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Decisione

38.2021.64

A ragione SdL ha riconsiderato decisione con cui aveva riconosciuto ILR ad associazione di canto. Decisione manifestamente errata. Non esisteva per il maestro, unico dipend. e figura di assoluto riferimento, effettivo rischio di licenziamento a breve termine. Rettifica inoltre di notevole importanza

8 novembre 2021Italiano59 min

I

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2021.64

rs

Lugano

8 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 settembre 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 26 luglio 2021 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il

15 aprile 2020 i RI 1 hanno inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di

lavoro ridotto per il periodo 15 aprile – 30 giugno 2020 (cfr. doc. 1).

Dal

relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che la perdita di

lavoro probabile è del 100% e colpisce l’unico dipendente, il Maestro Direttore

__________ (cfr. doc. 1 pti. 2.1, 3; 3), dall’altro, che quale causa è stato

indicato che “la nostra corale ha interrotto le prove settimanali dal 1.03 a

causa dell’emergenza Covid-19 e non sappiamo quando potremo riprendere.

Precisiamo che la nostra attività non è a scopo di lucro e nell’impossibilità

di far fronte a ingaggi già previsti siamo confrontati con difficoltà

finanziarie.” (cfr. doc.1 p.to 3.3.).

1.2. La Sezione del lavoro, il 28

aprile 2020, ha sollevato parziale opposizione, nel senso che il diritto

all’indennità per lavoro ridotto è stato riconosciuto per il periodo 15 aprile

– 14 ottobre 2020, ritenendo, sulla base della documentazione presentata, che i

presupposti relativi al diritto alle indennità per lavoro ridotto, per quanto

atteneva all’esame di sua competenza, fossero adempiuti (cfr. doc. 4).

Il diritto all’ILR è stato

successivamente decurtato al 31 agosto 2020 a seguito dell’abrogazione del 12

agosto 2020, con effetto dal 1° settembre 2020, dell’art. 8c dell’Ordinanza COVID-19

assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 2020 (cfr. doc. A pag. 1;

RU 2020 3569).

1.3. Il 25 novembre 2020

l’amministrazione ha emesso una nuova decisione con la quale ha riconsiderato

il provvedimento del 28 aprile 2020, sollevando opposizione al versamento delle

indennità per lavoro ridotto in relazione al lasso di tempo dal 15 aprile al 31

agosto 2020 e rilevando:

" (…)

2.1 L'art. 53 LPGA regola l'istituto della riconsiderazione,

stabilendo che l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle

decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che

erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza

(cpv. 2).

Da un controllo effettuato dall'amministrazione è emerso che la

decisione 28 aprile 2020 è manifestamente errata e visto l'importante impatto

finanziario della medesima con l’erogazione delle indennità per lavoro ridotto,

la sua rettifica riveste una notevole importanza. (…)

Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta dalla società RI

1 risulta il seguente scopo: “Nel 1932, sotto la denominazione “__________”,

si è costituita a __________ una società di __________, avente per scopo

l’insegnamento della musica corale e folcloristica (…)” (punto 1.1 dello

Statuto RI 1). Le sue fonti di entrata sono costituite dalle tasse sociali,

soci contribuenti, versate verosimilmente a prescindere da situazioni

contingenti che ne impediscono l’attività – da contributi comunali e sussidio

Federazione Cantonale costumi, quando invece in un’azienda la maggior fonte di

ricavo dovrebbe essere costituita dalla vendita di beni e/o servizi da essa

prodotti. Al riguardo dei sussidi pubblici e Federazione Cantonale costumi,

essi ammontavano a CHF 5'285.85 per l’esercizio 2019, a fronte di una massa

salariale pari a CHF 8'797.20 annuali.

Tenuto conto di quanto precede, non resta che constatare come la

ricorrente, pur essendo un datore di lavoro, non possa essere considerata alla

stregua di un’azienda. Essa non appare produrre beni o servizi a scopo

commerciale, bensì piuttosto garantire la (importante) soddisfazione di bisogni

secondari. Otre a ciò il rischio imminente e concreto di licenziamento non

appare realizzato, poiché la massa salariale appare coperta in modo importante

dai sussidi. (…)” (Doc. 7)

1.4. Contro la decisione del 25

novembre 2020 i RI 1, tramite il proprio presidente, __________, il 30 novembre

2020, hanno interposto opposizione, asserendo in particolare, da un lato, che

le entrate fisse dell’associazione sono costituite dalla tassa sociale, dai

contributi volontari dei simpatizzanti e dal contributo della __________,

mentre i contributi variabili sono determinati dai “servizi” a pagamento,

eventuali lotterie ecc.

Dall’altro, che la __________

in realtà non versa un sussidio, bensì un contributo a fronte delle spese

affrontate. L’importo di fr. 4'285.85 pagato nel 2019 dalla Federazione 2019

corrisponde alle spese sostenute dal coro per i costumi nel 2018.

È stato altresì affermato:

" (…) Da

gennaio a tutt’ora la nostra attività si è praticamente fermata; impossibile

riunirsi per le prove settimanali salvo eccezioni, impossibile pianificare

eventi a breve-lunga scadenza come i festeggiamenti per il 90.mo del coro nel

2022 e per il quale è necessario attivarsi sin d’ora in quanto non siamo

professionisti ma dilettanti. Inoltre questa pausa prolungata ci impedisce di

proporci con esibizioni in pubblico e, di conseguenza, ci priva di eventuali

entrate supplementari. Considerato quanto sopra sarebbe impossibile pensare di

rimanere senza il nostro maestro, figura di importanza fondamentale per il

nostro __________ e con il quale il rapporto di lavoro è tuttora in vigore. (…)”

(Doc. 8)

1.5. Con decisione su opposizione

del 26 luglio 2021 la Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 25

novembre 2020 con la seguente motivazione:

" (…) Dall’esame

della documentazione agli atti risulta che la fonte principale d'entrata

dell'opponente in periodo pre-pandemia era costituita dalle tasse sociali e dai

contributi dei soci - versati verosimilmente a prescindere da situazioni

contingenti che ne impediscono l'attività - accompagnati dal contributo versato

dalla __________ (65%), mentre i ricavi da attività commerciale erano marginali

(35%) (cfr. conto economico 2019; scritto 23 novembre 2020 dell'opponente,

risposta Pt. 2). Anche durante il periodo pandemico, la fonte principale

d'entrata dell'opponente è costituita dalle tasse sociali, contributi dei soci,

contributo versato dalla __________ e contributo __________ (cfr. conto

economico 2020; scritto 23 novembre 2020 dell'opponente, risposta Pt. 2).

Peraltro nel conto economico 2020 allestito dall'opponente risultano alcune

voci di costo - segnatamente "Pranzo assemblea", "Uscita a __________"

- che avrebbero potuto essere ridotte (cfr. conto economico 2020). ln tal

senso, il fatto che l'associazione, nonostante l'anno di pandemia caratterizzato

da limitazioni ai contatti diretti e alle attività di gruppo, abbia deciso di

svolgere a sue spese eventi conviviali quali quelli sopra indicati (quando

invece avrebbe facilmente potuto rinviarli) lascia intendere l'assenza di una

reale preoccupazione dell'opponente per la sua situazione finanziaria.

Considerato quindi come la principale fonte di ricavo

dell'opponente non è la vendita di beni/servizi da essa prodotti in un rapporto

sinallagmatico, bensì i contributi pubblici, quote e contributi sociali, in

concreto non sussiste alcun rischio di chiusura dell'associazione. A conferma

di ciò, rilevasi come nonostante situazioni economiche

deficitarie durante il periodo pre-pandemico, l'attività dell'opponente -

associazione attiva dal 1932 (cfr. art. 1 .1 Statuto dei RI 1) - non si è mai

arrestata.

Inoltre, nel caso di specie non sussiste alcun rischio immediato e

concreto di licenziamento del Sig. A. __________, direttore artistico dei RI 1

(cfr. contratto di lavoro 1. luglio 2017 del Sig. __________). Infatti, non

solo il citato dipendente svolge un'attività essenziale per l'esistenza

dell'associazione (cfr. art. 5.11 Statuto dei RI 1, "Al Maestro

Direttore è affidata la direzione artistica del coro ed egli dipende dal

Comitato. La partecipazione del corista all'esecuzione è subordinata al parere

del Maestro"); ma anche l'opponente stessa ha dichiarato che qualora

l'indennità non fosse concessa lo "Stipendio mensile del Maestro

[sarebbe] da pagare in ogni caso" (cfr. scritto 23 novembre 2020

dell'opponente, risposta al Pt. 1 1). A conferma di ciò, l'UG constata che il

collaboratore è ancora alle dipendenze dell'opponente, malgrado la medesima ad

oggi non abbia più percepito le indennità per lavoro ridotto.

ln definitiva, non essendo l'esistenza della richiedente

compromessa e non sussistendo alcun rischio imminente e concreto di

licenziamento del dipendente annunciato, il diritto alle indennità per lavoro

ridotto non può essere riconosciuto. (…)” (Doc. A)

1.6. Contro la decisione su

opposizione del 26 luglio 2021 i RI 1, sempre tramite il proprio presidente, hanno

inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo valere:

" (…)

1. Perché è stato

accettato il preannuncio di lavoro ridotto del 15.04.2020 e solo il 25.11.2020,

dopo ben 7 mesi, l'UG ha riconsiderato la decisione?

2. Precisiamo che

gli eventi conviviali citati a pag. 3 e più precisamente a) "Pranzo

assemblea" e b) "Uscita a __________" si sono svolti a) il 18

gennaio 2020 quindi prima dell'emergenza Covid e b) il 4 luglio 2020,

all'aperto e con le dovute precauzioni, quando gli allentamenti erano già in vigore.

3. Se il nostro

coro dovesse licenziare il Maestro __________, la nostra attività sarebbe

fortemente compromessa e il coro destinato a chiudere i battenti. Va da sé che

nessun contributo né pubblico e tantomeno privato sarebbe concesso. L'esistenza

del nostro coro è pertanto vincolata alla presenza di un Maestro Direttore.

4. È vero che la

nostra associazione non può e non deve essere paragonata a un'azienda

fornitrice di beni o servizi, ma trattasi di un'associazione culturale che,

oltre all'insegnamento della musica e del canto, salvaguarda il patrimonio

canoro del nostro Cantone.

Con la presente esprimiamo la nostra profonda delusione per come è

stato trattato il nostro caso, illudendoci e praticamente screditando questo

settore culturale che, in altre parti della Svizzera, è molto considerato.

Chiediamo pertanto di riconsiderare la nostra richiesta di

indennità per lavoro ridotto e di annullare la restituzione dell'importo assegnatoci

ammontante a CHF 2'191.40.”

(Doc. I)

1.7. Nella sua risposta del 27

settembre 2021 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere il ricorso con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. III).

1.8. Il

28 settembre 2020 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di

10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le

parti sono rimaste silenti.

in diritto

2.1. Va preliminarmente

evidenziato che la costante giurisprudenza federale ha stabilito che è

la decisione impugnata

che costituisce il presupposto e il contenuto

della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del

26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.;

STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre

2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V

418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF

110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).

Nella presente fattispecie,

davanti al TCA, è stata contestata la decisione su opposizione emessa il 26

luglio 2021 dalla Sezione del lavoro, la quale concerne esclusivamente il

diniego del diritto all’indennità per lavoro ridotto dal 15 aprile al 31 agosto

2020 (cfr. doc. A)

Ogni

altra questione, in particolare quella specifica alla restituzione di indennità

già percepite, esula dalla presente causa.

Di

conseguenza la richiesta “di annullare la restituzione dell’importo

assegnatoci ammontante a CHF 2'191.40” risulta irricevibile.

2.2. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del

lavoro abbia negato ai RI 1 il diritto a indennità per lavoro ridotto per il

suo Maestro Direttore nel periodo dal 15 aprile al 31 agosto 2020.

Fatti

I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31 LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"

a. sono soggetti

all'obbligo di contribuzione all'assicurazione

contro la disoccupazione e

non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione

nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato

disdetto;

d. la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro

potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art.

32 cpv. 1 LADI prevede che:

"

Una perdita di lavoro è

computabile se:

a. è dovuta a

motivi economici ed è inevitabile e

b. per

ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il

cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

"

Il Consiglio

federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro

riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle

condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di

quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile

soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione

dell’esercizio.”

Al

riguardo, l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

"

1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti

delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono

computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti

adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del

danno.

Considerandi

2.

La

perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di

importare o di esportare materie prime o merci;

b. il

contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i

combustibili;

c. restrizioni

di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni

di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati

da forze naturali.

3.

La

perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono

dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4.

La

perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia

coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato

contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di

lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta

applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

L’art.

33.

LADI enuncia:

1.

Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione

aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella

professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del

grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia

cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni

immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate

da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o

al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2.

Il

Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la

perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il

Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione.”

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente

controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro

occupato nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che, come soci, compartecipi

finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano

o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come

anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3

Nella

Prassi LADI ILR, la Segretaria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha

stabilito che:

"

(…)

D1 Una

perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;

· cade in

giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per

singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne

persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;

· concerne

persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora

l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di

questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre

circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa

essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età

scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione

dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di

questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella

lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di

istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una

diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di

un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta

probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è

solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella

costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore

solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera

normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure

d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.

Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali

che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono

essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la

giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le

aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività

specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di

lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale

del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per

l'azienda sono computabili.

(…)

D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente

o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli

il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella

sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al

versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il

cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di

ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:

le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a

lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione

causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della

costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o

dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;

le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del

datore di lavoro o di un dirigente. (…)”

Per

quanto concerne il lavoro ridotto nelle aziende pubbliche e

nell’amministrazione la Prassi LADI ILR prevede:

" (…)

D36 In genere le aziende di diritto pubblico non

adempiono i

presupposti dell’indennità per

lavoro ridotto in quanto non presentano veri e propri rischi aziendali.

Considerato che esistono varie forme di aziende statali, non si può però

escludere a priori che in singoli casi i presupposti del diritto all’indennità

per lavoro ridotto siano soddisfatti (DTF 121 V 362).

D37 Non sussiste alcun diritto all'indennità per lavoro

ridotto per le aziende di diritto pubblico che non presentano alcun rischio

aziendale, poiché esse devono adempiere i loro mandati legali indipendentemente

dalla situazione economica (mandati di prestazioni) e sono sostenute nei

periodi di difficoltà finanziarie in quanto le loro spese supplementari o le

loro perdite sono coperte dai fondi pubblici (DLA 1996/1997 pag. 122).

è Giurisprudenza

DLA 1995 pag. 176 (La

condizione secondo cui una perdita di lavoro è computabile soltanto se è dovuta

a motivi economici ed è inevitabile non è adempiuta se l’azienda non corre

alcun rischio, ossia se l'azienda non rischia di essere chiusa. L’ILR serve a

evitare i licenziamenti a breve termine)

(…).

G4 Il datore di lavoro deve motivare nel preannuncio la necessità del

lavoro ridotto e dimostrare che i presupposti del diritto all’indennità sono

adempiuti. A tal fine, è tenuto a rispondere a tutte le domande contenute nel

modulo di preannuncio (art. 28 LPGA). (…)”

Nella

“Direttiva 2020/06: aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” del 9 aprile 2020, la SECO ha in particolare previsto quanto segue:

"

(…)

Richieste dei datori di lavoro di diritto pubblico

Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare

l’occupazione nelle aziende in cui i posti di lavoro sono a rischio a seguito

delle condizioni economiche sfavorevoli. Un requisito fondamentale è dunque

l’esistenza di una minaccia per i posti di lavoro. Tuttavia su molti datori di

lavoro di diritto pubblico non grava alcun rischio aziendale o di fallimento,

perché devono assolvere i compiti affidati loro dalla legge indipendentemente

dalla situazione economica. Le difficoltà economiche (ad es. di liquidità), le maggiori

spese o addirittura le perdite connesse all’attività aziendale sono coperte con

fondi pubblici, come sovvenzioni o altri valori monetari. In questi casi i

posti di lavoro non sono a rischio. Considerate le peculiarità organizzative

dell’istituto di diritto pubblico (regolamento sulle sovvenzioni, garanzie

statali in mandati di prestazioni ecc.), se le eventuali conseguenze economiche

negative non generano un immediato taglio dei posti di lavoro, riconoscere il

diritto all’ILR contrasterebbe con le finalità della stessa.

Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro

di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e

dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un

ente pubblico sulla base di una convenzione. In tal caso è determinante che la

convenzione stabilisca l’entità con cui l’ente pubblico copre i costi (mediante

sovvenzioni ecc.) e che di conseguenza i posti di lavoro non sono a rischio

neppure in assenza di copertura dei costi. Questo può riguardare le grandi come

le piccole aziende (es. se la piscina di un Comune è gestita da privati o da

un’associazione ma sussiste una garanzia di disavanzo da parte del Comune).

L’unico elemento determinante è se, a seguito della situazione giuridica, vi è

il rischio di una perdita immediata di posti di lavoro.

I datori di lavoro di diritto pubblico e le

associazioni o i datori di lavoro privati che, su mandato pubblico, gestiscono

aziende o imprese o erogano servizi, devono dimostrare che i posti di lavoro

sono a rischio, nonostante le convenzioni in essere con gli enti pubblici

man-danti. In mancanza di una dimostrazione credibile, non sussiste alcun

diritto all’ILR. (…)”

Nella

“Direttiva 2020/15: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»”

del 30 ottobre 2020, che sostituisce la Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020,

la SECO ha precisato che:

"

(…)

2.1

Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie

ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa

associata devono essere considerate temporanee.

2.2

Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e

della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale

a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a

LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto,

le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo

motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a

LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le

perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono

riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è

una giustificazione insufficiente.

(…)

2.3

Perdite di lavoro dovute a

provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in

relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto

le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella

regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e

dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo

singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità

cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili

al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di raggiungere

il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di

lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51

cpv. 3 OADI). (…)”

(…)

2.6

Preannunci dei fornitori di prestazioni

pubbliche (datore di

lavoro pubblico, amministrazione pubblica

ecc.)

Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare i posti di

lavoro. Questa misura serve a evitare che si verifichino licenziamenti

immediati a causa di un calo temporaneo della domanda di beni e servizi e della

conseguente perdita di lavoro (cfr. anche DTF 121 V 362 consid. 3. a). Tale

rischio (diretto) di perdita di posti di lavoro sussiste fondamentalmente

soltanto per le aziende che finanziano la loro fornitura di servizi

esclusivamente con i redditi o il denaro generato da privati.

Al contrario, sui fornitori di prestazioni pubbliche

non grava alcun rischio aziendale o di fallimento, poiché devono assolvere i

compiti affidati loro dalla legge indipendentemente dalla situazione economica.

Eventuali difficoltà economiche, le maggiori spese o addirittura le perdite

connesse all’attività aziendale sono coperte con fondi pubblici, come

sovvenzioni o altri valori monetari. Generalmente, in questi casi non vi è

nessuna minaccia immediata di perdere posti di lavoro.

Sulla base del mandato dei fornitori di prestazioni

pubbliche e tenendo conto dello scopo dell’ILR, ne consegue che i fornitori di

prestazioni non hanno fondamentalmente diritto all’ILR per i loro

collaboratori. La concessione dell’ILR in caso di sospensione temporanea di

questa prestazione equivarrebbe a trasferire i costi salariali al fondo AD,

senza il rischio di licenziamenti immediati (che il legislatore deve

contrastare) in relazione a tali società di diritto pubblico.

Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro

di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e

dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un

ente pubblico sulla base di una convenzione.

La concessione dell’ILR per i collaboratori dei

fornitori di prestazioni pubbliche è consentita soltanto se i collaboratori

interessati sono esposti a un rischio immediato e concreto di licenziamento.

Ciò può riguardare anche solo ambiti parziali dei fornitori di prestazioni. Ad

esempio, un’azienda di trasporto può comprendere sia un reparto i cui

collaboratori hanno diritto all’ILR in caso di calo del fatturato (es. pullman

turistici) sia un reparto i cui collaboratori non ne hanno diritto (gestione

sovvenzionata di autobus locali).

Esiste un rischio diretto e concreto di perdere posti

di lavoro se non c’è alcuna garanzia/sicurezza che i costi operativi vengano

completamente coperti in caso di calo della domanda o di riduzione ordinata

dell’offerta da parte del cliente e se le aziende interessate hanno la

possibilità di licenziare direttamente i collaboratori al fine di ridurre i

costi operativi. Queste due condizioni devono essere soddisfatte

contemporaneamente.

Il SC deve semplicemente verificare se esiste un

rischio immediato e concreto di perdere posti di lavoro e se il datore di

lavoro può dimostrarlo mediante un’adeguata documentazione. È quindi

responsabilità delle aziende che forniscono prestazioni pubbliche (Service

Public) fornire al SC tale documentazione adeguata (regolamenti del personale,

contratti di lavoro, mandati di prestazione, concessioni, accordi di

sovvenzione, CCL ecc.), al fine di dimostrare in maniera attendibile che esiste

un rischio diretto e concreto di licenziamento in caso di perdita del lavoro.

Non sono necessarie ulteriori verifiche. L’introduzione del lavoro ridotto va

respinta soltanto se i documenti presentati dal datore di lavoro non sono in

grado di provare il rischio di perdere posti di lavoro.

Se sono soddisfatte tutte le condizioni per il diritto

all’indennità e l’ILR viene accordata, l’istituzione ha diritto all’ILR in

misura pari alle ore di lavoro perse e alla perdita computabile senza alcuna

differenza, proprio come ogni altra azienda che soddisfa le condizioni per il

diritto all’ILR. In particolare occorre osservare che, nel calcolo dell’ILR,

non sono dedotte né la parte sovvenzionata né la garanzia statale. Neppure

eventuali misure di sostegno decise a posteriori dal Parlamento o dal Consiglio

federale portano a una riduzione dell’ILR (ciò significa che questi pagamenti

non comporterebbero né il versamento di un importo inferiore dell’ILR né

rimborsi). Tali precisazioni entrano in vigore retroattivamente il 1° giugno

2020.

In caso di decisione su opposizione, la presenza di

entrambe le suddette condizioni di diritto (rischio concreto di perdere posti

di lavoro e nessuna copertura completa dei costi operativi) deve emergere

chiaramente e inequivocabilmente dalla giustificazione, con precisi rimandi ai

documenti di riferimento.”

In

quell’occasione è stato introdotto nella Direttiva un nuovo punto 2.6 a.

relativo al preannuncio di organizzazioni non commerciali:

" In

generale, i singoli e quindi le organizzazioni (indipendentemente dalla loro

forma giuridica) con cui sono impiegati non hanno diritto a ILR se non vi è una

perdita economica e il lavoro ridotto non serve a mantenere i posti di lavoro.

Un'organizzazione, ad esempio un'associazione o una cooperativa il

cui scopo è il benessere dei suoi membri e che è finanziata dalle quote

associative, non subisce alcuna perdita economica e i posti di lavoro non sono

in pericolo. Non vi è quindi alcun diritto a ILR, anche se il lavoro dei

dipendenti deve essere temporaneamente sospeso a causa di misure ufficiali.

Tuttavia, un'associazione che fornisce servizi e si finanzia con

le tasse che riceve in cambio (ad es. proventi delle vendite, biglietti

d'ingresso) può subire perdite economiche a causa di misure ufficiali e i posti

di lavoro possono essere messi in pericolo. Pertanto, il diritto all’ILR può

essere soddisfatto se le altre condizioni sono soddisfatte (assenza dal lavoro

inevitabile, non può essere evitata con misure economicamente sopportabili,

almeno il 10%, temporaneo, tipo di contratto di lavoro).

Nel caso di organizzazioni che rappresentano un misto di questi

due casi estremi, ad esempio che cofinanziano il personale dei dipendenti con

contratti o mandati più piccoli, occorre procedere ad una ponderazione degli

interessi caso per caso.

Caso di studio 1: Un'associazione

musicale locale che si esibisce occasionalmente in festival comunitari, ma il

cui reddito consiste principalmente in quote associative, donazioni, ecc. non

subisce alcuna perdita di lavoro a causa della cancellazione di un festival

comunitario, e il lavoro di un amministratore delegato impiegato su piccola

scala non è minacciato. In questo caso la richiesta all’ILR deve essere respinta.

Caso di studio 2: Un'orchestra

musicale, organizzata anche come associazione che paga gli stipendi dei

musicisti impiegati e di altro personale con il reddito delle sue esibizioni,

subisce la perdita di ore lavorative a causa dell'annullamento delle esibizioni

e del divieto di prove, e i posti di lavoro sono minacciati. In questo caso, il

diritto all’ILR deve essere accettato se le altre condizioni sono soddisfatte.

(…)”

Nella

“Direttiva 2021/01: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” del 20 gennaio 2021, che ha sostituito la Direttiva 2020/15 del 30

ottobre 2020, la SECO ha mantenuto i citati p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 ed ha così

modificato il punto 2.6 a:

"

2.6

a Preannuncio di

organizzazioni non commerciali

L’art. 31 LADI disciplina le condizioni per il diritto

alla riscossione dell’ILR. Non si può escludere a priori che i lavoratori del

settore pubblico, delle aziende parastatali o di associazioni private non

abbiano alcun diritto all’indennità per lavoro ridotto. Lo status del datore di

lavoro (diritto pubblico, associazione, cooperativa, fondazione ecc.) è

irrilevante ai fini della questione, mentre al contrario è importante lo status

contributivo del lavoratore. Per ogni singolo caso è necessario verificare se

sussistono le condizioni per il diritto alla riscossione previste dall’articolo

31.

LADI e se vi sia il rischio che il lavoratore interessato possa perdere il

posto di lavoro. Se un’azienda o un’attività commerciale è tenuta a garantire

lo svolgimento dell’attività a prescindere dalla situazione economica e dalle

difficoltà economiche, e se le maggiori spese sostenute o le perdite generate

sono coperte da fondi pubblici, di norma per i lavoratori interessati non

esiste alcun rischio di licenziamento immediato. In questi casi la richiesta

dell’ILR dovrebbe essere respinta.

Þ Vedi anche Prassi LADI ILR D38 nuovo”

I

p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 e 2.6 a sono rimasti invariati nella “Direttiva

2021/06: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 19

marzo 2021,che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021, nella

Direttiva 2021/06 del 20 aprile 2021 che ha sostituito quella del 19 marzo 2021

e nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 che sostituisce la Direttiva del

20.

aprile 2021 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service

/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

Nella

“Direttiva 2021/16: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” del 1°ottobre 2021 che sostituisce la Direttiva 2021/13 del 30

giugno 2021 al posto del punto 2.6a è stato inserito il rinvio:

" Þ Vedi Direttiva 2021/14 Prassi LADI ILR D38

nuovo”

Quest’ultimo punto della

Prassi LADI ha integralmente ripreso il contenuto del punto 2.6a appena

riprodotto.

2.4

Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_458/2020 del

27.

settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020

del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020

consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.;

STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195;

STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF

138.

V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169

consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021

consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V

224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.

258.

seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203

consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STF I 102/00

del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997

ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88

consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98

consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5

Nella presente

evenienza dalle carte processuali, in particolare dallo Statuto, emerge che nel

1932, sotto la denominazione “RI 1”, è stata costituita una società - apolitica

e aconfessionale - di canto mista, avente per scopo l’insegnamento della musica

corale e folcloristica.

Nel 1974 la

ragione sociale è stata modificata in “RI 1” (cfr. doc. 6: p.to 1 dello Statuto).

I RI 1 - che non hanno

scopo di lucro (cfr. doc. 1; consid. 1.1.) - sono composti di soci attivi con

diritto di voto, soci onorari con diritto di voto e soci sostenitori senza

diritto di voto.

Socio attivo è colui che

frequenta regolarmente le lezioni e prende parte alle esecuzioni, socio

onorario è colui che si è particolarmente distinto a favore della Società e

sostenitore è colui che versa un contributo volontario. Ogni socio attivo è

tenuto a pagare la tassa sociale.

L’ammissione al coro è

subordinata a un periodo di prova che viene deciso dal Comitato su proposta del

Maestro Direttore al quale è affidata la direzione artistica del coro e dipende

dal Comitato. La partecipazione dei coristi all’esecuzione è subordinata al

parere del Maestro (cfr. doc. 6: p.ti 2.1-2.6, 5.11 dello Statuto).

Dal 1° maggio 2014

direttore artistico dei RI 1 è __________. Dal relativo contratto, nella

versione del 1° gennaio 2017, si evince che la retribuzione pattuita ammonta a

fr. 500.-- al mese ai quali vanno aggiunti fr. 100.-- a titolo di indennità di

trasferta. E’ inoltre stato precisato, da un lato, che “nel compenso sono

comprese le prove settimanali, il tempo di reperimento e la preparazione della

musica da proporre al coro, eventuali esibizioni pubbliche, ed eventuali

riunioni a carattere amministrativo/organizzativo”.

Dall’altro, che “le

parti possono recedere dal presente contratto, comunicando la decisione con 90

giorni di preavviso” (cfr. doc. 3).

Nella “Dichiarazione dei

salari e degli assegni familiari per l’anno 2018” agli atti è stato indicato che

il salario determinante AVS/AI/IPG per quell’anno da gennaio a dicembre era di

fr. 6'000.-- (fr. 500 x 12 mesi; cfr. doc. 3).

Dalla Chiusura conti per

il 2019 emerge quale “Onorario Maestro” l’importo di fr. 7'200.-- (fr. 600 x 12

mesi). Lo stesso ammontare è stato inserito nella Chiusura conti relativi al

2020.

(cfr. doc. 8; 11).

I

RI 1, il 15 aprile 2020, hanno inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio

di lavoro ridotto per il periodo 15 aprile - 30 giugno 2020 per l’unico

dipendente, e meglio per il Maestro Direttore __________, con una perdita di

lavoro probabile del 100%. La richiesta è stata motivata facendo riferimento all’interruzione

delle prove settimanali dal 1° marzo 2020 a causa dell’emergenza Covid-19 e

all’impossibilità di rispettare gli ingaggi già previsti con conseguenti

difficoltà finanziarie (cfr. doc.1; consid. 1.1.).

La Sezione del lavoro, il

28.

aprile 2020, ha riconosciuto il diritto all’indennità per lavoro ridotto per

il periodo dal 15 aprile al 14 ottobre 2020 - poi decurtato al 31 agosto 2020

(cfr. doc. 4; consid. 1.2.).

Il 12 novembre 2020

l’amministrazione ha posto ai RI 1 alcune domande al fine di completare le

informazioni a sua disposizione:

" 1. Descrivere

in modo dettagliato le vostre attività;

2.

Fonti di

finanziamento delle vostre attività (tipologia di entrate);

3.

Eventuali

sussidi dal settore pubblico (Confederazione/Cantone/Comuni) e/o para-pubblico

a. quanto

rappresentano i sussidi rispetto ai vostri ricavi annuali (in CHF e in

percentuale)?

b. quanto

rappresentano i sussidi alla vostra massa salariale annuale (in CHF e in

percentuale)?

4.

Copia dei

contratti di prestazioni in vigore con il settore pubblico;

5.

Copia dei

contratti di prestazioni in vigore con altri enti pubblici/para-pubblici;

6.

Chi risponde

per/copre eventuali perdite d'esercizio. Ci sono garanzie di copertura del

deficit d'esercizio?

7.

Indicazione di

testi legislativi che disciplinano i finanziamenti alla vostra associazione;

8.

Inviare la copia

degli statuti dell'associazione

9.

Inviare la copia

dei conti annuali 2019 (conto economico, bilancio e, se esiste, rapporto di

revisione);

10.

Budget 2020;

11.

Conseguenze immediate per il

personale dipendente nel caso le indennità per lavoro ridotto non vi fossero

concesse;

12.

Allestire una vostra tabella

e indicare la cifra d'affari mensile realizzata da gennaio 2016 ad ottobre

2020;

13.

Indicare la cifra d'affari

presumibile per i mesi di novembre e dicembre 2020, precisando com'è stata

calcolata.” (Doc. 5)

Dallo scritto di risposta

del 23 novembre 2020 della parte ricorrente risulta quanto segue:

" 1. Descrizione

attività.

Coro misto in costume tradizionale.

Animazioni corali spontanee e non.

2.

Fonti di finanziamento

- animazione

gratuita di pomeriggi nelle Case per Anziani, 2 volte l'anno;

- su

chiamata per eventi privati (CHF 700.--/CHF 1'000.--), possibilmente 1 volta

l'anno;

- su

chiamata da enti pubblici (__________ CHF 300.--/CHF 400.--, 2 volte l'anno);

- per

eventi straordinari quali per es. partecipazioni in seno alla Federazione __________

(nessuna remunerazione);

- tassa sociale (ca. CHF 500.--);

- soci contribuenti (ca. CHF 2’000.--).

3.

Sussidi dal

settore pubblico (__________): CHF 1'000.—

4., 5., 6., 7. Nessuna documentazione

6.

Perdite

d'esercizio coperte dalla nostra associazione grazie agli accantonamenti.

7.

Testi

legislativi

8.

Statuto allegato

9.

Conti annuali

2019.

allegati

10.

Budget 2020 allegato

11.

Conseguenze

Stipendio mensile del Maestro da pagare in ogni caso.” (Doc.

6)

Il 25 novembre 2020 la

Sezione del lavoro ha riconsiderato la decisione del 28 aprile 2020, sollevando

opposizione al versamento delle indennità per lavoro ridotto per il lasso di

tempo dal 15 aprile al 31 agosto 2020 (cfr. doc. 7; consid. 1.3.).

I RI 1, il 30 novembre

2020, hanno interposto opposizione contro il provvedimento del 25 novembre 2020

(cfr. doc. 8) e il 1° giugno 2020, tramite messaggio di posta elettronica,

hanno sollecitato l’evasione della stessa con la seguente precisazione:

" (…) Il

nostro coro fa parte della Federazione __________ la quale è affiliata

all’Unione Svizzera dei Cori (USC) che è sostenuta dall’Ufficio federale della

cultura.

L’USC ha trasmesso a tutti i propri

affiliati un formulario per la richiesta di aiuti finanziari specificatamente

per lo stipendio dei Maestri Direttori.

Abbiamo in tal senso richiesto ulteriori

informazioni su come procedere tenuto conto che vi era una domanda cantonale

pendente.

L’USC ci ha risposto che, per poter

prendere una decisione in merito alla richiesta, è imperativo avere in mano una

decisione del Cantone di appartenenza del coro.

Pertanto, fintanto che non saremo in

possesso di tale decisone, positiva o negativa, l’USC non potrà darci nessun

aiuto. (…)” (Doc. 9)

Il 15 giugno 2021

l’amministrazione ha chiesto alla parte ricorrente di produrre copia dei conti

annuali 2020 (conto economico, bilancio e, se esistente, rapporto di

revisione), copia del budget 2021, copia della dichiarazione dei salari AVS

2020.

La Sezione del lavoro ha inoltre inviato la medesima a specificare (se

non figurante nei conti annuali 2020) se ha beneficiato di contributi speciali

COVID-19 per l’anno 2020 e di allestire una tabella con l’indicazione della

cifra d’affari effettiva realizzata da gennaio 2016 a maggio 2021 (cfr. doc.

10).

I RI 1 hanno dato seguito

alla richiesta il 24 giugno 2021 (cfr. doc. 11).

Con decisione su

opposizione del 26 luglio 2021 la Sezione del lavoro ha confermato il proprio

provvedimento del 25 novembre 2020, rilevando segnatamente che l’esistenza

della parte ricorrente non era compromessa, siccome la principale fonte di

ricavo è costituita da contributi pubblici, quote e contributi sociali,

rispettivamente che non sussisteva alcun rischio immediato e concreto di

licenziamento del Maestro Direttore (cfr. doc. A; III; consid. 1.5.).

2.6

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che Il Consiglio

federale, fondandosi sugli art. 185 cpv. 3 Cost, 6 e 7 LEp, ha emanato una

serie di ordinanze riguardanti provvedimenti per combattere il coronavirus.

Con la prima ordinanza del

28.

febbraio 2020 (Ordinanza 1 Covid-19; RU 2020 573) è stato vietato lo

svolgimento in Svizzera di manifestazioni pubbliche o private cui fossero

presenti oltre 1’000 persone contemporaneamente (cfr. art. 2).

Il 13 marzo 2020 il

Consiglio federale ha emesso l’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il

coronavirus (Ordinanza 2 Covid-19; RU 2020 773) con la quale ha stabilito

ulteriori misure, in particolare nei confronti della popolazione, per ridurre

il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus. Le attività

presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione sono

state vietate; è stato vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o

private a cui siano presenti 100 o più persone contemporaneamente; ai

ristoranti e ai bar, nonché alle discoteche e ai locali notturni è stato

consentito accogliere non più di 50 persone contemporaneamente, incluso il

personale.

Al riguardo è utile

rilevare che con sentenza 2C_280/2020 del 15 aprile 2020, pubblicata in SVR

2020.

AHV Nr. 14 pag. 41, il Tribunale federale ha stabilito che il controllo

astratto della costituzionalità dell’Ordinanza 2 COVID-19 è escluso dalla legge

sul Tribunale federale (cfr. pure STF 2C_776/2020 del 23 settembre 2020).

Nel Canton Ticino il

Consiglio di Stato, con risoluzione n. 1262

dell’11 marzo 2020, ha decretato lo stato di necessità sull’intero territorio

cantonale (art. 20 della Legge sulla protezione della popolazione - RL 500.100: “Si ha stato di necessità quando, a seguito di catastrofi,

conflitti armati o altre situazioni d’emergenza che comportano un pericolo

imminente per lo Stato, le persone o le cose, non sia più possibile garantire

con i mezzi ordinari l’attività amministrativa o i servizi d’interesse pubblico

e la protezione e l’assistenza delle persone e delle cose a livello cantonale,

regionale o locale.”).

In seguito, iI 14 marzo

2020, il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 1298, ha ordinato la chiusura di

tutti gli esercizi pubblici (ristoranti, bar, ecc.), dei negozi (tranne i punti

vendita di generi alimentari di prima necessità e di farmaci e le stazioni di

servizio) e di altre attività aperte al pubblico (quali parrucchieri ed

estetisti). Per le altre attività dell’economia privata il Governo ha indicato

di limitare le attività al minimo indispensabile e di rispettare le norme

igieniche accresciute e di distanza sociale.

Il 16 marzo 2020 il

Consiglio federale ha decretato la situazione straordinaria ai sensi dell’art.

7.

LEp.

L’Ordinanza 2 COVID-19 è

stata modificata il 16 marzo 2020 con effetto dal 17 marzo 2020 (RU 2020 783).

In particolare giusta l’art.

6.

cpv. 1 e 2 concernente manifestazioni e strutture:

" 1 È vietato lo svolgimento di manifestazioni

pubbliche o private, incluse le manifestazioni sportive e le attività

societarie.

2.

Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse,

segnatamente:

a. negozi e

mercati;

b. ristoranti;

c. bar, nonché

discoteche, locali notturni ed erotici;

d. strutture

ricreative e per il tempo libero, segnatamente musei, biblioteche, sale

cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi,

palestre, piscine, centri benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e

zoologici e parchi di animali;

e. strutture

che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri,

saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici.”

L’art. 12 cpv. 6 Ordinanza

2.

COVID-19 contempla l’applicazione dell’art. 6 fino al 19 aprile 2020.

Il 20 marzo 2020

nell’Ordinanza 2 COVID-19 è stato introdotto in particolare il nuovo art. 7c

relativo al divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico (RU 2020

863), che ai cpv. 1 e 2 sancisce:

" 1 Sono

vietati gli assembramenti di più di 5 persone nello spazio pubblico,

segnatamente nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi.

2.

Negli assembramenti fino a 5 persone deve

essere mantenuta una distanza di almeno due metri dalle altre persone.”

L’art. 7c cpv. 1, il 29

aprile 2020 con validità dall’11 maggio 2020 (cfr. RU 2020 1401) è stato così

modificato:

" 1 Sono

vietati gli assembramenti di più di cinque persone nello spazio pubblico,

segnatamente nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi; fanno eccezione

gli assembramenti di bambini nelle aree per la ricreazione.”

Dall’11

maggio 2020 il Consiglio federale ha di conseguenza stabilito la riapertura di

negozi, ristoranti, mercati, musei e delle biblioteche. Nelle scuole del

livello elementare e secondario è stato ripreso l’insegnamento presenziale e

nello sport di massa e di punta sono stati consentiti gli allenamenti (cfr. www.admin.ch

/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78948.html).

Dal 6 giugno 2020 sono

state vietate le manifestazioni con più di 300 persone (cfr. art. 6 cpv. 2

Ordinanza 2 Covid-19 modifica del 27 giugno 2020 in vigore dal 6 giugno 2020;

RU 2020 1815).

Ai sensi dell’art. 6 cpv.

3.

“alle manifestazioni e alle strutture in cui si svolgono, quali sale

cinematografiche, locali per concerti e teatri, si applica quanto segue: a.

deve essere elaborato e attuato un piano di protezione secondo l’articolo 6d;

b. in caso di contatto stretto tra presenti che non vivono nella stessa

economia domestica si applica l’articolo 6e sulla registrazione dei dati di

contatto; c. chi organizza la manifestazione deve designare una persona

responsabile di far rispettare il piano di protezione”.

Inoltre l’art. 7c è stato

modificato come segue:

" Art. 7c

cpv. 1 e 2 1 Sono vietati gli assembramenti di più di 30 persone nello spazio

pubblico, segnatamente nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi; sono

fatti salvi gli assembramenti di allievi nelle aree per la ricreazione.

2.

Negli assembramenti fino a 30 persone

devono essere rispettate le raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il

distanziamento sociale; le raccomandazioni di distanziamento sociale non si

applicano nei casi in cui il loro rispetto non è opportuno, segnatamente per

gli allievi, i genitori e i loro figli o le persone che vivono comprovatamente

nella stessa economia domestica.”

Il 19 giugno 2020 il Consiglio

federale ha poi adottato l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere

l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19

situazione particolare) in vigore dal 20, rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr.

RU 2020 2213).

L’ordinanza 2 COVID-19 del

13.

marzo 202019 è stata abrogata con effetto dal 22 giugno 2020 (cfr. art. 28

Ordinanza 3 Covid-19 del 19 giugno 2020; RU 2020 2195).

L’art. 1 della citata

Ordinanza COVID-19 situazione particolare, relativo all’oggetto e allo scopo,

prevede che la medesima stabilisce provvedimenti nei confronti della

popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per

combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1). I provvedimenti sono finalizzati a

impedire la diffusione del coronavirus (COVID19) e a interrompere le catene di

trasmissione (cpv. 2).

Giusta

l’art. 6 cpv. 2 e 3:

" 2 Per le manifestazioni con oltre 300

visitatori, in caso di registrazione dei dati di contatto secondo l’articolo 4

capoverso 2 lettera b occorre prevedere una suddivisione in settori di posti in

piedi o a sedere con un massimo di 300 persone.

3.

Per le manifestazioni

private, segnatamente gli eventi familiari, che non si tengono in strutture

accessibili al pubblico o i cui partecipanti sono noti agli organizzatori, si

applica unicamente l’articolo 3. Se non è possibile rispettare il

distanziamento raccomandato né adottare misure di protezione, l’organizzatore è

tenuto a trasmettere i dati di contatto delle persone presenti secondo

l’articolo 5 capoverso 2.”

L’Ordinanza COVID-19

situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda

della situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).

2.7

In relazione alla domanda di

indennità per lavoro ridotto inoltrata dai RI 1 il 15 aprile 2020 (cfr. doc. 1;

consid. 1.1.), la Sezione del lavoro ha dapprima, il 28 aprile 2020, emesso una

decisione con la quale ha riconosciuto il relativo diritto dal 15 aprile al 14

ottobre 2020 (in seguito decurtato al 31 agosto 2020; cfr. doc. 4; consid.

1.2.) che ha poi riconsiderato il 25 novembre 2020 negando il diritto.

L’art. 53 LPGA concernente

la revisione e la riconsiderazione prevede:

" 1 Le decisioni e le decisioni su

opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a

revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successi­vamente nuovi

fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in

precedenza.

2.

L’assicuratore

può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro

rettifica ha una notevole importanza.

3.

L’assicuratore

può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali

è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di

ricorso.”

L’art. 53 LPGA ha

codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. DTF 133

V 50 consid. 4.1; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio

2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

L’amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF

9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid.

2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25

giugno 2007).

Mediante

la riconsiderazione si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,

rispettivamente un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti,

e meglio “un accertamento errato dei fatti, nel senso di

una valutazione degli stessi” (cfr. STF 9C_452/2017 del 6

febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non

giustifica di principio una riconsiderazione (cfr. DTF 117 V 8 consid. 2c; 115

V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto

quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate,

ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure

lo sono state in modo inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010,

consid. 3 con riferimenti).

Una decisione, per essere

considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti di cui all’art. 53 cpv.

2.

LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole dubbio, o, in altre parole “Zweifellosigkeit bedeutet, dass

kein vernünftiger Zweifel

daran möglich sein darf,

dass eine Unrichtigkeit vorliegt;

es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf

eine Unrichtigkeit – möglich” (cfr. DTF 126 V

401; DTF 125 V 393; STF 9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.;

STF U 288/05 del 14 dicembre 2005 consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.; STF U 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del

5.

aprile 2016).

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si

veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28

aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

2.8

In

concreto il TCA ricorda che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i

lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di

lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del

lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.2.)

Per

costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia

temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, B. Rubin, “Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

Le

direttive della SECO (cfr. consid. 2.3.) stabiliscono peraltro chiaramente che “sia

la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere

considerate temporanee”.

In

casu la Sezione del lavoro ritiene, per contro, non ossequiata l’ultima parte

di questa condizione secondo cui “è presumibile che con la diminuzione del

lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”.

Nel

caso di specie non si è confrontati con un’azienda privata commerciale nel vero

senso del termine.

In effetti i RI 1 sono

un’associazione il cui scopo non è di lucro, bensì l’insegnamento della musica

corale e folcloristica tramite lezioni ed esecuzioni (cfr. doc. 6; consid.

2.5.).

I lavoratori delle

organizzazioni non commerciali, quali le associazioni, non sono esclusi a

priori dal diritto alle indennità per lavoro ridotto, ma occorre verificare per

ogni singolo caso, in particolare, se vi sia il rischio che il lavoratore

interessato possa perdere il lavoro (cfr. consid. 2.3.).

La

giurisprudenza federale ha peraltro stabilito che le aziende

pubbliche o che svolgono un servizio pubblico possono eccezionalmente

beneficiare delle indennità per lavoro ridotto in presenza di due condizioni

cumulative, da una parte, per quel che riguarda i lavoratori, il reale rischio

di licenziamento a breve termine, visto che si tratta di una misura preventiva

e temporanea (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. d LADI), d’altra parte, per quel che

riguarda l’azienda, se essa corre un rischio proprio per la sua stessa

esistenza e cioè rischia di dover chiudere a seguito della perdita di lavoro

(in caso contrario la perdita di lavoro, non sarebbe dovuta a motivi economici

e inevitabile; cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a LADI; DTF 121 V 362).

Al riguardo Rubin (op.cit., pag. 343) sottolinea che

il diritto all’indennità per lavoro ridotto “est réservé aux

employés qui risquent de perdre leur place à brève échéance (ATF 121 V 362

consid. 3b p. 368). N'ont pas droit à indemnité en cas

de RHT les employés des services publics dont Ie statut ou les possibilités de

mutation au sein de l'administration leur assurent une protection contre un

licenciement à brève échéance.”.

Il

Consiglio federale, il 26 agosto 2020, e il Consiglio nazionale, il 25

settembre 2020, hanno del resto proposto di respingere la mozione 20.3540 della

Consigliera nazionale Martina Bircher (Gruppo dell’unione democratica di Centro

Unione democratica di centro) “Indennità per lavoro ridotto. Esecuzione non

uniforme nei Comuni e nelle imprese a partecipazione comunale” dell’8 giugno

2020.

con cui ha chiesto al Consiglio federale di adeguare la legge

sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) al fine di garantire che si

dia esecuzione all'indennità per lavoro ridotto (art. 31 segg. LADI) in modo

uniforme e su un piano di parità di legge per le istituzioni e le imprese a

partecipazione comunale.

Il Consiglio federale ha

osservato:

"

Lo scopo principale dell'ILR è salvaguardare i posti di lavoro,

ovvero evitare i licenziamenti a breve termine in caso di calo temporaneo della

domanda di beni e servizi e di conseguenti perdite di lavoro.

Anche i fornitori di servizi pubblici come i Comuni e le imprese a

partecipazione comunale sono stati colpiti dalla crisi del coronavirus.

Tuttavia, di solito non sono esposti a rischi aziendali o di fallimento perché

le prestazioni del servizio pubblico devono essere garantite a prescindere

dalla situazione economica. Di norma, non c'è un rischio immediato che queste

aziende taglino posti di lavoro perciò non hanno diritto all'ILR. In questi

casi, versare l'ILR significherebbe addossare i costi salariali al fondo

dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) anche se la questione non si

pone perché la volontà del legislatore è proprio quella di evitare i

licenziamenti a breve termine. Inoltre, è irrilevante che i dipendenti delle

aziende che erogano servizi pubblici versino contributi all'AD. Infatti, oltre

a tale obbligo, per avere diritto all'ILR devono essere soddisfatti tutti gli

altri requisiti. Tuttavia, i lavoratori delle aziende che forniscono

prestazioni del servizio pubblico non sono esclusi totalmente dal diritto

all'ILR; ne hanno infatti diritto qualora siano esposti a un rischio concreto e

immediato di disdetta del proprio contratto.

Come accennato nella mozione, gli enti pubblici (Confederazione,

Cantoni e Comuni) agiscono in molteplici forme. I Comuni, ad esempio, possono

erogare i servizi autonomamente, assegnare concessioni, accordare garanzie di

deficit o affidare incarichi a imprese di diritto privato. Questa lista non

esaustiva di possibilità può variare da un Comune all'altro.

Poiché gli enti pubblici agiscono in molti modi diversi non è

possibile stabilire per legge in maniera uguale per tutti quando un

collaboratore di un'azienda che eroga servizi pubblici rischia di perdere il

posto di lavoro. Ad esempio per gli impiegati delle piscine coperte il rischio

di essere licenziati non è lo stesso in tutta la Svizzera appunto perché le

collettività funzionano secondo modalità differenti, ragion per cui non si può

concedere o negare a priori il diritto all'ILR a questa categoria di persone.

Per rispettare il principio e l'idea di fondo dell'ILR gli organi d'esecuzione

dell'AD devono valutare il rischio caso per caso.

Per gli organi d'esecuzione queste valutazioni individuali non

rappresentano una novità e finora non hanno provocato problemi né incertezze

poiché la giurisprudenza del Tribunale federale in materia è sufficientemente

chiara. La SECO ha inoltre emanato istruzioni destinate agli organi

d'esecuzione che non si prestano a fraintendimenti. Infine, come è scritto

nella legge, sono i lavoratori ad avere diritto all'ILR, non i datori di

lavoro. Pertanto il tipo di azienda non è l'unico criterio per stabilire se

sussiste tale diritto, ma occorre piuttosto verificare se il singolo lavoratore

è esposto al rischio di perdere il posto di lavoro per motivi economici oppure

no.” (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203540)

Questo Tribunale, in due

sentenze 38.2020.69 e 38.2020.70 del 12 aprile 2021 cresciute incontestate in

giudicato, trattandosi di due corporazioni di diritto pubblico ha concluso che

non esisteva il diritto ad indennità per lavoro ridotto in quanto i singoli

lavoratori non incorrevano un rischio di licenziamento visto che l’azienda era

tenuta a svolgere comunque i compiti fissati nella legge.

È invece stata lasciata

aperta la questione di sapere se il diritto all’indennità doveva essere negato

anche perché eventuali deficit dell’azienda sarebbero stati comunque coperti

attraverso fondi pubblici.

La medesima soluzione è

stata adottata da questa Corte in due sentenze 38.2021.31 e 38.2021.37 del 30

agosto 2021 relative ad un’altra corporazione di diritto pubblico.

Il TCA è arrivato alla

medesima conclusione in una sentenza 38.2021.9 del 18 maggio 2021, pure

cresciuta incontestata in giudicato, a proposito di una società che non era

un’azienda privata nel vero senso del termine.

Per l’unico dipendente non

esisteva un effettivo rischio di licenziamento a breve termine e la perdita di

lavoro faceva comunque parte del normale rischio aziendale.

Nel Messaggio concernente

la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale

volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (legge COVID 19) del 12 agosto 2020

il Consiglio federale al punto 2.3.8 ha sottolineato che:

" In quanto

strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è

quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e

la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro.

Di fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e

servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine

un’ondata di licenziamenti.” (FF 2020 5797 (5818)).

Tale principio è stato ricordato

dal Tribunale federale in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid.

4.6.3, di cui è prevista la pubblicazione nella Raccolta ufficiale.

2.9

Nella presente fattispecie quale

dipendente della parte ricorrente risulta unicamente il Maestro Direttore, __________,

attivo dal maggio 2014 e al quale è affidata la direzione artistica del coro (cfr.

doc. 1; 6; consid. 2.5.).

Come indicato nella

decisione su opposizione e nella risposta di causa (cfr. doc. A; III), il

medesimo svolge in seno al coro un’attività essenziale.

In effetti i RI 1 stessi,

nell’opposizione del 30 novembre 2020, hanno affermato che “(…) sarebbe

impossibile pensare di rimanere senza il nostro Maestro, figura di importanza

fondamentale per il nostro coro e con il quale il rapporto di lavoro è tutt’ora

in vigore” (cfr. doc. 8).

Nel ricorso gli stessi

hanno, altresì, dichiarato che “se il nostro coro dovesse licenziare

il Maestro __________, la nostra attività sarebbe fortemente compromessa e il

coro destinato a chiudere i battenti. Va da sé che nessun contributo né

pubblico e tantomeno privato sarebbe concesso. L'esistenza del nostro coro è

pertanto vincolata alla presenza di un Maestro Direttore” (cfr. doc. I;

consid. 1.6.).

Al riguardo giova peraltro

evidenziare che alla domanda dell’amministrazione “Conseguenze

immediate per il personale dipendente nel caso le indennità per lavoro ridotto

non vi fossero concesse” la parte ricorrente, il 23 novembre 2020, aveva

risposto “Stipendio mensile del Maestro da pagare in ogni caso” (cfr.

doc. 6).

Va poi considerato che a

fine primavera/inizio estate 2020 i cori amatoriali, a seguito degli

allentamenti intervenuti a maggio/giugno 2020, hanno potuto riprendere le

attività che sono in seguito state vietate dal 2

novembre 2020 (cfr. art. 6f cpv. 3 Ordinanza Covid-19 situazione

particolare modifica del 28 ottobre 2020 in vigore dal 2 novembre 2020, RU 2020

4503; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-80882.html).

Dalla Chiusura conti 2019

si evince, del resto, che a fronte di entrate pari a fr. 9'445.85 le uscite

ammontano a fr. 13'197.95 con una maggiore uscita di fr. 3'752.10 (cfr. doc.

6), mentre dalla Chiusura conti al 31 dicembre 2020 risultano entrate di

complessivi fr. 10'964.20 e uscite di fr. 13'021.80 con una maggiore uscita,

diminuita rispetto al 2019, di fr. 2'057.60 (cfr. doc. 11). In proposito si

rileva in particolare, da un lato, che le entrate relative ai soci contribuenti

sono aumentate da fr. 1'800.-- nel 2019 a fr. 1'950.-- nel 2020, dall’altro,

che nel 2020, oltre al contributo di fr. 1'000.-- da parte della __________

rimasto invariato rispetto al 2019, i RI 1 hanno beneficiato anche di un

contributo di fr. 500.-- da parte dell’__________ (cfr. doc. 11; 6).

In

simili condizioni il TCA ritiene che, in concreto, non esisteva per il Maestro

Direttore, unico dipendente della parte ricorrente e figura fondamentale,

nonché di assoluto riferimento per i RI 1 - il cui contratto poteva comunque

essere disdetto soltanto con 90 giorni di preavviso (cfr. doc. 3) - un

effettivo rischio di licenziamento a breve termine (cfr. consid. 2.8.).

Lo scopo dell’indennità

per lavoro ridotto non è d’altronde quello di garantire l’esistenza di un’azienda

o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei licenziamenti (cfr.

STF 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3, già citata al consid. 2.8.).

Ne discende che

l’insorgente, nel lasso di tempo 15 aprile - 31 agosto 2020, non aveva diritto a

indennità per lavoro ridotto (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. d LADI; consid. 2.2.).

2.10

Alla luce di quanto sopra

occorre concludere che la decisione emessa dalla parte resistente il 28 aprile

2020.

di accordare le indennità per lavoro ridotto dal 15 aprile 2020 (cfr. doc.

4; consid. 1.2.) era manifestamente errata.

Inoltre la rettifica del

provvedimento si rivelava, con riferimento all’attribuzione di ILR da metà

aprile ad agosto 2020 (giusta l’art. 34 cpv. 1 e 2 LADI l’indennità per lavoro

ridotto ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno computabile.

Determinante, fino al limite massimo valido per il calcolo dei contributi (art.

3), è il salario, convenuto contrattualmente, dell’ultimo periodo salariale

prima dell’ini­zio del lavoro ridotto, in casu di fr. 500.-- mensili; cfr. doc.

3; consid. 2.5.), di notevole importanza.

La decisione del 28 aprile

2020.

poteva, conseguentemente, essere riconsiderata tramite l’emanazione della

decisione del 25 novembre 2020 (cfr. doc. 7; consid. 1.3.).

La nuova decisione

dell’amministrazione di negare le ILR per il periodo 15 aprile – 31 agosto 2020

non presta, dunque, il fianco a critiche.

2.11

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a

LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai

ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in

vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 3 settembre 2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del

18.

maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche la

sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto

ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta

in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti