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Decisione

38.2021.53

Rettamente deciso che ILR spettante a ditta (riconosciutole ILR da 23.3.20) a favore della sua dipend. da 6/20 vada calcolata senza tenere conto dell'aumento salariale da fr.1'100 a 4'000 da 1.6.20. A

11 ottobre 2021Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

di __________, la somma di fr. 1'100.-- al mese.

Solamente dal 12 ottobre

2020 la ricorrente ha affermato che dal 1° giugno 2020 __________ beneficiava

di un salario di fr. 4'000.

Al riguardo va osservato che

tale incremento di stipendio è stato fatto valere dopo che il 28 settembre 2020

la Cassa aveva respinto la richiesta di ILR per il mese di giugno 2020 per __________

e __________, in quanto il Consiglio federale, dal 1° giugno 2020, aveva

revocato il diritto alle indennità per lavoro ridotto per le persone con poteri

decisionali determinanti e i loro coniugi (cfr. doc. 467; consid. 1.3.; 2.5.).

In effetti, il 22 ottobre

2020, rispondendo alla richiesta della Cassa volta a sapere quale fosse il

motivo dell’aumento dello stipendio (cfr. doc. 377), __________, unico socio e

gerente della RI 1, nonché padre di Ilaria, ha indicato che “abbiamo

deciso che dal 1 Giugno 2020 mia figlia Ilaria percepisca uno stipendio mensile

da chf 4.000, io e mia moglie rispettivamente di chf 1.500. Questa decisione è

stata presa sul fatto che ad oggi pare che lei sia l'unica ad avere dei diritti

e potere ricevere quanto per legge gli aspettava per tutto il periodo Giugno /

Dicembre 2020” (cfr. doc. 371; consid. 2.5.).

In

proposito giova sottolineare che per prassi invalsa il giudice delle

assicurazioni deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono

espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora

cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima

ora (cfr. STF 8C_ 246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; DTF 142 V 590 consid.

5.2).

D’altronde le mansioni di __________

non risultano modificate a far tempo dal 1° giugno 2020 nella società, la quale

ha precisato che essendo una piccola azienda a conduzione familiare “tutti

fanno tutto senza guardare orari” (cfr. doc. 257). La società stessa ha infatti

dichiarato che i compiti di __________ sono rimasti invariati (cfr. doc. 257;

consid. 2.5.).

La Sagl ha altresì

asserito, da una parte, che non vi sono conteggi salariali mensili specifici,

poiché si tratta di un’azienda di famiglia (cfr. doc. 371; consid. 2.5.).

Dall’altra, che __________

non è stata peraltro retribuita da giugno 2020 a marzo 2021 (cfr. doc. 59;

consid. 2.5.).

Pertanto nel caso di

specie occorre concludere che al fine del calcolo delle indennità per lavoro

ridotto dal mese di giugno 2020 non va tenuto conto dell’aumento di salario a

favore di __________ fatto valere dalla RI 1.

L’aumento da fr. 1'100 a

fr. 4'000 a decorrere dal 1° giugno 2020 non risulta validamente giustificato,

come del resto evidenziato anche dalla SECO interpellata al riguardo dalla

parte resistente (cfr. doc. 53; consid. 2.5.).

L’incremento di stipendio,

inoltre, non è ad ogni modo intervenuto almeno un mese prima della richiesta di

indennità per lavoro ridotto (cfr. consid. 2.1.; 2.2.; 2.4.).

Considerandi

Ne discende che la

decisione su opposizione del 30 giugno 2021 deve essere confermata

2.8

Il TCA, infine, riguardo al

fatto che la richiesta di ILR di __________, unico socio e gerente della RI 1, e

della moglie sia stata rifiutata con effetto dal 1° giugno 2020 (cfr. consid.

1.3

; 2.5.), ritiene utile evidenziare che tramite l’adozione dell’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione

contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19), e meglio degli art.

1.

e 2, è stato eccezionalmente riconosciuto, in deroga all’art. 31 cpv. 3 lett.

c LADI, il diritto alle indennità per lavoro ridotto alle persone che

determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di

lavoro - come è il caso ex lege di un socio e gerente di una Sagl (cfr. STF

8C_811/2019 del 12 novembre 2020; STF

C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 2.4.; STF C 37/02 del 22 novembre 2002

e STF C 71/01 del 30 agosto 2001) - e ai loro coniugi occupati

nell’azienda dal 17 marzo al 31 maggio 2020 (cfr. RU 2020 877-879; RU 2020

1777).

Dal 1° giugno 2020 il

diritto a ILR per tali persone è escluso.

Dal 17 settembre 2020,

dopo l’entrata in vigore della Legge federale sulle basi legali delle ordinanze

del Consiglio federale volte a fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)

del 25 settembre 2020 e la modifica dell’Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno, le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di

lavoro non vengono più indennizzate attraverso le prestazioni della LADI bensì

mediante le indennità per perdita di guadagno (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno; Ordinanza COVID-19 K. Häcki, “GmbH:

Corona-Entschädigung statt Kuzarbeit für Inhaber” in Penso 3/2020 pag. 40-41).

Tale diritto è

inizialmente stato limitato al 30 giugno 2021 e in seguito prorogato fino al 31

dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU

2021.

390).

Al riguardo cfr. STCA

42.2021.39

del 16 agosto 2021 consid. 2.2.; STCA 38.2020.59 del 25 gennaio

2021; STCA 38.2020.39 del 15 ottobre 2020.

Dal 17 settembre 2020, in

effetti, alla ditta è stato riconosciuto il diritto alle IPG a favore di __________

e di __________ (cfr. doc. 233; consid. 1.4.).

2.9

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a

LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai

ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in

vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 2 luglio 2021 ed è stato inviato al TCA tramite raccomandata il 3 luglio

2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale. Trattandosi di

prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr.

STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio

2021.

consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche la

sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti