38.2021.62
Decisione formale non nulla (ric. sostiene sia firmata da un solo collab. senza delega). Firma non condiz. di validità. Comunque dec. su opp. firmata da capo uff. e giurista. Rettamente negato condono ILR percepite a torto (controllo SECO: ditta non aveva sistema di registr. tempo di lavoro). No BF
11 ottobre 2021Italiano38 min
reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2021.62
rs
Lugano
11 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 agosto 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 giugno 2021 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 20 luglio
2018 la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha ordinato alla RI 1 di
restituire la somma di fr. 157'139.75, corrispondente alle indennità per lavoro
ridotto percepite da febbraio a ottobre 2017, essendo emerso da una sua verifica
che l’azienda non aveva instaurato alcun controllo del tempo di lavoro, per cui
non era possibile accertare l’esistenza e l’ampiezza della perdita di lavoro
dovuta al lavoro ridotto (cfr. doc. 8).
Tale provvedimento è stato
confermato con decisione su opposizione del 13 dicembre 2018. La SECO ha in
particolare rilevato:
" (…) La
società RI 1 non dispone di un sistema di controllo del tempo di lavoro che
permetta di stabilire con precisione le ore lavorate dai suoi dipendenti nei
loro giorni di presenza. La consegna regolare del modulo “Rapporto sulle ore
perse per motivi economici” non dispensa l’azienda dall’obbligo di istituire un
controllo autentico delle ore effettivamente lavorate (DTFA B-8093/2020 del 16
giugno 2011, consid 3). Questo modulo non soddisfa il requisito di un controllo
delle ore di lavoro da parte dell’impresa secondo l’articolo 46b capoverso 1
OADI (DTF C 260/2000 del 22 agosto 2001, consid. 2b), poiché serve unicamente
per conteggiare le ore non lavorate. “Il totale delle ore perse alla fine del
mese non permette di rendere sufficientemente controllabile la perdita di
lavoro”.” (cfr. doc. 9)
1.2. Il ricorso interposto dalla RI
1, rappresentata dall’avv. RA 1, contro la decisione su opposizione del 13
dicembre 2018 è stato respinto dal Tribunale amministrativo federale (TAF) con
sentenza B-269/2019 del 31 marzo 2020, cresciuta incontestata in giudicato.
1.3. Con decisione su opposizione
del 24 giugno 2021 l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha confermato
la precedente decisione del 27 gennaio 2021 (cfr. doc. A2), con cui alla RI 1
in liquidazione (dal maggio 2020; cfr. estratto RC reperibile al sito
www.zefix.ch) era stato rifiutato il condono dell’importo di fr. 157'139.75 domandato
il 2 giugno 2020, tramite l’avv. RA 1 (cfr. doc. 11), non essendo realizzato il
presupposto della buona fede.
A motivazione del proprio
provvedimento l’amministrazione ha osservato:
" (…) si
osserva come nelle decisioni dell'UG concernenti l'indennità per lavoro ridotto
del 13 marzo 2017, 7 giugno 2017, rispettivamente 31 agosto 2017, si
rammentasse al datore di lavoro che Per i lavoratori sottoposti al regime
dell'orario ridotto bisogna ricorrere al sistema di controllo aziendale (per
es. schede di timbratura, rapporti delle ore), che indicano quotidianamente le
ore di lavoro prestate, comprese eventuali ore in più, ore perse per motivi
economici nonché tutte le altre assenze quali ad es. vacanze, giorni di
malattia, infortunio, servizio militare (cfr. "Richiami importanti
riguardo all'indennità per lavoro ridotto").
Inoltre, nei formulari Domanda d'indennità per lavoro ridotto
inoltrati alla Cassa disoccupazione nei periodi in questione, è menzionato che
non hanno diritto all'indennità i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è
determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile.
Del resto, già nel Preannuncio di lavoro ridotto, ingresso,
il datore di lavoro viene esortato a leggere - prima di compilare il modulo - l'Info-Service
"Indennità per lavoro ridotto", ove risultano essere riportati,
ai punti 6 e 7, le surriferite precisazioni.
Alla luce di dette informazioni riguardanti i presupposti del
diritto alle indennità per lavoro ridotto da una parte e della mancanza nella
propria azienda di una registrazione precisa delle ore lavorative prestate
dall'altra, l'opponente, facendo uso della necessaria attenzione, avrebbe
dovuto informarsi per sapere se il suo sistema di rilevazione del tempo di
lavoro - ovvero la sola produzione del "rapporto sulle ore perse" -
garantisse un controllo sufficiente. Avendo omesso qualsiasi accertamento al
riguardo essa si è resa colpevole di una negligenza grave, motivo per cui manca
un presupposto per la concessione del condono (cfr. DLA 2002 nr. 37 consid.
4b).
5.4
Si contestano inoltre integralmente le censure sollevate dal
rappresentante relative all'operato della Sezione del lavoro, circa le
responsabilità dell'amministrazione nel non aver verificato o reso attento il
datore di lavoro della corretta compilazione di formulari. Al proposito si
rimanda a quanto statuito dal Tribunale federale amministrativo, con sentenza
del 31 marzo 2020 (cfr. TAF B-269/2019) che si è così espresso al p.to 3.3.5:
"(...)Come si è visto, il
requisito della sufficiente controllabilità e verificabilità del tempo di
lavoro risulta» dagli artt. 31 cpv. 3lett. a LADI e 46b cpv. 1 OADI, per cui si
può ragionevolmente presumere che sia conosciuto. Oltre a ciò, i datori di
lavoro vengono resi attenti a diverse riprese sulla necessità di disporre di un
sufficiente sistema di controllo del tempo di lavoro.
In concreto, il datore di lavoro
è tenuto ad annunciare all'ente cantonale, tramite l'apposito formulario
"Preannuncio di lavoro ridotto", la prevista introduzione dell'orario
ridotto. Nel predetto formulario si prega il richiedente espressamente di
leggere l'Info-service "Indennità per lavoro ridotto" prima di
compilarlo. Per prassi costante, l'opuscolo dell'autorità inferiore dal titolo
"Info-Service, Informazione per i datori di lavoro, Indennità per lavoro
ridotto" soddisfa l'obbligo di informare di cui all'art. 27 cpv. 1 LPGA
(sentenza del TF 8G_375/2006 del 28 settembre 2007 consid. 2.2; sentenze del
TAF 8-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 4.2, 8-3996/2013 del 27 maggio 2014
consid. 9.4 segg., 8-325/2013 del 20 maggio 2014 consid. 6.2 e 8-2880/2011 del
24 luglio 2012 consid. 7.3).
Detto opuscolo è pubblicato sui
rispettivi siti web dell'ente cantonale
(www4.ti.ch/dfe/de/sdl/servizi/indennita-per-lavoro-ridotto/), della cassa
interessata ([...]), nonché dell'autorità inferiore (www.seco.admin.ch. SECO -
Segreteria di Stato dell'economia > Lavoro Assicurazione contro la
disoccupazione > Prestazioni Indennità per lavoro ridotto). In più, come
segnalato dalla SEGO, anche le decisioni dell'ente cantonale concernenti
/'indennità per lavoro ridotto, segnatamente la decisione della Sezione del
lavoro del 7 giugno 2017 (cfr. doc. 5 degli atti preliminari), fanno un
esplicito riferimento all'lnfo-Service e inoltre riportano alla voce
"Richiami importanti riguardo all'indennità per lavoro ridotto" che
"Per i lavoratori sottoposti al regime dell'orario ridotto bisogna
ricorrere al sistema di controllo aziendale (per es. schede di timbrature,
rapporti delle ore) che indicano quotidianamente le ore di lavoro prestate,
comprese eventuali ore in più, ore perse per motivi economici nonché tutte le
altre assenze quali ad es. vacanze, giorni di malattia, infortunio, servizio
militare". Questo testo coincide ampiamente con le spiegazioni riportate
al numero 7 dell'lnfo-Service (pag. 8) (...)".
Nella riferita sentenza del 30 marzo 2021, il Tribunale federale
amministrativo ha poi statuito al p.to 3.3.6 che:
"(...) In base ai disposti
di legge menzionati e alle informazioni rivolte espressamente al datore di
lavoro si conclude che l'ente cantonale e la cassa disoccupazione nell'ambito
di una domanda di indennità per lavoro ridotto possano presumere che il
requisito relativo alla controllabilità sufficiente del tempo di lavoro sia
dato e che non debbano verificarlo loro stessi. In questo contesto, il
Tribunale federale ha rilevato che la portata dell'obbligo della cassa di
disoccupazione di verificare il diritto ai contributi ogni volta prima di
effettuare un versamento non può essere inteso in maniera estensiva ed
esaustiva, specialmente quando si tratta di esaminare l'orario di lavoro controllabile,
poiché in questi casi la legittimità delle indennità percepite si lascia
constatare in principio soltanto sulla base di una documentazione dettagliata
dell'azienda, segnatamente di un sistema sufficiente di rilevamento dell'orario
di lavoro (sentenza del TF 8C_ 469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.1.2),
ciò che necessita di ulteriori approfondimenti (cfr. DTF 124 V380 consid. 2 c).
A detta del Tribunale federale, l'amministrazione non è tenuta, per legge, a
procedere a dei controlli preventivi regolari e sistematici per ogni singola
impresa interessata, tanto più che simili controlli potrebbero generalmente non
solo rivelarsi complicati e sproporzionati, ma anche rischiare di ritardare il
processo di versamento delle prestazioni e quindi di aggravare le difficoltà
delle aziende che vorrebbero essere poste al beneficio del diritto
all'indennità (cfr. DTF 124 V380 consid. 2b e 2c). Per questo motivo, il
Tribunale federale conclude che non si può attendere dal servizio cantonale e
dalla cassa di disoccupazione che verifichino metodicamente il sistema di
controllo del tempo di lavoro prima di autorizzare la riduzione del tempo di
lavoro, rispettivamente di erogare l'indennità per lavoro ridotto, ma che in
simili circostanze deve bastare che la SECO esegua un simile controllo in un
secondo tempo nell'ambito della revisione o per sondaggio (cfr. "sentenza
del TF 8C_ 469/2011 consid. 6.2. 1.2) (...)".
6.
Pertanto, non essendo adempiuto uno dei presupposti cumulativi
contemplati dai combinati disposti di cui agli articoli 25 LPGA e 4 OPGA (buona
fede), la domanda di condono presentata non può essere accolta già per questo
motivo. Lo scrivente Ufficio può dunque prescindere dall'esaminare la questione
di sapere se la restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse
cagionerebbe per l'opponente un grave rigore economico. (…)” (Doc. A1)
1.4. Contro la decisione su
opposizione del 24 giugno 2021, il 23 agosto 2021 la RI 1 in liquidazione, sempre
patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel
quale ha chiesto:
" I. In
via principale: il ricorso è accolto per nullità (ex tunc) della decisione del
27 gennaio 2021 (doc. 2)
II. In via subordinata: il ricorso per la richiesta di condono
(…) è accolto.” (cfr. doc. I pag. 9).
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali la parte ricorrente ha dapprima fatto valere, con
riferimento a una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo (TRAM)
52.2015.49 del 21 ottobre 2015, che la decisione formale del 27 gennaio 2021 è
nulla ex tunc, in quanto firmata da un solo collaboratore della Sezione
del lavoro non in possesso della necessaria delega, ciò in violazione del Regolamento
sulle deleghe delle competenze decisionali (cfr. doc. I pag. 1-4).
Inoltre, riguardo al
presupposto della buona fede per il riconoscimento del condono, l’avv. RA 1,
per conto dell’insorgente, ha addotto:
" (…) Giusta
l'articolo 3 cpv. 1 CCS "quando la legge fa dipendere un effetto
giuridico dalla buona fede di una persona, la buona fede si presume".
Il capoverso 2 precisa poi che "nessuno può invocare la
propria buona fede quando questa sia incompatibile con l'attenzione che le
circostanze permettevano di esigere da lui".
Secondo la Sezione del lavoro non esiste buona fede, alludendo di
conseguenza al capoverso 2.
Certo, è appurato che il conteggio delle ore non è stato preso
correttamente. La SECO non ha imputato intenzionalità. Trattasi dunque di una
questione formale, poiché i requisiti di merito per l'ottenimento delle
indennità erano dati.
Se, tuttavia, la Cassa avesse effettuato correttamente i propri
doveri (e la Sezione del lavoro i dovuti controlli sulla Cassa!), ci si sarebbe
accorti subito quanto ha visto (solo) la SECO.
Sotto questo contesto la negligenza delle preposte autorità è
stata ben più grave, dacché è lecito chiedersi se non vi siano altri casi del
genere.
La ricorrente poteva bene ritenere di avere effettuato tutto
correttamente, alla luce delle accettazioni da parte della Cassa, della Sezione
del lavoro e del bonifico per tutti i mesi delle indennità.
Detto altrimenti: come avrebbe potuto la ricorrente avvedersi di
un requisito "irregolare", se neppure le autorità amministrative se
sono accorti?
La potenziale negligenza imputabile (art. 3 cpv. 2 CCS) per negare
la buona fede è dunque ampiamente sanata dall'agire (rispettivamente:
non-agire) delle autorità.
Se le autorità amministrative avessero lavorato rispettando le
direttive avrebbero richiamato subito all'ordine la ricorrente, se del caso
formulando un termine per riparare alla (involontaria) mancanza.
Nella peggiore delle ipotesi la ricorrente si sarebbe
dovuta imputare il primo mese, ma non di certo quelli successivi: infatti, un
lavoro corretto delle autorità avrebbe immediatamente permesso alla ricorrente
di correggere il tiro.
Il problema è che le autorità non hanno saputo o voluto
controllare nulla. E questo in deroga alle proprie responsabilità di ente
pubblico (v. anche doc. 7).
A seguito:
- dell'inoltro
dell'intera corpulenta documentazione
- della
conferma della Cassa e della ripetuta decisione (cresciute in giudicato;
doc. 4-6) della Sezione del lavoro che tutto fosse a posto
- del
successivo versamento dell'indennità dopo l'ulteriore verifica (doc. 7),
la ricorrente era da considerarsi ben protetta dalla presunzione (articolo
3 cpv. 1 CCS) che tutto fosse a posto, rispettivamente regolare secondo le
centinaia di pagine di direttive e circolari.
5.
È evidente che alla Sezione del lavoro disturba dovere ammettere
un errore o aprire un'inchiesta a sapere come mai siano state violate le
direttive di controllo (doc. 7) prima di consegnare le chieste
indennità.
Ed è per questo che nella prima decisione ha tentato di fuorviare
il tema tramite un funzionario neppure abilitato a firmare (doc. 2-3), mentre
in sede di decisione su opposizione (doc. 1) ha tentato di scaricare (e solo
alla ricorrente!) la comoda argomentazione di una mancata buona fede, omettendo
di verificare la ben più grave mancanza delle autorità e giustificando una
improbabile "sanatio" di una decisione nulla ex tunc per difetto di
potere di firma (STCA 52.2015.49 del 21 ottobre 2015 in re C.; nonché il
Regolamento sulle deleghe delle competenze decisionali e il Regolamento sulle
funzioni e classificazioni dei dipendenti; RL 172.200 e RL 173.310).
6.
L'istruttoria porterà per forza di cose il preposto funzionario
della Cassa e pure il signor __________ (sezione del lavoro: doc. 4-6) a
deporre sulla tematica del versamento dei soldi per diversi mesi, senza nulla
eccepire e in dimostrato controllo insufficiente. Lo stesso dicasi per il
funzionario signor __________ che ha firmato una decisione in palese violazione
dei disposti sulle firme (doc. 3).
Fatto sta che l'agire delle autorità cantonali tutela la buona
fede della ricorrente, la quale non poteva assolutamente pensare che la
Sezione del lavoro e - soprattutto - la Cassa non effettuassero i controlli di
legge e dettati dalle direttive federali.
Se la Cassa avesse lavorato correttamente (o la Sezione del lavoro
indicato che qualcosa non tornava a seguito delle loro verifiche della
documentazione), al più tardi con la prima mensilità si sarebbe accorta della
situazione, permettendo alla ricorrente di correggersi subito (per il primo
mese) e pro futuro (nei mesi successivi): cosa che non ha fatto.
Nessun cittadino o azienda può ritenere a priori che un'autorità
non espleti il proprio dovere di controllo, dacché la buona fede (art. 3 cpv. 1
CCS) viene ampiamente sanata.
L'agire corretto delle autorità avrebbe permesso di salvaguardare
Fatti
i mesi successivi, dacché gli importi non sarebbero stati
"irregolari"; viceversa, concedendo un termine anche breve per
correggersi, la ricorrente avrebbe potuto anche salvare il primo mese.
Dacché il condono è giustificato a seguito degli errori - ben più
gravi - delle autorità amministrative, benché cerchino di negarlo (v. doc. 7 in
particolare).” (Doc. I pag. 7-9)
1.5. Nella
sua risposta del 14 settembre 2021 la Sezione del lavoro ha postulato la
reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. III).
1.6. Il 15 settembre 2021 il
presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per
presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste
silenti.
in diritto
Considerandi
2.1
Questa Corte rileva
innanzitutto che la parte ricorrente ha postulato l’accoglimento del ricorso per
nullità della decisione formale del 27 gennaio 2021 con la quale la Sezione del
lavoro ha negato alla RI 1 in liquidazione il condono della somma di fr.
157'139.75, in quanto firmata da un solo collaboratore senza la necessaria
delega (cfr. doc. I; consid. 1.4.).
Al riguardo va osservato
che è vero che il Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali adottato
dal Consiglio di Stato all’art. 3, relativo alla firma delle decisioni,
prevede:
" Il diritto
di firma è regolato come segue:
a) con firma collettiva a due del funzionario che ha istruito la
pratica o del suo sostituto, e del funzionario dirigente responsabile
dell'unità cui è attribuita la competenza di decisione o del suo sostituto;
b) con firma individuale del funzionario dirigente responsabile
dell'unità cui è attribuita la competenza di decisione, o del suo sostituto se
lo stesso funzionario ha istruito la pratica o in altri casi stabiliti dal Dipartimento
per giustificati motivi;
c) senza firma per le decisioni individuali emanate in grande
numero tramite procedure automatizzate (notifica di tassazione, imposta di
circolazione, ecc.).”
È altrettanto vero,
tuttavia, che di massima la firma non è presupposto di validità
delle decisioni in ambito del diritto delle assicurazioni sociali rese in forma
scritta quando la legge oltre a prescrivere la forma scritta del provvedimento,
non ne domanda espressamente la firma da parte dell'organo che emana l'atto
amministrativo (cfr. STF 8C_434/2019 dell’8 ottobre 2019 consid. 2; DTF 112 V
87).
In
particolare il dovere di firma di una decisione non deriva dal principio
secondo cui un provvedimento debba essere emesso in forma scritta (cfr. art. 49
LPGA; U. Kieser, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4.
Edizione, 2020, n.57 ad art. 49 pag. 894).
Il TF, nella sentenza 1P.330/2000 del 12
dicembre 2000, pubblicata in DTF 127 I 44, al consid. 3b,
non pubblicato, ha peraltro affermato che “Nach Lehre und Rechtsprechung ist
die Unterschrift nicht von Bundesrechts wegen Gültigkeitserfordernis für eine
Verfügung, solange das anwendbare Recht nicht ausdrücklich eine Unterschrift
verlangt (BGE 112 V 87 E. 1; 105 V 248 E. 4 S. 251 ff.). Das Fehlen einer
vorgeschriebenen Unterschrift führt zudem in der Regel nicht zur Nichtigkeit,
sondern höchstens zur Anfechtbarkeit der Verfügung (Alfred Kölz/Isabelle Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl. , Zürich
1998, S. 131 Rz. 365; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel/Frankfurt 1990, S. 104, 283).
Dies gilt zumindest dann, wenn sie anstatt von zwei nur von einer Person
unterzeichnet wurde (Rhinow/Krähenmann, a.a.O., S. 120 f.).”
In
proposito cfr. pure STCA 30.2015.19 del 2 dicembre 2015 consid. 2.4.
In concreto la decisione
del 27 gennaio 2021 è stata firmata da __________, ispettore dell’Ufficio
giuridico della Sezione del lavoro, che risulta aver istruito la pratica (cfr.
doc. A2; A1; 13).
Ritenuto che nel settore
del diritto delle assicurazioni sociali la firma di una decisione non è una
condizione di validità della stessa, il provvedimento emanato il 27 gennaio
2021.
non risulta censurabile dal profilo formale.
Ad ogni modo, anche
volendo considerare, per ipotesi di lavoro, viziato tale atto, non va
dimenticato che la decisione il cui rimedio di diritto è l’opposizione (cfr.
art. 52 LPGA) viene sostituita dalla decisione su opposizione. La decisione
iniziale impugnata tramite l’opposizione non cresce in giudicato (cfr. DTF 142
V 337 consid. 3.2.1.; STF 9C_236/2010
del 10 gennaio 2011; STF 8C_121/2009 del 26 giugno 2009 consid. 3.5.;
STCA 38.2019.28 del 22 gennaio 2020 consid. 2.2.; U. Kieser, op. cit., n. 11 ad
art. 52 pag. 937).
Ne discende che in casu,
siccome, da un lato, una decisione firmata da una persona anziché da due è
annullabile e non nulla (cfr. STF 1P.330/2000 del 12 dicembre 2000 consid. 3b,
citato sopra), dall’altro, che la decisione su opposizione del 24 giugno 2021,
che ha sostituito la decisione formale del 17 gennaio 2021, è stata firmata
dalla capoufficio dell’Ufficio giuridico, __________ e dalla giurista, avv. __________
(la ricorrente non ha del resto sollevato obiezioni al riguardo), l’eventuale
vizio andrebbe comunque considerato sanato.
Per inciso giova
evidenziare che nel Cantone Ticino le opposizioni concernenti provvedimenti
della Sezione del lavoro non vengono esaminate dagli stessi funzionari che
hanno emesso la decisione, bensì dal loro diretto superiore. Vi è dunque una
separazione personale e gerarchica tra colui che decide e colui che esamina
l'opposizione (cfr. STCA 38.2012.42 del 26 luglio 2012 consid. 2.7., il cui
ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_584/2012 del 17
ottobre 2012; STCA 38.2003.28 del 24 marzo 2003).
Sul
tema cfr. STF 9C_412/2007 del 9 luglio 2008; D. Cattaneo, "Sentenze
recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni" in Temi scelti di
diritto delle assicurazioni sociali. Ed. CFPG 2006 pag. 135 seg. (139-141).
Infine il riferimento
dell’insorgente alla sentenza del TRAM 52.2015.49 del 21 ottobre 2015 per
giustificare la richiesta di dichiarare nulla ex tunc la decisione del
27.
gennaio 2021 (cfr. doc. I pag. 2) non consente di giungere a una conclusione
differente.
In effetti si tratta di
una vertenza relativa al rifiuto di un permesso di dimora e non a una lite
nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali. Inoltre, contrariamente a
quanto sostenuto dalla ricorrente, il TRAM ha unicamente indicato che la
decisione viziata, perché sottoscritta dal solo caposervizio che non ha
istruito la pratica, “potrebbe essere considerata addirittura nulla, in quanto
emanata da un’autorità chiaramente incompetente ad evaderla”, ma ha poi
annullato il provvedimento in questione.
Nel caso giudicato dal
TRAM, poi, non era comunque contemplato il rimedio giuridico dell’impugnazione
tramite opposizione da interporre al servizio che aveva notificato la decisione
viziata, né era perciò prevista l’emanazione di una decisione su opposizione
che sostituisse il provvedimento formale iniziale.
2.2
Per
quanto attiene alla questione di merito relativa alla domanda di condono della
restituzione di indennità per lavoro ridotto percepite a torto, l'art. 95 cpv.
1.
LADI che regola la restituzione di prestazioni rinvia all'art. 25 LPGA.
L'art.
25.
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Perché sia concesso il
condono dall'obbligo di restituzione è, quindi, necessario che siano adempiuti
cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato ha
percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la restituzione gli
imporrebbe una grave difficoltà.
Qualora difetti una delle
due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato
In proposito cfr. STF
8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4.; STF 8C_510/2018 del 12 marzo 2019
consid. 3; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015 consid. 4.
La
giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio
art. 95 LADI conserva in ogni caso tutta la sua validità anche con l’entrata in
vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STF C 21/07 dell’11 febbraio 2008 consid. 1.3.; STF
C 174/04 del 27 aprile 2005).
2.3
La
buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata
indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è
stata determinata da sua negligenza.
La giurisprudenza ha
precisato che la buona fede, intesa come presupposto del condono, deve essere
esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (come ad
esempio violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili
a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può
prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (cfr. STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019
del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.;
STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag.
144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STF
8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa
C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N.
38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N.
14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97,
consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).
Si è in presenza di una
negligenza grave allorquando un avente diritto non si attiene a ciò che può
essere ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una
situazione identica e nelle medesime circostanze (cfr. STF 8C_347/2019 del 17 agosto
2020.
consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 8C_373/2016
del 29 marzo 2017, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; DTF 110 V 176 consid.
3d).
Inoltre,
la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del
versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva
sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era
indebita (art. 3 cpv. 2 CC; STF 9C_795/2020 del 10 marzo 2021; DTF 130 V 414
consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).
2.4
Nella concreta evenienza la RI
1.
ha percepito indennità per lavoro ridotto dal 1° febbraio al 31 ottobre 2017
(cfr. doc. A4; A5; A6).
Come visto nei fatti, da
un controllo esperito dalla SECO il 4 luglio 2018 è emerso che l’azienda,
durante tutto il periodo in cui l’orario di lavoro è stato ridotto, non aveva
alcun sistema di registrazione ad hoc del tempo di lavoro in grado di stabilire
quali fossero le ore di lavoro effettuate o le ore perse a seguito di
interruzioni dovute a circostanze economiche (cfr. doc. 8; consid. 1.1.).
Di conseguenza la SECO, il
20.
luglio 2018, ha emesso nei confronti della ditta un ordine di restituzione, confermato
dalla decisione su opposizione del 13 dicembre 2018, relativo alla somma di fr.
157'139.75, corrispondente alle indennità per lavoro ridotto percepite da
febbraio a ottobre 2017 (cfr. doc. 8, 9; consid. 1.1.).
Il Tribunale
amministrativo federale (TAF), con giudizio B-269/2019 del 31 marzo 2020,
cresciuto in giudicato incontestato, ha respinto il ricorso inoltrato dalla SA
avverso la decisione su opposizione del 13 dicembre 2018 (cfr. consid. 1.2.).
Il TAF ha avantutto
ritenuto che le critiche della ricorrente circa il difetto di competenza della
SECO a richiedere la restituzione di indennità per lavoro ridotto percepite a
torto - competenza che a mente dell’insorgente sarebbe spettata alla Cassa di
disoccupazione - fossero infondate, rilevando:
" (…)
2.1
Le indennità indebitamente riscosse debbono essere
restituite (art. 95
cpv. 1 LADI in combinato disposto con l'art. 25 LPGA). Come
solleva la ricorrente, l'art. 95
cpv. 2 LADI disciplina la competenza della cassa di esigere dal
datore di lavoro la restituzione delle prestazioni per lavoro ridotto o per
intemperie. Tuttavia, la LADI ha conferito alla SECO in modo esplicito un ruolo
particolare. Giusta l'art. 83
cpv. 3 LADI la SECO dirige l'ufficio di compensazione. In
questa veste la SECO è incaricata di esercitare le competenze, segnatamente
anche di natura decisionale, che sono conferite all'ufficio di compensazione
per il tramite degli artt. 83 e 83a LADI. Ciò risulta del resto
dall'interpretazione letterale e storica dell'art 83 cpv.
3.
LADI (cfr. sentenza del TAF B-2454/2011 del 3
luglio 2012 consid. 3.2 con ulteriori riferimenti).
2.2
L'art. 95
cpv. 1, 2 e 3 LADI è stato modificato all'allegato n. 16 della
LPGA del 6 ottobre 2000 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2003 (RU 2002 3371, in
particolare pag. 3450; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896),
mentre l'art. 83a LADI è stato introdotto nella legge nell'ambito della
revisione della LPGA del 22 marzo 2002 ed è in vigore dal 1° luglio 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). Al suo
cpv. 3 detto disposto prevede che in materia di controllo dei datori di lavoro
decide l'ufficio di compensazione e che la cassa si occupa dell'incasso.
2.3
L'art 83a LADI è legato al regime di
responsabilità dei datori di lavoro previsto all'art. 88
cpv. 2 LADI, nonché al regime degli artt. 110 segg. dell'ordinanza
del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e
l'indennità per insolvenza (ordinanza sull'assicurazione contro la
disoccupazione [OADI, RS 837.02]), relativi alla revisione dei
pagamenti (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage, 2014, n. 11 ad art 83a LADI). Giusta l'art. 110
cpv. 1 e 4 OADI, in vigore dal 1° gennaio 1996 (RU 1996 295),
compete alla SECO in qualità di ufficio di compensazione di verificare ad
intervalli regolari, sia in modo approfondito che per sondaggio, la legittimità
dei pagamenti eseguiti dalle casse e controllare per sondaggio presso i datori
di lavoro le indennità pagate per lavoro ridotto e per intemperie. L'art.
83a LADI è stato concretizzato all'art. 111
cpv. 2 OADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (RU 2003 1828), secondo
il quale l'ufficio di compensazione comunica al datore di lavoro, mediante
decisione formale, il risultato del controllo effettuato presso quest'ultimo,
mentre la cassa si occupa della riscossione degli eventuali importi da rimborsare
basandosi sulla decisione dell'ufficio di compensazione.
2.4
Nell'evenienza in cui l'ufficio di compensazione
esperisce un controllo presso il datore di lavoro, è quindi l'ufficio di
compensazione e non la cassa di disoccupazione che rende una decisione di
restituzione (cfr. art. 52 LPGA). Si
tratta in questo caso di una deroga all'art. 95
cpv. 2 LADI, secondo la regola "lex posterior derogat legi
priori" (cfr. le sentenze del TAF B-40/2018 del 4
ottobre 2019 consid. 3.2.2, B-2880/2011 del
24.
luglio 2012 consid. 3 e B-2454/2011 del 3
luglio 2012 consid. 3.4; RUBIN, op. cit., n. 12 ad art 83a LADI):
l'ufficio di compensazione è competente per emanare la decisione di
restituzione e la cassa di disoccupazione, a cui spetta la procedura d'incasso,
non fa altro che eseguire la decisione dell'ufficio di compensazione. (…)”
Per un caso in cui la
competenza di chiedere la restituzione di indennità per lavoro ridotto era
della Cassa, poiché l’obbligo di restituzione non era stato scoperto nell'ambito di un
controllo del datore di lavoro ordinato dalla SECO, bensì nel quadro di un
procedimento penale aperto nei confronti dell'amministratore unico di una SA e
di sua moglie, conclusosi con l'emanazione di due decreti di accusa cfr. STF
8C_157/2019 dell’11 settembre 2019.
Il TAF ha, inoltre, evidenziato
che la Sezione del lavoro e la Cassa disoccupazione, nell'ambito di una domanda
di indennità per lavoro ridotto, possono presumere che il requisito relativo
alla controllabilità sufficiente del tempo di lavoro sia dato e che non devono
verificarlo loro stesse.
Al riguardo al consid.
3.3.6
è stato indicato:
" (…) il Tribunale federale ha rilevato che la portata
dell'obbligo della cassa di disoccupazione di verificare il diritto ai
contributi ogni volta prima di effettuare un versamento non può essere inteso
in maniera estensiva ed esaustiva, specialmente quando si tratta di esaminare
l'orario di lavoro controllabile, poiché in questi casi la legittimità delle
indennità percepite si lascia constatare in principio soltanto sulla base di
una documentazione dettagliata dell'azienda, segnatamente di un sistema sufficiente
di rilevamento dell'orario di lavoro (sentenza del TF 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.1.2), ciò che necessita di ulteriori
approfondimenti (cfr.
DTF 124 V 380 consid.
2.
c). A detta del Tribunale federale,
l'amministrazione non è tenuta, per legge, a procedere a dei controlli
preventivi regolari e sistematici per ogni singola impresa interessata, tanto
più che simili controlli potrebbero generalmente non solo rivelarsi complicati
e sproporzionati, ma anche rischiare di ritardare il processo di versamento
delle prestazioni e quindi di aggravare le difficoltà delle aziende che
vorrebbero essere poste al beneficio del diritto all'indennità (cfr. DTF 124 V 380 consid.
2b e 2c). Per questo motivo, il Tribunale
federale conclude che non si può attendere dal servizio cantonale e dalla cassa
di disoccupazione che verifichino metodicamente il sistema di controllo del
tempo di lavoro prima di autorizzare la riduzione del tempo di lavoro,
rispettivamente di erogare l'indennità per lavoro ridotto, ma che in simili
circostanze deve bastare che la SECO esegua un simile controllo in un secondo
tempo nell'ambito della revisione o per sondaggio (cfr. sentenza
del TF 8C_469/2011 consid.
6.2.1.2).”
E’ stato peraltro
osservato, da un lato, che per prassi costante, il formulario intitolato
"Rapporto sulle ore perse per motivi economici" non costituisce e non
può sostituire un vero e proprio sistema di controllo del tempo di lavoro, in
quanto non dà alcuna informazione sulle ore di lavoro effettivamente compiute
quotidianamente e quindi sulle eventuali ore di lavoro supplementari o altri
tipi di assenza quali vacanze, assenze in caso di malattia, infortunio,
servizio militare, corsi di perfezionamento professionale o simili.
Dall’altro,
che nemmeno dal formulario "Conteggio sul lavoro ridotto" risultavano
informazioni sulle ore effettivamente lavorate per ogni singolo giorno di
lavoro.
Il TAF ha, dunque,
concluso, che la documentazione inoltrata dalla ricorrente non permetteva di
controllare in modo sufficiente le ore di lavoro effettivamente prestate ogni
giorno per ogni singolo dipendente e che di conseguenza non sussisteva alcun
dubbio che la concessione delle indennità per lavoro ridotto era avvenuta a torto,
visto che la perdita di lavoro non era determinabile e l'orario di lavoro non era
sufficientemente controllabile in virtù dell'art. 31
cpv. 3 lett. a LADI.
Il
Tribunale amministrativo federale ha altresì deciso che erano date le premesse
per chiedere la restituzione di prestazioni indebitamente versate e la
ricorrente non poteva prevalersi della buona fede per giustificare il fatto di
non aver controllato l'orario di lavoro dei suoi dipendenti in conformità con
l'art. 31
cpv. 3 lett. a LADI e l'art. 46b OACI e sfuggire alla
restituzione delle prestazioni.
In proposito dalla STAF
B-269/2019 consid. 4.3.2., emerge:
" (…) secondo
la giurisprudenza costante (cfr. consid. 3.3.5) l'indicazione della
necessità di instaurare un sistema di controllo del tempo di lavoro sufficiente
nelle decisioni dei servizi cantonali concernenti l'indennità, come pure
nell'opuscolo dell'autorità inferiore intitolato "Info-Service,
Informazione per i datori di lavoro, Indennità per lavoro ridotto"
ossequiano l'obbligo di informare ancorato all'art. 27 cpv. 1 LPGA e
un obbligo di informare più esteso non può essere dedotto dal disposto
menzionato. Ne segue che la ricorrente non poteva quindi ignorare che per aver
diritto all'indennità doveva disporre di un sistema di controllo delle ore di
lavoro del personale interessato dal lavoro ridotto che indichi quotidianamente
le ore di lavoro prestate. Nel dubbio, per far fronte al proprio obbligo di
diligenza, la ricorrente avrebbe potuto informarsi presso l'autorità competente
per sapere se il sistema da lei adottato fosse sufficiente (sentenza del
TAF B-2601/2017 del
22.
agosto 2018 consid. 4.3, con ulteriori riferimenti).”
Inoltre, il solo fatto che le prestazioni per l'indennità di
lavoro ridotto siano state corrisposte senza riserve non può generare un
diritto alla protezione della buona fede (sentenza del TF 8C_652/2012 del 6
dicembre 2012 consid. 5.2.2; cfr. sentenza del TAF B-1832/2016 del 30
novembre 2017 consid. 4.3.2). Come risulta dal consid. 3.3.6, dall'approvazione
del lavoro ridotto da parte del servizio cantonale o dal versamento delle
indennità da parte della cassa di disoccupazione non può essere desunta una
garanzia per la sussistenza del requisito relativo ad un sistema di controllo
sufficiente del tempo di lavoro. Dal richiamo al principio della buona fede la
ricorrente non può trarre dunque alcun beneficio, tanto più che si tratta in
questi casi di una procedura su domanda del datore di lavoro, nella quale le
prestazioni statali sono concesse dapprima sulla base dei dati forniti dal
richiedente e gli uffici statali coinvolti devono poter confidare nel fatto che
i presupposti del diritto siano adempiuti.”
La Sezione del lavoro, con
decisione del 27 gennaio 2021, ha poi negato alla SA il condono, difettando la
condizione della buona fede (cfr. doc. A2; consid. 1.3.).
Tale provvedimento è stato
confermato con decisione su opposizione del 24 giugno 2021 (cfr. doc. A1;
consid. 1.3.).
L’insorgente sostiene, per
contro, di adempiere il presupposto della buona fede, in quanto, in buona
sostanza “(…) poteva bene ritenere di avere effettuato tutto correttamente,
alla luce delle accettazioni da parte della Cassa, della Sezione del lavoro e
del bonifico per tutti i mesi delle indennità” (cfr. doc. I pag. 8).
2.5
Chiamata a dirimere la
presente vertenza, questa Corte rileva che la ditta ricorrente è stata resa
attenta a diverse riprese sulla necessità di disporre di un sufficiente sistema
di controllo del tempo di lavoro. Più precisamente nei formulari "Preannuncio
di lavoro ridotto", allestiti dalla RI 1 il 25 gennaio, il 18 aprile e il
18.
luglio 2017, è indicato di espressamente di leggere l'Info-service
"Indennità per lavoro ridotto" prima di compilarli (cfr. doc. 1-3).
Al
riguardo dalla sentenza del TAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.3.5. si
evince:
" (…) Per
prassi costante, l'opuscolo dell'autorità inferiore dal titolo
"Info-Service, Informazione per i datori di lavoro, Indennità per lavoro ridotto"
soddisfa l'obbligo di informare di cui all'art. 27 cpv. 1 LPGA (sentenza
del TF 8C_375/2006
del 28 settembre 2007 consid. 2.2; sentenze del TAF B-2601/2017 del
22.
agosto 2018 consid. 4.2, B-3996/2013 del
27.
maggio 2014 consid. 9.4 segg., B-325/2013 del
20.
maggio 2014 consid. 6.2 e B-2880/2011 del
24.
luglio 2012 consid. 7.3). Detto opuscolo è pubblicato sui rispettivi siti
web dell'ente
cantonale (www4.ti.ch/dfe/de/sdl/servizi/indennita-per-lavoro-ridotto/),
della cassa interessata ([...]), nonché dell'autorità
inferiore (www.seco.admin.ch, SECO - Segreteria di Stato dell'economia
> Lavoro > Assicurazione contro la disoccupazione > Prestazioni
Indennità per lavoro ridotto). (…)”
L'Info-Service “Informazione per i datori di lavoro,
Indennità per lavoro ridotto" al numero 7, pag. 8 enuncia:
" L’azienda deve
disporre di un sistema di controllo delle ore di lavoro (ad esempio schede di
timbratura, rapporti sulle ore, ecc.) del personale interessato dal lavoro
ridotto che indichi quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese le
eventuali ore in esubero, le ore perse per motivi economici e tutte le altre
assenze quali ad es. vacanze, giorni di malattia, infortunio, servizio
militare.” (https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home.html)
Questo
testo, come indicato anche dal TAF, corrisponde a quanto
riportato alla voce "Richiami importanti riguardo all'indennità
per lavoro ridotto" nelle decisioni del 13 marzo 2017, 7 giugno 2017 e 31
agosto 2017 con le quali la Sezione del lavoro ha riconosciuto alla SA il
diritto all'indennità per lavoro ridotto (cfr. doc. 1-3), e meglio che "per
i lavoratori sottoposti al regime dell'orario ridotto bisogna ricorrere al
sistema di controllo aziendale (per es. schede di timbratura, rapporti
delle ore) che indicano quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese
eventuali ore in più, ore perse per motivi economici nonché tutte le altre
assenze quali ad es. vacanze, giorni di malattia, infortunio, servizio
militare".
Nonostante
le precise indicazioni riguardo alla necessità di implementare un sistema di
controllo del tempo di lavoro che dia informazioni sulle ore di lavoro
effettivamente compiute quotidianamente, l’insorgente, fino alla verifica
intrapresa nel luglio 2018 dalla SECO, non ha attuato alcun sistema di verifica
del tempo di lavoro idoneo, né d’altronde ha chiesto ragguagli in merito
all’amministrazione.
Il
fatto che l’amministrazione abbia versato alla ricorrente le indennità per
lavoro ridotto per il lasso di tempo febbraio - ottobre 2017 senza sollevare
alcuna obiezione circa il sistema di controllo delle ore di lavoro non è del
resto di alcun ausilio per la ricorrente.
Tale
circostanza è da far risalire unicamente alla mancata verifica prima del luglio
2018.
da parte della SECO del sistema di registrazione del tempo di lavoro della
ditta.
Ciò
non è, tuttavia, da imputare all’amministrazione, in particolare alla Cassa di
disoccupazione, non essendo tenuta a predisporre dei controlli approfonditi,
regolari e sistematici per ogni singola impresa al momento del riconoscimento
del diritto alle ILR o durante il periodo di versamento delle indennità. È
infatti sufficiente che simili controlli vengano eseguiti dalla SECO in un
secondo tempo nell’ambito della revisione o per sondaggio (cfr. consid. 2.4.; STAF
B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.3.6; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015).
In simili condizioni a
ragione la Sezione del lavoro ha negato l’esistenza del presupposto della buona
fede, considerando che l’assenza di un controllo sistematico delle ore di
lavoro ridotto nell’azienda ricorrente costituisce una negligenza grave (cfr.
STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015).
2.6
L’insorgente, tramite il
proprio patrocinatore, ha chiesto di sentire “il preposto funzionario della
Cassa”, come pure i collaboratori della Sezione del lavoro __________ e __________
(cfr. doc. I pag. 9).
Questa Corte, considerato che i documenti già presenti all’incarto
consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, ritiene che l’assunzione di
ulteriori prove non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini
della risoluzione della vertenza.
Di conseguenza la richiesta
dell’insorgente concernente l’audizione dei testi deve essere respinta.
A
tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,
qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il
giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4
dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.;
9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017
consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016
del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF
8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009;
STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio
2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b;
122.
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.7
Alla luce delle risultanze di
cui sopra, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede della ricorrente,
prima condizione per ottenere un eventuale condono, deve confermare la
decisione su opposizione del 24 giugno 2021.
2.8
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il
ricorso è datato 23 agosto 2021 ed è stato inoltrato il 24 agosto 2021.
Pertanto è applicabile il nuovo diritto.
L’oggetto
della lite sottoposta all’esame del TCA concerne la richiesta di condono respinta
dalla Sezione del lavoro.
In casu può restare aperta
la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a
prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.
Nel caso sia una lite di
prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede
l’applicazione.
Anche qualora la causa non
riguardasse prestazioni (in proposito cfr. STF 9C_639/2011 del 30 agosto 2012
consid. 3.2. in cui l’Alta Corte ha stabilito che non si è in presenza
di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI in
caso di vertenze concernenti il condono della restituzione di prestazioni), non
verrebbero comunque imposte spese.
In effetti il Tribunale
federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha
evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di
cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in
maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie
al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,
ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla
impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della
procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU
2018.
S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre
spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una
base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid.
4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Nel Cantone Ticino, come
rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021
consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata
(art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Ne discende che nel
presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.39 del 25
agosto 2021).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti