38.2021.54
Mancato adempimento del perido di contribuzione. Non dato motivo di esonero: né la la frequenza di lezioni di recupero di 2 ore per 4 volte la settimana, né la frequenza di un corso di tedesco (livello principianti, per totali 57 ore su due mesi) hanno occupato il ricorrente a tempo pieno
11 ottobre 2021Italiano34 min
alla cassa un attestato dell'istituto di formazione in cui sia indicata la durata
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2021.54
CL/RS/gm
Lugano
11 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 luglio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 giugno 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 18
giugno 2021 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione
dell’11 marzo 2021 (cfr. doc. 87-89) e ha negato ad RI 1 il diritto
all'indennità di disoccupazione a decorrere dal 15 febbraio 2021, in quanto il
medesimo, da una parte, non ha adempiuto il periodo di contribuzione minimo di
dodici mesi e dall’altra, non può essere esonerato dall'adempimento dello
stesso.
La Cassa ha così motivato il
proprio provvedimento:
" (…) Si
rileva che nel termine quadro per il periodo di contribuzione (15 febbraio 2019
– 14 febbraio 2021) l’assicurato abbia lavorato complessivamente 6 mesi e 15
giorni, periodo insufficiente per essere posto al beneficio di indennità di
disoccupazione (periodo minimo di contribuzione pari a 12 mesi).
Per quanto concerne la formazione
scolastica (motivo di esonero) si rileva come le lezioni di lingua seguite non
fossero a tempo pieno e non possano essere attestate: il qui opponente non può
quindi dimostrare, nel termine quadro di contribuzione (15 febbraio 2019 – 14
febbraio 2021), 12 mesi di frequenza scolastica a tempo pieno.” (doc. 17-21 e
A1)
1.2. Contro questa decisione RI 1,
rappresentato dalla madre, RA 1 (cfr. doc III 1; procura), ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede il riconoscimento del diritto alle
indennità di disoccupazione.
In particolare, l’assicurato ha
accennato a quanto fatto tra il 2016 ed il 2020 osservando di avere “svolto
un tirocinio triennale quale elettricista di montaggio” tra il 2016 ed il
31 agosto 2019, conseguendo l’attestato federale di capacità (AFC). Nel corso
dell’ultimo anno del triennio, ha frequentato “corsi propedeutici offerti
dal __________ per ripassare le nozioni di tedesco, inglese e matematica
nell’ottica di poter venire ammesso al corso per il conseguimento della
maturità professionale.”. Purtroppo però, “il tempo non è bastato e
l’onere si è dimostrato assai pesante”. Ha poi riferito che dopo aver
conseguito l’AFC, si è iscritto alla Scuola __________ a __________, che ha
iniziato nel settembre 2019 per poi lasciare nel giro di poche settimane.
Grazie agli alimenti ancora
versatigli dal padre, rispettivamente, all’aiuto economico di un conoscente,
avrebbe poi dovuto “finanziare (…) dei corsi intensivi di tedesco e di
inglese offerti da scuole private. Inoltre, ricorrendo a lezioni private, avrei
voluto recuperare il programma di matematica delle scuole medie previsto per il
livello attitudinale. (…) Se da una parte c’era l’incertezza legata all’inizio
effettivo dei corsi proposti dalle scuole, inizio che dipendeva dal numero
minimo di iscritti, dall’altra parte è subentrata l’emergenza Covid che ha
praticamente annullato ogni sforzo”.
Per l’anno scolastico 2020/2021,
ha “tentato la via di un nuovo tirocinio” e pure quella “della Scuola
__________”; questi tentativi, però, non sono sfociati né in un contratto
di tirocinio, né, rispettivamente, in un’ammissione.
Successivamente, RI 1 ha seguito
altri corsi, così descritti:
" (…) ho
pertanto proseguito sulla strada dei corsi personalizzati di matematica e
tedesco. Queste lezioni si sono prolungate per un periodo ben superiore ai 12
mesi, ciò già al momento dell’iscrizione alla cassa disoccupazione, avvenuta il
15.2.2021.
L’obiettivo, in attesa di svolgere la
scuola reclute (iniziata il 5 luglio di quest’anno), era quello di migliorare
comunque le mie conoscenze, cosa che spero possa tornarmi utile a militare e,
rispettivamente, in un futuro ambito professionale al quale potrei affiancare
un perfezionamento serale (maturità professionale, scuole specifiche).
Nel frattempo dopo aver iniziato la ricerca
di un posto di lavoro mi sono iscritto alla cassa disoccupazione.”
Dopo aver, quindi, spiegato quali
attività ha svolto successivamente all’ottenimento dell’AFC, RI 1 ha contestato
la decisione su opposizione osservando quanto segue:
" (…) la
formazione scolastica ha avuto luogo e, seppur limitatamente ai corsi di
matematica, può essere documentata con l’esito dell’esame cui mi sono
sottoposto per l’ammissione di Corsi di maturità professionale. Questi corsi
presuppongono il livello attitudinale presso le scuole medie, livello che
precedentemente non avevo conseguito.
Le lezioni private, dalle tre alle quattro sessioni settimanali
della durata di 2 ore, occasionalmente 3, mi impegnavano ben oltre le ore
fatturate dalla docente, in quanto ad esse andava aggiunto lo studio
individuale e la risoluzione degli esercizi che mi venivano sottoposti
dall’insegnante.
Mi permetto inoltre di far notare che un curriculo formativo di
questo tipo, per comprensibilissimi motivi, non viene offerto dalle scuole. È
pertanto arduo attestare quanto menzionato al paragrafo in questione.
La durata della formazione va oltre i 12 mesi, questo solo per la
parte relativa alle lezioni private, iniziate verso fine gennaio 2020 ed
effettivamente terminate a fine giugno di quest’anno. Inoltre i 12 mesi erano
mesi effettivi, in quanto non venivano considerati gli usuali periodi più o
meno prolungati delle vacanze scolastiche.
Per quanto riguarda i due corsi di lingua frequentati presso
scuola Migros rammento nuovamente (…) le difficoltà subentrate in epoca Covid.
(…) ritengo pertanto che il motivo di esonero dal periodo
contributivo minimo pari a 12 mesi (…) vada riconosciuto.” (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 6 agosto
2021, la Cassa propone di respingere il ricorso ed osserva quanto segue:
" (…) Durante
il termine quadro per il periodo di contribuzione (15 febbraio 2019 – 14
febbraio 2021) il qui ricorrente ha lavorato presso la società __________ di __________
per complessivi 6 mesi e 15 giorni. In sede ricorsuale il Sig. RI 1 ritiene di
aver diritto all’indennità di disoccupazione in seguito alla formazione
scolastica.
Dal curriculum vitae trasmesso dal sig. RI 1 alla Cassa si evince
come abbia indicato, nella rubrica formazione scolastica, di aver frequentato
la scuola media dal 2012 al 2016, mentre non risultano altre frequenze
scolastiche, così come dal modulo “Domanda d’indennità di disoccupazione” del 5
marzo 2021.
In fase d’opposizione il qui ricorrente ha indicato di aver
studiato, motivo per cui la Cassa ha richiesto ulteriori documenti. Il Sig. RI
1 ha preso posizione tramite lettera dell’8 giugno 2021, non comprovando la
frequenza scolastica a tempo pieno.
Ora, in sede ricorsuale, il Sig. RI 1 afferma di aver effettuato
un percorso individuale di studio, ma a mente della Cassa non ha potuto
comprovare una frequenza scolastica a tempo pieno. Non può quindi comprovare né
un periodo di contribuzione minimo ai sensi della LADI né un motivo di
esonero.” (cfr. doc. V)
1.4. Il 6 agosto 2021 il TCA ha
trasmesso la risposta della Cassa al ricorrente ed assegnato alle parti un
termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc.
VI). Le stesse sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione
di sapere se, a ragione, oppure no, la Cassa ha negato al ricorrente il diritto
all'indennità di disoccupazione a far tempo dal 15 febbraio 2021 - e sino al 4
luglio 2021, ritenuto che a decorrere dal 5 luglio 2021 il suo nominativo è
stato annullato dal sistema COLSTA essendo RI 1 impegnato con lo svolgimento
del servizio militare (cfr. doc. 54-55) -, in quanto, da una parte, egli non ha
adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi, e dall’altra, non
può essere esonerato dall'adempimento dello stesso.
L'assicurato ha diritto
all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato
dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.
e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha
adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art.
9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a
contribuzione.
L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI
stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la
disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato
obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività
dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per
la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo di adempiere al periodo
di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente,
prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a
contribuzione e di aver percepito durante almeno dodici mesi un salario
determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b,
pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini dell’applicazione di tale articolo, non è necessario
che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia
effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del
salariato, non essendo un presupposto per il riconoscimento
di un periodo contributivo ai sensi dell'art. 13 LADI (cfr. STF
8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 7.1.; STFA C 34/04 del 20 settembre 2004
consid. 1.3.; DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89)
In una sentenza pubblicata in DTF
131 V 444 l’Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che,
dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto
all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività
soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La
giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono
seguite) non deve dunque essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve
pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è
stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova
dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
Al riguardo cfr. anche STF 8C_297/2019 del 29 agosto 2019
consid. 5; STF 8C_749/2018 del 28
febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008
e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en
droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009
pag. 76-79.
2.2. L'art. 14 LADI, che regola
l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede, tra
l'altro, al cpv. 1 lett. a che sono esonerate dall’adempimento del periodo di
contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI),
durante oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da un
rapporto di lavoro per
formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione
che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera.
L’art. 14 LADI configura
un’eccezione al presupposto dell’adempimento del periodo contributivo per
persone che non hanno potuto svolgere un’attività lavorativa precedentemente
alla disoccupazione. Perciò le fattispecie enumerate in tale disposto vanno
interpretate restrittivamente.
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale l'applicazione di questo disposto
presuppone che l'assicurato sia stato impedito, per almeno dodici mesi, di
essere parte contraente di un rapporto di lavoro per una delle ragioni
enumerate dalla legge. In altri termini, deve esistere un legame di causalità
tra l'assenza di un'attività lucrativa e, quindi, tra
l'inadempimento del periodo di contribuzione da un lato, e uno dei motivi elencati
nel predetto disposto dall'altro lato. Siffatta causalità è unicamente data se,
per una delle ragioni indicate, non era possibile né ragionevolmente esigibile
per l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale (cfr. STF
8C_415/2012 del 21 febbraio 2013 consid. 2.1.-2.2., pubblicata in DLA 2013 N. 6
pag. 171; DTF 130 V 229 consid. 1.2.2.-1.2.3.; DTF 126 V 386 seg.
consid. 2b; DTF 121 V 342 seg. consid. 5b; DLA 1995 n. 29 pag. 167 seg. consid. 3b/aa;
FF 1980 III 513, 515)
Al riguardo, è utile segnalare
che con sentenza 8C_418/2016 del 15 novembre 2016 pubblicata in SVR 2017 ALV
Nr. 1 pag. 1-3, l’Alta Corte ha negato le indennità per disoccupazione ad un
ricorrente che anni dopo aver terminato la formazione universitaria (ultimata
nel 2003) - e dopo aver lavorato prima a tempo pieno come project manager ed
esperto tecnico (dal 2003 al 2010) – aveva iniziato il proprio dottorato, lavorando
inizialmente come assistente di ricerca per poi dedicarsi - e meglio da
settembre 2013 a maggio 2015 - interamente alla stesura della propria tesi e
poi postulare le indennità di disoccupazione.
In quel caso, l’amministrazione
ha negato al ricorrente (nato nel 1976) il diritto alle prestazioni LADI ritenendo
ch’egli non avesse adempiuto il periodo minimo di contribuzione e che non
potesse invocare a suo favore alcun motivo di esenzione.
L’Alta Corte ha rammentato che
per formazione scolastica ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI si intende qualsiasi
preparazione sistematica avente un fine specifico, basata su un curriculum
formativo (usuale) regolare, volta ad acquisire conoscenze specifiche con
l'aiuto delle quali si può successivamente esercitare l'occupazione
corrispondente. La formazione deve altresì essere strutturata in modo
riconoscibile e pianificato, orientato verso il conseguimento dell’obiettivo
prefisso. Inoltre, deve essere sufficientemente controllabile e verificabile. Deve,
infine, essere distinta dall'educazione acquisita per interesse scientifico o
per hobby, che rimane irrilevante dal profilo del motivo di esenzione in esame.
In tal senso, l’Alta Corte ha
ritenuto che l’elaborazione di una tesi o la ripetizione di esami contano nella
durata della formazione se la preparazione e l’impegno sono intensi in termini
di tempo e rendono impossibile l'adempimento delle esigenze di controllo.
Nel caso di quell’assicurato,
però, il curriculum vitae del ricorrente non era mirato verso una professione per
il cui esercizio era necessario conseguire un dottorato. Egli aveva, infatti,
concluso da tempo la propria formazione universitaria ed aveva lavorato per anni
come project manager ed esperto tecnico nel settore privato, acquisendo quindi
un'esperienza pratica nella sua professione per diversi anni. Solo
successivamente aveva iniziato ad occuparsi della sua tesi di dottorato che
avrebbe completato ad un’età di circa 40 anni. Questo percorso formativo, a
mente dell’Alta Corte, non era però da ritenersi né strutturato, né orientato
verso un obiettivo professionale concreto. Pertanto, egli non poteva far valere
un motivo di esenzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.
Con una sentenza
8C_981/2010 del 23 agosto 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 1 pag. 1 e in
RtiD I-2012 N. 82 pag. 459, l’Alta Corte ha stabilito che un periodo di
pratica che permette di completare le conoscenze teoriche acquisite non risponde
alla definizione di formazione giusta l’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, per la
quale si intende ogni preparazione sistematica a una futura attività lucrativa
fondata su un ciclo di formazione (usuale) regolare, riconosciuto legalmente o,
perlomeno, di fatto, a meno che non risulti necessaria per il corso formativo
di un assicurato.
Nella misura in cui dalla
sentenza pubblicata in DLA 2005 n. 18 pag. 207 (C 311/02) si evince una
soluzione diversa, essa non può essere mantenuta.
Il periodo di pratica svolto
presso un’ambasciata svizzera all’estero da un assicurato in possesso di una
licenza universitaria in filosofia con indirizzo in economia politica non
equivale, quindi, a una formazione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.
Di conseguenza il medesimo non
può essere esonerato dall’obbligo di adempimento del periodo di contribuzione
per formazione.
In una sentenza
8C_516/2012 del 28 febbraio 2013, con cui la nostra Massima Istanza ha accolto
il ricorso interposto da una cassa di disoccupazione contro un giudizio del
Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo che aveva deciso che
un assicurato dovesse essere esonerato dall’adempimento del periodo di
contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI a causa della sua malattia
che durava da anni, ha ricordato, da un lato, che tra il motivo di esenzione e
il mancato ossequio del periodo di contribuzione deve sussistere un nesso di
causalità.
Dall’altro, che
l’impedimento deve essere esistito per più di dodici mesi, visto che, se la
durata è inferiore, all’assicurato, nel termine quadro per il periodo di
contribuzione, resta sufficiente tempo per svolgere un’attività soggetta a
contribuzione di almeno dodici mesi. Inoltre il TF ha precisato che, siccome
un’attività a tempo parziale è equiparata a un’occupazione a tempo pieno per
quanto attiene all’adempimento del periodo di contribuzione (cfr. art. 11 cpv.
4 OADI), esiste il necessario legame causale soltanto nel caso in cui per uno
dei motivi contemplati all’art. 14 cpv. 1 lett. a-c LADI l’assicurato era
impossibilitato a concludere un contratto di lavoro pure a tempo parziale.
In quel caso di
specie l’Alta Corte ha stabilito che l’assicurato non poteva appellarsi con
successo all’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI, poiché non esisteva un nesso causale
tra il motivo di esenzione (malattia) e il mancato adempimento del periodo di
contribuzione. L’assicurato, infatti, con una capacità lavorativa del 20%
sarebbe stato in grado, nel termine quadro per il periodo di contribuzione, di
esercitare un’attività soggetta a contribuzione per più di dodici mesi.
In un giudizio
8C_367/2013 del 18 giugno 2013 il Tribunale federale ha, poi, indicato che è
irrilevante il fatto che un assicurato non fosse a conoscenza di essere
parzialmente abile al lavoro e che secondo la propria valutazione fosse fuori
discussione l’assunzione di un’occupazione a tempo parziale, in quanto
l’esistenza di un motivo di esenzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 LADI si
determina in modo oggettivo, ex post.
In quell’evenienza
l’assicurato era oggettivamente abile al lavoro in un’attività adeguata al 70%,
per cui è stato confermato il diniego dell’esenzione dal periodo di
contribuzione.
Con una sentenza
8C_796/2014 del 21 aprile 2015 l’Alta Corte ha, infine, avvallato il diniego
del diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal 9 ottobre 2013
a una madre di due figli (nati nel 1998 e nel 2001) che dal settembre 2007 al
settembre 2013 ha svolto un Bachelor in giornalismo a tempo parziale, in quanto
non aveva ossequiato il periodo di contribuzione minimo e non poteva essere
esonerata dallo stesso.
A quest’ultimo
riguardo il TF ha osservato che una formazione in misura del 50% non le
impediva di reperire un’occupazione soggetta a contribuzione a tempo parziale
(25-30%), visto peraltro che dagli atti non risultava che la medesima, nel
restante 50% del tempo, fosse occupata con la cura dei figli.
La nostra Massima
Istanza ha, inoltre, evidenziato che l’obiezione della ricorrente secondo cui
sulla base del diritto di famiglia i figli minori di 16 anni hanno diritto a
che almeno uno dei genitori sia disponibile alla loro cura e che non di dedichi
a un’attività lavorativa in misura maggiore del 50% non era fondata. In effetti
l’educazione e la cura dei figli, elemento dell’obbligo di mantenimento dei
genitori giusta l’art. 276 CC, non configura secondo la giurisprudenza
un’attività soggetta a contribuzione ai sensi dell’art. 13 LADI, né un motivo
di esenzione ex art. 14 LADI.
In
merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata
in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., l’Alta Corte ha ribadito la sussidiarietà
delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione
secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo
l'art. 13 LADI.
Contestualmente
ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con
periodi di esonero.
Cfr.
pure STF 8C_812/2017 del 23 agosto 2018 consid. 2.1.; STF 8C_645/2014 del 3
luglio 2015 consid. 1.2.; STF 8C_318/2011 del 5 marzo 2012 consid. 5.2.; STF C 25/07 del 22 novembre 2007.
2.3. A proposito dell’esenzione
dall’adempimento del periodo di contribuzione, la Segreteria di Stato per
l’economia (SECO), nella Prassi LADI ID punti 182-187a nella versione in vigore
dal 1° luglio 2021, ha enunciato quanto segue:
" Motivi
di esenzione secondo il capoverso 1
B182 Sono esonerate dall’adempimento del periodo di
contribuzione le persone che, entro il termine quadro per il periodo di
contribuzione, per oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da
un rapporto di lavoro – e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi
obblighi - per uno dei seguenti motivi:
a. formazione
scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che per almeno 10
anni siano state domiciliate in Svizzera;
b. malattia,
infortunio o maternità, a condizione che durante questo periodo siano state
domiciliate in Svizzera;
c. soggiorno in
un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o d’educazione al
lavoro oppure in un istituto svizzero analogo.
Questi motivi di esenzione possono essere cumulati. La nozione di
«domicilio» non va intesa ai sensi del CC ma corrisponde alla dimora abituale
secondo l’accezione dell’art. 12 LADI (B136 segg.)
B183 Gli elementi comuni a tali motivi di esenzione sono
l’esistenza di un rapporto di causalità e l’impedimento di esercitare
un’attività lucrativa dipendente per più di 12 mesi. Se l’assicurato si trova
nell'impossibilità di versare i contributi per un periodo inferiore a 12 mesi,
egli ha ancora abbastanza tempo nel corso del termine quadro per il periodo di
contribuzione per svolgere un’occupazione soggetta a contribuzione e adempiere
il periodo minimo di contribuzione.
B184 La cassa deve approvare l’esenzione dall’adempimento
del periodo di contribuzione soltanto se l’assicurato, per uno dei motivi
menzionati, si trovava nell’impossibilità di esercitare un’attività, anche a
tempo parziale, o se non si poteva ragionevolmente esigere che ne esercitasse
una. Per verificare se esiste un rapporto di causalità tra la mancanza di un
periodo di contribuzione e l’impedimento di esercitare un’occupazione soggetta
a contribuzione occorre che la cassa esamini, caso per caso, se l’assicurato
era effettivamente impossibilitato a lavorare e in quale misura. Un assicurato
la cui capacità lavorativa era ridotta, ad esempio, al 50 % a causa di una
malattia non può essere esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione
poiché non esiste un rapporto di causalità: infatti egli avrebbe potuto mettere
a profitto la sua capacità lavorativa rimanente per acquisire un periodo di
contribuzione sufficiente (DTF 121 V 336). Per contro, se l’assicurato ha
svolto un’attività a tempo parziale nella misura della sua capacità lavorativa
rimanente durante il periodo di impedimento al lavoro, il rapporto di causalità
deve essere riconosciuto. In tal caso il tasso di occupazione e il tasso di ID
SECO-TC Prassi LADI ID/B185-B187 Ottobre 2012 inattività dovuto all’impedimento
devono corrispondere a un impiego a tempo pieno (C17 segg.)
Giurisprudenza DTFA C 238/05 dell’8.8.2006 (Un impiego a tempo
parziale sottostà proporzionalmente alle stesse condizioni in materia di
periodo di contribuzione applicabili a un impiego a tempo pieno. Pertanto, il
rapporto di causalità necessario per l’esenzione dall’adempimento del periodo
di contribuzione sussiste unicamente se l’assicurato, per uno dei motivi di cui
all’art. 14 cpv. 1 lett. a-c LADI, si trovava nell’impossibilità di esercitare
anche un’attività a tempo parziale o non si poteva ragionevolmente esigere che
ne esercitasse una)
B185 I motivi di esenzione devono poter essere verificati e
dimostrati. Nell’ambito dell’obbligo di appurare i fatti, la cassa è tenuta a
esigere i mezzi di prova determinanti.
B186 In tutti i casi, l’elemento decisivo è rappresentato
dall’impedimento di esercitare un’attività salariata. Per gli assicurati che
svolgevano un’attività lucrativa indipendente prima di essere disoccupati non
Fatti
vi è alcun rapporto di causalità. Analogamente, per i periodi durante i quali
l'assicurato percepiva prestazioni di disoccupazione non può essere fatto
valere, per mancanza di un rapporto di causalità, un motivo di esenzione.
Esempi
- Un
assicurato che esercitava un’attività lucrativa indipendente prima di
soggiornare in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto non
può far valere il motivo di esenzione di cui all’art. 14 cpv. 1 lett. c LADI.
- Un
assicurato che segue una formazione o una formazione continua nell'ambito di un
provvedimento inerente al mercato del lavoro e percepisce indennità giornaliere
non può beneficiare di un motivo di esenzione in seguito alla formazione
svolta.
Formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento
B187 Per formazione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a
LADI si intende qualsiasi curriculum formativo al termine del quale viene
rilasciato un certificato che l’assicurato può far valere sul mercato del
lavoro. La scuola dell’obbligo e i periodi di pratica che sono parte integrante
di una formazione rientrano pertanto in tale nozione.
Giurisprudenza DTFA C 234/02 del 17.11.2003 (Per formazione ai
sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI si intende qualsiasi preparazione
sistematica basata su un curriculum formativo [usuale] regolare, riconosciuto
giuridicamente o perlomeno di fatto, per l’esercizio di un’attività lucrativa.
Inoltre, la formazione, la riqualificazione o il perfezionamento deve essere
sufficientemente controllabile)
DTFA C 319/05 del 10.7.2006 (Deve esserci un rapporto di causalità
tra il mancato adempimento del periodo di contribuzione e il motivo di
impedimento definito nella legge)
L'assicurato deve comprovare la formazione conclusa presentando
alla cassa un attestato dell'istituto di formazione in cui sia indicata la durata
della formazione (inizio e fine) e il tempo, comprese le ore preparatorie,
dedicato alla formazione (p. es. ore settimanali). Le formazioni da autodidatta
non possono in genere essere riconosciute in quanto non sufficientemente
controllabili.
Giurisprudenza DTF 8C_318/2011 del 5.3.2012 (Un assicurato può
adempiere il periodo di contribuzione e nel contempo beneficiare di un motivo
di esenzione da tale adempimento se per lo stesso periodo adempie il periodo di
contribuzione per un tasso di attività inferiore al 100 % ed è esonerato
dall’adempimento del periodo di contribuzione per la percentuale rimanente).
Le formazioni scolastiche, i corsi di riqualificazione o di
perfezionamento svolti in Svizzera o all’estero sono considerati motivi di
esenzione. I periodi di contribuzione acquisiti durante un tirocinio possono
essere computati come periodi di formazione in virtù dell’art. 14 cpv. 1 LADI
se l’assicurato non raggiunge il periodo minimo di contribuzione. La formazione
per cui è fatto valere il motivo di esenzione deve essere durata più di 12 mesi
durante il termine quadro per il periodo di contribuzione. Se la formazione è
durata un anno, questa condizione non è generalmente soddisfatta, in quanto è
noto che l’anno scolastico non dura più di 12 mesi. Riguardo alla durata della
formazione, quest’ultima è ritenuta conclusa al momento in cui l’assicurato
riceve i risultati dell’esame finale. Se l’assicurato deve correggere dei
lavori d’esame o ripetere gli esami, la preparazione e i lavori necessari sono compresi
nella durata della formazione nella misura in cui si tratta di lavori
impegnativi e sufficientemente verificabili (DTFA C157/03 del 2.9.2003). Sono
esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione unicamente le persone
che, per almeno 10 anni, erano domiciliate in Svizzera. Non è necessario che
questi 10 anni abbiano immediatamente preceduto la domanda d'indennità né che
siano stati consecutivi.
B187a Un periodo di pratica - effettuato dopo aver
conseguito il diploma e poco remunerato o addirittura non remunerato del tutto
– che permette di approfondire le conoscenze teoriche acquisite durante gli
studi non è considerato periodo di formazione se non è assolutamente necessario
alla formazione dell’assicurato.
Giurisprudenza DTF 8C_981/2010 del 23.8.2011 (Un periodo di
pratica effettuato dopo aver conseguito il diploma non è considerato periodo di
formazione)
Un assicurato che ha beneficiato di un provvedimento di
riqualificazione o di perfezionamento finanziato dall’AD non può successivamente
far valere un motivo di esenzione per il periodo corrispondente.”
Sulla portata delle direttive
amministrative, cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF
8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr.
11 pag. 35 seg.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017
del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N.
10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF
8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18
settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.4. Nella presente
fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente, nato il __________
2000, è stato attivo presso __________ di Contone dal 1° settembre 2016 al 31
agosto 2019, allorquando ha conseguito l’Attestato federale di capacità quale
elettricista (cfr. doc. 32, 74-75, 77 e 80).
Nel “Modulo di iscrizione alla
disoccupazione via e-mail” compilato il 15 febbraio 2021, il ricorrente ha
indicato di rientrare “nel mercato del lavoro dopo un periodo d’inattività
di almeno due anni” (cfr. doc. 62-65). Non figura, per contro, ch’egli
abbia svolto una formazione scolastica successivamente al conseguimento
dell’AFC, né una tale indicazione emerge dal curriculm vitae agli atti (cfr.
doc. 80).
Dalla “domanda d’indennità di
disoccupazione” successivamente compilata a mano dal ricorrente emerge,
anzi (e meglio al punto 31) ch’egli, sulla questione a sapere se “Non era
vincolato da un rapporto di lavoro complessivamente per oltre 12 mesi a causa
di (…) formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento professionale”,
RI 1 ha crociato la casella “No” (cfr. doc. 70-73).
Con decisione dell’11 marzo 2021,
la Cassa ha negato ad RI 1 il diritto a percepire le postulate indennità di
disoccupazione a far tempo dal 15 febbraio 2021 motivando così il proprio
provvedimento:
" Dalla
documentazione in nostro possesso rileviamo come non abbia potuto comprovare un
periodo di contribuzione minimo di 12 mesi oppure un motivo di esonero. (…)
Durante il periodo dal 15.02.2019 al
14.02.2021, non ha esercitato un’attività salariata quale persona dipendente
per un minimo di 12 mesi e non può far valere un motivo di esonero.
Non potendo comprovare un periodo minimo di
contribuzione o un motivo di esonero, non può far valere alcun diritto
all’indennità di disoccupazione. (…)” (cfr. doc. 87-89)
In data 20 marzo 2021 RI 1 ha
presentato opposizione contro la decisione dell’11 marzo 2021. A sostegno delle
proprie pretese 8cr. Doc. 28-29) ha, in buona sostanza, fatto valere quanto poi
osservato in sede ricorsuale (cfr. supra consid. 1.2.).
Con scritto di data 14 aprile
2021, l’amministrazione oltre a rilevare che nei due anni precedenti
l’iscrizione in disoccupazione (15.02.2019 – 14.02.2021) era stato possibile
appurare il periodo di contribuzione dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2029,
ha osservato che dalla domanda d’indennità di disoccupazione inoltrata dal
ricorrente non si rilevano periodi di studio. Ritenuto che “(…) nella sua
opposizione indica di aver, dopo l’apprendistato, seguito delle scuole” la
Cassa gli ha, quindi, chiesto di produrre l’ “attestato di frequenza
completo rilasciato dal __________ (data inizio studio, data fine, % di
frequenza).” (cfr. doc. 68).
Dopo essere stato sollecitato
dalla resistente in data 31 maggio 2021 a fornire riscontro alla comunicazione
del 14 aprile precedente (cfr. doc. 67), l’8 giugno 2021 RI 1 ha così risposto:
" (…)
confermo con la presente che sono alla ricerca di un primo impiego dopo la
formazione. Vi è stato come descritto nel reclamo, un periodo di studio
personale, ma esso è durato meno di due anni. Quanto erroneamente da me
crociato sul formulario “Modulo di iscrizione alla disoccupazione via e-mail” a
pagina 2 punto 2.1. risposta c) “rientro nel mercato del lavoro dopo un periodo
d’inattività di almeno due anni” non corrisponde ai fatti. Il periodo di
tirocinio è infatti terminato il 31 agosto 2019. Successivamente come spiegato
nel reclamo dopo aver tentato una nuova formazione (che ho presto abbandonato)
mi sono dedicato ad un percorso formativo individuale (…). Nella compilazione
del menzionato formulario, non essendo trascorsi due anni, avrei dovuto
crociare la lettera a). “sono alla ricerca di un primo impiego al termine di
una formazione”. (…) non sono in grado di allegare alcun attestato di frequenza
in quanto l’abbandono è avvenuto nel 2019 a poche settimane dall’inizio della
formazione.” (cfr. doc. 61)
Considerandi
Con la decisione su opposizione
del 18 giugno 2021, la Cassa ha, come visto respinto l’opposizione interposta
dal qui ricorrente contro la decisione dell’11 marzo 2021 (cfr. supra consid.
1.1
e doc. 56-60).
Agli atti figurano le copie di
conferme di pagamento e-finance dalle quali che dal conto di __________, sono
stati corrisposti i compensi per lezioni di matematica di ripetizione impartite
ad RI 1 da __________, e meglio come segue:
-
2.
marzo 2020: fr. 1'000.- versati con causale “Matematica RI 1 (…)”;
-
1° aprile 2020: fr. 1'300.- versati con causale “Matematica RI 1 /
Marzo (…)”;
-
1° maggio 2020: fr. 1'400.- versati con causale “Matematica RI 1
/Aprile (…)”;
-
2.
giugno 2020: fr. 1'100.- versati con causale “Matematica RI 1 /
Maggio (…)”;
-
1° luglio 2020: fr. 1'600.- versati con causale “Ripetizioni RI 1 /
Giugno (…)”;
-
31.
luglio 2020: fr. 1'500.- versati con causale “Ripetizioni RI 1 /
Luglio (…)”;
-
1° settembre 2020: fr. 1'600.- versati con causale “Ripetizioni RI 1
/ Agosto (…)”;
-
1° ottobre 2020: fr. 1'900.- versati con causale “Ripetizione RI 1
Settembre”;
-
2.
novembre 2020: fr. 1'400.- versati con causale “Ripetizioni RI 1
Ottobre”;
-
1° dicembre 2020: fr. 1'900.- versati con causale “Ripetizioni RI 1
Novembre”;
-
31.
dicembre 2020: fr. 1'650.- versati con causale “Ripetizioni RI 1
Dicembre”;
-
1° febbraio 2021: fr. 1'700.- versati con causale “Ripetizioni RI 1
Gennaio”;
-
1° marzo 2021: fr. 1'500.- versati con causale “Ripetizioni RI 1 –
Febbraio (cfr. doc. 39-51)
Agli atti figurano, poi:
-
un “Formulario di iscrizione copia” relativo ad un corso “Inglese
Principianti Livello A1” dal 6 marzo al 3 luglio 2020 per totali 32 ore di
lezioni, da tenersi il venerdì dalle ore 14:00 alle ore 15:50, non sottoscritto
(cfr. doc. 38);
-
una fattura scuola __________ per fr. 495.- inerente un corso di “Tedesco
intensivo principianti livello A1.1” tenutosi tra il 28 ottobre ed il 22
novembre 2019 (cfr. doc. 35);
-
una fattura scuola __________ per fr. 495.- inerente un corso di “Tedesco
intensivo livello A1.2” previsto dal 25 novembre al 6 dicembre 2019 (cfr.
doc. 36);
-
l’attestato di frequenza al corso di “tedesco intensivo principianti
livello A1.1”, dal quale emerge che RI 1 ha partecipato a 57 ore di lezione
su un totale di 60 (cfr. doc. 25);
-
l’ammissione di data 9 agosto 2019 alla “Scuola __________” con
relativa convocazione presso la direzione per completare la procedura di
ammissione (cfr. doc. 34);
-
la “convocazione di inizio anno scolastico” di data 26 agosto
2019.
del Centro __________ (cfr. doc. 24).
Infine, dal certificato trasmesso
al ricorrente dalla Divisione della formazione professionale nel giugno 2021,
emerge che RI 1 ha sostenuto con esito positivo l’esame di matematica per
l’ammissione ai corsi di maturità professionale per professionisti qualificati
ottenendo la nota 4 (cfr. doc. 26).
2.5
Chiamata ora a pronunciarsi, questa
Corte rileva innanzitutto che è incontestato il mancato adempimento del periodo
di contribuzione di almeno dodici mesi entro il termine quadro che, in casu, si
estende dal 15 febbraio 2019 al 14 febbraio 2021, ai sensi dell’art. 13 LADI
(cfr. consid. 2.1.).
Per quanto attiene all’esenzione
dal periodo di contribuzione è utile ribadire che, per costane giurisprudenza,
l’applicazione dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, relativo all’esonero in caso
di formazione durante oltre dodici mesi complessivamente, presuppone che
l’assicurato sia stato impedito di essere parte contraente di un rapporto di
lavoro per motivo di formazione, ossia deve esistere un legame di causalità tra
l’assenza di un’attività lucrativa - anche solo a tempo parziale - e, quindi,
di un periodo di contribuzione e la formazione (cfr. consid. 2.2.).
In tal senso si è pronunciata
l’Alta Corte anche nella sentenza 8C_318/2011 del 5 marzo 2012 - già citata sopra
(cfr. consid. 2.2.) - concernente un assicurato al quale l’istanza inferiore
aveva negato l’esenzione dal periodo di contribuzione, e dunque il diritto alle
indennità di disoccupazione, in relazione al lasso di tempo in cui preparava
gli esami di avvocatura.
Il Tribunale federale, infatti,
ha sì stabilito che la preparazione agli esami di avvocatura costituisce un
motivo di esonero, tuttavia ha precisato che ciò dipende dal tempo dedicato
alla stessa. Nel caso in cui sia comunque possibile esercitare parallelamente
un’attività lucrativa, l’esenzione dal periodo di contribuzione non si
giustifica.
In concreto, secondo il TCA, a ragione la Cassa ha ritenuto che l’assicurato non può
essere esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione ai sensi
dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.
Va, innanzitutto, rilevato che RI
1.
aveva terminato la formazione di elettricista ottenendo l’Attestato federale
di capacità il 31 agosto 2019.
Come esposto al considerando
precedente, dalle tavole processuali si evince, poi,
che nel termine quadro di contribuzione pertinente (15 febbraio 2019 – 14
febbraio 2021) il ricorrente, dopo aver completato il tirocinio ed aver
abbandonato (contrariamente a quanto dice essergli stato suggerito dal servizio
di accompagnamento messogli a disposizione dall’istituto scolastico; cfr. doc.
I) la formazione cui si era iscritto a decorrere dal settembre successivo, non
sapendo ancora se l’anno successivo avrebbe optato per un percorso scolastico o
un altro tirocinio (“la mia intenzione sarebbe stata quella di
iniziare a settembre 2020 un nuovo tirocinio, oppure tentare altri curriculi
formativi”, cfr. doc. 28-29; “ho tentato la via di un nuovo tirocinio e
ho pure tentato la strada della Scuola __________”, cfr. supra consid. 1.2.
e doc. I), ha seguito delle lezioni private di
matematica e “di recupero”, frequentato almeno un corso di “tedesco
intensivo principianti livello A1.1” (e meglio l’unico per il quale egli ha
prodotto un attestato di frequenza) e nella primavera del 2021 ha sostenuto e
superato l’esame di matematica per l’ammissione ai corsi di maturità
professionale per professionisti qualificati.
In concreto, né la frequenza di
lezioni di recupero nell’asserita misura di 2 (occasionalmente 3) ore per 4
volte la settimana, né la frequenza di un corso di tedesco (livello
principianti, per totali 57 ore) tenutosi tra ottobre e novembre 2019 hanno
occupato il ricorrente a tempo pieno di modo ch’egli poteva, quindi, esercitare
parallelamente un’attività lavorativa.
Va inoltre sottolineato che le
attività formative svolte dal ricorrente non possono essere considerate alla
stregua di una formazione scolastica ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI (cfr.
supra consid. 2.3.) in quanto effettuate su base volontaria e non inserite in
un piano di studi strutturato, verificabile e con un fine ben preciso, tant’è
che, per ammissione stessa dell’insorgente (indeciso tra un ulteriore tirocinio
ed un altro percorso formativo), egli nemmeno sapeva cosa avrebbe voluto fare
l’anno successivo e che percorso avrebbe intrapreso (di studio, piuttosto che
un altro tirocinio).
Ne
discende che al ricorrente, nel termine quadro dal 15 febbraio 2019 al 14
febbraio 2021 - difettando quanto meno un nesso di causalità tra il mancato
adempimento dell’obbligo del periodo di contribuzione ed il preteso motivo
dell’impedimento - non può essere riconosciuto un motivo di esonero dal periodo
di contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI (cfr.
anche STCA 38.2015.20 del 25 giugno 2015).
2.6
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a
LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai
ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in
vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
13.
luglio 2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le
spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del
18.
maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche la
sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti