di indennità per lavoro ridotto dal 1° settembre al 31

dicembre 2020 (cfr. doc. 8; consid. 1.2.).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’RI 1 il 29 gennaio 2021 (cfr. doc. 11; consid. 1.3.),

l’amministrazione, il 27 maggio 2021, ha emanato una decisione su opposizione

con cui ha confermato il proprio provvedimento del 18 dicembre 2020, rilevando

segnatamente che le misure adottate dalle autorità in relazione alla pandemia

se, da una parte, hanno causato una riduzione delle entrate, dall’altra, hanno

comportato delle minori uscite, ovvero dei risparmi.

La

Sezione del lavoro ha altresì osservato che i dipendenti non sono stati esposti

a un rischio immediato di licenziamento (cfr. doc. B, consid. 1.4.).

2.6

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il 19 giugno 2020 il

Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della

Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano

(Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv.

1.

LEp enuncia che “vi è una situazione

particolare se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di

prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie

trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. un

rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un

particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un

rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b.

l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una

situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una

minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a.

ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b.

ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza

sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione

particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20,

rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).

L’art. 1 della citata Ordinanza,

relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce

provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle

istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1). I

provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus

(COVID19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).

L’Ordinanza COVID-19 situazione

particolare è stata regolarmente adattata a seconda della situazione

epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).

Per quanto concerne il settore

dello sport, l’art. 6 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19

giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213) ha vietato le grandi manifestazioni con oltre

1000.

visitatori o oltre 1000 partecipanti, salvo le eccezioni di cui al cpv. 4

riguardante le manifestazioni politiche e civili.

Il 2 settembre 2020, con effetto

dal 1° ottobre 2020, nell’Ordinanza è stato introdotto l’art. 6a che al cpv. 1

enuncia che “chi intende svolgere una manifestazione con oltre 1000

visitatori o con oltre 1000 partecipanti (grande manifestazione), necessita di

un’autorizzazione dell’autorità cantonale competente” e l’art. 6b, relativo

alle prescrizioni supplementari per le competizioni sportive in leghe

professionistiche, secondo cui per le competizioni sportive di squadre di una

lega prevalentemente professionistica con oltre 1000 spettatori occorre

prevedere uno specifico piano di protezione (cfr. RU 2020 3679).

L’art. 6 cpv. 1 è stato

modificato il 28 ottobre 2020 (validità dal 29 ottobre 2020) nel senso che “È

vietato lo svolgimento di manifestazioni con più di 50 persone. Nel computo

vanno escluse le persone che partecipano alla manifestazione nel quadro della loro

attività professionale e le persone che collaborano al suo svolgimento”.

Inoltre è stato inserito l’art.

6e “Disposizioni particolari per il settore dello sport” che sancisce (cfr.

RU 2020 4503):

" 1

Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti, segnatamente gli

allenamenti e le competizioni, svolte in strutture accessibili al pubblico e

all’aperto:

a. le

attività sportive di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni, ad

eccezione delle competizioni;

b. le

attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino

a 15 persone a partire dai 16 anni:

1.

in

locali chiusi: se le persone interessate portano una mascherina facciale e se è

mantenuta la distanza obbligatoria; in locali grandi si può rinunciare all’uso

della mascherina facciale se vigono prescrizioni supplementari sul

distanziamento e limitazioni della capienza,

2.

all’aperto: se le persone interessate portano una mascherina facciale o se è

mantenuta la distanza obbligatoria;

c. gli

allenamenti e le competizioni di atleti di punta membri dei quadri nazionali di

una federazione sportiva nazionale svolti individualmente, in gruppi fino a 15

persone o in squadre di competizione a composizione stabile;

d. gli

allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una

lega prevalentemente professionistica.

2.

Per le attività sportive in gruppi fino a cinque

persone di cui al capoverso 1 lettere a e b non vige l’obbligo di elaborare un

piano di protezione secondo l’articolo 4.”

Al riguardo cfr. pure la

Risoluzione 5696 emanata dal Consiglio di Stato il 10 novembre 2020.

L’11 dicembre 2020 è stato

vietato lo svolgimento di manifestazioni, fatte salve alcune eccezioni (cfr.

art. 6 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RU 2020 5377).

Il nuovo tenore dell’art. 6e cpv.

1.

è invece il seguente:

"

1.

Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti,

segnatamente gli allenamenti e le competizioni, svolte in strutture accessibili

al pubblico e all’aperto:

b. le attività

sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino a 5

persone a partire dai 16 anni:

L’art. 6e cpv. 1 dell’Ordinanza è

stato modificato il 18 dicembre 2020 con effetto dal 22 dicembre 2020 (cfr. RU

2020.

5813):

" Nel

settore dello sport sono ammesse le attività seguenti:

a. le

attività sportive di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni; le

competizioni sono vietate;

b. le

attività sportive senza contatto fisico e che sono svolte all’aperto

individualmente o in gruppi fino a cinque persone a partire dai 16 anni se è

indossata una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria; le

competizioni sono vietate;”

Dal 1° marzo 2021 l’art. 6e

prevede quanto segue:

" 1

Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti:

a. le

attività sportive di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo, incluse le

competizioni senza pubblico;

b. le

attività sportive senza contatto fisico che sono svolte all’aperto

individualmente o in gruppi fino a 15 persone nate nel 2000 o prima se è

indossata una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria; le

competizioni sono vietate;

c. gli

allenamenti e le competizioni di atleti di punta titolari di un attestato di

sportivo di punta nazionale o regionale di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o

membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti

individualmente, in gruppi fino a 15 persone o in squadre di competizione a

composizione stabile;

d. gli

allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una

lega professionistica o semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale;

se l’attività è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico

soltanto nella lega di uno dei due sessi, gli allenamenti e le competizioni

possono avere luogo anche nella lega dell’altro sesso.

2.

Per le attività sportive in gruppi fino a cinque

persone di cui al capoverso 1 lettere a e b non vige l’obbligo di elaborare un

piano di protezione secondo l’articolo 4.” (cfr. RU 2021 110: modifica del 24

febbraio 2021)

Il 14 aprile 2021 sono stati

modificati gli art. 6 e 6e dell’Ordinanza. In particolare dal 19 aprile 2021

l’art. 6 cpv. 1 lett. g enuncia che il divieto dello svolgimento di

manifestazioni con più di 15 partecipanti non vige per le manifestazioni nel

settore dello sport e della cultura secondo gli articoli 6e capoverso 1 e 6f

capoversi 2 e 3. Giusta l’art. 6 cpv. 1bis alle manifestazioni in presenza di

pubblico in luoghi chiusi sono ammesse come pubblico (visitatori) al massimo 50

persone, a quelle in aree esterne al massimo 100. Può essere occupato al

massimo un terzo dei posti a sedere disponibili per i visitatori (cfr. RU 2021

213).

Secondo l’art. 6e in vigore dal

19.

aprile 2021:

" 1

Sono ammesse le seguenti attività sportive:

a. le

attività sportive di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo, incluse le

competizioni senza pubblico;

b. le

attività sportive, incluse le competizioni senza pubblico, che sono svolte

individualmente o in gruppi fino a 15 persone nate nel 2000 o prima:

1.

all’aperto se è indossata una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza

obbligatoria,

2.

in

luoghi chiusi, rispettando le limitazioni della capienza di cui all’allegato 1

numero 3.1bis lettera f, se è indossata una mascherina facciale ed è mantenuta

la distanza obbligatoria; si può rinunciare all’uso della mascherina facciale

se è necessario per l’esercizio dell’attività, gli spazi soddisfano i requisiti

più severi di cui all’allegato 1 numero 3.1quater e sono registrati i dati di

contatto secondo l’articolo 5;

c. gli allenamenti e le competizioni di atleti di punta:

1.

che

sono titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o regionale di

Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o membri dei quadri nazionali di una

federazione sportiva nazionale, e

2.

che

si allenano individualmente, in gruppi fino a 15 persone o in squadre di

competizione a composizione stabile;

d. gli

allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una

lega professionistica o semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale;

se l’attività è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico

soltanto nella lega di uno dei due sessi, gli allenamenti e le competizioni

possono avere luogo anche nella lega dell’altro sesso.

2.

Per le attività sportive in gruppi fino a cinque

persone di cui al capoverso 1 lettere a e b non vige l’obbligo di elaborare un

piano di protezione secondo l’articolo 4.” (RU 2021 213)

Con effetto dal 31 maggio 2021

per le manifestazioni in presenza di pubblico, il numero di spettatori

consentito è passato da 50 a 100 persone al chiuso e da 100 a 300 all’aperto.

La capienza massima dei locali è stata stabilita alla metà e non più a un terzo

(cfr. RU 2021 300: art. 6;

Inoltre

l’art. 6e è stato così modificato:

" 1

Le seguenti persone non sono soggette a restrizioni nello svolgimento di

attività sportive, incluse le competizioni:

a. i bambini e i giovani nati nel 2001 o dopo;

b. gli

atleti di punta titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o

regionale di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o i membri dei quadri nazionali

di una federazione sportiva nazionale;

c. i membri

delle squadre che fanno parte di una lega professionistica o

semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale; se è svolta a livello

professionistico o semiprofessionistico soltanto nella lega di uno dei due

sessi, lʼattività sportiva può avere luogo anche nella lega

dellʼaltro sesso.

2.

Allo svolgimento di attività sportive da parte di

persone diverse da quelle di cui al capoverso 1 si applica quanto segue:

a. le

attività possono essere svolte individualmente o in gruppi fino a 50 persone;

b. allʼaperto

deve essere indossata una mascherina facciale o mantenuta la distanza

obbligatoria; si può rinunciare allʼuso della mascherina facciale e al

rispetto della distanza obbligatoria soltanto se sono registrati i dati di

contatto;

c. in

luoghi chiusi devono essere rispettate le limitazioni della capienza di cui

allʼallegato 1 numero 3.1bis lettera f, deve essere indossata una

mascherina facciale e deve essere mantenuta la distanza obbligatoria; sono

ammesse le deroghe seguenti:

1.

si

può rinunciare allʼuso della mascherina facciale se:

– è

necessario per lʼesercizio dellʼattività, e

– gli

spazi soddisfano i requisiti più severi di cui allʼallegato 1 numero

3.1quater lettere a e b,

2.

si

può rinunciare allʼuso della mascherina facciale e al rispetto della

distanza obbligatoria se:

– lo

sport praticato presuppone il contatto fisico

– è

svolto sempre in gruppi a composizione stabile di non più di quattro persone, e

– gli

spazi soddisfano i requisiti più severi di cui allʼallegato 1 numero

3.1quater lettera c,

3.

devono essere registrati i dati di contatto.

3.

Per le attività di cui ai capoversi 1 lettera a e 2,

per gruppi fino a cinque persone non vige lʼobbligo di elaborare un piano

di protezione secondo lʼarticolo 4.” (RU 2021 300: modifica del 26 maggio

2021)

L’Ordinanza COVID-19 situazione

particolare del 19 giugno 2020 è stata abrogata con effetto dal 26 giugno 2021

(cfr. art. 30 e 33 Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RU 2021 379).

2.7

In

relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata dall’RI 1 il

19.

agosto 2020 il TCA ricorda che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i

lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di

lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del

lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.2.)

Per

costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia

temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, B. Rubin, “Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

Le

direttive della SECO (cfr. consid. 2.3.) stabiliscono peraltro chiaramente che “sia

la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere

considerate temporanee”.

Nel

caso di specie, come indicato dall’amministrazione, non si è confrontati con

un’azienda privata commerciale nel vero senso del termine (cfr. STCA 38.2021.35

del 4 ottobre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.64 dell’8 novembre 2021 consid.

2.8.).

In

effetti RI 1 è un’associazione ai sensi degli art. 60 CC e segg. il cui scopo è

il raggruppamento in __________ della regione di competenza della __________

che partecipano alle varie competizioni nazionali __________ e dal

mese di luglio 2020 __________.

Inoltre

dalla stagione 2019/20 RI 1 si occupa pure dell’organizzazione e della gestione

delle squadre __________ delle regioni __________ e __________ e dal 2021 sono

state integrate 3 ______; consid. 2.5.).

I

lavoratori delle organizzazioni non commerciali, quali le associazioni, non

sono tuttavia esclusi a priori dal diritto alle indennità per lavoro ridotto,

ma occorre verificare per ogni singolo caso se sussistono le condizioni per il

diritto alla riscossione previste dall’art. 31 LADI e se vi sia il rischio che

il lavoratore interessato possa perdere il lavoro (cfr. consid. 2.3.).

Pertanto le associazioni private,

dal profilo del diritto o meno all’indennità per lavoro ridotto, sono

assimilabili ai datori di lavoro di diritto pubblico (cfr. consid. 2.3.).

La

giurisprudenza federale ha stabilito che le aziende pubbliche o

che svolgono un servizio pubblico possono eccezionalmente beneficiare delle

indennità per lavoro ridotto in presenza di due condizioni cumulative, da una

parte, per quel che riguarda i lavoratori, il reale rischio di licenziamento a

breve termine, visto che si tratta di una misura preventiva e temporanea (cfr.

art. 31 cpv. 1 lett. d LADI), d’altra parte, per quel che riguarda l’azienda,

se essa corre un rischio proprio per la sua stessa esistenza e cioè rischia di

dover chiudere a seguito della perdita di lavoro (in caso contrario la perdita

di lavoro, non sarebbe dovuta a motivi economici e inevitabile; cfr. art. 32

cpv. 1 lett. a LADI; DTF 121 V 362).

Al riguardo Rubin (op.cit., pag. 343) sottolinea che il diritto

all’indennità per lavoro ridotto “est réservé aux employés qui

risquent de perdre leur place à brève échéance (ATF 121 V 362 consid. 3b p. 368). N'ont pas droit à indemnité en cas de RHT les employés

des services publics dont Ie statut ou les possibilités de mutation au sein de

l'administration leur assurent une protection contre un licenciement à brève

échéance.”.

Il Consiglio federale, il

26.

agosto 2020, e il Consiglio nazionale, il 25 settembre 2020, hanno del resto

proposto di respingere la mozione 20.3540 della Consigliera nazionale Martina

Bircher (Gruppo dell’unione democratica di Centro Unione democratica di centro)

“Indennità per lavoro ridotto. Esecuzione non uniforme nei Comuni e nelle

imprese a partecipazione comunale” dell’8 giugno 2020 con cui ha chiesto al

Consiglio federale di adeguare la legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione (LADI) al fine di garantire che si dia esecuzione all'indennità

per lavoro ridotto (art. 31 segg. LADI) in modo uniforme e su un piano di

parità di legge per le istituzioni e le imprese a partecipazione comunale. Il

Consiglio federale ha osservato:

" Lo scopo principale dell'ILR è salvaguardare i posti

di lavoro, ovvero evitare i licenziamenti a breve termine in caso di calo

temporaneo della domanda di beni e servizi e di conseguenti perdite di lavoro.

Anche i fornitori di servizi pubblici come i Comuni e

le imprese a partecipazione comunale sono stati colpiti dalla crisi del

coronavirus. Tuttavia, di solito non sono esposti a rischi aziendali o di

fallimento perché le prestazioni del servizio pubblico devono essere garantite

a prescindere dalla situazione economica. Di norma, non c'è un rischio

immediato che queste aziende taglino posti di lavoro perciò non hanno diritto

all'ILR. In questi casi, versare l'ILR significherebbe addossare i costi

salariali al fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) anche se la

questione non si pone perché la volontà del legislatore è proprio quella di

evitare i licenziamenti a breve termine. Inoltre, è irrilevante che i

dipendenti delle aziende che erogano servizi pubblici versino contributi

all'AD. Infatti, oltre a tale obbligo, per avere diritto all'ILR devono essere

soddisfatti tutti gli altri requisiti. Tuttavia, i lavoratori delle aziende che

forniscono prestazioni del servizio pubblico non sono esclusi totalmente dal

diritto all'ILR; ne hanno infatti diritto qualora siano esposti a un rischio

concreto e immediato di disdetta del proprio contratto.

Come accennato nella mozione, gli enti pubblici

(Confederazione, Cantoni e Comuni) agiscono in molteplici forme. I Comuni, ad

esempio, possono erogare i servizi autonomamente, assegnare concessioni,

accordare garanzie di deficit o affidare incarichi a imprese di diritto

privato. Questa lista non esaustiva di possibilità può variare da un Comune

all'altro.

Poiché gli enti pubblici agiscono in molti modi

diversi non è possibile stabilire per legge in maniera uguale per tutti quando

un collaboratore di un'azienda che eroga servizi pubblici rischia di perdere il

posto di lavoro. Ad esempio per gli impiegati delle piscine coperte il rischio

di essere licenziati non è lo stesso in tutta la Svizzera appunto perché le

collettività funzionano secondo modalità differenti, ragion per cui non si può

concedere o negare a priori il diritto all'ILR a questa categoria di persone. Per

rispettare il principio e l'idea di fondo dell'ILR gli organi d'esecuzione

dell'AD devono valutare il rischio caso per caso.

Per gli organi d'esecuzione queste valutazioni

individuali non rappresentano una novità e finora non hanno provocato problemi

né incertezze poiché la giurisprudenza del Tribunale federale in materia è

sufficientemente chiara. La SECO ha inoltre emanato istruzioni destinate agli

organi d'esecuzione che non si prestano a fraintendimenti. Infine, come è

scritto nella legge, sono i lavoratori ad avere diritto all'ILR, non i datori

di lavoro. Pertanto il tipo di azienda non è l'unico criterio per stabilire se

sussiste tale diritto, ma occorre piuttosto verificare se il singolo lavoratore

è esposto al rischio di perdere il posto di lavoro per motivi economici oppure

no.” (cfr.

Nella presente fattispecie non è

perciò di ausilio alcuno il riferimento della Sezione del lavoro (cfr. doc. B

p.to 3) al parere fornito il 19 agosto 2020 dal Consiglio federale con cui ha

proposto di respingere il postulato 20.3200 “Indennità per lavoro ridotto

per le persone retribuite su base oraria che lavorano per privati”

depositato dal Gruppo socialista il 4 maggio 2020. In effetti è vero che nello

stesso il Consiglio federale ha indicato che “l'indennità per lavoro ridotto (ILR) è stata introdotta

per le imprese che producono beni, forniscono servizi, sono direttamente in

contatto con il mercato e assumono il proprio rischio aziendale. In assenza di

un simile rischio, in genere non sussiste nemmeno un rischio di licenziamento;

pertanto, il versamento dell'ILR - il cui scopo è quello di mantenere i posti

di lavoro - non è giustificato” (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203200).

È altrettanto vero, però, da un lato, che ciò è stato affermato nel contesto

del postulato citato che si riferisce alle economie domestiche private (e non

ad aziende pubbliche o che svolgono un servizio pubblico),

dall’altro, che è ad ogni modo stato precisato che in assenza di un rischio

aziendale “in genere” non sussiste nemmeno un rischio di licenziamento,

per cui non è stato escluso in modo assoluto.

Questo

Tribunale, in due sentenze 38.2020.69 e 38.2020.70 del 12 aprile 2021 cresciute

incontestate in giudicato, trattandosi di due corporazioni di diritto pubblico

ha concluso che non esisteva il diritto ad indennità per lavoro ridotto in

quanto i singoli lavoratori non incorrevano un rischio di licenziamento visto

che l’azienda era tenuta a svolgere comunque i compiti fissati nella legge.

È

invece stata lasciata aperta la questione di sapere se il diritto all’indennità

doveva essere negato anche perché eventuali deficit dell’azienda sarebbero

stati comunque coperti attraverso fondi pubblici (cfr. D. Cattaneo, “COVID-19: les premiers

arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin” in: Assurances sociales

et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pag.

181.

– 209 (193)).

La

medesima soluzione è stata adottata da questa Corte in due sentenze 38.2021.31

e 38.2021.37 del 30 agosto 2021 relative ad un’altra corporazione di diritto

pubblico.

Il

TCA è arrivato alla stessa conclusione in una sentenza 38.2021.9 del 18 maggio

2021, pure cresciuta incontestata in giudicato, a proposito di una società che

non era un’azienda privata nel vero senso del termine.

Per

l’unico dipendente non esisteva un effettivo rischio di licenziamento a breve

termine e la perdita di lavoro faceva comunque parte del normale rischio

aziendale.

Con sentenza 38.2021.35 del 4

ottobre 2021, già menzionata sopra, questo Tribunale ha stabilito che a ragione

la Sezione del lavoro non aveva riconosciuto a un'associazione sportiva il diritto

a indennità per lavoro ridotto per i suoi dipendenti nel periodo agosto -

dicembre 2020. In effetti, ritenuto che gli allenamenti per i ragazzi di meno

di 16 anni non sono mai stati soppressi e la ristorazione è stata chiusa dal 22

dicembre 2020, per i dipendenti non vi era il rischio di licenziamento a breve

termine.

Va,

altresì, evidenziato che nel Messaggio concernente la Legge federale sulle basi

legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia

di COVID-19 (legge COVID 19) del 12 agosto 2020 il Consiglio federale al punto

2.3.8

ha sottolineato che:

"

In quanto strumento

dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di

garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la

diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di

fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e

servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine

un’ondata di licenziamenti.” (FF 2020 5797 (5818)).

Tale

principio è stato ricordato dal Tribunale federale in una sentenza 8C_17/2021

del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3, di cui è prevista la pubblicazione nella

Raccolta ufficiale.

Infine

questo Tribunale, in riferimento all’asserzione della parte resistente relativa

al nuovo settore __________ che la ricorrente gestiva dal luglio 2020 secondo

cui “anche aziende commerciali nuove o settori di esse, costituiti durante

la pandemia senza poter dimostrare un adeguato periodo d’esercizio in piena

autonomia, non possono essere ammessi al lavoro ridotto” (cfr. doc. B pag.

7), ritiene in ogni caso utile rilevare che la perdita di lavoro di un’azienda

costituita durante la pandemia è computabile se è dovuta a provvedimenti

adottati dalle autorità, quali gli ordini di chiusura, a meno che si sia

confrontati con un abuso di diritto (cfr. consid. 2.3.; STCA 38.2021.32 del 13

settembre 2021 consid. 2.6.).

2.8

Nel

caso di specie l’RI 1 ricorrente, nel 2020, oltre alle squadre __________, ha

continuato a gestire pure le squadre __________ delle regioni __________ e __________

di cui aveva iniziato a occuparsi proprio nella stagione 2019/20 (cfr. consid.

2.5.).

Inoltre,

come visto, l’insorgente dal luglio 2020, ossia in un periodo in cui in ogni

caso in Svizzera vigeva la situazione particolare se

).

Dal

giugno 2021 il __________ è in __________ (cfr. __________).

Le

attività __________ sia dei bambini e dei ragazzi fino a 16 anni che dei giovani

a partire dai 16 anni, nell’autunno 2020, non sono d’altronde mai state

completamente soppresse (cfr. consid. 2.6.).

Dai

numerosi contratti di lavoro agli atti (cfr. doc. 6/13) emerge, da un lato, che

12.

contratti (per le funzioni di direttore e responsabile tecnico del __________;

responsabile __________ e responsabile __________ per il partenariato __________;

allenatori; allenatore __________; responsabile __________ __________;

preparatore fisico; fisioterapista; segretario al 100%; segretario,

responsabile marketing e comunicazione; doc. 6/13; 6/5; 6/6), ancora validi nel

2020, sono stati conclusi prima della pandemia, e meglio tra giugno 2017 e

febbraio 2020.

Dall’altro,

che tra il 20 aprile e il 30 giugno 2020 la ricorrente ha stipulato 32

contratti di lavoro in relazione alle figure professionali di allenatori,

allenatori __________, assistenti allenatori, fisioterapisti, preparatori

tecnici, di cui 6 di durata indeterminata dal 1° luglio 2020 (la cui eventuale

disdetta può avere come unica data di validità il 30 giugno di ogni anno) e 26

di durata determinata dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.

In

particolare tre contratti di impiego riguardano funzioni (allenatore __________

e __________; preparatore atletico __________; allenatore assistente __________)

concernenti la squadra __________.

L’insorgente

medesimo ha del resto indicato che per __________ sono state create 5 nuove

posizioni (cfr. doc. 10; consid. 1.4.).

Dal

confronto tra l’elenco dei dipendenti nell’anno 2019 di cui all’”Avviso di

salario per l’anno 2019” inviato all’IAS il 10 gennaio 2020 (cfr. doc. 6/5), la

lista “Dipendenti __________ 2020-2021” (cfr. doc. 6/6) e i nuovi contratti di

lavoro, si evince altresì che 12 dei 32 contratti conclusi da aprile 2020 si

riferiscono a dipendenti che erano già attivi per l’RI 1 nel 2019.

Degli

ulteriori 20 contratti di impiego 13 sono verosimilmente sostituzioni,

ritenuto, da una parte, che nel 2019 risultavano complessivamente 37

dipendenti, mentre erano 44 nel 2020 (12 dipendenti con contratti conclusi

prima della pandemia e ancora validi nel 2020 + 32 dipendenti con nuovi

contratti conclusi da aprile 2020; cfr. doc. 6/5; 6/6; 6/13), per cui

l’organico è aumentato ma non di 20 unità. Dall’altra, in quanto dei 37

dipendenti del 2019 24 erano ancora alle dipendenze dell’insorgente nel 2020,

mentre i nominativi di 13 collaboratori non appaiono più nella lista dei

dipendenti 2020.

L’aumento

di personale a far tempo dal luglio 2020 risulta, quindi, essere di 7

dipendenti, fra i quali, come rilevato dall’amministrazione (cfr. doc. B pag.

7; consid. 1.5.), __________, __________ e __________ al beneficio di contratti

di durata indeterminata (cfr. doc. 6/13).

A

partire dal 2021 sono peraltro state integrate nell’RI 1 le squadre __________

che hanno cominciato la stagione __________ 2021/22 (cfr. consid. 2.5.; __________).

In

simili condizioni, indipendentemente dalla questione di sapere se

effettivamente, come fatto valere dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. B pag.

4-5; III pag. 3-5), i provvedimenti varati dalle autorità in relazione alla

pandemia hanno comportato per la ricorrente una notevole riduzione delle uscite

finanziarie così da contenere la perdita d’esercizio – ritenuto comunque che i

mezzi finanziari dell’Associazione sono garantiti principalmente dall’__________

e dai ____________________ costituitivi (__________) e che l’insorgente ha

dichiarato che le eventuali perdite di esercizio “sono coperte dai soci

fondatori” (cfr. doc. 5: domanda della parte resistente n. 15; 6/10; 6/2;

consid. 2.5.) – RI 1 non presenta una perdita di lavoro tale da minacciare i

posti di lavoro dei propri dipendenti, avendo esteso la propria attività e

aumentato il numero dei propri dipendenti durante la pandemia.

In

relazione al periodo 1° settembre - 31 dicembre 2020 non è, perciò, dato il

requisito della perdita di lavoro computabile (cfr. art. 31 lett. b e 32 cpv. 1

lett. a LADI; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021).

2.9

Ad

ogni modo RI 1, nel lasso di tempo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, non

aveva diritto a indennità per lavoro ridotto anche prescindendo dalla

sussistenza o meno di una perdita di lavoro computabile. In effetti in casu

decisiva è l’inesistenza per i propri dipendenti di un effettivo e immediato

rischio di licenziamento (cfr. cfr. art. 31 cpv. 1 lett. d LADI; consid. 2.2.).

Al

riguardo va rilevato che, conformemente a quanto peraltro asserito dalla parte

ricorrente stessa (cfr. doc. 10; I pag. 9, 15), i club professionistici hanno

l’obbligo di avere un __________ per ottenere la __________ che consenta loro

di partecipare ai campionati di __________ e competizioni __________, di __________

e di __________ (cfr. art. 2-4; __________ __________; __________), e di

svolgere dunque regolarmente la propria attività.

Inoltre

per adempiere ai requisiti posti dall’__________ l’RI 1 ricorrente deve

disporre di determinati collaboratori con specifiche competenze (responsabili

tecnici, un certo numero di allenatori con determinate qualifiche,

fisioterapisti, ecc.; cfr. __________ __________; doc. 12C).

Il

TCA ritiene, di conseguenza, condivisibile l’affermazione dell’amministrazione

secondo cui “proprio perché il mantenimento di un organico specifico con i

profili richiesti è imprescindibile per l’esistenza dell’RI 1 e l’attività da

ella proposta, i dipendenti interessati non incorrevano in alcun rischio di

licenziamento” (cfr. doc. III pag. 5).

In

proposito l’insorgente ha del resto asserito che “il personale alle

dipendenze dell'RI 1 non può facilmente essere sostituito, come auspicato

dall'Ufficio. A titolo esemplificativo, si segnala che un arbitro non può certo

rimpiazzare un fisioterapista. L'allenatore della squadra __________, da parte

sua, non può contemporaneamente allenare i giovani __________. La ricorrente

deve poter avere alle proprie dipendenze un certo numero di persone per

squadra, con certe formazioni, e non è possibile gestire liberamente questi

aspetti, altrimenti non disporrebbe più delle qualifiche per il __________ e le

squadre non giocherebbero più” (cfr. doc. I pag. 15).

Va

poi osservato che i contratti di lavoro di durata indeterminata già esistenti precedentemente

alla pandemia agli atti (cfr. consid. 2.8.) prevedono un termine di disdetta di

sei mesi con quale unica data di validità il 30 giugno, tranne in un caso

(funzione di segretario, responsabile marketing e comunicazione e allenatore __________)

in cui è contemplato il preavviso di un mese nel primo anno, di due mesi dopo

il primo anno e di tre mesi dopo 9 anni per la fine di un mese.

Anche

i nuovi contratti di durata indeterminata conclusi dal maggio 2020 contemplano

un termine di disdetta di sei mesi o comunque che la stessa può avere effetto

unicamente il 30 giugno (cfr. doc. 6/13).

I

contratti di durata determinata non prevedono alcuna possibilità di disdetta

anticipata, ad eccezione di due relativi ai fisioterapisti secondo cui “la

disdetta può essere data da ambo le parti con un preavviso di 3 mesi” (cfr.

doc. 6/13).

Per

inciso, riguardo ai contratti di durata determinata, è utile sottolineare -

benché la questione sia di competenza della Cassa di disoccupazione (cfr. art.

39.

cpv. 1 LADI, art. 81 cpv. 1 lett. a LADI; STAF B-40/2018 del 4 ottobre 2019

consid. 5.4.2.2.) e in casu non sia rilevante siccome il diritto alle ILR va

comunque negato alla ricorrente (associazione parificabile, dal profilo del

diritto o meno all’ILR, ai datori di lavoro di diritto pubblico; cfr. consid.

2.7.) in relazione a tutti i dipendenti, a prescindere dal tipo di contratto di

lavoro, in particolare perché gli stessi non erano esposti a un rischio

concreto e immediato di licenziamento (cfr. consid. 2.7.) - che ai sensi

dell’art. 33 cpv. 1 lett. e LADI la perdita di lavoro non è computabile se

riguarda persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata (cfr.

consid. 2.1.; STF C 105/06 del 16 novembre 2006 consid. 2.2.).

Pacifica

risulta la qualifica di contratti di lavoro di durata determinata quando gli

stessi vengono stipulati non prevedendo alcuna clausola di disdetta anticipata

(cfr. STAF B-40/2018 del 4 ottobre 2019 consid. 4.3.2.; STF C 105/06 del 16

novembre 2006).

È

vero che la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio

federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) all’art.

17.

cpv. 1 lett. f, in vigore dal 19 dicembre 2020 (cfr. RU 2020 5821), enuncia

che il Consiglio federale può emanare

disposizioni che deroghino alla LADI con riguardo al diritto all’indennità per

lavoro ridotto e al versamento di tale indennità per le persone di cui

all’articolo 33 cpv. 1 lett. e LADI.

E’

altrettanto vero, però, che l’Ordinanza sulle misure nel settore

dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19)

(Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione) ha sì previsto

all’art. 4 che “in deroga all’articolo 33 capoverso 1 lettera e LADI, una

perdita di lavoro è computabile in quanto concerna persone vincolate da un

rapporto di lavoro di durata determinata (…)”, tuttavia unicamente per il

periodo 17 marzo - 31 agosto 2020 (RU 2020 877; RU 2020 1777; RU 2020 3569; STF

8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 3.1.; 4.4., destinata alla pubblicazione

nella Raccolta ufficiale).

Dal

21.

gennaio 2021 il diritto all’ILR è stato nuovamente esteso, segnatamente,

alle persone con un rapporto di lavoro di durata determinata se i provvedimenti

disposti dalle autorità impediscono la piena ripresa dell’attività in azienda

(cfr. art. 4 Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione; RS

837.033; RU 2021 16).

Cfr.

pure la STCA 38.2021.35 del 4 ottobre 2021 consid. 2.8., già citata al consid.

2.7

Anche le possibilità limitate di

licenziamento a corto termine (per una parte dei contratti di lavoro perché

prevedono, tranne in un caso, termini di disdetta di tre mesi (in due casi) o

nella maggior parte di sei mesi per il 30 giugno, per la restante parte di

contratti poiché duravano fino al 30 giugno 2021, cfr. consid. 2.8.)

ostacolano, pertanto, la soppressione degli impieghi (cfr. DTF 121 V 362

consid. 3b, menzionata anche dalla parte resistente nella decisione su

opposizione a pag. 5).

Questo Tribunale ritiene che non

solo i dipendenti non erano esposti al rischio concreto e immediato di

licenziamento, ma nemmeno l’esistenza stessa dell’RI 1 era minacciata,

considerato, da un lato, l’interesse dei __________ (__________) ad

assicurarne, ai fini segnatamente del mantenimento delle loro __________, la

continuazione dell’attività. Dall’altro, il finanziamento dell’insorgente che è

garantito principalmente dall'__________, dai __________,

dalle sponsorizzazioni pubbliche e private (ad esempio __________; cfr. consid.

2.5.; 1.5.).

Per

completezza in relazione ai quattro dipendenti della ricorrente già al

beneficio della rendita AVS (cfr. doc. 6/7) giova rilevare che, come affermato

dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. B pag. 7), gli stessi non avrebbero in ogni

caso diritto all’indennità per lavoro ridotto.

Ai

sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. a LADI I lavoratori, il cui tempo normale di

lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno infatti diritto

a un’indennità per lavoro ridotto se sono soggetti all’obbligo di contribuzione

all’assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l’età

minima per l’obbligo di contribuzione nell’AVS (cfr. pure Prassi LADI ILR p.ti

B24; B25).

L’asserzione

ricorsuale secondo cui “potrebbe verificarsi che il __________ prenda in

gestione direttamente il __________, lasciando di conseguenza fallire l’RI 1” (cfr.

doc. I pag. 16) è peraltro una mera ipotesi non suffragata in ogni caso da

alcun elemento concreto.

A

proposito dell’affermazione secondo cui il diritto all’indennità per lavoro

ridotto sarebbe dato se il partenariato del __________ fosse gestito

direttamente dal __________ che è riconosciuto come azienda (cfr. doc. I pag.

10), il TCA si limita a osservare che, a prescindere da quale ente si occupi

del __________, il diritto all’ILR è riconosciuto soltanto qualora siano

ossequiati i relativi presupposti (cfr. consid. 2.2.).

Lo

scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è d’altronde quello di garantire

l’esistenza dell’esercizio o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di

evitare dei licenziamenti (cfr. STF 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid.

4.6.3, già citata al consid. 2.8.).

2.10

Per

quanto concerne la censura di disparità di trattamento in quanto “altre

associazioni cantonali che raggruppano i migliori __________ dei rispettivi

territori abbiano da parte loro ricevuto definitiva conferma del beneficio del

lavoro ridotto" (cfr. doc. I pag. 17), va rilevato, in primo luogo,

che, analogamente a quanto indicato dall’amministrazione (cfr. doc. B pag. 8),

il principio della parità di trattamento (cfr. art. 8 Cost.; STF 8C_182/2016

del 6 dicembre 2016 consid. 3.3., pubblicata in 143 I 1; STF 2C_644/2020 del 24

agosto 2021 consid. 6) ha un’importanza limitata sul piano intercantonale e il

principio della legalità ha comunque la preminenza su quello della parità di

trattamento (cfr. STFA C 176/00 del 10 marzo 2003 c. 2.3.; DTF 124 IV 44

consid. 2c).

In

secondo luogo, sul principio dell’uguaglianza nell’illegalità il Tribunale

federale, in una sentenza 8C_338/2007 del 4 agosto 2008, ha sviluppato le

seguenti considerazioni:

"

(…)

2.

In concreto la Corte cantonale ha in primo luogo

stabilito che la qui opponente non adempiva i presupposti legali per il

riconoscimento di prestazioni assicurative in relazione alla frequentazione del

corso di collaboratrice sanitaria X.________. Questa conclusione è corretta e

incontestata. Controversa è per contro la deduzione del primo giudice, secondo

cui sarebbero soddisfatte le condizioni poste dalla giurisprudenza per

beneficiare del diritto all'uguaglianza nell'illegalità.

3.

Ove non in un caso isolato e neppure in alcuni casi,

bensì secondo una prassi costante un'autorità deroga alla legge e lascia a

divedere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla legge, il

cittadino ha diritto di esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità,

sempreché ciò non leda altri interessi legittimi. Qualora un'autorità

esplicitamente riconosca l'illegittimità di una determinata prassi anteriore e

affermi chiaramente di volersi in futuro conformare alla legge, il principio

dell'uguaglianza di trattamento deve cedere il passo a quello della legalità,

fermo restando comunque che essa autorità sia in grado di far sì che detto

intento sia effettivamente concretizzato, nel senso che essa possa

effettivamente applicare la legge in modo corretto (DTF 131 V 9 consid. 3.7 pag. 20; 126 V 390 consid. 6a pag. 392; 122 II 446 consid. 4a pag. 451, con riferimenti di

giurisprudenza e dottrina).

4.

A motivazione della decisione di riconoscere alla qui

opponente il diritto all'uguaglianza nell'illegalità, il primo giudice ha

rilevato il fatto, incontestato, che cinque altri assicurati avevano

frequentato, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, il medesimo

corso seguito dall'interessata. Alla luce di quanto precede, ciò non basta

tuttavia ancora per poter beneficiare del diritto in questione. In effetti,

come già è stato ricordato al precedente considerando, la circostanza che la

legge non sia stata applicata o non sia stata applicata correttamente in un

singolo caso o in pochi singoli casi - circostanza questa comunque contestata

dall'amministrazione ricorrente - non conferisce di massima all'interessato che

si trova nella medesima situazione un diritto di essere anch'egli trattato

diversamente da quanto previsto dalla legge. In simili condizioni, il giudizio

cantonale, che riconosce un tale diritto a U.________, non può essere tutelato.

(…)”

Su

questo tema cfr. pure; DTF 139 II 49; DTF 136 I 65; DTF 134 V 34; STF

9C_648/2019 del 16 dicembre 2019 consid. 5.3.; STF 8C_348/2017 del 5 luglio

2017; STF 9C_561/2016 del 27 marzo 2017; STF 9C_530/2015 del 28 settembre 2015;

STF 9C_648/2014 del 3 marzo 2015; STF C 44/00 del 31 luglio 2003; STF K 133/01

del 20 gennaio 2003; STCA 42.2020.15 del 22 febbraio 2021 consid. 2.10.; STCA

38.2017.84

del 20 febbraio 2018 consid. 2.6.

Nella

presente fattispecie non è dato di sapere se la situazione della ricorrente sia

effettivamente paragonabile a quella di altre associazioni attive con il

medesimo scopo. Ad ogni modo non risulta che in Svizzera – anche volendo

prescindere dal principio secondo cui la parità di trattamento ha un’importanza

limitata sul piano intercantonale – sia stata introdotta una prassi

generalizzata contraria alla legge.

La

Sezione del lavoro, dal canto suo, nella risposta di causa (cfr. doc. III pag.

5), ha affermato che “è prassi consolidata dell’UG sollevare opposizione in

relazione alle situazioni descritte dalla ricorrente (associazioni aventi quali

entrate/ricavi i contributi volontari nonché contributi dei soci e non

presentano un rischio aziendale proprio)”.

Per

quanto attiene al riferimento agli sportivi professionisti (cfr. doc. I pag.

17; V; XI), giova osservare che effettivamente la SECO nella “Direttiva

2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22

luglio 2020 al p.to 2.11 relativo alle ILR per atleti professionisti la cui

perdita di lavoro non può essere determinata con precisione ha indicato:

" Il diritto

all’ILR per i giocatori di società sportive professionali può essere concesso

per il periodo durante il quale non si possono giocare partite a causa di una

perdita lavorativa pari al 100%. Invece, il diritto all’ILR è da negare in

assenza di una perdita lavorativa o di almeno una perdita lavorativa determinabile

dal momento in cui possono essere svolte attività preparatorie, come ad esempio

gli allenamenti. Di conseguenza, ciò vale anche in caso di ripresa delle

partite, indipendentemente dal fatto che gli spettatori siano ammessi o meno.

In questi casi non è obbligatoria la riconsiderazione da parte del SC e la CD

può respingere il conteggio mediante una disposizione a causa di una perdita

lavorativa non determinabile.

Qualora sia consentita una parziale ripresa delle

attività, cioè non appena sono consentiti gli allenamenti di squadra ma non si

possono ancora giocare partite, occorre distinguere se le attività saranno

effettivamente riprese parzialmente oppure no. Nel primo caso, il diritto

all’ILR deve essere negato per la mancanza di una perdita lavorativa

determinabile. Nel secondo caso, invece, tale diritto può essere rivendicato se

la società sportiva può dimostrare in modo plausibile che le misure imposte non

possono essere attuate in modo ragionevole o che le perdite in caso di ripresa

sarebbero superiori a quelle riportate durante la sospensione temporanea e

quindi vi è il rischio di un’imminente perdita di posti di lavoro.”

Il

p.to 2.11 è rimasto invariato nelle Direttive “Aggiornamento «Disposizioni

speciali a causa della pandemia»” seguenti, in particolare del 27 agosto 2020,

del 30 ottobre 2020, del 20 gennaio 2021, del 19 marzo 2021, del 20 aprile 2021

e del 30 giugno 2021.

Il

p.to 2.11 è stato abolito nella “Direttiva 2021/16: Aggiornamento «Disposizioni

speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service /publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

In

merito al valore delle direttive cfr. consid. 2.4.

Come

rilevato dalla parte resistente (cfr. doc. IX), i beneficiari contemplati al

p.to 2.11 della Direttiva citata sono, tuttavia, gli atleti professionisti che

esercitano attività a favore di una società sportiva a titolo oneroso su base

contrattuale.

L’RI

1.

ricorrente non dispone, invece, di giocatori professionisti e, in effetti, i

dipendenti per i quali sono state richieste le indennità per lavoro ridotto

sono figure professionali (allenatori, fisioterapisti, ecc.) distinte dai

giocatori.

Ne

discende che in casu il p.to 2.11 della Direttiva “Aggiornamento «Disposizioni

speciali a causa della pandemia»” non si rivela, in ogni caso, applicabile.

La

censura di disparità di trattamento formulata dall’insorgente non può, dunque,

essere accolta.

2.11

In

considerazione di tutto quanto esposto, occorre concludere che a ragione la

Sezione del lavoro ha negato il diritto a indennità per lavoro ridotto all’RI 1

per il periodo 1° settembre - 31 dicembre 2020.

Di

conseguenza la decisione su opposizione del 27 maggio 2021 deve essere

confermata.

2.12

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una

modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima

data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario

o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 28 giugno 2021, per cui

torna applicabile la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni

LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA

38.2020.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno

2021.

consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA

38.2021.8

dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche la sentenza 8C_265/2021 del 21

luglio 2021.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto ricevibile,

è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti