Lexipedia

Decisione

38.2021.60

Ricorso contro decisione incidentale (sospensione procedura di opposizione - diniego ID erogate fino a quel momento). Anche ammettendo danno irreparabile, ric. respinto. Procedura pendente relativa a revoca permesso C strettamente connessa a lite ID. Rinvio atti a Cassa (richiesta misure cautelari)

20 settembre 2021Italiano27 min

massimo alla data fissata dalla prima decisione (cfr. RCC 1982 pag. 252, 1988 pag.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2021.60

rs

Lugano

20 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 agosto 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 6 agosto 2021 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1 – nata il __________

1958, di nazionalità italiana e allora titolare di un permesso C UE/AELS – si è

iscritta in disoccupazione il 6 settembre 2019 con effetto dal 2 settembre 2019

dopo aver essere stata licenziata dalla __________ di __________ il 24 giugno

2019 dove lavorava dal dicembre 2010 quale direttrice (cfr. doc. 252; 278; 279;

244).

La Cassa CO 1 (in seguito:

Cassa) le ha riconosciuto il diritto a indennità di disoccupazione a decorrere

dal 2 settembre 2019, considerando un guadagno assicurato di fr. 3'500.-- (cfr.

doc. 136; 144; 140; 236). I relativi versamenti sono stati effettuati per i

mesi da settembre 2019 a febbraio 2021(cfr. doc. 143; 135; 120; 119; 116, 113,

110, 107; 103; 100; 97; 96; 93; 86; 85; 80; 79; 74; 73; 70).

1.2. Con decisione del 17 maggio

2021 l’Ufficio della migrazione ha revocato il permesso C UE/AELS di cui era al

beneficio RI 1 e le ha ordinato di lasciare la Svizzera al più tardi entro il 17

luglio 2021 (cfr. doc. 63-68). Da tale provvedimento emerge in particolare

quanto segue:

“(…) osservato che lei è titolare di un

permesso di domicilio C UE/AELS per soggiornare in Svizzera, risiede sul nostro

territorio dal 1. dicembre 2010, la ditta della quale era amministratrice unica

con firma individuale è stata radiata con effetto dal 25 novembre 2020, è a

beneficio di indennità di disoccupazione, preso atto delle dichiarazioni

rilasciate nel verbale d’interrogatorio del 28 luglio 2020 dinnanzi alla

Polizia cantonale, alla luce della mancanza di una sua presenza concreta,

continua ed effettiva sul nostro territorio, la presente decisione adempie il

requisito della proporzionalità secondo gli artt. 96 cpv. 1 LStrI e 5 Cost. (…)”

(Doc. 66)

Contro la decisione del 17

maggio 2021 RI 1, patrocinata dall’avv. __________, il 16 giugno 2021, ha

inoltrato ricorso al Consiglio di Stato, facendo valere di avere il centro dei

propri interessi in Ticino e che la camera locata a __________ rappresenta una

soluzione provvisoria, in attesa di prendere in locazione un appartamento più

grande, come comprovato dal deposito dei suoi effetti personali e delle suppellettili

presso un container della __________ a __________. A mente dell’insorgente “non

avrebbe alcun senso (…) prendere in locazione tale container per depositare i

suoi averi, se lei effettivamente riedesse all’estero”. È stato pure

menzionato il nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato datato 14 giugno

2021 concluso con la __________ con inizio il 1° luglio 2021 per 15 ore

settimanali quale operatore commerciale esterno per la promozione di attività

alberghiera (cfr. doc. B).

L’Ufficio della

migrazione, il 22 giugno 2021, ha comunicato all’Ufficio controllo abitanti del

Comune di __________, segnatamente, che il ricorso interposto al Consiglio di

Stato ha effetto sospensivo e che “a seconda dell’esito della procedura di

ricorso, potrà seguire una nostra richiesta di accertamento della partenza”

(cfr. doc. C).

1.3. Il 14 giugno 2021 la Cassa ha

negato a RI 1 il diritto a indennità di disoccupazione dal 1° marzo 2021,

perché non residente in Svizzera, precisando:

" (…)

4. Sulla base della decisione dell’Ufficio

della migrazione, a mente della cassa lei non risiede effettivamente in

Svizzera e nemmeno ha l’intenzione di continuare a risiedervi. Non si spiega,

altrimenti, perché non è mai stata trovata nella sua camera a __________ nei 35

controlli effettuati dalla polizia e perché dal mese di febbraio 2019 (inizio

della locazione della camera in via __________) non abbia trovato un differente

alloggio, che le consentisse di disporre di un proprio bagno e di una propria

cucina e dove sistemare i suoi effetti personali (stoccati in un container). (…)”

(Doc. 27)

1.4. Contro la decisione del 14

giugno 2021 l’assicurata, rappresentata dal RA 1, il 6 luglio 2021, ha

interposto opposizione, rilevando:

" (…)

5. Nel caso di specie, con la comunicazione

del 14 giugno 2021, della Cassa assicuratore ha sospeso il versamento

dell’indennità giornaliera nell’attesa di conoscere la decisione del Servizio ricorsi

del Consiglio di Stato a cui è stato presentato regolare ricorso, il documento

è stato prodotto per cui è agli atti.

6. Ora, il fatto di aver sospeso il

pagamento dell’indennità giornaliera sino al termine dell’inchiesta avviata

dalla Polizia Cantonale e soprattutto nell’attesa della decisione del Servizio

ricorsi del Consiglio di Stato non può che essere interpretato quale

provvedimento cautelare, motivo per cui, alla luce di quanto indicato al

consid. 2, è evidente che fino a prova contraria, non è stato dimostrato in

nessun modo che la signora RI 1 non viva in Svizzera, dovrebbe esserci una

sentenza cresciuta in giudicato senza possibilità di ricorso al TF per cui,

secondo il CPC la comunicazione citata in precedenza può essere trattata

quale decisione incidentale, impugnabile tramite opposizione. È vero

che la Cassa non l’ha esplicitamente definita come tale e che è prima di

qualsiasi riscontro di diritto, tuttavia la comunicazione in questione,

materialmente, è a tutti gli effetti una decisione.

7. Analogamente ai casi in cui è stato

ritirato l’effetto sospensivo e a quelli in cui sono state ordinate delle

misure provvisionali, per decidere se un provvedimento cautelare è o meno

giustificato occorre procedere a una ponderazione degli interessi.

In questo senso, occorre esaminare se i motivi a favore di un’immediata

interruzione delle prestazioni sono più importanti rispetto a quelli che

possono essere addotti a favore della soluzione contraria. (…)

Trattandosi della

ponderazione degli

interessi a favore oppure contrari a un’immediata esecutorietà, possono

avere una certa importanza le prospettive chiare circa l’esito finale della

vertenza principale; non deve tuttavia sussistere alcun dubbio al

riguardo (cfr. DTF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b, come pure SVR

2001 KV Nr. 12 p. 31 e RAMI 1994 K 952 consid. 3a). (…)

(…) è ancora in corso la procedura avviata

dal Servizio ricorsi del Consiglio di Stato volta a stabilire l’esistenza o

meno del diritto all’indennità di disoccupazione di modo che non poteva

parimenti dirsi accertata, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla

giurisprudenza federale, l’inesistenza del diritto alle prestazioni. Stante

ciò, fa difetto un requisito

per la sospensione del pagamento

dell’indennità giornaliera. In esito a quanto precede, la decisione finale

impugnata va quindi annullata e la cassa dovrà ripristinare il pagamento

dell’indennità giornaliera dal momento in cui è stato sospeso.” (Doc. D)

1.5. La Cassa, il 6 agosto 2021, ha

emesso una decisione incidentale con cui ha sospeso la procedura d’opposizione

fino alla decisione definitiva in merito alla vertenza pendente davanti al

Consiglio di Stato relativa alla revoca del permesso di domicilio (cfr. doc.

A).

1.6. Contro la decisione

incidentale del 6 agosto 2021 RI 1, sempre assistita dal RA 1, ha presentato un

tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della decisione emessa

dalla Cassa il 14 giugno 2021, nonché il versamento delle indennità dal momento

in cui sono state soppresse. In via subordinata è stato postulato

l’annullamento della sospensione della procedura, perché “manca dei

presupposti giuridici nonché di giurisprudenza” (cfr. doc. I pag. 8),

adducendo in buona sostanza i medesimi argomenti sollevati nell’opposizione del

6 luglio 2021 (cfr. consid. 1.4.).

Con l’impugnativa è

inoltre stata richiesta l’adozione di misure cautelari e supercautelari

urgenti, precisando che in caso contrario l’insorgente “non ha più un solo

franco per potersi mantenere” e che le stesse servono ad “evitare

l’irreparabile, l’espulsione dal territorio svizzero” (cfr. doc. I pag.

6-7).

1.7. Il 23 agosto 2021 la Cassa,

in risposta, ha in particolare osservato:

" (…)

2. Occorre infine

rimarcare che l’esito del ricorso presso il Consiglio di Stato di Bellinzona fornirà

delle indicazioni in merito all’effettiva residenza, la cassa esaminerà tutti i

3 presupposti previsti dalla LADI. In questo senso già durante il periodo di

sospensione saranno effettuate le dovute verifiche.” (Doc. III)

1.8. La parte ricorrente si è

espressa al riguardo con scritto del 2 settembre 2021 (cfr. doc. V).

1.9. Il doc. V è stato inviato per

conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VI).

in diritto

2.1. Va preliminarmente

evidenziato che la costante giurisprudenza federale ha stabilito che è

la decisione impugnata

che costituisce il presupposto e il contenuto

della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del

26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.;

STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre

2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V

418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF

110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).

Nella presente fattispecie,

davanti al TCA, è stata contestata la decisione del 6 agosto 2021, la quale concerne

esclusivamente la sospensione della procedura di opposizione relativa al

diniego del diritto all’indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° marzo

2021 stabilito nei confronti della ricorrente con decisione del 14 giugno 2021

(cfr. doc. A; I; consid. 1.5.-1.6.).

Ogni

altra questione esula dalla presente causa.

Di

conseguenza la richiesta di annullare il provvedimento del 14 giugno 2021

risulta irricevibile.

2.2. Giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA

le decisioni amministrative possono essere impugnate entro trenta giorni

facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le

decisioni processuali e pregiudiziali.

L’art.

56 LPGA prevede che:

"

Le decisioni su

opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere

impugnate mediante ricorso. (cpv. 1)

Il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,

nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione

su opposizione. (cpv. 2)

Ai

sensi dell’art. 57 LPGA ogni Cantone istituisce un tribunale delle

assicurazioni per giudicare come istanza unica i ricorsi in materia di

assicurazioni sociali.

Contro

le decisioni incidentali non è dato, dunque, il rimedio dell’opposizione bensì,

di principio, del ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(cfr. DTF 132 V 418 consid. 2.3.1.; STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid.

3.4.).

La

LPGA, tuttavia, non contempla alcunché relativamente alla questione di sapere

se e quando vanno emesse decisioni incidentali e se le stesse possono essere

impugnate in modo indipendente.

Ciò

non significa che con l’adozione della LPGA si sia voluto prescindere dalla

condizione di ricevibilità del pregiudizio irreparabile di cui all’art. 46 PA (art.

45 PA fino al 31 dicembre 2006; cfr. STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid.

3.4.).

Nei

lavori preparatori, infatti, non risulta alcuna indicazione in tal senso. Al

contrario il legislatore ha affermato di non voler introdurre alcun cambiamento

con l’art. 56 LPGA (cfr. STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; FF

1991 II 263).

Ne

discende che in virtù di un principio giuridico generale anche nel caso di

decisioni incidentali che ricadono nel campo di applicazione della LPGA deve

essere avantutto esaminata la condizione di ammissibilità del danno

irreparabile (cfr. STF 9C_548/2010 del 10 agosto 2010 consid. 3.2.; STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; DTF 132 V 93 consid.

6.1.; STCA 38.2014.7 del 12 febbraio 2014 consid. 2.2.).

2.3. Secondo la giurisprudenza

sviluppata riguardo all’art. 46 PA (art. 45 PA fino al 1° gennaio 2007) per

ammettere un danno irreparabile è sufficiente un interesse fattuale, in

particolare un mero interesse di natura economica. Non è necessario, come

invece nel caso dell’art. 93 cpv. 1 lett. a della Legge sul Tribunale federale

(LTF) applicabile alle procedure davanti all’Alta Corte, un interesse

esclusivamente giuridico (cfr. STF 8C_792/2018 del 28 novembre 2018; STF 8C_1010/2012

del 18 dicembre 2012; STF 8C_980/2010 del 16 febbraio 2011 consid. 3.2.; STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.1.).

La

sospensione della causa fino alla definizione di un’altra procedura pendente

dal cui esito dipende anche il giudizio della vertenza sospesa, di regola, non

crea, dal profilo del ritardo temporale causato, un pregiudizio irreparabile.

Questa giurisprudenza sviluppata sotto l’egida della Legge federale sull’organizzazione

giudiziaria (OG), abrogata con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della

LTF (cfr. art. 131 cpv. 1 LTF), vale anche ai fini dell’applicazione dell’art.

46 PA (cfr. STF 2C_314/2008 del 17 settembre 2008 consid. 3.2.; STF 9C_828/2015

del 3 dicembre 2015; STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.1.; SVR 1996

IV Nr. 93 pag. 281).

Eccezionalmente

è stato ammesso il pregiudizio irreparabile nel caso di una vertenza

riguardante la continuazione dell’erogazione di prestazioni dell’assicurazione

malattia, in quanto la sospensione di tale causa in attesa dell’esito di una

procedura AI pendente provocava per un assicurato uno squilibrio finanziario

che avrebbe potuto costringerlo a misure inaccettabili (cfr. STFA H 111/06 del

22 novembre 2006 consid. 4.1.).

Per

completezza giova rilevare che in una sentenza B 5/05 del 17 luglio 2006 l’Alta

Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che il ricorso contro

una decisione incidentale di sospensione della causa non solo è ricevibile nel

caso di pregiudizio irreparabile, ma a maggior ragione si deve entrare nel

merito dell’impugnativa - indipendentemente dal presupposto del pregiudizio

irreparabile - quando nel ricorso viene fatta valere espressamente (e non in

modo evidentemente immotivato) una ritardata giustizia oppure vengono addotti

elementi fattuali che possono configurare una ritardata giustizia. Concerne poi

il giudizio di merito la questione di sapere se è effettivamente data una

ritardata giustizia (cfr. STF 2C_1156/2018 del 12 luglio 2019 consid. 4.4.1.; STF

H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.2.).

2.4. Nella presente evenienza la

questione di sapere se la decisione incidentale impugnata del 6 agosto 2021 con

cui la Cassa ha sospeso la procedura d’opposizione riguardante il diniego, stabilito

il 14 giugno 2021, del diritto a indennità di disoccupazione dal 1° marzo 2021

per mancanza di residenza in Svizzera (cfr. doc. 27; consid. 1.3.) fino alla

decisione definitiva del Consiglio di Stato in merito alla vertenza relativa alla

revoca del permesso di domicilio (cfr. doc. A; consid. 1.5.) sia suscettibile

di causare alla ricorrente un danno irreparabile o meno non

merita ulteriori approfondimenti.

In effetti, anche ammettendo

l’esistenza di un pregiudizio irreparabile e quindi che il ricorso sia

ricevibile, lo stesso deve essere respinto nel merito.

Per costante giurisprudenza federale la sospensione della procedura

davanti al giudice delle assicurazioni sociali osta al principio di celerità

dedotto dall'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. ed è ammessa solo eccezionalmente, in

particolare se si tratta di attendere il giudizio di un'altra autorità che

permetterebbe di statuire su una questione decisiva. Il giudice adito dispone ad

ogni modo di un certo margine di apprezzamento nel ponderare gli interessi

delle parti, fermo restando però che nei casi limite l'esigenza di celerità

prevale sugli altri interessi (cfr. STF 9C_799/2018 del 21 febbraio 2019

consid. 2; STF 9C_293/2014 del 16 ottobre 2014 consid. 2.2.2.; STF 9C_679/2009

del 3 maggio 2010; STF U 286/05 del 31 gennaio 2007; DTF 130 V 90; DTF 119

II 386 consid. 1b pag. 388; RSAS 2007 pag. 73 consid. 4.1 [B 143/05]).

La

sospensione di una procedura risulta conforme al diritto quando è giustificata

dal fatto che l’esito di un’altra causa pendente riveste per la stessa un

significato pregiudizialmente essenziale (cfr. STF 9C_715/2019 del 30 gennaio

2020; STF 8C_101/2007 del 17 agosto 2007 consid. 2.1.; STF I 922/05 del 1

agosto 2006 consid. 1.3.; STF B 5/05 del 17 luglio 2006 consid. 3.2.; DTF 123 II 3; DTF 122 II 217).

Nel caso di specie tra la

procedura pendente al Consiglio di Stato in merito alla revoca del permesso C,

nonché all’ordine di lasciare la Svizzera e la lite pendente presso la Cassa

relativa al diniego del diritto a indennità di disoccupazione dal 1° marzo 2021

perché l’assicurata non è residente in Svizzera sono strettamente connesse.

Se la vertenza concernente

il permesso dovesse stabilire definitivamente l’assenza della ricorrente dal

suolo svizzero, il rifiuto di erogare indennità LADI andrebbe infatti confermato.

E’ vero che in caso

contrario (ossia se la revoca del permesso fosse annullata), l’esito della

procedura in ambito LADI non sarebbe automaticamente un accoglimento delle

richieste dell’insorgente, ritenuto che il criterio della residenza in Svizzera

di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, basato sul principio del

divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in

Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di

farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali

In tal

senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con

la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la

LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13

cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora

dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid.

2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi

e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (STF

8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016

consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

È altrettanto vero,

tuttavia, che anche nel caso in cui fosse annullata la revoca del permesso, il

procedimento amministrativo potrà fornire elementi utili e rilevanti per la

causa LADI.

Di

conseguenza una sentenza definitiva in ambito di diritto degli stranieri implica

la risoluzione di questioni comunque essenziali per statuire nel settore

dell’assicurazione disoccupazione.

In simili condizioni

occorre concludere che la procedura di opposizione è stata a giusta ragione

sospesa fino all’emissione della decisione definitiva per quanto attiene alla

revoca del permesso C.

2.5. Nell’opposizione e nel

ricorso la ricorrente ha fatto valere che la decisione del 14 giugno 2021 con

cui la Cassa le ha rifiutato l’indennità di disoccupazione dal 1° marzo 2021

costituirebbe una decisione incidentale di sospensione del versamento

nell’attesa di conoscere l’esito del procedimento presso il Consiglio di Stato

(cfr. doc. D; I; consid. 1.4., 1.6.).

La parte resistente, in

realtà, non si è limitata a sospendere la corresponsione delle indennità di

disoccupazione, bensì ne ha chiaramente negato il diritto dal 1° marzo 2021 difettando

il requisito di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

Giusta l’art. 20 LADI, in

relazione con l’art. 29 OADI, l’assicurato deve, peraltro, far valere ogni mese

il suo diritto all’indennità di disoccupazione e gli organi amministrativi

esaminano ogni mese l’adempimento delle relative condizioni (cfr. Prassi LADI

ID emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia - SECO - p.to E50).

In ogni caso va osservato

che, anche qualora, per ipotesi di lavoro, si trattasse di una sospensione a

titolo cautelativo delle prestazioni erogate alla ricorrente dal mese di

settembre 2019 (cfr. consid. 1.1.), la medesima non presterebbe il fianco a

critica alcuna.

La

giurisprudenza federale ha stabilito che la decisione con cui l’amministrazione

disciplina in maniera provvisoria un determinato rapporto giuridico,

segnatamente quando dispone la sospensione provvisoria (a titolo cautelativo)

di prestazioni, è infatti una decisione finale (cfr. RCC 1988 pag. 548;

Schlauri, Grundstrukturen des nichtstreitigen Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, in: Schaffhauser/Schlauri (Hrsg.), Verfah-rensfragen in der

Sozialversicherung, 1996, pag. 61; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, pag. 141). In particolare costituisce

decisione finale munita di condizione risolutiva la decisione che

sospende provvisoriamente l’erogazione di prestazioni in attesa dell’esito di

ulteriori accertamenti atti a chiarire definitivamente la situazione (cfr. STF

Fatti

I 406/ 01 del 31 agosto 2001; SVR 1995 IV n. 41; DTF 111 V 223, 107 V 29; cfr.

anche sentenza 29 ottobre 2004 del Sozialversicherungsgericht des Kantons

Zürich nella causa M., in: www.swisslex.ch). Una siffatta decisione obbliga

quindi l’amministrazione a riformare la prima decisione se in esito ai

successivi atti istruttori emergono elementi che permettono un diverso

apprezzamento della fattispecie e di conseguenza la resa di una altra

decisione, i cui effetti possono essere fatti risalire retroattivamente al

massimo alla data fissata dalla prima decisione (cfr. RCC 1982 pag. 252, 1988 pag.

548; DTF

111 V 225).

Su questo tema cfr. STCA

39.2016.13 del 9 agosto 2016; STCA 38.2014.24 del 28 maggio 2014; STCA 42.2008.12

del 5 novembre 2008, STCA 32.2008.4 del 1° luglio 2008; STF 9C_638/2008 del 10

settembre 2008, consid. 4.2.

Il 1° gennaio 2021 è

entrato in vigore il nuovo art. 52a LPGA, relativo alla sospensione cautelare

delle prestazioni, secondo cui l’assicuratore può sospendere a titolo cautelare

il versamento delle prestazioni se l’assicurato ha violato l’obbligo di

notificazione di cui all’articolo 31 capoverso 1, se non ha reagito

tempestivamente a una richiesta di verifica dell’esistenza in vita o dello

stato civile oppure se vi è il sospetto fondato che riceva le prestazioni

indebitamente.

Nel

Messaggio del 2 marzo 2018 concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali è stato precisato che –

contrariamente a quanto sancito dalla giurisprudenza antecedente – “la

sospensione cautelare delle prestazioni va disposta mediante decisione scritta

(art. 49 cpv. 1 LPGA); in quanto decisione processuale e pregiudiziale59 essa

non è soggetta a opposizione (art. 52 cpv. 1 LPGA). Può invece essere impugnata

mediante ricorso direttamente dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni (art. 56 cpv. 1 LPGA). Affinché la decisione di sospensione

cautelare delle prestazioni sia immediatamente esecutiva, l’assicuratore deve

poter togliere l’effetto sospensivo di un eventuale ricorso. La revoca

dell’effetto sospensivo sarà in futuro oggetto dell’articolo 49 capoverso 5

D-LPGA. Come per qualsiasi altra decisione, anche per la sospensione cautelare

delle prestazioni va tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 49 capoverso

4 LPGA” (cfr. FF 2018 1333-1334).

Lo scopo della sospensione

cautelativa è quello, in particolare, di evitare che a un assicurato, nel caso

in cui una fattispecie non sia stata completamente chiarita, continuino a

essere versate prestazioni alle quali non ha eventualmente più diritto e di cui

in seguito non potrebbe più venire richiesta la restituzione (cfr. STF I 406/01

del 31 agosto 2001 consid. 4a).

In tale caso risulta evidente

un interesse rilevante dell’amministrazione a evitare nel limite del possibile

una richiesta di restituzione di prestazioni implicante il rischio di non

recuperare la pretesa.

In linea di principio a questo

interesse va accordata priorità rispetto a quello dell’assicurato tendente al

ripristino dell’erogazione delle prestazioni, allorché da un esame sommario

della fattispecie non emerga con probabilità preponderante che l’assicurato nel

procedimento principale risulti vincente. Ciò vale di massima anche qualora la

sospensione dei pagamenti ponga l’assicurato nella condizione di ricorrere

all’assistenza sociale (cfr. STF I 406/01 del 31 agosto 2001 consid. 4b, 4bb;

STFA I 328/96 del 14 ottobre 1996).

In concreto dalle carte

processuali si evince che la ricorrente nel gennaio 2019 ha concluso un

contratto di locazione con effetto dal 15 febbraio 2019 relativo a una camera a

Mendrisio. Il contratto prevede una pigione di fr. 450.-- al mese comprensivi,

in particolare, della pulizia e del cambio lenzuola (cfr. doc. 56).

Dal verbale

d’interrogatorio dell’assicurata redatto il 28 luglio 2020 dinanzi alla Polizia

cantonale risulta, poi, da un lato, che la stanza “ha 2 bagni e una cucina

condivisi con altre stanze dello stesso piano”.

Dall’altro che

“vestiti, mobili e oggetti vari personali si trovano in un container presso la __________

di __________” per il cui deposito paga una quota mensile (cfr. doc. 65).

Nella decisione emessa il

17 maggio 2021 dall’Ufficio della migrazione è stato del resto indicato che la

camera locata è risultata pressoché spoglia degli effetti personali

dell’insorgente, ad eccezione di un paio di indumenti e di una valigia (cfr.

doc. 64).

Inoltre dal provvedimento

menzionato emerge quanto segue:

" (…) dai

controlli eseguiti tra il 17 ottobre 2019 e il 4 giugno 2020 dalla Polizia

della __________, la sua assistita non è mai stata trovata al predetto

domicilio;

- in dettaglio,

nel periodo sopramenzionato, sono stati effettuati in totale 35 controlli, sia

nei giorni feriali sia durante i fine settimana, più dettagliatamente:

- 10

controlli nella fascia mattutina;

- 6

controlli nella fascia pomeridiana; e

- 19

controlli nella fascia serale, senza mai riscontrare la presenza

dell’interessata in loco;

(…)” (Doc. 64)

Ne discende che dagli

elementi fattuali all’incarto non si rileverebbe inverosimile una richiesta di

restituzione da parte della Cassa. L’interesse di quest’ultima a evitare una

domanda di rimborso non perderebbe, perciò, di rilevanza.

Di

conseguenza l’interesse della Cassa a non essere confrontata con

Considerandi

l’irrecuperabilità degli importi che potrebbero essere chiesti in restituzione risulterebbe

nella presente evenienza preponderante rispetto a quello dell’assicurata alla

continuazione del versamento delle indennità di disoccupazione.

2.6

Per quanto attiene alla

domanda di misure cautelari e supercautelari urgenti e quindi di ripristino

dell’erogazione delle indennità di disoccupazione (cfr. doc. I), come già visto

(cfr. consid. 2.1.), la decisione incidentale del 6 agosto 2021 riguarda

esclusivamente la sospensione della procedura di opposizione relativa al

diniego del diritto alle indennità LADI per mancanza di residenza in Svizzera

dal 1° marzo 2021.

Ogni

altra questione, in particolare concernente l’adozione di misure cautelari

concernenti il versamento in sé di prestazioni, esula dalla presente causa

(cfr. consid. 2.1.).

Gli

atti vanno, comunque, trasmessi alla Cassa, la quale si pronuncerà

immediatamente sulla richiesta di misure provvisionali in merito alla decisione

del 14 giugno 2021 di rifiuto delle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 27;

consid. 1.3.).

Giova, ad ogni modo,

evidenziare che, per quanto concerne i presupposti per l’assegnazione di

misure provvisionali positive, l’Alta Corte ha stabilito che i principi

giurisprudenziali enunciati riguardo all’art. 55 della Legge federale sulla

procedura amministrativa - PA (effetto sospensivo; cfr. DTF 110 V 45, DTF 105 V

268, DTF 98 V 222) - l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA non ha

modificato la precedente giurisprudenza in materia di ritiro dell’effetto

sospensivo di opposizioni e ricorsi fondata sulla PA (cfr. STF I 46/04 del 24

febbraio 2004, pubblicata in HAVE 2004 pag. 127, RAMI 2004 U 521 pag. 447segg.,

consid. 2) - sono applicabili, per analogia, nell’ambito dell’art. 56 PA

(misure provvisionali), considerata la stretta connessione esistente fra

effetto sospensivo ed altri provvedimenti cautelari (cfr. RAMI 2004 U 521 pag.

447segg., consid. 2; DTF 117 V 191 consid. 2b).

L'autorità

chiamata a decidere in merito al ritiro dell’effetto sospensivo ex art. 55 PA

oppure ad ordinare delle misure cautelari giusta l'art. 56 PA deve in ogni caso

esaminare se i motivi a favore di un'immediata esecutorietà della decisione

appaiano più importanti rispetto a quelli che possono condurre

a una soluzione contraria. A questo proposito, l'autorità interessata gode di

un certo margine d'apprezzamento.

Di

regola, essa fonderà la propria decisione sui fatti che emergono dalla

documentazione a sua disposizione, senza procedere a degli ulteriori

accertamenti, onde evitare dispendio di tempo. Trattandosi della ponderazione

degli interessi a favore oppure contrari a un’immediata esecutorietà, possono

avere una certa importanza le prospettive chiare circa l'esito finale della

vertenza principale (cfr. STF 9C_885/2014 del 17 aprile 2005 consid. 4.2.; STF

U 283/05 del 21 ottobre 2005 consid. 2.2 e riferimenti ivi citati).

Allorché

non è possibile stabilire sin dall'inizio l'esito finale della vertenza occorre

ritenere che, per principio, l'interesse dell'amministrazione è predominante

quando il rischio di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa

è concreto (cfr. STF 8C_110/2008 del 7 maggio 2008 consid. 2.3; DTF 119 V p.

507.

consid. 4). Questo rischio è infatti prioritario rispetto all'interesse

dell'assicurato di poter beneficiare delle prestazioni assicurative durante la

procedura ricorsuale (cfr. Ordinanza del TFA del 3.2.93 in re J.B. pag. 5,

in materia di assicurazione disoccupazione) al fine di non dover far capo

all'assistenza (cfr. RAMI 1997 pag. 159 consid. 4).

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2014.18

del 20 marzo 2014.

2.7

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il

ricorso è del 15 agosto 2021. Pertanto è applicabile il nuovo diritto.

L’oggetto della lite

sottoposta all’esame del TCA concerne la sospensione della procedura

d’opposizione riguardante il diniego del diritto a indennità di disoccupazione

per mancanza di residenza in Svizzera fino alla decisione definitiva in merito

alla vertenza pendente davanti al Consiglio di Stato relativa alla revoca del

permesso di domicilio (cfr. doc. A; consid. 1.5.).

In casu può restare aperta

la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a

prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.

Nel caso sia una lite di

prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede

l’applicazione.

Anche qualora la causa non

riguardasse prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale

federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha

evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di

cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in

maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie

al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una

base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.

61.

LPGA).”

Nel Cantone Ticino, come

rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata

(art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Ne discende che nel

presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.39 del 25

agosto 2021).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto

ricevibile, è respinto.

2. Gli

atti vanno trasmessi alla Cassa CO 1 affinché si pronunci immediatamente sulla

sua richiesta di misure cautelari in relazione alla decisione del 14 giugno

2021 di rifiuto delle indennità di disoccupazione.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti