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Decisione

38.2021.54

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 ottobre 2021Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

vi è alcun rapporto di causalità. Analogamente, per i periodi durante i quali

l'assicurato percepiva prestazioni di disoccupazione non può essere fatto

valere, per mancanza di un rapporto di causalità, un motivo di esenzione.

Esempi

- Un

assicurato che esercitava un’attività lucrativa indipendente prima di

soggiornare in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto non

può far valere il motivo di esenzione di cui all’art. 14 cpv. 1 lett. c LADI.

- Un

assicurato che segue una formazione o una formazione continua nell'ambito di un

provvedimento inerente al mercato del lavoro e percepisce indennità giornaliere

non può beneficiare di un motivo di esenzione in seguito alla formazione

svolta.

Formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento

B187 Per formazione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a

LADI si intende qualsiasi curriculum formativo al termine del quale viene

rilasciato un certificato che l’assicurato può far valere sul mercato del

lavoro. La scuola dell’obbligo e i periodi di pratica che sono parte integrante

di una formazione rientrano pertanto in tale nozione.

Giurisprudenza DTFA C 234/02 del 17.11.2003 (Per formazione ai

sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI si intende qualsiasi preparazione

sistematica basata su un curriculum formativo [usuale] regolare, riconosciuto

giuridicamente o perlomeno di fatto, per l’esercizio di un’attività lucrativa.

Inoltre, la formazione, la riqualificazione o il perfezionamento deve essere

sufficientemente controllabile)

DTFA C 319/05 del 10.7.2006 (Deve esserci un rapporto di causalità

tra il mancato adempimento del periodo di contribuzione e il motivo di

impedimento definito nella legge)

L'assicurato deve comprovare la formazione conclusa presentando

alla cassa un attestato dell'istituto di formazione in cui sia indicata la durata

della formazione (inizio e fine) e il tempo, comprese le ore preparatorie,

dedicato alla formazione (p. es. ore settimanali). Le formazioni da autodidatta

non possono in genere essere riconosciute in quanto non sufficientemente

controllabili.

Giurisprudenza DTF 8C_318/2011 del 5.3.2012 (Un assicurato può

adempiere il periodo di contribuzione e nel contempo beneficiare di un motivo

di esenzione da tale adempimento se per lo stesso periodo adempie il periodo di

contribuzione per un tasso di attività inferiore al 100 % ed è esonerato

dall’adempimento del periodo di contribuzione per la percentuale rimanente).

Le formazioni scolastiche, i corsi di riqualificazione o di

perfezionamento svolti in Svizzera o all’estero sono considerati motivi di

esenzione. I periodi di contribuzione acquisiti durante un tirocinio possono

essere computati come periodi di formazione in virtù dell’art. 14 cpv. 1 LADI

se l’assicurato non raggiunge il periodo minimo di contribuzione. La formazione

per cui è fatto valere il motivo di esenzione deve essere durata più di 12 mesi

durante il termine quadro per il periodo di contribuzione. Se la formazione è

durata un anno, questa condizione non è generalmente soddisfatta, in quanto è

noto che l’anno scolastico non dura più di 12 mesi. Riguardo alla durata della

formazione, quest’ultima è ritenuta conclusa al momento in cui l’assicurato

riceve i risultati dell’esame finale. Se l’assicurato deve correggere dei

lavori d’esame o ripetere gli esami, la preparazione e i lavori necessari sono compresi

nella durata della formazione nella misura in cui si tratta di lavori

impegnativi e sufficientemente verificabili (DTFA C157/03 del 2.9.2003). Sono

esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione unicamente le persone

che, per almeno 10 anni, erano domiciliate in Svizzera. Non è necessario che

questi 10 anni abbiano immediatamente preceduto la domanda d'indennità né che

siano stati consecutivi.

B187a Un periodo di pratica - effettuato dopo aver

conseguito il diploma e poco remunerato o addirittura non remunerato del tutto

– che permette di approfondire le conoscenze teoriche acquisite durante gli

studi non è considerato periodo di formazione se non è assolutamente necessario

alla formazione dell’assicurato.

Giurisprudenza DTF 8C_981/2010 del 23.8.2011 (Un periodo di

pratica effettuato dopo aver conseguito il diploma non è considerato periodo di

formazione)

Un assicurato che ha beneficiato di un provvedimento di

riqualificazione o di perfezionamento finanziato dall’AD non può successivamente

far valere un motivo di esenzione per il periodo corrispondente.”

Sulla portata delle direttive

amministrative, cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF

8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr.

11 pag. 35 seg.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017

del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N.

10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF

8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18

settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

2.4. Nella presente

fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente, nato il __________

2000, è stato attivo presso __________ di Contone dal 1° settembre 2016 al 31

agosto 2019, allorquando ha conseguito l’Attestato federale di capacità quale

elettricista (cfr. doc. 32, 74-75, 77 e 80).

Nel “Modulo di iscrizione alla

disoccupazione via e-mail” compilato il 15 febbraio 2021, il ricorrente ha

indicato di rientrare “nel mercato del lavoro dopo un periodo d’inattività

di almeno due anni” (cfr. doc. 62-65). Non figura, per contro, ch’egli

abbia svolto una formazione scolastica successivamente al conseguimento

dell’AFC, né una tale indicazione emerge dal curriculm vitae agli atti (cfr.

doc. 80).

Dalla “domanda d’indennità di

disoccupazione” successivamente compilata a mano dal ricorrente emerge,

anzi (e meglio al punto 31) ch’egli, sulla questione a sapere se “Non era

vincolato da un rapporto di lavoro complessivamente per oltre 12 mesi a causa

di (…) formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento professionale”,

RI 1 ha crociato la casella “No” (cfr. doc. 70-73).

Con decisione dell’11 marzo 2021,

la Cassa ha negato ad RI 1 il diritto a percepire le postulate indennità di

disoccupazione a far tempo dal 15 febbraio 2021 motivando così il proprio

provvedimento:

" Dalla

documentazione in nostro possesso rileviamo come non abbia potuto comprovare un

periodo di contribuzione minimo di 12 mesi oppure un motivo di esonero. (…)

Durante il periodo dal 15.02.2019 al

14.02.2021, non ha esercitato un’attività salariata quale persona dipendente

per un minimo di 12 mesi e non può far valere un motivo di esonero.

Non potendo comprovare un periodo minimo di

contribuzione o un motivo di esonero, non può far valere alcun diritto

all’indennità di disoccupazione. (…)” (cfr. doc. 87-89)

In data 20 marzo 2021 RI 1 ha

presentato opposizione contro la decisione dell’11 marzo 2021. A sostegno delle

proprie pretese 8cr. Doc. 28-29) ha, in buona sostanza, fatto valere quanto poi

osservato in sede ricorsuale (cfr. supra consid. 1.2.).

Con scritto di data 14 aprile

2021, l’amministrazione oltre a rilevare che nei due anni precedenti

l’iscrizione in disoccupazione (15.02.2019 – 14.02.2021) era stato possibile

appurare il periodo di contribuzione dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2029,

ha osservato che dalla domanda d’indennità di disoccupazione inoltrata dal

ricorrente non si rilevano periodi di studio. Ritenuto che “(…) nella sua

opposizione indica di aver, dopo l’apprendistato, seguito delle scuole” la

Cassa gli ha, quindi, chiesto di produrre l’ “attestato di frequenza

completo rilasciato dal __________ (data inizio studio, data fine, % di

frequenza).” (cfr. doc. 68).

Dopo essere stato sollecitato

dalla resistente in data 31 maggio 2021 a fornire riscontro alla comunicazione

del 14 aprile precedente (cfr. doc. 67), l’8 giugno 2021 RI 1 ha così risposto:

" (…)

confermo con la presente che sono alla ricerca di un primo impiego dopo la

formazione. Vi è stato come descritto nel reclamo, un periodo di studio

personale, ma esso è durato meno di due anni. Quanto erroneamente da me

crociato sul formulario “Modulo di iscrizione alla disoccupazione via e-mail” a

pagina 2 punto 2.1. risposta c) “rientro nel mercato del lavoro dopo un periodo

d’inattività di almeno due anni” non corrisponde ai fatti. Il periodo di

tirocinio è infatti terminato il 31 agosto 2019. Successivamente come spiegato

nel reclamo dopo aver tentato una nuova formazione (che ho presto abbandonato)

mi sono dedicato ad un percorso formativo individuale (…). Nella compilazione

del menzionato formulario, non essendo trascorsi due anni, avrei dovuto

crociare la lettera a). “sono alla ricerca di un primo impiego al termine di

una formazione”. (…) non sono in grado di allegare alcun attestato di frequenza

in quanto l’abbandono è avvenuto nel 2019 a poche settimane dall’inizio della

formazione.” (cfr. doc. 61)

Considerandi

Con la decisione su opposizione

del 18 giugno 2021, la Cassa ha, come visto respinto l’opposizione interposta

dal qui ricorrente contro la decisione dell’11 marzo 2021 (cfr. supra consid.

1.1

e doc. 56-60).

Agli atti figurano le copie di

conferme di pagamento e-finance dalle quali che dal conto di __________, sono

stati corrisposti i compensi per lezioni di matematica di ripetizione impartite

ad RI 1 da __________, e meglio come segue:

-

2.

marzo 2020: fr. 1'000.- versati con causale “Matematica RI 1 (…)”;

-

1° aprile 2020: fr. 1'300.- versati con causale “Matematica RI 1 /

Marzo (…)”;

-

1° maggio 2020: fr. 1'400.- versati con causale “Matematica RI 1

/Aprile (…)”;

-

2.

giugno 2020: fr. 1'100.- versati con causale “Matematica RI 1 /

Maggio (…)”;

-

1° luglio 2020: fr. 1'600.- versati con causale “Ripetizioni RI 1 /

Giugno (…)”;

-

31.

luglio 2020: fr. 1'500.- versati con causale “Ripetizioni RI 1 /

Luglio (…)”;

-

1° settembre 2020: fr. 1'600.- versati con causale “Ripetizioni RI 1

/ Agosto (…)”;

-

1° ottobre 2020: fr. 1'900.- versati con causale “Ripetizione RI 1

Settembre”;

-

2.

novembre 2020: fr. 1'400.- versati con causale “Ripetizioni RI 1

Ottobre”;

-

1° dicembre 2020: fr. 1'900.- versati con causale “Ripetizioni RI 1

Novembre”;

-

31.

dicembre 2020: fr. 1'650.- versati con causale “Ripetizioni RI 1

Dicembre”;

-

1° febbraio 2021: fr. 1'700.- versati con causale “Ripetizioni RI 1

Gennaio”;

-

1° marzo 2021: fr. 1'500.- versati con causale “Ripetizioni RI 1 –

Febbraio (cfr. doc. 39-51)

Agli atti figurano, poi:

-

un “Formulario di iscrizione copia” relativo ad un corso “Inglese

Principianti Livello A1” dal 6 marzo al 3 luglio 2020 per totali 32 ore di

lezioni, da tenersi il venerdì dalle ore 14:00 alle ore 15:50, non sottoscritto

(cfr. doc. 38);

-

una fattura scuola __________ per fr. 495.- inerente un corso di “Tedesco

intensivo principianti livello A1.1” tenutosi tra il 28 ottobre ed il 22

novembre 2019 (cfr. doc. 35);

-

una fattura scuola __________ per fr. 495.- inerente un corso di “Tedesco

intensivo livello A1.2” previsto dal 25 novembre al 6 dicembre 2019 (cfr.

doc. 36);

-

l’attestato di frequenza al corso di “tedesco intensivo principianti

livello A1.1”, dal quale emerge che RI 1 ha partecipato a 57 ore di lezione

su un totale di 60 (cfr. doc. 25);

-

l’ammissione di data 9 agosto 2019 alla “Scuola __________” con

relativa convocazione presso la direzione per completare la procedura di

ammissione (cfr. doc. 34);

-

la “convocazione di inizio anno scolastico” di data 26 agosto

2019.

del Centro __________ (cfr. doc. 24).

Infine, dal certificato trasmesso

al ricorrente dalla Divisione della formazione professionale nel giugno 2021,

emerge che RI 1 ha sostenuto con esito positivo l’esame di matematica per

l’ammissione ai corsi di maturità professionale per professionisti qualificati

ottenendo la nota 4 (cfr. doc. 26).

2.5

Chiamata ora a pronunciarsi, questa

Corte rileva innanzitutto che è incontestato il mancato adempimento del periodo

di contribuzione di almeno dodici mesi entro il termine quadro che, in casu, si

estende dal 15 febbraio 2019 al 14 febbraio 2021, ai sensi dell’art. 13 LADI

(cfr. consid. 2.1.).

Per quanto attiene all’esenzione

dal periodo di contribuzione è utile ribadire che, per costane giurisprudenza,

l’applicazione dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, relativo all’esonero in caso

di formazione durante oltre dodici mesi complessivamente, presuppone che

l’assicurato sia stato impedito di essere parte contraente di un rapporto di

lavoro per motivo di formazione, ossia deve esistere un legame di causalità tra

l’assenza di un’attività lucrativa - anche solo a tempo parziale - e, quindi,

di un periodo di contribuzione e la formazione (cfr. consid. 2.2.).

In tal senso si è pronunciata

l’Alta Corte anche nella sentenza 8C_318/2011 del 5 marzo 2012 - già citata sopra

(cfr. consid. 2.2.) - concernente un assicurato al quale l’istanza inferiore

aveva negato l’esenzione dal periodo di contribuzione, e dunque il diritto alle

indennità di disoccupazione, in relazione al lasso di tempo in cui preparava

gli esami di avvocatura.

Il Tribunale federale, infatti,

ha sì stabilito che la preparazione agli esami di avvocatura costituisce un

motivo di esonero, tuttavia ha precisato che ciò dipende dal tempo dedicato

alla stessa. Nel caso in cui sia comunque possibile esercitare parallelamente

un’attività lucrativa, l’esenzione dal periodo di contribuzione non si

giustifica.

In concreto, secondo il TCA, a ragione la Cassa ha ritenuto che l’assicurato non può

essere esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione ai sensi

dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.

Va, innanzitutto, rilevato che RI

1.

aveva terminato la formazione di elettricista ottenendo l’Attestato federale

di capacità il 31 agosto 2019.

Come esposto al considerando

precedente, dalle tavole processuali si evince, poi,

che nel termine quadro di contribuzione pertinente (15 febbraio 2019 – 14

febbraio 2021) il ricorrente, dopo aver completato il tirocinio ed aver

abbandonato (contrariamente a quanto dice essergli stato suggerito dal servizio

di accompagnamento messogli a disposizione dall’istituto scolastico; cfr. doc.

I) la formazione cui si era iscritto a decorrere dal settembre successivo, non

sapendo ancora se l’anno successivo avrebbe optato per un percorso scolastico o

un altro tirocinio (“la mia intenzione sarebbe stata quella di

iniziare a settembre 2020 un nuovo tirocinio, oppure tentare altri curriculi

formativi”, cfr. doc. 28-29; “ho tentato la via di un nuovo tirocinio e

ho pure tentato la strada della Scuola __________”, cfr. supra consid. 1.2.

e doc. I), ha seguito delle lezioni private di

matematica e “di recupero”, frequentato almeno un corso di “tedesco

intensivo principianti livello A1.1” (e meglio l’unico per il quale egli ha

prodotto un attestato di frequenza) e nella primavera del 2021 ha sostenuto e

superato l’esame di matematica per l’ammissione ai corsi di maturità

professionale per professionisti qualificati.

In concreto, né la frequenza di

lezioni di recupero nell’asserita misura di 2 (occasionalmente 3) ore per 4

volte la settimana, né la frequenza di un corso di tedesco (livello

principianti, per totali 57 ore) tenutosi tra ottobre e novembre 2019 hanno

occupato il ricorrente a tempo pieno di modo ch’egli poteva, quindi, esercitare

parallelamente un’attività lavorativa.

Va inoltre sottolineato che le

attività formative svolte dal ricorrente non possono essere considerate alla

stregua di una formazione scolastica ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI (cfr.

supra consid. 2.3.) in quanto effettuate su base volontaria e non inserite in

un piano di studi strutturato, verificabile e con un fine ben preciso, tant’è

che, per ammissione stessa dell’insorgente (indeciso tra un ulteriore tirocinio

ed un altro percorso formativo), egli nemmeno sapeva cosa avrebbe voluto fare

l’anno successivo e che percorso avrebbe intrapreso (di studio, piuttosto che

un altro tirocinio).

Ne

discende che al ricorrente, nel termine quadro dal 15 febbraio 2019 al 14

febbraio 2021 - difettando quanto meno un nesso di causalità tra il mancato

adempimento dell’obbligo del periodo di contribuzione ed il preteso motivo

dell’impedimento - non può essere riconosciuto un motivo di esonero dal periodo

di contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI (cfr.

anche STCA 38.2015.20 del 25 giugno 2015).

2.6

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a

LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai

ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in

vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

13.

luglio 2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del

18.

maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche la

sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti