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Decisione

38.2021.62

Decisione formale non nulla (ric. sostiene sia firmata da un solo collab. senza delega). Firma non condiz. di validità. Comunque dec. su opp. firmata da capo uff. e giurista. Rettamente negato condono ILR percepite a torto (controllo SECO: ditta non aveva sistema di registr. tempo di lavoro). No BF

11 ottobre 2021Italiano38 min

reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2021.62

rs

Lugano

11 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 agosto 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 24 giugno 2021 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 20 luglio

2018 la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha ordinato alla RI 1 di

restituire la somma di fr. 157'139.75, corrispondente alle indennità per lavoro

ridotto percepite da febbraio a ottobre 2017, essendo emerso da una sua verifica

che l’azienda non aveva instaurato alcun controllo del tempo di lavoro, per cui

non era possibile accertare l’esistenza e l’ampiezza della perdita di lavoro

dovuta al lavoro ridotto (cfr. doc. 8).

Tale provvedimento è stato

confermato con decisione su opposizione del 13 dicembre 2018. La SECO ha in

particolare rilevato:

" (…) La

società RI 1 non dispone di un sistema di controllo del tempo di lavoro che

permetta di stabilire con precisione le ore lavorate dai suoi dipendenti nei

loro giorni di presenza. La consegna regolare del modulo “Rapporto sulle ore

perse per motivi economici” non dispensa l’azienda dall’obbligo di istituire un

controllo autentico delle ore effettivamente lavorate (DTFA B-8093/2020 del 16

giugno 2011, consid 3). Questo modulo non soddisfa il requisito di un controllo

delle ore di lavoro da parte dell’impresa secondo l’articolo 46b capoverso 1

OADI (DTF C 260/2000 del 22 agosto 2001, consid. 2b), poiché serve unicamente

per conteggiare le ore non lavorate. “Il totale delle ore perse alla fine del

mese non permette di rendere sufficientemente controllabile la perdita di

lavoro”.” (cfr. doc. 9)

1.2. Il ricorso interposto dalla RI

1, rappresentata dall’avv. RA 1, contro la decisione su opposizione del 13

dicembre 2018 è stato respinto dal Tribunale amministrativo federale (TAF) con

sentenza B-269/2019 del 31 marzo 2020, cresciuta incontestata in giudicato.

1.3. Con decisione su opposizione

del 24 giugno 2021 l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha confermato

la precedente decisione del 27 gennaio 2021 (cfr. doc. A2), con cui alla RI 1

in liquidazione (dal maggio 2020; cfr. estratto RC reperibile al sito

www.zefix.ch) era stato rifiutato il condono dell’importo di fr. 157'139.75 domandato

il 2 giugno 2020, tramite l’avv. RA 1 (cfr. doc. 11), non essendo realizzato il

presupposto della buona fede.

A motivazione del proprio

provvedimento l’amministrazione ha osservato:

" (…) si

osserva come nelle decisioni dell'UG concernenti l'indennità per lavoro ridotto

del 13 marzo 2017, 7 giugno 2017, rispettivamente 31 agosto 2017, si

rammentasse al datore di lavoro che Per i lavoratori sottoposti al regime

dell'orario ridotto bisogna ricorrere al sistema di controllo aziendale (per

es. schede di timbratura, rapporti delle ore), che indicano quotidianamente le

ore di lavoro prestate, comprese eventuali ore in più, ore perse per motivi

economici nonché tutte le altre assenze quali ad es. vacanze, giorni di

malattia, infortunio, servizio militare (cfr. "Richiami importanti

riguardo all'indennità per lavoro ridotto").

Inoltre, nei formulari Domanda d'indennità per lavoro ridotto

inoltrati alla Cassa disoccupazione nei periodi in questione, è menzionato che

non hanno diritto all'indennità i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è

determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile.

Del resto, già nel Preannuncio di lavoro ridotto, ingresso,

il datore di lavoro viene esortato a leggere - prima di compilare il modulo - l'Info-Service

"Indennità per lavoro ridotto", ove risultano essere riportati,

ai punti 6 e 7, le surriferite precisazioni.

Alla luce di dette informazioni riguardanti i presupposti del

diritto alle indennità per lavoro ridotto da una parte e della mancanza nella

propria azienda di una registrazione precisa delle ore lavorative prestate

dall'altra, l'opponente, facendo uso della necessaria attenzione, avrebbe

dovuto informarsi per sapere se il suo sistema di rilevazione del tempo di

lavoro - ovvero la sola produzione del "rapporto sulle ore perse" -

garantisse un controllo sufficiente. Avendo omesso qualsiasi accertamento al

riguardo essa si è resa colpevole di una negligenza grave, motivo per cui manca

un presupposto per la concessione del condono (cfr. DLA 2002 nr. 37 consid.

4b).

5.4

Si contestano inoltre integralmente le censure sollevate dal

rappresentante relative all'operato della Sezione del lavoro, circa le

responsabilità dell'amministrazione nel non aver verificato o reso attento il

datore di lavoro della corretta compilazione di formulari. Al proposito si

rimanda a quanto statuito dal Tribunale federale amministrativo, con sentenza

del 31 marzo 2020 (cfr. TAF B-269/2019) che si è così espresso al p.to 3.3.5:

"(...)Come si è visto, il

requisito della sufficiente controllabilità e verificabilità del tempo di

lavoro risulta» dagli artt. 31 cpv. 3lett. a LADI e 46b cpv. 1 OADI, per cui si

può ragionevolmente presumere che sia conosciuto. Oltre a ciò, i datori di

lavoro vengono resi attenti a diverse riprese sulla necessità di disporre di un

sufficiente sistema di controllo del tempo di lavoro.

In concreto, il datore di lavoro

è tenuto ad annunciare all'ente cantonale, tramite l'apposito formulario

"Preannuncio di lavoro ridotto", la prevista introduzione dell'orario

ridotto. Nel predetto formulario si prega il richiedente espressamente di

leggere l'Info-service "Indennità per lavoro ridotto" prima di

compilarlo. Per prassi costante, l'opuscolo dell'autorità inferiore dal titolo

"Info-Service, Informazione per i datori di lavoro, Indennità per lavoro

ridotto" soddisfa l'obbligo di informare di cui all'art. 27 cpv. 1 LPGA

(sentenza del TF 8G_375/2006 del 28 settembre 2007 consid. 2.2; sentenze del

TAF 8-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 4.2, 8-3996/2013 del 27 maggio 2014

consid. 9.4 segg., 8-325/2013 del 20 maggio 2014 consid. 6.2 e 8-2880/2011 del

24 luglio 2012 consid. 7.3).

Detto opuscolo è pubblicato sui

rispettivi siti web dell'ente cantonale

(www4.ti.ch/dfe/de/sdl/servizi/indennita-per-lavoro-ridotto/), della cassa

interessata ([...]), nonché dell'autorità inferiore (www.seco.admin.ch. SECO -

Segreteria di Stato dell'economia > Lavoro Assicurazione contro la

disoccupazione > Prestazioni Indennità per lavoro ridotto). In più, come

segnalato dalla SEGO, anche le decisioni dell'ente cantonale concernenti

/'indennità per lavoro ridotto, segnatamente la decisione della Sezione del

lavoro del 7 giugno 2017 (cfr. doc. 5 degli atti preliminari), fanno un

esplicito riferimento all'lnfo-Service e inoltre riportano alla voce

"Richiami importanti riguardo all'indennità per lavoro ridotto" che

"Per i lavoratori sottoposti al regime dell'orario ridotto bisogna

ricorrere al sistema di controllo aziendale (per es. schede di timbrature,

rapporti delle ore) che indicano quotidianamente le ore di lavoro prestate,

comprese eventuali ore in più, ore perse per motivi economici nonché tutte le

altre assenze quali ad es. vacanze, giorni di malattia, infortunio, servizio

militare". Questo testo coincide ampiamente con le spiegazioni riportate

al numero 7 dell'lnfo-Service (pag. 8) (...)".

Nella riferita sentenza del 30 marzo 2021, il Tribunale federale

amministrativo ha poi statuito al p.to 3.3.6 che:

"(...) In base ai disposti

di legge menzionati e alle informazioni rivolte espressamente al datore di

lavoro si conclude che l'ente cantonale e la cassa disoccupazione nell'ambito

di una domanda di indennità per lavoro ridotto possano presumere che il

requisito relativo alla controllabilità sufficiente del tempo di lavoro sia

dato e che non debbano verificarlo loro stessi. In questo contesto, il

Tribunale federale ha rilevato che la portata dell'obbligo della cassa di

disoccupazione di verificare il diritto ai contributi ogni volta prima di

effettuare un versamento non può essere inteso in maniera estensiva ed

esaustiva, specialmente quando si tratta di esaminare l'orario di lavoro controllabile,

poiché in questi casi la legittimità delle indennità percepite si lascia

constatare in principio soltanto sulla base di una documentazione dettagliata

dell'azienda, segnatamente di un sistema sufficiente di rilevamento dell'orario

di lavoro (sentenza del TF 8C_ 469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.1.2),

ciò che necessita di ulteriori approfondimenti (cfr. DTF 124 V380 consid. 2 c).

A detta del Tribunale federale, l'amministrazione non è tenuta, per legge, a

procedere a dei controlli preventivi regolari e sistematici per ogni singola

impresa interessata, tanto più che simili controlli potrebbero generalmente non

solo rivelarsi complicati e sproporzionati, ma anche rischiare di ritardare il

processo di versamento delle prestazioni e quindi di aggravare le difficoltà

delle aziende che vorrebbero essere poste al beneficio del diritto

all'indennità (cfr. DTF 124 V380 consid. 2b e 2c). Per questo motivo, il

Tribunale federale conclude che non si può attendere dal servizio cantonale e

dalla cassa di disoccupazione che verifichino metodicamente il sistema di

controllo del tempo di lavoro prima di autorizzare la riduzione del tempo di

lavoro, rispettivamente di erogare l'indennità per lavoro ridotto, ma che in

simili circostanze deve bastare che la SECO esegua un simile controllo in un

secondo tempo nell'ambito della revisione o per sondaggio (cfr. "sentenza

del TF 8C_ 469/2011 consid. 6.2. 1.2) (...)".

6.

Pertanto, non essendo adempiuto uno dei presupposti cumulativi

contemplati dai combinati disposti di cui agli articoli 25 LPGA e 4 OPGA (buona

fede), la domanda di condono presentata non può essere accolta già per questo

motivo. Lo scrivente Ufficio può dunque prescindere dall'esaminare la questione

di sapere se la restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse

cagionerebbe per l'opponente un grave rigore economico. (…)” (Doc. A1)

1.4. Contro la decisione su

opposizione del 24 giugno 2021, il 23 agosto 2021 la RI 1 in liquidazione, sempre

patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel

quale ha chiesto:

" I. In

via principale: il ricorso è accolto per nullità (ex tunc) della decisione del

27 gennaio 2021 (doc. 2)

II. In via subordinata: il ricorso per la richiesta di condono

(…) è accolto.” (cfr. doc. I pag. 9).

A sostegno delle proprie

pretese ricorsuali la parte ricorrente ha dapprima fatto valere, con

riferimento a una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo (TRAM)

52.2015.49 del 21 ottobre 2015, che la decisione formale del 27 gennaio 2021 è

nulla ex tunc, in quanto firmata da un solo collaboratore della Sezione

del lavoro non in possesso della necessaria delega, ciò in violazione del Regolamento

sulle deleghe delle competenze decisionali (cfr. doc. I pag. 1-4).

Inoltre, riguardo al

presupposto della buona fede per il riconoscimento del condono, l’avv. RA 1,

per conto dell’insorgente, ha addotto:

" (…) Giusta

l'articolo 3 cpv. 1 CCS "quando la legge fa dipendere un effetto

giuridico dalla buona fede di una persona, la buona fede si presume".

Il capoverso 2 precisa poi che "nessuno può invocare la

propria buona fede quando questa sia incompatibile con l'attenzione che le

circostanze permettevano di esigere da lui".

Secondo la Sezione del lavoro non esiste buona fede, alludendo di

conseguenza al capoverso 2.

Certo, è appurato che il conteggio delle ore non è stato preso

correttamente. La SECO non ha imputato intenzionalità. Trattasi dunque di una

questione formale, poiché i requisiti di merito per l'ottenimento delle

indennità erano dati.

Se, tuttavia, la Cassa avesse effettuato correttamente i propri

doveri (e la Sezione del lavoro i dovuti controlli sulla Cassa!), ci si sarebbe

accorti subito quanto ha visto (solo) la SECO.

Sotto questo contesto la negligenza delle preposte autorità è

stata ben più grave, dacché è lecito chiedersi se non vi siano altri casi del

genere.

La ricorrente poteva bene ritenere di avere effettuato tutto

correttamente, alla luce delle accettazioni da parte della Cassa, della Sezione

del lavoro e del bonifico per tutti i mesi delle indennità.

Detto altrimenti: come avrebbe potuto la ricorrente avvedersi di

un requisito "irregolare", se neppure le autorità amministrative se

sono accorti?

La potenziale negligenza imputabile (art. 3 cpv. 2 CCS) per negare

la buona fede è dunque ampiamente sanata dall'agire (rispettivamente:

non-agire) delle autorità.

Se le autorità amministrative avessero lavorato rispettando le

direttive avrebbero richiamato subito all'ordine la ricorrente, se del caso

formulando un termine per riparare alla (involontaria) mancanza.

Nella peggiore delle ipotesi la ricorrente si sarebbe

dovuta imputare il primo mese, ma non di certo quelli successivi: infatti, un

lavoro corretto delle autorità avrebbe immediatamente permesso alla ricorrente

di correggere il tiro.

Il problema è che le autorità non hanno saputo o voluto

controllare nulla. E questo in deroga alle proprie responsabilità di ente

pubblico (v. anche doc. 7).

A seguito:

- dell'inoltro

dell'intera corpulenta documentazione

- della

conferma della Cassa e della ripetuta decisione (cresciute in giudicato;

doc. 4-6) della Sezione del lavoro che tutto fosse a posto

- del

successivo versamento dell'indennità dopo l'ulteriore verifica (doc. 7),

la ricorrente era da considerarsi ben protetta dalla presunzione (articolo

3 cpv. 1 CCS) che tutto fosse a posto, rispettivamente regolare secondo le

centinaia di pagine di direttive e circolari.

5.

È evidente che alla Sezione del lavoro disturba dovere ammettere

un errore o aprire un'inchiesta a sapere come mai siano state violate le

direttive di controllo (doc. 7) prima di consegnare le chieste

indennità.

Ed è per questo che nella prima decisione ha tentato di fuorviare

il tema tramite un funzionario neppure abilitato a firmare (doc. 2-3), mentre

in sede di decisione su opposizione (doc. 1) ha tentato di scaricare (e solo

alla ricorrente!) la comoda argomentazione di una mancata buona fede, omettendo

di verificare la ben più grave mancanza delle autorità e giustificando una

improbabile "sanatio" di una decisione nulla ex tunc per difetto di

potere di firma (STCA 52.2015.49 del 21 ottobre 2015 in re C.; nonché il

Regolamento sulle deleghe delle competenze decisionali e il Regolamento sulle

funzioni e classificazioni dei dipendenti; RL 172.200 e RL 173.310).

6.

L'istruttoria porterà per forza di cose il preposto funzionario

della Cassa e pure il signor __________ (sezione del lavoro: doc. 4-6) a

deporre sulla tematica del versamento dei soldi per diversi mesi, senza nulla

eccepire e in dimostrato controllo insufficiente. Lo stesso dicasi per il

funzionario signor __________ che ha firmato una decisione in palese violazione

dei disposti sulle firme (doc. 3).

Fatto sta che l'agire delle autorità cantonali tutela la buona

fede della ricorrente, la quale non poteva assolutamente pensare che la

Sezione del lavoro e - soprattutto - la Cassa non effettuassero i controlli di

legge e dettati dalle direttive federali.

Se la Cassa avesse lavorato correttamente (o la Sezione del lavoro

indicato che qualcosa non tornava a seguito delle loro verifiche della

documentazione), al più tardi con la prima mensilità si sarebbe accorta della

situazione, permettendo alla ricorrente di correggersi subito (per il primo

mese) e pro futuro (nei mesi successivi): cosa che non ha fatto.

Nessun cittadino o azienda può ritenere a priori che un'autorità

non espleti il proprio dovere di controllo, dacché la buona fede (art. 3 cpv. 1

CCS) viene ampiamente sanata.

L'agire corretto delle autorità avrebbe permesso di salvaguardare

Fatti

i mesi successivi, dacché gli importi non sarebbero stati

"irregolari"; viceversa, concedendo un termine anche breve per

correggersi, la ricorrente avrebbe potuto anche salvare il primo mese.

Dacché il condono è giustificato a seguito degli errori - ben più

gravi - delle autorità amministrative, benché cerchino di negarlo (v. doc. 7 in

particolare).” (Doc. I pag. 7-9)

1.5. Nella

sua risposta del 14 settembre 2021 la Sezione del lavoro ha postulato la

reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (doc. III).

1.6. Il 15 settembre 2021 il

presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per

presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste

silenti.

in diritto

Considerandi

2.1

Questa Corte rileva

innanzitutto che la parte ricorrente ha postulato l’accoglimento del ricorso per

nullità della decisione formale del 27 gennaio 2021 con la quale la Sezione del

lavoro ha negato alla RI 1 in liquidazione il condono della somma di fr.

157'139.75, in quanto firmata da un solo collaboratore senza la necessaria

delega (cfr. doc. I; consid. 1.4.).

Al riguardo va osservato

che è vero che il Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali adottato

dal Consiglio di Stato all’art. 3, relativo alla firma delle decisioni,

prevede:

" Il diritto

di firma è regolato come segue:

a) con firma collettiva a due del funzionario che ha istruito la

pratica o del suo sostituto, e del funzionario dirigente responsabile

dell'unità cui è attribuita la competenza di decisione o del suo sostituto;

b) con firma individuale del funzionario dirigente responsabile

dell'unità cui è attribuita la competenza di decisione, o del suo sostituto se

lo stesso funzionario ha istruito la pratica o in altri casi stabiliti dal Dipartimento

per giustificati motivi;

c) senza firma per le decisioni individuali emanate in grande

numero tramite procedure automatizzate (notifica di tassazione, imposta di

circolazione, ecc.).”

È altrettanto vero,

tuttavia, che di massima la firma non è presupposto di validità

delle decisioni in ambito del diritto delle assicurazioni sociali rese in forma

scritta quando la legge oltre a prescrivere la forma scritta del provvedimento,

non ne domanda espressamente la firma da parte dell'organo che emana l'atto

amministrativo (cfr. STF 8C_434/2019 dell’8 ottobre 2019 consid. 2; DTF 112 V

87).

In

particolare il dovere di firma di una decisione non deriva dal principio

secondo cui un provvedimento debba essere emesso in forma scritta (cfr. art. 49

LPGA; U. Kieser, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4.

Edizione, 2020, n.57 ad art. 49 pag. 894).

Il TF, nella sentenza 1P.330/2000 del 12

dicembre 2000, pubblicata in DTF 127 I 44, al consid. 3b,

non pubblicato, ha peraltro affermato che “Nach Lehre und Rechtsprechung ist

die Unterschrift nicht von Bundesrechts wegen Gültigkeitserfordernis für eine

Verfügung, solange das anwendbare Recht nicht ausdrücklich eine Unterschrift

verlangt (BGE 112 V 87 E. 1; 105 V 248 E. 4 S. 251 ff.). Das Fehlen einer

vorgeschriebenen Unterschrift führt zudem in der Regel nicht zur Nichtigkeit,

sondern höchstens zur Anfechtbarkeit der Verfügung (Alfred Kölz/Isabelle Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl. , Zürich

1998, S. 131 Rz. 365; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel/Frankfurt 1990, S. 104, 283).

Dies gilt zumindest dann, wenn sie anstatt von zwei nur von einer Person

unterzeichnet wurde (Rhinow/Krähenmann, a.a.O., S. 120 f.).”

In

proposito cfr. pure STCA 30.2015.19 del 2 dicembre 2015 consid. 2.4.

In concreto la decisione

del 27 gennaio 2021 è stata firmata da __________, ispettore dell’Ufficio

giuridico della Sezione del lavoro, che risulta aver istruito la pratica (cfr.

doc. A2; A1; 13).

Ritenuto che nel settore

del diritto delle assicurazioni sociali la firma di una decisione non è una

condizione di validità della stessa, il provvedimento emanato il 27 gennaio

2021.

non risulta censurabile dal profilo formale.

Ad ogni modo, anche

volendo considerare, per ipotesi di lavoro, viziato tale atto, non va

dimenticato che la decisione il cui rimedio di diritto è l’opposizione (cfr.

art. 52 LPGA) viene sostituita dalla decisione su opposizione. La decisione

iniziale impugnata tramite l’opposizione non cresce in giudicato (cfr. DTF 142

V 337 consid. 3.2.1.; STF 9C_236/2010

del 10 gennaio 2011; STF 8C_121/2009 del 26 giugno 2009 consid. 3.5.;

STCA 38.2019.28 del 22 gennaio 2020 consid. 2.2.; U. Kieser, op. cit., n. 11 ad

art. 52 pag. 937).

Ne discende che in casu,

siccome, da un lato, una decisione firmata da una persona anziché da due è

annullabile e non nulla (cfr. STF 1P.330/2000 del 12 dicembre 2000 consid. 3b,

citato sopra), dall’altro, che la decisione su opposizione del 24 giugno 2021,

che ha sostituito la decisione formale del 17 gennaio 2021, è stata firmata

dalla capoufficio dell’Ufficio giuridico, __________ e dalla giurista, avv. __________

(la ricorrente non ha del resto sollevato obiezioni al riguardo), l’eventuale

vizio andrebbe comunque considerato sanato.

Per inciso giova

evidenziare che nel Cantone Ticino le opposizioni concernenti provvedimenti

della Sezione del lavoro non vengono esaminate dagli stessi funzionari che

hanno emesso la decisione, bensì dal loro diretto superiore. Vi è dunque una

separazione personale e gerarchica tra colui che decide e colui che esamina

l'opposizione (cfr. STCA 38.2012.42 del 26 luglio 2012 consid. 2.7., il cui

ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_584/2012 del 17

ottobre 2012; STCA 38.2003.28 del 24 marzo 2003).

Sul

tema cfr. STF 9C_412/2007 del 9 luglio 2008; D. Cattaneo, "Sentenze

recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni" in Temi scelti di

diritto delle assicurazioni sociali. Ed. CFPG 2006 pag. 135 seg. (139-141).

Infine il riferimento

dell’insorgente alla sentenza del TRAM 52.2015.49 del 21 ottobre 2015 per

giustificare la richiesta di dichiarare nulla ex tunc la decisione del

27.

gennaio 2021 (cfr. doc. I pag. 2) non consente di giungere a una conclusione

differente.

In effetti si tratta di

una vertenza relativa al rifiuto di un permesso di dimora e non a una lite

nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali. Inoltre, contrariamente a

quanto sostenuto dalla ricorrente, il TRAM ha unicamente indicato che la

decisione viziata, perché sottoscritta dal solo caposervizio che non ha

istruito la pratica, “potrebbe essere considerata addirittura nulla, in quanto

emanata da un’autorità chiaramente incompetente ad evaderla”, ma ha poi

annullato il provvedimento in questione.

Nel caso giudicato dal

TRAM, poi, non era comunque contemplato il rimedio giuridico dell’impugnazione

tramite opposizione da interporre al servizio che aveva notificato la decisione

viziata, né era perciò prevista l’emanazione di una decisione su opposizione

che sostituisse il provvedimento formale iniziale.

2.2

Per

quanto attiene alla questione di merito relativa alla domanda di condono della

restituzione di indennità per lavoro ridotto percepite a torto, l'art. 95 cpv.

1.

LADI che regola la restituzione di prestazioni rinvia all'art. 25 LPGA.

L'art.

25.

cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era

in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Perché sia concesso il

condono dall'obbligo di restituzione è, quindi, necessario che siano adempiuti

cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'interessato ha

percepito la prestazione indebita in buona fede;

- la restituzione gli

imporrebbe una grave difficoltà.

Qualora difetti una delle

due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato

In proposito cfr. STF

8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4.; STF 8C_510/2018 del 12 marzo 2019

consid. 3; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015 consid. 4.

La

giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio

art. 95 LADI conserva in ogni caso tutta la sua validità anche con l’entrata in

vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STF C 21/07 dell’11 febbraio 2008 consid. 1.3.; STF

C 174/04 del 27 aprile 2005).

2.3

La

buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata

indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è

stata determinata da sua negligenza.

La giurisprudenza ha

precisato che la buona fede, intesa come presupposto del condono, deve essere

esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (come ad

esempio violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili

a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può

prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano

costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di

informare (cfr. STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019

del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.;

STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag.

144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STF

8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa

C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N.

38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N.

14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97,

consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

Si è in presenza di una

negligenza grave allorquando un avente diritto non si attiene a ciò che può

essere ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una

situazione identica e nelle medesime circostanze (cfr. STF 8C_347/2019 del 17 agosto

2020.

consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 8C_373/2016

del 29 marzo 2017, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; DTF 110 V 176 consid.

3d).

Inoltre,

la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del

versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva

sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era

indebita (art. 3 cpv. 2 CC; STF 9C_795/2020 del 10 marzo 2021; DTF 130 V 414

consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).

2.4

Nella concreta evenienza la RI

1.

ha percepito indennità per lavoro ridotto dal 1° febbraio al 31 ottobre 2017

(cfr. doc. A4; A5; A6).

Come visto nei fatti, da

un controllo esperito dalla SECO il 4 luglio 2018 è emerso che l’azienda,

durante tutto il periodo in cui l’orario di lavoro è stato ridotto, non aveva

alcun sistema di registrazione ad hoc del tempo di lavoro in grado di stabilire

quali fossero le ore di lavoro effettuate o le ore perse a seguito di

interruzioni dovute a circostanze economiche (cfr. doc. 8; consid. 1.1.).

Di conseguenza la SECO, il

20.

luglio 2018, ha emesso nei confronti della ditta un ordine di restituzione, confermato

dalla decisione su opposizione del 13 dicembre 2018, relativo alla somma di fr.

157'139.75, corrispondente alle indennità per lavoro ridotto percepite da

febbraio a ottobre 2017 (cfr. doc. 8, 9; consid. 1.1.).

Il Tribunale

amministrativo federale (TAF), con giudizio B-269/2019 del 31 marzo 2020,

cresciuto in giudicato incontestato, ha respinto il ricorso inoltrato dalla SA

avverso la decisione su opposizione del 13 dicembre 2018 (cfr. consid. 1.2.).

Il TAF ha avantutto

ritenuto che le critiche della ricorrente circa il difetto di competenza della

SECO a richiedere la restituzione di indennità per lavoro ridotto percepite a

torto - competenza che a mente dell’insorgente sarebbe spettata alla Cassa di

disoccupazione - fossero infondate, rilevando:

" (…)

2.1

Le indennità indebitamente riscosse debbono essere

restituite (art. 95

cpv. 1 LADI in combinato disposto con l'art. 25 LPGA). Come

solleva la ricorrente, l'art. 95

cpv. 2 LADI disciplina la competenza della cassa di esigere dal

datore di lavoro la restituzione delle prestazioni per lavoro ridotto o per

intemperie. Tuttavia, la LADI ha conferito alla SECO in modo esplicito un ruolo

particolare. Giusta l'art. 83

cpv. 3 LADI la SECO dirige l'ufficio di compensazione. In

questa veste la SECO è incaricata di esercitare le competenze, segnatamente

anche di natura decisionale, che sono conferite all'ufficio di compensazione

per il tramite degli artt. 83 e 83a LADI. Ciò risulta del resto

dall'interpretazione letterale e storica dell'art 83 cpv.

3.

LADI (cfr. sentenza del TAF B-2454/2011 del 3

luglio 2012 consid. 3.2 con ulteriori riferimenti).

2.2

L'art. 95

cpv. 1, 2 e 3 LADI è stato modificato all'allegato n. 16 della

LPGA del 6 ottobre 2000 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2003 (RU 2002 3371, in

particolare pag. 3450; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896),

mentre l'art. 83a LADI è stato introdotto nella legge nell'ambito della

revisione della LPGA del 22 marzo 2002 ed è in vigore dal 1° luglio 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). Al suo

cpv. 3 detto disposto prevede che in materia di controllo dei datori di lavoro

decide l'ufficio di compensazione e che la cassa si occupa dell'incasso.

2.3

L'art 83a LADI è legato al regime di

responsabilità dei datori di lavoro previsto all'art. 88

cpv. 2 LADI, nonché al regime degli artt. 110 segg. dell'ordinanza

del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e

l'indennità per insolvenza (ordinanza sull'assicurazione contro la

disoccupazione [OADI, RS 837.02]), relativi alla revisione dei

pagamenti (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage, 2014, n. 11 ad art 83a LADI). Giusta l'art. 110

cpv. 1 e 4 OADI, in vigore dal 1° gennaio 1996 (RU 1996 295),

compete alla SECO in qualità di ufficio di compensazione di verificare ad

intervalli regolari, sia in modo approfondito che per sondaggio, la legittimità

dei pagamenti eseguiti dalle casse e controllare per sondaggio presso i datori

di lavoro le indennità pagate per lavoro ridotto e per intemperie. L'art.

83a LADI è stato concretizzato all'art. 111

cpv. 2 OADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (RU 2003 1828), secondo

il quale l'ufficio di compensazione comunica al datore di lavoro, mediante

decisione formale, il risultato del controllo effettuato presso quest'ultimo,

mentre la cassa si occupa della riscossione degli eventuali importi da rimborsare

basandosi sulla decisione dell'ufficio di compensazione.

2.4

Nell'evenienza in cui l'ufficio di compensazione

esperisce un controllo presso il datore di lavoro, è quindi l'ufficio di

compensazione e non la cassa di disoccupazione che rende una decisione di

restituzione (cfr. art. 52 LPGA). Si

tratta in questo caso di una deroga all'art. 95

cpv. 2 LADI, secondo la regola "lex posterior derogat legi

priori" (cfr. le sentenze del TAF B-40/2018 del 4

ottobre 2019 consid. 3.2.2, B-2880/2011 del

24.

luglio 2012 consid. 3 e B-2454/2011 del 3

luglio 2012 consid. 3.4; RUBIN, op. cit., n. 12 ad art 83a LADI):

l'ufficio di compensazione è competente per emanare la decisione di

restituzione e la cassa di disoccupazione, a cui spetta la procedura d'incasso,

non fa altro che eseguire la decisione dell'ufficio di compensazione. (…)”

Per un caso in cui la

competenza di chiedere la restituzione di indennità per lavoro ridotto era

della Cassa, poiché l’obbligo di restituzione non era stato scoperto nell'ambito di un

controllo del datore di lavoro ordinato dalla SECO, bensì nel quadro di un

procedimento penale aperto nei confronti dell'amministratore unico di una SA e

di sua moglie, conclusosi con l'emanazione di due decreti di accusa cfr. STF

8C_157/2019 dell’11 settembre 2019.

Il TAF ha, inoltre, evidenziato

che la Sezione del lavoro e la Cassa disoccupazione, nell'ambito di una domanda

di indennità per lavoro ridotto, possono presumere che il requisito relativo

alla controllabilità sufficiente del tempo di lavoro sia dato e che non devono

verificarlo loro stesse.

Al riguardo al consid.

3.3.6

è stato indicato:

" (…) il Tribunale federale ha rilevato che la portata

dell'obbligo della cassa di disoccupazione di verificare il diritto ai

contributi ogni volta prima di effettuare un versamento non può essere inteso

in maniera estensiva ed esaustiva, specialmente quando si tratta di esaminare

l'orario di lavoro controllabile, poiché in questi casi la legittimità delle

indennità percepite si lascia constatare in principio soltanto sulla base di

una documentazione dettagliata dell'azienda, segnatamente di un sistema sufficiente

di rilevamento dell'orario di lavoro (sentenza del TF 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.1.2), ciò che necessita di ulteriori

approfondimenti (cfr.

DTF 124 V 380 consid.

2.

c). A detta del Tribunale federale,

l'amministrazione non è tenuta, per legge, a procedere a dei controlli

preventivi regolari e sistematici per ogni singola impresa interessata, tanto

più che simili controlli potrebbero generalmente non solo rivelarsi complicati

e sproporzionati, ma anche rischiare di ritardare il processo di versamento

delle prestazioni e quindi di aggravare le difficoltà delle aziende che

vorrebbero essere poste al beneficio del diritto all'indennità (cfr. DTF 124 V 380 consid.

2b e 2c). Per questo motivo, il Tribunale

federale conclude che non si può attendere dal servizio cantonale e dalla cassa

di disoccupazione che verifichino metodicamente il sistema di controllo del

tempo di lavoro prima di autorizzare la riduzione del tempo di lavoro,

rispettivamente di erogare l'indennità per lavoro ridotto, ma che in simili

circostanze deve bastare che la SECO esegua un simile controllo in un secondo

tempo nell'ambito della revisione o per sondaggio (cfr. sentenza

del TF 8C_469/2011 consid.

6.2.1.2).”

E’ stato peraltro

osservato, da un lato, che per prassi costante, il formulario intitolato

"Rapporto sulle ore perse per motivi economici" non costituisce e non

può sostituire un vero e proprio sistema di controllo del tempo di lavoro, in

quanto non dà alcuna informazione sulle ore di lavoro effettivamente compiute

quotidianamente e quindi sulle eventuali ore di lavoro supplementari o altri

tipi di assenza quali vacanze, assenze in caso di malattia, infortunio,

servizio militare, corsi di perfezionamento professionale o simili.

Dall’altro,

che nemmeno dal formulario "Conteggio sul lavoro ridotto" risultavano

informazioni sulle ore effettivamente lavorate per ogni singolo giorno di

lavoro.

Il TAF ha, dunque,

concluso, che la documentazione inoltrata dalla ricorrente non permetteva di

controllare in modo sufficiente le ore di lavoro effettivamente prestate ogni

giorno per ogni singolo dipendente e che di conseguenza non sussisteva alcun

dubbio che la concessione delle indennità per lavoro ridotto era avvenuta a torto,

visto che la perdita di lavoro non era determinabile e l'orario di lavoro non era

sufficientemente controllabile in virtù dell'art. 31

cpv. 3 lett. a LADI.

Il

Tribunale amministrativo federale ha altresì deciso che erano date le premesse

per chiedere la restituzione di prestazioni indebitamente versate e la

ricorrente non poteva prevalersi della buona fede per giustificare il fatto di

non aver controllato l'orario di lavoro dei suoi dipendenti in conformità con

l'art. 31

cpv. 3 lett. a LADI e l'art. 46b OACI e sfuggire alla

restituzione delle prestazioni.

In proposito dalla STAF

B-269/2019 consid. 4.3.2., emerge:

" (…) secondo

la giurisprudenza costante (cfr. consid. 3.3.5) l'indicazione della

necessità di instaurare un sistema di controllo del tempo di lavoro sufficiente

nelle decisioni dei servizi cantonali concernenti l'indennità, come pure

nell'opuscolo dell'autorità inferiore intitolato "Info-Service,

Informazione per i datori di lavoro, Indennità per lavoro ridotto"

ossequiano l'obbligo di informare ancorato all'art. 27 cpv. 1 LPGA e

un obbligo di informare più esteso non può essere dedotto dal disposto

menzionato. Ne segue che la ricorrente non poteva quindi ignorare che per aver

diritto all'indennità doveva disporre di un sistema di controllo delle ore di

lavoro del personale interessato dal lavoro ridotto che indichi quotidianamente

le ore di lavoro prestate. Nel dubbio, per far fronte al proprio obbligo di

diligenza, la ricorrente avrebbe potuto informarsi presso l'autorità competente

per sapere se il sistema da lei adottato fosse sufficiente (sentenza del

TAF B-2601/2017 del

22.

agosto 2018 consid. 4.3, con ulteriori riferimenti).”

Inoltre, il solo fatto che le prestazioni per l'indennità di

lavoro ridotto siano state corrisposte senza riserve non può generare un

diritto alla protezione della buona fede (sentenza del TF 8C_652/2012 del 6

dicembre 2012 consid. 5.2.2; cfr. sentenza del TAF B-1832/2016 del 30

novembre 2017 consid. 4.3.2). Come risulta dal consid. 3.3.6, dall'approvazione

del lavoro ridotto da parte del servizio cantonale o dal versamento delle

indennità da parte della cassa di disoccupazione non può essere desunta una

garanzia per la sussistenza del requisito relativo ad un sistema di controllo

sufficiente del tempo di lavoro. Dal richiamo al principio della buona fede la

ricorrente non può trarre dunque alcun beneficio, tanto più che si tratta in

questi casi di una procedura su domanda del datore di lavoro, nella quale le

prestazioni statali sono concesse dapprima sulla base dei dati forniti dal

richiedente e gli uffici statali coinvolti devono poter confidare nel fatto che

i presupposti del diritto siano adempiuti.”

La Sezione del lavoro, con

decisione del 27 gennaio 2021, ha poi negato alla SA il condono, difettando la

condizione della buona fede (cfr. doc. A2; consid. 1.3.).

Tale provvedimento è stato

confermato con decisione su opposizione del 24 giugno 2021 (cfr. doc. A1;

consid. 1.3.).

L’insorgente sostiene, per

contro, di adempiere il presupposto della buona fede, in quanto, in buona

sostanza “(…) poteva bene ritenere di avere effettuato tutto correttamente,

alla luce delle accettazioni da parte della Cassa, della Sezione del lavoro e

del bonifico per tutti i mesi delle indennità” (cfr. doc. I pag. 8).

2.5

Chiamata a dirimere la

presente vertenza, questa Corte rileva che la ditta ricorrente è stata resa

attenta a diverse riprese sulla necessità di disporre di un sufficiente sistema

di controllo del tempo di lavoro. Più precisamente nei formulari "Preannuncio

di lavoro ridotto", allestiti dalla RI 1 il 25 gennaio, il 18 aprile e il

18.

luglio 2017, è indicato di espressamente di leggere l'Info-service

"Indennità per lavoro ridotto" prima di compilarli (cfr. doc. 1-3).

Al

riguardo dalla sentenza del TAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.3.5. si

evince:

" (…) Per

prassi costante, l'opuscolo dell'autorità inferiore dal titolo

"Info-Service, Informazione per i datori di lavoro, Indennità per lavoro ridotto"

soddisfa l'obbligo di informare di cui all'art. 27 cpv. 1 LPGA (sentenza

del TF 8C_375/2006

del 28 settembre 2007 consid. 2.2; sentenze del TAF B-2601/2017 del

22.

agosto 2018 consid. 4.2, B-3996/2013 del

27.

maggio 2014 consid. 9.4 segg., B-325/2013 del

20.

maggio 2014 consid. 6.2 e B-2880/2011 del

24.

luglio 2012 consid. 7.3). Detto opuscolo è pubblicato sui rispettivi siti

web dell'ente

cantonale (www4.ti.ch/dfe/de/sdl/servizi/indennita-per-lavoro-ridotto/),

della cassa interessata ([...]), nonché dell'autorità

inferiore (www.seco.admin.ch, SECO - Segreteria di Stato dell'economia

> Lavoro > Assicurazione contro la disoccupazione > Prestazioni

Indennità per lavoro ridotto). (…)”

L'Info-Service “Informazione per i datori di lavoro,

Indennità per lavoro ridotto" al numero 7, pag. 8 enuncia:

" L’azienda deve

disporre di un sistema di controllo delle ore di lavoro (ad esempio schede di

timbratura, rapporti sulle ore, ecc.) del personale interessato dal lavoro

ridotto che indichi quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese le

eventuali ore in esubero, le ore perse per motivi economici e tutte le altre

assenze quali ad es. vacanze, giorni di malattia, infortunio, servizio

militare.” (https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home.html)

Questo

testo, come indicato anche dal TAF, corrisponde a quanto

riportato alla voce "Richiami import­anti riguardo all'indennità

per lavoro ridotto" nelle decisioni del 13 marzo 2017, 7 giugno 2017 e 31

agosto 2017 con le quali la Sezione del lavoro ha riconosciuto alla SA il

diritto all'indennità per lavoro ridotto (cfr. doc. 1-3), e meglio che "per

i lavoratori sottoposti al regime dell'orario ridotto bisogna ricorrere al

sistema di controllo aziendale (per es. schede di timbratura, rapporti

delle ore) che indicano quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese

eventuali ore in più, ore perse per motivi economici nonché tutte le altre

assenze quali ad es. vacanze, giorni di malattia, infortunio, servizio

militare".

Nonostante

le precise indicazioni riguardo alla necessità di implementare un sistema di

controllo del tempo di lavoro che dia informazioni sulle ore di lavoro

effettivamente compiute quotidianamente, l’insorgente, fino alla verifica

intrapresa nel luglio 2018 dalla SECO, non ha attuato alcun sistema di verifica

del tempo di lavoro idoneo, né d’altronde ha chiesto ragguagli in merito

all’amministrazione.

Il

fatto che l’amministrazione abbia versato alla ricorrente le indennità per

lavoro ridotto per il lasso di tempo febbraio - ottobre 2017 senza sollevare

alcuna obiezione circa il sistema di controllo delle ore di lavoro non è del

resto di alcun ausilio per la ricorrente.

Tale

circostanza è da far risalire unicamente alla mancata verifica prima del luglio

2018.

da parte della SECO del sistema di registrazione del tempo di lavoro della

ditta.

Ciò

non è, tuttavia, da imputare all’amministrazione, in particolare alla Cassa di

disoccupazione, non essendo tenuta a predisporre dei controlli approfonditi,

regolari e sistematici per ogni singola impresa al momento del riconoscimento

del diritto alle ILR o durante il periodo di versamento delle indennità. È

infatti sufficiente che simili controlli vengano eseguiti dalla SECO in un

secondo tempo nell’ambito della revisione o per sondaggio (cfr. consid. 2.4.; STAF

B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.3.6; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015).

In simili condizioni a

ragione la Sezione del lavoro ha negato l’esistenza del presupposto della buona

fede, considerando che l’assenza di un controllo sistematico delle ore di

lavoro ridotto nell’azienda ricorrente costituisce una negligenza grave (cfr.

STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015).

2.6

L’insorgente, tramite il

proprio patrocinatore, ha chiesto di sentire “il preposto funzionario della

Cassa”, come pure i collaboratori della Sezione del lavoro __________ e __________

(cfr. doc. I pag. 9).

Questa Corte, considerato che i documenti già presenti all’incarto

consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, ritiene che l’assunzione di

ulteriori prove non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini

della risoluzione della vertenza.

Di conseguenza la richiesta

dell’insorgente concernente l’audizione dei testi deve essere respinta.

A

tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il

giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4

dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.;

9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017

consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016

del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF

8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009;

STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio

2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b;

122.

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.7

Alla luce delle risultanze di

cui sopra, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede della ricorrente,

prima condizione per ottenere un eventuale condono, deve confermare la

decisione su opposizione del 24 giugno 2021.

2.8

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il

ricorso è datato 23 agosto 2021 ed è stato inoltrato il 24 agosto 2021.

Pertanto è applicabile il nuovo diritto.

L’oggetto

della lite sottoposta all’esame del TCA concerne la richiesta di condono respinta

dalla Sezione del lavoro.

In casu può restare aperta

la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a

prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.

Nel caso sia una lite di

prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede

l’applicazione.

Anche qualora la causa non

riguardasse prestazioni (in proposito cfr. STF 9C_639/2011 del 30 agosto 2012

consid. 3.2. in cui l’Alta Corte ha stabilito che non si è in presenza

di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI in

caso di vertenze concernenti il condono della restituzione di prestazioni), non

verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale

federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha

evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di

cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in

maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie

al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una

base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen

Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Nel Cantone Ticino, come

rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata

(art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Ne discende che nel

presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.39 del 25

agosto 2021).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti