38.2021.61
Riconsiderazione decisione ILR. Negato diritto a società x 2 dip.: a una disdetto contratto, ad altra a disdetta è però seguita riassunzione (80% invece di 100%, con stesso salario). Aumento retrib. implica comunque che perdita lavoro rientri nel normale rischio aziendale. Dec. manifestamente errata
6 dicembre 2021Italiano59 min
I
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2021.61
rs
Lugano
6 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 agosto 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 luglio 2021 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il
3 dicembre 2020 la società RI 1 di __________, che gestisce la __________ di __________
(cfr. doc. 3), ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro
ridotto per il periodo 3 dicembre 2020 - 3 marzo 2021 (cfr. doc. 1).
Dal
relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che la perdita di
lavoro probabile è del 30% e colpisce 10 dipendenti sugli 11 totali (cfr. doc.
1 pti. 3, 6), dall’altro, che quale causa è stato indicato il “calo delle
utenze a seguito delle restrizioni emanate a seguito della pandemia da
Covid-19” (cfr. doc.1 p.to 2).
1.2. Il
7 dicembre 2020 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione parziale, nel
senso che il diritto alle indennità per lavoro ridotto è stato riconosciuto per
il periodo dal 13 dicembre 2020 al 2 marzo 2021 (cfr. doc. 2).
1.3. La RI 1, il 24 dicembre 2020,
ha interposto opposizione contro la decisione del 7 dicembre 2020, chiedendo
che le venisse concessa l’indennità per lavoro ridotto dal 12 dicembre 2020, in
quanto “da sabato 12 dicembre è stata imposta la chiusura alle ore 19.00 ai
ristoranti” e “la __________ si trova in una località discosta dove non
è possibile modificare il tipo di attività e orari” (cfr. doc. 3).
1.4. L’amministrazione, il 5 marzo
2021, ha accolto l’opposizione e ha modificato la decisione del 7 dicembre 2020
nel senso che il diritto alle indennità per lavoro ridotto è stato riconosciuto
dal 12 dicembre 2020 al 2 marzo 2021, rilevando:
" (…) Tenuto
conto del fatto che la data del preannuncio inoltrato dalla società è anteriore
all’adozione – e all’entrata in vigore – delle misure restrittive (n.d.r.:
modifica dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare dell’11 dicembre 2020 in
vigore dal 12 dicembre 2020), e considerata la possibilità prevista dalla
normativa vigente di ridurre il termine di preannuncio in casi eccezionali, si
giustifica in concreto di concedere le indennità per lavoro ridotto a far tempo
dal 12 dicembre 2020, data dell’entrata in vigore della modifica dell’Ordinanza
COVID-19 situazione particolare.” (Doc. 4)
1.5. Il 15 giugno 2021 la Sezione
del lavoro ha emesso un nuovo provvedimento con il quale ha riconsiderato la
decisione del 5 marzo 2021, sollevando opposizione parziale al versamento delle
indennità per lavoro ridotto in relazione al lasso di tempo dal 12 dicembre
2020 al 2 marzo 2021 ed escludendo il diritto per le dipendenti __________ e __________.
L’amministrazione ha così
motivato il proprio provvedimento:
" (…) la
società ha dichiarato di aver disdetto i contratti di lavoro delle dipendenti __________
e __________ nei primi 15 giorni del mese di ottobre 2020. Ne discende che per
le collaboratrici in esame non può essere riconosciuto il diritto alle
indennità per lavoro ridotto.” (Doc. 7 pag. 3)
A titolo informativo la
Sezione del lavoro ha indicato, facendo riferimento all’art. 31 cpv. 3 LADI,
che da un controllo operato dall’amministrazione cantonale è emerso che la
dipendente __________ è coniugata con l‘amministratore unico della RI 1, __________
(cfr. doc. 7).
1.6. Contro la decisione del 15 giugno
2021 la RI 1, il 21 giugno 2021, ha interposto opposizione, asserendo in
particolare che __________ e __________ sono separati dal giugno 2015, che __________
non è mai stata lasciata senza lavoro, avendo la medesima accettato di
trasferirsi da RI 1 a __________ e che non vi è mai stata l’intenzione di
licenziare __________, ma si è trattato di una modifica, nel senso che è stato
deciso di mantenere lo stesso stipendio per RI 1 ma con impiego dell’80% da
gennaio 2021 (cfr. doc. 8).
1.7. Con decisione su opposizione
del 21 luglio 2021 la Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 15
giugno 2021.
Riguardo a __________ è
stato rilevato:
" (…)
l’opponente ha notificato la disdetta del contratto di lavoro nei primi 15
giorni del mese di ottobre 2020 (cfr. scritto 9 giugno 2021 di RI 1 e documenti
ivi allegati).
Irrilevante quanto
affermato dall’opponente circa il trasferimento della dipendente dalla RI
1 alla __________, essendo queste due entità economiche indipendenti. Infatti,
nella fattispecie in esame trattasi di verificare se il diritto alle indennità
può essere riconosciuto alla __________, gestita da RI 1, unico datore di
lavoro di riferimento. Invero, il solo fatto che il signor __________ sia
proprietario e amministratore unico sia di RI 1 sia di __________ non è
sufficiente per stabilire che vi sia unità economica tra le due società, ciò
che peraltro nemmeno è sostenuto dall’opponente. Ne consegue che per la
dipendente __________ non può essere riconosciuto il diritto alle indennità per
lavoro ridotto.” (Doc. A1 pag. 2-3)
Per quanto attiene ad __________,
l’amministrazione ha evidenziato:
" (…)
secondo la giurisprudenza, la modifica di un contratto, per lo meno a sfavore
del lavoratore, può essere imposta solamente se il termine di disdetta è
rispettato. Pertanto, nell’ipotesi in cui la modifica di un contratto comporta
una perdita di lavoro parziale, tale modifica dev’essere assimilata a una
disdetta (cfr. arrêt Cour de justice, Chambre des assurances sociales,
A/4620/2017 du 3 mai 2018, consid. 5).
Nel caso concreto l’opponente ha notificato
la disdetta del contratto di lavoro alla dipendente __________ nei primi 15
giorni del mese di ottobre. Quest’ultima ha stipulato il nuovo contratto di
lavoro con la società in data 8 ottobre 2020, prevedente una diminuzione
percentuale di lavoro (da 43.5 a 35 ore/settimana). (Si nota poi che il salario
è rimasto invariato: è stato pattuito uno stipendio di fr. 4'658.20, nonostante
la diminuzione del grado di occupazione). Ne discende che per la dipendente in
esame non può essere riconosciuto alcun diritto alle indennità per lavoro
ridotto.
Ora, il diritto alle indennità non può
essere riconosciuto già solo per l’avvenuta disdetta parziale del contratto di
lavoro, conformemente alla giurisprudenza sopracitata. Si aggiunge poi che,
l’aumento salariale concordato (in misura del 20% ca.) non si concilia con il
principio dell’obbligo di diminuire il danno all’assicurazione contro la
disoccupazione. Qui giova rilevare che tale aumento, di portata considerevole,
è avvenuto in un periodo di crisi, periodo durante il quale la società ha
richiesto e attinto alle indennità per lavoro ridotto.” (Doc. A1 pag. 3)
A titolo abbondanziale è
stato osservato che la separazione di fatto dal 2015 tra __________ e __________
nulla muta al fatto che il diritto alle indennità per lavoro ridotto è escluso ex
lege per il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di
quest’ultimo (art. 31 cpv. 3 lett. b LADI; cfr. doc. A1 pag. 3).
1.8. Contro la decisione su
opposizione del 21 luglio 2021 RI 1, tramite il proprio amministratore unico, __________,
ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto il
riconoscimento delle indennità per lavoro ridotto, a favore di __________ e di __________
per il periodo di disdetta, per quest’ultima in particolare perché non è più
sua coniuge dal 2015.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale è stato addotto che l’assunzione di personale è da
considerarsi un investimento proprio come il capitale. Al riguardo __________
ha puntualizzato di avere investito nell’apertura di una nuova attività – __________
– e, per mandarla avanti, di avere assunto nuovi collaboratori, nonché di
averne spostati alcuni di sua fiducia non potendo essere presenti in due locali
contemporaneamente.
Inoltre la parte
ricorrente ha fatto valere:
" (…) per la
signora __________ vale quanto segue: dopo la trattativa è stato deciso di
mantenere lo stesso stipendio per la RI 1 ma con impiego all’80% a partire da
gennaio 2021. La signora __________, dipendente dal 2008, rivendicava un
aumento da tempo. L’aumento non è da ritenersi di portata considerevole essendo
complessivamente aumentate sia le mansioni sia le responsabilità.
Uno stipendio di Fr. 4658.20 comprensivi di tredicesima
mensilità per un impiego all’80% è giustificato.
Non vi è mai stata l’intenzione di licenziare la signora __________
ma si è trattato di una modifica forse gestita non correttamente o quanto meno
non prendendo in considerazione una nuova possibile chiusura della ristorazione
ma sempre con l’intenzione di continuare il rapporto di fiducia che abbiamo da
anni.
Contesto che concedendo un aumento in ottobre, mese in cui
ancora non si parlava di un’altra possibile chiusura, io abbia disatteso
l’obbligo di diminuire il danno all’AVS.
Contesto inoltre che l’aumento sia avvenuto in un periodo in
cui la società ha richiesto un’indennità per lavoro ridotto perché la richiesta
di ILR è stata inoltrata solamente in data 3 dicembre 2020. Il 7 dicembre il
Consiglio federale ha comunicato la chiusura imposta dei ristoranti alle ore
19.00. Solo il 18 dicembre è stata comunicata dal Consiglio federale la
chiusura totale a partire dal 22 dicembre 2020.
Per quanto riguarda il periodo di disdetta della signora __________
e della signora __________ posso dire che è vero che nel periodo di disdetta
l’indennità per orario ridotto non è riconosciuta ma la situazione è
particolare ed eccezionale ed è per questa eccezionalità che a noi operatori
che siamo stati costretti alla chiusura delle nostre attività è stato concesso
di accedere all’indennità di lavoro ridotto.
Trovo che questa eccezionalità vada applicata a tutte le
particolarità e trovo davvero riprovevole che dopo aver subito un danno
incalcolabile con la chiusura delle attività ed avere ricevuto il minimo a
copertura dei soli costi fissi si vada a richiamare decisioni che non hanno
nulla a che vedere con il fatto che l’eccezionale situazione legata alla
pandemia che ha reso noi datori di lavoro e imprenditori impotenti.
Nel mese di dicembre 2020 è stato impedito alla società di poter
svolgere la sua normale attività di ristorazione che avrebbe permesso di
coprire interamente i costi del personale (…)” (Doc. I)
1.9. Nella sua risposta del 27
settembre 2021 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere il ricorso con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
1.10. Il 23 settembre 2021
l’insorgente ha asserito, da un lato, che nel mese di ottobre 2020 nessuno
poteva avere idea delle decisioni del Consiglio federale soprattutto quella
della chiusura degli esercizi pubblici dal 22 dicembre 2020, comunicata il 18
dicembre 2020, quando per la Vigilia e per il pranzo di Natale era al completo.
La parte ricorrente si chiede, quindi, se doveva rinunciare già da ottobre alle
prenotazioni visto che si era nel periodo pandemico.
Dall’altro, che nei
confronti di __________ e __________ non si tratta alla fine di una disdetta,
siccome entrambe sono ancora alle dipendenze di una delle due società di __________,
come pure che la perdita di lavoro si è comunque verificata.
Infine è stato
sottolineato che __________ è stata sostituita dal 1° giugno 2021 da __________
“la cui entrata è stata concordata con l’ufficio per le misure attive non
appena concessa la riapertura dei ristoranti. Non avrebbe avuto senso assumere
durante la chiusura una persona già a beneficio dell’assistenza. (…)” (cfr.
doc. V).
1.11. Dopo aver ottenuto una proroga
del relativo termine (cfr. doc. VI; VII; VIII), la Sezione del lavoro ha
presentato le proprie osservazioni (cfr. doc. IX).
1.12. Il doc. IX è stato inviato per
conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. X).
in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del
lavoro non abbia riconosciuto alla RI 1 il diritto a indennità per lavoro
ridotto per le sue dipendenti __________ e __________ per il periodo dal 12
dicembre 2020 al 2 marzo 2021.
2.2. I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31 LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
"
a. sono soggetti
all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la
disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di
contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato
disdetto;
d. la perdita di lavoro è
probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del
lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
Fatti
I
requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
L’art.
32 cpv. 1 LADI prevede che:
"
Una perdita di lavoro è
computabile se:
a. è dovuta a
motivi economici ed è inevitabile e
b. per
ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
Il
cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;
"
Il Consiglio
federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro
riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle
condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di
quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile
soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione
dell’esercizio.”
Al
riguardo, l’art. 51 OADI precisa quanto segue:
"
1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti
delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono
computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti
adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del
danno.
Considerandi
2.
La
perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a. il divieto di
importare o di esportare materie prime o merci;
b. il
contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i
combustibili;
c. restrizioni
di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni
di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati
da forze naturali.
3.
La
perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono
dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4.
La
perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia
coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato
contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di
lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta
applicabile al contratto di lavoro individuale.”
La clausola relativa ai
casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a
situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che
rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di
circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è
esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).
L’art.
33.
LADI enuncia:
" (…)
1.
Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione
aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella professione
o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado
d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia
cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni
immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il
lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate
da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o
al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto
collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2.
Il
Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la
perdita di lavoro non è computabile.
3.
Il
Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado
d’occupazione.”
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato
nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,
determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di
lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3
Nella
Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha
stabilito che:
"
(…)
C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere
inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il
danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente
esigibili per evitare la perdita di lavoro.
C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,
in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto
essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di
adottare.
C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una
misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando
parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare
un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua
azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo
adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma
di prodotti alle nuove esigenze del mercato).
(…).
C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad
altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il
datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed
economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.
(…).
D1 Una
perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;
· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;
· cade in
giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per
singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;
· concerne
persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;
· concerne
persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;
· è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora
l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di
questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre
circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa
essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età
scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione
dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di
questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella
lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di
istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una
diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di
un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta
probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è
solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella
costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore
solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera
normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure
d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.
Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali
che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono
essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la
giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le
aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività
specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di
lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale
del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per
l'azienda sono computabili.
(…)
D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente
o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli
il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella
sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al
versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il
cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di
ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.
D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:
le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a
lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione
causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della
costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o
dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;
le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del
datore di lavoro o di un dirigente. (…)”
Nella “Direttiva 2020/10:
Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio
2020.
in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in
particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle
seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella Direttiva
2020/15 del 30 ottobre 2020.
In quest’ultima la SECO ha
precisato che:
"
(…)
2.1
Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie
ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa
associata devono essere considerate temporanee.
2.2
Perdite di lavoro per motivi economici
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e
della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio
aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1
lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.
Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi
per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1
lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile
che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono
riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è
una giustificazione insufficiente.
(…).
2.3
Perdite di lavoro dovute a
provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in
relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto
le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella
regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e
dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo
singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità
cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili
al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di
raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di
lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51
cpv. 3 OADI). (…)”
I
p.ti 2.1, 2.2. e 2.3 sono rimasti invariati nella Direttiva 2021/01 Aggiornamento
«Disposizioni speciali a causa della pandemia» del 20 gennaio 2021 che ha
sostituito la Direttiva del 30 ottobre 2020, nella Direttiva 2021/06 del 19
marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021, nella
Direttiva 2021/06 del 20 aprile 2021 che ha sostituito quella del 19 marzo
2021, nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 che ha sostituito la Direttiva
del 20 aprile 2021 e nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento «Disposizioni
speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che sostituisce la
Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).
2.4
Le
direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata
dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_458/2020 del
27.
settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020
del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020
consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.;
STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195;
STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF
138.
V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169
consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021
consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V
224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.
258.
seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203
consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00
del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997
ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88
consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98
consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR
1997.
ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65
consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée
de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"
in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti,
tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa
materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118
V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5
Nella presente evenienza
dall’estratto del Registro di commercio emerge che la società RI 1 ha il
seguente scopo:
" L'acquisto,
la vendita, la locazione e la gestione di esercizi pubblici di ogni genere,
come pure lo svolgimento di qualsiasi attività affine. La produzione, la
vendita, il commercio, l'importazione e l'esportazione al dettaglio e
all'ingrosso di ogni genere di bene destinato all'attività alberghiera ed alla
ristorazione; servizi di catering.”
Dal dicembre 2015 quale
amministratore con firma individuale è iscritto ________
.
Dalle carte processuali si
evince, inoltre, che __________ è anche amministratore unico con firma
individuale della __________, iscritta a RC il 23 luglio 2020, che gestisce la __________
di __________, la cui attività è iniziata il 17 ottobre 2020 (cfr. doc. I;
estratto RC; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.4.).
L’organico del personale
della RI 1, il 1° dicembre 2020, era composto di un gerente, chef di cucina e
sommelier al 100%, __________ di un’addetta all’amministrazione al 100%, __________,
di una contabile al 10%, __________, di due cuochi al 100%, __________ e __________,
di un aiuto cuoco al 100%, __________, di due camerieri di sala al 100%, __________
e __________, e di una all’80%, __________, di un lavapiatti al 50%, __________
e di un’addetta alle pulizie e alla lavanderia al 50%, __________ (cfr. doc.
1).
__________ è stata assunta
a metà tempo (21.75 ore alla settimana) da RI 1 nel dicembre 2015 con contratto
di lavoro di durata indeterminata effettivo a partire dal 1° gennaio 2016 e
contemplante una retribuzione lorda mensile (tredicesima compresa) di fr.
1'845.40 (cfr. doc. 6).
Il 9 giugno 2021 la
medesima ha dichiarato che “nei primi 15 giorni del mese di ottobre 2020, ha
ricevuto verbalmente disdetta del contratto di lavoro da parte del datore di
lavoro __________, con effetto dal 31 dicembre 2020” (cfr. doc. 6).
Il 15 ottobre 2020 __________
ha poi stipulato un contratto di lavoro di durata indeterminata a tempo
parziale con __________ quale “addetta alle pulizie ristorante camere, aiuto
cucina” dal 1° gennaio 2021. Il tempo di lavoro medio settimanale
concordato è di 21.75 ore e il salario lordo di fr. 1'879.50 mensili
comprensivi della quota parte di tredicesima (cfr. STCA 38.2021.32 del 13
settembre 2021 consid. 2.4.).
__________ e __________
hanno, invece, concluso un contratto di lavoro di durata indeterminata nel
dicembre 2017 con effetto dal 1° gennaio 2018. La funzione prevista per __________
era di “responsabile della ristorazione” a tempo pieno (43.5 ore alla
settimana)
con uno stipendio lordo al mese di fr. 4'658.20, comprendente
la quota mensile della tredicesima (cfr. doc. 6).
Anche quest’ultima, il 9 giugno
2021, ha confermato che “nei primi 15 giorni del mese di ottobre 2020, ha
ricevuto verbalmente disdetta del contratto di lavoro da parte del datore di
lavoro RI 1, con effetto dal 31 dicembre 2020” (cfr. doc. 6).
Il 6 ottobre 2020 RI 1 ha
stipulato un nuovo contratto di durata indeterminata con __________ valido dal
1° gennaio 2021, sempre quale responsabile della ristorazione. L’orario di
lavoro è stato ridotto a 35 ore alla settimana, corrispondenti a un pensum
dell’80%, mentre la retribuzione è rimasta invariata a fr. 4'658.20 lordi al
mese (cfr. doc. 6).
__________, il 9 ottobre
2020, ha altresì concluso con __________ un contratto di lavoro di durata
indeterminata, valido dal 1° gennaio 2021 e a tempo parziale (orario di lavoro
medio settimanale di 8.4 ore), in qualità di “responsabile della
ristorazione”. La retribuzione prevista corrisponde a fr. 2'166.65 lordi al
mese comprensivi della quota parte di tredicesima (cfr. STCA 38.2021.32 del 13
settembre 2021 consid. 2.4.).
Per completezza giova
osservare che __________ ha iniziato a lavorare per RI 1 il 1° dicembre 2020,
dopo aver terminato presso __________ il 30 novembre 2020. La medesima è stata
sostituita da __________ già alle dipendenze, fino al 30 novembre 2020, della RI
1.
(cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.4.).
__________ e __________
hanno contratto matrimonio il 7 settembre 1996. Dalla loro unione sono nati due
figli, __________ nel 2005 ed __________ nel 2007. Dalla “Convenzione su
conseguenze accessorie della separazione”, sottoscritta il 9 settembre 2019 da __________
e da __________ risulta che i coniugi sono separati di fatto a far tempo dal
mese di giugno 2015 (cfr. doc. A2; A3; I).
La
RI 1, il 3 dicembre 2020, ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio
di lavoro ridotto per il periodo 3 dicembre 2020 - 3 marzo 2021 per 10 degli 11
dipendenti, con una perdita di lavoro probabile del 30%. La richiesta è stata
motivata facendo riferimento al “calo delle utenze a seguito delle restrizioni
emanate a seguito della pandemia da Covid-19” (cfr. doc.1; consid. 1.1.).
La Sezione del lavoro, il 7
dicembre 2020, ha riconosciuto il diritto all’indennità per lavoro ridotto per
il periodo dal 13 dicembre 2020 al 2 marzo 2021 (cfr. doc. 2; consid. 1.2.).
Accogliendo
l’opposizione della SA (cfr. doc. 3, consid. 1.3.), l’amministrazione, il 5
marzo 2021, ha poi esteso il diritto all’ILR dal 12 dicembre 2020 al 2 marzo
2021.
(cfr. doc. 4; consid. 1.4.).
In
seguito la Sezione del lavoro ha esperito degli accertamenti (cfr. doc. 5; 6) e
il 15 giugno 2021 ha riconsiderato la decisione su opposizione del 5 marzo 2021,
negando il diritto alle indennità per lavoro ridotto per l’arco di tempo dal 12
dicembre 2020 al 2 marzo 2021 nei confronti di __________ e __________, in
quanto i contratti di lavoro con le due dipendenti sono stati disdetti nei
primi quindici giorni di ottobre 2020 (cfr. doc. 7; consid. 1.5.).
Il
provvedimento del 15 giugno 2021 è stato confermato con decisione su
opposizione del 21 luglio 2021 (cfr. doc. A1; consid. 1.7.).
2.6
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il 19 giugno 2020
il Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della
Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano
(Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv.
1.
LEp enuncia che “vi è una situazione
particolare se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di
prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie
trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. un
rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un
particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un
rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b.
l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una
situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una
minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a.
ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b.
ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza
sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione
particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20,
rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).
L’art. 1 della citata
Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima
stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni,
delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1).
I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus
(COVID19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).
L’Ordinanza COVID-19
situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda della situazione
epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).
In relazione alla
ristorazione, oltre all’obbligo di registrazione dei dati di contatto dei
presenti introdotto nell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare il 19 giugno
2020.
(cfr. art. 5 e Allegato), il 18 ottobre 2020, con effetto dal giorno
successivo, è stato inserito l’art. 5a secondo cui “nelle strutture della
ristorazione, nei bar, nei club, nelle discoteche e nelle sale da ballo, gli
alimenti e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti”
(cfr. RU 2020 4159).
L’art. 5a è poi stato
modificato il 28 ottobre 2020 prevedendo segnatamente che dal giorno successivo
le strutture della ristorazione e i bar dovevano rimanere chiuse tra le ore
23.00
e le ore 06.00, come pure che non potevano sedersi più di quattro persone
a un tavolo. Tale limitazione non veniva applicata ai genitori con figli, né
alle mense e alle offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo
(cfr. RU 2020 4503).
Nel frattempo nel Canton
Ticino il Consiglio di Stato con Risoluzione n. 3565 del 3 luglio 2020 ha
stabilito che nei settori accessibili agli ospiti delle strutture della
ristorazione, compresi i bar e i club, in cui il consumo avviene in piedi,
nonché nelle discoteche e nelle sale da ballo, nel settore degli ospiti, nel
locale possono essere presenti al massimo100 ospiti tra le 18.00 e l'orario di
chiusura. Le strutture della ristorazione in cui il consumo avviene in piedi,
le discoteche e le sale da ballo devono provvedere alla raccolta dei dati
conformemente alla cifra 4.4 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare.
Con Risoluzione n. 5200
dell’8 ottobre 2020, valida dal 9 ottobre 2020, al p.to 3 aveva decretato che “in
tutte le strutture della ristorazione è ammessa unicamente la consumazione al
tavolo, rispettivamente al posto assegnato. Si deve provvedere alla raccolta dei
dati degli ospiti, registrando - per almeno una persona al tavolo (…)”.
La Risoluzione n. 5529 del
26.
ottobre 2020, in vigore dal 28 ottobre 2020, p.to 2 enunciava che “nelle
strutture della ristorazione così come nelle manifestazioni con servizio di cibi
e bevande: gli ospiti sono tenuti a sedersi; - al singolo tavolo possono
prendere posto al massimo 4 persone (ad eccezione dei genitori con figli)”.
L’11
dicembre 2020 il Consiglio federale ha varato nuove restrizioni per le
manifestazioni e per gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture
accessibili al pubblico.
Ai sensi dell’art. 5a cpv.
1.
lett. b dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare, in vigore dal 12
dicembre 2020:
" 1 Oltre al
piano di protezione secondo l’articolo 4, alle strutture della ristorazione, ai
bar e ai club si applica quanto segue:
b. agli orari di apertura si applica quanto segue:
1.
tra le ore 19.00 e le ore 06.00 le strutture devono rimanere chiuse; sono fatti
salvi i numeri 2 e 3,
2.
le
strutture della ristorazione in alberghi riservate agli ospiti dell’albergo, i
servizi di fornitura di pasti e i negozi di cibi da asporto (takeaway) possono
restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 23.00,
3.
nella
notte tra il 24 e il 25 dicembre e nella notte tra il 31 dicembre e il 1°
gennaio le strutture possono restare aperte fino alle ore 01.00;”
Inoltre l’art. art. 7 cpv.
2-5 sancisce:
" 2 Un
Cantone può estendere gli orari di apertura di cui agli articoli 5a capoverso 1
lettera b numero 1 e 5abis se nel Cantone interessato sono adempiute le
seguenti condizioni:
a. sono
disponibili le capacità necessarie secondo l’articolo 5c capoverso 3 lettere b
e c;
b. il
numero di riproduzione è inferiore a 1 per almeno sette giorni consecutivi;
fanno stato i dati pubblicati dal Theoretical Biology Group dell’Istituto di
biologia integrativa del Politecnico federale di Zurigo;
c. il
numero delle nuove infezioni per 100 000 persone è inferiore negli ultimi sette
giorni alla media nazionale; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP.
3.
Se del caso può stabilire che le strutture della ristorazione, i
bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore 23.00.
4.
Se intende estendere gli orari di apertura, si mette d’accordo
con i Cantoni limitrofi. Informa l’UFSP della sua decisione.
5.
Se il numero di riproduzione è superiore a 1 per tre giorni
consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e c non è
più adempiuta deve revocare immediatamente l’estensione degli orari di
apertura.”
E’ stato previsto che tali
disposizioni avrebbero avuto effetto sino al 22 gennaio 2021 (cfr. RU 2020
5377)
Per completezza va
osservato che in Ticino il Consiglio di Stato, con Risoluzione n. 6496 del 7
dicembre 2020, aveva inasprito le misure per combattere la
diffusione del coronavirus già dal 9 dicembre 2020, decretando in particolare
la chiusura dei bar dalle 19:00 e dei ristoranti dalle 22:00.
Il 18 dicembre 2020 gli
art. 5a e 7 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020
sono stati modificati con effetto dal 22 dicembre 2020 al 22 gennaio 2021 (cfr.
RU 2020 5813):
" Art. 5a
Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le
discoteche e le sale da ballo
1.
L’esercizio di strutture della ristorazione, bar, club,
discoteche e sale da ballo è vietato.
2.
Il divieto non vige per le strutture seguenti:
a. le
strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away) e i servizi di
fornitura di pasti;
b. le
mense aziendali che servono esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda
interessata e che per la distribuzione e la consumazione di cibi e bevande nel
piano di protezione prevedono le misure seguenti:
1.
per
la consumazione nel settore della ristorazione vige l’obbligo di stare seduti,
2.
durante
la consumazione tutte le persone devono rispettare la distanza obbligatoria;
c. le
mense e le offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo che servono
esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola;
d. le
strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti
dell’albergo; a questi si applica quanto segue:
1.
la
dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per
tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli,
2.
per
gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande
possono essere consumati soltanto stando seduti,
3.
tra
i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono
essere installate barriere efficaci,
4.
i
gestori devono registrare i dati di contatto di almeno un ospite per ogni
gruppo di ospiti.
3.
Le strutture di cui al capoverso 2 lettere a e d possono restare
aperte tra le ore 06.00 e le ore 23.00. Nella notte tra il 31 dicembre e il 1°
gennaio le strutture di cui al capoverso 2 lettera d possono restare aperte
fino alle ore 01.00.”
" Art. 7
cpv. 2, frase introduttiva, lett. b e c, nonché 3–6
2.
Un Cantone può stabilire l’apertura di ristoranti, bar e club di
cui all’articolo 5a e delle strutture culturali, ricreative, per il tempo
libero e sportive di cui all’articolo 5d, come pure estendere gli orari di
apertura di cui all’articolo 5abis se nel Cantone interessato sono adempiute le
condizioni seguenti:
b. il
numero di riproduzione è inferiore a 1,00 per almeno sette giorni consecutivi;
fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP;
c. gli
ultimi sette valori della media giornaliera mobile su sette giorni del numero
di casi confermati in laboratorio sono inferiori alla media nazionale; fanno
stato i dati pubblicati dall’UFSP.
3.
Se del caso può stabilire che le strutture della ristorazione, i
bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore 23.00 e nella
notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio fino al massimo alle ore 01.00.
4.
Se intende aprire strutture o estendere gli orari di apertura di
cui al capoverso 2, il Cantone si mette d’accordo con i Cantoni limitrofi.
Informa l’UFSP della propria decisione.
5.
Se il numero di riproduzione è superiore a 1,00 per tre giorni
consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e c non è
più adempiuta, il Cantone deve revocare immediatamente l’apertura delle
strutture o l’estensione degli orari di apertura di cui al capoverso 2.
6.
Dal 5 gennaio 2021 al numero di riproduzione di cui ai capoversi
2.
lettera b e 5 si applica il valore 0,90.”
Il 6 gennaio 2021 sono
state abrogate con effetto dal 9 gennaio 2021 le possibilità di agevolazioni
cantonali di cui all’art. 7 cpv. 2-6 (cfr. RU 2021 2).
Il 13 gennaio 2021 la
durata di validità delle modifiche dell’11 dicembre 2020 e del 18 dicembre 2020
dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata prorogata sino al 28
febbraio 2021 (cfr. RU 2021 6).
Il divieto di esercizio
per strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo, ad
eccezione, segnatamente, delle strutture della ristorazione e i bar riservati
esclusivamente agli ospiti dell’albergo, è stato mantenuto per il mese di marzo
2021.
(cfr. RU 2021 110).
L’art. 5a cpv. 2
dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 gennaio 2020 è stato
modificato, il 14 aprile 2021, nel senso che dal 19 aprile 2021 il divieto non
vigeva più per “le strutture della ristorazione, i bar e i club, comprese le
strutture take-away, se offrono posti a sedere per la consumazione di cibi e
bevande esclusivamente nelle aree esterne; per aree esterne s’intendono le
terrazze e altre aree all’esterno dell’edificio che, per garantire la libera
circolazione dell’aria: 1. non sono coperte, o 2. sono coperte e aperte su
almeno la metà dei lati”.
E’ stato altresì previsto,
in particolare, che l’art. 5a avrebbe avuto effetto fino al 31 maggio 2021 e
che dopo tale data sarebbe decaduto (cfr. RU 2021 213;
Il 26 maggio 2021 il
tenore dell’art. 5a cpv. 1 dell’Ordinanza è stato modificato con effetto dal 31
maggio 2021 come segue:
" 1
Lʼesercizio di discoteche e sale da ballo è vietato.
2.
Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la
consumazione avviene sul posto, si applica quanto segue:
a. tra i
gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere
installate barriere efficaci;
b. per
gli ospiti vige lʼobbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le
bevande possono essere consumati soltanto stando seduti;
c. la
dimensione dei gruppi di ospiti in luoghi chiusi può comprendere al massimo
quattro persone per tavolo e, in aree esterne, al massimo 6 persone per tavolo;
questa limitazione non si applica ai genitori con figli;
d. i
gestori devono registrare i dati di contatto di tutti gli ospiti; sono esentati
dalla registrazione dei dati di contatto i bambini in compagnia dei genitori.”
(RU 2021 300)
Il 23 giugno 2021 è stata
abrogata l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 a
decorrere dal 26 giugno 2021 ed è stata emanata una nuova versione dell’Ordinanza
sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione
particolare (cfr. RU 2021 379).
L’art. 12 della nuova
Ordinanza riguardante le disposizioni particolari per le strutture della
ristorazione, i bar e i club enuncia:
" 1 Alle
strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la consumazione avviene
sul posto si applica quanto segue:
a. nei luoghi chiusi:
1.
tra
i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono
essere installate barriere efficaci,
2.
per
gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande
possono essere consumati soltanto stando seduti,
3.
gli
ospiti devono sempre portare una mascherina facciale se non sono seduti al loro
tavolo,
4.
i
gestori devono registrare i dati di contatto di una persona per gruppo di
ospiti;
b. nelle
aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza
obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci.”
Dal 26 giugno 2021 nei
ristoranti è, pertanto, stata revocata la limitazione del numero di persone per
tavolo e all’esterno le dimensioni dei gruppi non sono più limitate, come pure
è stato revocato l’obbligo di consumare stando seduti (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-84127.html;
2.7
In
relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata da RI 1 il 3
dicembre 2020 (cfr. doc. 1; consid. 1.1.), la Sezione del lavoro ha dapprima,
il 7 dicembre 2020, emesso una decisione con la quale ha riconosciuto il
relativo diritto dal 13 dicembre 2020 al 2 marzo 2021 (cfr. doc. 2; consid.
1.2.), poi esteso dal 12 dicembre 2020 al 2 marzo 2021 con decisione su
opposizione del 5 marzo 2021 (cfr. doc. 4; consid. 1.4.). Quest’ultimo
provvedimento è stato riconsiderato il 15 giugno 2021 e il diritto è stato negato
nei confronti delle dipendenti __________ e __________ (cfr. doc. 7; consid.
1.5.; 2.5.).
L’art.
53.
LPGA, concernente la revisione e la riconsiderazione, prevede:
"
1.
Le decisioni e le
decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere
sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente
nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti
in precedenza.
2.
L’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e
se la loro rettifica ha una notevole importanza.
3.
L’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione,
contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso
all’autorità di ricorso.”
L’art.
53.
LPGA ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore
(cfr. DTF 133 V 50 consid. 4.1; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06
del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo
2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
L’amministrazione
può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF
9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid.
2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25
giugno 2007).
Mediante
la riconsiderazione si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,
rispettivamente un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti,
e meglio “un
accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi”
(cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi
oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr.
DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è
manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme
giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni
fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato
(cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).
Una
decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti
di cui all’art. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole
dubbio, o, in altre parole “Zweifellosigkeit
bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine
Unrichtigkeit vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine
Unrichtigkeit – möglich” (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF
9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STF U 288/05 del 14 dicembre
2005.
consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.;
STF U 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5
aprile 2016).
In proposito cfr. pure la
STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 2.3.
Circa
l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,
ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si
veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28
aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
2.8
In
concreto il TCA ricorda che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i
lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di
lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del
lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.2.)
Per
costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia
temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, B. Rubin, “Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).
Le
direttive della SECO (cfr. consid. 2.3.) stabiliscono d’altronde chiaramente
che “sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata
devono essere considerate temporanee”.
In effetti la Sezione del
lavoro ha in ogni caso riconosciuto a RI 1 per il periodo 12 dicembre 2020 - 2
marzo 2021 (oltre che dal 6 marzo al 5 settembre 2020; cfr. doc. 10; III pag.
4), come del resto a __________ – peraltro iscritta a RC nel luglio 2020 e che
gestisce la __________ di __________, la cui attività è stata avviata il 17
ottobre 2020 (cfr. consid. 2.5.) – per il lasso di tempo 12 dicembre 2020 - 18
marzo 2021, il diritto a indennità per lavoro ridotto per tutti i dipendenti
per i quali sono state richieste. Tale diritto è stato negato unicamente per __________
e __________ (per quanto concerne la __________ con sentenza 38.2021.32 del 13
settembre 2021, cresciuta in giudicato incontestata, la decisione su
opposizione del 23 aprile 2021 è stata annullata nella misura in cui la Sezione
del lavoro le aveva negato la sussistenza di una perdita di lavoro computabile
in relazione alle dipendenti __________ e __________).
Questo Tribunale osserva,
quindi, che la censura della ricorrente secondo cui “credo che
la
signora __________ (n.d.r.: giurista dell’Ufficio giuridico della Sezione
del lavoro) non abbia alcuna idea che cosa noi ristoratori abbiamo subito” (cfr.
doc. V) e di conseguenza l’obiezione implicita che la Sezione del lavoro non si
metterebbe “nei panni” dei ristoratori (cfr. doc. I pag. 2) si rivelano
infondate, ritenuto che l’amministrazione ha sostenuto le due attività, una
delle quali aperta nel 2020, condotte da __________ in un periodo
caratterizzato da notevoli difficoltà causate dalla pandemia.
2.9
Per quanto attiene alla
richiesta di indennità per lavoro ridotto per __________, va rilevato che la
medesima, che lavorava presso RI 1 dal 2016, nel mese di ottobre 2020 è stata
licenziata verbalmente (la disdetta in effetti non deve necessariamente essere
data per iscritto; cfr. art. 335 cpv. 2 CO; https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/Arbeitsrecht/FAQ_zum_privaten_Arbeitsrecht/kuendigung.html)
da parte del datore di lavoro con effetto dal 31 dicembre 2020.
Giusta l’art. 31 cpv. 1
lett. c i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro
è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se,
tra l’altro, il rapporto di lavoro non è stato disdetto (cfr. consid. 2.2.).
La SECO, nella Prassi LADI
ILR, ai p.ti B27-B28, prevede
" Rapporto
di lavoro disdetto
B27 Non hanno
diritto all’indennità per lavoro ridotto i lavoratori il cui rapporto di lavoro
è stato disdetto. In tal caso è irrilevante sapere quale delle 2 parti ha dato
la disdetta e i motivi di tale disdetta.
B28 Il diritto
all’indennità per lavoro ridotto si estingue con l'inizio del termine di
disdetta contrattuale, anche se il datore di lavoro o il lavoratore ha dato la
disdetta molto tempo prima dell’inizio di tale termine. Se non è stato
convenuto alcun termine di disdetta, è determinante il termine legale di
disdetta.
Se il
rapporto di lavoro è sciolto di comune intesa senza rispettare il termine di
disdetta contrattuale o legale, il diritto all’indennità per lavoro ridotto si
estingue immediatamente, vale a dire dalla data dello scioglimento anticipato
del rapporto di lavoro.
Se il
termine ordinario di disdetta è sospeso ai sensi dell’art. 336c CO, il
lavoratore non ha diritto all’indennità per lavoro ridotto nemmeno nel periodo
di sospensione in quanto è vincolato da un rapporto di lavoro disdetto. Se
invece la disdetta è nulla in quanto è stata data dal datore di lavoro in tempo
inopportuno, il lavoratore è ancora vincolato da un rapporto di lavoro e
conserva quindi il proprio diritto all’indennità.”
In merito al valore delle
direttive cfr. consid. 2.4.
In
dottrina, B. Rubin, op. cit. pag. 344, circa il requisito di cui
all’art. 31 cpv. 1 lett. c LADI si esprime come segue:
" 24 Les employés dont le rapport de
travail a été résilié n’ont pas
droit à l’indemnité en cas
de RHT, peu importe qui a donné le congé et quels en ont été les motifs (DTA
1985.
p. 33). Dans la mesure où leur rapport de travail a été résilié, les
employés en question n’ont aucun intérêt à accepter la RHT et surtout la
diminution de leur salaire. Ils ont au contraire intérêt à mettre leur
employeur en demeure de leur fournir le salaire contractuel convenu
initialement.
25.
Le SECO estime que le droit à l’indemnité en cas de RHT
s’éteint dès le début du délai de congé (même si le congé a été donné longtemps
avant le début du délai de congé) et non dès la signification de celui-ci
(SECO; Circ. RHT B28, janv.2005).
REMARQUE:
Cette
interprétation nous semble erronée. Tout d’abord, le texte de l’art. 31 al. 1
let. c LACI évoque l’acte qui consiste a donner le congé. Ensuite, le but de
l’art. 31 al. 1 let. c LACI est d’empêcher que l’employeur ne fasse supporter à
l’assurance-chômage le salaire qu’il est tenu de payer durant le délai de
dédite, en vertu de ses obligations contractuelles (FF 1980 III 595). Or, dès
que le congé a été donné, l’employé n’a plus de raison de ne pas mettre en
demeure l’employeur de verser le salaire complet. L’employé ayant reçu un congé
devrait donc logiquement s’opposer à la RHT et revendiquer son plein salaire.
Ce faisant, la perte de travail ne pourrait pas être prise en considération
(art. 33 al. 1 let. d LACI). Enfin, la finalité de l’indemnité en cas de RHT
est le maintien des emplois. Accorder le droit alors que la décision de
résilier un rapport de travail a été prise est en contradiction avec le but.
Cela étant, la directive du SECO prévaut, dans la mesure où elle est plus
généreuse (à notre avis) que ce que la loi prévoit.
26.
Un congé avec promesse de réengagement reste un congé et
débouche sur la négation du droit (DTA 1985 p. 33). En cas de nullité du congé
au sens de l’art. 336c CO et pour autant que l’employé manifeste son intention
de poursuivre les rapports de travail, il faut admettre que le congé n’a pas
été donné. Dans cette situation, le droit à l’indemnité n’est pas exclu. En cas
de suspension du délai de congé au sens de l’art. 336c al. 2 CO, le droit est
exclu.”
Alla
luce di quanto esposto occorre concludere che, siccome il rapporto di impiego
di __________ con RI 1 è stato disdetto nel mese di ottobre 2020 per la fine
del 2020, la medesima nel mese di dicembre 2020, quando è stata formulata la
richiesta di indennità per lavoro ridotto (cfr. consid. 1.1.), non ossequiava
il presupposto contemplato all’art. 31 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STF C 60/01
del 17 luglio 2001 consid. 3.a).
Come sottolineato dalla
Sezione del lavoro (cfr. doc. I; III; IX), è irrilevante l’assunzione del 15
ottobre 2020 con effetto dal 1° gennaio 2021 da parte della __________ (cfr.
consid. 2.5.).
Infatti, nonostante __________
sia amministratore unico sia della RI 1 che della __________, le due società
(la __________ peraltro costituita solo nel luglio 2020) sono delle entità
giuridiche indipendenti che gestiscono degli esercizi pubblici differenti, e
meglio la __________, l’una, rispettivamente la __________ di __________ attiva
dall’ottobre 2020, l’altra.
Inoltre, conformemente a
quanto indicato da B. Rubin, una
disdetta con promessa di riassunzione va comunque considerata un licenziamento
e implica il diniego del diritto all’ILR (cfr. DLA 1985 pag. 33).
Relativamente a quanto
fatto valere nel ricorso, ossia in buona sostanza che l’art. 31 cpv. 1 lett. c
LADI non dovrebbe essere applicabile durante la pandemia data l’eccezionalità
della situazione (cfr. doc. I), il TCA si limita a evidenziare, aderendo alle
osservazioni formulate al riguardo dalla parte resistente (cfr. doc. III pag.
3), che l’Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione adottata il
20.
marzo 2020 (cfr. RU 2020 877), che ha previsto delle deroghe alla LADI
proprio per tenere conto della particolare e difficile situazione dovuta al
coronavirus ed è stata modificata a più riprese, non ha mai contemplato una
regolamentazione differente rispetto all’art. 31 cpv. 1 lett. c LADI. Il
requisito della sussistenza di un rapporto di lavoro non disdetto non è mai
venuto meno.
Di conseguenza RI 1, nel
periodo a far tempo dal 12 dicembre 2020, non ha diritto a indennità per lavoro
ridotto a favore di __________.
2.10
Anche __________, alle
dipendenze della RI 1 quale responsabile della ristorazione a tempo pieno della
__________, nel mese di ottobre 2020, ha ricevuto,
verbalmente, la disdetta
del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro con effetto dal 31
dicembre 2020 (cfr. doc. 6; consid. 2.5.).
D’altra parte, tuttavia,
la dipendente, il 6 ottobre 2020, ha concluso un nuovo contratto con il
medesimo datore di lavoro, la RI 1, valido dal 1° gennaio 2021 sempre quale
responsabile della ristorazione con diminuzione del grado di impiego dal 100
all’80%, ma con stipendio invariato di fr. 4'658.20 lordi al mese (cfr. doc. 6;
consid. 2.5.).
Per quanto concerne, poi,
la questione evidenziata dall’amministrazione facendo riferimento a una
sentenza A/4620/2017 emessa il 3 maggio 2018 dal Tribunale cantonale di Ginevra,
ovvero che la modifica di un contratto di impiego a sfavore del lavoratore
comportante, dunque, una perdita di lavoro parziale debba essere assimilata a
una disdetta (cfr. doc. III), questo Tribunale rileva che in concreto in ogni
caso il nuovo contratto di lavoro stipulato da __________ con RI 1 ha ridotto
il pensum dal 100% all’80%, ma ha mantenuto il medesimo salario di quello
corrispostole a tempo pieno.
Pertanto vi è da chiedersi
se le nuove condizioni di lavoro siano effettivamente svantaggiose per la
dipendente.
Tale quesito, nel caso
concreto, può restare insoluto.
In effetti, anche
considerando che il nuovo contratto non abbia peggiorato la sua situazione
lavorativa (e quindi anche volendo ritenere che non si sia confrontati con una
vera e propria disdetta del contratto di lavoro; al riguardo vedi comunque le
argomentazioni sviluppate al consid. 2.9.), il diritto a indennità per lavoro
ridotto a favore di __________ deve essere comunque negato.
Il fatto che la retribuzione
sia rimasta invariata nonostante la diminuzione della percentuale lavorativa
corrisponde a un aumento di salario.
L’incremento dello
stipendio in un periodo critico e di particolare difficoltà come quello dovuto
alla pandemia, che nel mese di ottobre ha visto aumentare drasticamente i casi
di infezione (già con Risoluzione n. 5200 dell’8 ottobre 2020, valida dal 9
ottobre 2020, il Consiglio di Stato, oltre alla registrazione dei dati in
vigore dall’estate 2020 (cfr. consid. 2.6.), ha, del resto, imposto che “in
tutte le strutture della ristorazione è ammessa unicamente la consumazione al
tavolo, rispettivamente al posto assegnato. Si deve provvedere alla raccolta
dei dati degli ospiti, registrando - per almeno una persona al tavolo (…)”
come pure l’obbligo di indossare la mascherina per la clientela di negozi e
centri commerciali), implica che la perdita di lavoro non vada ritenuta
computabile, poiché dovuta a circostanze che rientrano nella sfera normale del
rischio aziendale (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. b, 33 cpv. 1 lett. a LADI; STCA
38.2004.24
dell’8 novembre 2004 consid. 2.3., citata anche dall’amministrazione
nella decisione su opposizione impugnata a pag. 2).
2.11
Alla luce di quanto sopra
occorre concludere che la decisione iniziale della parte resistente del 5 marzo
2021.
di accordare le indennità per lavoro ridotto dal 12 dicembre 2020 anche a
favore di __________ e __________ (cfr. consid. 1.4.) era manifestamente errata
(cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021, già menzionata sopra).
Inoltre la rettifica del
provvedimento si rivelava, con riferimento all’attribuzione di ILR a __________
e __________ (giusta l’art. 34 cpv. 1 e 2 LADI l’indennità per lavoro ridotto
ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno computabile. Determinante,
fino al limite massimo valido per il calcolo dei contributi (art. 3), è il
salario, convenuto contrattualmente, dell’ultimo periodo salariale prima
dell’inizio del lavoro ridotto. In concreto fr. 4'658.20 lordi mensili
comprensivi della tredicesima per __________ e fr. 1'845.40 lordi mensili comprensivi
della tredicesima per __________; cfr. doc. 6; consid. 2.5.), di notevole
importanza.
In proposito, a titolo
informativo, giova rilevare che con sentenza 8C_226/2019 del 15 novembre 2019
consid. 5.5. il Tribunale federale ha stabilito che in quel caso di specie era
adempiuta la condizione della notevole importanza necessaria per riconsiderare
la decisione concernente l’entità del guadagno assicurato, in quanto la somma
di fr. 820.45 chiesta in restituzione corrispondeva a circa un terzo
dell’indennità di gennaio 2018 (oggetto dell’obbligo di restituzione).
La decisione di
attribuzione delle indennità per lavoro ridotto alle due dipendenti in
questione poteva, conseguentemente, essere riconsiderata tramite l’emanazione
della decisione del 15 giugno 2020 (cfr. doc. 7; consid. 1.5.).
La nuova decisione
dell’amministrazione di escludere il diritto alle ILR per __________ e __________
dal 12 dicembre 2020 non presta, dunque, il fianco a critiche.
Di
conseguenza la decisione su opposizione del 21 luglio 2021 deve essere
confermata.
2.12
Abbondanzialmente questa
Corte, ritiene utile ribadire (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021
consid. 2.10.), per quanto l’esame dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI
(“Non
hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda,
determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di
lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda”) sia di competenza
della Cassa di disoccupazione e non della Sezione del lavoro (cfr. art. 36 cpv.
3.
e 4 LADI, art. 39 cpv. 1 LADI, art. 81 cpv. 1 lett. a LADI; art. 85 cpv. 1
lett. b LADI), che __________ è coniugata con __________ dal 1996 (cfr. consid.
2.5.). Quest’ultimo, quale amministratore unico della RI 1, ha ex lege
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. DTF 122 V 270; STF
8C_571/2012 del 21 gennaio 2013; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007).
Ai
fini dell’applicazione dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, che estende
l’esclusione dal diritto a ILR ai coniugi (occupati nell’azienda) delle persone
che possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, la
separazione di fatto dei coniugi dal giugno 2015, fatta valere nel caso
concreto da __________ (cfr. doc. 8; I; consid. 2.5.), si rivela ininfluente.
Infatti,
per costante giurisprudenza federale, il fatto che un assicurato sia coniugato
con una persona che riveste una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro in un’azienda in cui anch’egli lavora è sufficiente per escludere il
diritto a indennità per lavoro ridotto. Questa esclusione è assoluta. Non è
così possibile concedere prestazioni in un caso specifico a determinate
condizioni. L’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI ha lo scopo di prevenire un rischio
di abuso. Tale rischio è il medesimo che si tratti di indennità di
disoccupazione, indennità per lavoro ridotto o indennità d’insolvenza. Ne
consegue che non si giustifica di trattare differentemente i coniugi di persone
con posizione analoga al datore di lavoro nell’ambito di questi tre tipi di
prestazioni (cfr. STF 8C_639/2015 del 6 aprile 2016 consid. 4.1., pubblicata in
DTF 142 V 263).
Nella DTF 142 V 263,
appena citata, l’Alta Corte ha indicato che fino alla sentenza di divorzio non
sono dovute indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione, poiché fino
a quel momento permane un rischio di abuso e ciò indipendentemente dalla
questione di sapere se e da quanto i coniugi siano separati di fatto o di
diritto o se sia stata ordinata una misura a protezione dell'unione coniugale.
Il diritto a indennità di
disoccupazione, per evitare un pericolo di elusione, non può nascere in
presenza di un matrimonio duraturo, anche se la
volontà di divorziare dei coniugi separati da lungo tempo appare chiaramente
determinata (in quella fattispecie i coniugi erano separati da circa cinque
anni e il marito aveva costituito una nuova famiglia).
Con sentenza 8C_574/2017
del 4 settembre 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 12 pag. 342, il Tribunale
federale ha poi confermato la giurisprudenza secondo cui è esclusa dal diritto
all’indennità di disoccupazione la persona che ha operato nell’azienda del
coniuge, laddove quest’ultimo svolga un ruolo assimilabile a quello del datore
di lavoro. Anche nell’eventualità di una separazione l’esclusione sussiste fino
alla sentenza di divorzio.
A nulla di diverso hanno
condotto le circostanze di quel caso di specie, e meglio che la coniuge licenziata
fosse fuggita con i figli a causa di violenza domestica e che il marito fosse
stato arrestato per tale motivo.
Al riguardo vedi pure la
STF 8C_164/2020 del 17 aprile 2020.
2.13
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una
modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la
procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima
data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario
o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,
cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al
momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il
diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 19 agosto 2021, per cui
torna applicabile la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni
LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA
38.2020.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno
2021.
consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA
38.2021.8
dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche la sentenza 8C_265/2021 del 21
luglio 2021.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti