38.2021.53
Rettamente deciso che ILR spettante a ditta (riconosciutole ILR da 23.3.20) a favore della sua dipend. da 6/20 vada calcolata senza tenere conto dell'aumento salariale da fr.1'100 a 4'000 da 1.6.20. Aumento stipendio intervenuto durante lavoro ridotto va considerato solo quando pattuito tramite CCL
11 ottobre 2021Italiano41 min
la Cassa aveva respinto la richiesta di ILR per il mese di giugno 2020 per __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2021.53
rs
Lugano
11 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 luglio 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30 giugno 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Alla società RI 1 di __________,
attiva nel commercio ambulante (mercati; cfr. doc. 502), sono state corrisposte
indennità per lavoro ridotto per il periodo 23 marzo - 31 maggio 2020 a favore
dei tre dipendenti della ditta, e meglio di __________, socio e gerente con
firma individuale della Sagl (cfr. doc. 477), della moglie, __________, e della
loro figlia, __________ (cfr. doc. 503; 495; 492; 488).
1.2. La ditta, il 30 giugno 2020, ha
postulato la concessione dell’indennità per lavoro ridotto anche per il mese di
giugno 2020, sempre a favore dei tre dipendenti della Sagl (cfr. doc. 483).
1.3. Con decisione del 28
settembre 2020 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha respinto la richiesta di
ILR relativa al mese di giugno 2020 per __________ e __________, in quanto il
Consiglio federale, dal 1° giugno 2020, aveva revocato il diritto alle
indennità per lavoro ridotto per le persone con poteri decisionali determinanti
e i loro coniugi (cfr. doc. 467).
1.4. La richiesta della RI 1 di
indennità perdita di guadagno Covid del 20 luglio 2020 è stata rifiutata dalla
Cassa __________ con decisione del 29 settembre 2020, confermata dalla decisione
su opposizione del 30 novembre 2020, poiché l’attività svolta dall’azienda non
rientrava fra quelle dell’Allegato I della Circolare CIC, ossia riguardanti il
settore ricreativo (cfr. doc. 65; 434).
Dal 17 settembre 2020, per
contro, alla ditta è stato riconosciuto il diritto alle IPG a favore di __________
e di __________ (cfr. doc. 233).
1.5. La Cassa, con ulteriore
decisione del 25 febbraio 2021, ha poi stabilito che “il diritto al rimborso
di lavoro ridotto a decorrere dal mese di giugno 2020 è per una massa salariale
pari a CHF 1'100.00 (salario della signora __________ fino al 31.05.2020)”,
rilevando:
" (…) fino
al mese di maggio 2020, la signora __________, veniva inserita nella massa
salariale per un salario mensile di CHF 1'100.00; a decorrere dal 1° giugno
2020, secondo vostre dichiarazioni, il suo salario è stato portato a CHF
4'000.00 in quanto le persone con potere decisionale hanno perso il diritto al
lavoro ridotto.
Effettuati gli accertamenti del caso avete
comunicato alla Cassa che lo stipendio di CHF 4'000.00 non è mai stato
corrisposto realmente alla signora __________. (…)” (Doc. 289)
1.6. A seguito dell’opposizione
interposta dalla RI 1 (cfr. doc. 283), la Cassa, il 30 giugno 2021, ha emanato
una decisione su opposizione con la quale ha confermato il proprio provvedimento
del 25 febbraio 2021, motivando come segue
" (…) la
Cassa deve rilevare come l'aumento salariale non sia di fatto mai stato versato
alla dipendente __________, così come parrebbe essere il caso per il suo
precedente salario. ln tal senso si ricorda che la Cassa può riconoscere il
diritto alla prestazione, in seguito ad un aumento salariale, soltanto dopo un
mese intero durante il quale il datore di lavoro non ha chiesto nessuna
indennità per lavoro ridotto o per intemperie, ciò che non è il caso nella
presente fattispecie, ritenuto che la società ha domandato ILR ancora fino al
mese di gennaio 2021.
Inoltre non ci si può esimere da rilevare che il tempo di lavoro, le
funzioni e le responsabilità di __________ non hanno subito modifiche
giustificanti l'importante aumento del salario concessole, anzi questo le è
stato riconosciuto, a dire del signor __________, poiché "Dal 23
Gennaio di quest'anno io e mia moglie abbiamo riconsegnato il permesso B
e chiesto il rilascio del G, quindi per logica non è più necessario mantenere
una busta paga alta, cosa che invece è stata fatta per mia figlia, lei ha
mantenuto il permesso B, ha una sua casa di cui paga l'affitto, la sua cassa
malati e tutte le restanti spese mensili.... Questo è l'unico motivo per cui da
Giugno abbiamo deciso il suo stipendio, sperando che possa aumentare una volta
finito tutto questo" (cfr. scritto del 6 dicembre 2020 del signor __________
alla Cassa).
Ancora, con scritto del 28 febbraio 2021 il signor __________, in
merito all'aumento concesso alla di lui figlia __________, ha indicato alla
Cassa "A questo punto finiamola di analizzare le cose a seconda
dei propri interessi e punti di vista... che vi piaccia o meno la ragazza ha
uno stipendio mensile di chf 4000 pulito al mese, questi soldi verranno
addebitati sul suo conto appena questa società potrà ritornare a lavorare a
pieno regime (...) ln questo anno, come più volte scritto abbiamo ricevuto e
speso il credito Covid di chf 19.000 concessoci da PostFinance (che dovremo
restituire); chiesto un finanziamento personale di chf 15.000 (che
dovremo restituire); abbiamo riscattato le nostre polizze assicurative
personali per c/a chf 20.000, abbiamo attinto a tutte le nostre scorte
personali, questi sono i motivi per qui cli stipendi non sono stati pagati...
perché NON abbiamo lavorato".
Il signor __________ ha del resto, con scritto del 2 aprile 2021,
confermato in merito all'aumento salariale della figlia che “(…) è
correttissimo affermare che il salario sia stato aumentato, ma le mansioni sono
rimaste invariate (…)".
ln data 5 giugno 2021 il signor __________ ha comunicato un
ulteriore aumento salariale per la figlia, anche questo non inerente ad un
cambiamento di funzioni o mansionario in seno alla società, ma giustificato
dalla necessità di __________ di locare un appartamento: "Per finire,
vi informo che a fare data del 1 Maggio 2021 alla dipendente, con
verbale dell'assemblea societaria gli è stato aumentato lo stipendio a chf
5.000 netti. Questo aumento è stato concesso perché la proprietà del nuovo
appartamento dove si trasferirà a breve "__________" "appartamento
in Via __________", per rilasciare l'autorizzazione alla locazione,
ha preteso uno stipendio adeguato o garanzie dei famigliari” (cfr. scritto
elettronico del 5 giugno 2021 del signor __________ aita Cassa).
La Cassa rimarca infine che le informazioni indicate nei formulari
di richiesta di prestazioni relative al numero di ore dovute da __________ __________,
a partire da giugno 2020, e nei formulari in cui vi è un aumento salariale,
cozzano con le dichiarazioni del signor __________, secondo cui il mansionario
e le funzioni della signora __________ non hanno subito modifiche, in tal senso
difficilmente si spiega l'aumento delle ore dovute indicate nei formulari di
richiesta di prestazioni e attestate nelle tabelle annesse, basti evidenziare
che per il solo periodo di giugno 2020 per la signora __________, la Cassa
dispone di 3 versioni diverse relative alle ore dovute, rispettivamente perse:
- formulario del 12 ottobre 2020: 168 ore dovute e 134,4 ore
perse;
- formulario del 30 giugno 2020 (pervenuto il 5 ottobre 2020): 49
ore dovute, 49 ore perse;
- formulario del 30 giugno 2020 (pervenuto il 16 luglio 2020): 32
ore perse. (…)” (Doc. A pag. 5-6)
1.7. Contro la decisione su
opposizione del 30 giugno 2021 la RI 1, tramite __________, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA (cfr. doc. I), nel quale ha fatto valere dapprima:
" (…) La
società RI 1 opera su tutto il territorio svizzero dal 2017.
La stessa si occupa di commercio di
prodotti alimentari importando beni da Italia e Germania e rivendendoli presso
mercati, manifestazioni e grandi eventi.
La ditta acquista, importa, sdogana e
rivende dichiarando tutte le entrate e pagando regolarmente tutto e tutti, con
orgoglio posso dire: non dobbiamo un centesimo a nessuno.
Il lavoro viene svolto con 3 furgoni
(leasing mensili puntualmente pagati), un’auto di proprietà e postazioni mobili
funzionali ed eleganti interamente fatturate e pagate.
Il lavoro viene svolto da 3 dipendenti: il
sottoscritto __________ (socio e gerente), __________ (moglie), __________
(figlia).
(…)”
Per quanto attiene all’orario
di lavoro è stato precisato:
" (…) come
tutte le aziende a conduzione famigliare, gli orari sono un piacevole ricordo.
La sveglia normalmente è alle 5.30 si parte, si monta, si rismonta, si rientra,
si sistemano i furgoni (check del venduto, pulizia, ripristino del venduto,
gestione del magazzino) – parte commerciale (ordini, consegne, ritiri – ricerca,
prenotazione, contatti conferme postazioni di lavoro) – parte amministrativa
(pagamenti, fatturazioni, prima nota, pratiche doganali). Questo quando si
lavora in Ticino, per la Svizzera interna ci sono lunghe trasferte, anche di
verse ore al giorno, pernottamenti fuori sede. Tutto questo pe contestare la
vostra continua richiesta di orari di lavoro e specifiche mansioni … non ci
sono orari né mansioni prestabilite, tutti fanno tutto e si finisce quando
tutto è a posto -… (…)”
La ricorrente, in
relazione agli stipendi, ha asserito:
" (…) come
da voi correttamente riportato i nostri stipendi fino al 31 Maggio 2020 erano:
CHF 3.500 per il sottoscritto, CHF 2.000 per mia moglie e CHF 1.100 per mia
figlia (per totali CHF 6.600 netti al mese).
Dal 1 Giugno 2020, dopo attenta riflessione di tutta la famiglia,
abbiamo deciso di modificare gli stipendi: CHF 1.500 per il sottoscritto, CHF
1.500 per mia moglie, CHF 4.000 per mia figlia (per totali CHF 7.000 netti al
mese).
Questa decisione è stata presa per una semplice scelta logica e
intelligente. Avendo io e mia moglie riconsegnato in data 23 Gennaio 2020 il
permesso di dimora B e nel contesto chiesto il rilascio del permesso G, mia
figlia ha deciso di mantenere il permesso B, ci è sembrato giusto e doveroso
riconoscergli la completa autonomia finanziaria e non dovere più dipendere dai
genitori (forse non ve ne siete accorti ma la ragazza ha 27 anni.
Purtroppo il 2020 è stato anche l'anno della tragedia chiamata
pandemia, vi assicuro che non l'abbiamo voluta noi, tutti i nostri posti di
lavoro sono stati chiusi e molti lo sono ancora adesso dopo oltre un anno.
La federazione Svizzera ha giustamente emanato delle disposizioni
a tutela delle aziende e dei lavoratori, disposizioni a cui abbiamo aderito
producendo di volta in volta tutta la documentazione che ci veniva richiesta.
Conosco centinaia di colleghi indipendenti e non, di tutta la
Svizzera, che hanno regolarmente c puntualmente ricevuto gli aiuti, non capiamo
cosa non abbia funzionato per la nostra situazione.
Il vostro ufficio si è intestardito prendendola per cosa vera, il
fatto che il cambio di stipendio era stato fatto per truffare il Cantone e gli
uffici predisposti... niente di più sbagliato, gli stipendi sono stati cambiati
per le ragioni sopra esposte.
Non capisco un passaggio, mentre i vostri uffici da oltre un anno
stanno portando avanti questa crociata incredibile, vi segnalo che un'altra
parte dei vostri uffici, hanno felicemente recepito l'abbassamento dello
stipendio per il sottoscritto e per mia moglie, per la nostra perdita di
guadagno in questi mesi ci hanno giustamente riconosciuto le quote a noi
spettanti in base ai nuovi stipendi, non ci siamo mai lamentati.
Se eravamo persone scorrette come alcuni di voi pensano, avremmo
semplicemente dovuto chiudere la ditta, metterci in disoccupazione, non pagare
più nessuno e continuare a lavorare in nero come tanti nei mercati fanno.
(…)
Vi segnalo inoltre che fortunatamente il Comune di Lugano, Comune
dove mia figlia attualmente risiede, ha riconosciuto le sue ragioni
concedendogli la prestazione ponte COVID: CHF 1.000 per Aprile, CHF 1.000 per
maggio, CHF 2.000 per Giugno... questi soldi mia figlia non li ha utilizzati
per svaghi e divertimenti, si è pagata l'affitto di casa. (…)” (Doc. I)
1.8. Nella sua risposta del 20
agosto 2021 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso, rinviando alle
delucidazioni fornite con il provvedimento contestato (cfr. doc. III).
1.9. L’insorgente si è espressa
nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 25 agosto 2021, al quale
ha allegato della documentazione (cfr. doc. VII; B1-7).
1.10. La Cassa ha preso posizione al
riguardo il 3 settembre 2021 (cfr. doc. IX).
1.11. Il doc. IX è stato trasmesso
per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. X).
in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Cassa abbia
deciso che l’indennità per lavoro ridotto spettante dal mese di giugno 2020
alla RI 1 a favore di __________ vada calcolata senza tenere conto dell’aumento
salariale di quest’ultima da fr. 1'100.-- a fr. 4'000.-- mensili dal 1° giugno
2020.
L’art. 34 LADI, relativo
al calcolo dell’indennità per lavoro ridotto, prevede:
" 1L’indennità per lavoro ridotto ammonta
all’80 per cento della perdita di guadagno computabile.
2Determinante,
fino al limite massimo valido per il calcolo dei contributi (art. 3), è il
salario, convenuto contrattualmente, dell’ultimo periodo salariale prima
dell’inizio del lavoro ridotto. Sono compresi le indennità per vacanze e gli
assegni contrattuali periodici, purché non continuino ad essere versati
durante il periodo di lavoro ridotto o non costituiscano indennità per
inconvenienti connessi al lavoro. È tenuto conto degli aumenti salariali,
convenuti mediante contratto collettivo di lavoro e subentranti durante il
periodo di lavoro ridotto.
3Il Consiglio
federale stabilisce le basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del
salario.”
Giusta l’art. 57 OADI
riguardante le basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario:
" Se il salario dell’ultimo mese di contribuzione si
scosta di almeno il 10 per cento dal salario medio degli ultimi 12 mesi,
l’indennità per lavoro ridotto è calcolata in base a questo salario medio.”
2.2. Nella Prassi LADI ILR, la Segretaria di Stato dell’economia
(SECO), riguardo al calcolo dell’indennità per lavoro ridotto, enuncia:
" IMPORTO
DELL’INDENNITÀ
E1 L’ILR
ammonta all’80 % della perdita di guadagno computabile.
GUADAGNO DETERMINANTE
E2 Per
il calcolo dell’indennità per lavoro ridotto è determinante il salario,
convenuto contrattualmente, dell’ultimo mese di contribuzione prima dell’inizio
del lavoro ridotto. Se il salario dell'ultimo mese di contribuzione si scosta
di almeno il 10 % dal salario medio degli ultimi 12 mesi di contribuzione,
l’indennità per lavoro ridotto è calcolata in base a questo salario medio.
Questa regolamentazione può riguardare per esempio anche le persone occupate in
un’azienda con un’organizzazione a turni. Per i nuovi assunti è determinante il
salario convenuto contrattualmente.
E3 L’importo
massimo del guadagno determinante corrisponde a quello dell’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni secondo l'art. 3 LADI (stato dal 1.1.2016:
CHF 12 35017 al mese).
E4 Il guadagno determinante comprende in particolare:
· il salario di base
(mensile, orario o a cottimo);
· le indennità per
vacanze e per giorni festivi;
· le prestazioni in natura, al massimo fino
agli importi stabiliti nell'AVS;
· le indennità di
residenza e di rincaro;
· le provvigioni;
· gli assegni
contrattuali (p. es. 13a mensilità, gratifiche);
· le indennità per il lavoro domenicale o
notturno, per il lavoro a squadre e i servizi di picchetto, nella misura in cui
il lavoratore vi ha normalmente diritto per l’attività esercitata e a
condizione che il datore di lavoro confermi alla cassa di disoccupazione che
queste indennità sono versate anche durante il lavoro ridotto.
Non sono
compresi nel guadagno determinante:
· le indennità per le ore che superano il
tempo di lavoro normale convenuto contrattualmente;
· le indennità per inconvenienti connessi al
lavoro (indennità per il lavoro nei cantieri o lavoro sporchevole, ecc.);
· i premi
d’anzianità di servizio e di fedeltà;
· il rimborso delle
spese;
· gli assegni familiari e gli assegni per
l'economia domestica.
E5 Se al
momento dell'introduzione del lavoro ridotto non si sa ancora se il datore di
lavoro verserà una gratifica alla fine dell’anno o quale sarà il suo importo,
la cassa non la include nel guadagno determinante, ma indica al datore di
lavoro che dopo il versamento della gratifica potrà chiedere che l’indennità
sia ricalcolata e che gli sia versata la dovuta differenza. Lo stesso vale per
altre indennità di fine anno, come i bonus il cui importo non è ancora definito
al momento del lavoro ridotto.
E6 Gli
aumenti salariali generali o individuali accordati durante un periodo di lavoro
ridotto sono presi in considerazione nel guadagno determinante soltanto dopo un
mese intero durante il quale il datore di lavoro non ha chiesto nessuna
indennità per lavoro ridotto o per intemperie.
Gli
aumenti salariali convenuti mediante contratto collettivo di lavoro sono
automaticamente inclusi nel guadagno determinante.
Gli
aumenti salariali accordati nell’ambito di trattative salariali periodiche sono
anch’essi compresi di immediato nel guadagno determinante.”
2.3. Le
direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata
dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_721/2020 del
15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020
consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.;
STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195;
STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF
138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169
consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021
consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V
224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.
258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203
consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00
del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997
ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88
consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98
consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée
de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"
in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.4. In dottrina Boris Rubin, in
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, ad
art. 34, pag. 368 N. 9, si esprime come segue riguardo agli aumenti di salario
nel contesto del calcolo dell’indennità per lavoro ridotto:
" (…) Les augmentations de salaire générales ou individuelles
accordées pendant une période de RHT ne sont prises en considération dans le
salaire déterminant qu’après un mois entier sans RHT et sans interruption pour
intempéries (art. 34 al. 2 LACI, 1re phrase). En revanche, les augmentations de
salaire prévues par convention collective de travail, qui prennent effet durant
une période de RHT, sont immédiatement prises en considération dans le salaire
déterminant (art. 34 al. 2 LACI, 3e phrase). Il en va de même des augmentations
de salaire accordées dans le cadre de négociations périodiques.”
Rubin, inoltre, in Assurance-chômage et
service public de l'emploi, 2019, pag. 135 N. 653, rileva:
" (…) Les augmentations de salaire prévues par CCT qui prennent effet
durant la période où l’horaire est réduit sont prises en considération (art. 34
al. 2 LACI). Dans les autres cas, les augmentations ne sont prises en compte
qu’après un mois entier sans RHT ou sans interruption pour intempéries. (…)”
2.5. Nella presente evenienza
dalle carte processuali emerge che la RI 1 è iscritta a Registro di commercio
dal dicembre 2006. Dal settembre 2017 unico socio e gerente con diritto di
firma individuale della Sagl è __________ (cfr. doc. 477: estratto RC)
Scopo sociale della ditta
dal settembre 2017 è il seguente:
" ll
noleggio di veicoli, inclusi pullman, con e senza conducente e di agenzia
viaggi. Consulenza in ambito commerciale, di comunicazione e marketing.
Trasporto di merci per conto terzi, servizi di import ed export e servizi di
logistica in generale. Si può svolgere anche l'attività di officina meccanica
per veicoli. La gestione di esercizi pubblici e take away, incluso servizio a
domicilio. La società può svolgere attività commerciale, di import-export ed
assumere rappresentanze nel settore alimentare, gastronomico, nonché in altri
settori. La società potrà partecipare ed essere partecipata da altre società e
possedere immobili in svizzera ed all'estero.” (cfr. doc. 477: estratto RC)
La società è attiva nella
vendita al dettaglio, in particolare presso mercati, e all'ingrosso di frutta secca, disidratata, spezie, alimenti in genere
di provenienza ticinese e italiana (cfr. doc. 502; __________).
Nella ditta vi lavorano
sia __________, che la moglie, __________, e la figlia, __________ (cfr.
consid. 1.1.).
Dalla Dichiarazione dei
salari e degli assegni familiari per l’anno 2019 si evince che da aprile a
dicembre 2019 __________ ha percepito fr. 25'100.--, __________ fr. 15'600.-- e
__________ fr. 8'900.-- (cfr. doc. 517).
In occasione della domanda
di indennità per lavoro ridotto relative ai mesi di aprile e maggio 2020 a
favore dei tre dipendenti la RI 1 ha indicato 313 ore previste di tutti i
lavoratori aventi diritto e 313 ore perse per ragioni economiche di tutti i
lavoratori colpiti da ILR, così suddivise: 176 ore per __________,
corrispondente all’importo di fr. 4’150.--, 88 ore per __________ pari a fr.
2'000.-- e 49 ore per __________ corrispondenti a fr. 1'100.-- lordi, per
complessivi fr. 7'250.--. Tale somma è stata inserita nel modulo di richiesta
sia quale massa salariale soggetta a contribuzione AVS di tutti i lavoratori
aventi diritto, sia quale massa salariale per le ore perse (cfr. doc. 498; 496;
491; 489).
Il 30 giugno 2020 è stata
compilata la domanda di ILR per il mese di giugno 2020 la somma totale delle
ore previste di tutti i lavoratori aventi diritto è pari a 313 ore, mentre la
somma totale delle ore perse per ragioni economiche di tutti i lavoratori
colpiti da ILR è di 235, e meglio 176 ore per __________, 57 ore per __________
e 32 ore per __________. La massa salariale soggetta a contribuzione AVS di
tutti i lavoratori aventi diritto è di fr. 6'600.-- (3'500 per __________ + fr.
2’000 per __________ + fr. 1'100 per __________) e la massa salariale per le
ore perse di fr. 4'955.25 (cfr. doc. 483; 485).
Il 28 settembre 2020 la
Cassa cantonale disoccupazione ha respinto la richiesta di ILR relativa al mese
di giugno 2020 per __________ e __________, in quanto il Consiglio federale,
dal 1° giugno 2020, aveva revocato il diritto alle indennità per lavoro ridotto
per le persone con poteri decisionali determinanti e i loro coniugi (cfr. doc.
467; consid. 1.3.).
Un nuovo formulario per il
mese di giugno 2020, sempre datato 30 giugno 2020, è pervenuto alla Cassa il 5
ottobre 2020. Nello stesso sono state indicate, da un lato, 49 ore di lavoro
previste e 49 ore di lavoro perse, dall’altro, una massa salariale soggetta a
contribuzione AVS di __________ di fr. 1’100.-- e una massa salariale per le
ore perse di fr. 1'100.-- (cfr. doc. 413-415).
Identici moduli sono
pervenuti alla parte resistente il 5 ottobre 2020 per i mesi di luglio, agosto,
settembre e ottobre 2020 (cfr. doc. 416-418; 419-420; 427-429; 422).
Il 12 ottobre 2020 l’azienda
ha compilato un nuovo modulo “Domanda e conteggio di indennità per lavoro
ridotto” per il mese di giugno 2020 in relazione a __________ da cui emergono
168 ore di lavoro previste e 134 ore di lavoro perse, come pure una massa
salariale soggetta a contribuzione AVS di fr. 4’000.-- e una massa salariale
per le ore perse di fr. 3'200.-- (cfr. doc. 380).
In modo analogo, il 12
ottobre 2020, sono stati allestiti dei nuovi formulari per luglio, agosto e
settembre 2020 (cfr. doc. 383-391).
Il 19 ottobre 2020 la
Cassa ha chiesto alla RI 1 “il motivo per il quale la massa salariale della
Signora __________ in tutti i mesi precedenti corrispondeva a CHF 1'100.- e ora
nella richiesta è di CHF 4'000”, invitandola ad allegare copia dei conteggi
salariali di __________ oppure una panoramica riassuntiva dei salari, relativa
ai mesi da marzo a settembre 2020, nonché copia del contratto di lavoro (cfr.
doc. 377).
La ditta ha risposto il 22
ottobre 2020:
" 1. Abbiamo
deciso che dal 1 Giugno 2020 mia figlia Ilaria
percepisca uno
stipendio mensile da chf 4.000 , io e mia moglie rispettivamente di chf 1.500.
questa decisione è stata presa sul fatto che ad oggi pare che lei sia l'unica
ad avere dei diritti e potere ricevere quanto per legge gli aspettava per tutto
il periodo Giugno / Dicembre 2020.
2. Come spiegato in
tutte le comunicazioni questa è un’azienda a conduzione famigliare, non ci sono
panoramiche o conteggi salariali, conteggi di ore o quant'altro, si lavora
senza guardare gli orologi per tutto il tempo necessario.
3. Contratti di
lavoro non esistono, esiste solo quello che si decide e che si porterà avanti
per il futuro.” (doc. 371)
L’amministrazione, il 1°
dicembre 2020, ha domandato alla Sagl di trasmettere i seguenti documenti:
" a) Organigramma
aziendale
b) Una dichiarazione attestante le mansioni dettagliate svolte
dalla Signora __________ fino al 31 maggio 2020 e poi dal 01 giugno 2020 ad
oggi, oltre al grado occupazione
(fino al 31.05.2020 e dal 01.06.2020)
c) Una dichiarazione attestante le mansioni dettagliate svolte
dalla Signora __________ e dal Signor __________ fino al 31 maggio 2020 e poi
dal 01 giugno 2020 ad oggi, oltre al grado occupazione (fino al 31.05.2020 e
dal 01.06.2020)
d) Allegare copia dei conteggi salariali dal 01 gennaio 2020 al 31
ottobre 2020 per tutti i dipendenti” (Doc. 349)
Tramite messaggio di posta
elettronica del 6 dicembre 2020 __________ ha affermato:
" (…) Come
per tutte le attività a conduzione famigliare, non esiste un organigramma, non
esiste un piano lavoro, non esiste un grado di occupazione... tutti si
svegliano presto, e per il resto della giornata, si lavora tutti per portare a
casa il massimo risultato e produttività.
La nostra giornata tipo (caldo, freddo, neve o ghiaccio): sveglia,
viaggio, montare e smontare gli stand, vendere, tornare a casa, verificare il
magazzino, sistemare le attrezzature, effettuare eventuali ordini e tutte le
commissioni e/o faccende di una normale famiglia.
Le buste paga che ci siamo prefissate, sono soltanto il risultato
credibile e matematico tra entrate e uscite, null'altro... la nostra giornata
tipo sappiamo quando inizia ma mai quando finisce.
Dal 23 Gennaio di quest'anno io e mia moglie abbiamo riconsegnato
il permesso B e chiesto il rilascio del G, quindi per logica non è più
necessario mantenere una busta paga alta, cosa che invece è stata fatta per mia
figlia, lei ha mantenuto il permesso B, ha una sua casa di cui paga l'affitto,
la sua cassa malati e tutte le restanti spese mensili... questo è l'unico
motivo per cui da Giugno abbiamo deciso il suo stipendio, sperando che possa
aumentare una volta finito tutto questo.
Sono mesi che non percepiamo stipendi pieni, siamo comunque
riusciti a pagare tutto e tutti, grazie anche al prestito Covid 19 datoci dalla
nostra banca, ai nostri risparmi, agli aiuti lavoro ridotto che ci avete dato a
Marzo, Aprile e Maggio e al finanziamento di chf 15.000 che mia figlia si è
appena fatto rilasciare grazie anche alla sua busta paga. (…)” (Doc. 347)
Il 22 gennaio 2021 la
Cassa, dopo aver rilevato di aver preso atto come dal 1° giugno 2020 __________
abbia ricevuto un considerevole aumento di salariale, pur mantenendo le stesse
mansioni, ha rinnovato l’invito nei confronti della Sagl di fornire copia dei
conteggi salariali dal 1° gennaio al 31 ottobre 2020 e la comprova del
versamento del salario inerente __________ dal 1° gennaio al 31 ottobre 2020
(cfr. doc. 333).
__________, il 25 gennaio
2021, ha prodotto i certificati di salario per l’anno 2020 allestiti il 25
gennaio 2021 da cui risultano stipendi annui di fr. 33’500 per il medesimo, di
fr. 22'500 per la moglie e di fr. 35'750 per la figlia (cfr. doc. 324-326).
Egli ha specificato che la
dipendente __________ ha ricevuto solo un acconto per le mensilità di Giugno
Luglio e Agosto 2020 e nulla per i mesi Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre
2020 (cfr. doc. 323).
Il 5 febbraio 2021 la parte
resistente, siccome da un controllo dell'intera documentazione sono emerse
delle incongruenze,
ha nuovamente scritto alla Sagl:
" a) La
nostra Cassa, tramite richiesta formale del 22 gennaio
2021, ha
richiesto copia dei conteggi salariali dal 01 gennaio 2020 al 31 ottobre 2020,
ma purtroppo gli stessi non sono stati trasmessi. Vi invitiamo a inviare alla
nostra attenzione la documentazione richiesta.
b) Malgrado la
nostra richiesta del 22 gennaio 2021, non è stata inoltrata alcuna
documentazione atta a comprovare il versamento del salario inerente sua figlia
dal 01 gennaio 2020 al 31 ottobre 2020. Vogliate trasmettere la documentazione
richiesta
c) Rileviamo
come per la Signora __________ avete dichiarato un salario di CHF 1'100.00
lordi mensili, dal 01 giugno 2020 un reddito di CHF 4'000.00 e dal 01 dicembre
2020 un reddito di CHF 4'450.00 lordi. Per quale motivo vi è stato un aumento dal
01 dicembre 2020?
d) Dal 01
dicembre 2020 quali mansioni svolge la Signora __________?
e) Tramite
scritto del 22 ottobre 2020 avete indicato come "...Abbiamo deciso che
dal 01 giugno 2020 mia figlia Ilaria percepisca uno stipendio mensile da CHIC
4'000.00, io e mia moglie rispettivamente di CHF 1'500.00. Questa decisione è
stata presa sul fatto che ad oggi pare che lei sia l'unica ad avere dei diritti
e potere ricevere quanto per legge gli aspettava tutto il periodo
giugno/dicembre". E' corretto affermare che il rilevante aumento
salariale (da CHF 1’100.00 a CHF 4’000.00 e infine CHF 4'450.00) non ha
comportato alcuna modifica nelle mansioni svolte dalla Signora __________?
f) La Signora
Ilaria Taffini ha percepito integralmente tutti i salari?
(…)” (Doc.
317-318)
__________, tramite posta
elettronica del 6 febbraio 2021, ha asserito:
" (…) Negli
allegati del 25 Gennaio sono presenti i conteggi salariali 2020 e altra
documentazione a Lei utile.
Come più volte sottolineato, nel 2020 il nostro fatturato è
crollato del 60 % mentre le spese sono rimaste invariate e forse aumentate,
nonostante questo, abbiamo dato sempre la precedenza (puntuale e precisa) al
pagamento di tutte le fatture, delle varie tassazioni, delle contribuzioni, dei
leasing.
Per potere fare questo, abbiamo attinto e svuotato tutti i nostri
risparmi personali, abbiamo avuto e speso il prestito Covid 19 che PostFinance
ci ha rilasciato... che dovremo restituire, a Dicembre mia figlia ha richiesto
un prestito personale di chf 15.000 che ha prontamente girato sulla ditta per
continuare a sostenere le spese correnti, di cui paghiamo chf 1.000 al mese per
la restituzione (già 2 rate pagate).
Per contropartita, da Giugno a Novembre io e mia moglie abbiamo
ricevuto c/a chf 3.000 + altri chf 3.000 per il mese di Dicembre, null'altro
Mia figlia, da Giugno 2020 ad oggi soltanto chf 3.000 come acconto
e null'altro.
Le sembra normale tutto questo?
Le chiedo con cortesia di farmi solo sapere se avete o meno
intenzione di darci questi aiuti che sicuramente ci spettano. (…)” (Doc. 304)
La Cassa, con decisione
del 25 febbraio 2021, ha stabilito che il diritto alle indennità per lavoro
ridotto a favore di __________ dal mese di giugno 2020 andavano calcolate sulla
base del suo salario di fr. 1'100.-- (cfr. doc. 289; consid. 1.5.).
A seguito dell’opposizione
interposta dalla RI 1 (cfr. doc. 283), il 1° aprile 2021 l’amministrazione ha
chiesto alla ditta di comunicare il motivo per cui il salario di __________ è
stato aumentato considerevolmente, come pure:
" (…)
b) E' corretto
affermare come il salario sia stato aumentato, ma le mansioni sono rimaste
invariate?
c) Nell'opposizione
indicate come la Signora __________ abbia notevoli spese, motivo per cui
sarebbe impossibile vivere con un salario pari a CHF 1'100.00 mensili, cioè il reddito
considerato dalla Cassa. Sempre nel medesimo scritto indicate "...Ia
ragazza ha uno stipendio mensile di chf 4.000 pulito al mese, questi soldi
verranno addebitati sul suo conto appena questa società potrà ritornare a
lavorare a pieno regime”. E' corretto affermare come, ad oggi, la signora __________
non abbia mai percepito il salario completo di CHF 4'000.00 netti mensili? Nel
caso in cui il salario fosse stato corrisposto integralmente, vogliate allegare
la comprova del versamento.
d) Nella
vostra opposizione indicate come, a fronte di numerose spese, la Signora __________
non potrebbe vivere con un reddito di CHF 1'100.00 mensili, ma dagli atti non
risulta però aver mai percepito il salario di CHF 4'000.00 netti mensili. Come
spiegate questa incongruenza?
e) Prendiamo
atto come il salario della Signora __________ abbia subito degli aumenti
salariali, più precisamente da CHF 1'100.00 lordi a CHF 4'000.00 lordi e,
infine, a CHF 4'450.00 lordi. Per quale motivo il salario è stato aumentato a
CHF 4 1450.0C mensili se, come indicato nella vostra
opposizione, non è mai stato corrisposto?” (Doc. 261-262)
Il 2 aprile 2020 la
società ha risposto di avere già spiegato i motivi dell’aumento di stipendio,
che era corretto affermare che il salario sia stato aumentato ma le mansioni
erano rimaste invariate, ribadendo che, essendo una piccola azienda a
conduzione familiare, tutti fanno tutto senza badare agli orari. E’ stato
specificato, da un lato, che l’importo di fr. 4'000 netti (fr. 4'450 lordi) è
il minimo per poter sopravvivere in Svizzera pagando tutto con puntualità e
responsabilità, ribadendo che “non solo Ilaria, nessuno di noi quest’anno ha
preso lo stipendio, quei pochi soldi entrati, sono stati utilizzati per pagare
tutto e tutti”.
Dall’altro, di aver
ricevuto un prestito Covid di fr. 19'000, un finanziamento personale contratto
da __________ presso la __________ di __________ di fr. 15'000, di aver
riscattato fr. 20'000 da polizze assicurative personali e di aver utilizzato
risparmi personali per fr. 30'000 (cfr. doc. 257-258).
La Cassa, il 1° giugno
2021, ha inviato alla ditta ricorrente il seguente scritto:
" (…) Negli
scritti inoltrati alla Cassa, in particolare ci riferiamo a quello del 2 aprile
2021 e comunque successivi al riconoscimento delle prestazioni per il periodo
da marzo ad agosto 2020, si evince come nessun dipendente, quindi anche __________,
abbia percepito integralmente i salari, cosi come non vi sia un controllo
effettivo del tempo di lavoro dei dipendenti e quindi delle ore perse. Con il
presente scritto, al fine di appurare il diritto complessivo alla prestazione,
vi chiediamo di volerci comunicare/confermare se quanto sopra sia da ritenere
valido per tutto il periodo in cui è stato riconosciuto il diritto alla prestazione.
Vi preghiamo in caso contrario di voler allegare della documentazione a
giustificazione del fatto che i salari sono stati regolarmente versati ai
collaboratori/collaboratrici, così come del sistema di controllo delle ore
usato dalla società. (…)” (Doc. 64)
Il 5 giugno 2021 __________
ha affermato:
" (…) Questa
società per quasi tutto il 2020 e per il primo trimestre 2021 è stata
praticamente ferma (tradotto non ha lavorato, non ha prodotto, non ha
guadagnato), quel poco che siamo riusciti a fare lo abbiamo utilizzato per
pagare tutte le spese... TUTTO, non abbiamo dietro neanche un centesimo, non
dobbiamo nulla a nessuno.
Ricapitolando, come da sua richiesta, le confermo nuovamente che: dal
mese di Giugno 2020 al mese di Marzo 2021 la dipendente __________ non ha
percepito alcun reddito, anzi, per le vostre mancanze, l'avete obbligata
a dilapidare tutti i suoi risparmi, a richiedere un prestito in Banca e aiuti
presso i suoi famigliari.
(…)” (Doc. 59)
Il socio e gerente della RI
1 ha altresì informato che dal 1° maggio 2021 alla dipendente __________ lo
stipendio è stato aumentato a fr. 5'000.-- netti, in quanto la proprietà del
nuovo appartamento dove si sarebbe trasferita aveva preteso uno stipendio
adeguato o garanzie dei familiari per rilasciare
l'autorizzazione alla locazione (cfr. doc. 59).
L’8 giugno 2021 la Cassa
ha interpellato la SECO in merito alla pratica relativa alla RI 1, formulando i
seguenti quesiti:
" 1. Preso
atto come il salario perlomeno non sia mai stato
corrisposto dalla
società alla Signora __________ a far tempo dal mese di giugno 2020, la CCAD
può comunque riconoscere le ILR alla ditta per tutto il periodo richiesto? ln
caso affermativo, sulla base dei salari convenuti (CHF 1'100, CHF 4000, CHF 4’500.00
ed infine CHF 5'000)?
2. Per quanto
concerne la controllabilità, in considerazione delle affermazioni della società
ed al fatto che il controllo del tempo di lavoro spetta esclusivamente alla
Seco, ritenete sia necessario una vostra revisione?
3. Sulla base delle
affermazioni della società sul sistema di controllo del tempo di lavoro, il
diritto ad ILR può essere concesso?” (Doc. 58)
__________, Capogruppo
della SECO, l’11 giugno 2021 ha risposto:
" Les augmentations de salaire durant la RHT ne peuvent être prises en
compte, qu'après un mois entier sans RHT et si cette augmentation est
justifiée. L'augmentation artificielle telle qu'elle est justifiée par
l'entreprise n'a aucune pertinence.
Selon les explications de l'entreprise, elle ne
dispose pas d'un véritable contrôle du temps de travail. Elle ne remplit donc
pas les conditions de l'art. 31, al. 3, let. a, LACI.
Pour ce qui est d'un contrôle sur site, il ne
s'agit pas d'un cas d'abus manifeste et il est de la compétence de la caisse de
refuser le versement de la RHT si toutes les conditions du droit ne sont pas
remplies. Qui plus est, le montant versé est très faible.” (Doc. 53)
Il
30 giugno 2021 la Cassa ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha
confermato il proprio provvedimento del 25 febbraio 2021 (cfr. doc. A; consid. 1.6.).
2.6. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie questa Corte rileva innanzitutto che dall’art. 34 cpv. 2
LADI risulta, da una parte, che ai fini del calcolo dell’indennità per lavoro
ridotto è determinante, fino al limite massimo valido per il calcolo dei
contributi (fr. 148'200 lordi annui, ossia fr. 12'350 lordi mensili; cfr.
Circolare sui contributi all’assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione (CAD), valida dal 1° gennaio 2004, stato: 1° gennaio 2020), il
salario, convenuto contrattualmente, dell’ultimo periodo salariale prima
dell’inizio del lavoro ridotto.
Dall’altra, che è tenuto
conto degli aumenti salariali convenuti mediante contratto collettivo di
lavoro e subentrati durante il periodo di lavoro ridotto.
Dall’interpretazione
letterale del testo del disposto (cfr. STF 8C_260/2018 del 12 giugno 2018
consid. 4.2.) si evince, pertanto, che ai fini del conteggio delle ILR va
considerato un aumento di salario intervenuto durante il lavoro ridotto unicamente
quando è stato pattuito tramite contratto collettivo.
Il Messaggio 80.048
concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980 (cfr. FF 1980 III
469) prevede del resto:
" (…) il
disegno di legge tiene conto di un postulato, pure dei lavoratori, secondo il
quale, per il calcolo dell'indennità in caso di lavoro ridotto, devono essere
computati gli aumenti salariali convenuti con contratto collettivo durante la
riduzione, esclusi quelli convenuti con contratto individuale.”
Ne discende che un aumento
salariale individuale, come indicato nella Prassi LADI ILR p.to E6 (cfr.
consid. 2.2.) e in dottrina da Rubin (cfr. consid. 2.4.), va considerato, ritenuto
il principio secondo cui è rilevante il salario convenuto contrattualmente
dell’ultimo periodo salariale prima dell’inizio del lavoro ridotto, solamente
nel caso in cui lo stesso sia stato attuato già precedentemente alla richiesta
di indennità per lavoro ridotto.
2.7. In concreto, come visto nei
fatti, la RI 1 ha beneficiato di indennità per lavoro ridotto per il periodo 23
marzo - 31 maggio 2020, in particolare a favore di __________, il cui salario
risultava ammontare, da quanto dichiarato nei mesi di aprile e maggio 2020, a
fr. 1'100.-- (cfr. consid. 1.1., doc. 489-491; 496-498).
Anche contestualmente alle
domande di indennità per lavoro ridotto riguardanti i mesi a decorrere dal
giugno 2020 la società ha inizialmente indicato - fino al 5 ottobre 2020
allorché la Cassa ha ricevuto i relativi moduli (cfr. consid. 2.5.) -, quale stipendio
Fatti
di __________, la somma di fr. 1'100.-- al mese.
Solamente dal 12 ottobre
2020 la ricorrente ha affermato che dal 1° giugno 2020 __________ beneficiava
di un salario di fr. 4'000.
Al riguardo va osservato che
tale incremento di stipendio è stato fatto valere dopo che il 28 settembre 2020
la Cassa aveva respinto la richiesta di ILR per il mese di giugno 2020 per __________
e __________, in quanto il Consiglio federale, dal 1° giugno 2020, aveva
revocato il diritto alle indennità per lavoro ridotto per le persone con poteri
decisionali determinanti e i loro coniugi (cfr. doc. 467; consid. 1.3.; 2.5.).
In effetti, il 22 ottobre
2020, rispondendo alla richiesta della Cassa volta a sapere quale fosse il
motivo dell’aumento dello stipendio (cfr. doc. 377), __________, unico socio e
gerente della RI 1, nonché padre di Ilaria, ha indicato che “abbiamo
deciso che dal 1 Giugno 2020 mia figlia Ilaria percepisca uno stipendio mensile
da chf 4.000, io e mia moglie rispettivamente di chf 1.500. Questa decisione è
stata presa sul fatto che ad oggi pare che lei sia l'unica ad avere dei diritti
e potere ricevere quanto per legge gli aspettava per tutto il periodo Giugno /
Dicembre 2020” (cfr. doc. 371; consid. 2.5.).
In
proposito giova sottolineare che per prassi invalsa il giudice delle
assicurazioni deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono
espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora
cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima
ora (cfr. STF 8C_ 246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; DTF 142 V 590 consid.
5.2).
D’altronde le mansioni di __________
non risultano modificate a far tempo dal 1° giugno 2020 nella società, la quale
ha precisato che essendo una piccola azienda a conduzione familiare “tutti
fanno tutto senza guardare orari” (cfr. doc. 257). La società stessa ha infatti
dichiarato che i compiti di __________ sono rimasti invariati (cfr. doc. 257;
consid. 2.5.).
La Sagl ha altresì
asserito, da una parte, che non vi sono conteggi salariali mensili specifici,
poiché si tratta di un’azienda di famiglia (cfr. doc. 371; consid. 2.5.).
Dall’altra, che __________
non è stata peraltro retribuita da giugno 2020 a marzo 2021 (cfr. doc. 59;
consid. 2.5.).
Pertanto nel caso di
specie occorre concludere che al fine del calcolo delle indennità per lavoro
ridotto dal mese di giugno 2020 non va tenuto conto dell’aumento di salario a
favore di __________ fatto valere dalla RI 1.
L’aumento da fr. 1'100 a
fr. 4'000 a decorrere dal 1° giugno 2020 non risulta validamente giustificato,
come del resto evidenziato anche dalla SECO interpellata al riguardo dalla
parte resistente (cfr. doc. 53; consid. 2.5.).
L’incremento di stipendio,
inoltre, non è ad ogni modo intervenuto almeno un mese prima della richiesta di
indennità per lavoro ridotto (cfr. consid. 2.1.; 2.2.; 2.4.).
Considerandi
Ne discende che la
decisione su opposizione del 30 giugno 2021 deve essere confermata
2.8
Il TCA, infine, riguardo al
fatto che la richiesta di ILR di __________, unico socio e gerente della RI 1, e
della moglie sia stata rifiutata con effetto dal 1° giugno 2020 (cfr. consid.
1.3.; 2.5.), ritiene utile evidenziare che tramite l’adozione dell’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione
contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19), e meglio degli art.
1.
e 2, è stato eccezionalmente riconosciuto, in deroga all’art. 31 cpv. 3 lett.
c LADI, il diritto alle indennità per lavoro ridotto alle persone che
determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di
lavoro - come è il caso ex lege di un socio e gerente di una Sagl (cfr. STF
8C_811/2019 del 12 novembre 2020; STF
C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 2.4.; STF C 37/02 del 22 novembre 2002
e STF C 71/01 del 30 agosto 2001) - e ai loro coniugi occupati
nell’azienda dal 17 marzo al 31 maggio 2020 (cfr. RU 2020 877-879; RU 2020
1777).
Dal 1° giugno 2020 il
diritto a ILR per tali persone è escluso.
Dal 17 settembre 2020,
dopo l’entrata in vigore della Legge federale sulle basi legali delle ordinanze
del Consiglio federale volte a fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)
del 25 settembre 2020 e la modifica dell’Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno, le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di
lavoro non vengono più indennizzate attraverso le prestazioni della LADI bensì
mediante le indennità per perdita di guadagno (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno; Ordinanza COVID-19 K. Häcki, “GmbH:
Corona-Entschädigung statt Kuzarbeit für Inhaber” in Penso 3/2020 pag. 40-41).
Tale diritto è
inizialmente stato limitato al 30 giugno 2021 e in seguito prorogato fino al 31
dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU
2021.
390).
Al riguardo cfr. STCA
42.2021.39
del 16 agosto 2021 consid. 2.2.; STCA 38.2020.59 del 25 gennaio
2021; STCA 38.2020.39 del 15 ottobre 2020.
Dal 17 settembre 2020, in
effetti, alla ditta è stato riconosciuto il diritto alle IPG a favore di __________
e di __________ (cfr. doc. 233; consid. 1.4.).
2.9
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a
LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai
ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in
vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 2 luglio 2021 ed è stato inviato al TCA tramite raccomandata il 3 luglio
2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale. Trattandosi di
prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr.
STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio
2021.
consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche la
sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti