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Decisione

38.2021.6

ILR da 2.4.20 (data preannuncio) e non da 23.3.20 come richiesto da ric. Art. 8b O COVID-19 AD che prevede preannuncio (ma ha soppresso termine preannuncio) non presenta lacuna. Non retroatt. ILR = si

26 aprile 2021Italiano76 min

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Fatti

i termini di preavviso, ma non sul preannuncio stesso che è invece stato

mantenuto. Ora nel caso concreto il preannuncio è stato fatto il 21 aprile 2020

e solo da quel momento è sorto il diritto. (…)”

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2020.73 del 22 febbraio 2021 con cui è stato confermato il diritto a

indennità per lavoro ridotto dal 29 aprile 2020, data del preannuncio, e non

dal 16 marzo 2020 come fatto valere dalla parte ricorrente.

Questa Corte, con sentenza

38.2021.8, dell’8 marzo 2021, ha però stabilito che a una ditta andava

riconosciuto il diritto a indennità per lavoro ridotto dal 17 marzo 2020 e non

solo dal 23 marzo 2020, data del preannuncio. Il TCA, in proposito, ha

osservato che, vista la situazione del tutto particolare venutasi a creare con

lo scoppio della pandemia COVID-19, è del tutto ragionevole che la SECO -

tramite la Direttiva 2020/06 (che prevede che, se il preannuncio ha avuto luogo

prima del 31 marzo 2020, fa fede la data del 17 marzo 2020) - abbia concesso ai

datori di lavoro un breve termine (e precisamente fino al 31 marzo 2020) per

inoltrare le proprie domande di lavoro ridotto senza avere delle conseguenze

negative dal profilo della nascita del diritto alle prestazioni.

Questo Tribunale ha,

inoltre, precisato che, anche qualora si volesse, per pura ipotesi di lavoro,

ritenere la direttiva della SECO contraria alle disposizioni dell’Ordinanza,

essa andrebbe comunque applicata al fine di non discriminare i datori di lavoro

ticinesi che hanno inoltrato il loro preavviso entro il 31 marzo 2020, rispetto

a quelli di altri Cantoni (i quali, come sottolinea il Tribunale amministrativo

del Canton Berna nella sua sentenza del 15 ottobre 2020 al consid. 5.3.,

essendo avvantaggiati dall’interpretazione data dalla SECO non avevano nessun

interesse a mettere in discussione la direttiva; vedi pure sul tema la citata

sentenza della Corte di giustizia del Canton Ginevra del 25 giugno 2020 consid.

9c, entrambe riprodotte al precedente consid. 2.9.)

In proposito cfr. anche

STCA 38.2020.,71 del 29 marzo 2021.

2.11. Da quanto sopra esposto, in

particolare dalla necessità, in relazione alla richiesta di indennità per

lavoro ridotto, di inoltrare un preannuncio mantenuta all’art. 8b Ordinanza COVID-19

assicurazione contro la disoccupazione (analogamente all’art. 36 LAD), a

differenza del termine di preannuncio espressamente soppresso, discende che

tale Ordinanza esclude l’erogazione di indennità per lavoro ridotto con effetto

retroattivo.

Ciò è stato confermato

anche da alcuni Tribunali cantonali confrontati a fattispecie analoghe alla

presente (cfr. consid. 2.9.).

Il presupposto del

preannuncio contrasta, in effetti, con la retroattività delle prestazioni.

In caso di retroattività

l’istituto del preannuncio sarebbe d’altronde stato svuotato di portata, visto

che il datore di lavoro avrebbe potuto annunciare il lavoro ridotto facendo

valere il diritto ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 LADI (“Entro tre mesi dalla

scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa valere, per tutta

l’azienda, il diritto all’indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui

designata”; cfr. sentenza 200 20 551 ALV del Tribunale

amministrativo del Canton Berna, del 15 ottobre 2020 consid. 4.3.5., citata al

consid. 2.9.).

La SECO, del resto, ha

allestito la Direttiva 2020/06 che prevede che, se l’azienda ha presentato la

richiesta di indennità per lavoro ridotto prima del 31 marzo 2020, fa fede la

data del 17 marzo 2020 proprio per mitigare gli effetti del principio di non

retroattività delle indennità per lavoro ridotto.

A tale proposito giova ribadire

che, a differenza di altri Tribunali cantonali che ritengono la Direttiva

2020/06 della SECO contraria all’art. 8b dell’Ordinanza COVID-19 assicurazione contro

la disoccupazione (cfr. consid. 2.9.), il TCA non l’ha considerata contraria

alla legge (cfr. consid. 2.10.).

In simili condizioni,

occorre concludere che l’art. 8b Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la

disoccupazione non presenta una lacuna propria da colmare. La non retroattività

delle indennità per lavoro ridotto costituisce un

silenzio qualificato e corrisponde ad una norma negativa del Consiglio

federale che, mantenendo il preannuncio, ha voluto scientemente escludere di

concedere indennità per lavoro ridotto con effetto retroattivo (cfr. consid.

2.7.).

Va, quindi, confermata

anche in questa sede la giurisprudenza già sviluppata dal TCA (cfr. consid.

2.10.) secondo cui il diritto a indennità per lavoro ridotto (il cui

preannuncio è avvenuto dopo il 31 marzo 2020) nasce al momento del preannuncio

e non retroattivamente.

Il riferimento della parte

ricorrente all’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in

relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno), la quale non subordina l'erogazione degli aiuti al

momento al momento della richiesta degli stessi, ma prevede che il diritto

nasce al momento in cui le relative condizioni sono ossequiate (cfr. art. 3;

doc. I; consid. 1.4.; 2.6.), non consente di giungere a una soluzione

differente.

Anche considerando, come

sottolineato dall’insorgente (cfr. doc. I; consid. 1.4.; 2.6.), che lo scopo è

per entrambi gli aiuti (indennità per lavoro ridotto e indennità perdita di

guadagno) quello di apportare un aiuto concreto ed immediato, la questione

dell’inizio del diritto è stata trattata diversamente.

Conformemente a quanto

osservato dalla Sezione del lavoro, menzionando la sentenza 200 2020 551 ALV

del 15 ottobre 2020 emessa dal Tribunale amministrativo del Cantone Berna (cfr.

doc. A) e qui citata al consid. 2.9., il Consiglio federale, se avesse voluto

prevedere delle indennità per lavoro ridotto con inizio retroattivo, avrebbe adottato

una specifica regola in merito come nel caso delle IPG Corona (art. 3 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno).

Il fatto che non abbia

proceduto in tal senso, ritenuto peraltro che l’art. 8b Ordinanza COVID-19

assicurazione contro la disoccupazione è stato introdotto il 25 marzo 2020

successivamente all’adozione il 20 marzo 2020 dell’art. 3 Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno (cfr. RU 2020 871), esprime la decisione da parte

dell’Esecutivo federale di non voler ricorrere per le indennità per lavoro

ridotto a una regolamentazione riguardante l’inizio del diritto analoga a

quella per le IPG Corona.

Di conseguenza nel caso di

specie il diritto alle indennità per lavoro ridotto è sorto al momento

dell’inoltro del preannuncio, avvenuto dopo il 31 marzo 2020, e meglio il 2

aprile 2020.

2.12. L’art. 58 cpv. 4 OADI prevede

che se il preannuncio viene effettuato tardivamente senza “valido motivo” la

perdita di lavoro è computabile soltanto a contare dal momento in cui scade il

termine per il preannuncio (cfr. B. Rubin “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”,

Ed. Schulthess 2014, pag. 373 n. 11: “Il peut toutefois être

restitué en cas de raison valable c’est-à-dire aux conditions de l’art. 41

LPGA”).

L’art. 41 LPGA

stabilisce che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,

senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,

sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla

cessazione dell'impedimento e compia l’atto omesso.

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che

risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze

devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente

non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I

393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,

pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La

restituzione di un termine può, altresì, essere accordata in applicazione del

principio della buona fede quando la mancata osservanza di un termine deriva da

un comportamento di un’autorità tale da fondare in modo sufficiente la fiducia

di un assicurato (cfr. art. 9 Cost.; STF 9C_628/2017 del 9 maggio 2018 consid.

2.2.; STF 8C_50/2007 del 4 settembre 2007 consid. 5.1.; STFA C 189/04 del 28

novembre 2005 consid. 4.1.; STFA C 189/01 del 18 settembre 2001 DLA 2000 N. 6

pag. 27.).

La

restituzione di un termine è, in particolare, giustificata allorquando occorre

tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un

determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità

competente (cfr. STF 8C_50/2007 del 4 settembre 2007 consid. 5.1.; STFA C

189/04 del 28 novembre 2005 consid. 4.1.; STFA C 189/01 del 18 settembre 2001;

DLA 2000 N. 6 pag. 27).

Deve ancora essere

sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio

di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.13. L’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha,

inoltre, il seguente tenore:

"

1Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle

singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad

informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito

ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei

confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o

adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose,

il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne

la tariffa.

3Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti

possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa

immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce, in

particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale

e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e

individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene

fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (su

questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid.

3.2.; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1.,

pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del

9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre

2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und

Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof,

"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und

Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R.

Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les

organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.

524 seg. (527)).

In materia di assicurazione

contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli

miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più

limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr.

DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato

generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in SZS 2003 pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1. = SVR

2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto concerne il diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA,

va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. STF

8C_127/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 10 pag. 277; DLA 2007

pag. 193 segg.).

La

consulenza rispettivamente le informazioni riguardano i fatti che la persona

interessata deve conoscere alfine di poter correttamente dar seguito ai propri

obblighi e far valere i propri diritti nei confronti di un assicuratore in un

caso concreto. L'obbligo di consulenza non si estende tuttavia solamente ai

fatti determinanti, ma anche alle circostanze di natura giuridica (cfr. STF

8C_899/2009 del 22 aprile 2010 consid. 4.2.).

Quest'obbligo

concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le

informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima

dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di

carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico.

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr.

STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2. = SVR 2018 IV Nr. 70 pag. 225;

STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2.; DLA 2007 pag. 193 segg.; FF

1999 IV 3953).

Il

TF, con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249,

in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20,

ha, tuttavia, stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione,

non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è

tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un

obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.

Dall’art.

27 LPGA nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa,

occorre concedere all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione

nel caso in cui, viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da

cui dipende il diritto all’indennità di disoccupazione.

2.14. La

violazione dell’art. 27 LPGA va equiparata, secondo l’Alta Corte, al rilascio

di un’informazione errata (cfr. DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9

pag. 31; STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006 consid. 2.4.1.; STFA C 157/05 del 28

ottobre 2005 consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto dalla

giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che

la legge le impone di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI

2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).

Pertanto

la violazione dell’art. 27 LPGA può consentire, analogamente a un’informazione

sbagliata fornita dall’autorità competente, la restituzione di un termine nel

caso in cui vada tutelata la buona fede di un assicurato ex art. 9 Cost. (cfr.

consid. 2.6.; STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017 consid. 2.7.).

Il diritto

alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al

cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal

principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una

lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1. l'autorità

deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

Considerandi

2.

l'autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

l'assicurato

non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione

ricevuta;

4.

l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che

gli è pregiudizievole;

5.

la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

(cfr. STF 9C_296/2020 del 4

settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in

DLA 2019 N. 4 pag. 97; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF

8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio

2009.

consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04

del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2;

STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la

giurisprudenza ivi citata).

2.15

La parte ricorrente ha

censurato la mancata comunicazione, nel mese di marzo 2020, delle informazioni

circa l’ottenimento delle indennità per lavoro ridotto da parte dell’autorità

preposta. A mente dell’insorgente ciò poteva indurre a ritenere, in buona fede,

che le stesse sarebbero state riconosciute dall’obbligo di chiusura (cfr. doc.

I pag. 6, 11).

L’art. 27 cpv. 1 LPGA,

come visto, prevede un obbligo di informazione generale che non deve avvenire

unicamente su richiesta degli interessati e a cui si provvede tramite la

trasmissione di opuscoli informativi, direttive ecc. (cfr. consid. 2.13.).

Nella situazione di

emergenza epidemiologica e urgenza in cui si trovava la Svizzera a causa del

coronavirus nel marzo 2020 è giustificabile che gli organi competenti non

abbiano materialmente avuto il tempo di provvedere a informare capillarmente i

datori di lavoro circa l’adozione il 20 marzo 2020 dell’Ordinanza COVID-19

assicurazione contro la disoccupazione, rispettivamente riguardo alla modifica

del 25 marzo 2020 che ha introdotto l’art. 8b il quale comporta l’abolizione

del termine di preannuncio, nonché in merito alle specificità delle indennità

per lavoro ridotto durante la pandemia come pure alla procedura per poterne

beneficiare.

In proposito va, tuttavia,

evidenziato che il Consiglio federale stesso ha, ad esempio, pubblicato un

comunicato stampa il 25 marzo 2020 in cui, annunciando ulteriori misure per

arginare le conseguenze economiche della diffusione del coronavirus

segnatamente in ambito LADI, ha precisato che “il termine di preannuncio per

lavoro ridotto (ILR) è abolito” e che “la durata di autorizzazione del

lavoro ridotto è prolungata da 3 a 6 mesi. Ciò permette di diminuire il numero

di domande e di accelerare la procedura di autorizzazione” (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78573.html).

In ogni caso -

considerato, del resto, che il regime ordinario delle indennità per lavoro

ridotto giusta l’art. 36 LADI contempla il preannuncio e il termine di preannuncio

- in assenza di informazioni specifiche la ditta avrebbe dovuto partire dal

principio che era applicabile la regolamentazione prevista dalla LADI.

Pertanto, anche volendo

ritenere, per ipotesi, che l’art. 27 cpv. 1 LPGA è stato violato, ciò non

consente comunque la tutela della buona fede (art. 9 Cost.; consid. 2.14.), in

quanto non vi erano elementi concreti che permettessero all’azienda di

legittimamente credere che, a differenza di quanto disciplinato dalla LADI,

venissero erogate indennità per lavoro ridotto con effetto retroattivo.

Per quanto attiene

all’art. 27 cpv. 2 LPGA, dagli atti non emerge che prima dell’inoltro del

preannuncio del 2 aprile 2020, vi siano stati contatti specifici tra gli organi

LADI e la RI 1 nei quali quest’ultima abbia chiesto delucidazioni circa le

indennità per lavoro ridotto nel periodo della pandemia.

Il TCA non ignora che nel

ricorso la medesima ha asserito in quel periodo era impossibile reperire

informazioni, poiché “gli uffici erano chiusi, le segreterie telefoniche

rimbalzavano gli utenti da un centralino all’altro senza mai riuscire a parlare

con qualcuno” (cfr. doc. I pag. 11).

Del resto, viste la

situazione straordinaria dettata dalla pandemia e la riduzione dell’attività a

cui era sottoposta anche l’Amministrazione cantonale con chiusura degli

sportelli aperti al pubblico (cfr. Risoluzione del Consiglio di Stato n. 1426

del 16 marzo 2020 relativa alla riduzione dell’attività dell’Amministrazione

cantonale e delle Autorità giudiziarie; Decreto esecutivo del 20 marzo 2020

concernente l’operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e

comunali e delle Autorità giudiziarie amministrative e civili in tempo di

emergenza epidemiologica da COVID-19), è verosimile e comprensibile che l’amministrazione

non fosse facilmente raggiungibile telefonicamente, né men che meno di persona.

Non risulta, però, che l’azienda abbia perlomeno provato a interpellarla

tramite, ad esempio, posta elettronica manifestando i propri dubbi circa la

procedura da seguire.

A proposito

dell’affermazione della ricorrente secondo cui la Sezione del lavoro “a metà

del mese di aprile, rispondeva ancora che o era dato sapere se e in che misura

le indennità sarebbero state riconosciute retroattivamente” (cfr. doc. I

pag. 11), il TCA constata, in primo luogo, che tale affermazione non è stata

minimamente comprovata. In secondo luogo, che ciò appare inverosimile (cfr.

STCA 38.2014.16 del 23 marzo 2015), ritenuto che per le domande pervenute dopo

il 31 marzo 2020 la Sezione del lavoro non ha instaurato una prassi che permette

il versamento retroattivo, ma esattamente il contrario (cfr. STCA 38.2020.73

del 22 febbraio 2021 consid. 2.8.).

Ne discende che l’azienda

ricorrente non può trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite, dall’art.

27.

LPGA.

Il fatto che l’Ordinanza

COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 2020 enunciasse

all’art. 9 che la stessa entrava in vigore retroattivamente al 17 marzo 2020

(cfr. RU 2020 877; consid. 2.3.) non poteva, del resto, indurre l’insorgente a

credere che anche il diritto alle indennità per lavoro ridotto iniziasse a

partire da quella data (cfr. doc. I pag. 12). In effetti a quel momento

l’Ordinanza nemmeno prevedeva ancora la soppressione del termine di

preannuncio.

In concreto, quindi, non

esistono validi motivi per accordare retroattivamente le prestazioni in virtù

degli art. 27 LPGA e 9 Cost. (cfr. consid. 2.12.).

2.16

Infine va rilevato che le indennità

per lavoro ridotto neppure possono essere riconosciute retroattivamente sulla

base dell’affermazione ricorsuale secondo cui il divieto di svolgere l’attività

imposto dal Consiglio di Stato implicava anche di sospendere ogni attività

d’ufficio, motivo per il quale nessun dipendente dal 23 marzo 2020 si è più

recato in ufficio (cfr. doc. I pag. 4). In effetti il preannuncio poteva essere

effettuato in maniera estremamente semplificata e gli spostamenti non erano

proibiti, per cui, come indicato dalla Sezione del lavoro nella risposta di

causa (cfr. doc. III pag. 4), era ad ogni modo possibile recarsi presso gli

uffici della ditta per recuperare la documentazione necessaria (cfr. STCA 38

2020.73

del 22 febbraio 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2020.66 del 1° febbraio 2021

consid. 2.8.).

Non conduce a una

soluzione diversa la circostanza fatta valere dall’insorgente secondo cui è

stato possibile reperire il consenso scritto riguardante il lavoro ridotto da

parte del dipendente che vive in Italia ed è sprovvisto di computer non prima

del 2 aprile 2020 (cfr. doc. I pag. 4). Considerate le particolari condizioni

di urgenza e siccome è altamente probabile che il dipendente disponesse di un

telefono cellulare, il datore di lavoro avrebbe potuto chiedergli di confermare

il proprio accordo tramite messaggio (SMS, Whatsapp, Telegram, ecc.),

eventualmente inviando la fotografia di uno scritto (a mano) di consenso

firmato, il quale, non appena possibile, sarebbe stato consegnato all’azienda.

2.17

La ditta ricorrente, tramite

la propria patrocinatrice, ha chiesto di sentire __________, suo

dipendente al beneficio di un permesso G (cfr. doc. I pag. 3, 5).

Questa Corte, considerato che i documenti già presenti all’incarto

consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, ritiene che l’assunzione di

ulteriori prove non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini

della risoluzione della vertenza.

Di conseguenza la richiesta

dell’insorgente concernente l’audizione del teste deve essere respinta.

A

tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il

giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4

dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.;

9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017

consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016

del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF

8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009;

STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio

2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b;

122.

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.18

In esito alle considerazioni di

cui sopra, la decisione su opposizione del 10 dicembre 2020 che ha avallato il

provvedimento del 14 aprile 2020 con cui la Sezione del lavoro ha riconosciuto

alla RI 1 il diritto a indennità per lavoro ridotto dal 2 aprile 2020 deve

essere confermata.

2.19

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 22 gennaio 2021 per cui si applica la nuova

disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid.

2.8

).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti